Qual È La Differenza Tra Incaglio, Sofferenza E Past Due Nella Centrale Dei Rischi?

Questa non è una guida costruita a tavolino: è la trascrizione ragionata delle domande che ci arrivano più spesso da imprenditori, professionisti e privati che hanno appena scoperto — quasi sempre nel modo peggiore, cioè da un finanziamento negato — di essere “segnalati” in Centrale dei Rischi. Le domande sono riportate nel modo in cui vengono poste davvero, senza ripulirle; le risposte sono complete, con i riferimenti normativi e le pronunce che le sostengono.

Partiamo da un chiarimento che sposta già metà del problema: la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, disciplinata dalla Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991, non contiene più una categoria chiamata “incaglio”. Quella parola è stata cancellata dalla normativa di vigilanza nel gennaio 2015, quando il 7° aggiornamento della Circolare n. 272/2008 ha recepito gli standard tecnici dell’EBA e ha sostituito gli incagli — oggettivi e soggettivi — con la categoria delle “inadempienze probabili”. Chi oggi parla di incaglio sta usando un termine del linguaggio bancario corrente, non una classificazione ufficiale. Il che non significa che il problema non esista: significa che ha un altro nome, altri presupposti e altre difese.

Lo Studio Monardo lavora su questo terreno. Il contenzioso sulle segnalazioni è materia bancaria pura, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario: significa che sulla stessa posizione lavorano insieme avvocati e commercialisti, perché contestare una classificazione a sofferenza o un past due richiede tanto la lettura giuridica della Circolare 139 quanto la ricostruzione contabile dei saldi, degli sconfinamenti e dell’imputazione dei pagamenti. Ed è materia che spesso non si esaurisce in primo grado: la qualità di avvocato cassazionista consente allo Studio di seguire la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado di giudizio, senza passaggi di mano.

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“Ma l’incaglio esiste ancora o no? Il direttore me l’ha detto proprio così”

No, non esiste più come categoria formale, e non esiste dal 1° gennaio 2015. Che il direttore lo dica è normalissimo: il termine è rimasto nel gergo di filiale come sinonimo di “posizione problematica ma non ancora compromessa”, e continuerà a circolare per anni.

La cronologia è precisa. Il 20 gennaio 2015 la Banca d’Italia ha pubblicato il 7° aggiornamento della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 (“Matrice dei conti”), recependo gli Implementing Technical Standards pubblicati dall’EBA il 21 ottobre 2013 e approvati dalla Commissione europea il 9 gennaio 2015, poi confluiti nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 227/2015. Con quell’aggiornamento sono state eliminate due categorie storiche del credito deteriorato italiano: l’incaglio (in entrambe le sue varianti, oggettiva e soggettiva) e il credito ristrutturato. Al loro posto è stata introdotta la categoria delle inadempienze probabili, in inglese unlikely to pay, da cui l’acronimo UTP che oggi si sente ovunque.

Non è stato un semplice cambio di etichetta. L’incaglio oggettivo scattava al superamento di soglie predeterminate di rate scadute: era un automatismo. L’inadempienza probabile, invece, nasce da un giudizio dell’intermediario sull’improbabilità che il debitore adempia integralmente alle proprie obbligazioni, in linea capitale e interessi, senza il ricorso ad azioni come l’escussione delle garanzie. Con l’eliminazione degli incagli oggettivi è venuta meno anche la soglia di rilevanza che ne governava l’applicazione al complesso delle esposizioni verso un singolo debitore.

La conseguenza pratica per chi si difende è netta. Contro un incaglio oggettivo non c’era molto da eccepire: o le rate scadute superavano la soglia o no. Contro un’inadempienza probabile, invece, si contesta un giudizio — e un giudizio, per essere legittimo, deve poggiare su un’istruttoria documentata e dimostrabile. È uno spostamento del terreno di scontro che, nella pratica difensiva, conta moltissimo.


“Allora oggi in quante caselle mi possono mettere?”

Tre, e conviene impararne i nomi esatti perché sono quelli che compaiono nei documenti.

Le attività finanziarie deteriorate — i non performing exposures del linguaggio europeo — sono ripartite dalla Circolare n. 272 di Banca d’Italia in sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. Quest’ultima categoria è quella che in banca chiamano past due, e che nel linguaggio della Centrale dei Rischi trova riscontro nell’informazione sugli “inadempimenti persistenti”.

Il punto che genera più confusione è che la Centrale dei Rischi e le segnalazioni di vigilanza sono due binari paralleli, con regole vicine ma non identiche. Nella CR la sofferenza è una categoria di censimento autonoma: vi confluisce l’intera esposizione per cassa verso un soggetto in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle previsioni di perdita formulate dall’intermediario e a prescindere dall’esistenza di garanzie reali o personali. Le altre due condizioni, invece, viaggiano come variabili di classificazione all’interno delle normali categorie di censimento (rischi autoliquidanti, rischi a scadenza, rischi a revoca): la stessa linea di credito resta dov’è, ma viene qualificata come inadempienza probabile o come credito scaduto/sconfinante.

Ecco il quadro sintetico, che vale la pena tenere sott’occhio mentre si legge il resto:

CategoriaNome corretto oggiCosa la fa scattareNatura della decisionePerimetro
Il vecchio “incaglio”Inadempienze probabili (UTP)Giudizio di improbabilità dell’adempimento integrale senza escussione delle garanzieValutativa, soggettivaTutte le esposizioni verso quel debitore
Il livello più graveSofferenzaStato di insolvenza, anche non accertato, o situazione sostanzialmente equiparabileValutativa, sull’intera situazione patrimonialeIntera esposizione per cassa
Il livello “tecnico”Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate (past due)Arretrato o sconfinamento oltre 90 giorni continuativi sopra le soglie di rilevanzaAutomatica, oggettivaLa linea interessata, con effetti di trascinamento

Da notare una cosa che pochi sanno: l’inadempienza probabile non richiede che ci siano rate scadute. La valutazione dell’intermediario è espressamente indipendente dalla presenza di importi o rate non pagati. Si può essere UTP essendo perfettamente puntuali.


“Qual è la differenza vera tra sofferenza e inadempienza probabile? A me sembrano uguali”

Non sono uguali, e la differenza sta in una parola: reversibilità.

L’inadempienza probabile fotografa una difficoltà che l’intermediario ritiene seria ma non necessariamente definitiva: il giudizio è che, lasciate le cose come stanno, il cliente probabilmente non pagherà tutto — ma il rapporto è ancora gestibile, ristrutturabile, riportabile in bonis. È la casella in cui finiscono le posizioni oggetto di rinegoziazione, quelle con piani di rientro in corso, quelle di imprese che hanno presentato domanda di concordato preventivo e sono in attesa dell’evoluzione della procedura.

La sofferenza è un’altra cosa. Presuppone una valutazione dell’intermediario sull’irrimediabile incapacità del debitore di far fronte alla propria esposizione, e la giurisprudenza è ferma nel richiedere che questa valutazione sia reale, documentata e complessiva. Non basta il mancato pagamento, per quanto prolungato: il mero inadempimento legittima il recupero del credito e la risoluzione del contratto, non l’appostazione a sofferenza.

Su questo la Corte di Cassazione è tornata di recente con l’ordinanza n. 5593 del 12 marzo 2026, che ha ribadito come la qualificazione di un credito come “sofferenza” non possa fondarsi sul semplice inadempimento del debitore, ma richieda una valutazione complessiva della sua situazione patrimoniale, tale da evidenziare una grave e non transitoria difficoltà economica o una condizione equiparabile all’insolvenza. In assenza di quella verifica, la segnalazione è illegittima.

Gli elementi che l’intermediario dovrebbe soppesare li ha enumerati la giurisprudenza di merito e di legittimità: capacità produttiva e reddituale, situazione del mercato di riferimento, ammontare complessivo del credito, esistenza di procedure esecutive, protesti, decreti ingiuntivi, capienza del patrimonio immobiliare, flussi di cassa, garanzie in essere. Una banca che segnala a sofferenza senza aver mai aperto un bilancio, senza aver verificato il patrimonio e senza aver considerato le garanzie sta assumendo un rischio processuale concreto, perché quella valutazione, in giudizio, dovrà essere ricostruita e provata.

C’è poi la differenza di impatto, che è brutale. La sofferenza è l’informazione più penalizzante dell’intero sistema, e la normativa lo riconosce abbassando drasticamente la soglia di segnalazione: come vedremo, si scende da 30.000 a 250 euro.


“E il past due? È lo stesso di essere ‘cattivo pagatore’?”

No, e la sovrapposizione tra i due concetti è uno degli equivoci più costosi che vediamo.

“Cattivo pagatore” è un’espressione atecnica che le persone associano al CRIF, cioè ai Sistemi di Informazione Creditizia gestiti da soggetti privati — CRIF con EURISC, Experian, CTC, Assilea — ai quali gli intermediari aderiscono su base volontaria. La Centrale dei Rischi della Banca d’Italia è un’altra cosa: è pubblica, la partecipazione è obbligatoria per legge, e opera sopra soglie di censimento che i SIC non hanno.

Il past due — nome tecnico: esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate — è una categoria della normativa di vigilanza. Ci finiscono le esposizioni, diverse da quelle già classificate a sofferenza o a inadempienza probabile, che risultano scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni e che superano una prefissata soglia di materialità.

La caratteristica che lo distingue dalle altre due categorie è che non c’è nessun giudizio da parte della banca: è un calendario che scorre e una calcolatrice che somma. Superati i 90 giorni consecutivi con un arretrato che supera contemporaneamente entrambe le soglie di rilevanza, la classificazione scatta automaticamente. Nessuno in banca “decide” che sei in past due: lo constata un sistema informativo.

Questo ha due implicazioni difensive opposte e speculari. La prima è pessima: contro un past due non serve a nulla sostenere che la banca “avrebbe dovuto capire” la tua situazione, perché non c’era nulla da capire. La seconda è ottima: se la classificazione è puramente aritmetica, allora si attacca l’aritmetica. Data di scadenza effettiva, imputazione dei pagamenti ricevuti, calcolo dei giorni, corretta determinazione dell’esposizione complessiva su cui si misura la soglia dell’1%, legittimità delle competenze che hanno generato lo sconfinamento. Se salta un numero, salta la classificazione.


“Da quanti giorni di ritardo scatta? Ho sentito 90, ma anche 180”

Novanta. I 180 giorni appartengono a un regime superato per la generalità delle esposizioni, e oggi il riferimento è netto: oltre 90 giorni consecutivi.

Ma i giorni sono solo metà dell’equazione. Dal 1° gennaio 2021 si applica la cosiddetta Nuova Definizione di Default, introdotta a livello europeo dagli orientamenti EBA e dal Regolamento delegato (UE) n. 171/2018 del 19 ottobre 2017, che ha ridisegnato la soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato. Perché scatti la classificazione automatica devono essere superate congiuntamente due soglie, e per oltre 90 giorni consecutivi:

  • soglia assoluta: arretrato superiore a 100 euro per le esposizioni al dettaglio (persone fisiche e PMI) e a 500 euro per le altre esposizioni;
  • soglia relativa: arretrato superiore all’1% dell’esposizione complessiva del cliente verso quell’intermediario.

Il conteggio dei giorni parte dal momento in cui entrambe le soglie risultano superate, non dal primo giorno di ritardo. Ed entrambe devono restare superate per tutto il periodo: se in mezzo l’arretrato scende sotto una delle due, il contatore si azzera.

Prima del 2021 la soglia relativa era ben più alta e le banche potevano compensare l’arretrato con i margini disponibili su altre linee di credito del medesimo cliente. Oggi quella compensazione non è più consentita: si può avere un fido inutilizzato per decine di migliaia di euro e finire ugualmente in default per uno sconfinamento di poche centinaia su un altro rapporto. È il cambiamento che, nella pratica, ha colto impreparate più imprese di ogni altro.

Va aggiunto un correttivo importante: se l’arretrato oltre 90 giorni resta sotto le soglie di rilevanza, la classificazione automatica non scatta. Ciò non impedisce all’intermediario di classificare comunque la posizione, ma dovrà farlo sul terreno valutativo dell’inadempienza probabile — e lì torna l’onere di motivare.


“Chi decide che sono in sofferenza? Un computer o una persona?”

Una persona, e questa è la ragione per cui la sofferenza è la classificazione più attaccabile delle tre.

La Circolare n. 139/1991 non impone all’intermediario un’automatica segnalazione a sofferenza del debitore inadempiente per il solo fatto che il debito sia stato pagato in ritardo o non sia stato pagato affatto: consente — anzi richiede — una valutazione complessa ed entro certi limiti discrezionale, avente a oggetto la globale affidabilità finanziaria del debitore. Il principio è stato affermato dalla Cassazione con la pronuncia n. 23453 del 26 ottobre 2020 ed è oggi il punto di riferimento costante dei giudici di merito.

Il problema, nella pratica quotidiana, è che quella valutazione spesso non c’è. La posizione viene classificata da un applicativo di monitoraggio andamentale, sulla base di indicatori di rischio automatici, e la “delibera” di passaggio a sofferenza è una ratifica formale di un output di sistema. Quando in giudizio si chiede all’intermediario di produrre l’istruttoria — la relazione, i dati considerati, il verbale dell’organo che ha deliberato — non di rado emerge che quel fascicolo è sottilissimo.

Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 25 giugno 2026, ha censurato proprio questa dinamica, rilevando che l’istituto si era limitato a constatare l’inadempimento e a segnalare il nominativo a sofferenza in una sorta di automatismo che contraddice la ratio delle istruzioni di vigilanza, concludendo per lo stato di insolvenza a fronte di una morosità di poco superiore a 9.000 euro. Il Tribunale di Napoli Nord, il 25 maggio 2026, ha accolto un ricorso proprio nella parte in cui contestava alla banca di non aver condotto una diligente istruttoria sul merito creditizio e sull’affidabilità finanziaria della società.

Quando l’istruttoria manca, non manca un adempimento formale: manca il presupposto sostanziale della segnalazione. È su questo che si costruisce la richiesta di cancellazione.


“La banca è obbligata ad avvisarmi prima di segnalarmi?”

Sì, ma la risposta va calibrata, perché qui la giurisprudenza ha smontato un’aspettativa molto diffusa.

L’obbligo di preavviso esiste ed è diversamente articolato nei due sistemi. Per i Sistemi di Informazione Creditizia l’art. 125, comma 3, del Testo Unico Bancario impone di informare il consumatore la prima volta che si registra un’informazione negativa a suo carico, e il Codice di condotta per i SIC — approvato dal Garante privacy con il provvedimento n. 163/2019 — prevede che il dato possa essere reso consultabile dagli altri operatori solo decorsi 15 giorni dall’avviso. Per la Centrale dei Rischi, la Circolare 139 prevede che l’intermediario informi il cliente in occasione della prima segnalazione a sofferenza.

Il punto delicato è la sanzione. Molti danno per scontato che la mancanza del preavviso renda di per sé illegittima la segnalazione. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25087 del 18 settembre 2024, ha stabilito il contrario: il mancato preavviso non determina automaticamente l’illegittimità della segnalazione, dovendo il cliente dimostrare l’esistenza di elementi oggettivi tali da far ritenere in concreto violato il proprio diritto di difesa. In parallelo, l’ordinanza n. 17115 del 20 giugno 2024 si è occupata dell’informativa preventiva nei confronti del consumatore ai sensi dell’art. 125 TUB.

Tradotto in strategia: il difetto di preavviso è un argomento utile, ma raramente sufficiente da solo. Va speso insieme al vizio sostanziale — l’assenza di istruttoria, l’errore nei conteggi — e va accompagnato dalla dimostrazione concreta di cosa il cliente avrebbe potuto fare se fosse stato avvisato: regolarizzare, contestare, produrre documenti, negoziare un piano.

Un’annotazione che vale per chi ha a che fare con società di recupero crediti: quando il credito viene ceduto, il cessionario che intenda mantenere o aggiornare la segnalazione deve poter dimostrare che l’istruttoria e la comunicazione al cliente sono state correttamente svolte dal cedente, e in mancanza deve provvedervi autonomamente. È un profilo che nella prassi viene trascurato con grande frequenza.


“Se pago tutto, la segnalazione sparisce il giorno dopo?”

No. E questa è una delle risposte che dispiace di più dare, perché la delusione è sempre grande.

Nella Centrale dei Rischi non esiste una “cancellazione anticipata” su richiesta. L’intermediario cessa di segnalare quando l’esposizione si estingue o scende sotto la soglia di rilevazione, ma le informazioni già trasmesse non svaniscono: restano consultabili dagli altri intermediari, con un orizzonte temporale di 36 mesi.

C’è di più, ed è la novità del regime post-2021: dopo la regolarizzazione dell’arretrato o il rientro dallo sconfinamento, lo stato di default permane per un periodo minimo di 90 giorni, durante il quale la posizione resta classificata come deteriorata anche se formalmente in regola. Per le esposizioni oggetto di concessioni — le forborne deteriorate — il periodo di prova prima del rientro in bonis è ancora più lungo.

Nei SIC privati i tempi sono predeterminati dal Codice di condotta e decorrono da un evento preciso, non dalla data della segnalazione: 12 mesi dalla regolarizzazione per un ritardo di una o due rate; 24 mesi per ritardi più gravi poi sanati; 36 mesi dalla scadenza contrattuale per gli inadempimenti mai sanati, con un tetto complessivo; termini più brevi per le semplici richieste di finanziamento in istruttoria o rifiutate. Nel caso di definizione a saldo e stralcio, il Garante ha avuto modo di chiarire che l’accordo pienamente satisfattivo comporta tempi di conservazione più contenuti rispetto a quello parzialmente satisfattivo.

Attenzione a chi promette la “cancellazione immediata a pagamento”: se il dato è corretto, nessuno può accorciare i termini. L’unica rimozione anticipata legittima è quella del dato illecito, cioè inesatto, non aggiornato o privo dei presupposti — ed è esattamente il terreno su cui si muove la difesa tecnica.


“Come si contesta una segnalazione sbagliata? Che strada devo fare, e in quanto tempo?”

La strada esiste ed è a più binari, che spesso si percorrono in parallelo anziché in sequenza. La scelta dipende da due variabili: quanto è urgente fermare l’emorragia e quanto è solido il vizio.

Il primo passo è sempre il reclamo scritto all’intermediario segnalante, con richiesta di rettifica e di produzione dell’istruttoria posta a base della classificazione. Non è una formalità: apre il termine per l’accesso all’Arbitro Bancario Finanziario e, soprattutto, cristallina la contestazione a una data certa. Va indirizzato all’ufficio reclami e conviene chiedere espressamente copia della delibera, della documentazione valutata e della comunicazione di preavviso.

In parallelo si può chiedere l’accesso ai propri dati: la visura della Centrale dei Rischi si ottiene gratuitamente dalla Banca d’Italia, e le risultanze dei SIC dai rispettivi gestori. Senza il documento che riporta esattamente quale stato è segnalato, da quale intermediario e da quale data, si combatte al buio.

Ecco la sequenza completa, con termini e interlocutori:

FaseAttoTermineDavanti a chi
Accesso ai datiRichiesta di visura CR e accesso ai SICNessuno; da fare subitoBanca d’Italia / gestori SIC
Contestazione stragiudizialeReclamo scritto con richiesta di rettifica e di esibizione dell’istruttoriaRisposta dell’intermediario entro 60 giorniUfficio reclami dell’intermediario
Rimedio arbitraleRicorso all’Arbitro Bancario FinanziarioEntro 12 mesi dalla presentazione del reclamoCollegio ABF territorialmente competente
Rimedio d’urgenzaRicorso cautelare per la cancellazione della segnalazioneNessun termine, ma il periculum va attualeTribunale civile, art. 700 c.p.c.
Condizione di procedibilitàMediazione in materia bancaria e finanziariaPrima del giudizio di meritoOrganismo di mediazione
MeritoAzione di accertamento dell’illegittimità e risarcimentoPrescrizione quinquennale dell’illecitoTribunale civile
Tutela dei datiReclamo per trattamento illecito dei dati personaliNessun termine perentorioGarante per la protezione dei dati personali

Due precisazioni operative. La prima: la sospensione feriale dei termini, che opera dal 1° al 31 agosto, non si applica ai procedimenti cautelari — un ricorso d’urgenza si può depositare e trattare anche in pieno agosto, e in materia di segnalazioni questo può fare la differenza. La seconda: il ricorso all’ABF assolve la condizione di procedibilità della mediazione, il che consente di non duplicare i passaggi quando si sceglie quella via.


“Il conto è cointestato con mia moglie. Finisce dentro anche lei?”

Sì, e con le regole entrate in vigore dal 2021 questo è uno degli effetti meno noti e più devastanti.

La Nuova Definizione di Default ha esteso lo stato di inadempienza alle controparti collegate secondo un meccanismo di propagazione che opera in due direzioni. Se il rapporto cointestato va in default, il contagio si applica alle esposizioni individuali dei singoli cointestatari. All’inverso, se tutti i cointestatari risultano in default sulle proprie posizioni individuali, il contagio si applica automaticamente alle esposizioni cointestate.

La stessa logica di collegamento opera tra persona fisica e ditta individuale, che ai fini della classificazione costituiscono un unico soggetto, e a livello di gruppo bancario: non è più ammesso che un cliente risulti in default presso una società del gruppo e regolare presso un’altra.

Il risultato è che una difficoltà nata su un singolo rapporto può propagarsi al coniuge, ai soci, all’attività individuale. Ed è per questo che, quando riceviamo una posizione di questo tipo, la prima cosa che ricostruiamo non è il singolo rapporto contestato, ma la mappa completa delle esposizioni riferibili al nucleo familiare o al gruppo: perché il perimetro del danno è quasi sempre più largo di quello che il cliente immagina.

Va detto anche il rovescio: se il presupposto della classificazione originaria cade, cade con essa tutta la catena di propagazione. Ottenere la cancellazione sul rapporto capofila significa liberare anche le posizioni contagiate. È una delle ragioni per cui su queste vertenze conviene ragionare in termini di strategia complessiva e non di singola segnalazione.


“Ho sconfinato di 120 euro su un fido da 50.000. Mi dicono che rischio il default: è possibile?”

Dipende, e il “dipende” si risolve con una divisione.

La soglia assoluta per le esposizioni al dettaglio è di 100 euro, quindi 120 euro la supera. Ma serve anche la soglia relativa: l’arretrato deve rappresentare più dell’1% dell’esposizione complessiva verso quell’intermediario. Se l’esposizione complessiva è di 50.000 euro, l’1% vale 500 euro: 120 euro non arriva. La classificazione automatica non scatta.

Se però l’esposizione complessiva fosse di 9.000 euro, l’1% varrebbe 90 euro, e a quel punto entrambe le soglie sarebbero superate: trascorsi 90 giorni consecutivi, il default scatterebbe per l’intero. È il paradosso della soglia relativa — più piccola è l’esposizione, più facile è finire in default per importi irrisori.

Qui è utile una nota di metodo che vale come chiave difensiva generale: il denominatore di quel calcolo non è un dato neutro. L'”esposizione complessiva” e l’ammontare dell’arretrato dipendono da come sono stati imputati i versamenti, da quali competenze sono state addebitate, da come sono stati conteggiati interessi e commissioni. Se una parte dello sconfinamento deriva da addebiti illegittimi — interessi anatocistici, commissioni non pattuite, applicazioni ultra-soglia — quell’importo va espunto, e con esso può cadere il superamento della soglia.

È il punto in cui il lavoro giuridico e quello contabile non sono separabili, ed è esattamente la ragione per cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare a livello nazionale in diritto bancario e tributario: sulla stessa posizione un avvocato legge la Circolare e un commercialista ricostruisce il saldo, perché nessuna delle due letture, da sola, dimostra qualcosa.


“Sono garante di una società. Se la società salta, segnalano anche me?”

Sì, e il tema dei garanti è tra i più contenziosi degli ultimi anni.

La posizione del fideiussore viene censita in Centrale dei Rischi tra le garanzie ricevute dall’intermediario, e in caso di escussione l’esposizione può transitare tra i rischi diretti del garante fino, nei casi più gravi, alla segnalazione a sofferenza a suo nome. Il garante persona fisica di una società subisce quindi, sul proprio merito creditizio personale, le conseguenze di un dissesto societario di cui non è titolare.

Questo però non significa che la segnalazione del garante sia automatica né che segua meccanicamente quella del debitore principale. La valutazione di insolvenza deve essere riferita al garante, non ricalcata su quella della società: il patrimonio, i redditi e la complessiva affidabilità finanziaria da esaminare sono i suoi. Segnalare il fideiussore per il solo fatto che la società è in sofferenza, senza alcun apprezzamento della sua situazione personale, replica quel vizio di automatismo che la giurisprudenza censura da anni.

Una vicenda emblematica è arrivata fino in Cassazione con l’ordinanza n. 29252 del 13 novembre 2024: un socio-amministratore che aveva prestato garanzia per i canoni di leasing dovuti dalla propria società si era visto segnalare in Centrale dei Rischi dopo la sospensione dei pagamenti, motivata dall’inutilizzabilità del bene; la Corte è intervenuta sui presupposti del risarcimento e sul nesso causale.

Non è secondario, poi, che i Collegi dell’Arbitro Bancario Finanziario si siano ripetutamente occupati delle segnalazioni nei SIC a carico di persone fisiche garanti per debiti societari — tra le altre, le decisioni del Collegio di Roma nn. 1642 e 1793 del 23 febbraio 2026 — segno che il tema è tutt’altro che pacifico.


“Il debito lo contesto perché ci sono interessi che non devo. Possono segnalarmi lo stesso?”

Possono farlo, ma lo fanno a proprio rischio, e la differenza tra le tre categorie qui pesa moltissimo.

Se la contestazione riguarda vizi del rapporto — tassi oltre soglia, anatocismo, commissioni non pattuite, difformità tra pattuito e applicato — il rifiuto di pagare non è un capriccio: è l’esercizio di un diritto, e va valutato come tale nell’istruttoria che precede la classificazione. Un intermediario che segnala a sofferenza un cliente il cui inadempimento dipende da una contestazione fondata e documentata sta qualificando come insolvenza ciò che è, in realtà, una lite sul quantum.

Sul past due il ragionamento è diverso ma converge. Se l’arretrato che ha fatto superare le soglie è composto, in tutto o in parte, da somme non dovute, allora il presupposto quantitativo della classificazione è falsato all’origine. Non si discute la valutazione della banca — non ce n’è una — si discute il numero.

Sull’inadempienza probabile, infine, la contestazione fondata è un elemento che l’intermediario deve considerare nel formulare il proprio giudizio prognostico: un debitore che non paga perché ha eccepito l’illegittimità di una parte del credito non è, per ciò solo, un debitore di cui sia improbabile l’adempimento integrale.

La regola operativa che ne discende è semplice e va seguita con disciplina: la contestazione va formalizzata per iscritto, quantificata e portata a conoscenza dell’intermediario prima che la classificazione maturi, non dopo. Una eccezione sollevata per la prima volta in giudizio, a segnalazione avvenuta da mesi, ha un peso probatorio molto minore di una contestazione documentata e tempestiva che l’istruttoria della banca ha semplicemente ignorato.


“Con una sofferenza addosso non mi darà più credito nessuno, vero?”

È vero che l’impatto è pesante, e non serve indorare la pillola. Ma è falso che sia un fine pena mai.

La sofferenza è l’informazione più grave del sistema e il legislatore lo riconosce nel modo più eloquente possibile: mentre la soglia ordinaria di censimento in Centrale dei Rischi è di 30.000 euro di esposizione complessiva verso il singolo intermediario, per le posizioni classificate a sofferenza la soglia scende a 250 euro. Sotto i 30.000 euro una posizione regolare non compare nemmeno; a sofferenza compare per importi minimi. E i crediti passati a perdita vanno segnalati a prescindere.

Quanto agli effetti: le altre banche vedono la segnalazione, il rating peggiora, l’accesso a nuova finanza si chiude, e non di rado si innescano revoche degli affidamenti in essere presso intermediari terzi che non c’entrano nulla con l’inadempimento originario.

Detto questo, ecco i limiti reali di questo scenario, che sono altrettanto veri. La segnalazione non è un provvedimento definitivo né un accertamento di insolvenza: è una comunicazione di vigilanza che può essere sbagliata, e che se è sbagliata si rettifica. Non produce alcun effetto sul patrimonio: non è un pignoramento, non è un’ipoteca, non impedisce di lavorare, di incassare, di contrattare. Non è pubblica: la Centrale dei Rischi è consultabile dagli intermediari partecipanti, non dai fornitori, non dai clienti, non dal datore di lavoro. E ha una durata: anche quando è legittima, l’orizzonte di consultazione dei dati storici è di 36 mesi.


“Quanto tempo mi resta prima che diventi irreversibile?”

Meno di quanto si creda, e questa è la risposta onesta.

Sul past due la finestra è di 90 giorni consecutivi dal superamento congiunto delle soglie: è un contatore che scorre in silenzio, senza che nessuno telefoni. Chi regolarizza al giorno 85 non viene classificato; chi regolarizza al giorno 92 lo è già, e resta in default per almeno altri 90 giorni.

Sulla sofferenza non c’è un termine, perché non c’è un automatismo: la classificazione arriva quando l’intermediario la delibera. Ma esistono segnali che la precedono quasi sempre — la revoca degli affidamenti, la richiesta di rientro immediato, il passaggio della pratica dalla filiale all’ufficio crediti anomali, la lettera di un legale o di una società di recupero. Quando compare uno di questi segnali, la finestra utile per intervenire prima della classificazione si misura in settimane, non in mesi.

Sul piano dei rimedi, i termini che contano sono altri: la risposta al reclamo entro 60 giorni, il ricorso ABF entro 12 mesi dal reclamo, la prescrizione quinquennale dell’azione risarcitoria. E c’è un termine non scritto ma decisivo: il periculum del ricorso d’urgenza deve essere attuale. Chi attende un anno prima di rivolgersi al giudice si trova a dover spiegare perché, se il danno era così grave, ha aspettato tanto.

La cosa peggiore che si possa fare, in questa fase, è la più diffusa: aspettare che si sistemi da sola. Le segnalazioni non si sistemano da sole, e ogni mese che passa è un mese in cui altri intermediari fotografano la posizione e ne traggono conseguenze.


“Rischio che mi revochino tutti gli affidamenti in un colpo solo?”

È il rischio reale, e non riguarda solo la banca segnalante.

Il meccanismo è quello che in vigilanza si chiama effetto di trascinamento: la classificazione a sofferenza travolge l’intera esposizione per cassa verso quel soggetto, a prescindere dalle garanzie e dalla regolarità degli altri rapporti. Ma l’effetto più insidioso è indiretto e si produce fuori dalla banca segnalante: gli altri intermediari, leggendo il flusso di ritorno della Centrale dei Rischi, rivedono il proprio rating interno e non di rado esercitano il recesso dalle aperture di credito a revoca, che per loro natura possono essere revocate.

È la sequenza che trasforma una tensione di liquidità gestibile in una crisi conclamata: una segnalazione, tre revoche, e un’impresa che era solvibile diventa insolvente per effetto della classificazione stessa.

Il limite reale, però, va detto con altrettanta chiarezza: questo effetto a catena è documentabile, e quando è documentabile diventa la prova del danno. Le lettere di recesso, i dinieghi di finanziamento, la revoca di linee autoliquidanti, la perdita di commesse per mancata concessione di fideiussioni sono i documenti che trasformano una segnalazione illegittima in un risarcimento ottenibile. La Cassazione, con l’ordinanza n. 5593 del 12 marzo 2026, ha riconosciuto rilevanza al nesso causale tra segnalazione e danno anche nei confronti di soggetti collegati che dimostrino un pregiudizio diretto, come il diniego di finanziamento derivante dalla segnalazione stessa.

Per questo la prima raccomandazione operativa che diamo è sempre la stessa: conservare tutto. Ogni lettera di rifiuto, ogni comunicazione di revoca, ogni e-mail di un istituto che declina un’operazione. Sono carte che, al momento della quantificazione, valgono più di qualsiasi argomento.


“Mi fa vedere un esempio concreto? Con i numeri, non in teoria”

Volentieri. Due ipotesi dimostrative, costruite su dati realistici. Non sono casi seguiti dallo Studio: sono esercizi di calcolo che servono a mostrare come funzionano i meccanismi descritti sopra.

Ipotesi 1 — Il past due che scatta per una rata dimenticata. Impresa individuale con esposizione complessiva verso la banca di 187.400 euro (mutuo chirografario residuo 142.600 euro, fido di conto 44.800 euro). Rata mensile del mutuo pari a 3.180 euro, con scadenza il 4 di ogni mese. La rata del 4 febbraio non viene pagata per un disguido sull’addebito automatico.

Verifica delle soglie: l’arretrato di 3.180 euro supera la soglia assoluta (100 euro per l’esposizione al dettaglio) e supera anche la soglia relativa, pari all’1% di 187.400 euro, cioè 1.874 euro. Entrambe superate dal 5 febbraio.

Sviluppo: il contatore dei 90 giorni consecutivi parte il 5 febbraio e matura il 6 maggio. Se l’impresa versa i 3.180 euro entro il 30 aprile — giorno 85 — non si verifica alcuna classificazione automatica e il contatore si azzera. Se invece versa il 14 maggio, la classificazione a esposizione scaduta deteriorata è già intervenuta l’8 maggio, con effetti sull’intera esposizione; il rientro non produce effetto immediato, perché lo stato di default permane per almeno 90 giorni dalla regolarizzazione, quindi fino a metà agosto circa. Un ritardo di quattordici giorni sulla soglia dei novanta produce un default lungo oltre sei mesi.

Ipotesi 2 — La sofferenza deliberata senza istruttoria. Privato con mutuo ipotecario residuo di 61.900 euro su un immobile stimato 148.000 euro, libero da altre iscrizioni, e reddito da lavoro dipendente documentato. Quattro rate impagate tra gennaio e aprile, per complessivi 4.640 euro, a seguito di una sospensione temporanea dell’attività lavorativa. Nessun protesto, nessuna procedura esecutiva, nessun altro debito.

Sviluppo: la banca revoca il beneficio del termine e nel flusso segnaletico di maggio classifica la posizione a sofferenza per l’intero residuo di 61.900 euro. La soglia di censimento non è un ostacolo: per le sofferenze basta un’esposizione superiore a 250 euro.

Esito difensivo: il cliente presenta reclamo il 14 maggio chiedendo l’esibizione dell’istruttoria posta a base della classificazione. La banca risponde entro i 60 giorni allegando la sola evidenza delle rate impagate. In quel momento la posizione difensiva è solida su tre fronti: il credito è integralmente garantito da un immobile ampiamente capiente, l’inadempimento riguarda meno dell’8% del residuo, e nessuna valutazione della complessiva affidabilità finanziaria risulta essere stata compiuta. Su questa base si può chiedere in via d’urgenza la cancellazione della segnalazione e, nel merito, l’accertamento dell’illegittimità con il risarcimento dei danni documentati. Nulla di tutto ciò è garantito nell’esito — si tratta di impegni di mezzi, non di risultato — ma il terreno è quello su cui i giudici hanno accolto ricorsi analoghi.


La domanda che nessuno fa, ma che tutti dovrebbero fare

Dopo anni di reclami, ricorsi e giudizi su queste materie, c’è una domanda che praticamente nessun cliente pone alla propria banca e che invece dovrebbe essere la prima:

“Mi consegnate copia dell’istruttoria e della delibera con cui avete classificato la mia posizione, con l’indicazione della data esatta, dello stato segnalato e dei dati che avete valutato?”

Sembra una richiesta burocratica. È invece la domanda che determina l’esito della vertenza, per tre ragioni.

La prima è che costringe l’intermediario a scoprire le carte in un momento in cui non è ancora in modalità difensiva. Una richiesta formulata in sede di reclamo, prima di qualunque contenzioso, ottiene risposte più genuine di una richiesta formulata quando gli avvocati sono già schierati.

La seconda è che la risposta — o il silenzio — diventa essa stessa un elemento di prova. Se l’istruttoria esiste, la si legge e si verifica se ha considerato garanzie, patrimonio, redditi, andamento del rapporto: molto spesso emerge che ha considerato solo lo scaduto. Se l’istruttoria non viene prodotta, quel vuoto documentale è precisamente ciò che la giurisprudenza valorizza per dichiarare illegittima la segnalazione, come hanno fatto il Tribunale di Napoli il 25 giugno 2026 e il Tribunale di Napoli Nord il 25 maggio 2026.

La terza è che la domanda obbliga a mettere per iscritto quale stato è stato segnalato. Molti clienti scoprono solo in giudizio di essere stati classificati come inadempienza probabile e non come sofferenza, o viceversa — e la differenza cambia radicalmente sia la difesa sia la quantificazione del danno. Chiedere “in quale categoria sono e da quando” non è un dettaglio: è il perimetro esatto della controversia.

A questa vanno affiancate due richieste gemelle, altrettanto trascurate: copia della comunicazione di preavviso con la prova dell’invio, e — nei casi di credito ceduto — la documentazione che attesti il corretto svolgimento dell’istruttoria da parte del cedente. Sono tre fogli di carta che, quando mancano, valgono più di trenta pagine di atti.


“Ma i giudici cosa dicono?”

Molto, e con una direzione piuttosto coerente. Ecco i riferimenti che oggi orientano la materia, ciascuno con il principio essenziale e il motivo per cui conta.

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5593 del 12 marzo 2026 — La classificazione di un credito come sofferenza non può poggiare sul mero inadempimento: serve una valutazione complessiva della situazione patrimoniale, tale da evidenziare una grave e non transitoria difficoltà economica o una condizione equiparabile all’insolvenza; la segnalazione priva di tale verifica è illegittima e il nesso causale con il danno può rilevare anche verso soggetti collegati che subiscano un pregiudizio diretto. È la pronuncia più recente e più utile: conferma l’orientamento e ne estende la portata soggettiva.

Cass. civ., Sez. III, ord. n. 22368 del 30 giugno 2026 — Nel giudizio risarcitorio da illegittima segnalazione l’onere della prova si ripartisce secondo le regole ordinarie dell’illecito aquiliano: spetta all’attore dimostrare il danno e il nesso causale, e il danno all’immagine, quale danno-conseguenza, non è in re ipsa. Rilevante perché delimita con precisione il carico probatorio di chi agisce.

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 33332 del 2025 — Riconosciuta l’illegittimità della segnalazione, il risarcimento resta subordinato alla prova concreta del pregiudizio e del nesso: le sole deposizioni testimoniali possono risultare insufficienti se non sorrette da riscontri documentali. Serve a ricordare che vincere sull’an non basta.

Cass. civ., Sez. III, ord. n. 29252 del 13 novembre 2024 — In tema di danno patrimoniale da illegittima segnalazione, la ripartizione dell’onere probatorio segue le regole generali; la vicenda riguardava un garante segnalato dopo la sospensione dei canoni di leasing per inutilizzabilità del bene. Utile per le posizioni dei fideiussori.

Cass. civ., ord. n. 25087 del 18 settembre 2024 — Il mancato preavviso non determina di per sé l’illegittimità della segnalazione: il cliente deve dimostrare elementi oggettivi da cui risulti in concreto violato il diritto di difesa. Ridimensiona un argomento su cui molti ricorsi puntano tutto.

Cass. civ., ord. n. 17115 del 20 giugno 2024 — Si occupa dell’informativa preventiva dovuta al consumatore in relazione alla segnalazione, nel quadro dell’art. 125 TUB. Rilevante per distinguere il regime del consumatore da quello dell’impresa.

Cass. civ., ord. n. 3671 del 2024 — L’ingiustificato ritardo della banca nel cancellare la segnalazione dopo il primo versamento previsto dall’accordo transattivo integra condotta illegittima, con conseguente responsabilità per i pregiudizi che ne derivano. Fondamentale per chi ha definito la posizione ma resta segnalato.

Cass. civ., n. 23453 del 26 ottobre 2020 — La Circolare non impone l’automatica segnalazione a sofferenza del debitore inadempiente per il solo fatto del mancato o ritardato pagamento, ma richiede una valutazione complessa ed entro certi limiti discrezionale sulla globale affidabilità finanziaria. È la formula più citata dai giudici di merito.

Cass. civ., Sez. 6-3, n. 7594 del 28 marzo 2018 — Il danno all’immagine da illegittima segnalazione, costituendo danno-conseguenza, non è in re ipsa e va allegato e provato da chi ne chiede il ristoro. Precedente cardine di tutta la giurisprudenza successiva.

Cass. civ., n. 9385 del 2018 — La prova del danno può essere fornita anche mediante presunzioni semplici. Corregge il rigore del principio precedente e apre la strada alla prova per indizi gravi, precisi e concordanti.

Cass. civ., n. 15609 del 2014 — Definisce i parametri oggettivi che l’intermediario deve considerare nel valutare il passaggio a sofferenza, riferendoli alla complessiva incapacità del debitore di far fronte all’esposizione. Resta il riferimento tecnico sui criteri istruttori.

Cass. civ., Sez. I, n. 21428 del 2007 — Afferma il principio guida: la segnalazione a sofferenza presuppone una valutazione della complessiva situazione patrimoniale del debitore, non il semplice inadempimento. È il capostipite dell’orientamento.

Cass. civ., n. 1931 del 2017 e n. 6589 del 2023 — Ribadiscono che il danno da illegittima segnalazione, patrimoniale e non patrimoniale, non è in re ipsa e va allegato e provato insieme al nesso causale, secondo le regole degli artt. 1223 e 2697 c.c.

Sul fronte della giurisprudenza di merito e arbitrale, meritano segnalazione il Tribunale di Napoli, ordinanza del 25 giugno 2026 (segnalazione illegittima per automatismo, a fronte di una morosità di poco superiore a 9.000 euro, con sussistenza di fumus e periculum per la cancellazione); il Tribunale di Napoli Nord, 25 maggio 2026 (mancanza di diligente istruttoria sul merito creditizio); il Tribunale di Napoli, 9 ottobre 2025 (illegittimità della segnalazione operata da una società di recupero in assenza di istruttoria, con ordine di immediata cancellazione e penalità di mora ex art. 614-bis c.p.c.); il Tribunale di Catania, sentenza n. 2159 del 2 maggio 2024 e il Tribunale di Latina, sentenza n. 2212 del 20 ottobre 2023 (danno non in re ipsa); l’ABF Palermo, decisione n. 7385 del 29 luglio 2025 (assenza ab origine dei presupposti) e l’ABF Milano, decisioni nn. 8874 e 8875 del 2 ottobre 2025 (prova dell’effettiva ricezione del preavviso).


“E voi, concretamente, cosa fate?”

Ecco l’elenco puntuale di ciò che lo Studio Monardo svolge su una posizione segnalata, senza formule generiche.

  1. Acquisiamo e leggiamo la visura della Centrale dei Rischi e le risultanze dei SIC, individuando l’intermediario segnalante, la categoria di censimento, lo stato del rapporto e la data esatta di prima segnalazione — perché la difesa cambia radicalmente a seconda che si tratti di sofferenza, inadempienza probabile o esposizione scaduta.
  2. Ricostruiamo il saldo del rapporto sotto il profilo contabile, verificando imputazione dei pagamenti, addebito di competenze, interessi e commissioni, per accertare se lo sconfinamento che ha generato la classificazione sia composto da somme effettivamente dovute.
  3. Ricalcoliamo il superamento delle soglie di rilevanza, misurando arretrato, esposizione complessiva e giorni consecutivi secondo i parametri della Nuova Definizione di Default, e verifichiamo se il conteggio dei 90 giorni sia stato azzerato da versamenti intermedi.
  4. Redigiamo il reclamo all’ufficio reclami dell’intermediario chiedendo formalmente l’esibizione dell’istruttoria, della delibera di classificazione e della prova di invio del preavviso, e ne monitoriamo il termine di riscontro.
  5. Depositiamo il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario quando la controversia si presta alla via arbitrale, curando l’onere di allegazione documentale che i Collegi richiedono in modo sempre più stringente.
  6. Predisponiamo il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per la cancellazione della segnalazione, documentando fumus e periculum con le lettere di revoca, i dinieghi di finanziamento e le evidenze dell’impatto sull’operatività.
  7. Costruiamo il fascicolo del danno, raccogliendo e ordinando comunicazioni di recesso, rifiuti di credito, perdita di commesse e peggioramento delle condizioni applicate, perché senza quei documenti il risarcimento resta un’affermazione.
  8. Esaminiamo la posizione dei garanti e dei soggetti collegati, mappando cointestazioni, ditte individuali e rapporti di gruppo per intercettare gli effetti di propagazione del default e attaccarli alla radice.
  9. Verifichiamo la legittimazione e la diligenza del cessionario quando il credito è stato ceduto a società di recupero o veicoli di cartolarizzazione, controllando che l’istruttoria e le comunicazioni siano state correttamente acquisite o rinnovate.
  10. Valutiamo, quando la posizione debitoria complessiva lo richiede, gli strumenti di regolazione della crisi, perché in alcune situazioni la strada più efficace non è la sola contestazione della segnalazione ma la ristrutturazione dell’intero indebitamento.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su una materia come questa la competenza che pesa di più è il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario: contestare una classificazione a sofferenza o un past due significa contemporaneamente interpretare la Circolare 139 e le regole EBA sul default e ricostruire numericamente saldi, sconfinamenti e imputazioni di pagamento. Per questo sulla stessa posizione lavorano insieme avvocati e commercialisti, con un’unica strategia condivisa e non con due pareri separati. E poiché queste controversie non si esauriscono quasi mai in un solo grado, la qualità di avvocato cassazionista consente allo Studio di mantenere la stessa linea difensiva dall’analisi iniziale fino al giudizio di legittimità, senza che il caso passi di mano e senza che l’impostazione costruita in primo grado vada dispersa.


Tre cose da portarsi via

Se di tutta questa conversazione dovessero restare tre frasi, che siano queste.

L’incaglio non esiste più dal 2015: oggi le categorie sono sofferenza, inadempienza probabile e past due, e chiamare le cose con il nome giusto è il primo atto difensivo, perché ciascuna delle tre si contesta in modo diverso.

La sofferenza si attacca sull’istruttoria, il past due si attacca sui numeri. Contro una valutazione si oppone l’assenza di valutazione; contro un automatismo si oppone l’errore di calcolo. Confondere i due piani significa spendere argomenti giusti nel posto sbagliato.

Il tempo non gioca a favore. I 90 giorni del past due scorrono in silenzio, il periodo di permanenza in default dopo la regolarizzazione è di almeno altri 90 giorni, e il periculum di un ricorso d’urgenza si consuma se si aspetta troppo.

È la materia in cui lo Studio Monardo lavora quotidianamente, e non per adiacenza: il contenzioso sulle segnalazioni è diritto bancario applicato, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare nazionale proprio in diritto bancario e tributario, con avvocati e commercialisti che intervengono insieme sulla stessa posizione. Quando la contestazione deve proseguire oltre il primo grado, la qualità di cassazionista garantisce continuità della stessa strategia fino all’ultimo grado di giudizio. E quando la segnalazione è il sintomo di un indebitamento più ampio, le abilitazioni di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di Esperto Negoziatore consentono di affrontare il problema nella sua interezza, e non un pezzo alla volta.

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