Esenzione Imu Richiesta Senza Requisiti: Come Difendersi Dal Fisco

Chi sa esattamente cosa succede dopo la notifica di un accertamento IMU — e quando — può ancora giocare le sue carte. Chi lascia correre i giorni, no. L’IMU sull’abitazione principale, sui terreni agricoli o su un immobile inagibile non è mai un’esenzione automatica: è un beneficio che il contribuente deve dimostrare, e che il Comune può sempre rimettere in discussione con un avviso di accertamento. Quando ciò accade, la partita si gioca su una linea del tempo precisa, fatta di termini che scadono uno dopo l’altro: 60 giorni per il ricorso, 30 giorni per la costituzione in giudizio, cinque anni di prescrizione sullo sfondo. In questa guida ricostruiamo l’intera cronologia — dal giorno della notifica fino all’eventuale giudizio — per capire cosa si può ancora fare in ciascuna fase e cosa, invece, si è già perso per sempre.

Lo Studio Monardo segue proprio questo tipo di controversie tributarie con un taglio specifico sulla fase di legittimità: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista, il che significa occuparsi della materia non solo davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, ma anche nell’eventuale prosecuzione fino in Cassazione, quando la contestazione dell’Ufficio tocca l’interpretazione di norme di esenzione — come spesso accade in tema di IMU, dove il confine tra “requisito posseduto” e “requisito solo dichiarato” è terreno di scontro costante tra Comuni e contribuenti.

📩 Contattaci ora: in fondo a questo articolo trovi tutti i riferimenti per parlare subito con lo studio.

La mappa temporale della procedura

Prima di entrare nel dettaglio di ogni tappa, è utile avere sotto gli occhi l’intera sequenza. Un accertamento IMU per esenzione non spettante segue quasi sempre questo schema, salvo le variabili che vedremo tappa per tappa (sospensione feriale, accertamento con adesione, mediazione se residua).

TappaTermineCosa succede
Giorno 0Notifica dell’avviso di accertamento IMU
Entro 15-30 giorniFacoltativoIstanza di accertamento con adesione
Entro 60 giorniPerentorioTermine per il ricorso o per il pagamento con sanzioni ridotte (acquiescenza)
Entro 30 giorni dalla notifica del ricorsoPerentorioCostituzione in giudizio (deposito telematico)
Dal 1° al 31 agostoSospensioneI termini per ricorrere restano fermi
Alcuni mesi dopo il depositoVariabileFissazione dell’udienza, eventuale conciliazione
6-24 mesiVariabileDecisione di primo grado
5 anni dall’anno d’impostaPerentorioPrescrizione del credito IMU se non interrotta

Questa tabella è solo l’indice: ogni riga qui sotto diventa una tappa autonoma, con la norma di riferimento, i termini che si attivano e — soprattutto — cosa il contribuente può fare in quel preciso momento, e cosa invece è ormai precluso.

Giorno 0: la notifica dell’avviso di accertamento

Cosa succede: il Comune notifica l’avviso con cui contesta l’esenzione IMU applicata dal contribuente — tipicamente per abitazione principale, terreno agricolo o fabbricato inagibile — sostenendo che uno o più requisiti di legge non erano soddisfatti. La notifica può avvenire via PEC, raccomandata o messo comunale.

La norma: per l’abitazione principale, l’esenzione discende dall’art. 1, comma 741, lett. b) della L. 160/2019, oggi da leggere alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, che ha eliminato l’obbligo di coincidenza tra la residenza dell’intero nucleo familiare e l’immobile. Per i terreni agricoli l’esenzione discende dall’art. 1, comma 758, della stessa legge; per gli immobili inagibili si applica invece una riduzione al 50% della base imponibile, non un’esenzione piena, salvo i casi particolari come la casa assegnata al genitore affidatario dopo separazione.

I termini che si attivano: da qui parte il conteggio dei 60 giorni per impugnare l’atto, termine perentorio che decorre dalla data di notifica (non dalla data indicata sull’avviso). Se in questo periodo cade il mese di agosto, i giorni dall’1 al 31 agosto sono sospesi e il termine slitta in avanti di conseguenza.

Cosa può fare il debitore ora: verificare per primo se l’atto è stato notificato regolarmente e se contiene una motivazione adeguata sui presupposti contestati (quale requisito manca, secondo il Comune, e su quali elementi si basa la contestazione). Un atto motivato solo genericamente — ad esempio un semplice richiamo alla mancata coincidenza tra residenza anagrafica e dimora abituale, senza indicare gli elementi istruttori — è già di per sé attaccabile.

L’errore tipico di questa fase: ignorare l’atto ritenendolo “un errore che si risolverà da solo” oppure aspettare la scadenza dei 60 giorni per iniziare a cercare un difensore. Il termine è perentorio: decorso invano, l’atto diventa definitivo e non è più possibile discutere nel merito, salvo i rarissimi casi di autotutela accolta dal Comune.

Quanto dura realmente: la fase di notifica in sé è istantanea, ma è frequente che il contribuente si accorga dell’atto solo dopo diversi giorni dalla consegna (specie per la PEC, se non controllata regolarmente), riducendo di fatto il tempo utile per organizzare la difesa.

Entro 15-30 giorni: l’eventuale accertamento con adesione

Cosa succede: il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione, un percorso amministrativo che apre un confronto diretto con l’ufficio comunale prima di arrivare al giudizio.

La norma: il D.Lgs. 218/1997, richiamato anche nei regolamenti comunali sull’accertamento con adesione in materia di tributi locali.

I termini che si attivano: l’istanza va presentata entro 30 giorni dalla notifica dello schema di atto (se il Comune lo prevede) oppure entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento vero e proprio. In quest’ultimo caso, il termine per il ricorso e per il pagamento restano sospesi per 30 giorni, guadagnando tempo prezioso per valutare la strategia.

Cosa può fare il debitore ora: presentarsi al contraddittorio con la documentazione che dimostra il possesso dei requisiti (certificati di residenza storici, utenze, dichiarazioni sostitutive, documentazione catastale) per tentare una rideterminazione in autotutela o quantomeno una riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo edittale.

L’errore tipico di questa fase: trattare l’adesione come una resa incondizionata. Se le ragioni del contribuente sono solide — perché, ad esempio, i requisiti di residenza e dimora erano effettivamente rispettati — l’adesione non è la strada giusta: meglio riservare gli argomenti al ricorso, dove un giudice terzo può valutarli.

Quanto dura realmente: il Comune, ricevuta la richiesta, ha 15 giorni per fissare l’incontro; se il contribuente non si presenta, l’accertamento con adesione si considera rinunciato e i termini originari riprendono a decorrere.

Entro 60 giorni: il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria

Cosa succede: in assenza di adesione o di acquiescenza, il contribuente propone ricorso contro l’avviso di accertamento, aprendo la fase contenziosa vera e propria.

La norma: il D.Lgs. 546/1992, come modificato dalle riforme più recenti sul processo tributario, oggi davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (nuova denominazione delle ex Commissioni Tributarie). Dal 4 gennaio 2024 non è più obbligatorio il previo reclamo/mediazione, abrogato dal D.Lgs. 220/2023: il ricorso può quindi essere presentato direttamente.

I termini che si attivano: 60 giorni dalla notifica dell’atto, termine perentorio e sospeso dall’1 al 31 agosto. Per le controversie fino a 3.000 euro il contribuente può stare in giudizio senza assistenza tecnica; oltre questa soglia è obbligatoria l’assistenza di un difensore abilitato.

Cosa può fare il debitore ora: costruire i motivi di ricorso attorno ai vizi dell’atto (motivazione insufficiente, decadenza, prescrizione, errori di calcolo) e attorno al merito, ossia alla dimostrazione concreta che i requisiti di esenzione sussistevano. Sull’abitazione principale, ad esempio, oggi la giurisprudenza è chiara nel richiedere solo residenza anagrafica e dimora abituale del singolo possessore, senza estendere il requisito all’intero nucleo familiare.

L’errore tipico di questa fase: costruire un ricorso generico, senza allegare le prove concrete del possesso dei requisiti (residenza, dimora, iscrizione previdenziale per i coltivatori diretti, certificazione di inagibilità). L’onere della prova, trattandosi di un’agevolazione fiscale, grava sul contribuente: non basta affermare di avere diritto all’esenzione, occorre documentarlo.

Quanto dura realmente: oltre al termine legale di 60 giorni per proporre ricorso, la prassi mostra che i contribuenti spesso attendono fino agli ultimi giorni utili per rivolgersi a un professionista, comprimendo drasticamente il tempo disponibile per raccogliere prove e costruire una difesa solida.

In un caso concreto affrontato dalla giurisprudenza, una contribuente aveva ottenuto l’annullamento di un accertamento IMU perché il suo coniuge risiedeva in un immobile diverso: la Cassazione ha ribadito che, dopo la sentenza della Consulta n. 209/2022, il requisito della residenza dell’intero nucleo familiare nello stesso immobile non è più richiesto, e ciascun coniuge può beneficiare dell’esenzione sulla propria abitazione se vi risiede e dimora stabilmente.

Entro 30 giorni dalla notifica del ricorso: la costituzione in giudizio

Cosa succede: dopo aver notificato il ricorso all’ente impositore, il contribuente deve costituirsi in giudizio depositando l’atto e i documenti presso la Corte di Giustizia Tributaria competente.

La norma: il termine unico di 30 giorni si applica oggi indipendentemente dalla materia e dal valore della controversia, a seguito delle riforme sul processo tributario telematico.

I termini che si attivano: 30 giorni dalla notifica del ricorso alla controparte, con deposito esclusivamente telematico tramite il portale SIGIT. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inammissibilità del ricorso, con conseguente definitività dell’atto impugnato.

Cosa può fare il debitore ora: completare il fascicolo con tutta la documentazione utile: visure catastali, certificati anagrafici storici, contratti di comodato o affitto se rilevanti, estratti previdenziali per i terreni agricoli condotti da coltivatori diretti, perizie tecniche per gli immobili dichiarati inagibili.

L’errore tipico di questa fase: depositare il ricorso in modo tardivo o incompleto, magari perché si continua a raccogliere documenti dopo la notifica invece di averli già pronti. La costituzione in giudizio è un adempimento formale rigoroso, e la giustizia tributaria non ammette sanatorie per il deposito fuori termine.

Quanto dura realmente: il deposito in sé richiede pochi minuti tramite il portale telematico, ma la preparazione del fascicolo completo — specie in casi con più annualità o più immobili — può richiedere diverse settimane di lavoro istruttorio.

Dal 1° al 31 agosto: la sospensione feriale

Cosa succede: per l’intero mese di agosto, i termini processuali pendenti restano sospesi, compresi quelli per proporre ricorso e per costituirsi in giudizio.

La norma: la disciplina della sospensione feriale dei termini processuali, applicabile anche al contenzioso tributario.

I termini che si attivano: la sospensione riguarda esclusivamente il periodo dall’1 al 31 agosto, mai altre date e mai calcoli difformi da questo intervallo. Se, ad esempio, il termine di 60 giorni per ricorrere inizia a decorrere il 20 luglio, i giorni dall’1 al 31 agosto non si contano e il termine riprende a correre dal 1° settembre.

Cosa può fare il debitore ora: ricalcolare con precisione la propria scadenza tenendo conto della sospensione, evitando sia di lasciarsi sfuggire giorni utili sia di credere erroneamente di avere più tempo di quanto previsto dalla legge.

L’errore tipico di questa fase: confondere la sospensione feriale con le sospensioni straordinarie previste in passato per altre emergenze, che hanno riguardato periodi diversi e più ampi: la sospensione feriale ordinaria vale sempre e solo per il mese di agosto, nient’altro.

Quanto dura realmente: esattamente 31 giorni di calendario, senza eccezioni legate al giorno della settimana in cui cadono l’inizio o la fine del mese.

Alcuni mesi dopo il deposito: l’istruttoria e l’eventuale conciliazione

Cosa succede: una volta depositato il ricorso, la causa viene iscritta a ruolo e assegnata a una sezione della Corte di Giustizia Tributaria. In questa fase le parti possono ancora trovare un accordo attraverso la conciliazione giudiziale.

La norma: l’art. 48 del D.Lgs. 546/1992 disciplina la conciliazione giudiziale, che consente un accordo tra contribuente ed ente impositore anche dopo l’instaurazione del processo.

I termini che si attivano: non ci sono termini perentori stringenti in questa fase, ma la tempestività nel proporre una conciliazione può influire sui tempi di fissazione dell’udienza e sull’entità della riduzione delle sanzioni.

Cosa può fare il debitore ora: valutare se conciliare, con sanzioni ridotte fino al 50% se l’accordo si raggiunge in primo grado, oppure proseguire nel giudizio confidando negli argomenti di merito, specie quando la giurisprudenza di Cassazione è già consolidata a favore del contribuente su quel tipo di esenzione (come accade oggi per i coltivatori diretti regolarmente iscritti alla previdenza agricola).

L’errore tipico di questa fase: rifiutare a priori ogni ipotesi di accordo per principio, anche quando la posizione difensiva presenta oggettive debolezze probatorie, prolungando inutilmente tempi e costi del contenzioso.

Quanto dura realmente: l’attesa per la prima udienza può variare sensibilmente da una Corte di Giustizia Tributaria all’altra, con tempi medi che nella pratica oscillano tra alcuni mesi e oltre un anno a seconda del carico degli uffici territoriali.

Su questo tipo di controversie, quando la contestazione riguarda l’interpretazione dei requisiti di legge per l’esenzione — e non solo un errore materiale — la continuità della strategia difensiva conta quanto la sua impostazione iniziale: seguire lo stesso impianto argomentativo dal primo grado fino all’eventuale Cassazione, senza cambiare linea in corsa, è spesso ciò che fa la differenza nei casi che toccano principi non ancora definitivamente consolidati.

6-24 mesi: la decisione di primo grado

Cosa succede: la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado decide sul ricorso, accogliendolo, respingendolo o accogliendolo parzialmente.

La norma: il D.Lgs. 546/1992 disciplina l’intero procedimento, incluse le modalità di deposito della sentenza e i termini per l’eventuale appello.

I termini che si attivano: dalla notifica della sentenza sfavorevole decorrono i termini per proporre appello davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, generalmente 60 giorni, salvo il termine “lungo” in assenza di notifica.

Cosa può fare il debitore ora: valutare, con il proprio difensore, se le motivazioni della sentenza sfavorevole aprono margini per l’appello, specie quando il giudice di primo grado non ha correttamente applicato i principi più recenti della Cassazione sui requisiti di esenzione IMU.

L’errore tipico di questa fase: lasciar decorrere anche il termine per l’appello per stanchezza o rassegnazione, quando invece la giurisprudenza di legittimità offre argomenti solidi non adeguatamente valorizzati nel primo grado.

Quanto dura realmente: i tempi medi di definizione del primo grado nella giustizia tributaria italiana restano piuttosto variabili da Corte a Corte, e in alcuni territori possono superare ampiamente l’anno.

5 anni dall’anno d’imposta: la prescrizione del credito

Cosa succede: se il Comune non ha notificato tempestivamente l’accertamento o non ha compiuto atti interruttivi, il credito IMU relativo a una certa annualità può risultare prescritto.

La norma: per i tributi locali, inclusa l’IMU, la Cassazione ha confermato l’applicazione della prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, del codice civile, estesa anche alle relative sanzioni.

I termini che si attivano: cinque anni dal momento in cui il credito diventa esigibile, salvo atti interruttivi validamente notificati nel frattempo. Attenzione a non confondere questo termine con quello, differente, della decadenza dal potere di accertamento, che segue regole proprie legate all’anno di riferimento dell’imposta.

Cosa può fare il debitore ora: verificare, per ogni singola annualità contestata, se sono trascorsi cinque anni dall’ultimo atto validamente notificato: se sì, la prescrizione può essere eccepita anche in un momento successivo, ad esempio impugnando una intimazione di pagamento tardiva, senza che sia necessario aver impugnato ogni atto precedente.

L’errore tipico di questa fase: presumere che il semplice decorso del tempo estingua automaticamente il debito, senza sollevare formalmente l’eccezione di prescrizione nel giudizio o nell’istanza al Comune: la prescrizione va sempre eccepita, non opera d’ufficio.

Quanto dura realmente: il calcolo pratico richiede di ricostruire con precisione la sequenza di tutti gli atti notificati per quella specifica annualità, cosa che spesso emerge solo dopo un accesso agli atti presso l’ente impositore.

La stessa procedura, due calendari

Per rendere concreta la differenza tra chi agisce nelle finestre giuste e chi lascia correre i termini, ecco due simulazioni cronologiche parallele, con date realistiche.

Calendario A — il contribuente che agisce in tempo. Avviso di accertamento IMU per un importo di 2.340 € notificato il 10 marzo. Il contribuente, che ha sempre risieduto e dimorato nell’immobile contestato, raccoglie entro il 20 marzo la documentazione anagrafica storica e le utenze intestate. Il 24 marzo presenta istanza di accertamento con adesione, ottenendo la sospensione di 30 giorni dei termini. Il contraddittorio si tiene il 15 aprile: il Comune, di fronte alla documentazione, riconosce parzialmente le ragioni del contribuente e riduce l’accertamento a 780 €, con sanzioni a un terzo del minimo. Il contribuente paga entro i termini concordati, chiudendo la vicenda senza contenzioso.

Calendario B — il contribuente che lascia correre i termini. Stesso avviso, stesso importo, stessa data di notifica (10 marzo). Il contribuente ritiene l’atto un errore evidente e non fa nulla, convinto che “si risolverà da solo”. Il termine di 60 giorni (sospeso dall’1 al 31 agosto, qui non rilevante essendo nei mesi primaverili) scade il 9 maggio senza alcuna iniziativa. L’accertamento diventa definitivo per l’intero importo di 2.340 €, oltre sanzioni piene e interessi. Il Comune procede quindi con la riscossione: il contribuente, solo a quel punto, tenta un’istanza di autotutela, che però non è obbligo dell’ente accogliere e non riapre i termini scaduti.

I binari paralleli: come cambia la timeline con un rimedio attivato

Se il contribuente, invece di lasciare correre i termini, decide di attivare un rimedio, la cronologia si dirama in modi diversi a seconda della scelta.

Binario dell’accertamento con adesione: aggiunge fino a 30 giorni di sospensione ma può chiudere la vicenda in via amministrativa, con sanzioni ridotte a un terzo del minimo, senza attendere i tempi (spesso lunghi) del giudizio.

Binario del ricorso diretto: avvia da subito la fase contenziosa, con termini più rigidi (60 giorni per il ricorso, 30 per la costituzione) ma la possibilità di far valere pienamente tutti i vizi dell’atto e i principi di diritto più favorevoli, incluso quanto affermato dalla Cassazione più recente sui requisiti di esenzione.

Binario dell’acquiescenza: il contribuente riconosce la fondatezza (anche solo parziale) della pretesa e paga entro 60 giorni, beneficiando della riduzione delle sanzioni a un terzo, senza però poter più discutere il merito in un secondo momento.

Binario della conciliazione in corso di causa: consente di chiudere la lite anche dopo l’instaurazione del giudizio, con sanzioni ridotte fino al 50% se l’accordo si raggiunge in primo grado, utile quando emergono elementi che indeboliscono la posizione iniziale.

Le 5 finestre critiche

  1. I 60 giorni dalla notifica dell’avviso: è la finestra più importante in assoluto. Perderla significa, quasi sempre, perdere ogni possibilità di discutere il merito della contestazione.
  2. I 15-30 giorni per l’istanza di accertamento con adesione: una finestra breve ma capace di sospendere i termini e aprire un dialogo diretto con l’ufficio.
  3. I 30 giorni per la costituzione in giudizio dopo la notifica del ricorso: un adempimento tecnico che, se mancato, vanifica anche il ricorso più fondato nel merito.
  4. La sospensione feriale di agosto: non è un rimedio da attivare, ma un dato di calcolo che va sempre incorporato correttamente nelle proprie scadenze, pena errori di conteggio fatali.
  5. I 5 anni di prescrizione su ciascuna annualità: una finestra silenziosa che lavora a favore del contribuente se il Comune non interrompe correttamente e tempestivamente i termini.

Le domande sul tempo

Posso ancora fare qualcosa se sono passati più di 60 giorni dalla notifica dell’accertamento? In linea generale no, nel merito: l’atto diventa definitivo. Restano margini solo per vizi radicali (ad esempio la nullità della notifica stessa) o per l’autotutela, che però il Comune non è obbligato a concedere.

Quanto dura in tutto un contenzioso IMU, dalla notifica alla sentenza di primo grado? I tempi variano molto da territorio a territorio: si va da alcuni mesi, nei casi più snelli o definiti in conciliazione, fino a oltre un anno e mezzo nei procedimenti più complessi o nelle Corti con maggiore carico di lavoro.

Se ho già pagato una rata dell’accertamento, perdo il diritto di impugnare il resto? Il pagamento parziale non equivale automaticamente ad acquiescenza totale, ma va valutato con attenzione caso per caso, perché può essere interpretato come riconoscimento del debito per la parte versata.

Posso eccepire la prescrizione anche se non ho impugnato tutti gli atti precedenti? Sì: la giurisprudenza più recente conferma che è possibile far valere la prescrizione maturata anche impugnando solo l’ultimo atto notificato (ad esempio un’intimazione di pagamento), senza che fosse necessario impugnare ogni atto intermedio.

Cosa succede se il Comune non risponde alla mia istanza di autotutela? Il decorso di 90 giorni senza risposta equivale, nella prassi, a un rifiuto tacito, che a sua volta apre un termine di 60 giorni per l’eventuale ricorso, se l’autotutela era obbligatoria per legge.

Le pronunce che scandiscono la procedura

Corte Costituzionale, sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022 — Ha stabilito che, ai fini dell’esenzione IMU per abitazione principale, rilevano solo la residenza anagrafica e la dimora abituale del possessore, senza che sia più richiesto che l’intero nucleo familiare viva nello stesso immobile. È la pronuncia che ha riscritto l’intera materia e su cui si fonda tutta la giurisprudenza successiva.

Cassazione, ordinanza n. 4292/2025 — Ha annullato un accertamento IMU emesso nei confronti di una contribuente il cui coniuge risiedeva altrove, ribadendo che il criterio da applicare è solo quello della residenza e dimora del singolo possessore, in piena coerenza con la sentenza della Consulta.

Cassazione, ordinanza n. 9620 del 13 aprile 2025 — Ha confermato che, anche quando i due coniugi risiedono nello stesso Comune ma in immobili diversi, ciascuno può beneficiare dell’esenzione sulla propria abitazione, se sussistono entrambi i requisiti in capo a lui.

Cassazione, ordinanza n. 5236 del 9 marzo 2026 — Ha ribadito la distinzione tra l’esenzione IMU per abitazione principale e le agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” ai fini dell’imposta di registro, chiarendo che il trasferimento della residenza deve avvenire tempestivamente perché l’esenzione IMU decorra.

Cassazione, sentenza n. 288 del 12 gennaio 2012 (principio consolidato e ribadito da pronunce successive) — Ha affermato che le norme di agevolazione fiscale, incluse le esenzioni IMU, non ammettono interpretazione analogica o estensiva oltre i casi espressamente previsti dalla legge.

Cassazione, ordinanza n. 9280 dell’8 aprile 2025 — In caso di comproprietà su due immobili distinti, ha chiarito che ciascun contribuente può beneficiare dell’esenzione solo per la propria quota di possesso, non potendo “assorbire” anche la quota del comproprietario che non vi risiede.

Cassazione, ordinanza n. 20563/2024 — Ha stabilito che, ai fini dell’esenzione IMU per i terreni agricoli, è sufficiente la sola iscrizione previdenziale come coltivatore diretto o IAP, senza necessità per il Comune di svolgere un accertamento ulteriore sull’attività in concreto svolta o sulla prevalenza dei redditi, anche in caso di soggetti già pensionati.

Cassazione, ordinanza n. 3059/2025 — Ha ribadito che l’esenzione IMU sui fabbricati rurali è legata alla qualifica catastale dell’immobile (categorie A/6 o D/10), e non alla qualifica personale del proprietario.

Cassazione, ordinanza n. 1919/2025 — Ha confermato l’orientamento secondo cui la destinazione agricola effettiva del fondo è incompatibile con il suo sfruttamento come area edificabile, con conseguente applicazione della “finzione di non edificabilità” all’intero terreno anche in comproprietà.

Cassazione, sentenza n. 26673 del 3 ottobre 2025 — Ha chiarito che le aree urbane classificate catastalmente come F1 (cortili, giardini, parcheggi) vanno comunque considerate aree edificabili ai fini IMU se conservano potenzialità edificatoria secondo lo strumento urbanistico comunale, a prescindere dalla classificazione catastale.

Cassazione, ordinanza n. 31260/2023 — Ha applicato ai tributi locali, IMU inclusa, la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c., estendendola anche alle relative sanzioni amministrative.

Cassazione, ordinanza n. 16743/2024 — Ha stabilito che l’intimazione di pagamento non è un atto ad impugnazione obbligatoria, e che il contribuente può far valere la prescrizione maturata anche impugnando tardivamente l’ultima intimazione, senza dover contestare ogni atto precedente.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Di fronte a un accertamento IMU per esenzione ritenuta non spettante, l’approccio dello Studio si adatta alla tappa in cui si trova il contribuente quando si rivolge allo studio: se è ancora nei primi giorni dopo la notifica, l’azione è diversa rispetto a chi si trova già oltre la fase di primo grado.

  1. Verifichiamo la data di notifica e ricalcoliamo il termine effettivo per il ricorso, tenendo conto della sospensione feriale di agosto e di eventuali sospensioni per accertamento con adesione già attivate.
  2. Analizziamo la motivazione dell’avviso per individuare se il Comune ha indicato in modo puntuale gli elementi su cui si fonda la contestazione (ad esempio la data di variazione della residenza anagrafica) o si è limitato a un richiamo generico.
  3. Ricostruiamo la documentazione probatoria a sostegno del possesso dei requisiti: certificati storici di residenza, utenze, estratti previdenziali per i coltivatori diretti, perizie tecniche per gli immobili inagibili.
  4. Valutiamo l’opportunità di un’istanza di accertamento con adesione, quando la posizione del contribuente presenta margini di trattativa, per ottenere sanzioni ridotte senza attendere i tempi del giudizio.
  5. Predisponiamo il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria quando le ragioni del contribuente sono solide e meritano una valutazione nel merito da parte di un giudice terzo.
  6. Curiamo il deposito telematico nei termini presso il portale SIGIT, evitando che un errore procedurale vanifichi un ricorso fondato.
  7. Eccepiamo la prescrizione quinquennale su ogni singola annualità contestata, quando gli atti notificati dal Comune non risultano tempestivi o non hanno validamente interrotto il decorso del termine.
  8. Seguiamo l’eventuale fase di appello e il giudizio di Cassazione, mantenendo la stessa linea difensiva impostata fin dal primo grado, quando la questione tocca principi di diritto ancora oggetto di contrasto interpretativo.
  9. Coordiniamo la componente catastale e contabile insieme allo staff di commercialisti, quando la contestazione riguarda anche la corretta classificazione dell’immobile o il calcolo della base imponibile.
  10. Interveniamo anche nella fase di riscossione coattiva, se l’accertamento non impugnato tempestivamente sfocia in intimazioni di pagamento o azioni esecutive, verificando comunque la prescrizione e i vizi di notifica degli atti successivi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In materia di esenzioni IMU contestate dal Fisco, è proprio la qualifica di cassazionista a pesare maggiormente: quando la contestazione del Comune tocca l’interpretazione di norme di esenzione ancora oggetto di evoluzione giurisprudenziale — come accade sistematicamente dopo la sentenza della Consulta n. 209/2022 — poter seguire la stessa strategia difensiva dal primo grado fino all’eventuale giudizio di legittimità, senza interruzioni né cambi di rotta, rappresenta spesso la differenza tra un ricorso che si ferma a metà e uno che arriva a un principio di diritto consolidato a favore del contribuente. A questo si affianca lo staff multidisciplinare, in cui avvocati e commercialisti lavorano sullo stesso fascicolo per ricostruire, insieme, sia i profili giuridici sia quelli catastali e contabili della controversia.

Perché nasce un accertamento IMU per esenzione non spettante

Prima di seguire la cronologia tappa per tappa, vale la pena capire da dove nascono, nella pratica, questi accertamenti. I Comuni dispongono oggi di strumenti di incrocio dati molto più sofisticati rispetto al passato: l’anagrafe comunale, le banche dati catastali, le informazioni sulle utenze domestiche (luce, gas, acqua) e, per i terreni agricoli, gli archivi INPS sull’iscrizione alla previdenza agricola. Quando questi archivi non coincidono — ad esempio un contribuente che risulta proprietario di un immobile dichiarato come abitazione principale ma con residenza anagrafica registrata altrove, oppure un terreno dichiarato esente ma senza alcuna iscrizione previdenziale del possessore come coltivatore diretto — scatta la contestazione.

Le situazioni più ricorrenti che generano un avviso di accertamento IMU per esenzione non spettante sono sostanzialmente quattro. La prima riguarda l’abitazione principale: il Comune contesta che il contribuente non dimori effettivamente nell’immobile, pur avendovi la residenza anagrafica, oppure che abbia trasferito la residenza solo tardivamente rispetto all’acquisto o al possesso dell’immobile. La seconda riguarda i terreni agricoli: qui la contestazione più frequente è l’assenza di iscrizione previdenziale come coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, oppure la concessione del terreno in affitto o comodato a un soggetto diverso da quello che ne rivendica l’esenzione. La terza riguarda gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili: il Comune contesta che l’inagibilità non sia stata certificata nei modi previsti, o che l’immobile risulti comunque utilizzato nonostante la dichiarazione di inagibilità. La quarta, meno frequente ma comunque rilevante, riguarda i terreni edificabili posseduti in comproprietà, dove il Comune nega l’estensione dell’esenzione a tutti i contitolari quando solo uno di essi possiede la qualifica di coltivatore diretto.

In tutti questi casi, il punto di partenza per la difesa è lo stesso: capire esattamente su quale elemento fattuale si fonda la contestazione del Comune, perché è proprio quell’elemento — e non l’esenzione in astratto — che dovrà essere provato o confutato nel corso della procedura.

Cosa deve contenere (e cosa spesso manca) un avviso di accertamento IMU

Un avviso di accertamento IMU, per essere valido, deve rispettare precisi requisiti di forma e sostanza, oltre a quelli generali dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000). Deve indicare l’imposta contestata, il periodo di riferimento, l’importo preteso comprensivo di sanzioni e interessi, i criteri di calcolo utilizzati, il responsabile del procedimento, le modalità e i termini per il pagamento, nonché l’autorità competente a ricevere l’eventuale ricorso e il termine entro cui proporlo.

Sul piano motivazionale, l’atto deve spiegare non solo quale requisito si ritiene mancante, ma anche su quali elementi istruttori si fonda tale conclusione: ad esempio, se il Comune contesta l’assenza di dimora abituale, dovrebbe indicare da quali riscontri concreti (sopralluoghi, dati sulle utenze, informazioni anagrafiche) trae tale convincimento, e non limitarsi a una formula standardizzata ripetuta in serie su più contribuenti. Un atto motivato in modo generico, che si limita a richiamare la norma senza collegarla a elementi concreti riferiti al caso specifico, presenta un vizio di motivazione che può essere fatto valere in sede di ricorso, indipendentemente dal merito della vicenda.

È inoltre frequente che gli avvisi relativi a più annualità consecutive vengano notificati con lo stesso impianto motivazionale, magari copiato quasi identico da un anno all’altro: questo non costituisce di per sé un vizio, ma impone al contribuente di verificare con attenzione se, per ciascuna annualità, i presupposti di fatto (residenza, dimora, iscrizione previdenziale) siano effettivamente rimasti identici, oppure siano mutati nel tempo — situazione che può rendere fondata la contestazione per un’annualità e infondata per un’altra.

Il ruolo della dichiarazione IMU: obbligo formale o requisito sostanziale?

Un tema che ricorre spesso nelle contestazioni riguarda la dichiarazione IMU: alcuni Comuni tendono a negare l’esenzione sostenendo che il contribuente non abbia presentato la dichiarazione prevista per segnalare la sussistenza dei requisiti agevolativi. La giurisprudenza più recente, tuttavia, ha progressivamente ridimensionato il peso di questo argomento, chiarendo che l’obbligo dichiarativo ha una funzione essenzialmente informativa nei confronti dell’ente impositore, e non può trasformarsi in un requisito sostanziale la cui assenza fa automaticamente decadere il beneficio, specialmente quando il Comune dispone già — tramite altri canali, come l’anagrafe o il catasto — degli elementi necessari per verificare la sussistenza dei presupposti.

Questo principio è particolarmente rilevante per i terreni agricoli condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali: se l’iscrizione previdenziale risulta agli atti dell’INPS, e quindi indirettamente verificabile dal Comune, la mancata presentazione della dichiarazione IMU non dovrebbe di per sé giustificare il disconoscimento dell’esenzione, fermo restando che si tratta di un orientamento che va sempre verificato alla luce delle circostanze specifiche e della giurisprudenza territorialmente rilevante.

Diverso è il discorso per le situazioni che richiedono una dichiarazione con funzione costitutiva, o comunque necessaria perché il Comune non potrebbe altrimenti conoscere il presupposto agevolativo: è il caso, ad esempio, dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, per i quali la certificazione dell’ufficio tecnico comunale (o una perizia asseverata, secondo le modalità previste dal regolamento comunale) resta un passaggio sostanziale, non meramente formale, perché è l’unico modo per il Comune di conoscere una condizione che altrimenti non emergerebbe da nessun archivio pubblico.

Le 5 finestre critiche, approfondite

Riprendiamo ora, con maggiore dettaglio operativo, le cinque finestre già indicate nella panoramica, perché è proprio la loro gestione pratica a fare la differenza nell’esito della vicenda.

Prima finestra — i 60 giorni dalla notifica. Non basta sapere che il termine è di 60 giorni: occorre calcolarlo correttamente considerando la data esatta di notifica (non quella di emissione dell’atto, spesso antecedente di alcuni giorni o settimane) e le eventuali sospensioni applicabili, prima fra tutte quella feriale di agosto. Un errore di calcolo di anche un solo giorno può rendere il ricorso inammissibile per tardività, vanificando qualunque argomento di merito per quanto solido.

Seconda finestra — i 15-30 giorni per l’accertamento con adesione. È una finestra che si sovrappone parzialmente alla prima, sospendendola per 30 giorni. Va usata con criterio: è preziosa quando esistono margini reali di trattativa (ad esempio un errore di calcolo riconoscibile, o un requisito parzialmente ma non integralmente rispettato), meno utile quando la posizione del contribuente è già molto solida nel merito e conviene invece portare la questione direttamente davanti al giudice.

Terza finestra — i 30 giorni per la costituzione in giudizio. È la finestra più tecnica e insidiosa, perché a differenza del termine per il ricorso — che il contribuente conosce bene perché è quello “che tutti citano” — questo secondo termine viene talvolta trascurato da chi si difende senza assistenza tecnica, con la conseguenza che un ricorso perfettamente fondato nel merito viene dichiarato inammissibile solo per un deposito tardivo o irregolare.

Quarta finestra — la sospensione feriale di agosto. Va sempre incorporata nel calcolo di ogni altro termine che cada, anche solo parzialmente, nel periodo dall’1 al 31 agosto. Un errore comune è applicare la sospensione anche a termini che non ne beneficiano, oppure calcolarla in modo approssimativo (ad esempio contando 45 giorni anziché i 31 giorni di calendario effettivamente sospesi).

Quinta finestra — i 5 anni di prescrizione. È l’unica finestra che lavora silenziosamente a favore del contribuente, ma richiede una ricostruzione documentale accurata di tutti gli atti notificati nel tempo per quella specifica annualità: senza questa ricostruzione, è impossibile sapere con certezza se il termine sia effettivamente decorso o se sia stato validamente interrotto da un atto precedente.

Le domande sul tempo, ulteriori chiarimenti

Se ho ricevuto più avvisi di accertamento per anni diversi, i termini corrono separatamente per ciascuno? Sì: ogni avviso di accertamento, riferito a una specifica annualità d’imposta, ha una propria data di notifica e quindi un proprio termine di 60 giorni per l’impugnazione, indipendente dagli altri atti eventualmente ricevuti per annualità diverse. È possibile, quando gli atti sono strettamente collegati, presentare un ricorso cumulativo, ma i termini restano comunque autonomi per ciascun atto.

La sospensione della riscossione durante il giudizio è automatica? No: la sospensione della riscossione non è automatica per il solo fatto di aver proposto ricorso. Il contribuente deve, se lo ritiene necessario per evitare un pregiudizio grave e irreparabile, presentare una specifica istanza di sospensione al giudice tributario, che valuterà la sussistenza dei presupposti (fumus del buon diritto e periculum in mora).

Cosa succede se il Comune notifica un secondo accertamento per correggere errori del primo? La giurisprudenza più recente ha chiarito che il potere di autotutela dell’amministrazione non impedisce l’emissione di un nuovo avviso, anche per importi maggiori rispetto al primo, se l’errore riscontrato deriva da un vizio dell’atto originario e il nuovo atto viene notificato entro il termine di decadenza previsto dalla legge, salvo che il contribuente abbia già maturato un affidamento tutelabile, ad esempio a seguito di un pagamento integrale delle somme richieste dal primo atto.

Posso rateizzare l’importo dell’accertamento se decido di non fare ricorso? Sì, i contribuenti che si trovano in temporanea difficoltà economica documentabile possono chiedere al Comune la rateizzazione delle somme dovute, secondo le modalità previste dal regolamento comunale, senza che questo pregiudichi la possibilità di beneficiare comunque della riduzione delle sanzioni prevista per l’acquiescenza, se la richiesta di rateizzazione viene presentata nei medesimi termini.

Guida rapida: cosa verificare subito dopo aver ricevuto l’avviso

Per orientarsi nelle prime ore dopo la notifica, ecco gli elementi da controllare in sequenza, prima ancora di rivolgersi a un professionista:

  • La data esatta di notifica dell’atto, da cui decorre il termine di 60 giorni.
  • Il periodo d’imposta contestato e l’importo complessivo richiesto, comprensivo di imposta, sanzioni e interessi.
  • Il tipo di esenzione o agevolazione contestata (abitazione principale, terreno agricolo, immobile inagibile, altro).
  • Gli elementi istruttori richiamati dal Comune a sostegno della contestazione (dati anagrafici, catastali, previdenziali).
  • La presenza o assenza di documentazione già in possesso del contribuente che dimostri il possesso dei requisiti alla data di riferimento.
  • L’eventuale esistenza di atti precedenti relativi alla stessa annualità, utili per valutare la prescrizione.

Questa prima verifica non sostituisce una valutazione professionale completa, ma consente di arrivare al primo colloquio con l’avvocato già consapevoli dei termini in gioco e della documentazione da reperire con urgenza.

Le tre esenzioni più contestate: un confronto ravvicinato

Vale la pena, a questo punto della cronologia, fermarsi e confrontare da vicino le tre situazioni di esenzione IMU più spesso oggetto di accertamento, perché ciascuna richiede una strategia probatoria differente.

Abitazione principale. Qui la partita si gioca quasi sempre sul doppio requisito di residenza anagrafica e dimora abituale nello stesso immobile. Il Comune, quando contesta, normalmente lo fa perché ha riscontrato una discrepanza tra i due elementi (ad esempio residenza registrata ma consumi di utenze compatibili con un utilizzo saltuario), oppure perché la residenza risulta trasferita solo dopo un periodo significativo dall’acquisto dell’immobile. La difesa più efficace consiste nel documentare, con elementi oggettivi ulteriori rispetto alla mera iscrizione anagrafica, l’effettiva dimora: consumi di utenze coerenti con un utilizzo continuativo, corrispondenza recapitata all’indirizzo, eventuale iscrizione dei figli a scuole della zona, dichiarazioni di vicini o del condominio, se necessario.

Terreni agricoli. Qui il nodo centrale è la conduzione diretta del fondo da parte di un soggetto iscritto alla previdenza agricola come coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. La giurisprudenza più recente ha progressivamente semplificato l’onere probatorio, ritenendo sufficiente la sola iscrizione previdenziale senza necessità di dimostrare ulteriormente la prevalenza dei redditi agricoli o l’assenza di altre attività lavorative. Resta invece decisivo dimostrare che il terreno non sia stato concesso in affitto o comodato a un soggetto diverso, perché in tal caso l’esenzione decade per mancanza di conduzione diretta in capo al possessore.

Immobili inagibili o inabitabili. Qui la questione è quasi esclusivamente documentale: senza una certificazione dell’ufficio tecnico comunale, o una perizia asseverata secondo le modalità previste dal regolamento comunale, l’agevolazione (che va comunque ricordato essere una riduzione del 50% e non un’esenzione integrale, salvo i casi particolari già richiamati) non può essere riconosciuta, indipendentemente da quanto effettivamente l’immobile risulti inutilizzabile nella realtà dei fatti.

Le mosse tipiche del Comune e come anticiparle

Conoscere in anticipo le mosse più frequenti dell’ente impositore consente di prepararsi con più efficacia fin dai primi giorni successivi alla notifica. Una prima mossa ricorrente consiste nell’emettere avvisi “a tappeto” per un’intera annualità, basandosi su incroci automatizzati tra anagrafe e catasto, senza un’istruttoria individualizzata: in questi casi, spesso la motivazione dell’atto è standardizzata, e proprio questa standardizzazione può costituire un argomento difensivo se la situazione concreta del contribuente si discosta dal modello presunto dal Comune.

Una seconda mossa consiste nel contestare, oltre all’esenzione principale, anche le pertinenze collegate (box, cantine, tettoie), sostenendo che non siano state correttamente accatastate come tali o che superino il numero massimo agevolabile per categoria catastale: è un aspetto spesso trascurato dal contribuente, che si concentra solo sull’abitazione principale dimenticando di verificare la posizione delle pertinenze.

Una terza mossa, più aggressiva, consiste nel notificare direttamente un’intimazione di pagamento o procedere alla riscossione coattiva senza attendere l’esito di un’eventuale istanza di autotutela pendente: in questi casi è essenziale non confondere l’istanza di autotutela con un rimedio sospensivo dei termini, perché — come già segnalato — l’autotutela non sospende automaticamente i termini di impugnazione, e il contribuente deve comunque valutare se presentare ricorso entro i 60 giorni per non perdere la possibilità di contestare l’atto nel merito.

Il calcolo delle sanzioni: quanto costa davvero un accertamento IMU

Un elemento che spesso il contribuente sottovaluta, concentrandosi solo sull’imposta contestata, è il peso delle sanzioni e degli interessi, che possono raddoppiare o quasi l’importo complessivo richiesto. Per l’omesso pagamento IMU la sanzione ordinaria è generalmente pari al 30% dell’imposta non versata, ridotta a un terzo (10%) se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla contestazione. Gli interessi legali maturano invece giorno per giorno, dalla scadenza originaria del versamento fino al saldo.

Questo significa che la scelta della strada da percorrere — acquiescenza, accertamento con adesione, ricorso, conciliazione — ha un impatto diretto e quantificabile sull’importo finale dovuto, non solo sulle probabilità di successo nel merito. Un contribuente con una posizione debole nel merito ma desideroso di chiudere rapidamente la vicenda può trovare conveniente l’acquiescenza o l’adesione, con sanzioni ridotte a un terzo; un contribuente con argomenti solidi, al contrario, ha più da guadagnare portando la questione davanti al giudice, dove un accoglimento del ricorso comporta l’annullamento integrale di imposta, sanzioni e interessi.

Simulazione numerica: un contribuente riceve un accertamento IMU per un’annualità con imposta contestata di 1.850 €. Se paga in acquiescenza entro 60 giorni, la sanzione si riduce a un terzo del minimo (circa 185 €, ipotizzando un minimo edittale del 30%), per un totale approssimativo di 2.035 € oltre interessi. Se invece propone ricorso e lo vince, l’intero importo — 1.850 € di imposta più sanzioni e interessi — viene annullato. Se propone ricorso e lo perde, oltre all’imposta dovrà versare la sanzione piena (fino al 100% in caso di violazioni più gravi) e gli interessi maturati nel frattempo, oltre alle spese di giudizio se non compensate.

Le categorie di contribuenti più esposte a questo tipo di accertamento

Non tutti i contribuenti corrono lo stesso rischio di ricevere un accertamento IMU per esenzione non spettante: alcune categorie, per la natura stessa della loro situazione abitativa o professionale, sono statisticamente più esposte a contestazioni.

I lavoratori fuori sede. Chi lavora stabilmente lontano dalla propria residenza anagrafica, magari per lunghi periodi dell’anno, rientra tra i profili più controllati dai Comuni, perché il divario tra residenza anagrafica e permanenza fisica nell’immobile è più facilmente rilevabile tramite i consumi delle utenze. La giurisprudenza più recente ha comunque riconosciuto che l’esenzione può permanere anche in presenza di lunghe permanenze fuori sede, purché l’immobile resti il centro effettivo degli interessi personali e familiari del contribuente.

I coniugi con residenze separate. Come già visto, questa è oggi una delle situazioni più tutelate dalla giurisprudenza successiva alla sentenza della Consulta n. 209/2022, ma resta comunque un terreno di contestazione frequente da parte dei Comuni che non hanno ancora pienamente recepito l’evoluzione interpretativa, continuando a basare gli accertamenti sulla vecchia lettura della norma.

I coltivatori diretti pensionati. Un profilo specifico riguarda gli agricoltori che, pur essendo già pensionati, restano iscritti alla previdenza agricola e continuano a coltivare i propri terreni: alcuni Comuni tendono a negare l’esenzione ritenendo che lo status di pensionato sia incompatibile con la qualifica di coltivatore diretto ai fini fiscali, contestazione che la giurisprudenza più recente ha però respinto, ritenendo sufficiente la sola iscrizione previdenziale indipendentemente dall’età o dallo status pensionistico.

I proprietari di immobili in comproprietà. Chi possiede un immobile insieme ad altri soggetti (fratelli, ex coniugi, altri familiari) deve prestare particolare attenzione al calcolo dell’esenzione per quota di possesso: come chiarito dalla giurisprudenza, l’esenzione spetta solo per la quota di chi risiede e dimora effettivamente nell’immobile, e non si estende automaticamente alla quota degli altri comproprietari che non vi abitano.

Il tempo è la risorsa più preziosa — e la più sprecata

Chi riceve un accertamento IMU per un’esenzione che riteneva legittima si trova davanti a una cronologia rigida, dove ogni finestra — i 60 giorni per il ricorso, i 30 per la costituzione in giudizio, i 5 anni di prescrizione — si apre e si chiude senza eccezioni. Il tempo, in questa materia, non perdona: ma chi lo conosce e lo usa bene può ancora ribaltare un accertamento che sembrava già definitivo.

Proprio perché la materia dell’esenzione IMU è oggi attraversata da un’evoluzione giurisprudenziale intensa — dalla sentenza della Consulta n. 209/2022 alle più recenti ordinanze di Cassazione sui requisiti di residenza, dimora e conduzione agricola — lo Studio Monardo segue queste controversie con la continuità di chi può portare la stessa strategia fino all’ultimo grado di giudizio, coordinando al contempo il lavoro di avvocati e commercialisti sullo stesso caso.

📩 Non lasciare che il termine di 60 giorni scada senza aver valutato le tue possibilità: scrivici oggi stesso, trovi tutti i riferimenti dello studio in fondo a questa pagina.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO