Come Funziona La Domanda Di Concordato Preventivo In Bianco?

Perché su questo tema contano più le sentenze della norma

L’articolo 44 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza sta in poche righe. Dice che il debitore può depositare la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi riservandosi di presentare più tardi la proposta, il piano e gli accordi; che il tribunale fissa un termine tra trenta e sessanta giorni, prorogabile fino ad altri sessanta; che nomina un commissario giudiziale, impone obblighi informativi mensili e ordina il versamento di una somma per le spese. Letta così, sembra una procedura lineare.

Nella pratica non lo è affatto. Quasi tutto ciò che decide il destino di un preconcordato — quali atti l’imprenditore può ancora compiere senza autorizzazione, quando la richiesta di proroga viene accolta e quando no, quando la rinuncia a una domanda seguita da una seconda domanda diventa abuso del processo, quali crediti sorti nel frattempo saranno prededucibili, quale tribunale è competente — non sta scritto nell’articolo 44. Sta in una stratificazione di pronunce che va dalla vecchia legge fallimentare fino alle ordinanze del 2026, e che il correttivo-ter del 2024 ha in parte confermato e in parte scavalcato. Chi affronta una domanda in bianco senza conoscere questi orientamenti non sta usando uno scudo: sta accendendo un contatore.

Questa guida raccoglie le decisioni che contano e le traduce in conseguenze pratiche: cosa puoi fare, cosa ti sarà contestato, dove si gioca la differenza tra un preconcordato che regge e uno che si chiude con l’apertura della liquidazione giudiziale.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 — la stessa cornice normativa in cui si colloca la scelta tra composizione negoziata, domanda prenotativa e strumenti di regolazione — ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, oltre che professionista fiduciario di un OCC: tre abilitazioni che riguardano esattamente il perimetro decisionale di chi deve stabilire se, quando e con quale strumento accedere alla procedura. Ed è avvocato cassazionista, il che conta in un tema dove, come vedremo, la partita si decide spesso davanti alla Corte di legittimità.

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Il quadro normativo in breve: su cosa i giudici si sono pronunciati

Prima di leggere le sentenze, serve sapere di che testo parlano.

L’art. 44 CCII, nella formulazione oggi vigente dopo il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (il cosiddetto “correttivo-ter”), prevede che il debitore possa presentare la domanda di cui all’art. 40 con la sola documentazione dell’art. 39, comma 3, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi. In quel caso il tribunale pronuncia un decreto con cui:

  • lettera a): fissa un termine decorrente dall’iscrizione nel registro delle imprese prevista dall’art. 45, comma 2, compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza, fino a ulteriori sessanta giorni;
  • lettera b): nomina un commissario giudiziale, con l’incarico di riferire immediatamente al tribunale su ogni atto di frode non dichiarato nella domanda e su ogni condotta idonea a pregiudicare una soluzione efficace della crisi;
  • lettera c): dispone gli obblighi informativi periodici, con cadenza almeno mensile, comprensivi del deposito di una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria, iscritta nel registro delle imprese;
  • lettera d): ordina il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura.

Il comma 1-bis stabilisce che dal deposito della domanda e fino alla scadenza del termine si producono gli effetti dell’art. 46 CCII, e che nello stesso periodo non operano gli obblighi di ricapitalizzazione degli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c., né la causa di scioglimento per perdita del capitale. Il comma 1-ter sanziona con l’inefficacia gli atti urgenti di straordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione e impone la revoca del decreto. Il comma 1-quater — novità del correttivo-ter — consente al debitore di chiedere di giovarsi già in fase prenotativa del regime proprio dello strumento che intende utilizzare, purché depositi un progetto di regolazione conforme a quello strumento.

Il comma 2 disciplina la revoca del termine, su segnalazione di un creditore, del commissario o del pubblico ministero, con decreto non reclamabile. Il comma 3 chiarisce un punto che in pratica pesa moltissimo: i termini delle lettere a), c) e d) non sono soggetti alla sospensione feriale, che nel nostro ordinamento copre il periodo dal 1° al 31 agosto. Un termine che scade a metà agosto scade davvero a metà agosto.

Sul versante degli effetti, l’art. 46 CCII vieta ai creditori di acquisire diritti di prelazione efficaci verso i concorrenti senza autorizzazione del tribunale e rende inefficaci rispetto ai creditori anteriori le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la pubblicazione della domanda nel registro delle imprese. Le misure protettive vere e proprie — il blocco delle azioni esecutive e cautelari — vanno chieste ai sensi dell’art. 54 CCII e confermate secondo il procedimento dell’art. 55.

Questo è il testo. Adesso vediamo cosa ne hanno fatto i giudici.


L’orientamento consolidato: quattro punti fermi

Ci sono principi su cui la giurisprudenza, dopo anni di oscillazioni, non torna più indietro. Sono quattro, e conviene conoscerli prima di tutto il resto.

1. La domanda in bianco è già una domanda di accesso, non un atto preparatorio

Per lungo tempo si è discusso se il ricorso prenotativo fosse un vero atto introduttivo o una sorta di prenotazione informale. La questione non è teorica: da essa dipende se il tribunale possa già in quella fase esercitare poteri di controllo, se possa rilevare la propria incompetenza, se il procedimento sia davvero incardinato.

La Suprema Corte ha chiarito che il ricorso con riserva è a tutti gli effetti la domanda con cui si apre il procedimento. Con l’ordinanza Cass. civ., Sez. I, 2 febbraio 2023, n. 3239, la Corte si è occupata proprio del rilievo dell’incompetenza territoriale a fronte di un ricorso “in bianco”, affermandone la proponibilità già in quella sede e fissandone i limiti. Il principio, calato nella pratica, significa che dal deposito della domanda prenotativa il debitore è dentro un procedimento giurisdizionale, con tutte le conseguenze del caso: contraddittorio, poteri officiosi del tribunale, controllo del commissario.

2. La competenza si radica dove sta il centro degli interessi principali, e non è un dettaglio

Due ordinanze recenti hanno ribadito il criterio con parole quasi sovrapponibili.

Cass. civ., Sez. I, ord. 12 marzo 2025, n. 6620 ha stabilito che la competenza territoriale per la domanda ex art. 44 CCII appartiene al tribunale del luogo in cui l’imprenditore ha la sede effettiva dell’attività, cioè dove si compiono gli atti di gestione e le scelte per la vita dell’impresa; questo luogo coincide di regola con la sede legale, salvo che emergano elementi capaci di smentire la presunzione, nel qual caso rileva dove la società ha di fatto collocato il proprio centro di interessi, secondo una valutazione complessiva delle prove fondata sulla riconoscibilità da parte dei terzi.

Cass. civ., Sez. I, ord. 29 luglio 2025, n. 21865 ha ripreso e consolidato l’impostazione: competente è il tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali, che si presume coincidere con la sede legale, salvo prova sia della diversa collocazione effettiva sia della sua percepibilità da parte dei terzi.

In altre parole: se la società ha spostato la sede legale poco prima del deposito, o se la sede legale è un mero recapito, il tribunale adito può dichiararsi incompetente. E una domanda in bianco depositata davanti al giudice sbagliato è tempo perso in una fase in cui il tempo è la risorsa più scarsa. La verifica del foro competente va fatta prima del deposito, non dopo la contestazione di un creditore.

3. Il termine concesso non è un salvacondotto: il tribunale conserva un potere di controllo in concreto

Questo è forse il punto più importante, e viene da lontano. Già con l’ordinanza Cass. civ., Sez. I, n. 17532/2020 la Corte aveva ribadito che il giudice può svolgere un vaglio preliminare di ammissibilità in concreto, allo scopo di intercettare l’uso del concordato “in bianco” per finalità dilatorie e lesive della par condicio.

L’orientamento si è consolidato con Cass. civ., Sez. I, n. 13997/2023, che ha precisato il perimetro dell’abuso: perché il ricorso alla procedura integri abuso del diritto non basta un esito negativo, occorre che siano state perseguite finalità deviate rispetto allo scopo per cui il legislatore ha predisposto lo strumento.

La traduzione pratica è netta: il preconcordato protegge chi sta effettivamente costruendo una soluzione, non chi sta guadagnando mesi. E il commissario giudiziale, nominato obbligatoriamente fin dal decreto ex art. 44, comma 1, lett. b), è esattamente l’organo incaricato di segnalare la differenza.

4. Durante il termine il debitore non è più libero come prima: opera lo spossessamento attenuato

Dal deposito della domanda l’imprenditore conserva l’amministrazione dell’impresa, ma la conserva sotto vigilanza. Gli atti di ordinaria amministrazione restano liberi; quelli urgenti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale, e se compiuti senza sono inefficaci — con la conseguenza, oggi espressa nel comma 1-ter dell’art. 44, della revoca del decreto.

Il punto è stato riaffermato con continuità. Cass. civ., Sez. I, 23 aprile 2025, n. 10652 ha stabilito che, per riconoscere la prededucibilità dei crediti nati da atti compiuti dall’imprenditore, occorre prima qualificare l’atto come di ordinaria o di straordinaria amministrazione, e che nel secondo caso la prededuzione presuppone l’autorizzazione. La stessa linea è stata seguita da Cass. civ., Sez. I, n. 18161/2025, secondo cui gli atti di straordinaria amministrazione, per essere considerati “legalmente compiuti” e generare crediti prededucibili, devono essere stati preventivamente autorizzati dal giudice.

Chi continua a fornire, finanziare o prestare servizi a un’impresa che ha depositato la domanda in bianco deve sapere che la prededuzione non è automatica: dipende dalla natura dell’atto e, quando serve, dall’autorizzazione.


Prima questione aperta: quali atti servono davvero l’autorizzazione del tribunale?

La questione, come se la pone chi la vive

“Ho depositato la domanda con riserva. L’azienda continua a lavorare. Posso pagare i fornitori? Posso rinnovare una fideiussione in scadenza? Posso rateizzare un debito fiscale? Posso vendere un macchinario fermo da due anni? E se sbaglio, che succede?”

È la domanda più frequente in assoluto, perché nella fase prenotativa il piano non c’è ancora — e senza piano manca il parametro naturale per capire se un atto è coerente o no con il percorso di risanamento.

Cosa hanno deciso i giudici

Cass. civ., Sez. I, 24 gennaio 2025, n. 1730 ha affrontato il caso di una società che, in preconcordato, aveva ricevuto servizi di marketing; il tribunale di merito li aveva qualificati come ordinaria amministrazione, riconoscendo la prededuzione automatica. La Corte ha ribaltato l’impostazione, affermando che in assenza di un piano concordatario depositato, ogni atto potenzialmente idoneo a incidere negativamente sul patrimonio dell’impresa va considerato di straordinaria amministrazione e quindi soggetto ad autorizzazione preventiva. È una regola di prudenza estrema, che sposta l’onere sul debitore e sul terzo contraente.

Cass. civ., Sez. I, 18 maggio 2026, n. 14638 ha applicato il criterio a un caso concretissimo: nel concordato con riserva, la proroga di una fideiussione già scaduta non è la prosecuzione di un rapporto in corso, ma configura un nuovo contratto e, come tale, costituisce atto di straordinaria amministrazione che richiede la specifica autorizzazione del tribunale.

Cass. civ., Sez. V tributaria, 7 maggio 2026, n. 13243 ha chiuso il cerchio sul versante dei debiti fiscali anteriori: il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive non impedisce all’Amministrazione finanziaria l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella; ma dal deposito del ricorso opera il regime di spossessamento attenuato, sicché il pagamento di quei crediti anteriori — anche in forma rateizzata — è atto di straordinaria amministrazione, ammissibile solo se autorizzato, e il mancato pagamento non può essere sanzionato.

Cass. civ., Sez. I, 30 aprile 2026, n. 12096 ha ribadito che, di fronte a una domanda con riserva, il presupposto necessario per stabilire il regime degli atti è proprio la loro qualificazione come ordinari o straordinari, con obbligo di autorizzazione nel secondo caso.

Cass. civ., n. 2042/2026 ha aggiunto un tassello sul versante degli atti in frode: le condotte anteriori all’accesso alla procedura rilevano se hanno carattere decettivo, cioè se sono idonee a pregiudicare il consenso informato dei creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento, e se erano inizialmente ignote agli organi della procedura e ai creditori. La stessa pronuncia richiama la necessaria distinzione, quanto ai presupposti di ammissibilità, tra gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione compiuti subito dopo il deposito.

C’è contrasto?

Non un contrasto vero e proprio, ma una tensione. Una parte della giurisprudenza di merito valorizza il criterio “classico” della coerenza dell’atto con la struttura e le dimensioni dell’impresa; la Cassazione, soprattutto dopo Cass. 1730/2025, adotta un criterio più rigido ancorato all’assenza del piano. L’assunzione prudenziale è quindi una sola: nella fase prenotativa, ogni atto che non sia la pura gestione corrente va portato all’autorizzazione, anche quando si è convinti che sia ordinario. L’autorizzazione superflua non costa nulla in termini processuali; l’autorizzazione omessa costa l’inefficacia dell’atto e, potenzialmente, la revoca del decreto.

Cosa significa per te

Se sei l’imprenditore: predisponi fin dal primo giorno un elenco degli atti che prevedi di compiere nei sessanta giorni e sottoponilo al vaglio, chiedendo le autorizzazioni in blocco dove possibile. Se sei il fornitore o la banca: non dare per scontata la prededuzione, chiedi copia del provvedimento autorizzativo prima di eseguire.

Su questo terreno lo Studio Monardo opera con l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo nella sua veste di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e di avvocato cassazionista: la qualificazione di un atto come ordinario o straordinario è, quasi sempre, la stessa questione che verrà poi discussa in sede di reclamo e, se necessario, davanti alla Corte di legittimità.


Seconda questione aperta: rinuncia, riproposizione e abuso del processo

La questione

“Il termine sta per scadere e il piano non è pronto. Posso rinunciare alla domanda in bianco e depositarne subito un’altra, magari piena? Oppure una nuova prenotativa, spiegando che nel frattempo la situazione è cambiata?”

È la manovra più tentata e la più pericolosa.

Cosa hanno deciso i giudici

Cass. civ., Sez. I, 25 febbraio 2026, n. 4246 è la pronuncia più chiara sul punto in vigenza del Codice della crisi. La Corte ha affermato che integra abuso del diritto, con conseguente inammissibilità, la presentazione di una nuova istanza di concordato con riserva ex art. 44 CCII da parte del debitore che, invece di procedere alle integrazioni richieste dal tribunale, rinunci alla domanda precedente e ne depositi una nuova in assenza di modifiche significative dell’attivo e del passivo. La Corte ha aggiunto che variazioni marginali — la liberazione di un immobile, la ripresa di trattative con precedenti contraenti, l’avvio di azioni giudiziali per il recupero di crediti — possono essere assorbite integrando il piano originario e non giustificano una nuova procedura prenotativa: diversamente si ha un uso dello strumento con finalità dilatorie eccedenti o deviate rispetto a quelle previste dall’ordinamento.

Cass. civ., Sez. I, 19 marzo 2026, n. 6594 ha riaffermato, in relazione all’art. 161, comma 6, l.fall. ma con portata sistematica, che la domanda con riserva presentata non per regolare la crisi attraverso un accordo con i creditori, bensì con lo scopo di differire l’apertura della procedura liquidatoria, è inammissibile perché integra abuso del processo: si utilizzano strumenti processuali per finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per cui l’ordinamento li ha predisposti, in violazione dei canoni di correttezza, buona fede e lealtà processuale.

Nella giurisprudenza di merito, il Tribunale di Milano, 19 dicembre 2025, ha dichiarato inammissibile per tardività una domanda prenotativa ex art. 44, comma 1, lett. a) depositata dopo l’archiviazione di una composizione negoziata, per mancato rispetto del termine dell’art. 40, comma 10, CCII, aprendo conseguentemente la liquidazione giudiziale.

C’è contrasto?

C’è una differenza di disciplina, non di orientamento. Sotto la legge fallimentare l’art. 161, comma 9, sanciva espressamente l’inammissibilità della domanda prenotativa quando nei due anni precedenti ne fosse stata presentata un’altra senza esito. Il Codice della crisi non ha riprodotto quel divieto biennale, e una parte della dottrina ne ha tratto la riproponibilità della domanda in bianco. L’orientamento prevalente in giurisprudenza, però, è che l’assenza di un divieto formale non autorizza la reiterazione strumentale: il filtro si è semplicemente spostato dal divieto tipizzato alla clausola generale dell’abuso del processo, come dimostra proprio Cass. 4246/2026.

L’assunzione prudenziale è che una seconda domanda prenotativa sia praticabile solo a fronte di un mutamento sostanziale e documentato della situazione patrimoniale o delle prospettive di risanamento, non di un semplice ritardo nella predisposizione del piano.

Cosa significa per te

La rinuncia strategica all’ultimo giorno utile è, oggi, il comportamento che più facilmente viene letto come dilatorio, soprattutto se accompagnato da obblighi informativi non rispettati nella prima procedura. Se il termine si sta esaurendo, la strada corretta non è la rinuncia: è l’istanza di proroga adeguatamente documentata, oppure il deposito di una domanda piena anche non perfetta, integrabile.


Terza questione aperta: la proroga del termine e il rapporto con le istanze di liquidazione giudiziale

La questione

“Un creditore ha depositato istanza di apertura della liquidazione giudiziale mentre pende il mio termine. Posso ancora chiedere la proroga di sessanta giorni? E il tribunale è obbligato a esaminare prima la mia domanda concordataria?”

Qui il correttivo-ter ha cambiato le carte in tavola, e le pronunce del 2026 fotografano il passaggio.

Cosa hanno deciso i giudici

Nel testo dell’art. 44 anteriore al D.Lgs. 136/2024, la proroga era subordinata all’assenza di istanze di apertura della liquidazione giudiziale. Cass. civ., Sez. I, 25 maggio 2026, n. 16199 ha applicato quella versione a una vicenda esemplare: una società, dopo il deposito di istanze di liquidazione giudiziale da parte dei creditori, aveva chiesto il concordato con riserva; ottenuto il termine, non aveva depositato il piano nei tempi, adducendo l’impossibilità di accedere alla documentazione societaria sottoposta a sequestro probatorio penale. L’istanza di proroga era stata rigettata, il concordato dichiarato inammissibile e aperta la liquidazione giudiziale; la Corte d’appello aveva confermato l’improrogabilità del termine in presenza di domande di liquidazione giudiziale, condannando anche il legale rappresentante per mala fede ai sensi dell’art. 51, comma 15, CCII. Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile.

Il correttivo-ter ha eliminato quella preclusione. Il testo vigente della lettera a) rende il termine “prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza”: la pendenza di un’istanza di liquidazione giudiziale non impedisce più la proroga, ma il debitore deve dimostrare di avere in mano un progetto reale. Il divieto tipizzato è stato sostituito da un onere di prova sostanziale.

Sul fronte del merito, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. III – sottosezione crisi d’impresa, 3 giugno 2025 si è occupato dei presupposti perché la richiesta di proroga possa essere accolta, nel quadro normativo aggiornato.

Resta poi il tema della priorità di trattazione. L’art. 7, comma 2, CCII impone al tribunale, in caso di più domande, di esaminare in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale, a condizione che a una prima delibazione la domanda non sia manifestamente inammissibile e il piano non sia manifestamente inadeguato agli obiettivi. È una priorità condizionata, non un diritto di veto: e infatti il già citato Tribunale di Milano, 19 dicembre 2025, ha ritenuto che la priorità dell’art. 7 non superi il termine decadenziale dell’art. 40, comma 10.

Cosa significa per te

La proroga non si ottiene più spiegando perché il piano non è pronto: si ottiene depositando il progetto che dimostra che il piano si sta facendo. È un rovesciamento della prospettiva difensiva. Chi arriva alla richiesta di proroga con una relazione narrativa e nessun elaborato la vede rigettata; chi arriva con un progetto di regolazione conforme allo strumento prescelto, con numeri, ipotesi di trattamento dei creditori e cronoprogramma, ha argomenti solidi anche in presenza di istanze avversarie.

E attenzione al calendario: i termini dell’art. 44 non si fermano nel periodo di sospensione feriale, che va dal 1° al 31 agosto. Un termine di sessanta giorni concesso a fine giugno scade regolarmente a fine agosto.


La pronuncia più recente e rilevante: perché Cass. 16199/2026 va letta due volte

Tra le decisioni dell’ultimo anno, l’ordinanza Cass. civ., Sez. I, 25 maggio 2026, n. 16199 è quella che meglio riassume lo spirito con cui la Corte guarda oggi al concordato in bianco. Non tanto per il principio di diritto in sé — che riguarda un testo normativo ormai superato dal correttivo-ter — quanto per il messaggio complessivo che veicola.

Il contesto. Una società, già raggiunta da istanze di liquidazione giudiziale, deposita una domanda di concordato con riserva. Il tribunale concede il termine. Alla scadenza il piano non c’è. La società chiede la proroga, spiegando che la documentazione sociale è sotto sequestro probatorio in sede penale e che quindi ricostruire i dati è materialmente impossibile. Il tribunale rigetta, dichiara inammissibile il concordato e apre la liquidazione giudiziale. La Corte d’appello conferma, e in più condanna il legale rappresentante per mala fede ai sensi dell’art. 51, comma 15, CCII. La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

La motivazione, in linguaggio piano. Il ragionamento dei giudici di merito, avallato dalla Corte, è che il testo allora applicabile dell’art. 44, comma 1, lett. a) escludeva in radice la proroga quando pendessero istanze di liquidazione giudiziale: non si trattava di valutare la fondatezza dell’impedimento addotto, ma di applicare una preclusione oggettiva. E il sequestro della documentazione, per quanto reale, non poteva riaprire una porta che la norma aveva chiuso.

Cosa cambia rispetto a prima. Sul piano strettamente normativo, molto: quella preclusione oggi non c’è più. Una vicenda identica, con domanda depositata dopo l’entrata in vigore del correttivo-ter, avrebbe un esito potenzialmente diverso — a una condizione, però: che la società fosse in grado di depositare un progetto di regolazione della crisi. La riforma non ha regalato tempo al debitore: ha sostituito un divieto automatico con un onere probatorio, e chi non lo assolve si ritrova esattamente nella posizione della società di quel caso.

Cosa non cambia affatto. Due cose. La prima è la condanna per mala fede: l’art. 51, comma 15, CCII resta uno strumento che i giudici usano, e usano anche nei confronti della persona fisica che ha rappresentato la società. La seconda è il regime delle impugnazioni, che in questa materia è deliberatamente stretto. Cass. civ., n. 31176/2025 ha affermato che non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. la decisione della Corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta ex art. 47, comma 5, CCII; e Cass. civ., n. 4127/2026 ha ribadito che il provvedimento che dichiara l’inammissibilità del concordato preventivo o ne revoca l’ammissione non è soggetto a ricorso straordinario per cassazione. Nello stesso senso, per la fase prenotativa, il decreto di revoca del termine è dichiarato non reclamabile dallo stesso art. 44, comma 2, e Cass. civ., Sez. I, ord. 8 maggio 2024, n. 12523 ha escluso il reclamo contro il decreto che ordina il versamento della somma per le spese, precisando che le doglianze sulla misura di quelle spese potranno semmai essere fatte valere nei motivi di reclamo contro la sentenza che apre la liquidazione giudiziale.

La lettura d’insieme è questa: nel preconcordato gli errori si pagano subito e si correggono poco. Non c’è un secondo grado su ogni passaggio, non c’è una Cassazione su ogni decreto. La partita si vince nella costruzione del fascicolo, non nell’impugnazione.


I principi applicati ai casi reali

Le tre simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati di fantasia, non casi seguiti dallo Studio. Servono a mostrare come i principi visti finora si traducono in numeri e date.

Simulazione 1 — Il termine, la proroga e il calendario di agosto

Ipotesi: società con debiti complessivi per 1.847.000 €, di cui 612.000 € verso fornitori strategici, 430.000 € verso il sistema bancario e il resto tra erario ed enti previdenziali. Deposito della domanda ex art. 44 CCII il 12 giugno. Decreto del tribunale che concede sessanta giorni depositato il 24 giugno e iscritto nel registro delle imprese il 26 giugno.

Il termine decorre dall’iscrizione, non dal deposito della domanda né dal deposito del decreto: quindi dal 26 giugno. Sessanta giorni portano al 25 agosto. Poiché l’art. 44, comma 3, esclude questi termini dalla sospensione feriale — che copre il periodo 1-31 agosto — il termine non slitta a settembre.

Sviluppo A: il 20 agosto la società chiede la proroga allegando una relazione sullo stato delle trattative. Nessun progetto di regolazione della crisi. Alla luce del testo vigente della lettera a), l’istanza è priva del presupposto richiesto (“giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto”): esito prevedibile, rigetto e conseguente inammissibilità.

Sviluppo B: il 12 agosto la società deposita l’istanza di proroga allegando un progetto di concordato in continuità con trattamento indicativo delle classi, cronoprogramma e proiezioni a diciotto mesi. Anche in presenza di un’istanza di liquidazione giudiziale depositata nel frattempo da un fornitore, la preclusione soppressa dal correttivo-ter non opera più: la proroga fino a ulteriori sessanta giorni è tecnicamente concedibile, e il nuovo termine cadrebbe attorno al 24 ottobre.

Simulazione 2 — L’atto che sembrava ordinario

Ipotesi: impresa manifatturiera in preconcordato dal 3 marzo. Il 19 marzo scade una fideiussione bancaria di 158.000 € rilasciata a garanzia di una commessa. La banca chiede la proroga della garanzia; l’amministratore, ritenendo di prorogare un rapporto in essere, firma senza chiedere autorizzazioni.

Alla luce di Cass. 14638/2026, la proroga di una fideiussione scaduta non è prosecuzione ma nuovo contratto, e quindi atto di straordinaria amministrazione. Conseguenze a cascata: l’atto è inefficace ai sensi dell’art. 44, comma 1-ter, il credito eventualmente sorto in capo al terzo non è prededucibile per difetto del requisito dell’atto “legalmente compiuto” (Cass. 10652/2025 e Cass. 18161/2025), e il commissario giudiziale ha titolo per segnalare la condotta al tribunale ai fini della revoca del decreto.

Sviluppo alternativo: il 10 marzo l’amministratore deposita istanza di autorizzazione motivata sulla funzionalità della garanzia alla continuità della commessa. Autorizzazione concessa il 17 marzo, firma il 19. Stesso atto, esito opposto.

Simulazione 3 — La cartella che arriva durante il termine e la tentazione di pagare

Ipotesi: durante la pendenza del termine, all’impresa viene notificata una cartella per 74.300 € relativa a tributi anteriori al deposito della domanda. L’amministratore, temendo l’aggravarsi delle sanzioni, chiede una rateizzazione e versa le prime tre rate per complessivi 11.145 €.

Alla luce di Cass. 13243/2026, la notifica della cartella era legittima: il divieto di azioni esecutive non impedisce iscrizione a ruolo e notifica. Ma il pagamento di un credito anteriore, anche rateizzato, è atto di straordinaria amministrazione, ammissibile solo se autorizzato. I versamenti non autorizzati sono quindi esposti a inefficacia e, sul piano della procedura, integrano una violazione della par condicio segnalabile dal commissario. Da notare il rovescio della medaglia, altrettanto rilevante nella pratica: il mancato pagamento non è sanzionabile, proprio perché il debitore non poteva pagare senza autorizzazione.


La giurisprudenza in tabella

Di seguito il riepilogo di tutti i riferimenti utilizzati in questa guida, con la questione decisa, il principio in una riga e la ricaduta pratica. È lo strumento da tenere accanto quando si costruisce o si contesta una domanda in bianco: ogni riga corrisponde a un passaggio del procedimento in cui si può guadagnare o perdere la partita.

PronunciaQuestione decisaPrincipioRilevanza pratica
Cass. civ., Sez. I, ord. 25 maggio 2026, n. 16199Proroga del termine con istanze di liquidazione giudiziale pendentiNel testo anteriore al D.Lgs. 136/2024 la proroga era preclusa dalla pendenza di istanze di liquidazione giudizialeOggi la preclusione è caduta, ma serve il progetto di regolazione
Cass. civ., Sez. I, ord. 18 maggio 2026, n. 14638Proroga di fideiussione scaduta in preconcordatoLa proroga di una garanzia scaduta è nuovo contratto, quindi atto straordinario da autorizzareOgni rinnovo di garanzie va autorizzato
Cass. civ., Sez. I, n. 4127/2026Impugnabilità dell’inammissibilità o revoca del concordatoIl provvedimento non è soggetto a ricorso straordinario per cassazioneLe difese vanno spese prima, non dopo
Cass. civ., Sez. V trib., 7 maggio 2026, n. 13243Crediti tributari anteriori notificati in corso di proceduraNotifica e iscrizione a ruolo ammesse; il pagamento è atto straordinario da autorizzare; l’omesso pagamento non è sanzionabileMai pagare cartelle anteriori senza autorizzazione
Cass. civ., Sez. I, 30 aprile 2026, n. 12096Regime degli atti nella domanda con riservaOccorre qualificare l’atto come ordinario o straordinario; nel secondo caso serve autorizzazioneConferma il criterio di prudenza
Cass. civ., Sez. I, ord. 19 marzo 2026, n. 6594Domanda con riserva a fini dilatoriLa domanda proposta per differire la liquidazione e non per regolare la crisi è inammissibile per abuso del processoIl fine dilatorio è rilevabile e sanzionato
Cass. civ., Sez. I, ord. 25 febbraio 2026, n. 4246Rinuncia e nuova domanda ex art. 44 CCIIÈ abuso del diritto la nuova domanda prenotativa senza modifiche significative di attivo e passivoLa rinuncia strategica è la manovra più rischiosa
Cass. civ., n. 2042/2026Atti in frode e atti compiuti dopo il depositoGli atti in frode rilevano se decettivi e ignoti agli organi; va distinta ordinaria e straordinaria amministrazioneLa trasparenza nella domanda è protezione
Cass. civ., n. 31176/2025Ricorribilità della conferma di inammissibilità ex art. 47, co. 5Non ricorribile per cassazione ex art. 111, co. 7, Cost.Gradi di giudizio limitati
Cass. civ., Sez. I, ord. 29 luglio 2025, n. 21865Competenza territoriale ex art. 44 CCIICompetente il tribunale del COMI, presunto coincidente con la sede legale salvo prova contraria percepibile dai terziVerificare il foro prima del deposito
Cass. civ., Sez. I, n. 18161/2025Prededuzione dei crediti sorti in preconcordatoGli atti straordinari sono “legalmente compiuti” solo se preventivamente autorizzatiI terzi devono pretendere l’autorizzazione
Cass. civ., Sez. I, ord. 9 maggio 2025, n. 12352Mancato versamento della somma per le spese (regime ante CCII)Il mancato o insufficiente versamento non comporta automatica inammissibilità in assenza di previsione di leggeOggi l’art. 44 CCII prevede espressamente la revoca
Cass. civ., Sez. I, 23 aprile 2025, n. 10652Prededucibilità e natura degli attiLa prededuzione presuppone la qualificazione dell’atto e, se straordinario, l’autorizzazioneRegola cardine per fornitori e finanziatori
Cass. civ., Sez. I, ord. 12 marzo 2025, n. 6620Competenza territoriale e sede effettivaRileva il luogo degli atti di gestione, presunto coincidente con la sede legaleGli spostamenti di sede recenti sono sindacabili
Cass. civ., Sez. I, 24 gennaio 2025, n. 1730Qualificazione degli atti in assenza di pianoSenza piano depositato, ogni atto potenzialmente lesivo del patrimonio è straordinarioÈ il criterio più rigoroso e il più sicuro da seguire
Cass. civ., Sez. I, ord. 8 maggio 2024, n. 12523Reclamabilità del decreto sulle spese ex art. 44, co. 1, lett. d)Il decreto non è reclamabile; le doglianze si spendono contro la sentenza di apertura della liquidazioneNon esiste impugnazione autonoma
Cass. civ., Sez. I, n. 13997/2023Perimetro dell’abuso del dirittoOccorrono finalità deviate rispetto allo scopo dello strumentoNon ogni insuccesso è abuso
Cass. civ., Sez. I, 2 febbraio 2023, n. 3239Rilievo dell’incompetenza nel concordato con riservaIl ricorso prenotativo è già domanda di accesso; l’incompetenza è rilevabile con i suoi limitiIl procedimento è incardinato dal primo giorno
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17532/2020Vaglio preliminare e abuso dilatorioIl tribunale può verificare in concreto l’uso dilatorio del preconcordatoOrigine dell’orientamento antiabuso
Trib. Verona, 13 aprile 2026Misure cautelari in fase prenotativaAmmissibile la misura cautelare che inibisce iniziative del concedente in leasingIl perimetro cautelare va oltre le protettive tipiche
Trib. Verona, 10 aprile 2026Finanziamenti prededucibili in fase prenotativaEsaminata la richiesta di autorizzazione contestuale alla domanda con riservaLa finanza interinale si chiede subito
Trib. Forlì, 19 marzo 2026Tutela dopo la scadenza delle misure protettivePossibile riconoscere misure cautelari di contenuto analogo verso creditori determinatiEsiste una via dopo la scadenza dello stay
Trib. Milano, 19 dicembre 2025Domanda prenotativa dopo archiviazione della composizione negoziataInammissibile per superamento del termine dell’art. 40, co. 10, CCIIAttenzione ai termini di raccordo tra strumenti
Trib. Trapani, 26 novembre 2025Misure protettive richieste con la domanda prenotativaConferma giudiziale con efficacia verso tutti i creditoriLo stay va confermato, non solo chiesto
Trib. Milano, 2 novembre 2025Applicabilità dell’art. 94-bis CCII in fase prenotativaSe la domanda indica la continuità e allega un progetto adeguato, si anticipa il regime dello strumento presceltoÈ l’applicazione concreta dell’art. 44, co. 1-quater
Trib. Firenze, 2 novembre 2025Istanza cautelare contestuale alla domanda con riservaOrdine di rilascio del DURC regolare, da confermare in apposita udienzaLa continuità passa anche dalla regolarità contributiva
Trib. Santa Maria Capua Vetere, 3 giugno 2025Presupposti della proroga ex art. 44 CCIIEsame dei giustificati motivi nel quadro post correttivo-terLa proroga si documenta, non si racconta
Trib. Taranto, 18 giugno 2025Accesso con riserva al concordato semplificatoLa domanda piena va comunque depositata nel termine di sessanta giorni dalla relazione dell’espertoIl raccordo con la composizione negoziata ha tempi rigidi

La sintesi operativa

Da tutta la giurisprudenza esaminata si estraggono principi pratici che valgono più di qualsiasi manuale. Eccoli, uno per riga.

  • Il termine decorre dall’iscrizione del decreto nel registro delle imprese, non dal deposito della domanda né dal deposito del decreto in cancelleria: è una precisazione introdotta dal correttivo-ter e va calcolata con esattezza.
  • I termini dell’art. 44 non si sospendono nel periodo feriale, che va dal 1° al 31 agosto: una scadenza estiva è una scadenza vera.
  • Senza piano depositato, ogni atto che possa incidere negativamente sul patrimonio va trattato come straordinario e portato all’autorizzazione (Cass. 1730/2025).
  • Il rinnovo o la proroga di garanzie scadute è nuovo contratto e richiede autorizzazione specifica (Cass. 14638/2026).
  • I crediti tributari anteriori possono essere iscritti a ruolo e notificati, ma non vanno pagati senza autorizzazione; il mancato pagamento non è sanzionabile (Cass. 13243/2026).
  • La prededuzione dei crediti dei terzi non è automatica: dipende dalla qualificazione dell’atto e, se straordinario, dall’autorizzazione preventiva (Cass. 10652/2025 e Cass. 18161/2025).
  • La proroga oggi si ottiene depositando un progetto di regolazione della crisi, non spiegando i motivi del ritardo: il correttivo-ter ha sostituito la preclusione oggettiva con un onere di prova sostanziale.
  • La pendenza di istanze di liquidazione giudiziale non impedisce più la proroga, ma rende il progetto ancora più necessario (Cass. 16199/2026 per il regime previgente).
  • Rinunciare alla domanda con riserva per depositarne un’altra senza modifiche significative di attivo e passivo è abuso del diritto (Cass. 4246/2026).
  • La domanda proposta per differire la liquidazione, e non per regolare la crisi, è inammissibile a prescindere dalla correttezza formale degli atti (Cass. 6594/2026 e Cass. 13997/2023).
  • La competenza va verificata prima del deposito: rileva il centro degli interessi principali, presunto nella sede legale ma superabile con prova percepibile dai terzi (Cass. 21865/2025 e Cass. 6620/2025).
  • Il decreto di revoca del termine non è reclamabile e il decreto sulle spese non è impugnabile in via autonoma: gli spazi di correzione successiva sono minimi (art. 44, co. 2, CCII e Cass. 12523/2024).
  • Gli obblighi informativi mensili non sono un adempimento burocratico: la loro violazione grave è causa tipizzata di revoca del termine e viene letta, insieme ad altri elementi, come indice di intento dilatorio.
  • L’art. 44, comma 1-quater, consente di anticipare il regime dello strumento prescelto depositando un progetto conforme: è la leva più sottovalutata dell’istituto (Trib. Milano, 2 novembre 2025).

Le domande sul “quindi in pratica?”

Serve l’attestazione di un professionista già al momento della domanda in bianco? No. L’art. 44, comma 1, richiede la sola documentazione dell’art. 39, comma 3; l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità è prevista dalla lettera a) come allegato della proposta e del piano, cioè del deposito successivo. Il vantaggio pratico è che l’impresa guadagna tempo prima di dover completare l’istruttoria attestativa — ma attenzione, perché la giurisprudenza sulla proroga (e la lettera vigente della norma) chiede comunque un progetto di regolazione della crisi già in avanzata predisposizione.

Le azioni esecutive si fermano automaticamente con il deposito? No, non tutte e non automaticamente. Dal deposito operano gli effetti dell’art. 46 CCII, tra cui l’inefficacia verso i creditori anteriori delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la pubblicazione e il divieto di acquisire diritti di prelazione senza autorizzazione. Il blocco delle azioni esecutive e cautelari va invece richiesto come misura protettiva ai sensi dell’art. 54 CCII e confermato secondo il procedimento dell’art. 55: il Tribunale di Trapani, con provvedimento del 26 novembre 2025, si è occupato proprio della successiva conferma giudiziale con efficacia verso tutti i creditori.

Posso ottenere finanza nuova durante il termine? Sì, ma va autorizzata. Il Tribunale di Verona, con provvedimento del 10 aprile 2026, ha esaminato una richiesta di autorizzazione alla sottoscrizione di finanziamenti prededucibili formulata contestualmente alla domanda di accesso con riserva. La regola generale resta quella di Cass. 10652/2025 e Cass. 18161/2025: senza autorizzazione preventiva non c’è atto “legalmente compiuto” e quindi non c’è prededuzione sicura.

Che succede se le misure protettive scadono e il piano non è ancora depositato? Non è necessariamente la fine. Il Tribunale di Forlì, il 19 marzo 2026, ha ammesso che, decorso il termine massimo di durata delle misure protettive, possano essere riconosciute misure cautelari di contenuto analogo ma rivolte verso creditori specifici. È una via stretta e va costruita con motivazione puntuale sul pregiudizio concreto.

La domanda in bianco può servire per accedere a uno strumento diverso dal concordato? Sì. L’art. 44 riguarda l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi in generale: nel termine il debitore può depositare la proposta di concordato con il piano, oppure chiedere l’omologazione di accordi di ristrutturazione, oppure quella del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione ex art. 64-bis. Il comma 1-quater consente inoltre di anticipare il regime dello strumento prescelto depositando un progetto conforme, come ha riconosciuto il Tribunale di Milano il 2 novembre 2025 estendendo alla fase prenotativa la tutela dei contratti essenziali dell’art. 94-bis CCII.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Gli orientamenti che hai letto non servono a nulla se restano sulla carta. Il valore sta nell’applicarli a un fascicolo concreto, prima che l’errore sia stato commesso. Ecco cosa fa lo Studio, in concreto:

  1. Verifichiamo la competenza territoriale confrontando sede legale, luogo effettivo degli atti di gestione e percepibilità della collocazione da parte dei terzi, applicando i criteri di Cass. 21865/2025 e Cass. 6620/2025, prima del deposito.
  2. Costruiamo il fascicolo documentale dell’art. 39, comma 3, e valutiamo se le condizioni per una domanda prenotativa esistono davvero o se conviene una domanda piena o un percorso diverso.
  3. Redigiamo il progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza richiesto dalla lettera a) per la proroga e dal comma 1-quater per l’anticipazione del regime dello strumento prescelto, conformandolo allo strumento scelto.
  4. Mappiamo gli atti da compiere nel termine e predisponiamo le istanze di autorizzazione, applicando il criterio rigoroso di Cass. 1730/2025 e i casi specifici decisi da Cass. 14638/2026 e Cass. 13243/2026.
  5. Gestiamo gli obblighi informativi mensili e il deposito delle relazioni economico-patrimoniali, curandone l’iscrizione nel registro delle imprese, perché la loro violazione grave è causa tipizzata di revoca.
  6. Depositiamo le istanze di misure protettive e cautelari ex artt. 54 e 55 CCII e ne curiamo la conferma in udienza, comprese le misure atipiche modellate sul singolo creditore.
  7. Interloquiamo con il commissario giudiziale documentando lo stato delle trattative e prevenendo le segnalazioni di atti in frode o di condotte pregiudizievoli ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. b).
  8. Difendiamo la posizione del debitore nel contraddittorio con le istanze di liquidazione giudiziale, argomentando la priorità di trattazione dell’art. 7, comma 2, CCII e la persistenza dei presupposti dello strumento negoziale.
  9. Assistiamo i creditori e i terzi contraenti nella verifica preventiva delle autorizzazioni, per non ritrovarsi con crediti non prededucibili in una successiva liquidazione giudiziale.
  10. Costruiamo le impugnazioni là dove sono ammesse, tenendo conto dei limiti fissati da Cass. 31176/2025, Cass. 4127/2026 e Cass. 12523/2024, e portando la linea difensiva fino all’ultimo grado.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia interamente costruita sugli orientamenti di legittimità, l’abilitazione al patrocinio in Cassazione è la leva decisiva: le questioni che si affrontano nel preconcordato — qualificazione degli atti, prededuzione, abuso del processo, presupposti della proroga — sono le stesse che vengono poi discusse davanti alla Suprema Corte, e affrontarle fin dal primo giorno con la prospettiva di chi le argomenterà in sede di legittimità cambia il modo in cui si scrivono gli atti. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 pesa altrettanto in questo tema, perché la scelta tra composizione negoziata, domanda prenotativa e domanda piena si compie a monte e condiziona tutto il resto, compresi i termini di raccordo dell’art. 40, comma 10, CCII.

Lo Studio garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: stesso difensore, stessa linea, nessuna ricostruzione da zero al cambio di grado. E lavora con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo, perché in questa materia il progetto di regolazione della crisi è insieme un atto giuridico e un elaborato economico-finanziario, e i due piani non possono essere costruiti separatamente.


In chiusura

Il concordato in bianco è uno strumento serio e, se usato bene, prezioso: permette di fermare la corsa dei creditori mentre si costruisce una soluzione, senza dover arrivare al tribunale con un piano già confezionato.

Ma è anche lo strumento su cui la giurisprudenza ha alzato più di ogni altro il livello di guardia, perché per anni è stato usato per prendere tempo. Le pronunce del 2025 e del 2026 dicono tutte la stessa cosa da angolazioni diverse: il tempo si concede a chi dimostra di starlo usando.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 — la qualifica che riguarda in modo diretto la gestione della crisi d’impresa e la scelta dello strumento con cui affrontarla — è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, ed è avvocato cassazionista, in una materia in cui le regole del gioco le scrive la Corte di legittimità. Non promettiamo esiti: analizziamo la situazione, verifichiamo i presupposti e costruiamo la strategia più difendibile, dal primo deposito fino all’ultimo grado.

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