Guida operativa aggiornata ad agosto 2026 — Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) come modificato dal Correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024) e aggiornato al D.L. 1° dicembre 2025, n. 180, convertito con modificazioni dalla L. 22 gennaio 2026, n. 8.
Il problema, in due parole
Un’azienda entra in crisi quando i flussi di cassa attesi nei dodici mesi successivi non bastano più a coprire le obbligazioni in scadenza. Non serve essere insolventi: basta lo squilibrio prospettico. Il punto è che la legge italiana non aspetta l’imprenditore. Nel momento in cui l’esposizione supera determinate soglie scattano le segnalazioni degli enti pubblici, le banche revocano gli affidamenti, i fornitori chiedono il pagamento anticipato e i creditori iniziano a pignorare. Il rischio principale non è il debito in sé: è arrivare tardi, quando l’unico strumento ancora praticabile è la liquidazione giudiziale. L’ordinamento, dal 2021, mette a disposizione un percorso protetto per fermare le azioni esecutive, rinegoziare il debito — compreso quello fiscale — e recuperare la continuità aziendale. Ma è un percorso a termini stretti.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo terreno. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è la stessa abilitazione richiesta al professionista che il tribunale o la Camera di commercio nominano per condurre la composizione negoziata, il che significa conoscere la procedura dal lato di chi la dirige e non solo di chi la subisce. A questa si aggiungono la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, decisiva per le imprese sotto soglia, e quella di avvocato cassazionista, che consente di seguire la stessa linea difensiva fino al giudizio di legittimità quando il risanamento passa da un’omologazione contestata.
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Inquadramento normativo
Sul piano normativo il punto di partenza non è una procedura, ma un obbligo di organizzazione. L’art. 2086, comma 2, del codice civile impone all’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi, e di attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. La norma è replicata, con formulazione speculare, dall’art. 3 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Va precisato che questa disposizione non è un principio di buona amministrazione: è una regola di responsabilità. Il Tribunale di Bari, con la sentenza del 23 gennaio 2026, ha fondato una condanna risarcitoria di rilevante entità proprio sulla sistematica inadeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, ritenuti incapaci di intercettare per tempo i segnali di crisi. Non si trattava di censurare singole scelte gestionali — quelle restano coperte dalla business judgment rule — ma di sanzionare l’assenza della struttura informativa che avrebbe dovuto renderle consapevoli.
La disciplina prevede poi una gradazione di strumenti. Il Titolo II, Capo I, della Parte prima del Codice (artt. da 12 a 25-quinquies CCII) disciplina la composizione negoziata della crisi, percorso stragiudiziale, volontario e riservato, al quale l’imprenditore commerciale o agricolo può accedere quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza, purché il risanamento risulti ragionevolmente perseguibile. È qui che si colloca il presupposto oggettivo più importante e più frainteso: la difficoltà deve essere reversibile. L’impresa in stato di squilibrio irreversibile non ha accesso allo strumento.
Accanto alla composizione negoziata l’ordinamento colloca gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza in senso proprio: il piano attestato di risanamento (art. 56 CCII), gli accordi di ristrutturazione dei debiti nelle tre varianti ordinaria, agevolata ed efficacia estesa (artt. 57, 60 e 61 CCII), il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis CCII), il concordato preventivo in continuità aziendale e liquidatorio (artt. 84 e seguenti CCII), il concordato minore per le imprese sotto soglia (art. 74 CCII) e il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII), accessibile soltanto a valle di una composizione negoziata che non abbia trovato altro sbocco.
La distinzione rispetto agli istituti affini è netta e conviene fissarla con un esempio. Un’impresa con debito bancario da 900.000 euro che rinegozia con tre istituti un allungamento delle scadenze e ottiene l’attestazione di un professionista indipendente sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità del piano sta usando un piano attestato di risanamento: nessun tribunale interviene, nessun creditore estraneo è vincolato, l’unico effetto tipico è la protezione degli atti esecutivi del piano dall’azione revocatoria. La stessa impresa che ha bisogno di fermare un pignoramento in corso e di imporre l’accordo anche a una minoranza dissenziente deve invece salire di livello, verso gli accordi di ristrutturazione o il concordato. La differenza non è di forma: è di potere coercitivo sul creditore che non ci sta.
Un ulteriore livello va tenuto d’occhio. Con la Direttiva (UE) 2026/799 del 30 marzo 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 1° aprile 2026 ed entrata in vigore il 21 aprile 2026, il legislatore europeo è tornato sulla materia armonizzando azioni revocatorie, rintracciamento dei beni, procedure di pre-pack, obblighi degli amministratori e comitati dei creditori. Gli Stati membri dispongono di un termine di recepimento pluriennale: la disciplina interna oggi applicabile resta quella del Codice, ma i piani di risanamento costruiti nel 2026 devono già essere pensati in un orizzonte che quella direttiva modificherà.
Requisiti e termini
In termini operativi, l’accesso al percorso di risanamento richiede la verifica di condizioni precise, una per una.
Primo requisito: la qualità soggettiva. Alla composizione negoziata accede l’imprenditore commerciale e agricolo, senza limiti dimensionali. Per le imprese sotto soglia — quelle che non superano i parametri dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII — si applica la disciplina semplificata dell’art. 25-quater CCII, con sbocchi finali diversi.
Secondo requisito: lo squilibrio. Occorre una condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che renda probabile la crisi o l’insolvenza. Lo strumento è accessibile anche all’imprenditore già insolvente, purché l’insolvenza sia reversibile.
Terzo requisito: la ragionevole perseguibilità del risanamento. È il filtro sostanziale. Il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23 aprile 2026, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 10 del 31 maggio 2026, ha aggiornato le istruzioni operative: test pratico di perseguibilità del risanamento, check-list per la redazione del piano, protocollo di conduzione delle trattative e disciplina della formazione degli esperti. Il test non è un adempimento burocratico: è il documento su cui l’esperto formulerà il primo giudizio.
Quarto requisito: l’assenza di procedure incompatibili. La Corte di cassazione, con la sentenza della Sezione I del 6 dicembre 2025, n. 31856, ha confermato che spetta al tribunale rilevare l’inammissibilità dell’istanza di composizione negoziata presentata mentre pende un ricorso per concordato preventivo non rinunciato.
Sul fronte dei termini, la disciplina è scandita con precisione. Il termine più critico è quello per il deposito del ricorso di conferma delle misure protettive: l’imprenditore deve depositarlo entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, e la sua inosservanza fa cadere l’intera protezione appena ottenuta.
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Deposito del ricorso di conferma delle misure protettive (art. 19 CCII) | Giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese | Perentorio | Cessazione degli effetti protettivi già prodottisi |
| Fissazione dell’udienza da parte del tribunale | Entro 10 giorni dal deposito del ricorso | Ordinatorio (per il giudice) | Nessuna decadenza per l’imprenditore, ma allungamento dei tempi |
| Deposito del provvedimento di conferma o revoca | Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’istanza | Perentorio | Le misure protettive perdono efficacia |
| Durata delle misure protettive | Dal provvedimento di conferma | Da 30 a 120 giorni | Riespansione delle azioni esecutive e cautelari |
| Proroga delle misure protettive | Dalla scadenza del termine originario | Fino a 240 giorni complessivi | Termine non superabile: oltre, nessuna protezione |
| Incarico dell’esperto (art. 17, comma 7, CCII) | Dall’accettazione della nomina | 180 giorni, prorogabili di non oltre 180 | Conclusione dell’incarico e archiviazione |
| Ricorso per concordato semplificato (art. 25-sexies CCII) | Dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto | 60 giorni, perentorio | Decadenza dalla facoltà di accedere allo strumento |
| Reclamo contro la sentenza di omologazione (artt. 51 e 53 CCII) | Dalla notificazione o comunicazione | 30 giorni, perentorio | Definitività dell’omologazione |
| Ricorso per cassazione contro la decisione della corte d’appello | Dalla comunicazione del provvedimento | 30 giorni, perentorio | Passaggio in giudicato |
Va precisato un aspetto che genera errori ricorrenti. La sospensione feriale dei termini processuali opera esclusivamente dal 1° al 31 agosto. I termini endoprocedimentali della composizione negoziata — i 180 giorni dell’incarico dell’esperto, i 120 o 240 giorni delle misure protettive — non sono termini processuali e continuano a decorrere anche in quel periodo. Confondere i due piani significa arrivare a settembre con la protezione scaduta.
Un ultimo dato sui presupposti di fatto. L’art. 25-novies CCII impone a INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agente della riscossione di segnalare all’imprenditore e all’organo di controllo l’esistenza di esposizioni debitorie che superano determinate soglie, invitandolo a valutare l’accesso alla composizione negoziata. Per l’Agente della riscossione la segnalazione scatta quando i crediti affidati, scaduti da oltre novanta giorni, superano 100.000 euro per le imprese individuali, 200.000 euro per le società di persone e 500.000 euro per le altre società. Ricevere la segnalazione non è un adempimento da archiviare: è la data da cui, in un eventuale giudizio di responsabilità, si misurerà la tempestività della reazione dell’organo amministrativo.
La procedura passo-passo
Passo 1 — La diagnosi preliminare. Prima di qualunque istanza occorre ricostruire la posizione debitoria complessiva distinguendo per natura e grado: debito bancario assistito da ipoteca o pegno, debito verso fornitori, debito erariale e contributivo con separazione tra imposta, sanzioni e interessi, debito verso dipendenti, garanzie personali rilasciate dai soci. Il dato che decide la strategia è uno solo: quanto realizzerebbero i creditori in caso di liquidazione giudiziale, rispettando l’ordine delle cause di prelazione. È il valore di liquidazione, ed è il parametro rispetto al quale ogni proposta verrà misurata.
Passo 2 — Il test di perseguibilità e la check-list. Si compila il test pratico previsto dalle istruzioni ministeriali aggiornate al 23 aprile 2026 e si costruisce il piano seguendo la check-list. Il piano deve contenere le azioni industriali concrete — dismissioni, riduzione dei costi fissi, riposizionamento commerciale, ingresso di finanza esterna — e un piano finanziario a cinque anni con l’indicazione dei flussi a servizio del debito.
Passo 3 — L’istanza sulla piattaforma telematica. L’istanza di nomina dell’esperto si presenta attraverso la piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di commercio, corredata dei documenti previsti dall’art. 17, comma 3, CCII. La nomina è effettuata da una commissione, che sceglie tra i professionisti iscritti nell’elenco degli esperti. In questa fase l’errore più frequente è depositare un test di perseguibilità costruito su proiezioni ottimistiche non ancorate ai dati contabili: l’esperto se ne accorge alla prima convocazione e la procedura si chiude prima ancora di iniziare.
Passo 4 — L’accettazione e la prima convocazione. Accettato l’incarico, l’esperto convoca senza indugio l’imprenditore per valutare l’esistenza di concrete prospettive di risanamento. Da questo momento decorrono i 180 giorni dell’art. 17, comma 7, CCII, prorogabili per non oltre altri 180 quando tutte le parti lo richiedono e l’esperto vi acconsente, oppure quando la prosecuzione è resa necessaria dal ricorso al tribunale ai sensi degli artt. 19 e 22 CCII.
Passo 5 — La richiesta di misure protettive. Se occorre fermare le aggressioni al patrimonio, l’imprenditore chiede l’applicazione delle misure protettive contestualmente all’istanza di nomina o con istanza successiva. L’istanza è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all’accettazione dell’esperto e dal giorno della pubblicazione i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa, né acquisire diritti di prelazione non concordati. La protezione può essere chiesta erga omnes o in via selettiva, verso singoli creditori o categorie omogenee: la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026 ha confermato questa doppia possibilità, precisando che nei confronti dell’Erario la pubblicazione impedisce le azioni esecutive e cautelari dell’agente della riscossione ma non sospende l’ordinaria attività di determinazione del debito.
Passo 6 — Il ricorso al tribunale. Entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza va depositato il ricorso di conferma. Il giudice competente è il tribunale del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali — il COMI —, individuato secondo la presunzione della sede legale risultante dal registro delle imprese, superabile con la prova della sede effettiva. Nei tribunali sedi di sezione specializzata in materia di impresa la competenza segue le regole dell’art. 27 CCII per le imprese di maggiori dimensioni. Il ricorso deve contenere l’indicazione delle misure richieste, l’individuazione dei creditori destinatari se la protezione è selettiva, la descrizione della situazione debitoria e le ragioni per cui la protezione è funzionale al buon esito delle trattative.
Passo 7 — L’udienza e il provvedimento. Il tribunale fissa l’udienza entro dieci giorni dal deposito e all’esito conferma, modifica o revoca le misure, determinandone la durata tra un minimo di 30 e un massimo di 120 giorni. Il Tribunale di Ivrea, con provvedimento del 24 dicembre 2025, ha precisato i criteri che devono orientare il giudice in sede di conferma e nel riconoscimento di misure cautelari atipiche. Il Tribunale di Milano, con decreto del 4 luglio 2025, ha chiarito che il limite complessivo di 240 giorni previsto dall’art. 19, comma 5, CCII va riferito alle misure protettive tipiche a portata generalizzata, restando possibile il riconoscimento di misure cautelari specifiche nei confronti di destinatari determinati.
Passo 8 — Le autorizzazioni ex art. 22 CCII. Durante le trattative l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, ma per alcuni atti serve l’autorizzazione del tribunale: contrarre finanziamenti prededucibili, trasferire l’azienda o rami di essa senza gli effetti dell’art. 2560, comma 2, c.c., rinegoziare contratti divenuti eccessivamente onerosi. Il Tribunale di Parma, con provvedimento del 7 febbraio 2025, ha ricostruito la ratio dell’autorizzazione ai finanziamenti prededucibili; lo stesso ufficio, il 16 gennaio 2026, ha autorizzato una cessione d’azienda nell’ambito della composizione negoziata. Va precisato che la vendita del complesso aziendale in questa sede deve avvenire attraverso procedure competitive, ancorché semplificate.
Passo 9 — La trattativa sul debito fiscale. L’art. 23, comma 2-bis, CCII, introdotto dal Correttivo-ter con decorrenza dal 28 settembre 2024, consente all’imprenditore che abbia avviato le trattative di formulare all’Amministrazione finanziaria una proposta di pagamento parziale o dilazionato del debito erariale e dei relativi accessori, esclusi i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea. Alla proposta va allegata la relazione di un professionista indipendente che attesti la convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, nella prospettiva dell’ente creditore. Restano fuori i tributi degli enti locali. Accanto a questo strumento operano le misure premiali dell’art. 25-bis CCII: riduzione degli interessi alla misura legale sui debiti tributari maturati nel corso della procedura, riduzione delle sanzioni alla misura minima e possibilità di rateizzazione fino a 120 rate mensili per i debiti tributari non ancora iscritti a ruolo.
Passo 10 — Lo sbocco. Alla conclusione delle trattative l’esperto redige la relazione finale. Se il risanamento è raggiunto, l’art. 23, comma 1, CCII prevede tre esiti negoziali: il contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno due anni, la convenzione di moratoria, l’accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto. Se serve un passaggio giudiziale, l’imprenditore può domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione, accedere al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o proporre concordato preventivo. Se nessuna di queste strade è percorribile ma le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, resta il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, da proporre entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale.
| Strumento | Serve l’accordo dei creditori? | Interviene il tribunale? | Vincola i dissenzienti? |
|---|---|---|---|
| Piano attestato di risanamento (art. 56) | Sì, con i soli aderenti | No | No |
| Composizione negoziata (artt. 12-25-quinquies) | Sì | Solo per misure protettive e autorizzazioni | No |
| Accordo di ristrutturazione (artt. 57, 60, 61) | Sì, con maggioranze qualificate | Sì, in omologazione | Solo nelle varianti a efficacia estesa e con cram down fiscale |
| Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis) | Sì, con voto di tutte le classi | Sì | Sì, entro i limiti di legge |
| Concordato preventivo in continuità (artt. 84 ss.) | Sì, a maggioranza di classi | Sì | Sì, anche con omologazione forzosa |
| Concordato semplificato (art. 25-sexies) | No, non è previsto il voto | Sì | Sì |
Verifiche sul campo
Due esempi di calcolo, costruiti su dati realistici, mostrano come i termini e i parametri appena descritti funzionino in concreto. Non sono casi seguiti dallo Studio: sono esercizi dimostrativi.
Primo esempio: composizione negoziata con transazione fiscale. Società a responsabilità limitata del settore metalmeccanico, ricavi 4.183.000 euro, debito complessivo 2.347.400 euro così composto: fornitori 812.300 euro, banche 743.100 euro, erario 618.400 euro (di cui 431.200 di imposta e 187.200 tra sanzioni e interessi), dipendenti e contributi 173.600 euro. Istanza di nomina dell’esperto presentata il 12 febbraio con contestuale richiesta di misure protettive; pubblicazione nel registro delle imprese il 13 febbraio; ricorso di conferma depositato il 14 febbraio, dunque entro il giorno successivo; udienza fissata per il 23 febbraio, entro i dieci giorni; provvedimento di conferma depositato il 4 marzo, entro i trenta giorni dalla pubblicazione. Il tribunale determina la durata in 120 giorni: la protezione copre fino al 2 luglio. Su istanza motivata dell’imprenditore, con parere favorevole dell’esperto, le misure vengono prorogate fino al raggiungimento del tetto di 240 giorni, ossia fino al 30 ottobre. L’esperto ha accettato l’incarico il 10 febbraio: i suoi 180 giorni scadono il 9 agosto, ma la pendenza del procedimento ex art. 19 CCII consente la prosecuzione dell’incarico. Sul debito erariale viene formulata proposta ex art. 23, comma 2-bis, CCII: pagamento di 290.648 euro, pari al 47% del dovuto, in 72 rate mensili da 4.036,78 euro. L’attestatore indipendente stima in 118.000 euro — il 19,08% — il realizzo per l’Erario nello scenario di liquidazione giudiziale. Lo scarto tra 47% e 19,08% è il fondamento della convenienza. Le trattative si chiudono con accordo sottoscritto anche dall’esperto ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. c), CCII.
Secondo esempio: concordato in continuità e omologazione con classi dissenzienti. Società con passivo complessivo di 6.742.000 euro: creditori ipotecari 1.947.000 euro, privilegiati erariali e previdenziali 1.184.000 euro, chirografari 3.611.000 euro. Il valore di liquidazione stimato dal perito è 1.386.000 euro. Applicando l’ordine delle cause di prelazione a quel valore, gli ipotecari sarebbero soddisfatti al 71,19% e tutte le altre categorie a zero. Il piano in continuità prevede flussi a servizio del debito per 3.512.000 euro in cinque anni, così distribuiti: ipotecari 1.947.000 euro, pari al 100%; privilegiati erariali e previdenziali 828.800 euro, pari al 70%; chirografari 736.200 euro, pari al 20,39%. La verifica si articola su due piani. Il valore di liquidazione, 1.386.000 euro, deve essere distribuito nel rispetto rigoroso dell’ordine delle cause di prelazione, e in effetti viene assorbito dai creditori ipotecari. L’eccedenza, pari a 2.126.000 euro e generata esclusivamente dalla continuità, può essere distribuita secondo la regola di priorità relativa, purché i crediti compresi in una classe dissenziente ricevano un trattamento non deteriore rispetto alle classi di pari grado e più favorevole di quello riservato alle classi di grado inferiore. In sede di voto la classe degli ipotecari e quella dei chirografari approvano, la classe erariale vota contro. La proposta non raccoglie la maggioranza delle classi, ma resta praticabile la ristrutturazione trasversale: la classe erariale riceve il 70% contro lo zero dell’alternativa liquidatoria, e il confronto tra le due percentuali è l’elemento su cui si gioca l’omologazione.
Casi particolari
Almeno quattro situazioni si collocano fuori dalla regola generale e vanno trattate diversamente.
L’impresa sotto soglia. L’imprenditore che non supera i parametri dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII accede alla composizione negoziata con la disciplina semplificata dell’art. 25-quater CCII, ma gli sbocchi finali cambiano. Non può proporre concordato preventivo: la sua alternativa giudiziale è il concordato minore dell’art. 74 CCII, mentre l’esito liquidatorio è la liquidazione controllata e non la liquidazione giudiziale. Il Tribunale di Bari, con provvedimento del 24 gennaio 2026, si è soffermato sulla corretta formazione delle classi nel concordato minore e sulla legittimità della previsione di un fondo rischi destinato a fronteggiare l’escussione di garanzie pubbliche o l’emersione di sopravvenienze passive. In sede di liquidazione controllata assumono rilievo centrale la relazione dell’OCC e la ricostruzione delle cause dell’indebitamento: la Corte di cassazione, con la pronuncia n. 11603/2026, ha valorizzato questi elementi nella valutazione rimessa al giudice.
L’impresa già insolvente. L’insolvenza non preclude di per sé l’accesso alla composizione negoziata, purché sia reversibile. La Corte d’Appello di Trieste, con provvedimento del 21 marzo 2024, ha ammesso che l’imprenditore insolvente possa accedere sia alla composizione negoziata sia, all’esito, al concordato semplificato, individuandone i presupposti necessari. Il discrimine resta la ragionevole perseguibilità del risanamento, non l’etichetta dello stato di difficoltà.
Il gruppo di imprese. L’art. 25 CCII consente la presentazione di un’istanza unitaria da parte di più società appartenenti allo stesso gruppo. Il Tribunale di Milano si è pronunciato sulla composizione negoziata di gruppo, evidenziando come vada gestito il potenziale conflitto tra gli interessi delle singole imprese: l’istanza unitaria non cancella l’autonomia patrimoniale, e il piano deve mostrare il vantaggio compensativo per ciascuna società coinvolta.
La procedura concorsuale già pendente. Se è pendente un ricorso per concordato preventivo, anche nella forma “con riserva”, l’accesso alla composizione negoziata è precluso finché il ricorso non sia stato rinunciato. La Cassazione, con la sentenza n. 31856 del 6 dicembre 2025, ha rigettato il ricorso del debitore che aveva tentato la sovrapposizione dei due percorsi.
In tutte queste ipotesi la qualificazione professionale di chi assiste l’impresa fa differenza sostanziale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: sono le tre abilitazioni che coprono, rispettivamente, il percorso negoziale, il perimetro delle imprese sotto soglia e la fase di liquidazione controllata.
Domande frequenti
La mia azienda è già insolvente: posso ancora fare qualcosa? Sì, a una condizione. La composizione negoziata è accessibile anche in stato di insolvenza, purché questa sia reversibile, ossia superabile attraverso il risanamento. Ciò che chiude definitivamente la porta è lo squilibrio irreversibile, quello per cui nessun piano industriale ragionevole riporterebbe l’impresa in equilibrio. La verifica va fatta prima di depositare l’istanza, perché un test di perseguibilità infondato porta alla chiusura anticipata della procedura e fa perdere tempo prezioso.
Se chiedo le misure protettive, i pignoramenti già iniziati si fermano? Dal giorno della pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare né proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa. Il Tribunale di Vicenza, con provvedimento dell’11 gennaio 2026, ha affermato l’efficacia erga omnes delle misure protettive e l’inconciliabilità con la prosecuzione della procedura esecutiva già avviata. Va però ricordato che la protezione non è definitiva: dura al massimo 240 giorni complessivi.
Perdo il controllo dell’azienda? No. Nella composizione negoziata non c’è spossessamento: l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria. Ha però obblighi informativi verso l’esperto, al quale deve comunicare preventivamente gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti non coerenti con le trattative. Se l’esperto ritiene l’atto pregiudizievole per i creditori, ne dà atto e la circostanza pesa nelle valutazioni successive.
Posso davvero ridurre il debito con l’Agenzia delle Entrate? Sì, entro limiti precisi. L’art. 23, comma 2-bis, CCII consente di proporre il pagamento parziale o dilazionato del debito erariale e dei relativi accessori, con esclusione dei tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea e dei tributi degli enti locali. Serve l’attestazione di un professionista indipendente sulla convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale. Le misure premiali dell’art. 25-bis CCII operano in parallelo, riducendo interessi e sanzioni.
Se le trattative falliscono, che cosa succede? Non si apre automaticamente la liquidazione giudiziale. La relazione finale dell’esperto chiude la composizione negoziata; da quel momento l’imprenditore ha sessanta giorni per proporre il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, oppure può accedere a un diverso strumento di regolazione della crisi. La liquidazione giudiziale resta un’eventualità legata all’iniziativa dei creditori o del pubblico ministero.
Caso limite: ho già ricevuto un decreto ingiuntivo durante la procedura. È valido? Sì. Il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 10 ottobre 2025, ha chiarito che la pendenza di un concordato semplificato non impedisce l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del proponente: ciò che resta precluso è l’utilizzo del titolo in via esecutiva. La distinzione tra formazione del titolo e sua azionabilità è decisiva e va gestita in sede di opposizione.
Il quadro giurisprudenziale
Di seguito i riferimenti che orientano oggi la materia, con l’indicazione del principio e della sua rilevanza pratica.
Corte di cassazione, Sez. I civ., 8 gennaio 2025, n. 348 (Pres. Ferro, Est. Pazzi). La continuità aziendale rilevante ai fini del concordato presuppone che l’attività d’impresa conservi la propria identità. Rilevanza: impedisce di qualificare come continuità operazioni che sostanzialmente dismettono l’attività originaria per svolgerne un’altra.
Corte di cassazione, Sez. I civ., 6 dicembre 2025, n. 31856 (Pres. Terrusi, Rel. D’Aquino). Spetta al tribunale valutare l’inammissibilità dell’istanza di composizione negoziata presentata in pendenza di un ricorso per concordato non rinunciato. Rilevanza: definisce l’ordine di priorità tra i percorsi e impone all’imprenditore una scelta esplicita prima di cambiare strada.
Corte di cassazione, n. 500/2026. In tema di misure protettive nella composizione negoziata è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione contro il provvedimento che ha respinto il reclamo, trattandosi di provvedimenti interinali e cautelari, inidonei a incidere con efficacia di giudicato su diritti soggettivi. Rilevanza: chiarisce che la partita sulle misure protettive si chiude in sede di reclamo, senza ulteriore grado di legittimità.
Corte di cassazione, n. 620/2026. Definisce il regime di impugnabilità del provvedimento reso dal tribunale nella fase di scrutinio della ritualità della proposta di concordato semplificato ai sensi dell’art. 25-sexies, comma 3, CCII. Rilevanza: individua con precisione quali provvedimenti della fase preliminare siano attaccabili e quali no.
Corte di cassazione, Sez. I civ., ord. 26 febbraio 2026, n. 4365. Negli accordi di ristrutturazione ex artt. 57 e 63 CCII, la verifica sull’utilizzo dell’istituto per finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle dell’ordinamento è un’indagine di fatto, censurabile in legittimità solo per vizio di motivazione; è stata confermata la decisione di merito che aveva negato l’omologazione a un piano che si risolveva in una mera falcidia imposta all’Agenzia delle Entrate, sorretto da adesioni di creditori di importo irrisorio. Rilevanza: il cram down fiscale non è una scorciatoia, e un accordo costruito solo per attivarlo viene intercettato.
Corte di cassazione, Sez. I civ., ord. n. 5870/2026 (camera di consiglio del 12 febbraio 2026). La legittimazione a proporre reclamo contro la sentenza di omologazione spetta a chi abbia assunto formalmente la qualità di parte opponente nel giudizio di primo grado; il dissenso manifestato nelle trattative sulla transazione fiscale non equivale a opposizione formale. Rilevanza: l’inerzia dell’amministrazione nella fase di omologazione preclude ogni contestazione successiva e consolida il risultato.
Corte di cassazione, Sez. I civ., ord. 16 marzo 2026, n. 5918. Perché il tribunale possa omologare l’accordo pur in assenza di adesione del creditore pubblico occorre che altri creditori abbiano prestato il consenso, così che l’adesione forzosa risulti determinante per il raggiungimento della maggioranza di legge. Rilevanza: fissa il presupposto strutturale del cram down, che non può operare quando il creditore pubblico è l’unico interlocutore effettivo.
Corte di cassazione, Sez. I civ., 30 marzo 2026, n. 7663 (Pres. Ferro, Est. Dongiacomo). Nel concordato in continuità aziendale l’omologazione può intervenire anche in mancanza dell’approvazione della maggioranza delle classi, quando la proposta sia approvata da almeno una classe qualificata; l’espressione normativa va riferita al difetto di maggioranza e non alla composizione delle classi, in coerenza con la disciplina unionale. Rilevanza: amplia in modo significativo lo spazio della ristrutturazione trasversale e riduce il potere di blocco delle minoranze dissenzienti.
Corte di cassazione, n. 10271/2026. In caso di accoglimento del reclamo contro la sentenza di omologazione del concordato in continuità, la corte d’appello può confermare la decisione del tribunale ai sensi dell’art. 53, comma 5-bis, CCII solo se lo richiede il proponente, e soltanto quando il reclamo riguardi la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria. Rilevanza: delimita l’unico spazio in cui l’omologazione sopravvive a un reclamo fondato.
Corte di cassazione, n. 22931/2026. Nella continuità indiretta, l’affitto d’azienda posto a base del piano deve risultare funzionalmente e cronologicamente collegato al piano stesso: non è sufficiente un contratto risalente e autonomo rispetto al progetto di risanamento. Rilevanza: impedisce di riqualificare come continuità operazioni preesistenti e prive di nesso con la ristrutturazione.
Corte di cassazione, 9 luglio 2026, n. 22960. Nel concordato in continuità la verifica di ammissibilità rimessa al tribunale, secondo un criterio di legalità sostanziale, investe anche le modalità di determinazione del valore di liquidazione. Rilevanza: il valore di liquidazione non è un dato che il proponente può fissare a piacimento, perché condiziona l’intera distribuzione tra le classi.
Corte di cassazione, n. 11603/2026. Nella liquidazione controllata assumono rilievo la relazione dell’OCC, la ricostruzione delle cause dell’indebitamento e la condotta del debitore. Rilevanza: per le imprese sotto soglia la qualità della relazione dell’organismo incide direttamente sull’esito.
Corte d’Appello di Torino, 23 settembre 2025. Nel concordato semplificato anche il surplus conseguito con la cessione dell’azienda rispetto al valore di liquidazione non è liberamente distribuibile, ma deve rispettare la regola dell’ordine delle cause di prelazione. Rilevanza: elimina l’idea che il concordato semplificato consenta distribuzioni discrezionali.
Corte d’Appello di Lecce, 15 gennaio 2025. È ammissibile il pagamento parziale dei debiti erariali nel concordato semplificato, essendo l’unico vincolo di legge quello per cui la proposta non arrechi pregiudizio rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e assicuri un’utilità a ciascun creditore. Rilevanza: apre concretamente alla falcidia del debito fiscale in quello che è l’ultimo sbocco della composizione negoziata.
Tribunale di Milano, Sez. II civ. e Crisi d’Impresa, 4 luglio 2025 (Giud. De Simone). Il limite di 240 giorni dell’art. 19, comma 5, CCII riguarda le misure protettive tipiche a portata generalizzata; restano possibili misure cautelari specifiche verso destinatari determinati, mentre non sono accoglibili le istanze di ripristino della disponibilità di somme già pignorate o di cancellazione di iscrizioni ipotecarie. Rilevanza: definisce il perimetro di ciò che la protezione può e non può fare.
Tribunale di Ivrea, 24 dicembre 2025. Indica i criteri che orientano il giudice nella conferma delle misure protettive e nel riconoscimento di misure cautelari atipiche. Rilevanza: fornisce la griglia argomentativa da rispettare nel ricorso ex art. 19 CCII.
Tribunale di Vicenza, 11 gennaio 2026. Le misure protettive producono effetti erga omnes e sono incompatibili con la prosecuzione della procedura esecutiva già avviata. Rilevanza: fonda l’istanza di sospensione del pignoramento pendente.
Tribunale di Marsala, 23 gennaio 2026. In sede di reclamo il presidente del collegio può ripristinare le misure protettive precedentemente revocate. Rilevanza: la revoca non chiude definitivamente la protezione.
Tribunale di Lanciano, 29 gennaio 2026. Individua i presupposti perché l’esperto possa essere autorizzato a svolgere attività conclusive anche oltre il termine di durata della procedura. Rilevanza: consente di completare operazioni avviate quando il termine sta per scadere.
Tribunale di Parma, 7 febbraio 2025 (G.D. Vernizzi) e 16 gennaio 2026. Il primo provvedimento ricostruisce la ratio dell’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili ex art. 22, comma 1, lett. a), CCII; il secondo autorizza la cessione d’azienda nell’ambito della composizione negoziata. Rilevanza: sono i due atti autorizzativi che più spesso decidono la fattibilità del risanamento.
Tribunale di Torino, 17 luglio 2025. Individua la condizione necessaria perché un concordato in continuità con transazione fiscale possa essere omologato forzosamente anche contro il voto contrario dei creditori fiscali e previdenziali. Rilevanza: è la mappa operativa del cram down interclassi in continuità.
Tribunale di Lucca, 26 marzo 2025. Nega l’omologazione a un concordato in continuità privo degli elementi di discontinuità gestionale necessari a superare l’opposizione della maggioranza dei creditori. Rilevanza: un piano che lascia invariata la gestione che ha prodotto la crisi difficilmente supera il vaglio.
Tribunale di Milano, 12 febbraio 2026. Dichiara inammissibile la domanda di omologazione forzosa di un accordo di ristrutturazione ai sensi dell’art. 62, comma 2-bis, CCII in assenza di una genuina dimensione concorsuale. Rilevanza: conferma sul piano del merito la linea della Cassazione sull’abuso dello strumento.
Tribunale di Cuneo, 15 luglio 2025 e Tribunale di Piacenza, 3 luglio 2025. Delimitano le verifiche che il tribunale è chiamato a compiere in sede di omologazione del concordato semplificato, con particolare riguardo alla comparazione con la liquidazione giudiziale e alla fattibilità giuridica della proposta. Rilevanza: indicano il contenuto minimo che la proposta deve documentare.
Tribunale di Bari, 23 gennaio 2026. Fonda la responsabilità di amministratori e organi di controllo sulla violazione dell’obbligo di predisporre adeguati assetti ex art. 2086, comma 2, c.c., valorizzando il nesso causale tra inadeguatezza organizzativa e danno. Rilevanza: è il rovescio della medaglia del risanamento, e mostra il costo dell’inerzia.
Cosa può fare lo Studio Monardo
In termini operativi, lo Studio interviene con attività determinate:
- Ricostruiamo la posizione debitoria complessiva distinguendo per natura, grado e prescrizione, e riconciliamo i dati contabili con gli estratti di ruolo e con le comunicazioni degli enti.
- Compiliamo il test pratico di perseguibilità del risanamento secondo le istruzioni ministeriali aggiornate al decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, e costruiamo il piano seguendo la check-list ufficiale.
- Predisponiamo e depositiamo l’istanza di nomina dell’esperto sulla piattaforma telematica, con la documentazione richiesta dall’art. 17, comma 3, CCII.
- Redigiamo il ricorso per le misure protettive ex art. 19 CCII e lo depositiamo entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza, difendendo la protezione all’udienza di conferma.
- Chiediamo le autorizzazioni ex art. 22 CCII per i finanziamenti prededucibili, per il trasferimento dell’azienda o di rami di essa e per la rinegoziazione dei contratti divenuti eccessivamente onerosi.
- Formuliamo la proposta di transazione fiscale ex art. 23, comma 2-bis, CCII e coordiniamo l’attestazione di convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.
- Costruiamo la formazione delle classi e la struttura distributiva del concordato in continuità, verificando il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione sul valore di liquidazione e della priorità relativa sull’eccedenza.
- Rappresentiamo l’impresa nel giudizio di omologazione, gestendo le opposizioni dei creditori e dell’amministrazione finanziaria.
- Proponiamo reclamo o resistiamo al reclamo davanti alla corte d’appello e proseguiamo, quando necessario, con il ricorso per cassazione.
- Assistiamo l’organo amministrativo e l’organo di controllo nella documentazione degli assetti ex art. 2086, comma 2, c.c., che è la prima difesa in un’eventuale azione di responsabilità.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su un tema come il risanamento aziendale l’abilitazione che pesa di più è l’ultima. Essere Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 significa conoscere la composizione negoziata dal punto di vista di chi la conduce: quali informazioni l’esperto pretende alla prima convocazione, su quali basi formula il giudizio di perseguibilità del risanamento, che cosa scrive nella relazione finale e come quella relazione condiziona lo sbocco. È una prospettiva che cambia il modo di preparare l’istanza. Accanto a essa, la qualifica di cassazionista assicura la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino al giudizio di legittimità: la stessa impostazione difensiva regge il ricorso per le misure protettive, il giudizio di omologazione, il reclamo in corte d’appello e l’eventuale ricorso per cassazione, senza i passaggi di consegne che disperdono la linea costruita.
Il lavoro è svolto da uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso caso: la costruzione del piano finanziario, la quantificazione del valore di liquidazione e l’attestazione di convenienza sono attività contabili che devono reggere davanti a un giudice, e il coordinamento tra le due competenze è la condizione perché ciò accada.
In sintesi
Risollevare legalmente un’azienda dalla crisi significa tre cose in sequenza: rilevare lo squilibrio prima che diventi irreversibile, scegliere lo strumento proporzionato al livello di coercizione necessario sui creditori, rispettare termini che non ammettono recuperi. La composizione negoziata offre una protezione che dura al massimo 240 giorni e un incarico dell’esperto che copre 180 giorni prorogabili di altrettanti: dentro quella finestra va costruito tutto. Chi arriva con la posizione debitoria non riconciliata e il test di perseguibilità improvvisato consuma la protezione senza risultato.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia con le abilitazioni che la materia richiede: l’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per il percorso negoziale e per il dialogo tecnico con l’esperto nominato, il Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il ruolo di fiduciario OCC per le imprese sotto soglia che accedono al concordato minore o alla liquidazione controllata, il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario per la parte bancaria e per la transazione fiscale, la qualifica di cassazionista per portare la stessa linea fino all’ultimo grado di giudizio. Non è una competenza generica sul diritto d’impresa: è la corrispondenza puntuale tra le abilitazioni certificate dell’Avvocato e i singoli passaggi di questa procedura.
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