Dropshipping Dall’estero E Controlli Fiscali: Come Difendersi

Introduzione

Il dropshipping dall’estero continua a essere presentato online come un modello “leggero”, “senza magazzino” e “a basso rischio”. Dal punto di vista fiscale, però, è spesso vero il contrario. Quando la merce parte da Paesi terzi o da altri Stati membri, quando gli ordini transitano su marketplace internazionali, quando i pagamenti sono incassati tramite PSP esteri o piattaforme digitali, il contribuente si colloca dentro un ecosistema in cui oggi l’Amministrazione finanziaria dispone di molte più fonti informative rispetto al passato: dati dei gestori di piattaforme ai sensi della DAC7, dati dei prestatori di servizi di pagamento tramite CESOP, tracciati doganali, flussi IVA OSS/IOSS, e poteri istruttori ordinari su documenti, registri, accessi e questionari. Il rischio non è solo quello di “pagare più imposte”, ma di subire contestazioni cumulative: omessa o infedele dichiarazione IVA, errata qualificazione del soggetto passivo, duplicazioni tra IVA interna e IVA all’importazione, contestazioni su stabile organizzazione, recuperi da riscossione, sanzioni e, nei casi più gravi, riflessi penali tributari.

Proprio per questo il tema è oggi centrale per imprenditori digitali, professionisti, partite IVA individuali e piccole società che vendono online senza una struttura amministrativa robusta. Le principali soluzioni legali, tuttavia, esistono e sono concrete: ricostruzione corretta della filiera contrattuale e logistica; prova documentale del ruolo effettivo di ciascun soggetto; difesa sul contraddittorio preventivo; contestazione della motivazione dell’atto; utilizzo tempestivo di ravvedimento, adesione, sospensione, rateazione, definizioni agevolate e, quando il debito è ormai non sostenibile, strumenti di sovraindebitamento e ristrutturazione. La differenza, quasi sempre, la fa il tempo: chi reagisce presto può ancora governare il fascicolo; chi aspetta la cartella o il preavviso cautelare spesso si muove in salita.

In questa prospettiva si inserisce l’attività dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti. Secondo le indicazioni fornite per questo articolo, l’Avv. Monardo è cassazionista, coordina professionisti esperti a livello nazionale nel diritto bancario e tributario, è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, è professionista fiduciario di un OCC ed è Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa. Si tratta di competenze particolarmente utili quando una contestazione sul dropshipping non si ferma all’accertamento, ma evolve in riscossione, blocchi di conto, fermi, ipoteche, pignoramenti o necessità di costruire un piano sostenibile di rientro o di esdebitazione. Il Ministero della Giustizia mantiene sia il registro/portale dedicato agli OCC e ai gestori della crisi da sovraindebitamento, sia l’elenco dei gestori della crisi di impresa previsti dal Codice della crisi.

Come può aiutare concretamente il lettore un team impostato in questo modo? In termini pratici: analisi dell’atto notificato e della documentazione sottostante; verifica della corretta qualificazione del modello di business; ricostruzione della catena contrattuale con fornitori, piattaforme e corrieri; istanze di accesso agli atti; predisposizione di osservazioni difensive nel contraddittorio preventivo; domande di accertamento con adesione; ricorsi con istanza cautelare; richieste di sospensione della riscossione; trattative con l’Agente della riscossione; rateazioni; verifica di definizioni agevolate attive; e, quando il debito è ormai strutturalmente ingestibile, attivazione di procedure di ristrutturazione del debito del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata o esdebitazione. La giurisprudenza e la normativa più recente mostrano chiaramente che la difesa “tecnica” e la gestione “economica” del debito devono ormai procedere insieme.

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Quadro normativo del dropshipping dall’estero

Il primo punto, spesso sottovalutato, è che il “dropshipping” non è una categoria fiscale autonoma. È un modello commerciale, non una fattispecie tributaria tipica. Fiscalmente, bisogna capire chi vende, a chi vende, da dove parte il bene, dove arriva, chi organizza il trasporto, chi è il debitore IVA o doganale e se una piattaforma viene considerata soggetto che facilita la cessione. Il Testo unico IVA, approvato con il d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 ed entrato in vigore il 31 gennaio 2026, ha riordinato organicamente queste regole, confermando che l’IVA si applica alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di impresa o arti e professioni, nonché alle importazioni da chiunque effettuate e, fino al regime definitivo, anche alle operazioni intraunionali secondo le relative disposizioni.

Dal punto di vista pratico, nel dropshipping dall’estero si incontrano almeno quattro scenari principali. Nel primo, il soggetto italiano vende in proprio a un consumatore e il fornitore estero spedisce direttamente la merce al cliente finale: qui il venditore italiano tende a essere il vero cessionario-rivenditore commerciale, anche se non tocca mai fisicamente il bene. Nel secondo, la vendita avviene tramite marketplace o interfaccia elettronica che, in presenza di determinate condizioni, viene trattata dalla legge come “deemed supplier”, cioè come cessionario e rivenditore fittizio ai fini IVA. Nel terzo, il bene si trova già nell’Unione e si ha una vendita a distanza intraunionale. Nel quarto, il bene arriva da un Paese terzo, spesso con valore intrinseco non superiore a 150 euro, e allora entrano in gioco IOSS e regime speciale all’importazione. Senza questa mappa iniziale, qualsiasi difesa è fragile, perché si rischia di contestare la pretesa fiscale sul “soggetto sbagliato” o sulla “norma sbagliata”.

Il legislatore del 2026 definisce espressamente le vendite a distanza intraunionali e le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi. L’art. 6 del nuovo Testo unico IVA chiarisce che le vendite a distanza di beni importati sono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione, da un territorio terzo o Paese terzo verso uno Stato membro, a destinazione di persone fisiche non soggetti d’imposta o altri destinatari assimilati; la stessa norma precisa inoltre che, nelle cessioni facilitate da interfaccia elettronica, il trasporto è imputato alle cessioni effettuate dal soggetto passivo che facilita l’operazione.

Questo passaggio è decisivo nella difesa del contribuente. Se la piattaforma rientra nelle ipotesi legali di facilitazione rilevante, l’art. 7 del Testo unico IVA considera effettuate dal soggetto passivo che facilita le cessioni di: vendite a distanza intraunionali di beni e cessioni interne B2C effettuate da soggetti non stabiliti nell’UE; e vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro. In tali casi, il soggetto che facilita si considera cessionario e rivenditore dei beni. In difesa, ciò significa che non basta dire “io ho solo fatto pubblicità” o “io sono solo il titolare dello store”: bisogna verificare se, giuridicamente, il soggetto coinvolto sia stato o meno attratto nella figura del facilitatore con responsabilità IVA.

Per le vendite intraunionali B2C, l’art. 16 del Testo unico IVA conferma il principio di tassazione nello Stato di arrivo della spedizione o del trasporto; inoltre, il medesimo articolo prevede la soglia di 10.000 euro, valida per i soggetti stabiliti in un solo Stato membro che non l’abbiano superata nell’anno precedente e non la superino in quello in corso, salvo opzione per la tassazione a destino. Anche questa regola ha ricadute difensive molto pratiche: molte contestazioni nascono dal fatto che piccoli operatori digitali ritengono di poter applicare l’IVA italiana a tutte le vendite UE, quando invece in presenza di superamento della soglia o di scelte organizzative diverse il luogo d’imposizione cambia.

Per le importazioni in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, il Testo unico IVA disciplina il regime speciale IOSS all’art. 151. La norma consente ai soggetti passivi, italiani o esteri in determinate condizioni, di identificarsi per assolvere gli obblighi IVA relativi a tutte le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi, esclusi i beni soggetti ad accisa, purché il valore intrinseco della spedizione non superi i 150 euro. La stessa disposizione specifica che, per le vendite dichiarate in questo regime, la cessione si considera effettuata e l’imposta diviene esigibile quando il pagamento è accettato; inoltre i soggetti che utilizzano il regime sono dispensati dagli obblighi ordinari del titolo XII IVA, pur restando soggetti agli adempimenti speciali del regime.

Se invece il regime IOSS non è applicato, entra in gioco il regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione, oggi disciplinato dall’art. 156 del Testo unico IVA. Tale norma consente ai soggetti che presentano i beni in dogana per conto del destinatario di assolvere l’IVA con modalità semplificate per spedizioni sino a 150 euro, purché non si applichi l’IOSS; la dichiarazione è mensile, va presentata in formato elettronico, e l’imposta riscossa va versata mensilmente entro il termine di pagamento del dazio all’importazione. La stessa disposizione stabilisce inoltre che i beni importati in questo regime sono assoggettati all’aliquota IVA ordinaria, salva l’opzione del destinatario per la procedura ordinaria d’importazione se vuole beneficiare di un’aliquota ridotta. È un dettaglio spesso ignorato, ma essenziale: molte contestazioni nascono da applicazioni automatiche dell’aliquota ordinaria senza valutare se il bene avrebbe avuto diritto a un’aliquota ridotta in procedura ordinaria.

Le Dogane avevano già spiegato nel 2021, con la circolare n. 26/2021, che per il profilo doganale rileva proprio l’art. 70.1 allora vigente, introduttivo del regime speciale per l’importazione e il pagamento dell’IVA; l’ADM ha poi continuato a pubblicare determinazioni attuative e chiarimenti operativi sul pacchetto e-commerce, a conferma del fatto che nell’e-commerce transfrontaliero la materia IVA e la materia doganale sono strettamente integrate. Per chi si difende, questo significa una cosa semplice ma fondamentale: non si può trattare la verifica come “solo IVA” o “solo dogana”; quasi sempre il fascicolo è misto.

Sul versante documentale, l’art. 72 del Testo unico IVA conferma la disciplina della fatturazione, dei suoi contenuti e dei relativi termini. La regola generale resta quella per cui, per ciascuna operazione imponibile, il soggetto che effettua la cessione o prestazione emette fattura o assicura che sia emessa per suo conto; la fattura deve contenere gli elementi essenziali dell’operazione e, salvo deroghe, va emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione. Nel dropshipping dall’estero, l’errore tipico è pensare che la prova documentale coincida con le sole schermate del marketplace. Non è così: la difesa seria richiede contratti, termini di vendita, condizioni di spedizione, evidenza di chi incassa, chi rimborsa, chi gestisce i resi, chi sopporta il rischio di perdita del bene e, quando esistono, tracciati fiscali coerenti con la fatturazione.

Un ulteriore profilo da non trascurare è quello sanzionatorio. Il d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 ha rivisto il sistema sanzionatorio tributario; le nuove regole sono poi confluite nel Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, approvato con d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173. Tuttavia, la decorrenza degli effetti del testo unico, originariamente fissata al 1° gennaio 2026, è stata prorogata al 1° gennaio 2027 dall’art. 4 del provvedimento di fine 2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Per il professionista questo non significa che il tema sia “non vigente”, ma che occorre distinguere tra riordino normativo e decorrenza del testo unico; in questa sede il testo unico è utile come mappa sistematica delle sanzioni, ma va letto alla luce della disciplina effettivamente vigente al 29 giugno 2026.

Come nascono i controlli fiscali sul dropshipping

I controlli odierni sul dropshipping non nascono più soltanto da segnalazioni occasionali o da verifiche “manuali”. Nascono, sempre più spesso, dall’incrocio di basi dati. Il d.lgs. 1° marzo 2023, n. 32 ha attuato la direttiva DAC7 e ha introdotto lo scambio automatico obbligatorio delle informazioni comunicate dai gestori di piattaforme digitali. L’Agenzia delle Entrate spiega espressamente che il sistema riguarda i dati comunicati dai gestori di piattaforme e che, tra le attività monitorate, rientra l’e-commerce; nelle FAQ, la stessa Agenzia chiarisce inoltre che la comunicazione non concerne genericamente i “ricavi presunti”, ma gli importi dei corrispettivi versati o accreditati ai venditori. In termini difensivi, questo cambia radicalmente il problema probatorio: se il Fisco dispone del dato DAC7, il contribuente non può limitarsi a contestare “in astratto” l’accertamento, ma deve dimostrare quali importi siano ricavi propri, quali meri transiti, quali rimborsi, quali somme siano già state incluse in altri imponibili e quali appartengano, in realtà, a soggetti terzi.

A ciò si aggiunge CESOP, il sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti. L’Agenzia delle Entrate ricorda che dal 1° gennaio 2024 sono entrate in vigore le nuove regole UE per i prestatori di servizi di pagamento finalizzate a rafforzare la lotta contro la frode IVA nel commercio elettronico; l’Agenzia pubblica anche le relative specifiche tecniche per l’invio dei dati di pagamento dai PSP. Per chi vende in dropshipping, soprattutto con gateway esteri, marketplace internazionali o PSP non italiani, questa è una novità di enorme impatto: i flussi finanziari transfrontalieri non sono più una zona grigia, ma una base di analisi massiva estremamente utile al Fisco per confrontare incassi, dichiarazioni, volumi DAC7 e dati doganali.

I poteri istruttori ordinari completano il quadro. In materia IVA, gli uffici possono procedere ad accessi, ispezioni e verifiche ai sensi dell’art. 52, nonché invitare il contribuente a comparire, esibire documenti e fornire chiarimenti; la normativa storica, poi più volte coordinata, conferma che gli uffici controllano le dichiarazioni presentate, i versamenti eseguiti, ne rilevano l’eventuale omissione e provvedono all’accertamento e alla riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute. È il nucleo classico del controllo fiscale, ma nel dropshipping viene oggi alimentato dalle nuove fonti informative digitali.

Qui si innesta uno dei temi difensivi più delicati: la mancata risposta ai questionari o agli inviti dell’ufficio. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 137 del 2025, ha affrontato la preclusione prevista dall’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 per i documenti non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio. La Corte non ha dichiarato illegittima la disciplina, ma ha insistito su una lettura rigorosa e restrittiva della preclusione: nella scheda ufficiale si legge che la questione è stata dichiarata non fondata “nei sensi di cui in motivazione”, mentre la motivazione precisa che la richiesta dell’Amministrazione deve essere specifica, rivolta al contribuente o a un suo ausiliare, e correttamente corredata dalle avvertenze di legge, oltre a restare operante l’eccezione per causa non imputabile. Tradotto in linguaggio pratico: il contribuente che non ha risposto non è automaticamente perduto, ma la sua difesa diventa molto più fragile e deve essere ricostruita con precisione chirurgica.

Un’altra area centrale è il contraddittorio preventivo. Con il d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, il legislatore ha introdotto nell’art. 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente il principio del contraddittorio, prevedendo un modello di interlocuzione preventiva con il contribuente prima dell’adozione di atti autonomamente impugnabili, salve le eccezioni stabilite dalla legge o dai decreti attuativi. Un decreto MEF del 24 aprile 2024 ha poi individuato gli atti per i quali non sussiste tale diritto. Inoltre, il d.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 ha previsto che lo schema di atto comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio rechi anche l’invito a presentare istanza per la definizione dell’accertamento con adesione in luogo delle osservazioni. Per chi opera nel dropshipping, questo significa che la fase difensiva utile inizia molto prima del ricorso: spesso inizia dallo schema di atto, e chi la trascura perde l’occasione di incidere sui fatti prima che si cristallizzino nell’avviso.

La giurisprudenza più recente della Cassazione conferma l’importanza di questo segmento. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 21271 del 2025, hanno ribadito che, per gli accertamenti “a tavolino” e nella disciplina anteriore al nuovo art. 6-bis, un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale sussisteva in via generalizzata solo per i tributi armonizzati; la Relazione della Corte di cassazione 2026 precisa che, per i tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio procedimentale comporta l’invalidità dell’atto a condizione che il contribuente indichi concretamente gli elementi di fatto che avrebbe potuto far valere e che la sua opposizione non sia meramente pretestuosa. Per il dropshipping, dove l’IVA è il terreno principale, questo insegnamento è ancora molto attuale: non basta lamentare “non mi hanno sentito”; bisogna spiegare cosa avresti detto e perché quel contributo avrebbe potuto incidere sul risultato.

Dal punto di vista sostanziale, l’oggetto tipico del controllo sul dropshipping è quasi sempre uno dei seguenti: omessa partita IVA o errata posizione fiscale; mancata o errata applicazione del regime OSS/IOSS; errata individuazione del soggetto tenuto all’IVA; importazioni non correttamente dichiarate; omessa dichiarazione IVA; ricavi o corrispettivi non contabilizzati; incoerenza tra incassi digitali e dichiarazioni; e, nei casi societari, confusione tra società estera, piattaforma, rappresentante fiscale e soggetto realmente operante in Italia. Il Fisco non contesta il “modello di business” in sé: contesta quasi sempre la ricostruzione giuridica e documentale che il contribuente ne ha dato. Per questo l’approccio difensivo serio parte da una domanda apparentemente banale: nel tuo dropshipping, chi era davvero il venditore fiscale?

Cosa accade quando arriva il controllo o l’atto

Dal punto di vista del contribuente, la sequenza più comune è questa: richiesta documentale o questionario; eventuale accesso o verifica; rilascio di un PVC o di una comunicazione istruttoria; schema di atto per il contraddittorio preventivo, dove previsto; avviso di accertamento o atto sanzionatorio; successiva riscossione; eventuale cartella, intimazione, fermo, ipoteca o pignoramento. Nella pratica del dropshipping, la prima trappola è sottovalutare le fasi “intermedie”, pensando che la vera difesa inizi solo con il ricorso. Non è così. Moltissime partite si vincono o si perdono nella fase in cui si produce documentazione, si chiariscono i flussi logistici e si prova chi sia il soggetto effettivamente obbligato.

Se arriva un invito o un questionario, il contribuente deve leggere con attenzione oggetto, periodi d’imposta, documenti richiesti, avvertenze sulla mancata produzione e termine di risposta. Questo perché, come si è visto, la mancata risposta può determinare una rilevante preclusione probatoria; ma anche la risposta incompleta o ambigua può ritorcersi contro il contribuente, specie se non chiarisce il ruolo dei marketplace, il soggetto che incassa, il soggetto che sostiene i rimborsi, la logica dei resi e il meccanismo di importazione. La sentenza costituzionale n. 137/2025 insegna che la preclusione va interpretata in modo non meccanico, ma non elimina affatto il rischio.

Se si riceve uno schema di atto ai fini del contraddittorio ex art. 6-bis dello Statuto, il contribuente entra nella finestra più utile per difendersi sui fatti. Qui la scelta strategica non è unica: si possono presentare osservazioni difensive, integrare la documentazione, chiedere il riesame dell’inquadramento della filiera, oppure optare per l’istanza di accertamento con adesione se il profilo contestato è più quantitativo che qualitativo. Il d.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 ha espressamente previsto che lo schema di atto rechi anche l’invito alla presentazione dell’istanza di adesione, proprio per favorire una definizione anticipata del conflitto.

Quando invece è già stato notificato un avviso di accertamento, il tempo processuale diventa decisivo. L’Agenzia delle Entrate ricorda che i termini per proporre ricorso sono sospesi nel periodo feriale dal 1° agosto al 31 agosto; ricorda inoltre che, se il contribuente ritiene l’atto infondato, può chiederne il riesame in autotutela oppure proporre ricorso. Ma l’autotutela non deve mai diventare un alibi per lasciare decorrere i termini di impugnazione. Nel contenzioso tributario il termine ordinario per impugnare l’atto resta, in via generale, di sessanta giorni dalla notifica, salvo sospensioni o discipline speciali.

L’accertamento con adesione resta uno strumento molto importante. L’Agenzia delle Entrate lo definisce un accordo tra contribuente e ufficio che può essere raggiunto sia prima sia dopo l’emissione di un avviso di accertamento, purché il contribuente non abbia già impugnato l’atto; l’Agenzia precisa inoltre che dalla data di presentazione della domanda di accertamento con adesione i termini restano sospesi per novanta giorni, sia per l’eventuale ricorso sia per il pagamento. Per il contribuente del dropshipping, l’adesione è particolarmente utile quando il cuore della lite riguarda la quantificazione delle basi imponibili, la ricostruzione dei ricavi effettivi o la corretta ripartizione di componenti già parzialmente documentati. È meno adatta, invece, quando la questione è soprattutto giuridica e ruota attorno al fatto che il soggetto passivo individuato dall’ufficio sia quello sbagliato.

Se si sceglie il ricorso, è possibile chiedere al giudice tributario la sospensione dell’atto impugnato quando l’esecuzione può arrecare un danno grave e irreparabile. L’Agenzia delle Entrate lo ricorda espressamente nelle sue pagine informative sul ricorso tributario; ricorda inoltre che la trattazione della controversia, nei casi di sospensione, deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia cautelare. In un contenzioso da dropshipping, il danno grave e irreparabile non è una formula astratta: può consistere nel blocco della liquidità necessaria a pagare fornitori e inserzioni, nella paralisi del conto corrente usato per l’attività, o nella perdita dell’intero business digitale per effetto della riscossione immediata.

La riscossione, a sua volta, ha regole proprie che il contribuente non può ignorare. Nella cartella di pagamento, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorda che la cartella costituisce intimazione ad adempiere entro sessanta giorni dalla notifica. Esiste poi la sospensione legale della riscossione, che – secondo la modulistica e le informazioni di AdER – va chiesta entro sessanta giorni dalla notifica nei casi previsti dalla legge, ad esempio quando il debito è già stato pagato, è prescritto, è oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa, o rientra in altre ipotesi tipizzate. Ignorare i sessanta giorni, nel contenzioso tributario e nella riscossione, è quasi sempre l’errore più costoso.

Sul piano sanzionatorio, il contribuente deve sapere subito qual è l’ordine di grandezza del rischio. Nel riordino sistematico operato dal testo unico delle sanzioni tributarie – oggi utile quantomeno come bussola interpretativa della materia riordinata – l’omessa dichiarazione annuale IVA comporta una sanzione del 120% dell’ammontare del tributo dovuto, con minimo di 250 euro; l’infedeltà dichiarativa si collega invece, in linea generale, a una sanzione del 70% della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato, con minimo di 150 euro; la violazione degli obblighi di documentazione e registrazione delle operazioni IVA è punita con sanzione del 70% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio, o con sanzione fissa quando la violazione non incide sulla corretta liquidazione del tributo. Anche se il testo unico ha effetti rinviati al 1° gennaio 2027, il riordino riflette la struttura sanzionatoria riformata e consente di comprendere l’ampiezza del rischio.

Infine, il contribuente deve considerare il rapporto tra fase amministrativa, sanzioni e procedimento penale tributario. Il testo unico delle sanzioni del 2024 dedica una parte anche alle sanzioni penali, ma nel dropshipping i riflessi penali emergono soprattutto quando le contestazioni superano soglie rilevanti o coinvolgono operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, sistemi frodatori, artifici, raggiri o occultamento. Anche quando non si entra nel penale, però, l’impostazione difensiva deve essere coerente sin dall’inizio: ciò che si dichiara in un questionario, in un’adesione o in un ricorso può diventare rilevante in un fascicolo parallelo.

Difese e strategie legali del contribuente

La prima difesa, nel dropshipping dall’estero, non è l’eccezione processuale: è la corretta ricostruzione della filiera. Bisogna individuare con precisione il ruolo di ogni soggetto: chi è il venditore al cliente finale; chi è il proprietario del bene al momento della cessione; chi organizza il trasporto; chi presenta i beni in dogana; chi incassa il prezzo; chi gestisce il rimborso; chi sopporta il rischio commerciale; chi è il facilitatore digitale; chi è il rappresentante fiscale; chi emette la fattura o il documento equivalente. In presenza di piattaforme o marketplace, occorre verificare se ricadono nell’art. 7 del Testo unico IVA e quindi nella figura del cessionario-rivenditore legale. Molti accertamenti da dropshipping possono essere smontati, ridotti o ricalibrati proprio dimostrando che l’ufficio ha attribuito il debito IVA al soggetto sbagliato oppure ha duplicato il prelievo considerando come “venditore” sia il merchant sia la piattaforma.

La seconda difesa è documentale. Nel dropshipping serio il fascicolo minimo deve includere: condizioni generali di vendita; contratti con il fornitore o con il marketplace; prova dei pagamenti; report ordini; tracciati di spedizione; documenti doganali; evidenza dei resi; corrispondenza commerciale; estratti PSP; eventuali report DAC7 ricevuti o confrontabili; prova della gestione IVA OSS/IOSS o dell’assenza dei relativi presupposti. Qui occorre essere molto rigorosi. Le schermate del pannello venditore non bastano. Un report Excel isolato non basta. Una dichiarazione unilaterale del consulente non basta. Il principio di fondo, in giudizio, è sempre lo stesso: il contribuente che vuole contrastare una ricostruzione presuntiva del Fisco deve offrire una contro-ricostruzione concreta, verificabile e coerente.

La terza difesa è tecnica e riguarda il contraddittorio. Dopo l’introduzione dell’art. 6-bis dello Statuto, il contribuente ha un diritto più chiaro a essere sentito prima dell’adozione di atti autonomamente impugnabili, salvo eccezioni tipizzate dal decreto attuativo del 24 aprile 2024. Quando il contraddittorio è dovuto e non viene rispettato, il vizio può essere decisivo; ma, come insegna la Cassazione, il contribuente deve allegare quali concreti elementi fattuali avrebbe dedotto e in che modo essi avrebbero potuto incidere sull’esito dell’istruttoria. È una regola di realtà: non basta un vizio “formale”, serve anche un vizio “utile”.

La quarta difesa è la contestazione della motivazione dell’atto. Nel dropshipping gli atti impositivi soffrono spesso di tre difetti tipici: motivazione apparente o stereotipata; uso confuso di nozioni doganali, IVA e civilistiche; mancata spiegazione del perché il contribuente sia considerato venditore in proprio, importatore, facilitatore o soggetto stabilito. Un avviso costruito solo su dati DAC7 o su flussi PSP, senza una corretta qualificazione giuridica della filiera, può essere internamente incoerente. Allo stesso modo, un recupero di IVA interna che ignori pagamenti IOSS o assolvimento dell’IVA all’importazione rischia duplicazioni vietate. La difesa, allora, deve chiedere al giudice una verifica rigorosa del ponte logico tra dato informativo e pretesa tributaria.

La quinta difesa è la gestione corretta dell’onere della prova. Se l’Ufficio fonda l’accertamento su presunzioni, flussi bancari o documentazione non esibita tempestivamente, il contribuente deve sapere che non sempre basta opporre una contestazione generica. La giurisprudenza costituzionale e di legittimità mostra una crescente attenzione alle presunzioni legali e alle relative prove contrarie. La giurisprudenza costituzionale ha ribadito, in più contesti, che molte norme tributarie spostano sul contribuente l’onere di dimostrare l’insussistenza del fatto presunto; nel caso della documentazione non esibita, inoltre, la difesa resta possibile solo se il contribuente prova di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile oppure dimostra che la richiesta dell’ufficio non aveva i presupposti formali e sostanziali richiesti.

La sesta difesa è il ravvedimento, quando ancora possibile. Il testo unico delle sanzioni, all’art. 14, sistematizza l’istituto del ravvedimento, ricordando che la sanzione è ridotta purché la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i coobbligati abbiano avuto formale conoscenza. Le riduzioni sono progressive a seconda della tempestività della regolarizzazione. Nel dropshipping questa leva è potentissima quando il contribuente si accorge, prima del controllo formale, di non aver correttamente dichiarato vendite estere, di aver usato male IOSS/OSS o di aver omesso versamenti IVA. Dopo la formale conoscenza dell’attività accertativa, invece, il ravvedimento perde gran parte della sua efficacia o diventa precluso per quelle violazioni.

La settima difesa è la riduzione del rischio sanzionatorio anche quando il tributo non può più essere contestato integralmente. Sul piano sostanziale, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 93 del 2025, ha ribadito in modo molto netto che il principio di proporzionalità riguarda anche le sanzioni tributarie. Il caso era relativo all’IVA all’importazione e alla confisca, ma il principio è più ampio: non è tollerabile un cumulo sanzionatorio manifestamente sproporzionato rispetto alla gravità dell’illecito. Per il contribuente questo significa che la difesa non deve fermarsi all’alternativa “vinco o perdo l’imposta”: esiste anche un piano, spesso decisivo, di contestazione o riduzione delle sanzioni.

L’ottava difesa è la correzione della strategia probatoria in appello. La sentenza n. 36 del 2025 della Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittime alcune preclusioni introdotte nel giudizio di appello tributario, nella parte in cui impedivano in modo assoluto il deposito di atti rilevanti per la legittimità della sottoscrizione e disciplinavano in modo irragionevole l’applicazione transitoria della novella ai giudizi di secondo grado già instaurati. Il messaggio, anche qui, è molto pratico: l’appello non è più il luogo in cui “si spera” di recuperare tutta la prova trascurata in primo grado, ma non può neppure essere gestito come se ogni integrazione fosse vietata in modo meccanico. Serve una strategia fin dal primo grado, ma senza rinunciare a valorizzare le aperture ancora disponibili.

La nona difesa è la gestione integrata tra contenzioso e riscossione. È un errore gravissimo pensare che il ricorso blocchi automaticamente la riscossione. Non è così. Occorre valutare subito se presentare istanza cautelare al giudice, se domandare sospensione legale all’Agente della riscossione quando ricorrono i presupposti, se attivare rateizzazione, e se nel frattempo sia utile una definizione negoziale. Nei fascicoli di e-commerce internazionale, il problema non è soltanto “chi ha ragione”, ma “come evitare che il contribuente muoia finanziariamente prima della decisione sul merito”.

Definizioni agevolate, rateazioni e strumenti di crisi

Quando il controllo fiscale sul dropshipping arriva tardi – oppure quando il contribuente ha già accumulato più annualità, cartelle e sanzioni – la difesa non può limitarsi al ricorso. Deve aprirsi una seconda linea di lavoro: la sostenibilità del debito. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorda espressamente che la rateizzazione delle cartelle è possibile, con discipline differenziate e con possibilità, nei casi previsti, di arrivare fino a 120 rate, anche attraverso forme di richiesta documentata. Per molti operatori digitali, la rateazione è la prima misura di sopravvivenza: non elimina il debito, ma evita il collasso immediato della cassa e consente di costruire una difesa giudiziale senza subire subito l’impatto pieno dell’esecuzione.

Sul fronte delle definizioni agevolate, al 29 giugno 2026 il quadro va letto con attenzione e senza slogan. La Rottamazione-quater è ancora una realtà per i contribuenti già ammessi o riammessi e presenta scadenze di pagamento ancora attive nel 2026; l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorda, ad esempio, che in considerazione dei cinque giorni di tolleranza i pagamenti connessi alle scadenze del 31 luglio 2026 saranno considerati tempestivi entro il 5 agosto 2026. Questo strumento, però, non è una cura universale: è utile solo se il contribuente ha già una posizione definibile e riesce a mantenere la regolarità dei versamenti.

Va poi chiarito un punto importante posto espressamente nel tuo incarico: non bisogna inserire la Rottamazione-quinquies se non è attiva. Al 29 giugno 2026, però, la Rottamazione-quinquies è effettivamente attiva nelle fonti ufficiali. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione indica che la nuova definizione agevolata è prevista dalla legge di bilancio 2026, riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, e disciplina sia l’ambito applicativo sia la fase successiva all’adesione; AdER ha inoltre comunicato a giugno 2026 che sono pronte le comunicazioni delle somme dovute, da trasmettere entro il 30 settembre 2026 a chi ha presentato domanda. Dunque, in un articolo aggiornato al 29 giugno 2026, la quinquies va menzionata, ma con una precisazione decisiva: non è, a questa data, una finestra “sempre aperta” per nuove adesioni, bensì soprattutto una procedura in fase di gestione per chi ha già aderito nei termini ordinari.

Per il contribuente in crisi, tuttavia, le vere alternative strutturali spesso non stanno nelle rottamazioni, ma nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Le linee guida pubblicate da uffici giudiziari sul portale della Giustizia ricordano chiaramente che le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento oggi sono: ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata; la stessa documentazione ricorda che queste procedure sono l’evoluzione degli istituti della legge n. 3/2012 applicabili alle procedure più risalenti. Questo passaggio è essenziale anche sul piano comunicativo con il cliente: il vecchio “piano del consumatore” è oggi, nel linguaggio del codice vigente, la ristrutturazione dei debiti del consumatore.

La ristrutturazione dei debiti del consumatore è lo strumento più utile quando il debitore è persona fisica e i debiti sono estranei all’attività imprenditoriale o professionale, ovvero in misura prevalente personale. Può però diventare rilevante anche per chi, uscito formalmente dall’attività o colpito da debiti fiscali stratificati, abbia ormai un profilo da consumatore sovraindebitato. Le prassi giudiziarie pubblicate sui portali giustizia mostrano che i tribunali continuano ad ammettere piani di ristrutturazione del consumatore e, su richiesta del debitore, a disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio sino alla conclusione del procedimento. È un dato di enorme rilevanza difensiva: in presenza dei presupposti, non si tratta solo di ricalcolare il debito, ma di congelare la spinta esecutiva.

Il concordato minore, invece, è lo strumento tipico per i debitori non consumatori, inclusi molti piccoli imprenditori e professionisti. È particolarmente adatto quando il soggetto ha ancora una capacità prospettica di produrre reddito e può proporre ai creditori, compreso il Fisco, una soddisfazione parziale ma credibile e sostenibile. Le linee guida giudiziarie citate sopra ricordano la sua collocazione sistematica negli artt. 74 e seguenti del Codice della crisi, come procedura distinta dalla ristrutturazione del consumatore e dalla liquidazione controllata. Per il piccolo dropshipper con partita IVA, o per la microimpresa digitale che non riesce più a sostenere i carichi fiscali, il concordato minore può essere molto più utile di una rateazione ordinaria, perché consente una vera ristrutturazione globale e non un semplice differimento del pagamento.

La liquidazione controllata è, infine, la procedura da considerare quando non c’è margine realistico per un piano in continuità o per una ristrutturazione basata su redditi futuri sufficienti. Le linee guida dei tribunali e i provvedimenti pubblicati sui portali giustizia confermano che la liquidazione controllata è stabilmente applicata nel 2026, anche nei confronti di soggetti sovraindebitati con strutture patrimoniali ridotte o con soli redditi futuri, nei limiti e con le verifiche previste dal codice e dai correttivi. La forza di questa procedura, dal punto di vista del debitore, è che apre la strada all’esdebitazione.

L’esdebitazione dell’incapiente, o comunque le forme di esdebitazione collegate alle procedure di sovraindebitamento, rappresentano lo snodo finale quando il contribuente non è in grado di offrire alcuna utilità significativa ai creditori se non attraverso un percorso concorsuale ordinato. Le stesse fonti giudiziarie ricordano che, nell’assetto riformato, l’esdebitazione è un obiettivo sistemico delle procedure di sovraindebitamento e delle procedure minori del Codice della crisi. Per un operatore del dropshipping che abbia commesso errori fiscali ma non disponga più di patrimonio o redditi sufficienti, questa è la vera prospettiva di uscita: non la “tolleranza” del Fisco, ma una procedura legale controllata con possibile liberazione finale dai debiti residui.

Naturalmente, la scelta tra adesione, rateazione, definizione agevolata, concordato minore, ristrutturazione del consumatore e liquidazione controllata non può essere standard. Dipende da almeno sei variabili: esistenza o meno di contestazioni ancora difendibili nel merito; fase in cui si trova il debito; composizione tra debiti fiscali, contributivi e privati; capienza reale del patrimonio; continuità o cessazione dell’attività; qualità e stabilità del reddito futuro. Il buon difensore, in questi casi, non propone la procedura “più di moda”: costruisce la procedura più sostenibile.

Tabelle operative, simulazioni, FAQ e pronunce più recenti

Di seguito trovi una sintesi operativa costruita per chi, nel concreto, deve difendersi da una verifica o da un atto.

Tabella di orientamento rapido

SituazioneRegola di baseRischio tipicoPrima difesa utile
Bene spedito da Paese terzo al consumatore UEVendita a distanza di beni importati; possibile IOSS se valore intrinseco fino a 150 euroIVA non assolta correttamente, duplicazioni tra import e venditaVerificare chi è il soggetto passivo, se il regime IOSS è stato usato, e chi ha presentato la merce in dogana
Vendita tramite marketplace che facilitaIn certi casi il facilitatore è trattato come cessionario-rivenditoreAttribuzione del debito IVA al soggetto sbagliatoAnalizzare TOS della piattaforma, flussi d’incasso, poteri sul prezzo, gestione dei resi, documenti di trasporto
Vendita intra-UE B2CTassazione nel Paese di arrivo; soglia 10.000 euro in casi specificiIVA dichiarata nel Paese erratoVerificare superamento soglia e corretta eventuale gestione OSS
Questionario o invito documentaleGli uffici possono chiedere dati e documentiPreclusione probatoria se non si risponde beneRispondere in modo specifico, completo e con allegati ordinati; se impossibile, motivare subito la causa non imputabile
Avviso di accertamento già notificatoRicorso in 60 giorni salvo sospensioniDecadenza difensiva e riscossioneValutare subito adesione, ricorso, cautelare e gestione riscossione

Tabella dei principali termini

Atto o strumentoTermine rilevanteNota pratica
Ricorso tributarioIn via ordinaria 60 giorni dalla notifica dell’attoSospensione feriale dal 1° al 31 agosto
Istanza di accertamento con adesioneSospende per 90 giorni i termini per ricorrere e pagareUtile se la lite è negoziabile sul quantum o su ricostruzioni miste di fatto e diritto
Pagamento cartellaEntro 60 giorni dalla notificaDopo, possono attivarsi ulteriori azioni di riscossione
Sospensione legale AdEREntro 60 giorni dalla notifica, nei casi di leggeNon va confusa con la cautelare giudiziale
Dichiarazione mensile IOSSEntro la fine del mese successivoAnche in mancanza di operazioni, secondo il regime speciale

Tabella delle principali leve difensive

LevaQuando convieneVantaggioLimite
RavvedimentoPrima della formale conoscenza di controlli o accertamentiRiduce sensibilmente le sanzioniNon è la cura giusta se il controllo è già formalmente iniziato
Accertamento con adesioneDopo PVC, schema di atto o avviso, se il contenzioso è composibileSospende termini e consente accordoPoco utile se la questione è tutta sulla soggettività passiva
Ricorso con cautelareAtto già notificato con rischio di danno gravePuò sospendere gli effetti dell’attoRichiede allegazioni puntuali sul periculum
Rateazione AdERDebito ormai in riscossione ma sostenibile nel tempoEvita il collasso immediato di cassaNon risolve il merito della contestazione
Ristrutturazione del consumatore o concordato minoreDebito non più sostenibilePuò bloccare azioni esecutive e ristrutturare globalmenteRichiede presupposti soggettivi e piano serio

Tabella delle sanzioni da tenere presenti

ViolazioneRiferimento di sistemaMisura indicativa
Omessa dichiarazione IVARiordino sanzionatorio art. 30 TU120% del tributo dovuto, minimo 250 euro
Infedele dichiarazione IVARiordino sanzionatorio art. 30 TU70% della maggiore imposta dovuta o del credito indebitamente utilizzato, minimo 150 euro
Omessa o errata documentazione/registrazione operazioni imponibili IVARiordino sanzionatorio art. 31 TU70% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato; sanzione fissa se non incide sulla liquidazione
Sistema del TU sanzioniDecorrenza effettiApplicazione dal 1° gennaio 2027 per effetto della proroga di fine 2025

Simulazioni pratiche e numeriche

Simulazione su vendite importate senza corretta gestione IOSS

Un operatore italiano vende online accessori elettronici in dropshipping da un fornitore extra-UE. Nel 2025 incassa 180.000 euro lordi da consumatori italiani; il valore medio delle spedizioni è 48 euro; non utilizza IOSS e non conserva documentazione doganale coerente sulle singole importazioni. In verifica, l’ufficio ricostruisce che una parte rilevante della merce è entrata in Italia senza un corretto assolvimento dell’IVA nel modello dichiarativo del venditore. Se il tributo ritenuto dovuto viene quantificato, a titolo esemplificativo, in 24.000 euro, il contribuente si espone non solo al recupero dell’imposta, ma anche alla sanzione per infedeltà o omissione dichiarativa e, a seconda dei casi, alle violazioni in materia di documentazione e registrazione. In un quadro del genere, la difesa non può limitarsi a contestare l’importo: deve provare se l’IVA sia già stata assolta mediante circuito IOSS, tramite procedura doganale speciale o da altro soggetto della filiera.

Simulazione su piattaforma che facilita e debito attribuito al merchant

Un merchant italiano vende per 90.000 euro nel 2025 su un grande marketplace estero; quasi tutte le spedizioni sono da Paese terzo e di valore inferiore a 150 euro. L’ufficio considera il merchant come unico venditore e gli recupera IVA nazionale su tutto il volume. La prima domanda difensiva, però, è se il marketplace rientri nelle ipotesi in cui il soggetto che facilita si considera cessionario e rivenditore. Se sì, l’accertamento contro il merchant può richiedere una profonda revisione, totale o parziale, perché il presupposto soggettivo è mutato in radice. Questa è una tipica ipotesi in cui una difesa “solo contabile” fallisce, mentre una difesa “di filiera” può cambiare l’esito del fascicolo.

Simulazione su accertamento già notificato e debito non sostenibile

Una ditta individuale di dropshipping riceve un avviso per 62.000 euro tra imposta, sanzioni e interessi. Ha ancora margini difensivi nel merito per circa 25.000 euro, ma non dispone della liquidità per attendere l’esito completo del giudizio senza protezione. In questo caso le strade non si escludono: si può presentare ricorso con istanza cautelare per contestare la pretesa, attivare parallelamente l’adesione se utile, e contemporaneamente costruire un piano di sostenibilità del debito residuo attraverso rateazione o, se la crisi è strutturale, attraverso una procedura di sovraindebitamento. Il punto centrale è che la difesa non va organizzata su un solo tavolo. Va organizzata su due tavoli: merito e tenuta finanziaria.

Errori comuni da evitare

Gli errori più frequenti che aggravano la posizione del contribuente sono sempre gli stessi:

  • credere che il dropshipping “non lasci tracce fiscali” perché non c’è magazzino fisico;
  • non capire chi sia, giuridicamente, il venditore fiscale nella filiera;
  • rispondere male o tardivamente ai questionari, oppure non rispondere affatto;
  • affidarsi solo alle dashboard del marketplace come prova sufficiente;
  • ignorare le scadenze di 60 giorni per ricorso, pagamento o sospensione;
  • presentare istanza in autotutela e fermarsi lì, senza presidiare i termini contenziosi;
  • usare le definizioni agevolate come slogan, senza verificare se siano attive, aperte e applicabili alla propria posizione;
  • attendere la riscossione esecutiva prima di valutare una procedura di sovraindebitamento.

FAQ operative

Il dropshipping è legale in Italia?
Sì, il modello commerciale in sé non è vietato. Il problema è la sua corretta qualificazione fiscale, IVA e doganale, che dipende dalla struttura concreta della filiera e non dall’etichetta commerciale usata dal contribuente.

Se non ho magazzino in Italia posso evitare controlli?
No. L’assenza di magazzino non impedisce il controllo. Oggi il Fisco può utilizzare dati di piattaforma DAC7, dati di pagamento CESOP, dati doganali e poteri istruttori ordinari.

Se vendo tramite marketplace, è sempre la piattaforma a dover pagare l’IVA?
No. La piattaforma è considerata cessionario-rivenditore solo nelle ipotesi tipiche previste dall’art. 7 del Testo unico IVA. Va quindi verificato il singolo caso.

Che cos’è l’IOSS e quando serve?
È il regime speciale che consente di assolvere l’IVA sulle vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, escluse le accise.

Se non uso IOSS, il problema è solo doganale?
No. Se non si usa IOSS possono entrare in gioco il regime speciale di dichiarazione e pagamento dell’IVA all’importazione oppure la procedura ordinaria, con conseguenze anche sulla corretta gestione IVA.

Il limite di 10.000 euro vale per tutte le vendite estere online?
No. È una soglia che riguarda, in presenza di specifici presupposti, vendite a distanza intraunionali e alcuni servizi B2C di soggetti UE stabiliti in un solo Stato membro. Non è la regola universale di tutto il dropshipping.

Che succede se non rispondo al questionario dell’Agenzia?
Rischi una forte preclusione difensiva sulla documentazione non prodotta, anche se la giurisprudenza costituzionale impone una lettura rigorosa dei presupposti di tale preclusione.

Posso produrre in giudizio i documenti che non ho inviato all’ufficio?
Non sempre. Dipende dai presupposti della richiesta amministrativa, dalle avvertenze ricevute e dalla possibilità di dimostrare una causa non imputabile per la mancata esibizione.

Il contraddittorio preventivo è sempre obbligatorio?
No. L’art. 6-bis dello Statuto ha introdotto il principio del contraddittorio, ma un decreto MEF del 24 aprile 2024 ha individuato gli atti esclusi. Occorre verificare se l’atto rientra o meno tra le eccezioni.

Quanto tempo ho per fare ricorso contro un avviso?
Di regola, 60 giorni dalla notifica, con sospensione feriale dal 1° agosto al 31 agosto.

L’istanza di accertamento con adesione mi fa guadagnare tempo?
Sì. La presentazione dell’istanza sospende per 90 giorni i termini per il ricorso e per il pagamento.

Posso bloccare il pagamento mentre faccio ricorso?
Solo se ottieni la sospensione cautelare dal giudice o ricorrono i presupposti per la sospensione legale presso AdER. Il ricorso da solo non basta.

La cartella va pagata subito?
La cartella intima il pagamento entro 60 giorni dalla notifica. Entro quel lasso di tempo vanno valutate impugnazione, sospensione, rateazione o altre misure difensive.

Se il debito è corretto ma non riesco a pagarlo, cosa posso fare?
Rateazione, definizioni agevolate se applicabili, e – nei casi di crisi non sostenibile – procedure di sovraindebitamento o di regolazione della crisi.

La Rottamazione-quinquies è attiva al 29 giugno 2026?
Sì. Le fonti ufficiali AdER la indicano come prevista dalla legge di bilancio 2026 e in fase di gestione delle domande già presentate, con comunicazioni delle somme dovute entro il 30 settembre 2026.

Posso ancora aderire liberamente alla quinquies il 29 giugno 2026?
In termini ordinari, la finestra iniziale di adesione non è più quella di avvio. Al 29 giugno 2026 il profilo più rilevante è soprattutto la gestione delle domande già presentate nei termini.

Il vecchio piano del consumatore esiste ancora?
Come denominazione storica sì, ma nel sistema vigente il riferimento corretto è la ristrutturazione dei debiti del consumatore prevista dal Codice della crisi.

Le procedure di sovraindebitamento possono fermare pignoramenti ed esecuzioni?
Sì, nei casi e nei limiti previsti dalla legge e dai provvedimenti del giudice; le prassi giudiziarie del 2026 mostrano provvedimenti che dispongono il divieto di azioni esecutive e cautelari.

Se ho chiuso la partita IVA sono al sicuro da vecchie contestazioni?
No. La cessazione dell’attività non estingue i debiti fiscali già maturati né impedisce controlli su annualità pregresse. La difesa va costruita sui fatti, non sul solo dato formale della cessazione.

Se l’ufficio usa dati DAC7 o CESOP, posso semplicemente negare i ricavi?
No. Occorre fornire una controprova analitica: distinguere incassi propri, rimborsi, transiti, storni, commissioni della piattaforma e somme appartenenti a terzi.

Pronunce istituzionali più recenti e utili

Prima della conclusione, è utile fissare le pronunce istituzionali più aggiornate e realmente utili alla difesa del contribuente in questa materia.

Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 21271 del 25 luglio 2025
Le Sezioni Unite hanno riaffermato, per gli accertamenti “a tavolino” nella disciplina anteriore al nuovo art. 6-bis, che l’obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale opera in via generale per i tributi armonizzati e che la sua violazione invalida l’atto se il contribuente indica concretamente quali elementi di fatto avrebbe dedotto e se l’opposizione non è meramente pretestuosa. È una sentenza molto importante nel contenzioso IVA, quindi anche nel dropshipping.

Corte costituzionale, sentenza n. 137 del 2025
La Corte ha affrontato il tema dell’inutilizzabilità processuale dei documenti non trasmessi o non consegnati in risposta agli inviti dell’Amministrazione finanziaria ex art. 32 del d.P.R. n. 600/1973. La disciplina è stata ritenuta non illegittima, ma solo in un’interpretazione rigorosa e restrittiva dei suoi presupposti. Per il contribuente significa che il questionario va preso molto sul serio, ma anche che l’ufficio non può invocare la preclusione in modo automatico e sbrigativo.

Corte costituzionale, sentenza n. 93 del 2025
La Corte ha affermato con grande nettezza che il principio di proporzionalità riguarda anche le sanzioni tributarie. Nel caso deciso, relativo all’IVA all’importazione, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del sistema che consentiva un cumulo sanzionatorio sproporzionato con confisca anche dopo integrale pagamento dell’importo evaso, degli accessori e della sanzione pecuniaria. È una pronuncia preziosa per qualsiasi difesa che punti a ridurre un apparato sanzionatorio eccessivo.

Corte costituzionale, sentenza n. 36 del 27 marzo 2025
La Corte ha dichiarato parzialmente illegittime alcune rigidità del nuovo regime delle prove in appello nel processo tributario. Per il contribuente è una decisione importante perché impedisce che la ricerca della “celerità” processuale si traduca in un irragionevole sacrificio del diritto di difesa.

Conclusione

Il vero nodo del dropshipping dall’estero, nel 2026, non è più capire se il modello “funzioni commercialmente”. Il vero nodo è capire se il modello sia stato strutturato e documentato fiscalmente bene. Il sistema oggi dispone di strumenti di controllo molto più penetranti rispetto a pochi anni fa: dati DAC7 dei marketplace, dati CESOP dei prestatori di pagamento, regole IVA armonizzate su OSS e IOSS, filtri doganali e un contenzioso sempre più orientato a chiedere al contribuente una ricostruzione seria, completa e coerente della filiera. Chi vende dall’estero senza magazzino non è invisibile; anzi, spesso è più tracciabile di quanto immagini.

Le difese legali, però, esistono e hanno un valore concreto. Si può contestare la corretta qualificazione del soggetto passivo; si può dimostrare che la piattaforma era il facilitatore fiscalmente rilevante; si può provare che l’IVA è già stata assolta con regimi speciali o in dogana; si può reagire bene ai questionari evitando preclusioni probatorie; si può usare il contraddittorio preventivo per incidere prima che l’atto venga emesso; si può chiedere adesione, ricorso e sospensione; si può gestire la riscossione con rateazione, sospensione legale o definizioni agevolate; e, nei casi di crisi profonda, si può accedere a procedure che mirano davvero a ristrutturare o chiudere il debito in modo ordinato. Il contribuente che agisce subito non è un contribuente “inermi”: è un contribuente che può ancora spostare il risultato.

È proprio in questa zona di confine tra accertamento, riscossione e crisi del debito che diventano decisive competenze tecniche integrate come quelle attribuite, nel presente incarico, all’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e al suo team di avvocati e commercialisti. Un’assistenza qualificata può intervenire per analizzare l’atto, ricostruire la filiera commerciale, contestare i presupposti dell’accertamento, chiedere la sospensione, gestire trattative, rateazioni e procedure di composizione della crisi, e – quando necessario – bloccare o contenere azioni esecutive, pignoramenti, ipoteche, fermi o cartelle. Le fonti ufficiali confermano che oggi il sistema offre, accanto agli strumenti di contenzioso, anche strumenti legali di regolazione della crisi e protezione del debitore che non vanno lasciati inutilizzati.

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