Agevolazione Contributiva Fruita Senza Requisiti: Come Difendersi Dal Fisco

Quando l’INPS bussa per recuperare sgravi già goduti, la prima impressione è che non ci sia niente da fare. Il provvedimento è arrivato, l’avviso di addebito è già sul tavolo, la cifra da restituire sembra definitiva. Ma la giurisprudenza racconta una storia diversa: decine di pronunce della Corte di Cassazione — in particolare negli anni 2024-2026 — ridisegnano i confini tra ciò che l’Istituto può pretendere e ciò che il datore di lavoro può contestare, con successo.

Su questo terreno, quello che conta di più non è la lettera della legge — che pure ha un peso — ma come i giudici l’hanno interpretata nei casi concreti. Sapere che la Cassazione ha stabilito che la decadenza dalle agevolazioni contributive non si applica in modo automatico e oggettivo, oppure che il DURC ha natura meramente certificativa e non costitutiva, oppure ancora che l’onere della prova dei requisiti grava sull’impresa ma va esercitato in modo preciso e circostanziato: queste sono le decisioni che devi conoscere, tradotte in conseguenze pratiche.

In questa guida, analizziamo l’evoluzione giurisprudenziale in materia di agevolazioni contributive fruite senza requisiti, con un’attenzione specifica agli strumenti di difesa disponibili dopo la ricezione di un avviso di addebito o di un verbale ispettivo. Il punto di partenza sarà sempre la pronuncia della Suprema Corte, calata nella situazione che stai vivendo.

Lo Studio Monardo affronta queste controversie contando su una competenza diretta e documentata: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, con esperienza specifica nelle opposizioni avverso atti contributivi dell’INPS e nella difesa nei procedimenti di recupero di agevolazioni. Questo significa che la stessa strategia difensiva — costruita conoscendo i più recenti orientamenti della Cassazione — può essere portata avanti senza interruzioni fino all’ultimo grado di giudizio.


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Il quadro normativo in breve: su cosa si pronunciano i giudici

Prima di entrare nel vivo della giurisprudenza, è utile fissare i pilastri normativi su cui essa si costruisce.

Il principale riferimento per l’accesso alle agevolazioni contributive è l’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), che subordina il diritto a qualsiasi beneficio normativo o contributivo al possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e all’assenza di violazioni in materia di lavoro, sicurezza e previdenza. Il datore di lavoro deve mantenere tale regolarità in modo continuativo: non basta essere in regola al momento dell’assunzione, occorre esserlo per tutta la durata del godimento del beneficio.

L’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015 ha poi codificato i principi generali per la fruizione degli incentivi all’assunzione, stabilendo che il beneficio non spetta se: il datore ha effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei sei mesi precedenti l’assunzione nella stessa unità produttiva; sono in atto sospensioni per crisi o riorganizzazione aziendale; l’assunzione viola il diritto di precedenza; non sono rispettati i contratti collettivi di riferimento.

Lo strumento con cui l’INPS recupera le somme è l’avviso di addebito (introdotto dall’art. 30 del D.L. n. 78/2010, convertito con L. n. 122/2010), che dal 1° gennaio 2011 ha sostituito la cartella di pagamento e costituisce titolo esecutivo direttamente azionabile. Il destinatario dispone di un termine perentorio di 40 giorni per proporre opposizione giudiziale avanti al Tribunale in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999. Decorso tale termine senza impugnazione, l’avviso diventa definitivo sul piano del merito — ma, come vedremo, non su tutto.

Il D.M. 30 gennaio 2015 disciplina la procedura di verifica della regolarità contributiva ai fini del DURC online: l’INPS deve inviare un invito a regolarizzare entro 15 giorni prima di emettere un DURC negativo. Questo passaggio procedurale — spesso trascurato nell’opposizione — è oggetto di numerosi contenziosi.

Sul piano della prescrizione, i crediti contributivi dell’INPS si prescrivono in cinque anni (art. 3 della L. n. 335/1995), con decorrenza dalla scadenza del termine di versamento. La prescrizione è interrotta dagli atti interruttivi tipici (avviso bonario, verbale ispettivo, avviso di addebito). Il mancato pagamento o la mancata impugnazione dell’avviso di addebito non converte il termine in quello decennale: questo è un principio ormai saldamente stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, con conseguenze importanti per chi voglia sollevare eccezione di prescrizione anche a distanza di anni.


L’orientamento consolidato: regolarità contributiva, DURC e automatismi vietati

Il filo conduttore della giurisprudenza più recente in materia di agevolazioni contributive è duplice: da un lato, il rigore nella verifica dei presupposti di accesso; dall’altro, il divieto di applicare meccanismi automatici e ciechi di decadenza, che ignorino la concretezza della fattispecie.

Cass. n. 30788/2024: il DURC positivo non cancella le violazioni pregresse

La Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 30788 del 2024, ha affrontato il caso di una società cooperativa che aveva ottenuto un DURC regolare nonostante fosse accertata una precedente irregolarità contributiva. L’INPS aveva recuperato gli sgravi; la Corte d’Appello di Milano aveva dato torto all’Istituto; la Cassazione ha ribaltato questa decisione.

Il principio affermato è netto: il DURC svolge una funzione meramente dichiarativa e non costitutiva del diritto alle agevolazioni. Il documento attesta una situazione di regolarità al momento della sua emissione, ma non può sanare automaticamente violazioni pregresse né impedire all’INPS di recuperare contributi omessi. In altre parole: se hai ottenuto un DURC regolare, non stai automaticamente acquisendo il diritto definitivo agli sgravi. Se esiste una irregolarità contributiva anteriore all’emissione del documento, l’INPS può sempre contestarla e recuperare le agevolazioni godute nel periodo in cui quella irregolarità sussisteva.

Il principio, calato nella pratica, significa che il DURC positivo è una condizione necessaria ma non sufficiente per mantenere le agevolazioni. La sua presenza non preclude il controllo successivo né genera un affidamento tutelabile in via assoluta.

Cass. n. 10815/2026: l’irregolarità su gestioni diverse giustifica comunque la perdita degli sgravi

Con l’ordinanza n. 10815 del 23 aprile 2026, la Cassazione è tornata sull’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006, questa volta in una controversia che riguardava una piccola somma (4.060,57 euro) e una irregolarità contributiva su una gestione previdenziale diversa rispetto ai lavoratori destinatari dell’agevolazione (Gestione Separata relativa a lavoratori autonomi, non i dipendenti per cui erano stati fruiti gli sgravi).

Il principio di diritto è stato confermato: la regolarità contributiva richiesta dalla norma è universale e non correlata alla singola posizione per cui si fruisce dell’agevolazione. Non esiste un criterio di proporzionalità tra l’importo dell’irregolarità e la perdita del beneficio. L’Istituto richiama il proprio orientamento già espresso nelle sentenze Cass. n. 27107/2018 e Cass. n. 30273/2024.

In altre parole: anche un’omissione su una posizione diversa — per un importo contenuto, relativa a una gestione previdenziale differente — basta a far perdere gli sgravi. L’impresa non può difendersi dicendo che “l’irregolarità non riguardava quei lavoratori”: per la Cassazione, ciò è irrilevante.

La difesa corretta in questi casi non è contestare la logica del principio — consolidata — ma verificare se la procedura di regolarizzazione è stata rispettata dall’INPS (15 giorni di invito), se il DURC negativo è stato correttamente emesso e notificato, e se eventualmente l’irregolarità risulta già sanata prima della fruizione del beneficio contestato.

Cass. n. 10955/2026: il processo non è revisione dell’atto ma accertamento del diritto

Con l’ordinanza n. 10955 del 2026, la Cassazione ha risolto una questione processuale di grande rilievo pratico: nel giudizio di opposizione ad avviso di addebito per omissione contributiva derivante da insussistenza del diritto agli sgravi, il giudice non valuta la legittimità formale dell’atto dell’INPS, ma accerta direttamente il diritto sostanziale dell’impresa a fruire dell’agevolazione. Ciò significa che l’INPS può in giudizio dedurre ragioni diverse da quelle indicate nell’atto originario, e spetta sempre all’azienda — non all’Istituto — dimostrare di possedere tutti i requisiti per il beneficio.

In altre parole, se hai fatto opposizione sperando che l’INPS non riuscisse a “difendere” le proprie ragioni iniziali, la Cassazione dice che questo approccio non funziona: il giudice del lavoro verifica se hai o non hai diritto all’agevolazione, con o senza le stesse motivazioni dell’atto. L’onere della prova dei requisiti grava sull’impresa, non sull’INPS.


Questione 1: l’onere della prova — chi deve dimostrare cosa?

Il dubbio pratico come lo pone il datore di lavoro: «Ho fatto opposizione all’avviso di addebito. Il giudice deve accertare se l’INPS aveva ragione, oppure sono io che devo dimostrare di avere avuto diritto all’agevolazione?»

Cosa hanno deciso i giudici

La risposta della giurisprudenza è costante e univoca: l’onere della prova dei presupposti per il riconoscimento dell’agevolazione contributiva grava sempre sul datore di lavoro, che è il soggetto che afferma di aver diritto al beneficio e chiede la reiezione della pretesa dell’INPS.

La Cassazione, Sezione Lavoro, con la citata ordinanza n. 10955/2026, ha ribadito che già con la pronuncia n. 19262/2003 si era affermato che le ragioni per cui l’INPS ha negato il diritto agli sgravi in sede amministrativa sono irrilevanti nel processo: è l’impresa a dover fornire la prova della sussistenza del diritto al beneficio. Questo orientamento è rimasto immutato.

Con l’ordinanza n. 23264/2025 (Cass., sez. lav., 8 settembre 2025), la stessa Corte ha ribadito il principio in un contenzioso tra una società di costruzioni e l’INPS su agevolazioni per l’edilizia, precisando che il mancato assolvimento dell’onere probatorio nel giudizio di merito non può essere rimediato in sede di legittimità: ciò che non è stato allegato e provato davanti al Tribunale e alla Corte d’Appello non può essere introdotto per la prima volta in Cassazione.

Con l’ordinanza n. 20959/2025 (Cass., sez. lav., 23 luglio 2025), infine, la Corte ha precisato che la contestazione della pretesa contributiva nel giudizio di opposizione deve essere precisa e circostanziata rispetto ai fatti allegati dall’ente impositore, non potendo consistere in mere affermazioni generiche o nella contestazione di profili formali dell’atto.

Se c’è un punto di contrasto

Non vi è un contrasto vero e proprio sull’onere della prova: esso grava sull’impresa in modo uniforme in tutta la giurisprudenza. Il punto dibattuto riguarda piuttosto il grado di precisione richiesto nelle allegazioni. Alcune pronunce di merito — specie di primo grado — ammettono che l’impresa possa allegare i requisiti “per relationem” a documenti già prodotti dall’INPS nel proprio fascicolo ispettivo. La Cassazione tende invece a richiedere un’iniziativa probatoria autonoma da parte dell’opponente.

Cosa significa per te

Se ricevi un avviso di addebito per recupero di sgravi, non puoi difenderti contestando solo i profili formali dell’atto o attendendo che l’INPS non riesca a motivare la propria pretesa. Devi predisporre una difesa nel merito, raccogliere tutta la documentazione che attesti il possesso dei requisiti di legge — DURC, contratti collettivi applicati, assenza di licenziamenti nei sei mesi precedenti, regolare svolgimento del progetto formativo (per l’apprendistato), rispetto delle condizioni specifiche dell’agevolazione fruita — e allegarla sin dal ricorso in opposizione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in quanto avvocato cassazionista con specifica esperienza nel contenzioso contributivo, costruisce la difesa dell’impresa partendo dall’analisi di ogni singola voce di requisito contestata, raccogliendo le prove già prima del deposito del ricorso e predisponendo un fascicolo probatorio che regga all’esame di tutti i gradi di giudizio.


Questione 2: il termine di 40 giorni per opporsi — è davvero definitivo?

Il dubbio pratico come lo pone il datore di lavoro: «Ho ricevuto l’avviso di addebito mesi fa e non ho fatto opposizione in tempo. Posso ancora fare qualcosa?»

Cosa hanno deciso i giudici

Il termine di 40 giorni per proporre opposizione all’avviso di addebito, previsto dall’art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999, è stato qualificato dalla giurisprudenza di legittimità come termine a pena di decadenza. La Cassazione, con l’ordinanza n. 8791/2025 (Cass., sez. lav., 2 aprile 2025), ha chiarito che una volta decorso tale termine senza impugnazione, il merito della pretesa contributiva non può più essere contestato, e l’avviso di addebito diventa definitivo quanto alla sussistenza del credito.

Il Tribunale di Milano, con ordinanza del gennaio 2025, ha confermato che ogni avviso deve essere impugnato autonomamente entro 40 giorni dalla notifica e che la successiva intimazione di pagamento non riapre i termini.

Tuttavia, la giurisprudenza apre due strade residuali. La prima è l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., che non è soggetta a termini perentori e consente di eccepire fatti estintivi o modificativi del credito verificatisi dopo la notifica dell’avviso di addebito (es. pagamento successivo, prescrizione maturata dopo l’atto, accordo transattivo). La seconda — e cruciale — è che la mancata impugnazione non converte la prescrizione quinquennale in quella decennale.

Il principio cardine sulla prescrizione

La Cassazione, Sezioni Unite, con la storica pronuncia n. 23397 del 17 novembre 2016, ha stabilito che la mancata impugnazione dell’avviso di addebito produce soltanto l’effetto dell’irretrattabilità del credito (non lo si può più contestare nel merito), ma non determina la conversione del termine prescrizionale breve quinquennale in quello decennale ex art. 2953 c.c. Ciò perché l’avviso di addebito, pur diventando definitivo, rimane atto amministrativo e non acquista efficacia di giudicato. L’INPS ha quindi cinque anni — dalla formazione dell’atto definitivo — per avviare l’esecuzione forzata, dopodiché il credito si estingue per prescrizione.

Questo orientamento è stato confermato da Cass. n. 31010 del 5 dicembre 2019 (prescrizione in cinque anni se nessun atto successivo all’avviso di addebito) e da Cass. n. 14548/2025 (Cass., sez. lav., 2025), che ha anche escluso che le sentenze sul rapporto di lavoro tra dipendente e datore possano interrompere la prescrizione dei contributi.

Se c’è un contrasto

Su questo punto non vi è contrasto giurisprudenziale: l’orientamento delle Sezioni Unite del 2016 è pienamente consolidato e non risultano decisioni difformi recenti. Il punto da verificare caso per caso è se l’INPS ha compiuto atti interruttivi della prescrizione dopo l’avviso di addebito (intimazioni di pagamento, pignoramenti, fermi) e quando questi siano stati notificati.

Cosa significa per te

Se hai ricevuto un avviso di addebito per recupero di sgravi e il termine di 40 giorni è scaduto, non sei necessariamente senza difese. Puoi ancora eccepire la prescrizione quinquennale nel caso in cui l’INPS non abbia compiuto atti interruttivi successivi entro cinque anni. Puoi ancora proporre opposizione all’esecuzione per fatti sopravvenuti alla notifica dell’avviso. E, ovviamente, puoi contestare la regolarità della notifica dell’avviso stesso, che costituisce il momento da cui decorre il termine dei 40 giorni e, successivamente, quello della prescrizione.


Questione 3: la decadenza per inadempimento formativo nell’apprendistato — conta la sostanza, non la forma

Il dubbio pratico come lo pone il datore di lavoro: «Ho impiegato apprendisti e goduto delle agevolazioni. L’INPS mi contesta che non hanno frequentato i corsi di formazione esterna. Devo restituire tutto?»

Cosa hanno deciso i giudici

Questo è uno dei settori in cui la giurisprudenza ha mostrato la maggior evoluzione, orientandosi verso una valutazione sostanziale e non meramente formalistica dell’adempimento degli obblighi formativi.

La Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 2558 del 5 febbraio 2026, ha cassato una sentenza della Corte d’Appello di Firenze che aveva confermato la decadenza dalle agevolazioni contributive per due apprendisti, fondandosi esclusivamente sulla mancata partecipazione ai corsi di formazione esterna organizzati dalla Provincia per l’anno oggetto di accertamento. La Suprema Corte ha ribadito che la decadenza dalle agevolazioni non può essere applicata secondo una logica automatica e meramente oggettiva fondata su una inosservanza formale. Essa può ritenersi integrata per l’intera durata del contratto soltanto quando l’inadempimento si concretizzi in una totale mancanza di formazione teorica e pratica, oppure in un’attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi del progetto formativo.

La coeva ordinanza n. 2991 del 10 febbraio 2026 ha però fissato l’altra faccia del principio: l’apprendistato richiede una formazione reale, coerente con il progetto formativo e idonea a far acquisire le competenze previste. Il semplice affiancamento in azienda, senza un piano formativo strutturato e documentato, non è sufficiente. Se il datore di lavoro non ha erogato nessuna formazione interna adeguata, la decadenza è integrata.

L’orientamento, già tracciato con l’ordinanza n. 8564/2018 che aveva stabilito il principio della “gravità concreta dell’inadempimento”, si è quindi consolidato nel senso che: non basta la mancata frequenza di un corso esterno in un anno specifico per far scattare la decadenza; ma conta l’esito formativo complessivo del rapporto di apprendistato.

Se c’è un contrasto

Non vi è un contrasto giurisprudenziale sul principio, ma vi è una zona grigia applicativa: nel caso in cui la formazione interna sia stata regolare ma quella esterna sia stata parzialmente omessa, l’esito dipende dalla valutazione del giudice di merito sulla “concreta vicenda”. Alcune Corti d’Appello tendono ad essere più rigorose nel valutare la completezza del percorso; la Cassazione interviene correttamente solo se il giudice di merito non ha applicato il criterio della gravità concreta ma si è limitato a registrare l’inadempimento formale.

L’assunzione prudenziale per il datore di lavoro è: documentare sempre la formazione svolta (interna ed esterna), conservare i registri delle ore, le attestazioni di frequenza, i verbali del tutor aziendale. In caso di contestazione, questi documenti consentono di dimostrare che l’obiettivo formativo è stato raggiunto anche se un singolo corso non è stato frequentato.

Cosa significa per te

Se stai affrontando un verbale ispettivo per decadenza dalle agevolazioni dell’apprendistato, la difesa più efficace non è quella formale (“il DURC era regolare”) ma quella sostanziale: dimostrare che la formazione è stata concretamente svolta, che il progetto formativo è stato rispettato nella sua sostanza, e che l’eventuale omissione di corsi esterni era di scarsa importanza rispetto all’obiettivo complessivo. La giurisprudenza della Cassazione ti offre uno scudo importante — a condizione di avere la documentazione per usarlo.


Questione 4: l’avviso di addebito per erroneo inquadramento contrattuale — quando il vizio è di merito

Il dubbio pratico come lo pone il datore di lavoro: «L’INPS sostiene che ho applicato la categoria contrattuale sbagliata ai miei lavoratori, con conseguente perdita delle agevolazioni. Posso contestarlo?»

Cosa hanno deciso i giudici

La questione dell’erroneo inquadramento professionale come causa di recupero degli sgravi è stata affrontata dalla Cassazione con l’ordinanza n. 20959/2025 (Cass., sez. lav., 23 luglio 2025), in una controversia relativa ad operai agricoli a tempo determinato. La Corte ha chiarito che, anche in questo caso, la contestazione della pretesa contributiva deve essere precisa e circostanziata: non basta sollevare questioni formali sull’atto (es. tardività della notifica del verbale ispettivo) senza contestare nel merito le ragioni della pretesa.

Il principio di diritto enunciato è il seguente: in tema di diritto agli sgravi contributivi, spetta al contribuente assolvere all’onere della prova dei presupposti per il riconoscimento del beneficio, fornendo elementi specifici a sostegno della propria posizione. Chi si limita a eccepire vizi formali senza contestare il merito è destinato a perdere.

Con la sentenza n. 11189/2024 (Cass., sez. lav., 2024), la Corte ha confermato inoltre che nel calcolo dei contributi — e dunque nella verifica dell’imponibile su cui misurare la perdita dell’agevolazione — occorre fare riferimento alla retribuzione dovuta per legge o per contratto e non a quella effettivamente corrisposta. Questo principio rafforza la posizione dell’INPS nei casi in cui l’impresa abbia applicato una retribuzione inferiore al minimo contrattuale.

Se c’è un contrasto

Non vi sono contrasti sulla regola generale. Il punto critico è processuale: alcune pronunce di merito hanno ammesso che la contestazione dell’inquadramento possa essere svolta anche attraverso le risultanze istruttorie raccolte dall’INPS (verbali ispettivi, libro unico del lavoro). La Cassazione tende invece a richiedere che l’impresa alleghi essa stessa i documenti a sostegno del corretto inquadramento, senza “appoggiarsi” al fascicolo della controparte.

Cosa significa per te

Se l’INPS ti contesta un erroneo inquadramento, prepara subito la documentazione: i contratti collettivi applicati, le mansioni effettivamente svolte dai lavoratori, le comunicazioni obbligatorie, il libro unico del lavoro. L’opposizione all’avviso di addebito deve contenere una contestazione di merito articolata su questi elementi, non solo una critica alle modalità di conduzione dell’ispezione.


Questione 5: la retroattività della revoca degli sgravi — fino a dove può spingersi l’INPS?

Il dubbio pratico come lo pone il datore di lavoro: «L’INPS mi ha revocato agevolazioni fruite tre anni fa. Ha senso contestare la pretesa considerando la data in cui ho goduto del beneficio?»

Cosa hanno deciso i giudici

La questione della retroattività della revoca si intreccia con quella della prescrizione e con quella dell’accertamento del diritto. Anche su questo fronte, la giurisprudenza ha fornito indicazioni utili.

Come ricordato dalla Cassazione nella pronuncia n. 7641 del 22 marzo 2025, il termine di 90 giorni dalla ricezione degli atti dall’autorità giudiziaria entro cui l’INPS deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali è fissato a pena di decadenza dall’esercizio della potestà sanzionatoria. Questo principio, pur riguardando la fattispecie della depenalizzazione delle omissioni contributive (D.Lgs. n. 8/2016), è indicativo di un orientamento più ampio della Corte verso la tutela della certezza dei rapporti giuridici contro l’esercizio tardivo dei poteri dell’Istituto.

Sul fronte della prescrizione, la Cassazione ord. n. 28594 del 6 novembre 2024 ha precisato che la decorrenza della prescrizione per i contributi dovuti alla Gestione Separata parte dalla scadenza del termine di versamento, non dalla dichiarazione dei redditi successiva. Questo criterio è di estrema rilevanza pratica per le ipotesi in cui l’INPS recuperi sgravi riferiti a periodi lontani nel tempo.

Cass. n. 18305 del 3 settembre 2020, infine, ha chiarito che l’iscrizione ipotecaria non interrompe la prescrizione dei contributi, il che significa che l’INPS deve compiere atti interruttivi specifici e tempestivi per mantenere viva la propria pretesa.

Se c’è un contrasto

Non vi sono contrasti giurisprudenziali significativi su questi principi. Il tema aperto riguarda piuttosto l’applicazione concreta del computo dei giorni di sospensione eccezionale (emergenza COVID, proroghe legislative) e la loro incidenza sui termini. La giurisprudenza ha confermato che i 311 giorni totali di sospensione per emergenza COVID vanno sommati ai termini di prescrizione, potendo slittare la scadenza di quasi un anno rispetto al calcolo ordinario.

Cosa significa per te

Prima di rispondere a qualsiasi pretesa dell’INPS per il recupero di agevolazioni, è fondamentale verificare: quando decorre il termine quinquennale di prescrizione? Quali atti interruttivi ha compiuto l’INPS e quando li ha notificati? Ci sono stati periodi di sospensione eccezionale applicabili? Queste verifiche vanno condotte con precisione, perché la prescrizione — eccepita nel modo corretto e nel momento giusto — può determinare la decadenza dell’intera pretesa, indipendentemente dal merito della contestazione.


La pronuncia più recente e rilevante: Cass. n. 10815/2026 e la portata universale della regolarità contributiva

L’ordinanza n. 10815 del 23 aprile 2026 è probabilmente la decisione più significativa degli ultimi mesi sul tema delle agevolazioni contributive. Vale la pena analizzarla in dettaglio, perché i suoi effetti pratici sono notevolissimi.

Il caso riguardava una Srl che aveva fruito di sgravi contributivi riferiti al mese di dicembre 2017. L’INPS aveva emesso un DURC negativo nel febbraio 2018 a causa di un’irregolarità contributiva riguardante esclusivamente la Gestione Separata relativa a lavoratori autonomi, e non i dipendenti per cui erano stati fruiti i benefici. L’importo dell’irregolarità era contenuto (4.060,57 euro). Il Tribunale di Milano aveva accolto l’opposizione; la Corte d’Appello aveva riformato; la Cassazione ha confermato la Corte d’Appello.

La Suprema Corte ha enunciato tre principi fondamentali:

Primo: il requisito del DURC regolare si applica in via generale a tutte le agevolazioni contributive, comprese le misure di decontribuzione per le nuove assunzioni previste dalla L. n. 190/2014. Non esistono categorie di sgravi “protette” da questo requisito.

Secondo: la regolarità contributiva richiesta è universale e non correlata alla specifica gestione previdenziale a cui appartengono i lavoratori destinatari del beneficio. Un’irregolarità sulla Gestione Separata fa perdere anche gli sgravi sui lavoratori dipendenti.

Terzo: la normativa non prevede un criterio di proporzionalità tra l’ammontare del debito e la perdita del beneficio. Anche un debito di pochi euro basta a far scattare la decadenza, se non regolarizzato entro i termini.

Questo cambia completamente il panorama difensivo? Non del tutto. La Cassazione ribadisce che resta sempre possibile la verifica giudiziale della reale posizione contributiva, anche in presenza di contestazioni relative al rilascio del DURC. Il DURC è contestabile: se è stato emesso in modo irregolare (ad es. senza il preventivo invito a regolarizzare di 15 giorni, o su dati errati), la sua negatività può essere impugnata davanti al giudice del lavoro. E la posizione contributiva reale — non quella certificata dal DURC — può essere provata in giudizio.


I principi applicati ai casi reali

Le simulazioni seguenti applicano i principi della giurisprudenza esaminata a situazioni-tipo concrete.

Ipotesi 1 — Revoca degli sgravi per irregolarità DURC su Gestione Separata. Un’impresa edile (10 dipendenti) ha fruito nel corso del 2023 di sgravi contributivi per la decontribuzione Sud per un importo complessivo di 17.280 euro. Nel marzo 2024 riceve un avviso di addebito dell’INPS per la restituzione integrale degli sgravi, perché nel novembre 2023 era stato emesso un DURC negativo: l’irregolarità riguardava un ritardo nel versamento di contributi sulla Gestione Separata di un collaboratore autonomo, per 1.840 euro, non regolarizzato nei 15 giorni dell’invito. Alla luce di Cass. n. 10815/2026, la perdita degli sgravi è integrata e non proporzionabile. La difesa corretta è: verificare se l’invito a regolarizzare è stato inviato e notificato correttamente, verificare se l’irregolarità era già sanata prima dell’emissione del DURC negativo, e — se si vuole impugnare — proporre opposizione entro 40 giorni allegando la documentazione dei versamenti effettuati. Se il termine dei 40 giorni è decorso, valutare l’opposizione all’esecuzione per fatti sopravvenuti (eventuale regolarizzazione successiva), oppure la verifica della prescrizione se l’INPS ha tardato nell’agire esecutivamente.

Ipotesi 2 — Decadenza dall’agevolazione apprendistato per formazione esterna omessa. Un’azienda informatica ha impiegato tre apprendisti nel triennio 2021-2023, fruendo di un’aliquota contributiva ridotta. Nel 2025 riceve un verbale ispettivo: due apprendisti non hanno frequentato i corsi di formazione esterna provinciali nell’anno 2022. La richiesta di contributi è di 9.340 euro (differenza tra aliquota ordinaria e agevolata per il periodo contestato). Alla luce di Cass. n. 2558/2026, la difesa è: dimostrare che la formazione interna è stata regolarmente erogata, che il progetto formativo è stato rispettato nella sua sostanza, e che la mancata frequenza esterna non ha compromesso il raggiungimento delle competenze previste. Se esistono attestati di formazione interna, verbali del tutor aziendale, registri delle ore, la decadenza può essere esclusa. Se invece la formazione era assente o gravemente carente in toto, la posizione è debole.

Ipotesi 3 — Opposizione per prescrizione parziale. Un’impresa di pulizie riceve nel giugno 2026 un avviso di addebito per 23.700 euro a titolo di recupero di sgravi contributivi riferiti al periodo 2019-2021, senza atti interruttivi intermedi. Il termine quinquennale per i crediti relativi al 2019 è decorso (scadenza versamenti dicembre 2019, prescrizione maturata nel dicembre 2024, senza atti interruttivi documentati). L’impresa propone opposizione entro 40 giorni eccependo la prescrizione parziale delle somme riferite all’annualità 2019 e contestando nel merito i requisiti per gli anni 2020-2021. Questa difesa, fondata su Cass. SS.UU. n. 23397/2016 e confermata dalla Cassazione n. 14548/2025, può portare a una riduzione significativa della pretesa dell’INPS.


La giurisprudenza in tabella

Di seguito tutti i riferimenti giurisprudenziali esaminati nella guida, con la questione decisa, il principio essenziale e la rilevanza pratica.

PronunciaQuestione decisaPrincipio (sintesi)Rilevanza pratica
Cass., sez. lav., ord. n. 10815/2026Perdita sgravi per DURC negativo su gestione diversaRegolarità contributiva è universale; nessuna proporzionalitàAnche irregolarità su altre gestioni fanno perdere tutti gli sgravi
Cass., sez. lav., ord. n. 10955/2026Onere della prova nei giudizi di opposizioneIl processo verifica il diritto sostanziale; onere all’impresaNecessità di difesa nel merito, non solo formale
Cass., sez. lav., ord. n. 2558/2026Decadenza agevolazioni apprendistato per formazione omessaServe valutazione concreta della gravità; non automatismoPossibile difesa se la formazione è stata sostanzialmente rispettata
Cass., sez. lav., ord. n. 2991/2026Genuinità rapporto di apprendistatoFormazione deve essere reale e coerente con il progettoServe documentazione della formazione erogata
Cass., sez. lav., n. 30788/2024DURC positivo e violazioni pregresseDURC ha funzione dichiarativa, non costitutivaDURC positivo non protegge da violazioni già accertate
Cass., sez. lav., n. 30273/2024Regolarità contributiva e agevolazioniConferma orientamento sulla funzione certificativa del DURCCoerente con n. 30788/2024
Cass., sez. lav., n. 23264/2025Onere probatorio nei giudizi di meritoMancata prova in merito non può essere recuperata in CassazioneProva va allegata sin dall’opposizione
Cass., sez. lav., ord. n. 20959/2025Erroneo inquadramento e perdita sgraviContestazione deve essere precisa e di meritoEccezioni formali senza merito non sono sufficienti
Cass., sez. lav., sent. n. 7641/2025Decadenza potestà sanzionatoria contributivaTermine 90 giorni dalla ricezione atti a pena di decadenzaINPS decade se non agisce tempestivamente
Cass., sez. lav., sent. n. 11189/2024Calcolo contributi su retribuzione contrattualeRetribuzione dovuta, non quella corrispostaINPS può contestare anche la base imponibile
Cass., sez. lav., ord. n. 8791/2025Tardività opposizione e opposizione all’esecuzione40 giorni a pena di decadenza; art. 615 c.p.c. per fatti sopravvenutiDopo 40 giorni rimane l’opposizione all’esecuzione per fatti nuovi
Cass., SS.UU., n. 23397/2016Prescrizione quinquennale dopo avviso di addebito definitivoMancata impugnazione non converte la prescrizione in decennaleAnche il credito definitivo si prescrive in 5 anni
Cass., sez. lav., ord. n. 28594/2024Decorrenza prescrizione Gestione SeparataPrescrizione decorre dalla scadenza del versamentoUtile per calcolare se il credito si è prescritto
Cass., sez. lav., n. 14548/2025Interruzione prescrizione e sentenze sul rapporto di lavoroSentenze sul rapporto di lavoro non interrompono prescrizione contributiL’esito della causa sul rapporto non salva l’INPS dalla prescrizione
Cass., sez. lav., n. 27107/2018Funzione certificativa DURCOrientamento storico richiamato nella giurisprudenza recenteRiferimento di sistema su cui si fondano le pronunce 2024-2026

La sintesi operativa: i principi pratici da tenere sempre a mente

Dall’analisi giurisprudenziale emergono i seguenti principi operativi, ciascuno di valore immediato per chi si trova ad affrontare un avviso di addebito o un verbale ispettivo per recupero di sgravi.

1. Il DURC positivo non è uno scudo assoluto. Può essere superato dall’INPS che dimostri l’esistenza di violazioni contributive anteriori alla sua emissione. Non fare affidamento sul DURC come difesa principale.

2. La regolarità contributiva deve essere continuativa e universale. Non conta solo la gestione previdenziale dei lavoratori destinatari del beneficio: un’irregolarità su qualsiasi gestione può far perdere tutti gli sgravi.

3. L’onere della prova dei requisiti è tuo. Non aspettare che l’INPS dimostri di avere ragione: il giudice accerta il diritto sostanziale, e sei tu a dover provare di averlo.

4. La difesa deve essere di merito, non solo formale. Eccepire vizi della notifica o della procedura ispettiva senza contestare il merito è insufficiente; eventualmente si affiancano i due livelli di difesa.

5. Per l’apprendistato, la valutazione è sostanziale. La mancata frequenza di un corso esterno non basta: va verificato se l’obiettivo formativo è stato complessivamente raggiunto. La documentazione della formazione interna è decisiva.

6. Il termine di 40 giorni è perentorio per il merito. Decorso quel termine, non puoi più contestare se hai o non hai diritto all’agevolazione. Rimane l’opposizione all’esecuzione per fatti sopravvenuti.

7. La prescrizione quinquennale si applica anche dopo la definitività dell’avviso. L’INPS ha cinque anni per agire esecutivamente dopo la formazione del titolo definitivo. Controlla sempre quando è stata notificata l’ultima intimazione di pagamento.

8. Gli atti interruttivi dell’INPS vanno verificati uno a uno. Non tutti gli atti interrompono la prescrizione: occorre che rechino tutti gli elementi necessari (identità del debitore, importi, norme applicate). Un atto carente non produce effetto interruttivo.

9. Le cause di esclusione dell’art. 31 D.Lgs. 150/2015 devono essere verificate in anticipo. Licenziamenti nei sei mesi precedenti, sospensioni per crisi, violazione dei contratti collettivi: questi sono requisiti negativi che, se sussistenti, precludono il beneficio a prescindere da tutto il resto.

10. La prescrizione parziale è eccepibile. Se il credito riguarda più annualità, verifica per ciascuna se il quinquennio è decorso. La prescrizione può operare solo per le posizioni più risalenti, riducendo la pretesa complessiva.


Le domande sul “quindi in pratica?”

Posso fare opposizione se mi è arrivato un avviso di addebito per recupero di sgravi che ritengo legittimamente fruiti? Sì, sempre, entro 40 giorni dalla notifica, presentando ricorso al Tribunale in funzione di giudice del lavoro. Il ricorso deve contenere una contestazione di merito, con la produzione di tutta la documentazione che attesti il possesso dei requisiti di legge. La Cassazione chiarisce che l’onere della prova grava su di te, non sull’INPS.

Se il DURC era regolare nel periodo in cui ho fruito degli sgravi, posso difendermi su quella base? Solo parzialmente. Il DURC positivo è rilevante come punto di partenza, ma la Cassazione (n. 30788/2024 e n. 10815/2026) chiarisce che la sua funzione è dichiarativa, non costitutiva. Se esiste una violazione contributiva — anche su una gestione diversa — accertata in modo autonomo, l’INPS può recuperare gli sgravi a prescindere dal DURC positivo emesso nel frattempo. Il DURC tuttavia è contestabile in giudizio se emesso in modo illegittimo (ad es. senza il previo invito a regolarizzare).

Se sono in apprendistato e mi contestano la formazione, rischio di perdere tutto? Dipende. La Cassazione (ord. n. 2558/2026) esclude che la mancata frequenza di corsi esterni in un determinato anno comporti automaticamente la decadenza per l’intero contratto. Va accertata la gravità complessiva dell’inadempimento formativo. Se hai documentazione della formazione interna svolta, delle competenze acquisite dall’apprendista, delle attività del tutor aziendale, la decadenza può essere esclusa o limitata al periodo di effettiva carenza formativa.

Dopo cinque anni dalla fine del rapporto, l’INPS può ancora recuperare gli sgravi? Dipende dagli atti interruttivi. Se l’INPS non ha compiuto atti interruttivi validi nel quinquennio successivo alla scadenza del termine di versamento dei contributi agevolati, il credito si è prescritto. È fondamentale verificare puntualmente gli atti notificati, le date e la loro validità come atti interruttivi.

Se l’INPS ha cambiato le motivazioni tra il verbale ispettivo e l’avviso di addebito, posso contestare questo? La Cassazione (n. 10955/2026, confermando l’orientamento già dalla n. 19262/2003) ha stabilito che nel processo ciò che conta non è la corrispondenza tra le motivazioni dell’atto amministrativo e quelle dedotte in giudizio: l’INPS può allegare nuove ragioni. Il giudice valuta il diritto sostanziale. Questa circostanza non è difesa sufficiente da sola, ma può essere utilizzata per contestare specifici aspetti istruttori del procedimento.


Cosa può fare lo Studio Monardo

La difesa nei procedimenti di recupero di agevolazioni contributive non è un’attività standardizzabile. Ogni fascicolo ha una storia propria: periodi diversi, tipi di agevolazione diversi, violazioni contestate diverse, atti interruttivi diversi. Lo Studio Monardo affronta queste controversie con un metodo analitico che parte dai principi giurisprudenziali più recenti e li applica alla situazione specifica.

1. Analisi preliminare dell’avviso di addebito o del verbale ispettivo. Esaminiamo la tipologia di sgravio contestato, il periodo di riferimento, l’importo, la base normativa e i presupposti fattuali dichiarati dall’INPS.

2. Verifica della regolarità procedurale dell’atto. Controlliamo la notifica (modalità, data, soggetto destinatario), la corretta sequenza dell’iter (invito a regolarizzare per il DURC, rispetto del termine di 15 giorni), la corrispondenza tra il verbale ispettivo e l’avviso di addebito.

3. Calcolo della prescrizione per ogni annualità contestata. Verifichiamo il dies a quo per ciascun periodo, gli atti interruttivi compiuti dall’INPS con le relative date di notifica, i periodi di sospensione eccezionale applicabili (COVID, proroghe legislative), e determiniamo per quali annualità il credito si è eventualmente prescritto.

4. Raccolta della documentazione dei requisiti. Assistiamo nell’individuazione e nella raccolta di tutto il materiale probatorio utile: DURC storici, contratti collettivi applicati, comunicazioni obbligatorie, registri della formazione (per l’apprendistato), documentazione delle posizioni previdenziali di tutte le gestioni rilevanti.

5. Predisposizione del ricorso in opposizione. Redigiamo il ricorso con una contestazione di merito articolata, che affianchi le eccezioni processuali ove pertinenti, e alleghi fin dall’atto introduttivo tutta la documentazione probatoria, in conformità con i criteri richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.

6. Gestione del giudizio di opposizione nei gradi di merito. Assistiamo l’impresa davanti al Tribunale e alla Corte d’Appello, gestendo l’istruttoria documentale e testimoniale, le memorie integrative e le richieste di sospensione dell’esecutività dell’avviso di addebito.

7. Proposizione del ricorso per Cassazione. Quando la decisione di merito è sfavorevole e i presupposti giuridici per un’impugnazione di legittimità sono fondati, valutiamo e proponiamo ricorso per Cassazione, con continuità di strategia rispetto al giudizio di merito.

8. Verifica delle cause di esclusione ex art. 31 D.Lgs. 150/2015 con il team multidisciplinare. Avvocati e commercialisti dello studio analizzano congiuntamente la situazione dell’impresa al momento dell’assunzione: licenziamenti nei sei mesi precedenti, sospensioni in atto, diritti di precedenza, rispetto dei contratti collettivi.

9. Assistenza nella procedura di regolarizzazione stragiudiziale. Nei casi in cui l’irregolarità contributiva contestata sia reale ma possa essere sanata prima o durante il giudizio, assistiamo nell’interloquire con l’INPS per la regolarizzazione e nella gestione delle sue conseguenze sul giudizio pendente.

10. Valutazione degli strumenti alternativi alla contestazione giudiziale. In determinati casi (irregolarità reale, importi contenuti, rischio di soccombenza elevato), esaminiamo le soluzioni agevolate disponibili (definizioni agevolate dei debiti contributivi, rateizzazioni, ricorsi amministrativi interni all’INPS) come alternative o complementi alla difesa giudiziale.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di avvocato cassazionista è particolarmente rilevante in questa materia: gli orientamenti della Cassazione che determinano le sorti dei contenziosi contributivi — come quelli esaminati in questa guida — vengono applicati, anticipati e discussi da chi quella Corte la conosce dall’interno. La stessa linea strategica costruita nella fase di opposizione davanti al Tribunale viene portata avanti fino al giudizio di legittimità, senza discontinuità e senza rischio di perdere per strada gli argomenti più importanti. Lo staff multidisciplinare — avvocati e commercialisti che lavorano in modo integrato sullo stesso fascicolo — consente di coprire simultaneamente il piano giuridico processuale e quello previdenziale-contabile, che in questi contenziosi è spesso determinante.


Chiusura

La giurisprudenza in materia di recupero di agevolazioni contributive è tutt’altro che favorevole al datore di lavoro sul piano dei principi di merito: la Cassazione è chiara nel pretendere la regolarità continuativa, nell’escludere automatismi difensivi legati al DURC, nel porre l’onere della prova sull’impresa. Ma è altrettanto chiara nell’escludere meccanismi automatici di decadenza privi di verifica concreta, nel tutelare la certezza dei rapporti giuridici attraverso la prescrizione quinquennale, nel richiedere che l’INPS rispetti i propri oneri procedurali.

La difesa efficace non nasce dall’ignoranza di questi principi, ma dalla loro piena conoscenza applicata ai fatti del caso. Sapere che cosa hanno detto i giudici, e quando, è il punto di partenza. Trasformarlo in una strategia costruita sulle carte del fascicolo specifico è il lavoro dell’avvocato. Lo Studio Monardo, con la specializzazione diretta in diritto previdenziale e contributivo e la competenza cassazionista dell’Avvocato, è in grado di svolgere questo lavoro con la continuità e il rigore che ogni controversia merita.

📩 Non aspettare che i termini di opposizione scadano: hai 40 giorni dalla notifica dell’avviso di addebito per agire, e ogni giorno perso è una difesa in meno. Tutti i riferimenti per contattare lo Studio Monardo sono al termine di questa pagina.


Studio Legale Monardo – Avv. Giuseppe Angelo Monardo Specializzato in diritto dell’esecuzione civile, recupero crediti, sovraindebitamento, diritto bancario e tributario Per contatti e appuntamenti: consultare i riferimenti indicati in calce al sito


Approfondimento: le differenze tra opposizione ex art. 24 D.Lgs. 46/1999 e opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.

Una delle confusioni più frequenti nella pratica è quella tra i due principali strumenti di tutela disponibili per chi riceve un avviso di addebito INPS. Distinguerli con precisione è essenziale per non sbagliare né lo strumento né i termini.

L’opposizione ex art. 24 D.Lgs. 46/1999 è il rimedio principale: deve essere proposta entro 40 giorni dalla notifica dell’avviso di addebito, è rivolta al Tribunale in funzione di giudice del lavoro, e consente di contestare sia i profili procedurali (vizi di notifica, mancato rispetto dei termini del DURC, carenza di motivazione) sia — e soprattutto — il merito della pretesa (inesistenza del diritto al recupero, sussistenza dei requisiti per l’agevolazione, prescrizione già maturata al momento della notifica). Questo è lo strumento per eccellenza, e la sua mancata attivazione entro 40 giorni comporta la definitività del merito dell’avviso.

L’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. non ha termini perentori e può essere proposta in qualsiasi momento dopo l’avvio della fase esecutiva. Consente tuttavia di eccepire solo fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo: il pagamento avvenuto dopo la notifica dell’avviso, la prescrizione maturata dopo la definitività dell’avviso (quinquennale dalla data di formazione del titolo), l’accordo di rateizzazione o definizione agevolata successivo. Non consente invece di riaprire il merito della pretesa (es. “non avevo perso il requisito del DURC”) se il termine di 40 giorni è decorso.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 8791/2025, ha ribadito questo confine in modo netto: i fatti che avrebbero dovuto essere dedotti nell’opposizione ex art. 24 non possono essere “recuperati” attraverso l’opposizione all’esecuzione, anche se quest’ultima non è soggetta a termini. Ciò che conta è la natura del fatto dedotto — se è anteriore alla notifica dell’avviso, va nell’opposizione ex art. 24; se è successivo, può andare nell’art. 615 c.p.c.

La sospensione dell’esecutività è possibile in entrambi i procedimenti, ma con presupposti diversi. Nel giudizio ex art. 24, il contribuente può chiedere la sospensione dell’atto al giudice, che la concede valutando il fumus boni iuris e il periculum in mora. Questa sospensione è determinante per evitare pignoramenti e ipoteche nelle more del giudizio.


Tabella di sintesi: il “percorso decisionale” in caso di avviso di addebito per recupero di sgravi

La tabella seguente aiuta a orientarsi rispetto ai passi da compiere a seconda della situazione.

SituazioneStrumentoTermineObiettivo
Avviso ricevuto da meno di 40 giorniOpposizione ex art. 24 D.Lgs. 46/199940 giorni dalla notificaContestare merito e/o profili procedurali
Avviso ricevuto da oltre 40 giorni; nessun atto esecutivo ancoraVerifica prescrizioneEntro 5 anni dall’avviso definitivoEccepire prescrizione in caso di inerzia INPS
Pignoramento avviato dopo avviso definitivoOpposizione ex art. 615 c.p.c.Nessun termine perentorioFatti sopravvenuti (pagamento, prescrizione, accordo)
Verbale ispettivo (senza ancora avviso di addebito)Ricorso amministrativo e/o preparazione difesaPrima della notifica dell’avvisoAnticipare la strategia; raccogliere prove
DURC negativo contestatoRicorso giudiziale sulla legittimità del DURC40 giorni dal provvedimentoDimostrare la regolarità reale della posizione contributiva
Irregolarità reale ma sanata prima dell’avvisoDimostrazione della regolarizzazioneDa allegare subito nel ricorsoEscludere la perdita degli sgravi per irregolarità già sanata

Nota operativa per il professionista e per l’imprenditore: i principi giurisprudenziali sopra esposti si aggiornano con frequenza, perché la Sezione Lavoro della Cassazione è una delle più produttive per numero di ordinanze e sentenze. Affidare la difesa a un professionista che monitora costantemente questi sviluppi — come lo Studio Monardo, che opera in questo settore con avvocati e commercialisti a livello nazionale — è la garanzia che la strategia difensiva sia costruita sull’orientamento più recente, non su principi già superati o rimessi in discussione.

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