Qual è la strada giusta per un’impresa che non riesce più a pagare tutti i suoi debiti: trattare in via riservata, formalizzare un accordo da far omologare, oppure entrare in una procedura concorsuale vera e propria? È la domanda che arriva quasi sempre nella stessa forma, e quasi sempre accompagnata dall’aspettativa che esista una risposta unica. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza mette a disposizione strumenti diversi che non sono gradini di una scala, ma percorsi alternativi con presupposti, tempi ed effetti profondamente differenti. La composizione negoziata, gli accordi di ristrutturazione dei debiti e il concordato preventivo in continuità non si scelgono in ordine crescente di gravità: si scelgono in base alla struttura del debito, alla reversibilità dello squilibrio, alla composizione del ceto creditorio e — elemento troppo spesso sottovalutato — al tempo residuo prima che un creditore prenda l’iniziativa.
Su questa materia lo Studio Monardo interviene su un terreno che gli è proprio per abilitazione, non per generica affinità: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè figura iscritta per svolgere il ruolo che il legislatore ha posto al centro della composizione negoziata, e conosce quindi il percorso dalla parte di chi lo conduce, non solo di chi lo subisce. A questo si affianca il coordinamento di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario — le due componenti che, nella crisi d’impresa italiana, costituiscono di norma la parte più pesante e più rigida del passivo — e la qualifica di avvocato cassazionista, che diventa dirimente quando la strada scelta finisce davanti a un giudice e va difesa fino all’ultimo grado.
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Il quadro di partenza: cosa hanno in comune tutte le strade
Prima di confrontare le opzioni conviene fissare il perimetro entro cui esse operano, perché una parte rilevante degli errori nasce da un equivoco a monte sul punto di partenza, non sul punto di arrivo.
Il perno del sistema è l’art. 2086, comma 2, del codice civile, introdotto dal D.Lgs. 14/2019: l’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, e deve attivarsi senza indugio per l’adozione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento. La norma è affiancata dall’art. 3 CCII, che traduce quel dovere in misure concrete e in segnali tipizzati: ritardi nel pagamento delle retribuzioni, debiti verso fornitori scaduti in misura superiore a quelli non scaduti, esposizioni bancarie scadute o sconfinate oltre determinate soglie, esposizioni verso i creditori pubblici qualificati.
Su quest’ultimo fronte opera l’art. 25-novies CCII, che impone a INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione di segnalare all’imprenditore e all’organo di controllo il superamento di soglie predeterminate: per l’INPS il ritardo superiore a novanta giorni nel versamento di contributi eccedenti il trenta per cento di quelli dovuti nell’anno precedente e comunque superiori a 15.000 euro per le imprese con lavoratori subordinati o parasubordinati (5.000 euro per quelle che non ne hanno); per l’INAIL il debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e superiore a 5.000 euro; per l’Agenzia delle Entrate il debito IVA scaduto risultante dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche oltre le soglie di legge; per l’agente della riscossione i carichi affidati e scaduti da oltre novanta giorni, con importi differenziati secondo la forma giuridica del debitore. Trattandosi di una disposizione più volte modificata, le soglie vanno riscontrate sul testo vigente prima di misurare la posizione dell’impresa. Va soppesato, però, un dato di sistema: la segnalazione non è più assistita da sanzioni a carico dell’ente che la omette, e non impone automaticamente l’accesso alla composizione negoziata. È un campanello, non un obbligo di percorso.
Il secondo elemento comune è la definizione dei presupposti. Il Codice distingue la crisi — lo squilibrio che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a fronteggiare le obbligazioni nei dodici mesi successivi — dall’insolvenza vera e propria. La distinzione conta, ma meno di quanto si creda: il D.Lgs. 136/2024 (correttivo-ter) ha confermato espressamente che alla composizione negoziata può accedere anche l’imprenditore in stato di insolvenza, purché il risanamento resti perseguibile, e la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026 ha ribadito che l’accesso è consentito in presenza di insolvenza attuale a condizione che sia reversibile, precisando altresì che la pendenza di una domanda di liquidazione giudiziale proposta da un creditore non è di per sé ostativa.
Il terzo elemento comune è il tempo. Ogni opzione consuma finestre temporali che non si rigenerano: le misure protettive hanno una durata massima complessiva, i termini per l’omologazione hanno scansioni rigide, e il calendario giudiziario si muove con i propri ritmi — con la sospensione feriale dei termini processuali fissata dal 1° al 31 agosto e le eccezioni previste per i procedimenti che l’ordinamento considera urgenti, tra cui quelli diretti all’apertura della liquidazione giudiziale. A fronte di questo dato, il vero fattore di rischio non è quasi mai la scelta sbagliata: è la scelta tardiva, che riduce il ventaglio delle alternative fino a lasciarne una sola.
Il quadro operativo, infine, è stato ulteriormente definito dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23 aprile 2026, che ha aggiornato il documento guida sulla composizione negoziata intervenendo sul test pratico di ragionevole perseguibilità del risanamento, sulla check-list per la redazione del piano, sul protocollo di conduzione delle trattative e sulla formazione degli esperti. Chi valuta le opzioni oggi lo fa dunque su un terreno normativo assestato ma recentemente rifinito, e questo incide sulla qualità documentale richiesta a monte di qualunque strada si imbocchi.
Opzione 1 — La composizione negoziata della crisi
In cosa consiste
Disciplinata dagli artt. 12-25-quinquies CCII, la composizione negoziata è un percorso volontario, riservato e non concorsuale: l’imprenditore commerciale o agricolo iscritto al registro delle imprese — comprese le imprese minori — presenta istanza sulla piattaforma telematica nazionale e una commissione nomina un esperto indipendente, con il compito di agevolare le trattative con i creditori e con le altre parti interessate. L’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa (art. 21 CCII), con l’obbligo di informare preventivamente l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione; l’esperto, se ritiene l’atto pregiudizievole, può segnalare il proprio dissenso e, nei casi previsti, farlo iscrivere nel registro delle imprese.
Su richiesta, l’imprenditore può ottenere misure protettive del patrimonio (artt. 18-19 CCII), che vanno pubblicate nel registro delle imprese e confermate o modificate dal tribunale: il correttivo-ter ha chiarito che possono operare erga omnes oppure in modo selettivo, cioè essere circoscritte a determinati creditori anche individuati per categorie omogenee. Il tribunale può inoltre rilasciare le autorizzazioni dell’art. 22 CCII: finanziamenti prededucibili, cessione dell’azienda o di suoi rami senza gli effetti dell’art. 2560 c.c., rideterminazione del contenuto di contratti divenuti eccessivamente onerosi.
Gli esiti sono elencati dall’art. 23 CCII e vanno da un contratto con uno o più creditori, a una convenzione di moratoria, a un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto che produce gli effetti del piano attestato senza necessità di autonoma attestazione. Il correttivo-ter ha inoltre introdotto, all’art. 23, comma 2-bis, la possibilità di proporre alle Agenzie fiscali e all’agente della riscossione il pagamento parziale o dilazionato dei tributi, delle sanzioni e degli interessi — non dei contributi INPS e INAIL, che restano fuori — con applicazione alle istanze presentate dopo il 28 settembre 2024, previa relazione di un professionista indipendente sulla maggiore convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e attestazione della completezza e correttezza dei dati aziendali, con efficacia subordinata al deposito in tribunale e al controllo del giudice. Sul trattamento dell’IVA la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 ha dedicato uno specifico chiarimento: è un profilo che va verificato in concreto prima di impostare la proposta, perché incide direttamente sulla percentuale realisticamente ottenibile.
Quando ha senso
Il primo scenario è quello dell’impresa che ha un problema di liquidità ma un margine operativo positivo: ordini in portafoglio, marginalità recuperabile, uno squilibrio finanziario generato da un evento identificabile — la perdita di un cliente rilevante, un investimento andato male, un contenzioso. Qui la trattativa riservata consente di ristrutturare le scadenze senza esporre l’impresa al mercato.
Il secondo scenario è quello dell’impresa che ha bisogno di comprare tempo in modo legittimo e strutturato: le misure protettive congelano le iniziative dei creditori mentre l’esperto verifica la percorribilità del risanamento, e la protezione può essere modulata solo verso i creditori che stanno effettivamente aggredendo il patrimonio.
Il terzo scenario è quello dell’impresa che ha davanti un’operazione straordinaria — la cessione dell’azienda a un soggetto industriale, l’ingresso di un investitore, l’affitto con successivo acquisto — e ha bisogno di realizzarla senza trascinarsi i debiti pregressi: l’autorizzazione dell’art. 22 CCII è, sotto questo profilo, uno degli strumenti più efficaci dell’intero sistema.
Vantaggi
La riservatezza è il vantaggio più evidente: la composizione negoziata non è una procedura concorsuale, non comporta spossessamento, non produce l’effetto reputazionale che accompagna il deposito di una domanda di concordato. A fronte di questo vantaggio si aggiunge la flessibilità: non esistono percentuali minime imposte, non esistono classi obbligatorie, non esiste un voto. Vi sono poi le misure premiali di natura fiscale previste dall’art. 25-bis CCII, che agiscono su interessi, sanzioni e dilazioni quando l’esperto dà atto della funzionalità del percorso al risanamento. Sul piano sistematico, infine, la giurisprudenza ha iniziato a leggere l’accesso alla composizione negoziata come indice di responsabilità gestoria: la Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza del 9 luglio 2025 depositata il 2 settembre 2025, n. 30109, ha valorizzato la pendenza della procedura come elemento idoneo a incidere sulla valutazione del periculum in mora ai fini di un sequestro preventivo.
Rischi e svantaggi
Il rovescio della medaglia sta nella natura stessa dello strumento: la composizione negoziata non impone nulla a nessuno. Il creditore che non vuole trattare non tratta, e nessun meccanismo di maggioranza può vincolarlo. Le misure protettive, poi, non sono un salvacondotto: la Cassazione, con l’ordinanza del 12 febbraio 2025, n. 3634, ha stabilito che la pendenza di misure protettive o della composizione negoziata non obbliga il giudice a rinviare l’udienza per la dichiarazione di insolvenza. Sul versante del merito, il Tribunale di Bolzano, con provvedimento del 20 novembre 2025, ha ritenuto inaccoglibile l’istanza di misure protettive a fronte di una proposta puramente liquidatoria, priva di una prospettiva di risanamento; il Tribunale di Milano, sez. II, con ordinanza del 19 febbraio 2025, ha ritenuto precluso il proprio giudizio sulla conferma delle misure dopo l’archiviazione disposta dall’esperto per carenza di buona fede nella conduzione delle trattative; e il Tribunale di Mantova, con sentenza del 13 febbraio 2025, ha aperto la liquidazione giudiziale su istanza di un creditore dopo che al debitore era stata negata la conferma delle misure protettive, non essendo emerse prospettive di risanamento.
Il profilo ideale per questa opzione è l’impresa ancora operativa, con un business che regge sul piano industriale, un ceto creditorio non frammentatissimo e almeno un interlocutore disponibile a discutere: chi ha bisogno di imporre un sacrificio a una maggioranza dissenziente qui non trova lo strumento adatto.
L’appendice dell’opzione 1: il concordato semplificato
Va segnalato un esito che esiste solo come sbocco di questa prima strada. Se l’esperto dichiara nella relazione finale che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede ma non hanno prodotto esito e che le soluzioni dell’art. 23 non sono praticabili, l’imprenditore può presentare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione, una proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ai sensi dell’art. 25-sexies CCII: senza voto dei creditori, con nomina di un ausiliario e omologazione del tribunale. È una via liquidatoria residuale, non un’alternativa da mettere sullo stesso piano delle altre — e non è priva di contenzioso: la Corte d’Appello di Torino, il 23 settembre 2025, ha affermato che anche il surplus conseguibile dalla cessione dell’azienda rispetto al valore di liquidazione non è liberamente distribuibile ma soggiace alla regola della priorità assoluta, mentre la Cassazione, Sez. I, con provvedimento del 12 gennaio 2026, n. 620, si è occupata del regime di impugnabilità della decisione resa già nella fase di scrutinio della ritualità della proposta.
Opzione 2 — Il piano attestato e gli accordi di ristrutturazione dei debiti
In cosa consiste
Questa seconda strada raccoglie due strumenti distinti ma accomunati da una logica: l’accordo con i creditori resta il fondamento, ma acquista una veste giuridica che produce effetti protettivi.
Il piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) è un atto di natura stragiudiziale, redatto in forma scritta con data certa, corredato dalla relazione di un professionista indipendente che ne attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità. Non passa per il tribunale, non richiede percentuali di adesione, non vincola i creditori estranei: il suo valore sta nell’esenzione dall’azione revocatoria degli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione del piano (art. 166, comma 3, lett. d, CCII) e nella corrispondente esimente sul versante penale-fallimentare.
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 ss. CCII) fanno un passo ulteriore: richiedono l’adesione di creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti, sono soggetti a omologazione del tribunale e producono effetti anche verso i non aderenti, ai quali va assicurato il pagamento integrale con la moratoria di legge. Il sistema conosce due varianti: gli accordi agevolati (art. 60 CCII), che abbassano la soglia al trenta per cento quando il debitore non chiede misure protettive né moratorie per i creditori estranei, e gli accordi ad efficacia estesa (art. 61 CCII), che permettono di estendere gli effetti ai non aderenti appartenenti alla medesima categoria quando abbia aderito almeno il settantacinque per cento dei crediti della categoria stessa.
Sul debito fiscale e contributivo interviene la transazione dell’art. 63 CCII, con il meccanismo dell’omologazione forzosa: il tribunale può omologare l’accordo anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, alle condizioni introdotte dall’art. 1-bis del D.L. 69/2023, convertito con L. 103/2023, che richiedono in particolare il carattere non liquidatorio dell’operazione, una quota minima di adesioni degli altri creditori e soglie percentuali minime di soddisfacimento dell’erario.
Quando ha senso
Il primo scenario è quello dell’impresa con un passivo concentrato: poche banche, pochi fornitori strategici, un debito erariale rilevante ma non maggioritario. Raggiungere il sessanta per cento è realistico quando i creditori “che contano” sono cinque o sei, non quattrocento.
Il secondo scenario è quello del sistema bancario e finanziario: gli accordi ad efficacia estesa nascono esattamente per neutralizzare il potere di veto della banca che, per ragioni interne, non delibera l’adesione pur non avendo obiezioni sostanziali sul piano.
Il terzo scenario è quello dell’impresa che esce da una composizione negoziata con un’intesa già matura su gran parte del passivo, e ha bisogno di consolidarla con un titolo opponibile: l’accordo di ristrutturazione è il naturale punto di approdo di trattative andate a buon fine solo in parte.
Vantaggi
Rispetto al concordato, il grado di ingerenza esterna è minore: non c’è votazione dell’intero ceto creditorio, non c’è commissario giudiziale nella fisionomia tipica del concordato, la gestione resta all’imprenditore. Rispetto alla composizione negoziata, il vantaggio è la stabilità: l’omologazione rende l’assetto opponibile e apre il cram down fiscale, che è spesso l’unico modo per rendere sostenibile un passivo tributario. Va aggiunto un profilo economico non secondario chiarito dalla Cassazione, Sez. I, con provvedimento del 20 marzo 2026, n. 6763: le sopravvenienze attive da esdebitamento derivanti dall’accordo non sono tassabili, sia quando superino sia quando siano pari o inferiori a perdite, interessi passivi e oneri assimilati.
Rischi e svantaggi
L’elemento dirimente, qui, è che la soglia va raggiunta davvero e in modo sostanziale. La giurisprudenza di legittimità ha costruito negli ultimi mesi un orientamento severo su questo punto. La Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza del 26 febbraio 2026, n. 4365, ha escluso il cram down fiscale in un’operazione in cui il passivo era quasi integralmente erariale e le adesioni degli altri creditori erano di importo simbolico, qualificando l’operazione come uso deviato dell’istituto e precisando che la verifica sulla finalità dell’operazione è indagine di fatto, censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione. Nella stessa direzione, il provvedimento del 7 dicembre 2025, n. 31892, ha affermato che non possono essere computati tra i creditori aderenti quelli il cui credito trovi la propria fonte nella procedura di ristrutturazione, con conseguente inammissibilità dell’omologazione forzosa. E già la sentenza del 17 dicembre 2024, n. 32954, aveva chiarito che l’accordo con transazione fiscale rivolto al solo creditore erariale non sfugge al sindacato di merito del giudice concorsuale.
Vi è poi un tema di scansioni temporali, tutt’altro che formale: la Cassazione, Sez. I, con provvedimento del 24 dicembre 2024, n. 34377, ha imposto il coordinamento tra il termine concesso all’erario per esprimersi e quello per proporre opposizione, individuando nella pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese il momento da cui entrambi decorrono. Sul fronte delle soglie minime di pagamento, la Cassazione, Sez. I, con provvedimento del 9 marzo 2026, n. 5309, ha affermato l’applicabilità retroattiva della disciplina alle proposte depositate dal 15 giugno 2023, escludendo profili di illegittimità costituzionale.
Il profilo ideale per questa opzione è l’impresa con passivo concentrato e interlocutori istituzionali già coinvolti, che ha bisogno di rendere vincolante un’intesa sostanzialmente raggiunta: chi immagina l’accordo come strumento per imporre unilateralmente una falcidia al Fisco, mantenendo un consenso solo di facciata degli altri creditori, incontra oggi un orientamento di legittimità che non lo consente.
Opzione 3 — Il concordato preventivo in continuità e il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione
In cosa consiste
La terza strada è quella pienamente concorsuale. Il concordato preventivo in continuità aziendale (artt. 84 ss. CCII) presuppone una proposta rivolta a tutti i creditori, la suddivisione in classi, il voto, il controllo del commissario giudiziale, l’omologazione del tribunale. La continuità può essere diretta, quando l’attività prosegue in capo allo stesso imprenditore, o indiretta, quando prosegue tramite affitto o cessione dell’azienda a un terzo.
Le regole distributive sono il cuore dello strumento: il valore di liquidazione va distribuito nel rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione, mentre il valore eccedente generato dalla continuità può essere distribuito secondo la regola della priorità relativa (art. 84, comma 6, CCII), con maggiore libertà di allocazione. È esattamente questo margine a rendere il concordato in continuità appetibile per imprese il cui valore prospettico supera in modo significativo il realizzo liquidatorio.
Accanto al concordato si colloca il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis CCII), che consente di derogare agli artt. 2740 e 2741 c.c. e all’ordine delle prelazioni distribuendo il valore in modo libero, a condizione che il piano sia approvato da tutte le classi e che i crediti di lavoro siano soddisfatti integralmente entro trenta giorni dall’omologazione. Il PRO è convertibile in concordato preventivo e viceversa, il che gli attribuisce una funzione anche tattica.
Quando ha senso
Il primo scenario è quello del passivo frammentato: centinaia di fornitori, nessuno dei quali determinante, e l’impossibilità pratica di raccogliere adesioni individuali. Il meccanismo del voto per classi risolve un problema che nella strada negoziale sarebbe insormontabile.
Il secondo scenario è quello dell’impresa che ha bisogno di una protezione forte e prolungata dalle azioni esecutive e cautelari, con un perimetro di certezza che le misure protettive della composizione negoziata offrono in misura più limitata nel tempo.
Il terzo scenario è quello dell’operazione industriale strutturata: affitto d’azienda con successivo aumento di capitale riservato all’affittuaria, ingresso di un assuntore, riorganizzazione societaria complessa. Sul punto il Tribunale di Bolzano, il 19 dicembre 2025, ha ritenuto non necessario lo svolgimento di una procedura competitiva in un caso di continuità indiretta articolata proprio in questi termini.
Vantaggi
Il vantaggio strutturale è la forza vincolante: l’omologazione produce effetti verso tutti i creditori anteriori, aderenti e non. Il secondo è il cram down interclassi, che la Cassazione ha di recente interpretato in senso favorevole all’accesso agli strumenti di risanamento: la Sez. I, con la sentenza del 30 marzo 2026, n. 7663, ha chiarito che nel concordato in continuità l’omologazione può intervenire anche in assenza dell’approvazione della maggioranza delle classi, quando la proposta sia approvata da almeno una classe qualificata, riferendo l’espressione “in mancanza” contenuta nell’art. 112, comma 2, lett. d), CCII al difetto di maggioranza e non alla composizione delle classi, in coerenza con la Direttiva UE 2019/1023. Il terzo vantaggio è la disponibilità di un impianto autorizzatorio completo: finanziamenti prededucibili, gestione dei contratti pendenti, sospensione o scioglimento dei rapporti divenuti insostenibili.
Rischi e svantaggi
Il costo, qui, non è tanto procedurale quanto sostanziale: pubblicità, ingerenza degli organi della procedura, rigidità delle scansioni, esposizione al contenzioso di omologazione. E il controllo del tribunale è tutt’altro che formale. La Cassazione, Sez. I, con la sentenza dell’8 gennaio 2025, n. 348, ha delineato i requisiti della continuità aziendale in una proposta di tipo misto, valorizzando la centralità dell’identità dell’attività d’impresa quale criterio di accertamento. Il Tribunale di Roma, sez. XIV, il 22 aprile 2025, ha affrontato i presupposti in presenza dei quali può ritenersi ammissibile la conservazione di beni non strategici all’esercizio dell’attività. Il Tribunale di Verona, il 7 luglio 2025, si è pronunciato sulle modalità di calcolo del valore di liquidazione da inserire nel piano e sulla necessaria previsione di un fondo rischi in presenza di crediti garantiti da fondi pubblici.
Il contenzioso post-omologazione, poi, ha una fisionomia propria: la Cassazione, Sez. I, con la sentenza del 20 aprile 2026, n. 10271, è intervenuta sui limiti applicativi dell’art. 53, comma 5-bis, CCII, precisando il rapporto tra accoglimento del reclamo avverso l’omologazione, conferma della decisione del tribunale e riconoscimento del risarcimento al reclamante, e affermando che l’interesse generale prevalente non può essere identificato semplicemente nella continuità aziendale in sé, ma va accertato e motivato in concreto.
Quanto al PRO, i tribunali ne hanno definito rapidamente i contorni: il Tribunale di Roma, sez. XIV, il 25 marzo 2025, ha affermato che il controllo del tribunale si esercita già al momento della presentazione del ricorso e non si limita al rispetto delle norme procedimentali; il Tribunale di Monza, sez. III, il 12 marzo 2025, ha individuato i presupposti di ammissibilità connessi alla libera distribuzione delle risorse; il Tribunale di Milano, sez. II, il 5 giugno 2025, ha dichiarato inammissibili, nel giudizio di omologazione, le contestazioni che non attengano a profili di rito o ai presupposti di legittimità dell’art. 64-bis; il Tribunale di Brescia, sez. IV, il 30 gennaio 2025, ha qualificato come contenzioso il giudizio di opposizione all’omologazione, con conseguente regolazione delle spese secondo soccombenza.
Il profilo ideale per questa opzione è l’impresa con passivo ampio e frammentato, valore prospettico della continuità significativamente superiore al realizzo liquidatorio e capacità di sostenere un percorso pubblico e presidiato: chi cerca riservatezza o rapidità qui non le trova.
Le opzioni alla prova dei conti
Le tre strade si valutano meglio applicandole agli stessi dati di partenza. Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti a fini di confronto, non casi reali.
Ipotesi A — impresa manifatturiera con squilibrio finanziario ma marginalità positiva. Ricavi 6.430.000 €; EBITDA normalizzato 384.000 €; passivo complessivo 3.187.000 €, così composto: erario e agente della riscossione 1.243.000 €, banche 962.000 € (di cui 618.000 € assistiti da garanzia consortile), fornitori 758.000 €, dipendenti 224.000 €. Un creditore ha notificato un pignoramento presso terzi il 14 gennaio.
Con l’opzione 1, l’istanza di composizione negoziata pubblicata il 27 gennaio con contestuale richiesta di misure protettive selettive verso il creditore procedente e verso l’agente della riscossione produce, in caso di conferma, il blocco delle azioni esecutive per il periodo confermato dal tribunale; l’impresa mantiene la gestione, tratta con le tre banche e apre, ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, la proposta di pagamento dilazionato del debito tributario. Se entro i centottanta giorni dall’accettazione dell’incarico dell’esperto le banche aderiscono e il Fisco accetta la dilazione, l’accordo si chiude con gli effetti del piano attestato. Se le banche non aderiscono, il percorso si conclude senza vincolare nessuno e l’impresa si ritrova con l’esposizione integrale, il tempo consumato e la possibilità di accedere agli altri strumenti — compreso, in presenza dei presupposti, il concordato semplificato entro sessanta giorni dalla relazione finale.
Con l’opzione 2, la soglia del sessanta per cento richiede adesioni per almeno 1.912.200 € sul passivo di 3.187.000 €. Le banche pesano 962.000 €: da sole non bastano. Aggiungendo il debito erariale trattato con transazione ex art. 63 si supererebbe la soglia, ma alla luce dell’orientamento della Cassazione (ord. n. 4365/2026 e n. 31892/2025) l’operazione regge solo se le adesioni degli altri creditori sono sostanziali e non simboliche: servono quindi adesioni di fornitori per almeno 300.000-400.000 €, e quel numero diventa il vero obiettivo negoziale. L’accordo ad efficacia estesa dell’art. 61 potrebbe risolvere il problema sul solo comparto finanziario se aderisse il settantacinque per cento dei crediti bancari, cioè almeno 721.500 € su 962.000 €.
Con l’opzione 3, la proposta si rivolge a tutti. Ipotizzando un valore di liquidazione dell’attivo pari a 1.148.000 € e un piano di continuità quinquennale che genera risorse distribuibili per 1.874.000 €, l’eccedenza di 726.000 € è allocabile secondo la priorità relativa: è il margine che consente di costruire un trattamento accettabile per i chirografari senza soddisfare integralmente i privilegiati degradati. Il voto si articola per classi e, in assenza di approvazione della maggioranza delle classi, l’omologazione resta praticabile nei termini chiariti dalla sentenza n. 7663/2026.
Ipotesi B — il valore del tempo. Stessa impresa, due calendari. Nel primo, la segnalazione dell’Agenzia delle Entrate ex art. 25-novies arriva il 9 marzo e l’organo amministrativo attiva la composizione negoziata il 6 aprile: le trattative partono con un attivo ancora integro, i rapporti bancari non revocati e la possibilità di chiedere finanziamenti prededucibili. Nel secondo, la stessa segnalazione resta senza seguito fino al 18 novembre: nel frattempo due banche hanno revocato gli affidamenti per 415.000 €, un fornitore ha ottenuto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per 87.400 € e il valore di liquidazione si è ridotto di circa il diciotto per cento. L’insieme delle opzioni disponibili nel secondo scenario è oggettivamente più stretto, e le condizioni negoziali peggiori: il ritardo non ha cambiato la strategia, ha eroso le alternative.
Ipotesi C — la soglia del cram down fiscale. Debito erariale 1.243.000 €. Una proposta che offra il trenta per cento corrisponde a 372.900 €; una che debba salire al quaranta per cento, in ragione della minore adesione degli altri creditori, corrisponde a 497.200 €. La differenza — 124.300 € — non è un dettaglio contabile: è ciò che distingue un piano sostenibile da uno che, sui flussi ipotizzati di 384.000 € annui di EBITDA, assorbe un terzo del margine di un intero esercizio. L’elemento dirimente diventa allora quante adesioni sostanziali si riescono a raccogliere prima di depositare, non dopo.
Il confronto in tabella
La tabella che segue mette a confronto i tre percorsi sulle variabili che, nella pratica, determinano la scelta. I costi indicati sono esclusivamente quelli di giustizia previsti dalla legge: contributo unificato nella misura stabilita per i procedimenti in camera di consiglio, diritti di segreteria per le pubblicazioni nel registro delle imprese, compenso dell’esperto determinato secondo i parametri fissati dall’art. 25-ter CCII e compensi degli organi nominati dal tribunale, liquidati dal giudice secondo i parametri normativi.
| Variabile | Composizione negoziata | Piano attestato / Accordi di ristrutturazione | Concordato in continuità / PRO |
|---|---|---|---|
| Natura | Non concorsuale, volontaria, riservata | Stragiudiziale (piano attestato); omologata dal tribunale (accordi) | Pienamente concorsuale e pubblica |
| Presupposto | Squilibrio che rende probabile la crisi o l’insolvenza; ammessa l’insolvenza reversibile | Stato di crisi o insolvenza | Stato di crisi o insolvenza |
| Chi decide l’esito | I creditori, uno per uno | I creditori aderenti oltre le soglie di legge (60%, 30% agevolati, 75% per categoria) | Le classi, con possibilità di omologazione anche in caso di dissenso |
| Adesioni necessarie | Nessuna soglia: vincola solo chi firma | Soglie percentuali rigide | Maggioranze per classi; PRO richiede l’approvazione di tutte le classi |
| Tempi indicativi | Incarico dell’esperto di norma 180 giorni, prorogabili | Trattativa variabile + fase di omologazione | Fase prenotativa, ammissione, voto, omologazione: percorso di più mesi |
| Effetti sulle azioni esecutive | Misure protettive su richiesta, anche selettive, entro il tetto complessivo di legge | Misure protettive richiedibili; moratoria di legge per i non aderenti negli accordi | Protezione piena connessa all’apertura della procedura |
| Effetto sui non aderenti | Nessuno | Pagamento integrale con moratoria; estensione possibile ex art. 61 | Vincolati dall’omologazione |
| Gestione dell’impresa | Resta all’imprenditore, con obblighi informativi verso l’esperto | Resta all’imprenditore | Spossessamento attenuato, controllo del commissario, autorizzazioni |
| Riservatezza | Elevata, salvo pubblicazione delle misure protettive | Media (piano attestato) / bassa (accordi omologati) | Bassa: procedura pubblica |
| Reversibilità | Alta: l’archiviazione non preclude gli altri strumenti | Media: la mancata omologazione impone di ripensare l’impianto | Bassa: l’esito negativo espone alla liquidazione giudiziale |
| Rischio in caso di esito negativo | Tempo consumato ed erosione dell’attivo; accesso al concordato semplificato ove ricorrano i presupposti | Rigetto dell’omologazione con passivo intatto | Apertura della liquidazione giudiziale |
| Costi di giustizia | Compenso dell’esperto ex art. 25-ter, diritti di pubblicazione | Contributo unificato, pubblicazioni, compenso dell’attestatore | Contributo unificato, compensi degli organi della procedura, spese di pubblicità |
I criteri per scegliere
Il ragionamento, nella pratica, si costruisce per condizioni. Nessuno dei criteri che seguono è da solo decisivo, ma la loro combinazione restringe il campo in modo affidabile.
Il primo criterio è la concentrazione del passivo. Se cinque o sei creditori rappresentano oltre due terzi dell’esposizione, generalmente le strade negoziali — composizione negoziata e accordi di ristrutturazione — sono le più efficienti, perché il consenso è materialmente raggiungibile. Se invece il passivo è polverizzato tra centinaia di posizioni di importo modesto, il meccanismo del voto per classi diventa quasi obbligato.
Il secondo criterio è il peso relativo del debito fiscale e contributivo. Se l’erario supera la metà del passivo, la valutazione si sposta sugli strumenti che consentono l’omologazione forzosa, perché sperare in un’adesione volontaria è, statisticamente, l’ipotesi meno probabile. Va però soppesato l’orientamento restrittivo consolidatosi tra la fine del 2025 e la metà del 2026: un contesto in cui gli altri creditori aderiscono solo simbolicamente non regge il vaglio di legittimità.
Il terzo criterio è il differenziale tra valore di continuità e valore di liquidazione. Se il piano industriale genera risorse significativamente superiori al realizzo liquidatorio, il concordato in continuità o il PRO consentono di distribuire quell’eccedenza con margini di libertà che le altre strade non offrono. Se il differenziale è modesto, il costo procedurale non è giustificato e le soluzioni negoziali risultano preferibili.
Il quarto criterio è la posizione dei creditori aggressivi. Se esistono pignoramenti in corso o istanze di liquidazione giudiziale già depositate, l’elemento dirimente diventa la protezione: e va tenuto presente che la sola pendenza della composizione negoziata non impone al giudice di rinviare l’udienza, come chiarito dall’ordinanza n. 3634/2025.
Il quinto criterio è la tenuta documentale dell’impresa. Contabilità disallineata, bilanci non aggiornati, assenza di flussi previsionali attendibili rendono impraticabile qualunque attestazione e indeboliscono ogni proposta. Il tema si intreccia con la responsabilità degli amministratori: il Tribunale di Bari, con la sentenza del 23 gennaio 2026, ha affrontato la responsabilità degli organi gestori e di controllo per violazione dell’obbligo di predisporre adeguati assetti ex art. 2086, comma 2, c.c., nel quadro della business judgment rule e della prova del nesso causale, mentre la giurisprudenza delle imprese ha inquadrato la mancata predisposizione di assetti e piani previsionali come concausa della tardiva rilevazione della crisi, e non come fonte di un danno autonomo.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista: il bivio viene valutato sia dal punto di osservazione di chi conduce le trattative, sia da quello di chi deve difenderne l’esito davanti al giudice, fino all’ultimo grado.
Le domande di chi è indeciso
Si può cambiare strada a metà? In parte sì, ed è una delle ragioni per cui la composizione negoziata viene spesso scelta come primo passo: l’art. 23 CCII contempla espressamente, tra gli esiti, l’accesso al piano attestato, agli accordi di ristrutturazione, al PRO, al concordato preventivo e — nei casi consentiti — al concordato semplificato. Anche tra PRO e concordato preventivo la conversione è prevista. Il passaggio inverso, invece, incontra limiti: l’art. 25-quinquies CCII preclude l’accesso alla composizione negoziata in pendenza del procedimento di regolazione della crisi introdotto con ricorso ex art. 40.
Cosa accade se si sceglie la strada sbagliata? Le conseguenze non sono simmetriche, e questo è il vero motivo per cui la valutazione iniziale pesa. L’insuccesso della composizione negoziata comporta la perdita di tempo e l’erosione dell’attivo, ma lascia aperte le altre strade. Il rigetto dell’omologazione di un accordo lascia il passivo intatto e impone di ricostruire l’impianto. L’esito negativo di un concordato espone invece all’apertura della liquidazione giudiziale: il rischio non è equivalente e va soppesato prima, non dopo.
I fornitori e le banche se ne accorgono? Dipende dalla strada. La composizione negoziata è riservata, ma la richiesta di misure protettive comporta la pubblicazione nel registro delle imprese, con effetti informativi immediati sul sistema. Gli accordi di ristrutturazione richiedono anch’essi la pubblicazione. Il concordato è pubblico per definizione. Chi teme il contraccolpo commerciale deve considerare che il segnale, spesso, è già arrivato al mercato attraverso gli insoluti.
Gli amministratori rischiano personalmente? Il rischio esiste ed è indipendente dalla scelta dello strumento: deriva dall’inerzia. La violazione dell’art. 2086, comma 2, c.c. viene contestata come concausa della mancata tempestiva rilevazione della crisi e del conseguente aggravamento del dissesto. Sotto un profilo ulteriore, l’ordinanza della Cassazione del 25 marzo 2026, n. 7134, è richiamata nel dibattito per il collegamento tra assenza di assetti adeguati e valutazione del merito creditizio, con le conseguenze che ne derivano sui finanziamenti erogati a un’impresa in crisi conclamata.
Si può accedere se l’impresa è già insolvente? Sì, se l’insolvenza è reversibile: il correttivo-ter lo ha reso esplicito per la composizione negoziata e la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 lo ha confermato, chiarendo anche che la pendenza di una domanda di liquidazione giudiziale proposta da un creditore non è di per sé ostativa. Resta il fatto che la reversibilità va dimostrata con numeri, non affermata.
Le pronunce che orientano la scelta
Il quadro giurisprudenziale, raggruppato in base all’opzione che ciascuna decisione illumina, è quello che segue.
Sulla composizione negoziata e le misure protettive
Cass. civ., ord. 12 febbraio 2025, n. 3634 — La pendenza di misure protettive o della composizione negoziata non impone al giudice di rinviare l’udienza fissata per la dichiarazione di insolvenza; la Corte ha inoltre ribadito che la nullità processuale va eccepita tempestivamente e che la lesione del diritto di difesa presuppone un pregiudizio concreto. Rileva perché smentisce l’idea che l’accesso alla procedura sia di per sé uno scudo.
Cass. pen., Sez. III, 9 luglio 2025 (dep. 2 settembre 2025), n. 30109 — In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, la pendenza della composizione negoziata è stata considerata elemento idoneo a incidere sulla valutazione del periculum in mora. Rileva perché documenta come l’attivazione tempestiva dello strumento venga letta anche in sede penale come indice di presidio del patrimonio aziendale.
Trib. Milano, sez. II, ord. 19 febbraio 2025 — Dopo l’archiviazione della composizione negoziata disposta dall’esperto per carenza di buona fede e correttezza nella conduzione delle trattative, il tribunale ha ritenuto precluso il proprio giudizio sulla successiva richiesta di conferma delle misure protettive. Rileva perché mostra che la condotta tenuta al tavolo produce effetti processuali diretti.
Trib. Mantova, 13 febbraio 2025 — Aperta la liquidazione giudiziale su istanza di un creditore nei confronti di un’impresa cui era stata negata la conferma delle misure protettive, anche in ragione dell’assenza di prospettive di risanamento. Rileva perché descrive con precisione l’esito che segue al diniego.
Trib. Bolzano, 20 novembre 2025 — Una composizione negoziata con contenuto puramente liquidatorio, priva di prospettiva di risanamento, non giustifica la concessione di misure protettive e non è compatibile con la funzione dell’istituto. Rileva perché delimita il perimetro dello strumento.
Trib. Roma, sez. XIV, 8 agosto 2025 — Ritenuta accoglibile l’istanza di misure cautelari di contenuto analogo a quello delle misure protettive tipiche già operanti, quando indirizzata nei confronti di specifici creditori. Rileva perché conferma la praticabilità di una protezione mirata.
Trib. Modena, sez. III, 18 gennaio 2025 — Nel procedimento unitario, la durata massima complessiva delle misure protettive va calcolata sui periodi di protezione effettiva, con cumulo degli stessi ed esclusione dei periodi di interruzione. Rileva perché il tetto temporale è una risorsa da amministrare, non un dato astratto.
Sugli accordi di ristrutturazione e sulla transazione fiscale
Cass. civ., Sez. I, 26 febbraio 2026, n. 4365 — Negli accordi ex artt. 57 e 63 CCII, la richiesta di applicazione del cram down in assenza di un numero congruo di creditori aderenti configura un uso deviato dell’istituto; la verifica sull’utilizzo dello strumento per finalità eccedenti quelle dell’ordinamento è indagine di fatto, sindacabile in legittimità solo per vizio di motivazione. Rileva perché fissa il confine tra ristrutturazione e transazione fiscale imposta.
Cass. civ., Sez. I, 7 dicembre 2025, n. 31892 — Non possono computarsi tra i creditori aderenti quelli il cui credito trovi la propria fonte nella procedura di ristrutturazione; in tal caso l’omologazione forzosa non è ammissibile. Rileva perché incide direttamente sul calcolo delle soglie.
Cass. civ., Sez. I, 9 marzo 2026, n. 5309 — La disciplina delle soglie minime di pagamento nella transazione fiscale, introdotta dall’art. 1-bis del D.L. 69/2023, si applica alle proposte depositate a partire dal 15 giugno 2023, senza che ciò integri profili di illegittimità costituzionale. Rileva perché determina quale regime si applica a una proposta già presentata.
Cass. civ., Sez. I, 24 dicembre 2024, n. 34377 — Il termine concesso all’erario per esprimersi sulla proposta e quello per proporre opposizione vanno coordinati, individuando nella pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese il momento di decorrenza di entrambi. Rileva perché la scansione temporale condiziona l’ammissibilità dell’istanza di omologazione forzosa.
Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32954 — L’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale rivolto esclusivamente al creditore erariale non sfugge al sindacato di merito del giudice concorsuale. Rileva come antecedente diretto dell’orientamento successivo.
Cass. civ., Sez. I, 20 marzo 2026, n. 6763 — Le sopravvenienze attive da esdebitamento generate dall’accordo di ristrutturazione non sono tassabili, sia quando eccedano sia quando siano pari o inferiori a perdite, interessi passivi e oneri assimilati. Rileva perché incide sulla sostenibilità economica effettiva dell’operazione.
App. Ancona, 14 gennaio 2026 — Individuata la decorrenza del termine di novanta giorni entro il quale l’Amministrazione finanziaria può riscontrare la proposta di transazione fiscale. Rileva per la costruzione del cronoprogramma.
App. Roma, 6 febbraio 2026 — Affrontato il raffronto tra accordo di ristrutturazione e alternativa liquidatoria, con l’accertamento del valore di liquidazione e la proponibilità di istanze di apertura della liquidazione giudiziale. Rileva perché il confronto con lo scenario alternativo è il baricentro del giudizio di omologazione.
Sul concordato in continuità e sul PRO
Cass. civ., Sez. I, 8 gennaio 2025, n. 348 — Delineati i requisiti della continuità aziendale e i criteri per accertarla nel giudizio di omologazione di una proposta di tipo misto, con centralità dell’identità dell’attività d’impresa. Rileva perché molte proposte qualificate come “in continuità” non superano questo vaglio.
Cass. civ., Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663 — Nel concordato in continuità l’omologazione può intervenire anche in mancanza dell’approvazione della maggioranza delle classi, quando la proposta sia approvata da almeno una classe qualificata; l’espressione “in mancanza” dell’art. 112, comma 2, lett. d), CCII va riferita al difetto di maggioranza e non alla composizione delle classi, in coerenza con la Direttiva UE 2019/1023. Rileva perché amplia sensibilmente lo spazio della ristrutturazione trasversale.
Cass. civ., Sez. I, 20 aprile 2026, n. 10271 — Precisati i limiti applicativi dell’art. 53, comma 5-bis, CCII nel rapporto tra accoglimento del reclamo, conferma dell’omologazione e riconoscimento del risarcimento al reclamante; l’interesse generale prevalente non coincide automaticamente con la continuità aziendale, ma va accertato e motivato in concreto. Rileva perché definisce il rischio della fase di impugnazione.
Cass. civ., Sez. I, 12 gennaio 2026, n. 620 — Affrontato il regime di impugnabilità del provvedimento reso dal tribunale nella fase di scrutinio della ritualità della proposta di concordato semplificato ex art. 25-sexies, comma 3, CCII. Rileva per chi valuta lo sbocco liquidatorio della composizione negoziata.
App. Torino, 23 settembre 2025 — Nel concordato semplificato, anche il surplus conseguibile dalla cessione dell’azienda rispetto al valore di liquidazione non è liberamente distribuibile e resta soggetto alla regola della priorità assoluta. Rileva perché smentisce una prassi diffusa nella costruzione delle proposte.
App. Bari, 21 ottobre 2025 — La sussistenza del requisito della meritevolezza in capo al proponente non costituisce condizione soggettiva necessaria per l’ammissione e per l’omologazione del concordato. Rileva perché esclude un ostacolo talvolta opposto in sede di opposizione.
Trib. Brescia, 30 dicembre 2025 — Individuata, nel concordato in continuità approvato dalla maggioranza e non dalla totalità delle classi, la classe di creditori dalla quale l’approvazione deve provenire ai fini dell’omologazione trasversale. Rileva come applicazione di merito anticipatrice del principio poi affermato in legittimità.
Trib. Bolzano, 19 dicembre 2025 — Nella continuità indiretta realizzata mediante affitto d’azienda con successivo aumento di capitale riservato all’affittuaria non è necessario lo svolgimento di una procedura competitiva. Rileva per le operazioni con partner industriale già individuato.
Trib. Torino, 17 luglio 2025 — Definita la condizione necessaria perché un concordato in continuità con transazione fiscale possa essere omologato forzosamente anche contro il voto contrario dei creditori fiscali e previdenziali. Rileva perché coordina due meccanismi che spesso operano insieme.
Trib. Verona, sez. II, 7 luglio 2025 — Indicate le modalità di calcolo del valore di liquidazione da inserire nel piano, esclusa la partecipazione al voto del garante per i crediti assistiti da fondo pubblico e affermata l’obbligatorietà del fondo rischi. Rileva perché tocca voci che incidono sulla convenienza comparativa.
Trib. Roma, sez. XIV, 22 aprile 2025 — Individuati i presupposti in presenza dei quali può ritenersi ammissibile, nel concordato in continuità diretta, la conservazione di beni non strategici all’esercizio dell’attività d’impresa. Rileva perché il perimetro dei beni conservati è tra i profili più contestati.
Trib. Roma, sez. XIV, 25 marzo 2025 — Nel PRO, il controllo del tribunale si esercita già alla presentazione del ricorso e non è limitato al rispetto delle norme procedimentali. Rileva perché anticipa il momento del vaglio sostanziale.
Trib. Monza, sez. III, 12 marzo 2025 — Individuati i presupposti di ammissibilità del PRO in relazione alla libera distribuzione delle risorse e la ragione che giustifica il rispetto di quelle condizioni. Rileva perché la deroga alle regole distributive è il cuore dello strumento.
Trib. Milano, sez. II, 5 giugno 2025 — Nel giudizio di omologazione del PRO sono inammissibili le contestazioni che non attengano a profili di rito o ai presupposti di legittimità dell’art. 64-bis CCII. Rileva perché delimita l’oggetto dell’opposizione.
Trib. Brescia, sez. IV, 30 gennaio 2025 — Il giudizio di opposizione all’omologazione del piano di ristrutturazione ha carattere contenzioso, con regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza. Rileva perché aggiunge una variabile al calcolo del rischio.
Sugli assetti e sulla responsabilità degli organi
Trib. Bari, 23 gennaio 2026 — Affrontata la responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo per violazione dell’obbligo di predisporre adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili ex art. 2086, comma 2, c.c., in relazione alla business judgment rule e alla prova del nesso causale. Rileva perché collega il tema organizzativo alle conseguenze patrimoniali personali.
Cass. civ., ord. 25 marzo 2026, n. 7134 — Richiamata nel dibattito sugli adeguati assetti per il collegamento tra assenza di sistemi di controllo interno adeguati e valutazione del merito creditizio, con le conseguenze prospettate sui finanziamenti concessi in situazione di crisi conclamata. Rileva perché sposta il tema degli assetti dal piano dell’adempimento formale a quello dell’accesso al credito.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio interviene sull’intero arco della valutazione e dell’esecuzione, con attività definite:
- Ricostruiamo la posizione debitoria complessiva incrociando estratti di ruolo, estratti conto bancari, situazione contabile e posizioni previdenziali, per stabilire quale sia il passivo effettivo e come si distribuisca tra le categorie rilevanti ai fini delle soglie di legge.
- Verifichiamo la percorribilità di ciascuna opzione misurando le adesioni realisticamente raggiungibili sul sessanta, sul trenta e sul settantacinque per cento di categoria, e quantificando la distanza tra il consenso disponibile e quello necessario.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel caso specifico, confrontando la struttura della proposta con gli orientamenti di legittimità più recenti sul cram down e sulla ristrutturazione trasversale.
- Predisponiamo e depositiamo l’istanza di composizione negoziata sulla piattaforma telematica, con la documentazione richiesta e il progetto di piano di risanamento coerente con la check-list ministeriale aggiornata.
- Redigiamo e discutiamo il ricorso per le misure protettive e cautelari, scegliendo tra protezione erga omnes e protezione selettiva in base a chi sta effettivamente aggredendo il patrimonio, e ne curiamo la conferma davanti al tribunale.
- Costruiamo la proposta ai creditori pubblici ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, CCII o della transazione fiscale dell’art. 63 CCII, verificando le soglie minime e il coordinamento dei termini di riscontro e di opposizione.
- Negoziamo con banche e intermediari finanziari l’assetto delle esposizioni, delle garanzie e delle linee autoliquidanti, con l’apporto dello staff dedicato al diritto bancario.
- Redigiamo il ricorso per l’accesso al concordato in continuità o al PRO, curiamo la formazione delle classi, il calcolo del valore di liquidazione e l’impostazione delle regole distributive.
- Assistiamo l’impresa nel giudizio di omologazione e nelle opposizioni, e proseguiamo nei gradi di impugnazione fino al giudizio di legittimità.
- Analizziamo la posizione personale di amministratori e sindaci rispetto agli obblighi dell’art. 2086, comma 2, c.c. e dell’art. 3 CCII, documentando le iniziative assunte e la loro tempestività.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su un tema costruito interamente su un bivio decisionale, l’abilitazione che pesa di più è la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: la scelta compiuta oggi va difesa domani, nel giudizio di omologazione, nel reclamo e — se necessario — davanti alla Corte di legittimità, e la qualifica di cassazionista consente di impostare fin dal primo giorno una linea che resti coerente in ogni grado, senza il cambio di mani che tipicamente produce discontinuità argomentative proprio nel momento in cui il fascicolo diventa decisivo. Accanto a questa, l’esperienza maturata come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa consente di leggere il tavolo delle trattative dal punto di vista di chi lo conduce, anticipando quali richieste l’esperto e i creditori considereranno credibili. Lo staff riunisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, perché la valutazione delle opzioni richiede simultaneamente la costruzione del piano economico-finanziario e la verifica della tenuta giuridica della proposta: separare i due profili è, nella crisi d’impresa, il modo più rapido per produrre un piano attestabile ma non omologabile, o un impianto giuridicamente corretto ma privo di sostegno nei numeri.
In chiusura
Nessuna delle tre strade è, in astratto, migliore delle altre: la composizione negoziata offre riservatezza e flessibilità ma non vincola i dissenzienti; gli accordi di ristrutturazione danno stabilità e accesso all’omologazione forzosa ma richiedono soglie sostanziali e reali; il concordato in continuità e il PRO consentono di imporre l’assetto a tutti, al prezzo della pubblicità e di un percorso più esposto. L’elemento dirimente è sempre lo stesso: la scelta dipende dalla struttura concreta del passivo e dal tempo residuo, e sbagliarla non costa soltanto denaro, costa la disponibilità stessa delle alternative — perché ogni mese di inerzia riduce l’attivo, irrigidisce i creditori e restringe il ventaglio delle opzioni ancora praticabili.
Su questa materia lo Studio Monardo interviene in forza di abilitazioni che coincidono esattamente con l’oggetto della decisione: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 riguarda il ruolo centrale della composizione negoziata; il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario copre le due componenti che di norma dominano il passivo di un’impresa in crisi; la qualifica di avvocato cassazionista garantisce che la strada scelta possa essere difesa fino all’ultimo grado di giudizio senza cambiare impostazione lungo il percorso. Non promettiamo esiti: analizziamo la posizione, misuriamo le alternative, costruiamo la strategia e la sosteniamo in ogni sede.
📩 Scrivici oggi stesso per una valutazione della posizione della tua impresa: tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa guida, e quando i creditori si muovono per primi le opzioni sul tavolo diventano sempre meno.
