La maggior parte delle composizioni negoziate che si chiudono male non fallisce per mancanza di prospettive di risanamento: fallisce perché il fascicolo depositato non era in grado di dimostrarle. È una constatazione dura, ma è quello che emerge leggendo i provvedimenti dei tribunali degli ultimi tre anni. L’imprenditore arriva davanti all’esperto e al giudice con documenti raccolti in fretta, bilanci vecchi, un elenco creditori compilato “a memoria”, un progetto di piano che è in realtà una lettera di intenti. E il percorso si spegne prima ancora di cominciare, spesso portandosi via l’unica finestra di protezione che quell’impresa avrebbe avuto.
L’esperienza insegna che gli errori documentali nella composizione negoziata sono sempre gli stessi, e sono sei:
- Presentare l’istanza con una fotografia contabile scaduta, ignorando che la legge pretende dati aggiornati a una data precisa.
- Trattare il progetto di piano di risanamento come un allegato formale, o non depositarlo affatto.
- Depositare un elenco dei creditori incompleto, “alleggerito” o non riconciliato con la contabilità.
- Muoversi tardi sulle certificazioni fiscali e contributive, e usare male l’autodichiarazione che la legge concede come rete di salvataggio.
- Dimenticare la Centrale dei rischi e tutta la documentazione che serve a parlare con le banche.
- Costruire il fascicolo per ottenere le misure protettive, invece che per dimostrare che l’impresa è risanabile.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia in modo specifico, e non per una generica competenza in diritto d’impresa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè è iscritto tra i professionisti che il sistema chiama a svolgere il ruolo dell’esperto indipendente nella composizione negoziata. Conosce quindi il percorso dal lato di chi lo conduce e valuta la documentazione, non solo dal lato di chi la deposita: sa quali carte l’esperto legge per prime, quali lacune lo portano a dubitare della risanabilità e quali informazioni gli servono per esprimere il parere che il tribunale gli chiede. A questo si aggiunge la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il ruolo di professionista fiduciario di un OCC, che completano la conoscenza dell’intero arco degli strumenti di regolazione della crisi verso cui la composizione negoziata può sfociare.
📩 Se stai preparando l’accesso alla composizione negoziata o hai già ricevuto rilievi dall’esperto sulla documentazione, contattaci subito: tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio si trovano in fondo a questa pagina. Ogni giorno di ritardo su un certificato o su un progetto di piano è un giorno tolto alle trattative.
Errore n. 1 — Presentare l’istanza con una fotografia contabile scaduta
L’errore
L’imprenditore decide di accedere alla composizione negoziata a marzo. Prende l’ultimo bilancio approvato, quello dell’esercizio precedente, lo carica in piattaforma e considera assolto l’onere documentale. Oppure, caso ancora più frequente, i bilanci non sono stati approvati perché l’assemblea è stata rinviata da mesi: allora carica quello che ha, cioè nulla di aggiornato, e conta sul fatto che “tanto poi si vede con l’esperto”. In entrambi i casi la situazione economico-patrimoniale che finisce sulla piattaforma telematica descrive un’impresa che non esiste più, perché nel frattempo il debito è cresciuto, le linee di credito sono state ridotte e i fornitori hanno accorciato i termini.
Perché è un errore
L’art. 17, comma 3, lett. a) del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) richiede che l’imprenditore inserisca in piattaforma, al momento della presentazione dell’istanza, i bilanci approvati degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso il registro delle imprese, oppure — per chi non è tenuto al deposito dei bilanci — le dichiarazioni dei redditi e IVA degli ultimi tre periodi d’imposta, nonché una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza.
Il correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024) ha poi introdotto la lettera a-bis), che chiude la scappatoia più usata: in caso di mancata approvazione dei bilanci, vanno inseriti i progetti di bilancio oppure, di nuovo, una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima dell’istanza. Il legislatore ha cioè stabilito che l’assenza di bilanci approvati non è una giustificazione: è semplicemente una via diversa per arrivare allo stesso risultato, cioè un quadro contabile recente.
Il numero sessanta non è decorativo. È la misura di quanto il sistema è disposto a tollerare come distanza tra i dati e la realtà. Oltre quella soglia, l’esperto non sta più leggendo l’impresa: sta leggendo un ricordo dell’impresa.
Le conseguenze
La prima conseguenza è tecnica: l’istanza risulta incompleta e la piattaforma, o la camera di commercio, chiede l’integrazione, con perdita di giorni preziosi proprio quando il debitore ha bisogno di velocità perché ha pignoramenti in corso o scadenze bancarie imminenti.
La seconda è molto più seria. L’art. 17, comma 5, CCII prevede che l’esperto, accettato l’incarico, convochi senza indugio l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento; e se non ravvisa quelle prospettive, ne dà notizia all’imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, che dispone l’archiviazione dell’istanza entro cinque giorni lavorativi. Un esperto che riceve dati vecchi di sei mesi non ha gli elementi per affermare che il risanamento è ragionevolmente perseguibile, e la sua prudenza si traduce, molto rapidamente, in archiviazione.
La terza conseguenza è la peggiore, ed è quella che quasi nessuno mette in conto: l’art. 17, comma 9, CCII stabilisce che, in caso di archiviazione, l’imprenditore non può presentare una nuova istanza prima di un anno. Il termine si riduce a quattro mesi, per una sola volta, solo se l’archiviazione è stata richiesta dall’imprenditore stesso entro due mesi dall’accettazione dell’esperto. Un fascicolo costruito male non produce quindi un rinvio: produce un blocco che, nella vita di un’impresa in tensione finanziaria, equivale spesso alla fine.
Cosa fare invece
La regola operativa è una sola: si sceglie prima la data di deposito dell’istanza, e poi si costruisce a ritroso la contabilità, non il contrario. Concretamente significa fissare il giorno del deposito, individuare la data di riferimento della situazione economico-patrimoniale e finanziaria collocandola ampiamente dentro i sessanta giorni, chiudere le scritture a quella data, riconciliare banche e fornitori e produrre un documento firmato che riporti in modo leggibile attivo, passivo, posizione finanziaria netta e debito scaduto distinto per natura.
Se i bilanci non sono approvati, si predispongono i progetti di bilancio: è un lavoro che l’organo amministrativo può fare in tempi ragionevoli e che segnala all’esperto una cosa importante, cioè che l’impresa è ancora capace di produrre informazione su sé stessa. Un’impresa che non riesce a redigere neanche un progetto di bilancio comunica, senza dirlo, di aver perso il controllo dei propri numeri.
Il dettaglio che pochi conoscono
I sessanta giorni si calcolano rispetto alla data di presentazione dell’istanza, non rispetto alla data di nomina dell’esperto né a quella del primo incontro. Chi prepara la situazione contabile e poi lascia passare settimane prima di depositare — magari perché sta ancora raccogliendo un certificato — si ritrova con un documento che era conforme quando è stato redatto e non lo è più quando viene caricato. È l’errore più banale del percorso, e si evita semplicemente trattando la situazione economico-patrimoniale come l’ultimo documento da produrre, non come il primo.
Errore n. 2 — Trattare il progetto di piano come un allegato formale
L’errore
Nel fascicolo compare un documento di tre pagine intitolato “linee guida per il risanamento”. Contiene affermazioni come “la società intende cedere un ramo d’azienda”, “si valuterà l’ingresso di un investitore”, “si chiederà alle banche una moratoria”. Nessun numero, nessuna scadenza, nessuna quantificazione del fabbisogno. Oppure il documento manca del tutto, e l’imprenditore spiega che il piano “lo faremo insieme all’esperto, è per questo che lo nominiamo”.
Perché è un errore
L’art. 17, comma 3, lett. b), CCII richiede l’inserimento in piattaforma di un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all’art. 13, comma 2, e di una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata, contenente un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative che l’imprenditore intende adottare.
Sono due documenti distinti, e la distinzione conta. Il progetto di piano guarda al risanamento nel medio periodo e segue la struttura della lista di controllo ministeriale; la relazione guarda ai sei mesi immediatamente successivi e serve a dimostrare che l’impresa, nel frattempo, sta in piedi. La lista di controllo non è un suggerimento di buone pratiche: è il documento tecnico approvato con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia — nella sua versione originaria del 28 settembre 2021, poi aggiornata nel marzo 2023 e da ultimo con il decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia — che indica quali contenuti il piano deve avere. L’aggiornamento del 2026 ha, tra l’altro, esteso la funzione della check-list, che oggi opera anche come riferimento per la costruzione dei piani negli strumenti di regolazione della crisi, e ha precisato che il piano deve indicare l’aggiornamento delle attività e delle passività, l’entità e le cause della crisi o dell’insolvenza, l’elenco dei creditori e, ove ricorrano i presupposti, i creditori non interessati dal piano, oltre alle iniziative da adottare in caso di scostamento dagli obiettivi, al momento previsto per il riequilibrio economico-finanziario, agli apporti di finanza nuova, alle passività potenziali e agli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro.
Le conseguenze
Il punto che sfugge quasi sempre è che senza progetto di piano l’esperto non ha nulla da portare al tavolo. La composizione negoziata non è una moratoria automatica: è una trattativa, e una trattativa ha bisogno di una proposta, sia pure preliminare.
Il Tribunale di Milano, Sez. Crisi d’Impresa, con provvedimento del 25 giugno 2025 (Giud. Sergio Rossetti), ha affermato che nella composizione negoziata deve sempre esistere un piano, almeno in forma di progetto preliminare, idoneo a costituire la base di una trattativa seria con i creditori: la sua assenza rende la procedura inidonea a perseguire le finalità dell’istituto, perché impedisce all’esperto di convocare i creditori per avviare qualsiasi interlocuzione, e rende difficilmente giustificabile il fatto che la ricorrente abbia goduto della protezione fin dall’avvio. Nel caso concreto il giudice, chiamato a decidere sulla conferma delle misure protettive, non ha potuto far altro che assegnare un termine brevissimo — dodici giorni — per il deposito quantomeno di un progetto di piano, sul quale l’esperto avrebbe dovuto esprimere un parere motivato circa la possibilità di avviare le trattative e circa l’opportunità di confermare le misure in ragione dell’affidabilità della richiedente.
Dodici giorni, per costruire da zero un progetto di piano credibile, mentre i creditori guardano e l’esperto deve poi valutarlo. È una conseguenza che nessuno vorrebbe subire, ed è del tutto evitabile.
Nella stessa direzione si muove il Tribunale di Milano, Sez. II civ. e Crisi d’impresa, con provvedimento del 3 giugno 2025 (Giud. Laura De Simone), che ha subordinato la conferma delle misure protettive alla circostanza che dal piano emergano concrete prospettive di risanamento: non basta che il piano esista, deve dire qualcosa di verificabile.
Cosa fare invece
Il progetto di piano va costruito seguendo voce per voce la lista di controllo ministeriale, quantificando il fabbisogno finanziario, le fonti di copertura e i tempi, e distinguendo con chiarezza ciò che dipende dall’impresa da ciò che dipende dal consenso dei creditori. Non serve un piano definitivo — la legge chiede un progetto — ma serve un documento che permetta a un lettore terzo di capire, in mezz’ora, da dove viene lo squilibrio, con quali leve si intende superarlo, quanta finanza serve e chi dovrebbe fornirla.
Il piano finanziario a sei mesi va tenuto separato e reso il più concreto possibile: incassi attesi per mese, uscite obbligate, fabbisogno di cassa residuo. È il documento che risponde alla domanda che l’esperto si pone per prima, cioè se l’impresa arriverà alla fine delle trattative senza fermarsi.
Il dettaglio che pochi conoscono
La lista di controllo prevede espressamente che il piano indichi le iniziative da adottare in caso di scostamento dagli obiettivi. È la sezione che quasi tutti saltano, ed è quella che l’esperto legge con maggiore attenzione, perché distingue un piano scritto da un professionista che ha considerato il rischio da un piano scritto per fare bella figura. Prevedere i correttivi non indebolisce la proposta: la rende credibile.
Errore n. 3 — Depositare un elenco dei creditori incompleto o “alleggerito”
L’errore
L’elenco creditori viene estratto dal gestionale e caricato così com’è. Mancano i debiti verso i soci, mancano le fideiussioni rilasciate a favore di società collegate, manca il contenzioso in corso con un ex fornitore, e soprattutto manca l’indicazione di quali crediti sono assistiti da garanzia. In alcuni casi — capita più spesso di quanto si creda — qualche posizione viene deliberatamente omessa perché “quel creditore è d’accordo con noi, non serve metterlo”.
Perché è un errore
L’art. 17, comma 3, lett. c), CCII richiede l’elenco dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell’esistenza di diritti reali e personali di garanzia. Ogni parola ha una funzione: la distinzione tra scaduto e a scadere serve a misurare la tensione finanziaria immediata; l’indicazione delle garanzie serve a capire chi, nella trattativa, ha già una posizione di forza e chi no.
Sopra tutto questo opera l’art. 4 CCII, che impone al debitore doveri di comportamento leali e trasparenti, di gestire il patrimonio e l’impresa durante le trattative senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori e di assumere tempestivamente le iniziative idonee al superamento della crisi. Un elenco creditori manipolato non è un’imprecisione contabile: è una violazione di quei doveri.
Le conseguenze
Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 10 novembre 2024, ha revocato le misure protettive concesse nell’ambito di una composizione negoziata di gruppo proprio perché il comportamento delle società debitrici aveva violato i principi di buona fede e correttezza, sia nella gestione degli elenchi dei creditori sia nella conduzione delle trattative, compromettendo la fiducia dei creditori. Il provvedimento è significativo perché chiarisce che il controllo del tribunale sulla funzionalità delle misure non è statico e limitato al momento della conferma, ma continuo: l’art. 19, comma 6, CCII consente in qualsiasi momento la revoca o l’abbreviazione della durata quando le misure non soddisfino l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.
Tradotto: un elenco creditori scorretto non produce un rilievo formale a cui rispondere, produce la caduta dell’ombrello protettivo mentre le esecuzioni riprendono.
C’è poi una conseguenza pratica, meno drammatica ma altrettanto insidiosa. L’esperto convoca le parti interessate al processo di risanamento sulla base dell’elenco che gli è stato fornito. Un creditore rilevante non convocato perché non figurava nell’elenco può presentarsi più tardi, quando la trattativa è già impostata, e far saltare l’equilibrio faticosamente costruito. In una composizione negoziata i tempi sono contati: l’incarico dell’esperto si considera concluso decorsi centottanta giorni dall’accettazione, salvo prosecuzione per non oltre altri centottanta giorni nei casi previsti dall’art. 17, comma 7, CCII.
Cosa fare invece
L’elenco creditori va costruito partendo dalla contabilità e poi verificato incrociando quattro fonti indipendenti: il bilancio di verifica, l’estratto della Centrale dei rischi, le certificazioni fiscali e contributive e il fascicolo del contenzioso. Ogni fonte fa emergere posizioni che le altre non mostrano: la Centrale dei rischi rivela le garanzie rilasciate e gli sconfinamenti, le certificazioni rivelano il debito erariale e previdenziale con la sua stratificazione, il contenzioso rivela le passività potenziali.
Vanno inserite anche le posizioni contestate, indicandole come tali. Un credito che l’impresa non riconosce non si omette: si iscrive con la nota che è oggetto di contestazione e, se possibile, con l’indicazione del giudizio pendente. È esattamente il contrario di quello che l’istinto suggerisce, ma è ciò che protegge l’imprenditore, perché dimostra che il quadro è stato rappresentato integralmente.
Il dettaglio che pochi conoscono
Le garanzie personali rilasciate dall’imprenditore o dai soci a favore della società — le fideiussioni bancarie, tipicamente — non compaiono nell’elenco dei creditori sociali, ma condizionano pesantemente la trattativa, perché determinano l’interesse concreto di chi tratta. Ometterle dal quadro informativo fornito all’esperto significa impedirgli di capire le dinamiche reali del tavolo. Il Tribunale di Milano, Sez. II civ. e Crisi d’impresa, con provvedimento dell’8 febbraio 2025 (Giud. Laura De Simone), si è occupato proprio delle misure cautelari volte a proteggere il patrimonio dei garanti del debitore, ritenendole ammissibili in astratto ma subordinandole a un bilanciamento concreto degli interessi coinvolti: un bilanciamento che il giudice può fare solo se le garanzie sono state dichiarate.
Errore n. 4 — Muoversi tardi sulle certificazioni fiscali e contributive
L’errore
L’imprenditore decide di accedere alla composizione negoziata il lunedì e vorrebbe depositare il mercoledì, perché giovedì c’è l’udienza di vendita di un immobile pignorato. Scopre in quel momento che servono tre certificazioni diverse, rilasciate da tre enti diversi, con tempi di rilascio che non dipendono da lui. Allora, per non perdere tempo, decide di depositare comunque e “regolarizzare dopo”, oppure firma un’autodichiarazione senza aver realmente richiesto nulla dieci giorni prima.
Perché è un errore
L’art. 17, comma 3, CCII richiede tre documenti distinti sul fronte del debito pubblico: alla lett. e) il certificato unico dei debiti tributari di cui all’art. 364, comma 1, CCII; alla lett. f) la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle entrate-Riscossione; alla lett. g) il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all’art. 363, comma 1, CCII.
Il legislatore, consapevole che i tempi di rilascio erano spesso incompatibili con l’urgenza del debitore — una criticità emersa fin dalle prime applicazioni dell’istituto, tanto che alcune camere di commercio accettavano l’istanza in presenza della sola prova della richiesta — è intervenuto con il correttivo-ter introducendo l’art. 17, comma 3-bis, CCII: nelle more del rilascio delle certificazioni previste dalle lettere e), f) e g), l’imprenditore può inserire in piattaforma una dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 con la quale attesta di avere richiesto quelle certificazioni almeno dieci giorni prima della presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto.
La norma è una rete di salvataggio, non un salvacondotto. Il presupposto è la richiesta effettiva, formulata almeno dieci giorni prima. Chi firma quella dichiarazione senza aver richiesto nulla, o avendo richiesto il giorno prima, sta rendendo una dichiarazione sostitutiva non veritiera in una procedura in cui il dovere di lealtà è codificato all’art. 4 CCII e in cui l’esperto ha accesso alle banche dati e verificherà.
Le conseguenze
La conseguenza immediata è che il conto alla rovescia dei dieci giorni non si può recuperare: se non è stato avviato, l’unica strada è attendere il rilascio dei certificati, con tutto ciò che significa quando esiste un’esecuzione in corso.
La conseguenza mediata è più grave e riguarda la credibilità. L’esperto costruisce il proprio giudizio sulla concreta prospettiva di risanamento anche sulla base dell’affidabilità informativa del debitore. Un’autodichiarazione smentita dai fatti pesa su ogni valutazione successiva, comprese quelle sulle autorizzazioni del tribunale ex art. 22 CCII, che presuppongono un rapporto fiduciario intatto.
La conseguenza più seria, però, è che l’assenza del quadro completo del debito fiscale e contributivo rende impossibile costruire una proposta seria verso l’Erario e gli enti previdenziali, che nella grande maggioranza delle crisi d’impresa italiane rappresentano il creditore più rilevante. Non si negozia un debito di cui non si conosce l’esatta consistenza, la stratificazione per annualità e la ripartizione tra imposta, sanzioni e interessi.
Cosa fare invece
Le tre certificazioni vanno richieste come primo atto del percorso, prima ancora di aver deciso con certezza se accedere alla composizione negoziata, perché il tempo di rilascio è l’unica variabile che il professionista non controlla. Si tratta di un investimento a bassissimo rischio: se poi si sceglie una strada diversa, quei certificati restano comunque il quadro più affidabile del debito pubblico dell’impresa e servono per qualunque altro strumento.
Nel frattempo si prepara la dichiarazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000, conservando le ricevute di protocollo delle richieste, che vanno tenute a disposizione dell’esperto. E si imposta fin da subito la riconciliazione tra il debito risultante dai certificati e quello iscritto in contabilità: gli scostamenti sono la norma, non l’eccezione, e vanno spiegati prima che sia l’esperto a chiederne conto.
È qui che la scelta del professionista fa una differenza concreta. Lo Studio Monardo affronta questi fascicoli con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, che è anche Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la riconciliazione tra certificazioni erariali, estratti di ruolo e contabilità è esattamente il punto in cui la competenza tributaria e quella concorsuale devono lavorare insieme, e in cui l’esperienza maturata dal lato dell’esperto indipendente permette di anticipare le domande prima che vengano poste.
Il dettaglio che pochi conoscono
I tre documenti coprono perimetri diversi e non sono intercambiabili. Il certificato unico dei debiti tributari ex art. 364 CCII fotografa la posizione presso l’Amministrazione finanziaria, comprese le somme non ancora affidate all’agente della riscossione; la situazione debitoria complessiva dell’Agenzia delle entrate-Riscossione fotografa ciò che è già a ruolo; il certificato ex art. 363 CCII riguarda contributi e premi assicurativi. Chi ne richiede uno solo pensando che “il debito fiscale è quello” arriva al tavolo con una parte del quadro, e scopre l’altra parte nel momento peggiore, cioè quando il piano è già stato presentato ai creditori.
Errore n. 5 — Dimenticare la Centrale dei rischi
L’errore
Il fascicolo è ordinato, i bilanci ci sono, i certificati anche. Manca un solo documento, quello che sembra il più marginale: l’estratto della Centrale dei rischi. Oppure c’è, ma è stato richiesto otto mesi prima per un’altra pratica e viene riciclato. In parallelo, nessuno ha raccolto i contratti di finanziamento, i piani di ammortamento e le comunicazioni con cui le banche hanno revocato o ridotto gli affidamenti.
Perché è un errore
L’art. 17, comma 3, lett. h), CCII richiede un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d’Italia, non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell’istanza. Il termine di tre mesi è, di nuovo, un limite di attualità: la Centrale dei rischi ha un aggiornamento mensile e un estratto vecchio racconta una posizione bancaria che nel frattempo si è modificata, spesso in peggio.
Ma la ragione sostanziale è un’altra. Nella maggior parte delle composizioni negoziate le banche sono il tavolo decisivo, e l’art. 16, comma 5, CCII stabilisce che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti, imponendo che l’eventuale sospensione o revoca determinata dall’applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale sia comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell’impresa con l’indicazione delle ragioni specifiche della decisione. Per far valere questa disciplina, e per chiedere al tribunale le misure protettive o cautelari che la accompagnano, occorre documentare la posizione bancaria di partenza. E la posizione bancaria di partenza è, appunto, la Centrale dei rischi.
Le conseguenze
Senza estratto aggiornato l’istanza è incompleta e va integrata. Ma il danno vero è nella trattativa: la Centrale dei rischi è il documento che permette di ricostruire l’esposizione per forma tecnica, gli utilizzi rispetto agli accordati, gli sconfinamenti, le garanzie rilasciate e ricevute e la classificazione della posizione. È il documento che dice se l’impresa sta parlando con banche che la classificano ancora in bonis o con banche che l’hanno già portata a sofferenza, e sono due negoziati completamente diversi.
Sul fronte giudiziale, la giurisprudenza di merito è molto attiva proprio sul rapporto tra composizione negoziata e ceto bancario. Il Tribunale di Bologna, Sez. IV civ. e Procedure concorsuali, con provvedimento del 16 marzo 2025 (Giud. Alessandra Mirabelli), si è occupato dell’istanza volta alla riattivazione delle linee di credito sospese o modificate dalle banche, ricostruendo le norme in base alle quali una simile misura cautelare può essere accolta o respinta. Il Tribunale di Napoli, con provvedimento del 1° dicembre 2025 n. 1344, ha offerto un quadro complessivo del rapporto tra misure protettive e cautelari e ruolo dei creditori bancari. In tutti questi casi la decisione ruota attorno a ciò che il debitore è riuscito a documentare sulla propria posizione finanziaria: senza quella documentazione la richiesta resta un’affermazione.
Cosa fare invece
L’estratto della Centrale dei rischi va richiesto contestualmente alle certificazioni fiscali e contributive, e va accompagnato da un fascicolo bancario ordinato: contratti di conto corrente e di finanziamento, piani di ammortamento, atti di garanzia, comunicazioni di revoca o riduzione degli affidamenti con le relative date. Questo fascicolo serve tre volte: all’esperto per capire la struttura del debito finanziario, al tribunale se si chiedono misure cautelari verso le banche, e all’impresa stessa per verificare se nel rapporto bancario esistono profili di anomalia che meritano un approfondimento tecnico separato.
L’analisi va fatta prima di sedersi al tavolo, non dopo. Arrivare in trattativa con una ricostruzione della propria esposizione più accurata di quella della controparte cambia la qualità del negoziato.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’estratto della Centrale dei rischi riporta anche le posizioni in cui l’impresa figura come garante di terzi. Sono esposizioni che non compaiono nel passivo di bilancio ma che possono attivarsi durante le trattative, trasformando in creditore un soggetto che nessuno aveva considerato. Verificarle prima del deposito significa evitare che un garantito insolvente faccia saltare un piano costruito su un perimetro di debito che si riteneva definito.
Errore n. 6 — Costruire il fascicolo per ottenere le misure protettive invece che per dimostrare la risanabilità
L’errore
L’obiettivo dichiarato dell’imprenditore, fin dal primo colloquio, è fermare le esecuzioni. Tutto il fascicolo viene costruito attorno a quell’obiettivo: si insiste sul pregiudizio che i pignoramenti arrecano all’attività, si documenta l’aggressività dei creditori, si chiede la protezione più ampia possibile. Il progetto di piano, in questo impianto, diventa un accessorio, e la prospettiva di risanamento resta un’affermazione generica. In alcuni casi il piano prevede, in sostanza, la liquidazione ordinata del patrimonio.
Perché è un errore
L’art. 12, comma 1, CCII — nella formulazione risultante dal correttivo-ter, che ha chiarito che alla composizione negoziata può accedere sia l’impresa in situazione di mero squilibrio patrimoniale o economico-finanziario sia quella già in stato di crisi o di insolvenza — subordina l’accesso alla circostanza che risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. Le misure protettive, disciplinate dagli artt. 18 e 19 CCII, sono strumentali a quel risanamento: servono a proteggere una trattativa, non a sostituirla.
L’art. 18, comma 2, CCII prevede inoltre che, con l’istanza di applicazione delle misure protettive, l’imprenditore depositi una dichiarazione sull’esistenza di misure esecutive o cautelari in corso e sull’elenco dei creditori. E l’art. 19, comma 1, CCII impone di chiedere al tribunale la conferma o la modifica delle misure con ricorso da depositare entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, a pena di inefficacia delle misure stesse: un’inefficacia che il giudice può dichiarare senza necessità di fissare udienza.
Le conseguenze
La giurisprudenza è ormai molto ferma su questo punto, e le pronunce si accumulano.
Il Tribunale di Bologna, Sez. IV civ. e Procedure concorsuali, con provvedimento del 12 maggio 2025 (Giud. Antonella Rimondini), ha stabilito che la risanabilità dell’impresa è presupposto necessario della domanda di accesso, che deve essere avallata da documentazione idonea a dimostrarla, confermata dall’esperto e verificata per tutta la durata della procedura. Non è dunque un requisito da dichiarare una volta: è una condizione che accompagna l’intero percorso e che la documentazione deve sostenere in ogni momento.
Nella stessa direzione, il Tribunale di Como, Sez. I civ., con provvedimento del 10 luglio 2025 (Giud. Luciano Pietro Aliquò), ha rigettato l’istanza di conferma delle misure protettive perché il piano presentato aveva finalità liquidatoria, mancando quindi il presupposto della finalità di risanamento. Il Tribunale di Verona, con provvedimento del 16 giugno 2025, ha affermato che la composizione negoziata deve essere finalizzata al risanamento e non può avere scopo esclusivamente liquidatorio, e ciò anche quando l’esito liquidatorio risulterebbe più favorevole per i creditori rispetto alla liquidazione giudiziale.
Ancora più netto il Tribunale di Milano, Sez. II civ. e Crisi d’impresa, con provvedimento del 14 dicembre 2025 (Giud. Laura De Simone), che ha dichiarato inammissibile la richiesta di accesso e inaccoglibile quella di riconoscimento delle misure protettive in un caso in cui mancava la ragionevole perseguibilità del risanamento, lo scopo era meramente liquidatorio dei beni e le misure apparivano finalizzate a eludere le iniziative esecutive già intraprese dai creditori.
Cosa fare invece
Il fascicolo va costruito attorno a una sola domanda: perché questa impresa, superata la fase di tensione, può stare sul mercato? La risposta deve emergere dai numeri, non dalle intenzioni: marginalità della gestione caratteristica al netto degli oneri finanziari, portafoglio ordini, contratti in essere, posizionamento, eventuale apporto di finanza nuova e chi la mette. Le misure protettive vengono dopo, come strumento per guadagnare il tempo necessario a realizzare quella prospettiva.
Se invece la prospettiva di risanamento non c’è, la scelta corretta non è forzare la composizione negoziata: è valutare gli altri strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza previsti dal Codice, ciascuno con i propri presupposti. Insistere sul percorso sbagliato consuma tempo, consuma credibilità e consuma il periodo di protezione, senza produrre risultati.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il termine di trenta giorni per il ricorso ex art. 19 CCII decorre dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, e non ammette recuperi. Va poi tenuto presente che la Corte di Cassazione, Sez. I civ., con ordinanza del 19 gennaio 2026 n. 500 (Pres. Terrusi, Rel. Fidanzia), ha ricondotto le misure protettive della composizione negoziata alla natura cautelare, dichiarando inammissibile il ricorso straordinario per cassazione contro il mancato riconoscimento da parte del giudice e il successivo rigetto del reclamo. La qualificazione ha una conseguenza pratica rilevante: trattandosi di materia a natura cautelare, non è prudente contare sulla sospensione feriale dei termini processuali — che per il processo civile opera dal 1° al 31 agosto — per guadagnare tempo sul deposito del ricorso.
Gli errori in cifre: quanto costa davvero un fascicolo incompleto
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili, utili a rendere misurabile ciò che altrimenti resta un’impressione. Non descrivono casi reali.
Simulazione 1 — Il costo dei sessanta giorni. Impresa manifatturiera, debito complessivo 1.847.000 €, di cui 612.000 € verso banche, 731.000 € verso fornitori e 504.000 € tra debito erariale e contributivo. L’ultimo bilancio approvato è quello al 31 dicembre; l’imprenditore deposita l’istanza il 14 maggio allegando quel bilancio e nulla di più recente. La camera di commercio rileva la mancanza della situazione economico-patrimoniale aggiornata a non oltre sessanta giorni: l’integrazione richiede diciotto giorni, perché la contabilità è ferma a febbraio. Nel frattempo il 22 maggio si tiene l’udienza di vendita di un capannone pignorato, non ancora coperta da misure protettive perché l’istanza non è stata perfezionata. Ipotizzando invece un deposito ordinato il 14 maggio con situazione contabile al 20 aprile — pienamente dentro i sessanta giorni — la pubblicazione dell’istanza di misure protettive nel registro delle imprese avrebbe prodotto effetti già dal giorno della pubblicazione, cioè prima dell’udienza. Diciotto giorni di ritardo documentale, in questa ipotesi, equivalgono alla perdita dell’immobile industriale su cui si reggeva l’intero piano.
Simulazione 2 — Il costo dell’archiviazione. Impresa di servizi, ricavi 2.340.000 €, squilibrio finanziario 418.000 €. L’istanza viene depositata il 9 marzo senza progetto di piano, confidando di elaborarlo con l’esperto. L’esperto accetta l’incarico il 14 marzo e convoca l’imprenditore il 19 marzo; non ravvisando elementi per affermare la concreta prospettiva di risanamento, ne dà notizia al segretario generale della camera di commercio, che dispone l’archiviazione. A quel punto opera l’art. 17, comma 9, CCII: nuova istanza non prima di un anno, salvo che l’archiviazione sia stata richiesta dall’imprenditore entro due mesi dall’accettazione dell’esperto, nel qual caso il termine si riduce a quattro mesi per una sola volta. Differenza tra i due scenari: otto mesi di preclusione, durante i quali l’impresa resta esposta a tutte le iniziative dei creditori senza alcuno strumento protettivo negoziale. Su un debito scaduto di 418.000 €, otto mesi di interessi moratori e spese esecutive rappresentano un aggravio a doppia cifra percentuale, prima ancora di considerare il danno commerciale.
Simulazione 3 — Il costo dell’elenco creditori incompleto. Gruppo di due società, debito consolidato 3.126.000 €. L’elenco creditori depositato omette una fideiussione di 240.000 € rilasciata dalla controllata a favore di un fornitore della controllante. Le misure protettive vengono confermate il 28 aprile. Il 6 giugno il fornitore garantito escute la garanzia e interviene nella procedura; l’esperto segnala l’incompletezza dell’informativa. Applicando l’art. 19, comma 6, CCII, il tribunale è chiamato a valutare se le misure continuino a soddisfare l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative. Nell’ipotesi in cui la revoca intervenga il 20 giugno, l’impresa perde cinquantatré giorni residui di protezione su un percorso che aveva ancora tre mesi davanti, e affronta la riapertura di tre esecuzioni sospese. Nell’ipotesi alternativa, in cui la fideiussione fosse stata dichiarata fin dall’inizio e il garantito convocato tra le parti interessate, il costo sarebbe stato quello di una trattativa più complessa: nessuna revoca, nessuna riapertura delle esecuzioni.
La mappa degli errori
La tabella che segue riassume i sei errori, il momento esatto in cui si commettono e il margine di recupero. La colonna “rimedio” è quella da leggere per prima: distingue le situazioni in cui si torna indietro da quelle in cui si può solo limitare il danno.
| Errore | Quando si commette | Conseguenza tipica | Rimedio possibile |
|---|---|---|---|
| Situazione contabile oltre i 60 giorni o bilanci non approvati senza progetti di bilancio | Preparazione dell’istanza, art. 17 co. 3 lett. a) e a-bis) | Istanza incompleta, richiesta di integrazione, perdita di giorni; nei casi peggiori archiviazione per impossibilità di valutare la risanabilità | Sì, se rilevato prima dell’archiviazione: si integra rapidamente con situazione aggiornata |
| Progetto di piano assente o generico | Preparazione dell’istanza, art. 17 co. 3 lett. b) | Impossibilità per l’esperto di avviare trattative; conferma delle misure subordinata a deposito in termine brevissimo | Parziale: il giudice può assegnare un termine, ma brevissimo e con parere dell’esperto |
| Elenco creditori incompleto o alterato | Preparazione dell’istanza, art. 17 co. 3 lett. c) e art. 4 CCII | Revoca delle misure protettive per violazione dei doveri di lealtà; perdita di credibilità nella trattativa | Parziale: l’integrazione spontanea e tempestiva attenua; l’emersione tramite creditori è difficilmente recuperabile |
| Certificazioni fiscali e contributive richieste tardi | Da 10 giorni prima del deposito, art. 17 co. 3 lett. e), f), g) e co. 3-bis | Impossibilità di usare l’autodichiarazione; attesa dei rilasci; proposta all’Erario non costruibile | No sul termine dei 10 giorni: non è recuperabile, si può solo attendere il rilascio |
| Centrale dei rischi mancante o oltre i 3 mesi | Preparazione dell’istanza, art. 17 co. 3 lett. h) | Istanza incompleta; impossibilità di documentare la posizione bancaria per misure cautelari verso le banche | Sì: l’estratto si richiede e si ottiene in tempi contenuti |
| Fascicolo orientato alle sole misure protettive | Impostazione dell’intera strategia | Rigetto della conferma o inammissibilità dell’accesso per assenza di prospettiva di risanamento | Parziale: dipende dall’esistenza reale di una prospettiva di risanamento documentabile |
La checklist preventiva
Prima di depositare l’istanza di nomina dell’esperto, verifica una per una queste voci. È un elenco pensato per essere stampato e usato come controllo finale.
☐ Ho fissato la data di deposito e ho verificato che la situazione economico-patrimoniale e finanziaria sia riferita a una data compresa nei sessanta giorni precedenti.
☐ Ho i bilanci approvati degli ultimi tre esercizi oppure, se non approvati, i progetti di bilancio; se non sono soggetto a deposito dei bilanci, ho le dichiarazioni dei redditi e IVA degli ultimi tre periodi d’imposta.
☐ Ho un progetto di piano di risanamento redatto seguendo la lista di controllo ministeriale, con quantificazione del fabbisogno, delle fonti di copertura e dei tempi.
☐ Ho una relazione chiara e sintetica sull’attività esercitata, distinta dal progetto di piano, contenente il piano finanziario per i sei mesi successivi.
☐ Ho previsto nel piano le iniziative da adottare in caso di scostamento dagli obiettivi, e non solo lo scenario favorevole.
☐ Ho l’elenco dei creditori con distinzione tra crediti scaduti e a scadere e con l’indicazione dei diritti reali e personali di garanzia.
☐ Ho verificato l’elenco creditori incrociando quattro fonti: contabilità, Centrale dei rischi, certificazioni fiscali e contributive, fascicolo del contenzioso.
☐ Ho inserito anche le posizioni contestate, segnalandole come tali, e le passività potenziali derivanti da garanzie rilasciate.
☐ Ho richiesto il certificato unico dei debiti tributari, la situazione debitoria complessiva all’Agenzia delle entrate-Riscossione e il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi almeno dieci giorni prima del deposito, e conservo le ricevute di protocollo.
☐ Ho predisposto la dichiarazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 per le certificazioni non ancora rilasciate, verificando che il presupposto dei dieci giorni sia realmente soddisfatto.
☐ Ho l’estratto della Centrale dei rischi non anteriore a tre mesi rispetto alla data di presentazione dell’istanza.
☐ Ho la dichiarazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 sulla pendenza di ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale o per l’accertamento dello stato di insolvenza, e quella con cui attesto di non aver depositato domanda di accesso a strumenti di regolazione della crisi.
☐ Se chiedo le misure protettive, ho pronta la dichiarazione sull’esistenza di misure esecutive o cautelari in corso e ho calendarizzato il ricorso al tribunale entro trenta giorni dalla pubblicazione nel registro delle imprese.
☐ Ho verificato l’importo dei diritti di segreteria dovuti alla camera di commercio ai sensi dell’art. 17, comma 10, CCII, per evitare che l’istanza resti sospesa per una ragione meramente amministrativa.
E se l’errore l’ho già fatto?
Chi legge queste righe dopo aver depositato, e non prima, ha bisogno di una risposta diversa. Perché non tutti gli errori documentali sono definitivi, e distinguere è la prima cosa da fare.
Se l’istanza è stata depositata incompleta ma non è ancora intervenuta l’archiviazione, il margine è ampio. L’integrazione documentale è possibile e, se accompagnata da una spiegazione trasparente delle ragioni della lacuna, non pregiudica il rapporto con l’esperto. Anzi: un debitore che rileva spontaneamente un’omissione e la corregge costruisce credibilità invece di consumarla. La priorità va data ai documenti che condizionano il giudizio sulla risanabilità — situazione contabile aggiornata e progetto di piano — perché sono quelli su cui l’esperto si formerà l’opinione decisiva.
Se l’esperto ha già segnalato criticità ma non ha comunicato l’assenza di prospettive di risanamento, si è nella fase più delicata e più recuperabile. L’art. 17, comma 5, CCII colloca la valutazione dell’esperto all’esito della convocazione o in un momento successivo: c’è dunque uno spazio, di solito breve, in cui una risposta documentale seria può cambiare l’esito. In quello spazio conta la velocità più della perfezione: meglio un progetto di piano completo su tutte le voci della lista di controllo, anche con stime prudenziali dichiarate, che un piano perfetto consegnato dopo la comunicazione al segretario generale.
Se le misure protettive sono state revocate ma la composizione negoziata è ancora aperta, il percorso negoziale non è finito. La revoca delle misure ai sensi dell’art. 19, comma 6, CCII non comporta di per sé l’archiviazione dell’istanza: le trattative possono proseguire, sia pure senza ombrello protettivo, e nulla impedisce di ricostruire la fiducia con una informativa integrale. Va detto con onestà che si tratta di una posizione difficile, perché i creditori riacquistano libertà di azione, ma non è una posizione chiusa. Esiste anche uno spazio di reazione processuale: il Tribunale di Marsala, con provvedimento pubblicato il 23 gennaio 2026, si è occupato della possibilità che il Presidente del collegio, a seguito di reclamo, ripristini misure protettive di cui era stata in precedenza disposta la revoca.
Se è intervenuta l’archiviazione, la preclusione dell’art. 17, comma 9, CCII opera e non è aggirabile. Un anno, ridotto a quattro mesi solo nel caso specifico dell’archiviazione richiesta dall’imprenditore entro due mesi dall’accettazione dell’esperto. Qui il lavoro cambia natura: non si tratta più di recuperare la composizione negoziata, ma di verificare quale altro strumento di regolazione della crisi sia praticabile nel frattempo e di usare i mesi di attesa per costruire il fascicolo che la prima volta è mancato. Chi arriva alla seconda istanza con la documentazione completa parte da una posizione radicalmente diversa. Il Tribunale di Napoli, con provvedimento pubblicato il 29 maggio 2026, si è occupato proprio dei presupposti perché la riproposizione di una domanda di accesso alla procedura risulti ammissibile e dei limiti di riconoscibilità delle misure protettive in quel contesto.
Se il problema riguarda un precedente utilizzo delle misure protettive, occorre verificare il limite di durata complessiva. Il Tribunale di Bologna, Sez. IV civ. e Procedure concorsuali, con provvedimento del 19 maggio 2025 (Giud. Alessandra Mirabelli), ha ritenuto inammissibile la nuova domanda di misure protettive proposta con riferimento al medesimo stato di crisi quando il limite massimo di dodici mesi previsto dall’art. 8 CCII era già stato consumato nel corso di precedenti procedure. È una verifica che va fatta prima di impostare qualunque strategia, perché condiziona tutto il resto.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
“Ho depositato l’istanza senza il certificato dei debiti contributivi e senza aver fatto la richiesta dieci giorni prima. È finita?” No, ma il tempo lo perdi. La dichiarazione sostitutiva prevista dall’art. 17, comma 3-bis, CCII presuppone una richiesta effettiva formulata almeno dieci giorni prima del deposito: se quella richiesta non c’è stata, la strada onesta è richiedere subito la certificazione e comunicarlo all’esperto, spiegando la situazione. Firmare comunque la dichiarazione è la scelta peggiore possibile, perché trasforma un problema di tempistica in un problema di lealtà, e i due hanno conseguenze incomparabili.
“L’esperto mi ha detto che il mio progetto di piano non è sufficiente. Vuol dire che archivierà?” Non necessariamente, e anzi il fatto che te lo abbia detto è un segnale positivo: significa che ti sta dando la possibilità di rimediare. Un esperto che ha già deciso per l’archiviazione non chiede integrazioni. Il tempo di reazione, però, è breve: la risposta va costruita in giorni, non in settimane, e deve coprire tutte le voci della lista di controllo, non solo quella su cui è arrivato il rilievo.
“Ho dimenticato di indicare una fideiussione nell’elenco creditori. Devo dirlo o aspetto?” Dillo, e subito. L’emersione spontanea di un’omissione ha un peso completamente diverso dall’emersione tramite il creditore o tramite le verifiche dell’esperto. Nel primo caso è una correzione, nel secondo diventa il presupposto di una valutazione sulla tua affidabilità informativa, con il rischio concreto di revoca delle misure ai sensi dell’art. 19, comma 6, CCII.
“Il tribunale non ha confermato le misure protettive. La composizione negoziata è chiusa?” No. La mancata conferma delle misure protettive non equivale all’archiviazione della composizione negoziata: le trattative con l’esperto possono proseguire. Cambia però radicalmente il contesto, perché i creditori possono agire, ed è quindi il momento di rivalutare la sostenibilità del percorso con dati alla mano. Va tenuto presente che il Tribunale di Mantova, con sentenza del 13 febbraio 2025, ha aperto la liquidazione giudiziale su istanza di un creditore nei confronti di un’impresa che si era vista in precedenza negare la conferma delle misure protettive, anche in considerazione dell’accertata assenza di prospettive di risanamento.
“I miei bilanci non sono approvati da due anni. Posso comunque accedere?” Sì, ma non allegando il nulla. L’art. 17, comma 3, lett. a-bis), CCII, introdotto dal correttivo-ter, prevede espressamente questa situazione e richiede i progetti di bilancio oppure una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima dell’istanza. È un lavoro contabile che va affrontato, non aggirato: senza di esso manca la base per qualunque valutazione sulla risanabilità.
“Ho già usato le misure protettive in una procedura precedente. Posso chiederle di nuovo?” Dipende dal tempo già consumato e dallo stato di crisi di riferimento. L’art. 8 CCII fissa un limite complessivo di durata, e la giurisprudenza di merito — è il caso già citato del Tribunale di Bologna del 19 maggio 2025 — ha ritenuto che quel limite operi con riferimento al medesimo stato di crisi e non si rinnovi automaticamente. È una verifica preliminare, da fare prima di depositare qualunque cosa.
Gli errori davanti ai giudici
Quello che segue è il quadro dei provvedimenti che documentano, caso per caso, cosa accade a chi commette gli errori descritti. Gli estremi sono riportati per esteso e i principi sono riformulati in forma sintetica.
1. Corte di Cassazione, Sez. I civ., ordinanza 19 gennaio 2026, n. 500 (Pres. Francesco Terrusi, Rel. Andrea Fidanzia). Cosa è successo: un imprenditore, vistosi negare le misure protettive dal giudice e respinto il successivo reclamo, ha proposto ricorso straordinario per cassazione. La Corte lo ha dichiarato inammissibile, valorizzando la natura cautelare delle misure protettive della composizione negoziata. Perché rileva: chiarisce che contro il diniego non esiste una terza istanza di legittimità sulla quale contare. La partita si gioca tutta davanti al tribunale, cioè sulla qualità del fascicolo depositato.
2. Tribunale di Milano, Sez. Crisi d’Impresa, 25 giugno 2025 (Giud. Sergio Rossetti). Cosa è successo: la ricorrente aveva chiesto la conferma delle misure protettive senza aver mai depositato un progetto di piano. Il principio: nella composizione negoziata deve sempre esistere un piano, almeno in forma di progetto preliminare, idoneo a fondare una trattativa seria; la sua assenza impedisce all’esperto di convocare i creditori e rende difficilmente giustificabile la protezione già goduta. Il giudice ha assegnato dodici giorni per il deposito, con parere motivato dell’esperto sulla possibilità di avviare le trattative e sull’affidabilità della richiedente. Perché rileva: è la pronuncia che quantifica il costo dell’errore n. 2.
3. Tribunale di Bologna, Sez. IV civ. e Procedure concorsuali, 12 maggio 2025 (Giud. Antonella Rimondini). Il principio: la risanabilità dell’impresa è presupposto necessario della domanda di accesso, va avallata da documentazione idonea, confermata dall’esperto e verificata per tutta la durata della procedura. Perché rileva: stabilisce che l’onere documentale non si esaurisce con il deposito, ma accompagna l’intero percorso.
4. Tribunale di Roma, ordinanza 10 novembre 2024. Cosa è successo: in una composizione negoziata di gruppo il collegio ha riscontrato la violazione dei principi di buona fede e correttezza da parte delle società debitrici, sia nella gestione degli elenchi dei creditori sia nella conduzione delle trattative, e ha revocato le misure protettive. Perché rileva: è il precedente che collega direttamente l’incompletezza dell’elenco creditori alla perdita della protezione, e che afferma la natura continua — non statica — del controllo del tribunale sulla funzionalità delle misure.
5. Tribunale di Milano, Sez. II civ. e Crisi d’Impresa, ordinanza 19 febbraio 2025. Cosa è successo: l’esperto aveva disposto l’archiviazione della composizione negoziata per carenza di buona fede e correttezza nella conduzione delle trattative; l’impresa aveva comunque chiesto la conferma delle misure protettive. Il principio: intervenuta l’archiviazione, al giudice è precluso pronunciarsi sulla richiesta di conferma. Perché rileva: mostra che l’archiviazione chiude ogni spazio, anche quello processuale.
6. Tribunale di Mantova, sentenza 13 febbraio 2025. Cosa è successo: dopo il diniego di conferma delle misure protettive, un creditore ha chiesto l’apertura della liquidazione giudiziale, ottenendola anche in considerazione dell’accertata assenza di prospettive di risanamento. Perché rileva: documenta l’esito estremo della catena che parte da un fascicolo incapace di dimostrare la risanabilità.
7. Tribunale di Milano, Sez. II civ. e Crisi d’impresa, 14 dicembre 2025 (Giud. Laura De Simone). Il principio: è inammissibile la richiesta di accesso, e inaccoglibile quella di misure protettive, quando manchi la ragionevole perseguibilità del risanamento, lo scopo sia meramente liquidatorio e le misure appaiano dirette a eludere le iniziative esecutive già intraprese dai creditori. Perché rileva: è la fotografia dell’errore n. 6 nella sua forma più grave.
8. Tribunale di Como, Sez. I civ., 10 luglio 2025 (Giud. Luciano Pietro Aliquò). Il principio: la finalità di risanamento è presupposto necessario; un piano a finalità liquidatoria comporta il rigetto dell’istanza di conferma delle misure protettive come formulata. Perché rileva: conferma che la valutazione si sposta dal nome dato al documento al contenuto reale del piano.
9. Tribunale di Verona, 16 giugno 2025. Il principio: la composizione negoziata deve essere finalizzata al risanamento e non può avere scopo esclusivamente liquidatorio, nemmeno quando l’esito liquidatorio risulterebbe più favorevole ai creditori rispetto alla liquidazione giudiziale. Perché rileva: esclude che la convenienza economica per i creditori possa sostituire il presupposto legale.
10. Tribunale di Milano, Sez. II civ. e Crisi d’impresa, 3 giugno 2025 (Giud. Laura De Simone). Il principio: la conferma delle misure protettive richiede che dal piano emergano concrete prospettive di risanamento. Perché rileva: alza l’asticella dal piano formalmente esistente al piano informativamente utile.
11. Tribunale di Bologna, Sez. IV civ. e Procedure concorsuali, 19 maggio 2025 (Giud. Alessandra Mirabelli). Il principio: consumato il limite massimo di durata di dodici mesi previsto dall’art. 8 CCII nel corso di precedenti procedure, è inammissibile la nuova domanda di misure protettive riferita al medesimo stato di crisi. Perché rileva: impone una verifica preliminare sul “credito di protezione” residuo.
12. Tribunale di Bologna, Sez. IV civ. e Procedure concorsuali, 23 maggio 2025 (Giud. Antonella Rimondini). Il principio: anche in presenza di un risanamento di difficile attuazione e di obiezioni critiche di alcuni creditori, la richiesta di conferma può essere accolta, assumendo rilievo determinante la valutazione dell’esperto. Perché rileva: mostra il rovescio della medaglia: quando la documentazione è solida, il parere dell’esperto può reggere anche una situazione oggettivamente difficile.
13. Tribunale di Bologna, Sez. IV civ. e Procedure concorsuali, 16 marzo 2025 (Giud. Alessandra Mirabelli). Il principio: ricostruzione delle norme in base alle quali può essere accolta o respinta l’istanza di misura cautelare volta alla riattivazione delle linee di credito sospese o modificate dalle banche. Perché rileva: è il fronte in cui la documentazione bancaria — Centrale dei rischi in testa — diventa decisiva.
14. Tribunale di Milano, Sez. II civ. e Crisi d’Impresa, 8 febbraio 2025 (Giud. Laura De Simone). Il principio: le misure cautelari volte a proteggere il patrimonio dei garanti del debitore sono ammissibili in astratto, ma richiedono un bilanciamento concreto degli interessi coinvolti; il dovere di buona fede ex art. 4 CCII vincola una pluralità di soggetti. Perché rileva: conferma che le garanzie personali vanno dichiarate, perché sono parte del quadro che il giudice deve bilanciare.
15. Tribunale di Milano, Sez. II civ., 24 gennaio 2025 (Giud. Luisa Vasile). Il principio: è inammissibile la misura cautelare consistente in un ordine all’INPS di rilascio del DURC, potendo il giudice accertare la mera sussistenza delle condizioni. Perché rileva: segna il confine tra ciò che si ottiene con la documentazione e ciò che non si ottiene con un provvedimento.
16. Tribunale di Milano, Sez. II civ. e Crisi d’Impresa, 28 aprile 2025 (Giud. Vincenza Agnese). Il principio: di fronte a un atto di straordinaria amministrazione compiuto dal debitore nonostante la segnalazione di pericolosità dell’esperto e la successiva iscrizione del dissenso nel registro delle imprese, l’intervento dell’autorità giudiziaria incide sulla permanenza o sulla durata delle misure protettive. Perché rileva: ricorda che l’informativa all’esperto continua per tutta la procedura, non si esaurisce con il deposito.
17. Tribunale di Mantova, 7 ottobre 2024 (G.D. Mauro P. Bernardi). Il principio: l’istanza di proroga delle misure protettive non impone necessariamente la convocazione dei creditori, che sono comunque informati del provvedimento e possono chiederne l’abbreviazione o la revoca. Perché rileva: incide sui tempi della fase di proroga, che vanno pianificati insieme alla documentazione di aggiornamento.
18. Corte d’Appello di Bologna, Sez. III civ., 14 aprile 2025 (Pres. Manuela Velotti, Cons. Rel. Andrea Lama). Il principio: l’avvenuta pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza di misure protettive e dell’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, con la conseguente conoscibilità per i creditori, è presupposto perché l’avvio della procedura risulti d’ostacolo alla pronuncia di liquidazione giudiziale. Perché rileva: la pubblicità non è un adempimento burocratico, è la condizione di efficacia della protezione.
19. Tribunale di Padova, Sez. I, 12 settembre 2025 (Giud. Giovanni G. Amenduni). Il principio: è accoglibile l’istanza di misure cautelari di contenuto corrispondente a quello delle misure protettive tipiche già genericamente operanti, quando sia indirizzata nei confronti di specifici creditori e persegua una finalità determinata. Perché rileva: mostra quanto la calibratura della richiesta dipenda dalla capacità di documentare posizione per posizione.
20. Tribunale di Napoli, 1° dicembre 2025, n. 1344. Il principio: ricostruzione complessiva del rapporto tra misure protettive e cautelari nella composizione negoziata e ruolo dei creditori bancari. Perché rileva: è la sintesi più recente sul fronte bancario, quello in cui la documentazione finanziaria dell’impresa pesa di più.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio interviene con un doppio taglio: prevenire l’errore prima che si consumi e, quando il termine è già scaduto, verificare cosa resta recuperabile. Ecco gli strumenti concreti.
- Costruiamo il calendario a ritroso del deposito: fissiamo la data dell’istanza e collochiamo su quel calendario la richiesta delle certificazioni ex artt. 363 e 364 CCII e della situazione debitoria all’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’estratto della Centrale dei rischi e la data di riferimento della situazione economico-patrimoniale, in modo che nessun documento risulti scaduto al momento del caricamento.
- Redigiamo il progetto di piano di risanamento seguendo voce per voce la lista di controllo ministeriale, quantificando fabbisogno, fonti di copertura, tempi e iniziative in caso di scostamento dagli obiettivi.
- Riconciliamo l’elenco dei creditori incrociando contabilità, Centrale dei rischi, certificazioni fiscali e contributive e fascicolo del contenzioso, distinguendo crediti scaduti e a scadere e mappando garanzie reali e personali, comprese quelle rilasciate a favore di terzi.
- Analizziamo la posizione bancaria ricostruendo esposizione per forma tecnica, accordati e utilizzi, sconfinamenti e classificazione, e prepariamo il fascicolo contrattuale necessario per le eventuali richieste di misure cautelari verso gli istituti di credito.
- Verifichiamo la coerenza tra debito erariale e contributivo certificato e debito iscritto in contabilità, spiegando gli scostamenti prima che sia l’esperto a chiederne conto.
- Predisponiamo le dichiarazioni sostitutive ex art. 46 D.P.R. 445/2000 richieste dall’art. 17, comma 3, lett. d), e dall’art. 17, comma 3-bis, CCII, conservando la documentazione probatoria delle richieste effettuate.
- Gestiamo il ricorso al tribunale per la conferma delle misure protettive entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nel registro delle imprese, e ne curiamo il contraddittorio con i creditori e con l’esperto.
- Interveniamo quando l’esperto ha già segnalato criticità, costruendo in tempi brevi la risposta documentale che copre tutte le voci della lista di controllo, non solo quella oggetto del rilievo.
- Quando l’archiviazione è già intervenuta, verifichiamo la decorrenza della preclusione di cui all’art. 17, comma 9, CCII, valutiamo gli strumenti di regolazione della crisi praticabili nel frattempo e costruiamo il fascicolo per la successiva istanza.
- Seguiamo l’eventuale contenzioso derivante dalla revoca o dal diniego delle misure, dal reclamo fino ai gradi successivi, mantenendo la stessa linea difensiva impostata all’inizio.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Quando l’errore documentale è già stato commesso e si tratta di ripararlo nelle sedi successive, la qualifica di cassazionista assume un rilievo particolare: significa che la strategia impostata al momento del deposito dell’istanza viene pensata fin dall’inizio come sostenibile davanti al reclamo e ai gradi ulteriori, senza cambi di difensore e senza cambi di linea a metà percorso. È la continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Corte di Cassazione: stesso difensore, stessa impostazione, stessa conoscenza del fascicolo. A questo si affianca il lavoro dello staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso caso, perché un fascicolo di composizione negoziata è per metà un documento giuridico e per metà un documento contabile, e separare le due competenze è esattamente ciò che produce le lacune descritte in questo articolo.
In conclusione
I documenti della composizione negoziata non sono adempimenti: sono il modo in cui un’impresa dimostra di essere ancora capace di conoscere sé stessa. Un fascicolo completo non garantisce il risanamento, ma un fascicolo incompleto lo esclude quasi sempre, e lo esclude in fretta, spesso entro le prime settimane e con una preclusione di un anno alle spalle.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché la conosce da entrambi i lati del tavolo: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè è tra i professionisti che il sistema abilita a svolgere il ruolo dell’esperto indipendente, e sa quindi quali documenti l’esperto legge per primi e quali lacune lo portano a dubitare della risanabilità. La qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il ruolo di professionista fiduciario di un OCC completano il quadro sugli strumenti verso cui il percorso può sfociare, mentre la qualifica di cassazionista assicura che la linea impostata all’inizio regga fino all’ultimo grado. Non promettiamo esiti: analizziamo la documentazione, verifichiamo i termini, costruiamo il fascicolo e sosteniamo la strategia fino in fondo.
📩 Se hai una composizione negoziata da avviare, o se l’esperto ti ha già chiesto integrazioni che non sai come costruire, scrivici oggi stesso: tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio Monardo sono al termine di questa guida. I termini della composizione negoziata non si riaprono, e ogni documento preparato con anticipo è tempo guadagnato al tavolo delle trattative.
