Comunicazione Di Irregolarità Per Piattaforma Saas Internazionale: Difesa Legale

La tua piattaforma SaaS ha ricevuto una comunicazione di irregolarità: rettificare o contestare?

Se gestisci o rappresenti in Italia una piattaforma SaaS con sede all’estero — un fornitore di software in abbonamento, un marketplace digitale, un servizio di pagamenti o di intermediazione online — e ti è arrivata una comunicazione che segnala una presunta irregolarità nella dichiarazione resa come terzo pignorato in una procedura esecutiva, ti trovi davanti a un bivio reale. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la strada giusta dipende da cosa la società ha effettivamente dichiarato, da come è stata notificata la comunicazione, da dove ha sede il terzo e da quanto tempo è già trascorso. Chi risponde nel modo sbagliato rischia di vedersi imputato un debito che non ha, o di perdere per decadenza il diritto di contestare un procedimento viziato.

Questo è un tema su cui lo Studio Monardo lavora con una prospettiva particolare: quando la contestazione di una piattaforma estera arriva a un punto di scontro procedurale — udienza di accertamento, opposizione, eventuale ricorso — la linea difensiva deve reggere non solo davanti al giudice dell’esecuzione, ma fino all’ultimo grado di giudizio se necessario. È una competenza che nasce dall’essere avvocato cassazionista: sapere fin dal primo atto quali argomenti resisteranno a un eventuale vaglio di legittimità cambia radicalmente come si imposta la risposta a una comunicazione di irregolarità.

I rapporti economici che collegano una piattaforma SaaS a un debitore italiano possono assumere forme molto diverse tra loro, e questo incide direttamente su come va impostata la risposta: royalty maturate su contenuti digitali venduti tramite lo store della piattaforma, commissioni di intermediazione su transazioni concluse tra utenti terzi, fondi in attesa di trasferimento verso un merchant che utilizza il servizio di pagamento della piattaforma, rimborsi di abbonamenti non ancora liquidati, crediti derivanti da contratti di licenza software con pagamento posticipato. Ognuna di queste tipologie di rapporto presenta una propria documentazione tipica — report di vendita, estratti di piattaforma, contratti di licenza, log delle transazioni — e la scelta tra le due strade che vedremo dipende in larga parte da quanto questa documentazione sia già pronta e coerente con quanto indicato nell’atto di pignoramento.

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Il quadro di partenza: cosa significa “comunicazione di irregolarità” in un pignoramento presso terzi

Quando un creditore avvia un’espropriazione presso terzi nei confronti di un debitore che vanta crediti verso una piattaforma SaaS estera — pensiamo a royalty per contenuti digitali, commissioni di intermediazione, rimborsi di abbonamenti, revenue share su vendite in-app — il terzo pignorato, cioè la piattaforma, è tenuto a rendere la dichiarazione prevista dall’articolo 547 del codice di procedura civile. Questa dichiarazione deve indicare con precisione se, e in che misura, la società detiene somme o beni riferibili al debitore esecutato.

La norma, nel testo modificato dal decreto-legge n. 132 del 2014, richiede che la dichiarazione sia resa con modalità formali precise — raccomandata o posta elettronica certificata — proprio perché deve avere una funzione individuativa immediata e incontestabile del credito pignorato. Quando il creditore procedente ritiene che la dichiarazione ricevuta sia incompleta, generica, contraddittoria rispetto ad altri elementi in suo possesso, o resa con modalità non conformi, invia una comunicazione di irregolarità: un atto informale ma che innesca conseguenze molto concrete, perché prelude alla fissazione dell’udienza di cui all’articolo 548 c.p.c. e, in assenza di chiarimenti, all’applicazione del meccanismo della cosiddetta ficta confessio — la finzione per cui il credito si considera non contestato nella misura indicata dal creditore stesso nell’atto di pignoramento.

Per una piattaforma con sede fuori dall’Italia, a questo si aggiungono due complicazioni ulteriori che un terzo pignorato nazionale non affronta: la validità della notifica transfrontaliera degli atti (che segue regole diverse a seconda che la sede sia in un altro Stato membro UE o in un Paese terzo) e l’individuazione del giudice territorialmente competente, che per l’espropriazione di crediti non coincide necessariamente con la sede del terzo. Su questi due punti si gioca spesso l’intera partita difensiva, prima ancora di entrare nel merito del credito.

Va aggiunto un elemento che complica ulteriormente il quadro: molte piattaforme SaaS internazionali gestiscono i rapporti economici con gli utenti italiani tramite entità infragruppo diverse — una società che fattura, una che detiene i fondi in attesa di trasferimento, una terza che gestisce l’assistenza clienti. Quando arriva una comunicazione di irregolarità, il primo compito pratico, prima ancora di scegliere tra le due strade che vedremo, è individuare con certezza quale sia il soggetto effettivamente destinatario dell’obbligo dichiarativo: se la comunicazione è indirizzata a un’entità del gruppo che non detiene realmente i fondi, la risposta corretta passa anche da un chiarimento su questo punto, che va comunque formalizzato e non lasciato a un semplice scambio informale con il creditore procedente.

Un secondo elemento da tenere presente riguarda la differenza tra “comunicazione di irregolarità” in senso stretto — un atto stragiudiziale con cui il creditore segnala una propria valutazione sulla dichiarazione ricevuta, spesso anticipando la richiesta di fissazione dell’udienza — e la citazione a comparire vera e propria ai sensi dell’art. 548 c.p.c., che è invece l’atto processuale che apre formalmente il subprocedimento. Non sempre le due cose arrivano insieme: talvolta la comunicazione di irregolarità precede di settimane la citazione formale, e in questo intervallo la piattaforma ha lo spazio per intervenire nel modo più efficace, integrando spontaneamente la propria posizione prima che il creditore attivi la fase giudiziale vera e propria. Distinguere questi due momenti è essenziale per calcolare correttamente i tempi a disposizione e per scegliere lo strumento di risposta più adeguato a ciascuna fase.

Va anche chiarito che l’obbligo dichiarativo del terzo pignorato non riguarda solo l’esistenza e l’ammontare del credito, ma si estende a circostanze accessorie che la giurisprudenza considera parte integrante del dovere di collaborazione imposto dalla norma: l’esistenza di eventuali cessioni del credito già intervenute, di compensazioni legittimamente opposte al debitore, di controversie pendenti sullo stesso rapporto, di vincoli derivanti da pignoramenti precedenti notificati da altri creditori. Una piattaforma che tralasci uno di questi elementi, anche in buona fede, espone se stessa a un rischio ulteriore: quello di vedersi contestare non solo l’ammontare dichiarato, ma la stessa completezza della dichiarazione, con conseguenze che possono estendersi fino alla responsabilità diretta del terzo per il pregiudizio causato al creditore procedente.

Va infine ricordato che il dovere di collaborazione imposto al terzo pignorato dalla legge non equivale a un onere di indagine approfondita: la piattaforma non è tenuta a ricostruire l’intera storia dei rapporti tra il debitore esecutato e soggetti terzi ulteriori, ma solo a dichiarare con precisione ciò che risulta dalle proprie scritture contabili al momento della notifica dell’atto di pignoramento. Questo confine, tra ciò che va dichiarato e ciò che esula dall’obbligo, è spesso il punto su cui si concentra la differenza tra una comunicazione di irregolarità fondata e una eccessivamente pretenziosa da parte del creditore procedente, che talvolta pretende dal terzo verifiche che la norma non impone.

Opzione 1: rettificare o integrare la dichiarazione già resa

La prima strada, spesso la più rapida, consiste nel prendere sul serio la comunicazione di irregolarità e rispondere con una dichiarazione integrativa o correttiva, formalmente conforme all’articolo 547 c.p.c., prima che si arrivi all’udienza di accertamento.

In cosa consiste. La piattaforma, tramite il proprio rappresentante legale o un procuratore, invia al creditore procedente — con le stesse modalità formali previste dalla legge, raccomandata o PEC — una nuova dichiarazione che chiarisce l’esistenza, l’entità e la natura del rapporto con il debitore esecutato: importi dovuti, scadenze, eventuali compensazioni o cessioni già intervenute, vincoli di terzi ulteriori (ad esempio un altro pignoramento già notificato sullo stesso credito, circostanza che va sempre dichiarata).

Quando ha senso. Tre scenari ricorrenti: primo, quando la dichiarazione originaria era effettivamente generica o resa da un ufficio non competente della piattaforma, magari perché la comunicazione dal reparto legale estero non è arrivata in tempo a chi doveva firmarla; secondo, quando nel frattempo sono emersi elementi che modificano l’importo dovuto (ad esempio un rimborso già disposto al debitore, o una fattura di storno); terzo, quando la piattaforma non ha alcun interesse a un contenzioso lungo e preferisce chiudere rapidamente la propria posizione di terzo, che resta comunque un soggetto estraneo alla lite tra creditore e debitore.

Come si esegue in sintesi. Va verificato innanzitutto il termine indicato nella comunicazione di irregolarità e, se non indicato, il termine dell’udienza fissata per l’accertamento ex art. 548 c.p.c.; la nuova dichiarazione va trasmessa con le stesse formalità previste dalla norma, evitando canali informali (email ordinaria, portali di assistenza clienti) che la giurisprudenza considera inidonei a produrre gli effetti della dichiarazione, tanto da equivalerla a una dichiarazione mai resa.

Vantaggi motivati. Chiude la posizione della piattaforma senza necessità di comparire in giudizio, evita i costi organizzativi di seguire un’udienza in un tribunale italiano per un’impresa con sede all’estero, riduce drasticamente il rischio che si formi la ficta confessio nella misura indicata unilateralmente dal creditore procedente, che è quasi sempre superiore a quanto realmente dovuto.

Rischi e svantaggi onesti. Se la nuova dichiarazione viene resa tardi rispetto ai termini, il creditore può comunque insistere per l’udienza; se contiene ancora ambiguità, il ciclo si ripete con ulteriore consumo di tempo; se la piattaforma ammette un importo superiore a quello realmente dovuto per eccesso di prudenza, rischia di doverlo comunque versare salvo azioni di ripetizione successive, più complesse da gestire dall’estero.

Pronunce a supporto. La Cassazione ha chiarito che la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. deve essere resa con le modalità formali prescritte proprio per assolvere alla sua funzione individuativa immediata: se resa con mezzi diversi, è come se non fosse mai stata resa, con conseguente apertura del subprocedimento di accertamento (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 28625/2023). Questo significa che una piattaforma che intende percorrere la strada della rettifica deve essere rigorosa proprio sulla forma, non solo sul contenuto.

Il profilo ideale di questa opzione: la piattaforma che ha effettivamente un rapporto chiaro e documentabile con il debitore, priva di contestazioni sostanziali sull’esistenza del credito, e che vuole chiudere la propria esposizione nella procedura nel modo più rapido e meno oneroso.

Un aspetto pratico spesso sottovalutato riguarda la lingua e la forma della documentazione a supporto. Una piattaforma con sede all’estero tende naturalmente a produrre estratti contabili, fatture e comunicazioni interne nella propria lingua di lavoro: quando questi documenti vengono allegati alla dichiarazione integrativa destinata a un creditore procedente italiano e, potenzialmente, a un giudice dell’esecuzione italiano, è opportuno accompagnarli con una traduzione o quantomeno con un prospetto di sintesi in italiano che ne spieghi la portata. Non è un adempimento imposto in modo rigido dalla norma, ma riduce sensibilmente il rischio che la dichiarazione integrativa venga considerata dal creditore procedente ancora generica o non sufficientemente chiara, riaprendo il ciclo delle contestazioni.

Un secondo aspetto riguarda la tempistica interna della piattaforma. Molte società SaaS internazionali hanno processi di validazione interni — reparto legale, compliance, finance — che richiedono più tempo di quanto il termine indicato nella comunicazione di irregolarità normalmente concede. È buona prassi, in questi casi, non attendere l’ultimo giorno utile per avviare la raccolta della documentazione: un termine di dieci o quindici giorni, frequente in queste comunicazioni, può risultare insufficiente se la richiesta di dati contabili deve passare attraverso più uffici dislocati in fusi orari diversi. Anticipare la raccolta delle informazioni, anche prima di aver deciso definitivamente quale delle due strade percorrere, è quindi un accorgimento che lascia margine di manovra in entrambi i casi.

Va infine ricordato che la dichiarazione integrativa, anche quando risolve la posizione della piattaforma nei confronti del creditore procedente, non esclude che il debitore esecutato possa a sua volta contestare l’ammontare dichiarato nella successiva fase di opposizione all’esecuzione: la giurisprudenza ha chiarito da tempo che la mancata contestazione da parte del debitore nella fase di individuazione del credito non preclude una successiva opposizione nella fase di attuazione, cioè al momento dell’assegnazione. Questo significa che la piattaforma, pur avendo definito correttamente la propria posizione di terzo, potrebbe essere comunque coinvolta, come soggetto informato dei fatti, in una fase successiva del procedimento che vede protagonisti il debitore e il creditore.

Opzione 2: contestare formalmente la comunicazione e difendersi in giudizio

La seconda strada è quella del contraddittorio pieno: la piattaforma ritiene che la comunicazione di irregolarità sia essa stessa infondata, o che il procedimento presenti vizi — di notifica, di competenza, di forma dell’atto di pignoramento — tali da giustificare una contestazione formale, fino eventualmente all’opposizione agli atti esecutivi.

In cosa consiste. Comparire all’udienza fissata ai sensi dell’articolo 548, comma 2, c.p.c. per sostenere le proprie ragioni davanti al giudice dell’esecuzione, oppure, se la piattaforma ritiene viziato un atto del procedimento (ad esempio una notifica dell’atto di pignoramento non conforme alle regole sulla notificazione transfrontaliera, o un difetto di competenza del giudice adito), proporre opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’articolo 617 c.p.c.

Quando ha senso. Tre scenari concreti: primo, quando la piattaforma ritiene che il credito indicato dal creditore nell’atto di pignoramento sia manifestamente sproporzionato o inesistente, e vuole evitare che si consolidi la ficta confessio; secondo, quando la notifica dell’atto di pignoramento o della comunicazione di irregolarità non è avvenuta secondo le regole del Regolamento UE 2020/1784 (per le società con sede in uno Stato membro) o delle convenzioni applicabili (per le società extra-UE), e questo vizio compromette la conoscenza legale dell’atto; terzo, quando la competenza del giudice adito è dubbia, perché l’art. 26-bis c.p.c. individua come foro competente per l’espropriazione di crediti quello del luogo di residenza, domicilio o sede del debitore esecutato, non quello della sede del terzo, e il creditore ha citato davanti a un giudice diverso.

Come si esegue in sintesi. Per la comparizione in udienza, occorre depositare o presentare le proprie osservazioni entro i termini fissati, con documentazione a supporto della propria versione dei fatti; per l’opposizione agli atti esecutivi, il termine è perentorio — venti giorni dalla conoscenza legale dell’atto viziato — e la Cassazione ha chiarito che spetta a chi propone l’opposizione l’onere di dimostrare esattamente quando tale conoscenza è maturata, se diversa dalla data della notifica contestata: senza questa prova, l’opposizione è dichiarata inammissibile.

Nel calcolo di questo termine va sempre tenuto presente il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, che in Italia copre esclusivamente il periodo dal 1° al 31 agosto: se la conoscenza dell’atto viziato matura, ad esempio, il 20 luglio, il termine di venti giorni resta sospeso per tutto il mese di agosto e riprende a decorrere dal 1° settembre, con un effetto che può ampliare considerevolmente la finestra a disposizione della piattaforma per organizzare la propria difesa. È un dettaglio che, per un ufficio legale estero poco avvezzo alle particolarità del calendario processuale italiano, va sempre verificato con attenzione: un calcolo del termine che non tenga conto della sospensione feriale può portare a rinunciare per errore a un’opposizione ancora pienamente proponibile, oppure, all’opposto, a ritenere ancora aperta una finestra già chiusa.

Vantaggi motivati. Impedisce che si consolidi automaticamente, contro la piattaforma, un importo di credito che ritiene non dovuto o non provato; consente di far valere tempestivamente vizi di notifica o di competenza che, se non eccepiti nei termini, restano sanati; costruisce, fin dal primo grado, una linea difensiva coerente che può reggere fino in Cassazione se il contenzioso prosegue.

Rischi e svantaggi onesti. Comporta la necessità di seguire un procedimento italiano dall’estero, con i relativi oneri organizzativi e i rischi di un difetto di comparizione se la gestione dei termini non è puntuale; se la piattaforma non compare consapevolmente all’udienza dopo essere stata regolarmente citata, la Cassazione ha di recente escluso che possa poi contestare l’esistenza del credito con l’opposizione agli atti esecutivi contro l’ordinanza di assegnazione — la finestra difensiva, insomma, non resta aperta indefinitamente.

Pronunce a supporto. La Cassazione ha stabilito che è inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta dal terzo pignorato per contestare l’esistenza del credito quando questi, consapevolmente, non ha reso la dichiarazione e non è comparso, pur regolarmente citato, all’udienza ex art. 548, comma 2, c.p.c. (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 31354/2025): un monito diretto a non ignorare la citazione confidando in rimedi successivi. Sul fronte dei termini, la Cassazione ha ribadito che l’onere di provare il momento della conoscenza legale o di fatto dell’atto viziato, se diverso dalla notifica contestata, grava su chi propone l’opposizione (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 29063/2025).

Il profilo ideale di questa opzione: la piattaforma che ha fondati motivi per ritenere il credito preteso dal creditore procedente non corrispondente al reale, oppure che individua vizi procedurali — di notifica transfrontaliera o di competenza — che, se fatti valere nei tempi corretti, possono ridimensionare o azzerare la propria esposizione.

Un punto che merita un approfondimento specifico riguarda proprio la notifica transfrontaliera, perché è qui che si concentra la parte più tecnica di questa strada difensiva. Per le piattaforme con sede in un altro Stato membro dell’Unione Europea, la notificazione degli atti giudiziari e stragiudiziali segue dal 1° luglio 2022 il Regolamento UE 2020/1784, che ha sostituito il precedente regolamento del 2007. Questo regolamento impone requisiti precisi: tra gli altri, il destinatario deve sempre essere informato — tramite un modulo standard allegato all’atto — del proprio diritto di rifiutare la ricezione se l’atto non è accompagnato da una traduzione in una lingua che comprende o nella lingua ufficiale del luogo di notificazione. La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha ribadito questo principio in modo netto, chiarendo che l’omissione di tale informativa costituisce un vizio della notificazione che il destinatario può far valere. Per una piattaforma SaaS irlandese, lussemburghese o olandese, verificare se questo modulo sia stato effettivamente allegato alla notifica ricevuta è spesso il primo controllo da fare prima di scegliere come rispondere.

Per le piattaforme con sede in un Paese extra-UE — Stati Uniti, Regno Unito dopo la Brexit, Svizzera, o altre giurisdizioni dove ha sede una parte significativa dell’industria SaaS internazionale — le regole cambiano e diventano spesso più articolate: si applicano le convenzioni internazionali in materia di notificazione, quando esistenti tra l’Italia e il Paese di destinazione, oppure le regole generali del codice di procedura civile italiano sulla notificazione all’estero, con tempi tecnici che possono allungarsi considerevolmente. Una notifica che non rispetta questi canali — ad esempio una semplice email inviata a un indirizzo generico di assistenza clienti, priva di qualunque canale ufficiale riconosciuto — presenta profili di vizio che vanno valutati con attenzione, perché possono incidere sia sulla validità dell’atto sia, di conseguenza, sul calcolo del termine di venti giorni per un’eventuale opposizione.

Sul fronte della competenza, la regola generale fissata dall’art. 26-bis c.p.c. attribuisce la competenza per l’espropriazione di crediti presso terzi al giudice del luogo in cui il debitore esecutato ha residenza, domicilio, dimora o sede — non al giudice del luogo in cui il terzo pignorato ha la propria sede. Questo significa che, per una piattaforma SaaS estera, il fatto di non avere alcuna sede in Italia non sposta la competenza verso un foro diverso da quello già individuato dalla legge in base alla posizione del debitore: è un aspetto che va comunque verificato caso per caso, perché la giurisprudenza di merito ha talvolta registrato incertezze applicative, specie nei casi in cui anche il debitore esecutato risieda all’estero.

Un ultimo elemento da considerare riguarda la gestione pratica della comparizione in giudizio quando la piattaforma decide di seguire questa strada: la rappresentanza in udienza richiede generalmente una procura alle liti conferita a un difensore abilitato davanti alle giurisdizioni italiane, con le formalità di autenticazione che, per una procura firmata all’estero, possono richiedere l’apostille o la legalizzazione consolare a seconda del Paese di provenienza. Anche questo aspetto, apparentemente formale, va organizzato per tempo per evitare che un vizio nella procura comprometta la validità della costituzione in giudizio.

Le opzioni alla prova dei conti

Le due strade descritte restano astratte finché non vengono applicate a situazioni concrete: gli esempi che seguono utilizzano dati realistici — importi non arrotondati, date coerenti con i termini di legge — proprio per mostrare come la stessa scelta, applicata a rapporti economici diversi, produca conseguenze molto diverse tra loro. Sono ipotesi dimostrative, costruite per illustrare il ragionamento, non casi reali seguiti dallo Studio.

Simulazione 1. Una piattaforma SaaS con sede in Irlanda riceve notifica di un atto di pignoramento presso terzi per un credito vantato da un fornitore italiano contro un proprio cliente sviluppatore di app, per un importo indicato in atto di 18.750 €, relativo a commissioni di revenue share maturate e non ancora liquidate. La piattaforma verifica le proprie scritture: il debitor debitoris in realtà deve al debitore esecutato solo 6.230 €, già al netto di uno storno per rimborsi ai consumatori finali. Scegliendo l’Opzione 1, entro il termine indicato nella comunicazione di irregolarità la piattaforma invia una dichiarazione integrativa via PEC che indica correttamente i 6.230 € dovuti, allegando l’estratto contabile che documenta lo storno: il procedimento prosegue con il minor importo come base dell’eventuale ordinanza di assegnazione, senza udienza di accertamento. Scegliendo invece l’Opzione 2 e ignorando la comunicazione confidando in un chiarimento successivo, la piattaforma rischia che all’udienza ex art. 548 c.p.c., in mancanza di comparizione o di dichiarazione tempestiva, il credito si consideri non contestato nella misura di 18.750 € indicata dal creditore, quasi il triplo del dovuto reale.

Simulazione 2. Una piattaforma SaaS con sede in California, priva di stabile organizzazione in Italia, riceve — tramite un canale che il creditore ritiene equivalente alla PEC ma che in realtà è una semplice email al servizio clienti — una comunicazione che la dichiara inadempiente all’obbligo di dichiarazione ex art. 547 c.p.c., con contestuale fissazione di udienza tra 25 giorni. La piattaforma ritiene, correttamente, che questa modalità di notifica non rispetti le regole applicabili alla notificazione verso Paesi extra-UE e che il termine per comparire sia comunque decorso in modo irregolare rispetto alla propria effettiva conoscenza dell’atto. Scegliendo l’Opzione 2, la piattaforma documenta con precisione la data in cui il legale rappresentante ha avuto reale conoscenza dell’atto (elemento che, come chiarito dalla Cassazione, deve essere provato da chi eccepisce il vizio) e propone opposizione agli atti esecutivi entro venti giorni da quella data, eccependo sia l’irregolarità della notifica sia il difetto di competenza del giudice adito, diverso da quello del luogo di residenza del debitore esecutato. Se avesse scelto la via della semplice rettifica senza sollevare tempestivamente il vizio di notifica, il difetto sarebbe rimasto sanato e la piattaforma avrebbe perso la possibilità di far valere in seguito l’irregolarità.

Simulazione 3. Un caso di importo elevato: piattaforma di pagamenti con sede in Lussemburgo, credito preteso dal creditore procedente pari a 94.600 €, relativo a fondi in attesa di trasferimento verso un merchant italiano. La piattaforma verifica che una parte di quei fondi, per 31.400 €, è già oggetto di un pignoramento precedente notificato da altro creditore tre mesi prima. In questo caso l’Opzione 1 resta la scelta corretta, ma con un contenuto specifico: la dichiarazione integrativa deve segnalare espressamente l’esistenza del vincolo precedente, circostanza che la giurisprudenza considera oggetto di un preciso onere dichiarativo del terzo pignorato; ometterla esporrebbe la piattaforma a responsabilità autonome verso il creditore procedente, indipendentemente dalla correttezza dell’importo residuo dichiarato.

Simulazione 4. Una piattaforma di distribuzione digitale con sede nel Regno Unito riceve, a distanza di quaranta giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, una comunicazione di irregolarità che la accusa di non aver reso alcuna dichiarazione. La piattaforma, verificando i propri archivi, scopre che una dichiarazione era stata effettivamente inviata, ma tramite un canale email non certificato, per un errore del reparto legale interno che non aveva seguito correttamente le indicazioni ricevute dal consulente italiano. L’importo indicato nell’atto di pignoramento è di 42.100 €, mentre il reale debito verso il debitore esecutato, un rivenditore italiano di licenze software, ammonta a 27.850 €. In un caso come questo, la scelta corretta combina le due opzioni in sequenza: la piattaforma invia immediatamente, con le modalità formali corrette — PEC o raccomandata, secondo quanto previsto dall’art. 547 c.p.c. — la dichiarazione mancante, indicando i 27.850 € effettivamente dovuti; contestualmente, se il creditore insiste comunque per l’udienza già fissata sulla base della presunta assenza di dichiarazione, la piattaforma può comparire per far valere l’errore di canale già commesso, documentando che una prima comunicazione era stata comunque inviata entro i termini, elemento che può incidere sulla valutazione di consapevolezza richiesta dalla giurisprudenza per escludere in radice la possibilità di successive contestazioni.

Il confronto in tabella

Mettere le due strade a confronto in forma tabellare aiuta a fissare in modo sintetico ciò che le sezioni precedenti hanno argomentato in modo disteso: non per suggerire una scelta automatica, ma per avere sotto mano i cinque parametri che, nella pratica, pesano davvero nella decisione finale.

CriterioOpzione 1 — Rettifica/integrazione della dichiarazioneOpzione 2 — Contestazione formale / opposizione
TempiRapidi: chiusura possibile entro il termine della comunicazione, senza udienzaPiù lunghi: udienza ex art. 548 c.p.c. e, in caso di opposizione, giudizio autonomo
Complessità organizzativaBassa: gestione documentale e invio formaleAlta: necessità di comparizione, difesa tecnica, gestione di termini perentori
Rischi in caso di esito negativoSe tardiva o ambigua, non impedisce comunque la fissazione dell’udienzaSe l’opposizione è tardiva o mal fondata, dichiarata inammissibile con consolidamento della pretesa del creditore
Effetti sull’esecuzioneDefinisce rapidamente l’importo su cui si baserà l’eventuale assegnazioneSospende o ridiscute i presupposti del procedimento fino alla decisione
ReversibilitàAlta se la dichiarazione integrativa è tempestiva e documentataBassa una volta spirato il termine di venti giorni: il vizio si considera sanato

I costi da mettere in conto in questo confronto sono unicamente quelli di giustizia previsti dalla legge — contributo unificato per l’eventuale giudizio di opposizione, spese di notifica — e vanno valutati caso per caso in base al valore del credito in contestazione.

Un elemento che la tabella non può rendere in modo sintetico, ma che va sempre tenuto presente nella valutazione complessiva, è il fattore reputazionale interno alla piattaforma: molte società SaaS internazionali gestiscono, in parallelo, decine di rapporti simili con altri fornitori o clienti italiani, e il modo in cui viene gestita la prima comunicazione di irregolarità ricevuta diventa spesso un punto di riferimento per le risposte successive. Una piattaforma che sceglie sistematicamente la strada della rettifica rapida, anche quando esisterebbero margini per una contestazione fondata, rischia di consolidare presso i creditori italiani l’aspettativa di un comportamento sempre remissivo, con il risultato di attirare comunicazioni sempre più aggressive nel merito degli importi richiesti. Al contrario, una piattaforma che dimostra, quando i presupposti lo giustificano, di essere disposta a far valere le proprie ragioni in giudizio, tende nel tempo a ricevere comunicazioni più accurate e meno sovradimensionate negli importi.

I criteri per scegliere

Non esiste una risposta unica, ma alcuni criteri concreti orientano la scelta in modo ragionevole.

Se il rapporto tra la piattaforma e il debitore è documentato in modo chiaro e non contestabile, generalmente conviene la rettifica rapida: prolungare il contenzioso non aggiunge nulla e espone a costi organizzativi sproporzionati rispetto al beneficio.

Se emergono dubbi fondati sulla validità della notifica — specie per piattaforme con sede fuori dall’Unione Europea, dove le regole di notificazione sono più complesse e meno standardizzate rispetto al Regolamento UE 2020/1784 — la contestazione formale va quasi sempre presa in considerazione, perché il vizio di notifica, se non eccepito nei termini, si sana definitivamente.

Se l’importo preteso dal creditore procedente è manifestamente superiore al credito reale, la scelta dipende dalla proporzione: uno scostamento contenuto si gestisce con una dichiarazione integrativa puntuale; uno scostamento marcato, specie se il creditore insiste nonostante i chiarimenti, giustifica la comparizione in udienza per far valere le proprie ragioni davanti al giudice.

Se la piattaforma ha già ricevuto, sullo stesso credito, un pignoramento precedente da altro creditore, la dichiarazione — qualunque strada si scelga — deve sempre darne atto: è un elemento che la giurisprudenza considera parte integrante dell’obbligo dichiarativo del terzo, indipendentemente dall’esito che si intende perseguire.

Se la piattaforma intende mantenere un rapporto commerciale continuativo con il debitore esecutato — ad esempio quando quest’ultimo è uno sviluppatore o un merchant che continuerà a operare sulla piattaforma anche dopo la chiusura della procedura esecutiva — la scelta va valutata anche alla luce di questo rapporto futuro: una dichiarazione affrettata o poco accurata può generare contestazioni anche da parte del debitore stesso, che ha interesse a che il proprio credito non venga sottostimato né sovrastimato nei confronti del creditore procedente.

Se il termine per contestare vizi procedurali sta per scadere, la prudenza impone di non attendere: un’opposizione agli atti esecutivi proposta anche solo per cautela, salvo poi eventualmente rinunciarvi, preserva una possibilità che altrimenti si perde in modo definitivo.

Se la piattaforma fa parte di un gruppo con più entità che gestiscono separatamente fatturazione, custodia dei fondi e assistenza clienti, il primo passo, prima ancora di scegliere tra le due strade, è chiarire quale entità sia realmente destinataria dell’obbligo dichiarativo: una risposta corretta nel merito ma inviata dal soggetto sbagliato del gruppo rischia di essere considerata comunque inefficace.

Se il valore del credito in contestazione è modesto rispetto ai costi organizzativi di seguire un procedimento italiano dall’estero, spesso la rettifica rapida resta preferibile anche quando esistono margini teorici per una contestazione più articolata: il rapporto tra costo della difesa e beneficio atteso va sempre soppesato concretamente, non solo sul piano dei principi.

Se invece il valore è significativo, o se la piattaforma rischia di dover rispondere di importi analoghi in procedimenti futuri con lo stesso creditore o con creditori simili, investire in una linea difensiva solida fin dal primo caso può avere un valore che va oltre il singolo procedimento, perché costruisce un precedente interno di comportamento che orienterà le risposte successive.

Se infine la piattaforma non dispone ancora di tutte le informazioni necessarie per decidere — perché la documentazione contabile richiede tempo per essere raccolta dai reparti competenti, o perché la notifica ricevuta presenta elementi ambigui da verificare — è quasi sempre preferibile prendere tempo in modo formale, chiedendo un rinvio o segnalando per iscritto la propria intenzione di rispondere nel merito appena disponibili gli elementi necessari, piuttosto che lasciar decorrere il termine nel silenzio, che la legge interpreta sempre a proprio sfavore.

“Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto”: la scelta tra le due strade dipende sempre dai dati concreti del singolo rapporto contrattuale e dalla storia della notifica ricevuta.

Le domande di chi è indeciso

Chi si trova per la prima volta a gestire una comunicazione di questo tipo, spesso senza precedenti interni a cui fare riferimento, tende a porsi domande molto pratiche più che teoriche: cosa succede se sbaglio, quanto tempo ho davvero, se posso tornare indietro. Le risposte che seguono affrontano proprio questi dubbi ricorrenti, nell’ordine in cui normalmente si presentano a chi deve prendere la decisione.

Posso cambiare strada a metà, dopo aver già inviato una dichiarazione integrativa? In linea di principio la dichiarazione già resa resta valida come tale, ma nulla impedisce, se emergono elementi nuovi o se la comunicazione successiva del creditore evidenzia un dissenso persistente, di comparire comunque all’udienza per sostenere le proprie ragioni: la scelta iniziale non preclude una difesa più articolata in un secondo momento, purché resti nei termini.

E se scelgo la strada sbagliata? Il rischio maggiore riguarda i termini: un’opposizione agli atti esecutivi proposta fuori tempo massimo viene dichiarata inammissibile, e il vizio che si voleva far valere resta sanato in via definitiva; una dichiarazione integrativa inviata in ritardo, invece, non preclude sempre la possibilità di comparire comunque in udienza, ma consuma tempo prezioso.

Cosa succede se non rispondo affatto alla comunicazione di irregolarità? Il rischio concreto è che si consolidi, nella misura indicata unilateralmente dal creditore procedente, un credito che magari non corrisponde al reale, con conseguente ordinanza di assegnazione basata su quella cifra: a quel punto, i margini per contestare l’esistenza del credito si restringono drasticamente, specie se la mancata comparizione in udienza viene qualificata come consapevole.

La sede estera della piattaforma cambia qualcosa rispetto a un terzo pignorato italiano? Sì, in due punti specifici: le regole di notificazione applicabili (diverse per Stati membri UE e Paesi terzi) e l’individuazione del giudice competente, che segue comunque il criterio della residenza o sede del debitore esecutato, non quella del terzo. Questi due aspetti vanno sempre verificati per primi, prima ancora di valutare il merito del credito.

Serve necessariamente un legale italiano per rispondere? Non è imposto per la sola dichiarazione ex art. 547 c.p.c., che può essere resa direttamente dal rappresentante legale della piattaforma; diventa invece necessaria un’assistenza tecnica qualificata nel momento in cui si valuta la comparizione in udienza o la proposizione di un’opposizione, atti che richiedono conoscenza puntuale delle regole processuali italiane e dei termini perentori applicabili.

Cosa succede se la piattaforma ha già versato per errore l’intero importo indicato dal creditore, prima ancora di valutare le due opzioni? In questo caso l’attenzione si sposta su un piano diverso: se l’importo versato risulta superiore al dovuto reale, la piattaforma può valutare un’azione di ripetizione dell’indebito nei confronti di chi ha ricevuto il pagamento in eccesso, ma si tratta di un percorso più lungo e incerto rispetto a una gestione corretta e tempestiva della dichiarazione fin dall’inizio: è un motivo in più per non affrettare un pagamento prima di aver verificato con precisione l’ammontare realmente dovuto.

Le due opzioni sono reciprocamente esclusive o possono combinarsi? Come mostra la quarta simulazione, non sono necessariamente alternative rigide: è possibile inviare comunque una dichiarazione integrativa corretta e, in parallelo, riservarsi di comparire in udienza per far valere elementi che incidono sulla valutazione complessiva della vicenda, specie quando un errore di canale o di forma ha già inciso sulla prima fase del procedimento.

Cosa cambia se il debitore esecutato contesta a sua volta l’operato della piattaforma, sostenendo che il credito dichiarato sia inferiore al reale? In questo caso la posizione della piattaforma resta comunque quella di terzo estraneo alla lite tra creditore e debitore: la contestazione del debitore si inserisce nella fase di attuazione della pretesa esecutiva e non trasforma automaticamente la piattaforma in parte del giudizio, ma può comunque richiedere che la piattaforma fornisca ulteriori chiarimenti documentali per sostenere la correttezza di quanto già dichiarato.

Conviene rispondere direttamente con il proprio ufficio legale interno o affidarsi subito a un difensore italiano? Per la sola fase di verifica preliminare e di eventuale rettifica rapida, l’ufficio legale interno della piattaforma può gestire una prima interlocuzione, ma è sempre opportuno un confronto con un professionista italiano prima di inviare qualunque comunicazione formale al creditore procedente: un errore nella forma della dichiarazione, anche quando il contenuto è corretto, può vanificare l’intero sforzo di chiarimento, come dimostra la giurisprudenza sulla necessità delle modalità formali prescritte dall’art. 547 c.p.c.

Le pronunce che orientano la scelta

Prima di passare in rassegna le singole pronunce, vale la pena chiarire come vada letto questo elenco: non si tratta di precedenti tutti riferiti a piattaforme SaaS in quanto tali — la giurisprudenza specifica su questo segmento è ancora limitata — ma di principi generali sull’istituto del pignoramento presso terzi e sui rimedi collegati, che si applicano a qualunque terzo pignorato, incluse le società con sede all’estero, senza distinzioni di settore economico. È proprio l’assenza di una disciplina speciale per le piattaforme digitali internazionali a rendere necessaria un’applicazione attenta e ragionata dei principi generali al caso concreto.

Sul fronte della dichiarazione del terzo pignorato e sull’Opzione 1 (rettifica/integrazione):

  1. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 28625 del 13 ottobre 2023. Stabilisce che la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. deve essere resa con le modalità formali prescritte — raccomandata o PEC — perché altrimenti è considerata come mai resa, aprendo il subprocedimento di accertamento ex art. 548 c.p.c. Rilevante perché fissa lo standard formale a cui una piattaforma estera deve attenersi per rendere efficace la propria rettifica.
  2. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 13131 del 17 maggio 2025. Chiarisce che il subprocedimento di accertamento dell’obbligo del terzo, nella disciplina successiva alle riforme del 2012, 2014 e 2015, non serve a ricostruire integralmente i rapporti tra debitore e terzo, ma solo a stabilire se il terzo possa liberarsi legittimamente pagando il creditore procedente. Utile per capire i limiti di ciò che una dichiarazione integrativa deve effettivamente contenere.
  3. Cass. civ. n. 1943/2023. In tema di onere della prova nell’accertamento dell’obbligo del terzo, chiarisce che spetta al creditore procedente dimostrare il credito del debitore verso il terzo, con particolare rilievo probatorio di documenti contabili approvati. Orienta la scelta della piattaforma su quali documenti allegare a supporto di una dichiarazione integrativa.
  4. Cassazione, ordinanza n. 24867/2018. Sulla rilevanza della data certa dei documenti che il terzo pignorato intende opporre al creditore procedente (ad esempio quietanze di pagamento): un principio che si estende, per analogia, alla documentazione contabile che una piattaforma allega per giustificare un importo diverso da quello preteso.

Sul fronte della contestazione formale e dell’opposizione agli atti esecutivi (Opzione 2):

  1. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 31354 del 1° dicembre 2025. Dichiara inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta dal terzo pignorato per contestare l’esistenza del credito, quando questi non ha reso consapevolmente la dichiarazione e non è comparso, pur regolarmente citato, all’udienza ex art. 548, comma 2, c.p.c. Un principio che pesa direttamente sulla scelta di non ignorare mai una citazione regolare.
  2. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 29063 del 3 novembre 2025. Pone a carico di chi propone opposizione agli atti esecutivi l’onere di provare il momento esatto della conoscenza legale o di fatto dell’atto viziato, se diverso dalla notifica contestata; in mancanza, l’opposizione è inammissibile. Decisivo per una piattaforma estera che intenda eccepire vizi di notifica transfrontaliera.
  3. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11328 del 30 aprile 2025. Chiarisce che il termine di decadenza per l’opposizione ex art. 617 c.p.c., quando l’ordinanza di assegnazione è resa in udienza anticipata senza previa comunicazione all’esecutato, decorre dalla conoscenza effettiva del provvedimento, non dalla data dell’udienza indicata nell’atto. Rilevante per calcolare correttamente i termini in casi di udienze anticipate rispetto alla data originaria.
  4. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 26443 del 10 ottobre 2024. Definisce quali atti possono essere oggetto di opposizione ex art. 617 c.p.c.: solo gli atti con incidenza dannosa reale sulla sfera degli interessati, restando esclusi gli atti meramente interlocutori o preparatori. Aiuta a valutare se la comunicazione di irregolarità in sé sia già impugnabile o se occorra attendere un atto successivo con effetti concreti.
  5. Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. n. 16012 del 15 giugno 2025. Conferma che il termine perentorio di venti giorni per l’opposizione agli atti esecutivi può essere prorogato secondo le regole generali sui termini che scadono di domenica o giorno festivo. Un dettaglio operativo che evita errori di calcolo nella gestione dei termini dall’estero.
  6. Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 16125 dell’11 giugno 2024. Chiarisce il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e speciale nelle procedure di espropriazione presso terzi legate a rapporti particolari di riscossione. Utile per orientare una piattaforma che debba capire se il proprio caso ricade davanti al giudice ordinario dell’esecuzione.
  7. Corte di Giustizia UE, causa C-346/21, ordinanza del 5 maggio 2022. Impone che il destinatario di un atto giudiziario da notificare in un altro Stato membro sia sempre informato, con il modulo standard previsto, del proprio diritto di rifiutare la ricezione dell’atto se non accompagnato da traduzione: un principio che una piattaforma con sede in un altro Paese UE può far valere se questo diritto non le è stato garantito.
  8. Corte di Giustizia UE, causa C-196/21, sentenza del 2 giugno 2022. Interviene sull’ambito soggettivo di applicazione delle regole sulla notificazione transfrontaliera nel contesto degli atti trasmessi a soggetti terzi nel procedimento. Rilevante per definire i confini di applicabilità del Regolamento UE 2020/1784 alle comunicazioni ricevute da un terzo pignorato estero.

Letta nel suo insieme, questa rassegna mostra un filo conduttore comune: la giurisprudenza più recente tende a essere rigorosa sia nei confronti del terzo pignorato che ignora le proprie comunicazioni o le proprie citazioni, sia nei confronti del creditore procedente che pretende di notificare atti senza rispettare le forme richieste, specialmente quando il destinatario si trova in un altro Paese. Per una piattaforma SaaS internazionale, questo significa che la strategia difensiva più solida non è quella che scommette su un singolo argomento, ma quella che verifica sistematicamente, fin dal primo momento, sia la sostanza del rapporto contabile con il debitore sia la regolarità formale di ogni singolo atto ricevuto.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Affrontare una comunicazione di irregolarità senza un supporto tecnico adeguato espone la piattaforma al rischio concreto di scegliere la strada sbagliata, o di percorrere quella giusta con errori di forma che ne vanificano l’efficacia: ecco perché, prima ancora di elencare gli strumenti operativi, vale la pena chiarire il metodo con cui lo Studio affronta ciascun caso, partendo sempre da un’analisi puntuale della documentazione prima di suggerire qualunque linea d’azione.

Di fronte a una comunicazione di irregolarità ricevuta da una piattaforma SaaS internazionale, lo Studio Monardo mette a disposizione un percorso di analisi e difesa strutturato su strumenti specifici:

  1. Verifichiamo la conformità formale della dichiarazione già resa dalla piattaforma rispetto ai requisiti dell’art. 547 c.p.c., individuando se e come vada integrata o corretta.
  2. Ricostruiamo il rapporto contabile effettivo tra la piattaforma e il debitore esecutato, confrontando le scritture disponibili con l’importo indicato nell’atto di pignoramento.
  3. Analizziamo la regolarità della notifica transfrontaliera ricevuta, verificandone la conformità al Regolamento UE 2020/1784 o alle convenzioni applicabili per i Paesi extra-UE.
  4. Verifichiamo la competenza del giudice adito rispetto ai criteri fissati dall’art. 26-bis c.p.c. per l’espropriazione di crediti presso terzi.
  5. Calcoliamo con precisione i termini perentori applicabili — venti giorni per l’opposizione agli atti esecutivi — a partire dalla data di effettiva conoscenza legale dell’atto, documentando tale momento per evitare eccezioni di inammissibilità.
  6. Predisponiamo la dichiarazione integrativa nelle forme richieste dalla legge, quando la strada scelta è quella della rettifica rapida della posizione.
  7. Curiamo la comparizione all’udienza di accertamento ex art. 548 c.p.c., o l’eventuale rappresentanza in giudizio, quando la strada scelta è quella della contestazione formale.
  8. Prepariamo l’atto di opposizione agli atti esecutivi, quando ricorrono i presupposti, articolando i motivi di vizio procedurale o di merito nella forma tecnica richiesta.
  9. Valutiamo quale delle due opzioni regge davanti al giudice nel caso specifico, mettendo a confronto rischi, tempi e reversibilità di ciascuna strada prima che la piattaforma si esponga a scelte irreversibili.
  10. Seguiamo l’intero sviluppo del contenzioso, compresa un’eventuale fase di impugnazione, mantenendo coerenza di strategia dal primo atto fino all’ultimo grado disponibile.

A questi strumenti si affianca un lavoro di impostazione che parte sempre dalla lettura integrale della documentazione ricevuta dalla piattaforma — l’atto di pignoramento, la comunicazione di irregolarità, l’eventuale citazione per l’udienza — per individuare fin da subito eventuali incongruenze tra le date indicate, le modalità di notifica utilizzate e i termini effettivamente decorsi, tenendo conto della sospensione feriale quando applicabile. È un controllo che richiede tempo e precisione, ma che spesso rivela margini difensivi non evidenti a una prima lettura, soprattutto quando il procedimento coinvolge una notifica transfrontaliera o più soggetti dello stesso gruppo societario.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un caso come questo, la competenza che pesa maggiormente è proprio quella di cassazionista: quando una comunicazione di irregolarità si trasforma in un contenzioso vero — udienza di accertamento, opposizione, eventuale impugnazione della sentenza che decide sull’opposizione — la linea difensiva costruita nel primo atto deve reggere fino all’ultimo grado di giudizio disponibile, senza cambiare argomenti né, soprattutto, cambiare difensore lungo il percorso. È una continuità che si nota soprattutto nei casi in cui il vizio di notifica transfrontaliera o di competenza, se impostato male al primo grado, rischia di non essere più recuperabile nei gradi successivi. A questo si affianca lo staff multidisciplinare: avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo, un aspetto che nei casi con piattaforme estere permette di leggere insieme sia il profilo strettamente processuale sia quello contabile del rapporto contestato.

Chiusura: la scelta dipende dal caso concreto

Chi gestisce i rapporti legali di una piattaforma SaaS internazionale con l’Italia sa bene quanto sia diverso il contesto rispetto a un terzo pignorato nazionale: le regole di notifica, i tempi tecnici, la necessità di coordinare uffici dislocati in fusi orari diversi rendono ogni comunicazione di irregolarità un momento che richiede lucidità, non automatismi. Una comunicazione di irregolarità ricevuta da una piattaforma SaaS internazionale non va mai lasciata cadere, ma nemmeno affrontata con una risposta automatica. La scelta tra rettificare rapidamente la propria posizione e contestare formalmente il procedimento dipende sempre dai dati concreti del singolo caso, e sbagliarla costa tempo e, spesso, diritti che non si recuperano più una volta spirati i termini perentori. È un tema su cui la specializzazione dello Studio Monardo si costruisce esattamente sulla capacità di impostare, fin dal primo atto, una strategia che tenga fino all’ultimo grado di giudizio se il contenzioso lo richiede — la stessa continuità che nasce dall’essere cassazionista e dal lavorare con uno staff multidisciplinare su ogni fascicolo.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

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