Il tempo è il vero protagonista di questa storia. Quando una società chiude l’anno con un versamento IRES inferiore a quello dovuto — per un errore di calcolo, per una crisi di liquidità improvvisa, per una compensazione di crediti poi disconosciuta — l’orologio del Fisco non si ferma mai. Dal giorno successivo alla scadenza si mettono in moto una serie di meccanismi — automatici, precisi, potenzialmente devastanti — che portano, in sequenza, dall’avviso bonario alla cartella di pagamento, dal ruolo esecutivo agli atti esecutivi veri e propri: fermi, ipoteche, pignoramenti.
Chi conosce in anticipo questa sequenza, e sa esattamente dove si trova dentro di essa, può ancora scegliere come reagire. Chi la subisce senza saperla leggere, invece, si ritrova a scoprire le mosse difensive disponibili solo dopo che si sono chiuse le finestre temporali per usarle.
Questa guida ricostruisce la timeline completa della procedura fiscale che scatta dopo un versamento insufficiente del saldo IRES: dalla scadenza mancata fino all’eventuale esecuzione forzata, passando per ogni tappa intermedia. Per ciascuna fase: cosa succede concretamente, quale base normativa si attiva, quali termini cominciano a decorrere, cosa può fare il contribuente in quel preciso momento — e cosa non potrà più fare il giorno dopo.
Lo Studio Monardo segue queste procedure dall’interno, affiancando società e imprenditori fin dalla ricezione del primo atto del Fisco. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, capace di intervenire in tutte le fasi della procedura — dall’analisi del debito alla difesa in Corte di Giustizia Tributaria, fino alla Cassazione — con una strategia costruita fin dall’origine.
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La mappa temporale: dalla scadenza agli atti esecutivi
Prima di entrare nel dettaglio di ogni tappa, è utile avere il quadro completo della procedura. La tabella che segue mostra la sequenza degli atti, i termini rilevanti e i rimandi alle sezioni di dettaglio.
| Fase | Evento | Termini principali | Sezione |
|---|---|---|---|
| Tappa 1 | Scadenza del versamento | Giorno 0 | § 1 |
| Tappa 2 | Ravvedimento operoso | Entro la notifica dell’avviso bonario | § 2 |
| Tappa 3 | Controllo automatizzato e avviso bonario | Entro fine anno successivo alla dichiarazione | § 3 |
| Tappa 4 | Risposta all’avviso bonario (60 giorni) | 60 giorni dalla ricezione | § 4 |
| Tappa 5 | Mancata risposta: iscrizione a ruolo e cartella | Dopo i 60 giorni | § 5 |
| Tappa 6 | Impugnazione della cartella | 60 giorni dalla notifica | § 6 |
| Tappa 7 | Riscossione coattiva e atti esecutivi | Dal 60° giorno senza opposizione | § 7 |
La sospensione feriale è operante in più punti di questa sequenza: dal 1° al 31 agosto, i termini di pagamento degli avvisi bonari sono sospesi (art. 7-quater D.L. 193/2016); i termini processuali, incluso quello per l’impugnazione in Corte di Giustizia Tributaria, si sospendono anch’essi dal 1° al 31 agosto, con ripresa il 1° settembre. Ai 60 giorni per il ricorso si aggiungono pertanto 31 giorni di sospensione feriale se il termine ricade nel mese di agosto.
Tappa 1 — Giorno 0: la scadenza del saldo IRES
Cosa succede
Ogni anno, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e bilancio approvato entro 120 giorni dalla chiusura devono versare il saldo IRES dell’anno precedente (e il primo acconto dell’anno in corso) entro il 30 giugno o, con maggiorazione dello 0,40%, entro il 30 luglio (termine prorogato al 21 luglio 2025 per i contribuenti ISA ex D.Lgs. n. 81/2025). Il versamento avviene tramite modello F24, esclusivamente in via telematica, con il codice tributo 2003 per il saldo IRES.
Se il versamento eseguito il giorno della scadenza è inferiore a quello dovuto — perché, ad esempio, è stato commesso un errore nel calcolo del reddito imponibile, o perché sono stati utilizzati crediti in compensazione poi risultati non spettanti — si configura un versamento insufficiente. La violazione nasce in quel momento.
La norma
Art. 17 D.P.R. n. 435/2001 (termini di versamento); art. 13 D.Lgs. n. 471/1997 (sanzioni per omesso, insufficiente o tardivo versamento); art. 13 D.Lgs. n. 472/1997 (ravvedimento operoso).
I termini che si attivano
Dal giorno della scadenza inizia a decorrere il termine per il ravvedimento operoso (che si riduce progressivamente nel tempo) e la decorrenza degli interessi di mora al tasso legale. Dal 1° gennaio 2026 il tasso di interesse legale è fissato al 1,60% annuo. La sanzione ordinaria per l’omesso o insufficiente versamento è pari al 25% dell’importo non versato, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 (precedentemente era del 30%, in forza della riforma operata dal D.Lgs. n. 87/2024).
⚠️ La data della violazione è cruciale: per i versamenti con scadenza anteriore al 1° settembre 2024, si applica la sanzione del 30%; per quelli successivi, la sanzione del 25%. Come vedremo nel Blocco 2, questo spartiacque ha generato un intenso contenzioso in materia di favor rei.
Cosa può fare la società ora
Questo è il momento più conveniente dell’intera procedura: il ravvedimento sprint. Nei primi 14 giorni dalla scadenza, la sanzione applicabile è pari a 0,0833% per ogni giorno di ritardo (es. 5 giorni di ritardo = 0,4165%). Versando subito imposta, interessi al tasso legale e sanzione ridotta, la partita si chiude senza che si apra alcun procedimento. Il versamento va effettuato su F24 con i codici tributo relativi alla sanzione (8904) e agli interessi (1990).
Il ravvedimento è possibile finché l’Agenzia delle Entrate non notifica l’avviso bonario o l’atto di accertamento relativo a quel tributo. Dopo quella notifica, la finestra si chiude.
L’errore tipico di questa fase
Non intervenire immediatamente convinti che “la differenza è piccola”. La sanzione al 25% piena, su un’IRES insufficiente di, ad esempio, 37.000 €, ammonta a 9.250 €. Versata in ravvedimento sprint nei primi giorni, la stessa sanzione vale poche decine di euro.
Quanto dura realmente
La fase è istantanea: il ravvedimento si perfeziona con il pagamento su F24. Non ci sono attese.
Tappa 2 — Dal giorno 1 al giorno X: il ravvedimento operoso (finestra aperta)
Cosa succede
Dopo i primi 14 giorni, il ravvedimento sprint non è più disponibile. Ma la finestra del ravvedimento operoso resta aperta, e la riduzione della sanzione continua a essere conveniente — anche se si riduce progressivamente col passare del tempo. La procedura è sempre la stessa: F24 con imposta dovuta, sanzione ridotta e interessi legali maturati.
La norma
Art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, come modificato dalla L. n. 190/2014.
I termini che si attivano
La tabella delle riduzioni è la seguente (per violazioni commesse dal 1° settembre 2024, sanzione base 25%):
| Periodo di ritardo | Sanzione ridotta |
|---|---|
| Fino al 14° giorno | 0,0833% × giorni |
| Dal 15° al 30° giorno | 1,25% (1/20 del 25%) |
| Dal 31° al 90° giorno | 2,78% (1/9 del 25%) |
| Dal 91° giorno al termine di presentazione della dichiarazione successiva | 3,13% (1/8 del 25%) |
| Fino al termine per la presentazione della dichiarazione del secondo anno successivo | 3,57% (1/7 del 25%) |
| Fino al termine per accertamento (31/12 del quinto anno successivo) | 4,17% (1/6 del 25%) |
Ogni data di ravvedimento va accompagnata da interessi legali calcolati pro-rata dal giorno della scadenza originaria al giorno del pagamento effettivo.
Cosa può fare la società ora
Calcolare con precisione l’importo complessivo (imposta + sanzione ridotta + interessi) e versare su F24. Il calcolo corretto è fondamentale: un ravvedimento che non copre l’intero importo dovuto non è efficace e non chiude la posizione.
L’errore tipico di questa fase
Rimandare convinti di poter aspettare ancora. La finestra del ravvedimento si chiude definitivamente con la notifica dell’avviso bonario: da quel momento la riduzione svanisce e si torna alla sanzione piena.
Quanto dura realmente
Il ravvedimento può essere eseguito in qualsiasi momento prima della notifica dell’atto. Nelle dichiarazioni presentate nel 2025 per l’anno d’imposta 2024, il termine ultimo per il ravvedimento nella misura più vantaggiosa (1/7 del minimo) scade il 30 novembre 2026 (termine per la presentazione della dichiarazione del secondo anno successivo).
Tappa 3 — Dal mese 3 al mese 18: il controllo automatizzato e la comunicazione di irregolarità
Cosa succede
A seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate avvia il controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973. Il sistema incrocia i dati della dichiarazione con le informazioni già in possesso dell’Amministrazione — in primis i versamenti effettivi registrati sui modelli F24 — e individua le discrepanze. Se emerge che il saldo IRES dichiarato non è stato versato integralmente, l’Agenzia invia la comunicazione di irregolarità (comunemente chiamata “avviso bonario”).
A questo punto la procedura entra in una nuova fase: da passiva (il contribuente non sa ancora nulla) diventa attiva. La comunicazione viene notificata per posta o, sempre più spesso, mediante il canale telematico se il contribuente ha delegato l’intermediario (commercialista) a riceverla.
La norma
Art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973; art. 2, D.Lgs. n. 462/1997; art. 7-quater, D.L. n. 193/2016 (sospensione feriale); D.Lgs. n. 108/2024 (correttivo riforma fiscale, nuovi termini).
I termini che si attivano
Il controllo automatizzato deve avvenire entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo. In concreto, per la dichiarazione presentata nel 2025 (anno d’imposta 2024), il controllo deve chiudersi orientativamente entro i primi mesi del 2026. Non si tratta di un termine perentorio per l’Agenzia, ma di un’indicazione procedurale.
L’invio degli avvisi bonari è sospeso dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre di ogni anno (salvo urgenza), per effetto dell’art. 10, comma 1, D.L. n. 1/2024 (Decreto Adempimenti).
Cosa può fare la società ora
Fino alla notifica della comunicazione, il ravvedimento operoso è ancora possibile. Dal giorno della notifica, invece, la finestra del ravvedimento si chiude. Se la comunicazione viene recapitata all’intermediario, questi ha l’obbligo di avvisare il contribuente entro 60 giorni dalla ricezione.
⚠️ Attenzione alla data di elaborazione: il D.Lgs. n. 108/2024 ha esteso a 60 giorni (da 30) il termine per rispondere o pagare, ma solo per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025. Per quelle precedenti, il termine resta 30 giorni.
L’errore tipico di questa fase
Non monitorare la casella PEC o non verificare periodicamente il Cassetto fiscale. La comunicazione di irregolarità può essere recapitata all’intermediario senza che il contribuente ne venga a conoscenza in tempo utile, facendo decorrere il termine senza possibilità di reazione.
Quanto dura realmente
I controlli automatizzati possono avviarsi anche a distanza di 12-18 mesi dalla presentazione della dichiarazione. In media, le comunicazioni di irregolarità vengono notificate tra il 12° e il 24° mese successivo all’anno d’imposta.
Tappa 4 — I 60 giorni cruciali: la risposta all’avviso bonario
Cosa succede
A questo punto il calendario corre. La comunicazione di irregolarità è arrivata. Sul documento sono indicati: l’imposta che l’Agenzia ritiene non versata, gli interessi maturati e la sanzione ridotta a un terzo (8,33% per le comunicazioni elaborate dal 1° settembre 2024 per violazioni commesse dopo quella data; 10% per le violazioni precedenti). In totale, il contribuente riceve una richiesta strutturata che — se accettata e pagata entro i termini — chiude definitivamente la partita a un costo nettamente inferiore rispetto alla sanzione piena.
Il contribuente ha 60 giorni dalla ricezione della comunicazione (per quelle elaborate dal 1° gennaio 2025) per scegliere.
La norma
Art. 2, D.Lgs. n. 462/1997 (come modificato dal D.Lgs. n. 108/2024); art. 36-bis, co. 3, D.P.R. n. 600/1973; art. 7-quater, D.L. n. 193/2016 (sospensione feriale dei termini di pagamento dal 1° agosto al 4 settembre).
I termini che si attivano
Il termine di 60 giorni è perentorio per ottenere la sanzione ridotta. Oltre quel termine, la riduzione decade e si applica la sanzione piena. Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o ratealmente, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo; la prima rata deve essere versata entro i 60 giorni.
⚠️ La sospensione feriale: i termini di pagamento degli avvisi bonari si sospendono dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno. Se la comunicazione arriva, ad esempio, il 20 luglio, i 60 giorni includono la sospensione feriale, con proroga effettiva del termine.
Cosa può fare la società ora
Le opzioni sono tre:
- Pagare integralmente (o la prima rata del piano) entro i 60 giorni, beneficiando della sanzione ridotta. La partita si chiude senza contenzioso.
- Contestare i calcoli dell’Agenzia, inviando documentazione entro lo stesso termine (60 giorni) per dimostrare che il debito è inferiore o nullo. L’Agenzia valuterà i chiarimenti e potrà annullare parzialmente o totalmente la pretesa.
- Non rispondere — scelta che, come vedremo, non è una scelta neutrale ma equivale a rinunciare alla sanzione ridotta e ad accettare la prosecuzione della procedura.
La consulenza di un professionista esperto in questa fase può fare la differenza tra una definizione rapida e un contenzioso lungo anni. Come ha ribadito la Cass. ord. n. 12984/2025, il contribuente può opporsi alla pretesa da controllo automatizzato anche dopo aver indicato il debito in dichiarazione, se emerge un errore scusabile; ma questa difesa va costruita con precisione in questa stessa fase, prima che si apra il contenzioso formale.
L’errore tipico di questa fase
Ignorare la comunicazione, o non rispondere per eccesso di fiducia nella propria posizione, senza rendersi conto che l’inerzia equivale ad accettazione tacita della pretesa con sanzione piena.
Quanto dura realmente
I 60 giorni decorrono dalla ricezione effettiva. Se la comunicazione è ricevuta il 15 marzo, il termine scade il 14 maggio (salvo sospensioni). Nei tribunali, la definizione di posizioni a seguito di avviso bonario pagato avviene tipicamente entro 30-60 giorni dall’ultimo versamento.
Tappa 5 — Oltre i 60 giorni: iscrizione a ruolo e notifica della cartella
Cosa succede
Sono passati i 60 giorni. Il contribuente non ha pagato e non ha fornito chiarimenti, o i chiarimenti forniti non sono stati ritenuti sufficienti. A questo punto la procedura entra in una nuova fase, quella della riscossione coattiva: l’Agenzia delle Entrate iscrive a ruolo le somme e trasmette il ruolo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), che provvede a notificare la cartella di pagamento.
La cartella è un atto di natura diversa dall’avviso bonario: non è più un invito, ma un titolo esecutivo. Da quel momento in poi, il contribuente ha 60 giorni per pagare o impugnare; in caso contrario, l’AdER può avviare le procedure esecutive senza bisogno di ulteriori avvisi.
La norma
Art. 3, D.Lgs. n. 462/1997 (iscrizione a ruolo a seguito di controllo automatizzato); art. 25, D.P.R. n. 602/1973 (notifica della cartella); art. 19, D.Lgs. n. 546/1992 (atti impugnabili).
I termini che si attivano
La cartella deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (per le somme liquidate ex art. 36-bis). Ad esempio, per la dichiarazione presentata nel 2025 (anno d’imposta 2024), la cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre 2028.
Dal momento della notifica della cartella decorrono 60 giorni per il pagamento o per l’impugnazione. Questo termine è perentorio. Trascorso senza reazione, la cartella diventa definitiva e non è più impugnabile.
Cosa può fare la società ora
Anche a questo punto esistono opzioni:
- Pagare integralmente (con la sanzione piena, non più ridotta) entro i 60 giorni.
- Chiedere la rateizzazione all’AdER (fino a 84 rate mensili per importi fino a 120.000 €; fino a 120 rate per importi superiori), il che evita le procedure esecutive.
- Impugnare la cartella davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica.
⚠️ Attenzione: il mancato pagamento della prima rata del piano di dilazione rende decaduto il piano e riprende la riscossione coattiva.
L’errore tipico di questa fase
Confondere la cartella con l’avviso bonario e credere di avere ancora 60 giorni per “valutare” senza conseguenze. La cartella è già un titolo esecutivo: ogni giorno senza reazione è un giorno perso.
Quanto dura realmente
Nella pratica, tra la scadenza dell’avviso bonario senza risposta e la notifica della cartella passano in media da 6 a 18 mesi, a seconda del carico di lavoro degli uffici. L’iscrizione a ruolo, tuttavia, può avvenire anche in tempi più brevi nei casi di importi elevati o di contribuenti segnalati come a rischio.
Tappa 6 — I 60 giorni per impugnare la cartella
Cosa succede
Il contribuente ha ricevuto la cartella di pagamento. Questo è l’ultimo momento in cui può aprire formalmente un contenzioso. Il ricorso va notificato via PEC all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla notifica della cartella, a cui si aggiungono 31 giorni in caso di sospensione feriale. Trascorso il termine, la cartella diventa definitiva e non è più impugnabile.
Il giudizio si instaura davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria Provinciale) competente per territorio. Dal 4 gennaio 2024, con l’abrogazione dell’istituto del reclamo-mediazione (art. 17-bis D.Lgs. n. 546/1992, abrogato dal D.Lgs. n. 220/2023), il ricorso si deposita direttamente in Corte, senza attendere 90 giorni.
La norma
Art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992 (cartella di pagamento tra gli atti impugnabili); art. 21, D.Lgs. n. 546/1992 (termine di 60 giorni per il ricorso); art. 20, D.Lgs. n. 546/1992 (deposito entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso).
I termini che si attivano
- 60 giorni dalla notifica: termine perentorio per la notifica del ricorso alla controparte via PEC.
- 30 giorni dalla notifica del ricorso: termine per il deposito del ricorso in Corte (a pena di inammissibilità).
- Sospensione feriale: dal 1° al 31 agosto i termini processuali sono sospesi.
Grassettato: il termine dei 60 giorni è perentorio e non prorogabile. La sua decorrenza non è interrotta da trattative informali o da richieste di rateizzazione presentate dopo la notifica della cartella.
Cosa può fare la società ora
I motivi di ricorso possono essere sia formali che sostanziali:
- Vizi formali: mancata o irregolare notifica dell’avviso bonario precedente (la Cass. ord. n. 7620/2024 ha ribadito che l’omissione dell’avviso bonario, quando dovuto, rende nullo l’atto successivo); vizi di notifica della cartella; decadenza dei termini dell’Agenzia.
- Vizi sostanziali: errore nel calcolo dell’imposta; crediti in compensazione disconosciuti illegittimamente; applicazione della sanzione piena a violazioni che avrebbero dovuto beneficiare della riduzione; questioni di legittimità costituzionale sulla misura delle sanzioni (punto tuttora aperto, come illustrato nel Blocco 2).
Nel frattempo, è possibile chiedere la sospensione cautelare dell’esecuzione della cartella, che — dopo la riforma — deve essere decisa dalla Corte entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza.
Come ha ricordato la Cass. n. 12984/2025, il contribuente può dimostrare che nulla era dovuto anche quando il debito era indicato in dichiarazione, se è configurabile un errore scusabile.
L’errore tipico di questa fase
Non impugnare la cartella perché si ritiene di “non avere buone chance” o perché si è in trattativa informale con l’ufficio per una definizione bonaria. L’impugnazione non preclude la conciliazione successiva (anzi, la facilita); ma senza impugnazione nei termini, ogni diritto si estingue.
Quanto dura realmente
Il processo di primo grado di Corte di Giustizia Tributaria dura oggi, in media, da 12 a 24 mesi dalla proposizione del ricorso. L’appello aggiunge altri 18-36 mesi. Il ricorso in Cassazione, per le questioni di legittimità, aggiunge ulteriori 2-4 anni.
Tappa 7 — Dopo i 60 giorni senza reazione: la riscossione coattiva
Cosa succede
La cartella non è stata pagata né impugnata nei 60 giorni. La procedura entra ora nella sua fase più aggressiva. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può avviare in sequenza, senza necessità di ulteriori atti prodromici:
- Fermo amministrativo dei veicoli intestati al debitore (comunicato prima di essere iscritto).
- Ipoteca esattoriale sugli immobili (per debiti superiori a 20.000 €), con iscrizione nei registri immobiliari.
- Pignoramento: dei conti correnti, del quinto dello stipendio o dei compensi, degli immobili.
Da questo momento in poi, la difesa è ancora tecnicamente possibile ma operativamente molto più difficile: occorre impugnare gli atti esecutivi singolarmente, con termini propri e motivi più limitati.
La norma
Artt. 77, 86, 49 e ss., D.P.R. n. 602/1973 (ipoteca esattoriale, fermo, espropriazione forzata); art. 19, D.Lgs. n. 546/1992 (impugnabilità del fermo e dell’ipoteca davanti alla Corte di Giustizia Tributaria).
I termini che si attivano
- Il fermo può scattare decorsi 30 giorni dall’invio del preavviso.
- L’ipoteca può essere iscritta per debiti superiori a 20.000 €.
- Il pignoramento richiede la notifica di un’intimazione ad adempiere (ex art. 50, D.P.R. 602/1973) se sono trascorsi più di 365 giorni dalla notifica della cartella.
Tutti questi atti (fermo, ipoteca, pignoramento) sono impugnabili davanti alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell’art. 19, D.Lgs. n. 546/1992.
Cosa può fare la società ora
Le opzioni si riducono ma non si azzerano:
- Chiedere la sospensione della riscossione alla Corte di Giustizia Tributaria contestualmente all’impugnazione dell’atto esecutivo.
- Presentare istanza di rateizzazione all’AdER: anche a questo stadio, la rateizzazione sospende le ulteriori azioni esecutive, fermo restando che le somme già iscritte a ruolo restano esigibili.
- Valutare strumenti straordinari se la situazione debitoria è più ampia: dall’accordo di ristrutturazione al piano di composizione della crisi (L. n. 3/2012) per i soggetti non fallibili; alla procedura di negoziazione assistita della crisi d’impresa (D.L. n. 118/2021) per le imprese in difficoltà.
L’errore tipico di questa fase
Credere che il debito sia ormai definitivo e non impugnabile perché sono passati i 60 giorni dalla cartella. In realtà, ogni atto esecutivo notificato al contribuente è impugnabile autonomamente, e i motivi possono includere anche vizi dell’atto presupposto (la cartella) se questa non è mai stata formalmente notificata.
Quanto dura realmente
Tra la notifica della cartella e l’effettivo pignoramento immobiliare passano in media 12-24 mesi. I pignoramenti di conto corrente possono essere eseguiti in tempi molto più brevi, anche nell’arco di 30-60 giorni dalla cartella definitiva.
La stessa procedura, due calendari [Simulazioni pratiche]
Simulazione A — La società che interviene in tempo
Alfa S.r.l. presenta il Modello Redditi SC 2025 e dichiara un’IRES dovuta di 84.600 €. Per un errore nel calcolo delle variazioni in aumento al reddito imponibile, versa il 30 giugno 2025 solo 61.200 €, anziché 84.600 €. La differenza non versata è di 23.400 €.
- Giorno 0 (30 giugno 2025): Scadenza. La differenza di 23.400 € è insufficiente.
- Giorno 12 (12 luglio 2025): Il commercialista si accorge dell’errore durante una riconciliazione. Calcola l’importo del ravvedimento sprint: sanzione = 12 × 0,0833% × 23.400 € = 233,90 €; interessi = 1,60% × 23.400 € × 12/365 = 12,29 €. Versa il 13 luglio 2025 su F24: 23.400 + 233,90 + 12,29 = 23.646,19 €. La partita si chiude.
Costo totale della regolarizzazione: 246,19 € in sanzioni e interessi.
Simulazione B — La società che aspetta
Beta S.r.l. si trova nella stessa situazione: 23.400 € di IRES insufficiente al 30 giugno 2025. Non se ne accorge in tempo. Il controllo automatizzato avviene nel febbraio 2026.
- Febbraio 2026: Notifica dell’avviso bonario. Importo richiesto: 23.400 (imposta) + 8,33% di 23.400 (= 1.949,22 €) + interessi legali maturati su 8 mesi ≈ 23.400 + 1.949,22 + 250,88 = 25.600,10 €.
- Il responsabile amministrativo fraintende l’avviso bonario come una comunicazione ordinaria e non la porta all’attenzione del legale. I 60 giorni scadono il 20 aprile 2026. Nessun pagamento.
- Dicembre 2026: Notifica della cartella con sanzione piena al 25% (= 5.850 €) + interessi + aggi di riscossione. Totale cartella: circa 30.800 €.
- Marzo 2027: Il responsabile legale viene finalmente coinvolto. I 60 giorni per l’impugnazione sono scaduti. La cartella è definitiva. L’unica opzione è la rateizzazione o il pagamento integrale.
Costo totale della stessa irregolarità: da 246 € a oltre 30.000 €, in meno di due anni, per inerzia.
I binari paralleli: come cambia la timeline se si attiva un rimedio
La sequenza descritta non è l’unica possibile. Se il contribuente interviene attivamente, la timeline si devia su binari paralleli con esiti molto diversi.
Binario 1 — Ravvedimento operoso (qualsiasi momento prima dell’avviso bonario): chiude la procedura amministrativa senza aprire contenzioso. Vantaggio: sanzione ridotta (dal minimo di 0,0833%/giorno fino al 1/6 del 25%). Svantaggio: richiede liquidità immediata.
Binario 2 — Risposta all’avviso bonario con contestazione: se ci sono ragioni fondate per contestare il calcolo (es. crediti in compensazione legittimi disconosciuti, errori di imputazione), il termine di 60 giorni è il momento per presentare documentazione e ottenere l’annullamento parziale o totale senza ricorso. La Cass. ord. n. 9759/2024 ha ribadito che il disconoscimento di un credito d’imposta non può avvenire tramite cartella se non preceduta da avviso bonario: un principio difensivo importante.
Binario 3 — Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria: apre il contenzioso formale, congela la riscossione (con istanza cautelare), e permette di far valere sia vizi formali sia sostanziali. Il rischio è la soccombenza con condanna alle spese; il vantaggio è la possibilità di ridurre o annullare la pretesa. Con la conciliazione giudiziale (ora estesa anche al grado di Cassazione), è possibile chiudere il contenzioso con sanzioni ridotte al 40% del minimo in primo grado.
Binario 4 — Rateizzazione AdER: non è una difesa, è una gestione del debito. Non annulla la pretesa, ma evita le procedure esecutive mantenendo il contribuente in regola. Può essere avviata anche in parallelo al ricorso.
Le 5 finestre critiche
Finestra 1 — I primi 14 giorni dalla scadenza (ravvedimento sprint) Se viene individuato l’errore nelle due settimane successive alla scadenza, il costo è minimo (frazioni di percentuale sull’imposta dovuta). È la finestra d’oro: chiude tutto prima che inizi qualsiasi procedimento.
Finestra 2 — Prima della notifica dell’avviso bonario (ravvedimento ordinario) Finché l’Agenzia non ha notificato l’avviso bonario, il ravvedimento è possibile con riduzioni significative. Questa finestra può restare aperta anche 18-24 mesi dopo la scadenza. Monitorare il Cassetto fiscale è fondamentale per sapere quando si chiude.
Finestra 3 — I 60 giorni dell’avviso bonario (definizione agevolata o contestazione) Questa è la finestra più importante che la maggior parte delle aziende non sfrutta. Pagare entro i 60 giorni dall’avviso bonario garantisce la sanzione ridotta (8,33% o 10%). Non farlo significa passare alla sanzione piena e all’iscrizione a ruolo. Se si ritiene di non dover nulla, è qui che va presentata la documentazione difensiva.
Finestra 4 — I 60 giorni dalla notifica della cartella (impugnazione) Ultimo atto difensivo formale prima che la pretesa diventi definitiva. Superato questo termine, la cartella non è più impugnabile nel merito. Si possono ancora impugnare gli atti esecutivi (fermo, ipoteca, pignoramento), ma su presupposti più limitati.
Finestra 5 — Prima della definitività della cartella in fase esecutiva (sospensione e rateizzazione) Anche nell’imminenza di un pignoramento, è possibile chiedere la rateizzazione all’AdER, che sospende le ulteriori azioni esecutive. Il termine “definitivo” non è il termine per agire, ma per non subire passivamente.
Le domande sul tempo
Posso ancora fare qualcosa se sono passati 8 mesi dalla scadenza IRES? Dipende da dove si è nella procedura. Se non è ancora arrivato l’avviso bonario, il ravvedimento operoso è ancora possibile (con riduzione della sanzione a 1/7 del 25%, cioè circa 3,57%). Se è già arrivato l’avviso bonario e sono già decorsi i 60 giorni, la finestra del ravvedimento è chiusa: occorre attendere la cartella per poi impugnarla, o pagare la sanzione piena.
Quanto tempo ho per pagare la cartella prima che mi pignorino il conto corrente? Dalla notifica della cartella, hai 60 giorni per pagare, impugnare, o chiedere la rateizzazione. Trascorsi i 60 giorni senza reazione, l’AdER può avviare il pignoramento del conto corrente in qualsiasi momento, anche il 61° giorno. Nella pratica, i tempi sono tipicamente più lunghi (30-90 giorni dopo la scadenza dei 60), ma non è una garanzia.
Ho ricevuto un preavviso di fermo amministrativo: ho ancora 30 giorni? Sì: dalla notifica del preavviso di fermo hai 30 giorni per pagare, chiedere la rateizzazione, o impugnare il preavviso stesso. Ma attenzione: se la cartella sottostante ha già superato i 60 giorni dalla notifica senza essere stata impugnata, i motivi di opposizione sono limitati ai vizi formali del fermo, non al merito del debito.
L’avviso bonario è arrivato ad agosto: il termine è sospeso? Sì. I termini di pagamento degli avvisi bonari da controlli automatizzati e formali sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno (art. 7-quater D.L. 193/2016). Se l’avviso è arrivato il 20 luglio, i 60 giorni includono la sospensione e scadono a metà ottobre.
Se ho già perso il termine per impugnare la cartella, posso ancora fare qualcosa? Sì. Puoi impugnare gli atti esecutivi (fermo, ipoteca, pignoramento) quando vengono notificati, entro 60 giorni dalla notifica di ciascuno. Puoi anche presentare istanza di autotutela all’Agenzia delle Entrate, che — per i vizi “non sanabili” (errori su soggetto passivo, importo già pagato, prescrizione) — ha ora l’obbligo di rispondere ai sensi dell’art. 10-quater L. 212/2000. Dal 2024, il rifiuto espresso dell’autotutela è impugnabile davanti alla Corte di Giustizia Tributaria.
Le pronunce che scandiscono la procedura [Blocco 2]
La giurisprudenza degli ultimi anni ha ridisegnato alcune tappe fondamentali della timeline, rafforzando in alcuni casi le garanzie del contribuente e precisando in altri i limiti del controllo automatizzato. Di seguito i principali riferimenti, organizzati per tappa.
Fase del controllo automatizzato e avviso bonario
Cass., Sez. V, ord. n. 9034 del 4 aprile 2024 — La Corte ha tracciato la distinzione tra “comunicazione di irregolarità” e “avviso bonario” ex art. 6, co. 5, L. 212/2000, chiarendo che quest’ultimo è obbligatorio solo quando sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione: in assenza di margini interpretativi, l’omissione dell’avviso bonario non invalida la cartella. Rilevante per capire quando la mancanza dell’avviso è eccepibile.
Cass., Sez. V, ord. n. 9759 del 11 aprile 2024 — Il disconoscimento di un credito d’imposta non può avvenire tramite emissione di cartella da controllo automatizzato senza un previo avviso bonario (o avviso di recupero crediti). La procedura ex art. 36-bis non è utilizzabile per questioni interpretative o valutative, ma solo per errori evidenti. Importantissima per le società che si vedono disconoscere crediti in compensazione.
Cass., Sez. V, ord. n. 7620 del 17 marzo 2024 — La comunicazione di irregolarità è un passaggio procedurale obbligato e la sua omissione, nei casi in cui è dovuta, determina la nullità dell’iscrizione a ruolo. Rafforza le possibilità difensive in fase di impugnazione della cartella.
Cass., Sez. V, ord. n. 12984 del 2025 — Ribadisce i limiti del controllo automatizzato (solo errori evidenti, non valutazioni discrezionali) e riconosce al contribuente la possibilità di opporsi alla pretesa da art. 36-bis dimostrando che nulla era dovuto, anche dopo aver indicato il debito in dichiarazione, se emerge un errore scusabile.
Fase delle sanzioni e del favor rei
Cass., Sez. V, sent. n. 1274 del 19 gennaio 2025 — Prima pronuncia importante sulla questione della retroattività del D.Lgs. n. 87/2024: la Corte ha ritenuto legittima la deroga al principio del favor rei stabilita dall’art. 5 del D.Lgs., confermando che le sanzioni ridotte si applicano solo alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Chiude una prima finestra difensiva per le violazioni anteriori.
Cass., Sez. V, sent. n. 2795 e n. 2950 del febbraio 2025 — In due pronunce ravvicinate, la Corte ha parzialmente aperto uno spiraglio: ha rimesso al giudice del rinvio la valutazione dell’applicabilità del favor rei e la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 D.Lgs. 87/2024, riconoscendo la rilevanza della questione. Ancora aperta la partita sulle violazioni ante settembre 2024.
Cass., Sez. V, ord. n. 23149 del 12 agosto 2025 — La Corte ha giudicato manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 5 D.Lgs. 87/2024, consolidando l’orientamento dell’irretroattività delle sanzioni più favorevoli. La scelta del legislatore non contrasta né con la Costituzione né con il diritto UE.
Cass., Sez. V, sent. n. 17111 e n. 17113 del 25 giugno 2025 — Ulteriore conferma della legittimità dell’irretroattività del nuovo regime sanzionatorio; esclude l’applicazione retroattiva del D.Lgs. 87/2024 per violazioni commesse prima del 1° settembre 2024.
CGT di I grado di Roma, sent. n. 2288/2026 — Prima pronuncia di merito di rilievo che, richiamando il diritto unionale (art. 49 Carta di Nizza, Corte di Giustizia UE causa C-205/20) e la CEDU, ha disapplica l’art. 5 D.Lgs. 87/2024 per contrasto con il diritto unionale, ordinando il ricalcolo delle sanzioni in senso più favorevole. Segnale importante di una possibile questione che potrebbe arrivare alla Corte Costituzionale.
Fase dell’impugnazione e del contenzioso
Cass., SS.UU., ord. n. 25607 del 25 settembre 2024 — Sul contributo unificato: quando il contribuente impugna con un unico ricorso sia l’atto presupposto sia quello consequenziale, il valore della lite va determinato per ciascun atto impugnato separatamente, sommando i contributi. Rilevante per la corretta gestione dei costi processuali.
CGT II grado Campania, sent. n. 5321 del 13 settembre 2024 — Ribadisce il principio di preclusione delle prove nuove in appello (introdotto dalla riforma della giustizia tributaria, D.Lgs. n. 222/2023): le nuove prove sono ammissibili in appello solo eccezionalmente (se indispensabili o se non prodotte per causa non imputabile alla parte). Importante per la corretta costruzione della difesa già in primo grado.
Cosa può fare lo Studio Monardo [Blocco 3]
Quando una società riceve un avviso bonario, una cartella o un atto esecutivo per un versamento IRES insufficiente, il problema non è solo “quanto si deve pagare”. Il problema è capire in quale punto della timeline ci si trova, quali finestre sono ancora aperte, e quale strategia conviene adottare — non domani, ma nelle prossime ore.
Lo Studio Monardo interviene in questo modo:
1. Analisi immediata della posizione procedurale: verifichiamo in quale fase si trova il procedimento (avviso bonario, cartella, atto esecutivo), quali termini sono ancora aperti, e con quale urgenza occorre muoversi.
2. Calcolo e verifica del debito contestato: confrontiamo l’importo richiesto dall’Agenzia con i dati della dichiarazione e i versamenti effettivi. Errori di calcolo, compensazioni non riconosciute, imputazioni errate sono più frequenti di quanto si pensi: li individuiamo prima di qualsiasi pagamento o impugnazione.
3. Assistenza nel ravvedimento operoso: se la finestra è ancora aperta, calcoliamo l’importo esatto (imposta, sanzione ridotta, interessi al tasso legale vigente) e assistiamo nella compilazione e nel versamento del modello F24, evitando ravvedimenti incompleti o errati che non chiudono la posizione.
4. Risposta all’avviso bonario con documentazione difensiva: se riteniamo che la pretesa sia parzialmente o totalmente infondata, prepariamo la documentazione da presentare all’Agenzia entro i 60 giorni, con l’obiettivo di ottenere l’annullamento o la riduzione prima dell’iscrizione a ruolo.
5. Impugnazione della cartella davanti alla Corte di Giustizia Tributaria: notifichiamo il ricorso via PEC nei termini, depositiamo in Corte entro 30 giorni, e costruiamo la difesa sia sui vizi formali (notifica irregolare dell’avviso bonario, decadenza dell’Agenzia, vizi della cartella) sia sui vizi sostanziali (calcolo errato, crediti disconosciuti, misura delle sanzioni).
6. Istanza di sospensione cautelare della riscossione: durante il giudizio, richiediamo alla Corte la sospensione dell’esecuzione della cartella per evitare che, nelle more del processo, vengano avviati fermi, ipoteche o pignoramenti. Con la riforma, la Corte deve decidere entro 30 giorni.
7. Difesa contro gli atti esecutivi (fermo, ipoteca, pignoramento): se la procedura è già avanzata a questo stadio, impugniamo ciascun atto esecutivo nei 60 giorni dalla notifica, eccependo sia i vizi propri dell’atto sia quelli ereditati dall’atto presupposto non correttamente notificato.
8. Monitoraggio delle questioni di favor rei: nei contenziosi in corso che riguardano sanzioni per violazioni anteriori al 1° settembre 2024, manteniamo aperta l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 5 D.Lgs. 87/2024, in attesa di un possibile intervento della Corte Costituzionale che potrebbe ridurre retroattivamente le sanzioni.
9. Valutazione degli strumenti straordinari in caso di crisi: se il debito IRES insufficiente è solo la punta di iceberg di una situazione finanziaria più complessa, valutiamo con il contribuente l’accesso agli strumenti di composizione della crisi (accordo di ristrutturazione, piano del consumatore, liquidazione controllata, negoziazione assistita della crisi d’impresa) che possono includere anche i debiti fiscali.
10. Continuità della difesa fino in Cassazione: dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado fino alla Corte di Cassazione, lo stesso studio, con la stessa linea strategica costruita fin dall’analisi iniziale.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualità di avvocato cassazionista è determinante in una materia come questa, dove il contenzioso fiscale può arrivare in Cassazione su questioni cruciali — come quella sul favor rei e sulle sanzioni del D.Lgs. 87/2024 — e dove un errore nella costruzione dei motivi di ricorso in primo grado preclude la possibilità di sollevare la questione nei gradi successivi. Il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale consente di gestire in parallelo gli aspetti fiscali (calcolo del debito, compensazioni, sanzioni), gli aspetti legali (vizi degli atti, ricorsi) e gli aspetti societari e finanziario-contabili (crisi d’impresa, ristrutturazione del debito) che spesso si intrecciano in questi procedimenti.
Conclusione
Il tempo è la risorsa più preziosa del contribuente in questa procedura — e la più sprecata.
Una differenza IRES di 23.400 € versata in ritardo di 12 giorni costa meno di 250 € in ravvedimento sprint. La stessa differenza ignorata per 18 mesi fino alla cartella con sanzione piena può costare 30.000 €. La stessa cartella non impugnata nei 60 giorni diventa definitiva e non è più contestabile nel merito, aprendo la strada a fermi, ipoteche e pignoramenti.
Lo Studio Monardo interviene nella materia del contenzioso tributario societario — e in particolare nella gestione delle contestazioni IRES da controllo automatizzato — con le competenze certificate dell’Avvocato: la qualifica cassazionista garantisce la continuità della difesa fino al giudizio di legittimità, il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario consente di affiancare il commercialista aziendale nella lettura degli atti del Fisco e nella costruzione della risposta più efficace in ogni fase della timeline.
Non aspettare che il termine sia già scaduto. Non aspettare la cartella per cominciare a capire l’avviso bonario.
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Note operative sulla procedura: aspetti pratici che non si trovano nelle guide ufficiali
Come si calcola esattamente il “versamento insufficiente”
La nozione di versamento insufficiente è apparentemente semplice — hai versato meno di quello che avresti dovuto — ma nella pratica nasce da una serie di situazioni che richiedono analisi distinte.
Caso 1 — Errore nel calcolo del reddito imponibile. La società ha dichiarato un reddito imponibile corretto, ma ha effettuato il versamento su una base inferiore per un errore di calcolo (es. variazione in aumento non inclusa nel totale, perdita riportata in eccesso rispetto al consentito). Il controllo automatizzato rileva immediatamente la discrepanza tra imposta dichiarata e versamento effettivo.
Caso 2 — Utilizzo di crediti in compensazione poi disconosciuti. È il caso più insidioso. La società versa l’IRES compensando in F24 con crediti IVA o altri crediti fiscali risultanti dalla dichiarazione precedente. L’Agenzia disconosce successivamente quei crediti (per vizi formali o sostanziali), e il versamento risulta a posteriori insufficiente per la quota compensata. In questi casi, come ha chiarito la Cass. ord. n. 9759/2024, il disconoscimento del credito non può avvenire tramite semplice cartella da controllo automatizzato, ma richiede un atto impositivo specifico (avviso di recupero crediti). Questo apre una importante finestra difensiva.
Caso 3 — Saldo ridotto per effetto di acconti sopravvalutati. La società ha versato nel corso dell’anno acconti elevati, convinta di dover versare un saldo modesto o nullo. Ma la dichiarazione finale evidenzia che gli acconti erano stati calcolati su una base imponibile inferiore a quella effettiva, e quindi il saldo dovuto è superiore a quanto versato.
Caso 4 — Errore nel codice tributo o nell’anno di riferimento. Tecnicamente non è un versamento insufficiente, ma un versamento non imputato: la società ha versato l’importo corretto, ma su un codice tributo errato o per un anno d’imposta diverso. In questi casi, è possibile richiedere all’Agenzia delle Entrate la scomputo e reattribuzione del versamento al tributo corretto, evitando qualsiasi procedura sanzionatoria.
In tutte queste situazioni, la prima cosa da fare prima di qualsiasi versamento o impugnazione è capire esattamente a quale fattispecie si appartiene, perché la strategia difensiva ottimale è diversa in ciascuna.
Il rapporto tra versamento insufficiente IRES e la dichiarazione integrativa
Una possibilità che molte società non considerano: se il versamento insufficiente origina da un errore nella dichiarazione (e non solo nel versamento), è possibile presentare una dichiarazione integrativa a favore (art. 2, comma 8-bis, D.P.R. n. 322/1998). Se l’errore è stato a sfavore del contribuente (dichiarazione che indicava più reddito del dovuto), la dichiarazione integrativa riduce il debito e, se presentata prima dell’avviso bonario, può neutralizzare in tutto o in parte la pretesa dell’Agenzia.
La dichiarazione integrativa a sfavore (che corregge un errore in senso favorevole al Fisco, cioè che riconosce un debito maggiore) si può presentare entro i termini ordinari di accertamento, ma di fatto non impedisce l’avviso bonario se il controllo automatizzato è già avvenuto; può però ridurre l’importo contestato se la dichiarazione integrativa è antecedente all’atto dell’Agenzia.
Come funziona la rateizzazione dell’avviso bonario
Se il contribuente vuole definire la posizione con l’avviso bonario ma non dispone della liquidità per il pagamento integrale, può optare per il pagamento rateale fino a 20 rate trimestrali di pari importo. Le regole fondamentali:
- La prima rata deve essere versata entro i 60 giorni dalla ricezione dell’avviso bonario. Il mancato versamento della prima rata equivale a non aver aderito.
- Le rate successive vanno versate entro il trimestre successivo all’ultima rata pagata.
- Il mancato pagamento di una rata successiva alla prima comporta la decadenza dalla rateizzazione e l’iscrizione a ruolo delle somme residue con la sanzione piena.
- Il piano di rateizzazione non interrompe i termini per eventuali contestazioni: se si ritiene che l’importo sia parzialmente errato, è opportuno pagare la prima rata e contestualmente presentare i chiarimenti documentali entro i 60 giorni.
Le particolarità della notifica dell’avviso bonario agli intermediari
Per molte società medie e grandi, l’avviso bonario non arriva direttamente alla casella PEC aziendale, ma al commercialista/intermediario che ha barrato la casella “Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all’intermediario” nel frontespizio della dichiarazione dei redditi.
In questo caso:
- L’intermediario riceve l’avviso tramite il canale Entratel.
- Deve informare il contribuente entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione (per comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025).
- I 60 giorni per rispondere o pagare decorrono per il contribuente dalla data di ricevimento effettivo dall’intermediario, non dalla data in cui l’Agenzia ha elaborato la comunicazione.
Questa catena di passaggi — Agenzia → intermediario → società — crea rischi di ritardo: se l’intermediario tarda ad avvisare la società, i 60 giorni disponibili si accorciano. È per questo che è importante verificare periodicamente la situazione fiscale tramite il Cassetto Fiscale dell’Agenzia delle Entrate, accessibile anche in delega.
Il nuovo istituto dell’autotutela obbligatoria (L. 212/2000, art. 10-quater)
Dal 2024, con la riforma dello Statuto del Contribuente (D.Lgs. n. 219/2023), è stato introdotto l’istituto dell’autotutela obbligatoria: l’Agenzia delle Entrate ha ora l’obbligo di annullare in autotutela gli atti impositivi che presentano determinati vizi non sanabili, tra cui:
- Errore di persona (l’atto è intestato al soggetto sbagliato).
- Errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile (es. errore nell’indicazione del codice tributo nei versamenti).
- Doppia imposizione sullo stesso fatto generatore.
- Pagamento del tributo non dovuto in assenza di debito d’imposta.
- Prescrizione o decadenza manifesta dell’azione accertativa.
Per questi vizi, il contribuente può presentare istanza di autotutela anche dopo la definitività della cartella. L’Agenzia deve rispondere. Se rifiuta espressamente, il rifiuto è impugnabile davanti alla Corte di Giustizia Tributaria (art. 19, co. 1, lett. g-octies, D.Lgs. n. 546/1992, introdotto dal D.Lgs. n. 220/2023). Si apre così una porta — limitata ai vizi “non sanabili” ma concreta — anche per chi ha perso i termini per l’impugnazione ordinaria.
La sospensione feriale: quando si applica e quando no
La sospensione feriale opera in modo diverso a seconda della fase procedurale in cui ci si trova, e confondere le regole può essere fatale.
| Fase | Sospensione feriale? | Periodo | Base normativa |
|---|---|---|---|
| Ravvedimento operoso | No: il ravvedimento può essere effettuato anche in agosto | — | — |
| Pagamento avviso bonario | Sì: i termini si sospendono | 1° agosto – 4 settembre | Art. 7-quater, D.L. 193/2016 |
| Invio avvisi bonari da parte dell’Agenzia | Sì: l’Agenzia non invia avvisi (salvo urgenza) | 1°-31 agosto e 1°-31 dicembre | Art. 10, co. 1, D.L. 1/2024 |
| Termini processuali (ricorso, deposito) | Sì | 1°-31 agosto | Art. 1 L. 742/1969 |
| Notifica della cartella da parte dell’AdER | No: la cartella può arrivare in agosto | — | — |
Il punto più critico: se la cartella arriva il 5 agosto, i 60 giorni per l’impugnazione non si sospendono per effetto della cartella in sé, ma i termini processuali successivi si sospendono dal 1° agosto. In concreto, il termine di 60 giorni che include agosto si allunga di 31 giorni. Occorre calcolare con precisione.
IRES insufficiente e responsabilità degli amministratori
Un aspetto spesso sottovalutato: il mancato versamento del saldo IRES può generare, in certi casi, responsabilità personale degli amministratori della società. Questo accade tipicamente quando:
- Il mancato versamento avviene in presenza di distribuzione di dividendi o di pagamenti ai soci nello stesso periodo, evidenziando una scelta di privilegiare i creditori privati rispetto all’Erario.
- Il debito IRES non versato diventa parte di una procedura di accertamento per evasione fiscale che supera determinate soglie (rilevanti ai fini dell’art. 10-bis e 10-ter D.Lgs. n. 74/2000 per omessi versamenti dolosi).
- In sede di liquidazione della società, se l’attivo è stato distribuito senza soddisfare i debiti fiscali, gli amministratori liquidatori possono rispondere in proprio (art. 36, D.P.R. n. 602/1973).
Va però chiarito che il semplice versamento insufficiente per errore di calcolo — senza elemento soggettivo doloso e al di sotto delle soglie penali — non genera responsabilità penale. La soglia per l’omesso versamento IRES rilevante penalmente (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000) è di 150.000 € per periodo d’imposta.
Il ruolo del contraddittorio preventivo nella nuova disciplina fiscale
Il D.Lgs. n. 219/2023 ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento tributario italiano un istituto di contraddittorio preventivo obbligatorio prima dell’emissione degli atti impositivi (avvisi di accertamento, non cartelle da controllo automatizzato). Il contribuente deve essere informato degli elementi su cui si basa la pretesa e ha diritto di presentare le proprie osservazioni prima che l’atto sia emesso.
Questo istituto non si applica automaticamente alle cartelle da controllo automatizzato ex art. 36-bis, che continuano a seguire la procedura dell’avviso bonario. Tuttavia, nei casi borderline — dove il controllo automatizzato si spinge verso questioni interpretative che richiederebbero un vero accertamento (come il disconoscimento di crediti in compensazione) — la giurisprudenza più recente (Cass. ord. n. 9759/2024) sta erodendo i confini della procedura automatizzata, imponendo all’Agenzia forme più robuste di confronto con il contribuente prima dell’iscrizione a ruolo.
Questa evoluzione giurisprudenziale rafforza le possibilità difensive nelle situazioni più complesse, dove la pretesa non nasce da un semplice confronto aritmetico tra dichiarato e versato, ma implica scelte valutative dell’Agenzia.
La compensazione dei debiti IRES con crediti d’imposta agevolativi: attenzione ai limiti
Un tema sempre più rilevante: molte società utilizzano crediti d’imposta agevolativi (Industria 4.0, R&S, crediti ZES, bonus energetici) per compensare in F24 il saldo IRES. Questa pratica è legittima, ma espone a rischi specifici:
- L’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli sui crediti compensati, con verifiche sia documentali sia sull’effettività dei presupposti.
- Se il credito agevolativo viene disconosciuto, il versamento IRES risulta a posteriori insufficiente per la quota compensata.
- Come precisato dalla Cass. ord. n. 9759/2024, il disconoscimento non può avvenire tramite semplice cartella da 36-bis, ma richiede un atto specifico. Questo però non elimina il problema: l’atto specifico arriva lo stesso, solo con forme più garantite per il contribuente.
La soluzione preventiva è documentare in modo impeccabile, prima della compensazione, tutti i presupposti del credito agevolativo utilizzato. La soluzione difensiva, se il credito viene disconosciuto, è impugnare l’atto specifico di disconoscimento — non la cartella — nel termine di 60 giorni.
Quando conviene la conciliazione giudiziale e quando no
Una volta avviato il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria, una strada spesso sottovalutata è la conciliazione giudiziale (art. 48 D.Lgs. n. 546/1992). L’istituto permette alle parti di accordarsi su un importo ridotto in corso di causa, con il beneficio di sanzioni ridotte al 40% del minimo in primo grado (50% in secondo grado). La conciliazione si perfeziona con la firma dell’accordo e il pagamento dell’importo concordato.
La conciliazione conviene quando:
- Le probabilità di vittoria nel merito non sono altissime, ma ci sono vizi formali o di calcolo che potrebbero ridurre la pretesa.
- Il costo processuale (contributo unificato, compensi, rischio di condanna alle spese) è significativo rispetto all’importo in contestazione.
- Il contribuente ha liquidità limitata e preferisce chiudere la partita con certezza piuttosto che attendere anni l’esito del giudizio.
La conciliazione non conviene quando:
- La cartella è palesemente viziata (notifica nulla, decadenza dei termini, credito già pagato) e le probabilità di annullamento totale sono alte.
- L’importo in contestazione è elevato e la riduzione delle sanzioni ottenibile in conciliazione è inferiore al risparmio ottenibile con l’annullamento totale dell’atto.
Dal 2024, la conciliazione è stata estesa anche ai procedimenti pendenti in Cassazione, con sanzioni ridotte al 50% del minimo. Un’opzione strategica da valutare anche nelle ultime fasi del contenzioso.
La questione aperta: il favor rei sulle sanzioni pre-settembre 2024
Un fronte ancora caldo nel 2026
Nessuna guida sul versamento insufficiente del saldo IRES sarebbe completa senza affrontare il tema che ha agitato la dottrina tributaristica italiana negli ultimi due anni: la retroattività del D.Lgs. n. 87/2024 e il destino delle sanzioni irrogate per violazioni commesse prima del 1° settembre 2024.
La questione nasce da un fatto semplice: il D.Lgs. n. 87/2024 ha ridotto dal 30% al 25% la sanzione base per i versamenti omessi o insufficienti. Una misura di civiltà, come la stessa relazione illustrativa alla legge delega (L. n. 111/2023) aveva definito le sanzioni previgenti “intollerabili” e “abnormi”. Ma l’art. 5 dello stesso decreto ha stabilito che le nuove sanzioni più favorevoli si applicano solo alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, derogando al tradizionale principio del favor rei (art. 3, co. 3, D.Lgs. n. 472/1997).
Cosa succede allora a chi aveva versato in modo insufficiente il saldo IRES 2023 entro il 30 giugno 2024? La risposta è: si applica ancora la sanzione del 30%, non quella del 25%.
Il dibattito giurisprudenziale
La Cassazione ha affrontato la questione in più riprese, con esiti non sempre uniformi:
- Cass. n. 1274/2025 (19 gennaio 2025): prima pronuncia importante, favorevole all’Agenzia. La deroga al favor rei è legittima perché la riforma organica del sistema sanzionatorio giustifica la scelta transitoria.
- Cass. n. 2795/2025 e n. 2950/2025 (febbraio 2025): apertura parziale — la Corte rimette al giudice del rinvio la valutazione della questione di legittimità costituzionale, senza escluderla.
- Cass. n. 17111 e n. 17113/2025 (giugno 2025): conferma dell’irretroattività, con motivazione più articolata che richiama l’art. 81 Cost. (equilibrio di bilancio) come contrappeso ragionevole al favor rei.
- Cass. ord. n. 23149/2025 (12 agosto 2025): questione di costituzionalità “manifestamente infondata” — la Corte chiude lo spazio per il rinvio alla Consulta.
- CGT I grado Roma, n. 2288/2026 (2026): pronuncia di merito che va in senso opposto alla Cassazione, disapplicando l’art. 5 del D.Lgs. 87/2024 per contrasto con il diritto unionale (art. 49 Carta di Nizza, Corte di Giustizia UE causa C-205/20). La CGT di Roma ordina all’Ufficio di ricalcolare le sanzioni applicando il regime più favorevole.
Cosa significa per un contribuente con una sanzione pre-settembre 2024
La questione non è accademica. Per una società con un’IRES insufficiente di 50.000 € versata ante 1° settembre 2024, la differenza tra sanzione al 30% (15.000 €) e sanzione al 25% (12.500 €) è di 2.500 €. Moltiplicato per la platea di contribuenti in questa situazione, si tratta di centinaia di milioni di euro complessivi.
Lo scenario attuale è il seguente:
- Il filone di Cassazione maggioritario (n. 1274/2025, n. 17111, n. 23149/2025) porta alla conferma dell’irretroattività. I contribuenti con sanzioni ante settembre 2024 non beneficiano della riduzione al 25%.
- La sentenza n. 2288/2026 della CGT di Roma apre uno spiraglio europeo: se il contrasto con il diritto UE venisse confermato in appello o dalla Cassazione, potrebbe aprirsi la strada alla disapplicazione dell’art. 5 D.Lgs. 87/2024 in tutti i giudizi in corso.
- La questione di legittimità costituzionale — pur ritenuta “manifestamente infondata” dalla Cassazione — potrebbe essere rimessa alla Corte Costituzionale da un giudice di merito, con esiti imprevedibili.
Per i contribuenti con sanzioni ante settembre 2024 ancora in contenzioso, mantenere viva questa eccezione nei ricorsi e negli appelli è indispensabile. Il contenzioso non è definitivo finché la Corte non si pronuncia, e ogni pronuncia favorevole — dalla CGT di Roma in su — va segnalata nel proprio fascicolo.
Il versamento insufficiente nel contesto di una crisi aziendale più ampia
Quando il saldo IRES è solo la punta dell’iceberg
Molte società che si trovano a fronteggiare un avviso bonario o una cartella per IRES insufficiente non hanno questo come unico problema fiscale. Spesso il debito IRES si inserisce in un quadro più ampio di difficoltà finanziarie: debiti IVA, ritenute non versate, mutui bancari in sofferenza, debiti con fornitori.
In questi casi, la gestione del singolo atto fiscale non può essere separata da una valutazione complessiva della situazione aziendale. Gli strumenti disponibili sono diversi a seconda del profilo del contribuente:
Per le imprese commerciali in difficoltà (D.Lgs. n. 14/2019, Codice della Crisi):
- Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII): permette di ristrutturare i debiti con i creditori, incluso il Fisco, con l’omologazione del tribunale. I debiti fiscali possono essere falcidiati se l’accordo garantisce all’Erario almeno quanto otterrebbe in liquidazione.
- Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII): uno strumento stragiudiziale per la ristrutturazione dei debiti, che non richiede l’omologazione del tribunale ma è assistito da un attestatore indipendente.
- Concordato preventivo (art. 84 ss. CCII): per le situazioni più gravi, il concordato permette di proporre ai creditori — incluso il Fisco — un pagamento parziale dei debiti, con liberazione dal residuo all’esito della procedura.
Per i soggetti non fallibili (imprenditori sotto soglia, professionisti, persone fisiche) — L. 3/2012 e D.Lgs. n. 14/2019:
- Piano del consumatore: per i debitori non titolari di partita IVA o con partita IVA chiusa da almeno un anno.
- Accordo di composizione della crisi: per i titolari di piccole attività economiche, permette di trattare con i creditori — incluso il Fisco — con l’omologazione del giudice.
- Liquidazione controllata: per chi non riesce a presentare un piano sostenibile, è l’alternativa alla liquidazione ordinaria, con la possibilità di liberarsi dai debiti residui all’esito della procedura.
Per le imprese con difficoltà temporanee ma ancora vitali — D.L. n. 118/2021 (Negoziazione assistita della crisi):
L’Esperto Negoziatore assiste l’imprenditore in un percorso di ristrutturazione stragiudiziale con i creditori principali. Il Fisco può partecipare alle trattative e accettare condizioni di pagamento differite o ridotte se si dimostra che la proposta è migliore dell’alternativa liquidatoria. Questo strumento è particolarmente utile quando il debito IRES si accumula in un momento di crisi di liquidità contingente, non strutturale.
L’Avv. Monardo opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia: queste qualifiche consentono allo Studio di offrire non solo la difesa tributaria nel contenzioso ordinario, ma anche soluzioni integrate per chi deve affrontare il debito IRES in un contesto di crisi finanziaria più ampia.
Il versamento insufficiente nel contesto societario: responsabilità, accordi infragruppo e consolidato
Gruppi societari e consolidato fiscale
Per le società che aderiscono al regime di consolidato fiscale (artt. 117-129 TUIR), il versamento dell’IRES avviene tipicamente a livello della società consolidante, che incorpora i redditi di tutte le consolidate e versa l’imposta complessiva del gruppo. Questo crea una complessità aggiuntiva nella gestione dei versamenti: un versamento insufficiente a livello consolidante può originare da un errore nella “sommatoria” dei redditi delle singole consolidate, o da un credito infragruppo erroneamente compensato.
In questi casi:
- L’avviso bonario viene notificato alla società consolidante (soggetto obbligato al versamento), ma la contestazione può riguardare la determinazione del reddito imponibile di una o più consolidate.
- La difesa deve essere costruita tenendo conto di tutte le posizioni del gruppo, con la necessità di coordinare le singole consolidate.
- La solidarietà passiva delle consolidate verso l’Agenzia per il pagamento dell’IRES di gruppo (art. 127 TUIR) può esporre le singole società a richieste di pagamento anche dopo che la consolidante ha ricevuto la cartella.
Responsabilità della società cedente in operazioni straordinarie
Un caso specifico frequente: società cedente che, dopo la cessione di ramo d’azienda o di partecipazioni, scopre di aver versato un saldo IRES insufficiente relativo a plusvalenze generate dall’operazione. Se nel frattempo la società è già stata liquidata o fusa per incorporazione, la posizione debitoria IRES si trasferisce:
- In caso di fusione per incorporazione: all’incorporante, che risponde dei debiti della società estinta (art. 2504-bis c.c.).
- In caso di scissione: alle società beneficiarie in proporzione alle attività assegnate, ma con solidarietà passiva di tutte verso l’Erario.
- In caso di liquidazione: ai liquidatori, se non hanno rispettato le priorità di pagamento verso il Fisco (art. 36 D.P.R. n. 602/1973).
Checklist operativa: cosa fare nelle prime 48 ore dalla ricezione dell’avviso bonario
Quando arriva l’avviso bonario per versamento insufficiente del saldo IRES, le prime 48 ore sono decisive per impostare correttamente la risposta. Questa checklist operativa sintetizza i passi da compiere nell’immediato.
Passo 1 — Verificare la data di elaborazione dell’avviso bonario. È precedente o successiva al 1° gennaio 2025? Questo determina se i termini per rispondere sono 30 o 60 giorni, e quale percentuale di sanzione ridotta si applica.
Passo 2 — Identificare la causa del versamento insufficiente. Errore di calcolo del reddito imponibile? Credito in compensazione disconosciuto? Acconto sopravvalutato? Codice tributo errato? La causa determina sia la correttezza della pretesa sia la strategia difensiva.
Passo 3 — Verificare i versamenti effettuati sull’F24 del periodo contestato. Accedere al Cassetto Fiscale o richiedere all’intermediario la ricevuta dell’F24 inviato. Confrontare importo versato, codice tributo e anno di riferimento con quanto richiesto dall’Agenzia. Errori nei versamenti dell’Agenzia non sono rari.
Passo 4 — Calcolare l’importo corretto secondo i propri dati. Se la pretesa è parzialmente errata, calcolare la differenza tra quanto si ritiene dovuto e quanto richiesto dall’Agenzia. La contestazione va presentata con dati precisi, non con generiche riserve.
Passo 5 — Valutare se conviene pagare, contestare, o fare entrambe le cose. Se la pretesa è corretta: pagare entro i 60 giorni (o prima rata del piano di rateizzazione). Se è parzialmente contestabile: pagare la parte indiscussa e contestare la parte restante. Se è totalmente contestabile: presentare documentazione difensiva entro i 60 giorni, senza pagare.
Passo 6 — Coinvolgere immediatamente il consulente legale. Anche se l’avviso bonario sembra “semplice”, le implicazioni procedurali (termini, notifiche, ravvedimento residuale, possibile contestazione) richiedono una valutazione professionale. Il costo di una consulenza è sempre inferiore al costo di un errore procedurale.
Passo 7 — Mettere un promemoria a 30 giorni dall’avviso bonario. Non aspettare gli ultimi giorni per agire. Spesso i piani di pagamento, le verifiche documentali e le comunicazioni all’Agenzia richiedono tempo che si è già consumato.
Il versamento insufficiente IRES tra accertamento e controllo automatizzato: i confini della procedura
Quando il controllo automatizzato non basta
Non tutto ciò che origina da un versamento insufficiente del saldo IRES può essere gestito con il controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973. La procedura automatizzata è uno strumento concepito per rilevare errori evidenti e discrepanze aritmetiche tra la dichiarazione e i versamenti. Ma quando la pretesa del Fisco richiede valutazioni discrezionali, interpretazioni giuridiche o rettifiche di voci dichiarative, l’Agenzia deve necessariamente seguire la strada dell’accertamento ordinario.
Questo confine è stato chiarito con precisione dalla giurisprudenza più recente. La Cass. ord. n. 9759/2024 ha stabilito che il controllo automatizzato non può essere utilizzato per disconoscere crediti d’imposta la cui spettanza richieda una valutazione di merito: in quel caso occorre un avviso di recupero o un avviso di accertamento. Analogamente, la Cass. ord. n. 12984/2025 ha ribadito che la procedura ex art. 36-bis è limitata all’individuazione di errori evidenti e non consente all’Amministrazione di fare valutazioni discrezionali.
Questo significa che non tutto ciò che appare come “versamento insufficiente” si traduce automaticamente in un avviso bonario seguito da cartella. Per alcune tipologie di contestazione — quelle che richiedono una rettifica del reddito imponibile, non semplicemente il confronto tra imposta dichiarata e somma versata — il percorso dell’Agenzia deve necessariamente passare per un avviso di accertamento, con tutte le garanzie procedimentali connesse (contraddittorio preventivo, obbligo di motivazione, termine di 60 giorni per l’impugnazione dalla notifica dell’atto, non dalla ricezione di un avviso bonario).
La distinzione tra errore materiale e questione interpretativa
La linea di confine tra ciò che può essere gestito tramite art. 36-bis e ciò che richiede un accertamento ordinario non è sempre evidente. In linea generale:
Rientra nel 36-bis (controllo automatizzato):
- Imposta dichiarata correttamente ma non versata (o versata in misura inferiore).
- Errori aritmetici nella liquidazione dell’imposta dalla dichiarazione.
- Ritenute dichiarate ma non versate dal sostituto d’imposta.
- Versamenti su codice tributo errato (se il codice corretto esiste nella banca dati).
Non rientra nel 36-bis (richiede accertamento):
- Rettifica del reddito imponibile (redditi omessi o sopravvalutate deduzioni).
- Disconoscimento di crediti d’imposta agevolativi (Industria 4.0, R&S, ZES, ecc.) quando la non spettanza richiede una verifica di merito.
- Recupero di perdite riportate in misura superiore al consentito, se la questione richiede una valutazione delle poste pregresse.
- Correzione di errori interpretativi nell’applicazione di aliquote agevolate o regimi speciali.
Capire in quale categoria rientra la propria situazione è il primo passo per costruire la strategia difensiva corretta. Se l’Agenzia ha utilizzato il 36-bis dove avrebbe dovuto utilizzare l’accertamento, l’atto è viziato ab origine e l’impugnazione può puntare direttamente all’annullamento per vizio procedimentale.
I termini di decadenza dell’accertamento IRES: quando il Fisco non può più contestare
Un punto fondamentale che molte società ignorano: l’Agenzia delle Entrate non può contestare il versamento IRES oltre determinati termini. La decadenza dell’azione accertativa è una garanzia fondamentale per il contribuente.
Per le somme liquidate in base alla dichiarazione tramite controllo automatizzato (art. 36-bis), la cartella di pagamento deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione:
| Anno d’imposta | Anno di presentazione dichiarazione | Termine per notifica cartella |
|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 31 dicembre 2026 |
| 2023 | 2024 | 31 dicembre 2027 |
| 2024 | 2025 | 31 dicembre 2028 |
Per le somme accertate tramite accertamento ordinario (rettifiche del reddito imponibile), il termine di decadenza è invece il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Se la cartella viene notificata oltre questi termini, è illegittima per decadenza e va impugnata immediatamente eccependo questo vizio. La decadenza è rilevabile d’ufficio dalla Corte di Giustizia Tributaria, ma è buona norma eccepirla espressamente nel ricorso per garantire che venga esaminata.
La Cass. ord. n. 21150/2024 ha confermato che il contribuente può sempre eccepire la decadenza dell’accertamento in sede di impugnazione della cartella, anche quando non abbia avuto tempestiva conoscenza dell’atto presupposto per vizi della notifica.
Come leggere la cartella di pagamento per IRES insufficiente: gli elementi da verificare subito
Quando arriva la cartella, prima di qualsiasi decisione occorre esaminarla con metodicità. Questi sono gli elementi critici da verificare:
1. Il soggetto intestatario. La cartella deve essere intestata al corretto soggetto passivo IRES. Errori frequenti: cartella intestata alla vecchia denominazione societaria dopo un cambio nome; cartella notificata alla società incorporata dopo una fusione; cartella intestata a un codice fiscale errato.
2. L’anno d’imposta. La cartella deve indicare chiaramente l’anno d’imposta contestato e il titolo (saldo IRES, acconto, ecc.). Contestazioni relative a anni prescritti o già definiti vanno eccepite immediatamente.
3. Il dettaglio della somma richiesta. La cartella deve indicare separatamente: l’imposta, le sanzioni, gli interessi e gli aggi di riscossione. Verificare che i calcoli siano corretti secondo le regole vigenti: sanzione al 25% (per violazioni dal 1° settembre 2024) o al 30% (per violazioni precedenti); interessi al tasso legale pro-tempore vigente; aggi di riscossione nella misura di legge.
4. Il riferimento all’avviso bonario precedente. La cartella deve indicare se è stata preceduta da un avviso bonario. Se non è stato preceduto da avviso bonario nei casi in cui era obbligatorio, questo è un vizio autonomo eccepibile in impugnazione.
5. La data di notifica. Verificare la data effettiva di notifica della cartella (non la data di emissione): i 60 giorni per l’impugnazione decorrono dalla ricezione, non dalla data di stampa della cartella.
6. I dati della notifica. Come è avvenuta la notifica? Tramite agente notificatore? Tramite PEC? Con raccomandata A/R? Vizi di notifica (indirizzo errato, ricevuta non firmata, notifica a soggetto non abilitato a riceverla) possono rendere la notifica nulla, con conseguente riapertura dei termini.
Le domande pratiche più frequenti dalle società
La nostra società ha versato il saldo IRES con la F24 telematica, ma l’Agenzia dice che il versamento non risulta. Cosa fare? Prima di tutto, recuperare la ricevuta telematica del modello F24 dalla piattaforma di home banking o dal commercialista. La ricevuta è la prova del pagamento. Se la ricevuta è presente e l’importo è corretto, occorre presentarla all’Agenzia nell’ambito della risposta all’avviso bonario, con richiesta di autotutela. Se il versamento è avvenuto ma su un codice tributo errato, presentare istanza di scomputo e riattribuzione.
Abbiamo versato l’IRES in ritardo di 5 giorni. L’avviso bonario richiede anche la sanzione per omesso versamento dell’acconto. È corretto? No, se avete versato entro la scadenza del saldo (anche con ritardo), la sanzione riguarda solo il ritardo del saldo, non un eventuale insufficiente versamento dell’acconto dell’anno precedente (che è una posizione separata). Se l’Agenzia cumula le due sanzioni in modo errato, è opportuno contestarlo nella risposta all’avviso bonario.
L’avviso bonario è arrivato direttamente a me (amministratore), non alla società. Fa lo stesso? No: l’avviso bonario deve essere notificato alla società (tramite la sua PEC o sede legale), non all’amministratore in quanto persona fisica. Una notifica effettuata solo all’amministratore senza che la società ne abbia formale conoscenza può essere contestata. Verificare nel testo dell’avviso il destinatario formale indicato.
Posso chiedere la sospensione dell’avviso bonario mentre attendo una risposta dell’Agenzia ai miei chiarimenti? L’avviso bonario non è un atto immediatamente esecutivo, quindi non richiede una sospensione formale. Tuttavia, se i 60 giorni stanno per scadere e i chiarimenti non hanno ancora ricevuto risposta, è opportuno procedere a un pagamento parziale della parte indiscussa entro i 60 giorni, per beneficiare della sanzione ridotta almeno su quella parte, e contestualmente mantenere il contenzioso sulla parte contestata.
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