Dopo Quanto Tempo Viene Cancellata La Segnalazione Di Sofferenza Se Pago A Saldo E Stralcio?

C’è un momento preciso, nella vita di chi ha appena chiuso una posizione bancaria con un accordo a saldo e stralcio, in cui la domanda cambia natura. Fino al bonifico la domanda era una sola: quanto devo pagare per uscirne. Dal giorno successivo ne nasce un’altra, e pesa molto di più sui dodici mesi a venire: da quando il sistema bancario smetterà di vedermi come un debitore in sofferenza.

La risposta non è una data. Sono tre calendari diversi che partono nello stesso mese e corrono a velocità differenti: quello della Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, che smette di registrare la sofferenza dal mese successivo all’estinzione ma continua a mostrarla agli intermediari per trentasei rilevazioni mensili; quello dei sistemi di informazione creditizia privati — CRIF, Experian, CTC — dove il saldo e stralcio, se correttamente qualificato come regolarizzazione, porta alla cancellazione del dato negativo in ventiquattro mesi; e quello, più lungo e meno noto, dei dati positivi e della base dati storica, che sopravvivono per anni con funzioni diverse. Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce nel mese giusto invece di scoprire tre anni dopo che il dato è ancora lì.

Questa guida ricostruisce l’intera sequenza, tappa per tappa, dal giorno della firma dell’accordo fino all’ultimo residuo di memoria creditizia. Con i termini esatti, la norma che li fissa, e la finestra in cui è ancora possibile intervenire.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo terreno. La materia è, in senso stretto, diritto bancario: si muove tra la Circolare n. 139/1991 della Banca d’Italia, il Codice di condotta dei sistemi di informazione creditizia e il Testo Unico Bancario, e lo Studio la affronta attraverso il coordinamento di uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario, dove avvocati e commercialisti leggono insieme la visura, il contratto e l’accordo transattivo. Quando il dato non si muove nei tempi dovuti e la partita si sposta davanti al giudice — ricorso d’urgenza, azione risarcitoria, impugnazioni — la stessa linea difensiva prosegue senza cambio di difensore, perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e segue il caso fino all’ultimo grado di giudizio.

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La mappa temporale: tutte le tappe in un colpo d’occhio

Prima di entrare nel dettaglio, conviene avere sotto gli occhi l’intera linea del tempo. Le date che contano non sono quelle che il debitore immagina — non è il giorno del pagamento a far partire quasi nessuno dei termini rilevanti. I termini di conservazione decorrono da eventi tecnici precisi: la registrazione del dato di regolarizzazione nel sistema, la cessazione del rapporto, la scadenza contrattuale. Confondere il giorno del bonifico con il giorno di decorrenza è l’errore che sposta in avanti l’orizzonte di mesi.

La tabella che segue riassume la sequenza completa. Ogni riga corrisponde a una sezione di approfondimento in questa guida.

MomentoCosa accadeTermine e fonte
Mese 0Firma dell’accordo a saldo e stralcio; la quota stralciata viene appostata tra le sofferenze passate a perditaCircolare Banca d’Italia n. 139/1991
Mese del pagamentoEstinzione del debito residuo; la sofferenza smette di essere alimentata dalla rilevazione successivaCircolare n. 139/1991, flussi mensili
Giorni 1-60Aggiornamento tecnico in Centrale Rischi e nei SIC attraverso i flussi mensili dei partecipantiCircolare n. 139/1991; Codice di condotta SIC
Giorni 30-90Prime verifiche su visura Centrale Rischi e visura SIC; il dato deve già risultare aggiornatoArtt. 15-16 GDPR
Mesi 3-12Rimedi attivabili se il dato resta fermo: reclamo, Garante, ABF, ricorso d’urgenzaArt. 12 GDPR; art. 143 Codice privacy; art. 700 c.p.c.
Mesi 12-24Fase di maturazione del termine: ogni nuova registrazione negativa impedisce l’eliminazione automaticaCodice di condotta SIC, Allegato 2
Mese 24Cancellazione dal SIC del dato negativo, quando il saldo e stralcio è qualificato come regolarizzazioneCodice di condotta SIC, Allegato 2; Garante, provv. 27 gennaio 2021
Mese 36Uscita della sofferenza dalla finestra di consultazione della Centrale Rischi; termine massimo SIC per inadempimenti non regolarizzatiCircolare n. 139/1991; Codice di condotta SIC
Mese 60 e oltreConservazione dei dati positivi; base dati storica con accesso limitatoCodice di condotta SIC, Allegato 2

Otto tappe, tre banche dati, un solo protagonista: il tempo. Vediamole una per una.


Mese 0 — La firma dell’accordo: il giorno in cui il calendario comincia a correre

Cosa succede

Siamo al momento in cui la banca — o, sempre più spesso, la società cessionaria che ha acquistato il credito — accetta la proposta transattiva. Il debitore firma un accordo che riduce l’esposizione: a fronte di un debito residuo di, poniamo, 47.850 euro, si concorda il pagamento di 18.300 euro a stralcio dell’intera pretesa.

Da quel momento accadono, contemporaneamente, due cose che il debitore non vede. La prima è contabile: l’intermediario prende atto che una parte del credito non rientrerà mai e la iscrive tra le perdite. La seconda è segnaletica: nel mese in cui l’accordo viene raggiunto, la quota stralciata viene rilevata nella sottocategoria delle sofferenze passate a perdita, mentre la quota ancora da incassare resta segnalata tra le sofferenze e si riduce progressivamente man mano che i pagamenti arrivano.

È una distinzione tecnica che ha conseguenze concrete. La perdita registrata non sparisce con il pagamento: resta agli atti come informazione sul modo in cui quel rapporto si è chiuso. Chi immagina che il saldo e stralcio produca una fotografia identica a quella di un mutuo pagato regolarmente fino all’ultima rata parte con un’aspettativa sbagliata, e sbaglierà di conseguenza anche tutte le valutazioni successive.

La norma

Il riferimento è la Circolare della Banca d’Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991, “Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari partecipanti”, giunta al ventesimo aggiornamento nell’ottobre 2021 e integrata negli anni da numerose precisazioni pubblicate dall’Istituto, tra cui quelle sulle segnalazioni a seguito di provvedimenti di omologa del 21 febbraio 2023 e quelle sugli scoperti di conto corrente del 25 giugno 2025.

Sul piano dei sistemi privati, il riferimento è il Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019, che ha sostituito il previgente Codice deontologico del 2004.

Va segnalata subito una precisazione di perimetro: qui si parla di saldo e stralcio bancario, cioè di un accordo transattivo di diritto privato tra debitore e intermediario. Non si parla della definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione, che risponde a regole del tutto diverse e non incide sulla Centrale dei Rischi.

I termini che si attivano

Al mese 0, in senso proprio, nessun termine di conservazione decorre ancora. È il punto più delicato dell’intera timeline, ed è dove si concentrano i fraintendimenti. La firma dell’accordo non fa partire alcun conto alla rovescia: i termini decorrono dalla registrazione del dato di regolarizzazione, cioè da un evento successivo al pagamento e successivo alla comunicazione dell’intermediario al sistema.

Ciò che il mese 0 determina è un’altra cosa, altrettanto importante: la qualificazione. Il modo in cui l’accordo è scritto — se prevede o meno una clausola sull’aggiornamento delle banche dati, se qualifica il pagamento come integralmente satisfattivo dell’obbligazione, se contiene un impegno espresso dell’intermediario ad attivarsi presso il gestore del SIC — condiziona i ventiquattro o trentasei mesi che verranno.

Cosa può fare il debitore ora

Questa è la finestra più preziosa dell’intera sequenza, ed è anche quella che quasi nessuno usa. Prima di firmare, il debitore può:

  • chiedere che l’accordo contenga una clausola espressa sull’aggiornamento delle segnalazioni, con l’impegno dell’intermediario a comunicare l’avvenuta regolarizzazione al gestore del SIC entro il primo flusso mensile utile dopo l’incasso;
  • chiedere che l’accordo qualifichi il pagamento come regolarizzazione della posizione, formula che ha un peso preciso nella successiva applicazione dei tempi di conservazione;
  • pretendere il rilascio di una quietanza liberatoria immediata al saldo, documento che diventa la prova da esibire in ogni verifica successiva;
  • verificare chi è la controparte: se il credito è stato ceduto, occorre sapere se il cessionario partecipa alla Centrale dei Rischi, perché da questo dipende chi materialmente dovrà aggiornare il dato.

La finestra negoziale del mese 0 è l’unica in cui il debitore ha ancora potere contrattuale: dopo il pagamento, la leva si è esaurita e resta soltanto la strada del reclamo.

L’errore tipico di questa fase

Firmare un accordo che tace completamente sulle banche dati. Accade nella maggioranza dei casi: il testo disciplina l’importo, le rate, la rinuncia alle azioni esecutive, e non spende una riga sulla Centrale dei Rischi o sul SIC. Il debitore firma convinto che l’aggiornamento sia automatico e dovuto — e in parte lo è — ma perde l’occasione di fissare per iscritto tempi e modalità, cioè esattamente le due cose su cui poi nasceranno le contestazioni.

Il secondo errore, speculare, è pagare in contanti o con strumenti non tracciabili, o accettare il pagamento su un conto diverso da quello indicato nell’accordo. Senza prova documentale della data di estinzione, tutta la timeline successiva diventa indimostrabile.

Quanto dura realmente

La fase negoziale che porta alla firma, nella prassi, dura da poche settimane a diversi mesi, con tempi che si allungano sensibilmente quando la controparte è una società cessionaria che gestisce portafogli di crediti deteriorati e deve passare da comitati interni. Non è tempo neutro: durante la trattativa la posizione resta segnalata a sofferenza e continua ad alimentare le rilevazioni mensili. Un negoziato che dura otto mesi produce otto rilevazioni negative in più, tutte destinate a restare visibili nella finestra dei trentasei mesi.

È una considerazione che dovrebbe entrare nella strategia: il tempo speso a trattare non è tempo sospeso, è tempo che si somma alla coda della segnalazione.


Il mese del pagamento — Quando la sofferenza smette di essere alimentata

Cosa succede

Il calendario ora corre. Il debitore esegue il pagamento concordato — in unica soluzione o con l’ultima rata di un piano — e l’obbligazione si estingue. Da questo momento l’esposizione verso quell’intermediario è pari a zero.

Sul piano segnaletico l’effetto è netto ma non istantaneo. La Centrale dei Rischi funziona per rilevazioni mensili: gli intermediari trasmettono alla Banca d’Italia la situazione riferita all’ultimo giorno di ciascun mese. Il pagamento eseguito, poniamo, il 22 aprile produce i suoi effetti sulla rilevazione di aprile, che viene però trasmessa nelle settimane successive. Dal mese successivo all’estinzione, la sofferenza non compare più tra le posizioni segnalate: le rilevazioni precedenti, però, restano tutte al loro posto.

È la differenza tra “smettere di essere segnalato” e “essere cancellato”. Sono due cose diverse e succedono in due momenti diversi, separati da tre anni.

La norma

La periodicità mensile delle segnalazioni e il meccanismo di aggiornamento sono disciplinati dalla Circolare n. 139/1991. La stessa Circolare prevede, per la classificazione a sofferenza del cliente consumatore, che questi venga informato prima dell’invio della segnalazione inframensile di status: un obbligo informativo che si collega, per il credito ai consumatori, all’art. 125, comma 3, del Testo Unico Bancario, secondo cui i finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati informazioni negative.

Sul versante dei SIC, l’obbligo di aggiornamento dei dati grava sul partecipante che li ha comunicati, attraverso i flussi mensili previsti dal Codice di condotta.

I termini che si attivano

Qui si apre il termine più importante e meno conosciuto dell’intera sequenza: il termine di ventiquattro mesi non decorre dal pagamento, ma dalla data di registrazione nel SIC dei dati relativi alla regolarizzazione.

La distinzione non è formale. Se il debitore paga il 22 aprile e l’intermediario comunica la regolarizzazione con il flusso di maggio, il conto alla rovescia parte da maggio. Se invece l’intermediario comunica con ritardo — perché il credito era stato ceduto, perché la pratica è passata da un ufficio all’altro, perché nessuno ha aperto la posta — e la registrazione avviene a ottobre, il conto alla rovescia parte da ottobre. Cinque mesi di ritardo amministrativo si traducono in cinque mesi in più di permanenza del dato negativo.

Per la Centrale dei Rischi, invece, il riferimento è l’ultima rilevazione in cui la sofferenza risulta segnalata: da lì si contano i trentasei mesi della finestra di consultazione.

Cosa può fare il debitore ora

Nel mese del pagamento, e nei giorni immediatamente successivi, la sequenza operativa è precisa:

  1. acquisire la quietanza liberatoria, con indicazione della data di incasso e della dicitura di integrale definizione della posizione;
  2. inviare una comunicazione scritta all’intermediario — via PEC o raccomandata — che dia atto dell’avvenuta estinzione e chieda espressamente l’aggiornamento delle segnalazioni in Centrale dei Rischi e nei sistemi di informazione creditizia con il primo flusso utile;
  3. conservare la contabile del pagamento, che sarà la prova della data di decorrenza in ogni contestazione successiva;
  4. annotare la data: da quel mese si contano tutti i termini che seguono.

Il punto 2 non è una formalità. La comunicazione scritta trasforma un obbligo generico in un obbligo azionabile con una data certa, e sarà il documento su cui si misurerà, eventualmente, il ritardo dell’intermediario.

L’errore tipico di questa fase

Pagare e sparire. È il comportamento più diffuso e il più costoso: il debitore, sollevato, considera la vicenda chiusa e non guarda più nulla per due anni. Quando torna a chiedere un finanziamento scopre che il dato è ancora lì, e a quel punto ha perso ogni possibilità di dimostrare quando avrebbe dovuto essere aggiornato.

Il secondo errore è chiedere all’intermediario “la cancellazione” invece dell'”aggiornamento”. Sono richieste diverse: la cancellazione immediata di un dato storicamente vero, di regola, non spetta; l’aggiornamento tempestivo, invece, è dovuto. Una richiesta formulata male offre alla controparte la risposta più comoda — un diniego formalmente corretto — e fa perdere mesi.

Quanto dura realmente

Tra il pagamento e la registrazione dell’aggiornamento nei sistemi passano, nella prassi ordinaria, da trenta a sessanta giorni. I tempi si allungano quando il credito è stato ceduto e la comunicazione deve passare dal cessionario al servicer e da questo all’intermediario che risulta come partecipante segnalante. In quel caso non è raro arrivare a novanta giorni, e l’ABF ha avuto occasione di valutare proprio ipotesi di questo tipo, escludendo la responsabilità dell’intermediario quando risultava provato che questi aveva avuto notizia dell’estinzione soltanto al momento della comunicazione della società cessionaria, con conseguente tempestività della successiva attività di aggiornamento.


Dal giorno 1 al giorno 60 — La finestra tecnica dell’aggiornamento

Cosa succede

A questo punto la procedura entra in una fase invisibile ma decisiva, che si svolge interamente tra sistemi informativi. Il debitore non riceve alcuna comunicazione, non c’è un atto da notificare, non c’è una udienza: ci sono flussi di dati che viaggiano una volta al mese.

L’intermediario chiude la rilevazione contabile del mese, produce il flusso segnaletico e lo trasmette. La Banca d’Italia elabora i dati e restituisce agli intermediari partecipanti le informazioni di ritorno. Parallelamente, il partecipante al SIC trasmette al gestore l’aggiornamento della posizione, che passa da negativa a regolarizzata, con la registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione: è quella registrazione, e non il bonifico, a far partire il conto alla rovescia.

Sessanta giorni sono la misura ordinaria di questa fase: oltre, il ritardo comincia a diventare contestabile.

La norma

Sul versante pubblico, la Circolare n. 139/1991 impone agli intermediari una puntuale osservanza delle norme che regolano il servizio e il rispetto dei termini segnaletici, richiamando espressamente le conseguenze, anche di ordine giuridico, che possono derivare da una erronea registrazione dei dati. Non è una raccomandazione di stile: è la base su cui si fonda la responsabilità per segnalazione o mancato aggiornamento.

Sul versante privatistico opera il Codice di condotta dei SIC, che impone ai partecipanti di garantire l’esattezza e l’aggiornamento delle informazioni comunicate, in coerenza con il principio di esattezza sancito dall’art. 5, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (UE) 2016/679, secondo cui i dati inesatti devono essere cancellati o rettificati senza ritardo.

I termini che si attivano

Non esiste una norma che fissi in giorni esatti il termine per l’aggiornamento: esiste un criterio, quello della tempestività, che si misura sui flussi mensili. La giurisprudenza ha però trasformato quel criterio in un parametro concreto di responsabilità.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3671 depositata il 9 febbraio 2024, ha affrontato il caso di un istituto di credito che aveva ritardato l’aggiornamento della segnalazione dopo che il correntista aveva adempiuto: la Corte ha riconosciuto il risarcimento, liquidato in via equitativa tenendo conto delle circostanze del caso e della permanenza della segnalazione per otto mesi, osservando che costituisce fatto notorio l’attenzione che gli intermediari prestano alle annotazioni presenti in Centrale dei Rischi e l’effetto tipico che l’appostazione a sofferenza produce, con revoca degli affidamenti in essere e blocco delle nuove richieste. Il ritardo ingiustificato nell’aggiornamento, dopo il pagamento previsto dall’accordo transattivo, è di per sé una condotta contestabile e fonte di responsabilità.

Cosa può fare il debitore ora

In questa fase il debitore non deve attendere passivamente. Le mosse disponibili sono tre, in sequenza:

  1. richiedere l’accesso ai dati della Centrale dei Rischi, facoltà riconosciuta gratuitamente all’interessato, che consente di verificare esattamente quali rilevazioni risultano a suo nome e con quale classificazione;
  2. richiedere la visura al gestore del SIC — CRIF, Experian, CTC — esercitando il diritto di accesso previsto dall’art. 15 del GDPR, per verificare se e come la posizione risulta aggiornata;
  3. sollecitare formalmente l’intermediario, richiamando la comunicazione già inviata al momento del pagamento e fissando un termine.

È il punto della timeline in cui una lettura tecnica dei documenti cambia il seguito. Lo staff multidisciplinare coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo — avvocato cassazionista e coordinatore di professionisti che operano a livello nazionale in diritto bancario e tributario — legge insieme la visura, l’accordo transattivo e la contabile del pagamento, perché è dall’incrocio di questi tre documenti che si stabilisce se il termine di conservazione è partito, quando è partito e quale dei due termini, ventiquattro o trentasei mesi, si applica al caso concreto.

L’errore tipico di questa fase

Guardare solo una banca dati. È l’errore più frequente: il debitore chiede la visura CRIF, la trova aggiornata e conclude che tutto è a posto, ignorando che la Centrale dei Rischi è un archivio distinto, con regole distinte, e che una posizione può risultare correttamente regolarizzata in un sistema e ferma nell’altro. Vale anche il contrario: chi guarda solo la Centrale dei Rischi non si accorge che nel SIC il dato è stato classificato come inadempimento non regolarizzato, con l’effetto di allungare il termine da ventiquattro a trentasei mesi.

Le due verifiche vanno fatte insieme, sempre.

Quanto dura realmente

Per gli intermediari strutturati e per le posizioni non cedute, quaranta-cinquanta giorni sono la norma. Per le posizioni cedute a veicoli di cartolarizzazione e gestite da servicer, i tempi si dilatano: due o tre mesi non sono un’anomalia, ma diventano contestabili quando il debitore ha comunicato formalmente l’estinzione e nessuno si è mosso.


Dal giorno 30 al giorno 90 — Le prime verifiche: cosa deve già risultare

Cosa succede

Sono passati uno-tre mesi dal pagamento. È il momento in cui il debitore deve smettere di fidarsi e cominciare a controllare, perché è ora che la fotografia si stabilizza e ciò che risulta adesso tenderà a restare per i due o tre anni successivi.

Le verifiche da fare sono due, su due archivi diversi.

Nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia deve risultare che, dall’ultima rilevazione utile, la posizione a sofferenza non è più presente. Ciò che invece resterà — e deve restare — è la traccia delle rilevazioni passate, incluse quelle relative alla quota passata a perdita. Attenzione: quest’ultima è la voce che più spesso viene scambiata per un errore. Non lo è. È la registrazione contabile del fatto che una parte del credito non è stata recuperata, e in un saldo e stralcio quella parte esiste per definizione.

Nei sistemi di informazione creditizia deve risultare che il rapporto è chiuso e che i dati relativi alla regolarizzazione sono stati registrati, con l’indicazione della data. Quella data è il numero più importante dell’intera pratica: da lì si contano ventiquattro mesi.

La norma

Il diritto di accesso è disciplinato dall’art. 15 del GDPR e, per la Centrale dei Rischi, dalle disposizioni della Banca d’Italia che consentono a ciascun soggetto censito di conoscere i dati registrati a suo nome. Il diritto di rettifica è previsto dall’art. 16 del Regolamento; il diritto alla cancellazione, nei limiti in cui opera, dall’art. 17.

I tempi di risposta sono scanditi dall’art. 12, paragrafo 3, del GDPR: il titolare fornisce riscontro senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, termine prorogabile di due mesi ulteriori in caso di particolare complessità o di numerose richieste, con obbligo di informare l’interessato della proroga e dei motivi.

I termini che si attivano

Un mese per la risposta al diritto di accesso, prorogabile di due — è il primo termine perentorio che il debitore può far valere direttamente, senza passare da un giudice.

Se la risposta non arriva o è insoddisfacente, si aprono i termini dei rimedi: novanta giorni sono una misura ragionevole per attendere l’esito di un sollecito, dopodiché la fase amministrativa va abbandonata a favore dei rimedi formali.

Va precisato, per evitare un equivoco che ricorre spesso: i termini di conservazione dei dati — dodici, ventiquattro, trentasei, sessanta mesi — non sono termini processuali e non conoscono alcuna sospensione. La sospensione feriale dal 1° al 31 agosto riguarda i termini processuali, non il decorrere dei tempi di conservazione nelle banche dati, che corrono anche in agosto.

Cosa può fare il debitore ora

  • Estrarre entrambe le visure e confrontarle riga per riga. Le incongruenze tra i due archivi sono il primo indizio di un aggiornamento parziale.
  • Verificare la data di registrazione della regolarizzazione. Se manca, la posizione è stata chiusa ma non è stata qualificata come regolarizzata: è la situazione che porta all’applicazione del termine più lungo.
  • Verificare la classificazione della posizione. Un rapporto indicato come chiuso con inadempimento non regolarizzato segue un binario diverso da un rapporto indicato come regolarizzato.
  • Verificare se è stato inviato il preavviso prima della prima segnalazione negativa. È una verifica retrospettiva che riguarda la legittimità originaria della segnalazione e apre, se l’esito è negativo, una strada del tutto diversa: non l’attesa dei termini, ma la contestazione della segnalazione in radice.

L’errore tipico di questa fase

Accettare la prima risposta interlocutoria. Le richieste di accesso ricevono spesso risposte generiche del tipo “la posizione risulta correttamente segnalata secondo le disposizioni vigenti”, che non dicono nulla e fanno passare il termine. La risposta utile è quella che indica la data di registrazione della regolarizzazione e la classificazione attribuita. Se non c’è, la richiesta va reiterata in modo puntuale, chiedendo quei due dati specifici.

Il secondo errore è confondere il periodo di conservazione con la prescrizione del debito. Sono due orologi indipendenti: il debito estinto con il pagamento non torna in vita, e il dato in banca dati non è una pretesa creditoria ma un’informazione, che resta per il tempo previsto dalle regole di settore.

Quanto dura realmente

Il rilascio della visura da parte dei gestori dei SIC avviene di norma in pochi giorni. L’accesso ai dati della Centrale dei Rischi richiede tempi leggermente più lunghi, nell’ordine di alcune settimane. Le risposte degli intermediari alle richieste di accesso arrivano, nella prassi, tra il ventesimo e il quarantacinquesimo giorno; oltre il mese, senza comunicazione di proroga motivata, il ritardo è già una violazione dell’art. 12 del GDPR.


Dal mese 3 al mese 12 — I rimedi quando il dato non si muove

Cosa succede

Sono passati novanta giorni dal pagamento e la visura racconta ancora la storia sbagliata: la posizione risulta aperta, oppure chiusa ma senza registrazione della regolarizzazione, oppure classificata come inadempimento mai sanato. Da questo momento in poi il debitore non è più in attesa: è in ritardo lui stesso, perché ogni mese che passa senza reagire consolida la classificazione errata e allunga la coda.

Si apre la fase dei rimedi. Non sono alternativi ma sequenziali, e ciascuno ha tempi propri che vanno messi in fila prima di scegliere.

La norma

Il reclamo al titolare del trattamento si fonda sugli artt. 16 e 17 del GDPR, con i tempi di riscontro dell’art. 12. Il reclamo al Garante per la protezione dei dati personali è previsto dall’art. 77 del Regolamento e disciplinato dagli artt. 140-bis e seguenti del Codice privacy: l’art. 143 fissa in nove mesi dalla data di presentazione il termine entro cui il Garante provvede sul reclamo.

Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario presuppone il previo reclamo all’intermediario, che ha sessanta giorni per rispondere; il ricorso va poi proposto entro dodici mesi dalla presentazione del reclamo, con un contributo per l’accesso alla procedura fissato in venti euro, rimborsabile in caso di accoglimento.

La tutela cautelare passa dall’art. 700 c.p.c., che consente di chiedere al giudice un provvedimento d’urgenza quando vi è il fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile.

I termini che si attivano

Un mese per la risposta al reclamo GDPR, prorogabile di due. Sessanta giorni per la risposta dell’intermediario al reclamo che precede l’ABF. Dodici mesi per proporre il ricorso all’ABF dopo il reclamo. Nove mesi per la decisione del Garante sul reclamo.

Sul versante giudiziario i tempi sono di natura diversa: il procedimento cautelare non ha termini fissi di durata, ma è costruito per essere rapido, con fissazione dell’udienza a distanza di giorni o poche settimane dal deposito. Va segnalata una precisazione che in questa fase pesa: i procedimenti cautelari non sono soggetti alla sospensione feriale dei termini processuali, che opera dal 1° al 31 agosto. Chi si trova con una segnalazione ferma a fine luglio non deve attendere settembre per depositare.

Il diritto al risarcimento del danno, invece, si prescrive nei termini ordinari: cinque anni se la responsabilità viene ricondotta all’illecito extracontrattuale, dieci anni se viene ricondotta all’inadempimento del rapporto contrattuale — una qualificazione che va valutata caso per caso e che incide, e non poco, sulla scelta del momento in cui agire.

Cosa può fare il debitore ora

La sequenza ragionevole è questa:

  1. reclamo scritto all’intermediario con richiesta puntuale di rettifica e di indicazione della data di registrazione della regolarizzazione, con termine espresso;
  2. reclamo al gestore del SIC, che è titolare autonomo del trattamento e ha obblighi propri di esattezza dei dati;
  3. valutazione del bivio: reclamo al Garante, ricorso all’ABF o ricorso d’urgenza al giudice. Il criterio di scelta non è il costo, ma il tempo residuo e il danno in corso. Se c’è una pratica di mutuo aperta e un rifiuto imminente, il binario cautelare è l’unico compatibile con i tempi reali;
  4. raccolta della prova del pregiudizio: rifiuti scritti di finanziamento, revoche di affidamento, comunicazioni di altri istituti. È la documentazione che decide l’esito di ogni domanda risarcitoria.

L’errore tipico di questa fase

Scegliere il rimedio più economico invece del più rapido, quando l’urgenza è reale. Il reclamo al Garante è uno strumento serio, ma nove mesi sono nove mesi: se nel frattempo salta un’operazione immobiliare, l’accoglimento arriverà quando il danno si è già prodotto per intero.

L’errore opposto è depositare un ricorso d’urgenza senza aver documentato il periculum. La giurisprudenza di merito, anche recente, ha respinto istanze cautelari proprio per difetto di allegazione del pregiudizio imminente e irreparabile: senza il rifiuto di credito documentato, l’urgenza resta un’affermazione.

Quanto dura realmente

Il reclamo all’intermediario, quando funziona, produce l’aggiornamento entro trenta-sessanta giorni. Il procedimento ABF, dalla proposizione del ricorso alla decisione, si misura in mesi: quattro-otto è l’ordine di grandezza realistico. Il reclamo al Garante viaggia sui tempi di legge, fino a nove mesi. Il procedimento cautelare, in caso di urgenza documentata, può concludersi in poche settimane dal deposito.


Dal mese 12 al mese 24 — La fase silenziosa in cui il termine matura

Cosa succede

È passato un anno dal pagamento. Da questo momento in poi la timeline entra nel suo tratto più lungo e più ingannevole: non accade nulla di visibile. Nessun atto, nessuna comunicazione, nessuna scadenza da annotare. Il dato negativo resta dov’è e semplicemente matura, avvicinandosi al ventiquattresimo mese.

Proprio perché non succede nulla, è la fase in cui la maggior parte dei debitori smette di guardare. Ed è la fase in cui si producono i due eventi capaci di azzerare l’intero conto alla rovescia e riportare l’orizzonte a due anni di distanza.

Il primo evento è la registrazione di un nuovo ritardo o di un nuovo inadempimento, anche su un rapporto diverso e con un intermediario diverso: una rata di un prestito personale saltata, una cessione del quinto in arretrato, una dilazione di pagamento concessa da un fornitore di beni o servizi che partecipa al sistema. Il secondo è la riemersione della vecchia posizione sotto altra veste, tipicamente a seguito di una cessione del credito che genera una nuova segnalazione a nome del cessionario, con il rischio di una doppia registrazione riferita alla medesima esposizione ormai estinta.

La norma

Il Codice di condotta dei SIC è esplicito su questo punto: decorsi i periodi di conservazione previsti per i ritardi successivamente regolarizzati, i dati sono eliminati soltanto se nel corso dei medesimi intervalli di tempo non sono stati registrati dati relativi ad ulteriori ritardi o inadempimenti.

Rileva inoltre, in questa fase, la disciplina del preavviso: prima che una nuova informazione negativa diventi consultabile dagli altri partecipanti, l’interessato deve riceverne avviso, e il dato può essere reso disponibile solo decorsi quindici giorni dalla spedizione del preavviso. Il Codice del 2019 ha ampliato le modalità di invio, ammettendo — accanto alla raccomandata e agli strumenti tradizionali — anche forme di messaggistica istantanea che consentano di tracciare l’avvenuta consegna.

I termini che si attivano

Il termine di ventiquattro mesi non è un binario fisso: è un termine che si azzera ogni volta che nel sistema viene registrata una nuova informazione negativa. È la ragione tecnica per cui molti, arrivati puntualmente al secondo anniversario, trovano il dato ancora presente e non capiscono perché: nel frattempo era stato registrato altro.

Accanto ad esso opera un termine breve ma prezioso: i quindici giorni fra la spedizione del preavviso e il momento in cui il nuovo dato negativo diventa consultabile dagli altri partecipanti. È una finestra reale, non teorica: dentro quei quindici giorni un pagamento eseguito può impedire che la nuova segnalazione si consolidi e travolga la maturazione del termine sulla vecchia posizione.

Va ricordato, infine, che anche le semplici richieste di finanziamento lasciano traccia: i dati relativi alle richieste comunicate dai partecipanti possono essere conservati per il tempo necessario all’istruttoria e comunque non oltre centottanta giorni dalla presentazione; se la richiesta non viene accolta o viene ritirata, i dati restano fino a novanta giorni dall’aggiornamento con l’esito.

Cosa può fare il debitore ora

  • Fissare una verifica intermedia al dodicesimo mese. Non serve a ottenere nulla: serve a scoprire per tempo se, nel frattempo, è comparso qualcosa che ha rimesso indietro l’orologio.
  • Leggere ogni preavviso che arriva. I preavvisi di segnalazione hanno l’aspetto di comunicazioni di routine e vengono cestinati con la posta pubblicitaria. Sono invece l’unico avviso che il sistema fornisce prima che un nuovo dato negativo diventi visibile, e aprono una finestra di quindici giorni.
  • Presidiare le micro-morosità. In questa fase un arretrato di poche decine di euro su un rapporto marginale produce un effetto sproporzionato: non incide solo su quel rapporto, blocca l’eliminazione del dato più vecchio e più pesante.
  • Evitare la sequenza di richieste di credito esplorative. Ogni richiesta viene registrata; una serie ravvicinata di istruttorie è essa stessa un’informazione che gli altri partecipanti leggono.

L’errore tipico di questa fase

Fare tentativi. È il comportamento più comune di chi, a un anno dal pagamento, vuole capire “se ormai è passata”: si presentano due o tre richieste di finanziamento a intermediari diversi, per vedere l’esito. Il risultato è doppio e tutto negativo: i rifiuti restano registrati per i mesi previsti, e la concentrazione di richieste in un arco breve viene letta come indice di tensione finanziaria proprio nel periodo in cui il debitore stava per uscire dalla zona d’ombra.

Il modo corretto di verificare se il dato è ancora presente non è chiedere un prestito: è estrarre la visura, che non lascia alcuna traccia e che dice esattamente ciò che l’intermediario vedrebbe.

Quanto dura realmente

Dodici mesi in cui, se tutto procede regolarmente, non accade nulla. La regolarità però non è un dato di natura: è il risultato di due verifiche — una al mese 12, una al mese 24 — e della disciplina nel non aprire nuovi fronti nel frattempo. È il tratto della timeline in cui la strategia migliore consiste, letteralmente, nel non fare nulla di sbagliato.


Mese 24 — La prima vera scadenza: la cancellazione dal SIC

Cosa succede

Siamo al punto in cui la domanda del titolo trova la sua risposta principale. Sono trascorsi due anni dalla registrazione dei dati di regolarizzazione e, se la posizione è stata classificata correttamente, il dato negativo esce dal sistema di informazione creditizia. Non viene “nascosto”: viene eliminato dal SIC, e da quel momento non è più consultabile dagli altri partecipanti per la valutazione del merito creditizio.

È la data che cambia concretamente la vita finanziaria di chi ha chiuso a saldo e stralcio, perché i SIC privati sono gli archivi effettivamente interrogati per il credito al consumo, i prestiti personali, le cessioni del quinto e una parte rilevante delle istruttorie di mutuo.

La norma

Il Codice di condotta dei SIC, approvato con provvedimento del Garante n. 163 del 12 settembre 2019, stabilisce nell’Allegato 2 i tempi di conservazione. Per le informazioni creditizie di tipo negativo relative a ritardi nei pagamenti successivamente regolarizzati, i termini sono due: dodici mesi dalla registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione, quando i ritardi non superavano due rate o due mesi; ventiquattro mesi dalla registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione, quando i ritardi erano superiori a due rate o due mesi. Decorsi tali periodi, i dati sono eliminati se nel frattempo non sono stati registrati ulteriori ritardi o inadempimenti.

Il nodo interpretativo è se il saldo e stralcio rientri fra le modalità di regolarizzazione. Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento del 27 gennaio 2021 (doc. web n. 9547248), ha stabilito che la definizione di posizioni debitorie mediante accordo transattivo a saldo e stralcio rientra fra le modalità di regolarizzazione degli inadempimenti, con conseguente applicazione del termine di ventiquattro mesi e non di quello più lungo di trentasei.

La decisione ha respinto la tesi opposta, sostenuta dall’istituto di credito, secondo cui la particolare gravità dell’inadempimento, la perdita rilevante subita e la concomitante segnalazione di sofferenza in Centrale dei Rischi avrebbero giustificato l’applicazione del termine più lungo, perché il pagamento a stralcio non è pienamente satisfattivo del diritto di credito. Nelle more del procedimento, lo stesso istituto ha modificato le proprie procedure interne, portando da trentasei a ventiquattro mesi il periodo di mantenimento nei SIC delle informazioni negative riferite a crediti in sofferenza estinti per effetto di accordo transattivo, indipendentemente dalla perdita subita.

I termini che si attivano

Ventiquattro mesi dalla data di registrazione dei dati di regolarizzazione: è il termine che il debitore deve saper calcolare e, se necessario, far valere. Non ventiquattro mesi dal pagamento, non ventiquattro mesi dalla firma dell’accordo.

Il termine può essere azzerato e far ripartire il conto: se nell’arco dei ventiquattro mesi vengono registrati dati relativi ad ulteriori ritardi o inadempimenti — magari su un altro rapporto con un altro intermediario — l’eliminazione automatica non opera. È una regola che sfugge quasi sempre e che spiega perché, a due anni esatti, molti trovano il dato ancora presente.

Cosa può fare il debitore ora

  • Estrarre la visura al mese 24 esatto, non prima e non molto dopo. Se il dato è ancora presente, si è di fronte a un trattamento che eccede il periodo di conservazione previsto.
  • Presentare istanza di cancellazione al gestore del SIC e al partecipante, richiamando espressamente l’Allegato 2 del Codice di condotta e la data di registrazione della regolarizzazione risultante dalla visura precedente.
  • Verificare la classificazione applicata: se l’intermediario ha trattato il saldo e stralcio come inadempimento non regolarizzato, la contestazione va costruita sulla qualificazione, non sul calcolo dei mesi.
  • Se la richiesta viene respinta, attivare il reclamo al Garante, che su questa materia ha già una linea definita.

L’errore tipico di questa fase

Aspettare i trentasei mesi convinti che sia quello il termine, perché è il numero che circola di più. È l’errore che costa un anno intero di merito creditizio compromesso senza necessità. Fra ventiquattro e trentasei mesi c’è la differenza fra un mutuo ottenuto e un mutuo rifiutato, e la qualificazione che determina quale dei due si applichi è contestabile.

Quanto dura realmente

Quando la posizione è stata correttamente registrata come regolarizzata, l’eliminazione al ventiquattresimo mese è automatica e i gestori la eseguono con l’aggiornamento mensile del sistema: nella pratica, il dato sparisce entro poche settimane dalla scadenza. Quando invece la qualificazione è controversa, il tempo necessario a ottenere la cancellazione si somma ai ventiquattro mesi: fra istanza, riscontro e reclamo, occorre mettere in conto ulteriori tre-nove mesi.


Mese 36 — La doppia scadenza: la finestra della Centrale Rischi

Cosa succede

Sono passati tre anni. Qui scadono contemporaneamente due orologi diversi, che spesso vengono confusi.

Il primo riguarda la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia. La sofferenza ha smesso di essere segnalata dal mese successivo all’estinzione, ma le rilevazioni storiche sono rimaste consultabili dagli intermediari. La finestra di consultazione copre le trentasei rilevazioni mensili anteriori alla richiesta: significa che un intermediario che interroga la Centrale dei Rischi oggi vede i dati dei trentasei mesi precedenti e nulla di più antico. Trascorsi trentasei mesi dall’ultima rilevazione in cui la sofferenza risultava segnalata, quella sofferenza esce dal campo visivo del sistema bancario.

Il secondo riguarda i SIC, ed è il termine massimo previsto per le informazioni negative relative a inadempimenti non regolarizzati: trentasei mesi, calcolati dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l’ultimo aggiornamento. È il binario su cui finisce chi non è riuscito a far qualificare il saldo e stralcio come regolarizzazione.

La norma

Per la Centrale dei Rischi, la Circolare n. 139/1991 disciplina il servizio di centralizzazione dei rischi e la restituzione agli intermediari delle informazioni relative alle rilevazioni mensili. La Centrale dei Rischi non prevede una “cancellazione a domanda” dei dati storicamente corretti: prevede la rettifica dei dati errati e l’aggiornamento dei dati superati. Ciò che il tempo produce è l’uscita dalla finestra di consultazione, non l’oblio dell’archivio.

Per i SIC, il termine di trentasei mesi per gli inadempimenti non regolarizzati era già stato oggetto del provvedimento interpretativo del Garante del 26 ottobre 2017 (doc. web n. 7221677), con cui l’Autorità è intervenuta a fronte di prassi operative diversificate fra i vari sistemi, per rendere determinabile ex ante il momento di cancellazione ed evitare che la genericità del criterio si traducesse in incertezza per gli interessati.

Arrivati al terzo anno, conviene fermare in uno schema le differenze fra i due archivi, perché è qui che si concentrano quasi tutti gli equivoci di chi ha chiuso a saldo e stralcio.

ProfiloCentrale dei Rischi (Banca d’Italia)SIC privati (CRIF, Experian, CTC)
Natura dell’archivioPubblico, di vigilanzaPrivati, ad adesione volontaria
Fonte della disciplinaCircolare n. 139/1991Codice di condotta, provv. Garante n. 163/2019
Effetto immediato del pagamentoLa sofferenza non è più segnalata dalla rilevazione successivaLa posizione va registrata come regolarizzata
Orizzonte dopo il saldo e stralcio36 rilevazioni mensili di visibilità storica24 mesi dalla registrazione della regolarizzazione
Orizzonte se manca la regolarizzazioneInvariato36 mesi
Dati positivi su rapporti estintiNon pertinenteFino a 60 mesi
Cancellazione su richiestaNon prevista per i dati corretti; possibile la rettifica dei dati erratiPrevista alla scadenza dei termini di conservazione

Letta la tabella, si capisce perché la risposta alla domanda di questa guida non possa essere un numero solo: la sofferenza smette di essere segnalata subito, esce dai sistemi privati a ventiquattro mesi e dal campo visivo della Centrale dei Rischi a trentasei. Tre soglie, un solo pagamento.

I termini che si attivano

Trentasei rilevazioni mensili: è l’orizzonte oltre il quale la sofferenza non è più visibile agli intermediari nella Centrale dei Rischi. Il calcolo va fatto a ritroso dalla data della consultazione, non dalla data del pagamento: se l’ultima rilevazione con sofferenza è quella di aprile 2025, un intermediario che consulti nel maggio 2028 non la vedrà più.

Per i SIC, trentasei mesi decorrenti dalla scadenza contrattuale del rapporto o dall’ultimo aggiornamento necessario: due decorrenze alternative che vanno individuate sui documenti, perché possono distare anche molti mesi l’una dall’altra.

Cosa può fare il debitore ora

  • Ricalcolare la finestra dei trentasei mesi partendo dall’ultima rilevazione negativa risultante dalla visura della Centrale dei Rischi, e programmare su quella data le richieste di finanziamento più importanti.
  • Se il dato SIC è ancora presente al mese 36, l’istanza di cancellazione diventa difficilmente contestabile: si è oltre il termine massimo previsto per qualunque qualificazione.
  • Verificare eventuali segnalazioni successive su altri rapporti, che possono aver riavviato il conteggio senza che il debitore ne sia consapevole.
  • Documentare la sequenza completa — accordo, quietanza, visure a distanza di tempo — perché è l’unico modo per dimostrare, se serve, quanto a lungo il dato è rimasto oltre il dovuto.

L’errore tipico di questa fase

Pretendere dalla Centrale dei Rischi una cancellazione che non è prevista. La Centrale dei Rischi non è un registro di reputazione da ripulire a domanda: è un archivio di vigilanza. Le richieste generiche di cancellazione dei dati storicamente veri vengono respinte, e il rigetto viene poi utilizzato dalla controparte come argomento in ogni sede successiva. Ciò che si può ottenere è la rettifica dei dati errati o illegittimi — che è un’altra domanda, con altri presupposti, e va formulata come tale fin dall’inizio.

Quanto dura realmente

L’uscita dalla finestra dei trentasei mesi è automatica e non richiede alcuna attività. La cancellazione dai SIC al termine massimo, quando non avviene spontaneamente, richiede un’istanza e, in caso di inerzia, un reclamo: da uno a sei mesi ulteriori.


Mese 60 e oltre — L’ultimo strato di memoria

Cosa succede

A questo punto il debitore che ha chiuso a saldo e stralcio nel 2025 è, per il sistema del credito, un soggetto senza segnalazioni negative. Restano però due strati di memoria residua che vale la pena conoscere, perché ogni tanto emergono e generano allarmi inutili.

Il primo è quello delle informazioni creditizie di tipo positivo: i dati relativi a un rapporto che si è esaurito con l’estinzione di ogni obbligazione pecuniaria possono essere conservati nel sistema non oltre sessanta mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date. Sono dati che raccontano l’esistenza di un rapporto chiuso: non sono, di per sé, un’informazione negativa.

Il secondo è quello della base dati storica: prima dell’eliminazione dei dati dal SIC, il gestore può trasporli su altro supporto per finalità limitate, tra cui la difesa di un proprio diritto in sede giudiziaria e la verifica della predittività dei modelli, con un limite massimo di dieci anni dalla scadenza dei tempi di conservazione ordinari. Sono dati che non alimentano la valutazione del merito creditizio dei partecipanti.

La norma

Allegato 2 del Codice di condotta dei SIC, per i tempi di conservazione dei dati positivi e per la base dati storica. Va aggiunto che il Codice esclude dal proprio ambito i trattamenti effettuati a fini di informazione commerciale, oggetto di un distinto Codice di condotta approvato dal Garante con deliberazione del 12 giugno 2019: sono archivi diversi, con regole diverse, che talvolta vengono confusi con i SIC.

I termini che si attivano

Sessanta mesi per i dati positivi; fino a dieci anni oltre la scadenza ordinaria per la base dati storica, con accesso limitato alle finalità previste.

Cosa può fare il debitore ora

Poco, e va detto con onestà: a questo stadio non c’è quasi nulla da contestare, perché la conservazione dei dati positivi è espressamente consentita e non incide negativamente sulla valutazione. L’unica verifica utile riguarda la coerenza: che il rapporto risulti effettivamente chiuso e che non sopravvivano indicatori negativi residui.

Se, al contrario, oltre il sessantesimo mese risultano ancora informazioni di tipo negativo, si è di fronte a una conservazione che eccede ogni termine previsto e la richiesta di cancellazione è pressoché insuperabile.

L’errore tipico di questa fase

Allarmarsi per la presenza del rapporto nella visura, scambiando un dato positivo per una segnalazione negativa. La visura riporta anche i rapporti chiusi regolarmente: la loro presenza non equivale a un giudizio sfavorevole. Prima di attivare un rimedio, va letta la classificazione, non la semplice comparsa del nome dell’intermediario.

Quanto dura realmente

Nulla, se tutto è andato come doveva. È l’unica tappa in cui il tempo lavora da solo e senza sorprese.


La stessa procedura, due calendari

Due debitori, la stessa banca, lo stesso importo, lo stesso giorno di firma. Cambia solo il comportamento nelle settimane successive al pagamento. A distanza di tre anni, la differenza fra i due calendari vale sedici mesi di merito creditizio.

Entrambe le sequenze sono ipotesi dimostrative costruite sui termini di legge, non casi reali: servono a mostrare come si propaga, mese dopo mese, una decisione presa o non presa.

Calendario A — il debitore che presidia le finestre

  • 14 aprile 2025 — Firma dell’accordo transattivo: debito residuo 47.850 euro, pagamento a stralcio di 18.300 euro. L’accordo contiene una clausola espressa: l’intermediario si impegna a comunicare l’avvenuta regolarizzazione al gestore del SIC con il primo flusso mensile utile successivo all’incasso.
  • 22 aprile 2025 — Bonifico di 18.300 euro. Quietanza liberatoria rilasciata lo stesso giorno.
  • 23 aprile 2025 — PEC all’intermediario: comunicazione dell’avvenuta estinzione e richiesta formale di aggiornamento delle segnalazioni in Centrale dei Rischi e nel SIC.
  • 30 aprile 2025 — Ultima rilevazione mensile in cui la sofferenza risulta segnalata in Centrale dei Rischi.
  • 31 maggio 2025 — Rilevazione di maggio: nessuna sofferenza segnalata.
  • 12 giugno 2025 — Registrazione nel SIC dei dati relativi alla regolarizzazione. Da questa data decorrono i ventiquattro mesi.
  • 3 luglio 2025 — Estrazione di entrambe le visure: Centrale dei Rischi e SIC risultano allineati. La data del 12 giugno viene annotata e conservata.
  • 12 giugno 2027 — Eliminazione del dato negativo dal SIC: ventiquattro mesi esatti.
  • 30 aprile 2028 — L’ultima rilevazione con sofferenza esce dalla finestra di consultazione dei trentasei mesi della Centrale dei Rischi.

Esito: dal giugno 2027 il debitore è privo di segnalazioni negative nei sistemi effettivamente interrogati per il credito al consumo. Ventisei mesi dal pagamento.

Calendario B — il debitore che lascia correre

  • 14 aprile 2025 — Firma dell’accordo. Nessuna clausola sulle banche dati.
  • 22 aprile 2025 — Bonifico di 18.300 euro. Ricevuta generica, nessuna quietanza liberatoria. Nessuna comunicazione scritta all’intermediario.
  • Maggio-agosto 2025 — Il credito era stato ceduto due anni prima. Il servicer incassa, ma la comunicazione al partecipante segnalante non parte. La sofferenza continua a essere rilevata ogni mese: maggio, giugno, luglio, agosto.
  • 9 settembre 2025 — La società cessionaria comunica finalmente l’estinzione.
  • 30 settembre 2025 — Ultima rilevazione con sofferenza in Centrale dei Rischi: cinque rilevazioni negative in più rispetto al Calendario A, tutte successive al pagamento.
  • 20 ottobre 2025 — Chiusura della posizione nel SIC, ma con classificazione come inadempimento non regolarizzato: si applica il termine di trentasei mesi.
  • Marzo 2027 — Il debitore chiede un mutuo e riceve un rifiuto. È la prima volta che guarda una visura, ventitré mesi dopo il pagamento.
  • Aprile 2027 — Reclamo all’intermediario e al gestore del SIC. Risposta interlocutoria.
  • Luglio 2027 — Reclamo al Garante.
  • Ottobre 2028 — In assenza di rettifica della qualificazione, il dato negativo esce dal SIC per decorso del termine massimo.

Esito: sedici mesi di differenza sul SIC e cinque mesi sulla Centrale dei Rischi, a parità di importo pagato. La distanza non nasce da una norma diversa, ma da tre documenti mancanti e da una verifica non fatta al sessantesimo giorno.


I binari paralleli: come cambia la timeline se il debitore attiva un rimedio

La linea del tempo descritta fin qui è quella fisiologica. Esistono però situazioni in cui il calendario si biforca, e conviene sapere in anticipo dove portano le diramazioni.

Il binario della clausola contrattuale. Quando l’accordo transattivo contiene un impegno espresso dell’intermediario sull’aggiornamento delle banche dati, il ritardo non è più una questione di prassi ma di inadempimento contrattuale, con tutto ciò che ne consegue in termini di onere della prova e di termine di prescrizione. È la ragione per cui la clausola vale più di qualunque rimedio successivo: sposta la partita su un terreno molto più favorevole.

Il binario della contestazione del credito. Se il rapporto è oggetto di contestazione davanti all’Autorità giudiziaria, al Garante o a un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie, la Circolare n. 139/1991 prevede che ne venga data specifica evidenza nella segnalazione. Non è la cancellazione, ma è un’informazione qualificante che accompagna il dato e ne muta la lettura da parte di chi consulta. Va attivata al momento in cui la contestazione viene proposta, non dopo.

Il binario della cessione del credito. È quello che più spesso allunga i tempi e che, insieme, offre l’argomento difensivo più solido. La Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, con ordinanza n. 5593 del 12 marzo 2026, ha affermato che la classificazione a sofferenza non può fondarsi sul mero ritardo nei pagamenti né su una valutazione automatica, richiedendo l’analisi della complessiva situazione patrimoniale del debitore, e ha precisato che l’obbligo di istruttoria non si esaurisce con la prima segnalazione ma si rinnova nel tempo e si trasferisce in capo al nuovo creditore. Nel caso deciso, il cessionario aveva mantenuto la segnalazione senza alcuna rivalutazione autonoma. Quando il credito è stato ceduto, il debitore ha un argomento in più: chiedere se il cessionario ha rivalutato la posizione o si è limitato a proseguire una segnalazione ereditata.

Il binario cautelare. Il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. comprime la timeline da mesi a settimane, ma richiede due presupposti che vanno costruiti prima del deposito: il fumus, cioè la probabile illegittimità della segnalazione o del suo mantenimento, e il periculum, cioè il pregiudizio imminente e irreparabile, che va documentato con rifiuti di credito, revoche di affidamento, operazioni saltate. Senza documenti, il binario cautelare non parte. E, come detto, non conosce la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.

Il binario del sovraindebitamento. Quando il saldo e stralcio non è sostenibile — perché i creditori sono più di uno, perché l’importo richiesto resta fuori portata, perché la trattativa si arena — la strada alternativa è quella degli strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento. È un binario che ha una sua timeline autonoma, scandita dal deposito della domanda, dall’omologa e dall’esdebitazione, e che incide anche sul versante segnaletico: la Banca d’Italia ha pubblicato il 21 febbraio 2023 precisazioni specifiche sulle segnalazioni alla Centrale dei Rischi a seguito di provvedimenti di omologa. È il terreno su cui operano il Gestore della crisi da sovraindebitamento e l’Organismo di Composizione della Crisi, e va valutato prima di firmare un accordo transattivo, non dopo: sono strade alternative, non successive.

Il binario risarcitorio. Corre parallelo a tutti gli altri e non si esaurisce con la cancellazione del dato. Ottenere la rettifica non preclude l’azione per il danno prodotto nel periodo in cui la segnalazione è rimasta illegittimamente; e il tempo, qui, gioca contro chi aspetta, perché la prova del pregiudizio si costruisce con documenti che si raccolgono mentre il danno si produce, non tre anni dopo.


Le cinque finestre critiche

Riducendo l’intera cronologia all’osso, sono cinque i momenti in cui agire o non agire cambia l’esito. Non sono equivalenti: la prima vale più delle altre quattro messe insieme.

  1. Prima della firma dell’accordo. È l’unica finestra in cui esiste ancora potere negoziale. Qui si ottiene la clausola sull’aggiornamento delle banche dati, la qualificazione del pagamento come regolarizzazione, l’impegno a comunicare con il primo flusso utile. Chiusa questa finestra, tutto il resto è recupero.
  2. Il giorno del pagamento. Quietanza liberatoria contestuale e comunicazione scritta di richiesta di aggiornamento. Sono due documenti che si producono in un’ora e che, se mancano, non si recuperano più: nessuno potrà dimostrare a posteriori quando l’intermediario ha saputo dell’estinzione.
  3. Il sessantesimo giorno. È il momento della prima verifica su entrambe le banche dati. Se al sessantesimo giorno il dato non risulta aggiornato, il ritardo comincia a essere contestabile e la contestazione, sollevata subito, è infinitamente più efficace di quella sollevata due anni dopo.
  4. Il ventiquattresimo mese. È la scadenza che risponde alla domanda di questa guida. Se al mese 24 dalla registrazione della regolarizzazione il dato negativo è ancora presente nel SIC, l’istanza di cancellazione va presentata immediatamente, richiamando l’Allegato 2 del Codice di condotta e la lettura del Garante sul saldo e stralcio come modalità di regolarizzazione.
  5. Il trentaseiesimo mese. È l’ultimo controllo. Oltre questa soglia non esiste qualificazione, per quanto sfavorevole, che giustifichi la permanenza dell’informazione negativa nel SIC; e la sofferenza è comunque uscita dalla finestra di consultazione della Centrale dei Rischi. Se qualcosa resta, resta senza titolo.

Le domande sul tempo

Se ho pagato tre mesi fa e la visura è ferma, ho ancora tempo per contestare? Sì, e siete nel momento migliore per farlo. A novanta giorni il ritardo è documentabile ma non ancora consolidato, la posizione è ricostruibile con i documenti freschi e l’intermediario ha ancora tutto l’interesse a sistemare in via amministrativa. Ogni mese che passa rende più difficile provare quando l’aggiornamento sarebbe stato dovuto.

Sono passati ventiquattro mesi esatti dal pagamento e il dato è ancora lì: è un errore? Non necessariamente, e il motivo è quello spiegato sopra: i ventiquattro mesi non decorrono dal pagamento ma dalla data di registrazione dei dati di regolarizzazione. Il primo controllo da fare non è sul calendario, è sulla visura: qual è la data di registrazione? Se è successiva al pagamento di quattro mesi, la scadenza è slittata di quattro mesi. Se non c’è alcuna registrazione di regolarizzazione, il problema non è il tempo ma la classificazione.

Quanto dura in tutto, dal pagamento alla pulizia completa? Nello scenario ordinario e ben gestito: circa ventisei mesi per l’eliminazione dal SIC — ventiquattro mesi più i due tecnici che separano il pagamento dalla registrazione — e circa trentasette mesi per l’uscita della sofferenza dalla finestra di consultazione della Centrale dei Rischi. Nello scenario mal gestito, con classificazione come inadempimento non regolarizzato e ritardi di comunicazione, si arriva agevolmente a quarantadue-quarantotto mesi.

Posso chiedere la cancellazione immediata perché ho pagato? Il pagamento dà diritto all’aggiornamento immediato, non alla cancellazione immediata. È una distinzione che va accettata per poter usare bene gli strumenti: la richiesta di cancellazione anticipata di un dato storicamente corretto viene di regola respinta, mentre la richiesta di aggiornamento tempestivo, formulata con la data e i documenti, è dovuta. La cancellazione anticipata è ottenibile in due casi: quando la segnalazione era illegittima in origine, e quando l’intermediario si è espressamente impegnato in tal senso nell’accordo transattivo.

Se ad agosto il termine sta per scadere, devo aspettare settembre? No, e su questo c’è molta confusione. I tempi di conservazione dei dati non sono termini processuali e non si sospendono mai: corrono anche in agosto. La sospensione feriale dal 1° al 31 agosto riguarda i termini dei procedimenti giudiziari, e comunque non si applica ai procedimenti cautelari, che restano proponibili e trattabili anche nel mese di agosto.


Le pronunce che scandiscono la procedura

I riferimenti che seguono sono ordinati secondo la tappa della timeline cui si riferiscono. Il principio è riportato in forma sintetica e riformulata.

Sulla legittimità originaria della segnalazione a sofferenza

  • Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 5593 del 12 marzo 2026 — La classificazione a sofferenza esige la valutazione della complessiva situazione patrimoniale del debitore e non può fondarsi sul mero inadempimento contrattuale; l’obbligo di istruttoria si rinnova nel tempo e grava anche sul cessionario del credito. È la pronuncia più recente e più utile quando il credito è stato ceduto prima del saldo e stralcio.
  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 8914 del 4 aprile 2025 — Interviene sui presupposti sostanziali della segnalazione e sui limiti del sindacato di legittimità, in un contesto in cui il giudice di merito aveva ritenuto legittima la segnalazione sulla base del solo inadempimento.
  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 18834 del 10 luglio 2025 — Ribadisce i confini del giudizio di legittimità in materia di segnalazione a sofferenza, con indicazioni pratiche sulla corretta impostazione dei motivi di ricorso.
  • Corte di Cassazione, n. 23453 del 26 ottobre 2020 — Sul rapporto fra inadempimento volontario e illegittimità della segnalazione: rilevante quando il mancato pagamento deriva da una contestazione seria sul rapporto e non da incapacità finanziaria.
  • Corte di Cassazione, n. 1931/2017 — Ai fini della sofferenza rileva la situazione oggettiva di incapacità finanziaria, non la nozione tecnica di insolvenza propria delle procedure concorsuali.
  • Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Bari, decisione n. 309/2018 — Formula il principio poi divenuto costante nella giurisprudenza arbitrale: la sofferenza presuppone insolvenza o grave e non transitoria difficoltà economica sostanzialmente equiparabile, e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo nel pagamento.
  • Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Palermo, decisione n. 7385 del 29 luglio 2025 — Si pronuncia su una segnalazione contestata per assenza dei presupposti fin dall’origine, richiamando i principi della Cassazione.

Sull’obbligo di preavviso

  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 17115 del 20 giugno 2024 — Sull’informativa preventiva al cliente consumatore ai sensi dell’art. 125 del Testo Unico Bancario prima della prima segnalazione negativa.
  • Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Torino, decisione n. 1101 del 29 gennaio 2025 — L’omissione del preavviso determina l’illegittimità della segnalazione nei sistemi privati; l’obbligo non si assolve con la mera messa a disposizione del documento nell’area riservata dell’home banking, occorrendo la prova dell’effettiva ricezione.
  • Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Bari, decisione n. 3435 del 2 aprile 2025 — Sull’onere di provare l’effettiva conoscenza del preavviso ai fini della legittimità della segnalazione a sofferenza in un SIC.
  • Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Milano, decisione n. 5208/2025 — Sull’obbligo di preavviso in capo all’intermediario che intenda segnalare il debitore ai sistemi di informazione creditizia.
  • Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento del 12 ottobre 2017, doc. web n. 7340861 — Caso in cui venivano contestati congiuntamente l’omesso preavviso e il superamento dei termini di conservazione rispetto alla regolarizzazione intervenuta con la sottoscrizione di un accordo transattivo.

Sull’aggiornamento dopo il pagamento

  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 3671 depositata il 9 febbraio 2024 — Il ritardo ingiustificato della banca nell’aggiornamento della segnalazione dopo l’adempimento previsto dall’accordo è fonte di responsabilità; il danno è stato liquidato in via equitativa considerando la permanenza della segnalazione per otto mesi. È il precedente centrale per la fase dei sessanta giorni.
  • Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Milano, decisione n. 647 del 18 gennaio 2025 — Sulla permanenza della segnalazione in Centrale dei Rischi nonostante la definizione transattiva della posizione: mostra i limiti entro cui l’accordo, da solo, non produce automaticamente la pulizia della banca dati.
  • Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Palermo, decisione n. 7386/2025 — Sulla responsabilità per il ritardo nell’aggiornamento: esclusa quando risulti provato che l’intermediario ha appreso dell’estinzione soltanto dalla comunicazione della società cessionaria, con conseguente tempestività della successiva attività.

Sui tempi di conservazione e sul saldo e stralcio

  • Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento del 27 gennaio 2021, doc. web n. 9547248 — La definizione della posizione debitoria mediante accordo transattivo a saldo e stralcio rientra fra le modalità di regolarizzazione degli inadempimenti: si applica il termine di ventiquattro mesi e non quello di trentasei, indipendentemente dalla perdita subita dall’intermediario. È il provvedimento cardine di questa guida.
  • Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento interpretativo del 26 ottobre 2017, doc. web n. 7221677 — Chiarisce la decorrenza del termine di conservazione dei dati relativi a inadempimenti non regolarizzati, a fronte di prassi difformi fra i diversi sistemi.
  • Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019 — Approva il Codice di condotta dei SIC, che nell’Allegato 2 fissa l’intera griglia dei tempi di conservazione richiamata in questa guida.

Sul danno e sulla sua prova

  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 9385/2018 — Il danno da illegittima segnalazione non è in re ipsa, ma può essere provato anche per presunzioni semplici.
  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 29252 del 13 novembre 2024 — Sul risarcimento del danno da illegittima segnalazione a sofferenza in Centrale dei Rischi.
  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 16216 del 17 giugno 2025 — Interviene sui criteri di accertamento del pregiudizio derivante dalla segnalazione.
  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 33332/2025 — Il danno non patrimoniale all’immagine e al merito creditizio non è automatico, ma è dimostrabile attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, con liquidazione equitativa che tiene conto anche della durata dell’iscrizione.
  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 5955 del 16 marzo 2026 — Ulteriore intervento sulla materia della segnalazione e delle conseguenze risarcitorie.
  • Corte d’Appello di Milano, sentenza n. 3577 del 23 dicembre 2025 e Tribunale di Napoli, sentenza n. 1324 del 28 gennaio 2026 — Applicazioni di merito recenti dei principi sopra richiamati.
  • Tribunale di Avellino, ordinanza del 5 novembre 2024 — In sede cautelare, ha ritenuto illegittime le segnalazioni in SIC e in Centrale dei Rischi in difetto di prova dell’effettiva trasmissione e ricezione della comunicazione preventiva.
  • Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Milano, decisione n. 8872/2025 — Sull’onere probatorio gravante sul cliente in caso di illegittima segnalazione in Centrale dei Rischi e nei SIC.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio interviene alla tappa in cui ti trovi, con attività diverse a seconda del punto della timeline. Ecco cosa facciamo, concretamente.

  1. Se sei al mese 0 e non hai ancora firmato: redigiamo o revisioniamo il testo dell’accordo transattivo, inserendo la clausola sull’aggiornamento delle banche dati, la qualificazione del pagamento come regolarizzazione e il termine entro cui l’intermediario deve comunicare al gestore del SIC.
  2. Se hai pagato nelle ultime settimane: predisponiamo e inviamo la comunicazione formale di avvenuta estinzione con richiesta di aggiornamento in Centrale dei Rischi e nei SIC, fissando una data certa da cui misurare ogni ritardo successivo.
  3. Se sei fra il giorno 30 e il giorno 90: richiediamo l’accesso ai dati della Centrale dei Rischi e le visure ai gestori dei SIC, e le confrontiamo riga per riga con l’accordo e la contabile del pagamento per stabilire se e quando il termine di conservazione è decorso.
  4. Se la classificazione è sbagliata: costruiamo la contestazione sulla qualificazione — regolarizzazione contro inadempimento non regolarizzato — che è il punto su cui si decide la differenza fra ventiquattro e trentasei mesi.
  5. Se l’intermediario non risponde: depositiamo il reclamo al titolare del trattamento e, se necessario, il reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, curando l’intera fase istruttoria.
  6. Se i tempi dell’ABF sono compatibili con la tua situazione: predisponiamo il reclamo preventivo e il successivo ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, con la documentazione organizzata secondo i criteri decisori dei Collegi.
  7. Se c’è un’operazione in corso che sta saltando: prepariamo e depositiamo il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., costruendo il periculum sui documenti che dimostrano il pregiudizio imminente.
  8. Se il danno si è già prodotto: quantifichiamo il pregiudizio patrimoniale e reputazionale e promuoviamo l’azione risarcitoria, raccogliendo i rifiuti di credito e le revoche di affidamento nel momento in cui si verificano.
  9. Se il credito è stato ceduto: ricostruiamo la catena delle cessioni e verifichiamo se il cessionario ha effettuato la rivalutazione autonoma della posizione o si è limitato a proseguire una segnalazione ereditata.
  10. Se il saldo e stralcio non è sostenibile: valutiamo il percorso alternativo degli strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento, confrontando le due strade prima che una escluda l’altra.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su una materia come questa, il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario è l’abilitazione che pesa di più: le segnalazioni a sofferenza vivono all’incrocio fra la Circolare n. 139/1991, il Codice di condotta dei SIC e il Testo Unico Bancario, e richiedono di leggere insieme il contratto, la visura, il bilancio dell’intermediario e la contabilità del rapporto. È esattamente il lavoro che avvocati e commercialisti svolgono insieme, sullo stesso fascicolo, quando la posizione va ricostruita mese per mese.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado: chi imposta la prima richiesta di accesso è la stessa persona che, se il percorso arriva fino alla Corte di Cassazione, firma il ricorso. Non c’è passaggio di consegne, non c’è un nuovo difensore che deve ricostruire da capo tre anni di segnalazioni, non c’è cambio di linea difensiva a metà strada. È la ragione per cui la qualifica di cassazionista non è un titolo da elencare, ma una continuità operativa che si vede nella coerenza degli atti.


Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore, e la più sprecata

Alla fine di questa ricostruzione resta un dato semplice: fra il calendario migliore e il calendario peggiore ci sono sedici mesi, e quei sedici mesi non dipendono da quanto si è pagato, ma da tre documenti prodotti al momento giusto e da due verifiche fatte al sessantesimo giorno. Il tempo è la risorsa più preziosa di chi esce da una posizione in sofferenza, ed è anche l’unica che, una volta persa, nessun rimedio successivo restituisce.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché è la sua: le segnalazioni a sofferenza sono diritto bancario allo stato puro, e lo Studio le affronta attraverso il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, in cui avvocati e commercialisti leggono insieme visure, contratti e accordi transattivi. Quando la via amministrativa si chiude e serve il giudice — ricorso d’urgenza, azione risarcitoria, impugnazione — il fascicolo resta nelle stesse mani, perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e la linea difensiva non cambia dal primo accesso agli atti fino all’ultimo grado. E quando il saldo e stralcio non è la strada giusta, lo stesso Studio valuta l’alternativa del sovraindebitamento nella qualità di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC.

📩 Non lasciare che siano i mesi a decidere al posto tuo: parlane oggi stesso con lo Studio Monardo — tutti i riferimenti per raggiungerci sono al termine di questa guida.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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