Questa guida raccoglie le domande che ci vengono rivolte più spesso da imprenditori, amministratori e commercialisti quando l’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza contesta la deducibilità di un costo. Le abbiamo lasciate nella forma in cui arrivano davvero — al telefono, in prima riunione, con il verbale ancora sul tavolo — e a ciascuna abbiamo dato una risposta completa, con i riferimenti normativi e giurisprudenziali che servono per capire dove si gioca la partita.
Il quadro di partenza è questo: l’art. 109, comma 5, del TUIR governa la deducibilità dei componenti negativi del reddito d’impresa, l’art. 19 del D.P.R. 633/1972 il diritto alla detrazione IVA, l’art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/1992 la ripartizione dell’onere della prova nel processo tributario e l’art. 6-bis della L. 212/2000 il contraddittorio preventivo obbligatorio prima dell’atto impositivo. Attorno a queste quattro norme ruota tutto ciò che segue. La contestazione di inerenza, però, non è quasi mai una questione puramente teorica: è una questione di documenti, di tempi e di sequenza delle mosse.
Perché questa materia è esattamente il terreno dello Studio Monardo: l’inerenza si contesta con un accertamento fiscale e si difende su due piani che raramente coincidono in un solo professionista — quello tributario-contabile e quello processuale.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo: sono i commercialisti a ricostruire la documentazione a supporto del costo, sono gli avvocati a tradurla in difesa.
Ed è un avvocato cassazionista a impostare la linea fin dal primo giorno, sapendo che quella stessa linea dovrà reggere, se serve, fino all’ultimo grado di giudizio.
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Cosa vuol dire esattamente che un costo deve essere “inerente”?
Vuol dire che quel costo deve avere un legame con la tua attività d’impresa — non con un ricavo specifico, ma con l’impresa nel suo complesso. È una differenza che sembra sottile e invece decide la maggior parte delle controversie.
Per anni l’inerenza è stata letta come correlazione tra costi e ricavi: se una spesa non produceva un ricavo tassabile, non era deducibile. Quella lettura si appoggiava sull’art. 109, comma 5, del TUIR, secondo cui le spese sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito.
Dal 2018 la Cassazione ha cambiato prospettiva. Con le ordinanze n. 450 e n. 3170 del 2018 la Corte ha sganciato il principio di inerenza da quella disposizione, ricollegandolo direttamente alla nozione stessa di reddito d’impresa e, a monte, al principio costituzionale di capacità contributiva. L’art. 109, comma 5, in questa ricostruzione serve ad altro: a disciplinare il caso in cui concorrano proventi non imponibili.
Da lì è nata la formula che oggi trovi in tutte le pronunce recenti. L’inerenza esprime la riferibilità del costo all’attività d’impresa anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, restando esclusi soltanto i costi che si collocano in una sfera estranea all’esercizio dell’impresa. La Cassazione l’ha ribadito con l’ordinanza n. 26312 del 29 settembre 2025, precisando anche che il principio è unico per le imposte sui redditi e per l’IVA, con le precisazioni imposte dal diritto unionale per l’imposta armonizzata.
La conseguenza pratica è enorme. Non devi dimostrare che quella spesa ti ha fatto guadagnare. Devi dimostrare che apparteneva al perimetro della tua impresa: che rispondeva a una logica aziendale, che era destinata all’attività, che non era un consumo personale travestito da costo d’impresa. Il giudizio è qualitativo, non utilitaristico e non quantitativo: un costo attiene o non attiene all’attività a prescindere dalla sua entità.
Ma chi deve dimostrare l’inerenza: io o l’Agenzia delle Entrate?
Qui la risposta onesta è: dipende da come si è mossa l’Amministrazione, e su questo punto c’è un contrasto vivo tra il testo di legge e l’applicazione che ne fa la Cassazione.
Il testo di legge è l’art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/1992, introdotto dall’art. 6 della L. 130/2022: l’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato, e il giudice annulla l’atto se la prova della fondatezza manca, è contraddittoria o è insufficiente a dimostrare in modo circostanziato e puntuale le ragioni della pretesa. Letto così, l’onere sembrerebbe interamente sul Fisco.
La Cassazione, però, ha ripetutamente affermato che quella norma non ha modificato il riparto dell’onere probatorio: lo ha detto con l’ordinanza n. 31878 del 27 ottobre 2022, con l’ordinanza n. 2746 del 30 gennaio 2024 e, da ultimo, con l’ordinanza n. 30028 del 13 novembre 2025. Sul contribuente continua a gravare la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto alla deduzione — esistenza, natura, destinazione della spesa — secondo il principio già affermato dalla nota pronuncia n. 18904 del 17 luglio 2018, sul presupposto che sia lui il soggetto “più vicino alla fonte di prova”.
Tradotto in pratica: l’Ufficio deve contestare in modo circostanziato, tu devi documentare. Se l’Agenzia si limita a un’affermazione generica — “il costo non appare inerente” — l’atto è attaccabile per difetto di motivazione e di prova. Se invece l’Ufficio porta elementi concreti (fatture prive di descrizione, assenza di contratti, sproporzione macroscopica, rapporti con soggetti collegati), la palla passa a te.
Un’ulteriore avvertenza tecnica, spesso decisiva: con l’ordinanza n. 4695 del 2 marzo 2026 la Sezione Tributaria ha qualificato l’art. 7, comma 5-bis, come norma sostanziale, con la conseguenza che si applica ai soli giudizi instaurati dopo il 16 settembre 2022, data della sua entrata in vigore. Per gli accertamenti più risalenti, quindi, il richiamo alla nuova disciplina può non essere spendibile.
L’inerenza vale allo stesso modo per le imposte sui redditi e per l’IVA?
Il principio è lo stesso, ma le conseguenze di un errore documentale sono peggiori sull’IVA.
Sul piano concettuale, come detto sopra, la Cassazione parla di principio unico: l’ordinanza n. 26312/2025 lo afferma espressamente, salvo gli adattamenti derivanti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE per l’imposta armonizzata. Sul piano operativo, però, l’IVA ha una norma di riferimento propria — l’art. 19 del D.P.R. 633/1972, che consente la detrazione dell’imposta relativa a beni e servizi acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione — e un requisito documentale rigidissimo, quello dell’art. 21 dello stesso decreto sul contenuto obbligatorio della fattura.
È esattamente qui che si consumano molte contestazioni. Una fattura che non indica natura, qualità e quantità dei beni o dei servizi non è un documento neutro: perde la sua efficacia probatoria a favore dell’impresa. La Cassazione l’ha ripetuto con l’ordinanza n. 12081 del 6 maggio 2024 e con la pronuncia n. 31521 del 2025, in continuità con precedenti ormai consolidati come l’ordinanza n. 9912/2020.
Attenzione a un’altra asimmetria. Sul fronte dei redditi, un costo documentato male ma reale può ancora essere salvato da prove alternative. Sul fronte IVA, la detrazione è un diritto che presuppone condizioni sostanziali e formali: la Cassazione, con l’ordinanza n. 72 del 2 gennaio 2026, ha chiarito che perfino l’omessa annotazione delle fatture passive nel registro degli acquisti non pregiudica la detrazione, ma solo se il contribuente dimostra la sussistenza delle condizioni sostanziali cui il diritto è collegato. Il che significa: la forma non è tutto, ma senza prova sostanziale la forma diventa decisiva.
Nella pratica difensiva questo si traduce in una regola semplice: quando l’atto contesta sia IRES/IRPEF sia IVA, le due difese vanno costruite separatamente anche se il fatto è unico. Vincere sull’inerenza reddituale non porta automaticamente con sé la detrazione dell’imposta.
Se un costo non ha prodotto ricavi, è automaticamente indeducibile?
No. E questo è uno dei punti su cui la giurisprudenza recente è più netta a favore delle imprese.
L’equazione “niente ricavi, niente deduzione” è stata smontata dalla Cassazione in modo esplicito. Con l’ordinanza n. 6426 dell’11 marzo 2025 la Sezione Tributaria ha respinto il ricorso dell’Agenzia proprio in un caso in cui l’Ufficio aveva desunto l’indeducibilità dal dato quantitativo: ricavi esigui in un’annualità, ricavi assenti nelle due successive. La Corte ha censurato quella prospettiva, che finisce per legare la deducibilità alla produzione di ricavi, e ha riconosciuto la deducibilità di costi collocati in chiave programmatica, futura e potenziale rispetto all’attività imprenditoriale.
Il ragionamento è coerente con la natura stessa dell’impresa. Una start-up che investe in ricerca per tre anni prima di vendere qualcosa, un’azienda che apre un mercato estero che poi si rivela sterile, un’impresa che sostiene costi di riorganizzazione in un esercizio in perdita: tutte queste spese appartengono all’attività, anche se il ritorno non è arrivato o non è arrivato subito.
Il gruppo di ordinanze del mese di aprile 2025 — n. 8700 e n. 8704 del 2 aprile, n. 8801 del 3 aprile, n. 8922 del 4 aprile, n. 9132, n. 9159 e n. 9160 del 7 aprile, n. 9568 e n. 9569 del 12 aprile — ha consolidato questa impostazione, ribadendo che l’inerenza va riferita all’attività d’impresa complessivamente considerata e non ai ricavi.
Resta un limite da conoscere. Il fatto che l’operazione si sia rivelata improduttiva non esclude l’inerenza, ma un risultato costantemente negativo può alimentare una contestazione diversa e più grave: quella sull’esistenza stessa del costo, cioè sull’ipotesi che l’operazione non sia mai avvenuta. Sono due contestazioni che l’Ufficio talvolta confonde e che la difesa deve invece tenere rigorosamente distinte, perché si combattono con prove differenti.
Come si svolge in concreto un controllo sui costi?
Ci sono tre modalità, e riconoscere quale ti sta capitando è la prima cosa da fare.
La prima è l’accesso, ispezione o verifica presso la tua sede, disciplinata dall’art. 12 della L. 212/2000. I verificatori entrano, esaminano scritture e documenti, redigono verbali giornalieri e chiudono con un processo verbale di constatazione. La permanenza ha limiti di durata: in linea generale trenta giorni lavorativi, prorogabili di altri trenta; quindici, prorogabili di ulteriori quindici, per le imprese in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi.
La seconda è il controllo “a tavolino”: nessuno entra in azienda, arriva un questionario o un invito a esibire documenti ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 600/1973, con termine per rispondere non inferiore a quindici giorni. È la modalità più insidiosa, perché sembra innocua e invece è già istruttoria: quello che rispondi lì finisce nell’accertamento.
La terza è il controllo incrociato, che parte dai dati di un altro soggetto — un fornitore verificato, una società collegata, un’indagine finanziaria — e arriva a te di rimbalzo.
Qualunque sia la modalità, oggi il punto di snodo è lo stesso: prima di emettere l’atto impositivo, l’Amministrazione deve attivare il contraddittorio preventivo previsto dall’art. 6-bis della L. 212/2000, introdotto dal D.Lgs. 219/2023 per gli atti emessi dal 30 aprile 2024. Tutti gli atti autonomamente impugnabili sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo, salvo le eccezioni individuate dal D.M. 24 aprile 2024 (atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale) e i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
Nello stesso quadro di riforma, il comma 7 dell’art. 12 della L. 212/2000 — quello che disciplinava le osservazioni al PVC entro sessanta giorni — è stato abrogato dal D.Lgs. 219/2023, proprio perché assorbito dal contraddittorio generalizzato. Per i verbali e gli atti anteriori resta però rilevante: la Cassazione, con la sentenza n. 287 del 7 gennaio 2025, ha stabilito che se dopo il PVC l’Ufficio formula nuovi rilievi, di cui il contribuente venga a conoscenza per la prima volta, il termine dilatorio di sessanta giorni deve decorrere nuovamente.
Mi hanno consegnato un PVC: cosa devo fare nei giorni successivi?
La prima cosa è non rispondere di getto. La seconda è capire se il verbale contesta l’inerenza o l’esistenza del costo.
Il processo verbale di constatazione non è un atto impositivo: non chiede soldi, non si impugna. È la fotografia dei rilievi. Ma è anche il documento su cui verrà costruito tutto il resto, e le imprecisioni che contiene tendono a sopravvivere fino in giudizio se nessuno le contesta subito.
Nei giorni immediatamente successivi vanno fatte tre cose, in questo ordine.
Primo: ricostruire il fascicolo documentale su ogni singolo rilievo. Non “i documenti dell’anno”, ma la catena di quello specifico costo — contratto o lettera d’incarico, preventivo, corrispondenza, ordine, documento di trasporto o rapportino, fattura, estratto conto con il pagamento, registrazione contabile, output dell’operazione (il report della consulenza, le foto dell’evento sponsorizzato, il materiale prodotto).
Secondo: verificare la regolarità formale della verifica stessa. Durata della permanenza, autorizzazioni all’accesso, verbalizzazione giornaliera, modalità di acquisizione dei documenti. Sono profili che, quando presentano anomalie, incidono sull’utilizzabilità del materiale raccolto.
Terzo: decidere la strategia comunicativa. Tutto ciò che scrivi all’Ufficio in questa fase diventa una posizione processuale. Una memoria che ammette per iscritto una circostanza sfavorevole, magari nel tentativo di apparire collaborativi, può pesare per anni.
Nel quadro attuale, le difese scritte hanno la loro sede naturale nel confronto sullo schema di atto ex art. 6-bis. Ma la preparazione comincia adesso, non quando lo schema arriva: perché a quel punto il termine corre e la ricostruzione dei documenti, se non è già stata fatta, non si improvvisa in sessanta giorni.
Cos’è lo schema di atto e perché è il momento più importante?
È la bozza dell’accertamento che l’Ufficio ti manda prima di emetterlo, ed è la finestra in cui una contestazione può ancora essere disinnescata senza processo.
L’art. 6-bis, comma 3, della L. 212/2000 prevede che l’Amministrazione comunichi al contribuente lo schema di atto, assegnando un termine non inferiore complessivamente a sessanta giorni per presentare controdeduzioni e, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L’atto non può essere adottato prima della scadenza di quel termine; se la scadenza cade dopo il termine di decadenza per l’accertamento, quest’ultimo è prorogato di centoventi giorni.
Tre elementi rendono questa fase decisiva.
Il primo è l’accesso al fascicolo: puoi vedere su cosa si fonda la pretesa prima che diventi atto. È un vantaggio informativo che nel vecchio sistema non esisteva.
Il secondo è l’obbligo di motivazione rafforzata: l’Ufficio non può liquidare le tue osservazioni con formule di stile, deve dar conto delle ragioni per cui le disattende. Il mancato esame effettivo delle osservazioni è un vizio, e comporta l’annullabilità dell’atto — che però, essendo tale e non nullità assoluta, deve essere eccepita dal contribuente in sede di impugnazione, altrimenti l’atto si consolida.
Il terzo è la cristallizzazione della pretesa. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto, con la sentenza n. 135 del 3 febbraio 2026, ha affermato che la pretesa si cristallizza nello schema di atto: un ampliamento in peius nell’atto definitivo, non preceduto da un nuovo confronto, è illegittimo. Ciò che l’Ufficio non ha contestato nello schema non dovrebbe comparire per la prima volta nell’avviso.
Sul terreno più generale del contraddittorio, le Sezioni Unite della Cassazione sono intervenute con la sentenza n. 21271/2025, armonizzando i criteri della cosiddetta prova di resistenza: il contribuente che eccepisce il vizio deve indicare ragioni concrete e non meramente pretestuose che avrebbe potuto far valere. Anche per questo le osservazioni allo schema vanno redatte con contenuto tecnico reale, non come atto formale.
Che documenti devo tirare fuori per dimostrare l’inerenza?
Quelli che raccontano il costo dall’inizio alla fine. La fattura, da sola, quasi mai basta.
La logica probatoria è questa: l’inerenza è un fatto, e i fatti si provano con documenti che ne mostrino la genesi, l’esecuzione e la destinazione aziendale. La fattura è l’ultimo anello, non la catena.
Un fascicolo solido, per ciascun costo contestato, contiene:
- il titolo giuridico: contratto, lettera d’incarico, ordine accettato, delibera dell’organo amministrativo per le decisioni rilevanti;
- la fase esecutiva: corrispondenza, e-mail, rapportini, timesheet, verbali di riunione, documenti di trasporto, report intermedi;
- il risultato: il prodotto della prestazione (la relazione del consulente, il piano di marketing, il software rilasciato, la documentazione fotografica della sponsorizzazione);
- il flusso finanziario: estratti conto che dimostrino il pagamento tracciato, con evidenza dell’importo e della data;
- il collegamento aziendale: nota interna, scheda progetto o qualunque documento che spieghi perché quel costo serviva a quell’attività.
Sul punto della fattura generica, va detto con chiarezza come stanno le cose. La Cassazione ha affermato con l’ordinanza n. 12081 del 6 maggio 2024 che una descrizione vaga, priva di indicazioni su natura, qualità e quantità, non consente all’Amministrazione di esercitare i controlli e non dà diritto alla deduzione del costo né alla detrazione dell’IVA. La stessa linea emerge dalle ordinanze n. 32369 del 3 novembre 2022 e n. 37208 del 29 novembre 2021, che però indicano anche la via d’uscita: se il contribuente integra la fattura generica con ulteriore documentazione in suo possesso, la deduzione e la detrazione restano legittime.
È esattamente il lavoro difensivo che va fatto, e va fatto prima di trovarsi in giudizio.
Ecco la mappa dei passaggi e dei termini
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Verifica in azienda | Accesso, verbali giornalieri, PVC | Permanenza max 30 gg lavorativi + 30 di proroga (15 + 15 per contabilità semplificata e autonomi) | Agenzia delle Entrate / Guardia di Finanza |
| Controllo a tavolino | Questionario o invito ex art. 32 D.P.R. 600/1973 | Non inferiore a 15 giorni per rispondere | Ufficio procedente |
| Contraddittorio preventivo | Schema di atto ex art. 6-bis L. 212/2000 | Non inferiore complessivamente a 60 giorni per le controdeduzioni e per l’accesso al fascicolo | Ufficio procedente |
| Definizione anticipata | Istanza di accertamento con adesione sullo schema | 30 giorni dalla comunicazione dello schema | Ufficio procedente |
| Atto impositivo | Avviso di accertamento | Non emettibile prima della scadenza del termine per le osservazioni; decadenza prorogata di 120 giorni nei casi previsti | — |
| Adesione post-avviso | Istanza nei 15 giorni successivi alla notifica dell’avviso preceduto da schema | Sospensione di 30 giorni del termine di impugnazione | Ufficio procedente |
| Contenzioso | Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado | 60 giorni dalla notifica, con sospensione feriale dal 1° al 31 agosto | Corte di Giustizia Tributaria |
| Tutela cautelare | Istanza di sospensione ex art. 47 D.Lgs. 546/1992 | Contestuale o successiva al ricorso | Corte di Giustizia Tributaria |
I termini di sessanta giorni per le osservazioni allo schema di atto e per il ricorso beneficiano della sospensione feriale, che opera dal 1° al 31 agosto. È un dettaglio che in agosto salva molti fascicoli e che, calcolato male, ne perde altrettanti.
Se il contraddittorio va male, quali strade mi restano?
Tre, e non si escludono a vicenda nell’ordine in cui vanno valutate.
La prima è l’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997). Consente di discutere il merito dei rilievi con l’Ufficio e di chiudere con sanzioni ridotte. L’istanza può essere presentata sullo schema di atto entro trenta giorni dalla comunicazione, oppure — se l’avviso è stato preceduto dallo schema — nei quindici giorni successivi alla notifica, con sospensione di trenta giorni del termine per impugnare. Ha senso quando il rilievo è parzialmente fondato o quando la documentazione a supporto è incompleta per ragioni oggettive.
La seconda è l’autotutela. Dopo la riforma dello Statuto esiste un’autotutela obbligatoria nei casi di manifesta illegittimità e un’autotutela facoltativa più ampia, esercitabile anche in pendenza di giudizio e persino su atti definitivi. Non è la strada principale su una contestazione di inerenza, che è quasi sempre valutativa, ma diventa concreta quando l’errore dell’Ufficio è evidente e documentale.
La terza è il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso. Va accompagnato, quando l’importo è tale da mettere in tensione la cassa aziendale, dall’istanza di sospensione dell’atto ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 546/1992.
Un elemento che pesa sulla scelta: in giudizio il giudice tributario dispone di poteri istruttori, ma non illimitati. La Cassazione, con l’ordinanza n. 24748 dell’8 settembre 2025, ne ha ricordato la funzione e i confini, precisando che quei poteri non servono a supplire alle carenze probatorie delle parti — e ribadendo che il comma 5-bis dell’art. 7 non modifica né il riparto dell’onere della prova né i limiti delle presunzioni semplici. Chi arriva in giudizio sperando che sia il giudice a cercare le prove al posto suo, di regola perde.
E i costi addebitati dalla capogruppo alle società del gruppo?
Sono la categoria dove il livello di prova richiesto è più alto, e dove la contestazione arriva quasi automaticamente.
Quando la capogruppo fornisce servizi comuni — amministrazione, IT, legale, marketing, direzione — e ne ripartisce i costi tra le controllate, la Cassazione non si accontenta della riferibilità generica del costo all’attività della società figlia. Con l’ordinanza n. 9132 del 7 aprile 2025 la Corte ha subordinato la deducibilità alla prova dell’inerenza rispetto all’attività della controllata e del reale vantaggio che ne è derivato a quest’ultima.
È un’impostazione criticata da una parte della dottrina, che vi legge un’incoerenza rispetto al carattere qualitativo dell’inerenza, ma è quella con cui bisogna fare i conti. In concreto significa che il contratto di cost sharing, da solo, non basta. Serve dimostrare che i servizi sono stati effettivamente resi, con quale contenuto, con quale impiego di risorse, e con quali criteri di ripartizione — criteri che devono essere oggettivi, documentati e coerenti negli anni.
Sul fronte opposto, la giurisprudenza pone limiti al sindacato dell’Ufficio. Con l’ordinanza n. 19073 dell’11 giugno 2026 la Sezione Tributaria si è mossa nella direzione di circoscrivere le contestazioni cumulative in materia di prestazioni infragruppo o rese da familiari, in cui l’antieconomicità viene usata come argomento onnicomprensivo per negare tutto insieme: esistenza, inerenza e congruità. Quando l’accertamento di merito riscontra il nesso funzionale reale tra prestazione e attività e l’incidenza quantitativa non presenta anomalie evidenti, le scelte organizzative restano nella disponibilità dell’imprenditore.
Su questo genere di fascicoli lo Studio Monardo lavora con l’assetto che gli è proprio: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, imposta la difesa insieme ai commercialisti dello staff, perché la prova del “reale vantaggio” in un gruppo societario è per metà un problema contabile e per metà un problema processuale, e va risolta contemporaneamente su entrambi i piani.
Le sponsorizzazioni sportive sono ancora deducibili?
Sì, e su questo tema le imprese vincono spesso — a condizione che i contratti e le prove di esecuzione siano in ordine.
La sponsorizzazione è la contestazione classica: l’Ufficio la ritiene sproporzionata rispetto ai ricavi, spesso sospetta un beneficio riferibile ai soci più che all’impresa, e nega la deduzione.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 30036 del 13 novembre 2025, ha ricordato che l’inerenza del costo comporta una valutazione qualitativa e non utilitaristica o quantitativa: il costo attiene o non attiene all’attività a prescindere dalla sua entità. La deducibilità va valutata secondo i criteri generali dell’inerenza, con riferimento all’art. 108 del TUIR e all’art. 19 del D.P.R. 633/1972. Nel caso deciso, la visibilità del marchio derivante dalle sponsorizzazioni — anche attraverso adesivi sulle vetture — è stata ritenuta idonea a generare un’utilità promozionale potenziale, sufficiente ai fini dell’inerenza.
C’è poi la disciplina di favore per le sponsorizzazioni a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, entro i limiti previsti dalla legge, per le quali opera una presunzione legale di qualificazione come spese di pubblicità. In quel perimetro la Cassazione ha affermato che spetta all’Ufficio dimostrare l’assoluta assenza di un ritorno, non essendo sufficiente dubitare su quale tra più imprese collegate abbia tratto maggior beneficio.
Cosa serve per reggere la contestazione: contratto scritto con oggetto determinato e corrispettivo, prova dell’esecuzione (fotografie, materiale promozionale, calendario degli eventi, rassegna), pagamento tracciato, coerenza tra il pubblico raggiunto e il mercato dell’impresa. Quest’ultimo elemento è quello che l’Ufficio attacca più spesso, ed è quello che più raramente le imprese documentano in anticipo.
La fattura è generica: sono già perso?
No, ma sei nella posizione più scomoda: hai perso la presunzione di veridicità e devi ricostruire tutto con altri documenti.
Il meccanismo è quello descritto sopra. La fattura fa prova a favore dell’impresa solo se conforme ai requisiti di forma e contenuto dell’art. 21 del D.P.R. 633/1972, cioè se rivela compiutamente natura, qualità e quantità delle prestazioni. La Cassazione lo ha ribadito con la pronuncia n. 31521 del 2025 e con una serie di precedenti risalenti (n. 9912/2020, n. 21980/2015, n. 21446/2014, n. 24426/2013, n. 9108/2012, n. 5748/2010). L’irregolarità fa venir meno quella presunzione e rende il documento inidoneo, da solo, a fondare il diritto alla deduzione.
Da lì in avanti la partita si sposta sulla documentazione di supporto. E qui la giurisprudenza è più equilibrata di quanto si creda: le ordinanze n. 32369/2022 e n. 37208/2021 riconoscono espressamente che il contribuente in grado di integrare la fattura generica con altra documentazione conserva il diritto alla deduzione e alla detrazione.
Il punto critico è che la documentazione integrativa deve essere specifica, non generica a sua volta. Una fattura che dice “consulenza amministrativa anno 2023” integrata da un contratto che dice “assistenza amministrativa continuativa” non risolve nulla: sono due genericità sovrapposte. Serve il dettaglio delle attività, dei tempi, delle persone impiegate, degli output consegnati.
Il consiglio operativo, quando la contestazione riguarda annualità passate, è di procedere a ritroso: partire da ciò che l’attività ha prodotto (documenti, e-mail, file con data di creazione, verbali) e risalire alla fattura, non il contrario. Nella maggior parte delle imprese quella traccia esiste; semplicemente non è mai stata organizzata come prova.
Auto, telefoni, trasferte, spese di rappresentanza: cosa è cambiato dal 2025?
È cambiato che, per una parte importante di questi costi, il pagamento in contanti oggi vale come indeducibilità — a prescindere da ogni discorso sull’inerenza.
L’art. 1, commi da 81 a 83, della L. 30 dicembre 2024, n. 207 ha introdotto l’obbligo di tracciabilità per le spese di trasferta e di rappresentanza. In sintesi, per le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio con conducente) relative a trasferte di dipendenti, il pagamento con strumenti tracciabili è condizione per la deducibilità in capo all’impresa e per la non imponibilità del rimborso in capo al lavoratore. Lo stesso vale, ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUIR, per le spese di rappresentanza e per gli omaggi di valore unitario non superiore a 50 euro, fermi restando i limiti quantitativi già previsti. L’indeducibilità si estende anche alla base imponibile IRAP.
Gli strumenti considerati tracciabili sono quelli dell’art. 23 del D.Lgs. 241/1997: bonifici bancari e postali, carte di debito, credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
La disciplina è stata poi ritoccata dal D.Lgs. 192/2024 e dal D.L. 84/2025, convertito dalla L. 108/2025, e sistematizzata dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025, che ha chiarito ambito e decorrenze distinguendo tra lavoro dipendente, lavoro autonomo e reddito d’impresa. Tra i chiarimenti di rilievo: l’obbligo di tracciabilità non si applica alle spese di rappresentanza sostenute fuori dal territorio nazionale, per le quali restano i criteri ordinari di documentazione.
La conseguenza pratica per chi subisce un controllo oggi è duplice. Per le annualità fino al 2024 la partita resta quella classica dell’inerenza e della documentazione. Per il 2025 in avanti si aggiunge un filtro preliminare puramente formale: se il pagamento non è tracciato, la discussione sull’inerenza non si apre nemmeno. È il tipo di rilievo che l’Ufficio ricava in pochi minuti incrociando i dati, e contro cui non esiste difesa sostanziale.
L’Agenzia può entrare nel merito delle mie scelte e dire che ho speso troppo?
Formalmente no. Sostanzialmente ci prova quasi sempre, ed è qui che si vince o si perde.
Il principio è che il sindacato dell’Amministrazione non può spingersi alla verifica della necessità o dell’opportunità di sostenere un costo, perché significherebbe entrare nel merito di strategie aziendali che appartengono all’imprenditore e sono protette dalla libertà di iniziativa economica.
Ma la Cassazione riconosce all’Ufficio uno spazio preciso: l’antieconomicità e l’incongruità della spesa rilevano come indici sintomatici della carenza di inerenza, pur non identificandosi con essa. Lo ha ribadito, tra le molte, l’ordinanza n. 26312 del 29 settembre 2025. In quel caso è onere del contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell’attività d’impresa e alle scelte imprenditoriali compiute.
La differenza tra le due situazioni è tutta nella qualità della contestazione. Se l’Ufficio dice “il costo è troppo alto quindi non è inerente”, sta compiendo un salto logico che la giurisprudenza non autorizza: la sproporzione può al massimo essere un indizio dell’inesistenza dell’operazione, non la prova del difetto di inerenza. Se invece l’Ufficio dice “il costo è di importo anomalo rispetto al settore, non esiste contratto, il fornitore è collegato, non c’è traccia dell’esecuzione”, allora ha costruito un quadro indiziario che va smontato pezzo per pezzo.
Va segnalato che il tema resta in movimento anche in Cassazione: sul rapporto tra inerenza, antieconomicità e deducibilità degli interessi passivi su finanziamenti infragruppo, la Corte ha rilevato un contrasto e ha rimesso la questione alla pubblica udienza per una decisione di principio. Chi ha un contenzioso aperto su queste voci ha interesse a monitorare l’evoluzione, perché una pronuncia di principio può cambiare l’impostazione difensiva in corso di causa.
Ho paura di dover pagare tutto subito: succede davvero?
No, non tutto e non subito — ma qualcosa sì, e conviene saperlo prima di scegliere la strategia.
Il sistema prevede una riscossione frazionata: in pendenza del giudizio di primo grado si versa una quota della maggiore imposta accertata, con i relativi interessi, e non l’intero importo; le sanzioni non sono riscosse in quella fase iniziale. Le quote successive maturano in funzione dell’esito dei gradi di giudizio.
Contro questo effetto esistono due presidi. Il primo è l’istanza di sospensione dell’atto impugnato ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 546/1992, che il giudice accoglie in presenza di fumus e di un danno grave e irreparabile: nelle contestazioni di inerenza su importi rilevanti, il danno finanziario per l’impresa è spesso documentabile con i flussi di cassa e con gli impegni verso banche e fornitori. Il secondo è la valutazione, a monte, di una definizione parziale: aderire sui rilievi effettivamente deboli e contenziosare quelli fondati riduce l’esposizione immediata e concentra le risorse difensive dove servono.
Va detta anche una cosa scomoda, perché nasconderla non aiuta nessuno. Un accertamento di importo significativo che colpisce un’impresa già in tensione finanziaria può innescare una crisi di liquidità prima ancora che il giudizio finisca. Quando questo scenario è realistico, la difesa tributaria non basta da sola: va affiancata da una valutazione degli strumenti di regolazione della crisi, perché arrivare a quella riflessione con l’acqua alla gola riduce drasticamente le opzioni disponibili. È una delle ragioni per cui, nei fascicoli di questo tipo, la competenza tributaria e quella sulla crisi d’impresa devono stare nello stesso tavolo.
E se la documentazione l’ho persa o non l’ho mai avuta?
Non è una condanna automatica, ma cambia il tipo di difesa: si passa dalla prova diretta alla prova indiretta.
Prima cosa: verificare cosa esiste davvero. Nella maggior parte dei casi la documentazione non è persa, è dispersa — nelle caselle di posta, nei backup, nei gestionali, nei server, nei telefoni aziendali, nelle piattaforme di condivisione, negli archivi dei fornitori. Un fornitore serio conserva copia dei contratti e dei rapportini e li rilascia su richiesta.
Seconda cosa: ricostruire con documenti di provenienza terza, che hanno un peso probatorio più alto proprio perché non sono formati da te. Estratti conto bancari, fatture del fornitore reperite presso il fornitore stesso, documenti di trasporto, registri di accesso, comunicazioni con clienti che dimostrano l’utilizzo del bene o del servizio acquistato.
Terza cosa: usare la coerenza sistematica. Se l’impresa ha sostenuto per anni quella tipologia di costo con le stesse modalità, e in alcune annualità la documentazione è completa, quella completezza illumina anche le annualità carenti. Non è prova piena, ma è un elemento che il giudice di merito valuta — e va ricordato che, come ha precisato la Cassazione con l’ordinanza n. 2131 del 2 febbraio 2026, la valutazione delle prove raccolte ai fini dei presupposti dell’art. 109 del TUIR, anche quando si tratta di presunzioni, è attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito. Il che significa due cose: che il primo grado conta moltissimo, e che in Cassazione quella valutazione non si rimette in discussione se non per vizi specifici.
Un esempio di come i giudici di merito ragionano concretamente lo offre la sentenza n. 125 del 4 luglio 2025 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Terni, che ha accolto solo parzialmente il ricorso: a fronte di fatture generiche, il contribuente avrebbe dovuto dimostrare con altra documentazione l’esistenza e l’inerenza di alcuni costi, e non lo aveva fatto. Il ricorso non è stato respinto in blocco, ma la parte non documentata è caduta.
Quanto tempo ho davvero prima che la situazione diventi irreversibile?
Meno di quanto sembra, perché i termini utili non sono quelli dell’atto finale ma quelli intermedi.
Il termine che tutti guardano è quello dei sessanta giorni per il ricorso. Ma quando arriva quel momento, la partita è già stata impostata da altri: dai documenti prodotti in verifica, dalle risposte al questionario, dalle osservazioni allo schema di atto. Il ricorso lavora su un materiale che è stato formato mesi prima.
I momenti in cui il tempo è realmente prezioso sono tre: i giorni immediatamente successivi alla consegna del PVC o alla ricezione del questionario, in cui si ricostruisce il fascicolo; i sessanta giorni sullo schema di atto, in cui si può ancora convincere l’Ufficio; e le settimane successive alla notifica dell’avviso, in cui si sceglie tra adesione e contenzioso.
Sui tempi conta anche sapere che il legislatore ha costruito la fase amministrativa in modo che il contribuente non possa perdere tutto per una scelta procedurale sbagliata: l’istanza di adesione presentata dopo la notifica dell’avviso preceduto da schema sospende per trenta giorni il termine di impugnazione, e i sessanta giorni per il ricorso beneficiano della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. Sono margini reali, ma vanno calcolati con precisione: un errore nel computo non si rimedia.
Quello che invece è irreversibile è la mancata eccezione di un vizio. L’annullabilità per violazione del contraddittorio va fatta valere in sede di impugnazione: se non la sollevi, l’atto diventa definitivo con quel vizio dentro. È il motivo per cui l’esame dei profili procedimentali va fatto all’inizio, non quando il giudizio è avviato.
Mi fa vedere un esempio concreto?
Volentieri. Due ipotesi dimostrative, costruite con numeri e date verosimili per mostrare come si muovono i termini e le prove. Non sono casi reali: servono a rendere visibile il meccanismo.
Prima ipotesi — consulenza direzionale contestata per genericità della fattura.
Una S.r.l. del settore metalmeccanico deduce nel 2022 costi per 87.400 euro relativi a consulenze di direzione fatturate trimestralmente con la dicitura “assistenza direzionale come da accordi”. L’Agenzia notifica uno schema di atto il 14 aprile 2026: contesta l’indeducibilità integrale del costo e l’indetraibilità dell’IVA per 19.228 euro, sul presupposto della genericità della descrizione.
Il termine per le osservazioni scade il 13 giugno 2026. In quei sessanta giorni la società accede al fascicolo e ricostruisce: contratto quadro sottoscritto nel 2021 con oggetto determinato; ventisei verbali di riunione con ordine del giorno e presenze; quattro report semestrali di riorganizzazione della produzione; corrispondenza e-mail con il consulente; bonifici tracciati per l’intero importo. Le osservazioni allineano ogni fattura alle attività del trimestre corrispondente.
Esito dell’ipotesi: l’Ufficio, di fronte a una documentazione che integra la genericità della fattura secondo la linea delle ordinanze n. 32369/2022 e n. 37208/2021, riduce il rilievo alla sola quota per cui la corrispondenza documentale non è ricostruibile. Se invece l’atto fosse emesso senza esaminare le osservazioni con motivazione effettiva, si aprirebbe il vizio di contraddittorio ex art. 6-bis, da eccepire nel ricorso.
Seconda ipotesi — sponsorizzazione ritenuta antieconomica.
Una ditta individuale che opera nell’edilizia residenziale deduce nel 2023 spese di sponsorizzazione per 34.600 euro a favore di una società sportiva dilettantistica locale, a fronte di ricavi per 412.000 euro. Il PVC del 9 marzo 2026 contesta l’antieconomicità: il costo pesa oltre l’8% dei ricavi e l’Ufficio ipotizza un beneficio personale del titolare, tifoso della squadra.
La difesa non discute la percentuale, perché la percentuale non è il criterio. Ricostruisce invece: contratto di sponsorizzazione con indicazione dei supporti (cartellonistica, divise, sito), documentazione fotografica delle stagioni sportive, calendario delle partite con affluenza, bonifici tracciati, elenco dei cantieri acquisiti nel bacino territoriale della squadra nei ventiquattro mesi successivi. Richiama inoltre la disciplina di favore per le sponsorizzazioni verso ASD entro i limiti di legge e l’orientamento per cui, in quel perimetro, spetta all’Ufficio provare l’assoluta assenza di ritorno.
Esito dell’ipotesi: la contestazione fondata sul solo rapporto quantitativo costo/ricavi è quella che la Cassazione ha censurato con l’ordinanza n. 6426 dell’11 marzo 2025 e che l’ordinanza n. 30036 del 13 novembre 2025 esclude in radice, essendo l’inerenza un giudizio qualitativo. Restano invece da presidiare i profili di effettività della prestazione, che è dove l’Ufficio può ancora avere spazio.
La domanda che nessuno fa, ma che tutti dovrebbero fare
“Se domani mi chiedessero di dimostrare questo costo, con quali documenti lo farei — e quei documenti dove sono adesso?”
È la domanda che cambia l’esito dei controlli, e quasi nessuno se la pone prima di riceverli.
Il motivo è strutturale. L’impresa produce documenti in continuazione, ma li produce per lavorare, non per provare. Il preventivo serve a decidere, non a difendersi; la mail serve a coordinarsi, non a dimostrare l’inerenza; il report del consulente serve a chi lo legge, non all’archivio. Poi passano tre o quattro anni, arriva un accertamento su un’annualità lontana, e ci si accorge che il materiale c’era ma è disperso in venti caselle di posta di persone che, in parte, non lavorano più in azienda.
Chi ha subito un controllo sa che il momento peggiore non è la contestazione: è la telefonata al collaboratore che ha gestito quel fornitore nel 2022 e che ricorda tutto ma non ha conservato niente.
Porsi quella domanda in tempo di pace significa costruire, per le categorie di costo statisticamente più esposte, un fascicolo minimo permanente. Le categorie sono note e sono sempre le stesse: consulenze e prestazioni immateriali, sponsorizzazioni e pubblicità, costi infragruppo e rapporti con soggetti collegati, spese di rappresentanza e omaggi, auto e trasferte, compensi ad amministratori, canoni di locazione e utilizzo di beni promiscui.
Per ciascuna basta poco: una cartella per fornitore e per anno, con contratto, output, evidenza del pagamento tracciato e una nota di due righe che spieghi a cosa serviva. Il costo organizzativo è irrilevante rispetto al valore probatorio, e cambia la posizione dell’impresa nel momento esatto in cui la posizione conta.
C’è poi un secondo livello, che riguarda le decisioni rilevanti. Quando un costo importante nasce da una scelta strategica — un investimento pubblicitario fuori scala, l’ingresso in un mercato nuovo, un servizio infragruppo di rilievo — verbalizzare la decisione dell’organo amministrativo con le ragioni economiche che la sorreggono crea un documento contemporaneo ai fatti. Un documento del 2024 che spiega perché quella spesa serviva vale infinitamente più di una spiegazione data a voce nel 2028.
Ma i giudici cosa dicono?
Ecco il quadro delle pronunce che oggi governano la materia, con il principio essenziale di ciascuna riformulato e la ragione per cui conta.
Cass., sez. trib., ord. n. 450 e n. 3170 del 2018 — Sganciano il principio di inerenza dall’art. 109, comma 5, del TUIR, ricollegandolo alla nozione di reddito d’impresa e alla capacità contributiva, e affermano che il giudizio è qualitativo. Sono il punto di svolta da cui discende tutta la giurisprudenza successiva.
Cass., sez. trib., n. 18904 del 17 luglio 2018 — Colloca sul contribuente la prova dell’inerenza intesa come esistenza e natura della spesa, fatti giustificativi e concreta destinazione alla produzione. È la pronuncia che l’Agenzia richiama sistematicamente negli atti.
Cass., ord. n. 33568 del 2022 — Ribadisce che l’inerenza esprime una correlazione in concreto tra costo e attività d’impresa, traducendosi in un giudizio di natura qualitativa. Utile per contrastare le contestazioni fondate su parametri astratti di settore.
Cass., ord. n. 31878 del 27 ottobre 2022 — Afferma che l’art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/1992 valorizza l’istruttoria dibattimentale senza introdurre novità sul riparto dell’onere probatorio. Va conosciuta perché anticipa l’orientamento restrittivo poi consolidatosi.
Cass., ord. n. 2746 del 30 gennaio 2024 — Conferma che le modifiche all’art. 7 non hanno inciso sull’onere della prova in materia tributaria. Chiude, allo stato, la strada alle difese che puntano tutto sulla novità normativa.
Cass., ord. n. 12081 del 6 maggio 2024 — Nega deduzione del costo e detrazione IVA a fronte di fattura con descrizione generica, priva di natura, qualità e quantità, perché impedisce all’Amministrazione di esercitare i controlli. È la pronuncia più citata negli accertamenti su prestazioni immateriali.
Cass., sez. trib., sent. n. 287 del 7 gennaio 2025 — Stabilisce che se, dopo il PVC, l’Ufficio formula rilievi nuovi portati per la prima volta a conoscenza del contribuente, il termine dilatorio di sessanta giorni decorre nuovamente. Rilevante per gli accertamenti su verifiche anteriori alla riforma.
Cass., sez. trib., ord. n. 6426 dell’11 marzo 2025 — Censura la tesi che collega la deducibilità alla produzione di ricavi e riconosce l’inerenza di costi collocati in proiezione futura e potenziale dell’attività. È l’argomento centrale contro i rilievi fondati su ricavi assenti o esigui.
Cass., ordinanze n. 8700 e n. 8704 del 2 aprile 2025, n. 8801 del 3 aprile 2025, n. 8922 del 4 aprile 2025, n. 9159 e n. 9160 del 7 aprile 2025, n. 9568 e n. 9569 del 12 aprile 2025 — Blocco omogeneo che consolida l’inerenza come riferibilità, anche indiretta o in proiezione futura, all’attività d’impresa complessivamente considerata. Danno solidità all’argomento perché mostrano un orientamento costante e non isolato.
Cass., ord. n. 9132 del 7 aprile 2025 — In materia di costi infragruppo, subordina la deducibilità alla prova dell’inerenza rispetto all’attività della controllata e del reale vantaggio che ne è derivato. È la pronuncia da conoscere prima di impostare qualsiasi difesa su cost sharing e management fee.
Cass., SS.UU., sent. n. 21271 del 2025 — Interviene sul contraddittorio endoprocedimentale e sui criteri della prova di resistenza, richiedendo al contribuente l’indicazione di ragioni concrete e non pretestuose. Impone di redigere osservazioni con contenuto tecnico reale, non formale.
Cass., ord. n. 24748 dell’8 settembre 2025 — Delimita i poteri istruttori del giudice tributario ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 546/1992, escludendo che servano a supplire alle carenze probatorie delle parti. Ricorda che la prova va costruita, non attesa.
Cass., sez. trib., ord. n. 26312 del 29 settembre 2025 — Afferma l’unicità del principio di inerenza per imposte dirette e IVA e qualifica antieconomicità e incongruità come indici sintomatici della carenza di inerenza, non come suo equivalente. È la pronuncia più utile per separare i due piani nella difesa.
Cass., ord. n. 30028 del 13 novembre 2025 — Ribadisce che l’art. 7, comma 5-bis, non ha mutato le regole di riparto dell’onere della prova né i limiti delle presunzioni semplici. Serve a calibrare realisticamente le aspettative processuali.
Cass., ord. n. 30036 del 13 novembre 2025 — In tema di sponsorizzazioni, ribadisce che l’inerenza è valutazione qualitativa e non quantitativa e valorizza l’utilità promozionale potenziale derivante dalla visibilità del marchio. È il riferimento principale sui rilievi da antieconomicità pubblicitaria.
Cass., sez. trib., n. 31521 del 2025 — Conferma che la fattura fa prova a favore dell’impresa solo se conforme all’art. 21 del D.P.R. 633/1972 e idonea a rivelare compiutamente natura, qualità e quantità delle prestazioni. È la sintesi più recente di un orientamento consolidato.
Cass., ord. n. 72 del 2 gennaio 2026 — Chiarisce che l’omessa annotazione delle fatture passive nel registro degli acquisti non pregiudica la detrazione IVA se il contribuente dimostra le condizioni sostanziali del diritto. Apre uno spazio difensivo sui vizi meramente formali.
Cass., sez. V, ord. n. 2131 del 2 febbraio 2026 (ud. 25 novembre 2025) — Riserva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito la valutazione delle prove, anche presuntive, sui presupposti dell’art. 109 del TUIR. Spiega perché il primo grado è il momento in cui la causa si decide davvero.
Cass., sez. trib., ord. n. 4695 del 2 marzo 2026 — Qualifica l’art. 7, comma 5-bis, come norma sostanziale, applicabile ai soli giudizi instaurati dopo il 16 settembre 2022. Determina se quella norma è spendibile o no nel tuo contenzioso.
Cass., sez. trib., ord. n. 19073 dell’11 giugno 2026 — Circoscrive le contestazioni cumulative su prestazioni infragruppo o rese da familiari fondate sull’antieconomicità, valorizzando il nesso funzionale accertato in fatto. È la pronuncia più recente contro gli accertamenti “onnicomprensivi”.
CGT primo grado Terni, sent. n. 125 del 4 luglio 2025 — Accoglie parzialmente il ricorso ma conferma i rilievi sui costi che il contribuente non ha documentato oltre le fatture generiche. Mostra come i giudici di merito applicano in concreto l’onere della prova.
CGT primo grado Taranto, sent. n. 135 del 3 febbraio 2026 — Afferma che la pretesa si cristallizza nello schema di atto e che l’ampliamento in peius non preceduto da nuovo confronto è illegittimo. È l’argomento da tenere pronto quando l’avviso contiene più di quanto annunciato.
E voi, concretamente, cosa fate?
Ecco gli strumenti con cui lo Studio Monardo interviene su una contestazione di inerenza, dal primo verbale fino all’eventuale giudizio di legittimità.
- Analizziamo il PVC o lo schema di atto rilievo per rilievo, separando le contestazioni di inerenza da quelle di esistenza, di competenza e di documentazione, perché ciascuna richiede prove diverse e confonderle è il primo errore difensivo.
- Esercitiamo l’accesso al fascicolo ai sensi dell’art. 6-bis della L. 212/2000, estraiamo copia degli atti su cui si fonda la pretesa e verifichiamo la corrispondenza tra ciò che l’Ufficio afferma e ciò che ha effettivamente acquisito.
- Ricostruiamo il fascicolo probatorio di ogni costo contestato, risalendo dal risultato dell’operazione al documento contabile: contratti, corrispondenza, output, evidenze di pagamento tracciato, registrazioni.
- Redigiamo le osservazioni allo schema di atto con contenuto tecnico e allegati documentali, allineando ciascuna fattura alle attività cui si riferisce, così da mettere l’Ufficio nella condizione di dover motivare in modo rafforzato l’eventuale rigetto.
- Verifichiamo i profili procedimentali della verifica: durata della permanenza, autorizzazioni, verbalizzazione, rispetto del termine dilatorio e completezza dell’esame delle osservazioni, per far valere tempestivamente i vizi che comportano annullabilità.
- Calcoliamo e presidiamo i termini, compresi quelli dell’istanza di adesione, la sospensione di trenta giorni del termine di impugnazione e la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.
- Valutiamo con i commercialisti dello staff l’opportunità di una definizione parziale, distinguendo i rilievi documentalmente deboli da quelli difendibili, per concentrare le risorse dove la difesa è più solida.
- Depositiamo il ricorso e, quando l’esposizione finanziaria lo richiede, l’istanza di sospensione ex art. 47 del D.Lgs. 546/1992, documentando il danno con i flussi di cassa e gli impegni dell’impresa.
- Seguiamo il giudizio nei gradi di merito e, se necessario, in Cassazione, sapendo fin dal primo atto che la valutazione delle prove si consuma nel merito e va quindi impostata correttamente lì.
- Monitoriamo l’evoluzione giurisprudenziale sui punti ancora aperti, come il rapporto tra inerenza, antieconomicità e interessi passivi infragruppo, adeguando la linea difensiva alle pronunce di principio che intervengono in corso di causa.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su una materia come questa pesano in modo particolare due di queste abilitazioni. Il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario è ciò che consente di lavorare contemporaneamente sui due piani su cui si decide una contestazione di inerenza: la ricostruzione contabile e documentale del costo, curata dai commercialisti dello staff, e la sua traduzione in difesa tecnica, curata dagli avvocati. La qualifica di cassazionista garantisce invece che la linea impostata davanti all’Ufficio nel contraddittorio preventivo sia già pensata per reggere fino all’ultimo grado: le pronunce viste sopra dimostrano che ciò che non viene eccepito nei primi atti non si recupera dopo.
C’è poi un aspetto che riguarda le imprese più esposte. Quando un accertamento di importo rilevante rischia di trasformarsi in una crisi di liquidità, le abilitazioni come Gestore della crisi da sovraindebitamento, fiduciario OCC ed Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 permettono di valutare nello stesso tavolo, e nello stesso momento, sia la difesa tributaria sia gli strumenti di regolazione della crisi, invece di scoprire troppo tardi che le due cose andavano coordinate.
La continuità è il punto: stesso difensore, stessa linea, dall’analisi del primo verbale fino alla Cassazione, con avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo e non su fascicoli paralleli.
In sintesi: le tre cose da portare via
Primo: l’inerenza è un giudizio qualitativo, non aritmetico. Il costo deve appartenere alla tua attività, non produrre un ricavo. Le contestazioni fondate sul solo rapporto tra spesa e fatturato sono le più frequenti e, alla luce della giurisprudenza più recente, le più fragili.
Secondo: si vince con i documenti, e i documenti si preparano prima. La fattura da sola quasi mai basta; la fattura generica, da sola, non basta mai. Ciò che salva un costo è la catena che lo circonda — contratto, esecuzione, risultato, pagamento tracciato — e dal 2025, per trasferte e rappresentanza, la tracciabilità del pagamento è addirittura una condizione autonoma di deducibilità.
Terzo: la partita si decide prima del ricorso. Il contraddittorio sullo schema di atto è la finestra in cui una contestazione può ancora chiudersi, e i vizi procedimentali non eccepiti si consolidano per sempre.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché è esattamente il punto in cui si incontrano le sue competenze certificate: un avvocato cassazionista che imposta la difesa sapendo dove dovrà arrivare, e il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, con avvocati e commercialisti che ricostruiscono insieme la prova di ogni singolo costo contestato. Non promettiamo esiti: analizziamo il fascicolo, verifichiamo i profili procedimentali e sostanziali e costruiamo la strategia più solida che i documenti consentono.
📩 Scrivici oggi stesso, prima che i termini per le osservazioni o per il ricorso comincino a correre a vuoto: tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio Monardo sono al termine di questa pagina. Una contestazione di inerenza si difende con i documenti, e i documenti vanno organizzati adesso.
