Rigetto Rottamazione Cartelle Di Pagamento Comunicato All’estero: Difese Legali

Introduzione

Ricevere una comunicazione di rigetto della domanda di rottamazione delle cartelle quando si vive o si risiede all’estero può generare confusione, ansia e – soprattutto – rischi concreti: decadenza dai benefici, ripresa delle azioni di riscossione, pignoramenti, fermi amministrativi e ipoteche. È fondamentale conoscere i propri diritti per non perdere i vantaggi offerti dalle definizioni agevolate e per non subire atti esecutivi non dovuti. Questo articolo, aggiornato al 23 giugno 2026 e redatto con taglio professionale ma divulgativo, analizza normativa, giurisprudenza e strategie difensive utili per proteggere i diritti del debitore italiano o del contribuente residente all’estero.

Perché il tema è cruciale

  1. Prospettiva del debitore: il contribuente che riceve un rigetto rischia di dover pagare interessi, sanzioni e aggio pieni. Le conseguenze possono essere pesanti sul patrimonio e sul lavoro. Conoscere le soluzioni legali permette di ridurre o eliminare tali oneri.
  2. Notifiche all’estero: la normativa sulla notifica degli atti tributari a cittadini italiani residenti all’estero (iscritti AIRE) è stata oggetto di riforme e sentenze della Corte costituzionale e della Cassazione. Errori nella notifica rendono nulli gli atti, ma è necessario contestarli tempestivamente. La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la prassi di notificare le cartelle all’ultimo domicilio in Italia senza inviare anche la copia all’estero .
  3. Scadenze rigide: le rottamazioni prevedono termini precisi per presentare le domande e per pagare le rate. Il rigetto deve essere impugnato entro 60 giorni e la difesa deve far valere tutte le nullità procedurali.

Chi può aiutarti: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff

Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista che coordina uno staff multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario. È iscritto nell’albo dei Gestori della crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012) presso il Ministero della Giustizia ed è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Inoltre ricopre l’incarico di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, norma che ha introdotto la composizione negoziata per le imprese.

Il team dell’Avv. Monardo offre assistenza su tutto il territorio nazionale con servizi che comprendono:

  • Analisi dell’atto o della comunicazione di rigetto per individuare vizi di notifica, errori di conteggio o illegittimità.
  • Ricorsi alla Corte di giustizia tributaria o al giudice ordinario contro il rigetto della rottamazione, nonché opposizioni avverso cartelle, intimazioni o pignoramenti.
  • Richiesta di sospensione delle azioni esecutive, impugnazione di fermo amministrativo o ipoteca, istanze di autotutela.
  • Trattative con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AER) per ottenere rateizzazioni, saldo e stralcio o piani di rientro sostenibili.
  • Soluzioni stragiudiziali e giudiziali: accesso alle procedure di sovraindebitamento ex legge 3/2012, ristrutturazione dei debiti del consumatore, accordo di composizione della crisi, negoziazione assistita ex D.L. 118/2021.

L’obiettivo del team è bloccare azioni esecutive, ipoteche o pignoramenti e definire il debito con il minor esborso possibile.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

Per comprendere come difendersi dal rigetto della rottamazione comunicato all’estero occorre partire dalla normativa italiana sulla notifica degli atti tributari, sulle definizioni agevolate (rottamazioni) e sulle procedure alternative. In questa sezione analizziamo leggi, regolamenti e sentenze aggiornate al 23 giugno 2026.

1.1 Notifica di cartelle e atti tributari ai residenti all’estero

La notifica degli atti tributari è regolata dagli articoli 58 e 60 del DPR 600/1973 (per le imposte sui redditi) e dall’articolo 26 del DPR 602/1973 (per la riscossione). Nel caso di contribuenti residenti all’estero iscritti all’AIRE, la normativa prevede che l’atto sia notificato presso la residenza estera e non semplicemente affisso presso l’ultimo domicilio in Italia . La Corte costituzionale, con la sentenza n. 366/2007, ha dichiarato l’illegittimità delle vecchie norme che escludevano l’applicazione dell’art. 142 c.p.c. per i residenti all’estero, stabilendo che l’atto deve essere spedito a mezzo posta all’indirizzo estero prima di ricorrere all’affissione .

In sintesi:

  • Art. 58 DPR 600/1973: disciplina il domicilio fiscale del contribuente. Per i soggetti iscritti all’AIRE il domicilio coincide con la residenza estera, quindi la notifica deve avvenire all’indirizzo estero.
  • Art. 60 DPR 600/1973: prevede che, qualora la notifica non sia possibile per irreperibilità del destinatario, l’atto possa essere depositato presso il Comune o l’ambasciata italiana. Con il D.L. 40/2010 sono stati introdotti i commi 4 e 5 che impongono di inviare una raccomandata all’estero e di procedere all’affissione solo in caso di mancata consegna .
  • Art. 142 c.p.c.: stabilisce la procedura per notificare atti giudiziari a persone residenti all’estero. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 366/2007, questo articolo è applicato anche agli atti tributari, imponendo l’invio della raccomandata all’estero.
  • Art. 26 DPR 602/1973: richiama l’art. 60 per la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di riscossione.

Le pronunce più significative della Corte di Cassazione confermano l’obbligo di inviare la cartella alla residenza estera conosciuta tramite l’AIRE. La sentenza Cass. 24 agosto 2021 n. 23378 ha precisato che la notifica all’ultimo indirizzo italiano è nulla se il contribuente è iscritto all’AIRE e l’amministrazione finanziaria conosce il suo indirizzo estero . L’ordinanza Cass. 11 settembre 2024 n. 24428 ha sancito che, in materia di definizione agevolata (rottamazione quater), l’estinzione del processo si verifica con la semplice prova del pagamento delle prime rate e con la domanda di definizione .

1.2 Evoluzione delle definizioni agevolate (rottamazioni)

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse definizioni agevolate per i carichi iscritti a ruolo. Di seguito le principali normative in ordine cronologico:

NormativaContenutoPeriodo di riferimento
DL 193/2016 (art. 6)Prima definizione agevolata (“rottamazione”), riguardante carichi affidati fino al 2016; cancellava sanzioni e interessi di mora; pagamento in tre rate.Carichi affidati dal 2000 al 2016.
DL 148/2017 (art. 1, commi 4‑5)“Rottamazione-bis”: consentiva di rottamare carichi 2000‑2017 e di includere chi era decaduto dalla prima rottamazione.Carichi 2000‑2017.
DL 119/2018 (art. 3)“Rottamazione-ter”: aumentava le rate e estendeva i carichi fino al 2017; introdotta insieme al “saldo e stralcio” per soggetti in difficoltà economica.Carichi 2000‑2017.
Legge 197/2022 (art. 1, commi 231‑252)Rottamazione-quater: definizione agevolata per i carichi affidati all’AER dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022; prevede pagamento integrale del capitale e delle somme per spese di notifica, con cancellazione di sanzioni, interessi e aggio.Carichi 2000‑2022 .
DL 202/2024 (art. 3-bis)Riammissione alla rottamazione-quater: consente a chi è decaduto dalla rottamazione-quater per mancato pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2024 di rientrare nella definizione presentando domanda e pagando le rate arretrate.Carichi 2000‑2022.
Legge 199/2025 (Legge di bilancio 2026)Rottamazione-quinquies: nuova definizione agevolata per i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023; possono aderire anche i contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni; si esclude solo chi ha già saldato tutto con la quater; domande entro il 30 aprile 2026 .Carichi 2000‑2023.

1.3 Rottamazione-quater (Legge 197/2022)

La Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), art. 1, commi 231‑252, ha introdotto la rottamazione-quater. Questa misura consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo affidati all’AER dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando integralmente solo le somme dovute a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive, mentre vengono cancellati sanzioni, interessi di mora e aggio . Il pagamento può avvenire in unica soluzione oppure in un massimo di 18 rate (con il pagamento del 10% alla prima rata); i termini di pagamento sono fissati nel calendario predisposto dall’AER.

La rottamazione-quater riguarda anche i debiti non tributari (multe stradali, contributi previdenziali, etc.) affidati all’AER. La Cassazione, con la sentenza SS.UU. n. 5889/2026, ha riconosciuto l’interpretazione autentica introdotta dall’art. 12-bis del D.L. 84/2025 convertito nella Legge 108/2025: ai fini dell’estinzione dei giudizi, la definizione agevolata si perfeziona con il versamento della prima rata e il giudice dichiara d’ufficio l’estinzione dietro presentazione della domanda di adesione e della comunicazione dell’AER . Il perfezionamento consente l’estinzione del processo anche nei confronti del coobbligato solidale non aderente .

1.4 Rottamazione-quinquies (Legge 199/2025)

La Legge 199/2025 (Legge di bilancio 2026), pubblicata nel S.O. n. 42/L alla G.U. 30 dicembre 2025, n. 301, ha istituito la rottamazione-quinquies agli articoli 1, commi da 82 a 101 . Questa misura permette di definire i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 pagando il solo capitale e le spese di notifica, con la cancellazione di sanzioni, interessi di mora e aggio . I commi da 102 a 110 estendono la definizione ai tributi locali (Regioni ed enti locali) .

Il legislatore ha limitato l’ambito applicativo ai debiti derivanti da imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali (controlli automatizzati e formali ex art. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e art. 54-bis e 54-ter del DPR 633/1972) e dai contributi previdenziali INPS (esclusi quelli da accertamento) . Sono inclusi anche i carichi già oggetto delle rottamazioni precedenti (dalla prima rottamazione al saldo e stralcio, fino alla quater) per i quali il contribuente è decaduto per mancato o tardivo pagamento . Restano esclusi i debiti già saldati integralmente nella rottamazione-quater .

Le domande di adesione alla rottamazione-quinquies devono essere presentate telematicamente entro il 30 aprile 2026 . Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure fino a un massimo di 120 rate in 10 anni (30 luglio 2026 la prima rata). L’AER mette a disposizione un Prospetto informativo online per verificare i carichi definibili .

1.5 Rateizzazione ordinaria e straordinaria (Art. 19 DPR 602/1973)

Se il contribuente non può (o non vuole) aderire alle rottamazioni, può richiedere la rateizzazione ordinaria o straordinaria dei debiti iscritti a ruolo ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973. La rateizzazione ordinaria consente di pagare il debito fino a 72 rate mensili, mentre quella straordinaria può arrivare a 120 rate se la situazione economica è particolarmente grave. L’Agenzia delle entrate-Riscossione richiede il possesso di determinati requisiti e la presentazione di documenti che dimostrino la temporanea difficoltà economica. La Circolare 6/E del 20 marzo 2023 ha chiarito che, anche se si decade dalla rottamazione-quater, il contribuente può comunque accedere alla rateizzazione ordinaria, poiché non esiste alcun divieto .

1.6 Procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012 e D.Lgs. 14/2019)

Per i soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, imprenditori agricoli e piccoli imprenditori) è possibile accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento introdotte con la Legge n. 3/2012 e oggi integrate nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Tali procedure consentono di ristrutturare o cancellare i debiti attraverso piani sostenibili (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione dei debiti o liquidazione del patrimonio). La legge permette di ridurre il debito fino a oltre il 60% e di ottenere l’esdebitazione . Possono accedervi tutti i soggetti “non fallibili”: consumatori, piccole aziende, ditte individuali e imprenditori agricoli . Le procedure sono state incorporate nel Codice della crisi e servono a garantire un nuovo inizio al debitore .

1.7 Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)

Per le imprese “sopra soglia” in crisi o in probabile insolvenza, il D.L. 118/2021, convertito in Legge 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata della crisi. Dal 15 novembre 2021 gli imprenditori possono chiedere alla Camera di commercio la nomina di un esperto indipendente che agevoli le trattative con i creditori per il risanamento. L’esperto viene nominato dalla Commissione regionale o dal Segretario generale e guida le trattative per trovare una soluzione, anche mediante cessione dell’azienda . L’istituto prevede la presentazione dell’istanza tramite una piattaforma telematica e la possibilità di richiedere misure protettive mentre si negozia .

1.8 Normativa sulla notifica all’estero: sintesi pratica

L’obbligo di notifica corretta all’estero non è solo un dettaglio procedurale ma un diritto costituzionale alla difesa effettiva e al giusto processo. La giurisprudenza costante della Cassazione afferma che:

  • L’amministrazione deve provare di aver inviato la cartella con raccomandata all’estero e di aver esperito tutte le modalità previste dall’art. 142 c.p.c. prima di procedere all’affissione .
  • La notifica al solo indirizzo italiano è inesistente, non mera irregolarità. L’atto è nullo e non produce effetti, come ribadito dalla Cassazione nel 2021 .
  • La comunicazione di rigetto della rottamazione inviata all’estero deve contenere la prova dell’avvenuta consegna; in caso contrario può essere contestata per difetto di notifica.

2. Che cos’è la rottamazione e quando può essere rigettata

La rottamazione è una definizione agevolata che consente al debitore di estinguere i carichi iscritti a ruolo pagando solo il capitale e le spese di notifica, con annullamento di sanzioni, interessi e aggio. Nel corso degli anni il legislatore ha introdotto diverse rottamazioni (dalla prima definizione del 2016 fino alla rottamazione-quinquies del 2026). La domanda di adesione viene presentata online all’AER, la quale comunica l’accoglimento o il rigetto entro un termine stabilito dalla legge.

Un rigetto può derivare da diverse cause:

  1. Debiti esclusi: alcune cartelle non rientrano nell’ambito della definizione (ad esempio imposte di registro o imposte di successione per la quinquies , oppure debiti affidati in periodi non coperti dalla normativa).
  2. Cartella già definita: i debiti già saldati nella rottamazione-quater non possono essere di nuovo rottamati .
  3. Domanda tardiva: la presentazione oltre il termine (30 aprile 2023 per la quater, 30 aprile 2026 per la quinquies) comporta l’irricevibilità.
  4. Mancato pagamento delle rate: chi non paga le rate dovute alle scadenze previste decade dalla definizione; l’AER comunica il rigetto e riprende la riscossione integrale.
  5. Errori formali: l’indicazione di cartelle errate, dati incompleti o la mancanza della firma può determinare l’improcedibilità.

La comunicazione di rigetto deve riportare le motivazioni e indicare l’ente competente per eventuali ricorsi. Il contribuente ha 60 giorni di tempo per impugnare dinanzi alla Corte di giustizia tributaria (per debiti tributari) o al giudice ordinario (per debiti non tributari) .

2.1 Comunicazione all’estero: regole e notifiche

Se il contribuente risiede all’estero, la comunicazione di rigetto deve rispettare le norme illustrate al paragrafo 1.1. In particolare:

  • Indirizzo estero: la notifica va inviata all’indirizzo estero indicato nella domanda e conosciuto tramite l’iscrizione all’AIRE.
  • Autorità competenti: la notifica può essere effettuata tramite l’Autorità centrale dello Stato estero (Ministero della Giustizia locale) oppure tramite le autorità consolari italiane.
  • Tempi e prova della ricezione: l’amministrazione deve conservare l’avviso di ricevimento o la documentazione che prova l’invio. Nel caso di irreperibilità, va seguito l’art. 142 c.p.c., con affissione presso il Comune e deposito presso l’Ambasciata italiana .
  • Lingua: per evitare nullità, l’atto dev’essere tradotto nella lingua del destinatario se richiesto dalla normativa europea o dalla convenzione con lo Stato estero.

3. Procedura passo‑passo dopo il rigetto

Quando si riceve la comunicazione di rigetto, occorre seguire una procedura rigorosa per non perdere diritti e benefici. Questa sezione offre una guida pratica in dieci passi.

  1. Verifica della notifica: controllare la data di ricezione, l’indirizzo, la lingua e la prova dell’avvenuta consegna. In caso di notifica irregolare (es. indirizzo errato o inesistente), è possibile contestare la validità dell’atto.
  2. Raccolta dei documenti: recuperare la domanda di rottamazione presentata, le ricevute, il piano di pagamento e le prove di eventuali pagamenti già eseguiti.
  3. Analisi delle motivazioni: leggere attentamente le motivazioni del rigetto indicate dall’AER. Possono riguardare l’inclusione di cartelle non ammessa, l’omissione di una rata, l’incompletezza della domanda, ecc.
  4. Calcolo dei termini: annotare la data della notifica e calcolare i 60 giorni per proporre il ricorso . Se l’atto è stato notificato all’estero, i termini possono essere prorogati di 30 giorni ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 546/1992.
  5. Valutazione della difesa: con l’assistenza di un professionista, valutare se impugnare il rigetto dinanzi alla Corte di giustizia tributaria o al giudice ordinario. È possibile anche presentare una istanza di autotutela all’AER per chiedere la revisione senza ricorrere in giudizio.
  6. Richiesta di sospensione: se l’AER avvia azioni esecutive (pignoramento, fermo o ipoteca) durante l’esame del ricorso, è possibile chiedere la sospensione alla Commissione tributaria (art. 47 D.Lgs. 546/1992) per motivi di grave e irrimediabile pregiudizio.
  7. Deposito del ricorso: il ricorso deve contenere i motivi di illegittimità (vizi di notifica, errori di calcolo, violazione di legge) e deve essere notificato sia all’AER che all’ente impositore (Agenzia delle Entrate o ente locale). La prova della notifica e il deposito in Cancelleria devono avvenire entro i termini.
  8. Svolgimento della causa: nella fase di merito, il contribuente può produrre documenti, eccezioni e memorie. La Corte di giustizia tributaria valuterà se annullare il rigetto e riconoscere la definizione agevolata.
  9. Eventuale rateizzazione: in caso di rigetto definitivo o di decadenza, è possibile chiedere la rateizzazione ordinaria o straordinaria del debito (art. 19 DPR 602/1973) .
  10. Soluzioni alternative: se il debito è eccessivo rispetto al patrimonio, valutare l’accesso alla procedura di sovraindebitamento o alla composizione negoziata della crisi per ottenere la riduzione o l’esdebitazione .

4. Difese e strategie legali

Difendersi dal rigetto della rottamazione è possibile e spesso vantaggioso. Questa sezione presenta le principali strategie, partendo dall’analisi dei vizi di notifica fino all’utilizzo di strumenti processuali e negoziali.

4.1 Contestazione della notifica all’estero

La prima linea di difesa consiste nel verificare la validità della notifica della comunicazione di rigetto. Se sei iscritto all’AIRE e l’amministrazione ha notificato l’atto all’ultimo indirizzo italiano senza inviarlo al tuo domicilio estero, l’atto è inesistente . La contestazione deve essere sollevata nel primo atto difensivo.

Per contestare la notifica è necessario dimostrare che:

  • L’indirizzo estero era conoscibile dall’amministrazione (ad es. tramite la registrazione all’AIRE, la comunicazione nella domanda di rottamazione o negli atti precedenti).
  • L’amministrazione non ha provato l’invio della raccomandata all’estero o non ha depositato la ricevuta di ritorno.
  • In assenza di notifica regolare, il termine di 60 giorni non decorre; quindi il ricorso è tempestivo anche oltre i 60 giorni.

La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che l’omessa notifica all’estero rende la cartella e gli atti successivi privi di efficacia . Pertanto, se la comunicazione di rigetto è stata inviata solo al domicilio italiano o tramite PEC non valida all’estero, l’atto può essere annullato.

4.2 Motivi di ricorso contro il rigetto

Oltre ai vizi di notifica, il ricorso può basarsi su diversi motivi di merito:

  1. Mancata inclusione di cartelle ammesse: se l’AER ha escluso erroneamente un debito che rientra nella rottamazione (ad esempio un debito per imposte dichiarate o contributi INPS), è possibile chiedere l’annullamento del rigetto. Occorre dimostrare che il carico era stato affidato entro le date previste e che rientra nell’ambito oggettivo della definizione.
  2. Errore nel conteggio delle somme: la comunicazione di rigetto può contenere importi errati o non aggiornati. È possibile chiedere la rettifica allegando documenti di pagamento e estratti di ruolo.
  3. Domanda tempestiva ma dichiarata tardiva: a volte l’AER respinge la domanda sostenendo che sia stata presentata oltre il termine, ma il contribuente può dimostrare di averla inviata per tempo (PEC con ricevuta di avvenuta consegna o ricevuta telematica). La giurisprudenza considera tardiva solo la domanda trasmessa oltre l’ultimo giorno utile.
  4. Errata qualificazione del debito come non definibile: nel caso della rottamazione-quinquies, l’AER può ritenere che il debito derivi da imposta di registro o successione (non definibili). Se il debito è in realtà riconducibile a imposte dichiarate o a contributi INPS, la decisione può essere annullata.
  5. Decadenza indebita per mancato pagamento: se il contribuente non riceve la comunicazione di scadenza o l’avviso di pagamento e decade dalla definizione, può contestare l’omessa comunicazione e chiedere la riammissione (rilevante per la quater e la riammissione ex art. 3‑bis DL 202/2024).

4.3 Ricorso alla Corte di giustizia tributaria

Per i debiti tributari (IRPEF, IVA, IRAP, contributi INPS ecc.) il ricorso si presenta alla Corte di giustizia tributaria ai sensi del D.Lgs. 546/1992. Gli articoli 19‑22 disciplinano l’impugnazione dei provvedimenti dell’AER. Il ricorso deve essere notificato all’AER e al soggetto titolare del tributo (Agenzia delle Entrate, INPS, Comune, ecc.) entro 60 giorni dalla notifica del rigetto.

È consigliabile articolare il ricorso nei seguenti punti:

  • Premessa: indicare i dati del contribuente, la domanda di rottamazione e la comunicazione di rigetto.
  • Fatti: descrivere la procedura seguita (presentazione della domanda, pagamenti effettuati, notifiche ricevute).
  • Motivi di ricorso: suddividere i motivi in questioni preliminari (vizi di notifica) e questioni di merito (errata applicazione della legge, errori di calcolo, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza).
  • Domanda: chiedere l’annullamento del rigetto, il riconoscimento della definizione agevolata e la sospensione delle azioni esecutive. In subordine, chiedere la rateizzazione ex art. 19 DPR 602/1973 o l’applicazione di procedure di sovraindebitamento.

4.4 Ricorso al giudice ordinario

Per i debiti non tributari (multe stradali, sanzioni amministrative, contributi previdenziali non rientranti nell’INPS, debiti contrattuali) la competenza spetta al giudice ordinario (Tribunale ordinario). Anche in questo caso il termine è di 60 giorni dalla notifica. Il ricorso segue le regole del processo civile ordinario (atto di citazione o ricorso ex art. 702‑bis c.p.c.). È importante allegare la prova della domanda di rottamazione, della comunicazione di rigetto e di eventuali pagamenti.

4.5 Istanze di autotutela e sospensione

In alternativa al ricorso, è possibile presentare un’istanza di autotutela all’AER per chiedere la correzione del rigetto senza adire il giudice. Tale istanza non sospende automaticamente le procedure, ma può evitare il contenzioso se l’errore è evidente (ad es. errata indicazione della scadenza o omissione di una cartella). È opportuno inviarla tramite PEC motivando la richiesta con norme e giurisprudenza.

Per evitare che l’AER proceda con pignoramenti o fermi, il contribuente può chiedere la sospensione degli effetti dell’atto alla Corte di giustizia tributaria o al giudice ordinario. La sospensione è concessa in caso di grave e irreparabile danno e richiede la dimostrazione dell’illegittimità del rigetto.

4.6 Rateizzazione post rigetto

Se il ricorso non viene accolto o il contribuente decide di non impugnare, può comunque evitare azioni esecutive chiedendo la rateizzazione ex art. 19 DPR 602/1973. Come chiarito dalla Circolare 6/E 2023, l’accesso alla rateizzazione è possibile anche dopo la decadenza dalla rottamazione-quater . Occorre presentare una domanda allegando l’ISEE, le dichiarazioni dei redditi e l’elenco dei debiti. L’AER valuta la sostenibilità e concede fino a 72 rate mensili (o 120 per la rateizzazione straordinaria).

4.7 Applicazione delle procedure di sovraindebitamento

Per chi ha debiti elevati e non riesce a far fronte ai pagamenti, le procedure di sovraindebitamento rappresentano una soluzione radicale. La legge 3/2012, ora inglobata nel Codice della crisi d’impresa, consente di presentare un piano del consumatore, un accordo di ristrutturazione dei debiti o di avviare la liquidazione del patrimonio per ottenere l’esdebitazione. Possono accedervi consumatori, professionisti, ditte individuali e imprese agricole .

L’Avv. Monardo e il suo staff, quali Gestori della crisi da sovraindebitamento iscritti al Ministero della Giustizia, possono assistere i debitori nella redazione del piano e nella presentazione al tribunale competente. La procedura sospende tutte le azioni esecutive e consente di cancellare fino al 100% dei debiti non sostenibili .

4.8 Composizione negoziata della crisi d’impresa

Le imprese in crisi possono evitare il fallimento e il contenzioso aderendo alla composizione negoziata introdotta dal D.L. 118/2021. Un esperto nominato dalla Camera di commercio guida le trattative con i creditori per trovare una soluzione che consenta la continuità aziendale . Se le trattative hanno successo, il debito può essere ristrutturato con riduzioni, dilazioni o conversioni in strumenti finanziari. È uno strumento particolarmente utile quando il rigetto della rottamazione riguarda un’azienda e occorre definire un piano complessivo con i creditori.

5. Strumenti alternativi e soluzioni

Oltre al ricorso, il contribuente dispone di diversi strumenti per definire il proprio debito. Di seguito una panoramica.

5.1 Rateizzazione ordinaria e straordinaria

Come già accennato, la rateizzazione ex art. 19 DPR 602/1973 consente di suddividere il debito fino a 72 rate. Se il debito è superiore a 120.000 euro o il contribuente versa in una grave situazione economica, può essere richiesta la rateizzazione straordinaria fino a 120 rate. Il piano prevede l’applicazione degli interessi legali e richiede la presentazione di documenti reddituali.

Vantaggi:

  • Sospensione dei pignoramenti dopo l’accoglimento della domanda.
  • Possibilità di estinguere il debito con rate sostenibili.
  • Nessuna decadenza: se si salta una rata, il piano può essere rinegoziato.

Svantaggi:

  • Gli interessi legali continuano a maturare.
  • Non vengono cancellate le sanzioni; si paga l’intero importo salvo riduzioni per ravvedimento.

5.2 Rottamazione-quater (2023) e riammissione (2024)

La rottamazione-quater consente di estinguere i debiti con notevoli risparmi. Chi non ha presentato la domanda entro il 30 aprile 2023 può comunque aderire se rientra nella riammissione prevista dall’art. 3‑bis del DL 202/2024 (si applica a chi era decaduto al 31 dicembre 2024). In tal caso occorre saldare le rate scadute e presentare domanda tramite il sito AER.

Perché conviene:

  • Cancellazione di sanzioni, interessi e aggio.
  • Possibilità di pagare in 18 rate in 5 anni.
  • Possibilità di estinguere il contenzioso tributario con il semplice versamento della prima rata .

5.3 Rottamazione-quinquies (2026)

La rottamazione-quinquies, attiva nel 2026, riguarda i carichi affidati all’AER fino al 31 dicembre 2023 e consente di estinguere il debito senza pagare sanzioni e interessi di mora . Possono aderire anche i contribuenti decaduti da precedenti definizioni, con esclusione di chi ha già saldato integralmente il debito nella quater. Le domande devono essere presentate entro il 30 aprile 2026 e il pagamento può essere diluito fino a 120 rate .

5.4 Saldo e stralcio e definizioni agevolate precedenti

Il saldo e stralcio (Legge 145/2018) permetteva alle persone fisiche in grave difficoltà economica di pagare una percentuale del debito (dal 16% al 35%) e di cancellare il resto. Questa misura non è più attiva, ma i debiti già inclusi possono essere inseriti nella rottamazione-quinquies se non completamente saldati .

5.5 Procedure di sovraindebitamento

Le procedure di sovraindebitamento restano uno strumento fondamentale per chi non riesce a pagare le rate della rottamazione o del piano di rateizzazione. Le principali procedure sono:

  1. Piano del consumatore: riservato a persone fisiche con debiti di consumo. Consente di proporre un piano di rientro basato sulle effettive capacità economiche; i creditori non possono opporsi e il tribunale lo omologa .
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti (concordato minore): destinato a professionisti e piccole imprese non soggette a fallimento. Richiede il consenso della maggioranza dei creditori .
  3. Liquidazione del patrimonio: il debitore liquida i beni per pagare i creditori e viene esdebitato per la parte residua .
  4. Liquidazione senza patrimonio e esdebitazione dell’incapiente: per chi non possiede beni, prevede l’accantonamento delle somme eccedenti il minimo vitale per 3 anni e la cancellazione del restante debito .

5.6 Composizione negoziata e codice della crisi d’impresa

L’impresa che riceve il rigetto della rottamazione può ricorrere alla composizione negoziata per ristrutturare l’intero indebitamento. Con il supporto di un esperto negoziatore (figura prevista dal D.L. 118/2021), l’impresa avvia trattative con tutti i creditori. L’Avv. Monardo, esperto negoziatore, può rappresentare l’impresa in questa procedura, attivando le misure protettive e proponendo un piano di risanamento.

6. Errori comuni e consigli pratici

Molti debitori subiscono un rigetto o perdono i benefici della rottamazione per errori banali. Ecco un elenco dei più frequenti e i consigli per evitarli.

Errori comuni:

  1. Ignorare la comunicazione di rigetto o non leggerla attentamente. Non rispondere entro 60 giorni significa perdere il diritto di impugnazione.
  2. Non verificare la notifica: ricevere l’atto in Italia e non controllare se l’amministrazione lo ha spedito anche all’estero. Molti rigetti possono essere annullati per difetto di notifica .
  3. Presentare la domanda di rottamazione incompleta o senza allegare tutte le cartelle, causando l’esclusione di alcuni carichi.
  4. Dimenticare di pagare le rate: basta saltare una rata per decadere. È importante programmare i pagamenti e attivare la domiciliazione bancaria.
  5. Affidarsi a informazioni non ufficiali: seguire consigli di blog non qualificati può portare a errori. È preferibile consultare la normativa e rivolgersi a professionisti.
  6. Confondere i termini delle diverse rottamazioni: ogni definizione ha scadenze diverse (quater entro aprile 2023, riammissione entro giugno 2024, quinquies entro aprile 2026). Confondere le date comporta l’irricevibilità della domanda.

Consigli pratici:

  • Conservare tutte le ricevute di presentazione e i pagamenti.
  • Verificare periodicamente la posizione debitoria sul sito dell’AER e richiedere il Prospetto informativo per conoscere i carichi definibili .
  • Se si risiede all’estero, comunicare sempre la variazione di domicilio all’AIRE e all’Agenzia delle Entrate.
  • In caso di difficoltà economica, non attendere il rigetto: valutare la rateizzazione o le procedure di sovraindebitamento.
  • Rivolgersi a professionisti esperti (avvocati e commercialisti) per verificare i requisiti e redigere la domanda.

7. Tabelle riepilogative

Le tabelle che seguono sintetizzano norme, termini e strumenti difensivi per facilitare la consultazione. Le colonne contengono solo parole chiave e dati essenziali per garantire leggibilità.

7.1 Principali norme di riferimento

NormaOggettoSintesi
Art. 58 DPR 600/1973Domicilio fiscalePer i residenti all’estero il domicilio coincide con la residenza estera; notifica obbligatoria al domicilio estero .
Art. 60 DPR 600/1973Notifica degli attiIn caso di irreperibilità, l’atto dev’essere spedito all’estero e poi affisso; art. 142 c.p.c. applicabile .
Art. 26 DPR 602/1973Notifica delle cartelleRichiama l’art. 60 per la riscossione.
Legge 197/2022, commi 231‑252Rottamazione-quaterDefinizione agevolata carichi 2000‑2022; annulla sanzioni e interessi .
Legge 199/2025, commi 82‑101Rottamazione-quinquiesDefinizione agevolata carichi 2000‑2023; domande entro 30 aprile 2026; cancellazione di sanzioni e interessi .
DL 202/2024, art. 3-bisRiammissione quaterConsente la riammissione ai decaduti dalla rottamazione-quater.
Art. 19 DPR 602/1973RateizzazioneRateizzazione fino a 72 (ord.) o 120 rate (straord.).
Legge 3/2012 – D.Lgs. 14/2019SovraindebitamentoProcedure di piano del consumatore, accordo e liquidazione per debitori non fallibili .
DL 118/2021Composizione negoziataProcedura di negoziazione assistita con esperto per le imprese .

7.2 Termini e scadenze fondamentali

StrumentoPeriodo dei carichiTermine per domandaNumero massimo rate
Rottamazione-quater1.1.2000 – 30.6.202230 aprile 2023 (chiuso)18 rate (5 anni).
Riammissione quaterCarichi della quater decaduta31 dicembre 2024 scadenza rate da saldare; domanda entro date AER18 rate.
Rottamazione-quinquies1.1.2000 – 31.12.202330 aprile 2026Fino a 120 rate (10 anni).
Rateizzazione ordinariaQualsiasi debito iscritto a ruoloIn qualsiasi momentoFino a 72 rate.
Rateizzazione straordinariaDebiti superiori e casi di grave difficoltàIn qualsiasi momentoFino a 120 rate.
Ricorso per rigetton/d60 giorni dalla notifican/d.
Istanza di autotutelan/dPrima del contenzioson/d.

7.3 Strumenti difensivi a confronto

StrumentoVantaggi principaliSvantaggi principali
Ricorso alla CGTAnnullamento del rigetto; riconoscimento dei benefici della rottamazione; sospensione del processoTempi processuali lunghi; necessità di assistenza legale; costi di giustizia.
Ricorso al giudice ordinarioTutela dei diritti per debiti non tributari; possibilità di discutere vizi di notifica e di meritoCosti processuali; tempi lunghi; rischio di rigetto.
Istanze di autotutelaCorrezione rapida di errori evidenti senza contenziosoNon sospende le azioni esecutive; dipende dalla discrezionalità dell’AER.
Rateizzazione art. 19Dilazione dei pagamenti; sospensione dei pignoramentiInteressi legali; nessuna cancellazione di sanzioni.
Sovraindebitamento (piano/accordo/liquidazione)Riduzione consistente dei debiti (oltre il 60%); sospensione di tutte le azioni esecutive; esdebitazione finaleProcedura complessa; controllo del tribunale; rischio di rigetto del piano se non sostenibile.

8. Domande e risposte (FAQ)

  1. Cos’è la rottamazione delle cartelle?
    È una definizione agevolata che consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo il capitale e le spese di notifica, con annullamento di sanzioni, interessi e aggio. Diverse rottamazioni si sono susseguite dal 2016 al 2026.
  2. Chi può presentare la domanda di rottamazione?
    Tutti i contribuenti – persone fisiche o giuridiche – che hanno carichi affidati all’AER nel periodo previsto dalla norma (2000‑2022 per la quater, 2000‑2023 per la quinquies). Anche i non residenti possono aderire, purché comunichino un indirizzo estero valido.
  3. Se ricevo un rigetto all’estero, come posso difendermi?
    Controlla la validità della notifica. La legge impone la spedizione dell’atto al domicilio estero. Se manca la prova dell’invio, puoi eccepire la nullità e ricorrere al giudice . Rivolgiti subito a un avvocato per rispettare i termini.
  4. Quali sono i termini per presentare il ricorso?
    60 giorni dalla notifica della comunicazione. Se l’atto è stato notificato all’estero tramite posta, i termini possono essere prorogati di 30 giorni. In caso di notifica inesistente, il termine decorre dalla conoscenza effettiva.
  5. Posso presentare il ricorso online?
    Sì, il sistema telematico della Giustizia tributaria (PTT) consente il deposito telematico del ricorso. È necessario avere lo SPID o le credenziali e allegare la ricevuta di notifica.
  6. È obbligatorio pagare le rate della rottamazione durante il ricorso?
    Se il ricorso riguarda il rigetto della domanda, non sono dovute rate. Tuttavia, se si è in attesa di riammissione, è consigliabile accantonare le somme che sarebbero state dovute per dimostrare la volontà di adempiere.
  7. Cosa succede se non presento il ricorso?
    La comunicazione di rigetto diventa definitiva. L’AER riprende la riscossione integrale del debito con sanzioni, interessi e aggio. Possono essere avviati pignoramenti, fermi, ipoteche o atti di esecuzione.
  8. È ancora possibile aderire alla rottamazione-quater?
    No, il termine per la presentazione (30 aprile 2023) è scaduto. Tuttavia, chi era decaduto può presentare domanda di riammissione ex art. 3‑bis DL 202/2024 pagando le rate scadute.
  9. Come funziona la rottamazione-quinquies?
    Introdotta dalla Legge 199/2025, permette di estinguere i debiti affidati fino al 31 dicembre 2023 senza pagare sanzioni e interessi . La domanda va presentata entro il 30 aprile 2026 e il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in 120 rate.
  10. Quali debiti sono esclusi dalla rottamazione-quinquies?
    Sono esclusi i debiti per imposte di registro, successione e donazione e in generale i debiti non derivanti da dichiarazioni annuali . Inoltre, i debiti già saldati con la rottamazione-quater non possono essere riproposti .
  11. Cosa posso fare se sono decaduto dalla rottamazione perché ho saltato una rata?
    Puoi chiedere la riammissione (se prevista dalle norme) oppure la rateizzazione ordinaria. La Circolare 6/E 2023 specifica che la richiesta di rateizzazione è sempre possibile .
  12. La rottamazione estingue anche il processo in corso?
    Sì. Per la rottamazione-quater, la Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che il processo si estingue con la presentazione della domanda e il pagamento della prima rata . Il giudice deve dichiarare l’estinzione d’ufficio.
  13. Cosa succede se ho un coobbligato che non aderisce alla rottamazione?
    La sentenza n. 5889/2026 ha stabilito che l’adesione del debitore principale produce effetti anche nei confronti del coobbligato solidale, estinguendo la pretesa anche per quest’ultimo .
  14. Posso chiedere la rottamazione per debiti insoluti all’estero?
    Sì, la rottamazione può essere richiesta anche da residenti all’estero. Tuttavia, le somme devono essere state iscritte a ruolo in Italia e affidate all’AER. È necessario fornire l’indirizzo estero e seguire la procedura telematica.
  15. Cosa succede se non posso pagare neppure le rate della rateizzazione?
    In tal caso è consigliabile valutare le procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione) per ottenere uno stralcio consistente e l’esdebitazione .
  16. Come accedo alla composizione negoziata della crisi d’impresa?
    L’impresa deve presentare un’istanza alla Camera di commercio tramite la piattaforma dedicata. Un esperto negoziatore viene nominato per facilitare le trattative con i creditori . Durante la procedura sono previste misure protettive che sospendono le azioni esecutive.
  17. Le procedure di sovraindebitamento cancellano anche i debiti con lo Stato?
    Sì. Le procedure consentono di includere i debiti con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e di ottenere l’esdebitazione al termine del piano .
  18. Posso inserire nuove cartelle nella domanda di rottamazione-quinquies se non erano presenti nel prospetto iniziale?
    Sì, la Legge 199/2025 consente di includere i carichi affidati fino al 31 dicembre 2023 anche se non erano presenti in precedenti rottamazioni. La domanda però deve rinunciare ai contenziosi pendenti relativi a quelle cartelle .
  19. La notifica via PEC è valida per i residenti all’estero?
    La PEC è valida solo se il domicilio digitale del contribuente è regolarmente registrato e se l’indirizzo è inserito nell’INAD (Indice nazionale domicili digitali). Per i residenti all’estero non iscritti all’INAD, la notifica deve avvenire con raccomandata internazionale o tramite autorità estere.
  20. Quali sono i costi di assistenza legale?
    I costi variano in base alla complessità della pratica (numero di cartelle, importo del debito, difese da sollevare). L’Avv. Monardo e il suo team definiscono preventivamente i compensi e garantiscono assistenza in tutta Italia.

9. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere l’efficacia delle strategie descritte, presentiamo alcune simulazioni basate su casi verosimili. I valori sono indicativi e non sostituiscono il calcolo personalizzato.

9.1 Simulazione 1: Rigetto per mancato pagamento di una rata

Situazione: Maria, residente a Londra e iscritta all’AIRE, ha aderito alla rottamazione-quater per un debito di € 12 000 (capitale € 8 000, sanzioni € 2 000, interessi € 1 500, aggio € 500). Ha pagato la prima rata ma non ha versato la seconda a causa di un problema bancario. L’AER invia la comunicazione di decadenza e rigetto.

Procedura:

  1. Verifica notifica: l’atto è stato spedito all’indirizzo londinese e Maria lo riceve con raccomandata internazionale.
  2. Calcolo termine: 60 giorni dalla ricezione.
  3. Motivo del rigetto: mancato pagamento della rata.
  4. Strategia: Maria, tramite l’Avv. Monardo, dimostra di aver tentato il pagamento e presenta una istanza di riammissione ex art. 3‑bis DL 202/2024, pagando immediatamente la rata scaduta con interessi.
  5. Esito possibile: l’AER accoglie l’istanza e reinserisce Maria nel piano. In caso contrario, Maria può chiedere la rateizzazione ordinaria su 72 rate (ca. € 111/mese), evitando pignoramenti.

9.2 Simulazione 2: Notifica irregolare all’estero

Situazione: Luca, imprenditore residente a Zurigo, riceve un avviso di fermo amministrativo su un’automobile in Italia. Solo dopo qualche mese scopre che la sua domanda di rottamazione‑quater è stata rigettata per insufficienza di requisiti. Il rigetto è stato inviato all’ultimo domicilio in Italia e affisso presso il Comune.

Procedura:

  1. Difetto di notifica: la comunicazione non è stata inviata al domicilio estero, violando gli artt. 58 e 60 DPR 600/1973 e l’art. 142 c.p.c. .
  2. Ricorso: Luca presenta ricorso alla CGT eccependo l’inesistenza della notifica.
  3. Argomentazioni: allega l’iscrizione AIRE, dimostra che l’indirizzo era noto all’AER, richiamando la sentenza Cass. 23378/2021 .
  4. Esito possibile: la CGT annulla il rigetto e dichiara valida la domanda di rottamazione. In alternativa, può disporre la riapertura dei termini per la presentazione.
  5. Azioni accessorie: Luca richiede l’annullamento del fermo e la sospensione dell’esecuzione.

9.3 Simulazione 3: Sovraindebitamento e piano del consumatore

Situazione: Anna è una lavoratrice autonoma con debiti complessivi per € 150 000 (cartelle fiscali, finanziamenti bancari, contributi INPS). Non riesce a pagare neppure le rate di una rateizzazione. È proprietaria di un appartamento ipotecato in Italia. Vive in Belgio.

Procedura:

  1. Analisi della posizione: l’Avv. Monardo verifica la situazione patrimoniale e reddituale, propone ad Anna la procedura di piano del consumatore.
  2. Redazione del piano: viene elaborato un piano con pagamento di € 700/mese per 5 anni (totale € 42 000). Il restante debito (€ 108 000) verrà stralciato.
  3. Deposito al tribunale: il piano è depositato presso il tribunale competente; i creditori vengono convocati.
  4. Omologazione: il tribunale approva il piano. Le azioni esecutive (pignoramenti e ipoteche) vengono sospese.
  5. Risultato: Anna, dopo 5 anni di pagamenti, ottiene l’esdebitazione totale .

10. Sentenze recenti da fonti ufficiali (2025‑2026)

Per offrire un quadro aggiornato, riportiamo una panoramica delle sentenze più rilevanti che riguardano la rottamazione, la notifica all’estero e il sovraindebitamento, emesse da Corti autorevoli.

  1. Cass., SS.UU., 15 marzo 2026 n. 5889 – La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che, ai fini dell’estinzione dei giudizi relativi a carichi oggetto di rottamazione-quater, è sufficiente il pagamento della prima rata o dell’importo in unica soluzione per perfezionare la definizione agevolata . Gli effetti sostanziali e processuali si estendono anche al coobbligato solidale che non ha aderito .
  2. Cass., ord. 11 settembre 2024 n. 24428 – L’ordinanza ha richiamato l’art. 1 comma 236 della Legge 197/2022 e ha ribadito che la definizione agevolata estingue il giudizio senza la necessità del pagamento integrale delle somme dovute; basta la presentazione della domanda e la prova dei versamenti effettuati .
  3. Cass., Sez. V, 24 agosto 2021 n. 23378 – La Suprema Corte ha dichiarato illegittima la notifica della cartella di pagamento inviata all’ultimo domicilio italiano del contribuente iscritto all’AIRE, affermando che l’amministrazione deve notificare l’atto all’indirizzo estero e applicare l’art. 142 c.p.c. .
  4. Cass., Sez. V, 18 giugno 2025 n. 16427 – La Corte ha ritenuto inefficace la cartella notificata al solo curatore fallimentare quando il contribuente è tornato in bonis, ribadendo che la notifica deve essere effettuata al destinatario effettivo. La sentenza chiarisce l’importanza di individuare correttamente il soggetto a cui notificare per la validità dell’atto.
  5. Cass., Sez. V, 19 maggio 2025 n. 13279 – In tema di recupero di crediti tributari UE, la Corte ha stabilito che la cartella di pagamento deve contenere tutti gli elementi necessari a consentire al destinatario di comprendere la pretesa e difendersi; la notifica incompleta viola il diritto di difesa e può essere annullata.
  6. Corte costituzionale, sentenza n. 366/2007 – Ha dichiarato incostituzionali gli artt. 58 e 60 DPR 600/1973 nella parte in cui non applicavano l’art. 142 c.p.c. per le notifiche a soggetti iscritti all’AIRE . Questa sentenza è la base per l’annullamento delle notifiche irregolari all’estero.

11. Conclusione

Affrontare un rigetto della rottamazione comunicato all’estero richiede preparazione, tempestività e competenza. La normativa fiscale e la giurisprudenza recenti offrono molteplici strumenti per difendere il contribuente: dalla contestazione della notifica all’estero al ricorso, dalla rateizzazione alla riammissione nelle definizioni agevolate, sino alle procedure di sovraindebitamento e alla composizione negoziata della crisi.

I punti chiave da ricordare sono:

  • Verificare sempre la regolarità della notifica: senza una corretta spedizione all’estero l’atto è nullo .
  • Agire entro i termini: 60 giorni per il ricorso, con eventuali proroghe, e rispetto delle scadenze per domande e pagamenti.
  • Sfruttare gli strumenti disponibili: riammissione alla quater, rottamazione-quinquies, rateizzazioni, sovraindebitamento, composizione negoziata.
  • Farsi assistere da professionisti: gli errori procedurali o la mancata indicazione di motivi di diritto possono compromettere la difesa. Un avvocato esperto sa quali vizi sollevare e come strutturare il ricorso per ottenere l’annullamento del rigetto.

Il team dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo può intervenire tempestivamente per bloccare pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi e per difendere i contribuenti con strategie concrete.

La sua esperienza come cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore della crisi d’impresa lo rende un alleato prezioso per chi vive all’estero e deve affrontare un rigetto della rottamazione.

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