Quali Sono I Requisiti Per Far Fallire Una Società?

Quali sono i requisiti per far fallire una società? È la domanda con cui si presenta, quasi sempre, chi ha un credito insoluto verso un’impresa che non paga più nessuno, oppure chi quell’impresa la amministra e teme di vedersela portare via da un ricorso depositato in tribunale. La risposta non è un elenco da spuntare: è un insieme di condizioni che devono coesistere tutte, e che aprono — a seconda di come si combinano — a strade processuali diverse, con tempi, rischi ed esiti che non si somigliano affatto. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: gli stessi identici numeri portano a scelte opposte a seconda di chi li legge e di cosa vuole ottenere.

Va detto subito che il “fallimento” non esiste più con quel nome. Dal 15 luglio 2022 il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, ritoccato dal correttivo-ter D.Lgs. 136/2024) ha sostituito la liquidazione giudiziale al vecchio istituto, e la Cassazione ha chiarito che non si è trattato di un semplice cambio lessicale ma dell’innesto in un sistema normativo non pienamente sovrapponibile al precedente.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo terreno: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, abilitazione che riguarda in via diretta la materia dell’insolvenza societaria e dei percorsi che le ruotano attorno; è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, competenze che diventano decisive quando la società da aggredire è “minore” e finisce nel perimetro della liquidazione controllata anziché in quello della liquidazione giudiziale; ed è avvocato cassazionista, dettaglio non secondario in una materia dove il reclamo in Corte d’appello e il ricorso per cassazione sono passaggi ordinari, non eventualità remote.

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Il quadro di partenza: cosa serve davvero perché una società venga liquidata giudizialmente

Prima di confrontare le strade, occorre fissare il terreno comune. I requisiti che il tribunale verifica si dispongono su tre piani distinti, e la carenza di uno solo di essi chiude la porta a tutti gli altri.

Il presupposto soggettivo: chi può essere assoggettato

L’art. 121 CCII circoscrive l’ambito applicativo agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di “impresa minore” indicati dall’art. 2, comma 1, lett. d), CCII. La formulazione è tecnicamente rilevante: non è il creditore a dover provare che l’impresa è grande, è l’impresa a dover provare di essere piccola. Un’inversione che sposta il baricentro dell’intera istruttoria.

Le tre soglie dell’impresa minore sono:

  • attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza (o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore);
  • ricavi, comunque risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro nei tre esercizi antecedenti (o dall’inizio dell’attività);
  • debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro.

I tre parametri operano congiuntamente: basta il superamento di uno solo, anche in un solo esercizio del triennio, perché la qualifica di impresa minore cada e il perimetro della liquidazione giudiziale si riapra. È un meccanismo che va soppesato con attenzione, perché produce esiti controintuitivi: una società con debiti modesti ma attivo patrimoniale rilevante resta assoggettabile, così come una società patrimonialmente leggera ma con un’esposizione oltre il mezzo milione.

Restano fuori dal perimetro, per ragioni diverse, gli enti pubblici, i soggetti sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in forza di leggi speciali e — sul versante opposto — i debitori civili e i consumatori, che il Codice indirizza agli strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento. Anche le start-up innovative godono, alle condizioni di legge, di un regime di temporanea non assoggettabilità.

Il presupposto oggettivo: lo stato di insolvenza

L’art. 2, comma 1, lett. b), CCII definisce l’insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori i quali dimostrino che egli non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Il rovescio della medaglia della formula è che l’insolvenza non coincide né con la crisi (che è probabilità di futura insolvenza) né con la momentanea illiquidità: serve una condizione di impotenza strutturale, non un intoppo di cassa.

L’accertamento è complessivo e non si esaurisce nel confronto contabile fra attivo e passivo. Sul lato dei debiti rilevano non solo le poste certe ma anche quelle contestate, quando il giudice ne riconosca incidentalmente la ragionevole certezza; sul lato dell’attivo i cespiti vanno considerati non per il loro valore nominale, bensì per la loro attitudine concreta a estinguere tempestivamente i debiti senza compromettere l’operatività dell’impresa. A fronte di un bilancio formalmente in equilibrio, un tribunale può quindi accertare l’insolvenza; e a fronte di un patrimonio immobiliare imponente ma illiquido, può farlo a maggior ragione.

La soglia di procedibilità dei 30.000 euro

L’art. 49, comma 5, CCII stabilisce che non si fa luogo all’apertura della liquidazione giudiziale quando l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria è complessivamente inferiore a 30.000 euro. È un filtro di rilevanza, non un requisito di legittimazione: non serve che il credito di chi propone il ricorso raggiunga quella cifra, serve che vi arrivi la somma dei debiti scaduti comunque emersi. La distinzione è tutt’altro che accademica e ha una lunga tradizione interpretativa alle spalle.

Legittimazione, competenza, termine

La domanda può essere proposta dal debitore stesso, da uno o più creditori, dal pubblico ministero e dagli organi e dalle autorità con funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa (artt. 37 e 38 CCII). Competente è il tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali, con presunzione relativa a favore della sede legale e irrilevanza del trasferimento intervenuto nell’anno anteriore al deposito (art. 27 CCII); per le imprese di rilevanti dimensioni la competenza si radica presso il tribunale sede della sezione specializzata in materia di impresa.

Infine il termine: l’art. 33 CCII consente l’apertura entro un anno dalla cessazione dell’attività o dalla cancellazione dal registro delle imprese, purché l’insolvenza si sia manifestata anteriormente o entro l’anno successivo. La cancellazione, dunque, non è un salvacondotto immediato: è un orologio che parte.

I soci illimitatamente responsabili: un requisito che si propaga

Quando la società appartiene a uno dei tipi con soci a responsabilità illimitata — società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società in accomandita per azioni — l’art. 256 CCII stabilisce che la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società produce l’apertura della procedura anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, pur se non persone fisiche. È un effetto di propagazione che modifica radicalmente la portata pratica dell’iniziativa: chi valuta il ricorso non sta valutando l’aggressione di un patrimonio, ma di più patrimoni.

La propagazione, però, incontra due limiti che vanno soppesati. Il primo è temporale: la liquidazione giudiziale nei confronti dei soci non può essere disposta decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata, anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, purché siano state osservate le formalità per renderle note ai terzi. Il secondo è sostanziale: l’estensione è possibile solo se l’insolvenza della società attiene, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data di cessazione della responsabilità illimitata. Le due condizioni non sono alternative ma cumulative, e l’una non assorbe l’altra.

Va aggiunto che la propagazione non è mai un automatismo processuale privo di garanzie: la giurisprudenza di merito ha chiarito che i soci devono essere convocati e il contraddittorio integrato, pena l’insostenibilità dell’estensione. E la casistica più delicata resta quella dell’accertamento di una società di fatto — o di una supersocietà di fatto — dietro l’imprenditore o la società già assoggettati: qui l’estensione richiede la prova di un comune intento sociale, non la semplice constatazione di rapporti economici intrecciati.

Gli effetti che l’apertura produce

Il confronto fra le opzioni resterebbe monco senza uno sguardo agli effetti, perché è proprio lì che si misura la differenza fra concorso ed esecuzione individuale. Con la sentenza di apertura il debitore è spossessato dell’amministrazione e della disponibilità dei beni, che passano alla gestione del curatore; i crediti si cristallizzano alla data di apertura, con le conseguenze note in tema di interessi e di prelazioni; nessuna azione esecutiva o cautelare individuale può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (art. 150 CCII); si aprono le azioni recuperatorie — inefficacia degli atti a titolo gratuito, revocatoria degli atti e dei pagamenti compiuti nei periodi anteriori indicati dagli artt. 163 e seguenti CCII — e le azioni di responsabilità nei confronti di amministratori, organi di controllo e soci, che l’art. 255 CCII concentra in capo al curatore.

È un armamentario che il singolo creditore non possiede e non può replicare. A fronte di questo vantaggio va però messo il rovescio della medaglia: il creditore che innesca il concorso perde il controllo dei tempi e delle priorità, e ottiene un rendimento che dipende dall’esito di un’attività liquidatoria condotta da altri.


Opzione 1 — Il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale

In cosa consiste

È la strada del concorso: si chiede al tribunale di accertare l’insolvenza e di aprire una procedura che spossessa la società, nomina un curatore, cristallizza i crediti e li soddisfa secondo l’ordine delle cause di prelazione. La disciplina si dipana fra l’art. 40 CCII (domanda di accesso), l’art. 41 CCII (procedimento), l’art. 49 CCII (sentenza di apertura) e l’art. 121 CCII (presupposti).

Il procedimento è unitario: se pendono più domande relative allo stesso debitore — ad esempio il ricorso del creditore e, in parallelo, una domanda di concordato preventivo del debitore — il tribunale le tratta congiuntamente dando precedenza alle soluzioni diverse dalla liquidazione. Il correttivo-ter è intervenuto proprio su questo snodo, precisando che la domanda ex art. 44 CCII non può essere proposta oltre l’udienza fissata nel decreto ex art. 41 CCII, per evitare che il termine di decadenza slittasse in avanti a ogni rinvio.

Quando ha senso

Tre scenari in cui questa strada tende a prevalere.

Il primo: l’insolvenza è conclamata e diffusa. Cartelle esattoriali non pagate, contributi INPS arretrati, stipendi in ritardo, bilanci non depositati. Qui il concorso non è una scommessa ma la fotografia di una situazione già compromessa, e agire per primi significa attivare il curatore prima che il patrimonio si disperda ulteriormente.

Il secondo: esistono atti sospetti nel periodo anteriore. Cessioni d’azienda a società collegate, pagamenti preferenziali a fornitori “amici”, garanzie costituite tardivamente. Solo la procedura concorsuale mette in campo le azioni revocatorie fallimentari e le azioni di responsabilità verso amministratori e organi di controllo, strumenti che il singolo creditore, da solo, non ha.

Il terzo: il patrimonio aggredibile è già stato prosciugato dalle esecuzioni altrui. Se altri creditori hanno pignorato tutto il pignorabile, insistere sull’esecuzione individuale significa arrivare tardi a una tavola già sparecchiata.

Come si esegue in sintesi

Il ricorso si deposita presso il tribunale competente, corredato dalla documentazione del credito e degli elementi indiziari dell’insolvenza. Il tribunale fissa con decreto l’udienza di comparizione, assicurando al debitore un termine a difesa non inferiore a quindici giorni fra la notifica e l’udienza (riducibile in caso di urgenza), con facoltà di depositare memorie e documenti nei giorni antecedenti. L’art. 42 CCII consente l’acquisizione d’ufficio dei debiti risultanti dai pubblici registri: una previsione che, nella pratica, è spesso il vero motore dell’istruttoria, perché fa emergere l’esposizione verso Agenzia delle Entrate, agente della riscossione e INPS anche quando il ricorrente non ne aveva contezza.

All’esito, il tribunale apre la procedura con sentenza (art. 49 CCII) oppure rigetta con decreto motivato (art. 50 CCII). Contro la sentenza è ammesso reclamo alla Corte d’appello entro trenta giorni (art. 51 CCII) e, contro la decisione di questa, ricorso per cassazione nel medesimo termine.

I vantaggi

Il primo è di sistema: dalla data della sentenza di apertura nessuna azione esecutiva o cautelare individuale può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (art. 150 CCII). Il creditore che ha innescato il concorso neutralizza in un colpo solo la corsa degli altri.

Il secondo è probatorio: al ricorrente non è richiesto di aver previamente tentato l’esecuzione forzata. La Cassazione lo ha confermato in termini netti, sollevando il creditore dall’onere di percorrere prima la strada spesso lunga e incerta del pignoramento.

Il terzo è pratico e va detto senza ipocrisie: il deposito dell’istanza apre quasi sempre una finestra di trattativa. Non è raro che il ricorso venga poi rinunciato perché nel frattempo si è raggiunto un accordo. Il profilo ideale di questa opzione è il creditore di importo significativo, con credito documentato e non seriamente contestabile, che ha di fronte una società con un passivo diffuso e un attivo che rischia di dissolversi se nessuno interviene.

I rischi e gli svantaggi

Il rovescio della medaglia è consistente. Il primo rischio è il rigetto: il tribunale verifica in modo rigoroso i presupposti e l’iniziativa mal calibrata si chiude con un decreto negativo e una condanna alle spese. La giurisprudenza di merito ha inoltre iniziato a sanzionare l’abuso dello strumento, respingendo ex art. 50, comma 1, CCII istanze che si rivelano essenzialmente strumenti di pressione privi dei presupposti concorsuali; e ha dichiarato inammissibili per carenza di interesse ad agire i ricorsi proposti contro società manifestamente incapienti, dove la procedura non produrrebbe alcun riparto.

Il secondo rischio è di rendimento: aperta la procedura, il credito chirografario entra nel concorso e viene soddisfatto dopo prededuzioni, spese e privilegiati. Chi ha un’ipoteca su un immobile capiente può ottenere di più; chi ha un credito chirografario ottiene spesso molto meno di quanto avrebbe ricavato da un pignoramento tempestivo presso terzi.

Il terzo è di controllo: dal momento dell’apertura la gestione passa al curatore e il creditore diventa uno dei tanti. Non decide più i tempi, non decide più le priorità.

Che cosa cambia, per chi ha agito, il giorno dopo l’apertura

Un aspetto che tende a sfuggire in fase di scelta è che l’apertura della procedura non chiude il lavoro del creditore: lo sposta. Occorre insinuarsi al passivo nei termini, documentare il credito e il titolo di prelazione, presidiare la verifica davanti al giudice delegato ed eventualmente proporre impugnazione dello stato passivo se la collocazione ottenuta non corrisponde a quella spettante. È una fase tecnica in cui si decidono, in concreto, il grado e l’ammontare del credito ammesso: la posizione conquistata con il ricorso può essere ridimensionata proprio qui, se la documentazione presentata non regge il vaglio del curatore.

Va inoltre considerato che la Cassazione ha ribadito la perentorietà dei termini brevi che scandiscono le impugnazioni in questa materia, e ha di recente affrontato anche il tema della condanna alle spese dell’opponente soccombente, con profili di responsabilità solidale del legale rappresentante. Chi imbocca la strada del concorso deve mettere in conto che il procedimento avrà, con ogni probabilità, più di un grado, e che i termini per coltivarlo si misurano in trenta giorni, non in mesi.


Opzione 2 — L’esecuzione forzata individuale

In cosa consiste

È la strada tradizionale del recupero: munito di titolo esecutivo e atto di precetto, il creditore aggredisce direttamente i beni della società. Le forme sono quelle note — espropriazione mobiliare, immobiliare e presso terzi ex art. 543 c.p.c. — e il fondamento resta il libro terzo del codice di procedura civile, non il Codice della crisi.

Quando ha senso

Anche qui, tre scenari.

Il primo: esiste un bene specifico, individuato e capiente. Un immobile libero da ipoteche anteriori, un conto corrente con giacenza stabile, un flusso di crediti verso committenti solvibili. Se il bersaglio è preciso, l’esecuzione individuale arriva prima e senza dividere il ricavato con la massa.

Il secondo: la società non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale perché ha dimostrato — o dimostrerà agevolmente — di rientrare nelle soglie dell’impresa minore. In quel caso il concorso maggiore non è nemmeno un’alternativa disponibile.

Il terzo: il credito è assistito da prelazione su un bene determinato. L’ipotecario che agisce sul proprio immobile mantiene la propria posizione anche nel concorso, ma spesso ottiene tempi migliori muovendosi per conto proprio, purché nessuno apra nel frattempo la procedura concorsuale.

Come si esegue in sintesi

Notificato il titolo e il precetto, il debitore ha dieci giorni per adempiere (art. 480 c.p.c.); decorso quel termine e non oltre novanta giorni dalla notifica del precetto (art. 481 c.p.c.), si procede al pignoramento. Compiuto il pignoramento, l’istanza di vendita o di assegnazione va depositata entro quarantacinque giorni, a pena di inefficacia (art. 497 c.p.c.). L’art. 492-bis c.p.c. consente inoltre la ricerca telematica dei beni da pignorare, strumento che ha reso l’espropriazione presso terzi assai più mirata di un tempo.

Va tenuto presente, nel calcolo dei tempi, che i termini processuali civili restano sospesi dal 1° al 31 agosto di ciascun anno: un mese che, in una procedura scandita da termini brevi, incide sulla pianificazione più di quanto si tenda a stimare.

I vantaggi

Il primo è la selettività: si colpisce ciò che si è individuato, senza attendere la liquidazione dell’intero patrimonio. Il secondo è la prevedibilità relativa dell’esito: se il terzo pignorato rende una dichiarazione positiva, l’assegnazione delle somme è un approdo tecnico, non una scommessa sull’accertamento dell’insolvenza. Il terzo è la conservazione dell’iniziativa: il creditore resta padrone della strategia, decide se coltivare, sospendere o transigere.

Il profilo ideale di questa opzione è il creditore che ha già individuato un bene o un flusso aggredibile, che dispone di un titolo esecutivo solido e che opera in un contesto dove nessun altro creditore appare in procinto di innescare il concorso.

I rischi e gli svantaggi

Il primo rischio è quello della corsa: l’esecuzione individuale non protegge da chi arriva dopo, e neppure da chi arriva prima con un ricorso concorsuale. Se un altro creditore ottiene l’apertura della liquidazione giudiziale, l’esecuzione si arresta ex art. 150 CCII e quanto già ottenuto entra nell’orbita delle azioni recuperatorie della procedura.

Il secondo è la revocatoria: i pagamenti e gli atti compiuti nel periodo anteriore all’apertura possono essere colpiti dalle azioni previste dagli artt. 163 e seguenti CCII. Il creditore che incassa oggi grazie a un pignoramento fortunato può ritrovarsi, mesi dopo, a dover restituire quanto percepito. È il punto che più spesso viene sottovalutato nella scelta iniziale.

Il terzo è l’esito improduttivo: sostenere un’espropriazione immobiliare su un bene già gravato da ipoteche anteriori significa, con ogni probabilità, finanziare la procedura per nulla.

Il nodo del periodo anteriore all’apertura

Merita una considerazione a parte il rapporto fra ciò che si incassa oggi e ciò che potrebbe accadere domani. Le azioni recuperatorie previste dal Codice guardano indietro rispetto alla data di apertura della procedura, e colpiscono — con presupposti e finestre temporali differenziati — gli atti a titolo gratuito, i pagamenti di debiti non scaduti, le garanzie costituite per debiti preesistenti e i pagamenti effettuati con mezzi anormali, oltre agli atti onerosi compiuti nei periodi più prossimi all’apertura. Il pagamento ottenuto in esito a un’espropriazione non è di per sé equiparabile a un pagamento volontario, ma la posizione del creditore non è immune dal quadro concorsuale che dovesse sopravvenire, ed è un rischio che va valutato prima di impostare la strategia, non dopo aver incassato.

Esiste poi una via intermedia spesso trascurata: l’intervento nell’esecuzione altrui. Se un altro creditore ha già pignorato un bene capiente, intervenire nella procedura esecutiva in corso consente di partecipare alla distribuzione senza sostenere per intero l’onere dell’iniziativa. È una soluzione che va soppesata quando l’obiettivo non è l’accertamento dell’insolvenza ma semplicemente la partecipazione a un ricavato già in formazione.


Opzione 3 — La liquidazione controllata quando la società è “minore”

In cosa consiste

Se la società dimostra il possesso congiunto dei requisiti dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, la liquidazione giudiziale è preclusa: ma il concorso non scompare, cambia solo veste. L’art. 268 CCII disciplina la liquidazione controllata, procedura liquidatoria destinata ai debitori sovraindebitati e alle imprese sotto soglia, che dal Codice della crisi è divenuta attivabile — novità di sistema rispetto alla L. 3/2012 — anche su istanza del creditore, pure in pendenza di procedure esecutive individuali.

La giurisprudenza di merito ha chiarito che le due procedure sono fra loro alternative: chi è assoggettabile alla liquidazione giudiziale non può esserlo alla controllata, e viceversa. Non si tratta quindi di un doppione, ma del ramo dello stesso bivio che si imbocca quando i numeri dell’impresa restano sotto le soglie.

Quando ha senso

Ha senso, in primo luogo, quando le soglie dimensionali sono verosimilmente rispettate: società di piccole dimensioni, con bilanci depositati che confermano attivo, ricavi e debiti entro i limiti. Ha senso, in secondo luogo, quando il debitore ha già eccepito la qualifica di impresa minore in un precedente procedimento e l’eccezione ha retto. Ha senso, infine, quando l’obiettivo è comunque il concorso — perché esistono atti da recuperare o perché l’esecuzione individuale è impraticabile — ma il perimetro soggettivo esclude la procedura maggiore.

Come si esegue in sintesi

Il creditore propone ricorso al tribunale competente ai sensi dell’art. 27, comma 2, CCII, deducendo lo stato di insolvenza del debitore. La soglia di accesso è più alta di quella prevista per la liquidazione giudiziale: l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria non deve essere inferiore a 50.000 euro (art. 268, comma 2, CCII), scelta che la relazione illustrativa motiva con l’esigenza di evitare un ricorso eccessivo a uno strumento spesso meno oneroso dell’esecuzione individuale. Non rileva, invece, l’ammontare del singolo credito di chi agisce: per la legittimazione attiva è sufficiente accertare l’esistenza del credito, mentre la soglia deve risultare superata all’esito dell’istruttoria condotta d’ufficio.

Aperta la procedura, la liquidazione è affidata a un liquidatore nominato dal tribunale, con l’intervento dell’OCC nei ruoli che il Codice gli assegna; la durata ordinaria è fissata in tre anni, con l’esdebitazione a valle nei termini dell’art. 282 CCII.

Vantaggi e svantaggi

Il vantaggio principale è di accesso: consente il concorso là dove la liquidazione giudiziale non arriverebbe, sottraendo la società sotto soglia a una zona d’ombra in cui, sotto la legge fallimentare, il creditore restava con il solo pignoramento. Il vantaggio secondario è di costo del processo, generalmente più contenuto di un’esecuzione immobiliare protratta.

Gli svantaggi sono altrettanto concreti. La soglia dei 50.000 euro è più selettiva di quella dei 30.000. La procedura è dimensionalmente più leggera e l’attivo distribuibile tende a essere modesto. E, se il debitore è persona fisica, il Codice prevede un ulteriore filtro legato all’attestazione dell’OCC sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire: un limite che nel caso della società non opera con la stessa struttura, ma che segnala l’orientamento generale del sistema.

Il profilo ideale di questa opzione è il creditore di una piccola società con bilanci in regola sotto le soglie, esposizione complessiva scaduta oltre i 50.000 euro e patrimonio residuo che, pur ridotto, giustifica una liquidazione ordinata anziché una corsa individuale.


Le opzioni alla prova dei conti

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati di fantasia, utili solo a mostrare come gli stessi numeri producano esiti diversi a seconda della strada imboccata. Non sono casi seguiti dallo Studio né previsioni di esito.

Prima simulazione — gli stessi dati, tre strade

Alfa S.r.l. deve 78.400 euro a un fornitore. Il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo e il precetto è stato notificato il 4 marzo. Dai bilanci depositati risultano: attivo patrimoniale 612.700 euro, ricavi 418.300 euro, debiti complessivi 1.184.600 euro. L’istruttoria sui pubblici registri fa emergere debiti scaduti verso erario e INPS per ulteriori 234.150 euro.

Con l’opzione 1: le soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII risultano superate su tutti e tre i parametri, la soglia dell’art. 49, comma 5, CCII è ampiamente oltrepassata (78.400 + 234.150 = 312.550 euro di debiti scaduti) e gli inadempimenti diffusi sostengono l’insolvenza. Il ricorso depositato il 22 aprile porta a un’udienza fissata, con i termini a difesa di legge, non prima della seconda metà di maggio. Aperta la procedura, il credito chirografario del fornitore concorre con l’intero passivo: il riparto dipenderà da quanto il curatore riuscirà a realizzare, al netto di prededuzioni e privilegi.

Con l’opzione 2: il pignoramento presso terzi notificato il 14 marzo intercetta 41.900 euro presso un committente. L’assegnazione, chiesta entro i quarantacinque giorni dell’art. 497 c.p.c., arriva prima. Ma se un altro creditore deposita ricorso e la liquidazione giudiziale viene aperta il 30 settembre, quelle somme percepite rientrano nel raggio delle azioni recuperatorie della procedura: il vantaggio temporale può rivelarsi apparente.

Con l’opzione 3: non è praticabile. Con quei parametri Alfa S.r.l. non è impresa minore e, per il principio di alternatività fra le due procedure, la liquidazione controllata non le si applica.

Seconda simulazione — la soglia dei 30.000 euro

Beta S.r.l. deve 26.800 euro a un unico creditore che valuta il ricorso. Presa isolatamente, la cifra è sotto soglia. L’istruttoria ex art. 42 CCII fa però emergere cartelle non pagate per 41.250 euro e contributi arretrati per 9.750 euro: il totale dei debiti scaduti sale a 77.800 euro. La soglia dell’art. 49, comma 5, CCII risulta superata, perché ciò che rileva non è l’entità del credito di chi agisce ma l’ammontare complessivo dei debiti scaduti comunque accertati.

Rovesciando l’ipotesi: se l’istruttoria evidenziasse debiti scaduti complessivi per 24.300 euro, il tribunale non potrebbe aprire la procedura nemmeno a fronte di un’insolvenza evidente. Al creditore resterebbero l’esecuzione individuale o, ricorrendone i presupposti dimensionali e superata la diversa soglia dei 50.000 euro, la liquidazione controllata.

Terza simulazione — la società che si cancella

Gamma S.r.l., debitrice per 63.500 euro, cessa l’attività e si cancella dal registro delle imprese il 9 febbraio. Il creditore ritiene la partita chiusa e attende.

Ai sensi dell’art. 33 CCII l’apertura della liquidazione giudiziale sarebbe rimasta possibile fino all’8 febbraio dell’anno successivo, purché l’insolvenza si fosse manifestata prima della cancellazione o entro l’anno seguente. Il ricorso depositato il 3 dicembre sarebbe stato tempestivo; quello depositato il 12 marzo dell’anno dopo, no. Un anno di inerzia, in questa materia, non è un’attesa: è una decadenza.

Quarta simulazione — quando una sola soglia fa la differenza

Delta S.r.l. presenta, nei tre esercizi antecedenti, attivo patrimoniale pari a 287.400, 296.100 e 311.800 euro; ricavi pari a 178.500, 191.200 e 186.700 euro; debiti complessivi, anche non scaduti, pari a 462.900 euro.

Due parametri su tre restano entro i limiti dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII. Ma l’attivo dell’ultimo esercizio supera i 300.000 euro, e poiché i requisiti dell’impresa minore operano congiuntamente, il superamento di uno solo di essi — anche in un solo esercizio del triennio — fa cadere la qualifica. Delta S.r.l. resta dunque assoggettabile alla liquidazione giudiziale, e la liquidazione controllata le è preclusa per il principio di alternatività fra le due procedure.

Rovesciando la prospettiva difensiva: se l’attivo del terzo esercizio fosse stato pari a 294.600 euro, tutte e tre le soglie sarebbero state rispettate e la società avrebbe potuto opporre validamente la qualifica di impresa minore — a condizione, però, di provarla con bilanci approvati e depositati o con documentazione alternativa idonea. La differenza fra i due scenari, in termini di esito, è di poco più di 17.000 euro su una singola posta di bilancio: è la ragione per cui, in questa materia, l’analisi contabile precede sempre quella giuridica.


Il confronto in tabella

La tabella che segue mette a confronto i tre percorsi sui parametri che, nella pratica, orientano la decisione. Sui costi compaiono soltanto quelli di giustizia previsti dalla legge — contributo unificato, anticipazioni forfettarie, spese di notifica e di iscrizione a ruolo — che variano secondo la natura e il valore del procedimento e vanno verificati di volta in volta presso l’ufficio competente. La lettura della tabella non sostituisce quella delle sezioni precedenti: serve a tenere insieme, in un colpo d’occhio, elementi che nel ragionamento tendono a separarsi.

Liquidazione giudizialeEsecuzione individualeLiquidazione controllata
Presupposti richiestiImprenditore commerciale non minore; insolvenza; debiti scaduti ≥ 30.000 €Titolo esecutivo, precetto, bene aggredibileDebitore sotto soglia o non commerciale; insolvenza; debiti scaduti ≥ 50.000 €
Chi decide e con quale attoTribunale in composizione collegiale, sentenza ex art. 49 CCII (o decreto di rigetto ex art. 50)Giudice dell’esecuzione, ordinanza di assegnazione o venditaTribunale, sentenza di apertura ex art. 270 CCII
Tempi indicativi della fase inizialeDalle settimane ai mesi fra deposito e decisione, in funzione dei termini a difesa e dell’istruttoriaDal precetto al pignoramento entro 90 giorni; istanza di vendita entro 45 giorni dal pignoramentoAnaloghi alla liquidazione giudiziale, con l’innesto della relazione OCC
Effetti sulle esecuzioni in corsoLe blocca: nessuna azione esecutiva individuale può proseguire (art. 150 CCII)Nessuno sugli altri creditori, che possono intervenireEffetto concorsuale analogo, nei limiti della procedura
Rischio in caso di esito negativoRigetto con decreto motivato e spese; possibile rilievo di abuso dello strumentoPignoramento infruttuoso; spese anticipate non recuperateRigetto per mancato superamento della soglia o assenza di attivo
Sorte di quanto già incassatoEsposto alle azioni recuperatorie della proceduraEsposto alla revocatoria se sopravviene il concorsoEsposto alle azioni della procedura, nei limiti di compatibilità
Reversibilità della sceltaRinunciabile prima della decisione; dopo l’apertura la gestione passa al curatoreRinunciabile in ogni momento; il pignoramento perde efficacia se non coltivatoRinunciabile prima della decisione
Costi di giustiziaContributo unificato e spese di legge per i procedimenti in camera di consiglio in materia concorsualeContributo unificato per l’espropriazione, spese di notifica, iscrizione a ruolo, eventuale custodeContributo unificato e spese di legge, oltre agli oneri della procedura

I criteri per scegliere

Nessuno dei tre percorsi è, in astratto, migliore degli altri. L’elemento dirimente cambia da caso a caso, e cinque criteri concreti aiutano a individuarlo.

Primo criterio: la solidità della prova sulle soglie dimensionali. Se la società ha bilanci regolarmente approvati e depositati che la collocano sotto i parametri dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, il ricorso per la liquidazione giudiziale nasce fragile e la strada realistica è un’altra. Se invece i bilanci mancano, non sono stati approvati o non sono stati depositati, la posizione del creditore si rafforza sensibilmente: l’onere della prova grava sul debitore, e l’inerzia contabile non gli giova.

Secondo criterio: l’esistenza di un bene concretamente aggredibile. Un immobile libero, un conto attivo, un credito verso un committente solvibile spostano l’ago verso l’esecuzione individuale. L’assenza di bersagli individuati lo sposta verso il concorso, dove almeno un curatore ricostruisce il patrimonio con poteri che il singolo creditore non possiede.

Terzo criterio: la presenza di atti sospetti nel periodo anteriore. Se nei mesi precedenti la società ha ceduto l’azienda, costituito garanzie tardive o pagato selettivamente alcuni fornitori, il concorso diventa lo strumento che consente di recuperare quelle risorse. L’esecuzione individuale, in quello scenario, arriva su un patrimonio già svuotato.

Quarto criterio: la collocazione del credito nella scala delle prelazioni. Il chirografario ha molto da guadagnare dal blocco delle esecuzioni altrui e poco dal riparto finale; l’ipotecario su bene capiente ha la posizione opposta. Va soppesato senza illusioni: nel concorso, il grado conta più della tempestività.

Quinto criterio: la tolleranza al rischio di rigetto. Un ricorso che non regge produce un decreto negativo, una condanna alle spese e — nei casi in cui l’iniziativa appaia strumentale — un rilievo di abuso dello strumento. Chi non può permettersi quell’esito deve costruire il fascicolo prima di depositarlo, non dopo.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: due abilitazioni che, in questa materia, consentono di leggere lo stesso fascicolo da entrambi i lati — quello di chi chiede l’apertura della procedura e quello di chi la subisce — e di verificare in anticipo quale ricostruzione reggerà nei gradi successivi.


Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà? In parte sì. Il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale può essere rinunciato finché il tribunale non ha deciso, e il pignoramento perde efficacia se non viene coltivato nei termini. Ciò che non è reversibile è l’effetto della sentenza di apertura: da quel momento la procedura ha una vita propria e la rinuncia del singolo creditore non la chiude.

E se scelgo quella sbagliata? Il danno tipico non è la nullità dell’atto, è il tempo perso e la perdita del vantaggio competitivo rispetto agli altri creditori. Nei casi in cui il ritardo nell’attivazione del concorso ha aggravato la posizione, la giurisprudenza ha mostrato di saper valutare con severità anche la condotta di chi avrebbe dovuto segnalare i rischi.

Devo prima tentare il pignoramento? No. La Cassazione ha confermato che l’apertura della procedura concorsuale non presuppone il previo esperimento di un’azione esecutiva individuale. Resta però vero che un pignoramento infruttuoso è, sul piano istruttorio, un elemento indiziario dell’insolvenza tutt’altro che trascurabile.

Il mio credito da solo basta a superare i 30.000 euro? Non è la domanda giusta. La soglia dell’art. 49, comma 5, CCII riguarda l’ammontare complessivo dei debiti scaduti risultanti dagli atti dell’istruttoria, non il credito di chi agisce. Un credito di 12.000 euro può bastare ad avviare un procedimento che, per effetto dell’istruttoria sui pubblici registri, fa emergere un passivo scaduto ben più ampio.

Se la società si cancella dal registro delle imprese, ho perso? Non necessariamente. L’art. 33 CCII consente l’apertura entro un anno dalla cancellazione, e la giurisprudenza ha riconosciuto che in quel periodo permane una soggettività processuale limitata e funzionale allo svolgimento della procedura. Trascorso l’anno, però, quella porta si chiude.

Se la società ha aderito alla rottamazione, è al riparo? No. La definizione agevolata dei carichi non esclude di per sé l’insolvenza: i giudici valutano l’intera esposizione debitoria e la reale disponibilità di attivo, non il singolo adempimento formale.

Conviene depositare il ricorso se so che la società non ha nulla? È il punto su cui la giurisprudenza di merito si è mostrata più severa. Se l’incapienza è manifesta e la procedura non produrrebbe alcun riparto, il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire. Il ragionamento va quindi rovesciato: prima si verifica se esiste un attivo, anche potenziale — comprese le somme recuperabili con le azioni della procedura e le azioni di responsabilità — e poi si decide se depositare.

Se la società deposita una domanda di concordato dopo il mio ricorso, perdo la posizione? No, ma i binari si intrecciano. Il procedimento unitario dell’art. 40 CCII impone la trattazione congiunta delle domande relative allo stesso debitore, con precedenza alle soluzioni diverse dalla liquidazione. Il correttivo-ter ha però irrigidito i tempi, precisando che la domanda ex art. 44 CCII non può essere proposta oltre l’udienza fissata nel decreto ex art. 41 CCII: il che riduce lo spazio per iniziative dilatorie presentate all’ultimo momento.

Il socio che è uscito dalla società prima dell’insolvenza può ancora essere coinvolto? Dipende da due variabili: se sia trascorso più di un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata con le formalità di pubblicità, e se l’insolvenza attenga in tutto o in parte a debiti esistenti a quella data. Entrambe le condizioni vanno verificate sulle date effettive risultanti dal registro delle imprese, non sulla percezione delle parti.


Le pronunce che orientano la scelta

I riferimenti che seguono sono raggruppati secondo l’opzione che ciascuno contribuisce a illuminare. I principi sono riformulati in sintesi.

Sui presupposti soggettivi e sull’onere della prova

Cass. civ., Sez. Un., n. 9935/2015. Grava sull’imprenditore che intenda sottrarsi alla procedura concorsuale l’onere di dimostrare il possesso dei requisiti dimensionali di non assoggettabilità. È il principio da cui discende l’intera architettura probatoria dell’art. 121 CCII: il creditore non deve provare che l’impresa è grande.

Corte d’Appello di Trento, sent. n. 1/2025 del 16 luglio 2025. L’esclusione dall’assoggettamento alla procedura richiede una prova positiva del debitore sul mancato superamento dei limiti dimensionali: quegli elementi non possono essere desunti in via presuntiva né ricavati dalla sola apparente inattività dell’impresa. Rilevante perché chiude la scorciatoia difensiva dell’impresa “ferma”.

Corte d’Appello di Genova, Sez. I civ., proc. R.G. V.F. 65/2025. Nella contumacia della società reclamata, l’onere di provare la sussistenza congiunta dei requisiti dell’art. 2, lett. d), CCII resta inadempiuto e l’insolvenza può essere ritenuta sulla base della documentazione del creditore, una volta superata la soglia dell’art. 49, comma 5, CCII. Mostra il peso concreto della scelta di non costituirsi.

Cass. civ. n. 25188/2017. L’omesso deposito, da parte dell’imprenditore convenuto, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata e dei bilanci degli ultimi tre esercizi è valutabile a suo sfavore nell’istruttoria. Il silenzio contabile non è neutro.

Cass. civ. n. 29472/2022. La prova del superamento delle soglie può essere acquisita anche in sede di reclamo, tenendo conto di fatti verificatisi anteriormente ma emersi dopo la sentenza dichiarativa. Rilevante per chi valuta se insistere dopo un primo rigetto.

Sull’accertamento dell’insolvenza

Cass. civ., Sez. I, n. 26370 del 29 settembre 2025. Nell’istanza proposta dal creditore il giudice svolge una verifica incidentale sull’esistenza del credito, che costituisce il presupposto da cui dedurre la sussistenza dello stato di insolvenza. Chiarisce l’intensità dell’accertamento richiesto sul titolo del ricorrente.

Cass. civ., Sez. I, n. 19591 del 15 luglio 2025. Anche la natura del credito dell’unico soggetto istante può assumere rilievo ai fini del riscontro dell’insolvenza, quando si tratti di credito retributivo da lavoro dipendente. Il mancato pagamento delle retribuzioni è indice qualificato, non un inadempimento come gli altri.

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6647/2026. L’adesione alla definizione agevolata dei carichi non esclude l’apertura della procedura quando l’esposizione complessiva e la situazione finanziaria rivelano un’incapacità strutturale di soddisfare regolarmente i creditori. Utile a smontare una difesa ricorrente.

Cass. civ., Sez. I, n. 31638 del 4 dicembre 2025. Interviene sulla legittimazione del pubblico ministero a formulare istanza di apertura e sulla possibile considerazione del finanziamento soci quale debito della società. Il secondo profilo incide direttamente sul computo del passivo rilevante ai fini delle soglie.

Sul perimetro soggettivo, l’estensione e i soci

Cass. civ., Sez. I, n. 482 del 9 gennaio 2026. Affronta i presupposti dell’estensione della procedura dall’imprenditore individuale a una società di fatto e ai soci illimitatamente responsabili, valorizzando l’accertamento della reale attività svolta dal soggetto già assoggettato. Rilevante quando la struttura formale non coincide con l’impresa effettiva.

Cass. civ., Sez. I, n. 4784 del 15 febbraio 2023. Distingue i presupposti della supersocietà di fatto — comune intento sociale fra le associate — da quelli della holding di fatto, con effetti differenti. È la cornice concettuale dell’estensione ex art. 256 CCII.

Trib. Milano, Sez. Crisi d’Impresa, 2 ottobre 2025. Si pronuncia sui presupposti dell’assoggettabilità in estensione dei soci illimitatamente responsabili di una società di fatto. Segnala che l’estensione non è automatica ma richiede un accertamento specifico.

Trib. Santa Maria Capua Vetere, 24 giugno 2025. Perché possa aprirsi la liquidazione giudiziale in estensione, i soci illimitatamente responsabili devono essere stati convocati nel procedimento relativo alla società: senza integrazione del contraddittorio, l’estensione non regge.

Cass. civ., Sez. I, n. 24247 del 31 agosto 2025. La domanda di estensione ai soci proposta dopo l’entrata in vigore del Codice, ma in una procedura dichiarata sotto la legge fallimentare, resta disciplinata dalla legge fallimentare. Un riferimento di diritto intertemporale tutt’altro che teorico.

Su cessazione, cancellazione e termini

Cass. civ. n. 14414/2024. Entro l’anno dalla cancellazione, la società incorporata per fusione può, se insolvente, essere assoggettata alla procedura. Estende la portata del termine annuale a operazioni straordinarie spesso usate per uscire di scena.

Corte d’Appello di Torino, Sez. I, 20 novembre 2025, n. 1026. La cancellazione dal registro delle imprese non priva la società della capacità processuale ai fini dell’impugnazione della sentenza di apertura, quando la procedura sia stata aperta entro l’anno: permane una soggettività limitata e funzionale alla procedura.

Cass. civ., Sez. I, n. 20141 del 16 giugno 2026. La domanda di accesso al concordato minore presentata dall’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è inammissibile ai sensi dell’art. 33, comma 4, CCII, anche per l’imprenditore individuale e per il concordato liquidatorio. Segnala quanto la cancellazione restringa le vie d’uscita del debitore.

Su competenza, alternatività e impugnazioni

Cass. civ., Sez. I, n. 31727 del 4 dicembre 2025. Precisa i presupposti in presenza dei quali la competenza territoriale non va individuata con riferimento alla sede legale. Il centro degli interessi principali è un dato sostanziale, non un’iscrizione camerale.

Trib. Modena, 23 aprile 2026. La liquidazione giudiziale costituisce procedura alternativa alla liquidazione controllata: chi è assoggettabile all’una non può esserlo all’altra. È il fondamento del bivio descritto in questo articolo.

Corte d’Appello di Torino, 27 febbraio 2025, e Trib. Torino, 27 marzo 2025. In tema di liquidazione controllata su istanza del creditore, richiedono la prova dello stato di insolvenza o sovraindebitamento e affermano che l’onere sulla non assoggettabilità del debitore alla liquidazione giudiziale non va valutato in modo formalistico.

Cass. civ., Sez. I, n. 26690/2025 e Cass. civ., Sez. I, n. 1473 del 22 gennaio 2026. Ribadiscono la perentorietà del termine di trenta giorni per il ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d’appello, rispettivamente in materia di liquidazione giudiziale e di liquidazione controllata. Un termine breve che chiude rapidamente la partita.

Cass. civ., Sez. I, n. 2043 del 30 gennaio 2026. Nega il diritto al compenso al professionista che non abbia avvisato il debitore dei rischi connessi al ritardo ingiustificato nell’apertura della liquidazione giudiziale. Misura quanto pesi, in questa materia, la tempestività della valutazione.

Sul versante della moderazione dell’iniziativa vanno infine segnalati due orientamenti di merito: il Tribunale di Napoli, che ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire il ricorso del creditore in caso di manifesta incapienza, e il Tribunale di Milano, che con decreto ex art. 50, comma 1, CCII ha respinto un’istanza ravvisandovi un abuso dello strumento. Due segnali convergenti: il ricorso concorsuale non è una lettera di sollecito con l’intestazione del tribunale.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Ecco, in concreto, gli strumenti che lo Studio mette in campo su questa materia.

  1. Verifichiamo il superamento delle soglie dimensionali confrontando bilanci depositati, scritture contabili, dichiarazioni fiscali e visure camerali dei tre esercizi rilevanti, e ricostruiamo i tre parametri dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII voce per voce.
  2. Ricostruiamo l’ammontare dei debiti scaduti ai fini della soglia dell’art. 49, comma 5, CCII, incrociando le posizioni verso erario, agente della riscossione, INPS e creditori privati, e verifichiamo se la soglia è superata prima che il ricorso venga depositato.
  3. Redigiamo il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale con la documentazione del credito e l’indicazione degli elementi indiziari dell’insolvenza, curando la notifica e i termini a difesa dell’art. 41 CCII.
  4. Predisponiamo la difesa della società convenuta, costruendo la prova positiva dei requisiti di impresa minore o contestando la sussistenza dell’insolvenza, e depositando memorie e documenti nei termini.
  5. Valutiamo quale delle opzioni regge davvero davanti al giudice nel caso specifico — liquidazione giudiziale, esecuzione individuale o liquidazione controllata — mettendo a confronto i numeri reali, non le ipotesi di scuola.
  6. Analizziamo gli atti del periodo anteriore per individuare cessioni, garanzie e pagamenti esposti alle azioni recuperatorie della procedura, e ne misuriamo l’impatto sulla convenienza comparata delle strade percorribili.
  7. Curiamo il reclamo alla Corte d’appello ex art. 51 CCII contro la sentenza di apertura o il decreto di rigetto, nei trenta giorni previsti.
  8. Assistiamo nel procedimento unitario quando alla domanda di apertura si affiancano domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi, gestendo i rapporti fra i due binari e i termini di decadenza introdotti dal correttivo-ter.
  9. Seguiamo l’insinuazione al passivo e le impugnazioni dello stato passivo, perché la scelta iniziale produce i suoi effetti proprio nella fase in cui il credito viene verificato e collocato.
  10. Impostiamo, dove ne ricorrono i presupposti, il percorso della liquidazione controllata ex art. 268 CCII per le società sotto soglia, curando il rapporto con l’OCC e la verifica della soglia dei 50.000 euro.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia costruita su un bivio, l’abilitazione che pesa di più è quella cassazionista: la strada scelta oggi va difesa domani, e la difesa del ricorso in primo grado, del reclamo in Corte d’appello e dell’eventuale ricorso per cassazione resta nelle stesse mani, con la stessa linea argomentativa. Non c’è passaggio di consegne a metà percorso, non c’è una ricostruzione dei fatti costruita per il tribunale e un’altra costruita per la Suprema Corte: la continuità di strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado è ciò che impedisce che una scelta corretta all’origine venga smontata in sede di impugnazione.

A questo si aggiunge il lavoro dello staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo: la verifica delle soglie dimensionali e la ricostruzione del passivo scaduto sono operazioni contabili prima ancora che giuridiche, e affrontarle separatamente significa arrivare in udienza con due letture che non combaciano.


In chiusura

Chi cerca l’elenco dei requisiti per far fallire una società trova, alla fine, qualcosa di diverso da un elenco: trova un sistema di condizioni — qualità di imprenditore commerciale, superamento delle soglie dell’impresa minore, stato di insolvenza, soglia dei 30.000 euro di debiti scaduti, legittimazione, competenza, termine annuale dalla cessazione — che vanno accertate tutte, e che una volta accertate aprono a strade diverse e non equivalenti. La scelta dipende dai numeri del caso concreto, e sbagliarla non costa soltanto tempo: costa la possibilità stessa di recuperare qualcosa, o di conservare l’impresa.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia con abilitazioni che le corrispondono in modo diretto. L’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021 è la qualifica che il legislatore ha costruito proprio per chi opera sull’insolvenza delle imprese e sui percorsi che la circondano. Il Gestore della crisi da sovraindebitamento L. 3/2012 iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il ruolo di fiduciario OCC coprono il ramo del bivio che si imbocca quando la società resta sotto le soglie e la partita si sposta sulla liquidazione controllata. L’abilitazione cassazionista garantisce che la posizione assunta davanti al tribunale possa essere difesa senza discontinuità fino all’ultimo grado di giudizio.

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