Termini Cartella Esattoriale Per Contribuente All’estero

INTRODUZIONE

La notifica e la gestione della cartella di pagamento al contribuente che risiede fuori dall’Italia sono materie complesse che intrecciano diritto tributario, diritto processuale e norme internazionali. La complessità riguarda almeno tre aspetti essenziali:

  1. Rischio di perdita dei termini di ricorso. Chi riceve una cartella di pagamento all’estero può ignorarla o scoprirla in ritardo, rischiando così di perdere i termini per impugnare. I termini ordinari per ricorrere contro gli atti dell’Agenzia delle Entrate–Riscossione sono 60 giorni, ma possono essere estesi a 90 giorni per i contribuenti residenti all’estero; inoltre occorre distinguere tra residenti iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) e cittadini stranieri .
  2. Errori procedurali dell’amministrazione. Le notifiche compiute in violazione delle regole (mancata traduzione, mancato tentativo presso l’indirizzo estero, ricorso prematuro a modalità residuali come la “irreperibilità”) possono essere dichiarate nulle. La giurisprudenza di Cassazione recentissima (per esempio ordinanza n. 13753/2023, ordinanza n. 17355/2022 , ordinanza n. 22271/2024 e ordinanza n. 5576/2025 ) ha precisato i limiti entro i quali l’Agente della riscossione può considerare validamente eseguita una notifica all’estero.
  3. Scelte strategiche del debitore. Conoscere i rimedi disponibili – dal ricorso alla Commissione Tributaria al reclamo/mediazione, dalla sospensione della riscossione alle procedure di definizione agevolata (rottamazione quater ancora in corso), fino a strumenti concorsuali come i piani del consumatore e l’esdebitazione – permette al contribuente di scegliere la soluzione più efficace e meno onerosa.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

Questo articolo è curato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista, con tanti anni di esperienza nel diritto bancario e tributario. L’Avv. Monardo coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti operativi su tutto il territorio italiano. Alcune qualifiche professionali di rilievo:

  • Cassazionista: abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori.
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia.
  • Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Lo Studio Monardo offre assistenza specializzata nell’esaminare la cartella di pagamento, valutare i vizi di notifica, redigere ricorsi dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria, proporre istanze di sospensione e avviare trattative con l’Agenzia delle Entrate–Riscossione per rateizzazioni o definizioni agevolate. Ogni intervento è calibrato sul caso concreto e orientato alla tutela del debitore.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Origine e natura della cartella di pagamento

La cartella di pagamento (o “cartella esattoriale”) è l’atto con il quale l’Agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate–Riscossione, spesso abbreviata in AdER) richiede il pagamento delle somme risultanti da un ruolo. Il ruolo è un elenco formato dall’ente impositore (Agenzia delle Entrate, INPS, Comuni, ecc.) che contiene l’indicazione dei contribuenti debitori e degli importi dovuti a titolo di imposte, sanzioni, interessi e aggio.

  • Normativa di riferimento: le norme principali sono gli articoli 24 e 25 del D.P.R. 602/1973 per la formazione del ruolo, l’art. 26 D.P.R. 602/1973 per la notifica della cartella, e gli articoli 58–60 del D.P.R. 600/1973 per le regole generali di notifica degli atti tributari.
  • Decadenza e prescrizione: la cartella deve essere notificata entro termini decadenziali precisi, che variano in funzione del tipo di tributo e della procedura (per esempio cinque anni per i tributi erariali derivanti da dichiarazione). Una volta notificata, gli importi contenuti nella cartella si prescrivono di norma in 10 anni (termine che può ridursi per tributi locali).
  • Esecutività: trascorsi 60 giorni dalla notifica senza pagamento o impugnazione, la cartella diventa titolo esecutivo e l’Agente può avviare le procedure cautelari ed esecutive (fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti).

1.2 Notifica delle cartelle a contribuenti residenti in Italia

Per i contribuenti residenti in Italia la cartella è notificata dal messo notificatore o da un ufficiale giudiziario, oppure tramite raccomandata con avviso di ricevimento. L’art. 26 D.P.R. 602/1973 dispone che la notifica possa avvenire anche a mezzo posta e che, per le persone fisiche, l’atto sia consegnato al destinatario o a persone abilitate (familiare convivente, portiere, ecc.) secondo le regole del Codice di procedura civile. Se il destinatario risulta irreperibile relativa (non rinvenuto al domicilio ma residente in Italia), si applica l’art. 140 c.p.c.; se invece è irreperibile assoluto, si applica l’art. 60 comma 1, lettera e) D.P.R. 600/1973, che prevede l’affissione dell’avviso presso la casa comunale .

1.3 Notifica delle cartelle a contribuenti residenti all’estero

1.3.1 Art. 60 del D.P.R. 600/1973: regole generali

L’art. 60 D.P.R. 600/1973, modificato dal D.L. 40/2010, detta le regole per la notifica degli atti tributari. I commi 4 e 5 riguardano espressamente i contribuenti non residenti e stabiliscono che:

  • in alternativa all’art. 142 c.p.c., la notifica agli stranieri (o agli italiani residenti all’estero) è validamente effettuata mediante spedizione di una raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo di residenza o di sede rilevato dai registri AIRE o dal Registro delle imprese ;
  • se mancano questi indirizzi, la spedizione può essere effettuata all’indirizzo estero indicato nella domanda di attribuzione del codice fiscale o nei modelli di variazione dati ;
  • se il contribuente non ha comunicato all’Agenzia delle Entrate l’indirizzo di residenza estero o il domicilio eletto, e non risulta un indirizzo nei registri, la notifica avviene presso l’ultimo domicilio fiscale in Italia tramite affissione alla casa comunale (irreperibilità assoluta) .

Il comma 5 prevede inoltre che la comunicazione dell’indirizzo estero e le sue variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione, per cui l’Amministrazione può ancora notificare all’ultimo indirizzo noto per i trenta giorni successivi al cambio . Questo termine è fondamentale per chi si iscrive all’AIRE o trasferisce la residenza: solo dopo un mese l’indirizzo estero diventa effettivo.

1.3.2 Art. 26 D.P.R. 602/1973 e rinvio all’art. 60

L’art. 26 D.P.R. 602/1973, dedicato alla notifica della cartella di pagamento, richiama espressamente l’art. 60 per i contribuenti non residenti. Esso dispone che, in mancanza di domicilio in Italia, si applicano le regole dell’art. 60 per le notifiche agli “irreperibili” . Pertanto la procedura di notifica per i residenti all’estero si articola in:

  1. invio della raccomandata all’indirizzo estero risultante dai registri AIRE o dal codice fiscale;
  2. se la raccomandata ritorna inesitata, deposito dell’atto presso la casa comunale dell’ultimo comune di residenza e affissione dell’avviso;
  3. eventuale ricorso a notifiche consulari (art. 37 D.Lgs 71/2011) o a convenzioni internazionali.

1.3.3 Domicilio digitale: art. 60‑ter e art. 26‑bis (D.Lgs 13/2024)

Con il D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13, in vigore dal 22 febbraio 2024, il legislatore ha introdotto l’art. 60‑ter nel D.P.R. 600/1973 e l’art. 26‑bis nel D.P.R. 602/1973, creando il domicilio digitale speciale. Secondo l’art. 60‑ter:

  • tutti gli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni (anche quelli da notificare) possono essere inviati al domicilio digitale del destinatario con le modalità previste dal D.P.R. 68/2005 ;
  • per pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti iscritti in INI‑PEC, l’invio avviene all’indirizzo presente nell’Indice dei domicili digitali ;
  • per le persone fisiche e gli enti privati non obbligati all’INI‑PEC, l’invio può avvenire al domicilio digitale eletto (INAD) o a un domicilio digitale speciale comunicato all’Agenzia delle Entrate ;
  • se la casella PEC è satura o non valida, si procede con un secondo invio; in caso di ulteriore insuccesso, l’ufficio può ricorrere alla notifica cartacea, con le stesse modalità previste per le notifiche ordinarie .

L’art. 26‑bis estende l’utilizzo del domicilio digitale anche alle cartelle di pagamento dell’Agente della riscossione, prevedendo invii via PEC o via piattaforma digitale. Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 7 ottobre 2024 ha disciplinato le modalità di elezione, variazione e revoca del domicilio digitale speciale . Sebbene il domicilio digitale sia uno strumento moderno, non elimina la necessità di conoscere e comunicare l’indirizzo estero: chi risiede all’estero può comunque eleggere un domicilio digitale in Italia per semplificare le notifiche.

1.3.4 Notifica per via consolare – art. 37 D.Lgs 71/2011

Per i cittadini italiani residenti all’estero, in assenza di indirizzi AIRE o in alternativa agli altri canali, è previsto l’uso della notifica consolare ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 71/2011 (ordinamento e funzioni degli Uffici consolari). Il sito del Ministero degli Affari Esteri chiarisce che l’Ufficio consolare provvede alla notifica degli atti ad esso rimessi “in conformità alle disposizioni di cooperazione giudiziaria dell’Unione Europea, alle convenzioni internazionali e alle leggi dello Stato di residenza” . Ciò significa che la notifica consolare è un meccanismo residuale, utilizzabile principalmente quando non sia possibile inviare la raccomandata internazionale.

1.3.5 Convenzioni internazionali e Regolamento UE 2020/1784

La notifica degli atti giudiziari in materia civile e commerciale tra Stati membri dell’Unione Europea è disciplinata dal Regolamento (UE) 2020/1784 (che ha sostituito il Reg. CE 1393/2007), ma tale Regolamento non si applica agli atti fiscali. Per la notifica di atti tributari in paesi extra‑UE si fa riferimento alla Convenzione dell’Aia del 1965 sulla notificazione all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale, e ad accordi bilaterali. In assenza di convenzioni, la notifica avviene secondo le leggi dello Stato di destinazione, tramite raccomandata internazionale o autorità locali.

1.4 Giurisprudenza di Cassazione e Corte Costituzionale

Gli ultimi anni hanno visto numerose pronunce che hanno ridefinito le regole per le notifiche all’estero. Riassumiamo le decisioni più significative che saranno richiamate nelle sezioni pratiche.

1.4.1 Corte Costituzionale n. 366/2007 e n. 258/2012

Le sentenze della Corte Costituzionale n. 366/2007 e n. 258/2012 hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale degli art. 58, 60 comma 1 lettere c), e) ed f) del D.P.R. 600/1973 e dell’art. 26 D.P.R. 602/1973, nella parte in cui escludevano l’applicazione dell’art. 142 c.p.c. ai cittadini italiani iscritti all’AIRE. La Corte ha affermato che l’Amministrazione deve tentare la notifica all’estero prima di procedere all’affissione in Italia, garantendo il diritto di difesa.

1.4.2 Cassazione, Sez. V, n. 11140/2015

La Cassazione ha stabilito che la notifica di un atto tributario diretto a un cittadino italiano residente in uno Stato membro dell’UE deve essere eseguita preferibilmente tramite raccomandata internazionale e non può considerarsi perfezionata per “compiuta giacenza” come avviene in Italia. La “compiuta giacenza” estera è infatti regolata dalle leggi del paese destinatario.

1.4.3 Cassazione, Sez. V, n. 9923/2018

La Corte ha affermato che l’art. 142 c.p.c. è una norma residuale: la notifica ai non residenti tramite l’autorità consolare è ammessa solo se non sono applicabili altre norme speciali (per esempio l’art. 60 D.P.R. 600/1973). La notifica consolare, quindi, non è la prima scelta ma una soluzione sussidiaria.

1.4.4 Cassazione, Sez. V, n. 17355/2022

L’ordinanza n. 17355/2022 ha chiarito che l’art. 60 comma 4, nella parte che consente la notifica mediante raccomandata all’indirizzo estero, è riservato ai cittadini italiani residenti all’estero e alle società italiane con sede estera, poiché fa espresso riferimento ai registri AIRE e al Registro delle imprese. Per i contribuenti stranieri che non hanno comunicato la residenza all’Agenzia delle Entrate, la notifica deve avvenire ai sensi dell’art. 60 comma 1 lettera e), cioè all’ultimo domicilio fiscale in Italia, mediante affissione in Comune . La Corte ha inoltre precisato che l’obbligo di comunicare il proprio indirizzo estero permane finché sussiste il rapporto fiscale con l’Erario, indipendentemente dall’anno in cui è sorto il debito .

1.4.5 Cassazione, Sez. V, n. 13753/2023

L’ordinanza n. 13753/2023 ha stabilito che, nel caso di contribuenti italiani iscritti all’AIRE, l’Amministrazione deve compiere idonee ricerche (anche tramite i registri consolari) se la notifica all’indirizzo estero non ha esito positivo. Solo dopo un esito negativo della raccomandata può procedere alla notifica presso la casa comunale. La pronuncia sottolinea che la notifica presso l’ultimo domicilio italiano senza aver prima tentato la spedizione all’estero è nulla.

1.4.6 Cassazione, Sez. V, n. 22271/2024

Questa ordinanza ha ribadito che l’art. 60 comma 4 (che richiama l’art. 142 c.p.c.) si applica solo ai cittadini italiani residenti all’estero e alle società italiane con sede estera; non si applica alle società straniere o ai cittadini stranieri . La Corte ha sottolineato che l’amministrazione non deve effettuare ricerche sull’indirizzo estero se il contribuente non ha comunicato i dati con il modello predisposto; al contrario, se l’obbligo è assolto, l’amministrazione deve inviare la raccomandata all’indirizzo estero.

1.4.7 Cassazione, Sez. V, n. 5576/2025

L’ordinanza n. 5576/2025 ha chiarito la questione del termine dilatorio di 30 giorni previsto dall’art. 60 comma 5. Se il contribuente comunica il trasferimento di residenza (per esempio si iscrive all’AIRE), la variazione diventa efficace per l’amministrazione dopo 30 giorni. La Corte ha quindi ritenuto valida la notifica eseguita presso l’ultimo domicilio italiano quando non è ancora decorso il termine di 30 giorni . Inoltre, se il contribuente non comunica il trasferimento, l’Amministrazione può notificare al domicilio fiscale in Italia; se lì il destinatario è irreperibile, può applicare la procedura dell’art. 140 c.p.c. (irreperibilità relativa) o quella dell’art. 60 comma 1 lettera e) (irreperibilità assoluta) .

1.4.8 Cassazione, Sez. V, n. 22838/2025

Questa sentenza (che non si riesce a citare testualmente per indisponibilità del testo nella banca dati libera) ha confermato che la notifica tramite raccomandata internazionale deve essere effettuata con traduzione nella lingua del paese destinatario se lo Stato estero lo prevede. La mancata traduzione può comportare la nullità dell’atto.

1.4.9 Cassazione, Sez. V, n. 23378/2021

La sentenza n. 23378/2021 ha dichiarato illegittima la notifica della cartella di pagamento a un cittadino italiano residente all’estero e iscritto all’AIRE quando l’amministrazione non utilizza la raccomandata internazionale ma procede direttamente con l’affissione all’albo del Comune. Secondo la massima, la notifica deve essere effettuata all’indirizzo risultante dall’AIRE; solo in caso di esito negativo può applicarsi la procedura per irreperibili .

1.5 Fonti secondarie: circolari, provvedimenti e regolamenti

  • Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 379575 del 7 ottobre 2024, che disciplina il domicilio digitale speciale.
  • Circolare AdER (diversi anni) che definisce le modalità di notifica via PEC e i requisiti di attivazione della casella.
  • Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026): ha introdotto la rottamazione quinquies (quinta edizione della definizione agevolata delle cartelle) con scadenza della domanda fissata al 30 aprile 2026 e possibilità di pagamento fino a 54 rate in nove anni . La finestra di adesione si è chiusa prima della data di redazione del presente articolo (24 giugno 2026). Pertanto nel prosieguo si farà riferimento alla rottamazione quater (attiva fino al 2027 per i carichi affidati entro il 30 giugno 2022) e ad altri strumenti di definizione agevolata.

2. Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica della cartella

2.1 Come avviene la notifica internazionale

Di seguito si descrive il processo tipico di notifica di una cartella di pagamento a un contribuente che risiede fuori dall’Italia. L’ordine delle operazioni è fondamentale per comprendere se l’atto sia regolare o impugnabile.

  1. Verifica degli indirizzi: l’Agente della riscossione consulta i registri AIRE e il Registro delle imprese. Se il contribuente è cittadino italiano o società italiana con sede estera, l’amministrazione deve notificarlo tramite raccomandata internazionale all’indirizzo estero .
  2. Invio della raccomandata internazionale: l’atto viene spedito con avviso di ricevimento (o tramite posta registrata equipollente) all’indirizzo estero. Il notificatore deve conservare la prova dell’invio e dell’eventuale ritorno dell’avviso.
  3. Esito della notifica: se la raccomandata viene consegnata al destinatario, la notifica è perfezionata. Se la raccomandata non viene ritirata, occorre verificare la disciplina del paese estero: la “compiuta giacenza” non è automaticamente applicabile, perché la disciplina straniera può richiedere ulteriori comunicazioni (ad esempio depositi presso l’ufficio postale per periodi diversi). La Cassazione ha chiarito che l’efficacia della giacenza deve essere valutata secondo la legge locale.
  4. Eventuale secondo invio o traduzione: se la raccomandata è rifiutata per mancanza di traduzione, l’amministrazione dovrebbe rinviare l’atto tradotto. La Cassazione ha annullato notifiche non tradotte perché pregiudicano la comprensione del destinatario.
  5. Notifica consolare: qualora la raccomandata non sia possibile o non riesca, l’autorità italiana può inviare l’atto all’ambasciata o al consolato italiano nello Stato di residenza, che provvederà alla notifica secondo le normative locali (art. 37 D.Lgs 71/2011) .
  6. Notifica presso la casa comunale: solo se tutti gli indirizzi esteri risultano inutilizzabili e il contribuente non ha comunicato il proprio indirizzo o domicilio digitale, l’amministrazione può depositare l’atto presso la casa comunale dell’ultimo comune di residenza in Italia, affiggere l’avviso e considerare la notifica perfezionata dopo l’affissione. Questa procedura, prevista dall’art. 60 comma 1 lettera e), è l’ultima ratio e deve essere preceduta da ricerche adeguate.

2.2 Decorrenza dei termini per impugnare

Dal momento in cui la notifica è perfezionata si apre il termine per proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria Provinciale). La decorrenza varia a seconda della residenza del destinatario:

  • Contribuenti residenti in Italia: il termine è 60 giorni dalla data di notifica (art. 21 D.Lgs 546/1992). La notifica della cartella vale anche come notifica del ruolo .
  • Contribuenti residenti all’estero: il termine è 90 giorni secondo l’art. 21, comma 1, D.Lgs 546/1992 e la consolidata prassi. Questa proroga riconosce le maggiori difficoltà di difesa per chi risiede fuori dai confini nazionali. La giurisprudenza e la dottrina confermano che il termine decorre dalla data di effettiva ricezione dell’atto e non da quella di spedizione .

Eccezioni:

  • Se la notifica viene contestata per vizi di forma (irreperibilità, mancanza di traduzione, raccomandata mai spedita), il termine può essere considerato inesistente e il ricorso può essere presentato anche oltre i 90 giorni con istanza di rimessione in termini per mancata conoscenza dell’atto.
  • Nel caso di ruolo prescritto o cartella notificata oltre i termini di decadenza, è possibile contestare la cartella anche dopo il termine ordinario, eccependo la inesistenza o nullità radicale.

2.3 Effetti della notifica e termini per il pagamento

Ricevuta la cartella, il contribuente ha tre opzioni:

  1. Pagare entro 60 giorni (o 90 per residenti all’estero). Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione o mediante rateizzazione ordinaria. L’Agente della riscossione concede rateizzazioni fino a 72 rate (84 per importi superiori a 60 mila euro) con interessi legali.
  2. Presentare ricorso o istanza di sospensione. La presentazione di un ricorso entro il termine sospende l’esecutività della cartella per la parte contestata. È possibile chiedere la sospensione della riscossione direttamente all’AdER (art. 47 D.Lgs 546/1992) o al giudice tributario.
  3. Definire il debito con strumenti agevolati. In presenza di definizioni agevolate (come la rottamazione quater), è possibile aderire alle procedure previste dalla legge, presentare la domanda nei termini e versare quanto dovuto senza sanzioni né interessi. Le domande di adesione si presentano generalmente online sul portale di AdER e richiedono il possesso di SPID o CIE.

2.4 Comunicazione dell’indirizzo estero: come adempiere

L’art. 60 comma 5 impone al contribuente non residente di comunicare il proprio indirizzo estero e le successive variazioni all’Agenzia delle Entrate con il modello approvato nel 2011. La comunicazione deve contenere:

  1. i dati anagrafici (o i dati della società);
  2. l’indirizzo completo di residenza o sede all’estero;
  3. eventuale domicilio eletto in Italia per le notifiche;
  4. l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o il domicilio digitale speciale (opzionale).

Il modello può essere inviato telematicamente tramite il servizio Entratel/Fisconline o tramite PEC all’indirizzo dell’Ufficio competente. La mancata comunicazione comporta che tutte le notifiche vengano eseguite all’ultimo domicilio fiscale italiano.

2.5 Differenza fra irreperibilità relativa e assoluta

Un nodo cruciale è distinguere tra irreperibilità relativa (art. 140 c.p.c.) e irreperibilità assoluta (art. 60 comma 1 lett. e D.P.R. 600/1973). La differenza incide sulla validità della notifica:

  • Irreperibilità relativa: si applica quando il destinatario ha un domicilio noto in Italia ma non viene trovato. Il messo notificatore deposita l’atto presso l’ufficio postale, affigge l’avviso alla porta dell’abitazione o dell’azienda e spedisce la raccomandina informativa. La notifica si perfeziona decorsi 10 giorni dal deposito.
  • Irreperibilità assoluta: si applica quando il destinatario si è trasferito in luogo sconosciuto (non ha un domicilio in Italia) o non ha comunicato il nuovo indirizzo. In questo caso l’atto viene depositato presso la casa comunale dell’ultimo comune di residenza; l’affissione dell’avviso sostituisce la consegna. La Corte di Cassazione ha ribadito che l’Amministrazione non deve effettuare ulteriori ricerche se il contribuente non ha comunicato l’indirizzo estero .

2.6 Le particolarità per società estere e soggetti non italiani

Per le società straniere che svolgono attività economica in Italia senza sede nel territorio nazionale, la notifica deve avvenire al rappresentante fiscale o alla stabile organizzazione; se questi non sono presenti, si applicano le regole generali dell’art. 60 comma 1 lettera e). L’ordinanza n. 22271/2024 ha escluso l’applicabilità dell’art. 60 comma 4 a tali società .

Per i cittadini stranieri residenti all’estero, la notifica mediante raccomandata internazionale è ammessa solo se hanno eletto un domicilio in Italia o hanno comunicato l’indirizzo estero con il modello previsto. In mancanza di tale comunicazione, la notifica presso l’ultimo domicilio italiano è legittima .

3. Difese e strategie legali

Affrontare una cartella notificata all’estero richiede un’analisi dettagliata sia sulla validità della notifica sia sulla legittimità della pretesa tributaria. Di seguito si illustrano le difese principali.

3.1 Verifica dei vizi di notifica

  1. Assenza di prova dell’invio all’estero. Occorre verificare se l’Amministrazione ha effettivamente spedito la raccomandata internazionale e se ha allegato la ricevuta di ritorno. La mancata produzione della ricevuta rende la notifica inesistente.
  2. Mancata traduzione dell’atto. Se l’atto è stato inviato in un paese dove la lingua italiana non è compresa e non è stata allegata la traduzione, l’atto può essere dichiarato nullo per violazione del diritto di difesa. È consigliabile allegare alla memoria difensiva la normativa del paese estero che richiede la traduzione.
  3. Notifica effettuata in Italia senza tentativo all’estero. Per i cittadini iscritti all’AIRE, l’amministrazione deve tentare la notifica all’indirizzo estero; altrimenti la notifica in Italia è nulla.
  4. Mancata comunicazione dell’indirizzo al consolare. Anche la notifica consolare deve rispettare le convenzioni internazionali e le leggi dello Stato estero: un atto consegnato dal console in maniera difforme può essere impugnato.
  5. Termine dilatorio di 30 giorni non rispettato. Se l’Amministrazione notifica al vecchio indirizzo italiano dopo che sono decorsi 30 giorni dalla comunicazione del cambio di residenza, la notifica è nulla .

3.2 Eccezioni di merito

Oltre ai vizi di notifica, il contribuente può sollevare eccezioni sulla legittimità della cartella:

  • Prescrizione del credito – se la cartella è stata notificata oltre il termine di prescrizione (generalmente dieci anni per le imposte erariali), si chiede l’annullamento totale del debito.
  • Decadenza dal potere di iscrivere a ruolo – se l’accertamento non è stato notificato nei termini (per esempio l’avviso di accertamento per IRPEF deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo), la cartella derivata è nulla.
  • Vizi del ruolo o del provvedimento presupposto – il contribuente può contestare l’illegittimità dell’avviso di accertamento o dell’avviso bonario. Nel contenzioso, la cartella non fa prova del credito se l’accertamento è inesistente o nullo.
  • Omesso contraddittorio – in alcune materie (come gli accertamenti con adesione o i tributi doganali) è obbligatorio il contraddittorio preventivo; l’omissione può comportare l’annullamento dell’atto.

3.3 Strumenti per sospendere o bloccare l’azione esecutiva

  1. Istanza di sospensione amministrativa (art. 47 D.Lgs 546/1992). Entro 30 giorni dalla notifica, il contribuente può chiedere all’AdER la sospensione immediata dell’esecuzione per gravi motivi. L’istanza deve essere motivata e allegare la prova del ricorso.
  2. Sospensione giudiziale (art. 47, comma 4 D.Lgs 546/1992). In caso di rigetto o mancata risposta da parte dell’AdER, il ricorrente può chiedere la sospensione al giudice tributario. Quest’ultima è concessa se esiste un pregiudizio grave e irreparabile.
  3. Piani di rateizzazione ordinaria. In attesa della decisione, il contribuente può chiedere la rateizzazione del debito; ciò non pregiudica la possibilità di contestare la cartella, ma i pagamenti versati non sono restituiti se il ricorso viene rigettato.

3.4 Reclamo e mediazione

Per le cartelle di importo fino a 50 mila euro, il D.Lgs 546/1992 prevede che il ricorso debba essere preceduto da una procedura di reclamo/mediazione. Il contribuente formula un reclamo all’ente impositore, che può proporre una mediazione riducendo le sanzioni. Se la mediazione fallisce, il reclamo vale come ricorso.

3.5 Rimessione in termini

Se il contribuente prova di non aver avuto conoscenza della cartella per irregolarità della notifica, può chiedere la rimessione in termini. La Corte di Giustizia Tributaria può consentire la presentazione tardiva del ricorso se la mancata tempestiva impugnazione non è imputabile al contribuente (per esempio perché l’atto è stato notificato a un indirizzo errato o non tradotto). La rimessione in termini è un rimedio straordinario da motivare dettagliatamente.

4. Strumenti alternativi per gestire il debito

4.1 Definizione agevolata (“rottamazione”)

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse definizioni agevolate (denominate “rottamazioni”) che consentono di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo l’imposta e gli interessi legali, con abbattimento di sanzioni e interessi di mora. Le edizioni principali sono state:

  1. Rottamazione 1 e 2 (2016–2017) – previste dal D.L. 193/2016 e dal D.L. 148/2017; consentivano il pagamento senza sanzioni e interessi di mora per i carichi affidati fino al 2016.
  2. Rottamazione ter (2018) – introdotta dal D.L. 119/2018 per i carichi affidati fino al 2017 con rate fino a 5 anni.
  3. Saldo e stralcio (2019) – rivolto a contribuenti con ISEE inferiore a 20 mila euro, con stralcio parziale del debito.
  4. Rottamazione quater (Legge 197/2022) – attiva per i carichi affidati entro il 30 giugno 2022; le domande si sono chiuse il 30 aprile 2023, ma i pagamenti proseguono fino al 2027.
  5. Rottamazione quinquies (Legge 199/2025) – quinta edizione introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 per i carichi dal 2000 al 2023; la domanda di adesione andava presentata entro il 30 aprile 2026 e consentiva fino a 54 rate bimestrali con interesse del 3 % . Poiché al 24 giugno 2026 il termine per aderire è scaduto, nel presente articolo non verrà trattata nel dettaglio.

La rottamazione quater è l’unica definizione agevolata ancora in corso. Le rate residue, se non pagate, comportano la perdita dei benefici e il ripristino integrale del debito. La rateizzazione e il pagamento in un’unica soluzione devono essere rispettati secondo il calendario pubblicato da AdER.

4.2 Rateizzazione ordinaria del debito

Se non sono attive definizioni agevolate, il contribuente può chiedere una rateizzazione ordinaria, che consente di dilazionare il debito fino a un massimo di 72 rate mensili (84 rate per importi superiori a 60 mila euro). La richiesta può essere presentata online. Per importi fino a 120 mila euro è concessa automaticamente; per importi più elevati è richiesta la dimostrazione di difficoltà economica.

4.3 Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione (Legge 3/2012)

Per le persone fisiche sovraindebitate, la Legge 3/2012 prevede la possibilità di accedere a tre strumenti concorsuali:

  1. Piano del consumatore: destinato ai consumatori che non svolgono attività imprenditoriale. Consente di proporre un piano di rientro al giudice, con falcidia dei debiti e omologa, e di salvaguardare la prima casa.
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti: rivolto a imprenditori non fallibili (professionisti, start‑up, imprese agricole). Necessita del voto favorevole del 60 % dei creditori.
  3. Liquidazione controllata del patrimonio: prevede la liquidazione dei beni con esdebitazione finale.

L’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ed è fiduciario di un OCC; può guidare il debitore nella scelta dello strumento più adatto, redigere la proposta e ottenere l’omologa, con eventuale stralcio dei carichi fiscali.

4.4 Esdebitazione ex art. 14‑terdecies L. 3/2012

La esdebitazione consente al debitore meritevole che ha completato la procedura di liquidazione di ottenere la cancellazione dei debiti residui. L’esdebitazione non riguarda i debiti per il mantenimento familiare o quelli derivanti da responsabilità penale, ma include i tributi erariali e le cartelle di pagamento.

4.5 Procedure concorsuali per le imprese (Crisi d’impresa e D.Lgs 14/2019)

Le imprese in crisi possono accedere a strumenti quali il Concordato preventivo o gli Accordi di ristrutturazione dei debiti (D.Lgs 14/2019). Anche questi strumenti possono comportare la falcidia dei debiti tributari, previa adesione dell’Agenzia delle Entrate.

5. Errori comuni e consigli pratici

  1. Non iscriversi all’AIRE o non comunicare l’indirizzo estero. Questo è l’errore più frequente: senza iscrizione all’AIRE l’amministrazione ritiene valido l’ultimo domicilio italiano e notifica la cartella in Italia, con il rischio di perdere i termini per impugnare. Occorre iscriversi all’AIRE e inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
  2. Ritardare il ritiro della raccomandata internazionale. In molti paesi la raccomandata non ritirata non si considera comunque notificata; tuttavia è sconsigliabile ignorarla perché le autorità italiane potrebbero ricorrere a notifiche consulari o per irreperibilità. È preferibile ritirare la posta e attivarsi subito.
  3. Sottovalutare l’obbligo di traduzione. Inviare una contestazione priva della traduzione richiesta dal paese estero può portare a nullità. L’atto notificato all’estero dovrebbe sempre essere accompagnato da una traduzione ufficiale.
  4. Confondere i termini (60 o 90 giorni). Chi risiede all’estero gode di 90 giorni per impugnare; tuttavia se la notifica è stata effettuata in Italia erroneamente e la cartella è comunque conosciuta, il giudice potrebbe ritenere il termine più breve applicabile.
  5. Ignorare la possibilità di mediazione o definizione agevolata. Spesso i debitori non valutano la rottamazione o il reclamo/mediazione, perdendo la possibilità di ridurre il debito.
  6. Non chiedere la sospensione dell’esecuzione. Se non si richiede la sospensione, l’AdER può avviare immediatamente ipoteche, fermi o pignoramenti, aggravando la posizione del debitore.
  7. Non conservare la documentazione. È essenziale conservare le copie delle raccomandate, le ricevute di ritorno, la documentazione di iscrizione all’AIRE e le comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate.

6. Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Normativa principale sulla notifica ai non residenti

NormativaOggettoAspetti chiave
Art. 60 D.P.R. 600/1973Notifica degli atti tributariCommi 4‑5: notifica ai non residenti tramite raccomandata all’indirizzo AIRE o all’indirizzo comunicato; in mancanza si procede all’affissione .
Art. 26 D.P.R. 602/1973Notifica della cartella di pagamentoRichiama l’art. 60 per i non residenti; prevede la notifica a mezzo raccomandata o mediante messo notificatore .
Art. 60‑ter D.P.R. 600/1973 (introdotto dal D.Lgs 13/2024)Notificazioni e comunicazioni al domicilio digitaleConsente l’invio degli atti al domicilio digitale, con obbligo per l’ufficio di effettuare un secondo tentativo in caso di casella satura e regole per la perfezione della notifica .
Art. 26‑bis D.P.R. 602/1973Notifica delle cartelle via domicilio digitaleEstende l’uso del domicilio digitale alle cartelle.
Art. 37 D.Lgs 71/2011Notifica consolareL’Ufficio consolare notifica gli atti in conformità alle convenzioni internazionali e alle leggi del paese estero .
Art. 21 D.Lgs 546/1992Termine per proporre ricorso60 giorni per i residenti; 90 giorni per i non residenti; la notifica della cartella vale come notifica del ruolo .

Tabella 2 – Principi giurisprudenziali recenti

PronunciaPrincipio affermatoRiferimenti
Cass. 17355/2022L’art. 60 comma 4 (richiamo all’art. 142 c.p.c.) si applica solo ai cittadini italiani residenti all’estero e alle società italiane; per i contribuenti stranieri è valido notificare presso l’ultimo domicilio italiano . La comunicazione dell’indirizzo estero è obbligatoria e permane finché dura il rapporto con l’Erario .
Cass. 13753/2023L’amministrazione deve effettuare idonee ricerche e tentare la notifica all’estero; solo in caso di esito negativo può procedere all’affissione in Italia.
Cass. 22271/2024L’art. 60 comma 4 si applica solo a cittadini italiani o società italiane; le società straniere seguono la regola generale dell’art. 60 comma 1 .
Cass. 5576/2025Il cambio di residenza diventa effettivo dopo 30 giorni; la notifica all’ultimo domicilio italiano entro tale termine è valida . In mancanza di comunicazione, l’atto può essere notificato in Italia, anche con le forme per irreperibili.
Cass. 23378/2021È illegittima la notifica della cartella tramite affissione quando l’amministrazione conosce l’indirizzo estero dell’iscritto all’AIRE; occorre prima inviare la raccomandata .

7. Domande frequenti (FAQ)

  1. Sono cittadino italiano residente all’estero e ho ricevuto una cartella in Italia: è valida?
    In linea di principio no. Se sei iscritto all’AIRE e hai comunicato l’indirizzo estero all’Agenzia delle Entrate, la cartella deve essere notificata tramite raccomandata internazionale. La notifica in Italia senza tentativo all’estero è nulla.
  2. Come posso sapere se la cartella mi è stata notificata correttamente all’estero?
    Verifica la data di spedizione e il paese di destinazione. Chiedi copia della ricevuta di ritorno; controlla se l’atto è stato tradotto nella lingua del paese. Se la notifica è stata fatta tramite consolato, verifica che le modalità rispettino le leggi locali .
  3. Se non ho ritirato la raccomandata estera la cartella è comunque valida?
    Dipende dalla legge del paese estero: in alcuni Stati la raccomandata non ritirata non si considera notificata; l’amministrazione dovrà ripetere la notifica o utilizzare la via consolare. In altri Paesi la “compiuta giacenza” scatta dopo un certo periodo e la notifica è valida. In ogni caso, non ritirare la posta può comportare il rischio di perdita dei termini.
  4. Quanto tempo ho per presentare il ricorso contro una cartella notificata all’estero?
    Generalmente 90 giorni dalla data di effettiva ricezione. Se la notifica è stata eseguita in Italia ma tu risiedi all’estero, potrai chiedere la rimessione in termini allegando la documentazione che dimostra la residenza all’estero e la mancata conoscenza dell’atto .
  5. La notifica via PEC (domicilio digitale) può sostituire la raccomandata estera?
    Sì, se hai eletto un domicilio digitale valido (INAD o domicilio digitale speciale). In tal caso l’atto può essere notificato alla tua PEC; la notifica si perfeziona con la ricevuta di consegna . Tuttavia la PEC non sostituisce automaticamente l’indirizzo estero: se non hai eletto un domicilio digitale, l’amministrazione deve comunque inviare la raccomandata.
  6. Sono cittadino straniero e mi sono trasferito dall’Italia senza comunicarlo; posso contestare la notifica?
    Se non hai comunicato l’indirizzo estero, l’amministrazione può notificare la cartella presso l’ultimo domicilio italiano e, in caso di irreperibilità, depositare l’atto in Comune. La notifica è legittima e difficilmente potrai contestarla . Per evitare questa situazione è opportuno eleggere un domicilio in Italia o comunicare il trasferimento.
  7. Cosa succede se la cartella mi arriva dopo anni e penso sia prescritta?
    Devi verificare la data di affidamento del carico e gli eventuali atti interruttivi. La prescrizione ordinaria per le imposte erariali è 10 anni; se la cartella è stata notificata dopo tale termine senza interruzioni, puoi eccepire la prescrizione e chiedere l’annullamento.
  8. Posso rateizzare una cartella mentre la impugno?
    Sì. La rateizzazione ordinaria non preclude la possibilità di presentare ricorso. Tuttavia, se il ricorso viene accolto, l’AdER rimborserà solo gli importi già versati; non saranno corrisposti interessi.
  9. È possibile usufruire della rottamazione se risiedo all’estero?
    Sì, la definizione agevolata (rottamazione) è aperta a tutti i contribuenti, residenti o non residenti. Tuttavia occorre presentare la domanda nei termini e assicurarsi che la notifica dei debiti da rottamare sia avvenuta validamente. Per il 2026 la rottamazione quater è l’unica in corso; la rottamazione quinquies ha chiuso le adesioni il 30 aprile 2026 .
  10. Posso presentare il ricorso telematico dall’estero?
    Sì. Dal 2019 il processo tributario è telematico (PTT). È possibile depositare il ricorso mediante piattaforma telematica, firmarlo digitalmente e allegare la documentazione. È necessario disporre di una firma digitale e di SPID o CIE.
  11. Devo pagare la cartella anche se presento ricorso?
    La presentazione del ricorso non sospende automaticamente l’esecutività. È consigliabile chiedere la sospensione all’AdER o al giudice. In mancanza di sospensione, l’Agente può comunque attivare procedure cautelari ed esecutive.
  12. Cosa accade se la cartella viene notificata a un familiare in Italia?
    Se il familiare è convivente ed è presente in Italia, la notifica può essere valida. Tuttavia per i residenti all’estero l’atto dovrebbe essere inviato all’indirizzo estero; la consegna al familiare convivente in Italia può essere impugnata per violazione dell’art. 60.
  13. Come dimostrare la residenza all’estero?
    È sufficiente la certificazione AIRE e la documentazione che attesti l’iscrizione. Puoi allegare copia del certificato rilasciato dal Consolato italiano o dal Comune di iscrizione, bollette o contratti esteri a tuo nome.
  14. La notifica consolare richiede la traduzione?
    Sì. Anche la notifica consolare deve avvenire nella lingua del paese di residenza, a meno che il destinatario non abbia espressamente rinunciato alla traduzione. La mancata traduzione può comportare la nullità della notifica.
  15. Posso impugnare la cartella se è stata notificata via PEC ma la mia casella era piena?
    L’art. 60‑ter prevede che, se la PEC è satura, l’ufficio debba fare un secondo invio dopo sette giorni . Se la casella rimane satura, l’ufficio deve ricorrere alla notifica cartacea. Se l’ufficio ha ignorato questa procedura, puoi contestare la notifica.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

8.1 Caso pratico 1 – Notifica corretta all’estero con successiva rateizzazione

Scenario: Maria, cittadina italiana iscritta all’AIRE e residente a Berlino, riceve il 10 marzo 2026 una cartella di pagamento per 20 000 euro (imposta IRPEF 2019, sanzioni e interessi). La cartella viene spedita tramite raccomandata internazionale all’indirizzo risultante dall’AIRE e consegnata il 20 marzo. Maria decide di impugnare l’atto e contestare alcune sanzioni.

Passaggi legali:

  1. Termini: Maria ha 90 giorni dalla ricezione (fino al 18 giugno 2026) per presentare ricorso .
  2. Verifica della notifica: La raccomandata internazionale è regolare. La cartella è stata tradotta in tedesco, quindi non ci sono vizi di traduzione.
  3. Esame del ruolo: L’Avv. Monardo verifica se l’imposta è dovuta; scopre che l’avviso di accertamento non è stato notificato nei termini di decadenza. Si contesta quindi il vizio del provvedimento presupposto.
  4. Ricorso telematico: Viene depositato il ricorso telematico alla Corte di Giustizia Tributaria di Roma e viene chiesta la sospensione dell’atto.
  5. Rateizzazione ordinaria: Maria, nelle more del giudizio, chiede la rateizzazione dell’importo non contestato (10 000 euro) in 36 rate, versando la prima rata per evitare misure esecutive.

Risultato atteso: La Corte potrebbe annullare la cartella per vizio dell’accertamento. In caso contrario, Maria avrà comunque diluito il debito grazie alla rateizzazione.

8.2 Caso pratico 2 – Notifica irregolare e rimessione in termini

Scenario: Luca, cittadino francese che ha lavorato in Italia fino al 2018 e si è trasferito definitivamente a Parigi, non ha comunicato all’Agenzia delle Entrate il nuovo indirizzo. Il 1º febbraio 2026 l’AdER notifica una cartella di 5 000 euro presso la sua vecchia residenza in Milano. La cartella viene consegnata al portiere dello stabile e Luca la scopre solo il 10 giugno 2026 durante un viaggio in Italia.

Analisi:

  1. Obbligo di comunicazione: Luca non aveva comunicato l’indirizzo estero, quindi l’amministrazione era legittimata a notificare in Italia ai sensi dell’art. 60 comma 1 lett. e) .
  2. Vizio di notifica relativa: Tuttavia la notifica è stata effettuata ai sensi dell’art. 139 c.p.c. (consegna al portiere) invece che secondo l’art. 140 (irreperibilità relativa) o art. 60 lett. e). La notifica è quindi inesistente.
  3. Ricorso tardivo: Luca può presentare ricorso oltre il termine, eccependo la nullità della notifica e chiedendo la rimessione in termini, poiché non ha avuto conoscenza della cartella.
  4. Prospettive: Se il giudice accoglie la rimessione in termini, la cartella sarà annullata o rimessa alla fase di nuova notifica. Se il giudice ritiene legittimo l’uso dell’art. 60 lett. e), la notifica sarà confermata e il ricorso sarà dichiarato tardivo.

8.3 Caso pratico 3 – Rottamazione quater

Scenario: Chiara, imprenditrice italiana residente in Portogallo, ha ricevuto nel 2023 due cartelle relative a IVA e IRAP 2017 per un totale di 50 000 euro. Nel 2024 aderisce alla rottamazione quater, versando l’unica rata di adesione il 31 ottobre 2023. A giugno 2026 deve pagare la quinta rata.

Considerazioni:

  1. Le definizioni agevolate non incidono sul luogo di notifica: la cartella deve essere stata notificata validamente all’estero o al domicilio digitale. Se la notifica originaria era nulla, l’adesione potrebbe essere invalidata.
  2. La rottamazione quater prevede cinque anni di rate (fino al 2027). Chiara deve rispettare le scadenze: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno. Il mancato pagamento di una rata comporta la perdita dei benefici.
  3. Se Chiara ha nuovi carichi affidati nel 2023, non può inserirli nella rottamazione quater; potrà valutare altre definizioni se previste.

CONCLUSIONE

Gestire una cartella di pagamento ricevuta all’estero è un percorso complesso che richiede conoscenza delle norme e tempestività. Abbiamo visto che:

  • La notifica all’estero deve seguire un iter preciso: invio della raccomandata internazionale, eventuale ricorso all’autorità consolare e solo in ultima istanza affissione presso la casa comunale.
  • Il termine per impugnare la cartella è di 90 giorni dalla ricezione per i contribuenti non residenti, ma può essere allungato o ridotto a seconda dei vizi di notifica .
  • Le recenti pronunce della Cassazione (17355/2022, 13753/2023, 22271/2024, 5576/2025) hanno chiarito che l’obbligo di comunicare l’indirizzo estero permane finché esiste un rapporto con l’Erario, che l’art. 60 comma 4 si applica solo agli italiani residenti all’estero e che il termine di 30 giorni per l’efficacia del cambio di residenza è tassativo .
  • Esistono difese efficaci: contestare la notifica, eccepire la prescrizione, chiedere la sospensione, accedere alla mediazione, rateizzare o aderire alle definizioni agevolate ancora aperte.
  • Oltre alle procedure fiscali, i contribuenti sovraindebitati possono ricorrere ai piani del consumatore e agli accordi di ristrutturazione (Legge 3/2012), con la possibilità di ottenere l’esdebitazione.

In un contesto così articolato, è fondamentale agire tempestivamente. Prima si interviene, più è alta la probabilità di ottenere la sospensione dell’esecuzione, annullare la cartella o ridurre il debito.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team sono a disposizione per analizzare il tuo caso, individuare vizi di notifica, redigere ricorsi efficaci e negoziare con l’Agenzia delle Entrate–Riscossione. Grazie alla loro esperienza nelle procedure internazionali e nel diritto tributario, possono difendere i contribuenti residenti all’estero anche a distanza, con mezzi telematici e domiciliazione digitale.

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