Esterovestizione Societaria E Avviso Di Accertamento: Come Difendersi

Introduzione

Nel panorama dell’imposizione fiscale internazionale la residenza fiscale delle società è un tema di importanza capitale. Con l’aumento della mobilità imprenditoriale e la possibilità di aprire sedi in altri Stati dell’Unione europea o in Paesi terzi, il confine tra legittima libertà di stabilimento e esterovestizione diventa sempre più sottile. La esterovestizione si verifica quando una società è formalmente localizzata all’estero ma, in concreto, è gestita e amministrata dall’Italia al solo fine di ottenere vantaggi fiscali. In questi casi l’Agenzia delle Entrate emette un avviso di accertamento che attribuisce alla società la residenza fiscale italiana con conseguente imposizione sui redditi mondiali e applicazione di sanzioni e interessi. Per imprenditori, professionisti e cittadini che operano con società estere è essenziale comprendere i rischi, le procedure di accertamento e le strategie difensive per evitare contestazioni e difendersi efficacemente.

Le conseguenze di un’accusa di esterovestizione possono essere gravissime: recupero delle imposte evase per più anni, sanzioni del 100% del maggiore imponibile e notifica di cartelle esattoriali. L’avviso di accertamento è immediatamente esecutivo e, se non impugnato nei termini, dà origine a iscrizioni a ruolo, ipoteche, pignoramenti e fermi amministrativi. La difesa si gioca non solo sul terreno del diritto tributario, ma anche su quello del diritto commerciale, del diritto dell’Unione europea e della nuova disciplina della crisi di impresa.

In questo articolo verranno approfonditi:

  • la normativa italiana sulla residenza delle società e le presunzioni di esterovestizione contenute nell’art. 73 del TUIR;
  • la disciplina dell’avviso di accertamento (artt. 42, 43 e 60 del DPR 600/1973) con i relativi termini, requisiti e nullità;
  • le più recenti sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale in materia di esterovestizione, sede effettiva di gestione e libertà di stabilimento;
  • le procedure per impugnare l’avviso (ricorso, mediazione, accertamento con adesione, autotutela, conciliazione, ricorsi ex art. 68 D.Lgs. 546/1992) e per sospendere la riscossione;
  • gli strumenti alternativi e le definizioni agevolate disponibili nel 2026 (ad esempio la rottamazione quater attualmente in corso) e l’esclusione di misure non più attive;
  • le soluzioni previste dalla Legge 3/2012 e dal Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019) per i debitori in stato di sovraindebitamento;
  • errori da evitare, consigli pratici, tabelle riepilogative, faq e simulazioni numeriche.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con un’esperienza pluriennale in diritto tributario, bancario e crisi di impresa. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti distribuiti su tutto il territorio nazionale, con competenze specialistiche nelle controversie fiscali internazionali e nella difesa del contribuente. È Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto nell’elenco del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Grazie a queste qualifiche, l’Avv. Monardo offre assistenza completa che va dall’analisi dell’atto e della documentazione societaria alla redazione di ricorsi e memorie difensive, dalle istanze di sospensione e di autotutela alla negoziazione di transazioni e piani di rientro, fino alla difesa in giudizio avanti le Commissioni tributarie e i giudici ordinari.

Il suo approccio è orientato alla prevenzione e alla gestione strategica delle controversie. In presenza di un avviso di accertamento per presunta esterovestizione, l’Avv. Monardo e il suo staff analizzano la residenza effettiva, i contratti, la documentazione contabile, i flussi finanziari e la governance societaria per dimostrare l’inesistenza di una struttura artificiosa. In fase successiva si valutano tutti gli strumenti processuali e deflativi per ridurre il carico fiscale e arrivare a una soluzione sostenibile.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

1. La definizione di residenza fiscale delle società e l’art. 73 TUIR

La nozione di residenza delle società è disciplinata dall’art. 73, commi 3 e 5‑bis del D.P.R. 917/1986 (TUIR), aggiornato al 2026. Secondo il comma 3, le società e gli enti sono considerati residenti in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta, possiedono in Italia la sede legale, la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale dell’attività . Ciò significa che anche in assenza di sede legale in Italia, la residenza fiscale sussiste se la gestione effettiva o l’attività principale si svolgono nel territorio nazionale. Il comma precisa che la sede di direzione effettiva è individuata nel luogo in cui si svolge l’attività di direzione e di coordinamento e dove vengono assunte le principali decisioni gestionali, mentre la gestione ordinaria corrisponde all’operatività quotidiana.

Il comma 5‑bis introduce una presunzione legale relativa di residenza in Italia per le società estere che controllano società italiane e sono a loro volta controllate (direttamente o indirettamente) da soggetti residenti in Italia o hanno organi di amministrazione composti in prevalenza da persone fisiche residenti . Tale presunzione, introdotta per contrastare l’esterovestizione, è rebuttable: il contribuente può dimostrare che la sede dell’amministrazione e l’oggetto principale sono effettivamente all’estero, fornendo prove documentali quali contratti, verbali di assemblea, bilanci e testimonianze.

2. L’avviso di accertamento: norme generali

L’avviso di accertamento è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate rettifica il reddito o recupera maggiori imposte. Le regole sull’emanazione e sul contenuto dell’avviso sono previste dagli artt. 42, 43 e 60 del DPR 600/1973.

  • Art. 42 – Contenuto e motivazione: l’avviso deve essere sottoscritto dal capo dell’ufficio o da un delegato e deve indicare la base imponibile, le aliquote applicate e l’imposta dovuta. Deve inoltre essere motivato con riferimento ai fatti e agli elementi di diritto posti a fondamento della pretesa e deve riportare o allegare gli atti richiamati . La mancanza di firma, di motivazione o di allegazione comporta la nullità dell’atto .
  • Art. 43 – Termini di accertamento: l’Amministrazione finanziaria deve notificare l’avviso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, mentre in caso di omessa dichiarazione o di dichiarazione nulla il termine si estende al settimo anno . Sono previsti termini più lunghi in caso di violazioni penali o recupero di aiuti di Stato .
  • Art. 60 – Modalità di notificazione: le notifiche degli avvisi avvengono a mezzo di messi comunali o notificatori dell’Agenzia delle Entrate presso il domicilio fiscale del contribuente. La notifica avviene in plico sigillato e deve essere consegnata al contribuente o a un familiare convivente; in assenza, l’atto è depositato nella casa comunale con raccomandata informativa . Per i soggetti obbligati ad avere un indirizzo PEC (professionisti, società) la notifica può avvenire telematicamente .

Alla base dell’avviso vi sono i principi di motivazione e di trasparenza sanciti dallo Statuto dei Diritti del Contribuente (legge 212/2000). L’art. 7 impone che gli atti amministrativi siano motivati con riferimento a fatti e a ragioni giuridiche; se l’atto richiama documenti non conosciuti dal contribuente, questi devono essere allegati o resi accessibili . Inoltre, l’atto deve indicare l’ufficio competente, la persona da contattare per chiarimenti e il termine per l’impugnazione . L’art. 12 disciplina i diritti durante le ispezioni: l’accesso presso la sede del contribuente deve essere giustificato, svolto durante gli orari di lavoro, con il diritto di farsi assistere da un professionista; le operazioni non possono durare oltre trenta giorni, salvo proroghe . Dal 2024 l’obbligo di attendere 60 giorni prima di emettere l’avviso dopo la chiusura della verifica è stato abrogato .

2.1 Abuso del diritto e norme anti‑elusione

Le contestazioni di esterovestizione spesso si intrecciano con la disciplina dell’abuso del diritto (art. 10‑bis della legge n. 212/2000) e con le norme anti‑elusione (art. 37‑bis del DPR 600/1973, ora abrogato ma utile a comprendere l’evoluzione normativa). Secondo l’art. 10‑bis, l’abuso sussiste quando il contribuente realizza operazioni prive di sostanza economica che, pur rispettando formalmente la legge, conseguono un indebito vantaggio fiscale . Le operazioni sono considerate prive di sostanza quando non vi è un’effettiva modifica delle attività o del rischio economico o quando i proventi derivano da regimi fiscali differenti senza valide ragioni extra‑fiscali. L’Amministrazione ha l’onere di provare l’abuso, ma deve notificare al contribuente una richiesta di chiarimenti con preavviso di almeno 60 giorni; in difetto, l’atto è nullo . Il contribuente può dimostrare ragioni extrafiscali valide (organizzative, gestionali, commerciali) per superare l’accusa.

L’abrogato art. 37‑bis del DPR 600/1973 prevedeva una serie di operazioni (fusioni, scissioni, conferimenti) considerate elusive se prive di valide ragioni economiche. Anche questa norma richiedeva la preventiva richiesta di chiarimenti al contribuente e prevedeva l’interpello disapplicativo per evitare l’applicazione della presunzione . Nonostante l’abrogazione, i principi sono stati trasfusi nell’art. 10‑bis e rimangono utili per comprendere l’approccio dell’Agenzia.

3. La giurisprudenza di Cassazione sulla esterovestizione

Negli ultimi anni la Corte di Cassazione ha emesso numerose sentenze che precisano i criteri per l’individuazione della residenza fiscale e censurano gli accertamenti basati su semplici presunzioni. Le sentenze più rilevanti sono le seguenti:

3.1 Cassazione n. 3386/2024 – Principio generale sull’applicabilità alle imposte indirette

Con la sentenza n. 3386/2024 la Cassazione ha stabilito che il principio di contrasto alla esterovestizione vale non solo ai fini delle imposte sui redditi ma anche per le imposte indirette (imposta di registro). Il Collegio ha richiamato l’art. 73 del TUIR e ha affermato che il possesso di sede legale all’estero non preclude l’applicazione delle imposte italiane quando la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale sono in Italia . La Corte ha ribadito che grava sull’Agenzia l’onere di provare i fatti sintomatici della residenza effettiva, mentre al contribuente spetta la prova contraria .

3.2 Cassazione n. 17289/2024 – Sede di direzione effettiva

La sentenza n. 17289/2024 ha precisato che la sede di direzione effettiva non coincide con il luogo in cui si trovano gli immobili o si realizza il fatturato, ma con quello in cui vengono assunte le decisioni amministrative e strategiche e si gestiscono gli affari sociali . La Corte ha indicato come criteri l’ubicazione delle riunioni del consiglio di amministrazione, il luogo di residenza degli amministratori, la tenuta dei libri sociali e la localizzazione dei dipendenti .

3.3 Cassazione n. 23842/2025 – Ambito IVA e libertà di stabilimento

Nel 2025 la Cassazione ha affrontato l’esterovestizione in ambito IVA con l’ordinanza n. 23842/2025. Il Collegio ha affermato che la determinazione della sede effettiva richiede una valutazione concreta del luogo in cui avvengono le attività di gestione e produzione, anche alla luce della libertà di stabilimento garantita dagli articoli 49 e 54 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea . È stato ribadito che l’Amministrazione deve dimostrare che la società estera è una struttura meramente artificiosa priva di sostanza economica e che i criteri formali (sede legale, iscrizione a registri esteri) non sono sufficienti .

3.4 Cassazione n. 32438/2025 – Sede dell’amministrazione vs direzione e coordinamento

Con la sentenza n. 32438/2025 la Cassazione ha chiarito che la sede dell’amministrazione non va confusa con il luogo da cui la società madre dirige e coordina la controllata. Per qualificare l’esterovestizione occorre che la holding “usurpi l’impulso imprenditoriale” della controllata; la mera partecipazione o l’esercizio del potere di direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. non bastano . La sentenza richiama i principi dell’UE (Corte di giustizia, cause Cadbury Schweppes e Halifax) e sottolinea che la scelta di insediarsi in un Paese a fiscalità più favorevole non è di per sé abusiva: occorre dimostrare che si tratta di una operazione puramente artificiale priva di sostanza . Tra i fattori da valutare: residenza degli amministratori, luogo di tenuta del consiglio, poteri decisionali effettivi, strutture e dipendenti, posizione dei clienti .

3.5 Cassazione n. 4409/2026 – Tre criteri alternativi e analisi complessiva delle prove

L’ordinanza n. 4409/2026 ha ribadito che i tre criteri dell’art. 73 TUIR (sede legale, sede dell’amministrazione, oggetto principale) sono alternativi: la sussistenza di uno solo comporta la residenza fiscale in Italia . La Corte ha richiamato il diritto di stabilimento e ha precisato che le restrizioni nazionali sono ammesse solo per contrastare strutture puramente artificiali; pertanto, il contribuente ha diritto di scegliere il regime fiscale più favorevole. L’onere della prova grava sull’Amministrazione, che deve valutare tutti gli elementi nel loro complesso e non isolatamente . Viene rimarcato che non è necessario indagare le finalità dell’operazione: è sufficiente che una delle tre sedi sia in Italia per attrarre la residenza.

3.6 Cassazione n. 7694/2026 – Estero con sostanza economica

La recente sentenza n. 7694/2026 (commentata da Fiscomania e da altre riviste) riguarda una società con sede legale a Madeira, ma partecipata da soggetti italiani. La Cassazione ha annullato l’accertamento ritenendo che la società non fosse esterovestita poiché disponeva di struttura organizzativa, uffici, 52 dipendenti e reale attività economica all’estero e le decisioni strategiche venivano prese nel territorio portoghese. Secondo la Corte, il semplice controllo da parte di soci italiani o la stipula di contratti con professionisti italiani non bastano a dimostrare la sede di amministrazione in Italia; l’Amministrazione deve provare che l’entità straniera è un guscio vuoto e che il centro direttivo è in Italia . Questa pronuncia conferma la centralità della sostanza economica e pone l’onere della prova sull’Agenzia delle Entrate.

3.7 Altre pronunce e tendenze recenti

Oltre alle sentenze citate, la Cassazione nel 2026 ha pubblicato altre decisioni (ad es. n. 3591/2026) che ribadiscono la necessità di analizzare concretamente l’operatività all’estero, la composizione del board e la presenza di dipendenti . In molte pronunce la Corte richiama i principi della Corte di giustizia dell’Unione europea, riconoscendo che l’apertura di sedi in Paesi con fiscalità più vantaggiosa è legittima se motivata da ragioni organizzative o commerciali; l’abuso di diritto sussiste solo quando la sede estera è meramente fittizia.

4. Altre fonti normative: procedura, ricorsi e definizioni agevolate

4.1 Impugnazione e sospensione dell’avviso

Il contribuente che riceve un avviso di accertamento ha il diritto di impugnarlo entro 60 giorni mediante ricorso alla competente Corte di giustizia tributaria (ex Commissione tributaria) ai sensi del D.Lgs. 546/1992 (che resterà in vigore fino al 31 dicembre 2026 prima della piena applicazione del nuovo Codice del processo tributario). L’avviso è immediatamente esecutivo: se non si agisce, l’Agenzia delle Entrate Riscossione potrà iscrivere a ruolo il debito e procedere alla riscossione coattiva.

Per evitare pagamenti immediati, si può chiedere la sospensione giudiziale della riscossione presentando, insieme al ricorso, un’istanza di sospensione cautelare. Il giudice può disporre la sospensione se ricorrono il periculum in mora (pericolo di danno grave e irreparabile) e il fumus boni iuris (presunzione di fondatezza del ricorso). In alternativa si può presentare una istanza di autotutela all’ufficio, ma quest’ultima non sospende i termini per impugnare e non blocca l’esecutività .

4.2 Accertamento con adesione e mediazione

Prima del ricorso è possibile attivare la procedura di accertamento con adesione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 218/1997. Il contribuente, entro i termini di impugnazione, può chiedere un incontro con l’ufficio per discutere l’atto e raggiungere un accordo; il termine per impugnare è sospeso per 90 giorni . L’accordo comporta la riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo e la possibilità di rateizzare il dovuto. Dal 2024 la procedura è stata semplificata e l’istanza può essere presentata anche in presenza di un contraddittorio preventivo.

Per gli avvisi con importi non superiori a 50.000 euro (dopo le modifiche del 2023, valore aggiornato al 2026), il contribuente deve esperire la mediazione tributaria entro 30 giorni dalla notifica. Anche qui l’accordo prevede la riduzione delle sanzioni e l’estinzione della lite; se non si raggiunge l’accordo, si può proporre ricorso.

4.3 Pagamento in pendenza di giudizio e rimborsi

L’art. 68 del D.Lgs. 546/1992 (nella versione vigente fino al 31 dicembre 2026) disciplina il pagamento delle somme dovute durante il processo. Esso prevede che l’imposta accertata debba essere versata nella misura di un terzo dopo la sentenza di primo grado e per intero dopo la sentenza di secondo grado; se l’atto viene annullato, l’Amministrazione deve rimborsare quanto indebitamente versato con interessi entro 90 giorni . Il decreto correttivo del 2025 (D.Lgs. 81/2025) ha chiarito che il rimborso deve avvenire entro 90 giorni dalla notifica della sentenza passata in giudicato e che le notifiche possono avvenire via PEC .

4.4 Autotutela obbligatoria e facoltativa

Il D.Lgs. 219/2023 ha introdotto l’autotutela obbligatoria per gli atti viziati da errori manifesti. L’art. 10‑quater dello Statuto del contribuente prevede che l’Amministrazione deve annullare d’ufficio l’atto nelle ipotesi di errore del soggetto (ad esempio notificato a persona estranea), errore di persona, errore di calcolo, doppia imposizione, mancanza di presupposti, erronea quantificazione di sanzioni . In tali casi l’annullamento è doveroso e il contribuente può ottenere la restituzione delle somme versate. In presenza di errori diversi (es. valutazioni discrezionali), l’autotutela rimane facoltativa e discrezionale; la presentazione dell’istanza non sospende i termini per l’impugnazione né l’esecutività dell’atto .

4.5 Definizioni agevolate e rottamazioni

Il legislatore negli ultimi anni ha introdotto varie forme di definizione agevolata dei ruoli. Al 25 giugno 2026 è attiva la rottamazione quater (D.L. 34/2023 convertito dalla legge 56/2023, integrato da diverse proroghe) e sono in corso i pagamenti della rottamazione quinquies introdotta dalla Legge di bilancio 2026 (Legge 213/2025). Per la rottamazione quater rientrano i carichi affidati all’Agente della riscossione tra il 2000 e il 30 giugno 2022 e prevedono il pagamento delle somme dovute per capitale e spese senza interessi e sanzioni, con rateizzazione fino a 18 rate. La presentazione della domanda sospende le procedure esecutive e consente la regolarità nel DURC . Per la rottamazione quinquies rientrano i carichi affidati fino al 31 dicembre 2023 con possibilità di pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in 54 rate bimestrali con interesse al 3%; il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 30 aprile 2026 . Pertanto al 25 giugno 2026 non è più possibile aderire alla rottamazione quinquies, ma restano vigenti le scadenze di pagamento. Non tratteremo la rottamazione quinquies come misura disponibile per le nuove istanze, come richiesto nelle istruzioni dell’utente.

Altre definizioni agevolate (ad esempio la chiusura liti fiscali pendenti o la conciliazione agevolata in Cassazione) possono essere previste da normative future; è necessario consultare periodicamente l’Agenzia Entrate Riscossione per eventuali novità.

4.6 Soluzioni per la crisi di impresa e il sovraindebitamento

In presenza di debiti tributari ingenti che compromettono la continuità aziendale o la solvibilità personale, il contribuente può ricorrere agli strumenti previsti dalla Legge 3/2012 sul sovraindebitamento e dal Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019). Le procedure includono:

  • Piano del consumatore: riservato a persone fisiche consumatrici e piccoli imprenditori; prevede la ristrutturazione dei debiti mediante un piano attestato dal gestore della crisi (OCC) omologato dal tribunale. Il piano consente lo stralcio parziale dei debiti tributari con l’assenso dell’Erario.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: destinato a imprenditori commerciali sotto i limiti del fallimento e a professionisti; richiede l’adesione della maggioranza dei creditori e l’omologa giudiziale. Le imposte possono essere ridotte se l’Erario aderisce alla proposta.
  • Liquidazione controllata: permette al debitore di liberarsi dei debiti attraverso la vendita dei beni e la distribuzione del ricavato; al termine della procedura si ottiene l’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui).
  • Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021): strumento per le imprese finalizzato a intercettare tempestivamente la crisi; prevede la nomina di un esperto negoziatore che assiste l’imprenditore nel raggiungere accordi con i creditori e può comportare la sospensione di procedure esecutive e la moratoria sui debiti fiscali.

Le recenti modifiche al Codice della crisi (D.Lgs. 136/2024 “terzo correttivo”) hanno ampliato la tutela dei consumatori e agevolato l’accesso agli strumenti di composizione. Tra le novità: maggiore accesso alle banche dati da parte degli OCC, divieto di domande in bianco, possibilità di sospendere il pagamento delle rate dei mutui fino a due anni e prededucibilità dei compensi dei professionisti che assistono il consumatore. Queste misure offrono al contribuente strumenti concreti per uscire dalla spirale dei debiti.

Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’avviso di accertamento

Ricevere un avviso di accertamento per presunta esterovestizione è un momento delicato che richiede lucidità e tempestività. Di seguito una guida operativa con i passaggi da seguire per tutelare i propri diritti.

1. Verifica formale dell’atto

  1. Controllo della notifica: verificare la corretta notifica ai sensi dell’art. 60 DPR 600/1973. L’atto deve essere notificato al domicilio fiscale o alla PEC; in caso di notifica inesistente o nulla (mancanza di plico sigillato, notifica a persona non legittimata, violazione delle modalità telematiche), è possibile eccepire la nullità in giudizio. La Cassazione ha ribadito che l’inesistenza della notifica rende inesistente l’atto e impedisce la riscossione.
  2. Contenuto e motivazione: accertare che l’avviso sia firmato, motivato e che alleghi gli atti richiamati (es. verbali di verifica, richiesta di chiarimenti). In assenza di motivazione l’atto è nullo .
  3. Termini di decadenza: verificare che la notifica sia avvenuta entro i termini di cui all’art. 43 (31 dicembre del quinto anno; settimo anno per omessa dichiarazione). Se il termine è decorso, l’atto è decaduto .
  4. Esonero di responsabilità soggettiva: in caso di contestazione per esterovestizione, verificare se l’Agenzia ha allegato elementi che dimostrano la sede dell’amministrazione in Italia. Ricordare che la presunzione dell’art. 73 TUIR è relativa e che l’onere della prova incombe sull’Amministrazione .

2. Raccolta documentazione e analisi della residenza effettiva

È fondamentale reperire tutta la documentazione utile a dimostrare la residenza estera e la sostanza economica dell’operazione. Tra i documenti rilevanti:

  • Atto costitutivo, statuto e delibere: dimostrano la sede legale e la volontà dei soci.
  • Verbali del consiglio di amministrazione: indicano dove si svolgono le riunioni e chi partecipa.
  • Contratti di lavoro, locazione e servizi: testimoniano la presenza di dipendenti, uffici e infrastrutture all’estero.
  • Estratti conto bancari e documenti fiscali: provano i flussi finanziari e la tassazione nel Paese estero.
  • Documentazione contabile: libri sociali, registri IVA, fatture.
  • Email e corrispondenza aziendale: dimostrano dove si prendono le decisioni operative.
  • Testimonianze di dipendenti o consulenti esteri.

L’analisi di questi elementi consente di preparare le memorie difensive o di presentare una istanza di adesione fondata su prove concrete. Ricordare che la Cassazione richiede una valutazione complessiva di tutti gli indizi e non la semplice presenza di amministratori italiani.

3. Valutazione delle opzioni difensive

3.1 Ricorso e sospensione

Se l’atto appare viziato o infondato, è opportuno presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni. Con il ricorso si può depositare una istanza cautelare per ottenere la sospensione della riscossione. La decisione viene resa dalla sezione specializzata e, in caso di esito favorevole, l’Agenzia non potrà procedere a pignoramenti o fermi.

3.2 Mediazione e accertamento con adesione

Per importi sotto i 50.000 euro è obbligatoria la mediazione, che consente di evitare il processo con un accordo vantaggioso. In alternativa, indipendentemente dall’importo, si può chiedere l’accertamento con adesione per discutere i rilievi e definire il debito con sanzioni ridotte. Entrambe le procedure sospendono i termini per impugnare e permettono di rateizzare l’importo .

3.3 Autotutela e istanze amministrative

In caso di errori evidenti (ad es. errata individuazione del soggetto o calcolo sbagliato), si può presentare un’istanza di autotutela obbligatoria ai sensi dell’art. 10‑quater dello Statuto. L’ufficio deve annullare l’atto e rimborsare le somme versate . Per errori meno evidenti si può comunque chiedere l’autotutela facoltativa, ma questa rimane a discrezione dell’ufficio e non sospende i termini . È consigliabile presentare l’istanza parallelamente al ricorso per tutelare entrambe le strade.

3.4 Rateizzazione e definizioni agevolate

Se, dopo un’attenta valutazione, si decide di non contestare l’avviso o di definire l’importo, è possibile accedere alle rateizzazioni e alle definizioni agevolate (rottamazione quater). La rateizzazione ordinaria consente di pagare l’avviso in massimo 8 rate trimestrali con un interesse legale; per debiti superiori a 120.000 euro si può richiedere la garanzia. In caso di carichi affidati alla riscossione è possibile aderire alla rottamazione quater se rientrano nei periodi previsti .

3.5 Strumenti concorsuali e composizione della crisi

Se l’ammontare del debito rischia di compromettere l’attività d’impresa o la vita professionale, è opportuno valutare le procedure concorsuali (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata). L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento e Esperto Negoziatore, è qualificato per assistere i debitori nel predisporre piani che prevedano anche la falcidia delle imposte e la sospensione delle procedure esecutive. Grazie alle recenti modifiche legislative, i debiti fiscali possono essere inseriti in un piano e ridotti con l’assenso dell’agenzia.

Difese e strategie legali contro l’esterovestizione

1. Dimostrare la sostanza economica e l’autonomia gestionale

La difesa più efficace consiste nel dimostrare che la società estera non è un guscio vuoto creato per eludere le tasse, ma un’entità con sostanza economica. Gli elementi utili includono:

  • Presenza di dipendenti e collaboratori all’estero con ruoli significativi.
  • Uffici, magazzini o sedi operative affittate o di proprietà.
  • Autonomia nelle decisioni: verbali che provino che le decisioni gestionali sono prese all’estero.
  • Clienti e fornitori esteri e contratti stipulati localmente.
  • Adempimenti fiscali regolari nel Paese estero (dichiarazioni, versamenti IVA, contabilità).

L’onere della prova spetta all’Amministrazione, ma fornire una documentazione dettagliata rafforza la difesa. In base alla giurisprudenza, la sede dell’amministrazione coincide con il luogo in cui si svolge l’attività di direzione e coordinamento e non si identifica con la sola sede della controllante .

2. Contestare la presunzione legale del comma 5‑bis

Se l’avviso si fonda sulla presunzione del comma 5‑bis (controllo su società italiana), occorre dimostrare che la società estera non è controllata dal socio residente o che, pur essendo controllata, possiede una propria struttura amministrativa e decisionale. È importante produrre contratti che attestino la delega di poteri agli amministratori esteri, la residenza effettiva degli stessi e la tenuta dei libri sociali all’estero. Anche l’esistenza di una permuta economica reale (ad esempio beni prodotti o servizi resi dalla società estera a clienti non italiani) può confutare l’accusa.

3. Valorizzare la libertà di stabilimento e la giurisprudenza europea

In campo UE, la libertà di stabilimento sancita dagli artt. 49 e 54 TFUE consente alle imprese di stabilirsi in qualsiasi Stato membro. Le sentenze Cadbury Schweppes e altri hanno affermato che la scelta di insediarsi in un Paese a fiscalità più favorevole non è abusiva se l’operazione ha ragioni economiche e sostanza reale. La giurisprudenza della Cassazione del 2025-2026 recepisce tali principi, ritenendo legittimo l’insediamento in Paesi a bassa fiscalità, purché non si tratti di strutture meramente artificiali . In giudizio è utile richiamare tali precedenti, evidenziando l’assenza di elementi di artificiosità.

4. Eccepire vizi formali dell’avviso

Spesso gli avvisi sono viziati da errori procedurali che ne comportano la nullità: mancata indicazione dei fatti rilevanti, mancata allegazione di atti, inosservanza dei termini di notifica, assenza di motivazione o di firma. Tali vizi possono essere eccepiti in ricorso; se il giudice li ritiene fondati, l’avviso viene annullato senza entrare nel merito. È fondamentale esaminare con attenzione l’atto per individuare eventuali carenze.

5. Richiedere la sospensione della riscossione e il rimborso

In caso di contestazione, chiedere la sospensione cautelare della riscossione consente di evitare ipoteche e pignoramenti fino alla definizione della controversia. Una volta ottenuto l’annullamento totale o parziale dell’avviso, è possibile richiedere il rimborso delle somme versate (anche in pendenza di giudizio) entro 90 giorni . In caso di inerzia dell’Amministrazione, si può presentare istanza di ottemperanza al giudice tributario.

Strumenti alternativi: definizioni agevolate, piani del consumatore e accordi di ristrutturazione

1. Rottamazione quater

La rottamazione quater (definizione agevolata dei carichi) consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo versando solo le somme dovute a titolo di capitale e rimborso delle spese, senza interessi e sanzioni. Sono compresi i carichi affidati fino al 30 giugno 2022. Il contribuente può scegliere di pagare in un’unica soluzione o in massimo 18 rate; il mancato pagamento di due rate consecutive comporta la decadenza dal beneficio. La presentazione della domanda sospende le azioni esecutive, ed è riconosciuta la regolarità ai fini del DURC .

Al 25 giugno 2026 sono in corso le scadenze della rottamazione quater. Non sono invece più possibili nuove domande per la rottamazione quinquies, il cui termine è scaduto il 30 aprile 2026 .

2. Transazione fiscale e accordi preventivi

In procedura concorsuale o nell’ambito del Codice della crisi, il debitore può proporre una transazione fiscale con l’Erario, chiedendo la riduzione di imposte e sanzioni all’interno di un piano di ristrutturazione. L’accordo richiede l’assenso dell’agenzia ed è omologato dal tribunale. La transazione può prevedere il pagamento parziale delle imposte con stralcio degli interessi moratori e delle sanzioni.

3. Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione ex Legge 3/2012

Per le persone fisiche e gli imprenditori commerciali sotto soglia, la Legge 3/2012 prevede tre strumenti:

  1. Piano del consumatore: consente alla persona fisica indebitata, che abbia debiti anche di natura tributaria, di proporre un piano di pagamento sostenibile, attestato dall’OCC e omologato dal tribunale. Il piano può prevedere l’esdebitazione parziale o totale dei debiti residui.
  2. Accordo di composizione della crisi: richiede l’adesione della maggioranza dei creditori e l’omologa giudiziale; permette di ridurre i debiti fiscali previo assenso dell’agenzia.
  3. Liquidazione controllata: comporta la vendita dei beni con cancellazione finale dei debiti. È una soluzione estrema per chi non può garantire il pagamento.

L’Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (introdotto dal D.L. 118/2021) assiste l’imprenditore in difficoltà nel ricercare accordi con i creditori e può proporre la composizione negoziata, strumento che consente di ottenere la sospensione degli obblighi tributari e previdenziali per un periodo e la moratoria sui debiti.

4. Procedura di sovraindebitamento e terzo correttivo

Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 136/2024 (terzo correttivo) hanno migliorato l’accesso degli insolventi agli strumenti di composizione. In sintesi:

  • gli OCC possono consultare le banche dati fiscali per preparare piani realistici;
  • è vietata la domanda in bianco (richiesta generica priva di proposta), per evitare strumentalizzazioni;
  • è possibile sospendere il pagamento delle rate dei mutui per un massimo di due anni;
  • il compenso dei professionisti è prededucibile, cioè pagato prima degli altri creditori, rendendo più sostenibile l’assistenza;
  • in caso di rigetto del piano, il debitore può ripresentare la domanda entro 30 giorni senza perdere il beneficio.

Queste novità potenziano gli strumenti a disposizione dei contribuenti in difficoltà, permettendo di ristrutturare i debiti fiscali e ripartire.

Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare l’avviso o presentare ricorso tardivamente: l’avviso è immediatamente esecutivo e scaduti i 60 giorni diventa definitivo. È fondamentale agire subito con ricorso o istanza di adesione.
  2. Sottovalutare la sostanza economica: molti contribuenti si affidano a strutture estere senza reale organizzazione; la mancanza di dipendenti, uffici e attività effettiva rappresenta un rischio elevato.
  3. Trasferire la sede legale senza modificare la gestione: spostare solo formalmente la sede non basta; occorre delocalizzare la direzione e la gestione operativa.
  4. Non conservare la documentazione: la difesa si basa su prove; la mancanza di verbali, contratti e contabilità rende difficile dimostrare la residenza all’estero.
  5. Confondere la presunzione con l’abuso: la presunzione del comma 5‑bis è relativa e può essere superata con prova contraria; non basta dichiarare di avere ragioni economiche, occorre dimostrarle con fatti.
  6. Aspettare l’esito dell’istanza di autotutela: l’istanza di autotutela non sospende i termini; il ricorso va presentato comunque per evitare decadenze.
  7. Non considerare soluzioni alternative: quando il debito è ingente è utile valutare la composizione della crisi o la rottamazione; trascurare queste opzioni può portare al fallimento.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Criteri di residenza fiscale delle società (art. 73 TUIR)

CriterioDescrizioneRiferimenti
Sede legaleRegistrazione dell’atto costitutivo nel registro imprese italiano.TUIR art. 73, comma 3.
Sede dell’amministrazioneLuogo in cui si svolge la direzione e coordinamento: riunioni del board, decisioni strategiche, gestione quotidiana .Cass. 17289/2024; TUIR art. 73.
Oggetto principaleLuogo ove si svolge prevalentemente l’attività aziendale (produzione, prestazione di servizi).TUIR art. 73.
Presunzione relativaSocietà estera che controlla società italiana e controllata da soggetti residenti o con board prevalentemente italiano .TUIR art. 73, comma 5‑bis.

Tabella 2 – Termini e procedure dell’avviso di accertamento

FaseTermineNorma
Notifica avvisoEntro 31 dicembre del quinto anno (settimo per omessa dichiarazione) .Art. 43 DPR 600/73
Impugnazione60 giorni dalla notifica.D.Lgs. 546/92
Mediazione30 giorni per importi ≤ 50.000 €.D.Lgs. 218/97
Accertamento con adesioneRichiesta entro 60 giorni; sospensione del termine per 90 giorni .Art. 6 D.Lgs. 218/97
Rottamazione quaterDomande entro 30 aprile 2023 (termini per pagamento nel 2026) .D.L. 34/2023

Tabella 3 – Procedimenti deflativi e giudiziali

StrumentoCaratteristicheVantaggi
Mediazione tributariaObbligatoria sotto 50.000 €; si svolge con l’ufficio.Riduzione sanzioni; sospensione riscossione.
Accertamento con adesioneIncontro tra contribuente e ufficio; possibile rateizzazione; sanzioni ridotte.Sospensione dei termini; maggiore flessibilità .
Ricorso alla Corte tributariaSi presenta entro 60 giorni; possibile istanza di sospensione.Annullamento totale o parziale; rimborso somme versate .
Autotutela obbligatoriaL’amministrazione annulla atti con errori manifesti (soggetto, calcolo, doppia imposizione) .Annullamento rapido e rimborso.
Procedura di sovraindebitamentoPiano del consumatore, accordi di ristrutturazione, liquidazione controllata.Stralcio o riduzione debiti; esdebitazione.

FAQ (domande frequenti)

  1. Cos’è l’esterovestizione? L’esterovestizione è la fittizia localizzazione all’estero della sede legale o della residenza fiscale di una società al solo scopo di sottrarsi alla tassazione italiana. Consiste, ad esempio, nello spostare la sede in un paese a fiscalità ridotta mentre le decisioni e l’attività principale restano in Italia. L’Agenzia delle Entrate può accertare la residenza in Italia e recuperare le imposte evase.
  2. Quali elementi valuta l’Agenzia delle Entrate per contestare l’esterovestizione? L’Agenzia considera diversi indizi: luogo delle riunioni del consiglio di amministrazione, residenza degli amministratori, tenuta dei libri sociali, presenza di uffici e dipendenti, localizzazione dei clienti e fornitori, flussi finanziari, e modalità di esercizio del potere di controllo. La presenza di un unico socio italiano o la sola cessione delle quote non è sufficiente.
  3. Che cos’è la presunzione del comma 5‑bis dell’art. 73 TUIR? È una presunzione relativa secondo cui una società estera è considerata residente in Italia se controlla una società italiana ed è controllata da soggetti residenti o se la maggioranza del board è composta da residenti in Italia . Il contribuente può fornire prova contraria dimostrando che la sede di amministrazione e l’oggetto principale sono all’estero.
  4. Cosa succede dopo la notifica dell’avviso di accertamento? L’avviso è immediatamente esecutivo. Il contribuente deve analizzare l’atto, verificare i termini e preparare la difesa. Ha 60 giorni per presentare ricorso. Può anche chiedere la mediazione o l’accertamento con adesione, che sospendono i termini .
  5. Qual è la differenza tra sede legale, sede dell’amministrazione e oggetto principale? La sede legale è quella risultante dall’atto costitutivo; la sede dell’amministrazione è il luogo in cui si svolge la direzione e il coordinamento ; l’oggetto principale è il luogo in cui si svolge l’attività produttiva. Se uno solo di questi criteri è in Italia, la società è considerata residente .
  6. Quali sono i termini di decadenza per l’accertamento? La notifica deve avvenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione; in caso di omessa dichiarazione entro il settimo anno . Alcune eccezioni (violazioni penali) estendono il termine.
  7. È possibile sospendere la riscossione? Sì, presentando un’istanza di sospensione cautelare insieme al ricorso. Il giudice la concede se sussistono il periculum in mora e il fumus boni iuris. L’adesione alla rottamazione quater sospende l’attività di riscossione .
  8. Che cos’è l’accertamento con adesione? È una procedura deflativa in cui il contribuente incontra l’ufficio per discutere l’atto e trovare un accordo. L’istanza sospende i termini di impugnazione per 90 giorni e consente di ridurre le sanzioni .
  9. L’istanza di autotutela sospende i termini per presentare ricorso? No. L’istanza di autotutela non sospende né i termini per impugnare né l’esecutività dell’atto . È consigliabile presentarla contestualmente al ricorso.
  10. La libertà di stabilimento consente di scegliere la sede in un Paese con tassazione vantaggiosa? Sì, la libertà di stabilimento permette di insediarsi in un qualsiasi Stato membro. Tuttavia, se la società manca di sostanza economica, l’operazione può essere considerata abusiva; la Cassazione richiede la prova che la struttura sia artificiale .
  11. Cosa accade se il giudice annulla l’avviso? L’Amministrazione deve rimborsare quanto versato entro 90 giorni . In caso di inadempienza si può presentare un giudizio di ottemperanza.
  12. È possibile rateizzare le somme dovute? Sì, sia nell’ambito dell’accertamento con adesione sia tramite le rateizzazioni dell’Agenzia Entrate Riscossione. In genere il pagamento può avvenire in massimo 8 rate trimestrali; per importi elevati occorre presentare garanzie.
  13. Cosa prevede la rottamazione quater? Permette di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo capitale e spese, senza sanzioni e interessi. Sono ammessi i carichi affidati fino al 30 giugno 2022. Il pagamento può essere rateizzato fino a 18 rate, con prima scadenza nel 2023 e successive nel 2026 .
  14. È ancora possibile aderire alla rottamazione quinquies? No. Il termine per presentare la domanda di rottamazione quinquies è scaduto il 30 aprile 2026 . Chi ha aderito deve rispettare le scadenze di pagamento (prima rata 31 luglio 2026, poi bimestrale).
  15. Come può aiutare l’Avv. Monardo? L’Avv. Monardo, con il suo staff di avvocati e commercialisti, fornisce assistenza completa: analisi della posizione fiscale, raccolta prove, predisposizione di ricorsi e memorie, negoziazione con l’ufficio, richiesta di sospensione, accesso alle procedure di sovraindebitamento e alle definizioni agevolate. È cassazionista, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto al Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC ed Esperto Negoziatore, quindi può seguire tutte le fasi della controversia e offrire soluzioni sia giudiziali sia stragiudiziali.

Simulazioni pratiche

1. Caso di società con sede in Bulgaria ma amministrazione in Italia

Scenario: La società Alfa SRL è costituita a Sofia e possiede un magazzino; i soci sono italiani. Il consiglio di amministrazione si riunisce a Milano, la contabilità è tenuta in Italia e l’80% dei clienti è italiano. L’Agenzia notifica un avviso di accertamento sostenendo la residenza in Italia.

Valutazione: In base alla giurisprudenza, la sede dell’amministrazione si identifica con il luogo dove si svolge la direzione effettiva . Poiché le riunioni e la contabilità sono in Italia e la società è priva di personale in Bulgaria, la presunzione di residenza italiana appare fondata. La società potrebbe offrire come prova contraria la presenza di un direttore locale, contratti con fornitori bulgari e documenti fiscali bulgari; tuttavia, se tali elementi mancano, sarà difficile evitare l’accertamento.

Strategia difensiva: Presentare ricorso eccependo eventuali vizi formali; valutare la mediazione; in caso di soccombenza, aderire alla rateizzazione o, se vi sono difficoltà finanziarie, predisporre un piano di ristrutturazione.

2. Caso di società di navigazione con sede a Madeira

Scenario: Beta Shipping Ltd opera nel settore shipping ed è residente a Madeira. La società dispone di 52 dipendenti, uffici in loco e navi battenti bandiera portoghese. I soci sono italiani e alcune attività di coordinamento sono svolte da consulenti italiani. L’Agenzia contesta l’esterovestizione.

Valutazione: La Cassazione nella sentenza n. 7694/2026 ha riconosciuto la legittimità della sede a Madeira per una società con caratteristiche simili, escludendo l’esterovestizione perché vi erano strutture, dipendenti e autonomia gestionale . Nel nostro caso, la presenza di 52 dipendenti e la gestione operativa a Madeira sono elementi forti di sostanza economica.

Strategia difensiva: Raccogliere verbali, contratti dei dipendenti, fatture e documenti fiscali portoghesi; evidenziare la tenuta delle riunioni a Madeira e l’autonomia gestionale. Presentare ricorso citando la giurisprudenza favorevole e richiedere la sospensione. Valutare la possibilità di mediazione per ridurre sanzioni.

3. Caso di Holding lussemburghese con controllate italiane

Scenario: Gamma Holding SA, con sede legale in Lussemburgo, detiene il 100% di una società italiana. Il board della holding è composto da tre residenti in Italia e due residenti in Lussemburgo. Le decisioni strategiche sono assunte a Lussemburgo con il supporto di un consulente locale. L’Agenzia applica la presunzione del comma 5‑bis.

Valutazione: In questo caso la presunzione legale di residenza può scattare perché la holding controlla una società italiana ed è controllata da soci italiani, con board in prevalenza italiano . Tuttavia la presunzione è relativa: è possibile dimostrare che la sede dell’amministrazione è effettivamente in Lussemburgo mostrando verbali delle riunioni, contratti di domiciliazione, presenza di un ufficio e contabilità localizzata nel Paese estero.

Strategia difensiva: Documentare l’effettiva attività a Lussemburgo; nominare amministratori residenti all’estero; mantenere la contabilità e i registri nel Paese di sede; presentare ricorso eccependo la prova contraria. Se l’avviso evidenzia vizi formali, puntare sull’annullamento dell’atto.

4. Caso di imprenditore in crisi con debiti derivanti da avvisi di accertamento

Scenario: Un imprenditore individuale ha debiti tributari per 400.000 euro derivanti da avvisi di accertamento, oltre a debiti bancari e verso fornitori. L’attività è in perdita e non riesce a far fronte alle scadenze.

Valutazione: In una situazione di sovraindebitamento si può accedere alla Legge 3/2012 con un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione. I debiti fiscali possono essere falcidiati se l’Erario approva il piano, e i restanti debiti possono essere pagati in proporzione al patrimonio disponibile. Le procedure concorsuali permettono di ottenere la sospensione delle azioni esecutive e, al termine, l’esdebitazione.

Strategia difensiva: Rivolgersi all’Avv. Monardo che, come Gestore della crisi, redigerà un piano attestato analizzando flussi di cassa e patrimonio. Può proporre all’Agenzia l’adesione alla transazione fiscale per ridurre il carico e ottenere l’omologazione dal tribunale. In presenza di beni immobili, valutare la liquidazione controllata con successiva esdebitazione.

Conclusioni

La questione dell’esterovestizione societaria rappresenta una delle sfide più complesse del diritto tributario contemporaneo. L’Agenzia delle Entrate intensifica i controlli sulle società estere con soci italiani, sfruttando le presunzioni del comma 5‑bis dell’art. 73 TUIR e la disciplina dell’abuso del diritto. D’altro canto, la Corte di Cassazione e la Corte di giustizia dell’UE hanno ribadito che la libertà di stabilimento consente di scegliere il Paese in cui localizzare la propria attività, purché non si tratti di strutture artificiali prive di sostanza. Dimostrare la sede effettiva di amministrazione e l’autonomia gestionale è quindi fondamentale per difendersi.

In caso di notifica di un avviso di accertamento, il contribuente non deve restare inerme. È necessario verificare la regolarità dell’atto, valutare le prove a disposizione, scegliere tra ricorso, mediazione, adesione o autotutela e, se necessario, intraprendere procedure di sovraindebitamento o definizione agevolata. Agire tempestivamente è essenziale: la mancata impugnazione rende l’avviso definitivo e apre la strada a esecuzioni forzate.

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