Chi Si Occupa Di Mettere Una Srl In Liquidazione Con Forti Debiti

Chi si occupa, concretamente, di mettere in liquidazione una S.r.l. che ha accumulato debiti importanti: l’amministratore, i soci, un commercialista, un liquidatore nominato dal tribunale, un curatore, o qualcun altro ancora? La domanda sembra amministrativa e invece è la prima decisione strategica dell’intera vicenda, perché il soggetto che prende in mano la liquidazione determina anche quali regole si applicano, quali protezioni si attivano e su chi ricadranno i debiti rimasti scoperti. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: a seconda dello stato patrimoniale, del rapporto tra attivo e passivo e del comportamento tenuto negli ultimi esercizi, l’incarico può legittimamente spettare a un liquidatore scelto dai soci, a un liquidatore nominato dal tribunale, a un esperto indipendente della composizione negoziata o a un curatore giudiziale — e sceglierne uno quando ne servirebbe un altro è la fonte più frequente di responsabilità personali.

Su questa materia lo Studio Monardo opera esattamente nel punto in cui il diritto societario incontra quello della crisi d’impresa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè è abilitato proprio alla funzione che il Codice della crisi affida al professionista chiamato a guidare le trattative di un’impresa indebitata, ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, qualifiche che coprono le società che restano sotto le soglie dimensionali e che quindi non possono accedere alla liquidazione giudiziale. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile quando il passivo è composto da esposizioni bancarie e debiti erariali, e la qualifica di avvocato cassazionista, che consente di difendere la scelta compiuta fino all’ultimo grado se un creditore o un curatore la contesta anni dopo.

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Il quadro di partenza: cosa succede quando una S.r.l. indebitata si avvia alla chiusura

Prima di confrontare le strade, va fissato il terreno comune su cui tutte poggiano, perché è quello che determina quale delle quattro sia effettivamente percorribile.

Una S.r.l. non “chiude”: si scioglie, si liquida e infine si estingue. Lo scioglimento non è un atto discrezionale ma la conseguenza di una delle cause elencate dall’art. 2484 c.c. — decorso del termine, conseguimento o impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, impossibilità di funzionamento dell’assemblea, riduzione del capitale sotto il minimo legale, deliberazione dell’assemblea, e le altre ipotesi previste da statuto o da legge. Nelle società indebitate la causa che si verifica più spesso è la quarta: le perdite erodono il capitale e lo portano sotto il minimo, e da quel momento lo scioglimento opera di diritto, indipendentemente dal fatto che qualcuno se ne accorga.

È qui che si apre il primo fronte di rischio. L’art. 2485 c.c. impone agli amministratori di accertare senza indugio la causa di scioglimento e di iscriverla nel registro delle imprese; l’art. 2486 c.c. stabilisce che, dal verificarsi della causa e fino alla consegna ai liquidatori, gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale, rispondendo personalmente e solidalmente dei danni causati da atti od omissioni che violino questo precetto. Il terzo comma della norma, introdotto dall’art. 378 del D.Lgs. 14/2019, fissa anche il criterio con cui il danno viene quantificato: la differenza tra il patrimonio netto alla data di apertura di una procedura concorsuale (o di cessazione della carica) e quello al momento in cui la causa di scioglimento si è verificata, con il correttivo del deficit patrimoniale quando le scritture contabili mancano o sono inattendibili. A fronte di questo rigore va però registrato il rovescio della medaglia processuale: la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che si tratta di criteri di liquidazione equitativa del danno, non di automatismi, e che restano superabili quando in causa emergano elementi di fatto che giustifichino un metodo più aderente al caso concreto.

Il secondo elemento comune è l’art. 2086, comma 2, c.c., che obbliga l’imprenditore in forma societaria a dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla rilevazione tempestiva della crisi e ad attivarsi senza indugio per l’adozione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento. La norma non dice quale strumento: dice che lo strumento va scelto, e presto. Il ritardo, di per sé, è già una condotta valutabile.

Il terzo elemento è la distinzione tra crisi e insolvenza, che l’art. 2 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, più volte novellato, da ultimo con il D.Lgs. 136/2024, il cosiddetto correttivo-ter) tiene nettamente separate: la crisi è lo squilibrio che rende probabile l’insolvenza e si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei dodici mesi successivi; l’insolvenza è l’incapacità attuale di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. La differenza è dirimente perché una società in crisi ha davanti a sé tutte e quattro le strade, mentre una società già insolvente ne vede alcune restringersi drasticamente.

Il quarto elemento riguarda le dimensioni. Il Codice riserva la liquidazione giudiziale — l’erede della dichiarazione di fallimento — agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di “impresa minore” (attivo patrimoniale, ricavi e indebitamento entro le soglie fissate dall’art. 2, comma 1, lett. d, CCII). L’onere della prova grava sul debitore: il Tribunale di Bergamo, con provvedimento del 12 febbraio 2025, ha ribadito che chi invoca la liquidazione controllata deve dimostrare il mancato superamento congiunto delle soglie, non limitarsi ad affermarlo. Esiste inoltre un filtro quantitativo: non si fa luogo all’apertura della liquidazione giudiziale se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria è complessivamente inferiore a 30.000 euro.

Su questa base comune si innestano quattro percorsi diversi, ciascuno con un protagonista diverso.


Opzione 1 — La liquidazione volontaria con liquidatore nominato dai soci

In cosa consiste

È la strada codicistica ordinaria. Accertata e iscritta la causa di scioglimento, l’assemblea dei soci — con verbale notarile, trattandosi di decisione che incide sull’atto costitutivo quando lo scioglimento è deliberato — provvede ai sensi dell’art. 2487 c.c. a nominare uno o più liquidatori, a stabilirne i poteri (con particolare riguardo alla cessione dell’azienda, di suoi rami o di singoli beni) e a fissare i criteri di svolgimento della liquidazione, compreso l’eventuale esercizio provvisorio in funzione del miglior realizzo. Dall’iscrizione della nomina nel registro delle imprese (art. 2487-bis c.c.) gli amministratori cessano e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento e un rendiconto della gestione successiva all’ultimo bilancio.

Da quel momento il liquidatore — nella prassi un commercialista, talvolta un avvocato, spesso lo stesso ex amministratore — assume la gestione con i poteri dell’art. 2489 c.c., redige i bilanci annuali di liquidazione (art. 2490 c.c.), può distribuire acconti ai soci solo se dai bilanci risulta che non pregiudicano i creditori (art. 2491 c.c.) e, a operazioni concluse, redige il bilancio finale con il piano di riparto, che diventa definitivo se nessun socio propone reclamo entro novanta giorni (art. 2492 c.c.). Approvato il bilancio finale, i liquidatori chiedono la cancellazione dal registro delle imprese e la società si estingue (art. 2495 c.c.).

Quando ha senso

Tre scenari la rendono coerente. Il primo: il passivo è consistente ma l’attivo, correttamente realizzato, è capiente o quasi, e il divario residuo è colmabile con un apporto dei soci o con transazioni negoziate creditore per creditore. Il secondo: i debiti sono concentrati su pochi creditori disponibili a un saldo e stralcio, e non esistono creditori aggressivi che stiano già procedendo esecutivamente. Il terzo: la società è già sostanzialmente ferma, con pochi rapporti pendenti e un attivo composto da beni liquidabili senza contenzioso.

Come si esegue in sintesi

Delibera assembleare e nomina; iscrizione al registro delle imprese; consegna dei beni e delle scritture con inventario; predisposizione di una situazione patrimoniale attendibile che confronti attivo realizzabile e passivo effettivo, inclusi i debiti potenziali e le garanzie prestate; realizzo dei beni secondo i criteri deliberati; pagamento dei creditori nel rispetto delle cause legittime di prelazione; bilancio finale e riparto; cancellazione.

Vantaggi

Il controllo resta ai soci, che scelgono la persona del liquidatore e ne definiscono i poteri. I tempi sono governati dall’interno, non da un calendario processuale. La gestione dell’azienda resta riservata: nessuna pubblicità concorsuale, nessuna sentenza, nessun organo pubblico che entra nei conti. Il valore dei beni può essere realizzato con trattative private, spesso a condizioni migliori rispetto a una vendita competitiva forzata. E, per il ceto creditorio, l’assenza di costi di procedura concorsuale lascia teoricamente più attivo distribuibile.

Il profilo ideale di questa opzione è la società con debiti rilevanti ma non ancora insolvente, con un attivo realizzabile in tempi ragionevoli e senza creditori già passati all’esecuzione forzata.

Rischi e svantaggi

Il rovescio della medaglia è pesante e va detto senza attenuazioni. La liquidazione volontaria non offre alcuna protezione dalle azioni esecutive: ogni creditore può pignorare, iscrivere ipoteca, agire presso terzi mentre la liquidazione è in corso, e il liquidatore non ha strumenti per fermarlo. Non produce alcun effetto esdebitativo. Non consente pagamenti parziali imposti alla minoranza dissenziente: ogni stralcio richiede il consenso individuale del creditore.

Soprattutto, espone il liquidatore a una responsabilità personale che si è progressivamente definita in giurisprudenza. Il liquidatore non gestisce nell’interesse dei soci ma è garante della corretta destinazione dell’attivo sociale ai creditori: la Cassazione lo ha affermato con la sentenza n. 5591 del 21 febbraio 2022, escludendo che egli possa agire in modo discrezionale o arbitrario. Quando il patrimonio si rivela insufficiente rispetto alla massa dei debiti, il liquidatore deve seguire regole di condotta assimilabili a quelle di un curatore: rispetto della par condicio, osservanza dell’ordine dei privilegi, divieto di pagamenti preferenziali. Il pagamento del fornitore amico prima del creditore privilegiato, o il rimborso del finanziamento soci postergato prima dei chirografari, non è un’irregolarità formale: è la condotta che fonda la responsabilità personale illimitata verso il creditore pretermesso.

Va aggiunto che, per i debiti tributari, l’art. 36 del d.P.R. 602/1973 costruisce una responsabilità propria del liquidatore che non paga le imposte dovute pur disponendo di risorse, o che soddisfa crediti di ordine inferiore. La Cassazione, con l’ordinanza n. 3273 del 9 febbraio 2025, ne ha confermato la natura civilistica di obbligazione propria, non di successione nel debito altrui: il che significa che il liquidatore ha uno spazio difensivo reale — provare l’incapienza incolpevole o il rispetto dell’ordine dei privilegi — ma anche che non può ignorare il problema confidando nello schermo societario.

E c’è un ultimo profilo, il più insidioso: se al momento della cancellazione la società era già insolvente, la liquidazione volontaria non chiude nulla. La liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, e la società torna in scena con un curatore che riesamina a ritroso tutti gli atti compiuti.


Opzione 2 — Il liquidatore nominato dal tribunale ex art. 2487, comma 2, c.c.

In cosa consiste

Quando la macchina societaria si inceppa, la nomina non resta sospesa: interviene il tribunale. L’art. 2487, comma 2, c.c. prevede due distinti interventi camerali. Il primo riguarda l’inerzia degli amministratori, che non convocano l’assemblea per la nomina dei liquidatori dopo che la causa di scioglimento è stata resa pubblica: su istanza di singoli soci, di amministratori o dei sindaci, il tribunale convoca l’assemblea. Il secondo riguarda lo stallo: se l’assemblea non si costituisce o non delibera, il tribunale adotta direttamente con decreto le decisioni sulla nomina, sui poteri e sui criteri di liquidazione.

La giurisprudenza di merito ha esteso questo meccanismo anche ai casi in cui la convocazione non sia stata neppure tentata, quando dagli atti risulti presumibile che i soci non siano in grado di raggiungere le maggioranze necessarie: una lettura che evita di imporre un passaggio assembleare rituale destinato a fallire. Il decreto di nomina, secondo un orientamento risalente e mai smentito (Cass. n. 12677 del 29 maggio 2009), non è ricorribile per cassazione, proprio perché non definitivo: il liquidatore nominato può essere revocato dall’assemblea o, in presenza di giusta causa, dal tribunale su istanza di soci, sindaci o pubblico ministero.

Quando ha senso

Il primo scenario è la compagine spaccata: due soci al cinquanta per cento che non trovano l’accordo sul nome del liquidatore, con la società ferma e i debiti che maturano interessi. Il secondo è la società orfana dell’organo amministrativo — amministratore dimissionario, deceduto, irreperibile — dove nessuno ha il potere di convocare o di gestire. Il terzo è il conflitto di interessi conclamato: quando il socio di maggioranza è anche il principale creditore o il principale debitore della società, e affidargli la scelta del liquidatore significherebbe consegnargli il controllo del riparto.

Come si esegue in sintesi

Ricorso al tribunale competente in sede di volontaria giurisdizione, con la documentazione che dimostri la causa di scioglimento e l’impossibilità di provvedere in assemblea; audizione del pubblico ministero dove prevista; decreto di nomina, che di regola circoscrive i poteri e riserva agli atti di natura straordinaria l’autorizzazione preventiva dei soci o dello stesso tribunale; iscrizione al registro delle imprese e insediamento.

Vantaggi

Il liquidatore giudiziale è terzo rispetto ai soci, e questa terzietà ha un valore concreto quando esiste il rischio che la liquidazione venga usata per favorire una parte. Sblocca situazioni altrimenti paralizzate, evitando che la società rimanga in un limbo dove i debiti crescono e il patrimonio si deteriora — condizione che, protraendosi, alimenta proprio la responsabilità ex art. 2486 c.c. di chi avrebbe dovuto attivarsi. Il decreto, delimitando i poteri, offre inoltre al liquidatore un perimetro operativo più definito e quindi meno esposto a contestazioni successive.

Il profilo ideale di questa opzione è la società in stallo decisionale o priva di organo amministrativo, dove il problema non è la scelta della strategia liquidatoria ma l’impossibilità materiale di nominare chi la esegua.

Rischi e svantaggi

A fronte di questo vantaggio va soppesato un limite strutturale: la nomina giudiziale risolve un problema di legittimazione, non un problema di squilibrio patrimoniale. Il liquidatore nominato dal tribunale opera con gli stessi poteri e le stesse responsabilità di quello assembleare, e incontra gli stessi ostacoli: nessuna protezione dalle azioni esecutive, nessun effetto sui debiti, nessun potere di imporre falcidie. Se la società è insolvente, il liquidatore nominato dal tribunale si troverà, come chiunque altro, davanti al dovere di valutare l’accesso a uno strumento concorsuale.

Va inoltre considerato che il procedimento assorbe tempo — la fissazione dell’udienza camerale, l’eventuale contraddittorio tra soci in conflitto, l’individuazione del professionista — e che il liquidatore nominato dal giudice, non conoscendo l’azienda, deve ricostruire la situazione dall’esterno, spesso con scritture contabili incomplete. Infine, la vincolatività degli atti straordinari all’autorizzazione preventiva, che è una garanzia, è anche un fattore di rallentamento nelle operazioni di realizzo che richiederebbero rapidità.


Opzione 3 — L’esperto indipendente della composizione negoziata (e l’eventuale sbocco nel concordato semplificato)

In cosa consiste

Qui il protagonista cambia natura. La composizione negoziata, disciplinata dagli artt. 12 e seguenti CCII e nata con il D.L. 118/2021, è un percorso volontario e riservato che si attiva su istanza dell’imprenditore attraverso la piattaforma telematica nazionale: una commissione nomina un esperto indipendente, iscritto in un apposito elenco, con il compito di agevolare le trattative con creditori, banche, fornitori e amministrazione finanziaria. L’esperto non gestisce l’impresa e non si sostituisce all’imprenditore, che conserva la gestione ordinaria e straordinaria; conduce le trattative, verifica la percorribilità del risanamento e, alla fine, redige una relazione finale.

Su richiesta dell’imprenditore il tribunale può concedere misure protettive che, iscritte al registro delle imprese, impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio: è l’unica delle prime tre strade che offre una difesa attiva del patrimonio durante il percorso.

Quando le trattative non approdano a un risanamento, la composizione negoziata non si limita a chiudersi: apre l’accesso al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII), da proporre entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto. È una procedura liquidatoria giudiziale in cui i creditori non votano: il tribunale omologa valutando che la proposta assicuri un’utilità e non sia deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, nominando poi un ausiliario e, all’esito, un liquidatore per l’esecuzione.

Quando ha senso

Il primo scenario: l’impresa ha ancora un valore aziendale — un ramo, un contratto, un avviamento, un portafoglio clienti — che andrebbe distrutto da una liquidazione atomistica e che invece può essere ceduto a un terzo, con l’effetto di aumentare il ricavato per i creditori. Il secondo: esistono creditori strategici (banche, principali fornitori, Agenzia delle Entrate) con cui una trattativa strutturata e assistita è realisticamente possibile, ma serve una tregua sulle azioni esecutive per condurla. Il terzo: la società deve chiudere, ma l’imprenditore vuole arrivare alla liquidazione avendo prima documentato, con l’intervento di un professionista indipendente, di avere tentato ogni alternativa — circostanza che pesa in ogni futuro giudizio di responsabilità.

Come si esegue in sintesi

Istanza tramite piattaforma con il corredo documentale previsto e il test pratico di risanabilità; nomina dell’esperto; eventuale richiesta di misure protettive al tribunale, con conferma nei termini di legge; conduzione delle trattative con incontri documentati; eventuale autorizzazione giudiziale di finanziamenti prededucibili o della cessione dell’azienda senza effetto successorio sui debiti; relazione finale dell’esperto; scelta dello sbocco, che può essere un contratto, un accordo, un piano attestato, un accordo di ristrutturazione, un concordato preventivo o, appunto, il concordato semplificato.

Vantaggi

È l’unico percorso che coniuga riservatezza iniziale, protezione del patrimonio e possibilità di autorizzazioni giudiziali mirate. La cessione dell’azienda autorizzata dal tribunale, in particolare, consente al cessionario di acquisire il complesso produttivo senza subentrare nei debiti pregressi, con effetti sul prezzo realizzabile che nessuna vendita in liquidazione volontaria può garantire. L’imprenditore conserva la gestione. E, quando il risanamento non riesce, la relazione finale dell’esperto costituisce il presupposto per uno sbocco liquidatorio che non passa dal voto dei creditori.

Sul fronte del concordato semplificato, la giurisprudenza di legittimità del 2025-2026 ne ha chiarito i confini in modo ormai stabile. La sentenza n. 544 del 9 gennaio 2026 ha riconosciuto che vi può accedere anche il debitore insolvente, superando la lettura restrittiva che ne limitava l’uso alla sola insolvenza reversibile. Le pronunce n. 618 e n. 624 del gennaio 2026 hanno precisato che l’utilità per ciascun creditore, presupposto dell’omologazione, non deve necessariamente essere monetaria ma deve essere effettiva e altamente probabile, non genericamente enunciata.

Il profilo ideale di questa opzione è la società con debiti importanti che conserva un valore aziendale da preservare o cedere, e che ha bisogno di sospendere le aggressioni dei creditori per poter negoziare.

Rischi e svantaggi

Il percorso non è un rifugio. La giurisprudenza ha assunto una linea rigorosa contro l’uso dilatorio: se l’imprenditore attiva la composizione negoziata al solo scopo di congelare le esecuzioni, senza una prospettiva concreta e senza una proposta seria, la protezione viene revocata e l’operazione si ritorce contro chi l’ha tentata. Il Tribunale di Bologna, con pronuncia del 2 maggio 2025, e il Tribunale di Milano, con sentenza del 30 ottobre 2025, hanno insistito sul dovere di correttezza e buona fede nella conduzione delle trattative come presupposto indispensabile per il successivo accesso al concordato semplificato.

Sul concordato semplificato il controllo giudiziale si è fatto stringente. Con l’ordinanza n. 31641 del 4 dicembre 2025, ribadita dall’ordinanza n. 1353 del 21 gennaio 2026, la Cassazione ha stabilito che il giudizio di ammissibilità non può ridursi a un riscontro formale della documentazione ma investe la legalità sostanziale della proposta; l’ordinanza n. 623/2026 ha aggiunto che il tribunale deve accertare la correttezza e la buona fede della composizione, il coinvolgimento dell’intera platea creditoria e la reale esplorazione delle alternative. È stato inoltre chiarito che non costituisce finanza esterna la mera rinuncia a crediti già esistenti nel patrimonio del debitore — inclusi i finanziamenti soci, anche se prededucibili — perché non genera nuove risorse.

Va infine considerato che l’esperto è indipendente per definizione: non è il consulente dell’imprenditore, non ne difende gli interessi e la sua relazione finale, se negativa sulla condotta tenuta, diventa un documento che circola. La composizione negoziata va affrontata con una preparazione documentale seria, non improvvisata.


Opzione 4 — Il curatore della liquidazione giudiziale (o gli organi del concordato preventivo)

In cosa consiste

Quando l’insolvenza è conclamata e irreversibile, il soggetto che si occupa della liquidazione non è più scelto dai soci né negoziato con i creditori: è il curatore, nominato dal tribunale con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (artt. 121 e seguenti CCII). Il curatore prende in consegna il patrimonio, forma l’inventario, redige il programma di liquidazione, verifica lo stato passivo sotto la direzione del giudice delegato e distribuisce il ricavato secondo le cause di prelazione. Ha inoltre poteri che nessun liquidatore volontario possiede: le azioni revocatorie, l’azione di responsabilità contro amministratori, sindaci e liquidatori, l’accertamento dei rapporti pendenti.

La domanda di apertura può essere presentata dal debitore stesso — cioè dall’organo amministrativo o dal liquidatore in carica — da uno o più creditori o dal pubblico ministero (art. 37 CCII). Sull’iniziativa del debitore la Cassazione, con la sentenza n. 30903 del 25 novembre 2025, ha precisato che la decisione dell’amministratore di chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale della propria società non richiede le forme che l’art. 120-bis CCII impone per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi: è un atto che l’organo gestorio può compiere con i propri poteri.

Accanto alla liquidazione giudiziale, e prima di essa, resta il concordato preventivo liquidatorio (art. 84 CCII), dove la liquidazione è gestita da un liquidatore giudiziale sotto la vigilanza del commissario giudiziale e del giudice delegato, ma con una proposta che i creditori votano. Il Codice ne subordina però l’ammissibilità a due condizioni cumulative: l’apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il dieci per cento l’attivo disponibile al momento della domanda, e la soddisfazione dei creditori chirografari — e dei privilegiati degradati — in misura non inferiore al venti per cento.

Se la società rientra nei parametri dell’impresa minore, la procedura corrispondente non è la liquidazione giudiziale ma la liquidazione controllata (artt. 268 e seguenti CCII), aperta con la nomina di un liquidatore, con la possibilità per i creditori di proporre istanza al superamento di una soglia di debiti scaduti fissata dalla legge.

Quando ha senso

Primo scenario: l’attivo è manifestamente incapiente e i creditori hanno già avviato pignoramenti, con il rischio concreto che il primo che arriva incassi tutto e gli altri nulla. Secondo scenario: esistono atti pregressi potenzialmente revocabili, o crediti verso terzi difficili da recuperare, che solo un curatore con i poteri della procedura può aggredire a beneficio della massa. Terzo scenario: le scritture contabili sono lacunose e la ricostruzione della gestione richiede l’intervento di un organo pubblico, situazione in cui proseguire una liquidazione volontaria significherebbe esporre il liquidatore a responsabilità per fatti altrui.

Come si esegue in sintesi

Ricorso al tribunale competente per il centro degli interessi principali; procedimento unitario con contraddittorio e termini scanditi dagli artt. 40 e 41 CCII; sentenza di apertura con nomina di giudice delegato e curatore; reclamo alla corte d’appello nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 51 CCII, con la sospensione feriale dei termini processuali operante — va ricordato — soltanto dal 1° al 31 agosto; inventario, programma di liquidazione, accertamento del passivo, vendite competitive, riparti, chiusura.

Vantaggi

La procedura concorsuale è l’unico contesto in cui la par condicio è garantita da un organo terzo, in cui le azioni esecutive individuali si arrestano e in cui le condotte pregresse vengono esaminate in un quadro ordinato. Per amministratori e liquidatori che hanno operato correttamente, l’apertura tempestiva è paradossalmente un fattore di protezione: interrompe l’aggravamento del dissesto, che è il parametro su cui si misura il danno risarcibile ex art. 2486 c.c. La Cassazione, con la sentenza n. 20150 del 18 luglio 2025, ha ricordato che il danno può essere determinato anche in base ai debiti assunti indebitamente nel periodo compreso tra il momento in cui la procedura avrebbe dovuto essere richiesta e quello in cui è stata effettivamente aperta: ogni mese di ritardo è un mese che entra nel conteggio.

Il profilo ideale di questa opzione è la società insolvente con attivo incapiente, esecuzioni in corso e passivo frammentato, dove nessuna trattativa unanime è realisticamente raggiungibile.

Rischi e svantaggi

Lo spossessamento è totale: l’imprenditore perde la disponibilità del patrimonio e la gestione. Gli effetti reputazionali e le limitazioni personali sono più marcati di ogni altra strada. Il curatore esamina retrospettivamente la gestione, e l’azione di responsabilità contro amministratori e liquidatori è un’eventualità concreta, non teorica: chi ha proseguito l’attività dopo la perdita del capitale sociale, o ha effettuato pagamenti preferenziali, trova in procedura un soggetto professionalmente attrezzato a contestarglielo. Va poi soppesato che i tempi non li governa nessuna delle parti e che il realizzo con vendite competitive è tendenzialmente inferiore a quello di una cessione negoziata.

Quanto al concordato preventivo liquidatorio, la duplice soglia dell’art. 84, comma 4, CCII ne restringe l’accesso alle sole situazioni in cui qualcuno — socio, familiare, investitore — è disposto a immettere risorse nuove e non restituibili: in assenza di finanza esterna effettiva, la proposta è inammissibile, e il tempo speso a costruirla è tempo sottratto alle alternative.

Una precisazione sistematica che tocca tutte le società: la Cassazione ha osservato che la sostituzione del termine “fallimento” con “liquidazione giudiziale” non è un semplice restyling lessicale, inserendosi in un impianto normativo non pienamente sovrapponibile al precedente (tra le altre, Cass. n. 14012 del 26 maggio 2025 e Cass. n. 14835 del 3 giugno 2025). Ragionare per analogia con il vecchio diritto fallimentare, in questa materia, è un errore metodologico prima che giuridico.


Le opzioni alla prova dei conti

Le differenze tra le quattro strade si apprezzano meglio applicandole agli stessi numeri. Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti a scopo illustrativo, non casi reali.

Prima simulazione — Attivo parzialmente capiente, nessuna esecuzione in corso

Ipotesi: S.r.l. con passivo complessivo di 412.700 €, così composto: 148.300 € di debiti erariali e contributivi (in larga parte privilegiati), 91.400 € verso banche con garanzia ipotecaria su un capannone, 173.000 € verso fornitori chirografari. Attivo: capannone stimato 165.000 €, magazzino realizzabile 38.600 €, crediti verso clienti 47.200 € di cui 12.800 € di dubbia esigibilità. Nessun pignoramento in corso.

Con l’opzione 1, il liquidatore realizza l’attivo in circa quattordici mesi: 158.000 € dal capannone, 31.400 € dal magazzino, 34.400 € dai crediti effettivamente incassati, per un realizzo di 223.800 €. Il rispetto rigoroso dell’ordine delle prelazioni assorbe il ricavato del capannone nell’ipoteca bancaria (91.400 €) e destina il residuo ai privilegiati erariali e contributivi, che restano parzialmente scoperti. I chirografari non ricevono nulla. Il liquidatore che, in questo scenario, avesse pagato per intero due fornitori “necessari alla chiusura” prima dei privilegiati risponderebbe personalmente verso i creditori pretermessi nella misura del pregiudizio arrecato.

Con l’opzione 3, la stessa società attiva la composizione negoziata e ottiene, con l’assistenza dell’esperto, una transazione con la banca sul realizzo dell’immobile e una dilazione sul debito erariale, arrivando a un piano che chiude senza procedura concorsuale. Il costo è il tempo — mediamente alcuni mesi di trattative — e il rischio che una singola opposizione faccia saltare l’impianto.

Con l’opzione 4, l’apertura della liquidazione giudiziale su istanza del debitore comporterebbe vendite competitive verosimilmente inferiori al realizzo negoziato, oltre alle spese di procedura: in un quadro senza esecuzioni pendenti e senza atti da revocare, sarebbe la strada meno efficiente per i creditori stessi.

Seconda simulazione — Insolvenza conclamata, esecuzioni già avviate

Ipotesi: stessa società, ma con un decreto ingiuntivo esecutivo per 88.500 € notificato il 3 marzo, pignoramento presso terzi sui conti eseguito il 24 marzo con blocco di 21.300 €, e un secondo creditore che ha notificato precetto per 46.900 € il 7 aprile. Attivo residuo realizzabile: 96.400 €.

Con l’opzione 1, il liquidatore assiste inerme al consolidarsi delle posizioni: il primo creditore incassa, gli altri restano scoperti, e la par condicio è violata non da una scelta del liquidatore ma dalla dinamica esecutiva. Alla cancellazione, i creditori insoddisfatti potranno rivolgersi ai soci nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale e al liquidatore per la colpa nella gestione liquidatoria.

Con l’opzione 3, la richiesta di misure protettive contestuale all’istanza di composizione negoziata blocca la prosecuzione delle azioni esecutive e restituisce uno spazio di trattativa; se le trattative non riescono, la relazione finale dell’esperto apre entro sessanta giorni la via del concordato semplificato, con liquidazione ordinata e senza voto.

Con l’opzione 4, l’apertura della liquidazione giudiziale rende inefficaci gli atti esecutivi individuali e attribuisce al curatore il potere di valutare la revocabilità del pagamento ottenuto dal primo creditore, con possibile recupero a favore della massa.

Terza simulazione — Società sotto le soglie dimensionali

Ipotesi: S.r.l. con attivo patrimoniale di 214.000 €, ricavi dell’ultimo triennio inferiori a 200.000 € annui e debiti complessivi per 361.500 €. Non superando congiuntamente le soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d, CCII, la società non è assoggettabile a liquidazione giudiziale.

In questo scenario l’opzione 4 nella forma della liquidazione giudiziale è preclusa: il percorso concorsuale corrispondente è la liquidazione controllata, con nomina di un liquidatore. L’opzione 3 resta invece integralmente disponibile, perché la composizione negoziata non conosce soglie dimensionali. E l’opzione 1 diventa più rischiosa che altrove, perché l’assenza dello sbocco fallimentare non elimina affatto la responsabilità del liquidatore verso i creditori pretermessi: la elimina solo dal punto di vista di chi confidava che “tanto non è fallibile”.


Il confronto in tabella

La sintesi che segue mette a confronto i profili che, nella pratica, spostano davvero la decisione. Sui costi vale una precisazione di metodo: sono considerati esclusivamente gli oneri di giustizia previsti dalla legge — contributo unificato, imposta di bollo, diritti di segreteria del registro delle imprese, compensi degli organi determinati dal tribunale secondo i parametri ministeriali — che gravano in misura crescente man mano che ci si sposta verso le soluzioni giudiziali.

ProfiloOpz. 1 — Liquidatore dei sociOpz. 2 — Liquidatore del tribunaleOpz. 3 — Esperto CN / conc. semplificatoOpz. 4 — Curatore / organi concorsuali
Chi sceglie il professionistaL’assemblea dei sociIl tribunale con decretoCommissione nominatrice (esperto); tribunale (ausiliario e liquidatore)Il tribunale con la sentenza di apertura
Chi conserva la gestioneIl liquidatore, per conto della societàIl liquidatore, con poteri delimitati dal decretoL’imprenditore, affiancato dall’espertoIl curatore; l’imprenditore è spossessato
Tempi indicativiGovernati dall’interno; variabiliTempo aggiuntivo per il procedimento cameralePercorso a termini scanditi, con prorogheNon governabili dalle parti; i più lunghi
ComplessitàBassa sul piano formale, alta su quello delle responsabilitàMediaAlta, con forte carico documentaleAlta, interamente processuale
Effetti sulle azioni esecutiveNessuno: i creditori procedono liberamenteNessunoSospese con le misure protettive concesse dal tribunaleInefficaci; concorso obbligatorio
Possibilità di falcidiare i debitiSolo con il consenso individuale di ogni creditoreSolo con il consenso individualeSì, con l’omologazione del concordato semplificato (senza voto)Sì nel concordato preventivo (con voto); nella liquidazione giudiziale il residuo resta a carico dei coobbligati
Rischi in caso di esito negativoResponsabilità personale del liquidatore; apertura della liquidazione giudiziale entro un anno dalla cancellazioneGli stessi dell’opzione 1Revoca delle misure protettive; inammissibilità della proposta con perdita di tempoAzioni di responsabilità e revocatorie promosse dal curatore
ReversibilitàAlta finché non si arriva alla cancellazione (possibile anche la revoca dello stato di liquidazione ex art. 2487-ter c.c.)MediaMedia: la chiusura della CN non preclude gli altri strumentiNulla una volta aperta la procedura
Oneri di giustiziaMinimi (diritti camerali e bolli)Contributo unificato del procedimento cameraleOneri della piattaforma e del procedimento sulle misure protettive; compensi determinati secondo i parametriI più elevati: contributo unificato, compensi degli organi, spese di procedura in prededuzione

I criteri per scegliere

Nessuno dei quattro percorsi è, in astratto, migliore degli altri. L’elemento dirimente è la combinazione di cinque variabili, che vanno lette insieme e non isolatamente.

Il primo criterio è il rapporto tra attivo realizzabile e passivo effettivo. Non tra attivo contabile e passivo iscritto: tra ciò che si incasserà davvero, al netto dei crediti inesigibili e delle svalutazioni, e ciò che si dovrà davvero pagare, comprese le passività potenziali, le garanzie prestate e i contenziosi in corso. Se il divario è colmabile, la liquidazione volontaria ha senso; se il divario è strutturale, ogni mese trascorso in liquidazione volontaria è un mese di esposizione personale in più per chi la conduce.

Il secondo criterio è lo stato delle azioni dei creditori. Se non c’è nulla in corso, si dispone di margine negoziale. Se esistono pignoramenti, precetti o decreti ingiuntivi esecutivi, la protezione del patrimonio diventa il problema principale e solo le opzioni 3 e 4 la offrono. La domanda da porsi non è se i creditori agiranno, ma quando: nelle società indebitate la fase di quiete è quasi sempre temporanea.

Il terzo criterio è la presenza di un valore aziendale residuo. Un’azienda funzionante, un ramo cedibile, contratti trasferibili, un marchio, una posizione di mercato: se qualcosa di tutto ciò esiste, la liquidazione atomistica lo distrugge, e la composizione negoziata è l’unico strumento che consente di cederlo con autorizzazione giudiziale e senza trascinare i debiti sul cessionario. Se invece l’attivo è composto solo da beni mobili e crediti, questo criterio non pesa.

Il quarto criterio è la qualità della documentazione contabile e la storia della gestione. Scritture ordinate, bilanci depositati, causa di scioglimento accertata tempestivamente: sono le condizioni che rendono difendibile qualsiasi scelta. Bilanci non depositati per più esercizi, prelievi soci non giustificati, pagamenti selettivi negli ultimi mesi: sono le condizioni in cui la scelta del percorso deve tenere conto anche di come quegli atti verranno letti a ritroso da un curatore.

Il quinto criterio è la posizione personale di chi decide. Amministratore che è anche socio, socio che ha prestato fideiussione alle banche, liquidatore che ha accettato l’incarico da terzo: sono posizioni con esposizioni diverse, e il percorso ottimale per la società non coincide automaticamente con quello ottimale per ciascuno di questi soggetti. È un conflitto che va riconosciuto e gestito, non ignorato.

Su tutti e cinque i criteri incide la competenza di chi assiste: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo affronta questa materia come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, coordinando uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che analizza contemporaneamente il profilo societario, quello concorsuale e quello bancario dell’operazione.


Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà? In parte sì, e questo attenua il peso della decisione iniziale. Una liquidazione volontaria può sfociare in qualsiasi momento in una composizione negoziata o in una domanda di apertura della liquidazione giudiziale; la chiusura di una composizione negoziata senza accordo non preclude né il concordato preventivo né la liquidazione giudiziale. Il passaggio inverso, però, non esiste: una volta aperta la procedura concorsuale, non si torna indietro. La reversibilità è alta all’inizio e crolla verso la fine.

E se scelgo la strada sbagliata? Le conseguenze non sono simmetriche. Scegliere un percorso concorsuale quando ne bastava uno volontario comporta un costo maggiore e una perdita di controllo, ma raramente genera responsabilità personali. Scegliere la liquidazione volontaria quando la società era già insolvente comporta invece il rischio che ogni atto compiuto in quel periodo venga riesaminato da un curatore, con l’aggravante del ritardo. L’asimmetria suggerisce prudenza, non immobilismo.

Il liquidatore può essere l’ex amministratore? Nulla lo vieta e nella prassi accade spesso. Va però soppesato che chi ha amministrato nella fase in cui i debiti sono maturati si troverà a dover valutare, da liquidatore, la correttezza della propria gestione precedente, e a decidere se promuovere azioni che avrebbero sé stesso come destinatario. È una posizione di conflitto che, quando il passivo è rilevante, consiglia una scelta diversa.

I soci rischiano il patrimonio personale? La regola è quella dell’art. 2495 c.c.: dopo la cancellazione i creditori insoddisfatti possono agire nei confronti dei soci fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. Il limite è dunque l’arricchimento ricevuto, non l’intero debito. La Cassazione ha però chiarito che per “somme riscosse” non si intende soltanto il denaro contante ma qualsiasi utilità patrimoniale assegnata e quantificata nel bilancio finale. Restano poi fuori da questo perimetro le garanzie personali prestate dai soci, che seguono le proprie regole e sopravvivono all’estinzione della società.

Cancellare la società chiude davvero la partita? No, e questa è la convinzione più costosa in circolazione. La liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cancellazione; le responsabilità di amministratori e liquidatori restano azionabili; i debiti passano ai soci nei limiti visti. Va peraltro segnalato un profilo di segno opposto, favorevole a chi ha liquidato correttamente: la Cassazione, con la sentenza n. 1650 del 25 gennaio 2026, ha affermato che i crediti illiquidi e inesigibili non appostati nel bilancio finale si presumono tacitamente rinunciati, escludendo il fenomeno successorio verso ex soci e liquidatori salvo prova contraria.


Le pronunce che orientano la scelta

I riferimenti che seguono sono raggruppati per l’opzione che ciascuno contribuisce a illuminare. I principi sono riformulati in forma sintetica; per le applicazioni concrete conta sempre il testo integrale del provvedimento.

Sulla fase che precede la scelta: obblighi degli amministratori

Cass. civ., Sez. I, 25 marzo 2024, n. 8069 — In tema di atti gestori non conservativi compiuti dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, i criteri di quantificazione del danno indicati dall’art. 2486, comma 3, c.c. (differenza dei netti patrimoniali e deficit patrimoniale) hanno natura di valutazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. e trovano applicazione anche nei giudizi già pendenti, salvo che emergano elementi di fatto che rendano preferibile un diverso criterio. Rilevanza: fissa il metro con cui verrà misurato il costo del ritardo nell’avviare la liquidazione.

Cass. civ., Sez. I, 18 luglio 2025, n. 20150 — Accertata la violazione del dovere di gestire l’attività al solo scopo di conservare l’integrità e il valore del patrimonio sociale, il danno risarcibile può essere determinato anche in base ai debiti indebitamente assunti nell’intervallo tra il momento in cui la procedura concorsuale avrebbe dovuto essere richiesta e quello della sua apertura. Rilevanza: traduce il ritardo in una posta risarcitoria concretamente calcolabile.

Cass. civ., Sez. I, ord. 4 novembre 2024, n. 28320 — La prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale sociale e la percezione di compensi non deliberati integrano violazioni di norme specifiche e non ricadono nell’area delle scelte gestionali insindacabili; resta però necessaria la prova del pregiudizio al patrimonio sociale e del nesso causale. Rilevanza: nessuno schermo del business judgment, ma nessuna responsabilità automatica.

Cass. civ., Sez. I, n. 10413/2024 — In presenza di una causa di scioglimento gli amministratori sono esposti a una duplice responsabilità: per il ritardo o l’omissione nell’accertamento della causa e nei conseguenti adempimenti pubblicitari, e per gli atti gestori non conservativi successivi. Rilevanza: separa due addebiti che nella pratica vengono spesso confusi in uno.

Cass. civ., Sez. I, 8 marzo 2023, n. 6893 — La responsabilità dell’amministratore di S.r.l. verso il creditore per atti non funzionali alla conservazione del patrimonio dopo il verificarsi della causa di scioglimento è disciplinata dall’art. 2486 c.c. e, pur avendo natura extracontrattuale, non si riconduce allo schema generale dell’art. 2043 c.c., agendo l’amministratore quale organo dell’ente. Rilevanza: incide su prescrizione, onere probatorio e impostazione della difesa.

Sull’opzione 1 e sull’opzione 2: liquidatore e responsabilità

Cass. civ., Sez. I, 21 febbraio 2022, n. 5591 — Il liquidatore non dispone di margini di arbitrio nella destinazione dell’attivo: deve perseguire l’interesse dei creditori, ponendosi come garante della corretta destinazione del patrimonio sociale. Rilevanza: è il principio che governa ogni scelta di pagamento durante la liquidazione volontaria.

Cass. civ., Sez. V, ord. 9 febbraio 2025, n. 3273 — La responsabilità del liquidatore per i debiti tributari ha natura civilistica e non presuppone la preventiva notifica dell’accertamento alla società. Rilevanza: smonta l’idea che l’estinzione della società metta al riparo chi ha condotto la liquidazione.

Cass. civ., Sez. V, 8 novembre 2023, n. 31109 — La nozione di “somme riscosse” rilevante ai fini dell’art. 2495 c.c. non si limita al denaro, ma comprende ogni utilità patrimoniale o bene assegnato al socio e quantificato nel bilancio finale. Rilevanza: amplia sensibilmente il perimetro della responsabilità dei soci.

Cass. civ., Sez. Unite, 12 febbraio 2025, n. 3625 — Le Sezioni Unite tornano sulla responsabilità dei soci di società di capitali per i debiti della società estinta, confermando l’impianto delle pronunce del 2013 in tema di fenomeno successorio e di limite quantitativo della responsabilità. Rilevanza: è il punto di riferimento attuale per stimare il rischio residuo dei soci dopo la cancellazione.

Cass. civ., Sez. trib., ord. 20 dicembre 2024, n. 33570 — Con la cancellazione si verifica un fenomeno successorio sui generis: i rapporti obbligatori non si estinguono e i soci subentrano anche nella legittimazione processuale. Rilevanza: spiega perché i giudizi pendenti proseguono nei confronti degli ex soci.

Cass. civ., Sez. V, 25 gennaio 2026, n. 1650 — I crediti illiquidi e inesigibili non compresi nel bilancio finale di liquidazione si presumono tacitamente rinunciati, con esclusione del fenomeno successorio verso ex soci e liquidatori salvo prova contraria. Rilevanza: premia la liquidazione condotta con un bilancio finale accurato e completo.

Trib. Roma, Sez. imprese, 24 febbraio 2025, n. 2794 — Il liquidatore risponde verso il creditore insoddisfatto se questi dimostra che nel bilancio finale esisteva una massa attiva sufficiente poi distribuita ai soci, oppure che l’assenza di attivo è imputabile a una condotta dolosa o colposa del liquidatore stesso. Rilevanza: individua con precisione ciò che il creditore deve allegare e provare.

Cass. civ., Sez. I, 29 maggio 2009, n. 12677 — Il decreto di nomina del liquidatore ex art. 2487 c.c. non è impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di provvedimento non definitivo, essendo prevista la revoca da parte dell’assemblea o del tribunale per giusta causa. Rilevanza: orienta le strategie di reazione quando la nomina giudiziale non è condivisa.

Sull’opzione 3: composizione negoziata e concordato semplificato

Cass. civ., Sez. I, ord. 4 dicembre 2025, n. 31641 — Il giudizio di ammissibilità della proposta di concordato semplificato non può limitarsi alla verifica formale della documentazione, ma si estende alla legalità sostanziale, con apprezzamento delle condizioni dell’art. 25-sexies CCII in rapporto ai documenti richiesti. Rilevanza: alza l’asticella della preparazione documentale.

Cass. civ., Sez. I, ord. 21 gennaio 2026, n. 1353 — Ribadisce l’orientamento sul controllo di legalità sostanziale, consolidandolo come indirizzo di legittimità. Rilevanza: rende prevedibile l’atteggiamento dei tribunali.

Cass. civ., 9 gennaio 2026, n. 544 — Al concordato semplificato può accedere anche il debitore in stato di insolvenza, senza che rilevi la reversibilità o irreversibilità della stessa. Rilevanza: amplia la platea dei soggetti che possono considerare questa uscita.

Cass. civ., n. 618/2026 e n. 624 del 16 gennaio 2026 — L’utilità che la proposta deve assicurare a ciascun creditore non deve necessariamente essere monetaria, ma deve risultare effettiva e altamente probabile, non genericamente enunciata. Rilevanza: definisce il contenuto minimo di una proposta omologabile.

Cass. civ., ord. n. 623/2026 — Il tribunale deve accertare che la composizione negoziata si sia svolta con correttezza e buona fede, con coinvolgimento dell’intera platea dei creditori e reale esplorazione delle alternative, e che proposta e piano non siano implausibili. Rilevanza: la condotta tenuta durante le trattative diventa un requisito di ammissibilità.

Trib. Bologna, 2 maggio 2025, e Trib. Milano, 30 ottobre 2025 — L’uso della composizione negoziata al solo fine di sospendere le azioni esecutive, in assenza di una prospettiva concreta e di trattative effettive, integra un impiego distorto dello strumento; il dovere di correttezza nelle trattative è presupposto per il successivo accesso al concordato semplificato. Rilevanza: segnala che le misure protettive non sono un fine in sé.

Sull’opzione 4: procedure concorsuali

Cass. civ., Sez. I, 25 novembre 2025, n. 30903 — La decisione dell’amministratore di chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale della società non richiede le forme previste dall’art. 120-bis CCII per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi; nel giudizio di reclamo lo stato di insolvenza va accertato con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza di apertura. Rilevanza: chiarisce chi, dentro la società, può materialmente presentare la domanda.

Cass. civ., Sez. I, 1° aprile 2025, n. 8647 — In tema di società cancellata dal registro delle imprese, rileva la prova dell’effettiva prosecuzione dell’attività ai fini dell’assoggettabilità alla procedura nonostante l’avvenuta cancellazione. Rilevanza: la cancellazione non è uno scudo se l’attività è proseguita di fatto.

Cass. civ., Sez. V, 26 maggio 2025, n. 14012, e Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835 — La sostituzione del termine “fallimento” con “liquidazione giudiziale” opera sul piano lessicale ma si inserisce in un sistema normativo non pienamente sovrapponibile a quello previgente. Rilevanza: impone cautela nell’uso analogico dei precedenti fallimentari.

Trib. Bergamo, 12 febbraio 2025 — Chi invoca la liquidazione controllata quale esercente un’impresa minore deve provare il mancato superamento congiunto delle soglie dell’art. 2, lett. d, CCII. Rilevanza: determina quale delle due procedure liquidatorie sia effettivamente accessibile.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Di fronte a quattro percorsi che portano a esiti profondamente diversi, l’attività dello Studio non consiste nel suggerire una strada in astratto, ma nel misurare quale di esse regga davanti al giudice nel caso specifico. In concreto:

  1. Ricostruiamo la situazione patrimoniale reale confrontando attivo contabile e attivo effettivamente realizzabile, e riclassifichiamo il passivo per grado di privilegio, così da stabilire se la liquidazione volontaria sia sostenibile o se produca soltanto ritardo.
  2. Individuiamo la data in cui si è verificata la causa di scioglimento e la confrontiamo con quella dell’iscrizione al registro delle imprese, quantificando l’intervallo che, in un eventuale giudizio di responsabilità, verrebbe misurato con i criteri dell’art. 2486, comma 3, c.c.
  3. Verifichiamo il possesso o il mancato possesso congiunto delle soglie di impresa minore, documentandolo con i bilanci e le dichiarazioni dei tre esercizi precedenti, perché da questo dipende quale procedura concorsuale sia accessibile.
  4. Redigiamo l’atto di nomina e il mandato del liquidatore definendo poteri e criteri ai sensi dell’art. 2487 c.c., oppure predisponiamo il ricorso al tribunale per la nomina giudiziale quando l’assemblea è in stallo o l’organo amministrativo è assente.
  5. Presentiamo l’istanza di composizione negoziata sulla piattaforma nazionale con il corredo documentale richiesto e curiamo la richiesta di misure protettive al tribunale, seguendo l’intera fase di conferma.
  6. Costruiamo e negoziamo le proposte ai creditori — banche, fornitori strategici, enti impositori — mantenendo la tracciabilità documentale delle trattative che la giurisprudenza richiede come presupposto di correttezza e buona fede.
  7. Predisponiamo la domanda di concordato semplificato o di concordato preventivo liquidatorio, verificando preventivamente la sussistenza della finanza esterna effettiva e la tenuta della proposta rispetto ai parametri di ammissibilità fissati dalla Cassazione.
  8. Prepariamo e depositiamo la domanda di apertura della liquidazione giudiziale in proprio quando l’analisi indica che è la soluzione meno pregiudizievole, curando la documentazione che l’art. 39 CCII richiede.
  9. Difendiamo amministratori, liquidatori e soci nelle azioni di responsabilità promosse dal curatore o dai creditori, contestando i criteri di quantificazione del danno e ricostruendo la sequenza degli atti gestori.
  10. Assistiamo i soci nelle pretese post-cancellazione ex art. 2495 c.c., verificando l’effettiva percezione di somme o utilità in base al bilancio finale e le eccezioni opponibili.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia dove la scelta compiuta oggi verrà giudicata anni dopo, la leva che pesa di più è la continuità della strategia: l’impostazione data alla liquidazione, la ricostruzione della data di scioglimento, la documentazione delle trattative sono gli stessi elementi che dovranno essere difesi nel giudizio di responsabilità, nel reclamo in corte d’appello e, se necessario, in Cassazione. La qualifica di cassazionista consente allo Studio di seguire la vicenda dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado senza passaggi di mano, evitando che la linea difensiva cambi proprio quando le questioni diventano di puro diritto. A questo si affianca il lavoro congiunto di avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo: la ricostruzione dei netti patrimoniali, la riclassificazione del passivo e la stima dell’attivo realizzabile sono operazioni contabili prima che giuridiche, e affrontarle separatamente produce quasi sempre una scelta di percorso mal calibrata.


In chiusura

Chi si occupa di mettere in liquidazione una S.r.l. con forti debiti non è, dunque, una figura sola: è il liquidatore scelto dai soci quando l’attivo regge, il liquidatore nominato dal tribunale quando la società è bloccata, l’esperto indipendente quando serve tempo e protezione per negoziare, il curatore quando l’insolvenza è conclamata. La scelta dipende interamente dal caso concreto, e sbagliarla non costa soltanto tempo: costa la trasformazione di un debito della società in un’esposizione personale di chi l’ha amministrata o liquidata.

Lo Studio Monardo affronta questa materia nel punto esatto in cui si colloca il titolo di questa guida: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 corrisponde alla funzione che il Codice affida al professionista chiamato a governare la crisi di un’impresa indebitata; quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario OCC copre le società che restano sotto le soglie dimensionali e che quindi seguono percorsi diversi da quelli ordinari; il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario consente di trattare contemporaneamente le esposizioni bancarie e i debiti erariali che compongono la parte più rilevante di questi passivi; e la qualifica di avvocato cassazionista garantisce che la strada scelta possa essere difesa fino all’ultimo grado, se contestata.

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