Pignoramento Canoni Di Locazione A Proprietario Estero: Come Difendersi

Introduzione

Il pignoramento dei canoni di locazione è uno dei rimedi a disposizione dei creditori quando il debitore è proprietario di un immobile locato e non adempie ai propri obblighi. La situazione si complica quando il locatore risiede all’estero: i creditori devono rispettare norme speciali per notificare l’atto esecutivo oltre confine e il debitore rischia di non cogliere l’urgenza della procedura. Se il pignoramento è avviato dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, il terzo conduttore deve pagare direttamente l’ente pubblico entro quindici giorni e non può più pagare il locatore, mentre nelle procedure civili ordinarie l’assegnazione dei canoni avviene su disposizione del giudice dell’espropriazione . Una volta emessa l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., i canoni futuri escono dal patrimonio del debitore; eventuali pignoramenti successivi non possono aggredirli e il locatore perde la disponibilità della rendita . Ignorare questi meccanismi può causare errori irreversibili, come continuare a percepire i canoni malgrado l’atto di pignoramento o impugnare fuori termine.

L’obiettivo di questo approfondito articolo è offrire una guida pratica e aggiornata al 25 giugno 2026 su come difendersi quando un creditore pignora i canoni di locazione dovuti a un proprietario residente all’estero. La trattazione affronta l’intero percorso: dalla normativa di riferimento e dalla giurisprudenza più recente alle strategie difensive, agli strumenti alternativi (rateizzazioni, piani di rientro, procedure da sovraindebitamento) fino alle risposte alle domande più frequenti. Il taglio è divulgativo ma fondato su fonti ufficiali (Corte di Cassazione, Corte costituzionale, D.P.R. 602/1973, Codice di procedura civile, circolari della riscossione e del Ministero della Giustizia), in modo da garantire al lettore un quadro completo.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

Questo contributo è stato redatto con la collaborazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista con esperienza pluriennale nel diritto bancario, tributario ed esecutivo, e del suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti. L’Avv. Monardo, iscritto all’albo dei gestori della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, coordina professionisti operanti su tutto il territorio nazionale. È professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Grazie a queste competenze, il suo studio assiste privati, imprenditori e professionisti sia nella fase stragiudiziale (analisi degli atti, trattative con l’ente esattore o con i creditori, predisposizione di piani di rientro) sia nelle procedure giudiziali (ricorsi per opposizione, domande di sospensione e istanze di sovraindebitamento). L’articolo illustra come il suo staff può affiancare concretamente il lettore per:

  • verificare la regolarità della notifica dell’atto di pignoramento quando il proprietario risiede all’estero (controllo della traduzione e della conformità alle convenzioni internazionali);
  • presentare opposizioni agli atti esecutivi e agli atti impositivi per contestare titoli nulli, prescritti o vizi procedurali;
  • richiedere la sospensione dell’esecuzione davanti al giudice competente o all’Agente della riscossione;
  • negoziare piani di rientro e accordi di ristrutturazione con i creditori, compresa l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione;
  • attivare procedure da sovraindebitamento (piani del consumatore, accordi di composizione, liquidazioni controllate) per ottenere la cancellazione dei debiti residui.

Se hai ricevuto un atto di pignoramento dei canoni o temi che i tuoi canoni possano essere bloccati, contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team per una valutazione legale personalizzata e immediata. I recapiti sono disponibili al termine dell’articolo.

Contesto normativo e giurisprudenziale

In questa sezione vengono esaminate le fonti normative e giurisprudenziali che regolano il pignoramento dei canoni di locazione nei confronti di proprietari residenti all’estero. La trattazione integra il diritto processuale civile con le norme speciali sulla riscossione tributaria e le regole di notifica internazionale.

1.1 Pignoramento presso terzi e assegnazione dei canoni nel Codice di procedura civile

1.1.1 L’atto di pignoramento presso terzi

Il pignoramento presso terzi è disciplinato dagli artt. 543 e ss. del Codice di procedura civile (c.p.c.). Attraverso questa procedura, il creditore munito di titolo esecutivo e atto di precetto può aggredire crediti che il debitore vanta nei confronti di un terzo (ad esempio il canone dovuto dal conduttore al proprietario). L’atto di pignoramento deve essere notificato sia al terzo pignorato (l’inquilino) sia al debitore esecutato (il locatore) e deve contenere:

  • la specificazione del titolo esecutivo su cui si fonda (sentenza, decreto ingiuntivo reso esecutivo, estratto di ruolo, ecc.);
  • l’indicazione del precetto (atto con cui il creditore intima al debitore di pagare entro dieci giorni);
  • l’indicazione della sorte capitale, degli interessi e delle spese;
  • l’ingiunzione al terzo di non disporre dei crediti pignorati e di comparire all’udienza davanti al giudice dell’esecuzione per dichiarare l’ammontare del debito.

Nel caso di canoni di locazione, il terzo pignorato è l’inquilino: a seguito della notifica, è tenuto a sospendere i pagamenti al proprietario e a riversare le somme al creditore nelle forme disposte dall’ordinanza di assegnazione.

1.1.2 L’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c.

L’art. 553 c.p.c. prevede che, se il terzo riconosce il debito o se la sua esistenza è accertata, il giudice può emettere un’ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati a favore del creditore. Questo provvedimento ha effetto traslativo immediato: i canoni, anche futuri, fuoriescono dal patrimonio del debitore e vengono trasferiti al creditore assegnatario. Secondo la Corte di cassazione, tale effetto è analogo a una cessione del credito: l’ordinanza “determina l’immediato trasferimento della titolarità del relativo credito in favore del creditore assegnatario” e fa sorgere per il terzo l’obbligo di pagare i canoni direttamente all’assegnatario . La stessa pronuncia chiarisce che un successivo pignoramento sull’immobile non può estendere il vincolo ai canoni già assegnati . Anche la dottrina sottolinea che, dopo l’assegnazione, il giudice dell’esecuzione immobiliare non può incidere sui canoni, altrimenti si configurerebbe un provvedimento abnorme.

1.1.3 Canoni come frutti della cosa pignorata e perdita della legittimazione del locatore

Quando un immobile è già sottoposto a pignoramento immobiliare, i canoni di locazione rappresentano frutti civili della cosa pignorata e sono soggetti al vincolo: il proprietario non può più riscuoterli autonomamente. La Corte di cassazione (sentenza n. 13216/2016) ha stabilito che il custode giudiziario, nominato dal giudice dell’esecuzione, è l’unico legittimato a percepire i canoni; il locatore perde la capacità di agire per la riscossione senza l’autorizzazione dell’organo della procedura . Il terzo (inquilino) deve quindi corrispondere i canoni secondo le indicazioni del custode o del giudice. Se i canoni sono stati già assegnati in una precedente procedura presso terzi, essi restano esclusi dal pignoramento immobiliare; questo è il principio affermato dalla Cassazione con la pronuncia n. 17195/2025 .

1.1.4 Opponibilità delle locazioni preesistenti all’aggiudicatario

L’art. 2923 c.c. stabilisce che le locazioni anteriori al pignoramento sono opponibili all’aggiudicatario se hanno data certa anteriore al pignoramento. Tuttavia, la Cassazione (ord. n. 9731/2025) ha precisato che la locazione stipulata a “canone vile” – inferiore di un terzo rispetto al giusto prezzo – è inopponibile non solo all’aggiudicatario ma anche alla procedura esecutiva e ai creditori, con conseguente possibilità per il giudice dell’esecuzione di emettere direttamente l’ordine di liberazione dell’immobile . Questo orientamento mira a contrastare simulazioni contrattuali a danno dei creditori e trova giustificazione nell’interesse pubblico al corretto funzionamento dell’esecuzione.

1.2 Normativa speciale sul pignoramento dei canoni da parte dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione

Per le entrate tributarie e contributive, il pignoramento dei canoni di locazione è disciplinato dagli artt. 72 e 72‑bis del D.P.R. 602/1973, che consentono all’Agente della riscossione di procedere senza l’intervento del giudice. Questa procedura semplificata, introdotta per accelerare la riscossione dei crediti pubblici, prevede caratteristiche differenti rispetto al pignoramento ordinario.

1.2.1 Pignoramento di fitti e canoni ex art. 72

L’art. 72 del D.P.R. 602/1973 consente all’Agente della riscossione di pignorare i canoni di locazione o altre somme dovute al debitore derivanti dall’uso di beni immobili. Il comma 1 prevede che il concessionario intimi al conduttore di pagare, entro quindici giorni, le somme dovute e quelle future direttamente all’Agente, fino a concorrenza del credito. L’ingiunzione opera senza la necessità di un provvedimento giudiziario e costituisce titolo sufficiente per imporre al conduttore il cambio di destinatario del pagamento. Qualora l’intimazione riguardi un debitore residente all’estero, l’atto deve essere notificato con le modalità previste dalle convenzioni internazionali e accompagnato dalla traduzione nella lingua del Paese estero . In caso di inottemperanza, il conduttore risponde solidalmente del debito.

1.2.2 Pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72‑bis

L’art. 72‑bis disciplina il pignoramento di crediti verso terzi (salari, pensioni, canoni, crediti commerciali). L’Agente della riscossione può notificare al terzo e al debitore un ordine di pagamento con il quale, in sostituzione della citazione prevista dal c.p.c., intima al terzo di versare le somme dovute, entro sessanta giorni per i crediti scaduti e alla rispettiva scadenza per quelli futuri . La norma prevede inoltre che, durante il periodo di sessanta giorni, il terzo assuma il ruolo di custode delle somme pignorate. La Cassazione (sent. n. 28520/2025) ha chiarito che il termine di sessanta giorni non si limita ai crediti esigibili al momento della notifica, ma consente all’Agente di riscuotere anche le somme accreditate sul conto del debitore durante l’intero periodo: la banca (o, per analogia, il conduttore) deve considerare anche gli incassi successivi e non può liberarsi prima dello spirare del termine . Questa interpretazione, benché riferita al conto corrente, è estensibile ai canoni di locazione.

1.3 Diritto internazionale e notifica degli atti all’estero

Quando il proprietario risiede all’estero, la notifica dell’atto di pignoramento e di precetto deve avvenire nel rispetto delle regole internazionali. In assenza di una notifica regolare, l’atto è nullo e può essere impugnato.

1.3.1 Convenzioni e regolamenti applicabili

La notifica transnazionale è disciplinata da una pluralità di fonti:

  • Regolamento (UE) 2020/1784 – applicabile dal 1° luglio 2022 – che disciplina la notificazione degli atti tra Stati membri dell’Unione europea in materia civile e commerciale; la norma è residuale e non si applica ai tributi, ma fornisce linee guida sui mezzi di trasmissione e sulla cooperazione tra autorità .
  • Convenzione dell’Aja del 15 novembre 1965 per la notifica all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale, ratificata dall’Italia con legge n. 890/1982. Essa prevede l’utilizzo di un’autorità centrale nel Paese ricevente, che trasmette l’atto tradotto al destinatario.
  • Convenzioni bilaterali stipulate dall’Italia con singoli Stati, che possono prevedere modalità specifiche di notifica.
  • Artt. 142 e 143 c.p.c. che regolano la notifica al cittadino residente all’estero: l’ufficiale giudiziario deve spedire l’atto all’ultima residenza in Italia e, se la residenza è ignota, depositarlo in cancelleria. Se il destinatario è straniero, la notifica avviene tramite il Ministero degli Affari Esteri.
  • Convenzioni di reciprocità consolare e prassi di cortesia internazionale.

La Guida alle notifiche all’estero del Ministero degli Affari Esteri (2024) sottolinea che, salvo eccezioni, gli atti devono essere accompagnati dalla traduzione nella lingua del Paese destinatario; la traduzione non è necessaria solo se il destinatario è cittadino italiano residente all’estero e non vi è convenzione che imponga la traduzione . La mancanza di traduzione può comportare la nullità dell’atto e costituire motivo di opposizione.

1.3.2 Effetti della traduzione e del difetto di notifica

Se il pignoramento non viene notificato correttamente all’estero (ad esempio perché privo di traduzione, notificato a mezzo posta in violazione delle convenzioni o recante un indirizzo errato), il debitore può eccepire la nullità della notificazione con l’opposizione agli atti esecutivi. La Corte europea dei diritti dell’uomo e la giurisprudenza italiana hanno più volte evidenziato che l’effettiva conoscenza dell’atto costituisce requisito essenziale del processo equo; pertanto, la notifica deve garantire al destinatario la possibilità di comprendere il contenuto e di difendersi. Quando l’atto è notificato all’estero, è buona prassi allegare anche il formulario bilingue previsto dalla Convenzione dell’Aja e utilizzare un traduttore giurato per evitare contestazioni.

1.4 Giurisprudenza recente

La seguente rassegna presenta le sentenze più rilevanti (aggiornate al 25 giugno 2026) in materia di pignoramento di canoni e locazioni, con particolare attenzione ai casi in cui interviene un proprietario residente all’estero.

1.4.1 Cassazione n. 13216/2016 – Custode legittimato a riscuotere i canoni

La sentenza stabilisce che, dopo il pignoramento immobiliare di un immobile locato, il proprietario-debitore perde la legittimazione a riscuotere i canoni. La Suprema Corte ha affermato che la riscossione compete al custode giudiziario, il quale deve riscuotere i canoni e utilizzarli per la procedura . La norma di riferimento è l’art. 560 c.p.c., secondo cui il giudice può autorizzare il custode a percepire i frutti dell’immobile pignorato. Questa pronuncia è fondamentale per i casi in cui il locatore tenta di continuare a percepire i canoni dall’estero: il conduttore deve invece versarli al custode o al creditore.

1.4.2 Cassazione n. 11698/2024 – Coordinamento tra pignoramento immobiliare e pignoramento dei canoni

Con la sentenza 11698/2024 la Corte di cassazione ha affrontato l’ipotesi in cui un pignoramento immobiliare preceda il pignoramento dei canoni di locazione. La Corte ha precisato che, essendo i canoni frutti dell’immobile pignorato, il creditore che procede con il pignoramento presso terzi deve chiedere la riunione del procedimento al giudice dell’esecuzione immobiliare. Se il terzo era già stato avvertito del pignoramento immobiliare, l’atto di pignoramento presso terzi è inefficace; se invece non vi è consapevolezza, il terzo può adempiere alle istruzioni contenute nell’ordinanza di assegnazione, ma spetterà alle parti definire la conflittualità . In pratica, la Suprema Corte invita a evitare duplicazioni procedimentali e a garantire l’unità della tutela.

1.4.3 Cassazione n. 17195/2025 – Ordinanza di assegnazione e pignoramento successivo

Questa sentenza (26 giugno 2025) ha fissato un principio di diritto nell’interesse della legge, chiarendo la relazione tra l’assegnazione dei canoni e un successivo pignoramento sull’immobile. La Corte ha stabilito che l’ordinanza di assegnazione di canoni non ancora scaduti produce un immediato trasferimento della titolarità del credito al creditore assegnatario; pertanto i canoni fuoriescono dal patrimonio del debitore e non possono essere attratti da un pignoramento immobiliare successivo . Il giudice dell’esecuzione immobiliare non può adottare provvedimenti che incidono su tali canoni. Questa decisione tutela il primo creditore assegnatario e garantisce certezza nei rapporti tra procedure esecutive.

1.4.4 Cassazione n. 28520/2025 – Art. 72‑bis e pignoramento di crediti futuri

La sentenza, riguardante il pignoramento del conto corrente, ha interpretato in senso estensivo l’art. 72‑bis del D.P.R. 602/1973. La Corte ha affermato che il termine di 60 giorni concesso al terzo non è un mero termine di pagamento ma costituisce un periodo di custodia durante il quale il pignoramento si estende anche ai crediti futuri che maturano o vengono accreditati . Questo principio, pur riferendosi ai conti bancari, è rilevante per i canoni di locazione: l’Agente della riscossione o il giudice può disporre che il conduttore trattenga e versi i canoni che maturano entro 60 giorni (o fino a concorrenza del credito) al creditore procedente.

1.4.5 Cassazione n. 9731/2025 – Locazioni a canone vile

L’ordinanza 9731/2025 ha ribadito che la locazione stipulata a canone vile (inferiore di un terzo rispetto al valore di mercato) è inopponibile all’aggiudicatario dell’immobile, ai creditori procedenti e alla procedura esecutiva . Pertanto, anche se la locazione è stata stipulata prima del pignoramento, il giudice dell’esecuzione può emettere un ordine di liberazione anticipata dell’immobile. Questa pronuncia è utile per contrastare patti simulati conclusi dal debitore estero per sottrarre rendite al credito.

1.4.6 Altre pronunce e prassi

Oltre alle sentenze sopra esaminate, la giurisprudenza amministrativa e tributaria ha affrontato questioni fiscali connesse ai canoni di locazione. La Commissione tributaria regionale Toscana (sent. 986/2021) ha stabilito che i canoni provenienti da immobili pignorati concorrono comunque a formare il reddito imponibile del proprietario, indipendentemente dalla percezione; il titolare deve dichiararli e può dedurre le spese solo se dimostra di non averli incassati . Sul fronte processuale, alcune ordinanze dei tribunali dell’esecuzione hanno affermato che il conduttore può eccepire l’invalidità della notifica se non gli è stata consegnata la traduzione conforme dell’atto di pignoramento.

Procedura passo‑passo dopo la notifica del pignoramento

Comprendere i passaggi che seguono la notifica del pignoramento consente al debitore e al conduttore di attivarsi tempestivamente e di evitare errori che potrebbero comprometterne la posizione. Qui si descrive la procedura per i pignoramenti ordinari (civili) e per quelli tributari (Agente della riscossione), con un focus sui casi in cui il proprietario risiede all’estero.

2.1 Prima della notifica: il titolo esecutivo e il precetto

Il pignoramento può essere promosso solo se il creditore è in possesso di un titolo esecutivo (sentenza passata in giudicato, decreto ingiuntivo reso esecutivo, cambiale, accertamento esecutivo, cartella di pagamento) e ha notificato l’atto di precetto. Il precetto contiene l’intimazione a pagare entro dieci giorni e l’avvertimento che, in mancanza di pagamento, si procederà all’esecuzione forzata. Se il debitore risiede all’estero, il precetto deve essere tradotto e notificato secondo le convenzioni internazionali (si vedano la Convenzione dell’Aja e il Regolamento 2020/1784). È opportuno verificare che il precetto indichi correttamente il titolo e le somme dovute, perché eventuali errori possono essere fatti valere con l’opposizione.

2.2 Notifica dell’atto di pignoramento e deposito telematico

2.2.1 Pignoramento ordinario (c.p.c.)

Nel pignoramento ordinario, l’atto deve essere notificato al terzo (conduttore) e al debitore (proprietario estero). Se il debitore è all’estero, la notifica avviene tramite l’autorità centrale dello Stato estero o mediante i canali indicati nelle convenzioni. L’atto deve contenere l’invito al terzo a non pagare più il debitore e a comparire all’udienza fissata dal giudice. Entro 30 giorni dalla notifica, il creditore deve depositare nel fascicolo del giudice dell’esecuzione (tramite il portale PCT) l’atto di pignoramento e i documenti giustificativi; in difetto, il pignoramento si estingue. Il giudice fissa l’udienza di comparizione, nella quale il terzo deve rendere la dichiarazione (ex art. 547 c.p.c.) sull’esistenza e sull’ammontare del credito. Se il terzo riconosce il debito, il giudice può emettere l’ordinanza di assegnazione.

2.2.2 Pignoramento tributario (D.P.R. 602/1973)

L’Agente della riscossione procede mediante ordine di pagamento (artt. 72 e 72‑bis). L’atto deve contenere l’indicazione delle somme a titolo di imposta, sanzioni e interessi, nonché l’avviso che il terzo deve pagare direttamente all’Agente entro 15 giorni (art. 72) o 60 giorni (art. 72‑bis) senza attendere l’ordinanza del giudice . In questa procedura non è previsto un termine per il deposito degli atti al giudice; tuttavia, il debitore può proporre opposizione ex art. 57 del D.Lgs. 546/1992 davanti alla commissione tributaria, contestando i vizi di notifica o l’inesistenza del credito. La notifica all’estero segue le medesime regole internazionali: in mancanza, l’ordine è annullabile.

2.3 Obblighi e diritti del terzo pignorato (l’inquilino)

Alla ricezione dell’atto di pignoramento, l’inquilino deve:

  1. Sospendere i pagamenti al proprietario. Qualunque somma versata dopo la notifica è inefficace e può essere ripetuta dal creditore.
  2. Dichiarare la propria posizione: nell’udienza fissata dal giudice (ordinaria) o mediante comunicazione scritta al concessionario (tributaria), il terzo deve indicare l’ammontare dei canoni dovuti, le scadenze e l’esistenza di eventuali vincoli (per esempio, canoni già pignorati o ceduti). Una dichiarazione infedele lo espone alla condanna al pagamento delle somme dovute dal debitore.
  3. Versare le somme assegnate: dopo l’ordinanza di assegnazione, l’inquilino deve pagare i canoni alle scadenze previste fino a concorrenza del credito. Se l’ordinanza riguarda canoni futuri, l’obbligo si estende anche ai canoni maturati dopo la pronuncia .

L’inquilino ha diritto di sollevare eccezioni (ad esempio, se il contratto è cessato o se i canoni sono già stati pignorati da altro creditore) e di chiedere al giudice l’intervento del custode in caso di incertezza.

2.4 Scadenze e termini da rispettare

  • Termine per il precetto: il precetto perde efficacia se non è seguito dal pignoramento entro 90 giorni (120 se vi è sospensione feriale). Se il proprietario estero riceve il precetto oltre questo termine, può eccepire la sopravvenuta inefficacia.
  • Termine per il deposito dell’atto: nel pignoramento ordinario, il creditore deve depositare l’atto e i documenti entro 30 giorni dalla notifica, pena l’estinzione della procedura.
  • Termine per l’udienza: il giudice fissa l’udienza non oltre 90 giorni dalla notificazione.
  • Termine per la dichiarazione del terzo: il terzo deve comparire all’udienza e può inviare la dichiarazione anche prima in forma telematica. In mancanza, il giudice può considerarlo moroso e procedere all’assegnazione.
  • Termini nella riscossione tributaria: l’ordine ex art. 72 prevede il pagamento entro 15 giorni, mentre l’ordine ex art. 72‑bis impone al terzo di versare entro 60 giorni per i crediti scaduti e alla scadenza per quelli futuri .

2.5 Notifica all’estero: procedure e best practices

  1. Individuare la normativa applicabile: occorre verificare se esiste una convenzione bilaterale tra l’Italia e il paese di residenza del proprietario. In mancanza, si applica la Convenzione dell’Aja del 1965. Se il destinatario è residente in un altro Stato membro UE (esclusi Danimarca e Irlanda), si può ricorrere al Regolamento 2020/1784, ma ricordando che per i crediti tributari tale regolamento è residuale e non sempre applicabile .
  2. Richiedere la traduzione giurata: l’atto di precetto e il pignoramento devono essere tradotti nella lingua ufficiale del paese destinatario, salvo che il destinatario sia cittadino italiano residente all’estero. La guida del MAECI sottolinea la necessità della traduzione .
  3. Invio tramite l’autorità centrale: l’ufficiale giudiziario italiano invia l’atto all’autorità centrale del paese estero, la quale provvede alla notifica. Tale procedura richiede tempi più lunghi (fino a 3–6 mesi), quindi è importante attivarsi con anticipo.
  4. Raccogliere prove della notifica: al rientro dell’atto notificato, occorre conservare la relazione di notificazione e la ricevuta di avvenuta consegna, indispensabili per la procedura esecutiva. Se il debitore non riceve l’atto, potrà eccepire la nullità.

Difese e strategie legali

Il debitore/proprietario estero dispone di diversi strumenti per difendersi dal pignoramento dei canoni. L’efficacia di tali rimedi dipende dal tipo di credito (privato o tributario), dalla regolarità della notifica e dall’esistenza di vizi nel titolo esecutivo.

3.1 Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)

L’opposizione all’esecuzione mira a contestare il diritto del creditore di procedere. Può essere proposta prima dell’inizio della procedura (opposizione preventiva) oppure dopo la notifica del pignoramento (opposizione tardiva). Nel primo caso, si chiede al giudice dell’esecuzione di non autorizzare l’espropriazione; nel secondo, si contesta un vizio che rende inefficace l’esecuzione. Motivi tipici:

  • Inesistenza o invalidità del titolo esecutivo (ad esempio, cartella annullata o sentenza ineseguibile);
  • Prescrizione del credito: per le imposte dirette e l’IVA la prescrizione è decennale (salvo atti interruttivi); per i contributi previdenziali è quinquennale; per i canoni di locazione è quinquennale (art. 2948 n. 3 c.c.).
  • Pagamenti già effettuati: il debitore può provare di aver pagato l’intero debito o parte di esso; il conduttore deve quindi essere liberato.
  • Violazione di norme sull’esecuzione: ad esempio, notifica priva di traduzione, mancato rispetto dei termini, difetto di citazione del terzo.

La domanda si presenta con ricorso al giudice dell’esecuzione presso il tribunale competente; la competenza per valore spetta al giudice monocratico. L’opposizione sospende l’esecuzione solo se il giudice lo dispone, altrimenti prosegue.

3.2 Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)

Questo rimedio è rivolto contro vizi formali degli atti della procedura. La Cassazione 17195/2025, nel ribadire l’efficacia dell’assegnazione, ha ricordato che l’opposizione ex art. 617 è lo strumento con cui contestare l’invalidità degli atti successivi. Motivi frequenti:

  • Difetto di notifica: l’atto di pignoramento o di precetto non è stato notificato al debitore estero secondo le convenzioni; mancano la traduzione o la legalizzazione; l’atto è stato recapitato a un indirizzo errato.
  • Mancata indicazione del titolo o della somma: la mancanza di elementi essenziali rende nullo l’atto.
  • Pignoramento di canoni già assegnati: se un credito è stato già trasferito a un altro creditore, un nuovo pignoramento non può attingere quei canoni. Il debitore può eccepire l’illegittima sovrapposizione e chiedere l’estinzione del pignoramento .

L’opposizione deve essere proposta entro 20 giorni dalla conoscenza dell’atto viziato; nel caso di notifiche all’estero, il termine decorre dal momento in cui il destinatario ha avuto effettiva conoscenza dell’atto (principio di conoscibilità).

3.3 Opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.)

Quando un terzo (ad esempio il conduttore o un altro creditore) sostiene di avere un diritto sui canoni pignorati, può proporre l’opposizione di terzo per far valere il suo credito preferenziale. Ciò può accadere se, prima del pignoramento, l’inquilino ha pagato anticipatamente i canoni con data certa anteriore al pignoramento o se un altro creditore ha ceduto i canoni con atto registrato. La giurisprudenza ricorda che l’opponibilità è ammessa solo se il pagamento ha data certa anteriore e non è simulato.

3.4 Sospensione dell’esecuzione (art. 624 c.p.c.)

Il giudice dell’esecuzione può sospendere il procedimento quando è proposta opposizione o quando ricorrono gravi motivi. Nel pignoramento tributario, l’Agente della riscossione può sospendere l’esecuzione per:

  • Errore di persona;
  • Prescrizione o decadenza del credito;
  • Pagamento effettuato;
  • Sentenza favorevole al debitore;
  • Sospensione disposta dall’autorità giudiziaria.

La richiesta di sospensione, corredata da documenti, va presentata tempestivamente; il giudice fissa l’udienza per decidere. In caso di proprietario estero, è consigliabile allegare le prove della nullità della notifica o di altri vizi.

3.5 Eccezioni per vizi della notifica all’estero

Il debitore può sollevare eccezioni specifiche quando la notifica è stata eseguita all’estero:

  • Mancanza di traduzione: se l’atto non è stato tradotto nella lingua del paese di residenza e non vi è prova che il destinatario conoscesse l’italiano, la notifica è nulla .
  • Notifica eseguita tramite posta senza convenzione: la spedizione diretta per posta è possibile solo se lo prevede la convenzione applicabile; altrimenti è nulla.
  • Indirizzo errato: se l’atto è stato inviato al vecchio indirizzo o a un luogo non corrispondente al domicilio estero, la notifica è inesistente.
  • Mancata legalizzazione: alcuni paesi richiedono l’apostille o la legalizzazione dei documenti; in mancanza, l’atto non produce effetti.

Invocare tali vizi può determinare l’annullamento del pignoramento o la sua sospensione.

3.6 Contestazioni fiscali e ricorsi alla commissione tributaria

Nel pignoramento tributario, il debitore può presentare ricorso alla commissione tributaria competente per:

  • Contestate il ruolo e la cartella di pagamento: il pignoramento può essere illegittimo se l’ente ha omesso di notificare la cartella o l’accertamento; se il debito è prescritto; se vi sono errori nel ruolo.
  • Eccepire la decadenza dell’azione esecutiva: ad esempio se il ruolo è stato affidato all’Agente della riscossione oltre i termini di legge.
  • Chiedere la sospensione ex art. 39 del D.Lgs. 112/1999: l’Agente della riscossione può sospendere l’esecuzione su richiesta motivata.

Il ricorso va depositato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato. L’assistenza di un professionista è consigliata, poiché la materia intreccia norme tributarie e processuali.

3.7 Strategie difensive per il conduttore (inquilino)

Il conduttore può trovarsi in difficoltà quando riceve l’atto di pignoramento: da un lato non vuole entrare in conflitto con il proprietario estero, dall’altro rischia di dover pagare due volte. Suggerimenti pratici:

  1. Verificare la legittimità dell’atto: controllare il titolo esecutivo, la presenza della traduzione, l’indicazione delle somme. In caso di dubbi, rivolgersi a un legale.
  2. Rendere tempestivamente la dichiarazione al giudice o all’Agente della riscossione, fornendo tutte le informazioni richieste; l’inosservanza può comportare l’obbligo di pagamento integrale.
  3. Segnalare eventuali canoni già pagati: se i canoni sono stati versati in anticipo con data certa anteriore al pignoramento, questi non possono essere pignorati (art. 2912 c.c. e giurisprudenza). Occorre produrre i documenti che provano il pagamento.
  4. Richiedere la riunione dei procedimenti: se esistono sia un pignoramento immobiliare sia un pignoramento presso terzi, chiedere al giudice l’unificazione per evitare conflitti .

3.8 Strategie difensive per il proprietario estero

Per il locatore residente all’estero, è fondamentale agire tempestivamente:

  1. Controllare le notifiche: assicurarsi di aver ricevuto correttamente il precetto e l’atto di pignoramento; se non tradotti o non notificati secondo le convenzioni, impugnare immediatamente.
  2. Verificare il titolo esecutivo e il ruolo: accertare che il credito sia esistente e non prescritto; richiedere copia degli atti.
  3. Non percepire i canoni dopo la notifica: dopo l’atto di pignoramento, il locatore non deve più incassare i canoni; diversamente rischia un’azione di ripetizione e la contestazione di reati come l’appropriazione indebita.
  4. Affidarsi a un professionista in Italia: poiché la procedura si svolge davanti a un giudice italiano o all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, è consigliabile nominare un avvocato domiciliatario in Italia che possa seguire le udienze e depositare gli atti.

3.9 Possibilità di accordo e transazione

In molte situazioni, soprattutto nel campo tributario, è possibile evitare l’espropriazione cercando un accordo con il creditore. L’Agente della riscossione concede rateizzazioni ex art. 19 D.P.R. 602/1973 (fino a 72 rate mensili, estendibili a 120 in caso di comprovata difficoltà), mentre le società di recupero crediti private possono accettare piani di rientro personalizzati. Il proprietario estero può proporre il versamento diretto del debito al creditore in cambio della revoca del pignoramento; la disponibilità del conduttore a proseguire il contratto è spesso determinante.

Strumenti alternativi per la gestione del debito

Quando il debito supera la capacità di pagamento del debitore e le procedure esecutive lo espongono al rischio di perdere i canoni e l’immobile, è opportuno valutare soluzioni alternative previste dalla legge. Si illustrano le principali.

4.1 Rateizzazione e piani di rientro

4.1.1 Rateizzazione ex art. 19 D.P.R. 602/1973

Il debitore di imposte può chiedere all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione di rateizzare il debito fino a 72 rate mensili (6 anni) se l’importo è inferiore a 120.000 euro; fino a 120 rate (10 anni) in presenza di comprovata situazione di difficoltà (art. 19, comma 1, lett. e). La richiesta sospende le azioni esecutive e comporta la revoca del pignoramento sui canoni, purché il debitore versi regolarmente le rate. La concessione è subordinata alla presentazione di documenti attestanti la situazione economica e all’assenza di decadenze precedenti. Il proprietario estero può presentare l’istanza tramite il suo rappresentante fiscale.

4.1.2 Accordi stragiudiziali e transazioni con creditori privati

Nel settore privato (banche, finanziarie, locatori privati), il debitore può negoziare un piano di rientro per ottenere la revoca del pignoramento. Tale accordo può prevedere una riduzione del debito (saldo e stralcio) o una dilazione; deve essere formalizzato per iscritto e depositato nel fascicolo dell’esecuzione. Gli accordi stragiudiziali hanno il vantaggio di ridurre i costi di procedura e di evitare l’assegnazione forzata dei canoni.

4.2 Definizione agevolata e condoni fiscali

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie definizioni agevolate delle cartelle di pagamento (rottamazione dei ruoli). La Legge di bilancio 2026 (legge n. 199/2025) ha previsto la rottamazione‑quinquies; le domande potevano essere presentate entro il 30 aprile 2026 e il pagamento della prima o unica rata scade il 31 luglio 2026. Alla data del presente articolo (25 giugno 2026) non è più possibile presentare nuove domande; per chi ha aderito, permane l’obbligo di versare le rate. Poiché il termine di adesione è scaduto, non si tratterà oltre questa misura. In generale, le definizioni agevolate consentono di pagare solo l’imposta e gli interessi legali, con l’azzeramento di sanzioni e interessi di mora. È opportuno monitorare eventuali provvedimenti futuri che potrebbero riaprire i termini.

4.3 Procedure da sovraindebitamento (Legge 3/2012 e Codice della crisi d’impresa)

La Legge 3/2012 consente a privati, professionisti e imprenditori non fallibili di ristrutturare i propri debiti e ottenere l’esdebitazione. Le procedure sono state integrate nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Secondo la dottrina, possono accedere alle procedure i debitori che possiedono un attivo complessivo non superiore a 300.000 euro, un reddito non superiore a 200.000 euro e debiti inferiori a 500.000 euro . Le procedure principali sono:

  1. Piano del consumatore: riservato al consumatore, non richiede l’assenso dei creditori. L’Organismo di composizione della crisi (OCC) elabora un piano di rientro che prevede il pagamento parziale dei debiti in base alle reali possibilità del debitore; il giudice omologa il piano e stabilisce l’esdebitazione residua .
  2. Accordo di composizione della crisi: si rivolge a debitori non consumatori (professionisti, imprenditori minori); richiede l’approvazione di almeno il 60 % dei creditori, ma consente una riduzione significativa dei debiti .
  3. Liquidazione controllata: comporta la cessione di tutti i beni (compresi gli immobili) e dei canoni di locazione percepiti dal debitore; al termine si ottiene l’esdebitazione . È una misura residuale quando non si può proporre un piano.

L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, offre consulenza per valutare la procedura più idonea, predisporre la documentazione e accompagnare il debitore fino all’omologazione.

4.4 Composizione negoziata e negoziazione assistita della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)

Per gli imprenditori in crisi, il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi, una procedura volontaria in cui l’imprenditore, assistito da esperti, negozia con i creditori un accordo che consenta la continuità aziendale o la migliore gestione della liquidazione. L’esperto negoziatore (tra cui l’Avv. Monardo) agevola il dialogo, verifica la fattibilità del piano e può proporre misure di protezione, compresa la sospensione delle azioni esecutive. Questa procedura può essere utile quando l’immobile locato rientra nell’attività dell’impresa e i canoni rappresentano una voce di ricavo.

4.5 Transazione fiscale e accordo di ristrutturazione dei debiti fiscali

L’art. 63 del D.Lgs. 14/2019 e l’art. 182‑ter l.fall. (ora abrogato ma applicabile ai vecchi concordati) consentono la transazione fiscale, un accordo con l’erario e gli enti previdenziali in sede di concordato preventivo o accordo di ristrutturazione. Per i debitori che detengono immobili locati e sono esposti verso l’erario, la transazione può prevedere l’abbattimento del debito e la prosecuzione dell’attività. Anche in questo caso si applicano le regole sulla sospensione delle azioni esecutive.

Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare le comunicazioni: molti proprietari esteri non ricevono o trascurano le notifiche provenienti dall’Italia. È essenziale fornire un domicilio digitale (PEC) e un recapito estero corretto, monitorare la posta e nominare un domiciliatario.
  2. Continuare a riscuotere i canoni: dopo la notifica del pignoramento, il locatore non può più ricevere i canoni; farlo espone a responsabilità civile e penale. I canoni appartengono al creditore assegnatario o alla procedura .
  3. Sottovalutare i termini: l’opposizione va proposta entro 20 giorni; la dichiarazione del terzo deve essere tempestiva; il precetto scade dopo 90 giorni. Per i residenti all’estero, questi termini possono iniziare dalla data in cui l’atto è effettivamente conosciuto.
  4. Non verificare la regolarità della notifica: la mancanza di traduzione, la notifica a indirizzi errati o l’assenza di apostille sono motivi validi per annullare l’atto.
  5. Ignorare le procedure alternative: la rateizzazione, gli accordi stragiudiziali e le procedure da sovraindebitamento possono offrire soluzioni sostenibili. Consultare un professionista può evitare la vendita dell’immobile o il blocco della rendita.
  6. Trascurare le imposte sui canoni pignorati: anche se non si percepiscono i canoni, occorre dichiarare il reddito derivante dall’immobile; l’Agenzia delle entrate considera il reddito fondiario in base alla rendita catastale .

Tabelle riepilogative

6.1 Principali norme applicabili

Norma (articolo)OggettoSintesi
Art. 543‑555 c.p.c.Pignoramento presso terziRegolano la forma dell’atto, la notifica a terzo e debitore, la dichiarazione del terzo e l’ordinanza di assegnazione. L’ordinanza ex art. 553 trasferisce i canoni al creditore .
Art. 2912 c.c.Frutti della cosa pignorataI frutti civil i (canoni) seguono il bene e sono soggetti al pignoramento immobiliare. Il custode è legittimato a riscuoterli .
Art. 2923 c.c.Opponibilità delle locazioniLe locazioni anteriori al pignoramento sono opponibili solo se hanno data certa. Le locazioni a canone vile sono inopponibili .
Art. 72 D.P.R. 602/1973Pignoramento di fitti e canoniIl concessionario intima al conduttore di pagare entro 15 giorni i canoni direttamente all’Agente. Non è richiesta l’ordinanza del giudice .
Art. 72‑bis D.P.R. 602/1973Pignoramento di crediti verso terziL’ordine di pagamento intima al terzo di versare entro 60 giorni per i crediti scaduti e alla scadenza per quelli futuri; il termine costituisce periodo di custodia .
Regolamento UE 2020/1784Notifica transfrontalieraDisciplina la notificazione degli atti tra Stati membri. Si applica in via residuale e richiede l’invio tramite autorità designate .
Convenzione dell’Aja 1965Notifica internazionalePrevede l’utilizzo di un’autorità centrale e la traduzione dell’atto. La mancata traduzione comporta nullità .

6.2 Termini e scadenze chiave

Fase/TermineDurataRiferimento
Notifica del precettoIl debitore deve pagare entro 10 giorni; il precetto perde efficacia dopo 90 giorni se non seguito dal pignoramentoArtt. 480 e 481 c.p.c.
Deposito dell’atto di pignoramento30 giorni dalla notifica per i pignoramenti ordinariArt. 543 c.p.c.
Dichiarazione del terzoUdienza fissata dal giudice (ordinario) o 60 giorni per il pignoramento tributarioArtt. 547 c.p.c., 72‑bis D.P.R. 602/1973
Pagamento dei canoniEntro 15 giorni (art. 72) o 60 giorni (art. 72‑bis) dalla notifica dell’ordineD.P.R. 602/1973
Opposizione agli atti esecutivi20 giorni dalla conoscenza dell’atto viziatoArt. 617 c.p.c.
Ricorso alla commissione tributaria60 giorni dalla notifica dell’attoD.Lgs. 546/1992
RateizzazioneFino a 72 rate ordinarie, estensibili a 120Art. 19 D.P.R. 602/1973

FAQ – Domande frequenti

  1. È possibile pignorare i canoni di locazione dovuti a un proprietario che vive all’estero?
    Sì. Il pignoramento può essere eseguito sia nella forma ordinaria (artt. 543 ss. c.p.c.) sia in quella tributaria (artt. 72 e 72‑bis D.P.R. 602/1973). L’atto deve essere notificato al debitore estero secondo le convenzioni internazionali e tradotto nella lingua del paese di residenza .
  2. Cosa deve contenere l’atto di pignoramento?
    Deve indicare il titolo esecutivo, l’atto di precetto, le somme dovute, l’ingiunzione al terzo di non pagare più il debitore e l’invito a comparire all’udienza . In caso di pignoramento tributario, l’ordine indica le somme dovute e il termine per il pagamento .
  3. Il proprietario estero può continuare a riscuotere i canoni dopo il pignoramento?
    No. Dopo l’atto di pignoramento, il locatore perde la legittimazione a riscuotere i canoni; questi devono essere versati al creditore o al custode . Continuare a incassarli espone a responsabilità.
  4. Cosa accade se l’atto non è tradotto nella lingua del paese estero?
    La notifica è nulla. La guida del MAECI impone la traduzione salvo che il destinatario sia cittadino italiano . L’omessa traduzione consente di proporre opposizione agli atti esecutivi.
  5. Se l’immobile è già pignorato, è possibile pignorare anche i canoni?
    I canoni sono frutti del bene pignorato; spettano al custode e non possono essere pignorati separatamente. La Cassazione 11698/2024 impone la riunione delle procedure . Tuttavia, se un creditore ottiene l’assegnazione dei canoni prima del pignoramento immobiliare, tali canoni sono esclusi dalla massa .
  6. Qual è la differenza tra pignoramento ordinario e pignoramento tributario?
    Nel pignoramento ordinario il giudice dell’esecuzione fissa un’udienza e può disporre l’assegnazione; nel pignoramento tributario l’Agente della riscossione ordina direttamente al terzo di versare le somme entro 15 o 60 giorni senza necessità di comparire .
  7. Il conduttore può essere obbligato a pagare somme future?
    Sì. L’ordinanza di assegnazione trasferisce anche i canoni futuri se derivano da un rapporto locatizio già in essere . Inoltre, la Cassazione 28520/2025 estende il pignoramento ai crediti che maturano entro 60 giorni dalla notifica .
  8. Cosa succede se il conduttore paga comunque il proprietario?
    Il conduttore diventa responsabile verso il creditore fino alla concorrenza delle somme che avrebbe dovuto versare. Può essere condannato al pagamento e non potrà opporre il pagamento fatto al debitore.
  9. Posso impugnare il pignoramento se il contratto di locazione è stato registrato dopo il pignoramento?
    No. Le locazioni concluse dopo il pignoramento non sono opponibili ai creditori e ai terzi, salvo autorizzazione del giudice. Il contratto successivo può essere dichiarato inefficace.
  10. È possibile accordarsi con l’Agente della riscossione per bloccare il pignoramento?
    Sì. Si può richiedere la rateizzazione o la sospensione dell’esecuzione per motivi previsti dalla legge. Un accordo consente la revoca del pignoramento se le rate vengono pagate regolarmente.
  11. Quanto dura il procedimento presso il tribunale?
    La durata varia in base alla complessità e al carico dell’ufficio. In media, l’udienza viene fissata entro tre mesi dalla notifica e l’ordinanza di assegnazione viene pronunciata dopo la dichiarazione del terzo.
  12. Che succede se il pignoramento viene notificato ad un indirizzo estero sbagliato?
    La notifica è inesistente. Il debitore può opporsi chiedendo l’annullamento. Il creditore dovrà ripetere la notifica corretta.
  13. Il proprietario estero deve dichiarare i canoni pignorati?
    Sì. Anche se non percepiti, i canoni concorrono a formare il reddito fondiario; in dichiarazione va indicata la rendita catastale. In caso contrario, il proprietario rischia sanzioni .
  14. Posso ricorrere alla Legge 3/2012 anche se ho un immobile all’estero?
    Sì, purché il centro degli interessi principali sia in Italia e si rientri nei limiti patrimoniali indicati dalla legge . L’OCC valuterà la fattibilità.
  15. In caso di più creditori, come vengono distribuiti i canoni?
    Se esistono più pignoramenti, si applicano le regole sul concorso dei creditori. Il giudice attribuisce i canoni secondo i privilegi e le cause di prelazione. Il creditore che ottiene per primo l’assegnazione dei canoni su canoni futuri ha la priorità .
  16. È possibile interrompere il contratto di locazione per evitare il pignoramento?
    Solo se previsto dal contratto o con l’accordo del conduttore. La risoluzione simulata può essere impugnata dai creditori e dichiarata inefficace. Inoltre, la cassazione 9731/2025 consente l’ordine di liberazione anticipata in caso di canoni vili .
  17. Il pignoramento può riguardare un canone di locazione in valuta estera?
    Sì. Il credito in valuta deve essere convertito in euro al tasso di cambio corrente; l’atto deve precisare l’importo da versare in valuta o in euro. La notifica deve essere tradotta.
  18. Se l’inquilino cambia residenza o cede il contratto, il pignoramento perde efficacia?
    No. Il pignoramento segue il credito: se l’inquilino cede il contratto o subentra un altro conduttore, il nuovo conduttore è tenuto a rispettare l’ordinanza di assegnazione. È necessario informare il creditore del cambiamento.
  19. Il pignoramento può colpire le indennità di occupazione?
    Sì. Se il conduttore continua a occupare l’immobile dopo la scadenza del contratto, i crediti per indennità di occupazione sono equiparati ai canoni di locazione e sono pignorabili.
  20. Come posso contattare l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza?
    Puoi compilare il form in fondo all’articolo o inviare un’email all’indirizzo fornito. L’Avv. Monardo offre una valutazione degli atti e propone strategie personalizzate per sospendere l’esecuzione e proteggere i tuoi beni.

Simulazioni pratiche e numeriche

8.1 Caso 1 – Pignoramento ordinario di canoni con locatore residente in Svizzera

Scenario: un proprietario italiano residente a Zurigo concede in locazione un appartamento a Milano per un canone di 1.200 euro mensili. Il locatore non paga un debito di 30.000 euro verso un creditore privato, il quale ottiene decreto ingiuntivo e precetto. Dopo 60 giorni, il credito non è saldato. L’avvocato del creditore notifica al conduttore e al locatore, tramite l’autorità svizzera, l’atto di pignoramento presso terzi tradotto in tedesco. L’atto indica il titolo, il precetto e il debito. Il conduttore sospende i pagamenti al locatore e li deposita su un conto vincolato. All’udienza fissata a Milano, il conduttore dichiara di dovere 1.200 euro mensili. Il giudice emette un’ordinanza di assegnazione dei canoni per 25 mesi (30.000 euro / 1.200 = 25), trasferendo il credito al creditore. Il locatore può opporsi entro 20 giorni se rileva vizi di notifica. In mancanza, perderà definitivamente i canoni per i prossimi due anni.

Lezioni: la corretta traduzione e notifica sono fondamentali; l’inquilino deve attenersi alle istruzioni del giudice; il locatore estero deve agire tempestivamente per contestare l’atto.

8.2 Caso 2 – Pignoramento tributario dei canoni per cartelle esattoriali con locatore residente in Francia

Scenario: una cittadina italiana vive a Parigi e possiede un immobile affittato a Roma con un canone di 800 euro mensili. Accumula cartelle di pagamento per 15.000 euro relative a IRPEF e IMU non pagate. L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione emette un ordine di pagamento ex art. 72 notificato all’inquilino e al proprietario via Convenzione dell’Aja, tradotto in francese. L’ordine intima al conduttore di versare all’Agente i canoni maturati e futuri entro 15 giorni fino a concorrenza del credito. Il conduttore versa i primi due canoni (1.600 euro) ma poi riceve un altro atto che estende il termine a 60 giorni ex art. 72‑bis. Entro quel periodo, versa tutti i canoni maturati. La debitrice presenta ricorso al giudice tributario eccependo la prescrizione di alcune cartelle. Il giudice sospende l’esecuzione limitatamente alle cartelle prescritte e conferma il pignoramento per le altre.

Lezioni: il pignoramento tributario può essere eseguito senza l’intervento del giudice; i termini di 15 e 60 giorni si applicano rispettivamente alle somme scadute e future ; il contribuente può contestare la prescrizione davanti alla commissione tributaria.

8.3 Caso 3 – Assegnazione dei canoni e successivo pignoramento immobiliare

Scenario: nel 2020 una banca ottiene l’assegnazione dei canoni di locazione maturandi su un immobile in affitto per 1.500 euro mensili. Nel 2025 un altro creditore inizia il pignoramento immobiliare sullo stesso bene. Il giudice nomina un custode e il proprietario è residente in Canada. Il secondo creditore chiede che i canoni futuri rientrino nella procedura immobiliare. La Cassazione, con la sentenza 17195/2025, precisa che l’ordinanza di assegnazione produce un effetto traslativo immediato e i canoni futuri escono dal patrimonio del debitore . Il giudice dell’esecuzione immobiliare rigetta la richiesta del nuovo creditore, che dovrà soddisfarsi sulla nuda proprietà o sui canoni residui una volta soddisfatto il primo creditore.

Lezioni: quando i canoni sono stati assegnati in precedenza, non possono essere oggetto di successivi pignoramenti. Il creditore successivo deve attendere l’esaurimento della prima assegnazione o agire sugli altri beni del debitore.

Conclusione

Il pignoramento dei canoni di locazione è uno strumento incisivo che consente ai creditori di soddisfarsi sulle rendite immobiliari del debitore. Quando il proprietario risiede all’estero, la procedura assume caratteristiche ancora più complesse: occorre rispettare le convenzioni internazionali per la notifica, allegare la traduzione degli atti, tenere conto dei tempi più lunghi di trasmissione e conoscere le norme sia italiane sia del paese estero. La giurisprudenza più recente, in particolare le sentenze della Cassazione 11698/2024 e 17195/2025, ha definito con chiarezza i rapporti tra pignoramento immobiliare e pignoramento dei canoni, affermando che i canoni sono frutti del bene pignorato e che, una volta assegnati, escono dal patrimonio del debitore . Gli articoli 72 e 72‑bis del D.P.R. 602/1973 consentono all’Agente della riscossione di espropriare i canoni senza necessità di ordinanza giudiziale , ma il debitore può difendersi con opposizioni, ricorsi e rateizzazioni.

Per il debitore o contribuente, è fondamentale agire tempestivamente: verificare la regolarità delle notifiche (soprattutto la traduzione), controllare il titolo esecutivo, rispettare i termini di opposizione, evitare di incassare i canoni dopo la notifica, valutare accordi stragiudiziali e procedure di sovraindebitamento. Un errore comune è sottovalutare l’importanza delle notifiche all’estero, che, se viziata, possono annullare l’intera procedura. Non bisogna neppure trascurare gli aspetti fiscali: i canoni pignorati concorrono comunque al reddito fondiario .

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team mettono a disposizione la loro esperienza per assistere i proprietari esteri e i conduttori coinvolti nei pignoramenti dei canoni. Grazie alla competenza nel diritto bancario, esecutivo, tributario e nella gestione della crisi, lo studio offre soluzioni concrete: analisi degli atti, opposizioni, ricorsi alla commissione tributaria, sospensioni, negoziazione di piani di rientro, attivazione di procedure da sovraindebitamento e composizione della crisi. Nel caso di notifiche internazionali, lo staff collabora con professionisti locali per garantire l’osservanza delle convenzioni e la validità della traduzione.

Se hai ricevuto una notifica di pignoramento dei canoni o desideri prevenire un’azione esecutiva, contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata. Insieme al suo staff di avvocati e commercialisti, valuterà la tua situazione e individuerà la migliore strategia per proteggere i tuoi diritti, sospendere l’esecuzione e raggiungere un accordo con i creditori. Non aspettare che la procedura sia irreversibile: agisci oggi stesso.

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