Finanziamenti Soci Non Giustificati: Come Difendersi Dal Fisco

Aderire subito o portare la questione davanti al giudice? Il bivio che ogni società deve affrontare

“Ho ricevuto un avviso di accertamento: l’Agenzia delle Entrate dice che i finanziamenti versati dai soci sono in realtà ricavi in nero. Conviene trattare con l’ufficio o è meglio impugnare tutto davanti al giudice tributario?” È la domanda esatta che si pone chi si trova davanti a un avviso di accertamento fondato sulla presunta natura fittizia di un finanziamento soci. E non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la scelta dipende dalla solidità della documentazione che la società può esibire, non da un istinto di reazione. Chi ha delibere assembleari regolari, bonifici tracciati e redditi dei soci coerenti con gli importi versati si trova in una posizione difensiva diversa da chi ha erogazioni in contanti, prive di verbali e sproporzionate rispetto alle dichiarazioni fiscali dei soci finanziatori.

Il tema dei finanziamenti soci non giustificati è oggi uno dei terreni più battuti dall’Agenzia delle Entrate, specie nelle società di capitali a ristretta base partecipativa: la giurisprudenza di legittimità più recente, dalla Cassazione 16904/2025 alla 7739/2025, ha progressivamente consolidato la possibilità per l’Ufficio di presumere che un versamento soci privo di adeguata giustificazione nasconda utili non dichiarati. Capire quale strada percorrere davanti a un simile atto — trattativa amministrativa o contenzioso — richiede di pesare vantaggi e rischi delle due opzioni realmente disponibili, senza lasciarsi guidare dal solo istinto di “difendersi a ogni costo”.

Il contesto in cui questa scelta si colloca non è statico: la riforma fiscale avviata con la Legge Delega 111/2023 ha modificato in profondità sia il procedimento di accertamento — introducendo il contraddittorio preventivo obbligatorio — sia gli strumenti deflattivi del contenzioso, ridisegnando l’accertamento con adesione e abolendo il filtro del reclamo-mediazione che in passato accompagnava le liti di valore contenuto. Chi si confronta oggi con un accertamento sui finanziamenti soci si muove quindi in un quadro normativo diverso, per molti aspetti, da quello vigente fino a pochi anni fa, ed è proprio per questo che una valutazione aggiornata, e non basata su prassi ormai superate, diventa determinante per non compromettere in partenza le proprie possibilità difensive.

Lo Studio Monardo affronta questa materia con un angolo di osservazione particolare: il coordinamento di uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario consente di leggere il fenomeno del finanziamento soci sia dal lato della società accertata sia da quello del socio finanziatore, individuando in ciascun caso concreto quale sia la strada più coerente con la solidità delle prove disponibili.

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Il quadro di partenza: perché il Fisco guarda ai finanziamenti soci con sospetto

Prima di scegliere tra le due strade percorribili, è necessario capire su cosa si fonda l’azione dell’Agenzia delle Entrate, perché è proprio la solidità (o la fragilità) di questo impianto presuntivo a determinare quale opzione convenga.

Un finanziamento soci è, sul piano civilistico, un apporto di liquidità che il socio mette a disposizione della società, tipicamente a titolo di mutuo infruttifero o fruttifero, distinto dal conferimento in conto capitale, che invece va a incrementare direttamente il patrimonio netto e segue una disciplina propria. Si tratta di un’operazione lecita e diffusa, soprattutto nelle PMI a conduzione familiare, per sostenere la cassa senza ricorrere al credito bancario: consente alla società di ottenere liquidità rapida, spesso senza interessi, e al socio di rientrare delle somme versate senza le formalità e i costi di un aumento di capitale. Il problema fiscale nasce quando l’Ufficio individua elementi che fanno apparire quel finanziamento come uno schermo per altro: normalmente, ricavi non contabilizzati distribuiti in nero ai soci e da questi “reimmessi” in società sotto forma di prestito, oppure liberalità non dichiarate che il socio elargisce senza che risulti una reale provenienza lecita delle somme.

La giurisprudenza ha individuato un catalogo di indizi che, se concomitanti, legittimano l’accertamento induttivo (puro, ex art. 39 comma 2 DPR 600/1973, o analitico-induttivo, ex art. 39 comma 1 lett. d): l’assenza di una delibera assembleare che autorizzi il finanziamento; l’erogazione in contanti anziché tramite strumenti tracciabili; e soprattutto la sproporzione tra i redditi dichiarati dal socio finanziatore e l’entità della somma versata. Quest’ultimo elemento è probabilmente il più insidioso, perché sposta l’attenzione dalla società al profilo reddituale personale del socio, un dato che la società spesso non controlla direttamente e fatica a documentare a posteriori.

A questo si affianca, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, un secondo fronte presuntivo: quello della distribuzione degli utili extracontabili accertati in capo alla società, che la giurisprudenza consolidata presume ripartiti pro quota tra i soci proprio in ragione della ristrettezza della compagine sociale, che implica reciproco controllo e consapevolezza della gestione. Le due presunzioni — finanziamento soci come ricavo occultato, e utile occultato come reddito distribuito al socio — possono sommarsi, aggravando sensibilmente la posizione sia della società sia dei singoli soci.

Va inoltre distinto il caso in cui il finanziamento soci sia solo uno degli elementi valorizzati dall’Ufficio, accanto a una contabilità complessivamente inattendibile, dal caso in cui sia l’unico rilievo contestato. Nel primo caso l’Ufficio può ricorrere all’accertamento induttivo puro ex art. 39 comma 2 DPR 600/1973, che prescinde in larga parte dalle scritture contabili e si fonda su presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti in via ordinaria; nel secondo, resta più probabile un accertamento analitico-induttivo ex art. 39 comma 1 lett. d), che richiede comunque il rispetto dei requisiti previsti dall’art. 2729 del codice civile per le presunzioni semplici. La differenza non è solo teorica: nell’induttivo puro il margine difensivo della società si restringe sensibilmente, perché l’Ufficio non deve rispettare gli stessi vincoli probatori richiesti nell’accertamento ordinario, e questo pesa in modo diverso a seconda che si scelga di negoziare o di affrontare il giudizio.

A ciò si aggiunge un ulteriore livello di complessità quando l’Ufficio richiama, accanto alla presunzione sui finanziamenti soci, anche le indagini finanziarie ex art. 32 DPR 600/1973, che consentono di presumere come ricavi non dichiarati i versamenti bancari privi di giustificazione riscontrati sui conti della società o, in alcuni casi, dei soci stessi. Le due presunzioni — quella specifica sui finanziamenti soci e quella generale sui versamenti bancari — possono sovrapporsi, e distinguerle correttamente nell’atto impositivo è spesso il primo passo per individuare eventuali vizi di motivazione da far valere, qualunque sia la strada scelta successivamente.

Su questo quadro presuntivo si innesta infine un dato procedurale importante: dal 2024 la riforma fiscale ha reso obbligatorio, per la generalità degli atti impositivi, un contraddittorio preventivo tra Ufficio e contribuente prima dell’emissione dell’avviso di accertamento (art. 6-bis dello Statuto del contribuente, L. 212/2000). La sua omissione, quando dovuto, costituisce un vizio che può essere fatto valere sia in sede di adesione sia in sede di ricorso — un elemento che, come vedremo, pesa diversamente a seconda della strada scelta. È bene inoltre ricordare che la materia dei finanziamenti soci non giustificati può presentare, in casi di particolare gravità (ad esempio quando gli importi occultati superano le soglie di rilevanza penale previste dal D.Lgs. 74/2000), anche risvolti sul piano penale-tributario, che vanno tenuti presenti fin dalla prima valutazione della strategia difensiva, pur restando oggetto di una trattazione autonoma rispetto al solo contenzioso tributario.

Opzione 1 — L’accertamento con adesione: chiudere la partita in via amministrativa

In cosa consiste. L’accertamento con adesione, disciplinato dal D.Lgs. 218/1997, è una procedura che consente al contribuente di negoziare con l’Ufficio, prima di ogni giudizio, una rideterminazione condivisa dell’imponibile contestato, beneficiando di una riduzione automatica delle sanzioni a un terzo del minimo edittale (art. 2 comma 5 e art. 3 comma 3, D.Lgs. 218/1997). Se l’atto è stato preceduto da un contraddittorio preventivo ex art. 6-bis dello Statuto, la riforma del 2024 ha introdotto un termine più breve, di norma 15-30 giorni, per attivare l’adesione; nel caso ordinario resta il termine di 60 giorni dalla notifica dell’avviso. Esiste anche una forma più conveniente — l’adesione al processo verbale di constatazione, art. 5-quater D.Lgs. 218/1997, reintrodotta dal D.Lgs. 13/2024 — che consente di definire la posizione ancora prima dell’avviso, con sanzioni ridotte a un sesto del minimo, se si accetta integralmente il rilievo senza contestarne il merito.

Quando ha senso. Tre scenari ricorrenti rendono l’adesione la strada più razionale:

Primo scenario: la documentazione della società presenta lacune oggettive — ad esempio, il finanziamento è stato erogato in parte in contanti, senza delibera assembleare formale, e i redditi dichiarati dal socio non coprono per intero l’importo versato. In questa situazione, portare la controversia davanti al giudice significa affidarsi a una valutazione probatoria che, alla luce dell’orientamento consolidato della Cassazione (tra le altre, ord. 16904/2025 e ord. 7739/2025), tende a favorire l’Ufficio quando mancano regolarità formale e coerenza reddituale.

Secondo scenario: l’importo in gioco non giustifica, in termini di tempo e di energie gestionali, un contenzioso che può durare diversi anni tra primo e secondo grado. L’adesione consente di chiudere la posizione in 60-90 giorni.

Terzo scenario: il contraddittorio preventivo ha già messo in luce, da parte dell’Ufficio, argomentazioni solide (ad esempio, la sproporzione tra redditi del socio e finanziamento è documentata con dati oggettivi delle banche dati fiscali) che rendono poco probabile un ribaltamento in giudizio.

Un quarto elemento, trasversale ai tre scenari appena descritti, riguarda la posizione dei soci quando la società definisce la propria posizione con adesione: la chiusura dell’accertamento verso la società non estingue automaticamente il rischio di un secondo accertamento verso i soci, fondato sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili. Per questo, ogni valutazione sull’adesione andrebbe condotta considerando anche l’impatto che la definizione societaria può avere sulla posizione successiva dei singoli soci, evitando di trattare le due questioni come del tutto separate.

Come si esegue in sintesi. Il contribuente presenta istanza di adesione all’Ufficio che ha emesso l’atto (o, se il contraddittorio preventivo è già avvenuto, può concordare l’adesione direttamente in quella sede). La presentazione dell’istanza sospende automaticamente per 90 giorni il termine per l’eventuale impugnazione, permettendo di negoziare senza il rischio di perdere la possibilità di ricorrere qualora la trattativa non vada a buon fine. Segue un contraddittorio con l’Ufficio, nel quale si discutono gli elementi a sostegno e contro la presunzione: è qui che la qualità della documentazione prodotta — delibere, tracciabilità bancaria, prova della capacità reddituale pregressa del socio — fa la differenza tra una riduzione sostanziale dell’imponibile e una definizione poco vantaggiosa. Raggiunto l’accordo, si sottoscrive l’atto di adesione e si versa quanto dovuto (in unica soluzione o a rate) entro 20 giorni: il perfezionamento del pagamento chiude definitivamente la controversia.

Vantaggi motivati. La riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo (o a un sesto in caso di adesione al PVC) rappresenta un risparmio significativo rispetto alle sanzioni piene, che per le violazioni dichiarative possono arrivare fino al 180% dell’imposta secondo il regime previgente e restano comunque rilevanti anche dopo l’abbassamento operato dalla riforma sanzionatoria del 2024 (D.Lgs. 87/2024). A questo si aggiunge la certezza dei tempi e l’eliminazione del rischio di soccombenza in giudizio, con le spese di lite che ne conseguirebbero. Un ulteriore vantaggio, spesso sottovalutato, è la certezza del quantum finale: una volta sottoscritto l’accordo, la società conosce esattamente l’importo da versare e può pianificare la propria liquidità di conseguenza, senza il margine di incertezza che accompagna un contenzioso pluriennale, durante il quale interessi e possibili aggravi si sommano nel tempo. Il profilo ideale per questa opzione è la società che, dopo un’onesta valutazione interna, riconosce di avere margini difensivi limitati e preferisce contenere il danno piuttosto che rischiare un esito peggiore in giudizio.

Rischi e svantaggi onesti. L’adesione, una volta perfezionata con il pagamento, preclude la possibilità di impugnare successivamente l’atto: la Cassazione ha ribadito che non esiste alcuno ius poenitendi per il contribuente dopo la sottoscrizione. Inoltre, se l’accordo non si perfeziona con il pagamento nei termini, rivive integralmente la pretesa originaria, comprensiva delle sanzioni piene. È quindi una strada che richiede una valutazione preventiva seria: aderire senza aver prima verificato la reale consistenza delle proprie difese significa rinunciare a un contenzioso che, in presenza di una documentazione solida, potrebbe portare all’annullamento totale o parziale dell’atto.

Pronunce a supporto. Sul rilievo dato dalla Cassazione alla regolarità formale come discriminante — elemento che l’Ufficio valorizza proprio in sede di contraddittorio da adesione — si vedano l’ordinanza 16904/2025 e la precedente Cassazione 27366/2023, che hanno più volte richiamato la mancanza di delibera assembleare come indizio grave a sostegno della presunzione erariale.

Un chiarimento sulla dinamica negoziale. Va detto con onestà che l’adesione non è una trattativa alla pari: l’Ufficio non ha alcun obbligo di accettare riduzioni significative dell’imponibile se ritiene solida la propria presunzione, e il margine di negoziazione dipende in larga parte dalla qualità degli elementi che il contribuente riesce a produrre nel contraddittorio. Un accertamento fondato su presunzioni semplici — come tipicamente accade nei casi di finanziamento soci privo di adeguata documentazione — offre generalmente uno spazio di trattativa maggiore rispetto a un accertamento fondato su elementi certi e difficilmente contestabili, come fatture o bonifici che l’Ufficio ha già ricostruito con precisione attraverso le indagini finanziarie. Per questo motivo, prima di attivare l’istanza è opportuno valutare realisticamente quanto l’Ufficio possa già disporre in termini di prova, piuttosto che presentarsi al contraddittorio confidando soltanto nella propria versione dei fatti.

Va infine ricordato che, quando la contestazione emerge già in sede di verifica, prima ancora della notifica dell’avviso, l’adesione al processo verbale di constatazione (art. 5-quater D.Lgs. 218/1997) può risultare la strada più conveniente in assoluto: la riduzione delle sanzioni a un sesto del minimo, contro il terzo previsto dall’adesione ordinaria, rappresenta un ulteriore dimezzamento del carico sanzionatorio, a fronte però dell’obbligo di accettare integralmente il rilievo, senza possibilità di contestarne il merito nemmeno in parte. Questa è una scelta che va compiuta con grande cautela, perché preclude in radice qualunque possibilità difensiva successiva, ed è quindi riservata ai casi in cui la fondatezza della contestazione appaia, fin dalla fase di verifica, sostanzialmente incontestabile.

Opzione 2 — Il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria: portare la questione davanti al giudice

In cosa consiste. Il ricorso è l’atto con cui il contribuente impugna l’avviso di accertamento davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (la denominazione, introdotta dalla riforma del processo tributario, ha sostituito le vecchie Commissioni Tributarie Provinciali), chiedendone l’annullamento totale o parziale. È disciplinato dal D.Lgs. 546/1992 e deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’atto (termine che, come visto, viene sospeso per 90 giorni se nel frattempo si presenta istanza di adesione), davanti all’organo territorialmente competente in base alla sede dell’Ufficio che ha emesso l’atto impugnato. Dal 2024, con l’abrogazione dell’istituto del reclamo-mediazione (art. 17-bis D.Lgs. 546/92, soppresso dal D.Lgs. 220/2023), il ricorso instaura direttamente il giudizio, senza più il filtro amministrativo precedentemente previsto per le liti di valore contenuto, un cambiamento che ha reso il ricorso una strada più lineare, ma anche privo di quella fase intermedia che in passato offriva un’ulteriore occasione di confronto prima dell’udienza.

Quando ha senso. Anche qui, tre scenari concreti orientano la scelta:

Primo scenario: la società dispone di una documentazione solida — delibera assembleare regolarmente verbalizzata e depositata, bonifici tracciati con causale coerente, e soprattutto prova della capacità reddituale e patrimoniale pregressa del socio finanziatore (ad esempio redditi di anni precedenti accantonati, disinvestimenti, eredità). In questi casi, la presunzione dell’Ufficio si regge su basi fragili e un giudice può accogliere le ragioni del contribuente, come accaduto in numerosi casi di merito richiamati anche dalla stessa Cassazione in sede di rinvio.

Secondo scenario: l’atto presenta vizi procedurali autonomi, indipendenti dal merito della vicenda — ad esempio l’omesso contraddittorio preventivo obbligatorio ex art. 6-bis Statuto, la cui violazione è sanzionata con la nullità dall’art. 7-bis L. 212/2000. Un vizio di questo tipo può portare all’annullamento dell’atto a prescindere dalla fondatezza sostanziale della contestazione.

Terzo scenario: l’importo contestato è rilevante e l’impatto economico di un’adesione, anche con sanzioni ridotte, resterebbe comunque significativo rispetto ai margini di successo stimati in giudizio: qui il rischio del contenzioso può essere accettato in cambio della possibilità di un annullamento integrale.

A questi tre scenari se ne aggiunge un quarto, meno frequente ma non raro nella pratica: quello in cui la società ha già subìto, negli anni precedenti, accertamenti analoghi definiti con adesione, e teme che una nuova adesione possa essere letta dall’Ufficio come conferma implicita di una prassi consolidata di irregolarità nella gestione dei rapporti con i soci. In questi casi, un ricorso ben motivato, che affronti nel merito la specifica vicenda contestata senza richiamare i precedenti, può risultare preferibile anche a parità di forza probatoria, proprio per evitare che la storia pregressa della società condizioni la valutazione dell’Ufficio nei controlli successivi.

Come si esegue in sintesi. Il ricorso va notificato all’Ufficio e depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente entro il termine di 60 giorni. Nel ricorso vanno articolati i motivi di impugnazione — vizi di motivazione, violazione delle regole sulle presunzioni, errata applicazione delle norme sull’accertamento induttivo, eventuali vizi procedimentali — e può essere richiesta la sospensione cautelare della riscossione, se il pagamento immediato arrecherebbe un danno grave e irreparabile. Il giudizio di primo grado si conclude con una sentenza che, se sfavorevole, può essere appellata davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, entro il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza (o entro sei mesi dalla pubblicazione, in assenza di notifica): in appello è possibile riproporre le questioni non accolte in primo grado e contestare puntualmente le motivazioni della sentenza, ma non introdurre nuove domande che modifichino l’oggetto originario della lite. Solo per soli motivi di diritto, e non per un riesame delle prove, la controversia può infine giungere davanti alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio possibile in questa materia.

Vantaggi motivati. Il ricorso è l’unica strada che può portare all’annullamento totale dell’atto, senza alcun pagamento. Consente inoltre di far valere in giudizio tutti gli elementi difensivi, anche quelli maturati successivamente alla notifica dell’accertamento, e di beneficiare — durante il giudizio — della possibilità di una conciliazione giudiziale (artt. 48 e ss. D.Lgs. 546/1992), che può comunque ridurre le sanzioni qualora emergano, in corso di causa, margini di componimento: si tratta di una via intermedia che permette, anche dopo aver scelto il ricorso, di chiudere la controversia con un accordo se nel corso del giudizio emergono elementi che rendono conveniente per entrambe le parti evitare una sentenza, senza dover rinunciare fin dall’inizio alla possibilità di un annullamento totale. Il profilo ideale per questa opzione è la società che, dopo un confronto onesto con il proprio difensore, ritiene di avere prove concrete da opporre alla presunzione erariale, e non solo argomentazioni di principio.

Rischi e svantaggi onesti. Il rovescio della medaglia è la durata: un contenzioso tributario può richiedere diversi anni tra primo e secondo grado, con l’incertezza che ne deriva e, in caso di soccombenza, sanzioni piene oltre agli interessi. A questo si aggiunge un dato specifico di questa materia: la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che, una volta accertati i fatti nei gradi di merito, il riesame in Cassazione è limitato a vizi di diritto e non può rimettere in discussione la valutazione delle prove operata dal giudice tributario (Cassazione ord. 4550/2025) — un elemento che rende decisivo il modo in cui la difesa viene impostata fin dal primo grado, perché un errore difensivo iniziale difficilmente si recupera nei gradi successivi.

Pronunce a supporto. Sui limiti del sindacato di legittimità si veda l’ordinanza Cassazione 4550/2025; sulla possibilità di superare la presunzione con la prova dell’estraneità alla gestione sociale, elemento spesso decisivo nei giudizi di merito, la Cassazione 26473/2024 ha aperto una via difensiva ulteriore rispetto alla sola prova documentale sulla provenienza dei fondi.

Un chiarimento sui tempi e sulla composizione del giudice. La riforma del processo tributario ha introdotto, per le controversie di valore contenuto, la possibilità che la causa sia decisa da un giudice monocratico anziché da un collegio, con l’obiettivo dichiarato di velocizzare la definizione delle liti di minore complessità: nella pratica, questo non incide sui motivi di ricorso che è possibile far valere, ma può influire sui tempi di fissazione dell’udienza. Quanto alla sospensione cautelare della riscossione, va richiesta motivando puntualmente il danno grave e irreparabile che deriverebbe dal pagamento immediato: non è una misura automatica, e la sua concessione richiede di documentare, ad esempio, che il versamento comprometterebbe la continuità operativa della società o la sua stessa capacità di proseguire il giudizio. In assenza di sospensione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può comunque procedere alla riscossione frazionata di una quota dell’importo contestato già durante il giudizio di primo grado, un elemento che va sempre considerato nella valutazione complessiva prima di scegliere questa strada.

Opzione 3 — L’autotutela: la via residuale per gli errori manifesti

In cosa consiste. L’autotutela è l’istituto che consente all’Ufficio, su sollecitazione del contribuente o d’ufficio, di annullare in tutto o in parte un atto impositivo affetto da un errore manifesto — un errore di persona, di calcolo, un doppio accertamento sullo stesso periodo, oppure, nel contesto qui esaminato, il caso in cui l’Ufficio abbia contestato un finanziamento soci senza considerare una documentazione già in suo possesso che ne provava la genuinità.

Quando ha senso. Questa strada è realmente percorribile solo quando l’errore è evidente e non richiede una rivalutazione di merito della presunzione: ad esempio, se l’Ufficio ha contestato come “non giustificato” un finanziamento per cui la società aveva già prodotto, in sede di verifica, la delibera assembleare e la prova bancaria della provenienza, ma questi elementi non sono stati considerati nell’atto. Non è invece lo strumento adatto quando la controversia riguarda una valutazione discrezionale sulla capacità reddituale del socio, perché in questi casi l’Ufficio non ha alcun obbligo di riesaminare la propria posizione, trattandosi di un apprezzamento di merito che solo un giudice, e non l’Ufficio stesso in via di autotutela, può essere chiamato a riconsiderare.

Come si esegue in sintesi. L’istanza di autotutela si presenta all’Ufficio che ha emesso l’atto, esponendo l’errore manifesto e allegando la documentazione a supporto. Non esiste un termine perentorio per la presentazione, ma l’istanza non sospende i termini per l’impugnazione: per questo va sempre attivata parallelamente al ricorso o all’adesione, mai in loro sostituzione, salvo che l’errore sia talmente evidente da rendere ragionevole attendere una risposta rapida dell’Ufficio. Proprio perché priva di effetti sospensivi, l’istanza va corredata fin da subito da un’indicazione chiara al proprio difensore sui termini in scadenza per le altre due strade, così da non trovarsi, nell’attesa di un riscontro che potrebbe non arrivare, privi della possibilità di aderire o di ricorrere.

Vantaggi e rischi onesti. Il vantaggio è la rapidità e l’assenza di costi di giustizia, se l’Ufficio riconosce l’errore. Il rischio, tuttavia, è che l’autotutela resta uno strumento discrezionale: l’Ufficio non è obbligato a rispondere né ad accogliere l’istanza, e un eventuale diniego non è normalmente impugnabile in via autonoma. Il profilo ideale per questa opzione è la società che individua un errore oggettivo e documentabile nell’atto, da far valere come “seconda gamba” accanto a una delle due strade principali, non come alternativa a sé stante.

Un caso particolare in cui l’autotutela può assumere un peso autonomo maggiore è quello in cui l’errore riguardi la stessa individuazione del soggetto accertato: capita, ad esempio, che l’Ufficio contesti un finanziamento soci a una società quando, nel frattempo, è intervenuta una fusione, una scissione o una cessione di ramo d’azienda che ha modificato la titolarità del rapporto tributario. In questi casi, l’errore sulla legittimazione passiva è normalmente considerato un errore manifesto ai fini dell’autotutela, e la sua segnalazione tempestiva può evitare l’instaurazione di un contenzioso che, altrimenti, richiederebbe comunque di far valere lo stesso vizio in sede di ricorso, con tempi più lunghi.

Va infine ricordato che l’istanza di autotutela non richiede formalità particolari: è sufficiente una richiesta scritta, indirizzata all’Ufficio che ha emesso l’atto, che indichi con precisione l’errore riscontrato e alleghi la documentazione a supporto. Proprio per la sua informalità, tuttavia, l’autotutela non offre alcuna garanzia procedurale equivalente a quella di un ricorso: non esistono termini entro cui l’Ufficio debba rispondere, e non è previsto un contraddittorio strutturato come quello dell’adesione. È uno strumento utile, ma va sempre inquadrato come complementare, mai come sostitutivo, delle due strade principali.

Le opzioni alla prova dei conti

Per capire come le due strade principali si traducono in pratica, è utile applicare gli stessi dati di partenza alle diverse opzioni.

Simulazione 1. Una S.r.l. a ristretta base partecipativa riceve un avviso di accertamento per l’anno d’imposta, con recupero a tassazione di 68.400 € relativi a un finanziamento soci versato in contanti il 14 settembre, privo di delibera assembleare, da un socio che nello stesso periodo dichiarava un reddito di 11.200 €. Con l’opzione 1 (adesione), la società, riconoscendo la fragilità della propria posizione, negozia una riduzione dell’imponibile a 52.000 € e versa le sanzioni ridotte a un terzo del minimo, chiudendo la vicenda in circa 75 giorni. Con l’opzione 2 (ricorso), la stessa società, priva di prove sulla capacità reddituale pregressa del socio, rischierebbe — alla luce dell’orientamento di Cassazione 16904/2025 e 7739/2025 — una sentenza sfavorevole in primo grado, con sanzioni piene e interessi maturati nel frattempo.

Simulazione 2. Una diversa S.r.l. riceve un accertamento per un finanziamento di 94.300 €, ma dispone di delibera assembleare del 3 marzo, bonifico tracciato con causale “finanziamento soci infruttifero” e prova che il socio aveva incassato, l’anno precedente, una liquidazione di quote di partecipazione per un importo superiore. Con l’opzione 1, l’adesione offrirebbe comunque una riduzione delle sanzioni, ma imporrebbe di rinunciare a far valere in giudizio una documentazione che potrebbe portare all’annullamento totale. Con l’opzione 2, il ricorso consente di produrre in giudizio l’intera documentazione, con concrete possibilità — alla luce di pronunce come Cassazione 26473/2024 sulla prova contraria — di ottenere l’annullamento dell’atto senza alcun esborso.

Simulazione 3. Una terza società riceve l’avviso senza che l’Ufficio abbia mai attivato il contraddittorio preventivo obbligatorio, pur non rientrando tra i casi esclusi dall’art. 6-bis Statuto. Qui l’opzione 3 (autotutela) può essere attivata parallelamente al ricorso, segnalando il vizio procedimentale; se l’Ufficio non risponde entro tempi ragionevoli, il ricorso — opzione 2 — resta comunque la via che consente di far valere la nullità dell’atto ex art. 7-bis L. 212/2000, indipendentemente dall’esito della richiesta di autotutela.

Simulazione 4. Una quarta situazione riguarda un socio persona fisica che detiene una partecipazione del 30% in una S.r.l. a ristretta base partecipativa non direttamente, ma attraverso una holding interamente controllata. La società operativa riceve un accertamento per un finanziamento soci di 121.500 € versato il 22 maggio, ritenuto un ricavo occultato; successivamente, l’Agenzia notifica anche al socio persona fisica un avviso fondato sulla presunzione di distribuzione pro quota degli utili extracontabili, superando lo schermo della holding interposta. Se la società, nel frattempo, ha scelto l’opzione 1 (adesione) e ha chiuso la propria posizione, il socio si trova comunque a dover valutare la propria strategia in modo autonomo: potrà tentare il ricorso — opzione 2 — facendo leva sulla propria estraneità alla gestione della società operativa, secondo il principio difensivo riconosciuto dalla Cassazione 26473/2024, ma dovrà tenere conto che l’accertamento ormai definitivo verso la società costituisce un presupposto difficilmente più discutibile nel proprio giudizio.

Il confronto in tabella

Prima di scegliere, è utile fissare in un unico schema gli elementi che, nella pratica, pesano di più: non tanto i principi generali già illustrati, quanto le conseguenze operative concrete che ciascuna strada comporta per la gestione quotidiana della società, per la sua liquidità e per il grado di certezza che offre nel breve e nel medio periodo. La tabella seguente riassume questi elementi, mettendo a confronto le due strade principali e, dove rilevante, la posizione dell’autotutela come strumento complementare.

CriterioAdesione (D.Lgs. 218/1997)Ricorso (D.Lgs. 546/1992)Autotutela
Tempi60-90 giorniDiversi anni tra primo e secondo gradoVariabili, non vincolati
ComplessitàBassa, negoziazione diretta con l’UfficioAlta, richiede istruttoria e produzione documentale in giudizioBassa, ma esito incerto
Rischio in caso di esito negativoNessuno oltre a quanto concordatoSanzioni piene e interessi maturatiNessun pregiudizio autonomo, se attivata insieme al ricorso
Effetti sull’esecuzioneSospensione automatica per 90 giorniPossibile sospensione cautelare, da richiedere e motivareNessuna sospensione automatica
ReversibilitàNessuna, dopo il pagamento la definizione è definitivaReversibile nei gradi successivi (appello, Cassazione)Reversibile, non preclude altre strade
Costi di giustiziaNessuno oltre all’imposta e sanzioni ridotte concordateContributo unificato commisurato al valore della liteNessuno

I criteri per scegliere

Non esiste una risposta valida per ogni situazione, ma alcuni criteri concreti aiutano a orientarsi.

Se la documentazione sulla capacità reddituale del socio è solida e verificabile — redditi pregressi, disinvestimenti, successioni — il ricorso offre generalmente margini difensivi maggiori, perché la presunzione erariale può essere concretamente superata in giudizio.

Se mancano delibera assembleare e tracciabilità, e non esistono elementi alternativi da produrre, l’adesione tende a essere la scelta più razionale, perché limita il danno rispetto a un contenzioso dall’esito prevedibilmente sfavorevole.

Se l’importo in gioco è contenuto rispetto ai costi e ai tempi di un contenzioso pluriennale, la rapidità dell’adesione pesa più della possibilità, pur presente, di un annullamento totale in giudizio.

Se emerge un vizio procedimentale autonomo — omesso contraddittorio preventivo, difetto di motivazione — vale la pena far valere questo profilo nel ricorso, indipendentemente dalla solidità delle prove di merito, perché può portare all’annullamento dell’atto a prescindere dal merito della presunzione.

Se la società è parte di una struttura con più livelli societari o soci indiretti, la scelta si complica ulteriormente, perché la giurisprudenza più recente (Cassazione 34888/2025 e 34432/2025) ha esteso la presunzione di distribuzione anche a soci che partecipano attraverso catene societarie, superando lo schermo delle società interposte: in questi casi una valutazione complessiva della strategia, prima ancora della scelta tra adesione e ricorso, diventa indispensabile.

Se la società opera in un settore o con un modello di gestione della cassa che rende plausibili flussi finanziari irregolari — pagamenti a fornitori in contanti, incassi non sempre tracciati, prassi settoriali diffuse ma non sempre documentate a norma — vale la pena considerare che un giudice tributario tende a valutare la vicenda nel suo complesso, e non il solo episodio del finanziamento soci: in questi contesti, un’adesione ben negoziata può risultare preferibile a un ricorso che rischierebbe di portare all’attenzione del giudice l’intero quadro gestionale della società, non solo il singolo rilievo contestato.

Un ultimo criterio, spesso sottovalutato, riguarda la disponibilità di liquidità immediata: l’adesione richiede il pagamento (in unica soluzione o a rate) entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, mentre il ricorso consente di dilazionare nel tempo l’eventuale esborso, fermo restando il rischio di riscossione frazionata durante il giudizio. Una società con tensioni di cassa attuali potrebbe quindi trovare nel ricorso, anche a parità di probabilità di successo, un margine di respiro temporale che l’adesione non offre.

In una materia dove la strategia scelta oggi condiziona l’esito fino all’eventuale giudizio di Cassazione, la continuità difensiva garantita da un avvocato cassazionista come l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo pesa quanto la scelta stessa tra le due strade.

Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà, ad esempio presentare istanza di adesione e poi decidere di ricorrere comunque? Sì: se la trattativa in sede di adesione non si conclude con un accordo, resta possibile impugnare l’atto originario, perché il termine per il ricorso è sospeso, non consumato, dalla presentazione dell’istanza.

E se scelgo l’adesione e mi accorgo poi di avere prove che avrebbero potuto portare all’annullamento? Una volta perfezionata l’adesione con il pagamento, l’atto non è più impugnabile: per questo la valutazione della documentazione disponibile va fatta prima di aderire, non dopo.

Conviene fare ricorso “tanto per vedere”, anche con poche prove? Non è una scelta priva di conseguenze: in caso di soccombenza si aggiungono sanzioni piene, interessi e spese di lite, oltre al tempo impiegato. Il ricorso ha senso quando si dispone di elementi difensivi concreti, non come tentativo generico.

Cosa succede se non faccio nulla entro i 60 giorni? L’avviso di accertamento diventa definitivo e l’importo, comprensivo di sanzioni piene, viene iscritto a ruolo per la riscossione, con la possibilità per il Fisco di procedere anche con misure esecutive.

Posso coinvolgere anche il socio finanziatore nella difesa, o la questione riguarda solo la società? Se l’Ufficio ha già notificato o prevede di notificare un secondo avviso al socio, fondato sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, la strategia difensiva della società e quella del socio vanno necessariamente coordinate, perché — come chiarito dalla giurisprudenza sui soci indiretti — l’accertamento definitivo verso la società diventa spesso un presupposto non più discutibile nel giudizio a carico del socio.

Vale la pena attivare comunque un’istanza di autotutela prima di decidere tra adesione e ricorso? Sì, se emerge un errore oggettivo e documentabile, perché non preclude nulla e può risolvere la questione senza attendere i tempi più lunghi delle altre due strade; l’importante è non lasciare che l’attesa di una risposta dell’Ufficio faccia scadere il termine per aderire o ricorrere, che l’autotutela non sospende.

Se la società ha più soci finanziatori, la scelta difensiva va fatta in modo unitario? Generalmente sì, perché l’atto contesta di norma l’intera operazione societaria, ma la posizione dei singoli soci può differire sensibilmente in base alla loro capacità reddituale individuale: per questo la strategia più efficace è quella che valuta la posizione probatoria di ciascun socio separatamente, pur mantenendo un’unica linea difensiva coordinata a livello di società.

Quanto tempo ha l’Agenzia delle Entrate per contestare un finanziamento soci risalente nel tempo? I termini di decadenza per l’accertamento seguono le regole ordinarie previste per le imposte sui redditi e per l’IVA, calcolate a partire dall’anno di presentazione della dichiarazione cui si riferisce il periodo d’imposta contestato; un finanziamento soci molto risalente può quindi risultare non più accertabile, ed è uno dei primi elementi da verificare, indipendentemente dalla strada che si sceglierà poi di percorrere.

Le pronunce che orientano la scelta

Sul fronte dell’onere della prova e della regolarità formale del finanziamento — elementi che pesano soprattutto nella scelta tra adesione e ricorso quando la documentazione è debole — la Cassazione, ordinanza n. 9131 del 7 aprile 2025, ha stabilito che <cite index=”2-1″>l’onere di provare la legittimità dei finanziamenti dei soci durante un accertamento fiscale spetta interamente al contribuente, che deve fornire tutti gli elementi documentali e indiziari per dimostrare che si tratta di un vero prestito e non di ricavi non contabilizzati</cite>, chiarendo inoltre che <cite index=”2-1″>l’assenza di verbali assembleari che deliberino il finanziamento costituisce un forte indizio a favore del Fisco</cite>.

Sulla legittimità dell’accertamento analitico-induttivo fondato sulla sproporzione tra redditi dei soci e finanziamenti erogati, la Cassazione, ordinanza n. 7739/2025, ha ritenuto <cite index=”3-1″>legittimo l’accertamento con cui l’ufficio contesta ricavi in nero alla società desunti dai finanziamenti effettuati dai soci, non giustificati a causa della ridotta capacità finanziaria e reddituale degli stessi</cite>, evidenziando come <cite index=”3-1″>l’esiguità dei redditi dei soci possa costituire un indizio presuntivo che le somme versate non provengano da risorse proprie lecitamente acquisite</cite>.

Sull’accertamento induttivo puro, la Cassazione, ordinanza n. 16904 del 24 giugno 2025, ha ribadito che <cite index=”6-1″>i finanziamenti non giustificati dei soci possono legittimare l’accertamento induttivo puro quando assenza di delibera, versamenti in contanti e incongruenze reddituali costituiscono elementi sintomatici di ricavi occulti, con la prova contraria che grava sulla società</cite>, richiamando espressamente il proprio precedente del 26 settembre 2023, n. 27366, che aveva già individuato nella mancanza della delibera assembleare un elemento sintomatico di evasione.

Sui limiti del giudizio di Cassazione rispetto alla valutazione delle prove operata nei gradi di merito — un dato decisivo per chi valuta il ricorso — l’ordinanza 4550/2025 ha confermato che il riesame di legittimità non può rimettere in discussione l’apprezzamento delle risultanze probatorie compiuto dal giudice tributario, un principio che rende cruciale impostare correttamente la difesa già in primo grado.

Sul fronte della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa — che spesso si affianca alla contestazione sul finanziamento soci — la Cassazione, sentenza n. 2752 del 30 gennaio 2024, ha cristallizzato il principio secondo cui, in presenza di una compagine ristretta e stabile, è legittimo presumere che gli utili extracontabili accertati in capo alla società siano stati distribuiti pro quota ai soci; la successiva sentenza n. 7815/2025 ha esteso il medesimo principio anche alle società per azioni a ristretta base.

Sulla possibilità di superare la presunzione con la prova dell’estraneità alla gestione sociale — un argomento difensivo rilevante soprattutto in sede di ricorso — la Cassazione, sentenza n. 26473 del 10 ottobre 2024, ha chiarito che <cite index=”19-1″>il contribuente può confutare la presunzione dimostrando la propria estraneità alla gestione e alla conduzione della società, senza essere obbligato a provare che i ricavi non siano stati realizzati o distribuiti</cite>.

Sull’estensione della presunzione anche ai soci che partecipano indirettamente attraverso catene societarie — un tema che complica ulteriormente la scelta strategica nelle strutture multilivello — la Cassazione, sentenza n. 34888 del 30 dicembre 2025, ha stabilito che gli schermi societari non neutralizzano l’efficacia della presunzione, che mira a colpire la reale capacità contributiva del beneficiario finale; nello stesso senso si è mossa l’ordinanza n. 34432/2025, relativa a un socio che deteneva la partecipazione tramite una holding interamente controllata.

Sull’irrilevanza, rispetto a questo consolidato orientamento presuntivo, della riforma sull’onere della prova introdotta dall’art. 7 comma 5-bis D.Lgs. 546/1992 (L. 130/2022), un’ordinanza della Cassazione richiamata dalla dottrina più recente (n. 12575/2024) ha ribadito che tale novella normativa lascia invariato l’onere probatorio già vigente in materia di presunzione da ristretta base partecipativa, confermando che la novella si applica ai soli casi privi di presunzioni legali consolidate.

Sull’applicabilità della presunzione anche quando la compagine ristretta è composta esclusivamente da altre società, l’ordinanza n. 15274 del 9 giugno 2025 ha chiarito che non fa differenza, ai fini della presunzione, che il partecipe sia una persona fisica o una società, richiamando il principio generale del divieto di abuso del diritto già affermato dalla Cassazione n. 4861/2024.

Sul rapporto tra l’accertamento definitivo verso la società e quello successivo verso i singoli soci, un’ordinanza della Cassazione (n. 2568, depositata il 5 febbraio 2026) ha precisato che l’eventuale invalidità per motivi di rito dell’accertamento emesso nei confronti della società a ristretta base non determina automaticamente l’illegittimità degli atti impositivi notificati ai soci per gli utili extra-bilancio a essi imputati pro quota, neppure quando l’illegittimità formale dell’accertamento societario sia stata dichiarata con una pronuncia ormai irrevocabile: un principio che ridimensiona, in sede di ricorso del socio, la possibilità di far leva su vizi puramente procedurali riscontrati nell’atto originario verso la società.

Sull’onere del socio di contestare l’effettivo conseguimento degli utili da parte della società, e non solo la mancanza di un accertamento definitivo, si veda inoltre l’orientamento richiamato dalla giurisprudenza di merito più recente, secondo cui non è sufficiente allegare genericamente l’assenza di un accertamento validamente concluso nei confronti della società: il socio deve contestare lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, degli utili extracontabili posti a fondamento della pretesa nei suoi confronti, pena l’inefficacia della difesa basata sul solo profilo procedurale.

Riletto nel suo insieme, questo corpo di pronunce restituisce un quadro coerente: la Cassazione ha costruito, negli ultimi tre anni, un sistema di presunzioni che si rafforza a vicenda — dalla mancanza di delibera assembleare, alla sproporzione reddituale del socio finanziatore, fino all’estensione della presunzione di distribuzione degli utili anche alle strutture societarie più articolate. È proprio la conoscenza aggiornata di questo intreccio giurisprudenziale, e non la sola conoscenza delle norme di riferimento, a fare la differenza tra una difesa costruita su basi solide e una difesa che rischia di scontrarsi con un orientamento ormai consolidato.

Cosa può fare lo Studio Monardo per orientarti tra adesione e ricorso

Di fronte a un avviso di accertamento fondato su finanziamenti soci contestati, lo Studio Monardo mette a disposizione un percorso di assistenza strutturato, calibrato sulla reale consistenza delle prove disponibili:

  1. Analizziamo l’atto di accertamento verificando la motivazione, gli indizi richiamati dall’Ufficio (assenza di delibera, contanti, sproporzione reddituale) e la loro effettiva consistenza probatoria.
  2. Verifichiamo il rispetto del contraddittorio preventivo obbligatorio ex art. 6-bis dello Statuto del contribuente, individuando eventuali vizi procedimentali autonomi da far valere.
  3. Ricostruiamo la documentazione societaria e bancaria disponibile — delibere assembleari, bonifici, scritture contabili — per valutare quanto sia solida la posizione difensiva.
  4. Verifichiamo la capacità reddituale e patrimoniale pregressa del socio finanziatore, elemento spesso decisivo per superare la presunzione erariale.
  5. Valutiamo quale delle due strade regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, confrontando le probabilità di successo del ricorso con il costo certo di un’adesione.
  6. Predisponiamo e gestiamo l’istanza di accertamento con adesione, curando la negoziazione con l’Ufficio quando questa risulta la strada più razionale.
  7. Predisponiamo e depositiamo il ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria competente, articolando i motivi di impugnazione più solidi per il caso concreto, compresa l’eventuale richiesta di sospensione cautelare.
  8. Coordiniamo la difesa della società con quella del socio finanziatore, quando l’Ufficio abbia notificato o prospetti di notificare un secondo accertamento fondato sulla presunzione di distribuzione degli utili.
  9. Seguiamo l’eventuale contenzioso nei gradi successivi, mantenendo la medesima linea difensiva dal primo grado fino alla Corte di Cassazione.
  10. Valutiamo, quando pertinente, il ricorso a strumenti di composizione della crisi, se la pretesa fiscale si inserisce in una situazione di difficoltà finanziaria più ampia della società o dei soci.
  11. Analizziamo la struttura societaria complessiva, quando la partecipazione dei soci avviene attraverso holding o catene di controllo, per individuare se e come la presunzione di distribuzione degli utili possa estendersi anche ai soci indiretti, alla luce dell’orientamento più recente della Cassazione.
  12. Verifichiamo la corretta applicazione delle riduzioni sanzionatorie previste dalla riforma del sistema sanzionatorio (D.Lgs. 87/2024), sia in sede di adesione sia in sede di eventuale conciliazione giudiziale, per assicurare che il calcolo dell’Ufficio rispetti i nuovi parametri normativi.

Ogni strumento elencato viene attivato solo dopo un confronto onesto con il cliente sulla reale consistenza delle prove disponibili: non proponiamo l’adesione come scorciatoia né il ricorso come atto dovuto, ma costruiamo la strategia sulla base di quanto la documentazione societaria e reddituale consente realisticamente di sostenere.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia come i finanziamenti soci non giustificati, dove la scelta tra adesione e ricorso condiziona l’intero sviluppo successivo della vicenda, la qualifica di cassazionista assume un peso particolare: significa poter seguire la strategia difensiva con la stessa linea e lo stesso difensore dal primo grado fino all’eventuale giudizio di legittimità, senza le discontinuità che spesso indeboliscono la difesa quando il caso passa di mano tra professionisti diversi nei vari gradi di giudizio. Questa continuità si affianca al lavoro dello staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che seguono insieme lo stesso caso, integrando l’analisi giuridica delle presunzioni con la verifica contabile e reddituale necessaria a sostenere — o a ridimensionare, con realismo, quando è il caso — le difese della società e dei soci coinvolti.

Chiusura: la scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e diritti

Non esiste una risposta preconfezionata alla domanda se convenga trattare con l’Agenzia delle Entrate o portare la questione davanti al giudice tributario: la scelta dipende dalla solidità reale della documentazione disponibile, non dall’istinto di reagire o di chiudere in fretta. Ed è proprio per questo che una valutazione tecnica, condotta prima di far scadere i termini, vale più di qualunque intuizione.

Chi si trova oggi con un avviso di accertamento sul tavolo, fondato su un finanziamento soci ritenuto non giustificato, farebbe bene a evitare due errori speculari: il primo è quello di aderire per la sola paura del contenzioso, rinunciando a far valere prove che potrebbero portare a un annullamento; il secondo è quello di impugnare per principio, senza aver prima verificato con realismo quanto la propria documentazione regga davanti a un giudice che, come visto, applica un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato a favore dell’Ufficio quando mancano regolarità formale e coerenza reddituale. Lo Studio Monardo affronta questa materia unendo la prospettiva del cassazionista — che segue la strategia fino all’ultimo grado possibile — a quella dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, capace di leggere insieme il profilo giuridico e quello contabile-reddituale che stanno alla base di ogni contestazione sui finanziamenti soci.

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