Chiudo la bottega e poi vedo, oppure prima sistemo i debiti e poi chiudo?
È questa la domanda che si porta dentro chi ha una fioreria che non regge più: chiudo prima o sistemo prima? Sembra una questione di buon senso e invece è, tecnicamente, il primo bivio giuridico della vicenda — quello che condiziona tutti gli altri. Chi vende fiori vive di stagioni: si compra a credito dai vivai a gennaio per venderlo a febbraio, si sconta a novembre per arrivare ai Morti e al Natale, e quando una stagione salta il buco non si richiude più, perché la successiva arriva già gravata dagli scoperti della precedente. Il risultato è un’esposizione tipica e riconoscibile: fatture arretrate verso i vivai e i grossisti, un fido bancario tirato al limite, l’IVA e i contributi rimasti indietro, magari qualche mensilità di affitto del negozio. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è esattamente questo il punto: la stessa mossa — la cancellazione dal Registro delle imprese — può aprire una strada a un fioraio e sbarrarla per sempre a un altro.
Lo Studio Monardo lavora su questo crinale. La materia di questo titolo è il sovraindebitamento dell’impresa minore: e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, oltre che professionista fiduciario di un OCC, cioè di quell’Organismo di Composizione della Crisi senza il cui lavoro nessuna delle tre strade qui esaminate può nemmeno essere depositata in tribunale. A questo si aggiunge la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che è la competenza specifica della fase trattativa con i vivai e con la banca, prima ancora che il fascicolo arrivi al giudice.
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Il quadro di partenza: cosa è davvero il tuo negozio, agli occhi della legge
Prima di pesare le opzioni va fissato il perimetro, perché è da lì che discende tutto il resto.
Una fioreria condotta come ditta individuale è, quasi sempre, un’impresa minore ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d) del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, di seguito CCII): non supera congiuntamente le soglie di 300.000 euro di attivo, 200.000 euro di ricavi lordi annui e 500.000 euro di debiti. Chi resta sotto quelle soglie non è assoggettabile a liquidazione giudiziale — non “fallisce”, per usare la parola che tutti hanno in testa — e rientra invece nel perimetro delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinate dal Titolo IV, Capo II del CCII.
Il secondo dato da mettere a fuoco è meno intuitivo e va soppesato con attenzione: nella ditta individuale non esistono due patrimoni. Non c’è un patrimonio “del negozio” che risponde ai vivai e un patrimonio “di casa” che resta al riparo. C’è un solo soggetto, il titolare, che risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri ai sensi dell’art. 2740 c.c. Chiudere la partita IVA non estingue nulla: estingue l’attività, non le obbligazioni. Il fornitore che ha consegnato duecento vasi di ortensie nell’aprile scorso resta creditore della persona, anche quando l’insegna è stata smontata.
Il terzo elemento riguarda i creditori tipici di questo settore e il loro comportamento, che non è omogeneo. I vivai e i grossisti sono creditori chirografari, in genere pazienti finché sperano di conservare il cliente, molto meno pazienti quando capiscono che il cliente non tornerà: è normale che il decreto ingiuntivo arrivi proprio dopo la comunicazione di cessazione. La banca ha spesso garanzie o quantomeno un fido revocabile e reagisce in automatico a segnalazioni e sconfinamenti. L’Erario e l’INPS hanno l’agente della riscossione, tempi più lunghi ma strumenti autonomi. Il locatore ha lo sfratto per morosità, che è la leva più rapida di tutte.
Un’ultima precisazione sul quadro di partenza riguarda la composizione qualitativa del debito, che in una fioreria è quasi sempre mista e che va disaggregata prima di qualunque scelta. I crediti dei vivai e dei grossisti sono chirografari puri, salvo il caso in cui la fornitura sia stata assistita da patto di riservato dominio sulle piante o sui macchinari, ipotesi rara ma non inesistente nel florovivaismo di una certa dimensione. I crediti dell’Erario e degli enti previdenziali si spezzano invece in due tronconi: una parte assistita da privilegio generale sui mobili, una parte degradata al chirografo, e la distinzione non è un dettaglio contabile perché condiziona l’ordine dei pagamenti in qualunque piano. La banca si colloca a seconda di ciò che ha in mano: chirografaria sul fido, privilegiata o garantita sul finanziamento del mezzo. Il locatore, infine, è chirografario per i canoni scaduti ma dispone di uno strumento che nessun altro creditore ha, cioè la possibilità di riprendersi l’immobile in tempi rapidi.
A fronte di questa stratificazione va soppesato un dato ulteriore: le percentuali di soddisfazione che un piano può offrire non si distribuiscono in modo uniforme. Pagare integralmente il privilegio fiscale e contributivo assorbe una quota consistente delle risorse prima ancora che si arrivi ai vivai, ed è per questo che due imprese con lo stesso debito complessivo possono avere margini di manovra completamente diversi a seconda di come quel debito è composto. È il primo calcolo da fare, e va fatto sui documenti, non a memoria.
C’è poi un punto che rovescia una convinzione diffusa: non è detto che sia il fioraio a decidere se e quando aprire una procedura. L’art. 268, comma 2, CCII consente anche al creditore di chiedere l’apertura della liquidazione controllata, quando il debitore è insolvente, purché l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria non sia inferiore a 50.000 euro. Un vivaio con un’esposizione consistente, o due vivai insieme, possono dunque prendere l’iniziativa. A fronte di questo, va detto anche il rovescio della medaglia: quando la domanda la propone il debitore persona fisica, il correttivo del 2024 (D.Lgs. 136/2024) ha precisato che si fa luogo all’apertura se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie; e se attivo non ce n’è affatto, la strada tecnicamente corretta non è la liquidazione ma l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 CCII.
Infine, l’elemento che nel 2026 è diventato dirimente e che merita di essere anticipato subito: la cancellazione dal Registro delle imprese non è un atto neutro. L’art. 33, comma 4, CCII dichiara inammissibile la domanda di concordato minore, di concordato preventivo e di omologazione degli accordi di ristrutturazione presentata dall’imprenditore cancellato dal Registro delle imprese. Per anni i tribunali si sono divisi sull’applicabilità della regola all’imprenditore individuale; la Corte di cassazione è intervenuta nel 2026 in senso restrittivo. Chi cancella prima di aver deciso, quindi, sceglie senza saperlo.
Prima opzione: chiudere trattando, prima di cancellare
In cosa consiste
La prima strada è quella che non passa dal tribunale, o vi passa solo per chiedere protezione: si tiene in vita formalmente l’impresa, si mappano i creditori e si tratta. Il perimetro va dagli accordi puramente stragiudiziali — piani di rientro, saldo e stralcio, restituzione di merce non ancora venduta, cessione dell’avviamento e dell’arredo a chi rileva il negozio — fino allo strumento strutturato previsto dagli artt. 12 e seguenti CCII, la composizione negoziata della crisi, accessibile anche alle imprese sotto soglia con la disciplina semplificata dell’art. 25-quater CCII, dove l’esperto indipendente è nominato dal segretario generale della Camera di commercio.
Il vantaggio tecnico della composizione negoziata rispetto alla trattativa “in proprio” sta nelle misure protettive degli artt. 18 e 19 CCII: pubblicata l’istanza nel Registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari e non possono acquisire diritti di prelazione non concordati, con obbligo per l’imprenditore di chiedere al tribunale la conferma delle misure, a pena di inefficacia.
Quando ha senso
Ha senso in tre scenari concreti. Il primo: il negozio ha ancora una clientela e un avviamento vendibile, e c’è un soggetto interessato a rilevarlo, perché la cessione dell’azienda in continuità indiretta è esattamente ciò che la composizione negoziata è fatta per accompagnare. Il secondo: i creditori sono pochi e concentrati — due vivai e una banca — e hanno un interesse commerciale a non azzerare il rapporto. Il terzo: l’esposizione è ancora prevalentemente “di scadenza” e non “di insolvenza”, cioè il fioraio è in ritardo ma un riequilibrio è ragionevolmente perseguibile.
Come si esegue, in sintesi
Si ricostruisce la posizione debitoria fattura per fattura, si verifica quali crediti siano prescritti, contestabili o gonfiati da interessi non dovuti, si predispone una proposta sostenibile e la si porta ai creditori, eventualmente con l’ausilio dell’esperto nominato in piattaforma telematica. Gli esiti possibili sono il contratto con uno o più creditori, la convenzione di moratoria, l’accordo sottoscritto anche dall’esperto, oppure — quando le trattative non riescono — l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi.
I vantaggi
Sono la riservatezza (la trattativa privata non finisce in nessun registro pubblico), la rapidità, la flessibilità dei contenuti, la conservazione del rapporto commerciale con i vivai per chi conta di riaprire un giorno, e la possibilità di modulare pagamenti diversi per creditori diversi senza le rigidità della par condicio concorsuale.
I rischi e gli svantaggi, detti con franchezza
Il primo è strutturale: l’accordo vincola solo chi lo firma. Il vivaio che resta fuori conserva intatta la sua azione, e basta un solo creditore ostile per far saltare l’equilibrio faticosamente costruito con gli altri. Il secondo riguarda proprio la composizione negoziata: la giurisprudenza di merito ha assunto una linea netta contro l’uso liquidatorio dello strumento. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ordinanza del 10 gennaio 2025, ha negato la conferma delle misure protettive a un’imprenditrice sotto soglia il cui piano si limitava a recuperare crediti e liquidare beni, senza alcuna prospettiva di prosecuzione dell’attività; in senso analogo si è mosso il Tribunale di Verona con il provvedimento del 10 marzo 2025, in una vicenda in cui lo strumento veniva impiegato per trattare un saldo e stralcio e vendere l’unico immobile. Chi entra in composizione negoziata avendo già deciso di chiudere, insomma, rischia di restare senza scudo e con l’istanza pubblicata.
Il terzo rischio è quello che i fiorai sottovalutano di più: pagare un creditore e non gli altri, alla vigilia di una procedura, è un atto che può tornare indietro. Se poi si apre la liquidazione controllata, il liquidatore ha il potere di far valere l’inefficacia degli atti dispositivi pregiudizievoli — la Cassazione, con l’ordinanza n. 12395/2025, ha riconosciuto che la revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. può essere fatta valere dal liquidatore anche in via di eccezione incidentale, senza necessità di un’autonoma azione. E l’art. 269, comma 2, CCII impone all’OCC di riferire nella relazione anche sui pagamenti preferenziali e sulle cause dell’indebitamento.
Il profilo ideale per questa strada è il fioraio che ha ancora qualcosa da vendere — l’avviamento, la licenza, il portafoglio di eventi e cerimonie — e pochi creditori con cui il rapporto non è ancora rotto; non lo è il fioraio che ha già smontato il banco e vuole solo mettere una pietra sopra.
Seconda opzione: il concordato minore, ma solo se non hai ancora cancellato
In cosa consiste
Il concordato minore, disciplinato dagli artt. 74 e seguenti CCII, è la procedura concorsuale su misura del debitore non consumatore: piccolo imprenditore, professionista, imprenditore agricolo. Il debitore propone ai creditori un piano — in continuità oppure liquidatorio — che, se approvato dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 79 CCII) e omologato dal tribunale (art. 80 CCII), diventa vincolante anche per i creditori dissenzienti. È l’unico dei tre percorsi qui esaminati in cui il debitore mantiene l’iniziativa sul contenuto della soluzione: decide lui quanto offrire, a chi, in quanto tempo.
L’art. 74, comma 2, CCII pone una condizione precisa per la variante liquidatoria: quando il piano non prevede la prosecuzione dell’attività, la proposta è ammissibile solo se apporta risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. Tradotto nel caso del fioraio: serve il cognato, il figlio, il socio d’affari o chiunque metta sul tavolo denaro che non proviene dal patrimonio del debitore e che, senza il concordato, i creditori non vedrebbero mai.
Quando ha senso
Primo scenario: esiste un terzo disponibile a intervenire. È il presupposto pratico decisivo, e senza di esso il discorso si chiude qui. Secondo scenario: il patrimonio liquidabile è modesto — un furgone frigo, gli arredi, qualche credito verso wedding planner — cosicché la finanza esterna sposta davvero il risultato per i creditori, e il confronto con l’alternativa liquidatoria è vinto in partenza. Terzo scenario: il fioraio vuole conservare un bene specifico, ad esempio il mezzo con cui continuerà a lavorare come dipendente o come artigiano, e il concordato consente di costruire un piano che quel bene lo preserva pagandone il valore.
Come si esegue, in sintesi
La domanda si deposita con l’assistenza dell’OCC, che redige la relazione particolareggiata prevista dall’art. 76 CCII; il tribunale verifica l’ammissibilità (art. 77 CCII per le cause ostative), apre la procedura, i creditori votano, il tribunale omologa. Vale la pena segnalare che il requisito soggettivo della “meritevolezza” in senso stretto non è richiesto per questa procedura: il Tribunale di Catania, con provvedimento del 19 febbraio 2026, ha ribadito che ciò che conta è l’assenza di atti in frode ai creditori, non un giudizio morale sulla condotta pregressa; nello stesso senso si era espresso il Tribunale di Verona il 18 luglio 2025. È un’informazione che alleggerisce molte ansie: aver comprato troppa merce sperando in una stagione che poi è andata male non è, di per sé, una colpa che sbarra la strada.
I vantaggi
Il piano vincola anche i dissenzienti, e questo risolve alla radice il limite dell’accordo stragiudiziale. Il debitore conserva la regia dell’operazione. I creditori ottengono più di quanto otterrebbero dalla liquidazione, il che rende la proposta difendibile davanti al giudice. E, soprattutto, si evita la spoliazione integrale del patrimonio: il concordato è l’unica delle tre strade che non passa necessariamente dalla vendita di tutto.
I rischi e gli svantaggi
Il primo è la preclusione che nel 2026 è diventata definitiva. Con l’ordinanza n. 20141 del 16 giugno 2026 la Prima Sezione civile della Cassazione ha stabilito che la domanda di concordato minore presentata dall’imprenditore già cancellato dal Registro delle imprese è in ogni caso inammissibile ai sensi dell’art. 33, comma 4, CCII, senza che rilevi la natura individuale o collettiva dell’imprenditore né il carattere liquidatorio o in continuità della proposta; il principio è stato immediatamente confermato dall’ordinanza n. 20961/2026, che ha aggiunto un passaggio decisivo: la maggiore convenienza del piano rispetto alla liquidazione non può essere usata per superare una preclusione soggettiva espressa. Chi ha già cancellato la ditta, per quanto la sua proposta sia buona, questa porta se l’è chiusa alle spalle.
Il secondo rischio è il voto: serve il consenso della maggioranza dei crediti, e i vivai — che in una fioreria sono quasi sempre la massa chirografaria dominante — pesano più di tutti gli altri messi insieme. Il terzo è la rigidità della graduazione: la Cassazione, con la pronuncia del 28 ottobre 2025 n. 28574, ha ritenuto inammissibile una proposta di concordato minore che non rispetti la graduazione delle cause legittime di prelazione. Il quarto è il tempo: fra istruttoria, voto e omologazione i mesi passano, e i creditori nel frattempo non stanno fermi.
Il profilo ideale per questa strada è il fioraio che non ha ancora chiesto la cancellazione al Registro delle imprese e che può contare su risorse di un terzo: sono due condizioni che vanno verificate insieme, perché la seconda senza la prima non serve a nulla.
Terza opzione: cancellare e chiedere la liquidazione controllata
In cosa consiste
La liquidazione controllata degli artt. 268 e seguenti CCII è la procedura concorsuale liquidatoria dei soggetti non assoggettabili a liquidazione giudiziale. Il patrimonio del debitore viene affidato a un liquidatore nominato dal tribunale, che redige l’inventario, forma il programma di liquidazione, vende i beni e distribuisce il ricavato secondo l’ordine dei privilegi. Al termine — e questo è il vero motivo per cui la si sceglie — opera l’esdebitazione prevista dall’art. 282 CCII: il debitore persona fisica è liberato di diritto dai debiti residui, con effetto che matura decorsi tre anni dall’apertura della procedura o alla chiusura se anteriore.
Per chi non ha nulla da liquidare esiste la variante dell’art. 283 CCII, l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente: il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità nemmeno in prospettiva futura, può ottenere la liberazione integrale una sola volta, restando obbligato per quattro anni a dichiarare le utilità rilevanti eventualmente sopravvenute. Qui la meritevolezza conta davvero: il giudice verifica l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento (art. 283, comma 7, CCII).
Quando ha senso
Primo scenario: la cancellazione è già avvenuta, e allora la scelta è di fatto obbligata — la Cassazione stessa, nell’ordinanza n. 20141/2026, ha precisato che all’imprenditore non più iscritto resta la possibilità di chiedere senza limiti di tempo l’apertura della liquidazione controllata e di accedere così all’esdebitazione. Secondo scenario: nessun terzo è disposto a mettere denaro, e senza finanza esterna il concordato liquidatorio non è nemmeno proponibile. Terzo scenario: i creditori sono numerosi, frammentati e ostili, e ottenere una maggioranza in sede di voto è una scommessa che non vale la pena giocare.
Come si esegue, in sintesi
Domanda al tribunale competente con la relazione dell’OCC prevista dall’art. 269, comma 2, CCII; sentenza di apertura; nomina del liquidatore; formazione dello stato passivo; liquidazione e riparto; esdebitazione. Due avvertenze operative, entrambe recentissime. La prima: la relazione dell’OCC non è un adempimento formale. La Cassazione del 28 ottobre 2025, n. 28576, ha affermato che va verificata dal giudice sotto il profilo sostanziale e non meramente formale, essendo la sua completezza presupposto indispensabile per l’apertura; e l’ordinanza n. 11603/2026 ha aggiunto che l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza nell’assunzione delle obbligazioni è richiesta a pena di inammissibilità. La seconda: la procedura, una volta aperta, non si governa più. Assume carattere pubblicistico e prosegue indipendentemente dai ripensamenti del debitore.
I vantaggi
È accessibile anche a chi ha già chiuso e cancellato; non richiede il consenso di nessun creditore; blocca le azioni esecutive individuali facendole confluire nel concorso; e conduce a un’esdebitazione che opera di diritto, senza la necessità di quel giudizio di merito che l’art. 283 impone invece all’incapiente.
I rischi e gli svantaggi
Si liquida tutto ciò che è liquidabile, con le sole esclusioni dell’art. 268, comma 3, CCII (crediti impignorabili, quanto occorre al mantenimento del debitore e della famiglia nei limiti indicati dal giudice, beni in fondo patrimoniale nei limiti dell’art. 170 c.c.). Il liquidatore valuta le azioni recuperatorie: la Cassazione, nell’ordinanza n. 20961/2026, ha sottolineato proprio la natura dinamica della procedura, capace di incrementare l’attivo tramite azioni di inefficacia e risarcitorie. La durata è pluriennale. E l’esdebitazione, pur operando di diritto, non copre tutto: restano fuori, tra gli altri, gli obblighi di mantenimento e i debiti da risarcimento per fatti illeciti extracontrattuali.
Il profilo ideale per questa strada è il fioraio che ha già cancellato, o che non ha né avviamento vendibile né un terzo alle spalle: qui la liquidazione controllata non è una resa, è l’unico ponte esistente verso la liberazione dai debiti.
Le opzioni alla prova dei conti
Le tre strade vanno viste sugli stessi numeri, altrimenti il confronto resta teorico. Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili, non casi reali.
Situazione di partenza comune. Fioreria in forma di ditta individuale, impresa minore. Debiti: 68.400 € verso tre vivai e un grossista di recisi; 41.250 € verso la banca fra fido e finanziamento del furgone; 27.900 € fra IVA, IRPEF e contributi, di cui 12.700 € assistiti da privilegio; 9.600 € di canoni di locazione arretrati. Totale 147.150 €, di cui 134.450 € di crediti chirografari. Attivo liquidabile: furgone frigorifero 9.300 €, arredi e celle 6.800 €, crediti verso clienti per allestimenti 4.700 €. Totale 20.800 €. Nessun immobile.
Ipotesi A — cancellazione il 9 settembre, poi la domanda. Il fioraio comunica la cessazione e ottiene la cancellazione dal Registro delle imprese il 9 settembre. A ottobre, consigliato da un conoscente, prova a depositare un concordato minore liquidatorio con 38.000 € messi a disposizione dal fratello. Esito: inammissibilità per effetto dell’art. 33, comma 4, CCII nella lettura di Cass. n. 20141/2026 e n. 20961/2026, e nulla cambia il fatto che la proposta sia oggettivamente più conveniente della liquidazione. Risultato pratico: mesi persi, spese di procedura sostenute a vuoto, creditori nel frattempo attivi con decreti ingiuntivi e pignoramenti, e la finanza del fratello che resta inutilizzata perché nella liquidazione controllata non ha modo di produrre lo stesso effetto.
Ipotesi B — stessa situazione, ma la cancellazione non è ancora avvenuta. Il fioraio deposita il concordato minore liquidatorio con i medesimi 38.000 € di apporto esterno. Attivo complessivo a disposizione: 20.800 + 38.000 = 58.800 €. Dedotte spese e prededuzioni per 6.500 € e pagati integralmente i 12.700 € di crediti privilegiati, restano 39.600 € per i chirografari, pari a circa il 29% di 134.450 €. I vivai, che da soli rappresentano poco più della metà dei crediti chirografari, hanno un interesse concreto a votare a favore. Se la maggioranza si forma e il tribunale omologa, il fioraio esce dalla vicenda avendo pagato il 29% al ceto chirografario, e i creditori dissenzienti sono comunque vincolati.
Ipotesi C — stessa situazione, ma nessun terzo interviene. Si va in liquidazione controllata. Attivo 20.800 €, spese di procedura 6.900 €, privilegiati 12.700 €: ai chirografari residuano circa 1.200 €, cioè meno dell’1%. Il fioraio perde furgone e arredi, ma decorsi tre anni dall’apertura consegue l’esdebitazione di diritto ex art. 282 CCII. Il confronto con l’ipotesi B è impietoso sul piano del recupero dei creditori — 29% contro 1% — ed è proprio questo il calcolo che rende la seconda strada difendibile, quando è ancora percorribile.
Ipotesi D — la mossa che sembra intelligente e non lo è. Nel semestre precedente il deposito, il fioraio paga integralmente 14.000 € al vivaio con cui spera di continuare a lavorare, lasciando a zero gli altri. Poi accede alla liquidazione controllata. L’OCC, come impone l’art. 269, comma 2, CCII, dà conto nella relazione dei pagamenti preferenziali; il liquidatore valuta le azioni di inefficacia, potendo far valere la revocatoria ordinaria anche in via di eccezione secondo Cass. n. 12395/2025. Il vivaio “salvato” rischia di dover restituire; il rapporto commerciale si rompe comunque; e la condotta finisce agli atti in un procedimento nel quale la ricostruzione delle cause dell’indebitamento è espressamente richiesta.
Ipotesi E — l’iniziativa la prende il vivaio. Il grossista di recisi, creditore per 52.800 € scaduti e documentati da fatture e decreto ingiuntivo non opposto, presenta istanza di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell’art. 268, comma 2, CCII: la soglia dei 50.000 € di debiti scaduti e non pagati è superata e il fioraio è oggettivamente insolvente. Da quel momento il debitore non sceglie più nulla: si difende. Le contestazioni possibili riguardano l’insufficienza dell’istruttoria sull’ammontare, l’insussistenza dello stato di insolvenza, o — quando davvero non ci sia alcun attivo distribuibile — l’attestazione dell’OCC prevista dall’art. 268, comma 3, CCII, che il debitore può richiedere per evitare l’apertura e dirottare la vicenda sull’esdebitazione dell’incapiente. Il confronto con l’ipotesi B è istruttivo: gli stessi 38.000 € del fratello, offerti in un concordato depositato in tempo utile, avrebbero prodotto un risultato migliore per tutti; offerti dopo, non hanno più una sede in cui produrre effetti.
Ipotesi F — non è rimasto niente. Furgone rivenduto un anno prima per pagare i fornitori, arredi obsoleti, nessun credito esigibile, nessun immobile, reddito attuale da lavoro dipendente part-time. Qui la liquidazione controllata su domanda del debitore incontra un ostacolo tecnico, perché dopo il correttivo del 2024 l’apertura presuppone che l’OCC attesti la possibilità di acquisire attivo da distribuire, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie. La strada corretta diventa allora l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 CCII, con due avvertenze: il beneficio si ottiene una sola volta, e per quattro anni dal decreto il debitore resta tenuto a dichiarare le utilità rilevanti sopravvenute. Va soppesato anche l’aspetto prospettico, perché — come ha osservato il Tribunale di Nola nel provvedimento del 23 ottobre 2025 — la valutazione dell’incapienza non guarda solo alla fotografia di oggi ma anche alla capacità futura di offrire qualcosa ai creditori.
Il confronto in tabella
La tabella che segue mette in fila i parametri che contano davvero nella decisione. Sui costi vale una precisazione: qui si considerano solo gli oneri di giustizia previsti dalla legge, come il contributo unificato dovuto per il procedimento, restando inteso che l’art. 283, comma 6, CCII prevede la riduzione alla metà dei compensi dell’OCC nell’esdebitazione dell’incapiente.
| Trattativa / composizione negoziata | Concordato minore | Liquidazione controllata | |
|---|---|---|---|
| Tempi indicativi | Da poche settimane a 6-12 mesi | 8-18 mesi fra deposito, voto e omologa | Pluriennale; esdebitazione di diritto a 3 anni dall’apertura |
| Chi decide l’esito | I creditori, uno per uno | La maggioranza dei crediti + il tribunale | Il tribunale e il liquidatore |
| Complessità | Media; alta se si chiedono misure protettive | Alta: relazione OCC, classi, graduazione, voto | Media-alta, ma senza costruzione di un piano |
| Se va male | I creditori restano liberi di agire; nessun effetto liberatorio | Inammissibilità o mancata omologa, con approdo quasi obbligato alla liquidazione | Esito comunque liquidatorio; il rischio è sull’esdebitazione, non sull’apertura |
| Effetti sulle esecuzioni | Solo con misure protettive confermate dal tribunale | Sospensione delle azioni esecutive dall’apertura | Concorso: le esecuzioni individuali confluiscono nella procedura |
| Cancellazione già avvenuta? | Compatibile per i soli accordi privati | Preclusa: domanda inammissibile ex art. 33, c. 4, CCII | Sempre accessibile, senza limiti di tempo |
| Serve finanza esterna? | Utile, non necessaria | Necessaria nella variante liquidatoria (art. 74, c. 2) | Non necessaria |
| Reversibilità | Alta: si può cambiare strada in qualunque momento | Media: fino all’omologa si può convertire | Nulla: aperta, la procedura prosegue da sé |
| Esito liberatorio finale | Solo per i debiti oggetto di accordo | Sì, con l’omologa, nei limiti del piano | Sì, esdebitazione di diritto ex art. 282 CCII |
| Oneri di giustizia | Contenuti; nessun contributo per la fase stragiudiziale | Contributo unificato del procedimento | Contributo unificato del procedimento |
Quello che la tabella non dice
Una tabella comparativa, per costruzione, appiattisce alcune differenze che nella pratica pesano molto. Tre meritano di essere esplicitate.
La prima riguarda l’esposizione pubblica. La trattativa privata non lascia tracce consultabili; l’istanza di misure protettive nella composizione negoziata viene pubblicata nel Registro delle imprese; concordato minore e liquidazione controllata comportano iscrizioni e comunicazioni che rendono la situazione conoscibile a chiunque abbia interesse a verificarla, fornitori futuri compresi. Per chi conta di rientrare nel settore, non è un dettaglio secondario.
La seconda riguarda il grado di controllo sul patrimonio. Nella trattativa e nel concordato il debitore continua ad amministrare i propri beni, sia pure con i limiti derivanti dalla procedura; nella liquidazione controllata l’amministrazione passa al liquidatore, che decide tempi e modalità delle vendite. Chi ha un bene a cui è particolarmente legato deve mettere in conto che, imboccata la terza strada, quel bene non è più suo da gestire.
La terza riguarda il rapporto con i creditori dopo la fine. Un accordo transattivo con i vivai lascia una relazione commerciale integra, e per chi lavora in un settore fatto di pochi fornitori nazionali è un valore concreto. Una procedura concorsuale, per quanto legittima e per quanto onorevolmente condotta, chiude una porta che si riapre con difficoltà. È un elemento che non si traduce in numeri ma che va comunque messo sul piatto, insieme a tutti gli altri.
I criteri per scegliere
Nessuno dei tre percorsi è la risposta giusta in astratto. Ci sono però alcuni criteri che, applicati alla situazione concreta, restringono il campo in modo abbastanza netto.
Primo criterio: lo stato del Registro delle imprese. È l’elemento dirimente in assoluto, e va verificato prima di ogni altra considerazione. Se la ditta risulta ancora iscritta, tutte e tre le strade sono aperte. Se la cancellazione è già stata eseguita, il concordato minore è precluso e la scelta si riduce a due: accordi privati con i singoli creditori, oppure liquidazione controllata. Questo criterio ha una conseguenza pratica che merita di essere sottolineata: la comunicazione di cessazione alla Camera di commercio non è un adempimento burocratico da sbrigare in fretta per “chiudere la pratica”, è un atto che consuma un’opzione.
Secondo criterio: esiste un terzo disposto a intervenire? Senza risorse esterne il concordato liquidatorio non è ammissibile, e il concordato in continuità presuppone che l’attività prosegua, il che nel caso di una fioreria che chiude è per definizione escluso. La domanda va posta presto e in modo esplicito ai familiari, perché la risposta cambia l’intera architettura della soluzione.
Terzo criterio: quanto vale ciò che resta. Se l’attivo liquidabile è consistente — un immobile, un magazzino, mezzi in buono stato — il divario fra quanto i creditori otterrebbero dalla liquidazione e quanto otterrebbero da un piano si assottiglia, e il concordato perde parte della sua forza persuasiva. Se invece l’attivo è modesto, come accade quasi sempre in una fioreria, anche un apporto esterno contenuto sposta le percentuali in modo evidente e rende la proposta molto più difendibile.
Quarto criterio: la composizione del ceto creditorio. Due vivai che pesano il 55% dei chirografari sono, allo stesso tempo, il rischio e l’opportunità del concordato minore: se votano a favore la partita è vicina alla chiusura, se votano contro non c’è piano che tenga. Un ceto frammentato in dodici piccoli fornitori è più difficile da radunare ma anche meno capace di bloccare da solo la maggioranza. Il rovescio della medaglia dell’ostilità va comunque considerato: un creditore con oltre 50.000 euro di crediti scaduti può prendere l’iniziativa lui, ai sensi dell’art. 268, comma 2, CCII.
Quinto criterio: che cosa si vuole fare dopo. Chi intende riaprire un’attività florovivaistica fra due anni ha interesse a preservare i rapporti con i fornitori e valuterà diversamente la trattativa; chi vuole passare al lavoro dipendente e chiudere definitivamente il capitolo ha interesse a raggiungere l’esdebitazione nel modo più lineare possibile, anche a costo di perdere il furgone.
Su tutti questi criteri pesa una considerazione ulteriore, di metodo: la scelta compiuta oggi va poi difesa nei mesi e negli anni successivi, davanti a un giudice che la valuterà con gli occhi delle pronunce più recenti. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: sono le tre abilitazioni che coprono, insieme, la fase della scelta, quella del deposito e quella dell’eventuale impugnazione fino all’ultimo grado.
Le domande di chi è indeciso
Posso cambiare strada a metà? In parte. Dalla trattativa si può sempre passare a una procedura, ed è anzi il percorso fisiologico quando le negoziazioni non riescono. Dal concordato minore si può convertire in liquidazione controllata, tipicamente quando la proposta non è approvata o non è omologata. Il passaggio inverso, invece, è precluso: una volta aperta, la liquidazione controllata ha carattere pubblicistico e prosegue indipendentemente dalla volontà del debitore. La reversibilità, insomma, esiste in una sola direzione.
E se scelgo quella sbagliata? Il costo di un errore non è simmetrico. Sbagliare per eccesso di prudenza — cioè tentare un concordato che poi non passa — costa tempo e spese, ma lascia aperta la strada liquidatoria. Sbagliare per fretta — cancellarsi dal Registro delle imprese prima di aver valutato — costa un’opzione intera e in modo irreversibile. È per questo che l’ordine delle mosse conta quanto la scelta della mossa.
Se cancello, i debiti verso i vivai spariscono? No. La cancellazione estingue l’impresa come soggetto iscritto, non le obbligazioni della persona fisica che ne era titolare, la quale continua a rispondere con tutti i suoi beni presenti e futuri. La liberazione dai debiti passa soltanto attraverso l’esdebitazione, che è un provvedimento del giudice o un effetto di legge legato a una procedura, mai una conseguenza automatica della chiusura.
Quanto tempo ho prima che si muovano i creditori? Meno di quanto sembri. La stagionalità gioca contro: i vivai fatturano a scadenze ravvicinate e chiudono le posizioni a fine campagna. Va tenuto presente che i termini processuali sono sospesi dal 1° al 31 agosto, il che sposta in avanti alcune scadenze ma comprime tutto a settembre. Nel frattempo nulla impedisce a un fornitore di chiedere e ottenere un decreto ingiuntivo.
Il conto corrente e lo stipendio del coniuge sono al sicuro? Il coniuge non risponde dei debiti d’impresa dell’altro, salvo che abbia firmato garanzie o che il regime patrimoniale renda aggredibili beni comuni. Il conto cointestato, però, è un terreno insidioso, perché la presunzione di pari quote espone la metà del saldo. È uno dei primi aspetti da verificare, prima ancora di scegliere la procedura.
Devo per forza passare da un OCC? Sì, per il concordato minore, per la liquidazione controllata e per l’esdebitazione dell’incapiente: la relazione dell’Organismo di Composizione della Crisi è parte necessaria della domanda. Non serve invece per la trattativa stragiudiziale pura, mentre nella composizione negoziata il ruolo è svolto dall’esperto indipendente nominato tramite la Camera di commercio.
Ho un decreto ingiuntivo già notificato: cambia qualcosa? Cambia i tempi, non le opzioni. Il decreto ingiuntivo non opposto diventa titolo esecutivo e apre la strada al precetto e al pignoramento, ma non preclude nessuna delle tre soluzioni; anzi, l’esistenza di procedure esecutive individuali in corso è espressamente contemplata dall’art. 268, comma 2, CCII. Va però verificato subito se l’ingiunzione sia ancora opponibile e se il credito azionato sia corretto negli importi e negli interessi, perché contestare un credito è più semplice prima che questo si consolidi.
I miei debiti fiscali e contributivi possono essere ridotti? Nel concordato minore i crediti tributari e contributivi possono essere trattati nel piano, nel rispetto della graduazione delle cause di prelazione richiamata da Cass. n. 28574/2025; nella liquidazione controllata seguono la sorte concorsuale come tutti gli altri e la parte non soddisfatta rientra nell’esdebitazione. Restano invece esclusi dall’effetto liberatorio, in ogni caso, gli obblighi di mantenimento e i debiti da risarcimento per fatti illeciti extracontrattuali.
Se ho firmato fideiussioni per il fido bancario, cosa succede? La fideiussione prestata dal titolare a garanzia dei debiti della propria impresa individuale non aggiunge nulla, perché il patrimonio aggredibile è comunque lo stesso. Diverso è il caso della garanzia prestata da un terzo — un genitore, un fratello: l’esdebitazione del debitore principale non libera il garante, che resta esposto e che va quindi coinvolto nella valutazione fin dall’inizio, tanto più se è la stessa persona a cui si intende chiedere la finanza esterna per un concordato.
Le pronunce che orientano la scelta
Sull’effetto della cancellazione — il nodo che decide tutto
Cass. civ., Sez. I, ordinanza 16 giugno 2026, n. 20141. La domanda di accesso al concordato minore proposta dall’imprenditore già cancellato dal Registro delle imprese è inammissibile in ogni caso, senza distinzione fra imprenditore individuale e collettivo né fra proposta in continuità e proposta liquidatoria; la seconda opportunità per l’ex imprenditore passa dal binomio liquidazione controllata-esdebitazione. È la pronuncia che chiude un contrasto durato anni ed è il primo elemento da verificare in qualunque valutazione preliminare.
Cass. civ., ordinanza n. 20961/2026. Conferma il principio e precisa che il giudizio di convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria non può servire a superare una preclusione soggettiva espressa; sottolinea inoltre la natura dinamica della liquidazione controllata, nella quale il liquidatore può promuovere azioni recuperatorie idonee ad accrescere l’attivo. Rileva perché smonta l’argomento più usato dai debitori: “ma la mia proposta è migliore per i creditori”.
Corte d’Appello di Napoli, 14 luglio 2025. Aveva ritenuto ammissibile il concordato minore liquidatorio dell’imprenditore individuale cancellato, valorizzando la ratio antiabuso della norma. Va citata perché fotografa l’orientamento oggi superato dalla Cassazione: chi si è mosso su quella linea nel 2025 deve rivedere l’impostazione.
Corte d’Appello di Ancona, sentenza n. 211/2025. Riconosce all’ex imprenditore individuale cancellato l’accesso alla liquidazione controllata, ribaltando il rigetto di primo grado. Rileva per chi ha già cancellato e teme di essere rimasto senza strumenti.
Tribunale di Civitavecchia, sentenze n. 4/2026 e n. 9/2026, e Tribunale di Milano, sentenza n. 115/2026. Sul versante restrittivo, hanno dichiarato inammissibili le domande di concordato minore di ex imprenditori, indicando nella liquidazione controllata l’unica procedura attivabile. Rilevano perché mostrano che, anche prima dell’intervento di legittimità, in molti fori la strada era di fatto sbarrata.
Tribunale di Udine, 21 marzo 2026, e Tribunale di Ivrea, 10 febbraio 2026. Sul versante opposto, avevano ammesso il concordato minore liquidatorio con finanza esterna proposto da imprenditore individuale cancellatosi. Rilevano come misura del contrasto che la Cassazione ha poi risolto.
Sul concordato minore
Cass. civ., 28 ottobre 2025, n. 28574. È inammissibile la proposta di concordato minore che non rispetti la graduazione delle cause legittime di prelazione. Rileva nella costruzione del piano di un fioraio con debiti fiscali e contributivi privilegiati: non si può soddisfare il vivaio chirografario lasciando indietro il privilegio.
Tribunale di Verona, 18 luglio 2025, e Tribunale di Catania, 19 febbraio 2026. L’accesso al concordato minore non richiede un requisito soggettivo di meritevolezza in senso proprio: ciò che conta è l’assenza di atti in frode ai creditori, non un giudizio sulla prudenza commerciale del debitore. Rilevano perché ridimensionano il timore di chi teme di essere giudicato per acquisti di merce rivelatisi eccessivi.
Tribunale di Modena, 20 novembre 2025. Affronta l’applicazione delle regole distributive dell’art. 84, comma 6, CCII al concordato minore in continuità, distinguendo il regime del valore di liquidazione da quello dell’eccedenza. Rileva per i pochi casi in cui la fioreria non chiude ma viene ceduta a terzi.
Sulla liquidazione controllata
Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28576. La relazione dell’OCC allegata alla domanda va verificata dal giudice sotto il profilo sostanziale e non meramente formale, poiché la sua completezza è presupposto indispensabile per l’apertura della procedura. Rileva perché sposta il baricentro sulla qualità della documentazione presentata.
Cass. civ., ordinanza 28 aprile 2026, n. 11603. Nella domanda proposta dal debitore, la relazione dell’OCC deve indicare a pena di inammissibilità le cause dell’indebitamento e la diligenza nell’assunzione delle obbligazioni, secondo il testo dell’art. 269, comma 2, CCII risultante dal correttivo. Rileva perché rende decisiva la ricostruzione documentale delle stagioni che hanno generato il debito.
Cass. civ., 23 ottobre 2025, n. 28161. Il liquidatore non necessita dell’autorizzazione del giudice delegato per impugnare l’ammissione di un credito allo stato passivo. Rileva per la fase di verifica dei crediti vantati dai fornitori.
Cass. civ., 27 ottobre 2025, n. 28483. Il legale rappresentante che in mala fede impugni anche l’apertura della liquidazione controllata può essere condannato alle spese in solido. Rileva come avvertimento sull’uso puramente dilatorio delle impugnazioni.
Cass. civ., 22 gennaio 2026, n. 1473. Individua il termine entro il quale può essere proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello che ha respinto il reclamo contro l’apertura della liquidazione controllata. Rileva sul piano della tenuta dei termini nella fase di impugnazione.
Cass. civ., ordinanza n. 12395/2025. Il liquidatore può far valere la revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. anche in via di eccezione incidentale, senza proporre autonoma azione. Rileva per chi ha effettuato pagamenti selettivi o trasferito beni prima della domanda.
Tribunale di Trani, 28 luglio 2025, n. 781. L’apertura della liquidazione controllata determina automaticamente l’interruzione dei processi pendenti, in forza del rinvio dell’art. 270 all’art. 143 CCII. Rileva quando sono già in corso cause con i fornitori.
Tribunale di Arezzo, 23 dicembre 2025. È ammissibile la domanda del debitore che può contare unicamente sull’apporto di finanza esterna, se il terzo si impegna a erogarla rinunciando al rimborso. Rileva per il fioraio privo di beni ma con un familiare disponibile.
Sull’esdebitazione, che è il vero traguardo
Cass. civ., 14 novembre 2025, n. 30108. Il debitore già dichiarato fallito che non abbia fruito dell’esdebitazione ex art. 142 l.fall. non può invocare l’esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 CCII per la medesima esposizione. Rileva per chi ha alle spalle una procedura anteriore rimasta senza liberazione.
Cass. civ., 3 giugno 2025, n. 14835. Le disposizioni del Codice della crisi non si applicano retroattivamente alle procedure avviate prima del 15 luglio 2022, che restano regolate dalla disciplina previgente. Rileva per chi trascina una liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012.
Tribunale di Nola, 23 ottobre 2025. Ricostruisce i presupposti della meritevolezza nell’art. 283 CCII come modificato dal D.Lgs. 136/2024 e chiarisce che la valutazione dell’incapienza va riferita non solo alla situazione attuale ma anche a quella prospettica. Rileva per il fioraio giovane, che potrebbe tornare a produrre reddito.
Tribunale di Bergamo, 9 aprile 2025. La colpa lieve non preclude la meritevolezza ai fini dell’esdebitazione dell’incapiente. Rileva perché distingue l’imprudenza dall’imprudenza grave, che è la soglia rilevante.
Tribunale di Arezzo, 7 maggio 2026. Il superamento della soglia reddituale dell’art. 283, comma 2, CCII non esclude automaticamente l’incapienza, operando la presunzione legale solo al di sotto di essa. Rileva per chi ha trovato un impiego dopo aver chiuso il negozio.
Sulla composizione negoziata
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ordinanza 10 gennaio 2025, e Tribunale di Verona, 10 marzo 2025. Negano la conferma delle misure protettive quando il piano dell’impresa sotto soglia è meramente liquidatorio e non prospetta alcuna continuità, diretta o indiretta. Rilevano perché delimitano con precisione quando questa strada è davvero praticabile per chi vuole chiudere.
Tribunale di Palermo, ordinanza 9 maggio 2026. L’inibizione della prosecuzione del procedimento di convalida di sfratto per morosità relativo all’immobile dove si esercita l’attività costituisce misura protettiva ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. p), e 18 CCII. Rileva moltissimo per un negozio di fiori in locazione con canoni arretrati.
Tribunale di Milano, 21 gennaio 2026. Precisa il regime delle misure protettive nei confronti di banche e intermediari, in particolare quanto al divieto di revoca delle linee di credito già concesse. Rileva per chi ha un fido ancora aperto e teme la chiusura immediata.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Di fronte a un bivio come questo, il contributo di uno studio si misura sulla capacità di verificare prima quale strada regge davvero, e non di rincorrere dopo la strada imboccata per caso. In concreto:
- Verifichiamo lo stato dell’iscrizione al Registro delle imprese e la data esatta dell’eventuale cancellazione, perché da quel dato dipende l’accessibilità o meno del concordato minore alla luce di Cass. n. 20141/2026.
- Ricostruiamo l’intera esposizione fattura per fattura, distinguendo crediti dei vivai, esposizione bancaria, debiti fiscali e contributivi, canoni arretrati, e separando le poste privilegiate da quelle chirografarie.
- Calcoliamo il valore di realizzo dell’attivo e simuliamo il riparto in liquidazione controllata, per misurare esattamente il divario con qualunque proposta alternativa.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, misurandola sulle pronunce più recenti e non su prassi superate.
- Predisponiamo la documentazione da consegnare all’OCC e verifichiamo che la relazione contenga tutto ciò che Cass. n. 28576/2025 e n. 11603/2026 richiedono a pena di inammissibilità.
- Analizziamo gli atti compiuti negli ultimi anni — pagamenti selettivi, cessioni di beni, garanzie prestate — per anticipare i profili di inefficacia e i rilievi sulla meritevolezza.
- Conduciamo le trattative con i vivai, i grossisti e la banca, formalizzando accordi che reggano anche in una procedura successiva.
- Depositiamo la domanda di concordato minore o di liquidazione controllata e seguiamo la procedura in ogni fase, dal voto dei creditori al riparto finale.
- Curiamo l’esdebitazione, sia quella che opera di diritto ex art. 282 CCII sia quella dell’incapiente ex art. 283 CCII, presidiando il requisito della meritevolezza fin dalla prima memoria.
- Proseguiamo nelle impugnazioni contro i provvedimenti sfavorevoli, fino al giudizio di legittimità.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un articolo dedicato a una scelta fra strade alternative, l’abilitazione che pesa di più è la prima: la scelta compiuta oggi va difesa domani, e la difesa arriva fino in Cassazione senza cambiare mani. È esattamente ciò che è accaduto nel 2026 sul tema di questa guida, dove la porta d’ingresso alle procedure è stata ridefinita da un’ordinanza di legittimità: impostare la strategia con chi è abilitato a discuterla davanti alla Suprema Corte significa costruirla, fin dal primo atto, in modo che regga anche all’ultimo grado. Attorno a questa continuità lavora uno staff di avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo: i numeri del riparto e i profili contabili sono trattati insieme agli aspetti giuridici, non in due stanze separate.
In conclusione
Chiudere una fioreria carica di debiti stagionali non è un adempimento amministrativo: è una decisione giuridica che si prende una volta sola e che condiziona i tre o quattro anni successivi. Le tre strade esistono tutte, sono tutte legittime, e nessuna di esse è una trappola: sono adatte a situazioni diverse. Ciò che cambia il risultato non è quale strada sia migliore in astratto, ma in quale ordine si compiono le mosse — perché una cancellazione anticipata di poche settimane può cancellare, insieme all’impresa, anche l’unica soluzione che avrebbe fatto ottenere ai creditori il ventinove per cento invece dell’uno.
Su questa materia lo Studio Monardo interviene con abilitazioni che coincidono punto per punto con i passaggi della vicenda: Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC per la costruzione e il deposito della domanda, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per la fase delle trattative con i vivai e con la banca, avvocato cassazionista per difendere la scelta compiuta in ogni grado di giudizio. Non promettiamo esiti: analizziamo la posizione, verifichiamo quali strade sono ancora aperte e costruiamo la strategia più difendibile fra quelle disponibili.
📩 Non aspettare che sia un fornitore a decidere per te con un’istanza al tribunale: contattaci ora, tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio Monardo li trovi in fondo a questa pagina.
