Quando l’Agenzia delle Entrate notifica un avviso di accertamento IRES, la prima reazione di molti imprenditori e amministratori è quella di ritenere la pretesa automaticamente fondata. In realtà, il calcolo dell’imposta sul reddito delle società è un’operazione tecnica complessa, soggetta a errori da entrambe le parti: del contribuente e, non raramente, dell’ufficio accertatore. La differenza tra imposta dichiarata e imposta accertata può derivare da molteplici cause: disconoscimento di costi inerenti, ripresa di componenti negativi per asserita antieconomicità, contestazione di ammortamenti, indeducibilità di spese di sponsorizzazione o di costi infragruppo, recupero di crediti d’imposta qualificati come inesistenti.
In questo campo, ciò che conta più della lettera della legge è ciò che i giudici — dalla Corte di Giustizia Tributaria fino alla Corte di Cassazione — hanno concretamente deciso negli anni più recenti. La giurisprudenza ha ridisegnato le regole del contraddittorio, ridefinito i confini dell’inerenza, chiarito la distinzione tra crediti inesistenti e non spettanti, e stabilito a chi spetta la prova della legittimità o meno della pretesa fiscale. Chi non conosce questi orientamenti rischia di soccombere anche quando ha ragione nel merito.
Questa guida analizza le pronunce più rilevanti degli ultimi anni in materia di accertamento IRES, traduce ciascun principio in conseguenze operative concrete e indica la strategia difensiva che ne deriva. Lo Studio Monardo coordina uno staff multidisciplinare nazionale — avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo — in diritto bancario e tributario: proprio il settore in cui si collocano le controversie più frequenti e più costose in materia di IRES.
📩 Se hai ricevuto un avviso di accertamento IRES o hai dubbi sul calcolo dell’imposta dovuta dalla tua società, contatta subito lo Studio: trovi tutti i riferimenti per raggiungerci in fondo a questa pagina.
Il quadro normativo in breve: su cosa si pronunciano i giudici
L’IRES — imposta sul reddito delle società — è disciplinata dagli artt. 72 ss. del TUIR (D.P.R. 917/1986) e colpisce con aliquota del 24% il reddito imponibile delle società di capitali residenti in Italia. Per l’esercizio 2025, la legge di bilancio 2025 (art. 1, commi 436-444, L. 207/2024) ha previsto una riduzione al 20% in presenza di determinate condizioni legate a investimenti e occupazione.
La base imponibile si determina partendo dall’utile di bilancio civilistico e applicandovi le variazioni in aumento e in diminuzione previste dal TUIR. Le norme chiave che più frequentemente alimentano il contenzioso sono:
- Art. 109 TUIR — principio di competenza e regole sull’inerenza dei costi (comma 5);
- Art. 96 TUIR — deducibilità degli interessi passivi;
- Art. 84 TUIR — riporto delle perdite;
- Art. 77 TUIR — aliquota e determinazione dell’imposta;
- Artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973 — controllo formale e liquidazione automatica;
- Art. 39 D.P.R. 600/1973 — accertamento analitico-induttivo;
- Art. 7, L. 212/2000 (Statuto del contribuente) — obbligo di motivazione;
- Art. 6-bis e D.Lgs. 219/2023 — contraddittorio preventivo obbligatorio.
L’accertamento IRES può originarsi da un controllo automatico (liquidazione da modello Redditi SC), da un controllo formale, da una verifica fiscale con accesso in sede o “a tavolino”, ovvero da una segnalazione della Guardia di Finanza. In ciascun caso, le regole dell’onere della prova, del contraddittorio e della motivazione cambiano, con riflessi diretti sulla validità dell’atto impositivo.
L’orientamento consolidato: inerenza, onere della prova e libera scelta imprenditoriale
Il nucleo più stabile della giurisprudenza in materia di IRES riguarda il principio di inerenza e la distribuzione dell’onere probatorio tra Fisco e contribuente. La Corte di Cassazione ha costruito nel tempo un orientamento ormai cristallizzato, confermato dalle pronunce più recenti.
Il principio cardine è questo: la prova dell’esistenza, dell’inerenza e della coerenza economica dei costi dedotti spetta al contribuente, non all’Ufficio. Non è sufficiente che la spesa risulti contabilizzata nelle scritture: occorre documentazione di supporto che dimostri l’importo, la ragione e la coerenza economica del costo rispetto all’attività d’impresa.
Con la sentenza n. 21226/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito con forza che il giudizio di inerenza non è una valutazione di opportunità sull’imprenditore — che rimane libero nelle proprie scelte gestionali — bensì un controllo sulla connessione funzionale del costo all’attività produttiva. In altre parole: se la tua azienda decide di pagare un consulente a tariffe elevate, il Fisco non può sindacare quella scelta come tale; ma se non riesci a dimostrare che quel costo era correlato all’attività d’impresa, il giudice può legittimamente ritenerlo indeducibile.
La successiva ordinanza n. 26434/2025 ha rafforzato questo principio aggiungendo un elemento ulteriore: la semplice contabilizzazione della spesa non basta. Non è sufficiente che il costo compaia in fattura o nel libro giornale. Occorre che esista documentazione esterna — contratti, relazioni, email, ricevute, dati di risultato — che permetta al giudice di ricavare non solo l’importo ma anche la ragione e la coerenza economica della spesa.
Il principio calato nella pratica significa che una società che deduce costi di consulenza, di manutenzione, di locazione o di sponsorizzazione senza conservare documentazione adeguata a dimostrare la reale prestazione ricevuta si espone alla ripresa fiscale anche in assenza di frode: è sufficiente l’impossibilità di provare l’inerenza.
Il punto rilevante per chi riceve un accertamento è proprio questo: se l’Ufficio contesta l’inerenza di un costo, l’imprenditore deve essere pronto a produrre quella documentazione — e il momento in cui farlo non è dopo il ricorso, ma già nella fase del contraddittorio preventivo.
Con l’ordinanza n. 26312/2025, la Cassazione ha precisato ulteriormente che il principio di inerenza è unico per le imposte sui redditi e per l’IVA: si ricava dalla nozione stessa di reddito d’impresa ed esclude i costi che si collocano in una sfera estranea all’impresa, anche solo in via indiretta o potenziale. Un costo può quindi essere inerente anche senza che produca immediatamente ricavi, purché sia riconducibile alla proiezione futura dell’attività.
Questione 1: quando il Fisco contesta costi come “antieconomici”, chi deve provare cosa?
Il dubbio pratico
L’Ufficio contesta che la tua società abbia dedotto canoni di locazione, costi di consulenza o prezzi di acquisto sproporzionati rispetto ai ricavi. Afferma che l’operazione è “macroscopicamente antieconomica” e riprende a tassazione la parte di costo che non trova riscontro nei ricavi. Puoi difenderti? E a chi spetta provare cosa?
Cosa hanno deciso i giudici
Con l’ordinanza n. 27826/2024, la Corte di Cassazione ha affrontato proprio questo scenario: una società aveva dedotto integralmente canoni di locazione che la controparte avrebbe dovuto sostenere in base al contratto di affitto d’azienda, sostenendo che i costi erano giustificati da ragioni gestionali. La Cassazione ha confermato che, in caso di contestazione per macroscopica antieconomicità, l’onere probatorio si sposta sul contribuente. L’Amministrazione finanziaria può usare la sproporzione come indizio; a quel punto è la società a dover indicare le ragioni economiche che giustificano il costo e lo riconducono all’attività d’impresa.
Analogamente, con l’ordinanza n. 16942/2024, la Corte ha chiarito che l’inerenza è un giudizio qualitativo, ma una spesa manifestamente antieconomica diventa un forte segnale indiziario della sua non inerenza. In presenza di un costo palesemente sproporzionato, l’onere si inverte: non è più l’Ufficio a dover dimostrare l’indeducibilità, ma il contribuente a dover spiegare la logica economica dell’operazione.
Contrasto tra orientamenti: nel panorama giurisprudenziale non mancano voci che richiamano il principio secondo cui le scelte imprenditoriali non possono essere sindacate dall’Ufficio in termini di “opportunità economica”. La Corte ha però chiarito che non è questione di opportunità: la sproporzione manifesta non è un giudizio sul merito gestionale, ma un indizio probatorio della non inerenza. La soluzione prudenziale — confermata dall’indirizzo prevalente — è che il contribuente che sostiene costi apparentemente sproporzionati deve conservare una motivazione economica documentata e renderla disponibile fin dal contraddittorio.
Cosa significa per te
Se ricevi un accertamento fondato sull’antieconomicità di un costo, non attendere il giudizio: la fase del contraddittorio preventivo è il momento giusto per produrre i documenti che giustificano la scelta gestionale. Un parere del consiglio di amministrazione, un’analisi comparativa dei prezzi di mercato, una perizia sul valore della prestazione ricevuta possono fare la differenza. L’Avv. Monardo e il suo staff di commercialisti analizzano ogni singola voce contestata confrontando la documentazione a disposizione con i principi giurisprudenziali applicabili, costruendo la risposta difensiva già nella fase pre-giudiziale.
Questione 2: le fatture generiche bastano a provare la deducibilità di un costo IRES?
Il dubbio pratico
La tua società ha dedotto costi documentati da fatture, ma l’Ufficio contesta che quelle fatture siano “generiche” — prive dell’indicazione dettagliata della natura, qualità e quantità dei beni o servizi. Il Fisco recupera a tassazione i costi. Hai diritto a difenderti contestando la legittimità della ripresa?
Cosa hanno deciso i giudici
Con l’ordinanza n. 33416/2024, la Corte di Cassazione ha stabilito che la deducibilità dei costi ai fini fiscali richiede una prova rigorosa che non può basarsi su fatture generiche. Una fattura priva dell’indicazione dettagliata di natura, qualità e quantità dei beni non è sufficiente a dimostrare l’inerenza del costo all’attività d’impresa, anche se il pagamento è effettivamente avvenuto. La sentenza ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e rinviato al giudice di merito per una nuova valutazione basata su questi principi.
Il caso riguardava un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA: la società aveva documentato l’acquisto con fattura, ma questa conteneva solo il prezzo complessivo senza descrivere analiticamente i beni ceduti. La Corte ha confermato che l’onere della prova — inclusa la descrizione adeguata del costo — grava sul contribuente.
Nello stesso filone si colloca l’ordinanza n. 5317/2025, che ha negato la deducibilità delle spese di sponsorizzazione di associazioni sportive dilettantistiche in mancanza di documentazione concreta sull’attività promozionale effettivamente ricevuta (foto, locandine, attestazioni dell’evento). Non basta il contratto né la traccia del pagamento: serve la prova della controprestazione.
Se c’è un contrasto: la giurisprudenza aveva in passato mostrato qualche apertura verso la prova per presunzioni, ammettendo che la contabilizzazione del costo costituisse un primo indizio. La linea più recente è però più rigorosa: il principio del “non è sufficiente la contabilizzazione” (confermato da Cass. n. 26434/2025) richiede documentazione supplementare ogni volta che la fattura non descriva adeguatamente la prestazione.
Cosa significa per te
Se la tua società ha ricevuto un accertamento fondato sulla generici tà delle fatture, la difesa va costruita raccogliendo tutti i documenti accessori che danno sostanza a quelle fatture: contratti, ordini, relazioni di consegna, corrispondenza, estratti conto che documentino la controprestazione. Il vizio della fattura generica è spesso sanabile sul piano probatorio in sede di contraddittorio o ricorso. Il silenzio è la strategia peggiore.
Questione 3: il contraddittorio preventivo è obbligatorio prima di un accertamento IRES?
Il dubbio pratico
L’Agenzia delle Entrate ti notifica un avviso di accertamento IRES senza averti prima invitato a fornire chiarimenti. L’atto è nullo? Puoi contestarne la legittimità formale indipendentemente dal merito della pretesa?
Cosa hanno deciso i giudici
Questa è forse la questione che più ha diviso la giurisprudenza negli ultimi anni, e il punto di arrivo più recente è la sentenza delle Sezioni Unite n. 21271/2025 del 25 luglio 2025. La pronuncia ha chiarito e armonizzato l’interpretazione della “prova di resistenza” nel contraddittorio preventivo, sancendo che — dopo la riforma introdotta dal D.Lgs. 219/2023 — per gli atti notificati a partire dalla data di entrata in vigore della riforma, il contraddittorio è obbligatorio anche per IRPEF, IRES e tributi non armonizzati (salvo gli atti esclusi da apposito decreto ministeriale). Per gli atti precedenti, la violazione del contraddittorio determina nullità solo per i tributi armonizzati (IVA), e solo se il contribuente dimostra la “prova di resistenza” — cioè che il procedimento avrebbe potuto avere esito diverso.
La Cassazione con l’ordinanza n. 2046/2025 ha poi chiarito che l’accertamento integrativo — quello con cui l’Ufficio modifica in aumento una pretesa già formulata — è ammissibile solo in presenza di nuovi elementi sopravvenuti alla conoscenza dell’Amministrazione, e non sulla base di una mera rivalutazione di quelli già noti. Una rilettura degli stessi documenti già a disposizione dell’ufficio non legittima un secondo accertamento.
Sul piano della motivazione, la Corte (da ultimo con ord. n. 34513/2025) ha confermato che l’avviso di accertamento deve specificare chiaramente, per ciascun soggetto destinatario, il titolo e le ragioni in fatto e in diritto della pretesa. Indicazioni generiche come “soggetto coobbligato” o “autore della violazione” non bastano: l’atto è nullo per difetto di motivazione.
Cosa significa per te
Il vizio di motivazione e l’omissione del contraddittorio previsto dalla legge sono cause di nullità rilevabili in ogni stato e grado del giudizio. Prima ancora di entrare nel merito della pretesa fiscale, ogni difesa tecnica seria deve iniziare da una verifica dell’atto sotto il profilo formale: era dovuto il contraddittorio? È stato rispettato? L’avviso è adeguatamente motivato? Sono indicate separatamente imposte, sanzioni e interessi? La mancanza di uno solo di questi elementi può portare all’annullamento dell’atto a prescindere dal merito.
I casi difficili: operazioni inesistenti e raddoppio dei termini di accertamento
La contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti — e il conseguente disconoscimento dei costi IRES — è uno degli accertamenti più gravi che una società possa ricevere, sia per gli importi in gioco sia per le possibili implicazioni penali. La giurisprudenza ha elaborato regole precise su chi deve provare cosa, e sul perimetro entro cui questo tipo di accertamento può essere esercitato.
Con la sentenza n. 2160/2024, la Cassazione ha ribadito il principio-guida: in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare che l’operazione non è mai stata posta in essere, ricorrendo anche a prove indiziarie o presuntive — tipicamente, dimostrando che l’emittente è una “società cartiera” o un’entità fantasma. A quel punto, l’onere si sposta sul contribuente, che deve dimostrare di non aver partecipato consapevolmente alla frode.
Con l’ordinanza n. 1111/2026, la Corte ha chiarito che l’assoluzione penale intervenuta a seguito di giudizio abbreviato — anche con la formula “perché il fatto non sussiste” — non ha automaticamente efficacia vincolante nel processo tributario: quella “automaticità” è riservata alle assoluzioni pronunciate all’esito di dibattimento, che garantisce il pieno dispiegamento istruttorio.
Quanto ai termini, l’ordinanza n. 29299/2025 ha affrontato il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di ipotesi di reato: la Corte ha accolto il ricorso del contribuente nella parte in cui il raddoppio era stato esteso anche all’IRAP, chiarendo che questo istituto si applica esclusivamente alle imposte dotate di presidio penale (IRES, IVA), non all’IRAP.
La pronuncia più recente e rilevante: Sezioni Unite n. 21271/2025 e la prova di resistenza
La sentenza n. 21271/2025 delle Sezioni Unite — depositata il 25 luglio 2025 — rappresenta il punto di approdo più avanzato del diritto tributario italiano in tema di contraddittorio preventivo e tutela del contribuente. La sua portata è tale da ridefinire le strategie difensive per tutti i contenziosi futuri in materia di accertamento diretto.
La vicenda originava da un avviso di accertamento per IRPEF e sanzioni, emesso a seguito di un controllo “a tavolino” che aveva contestato la deduzione di costi legati a fatture per operazioni inesistenti. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l’atto, ritenendo violato il diritto al contraddittorio. L’Agenzia delle Entrate aveva ricorso in Cassazione sostenendo che la “prova di resistenza” non fosse stata dimostrata dal contribuente.
Le Sezioni Unite hanno chiarito tre principi fondamentali:
Primo: per gli accertamenti emessi dopo la riforma D.Lgs. 219/2023, la violazione del contraddittorio “rileva ex se” — vale a dire, non occorre più dimostrare che il procedimento avrebbe potuto avere esito diverso. L’omissione del contraddittorio è di per sé causa di nullità.
Secondo: per gli accertamenti anteriori alla riforma, e sui tributi non armonizzati, la prova di resistenza rimane un requisito. Tuttavia, le Sezioni Unite hanno chiarito che la soglia richiesta non è dimostrare un esito “certamente” diverso, ma soltanto che tale ipotesi “non sia totalmente esclusa” — allineandosi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE che aveva censito le divergenze con l’orientamento nazionale.
Terzo: l’obbligo di contraddittorio preventivo per i tributi armonizzati (IVA) era già applicabile ante-riforma, sulla base del diritto dell’Unione Europea; post-riforma, lo stesso obbligo si estende anche a IRPEF, IRES e altri tributi diretti, con l’unica eccezione degli atti automatizzati elencati in apposito decreto ministeriale.
Il principio, calato nella pratica, cambia radicalmente i rapporti di forza nel contenzioso tributario: chiunque abbia ricevuto un avviso di accertamento IRES senza essere stato preventivamente invitato al contraddittorio — se l’atto è stato emesso dopo la riforma — può eccepire la nullità dell’atto indipendentemente da qualunque questione di merito.
I principi applicati ai casi reali
Ipotesi A — Costi di consulenza contestati per antieconomicità
Una Srl del settore terziario deduce costi di consulenza gestionale per euro 87.400,00 nell’anno d’imposta 2022 corrisposti a una società estera. L’Ufficio, a seguito di verifica, riprende l’intero importo sostenendo che le prestazioni erano macroscopicamente sproporzionate rispetto ai ricavi della società (euro 210.000,00). Notifica avviso di accertamento IRES nel 2024.
Applicando i principi di Cass. n. 27826/2024 e n. 16942/2024: l’Ufficio ha fornito un indizio (sproporzione rispetto ai ricavi) sufficiente a invertire l’onere probatorio. La società deve produrre — in sede di contraddittorio o di ricorso — i contratti di consulenza, le relazioni finali prodotte dalla consulente, la corrispondenza, eventuali verbali del CDA che documentino l’utilità del servizio ricevuto. Se quella documentazione esiste ed è coerente, la ripresa è contestabile nel merito. Se manca, il principio è sfavorevole: la deduzione sarà negata.
Ipotesi B — Accertamento notificato senza contraddittorio (post-riforma)
Una SpA riceve un avviso di accertamento IRES per l’anno 2024 notificato direttamente, senza che l’Ufficio abbia preventivamente inviato uno schema di atto o invitato la società al contraddittorio. L’avviso contesta la deducibilità di ammortamenti per euro 156.300,00.
Applicando il principio delle SU n. 21271/2025: l’atto è successivo alla riforma D.Lgs. 219/2023. Il contribuente può eccepire la nullità dell’avviso per omissione del contraddittorio preventivo obbligatorio, senza dover dimostrare la “prova di resistenza”. Il vizio formale, se fondato, porta all’annullamento dell’atto indipendentemente dal merito della contestazione sugli ammortamenti.
Ipotesi C — Crediti d’imposta R&S qualificati come inesistenti
Una società di medie dimensioni ha utilizzato in compensazione crediti IRES per attività di ricerca e sviluppo maturati nel triennio 2017-2019, per un totale di euro 234.700,00. Nel 2025 l’Ufficio emette atto di recupero qualificando i crediti come “inesistenti” e applicando le sanzioni dal 100% al 200%. La società sostiene che le attività di R&S erano reali ma non raggiungevano il grado di “innovazione” richiesto.
Applicando il principio del D.Lgs. 87/2024 e di Cass. n. 19868/2025: le nuove definizioni di credito inesistente e non spettante hanno natura interpretativa retroattiva (sul piano penale). Se l’attività di R&S era effettivamente svolta e il problema è solo tecnico-valutativo (criteri di innovatività), il credito potrebbe essere riqualificato come “non spettante” invece che “inesistente”, con conseguente applicazione delle sanzioni ridotte (25% invece di 100-200%) e dei termini ordinari di accertamento. La strategia difensiva passa dalla dimostrazione tecnica dell’attività svolta.
La giurisprudenza in tabella
Di seguito il riepilogo delle pronunce analizzate in questa guida, con estremi verificati, questione decisa e rilevanza pratica:
| Pronuncia | Questione decisa | Principio | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Cass. Sez. V, n. 21226/2024 | Onere della prova inerenza costi | Spetta al contribuente dimostrare correlazione costo-attività; non basta la contabilizzazione | Difendersi con documentazione adeguata, non solo con la scrittura contabile |
| Cass. Sez. V, Ord. n. 26434/2025 | Inerenza e documentazione di supporto | Non è sufficiente che la spesa sia contabilizzata; serve documentazione esterna su ragione e coerenza | Raccogliere contratti, relazioni, email come prova supplementare |
| Cass. Sez. V, Ord. n. 26312/2025 | Principio di inerenza unico per redditi e IVA | L’inerenza abbraccia anche correlazione indiretta, potenziale o futura | Difendere costi “investimento” anche senza immediata produzione di ricavi |
| Cass. Sez. V, Ord. n. 27826/2024 | Antieconomicità e inversione probatoria | Sproporzione manifesta come indizio di non inerenza; onere si sposta sul contribuente | Documentare ragioni economiche di costi apparentemente sproporzionati |
| Cass. Sez. V, Ord. n. 16942/2024 | Costi antieconomici e contraddittorio a tavolino | Inerenza è qualitativa, ma costo manifestamente illogico è forte indizio; contraddittorio a tavolino non richiede stesse garanzie di verifica in loco | Differenza procedurale tra accessi e controlli da ufficio |
| Cass. Sez. V, Ord. n. 33416/2024 | Fatture generiche e prova inerenza | Fattura priva di dettagli non è sufficiente; contribuente deve integrare la prova | Conservare tutta la documentazione accessoria alle fatture |
| Cass. Sez. V, Ord. n. 5317/2025 | Spese di sponsorizzazione | Contratto e pagamento non bastano; serve prova della controprestazione pubblicitaria ricevuta | Documentare con foto, locandine, attestazioni l’esecuzione della sponsorizzazione |
| Cass. SS.UU. n. 21271/2025 | Contraddittorio preventivo e prova di resistenza | Post-riforma D.Lgs. 219/2023: violazione nullifica l’atto ex se; ante-riforma solo per tributi armonizzati con prova di resistenza attenuata | Eccepire la nullità per omissione del contraddittorio per atti post-riforma |
| Cass. Sez. V, Ord. n. 2046/2025 | Accertamento integrativo | Ammissibile solo su nuovi elementi sopravvenuti, non su rivalutazione di quelli già noti | Contestare accertamenti integrativi fondati su dati già noti all’Ufficio |
| Cass. Sez. V, Ord. n. 34513/2025 | Motivazione dell’avviso di accertamento | Indicazioni generiche sulla qualità del destinatario non bastano; occorre specificare titolo e ragioni in fatto e in diritto | Eccepire nullità per difetto di motivazione |
| Cass. Sez. V, n. 2160/2024 | Operazioni oggettivamente inesistenti | Fisco deve provare l’inesistenza (cartiera, ecc.); poi onere si sposta sul contribuente | Contestare la prova dell’Ufficio sulla natura del fornitore |
| Cass. Sez. V, Ord. n. 1111/2026 | Rapporto tra giudizio penale e tributario | Assoluzione in giudizio abbreviato non ha efficacia vincolante nel processo tributario | Non fare affidamento sull’assoluzione penale per chiudere la controversia fiscale |
| Cass. Sez. V, Ord. n. 29299/2025 | Raddoppio termini e IRAP | Il raddoppio dei termini si applica solo alle imposte con presidio penale (IRES, IVA), non all’IRAP | Contestare estensione del raddoppio alla componente IRAP |
| Cass. Sez. V, Ord. n. 24822/2025 | Crediti inesistenti vs non spettanti | Utilizzo in compensazione per importo eccedente configura credito inesistente, non non spettante | Riqualificazione difensiva del credito per ridurre sanzioni e termini |
La sintesi operativa: i principi pratici che devi conoscere
Dall’analisi giurisprudenziale emergono regole chiare e azionabili:
- L’onere della prova dell’inerenza dei costi grava sempre sul contribuente, non sull’Ufficio. Se non hai documentazione, hai torto anche quando hai ragione nel merito economico.
- Una fattura generica non è prova sufficiente. Affiancala sempre con contratti, relazioni, ordini, corrispondenza, ricevute di esecuzione che descrivano nel dettaglio la prestazione ricevuta.
- Il costo manifestamente antieconomico è un indizio di non inerenza che sposta l’onere probatorio: devi essere tu a giustificare la logica economica dell’operazione.
- Il contraddittorio preventivo è obbligatorio per tutti gli accertamenti IRES notificati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 219/2023. La sua omissione rende nullo l’atto senza necessità di prova di resistenza.
- Un accertamento integrativo è illegittimo se non si fonda su nuovi elementi sopravvenuti: la semplice rivalutazione di dati già in possesso dell’Ufficio non lo giustifica.
- Il difetto di motivazione è causa di nullità assoluta e insanabile. Verifica sempre che l’avviso identifichi chiaramente la pretesa, il titolo legale e le ragioni in fatto e in diritto.
- In caso di operazioni inesistenti, è l’Ufficio a dover provare prima l’inesistenza (tipicamente con la prova della natura di “cartiera” del fornitore); solo dopo l’onere si sposta sul contribuente.
- La distinzione tra credito inesistente e credito non spettante è decisiva: cambia le sanzioni applicabili, i termini di accertamento e la strategia difensiva.
- L’assoluzione penale non chiude la partita tributaria se pronunciata all’esito di giudizio abbreviato: i fatti accertati in sede penale non hanno automaticamente forza vincolante nel processo fiscale.
- Il raddoppio dei termini non si applica all’IRAP, che è priva di presidio penale: eccepire l’estensione indebita di questo istituto alla componente IRAP è un motivo difensivo fondato.
Le domande sul “quindi in pratica?”
Posso contestare un avviso di accertamento IRES solo per motivi formali, senza entrare nel merito? Sì. I vizi formali — omissione del contraddittorio previsto dalla legge, difetto di motivazione, firma di soggetto non legittimato, violazione delle garanzie procedurali nella raccolta della prova — sono cause di nullità dell’atto impositivo, rilevabili in ogni stato e grado del giudizio. La difesa formale va sempre verificata prima di quella di merito, perché può portare all’annullamento totale dell’atto con meno costo e rischio.
Cosa succede se riconosco che alcuni costi non erano documentati adeguatamente, ma altri sì? L’accertamento IRES può essere impugnato anche parzialmente: il contribuente può riconoscere una parte della pretesa (accertamento con adesione, ravvedimento parziale) e contestare le poste che ritiene illegittime. La difesa selettiva è spesso più efficace di quella totalizzante, perché riduce la pretesa complessiva e abbassa le sanzioni sulle voci non contestate.
Devo aspettare la notifica dell’avviso per difendermi, o posso agire prima? Dopo la riforma D.Lgs. 219/2023, l’Ufficio deve notificarti uno “schema di atto” prima di emettere l’avviso definitivo. Hai diritto a presentare osservazioni scritte entro 60 giorni. Questo è il momento più importante dell’intera vicenda: se presenti documentazione adeguata e l’Ufficio non la considera nella motivazione dell’avviso definitivo, l’atto può essere annullato per difetto di motivazione.
Le sanzioni IRES si applicano sempre insieme all’imposta? No. Le sanzioni tributarie possono essere ridotte con il ravvedimento operoso (prima della notifica dell’atto), con l’accertamento con adesione (dopo la notifica), con la conciliazione giudiziale (in corso di giudizio). La riduzione può arrivare fino a un terzo del minimo. In caso di operazioni inesistenti, il regime sanzionatorio è differente e più severo, ma la distinzione tra credito inesistente e non spettante può ridurre sensibilmente le sanzioni applicabili.
Cosa rischio se non impugno l’avviso entro 60 giorni? L’avviso di accertamento non impugnato nei termini diventa definitivo: la pretesa fiscale si cristallizza e il debito può essere iscritto a ruolo e riscosso coattivamente con pignoramenti e fermi. Il termine di 60 giorni dalla notifica è perentorio e la sua scadenza preclude definitivamente la tutela giurisdizionale.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio Monardo opera da anni al fianco di società di capitali e imprese colpite da accertamenti IRES: dal momento della notifica dell’avviso fino alla Cassazione, con la stessa linea strategica e lo stesso difensore. Di seguito gli strumenti concreti che lo Studio mette a disposizione:
1. Analisi formale dell’atto impositivo. Verifichiamo l’avviso di accertamento IRES sotto ogni profilo: motivazione, legittimazione del firmatario, rispetto dei termini di decadenza, obbligo di contraddittorio preventivo, regolarità della notifica. Un vizio formale può portare all’annullamento senza entrare nel merito.
2. Ricostruzione della documentazione a sostegno dei costi. Lavoriamo insieme ai commercialisti dello staff per ricostruire, organizzare e integrare la documentazione che prova l’inerenza di ciascuna voce contestata: contratti, relazioni, corrispondenza, dati di risultato, verbali societari.
3. Verifica dei termini di accertamento. Calcoliamo con precisione i termini di decadenza del potere accertativo, inclusa la verifica della legittimità del raddoppio dei termini (applicabile solo a IRES e IVA, non all’IRAP) e dell’applicazione del regime speciale per crediti inesistenti.
4. Qualificazione difensiva dei crediti d’imposta contestati. Se l’Ufficio ha qualificato un credito d’imposta come “inesistente”, verifichiamo se esistono i presupposti per riqualificarlo come “non spettante”: questo cambia radicalmente le sanzioni (da 100-200% a 25%) e i termini di accertamento applicabili.
5. Gestione del contraddittorio preventivo. Prepariamo le osservazioni scritte allo schema di atto nei termini previsti dalla legge, producendo la documentazione più rilevante e anticipando le eccezioni difensive che costituiranno il nucleo del successivo ricorso.
6. Presentazione del ricorso tributario. Proponiamo ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria con motivi sia formali (nullità dell’atto) che di merito (contestazione delle singole voci riprese a tassazione), con richiesta di sospensione della riscossione nelle ipotesi di fondato fumus boni iuris.
7. Accertamento con adesione e definizioni agevolate. Valutiamo se e quando è più conveniente chiudere la controversia con un accordo con l’Ufficio: la riduzione delle sanzioni può rendere l’adesione economicamente vantaggiosa anche quando la pretesa di merito è contestabile.
8. Gestione del contenzioso tributario in appello. In caso di soccombenza in primo grado, impugniamo la sentenza davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, mantenendo la stessa linea strategica.
9. Ricorso per Cassazione. Portiamo il contenzioso fino alla Cassazione con lo stesso difensore e la stessa impostazione: la continuità della strategia difensiva — dall’analisi iniziale fino al giudizio di legittimità — è uno dei fattori più importanti nell’esito dei contenziosi tributari complessi.
10. Coordinamento tra difesa tributaria e fiscale. In presenza di ipotesi di reato tributario connesse all’accertamento IRES, lo staff garantisce il coordinamento tra la difesa davanti alle Corti tributarie e la gestione del procedimento penale, evitando incoerenze nelle posizioni assunte nei due binari.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualità di avvocato cassazionista è particolarmente rilevante nei contenziosi tributari sull’IRES: gli orientamenti analizzati in questa guida nascono dalla Cassazione e tornano alla Cassazione. Difendere un’azienda con lo stesso avvocato dal primo grado fino al giudizio di legittimità significa mantenere coerenza nella linea difensiva, conoscenza profonda degli atti processuali e capacità di intercettare i motivi di ricorso in Cassazione già nella fase di merito. Lo staff multidisciplinare nazionale — con avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo — garantisce che ogni questione di diritto tributario venga analizzata anche sul piano contabile e aziendale, che è quello da cui nascono quasi sempre le contestazioni IRES.
Chiusura
In materia di IRES, il confine tra imposta legittimamente dovuta e pretesa fiscale infondata è tracciato in gran parte dalla giurisprudenza. Le regole sull’onere della prova, sul contraddittorio, sulla motivazione e sulla qualificazione dei crediti d’imposta si sono evolute significativamente negli ultimi anni e continuano a farlo. Chi non le conosce — o le conosce male — paga più del dovuto, o comunque più di quanto la legge e i giudici richiedono.
Lo Studio Monardo presidia questa frontiera: l’Avvocato coordina uno staff di avvocati e commercialisti che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario, con la capacità di accompagnare la società dalla notifica dell’avviso fino all’ultima pronuncia dei giudici di legittimità. La continuità di difesa, la conoscenza degli orientamenti più recenti e la collaborazione tra professionisti di diverse discipline sono i fattori che fanno la differenza nei contenziosi più complessi.
📩 Non aspettare che i termini scadano: i contatti dello Studio Monardo sono in fondo a questa pagina. Scrivici ora per un’analisi del tuo caso — ogni giorno che passa senza una risposta adeguata riduce le opzioni difensive disponibili.
La questione dei costi infragruppo: un terreno scivoloso per le società capogruppo
Il dubbio pratico
La tua società capogruppo o holding ha dedotto costi per servizi ricevuti da società controllate o collegate: consulenze manageriali, servizi IT, attività di supporto amministrativo. L’Agenzia delle Entrate contesta la deducibilità sostenendo che i servizi non abbiano prodotto un’utilità “obiettivamente apprezzabile” per la beneficiaria. La deduzione è difendibile?
Cosa hanno deciso i giudici
Con l’ordinanza n. 26312/2025, la Corte di Cassazione ha affrontato esattamente questo scenario in relazione a costi infragruppo (quote di ammortamento e servizi da società controllate). La Corte ha confermato che il principio di inerenza richiede non solo che il costo sia genericamente connesso all’attività d’impresa, ma che il servizio ricevuto abbia avuto per la beneficiaria un’utilità obiettivamente apprezzabile e determinabile. Non è sufficiente che il costo appaia formalmente inerente all’oggetto sociale: il giudice deve poter verificare che la prestazione abbia concretamente contribuito all’attività della società acquirente.
Il caso riguardava una Srl che aveva dedotto costi per servizi ricevuti da società controllate, sostenendo una generica inerenza all’attività d’impresa. La Cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente, confermando che l’utilità deve essere “obiettiva” e “determinabile” — non semplicemente presunta sulla base del fatto che le due società appartengano allo stesso gruppo.
Questa pronuncia va letta insieme alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio (sentenza n. 2643/2024), che in un analogo caso di costi di listing ha confermato il disconoscimento della deducibilità per carenza del requisito di inerenza, ribadendo che l’onere della prova è in capo al contribuente.
Un punto di attenzione specifico: per i costi infragruppo, la prova dell’utilità obiettiva è particolarmente delicata perché le transazioni avvengono tra soggetti correlati, il che espone la deduzione a un doppio rischio: contestazione dell’inerenza (mancanza di utilità per la beneficiaria) e contestazione del prezzo di trasferimento (il costo è congruo rispetto ai valori di mercato?). Questi due profili di contestazione si sovrappongono spesso nello stesso accertamento.
Cosa significa per te: le società che ricevono servizi da entità del gruppo devono documentare sistematicamente non solo il servizio ricevuto ma anche il suo impatto misurabile sull’attività: relazioni sui risultati ottenuti, benchmark di mercato, dati di efficienza prima e dopo l’intervento. La sola fattura intercompany non basta.
La questione degli errori contabili rilevanti: l’anno fiscale sbagliato è recuperabile?
Un tema di frequente interesse per le società che scoprono errori contabili in esercizi già chiusi è quello del recupero fiscale degli effetti: se l’errore è “rilevante” ai sensi dell’OIC 29, la correzione nel bilancio dell’esercizio corrente ha effetti fiscali immediati sull’IRES? La risposta, dopo il D.Lgs. 192/2025, è no.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 89 del 31 marzo 2026, ha chiarito definitivamente che la correzione di un errore contabile “rilevante” non può produrre effetti fiscali immediati ai fini IRES nel periodo in cui viene rilevata. L’unico strumento ammesso è la presentazione di una dichiarazione integrativa riferita al periodo d’imposta in cui l’errore si è verificato, entro i termini di decadenza previsti per l’attività di accertamento.
Questo principio vale anche in caso di fusione per incorporazione: se la società incorporante corregge nel 2025 un errore rilevante dell’incorporata risalente al 2024, non può dedurre il componente negativo nel modello Redditi SC 2026 (per il 2025), ma deve presentare una dichiarazione integrativa a favore per il 2024 dell’incorporata.
Il D.Lgs. 192/2025 ha quindi circoscritto il meccanismo di rilevanza fiscale “semplificata” ai soli errori non rilevanti, lasciando agli errori rilevanti la via più onerosa della dichiarazione integrativa. Sul piano sanzionatorio, la presentazione di una dichiarazione integrativa completamente a favore del contribuente non comporta sanzioni; solo quando l’integrativa contiene elementi misti (sia favorevoli che sfavorevoli) ma il risultato finale è un maggior credito, si applica una sanzione fissa ridotta.
Il riflesso pratico di questa norma è che le società che subiscono accertamenti IRES fondati su errori di competenza devono distinguere attentamente: se l’errore è “non rilevante” e il D.Lgs. 192/2025 è applicabile (bilanci con inizio dal 1° gennaio 2025), la correzione nel bilancio corrente ha efficacia fiscale immediata; se l’errore è “rilevante” o la disciplina transitoria non è applicabile, l’unica via è la dichiarazione integrativa, con i relativi termini e conseguenze.
Quando l’accertamento nasce da una verifica della Guardia di Finanza: le garanzie procedurali
Un tema rilevante — e spesso sottovalutato — è quello delle garanzie procedurali che devono essere rispettate nel corso delle verifiche fiscali condotte dalla Guardia di Finanza e che precedono l’emissione di un avviso di accertamento IRES. La recente Cassazione, sez. V, n. 11910/2025 ha portato all’attenzione il tema dei limiti all’acquisizione della documentazione da parte dei verificatori, alla luce della sentenza Italgomme della Corte EDU che ha riconosciuto la violazione sistematica dell’art. 8 CEDU (diritto alla vita privata e al domicilio) da parte dell’Italia in materia di accessi fiscali.
Il caso riguardava una società di capitali che aveva subito una verifica fiscale con accesso in sede, al termine della quale l’Agenzia aveva rettificato IRES, IRAP e IVA. La società contestava la nullità dell’avviso di accertamento perché la documentazione era stata acquisita in violazione degli artt. 7-ter e 7-quinquies dello Statuto del contribuente: l’accesso era stato autorizzato dal solo Comandante del Nucleo di Polizia Tributaria, senza il coinvolgimento dell’Autorità Giudiziaria.
La Cassazione ha analizzato la questione anche alla luce del diritto europeo, aprendo la strada a una possibile disapplicazione delle norme nazionali in favore delle garanzie sancite dalla CFDUE (Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea) per i tributi armonizzati, e/o alla remissione alla Corte Costituzionale per i tributi non armonizzati come l’IRES.
Il principio operativo che emerge è questo: ogni qualvolta una verifica fiscale si sia svolta con accessi al domicilio o alla sede dell’impresa senza adeguata autorizzazione o in violazione delle garanzie dello Statuto del contribuente, l’avviso di accertamento che ne deriva è potenzialmente viziato nella sua base probatoria. L’art. 7-quinquies dello Statuto stabilisce che le prove acquisite in violazione di legge sono inutilizzabili. Questo motivo di nullità può essere sollevato in ogni stato e grado del giudizio.
Il contraddittorio preventivo dopo la riforma: la mappa delle tutele
La riforma del contraddittorio tributario, introdotta dal D.Lgs. 219/2023, ha ridisegnato il panorama delle garanzie procedurali del contribuente. Il quadro vigente dal 2024, come chiarito dalla giurisprudenza più recente, può essere così schematizzato:
Atti soggetti a contraddittorio obbligatorio (nullità ex se in caso di omissione): tutti gli avvisi di accertamento per imposte dirette (IRPEF, IRES), IRAP, IVA e altri tributi, emessi dopo l’entrata in vigore della riforma, salvo quelli espressamente esclusi dal decreto ministeriale (avvisi bonari, comunicazioni di irregolarità automatiche, liquidazioni ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973).
Atti esclusi dall’obbligo: quelli automatizzati o di semplice liquidazione, elencati nel decreto ministeriale, nonché gli atti emessi in situazioni di urgenza per la riscossione (pericolo che il contribuente si sottragga).
Atti anteriori alla riforma: la violazione del contraddittorio previsto dal diritto dell’Unione Europea (per tributi armonizzati come IVA) comportava nullità solo con la dimostrazione della prova di resistenza attenuata (orientamento stabilito da Cass. SS.UU. n. 21271/2025). Per IRPEF e IRES, ante-riforma, non sussisteva obbligo generalizzato.
Il contenuto dell’obbligo: l’Ufficio deve notificare uno “schema di atto” prima dell’avviso definitivo, con un termine di almeno 60 giorni per le osservazioni del contribuente. L’avviso definitivo deve poi motivare le ragioni per cui le eventuali osservazioni non sono state accolte. La mancata considerazione delle osservazioni nella motivazione è a sua volta causa di nullità del provvedimento.
Questa architettura — da Cass. Sez. V, n. 11910/2025 a Cass. SS.UU. n. 21271/2025 — rafforza significativamente la posizione del contribuente nella fase precontenziosa: chi presenta osservazioni adeguatamente documentate e motivate ha un presidio difensivo diretto sull’atto, indipendente dalle sorti del successivo eventuale ricorso.
Le sanzioni tributarie nell’accertamento IRES: come ridurle e quando contestarle
Un aspetto spesso trascurato nelle controversie IRES è la componente sanzionatoria, che può essere altrettanto gravosa quanto l’imposta ripresa. Capire le sanzioni applicabili, i termini per ridurle e le ipotesi in cui possono essere contestate è parte integrante della difesa fiscale.
Le sanzioni ordinarie per dichiarazione infedele — la più frequente nelle riprese IRES — sono disciplinate dall’art. 1, D.Lgs. 471/1997. Dal 1° settembre 2024, la riforma fiscale (D.Lgs. 87/2024) ha ridotto la sanzione base dal 90% al 70% dell’imposta non dichiarata, con possibilità di riduzione ulteriore in presenza di documentazione attendibile. Le sanzioni per omessa dichiarazione restano più severe (dal 120% al 240%).
L’accertamento con adesione consente di ridurre le sanzioni a un terzo del minimo, qualunque sia la metodologia di accertamento utilizzata dall’Ufficio. È lo strumento deflattivo principale per le controversie di merito, e va valutato sempre prima di procedere con il ricorso, facendo un calcolo costi-benefici che consideri anche le spese processuali e i tempi del contenzioso.
Il ravvedimento operoso — applicabile prima che l’Ufficio notifichi l’avviso — consente riduzioni fino a un diciottesimo del minimo (se la violazione viene sanata entro novanta giorni dalla commissione). Nella pratica IRES, è utilizzabile quando la società si accorge autonomamente di un errore nella dichiarazione prima di ricevere l’atto impositivo.
La conciliazione giudiziale (art. 48 D.Lgs. 546/1992) permette di ridurre le sanzioni a un terzo del minimo anche in corso di giudizio — un’opzione da tenere presente quando il contenzioso è avanzato ma l’esito incerto.
Il regime speciale per operazioni inesistenti: in caso di contestazione di costi da fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, si applica una sanzione speciale (dal 25% al 50% dei costi indeducibili) prevista dall’art. 8, comma 2, D.L. 16/2012, che sterilizza gli effetti dei ricavi fittizi a fronte dei costi fittizi. Come chiarito dalla Cassazione (ord. n. 32278/2024), questa norma va applicata nella misura minima del 25% quando sia stata accertata l’inesistenza oggettiva — senza cumulo giuridico con le sanzioni ordinarie per dichiarazione infedele.
La distinzione crediti inesistenti / non spettanti è infine determinante per il regime sanzionatorio applicabile. Prima del 1° settembre 2024, l’utilizzo di crediti inesistenti comportava sanzioni dal 100% al 200%; dal 1° settembre 2024, la riforma ha ridotto le sanzioni. Per i crediti non spettanti, la sanzione è sempre stata quella ordinaria del 30% (ora 25%). La riqualificazione difensiva di un credito da “inesistente” a “non spettante” — quando ne ricorrono i presupposti — può quindi ridurre le sanzioni fino all’80% dell’importo originariamente contestato.
Come si costruisce una difesa efficace dall’inizio alla fine
Ricevuto un avviso di accertamento IRES, la sequenza logica della difesa segue questa architettura:
Fase 1 — Analisi preliminare entro i primi giorni: lettura integrale dell’atto, identificazione delle voci contestate, verifica dei termini di decadenza, controllo della legittimazione del firmatario, verifica dell’eventuale obbligo di contraddittorio preventivo (e della sua violazione), verifica della motivazione in fatto e in diritto.
Fase 2 — Raccolta della documentazione difensiva (prime 2-3 settimane): per ciascuna voce contestata, raccolta sistematica di contratti, fatture, relazioni, email, verbali CDA, dati di output delle prestazioni ricevute. Per i crediti d’imposta, ricostruzione della documentazione sull’attività effettivamente svolta.
Fase 3 — Valutazione della strategia deflattiva: è più conveniente l’accertamento con adesione (riduzione a 1/3 delle sanzioni, possibilità di ridurre anche la pretesa di merito) o il ricorso (potenziale annullamento totale, ma tempi e rischio del processo)? La risposta dipende dalla solidità della posizione difensiva e dall’analisi costi-benefici complessiva.
Fase 4 — Presentazione dell’istanza di accertamento con adesione o del ricorso: entrambi sospendono i termini per la riscossione. Il ricorso va depositato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso, con contemporanea richiesta di sospensione cautelare della riscossione se vi è pericolo di danno grave e irreparabile.
Fase 5 — Gestione del contenzioso: produzione di memorie e documenti, udienza, sentenza di primo grado. In caso di soccombenza, valutazione dell’appello alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado e, in ultima istanza, del ricorso per Cassazione per motivi di legittimità.
Ogni fase richiede competenze specifiche e tempi adeguati. La difesa improvvisata — o affidata a soggetti che non conoscono gli orientamenti più recenti della Cassazione — rischia di perdere eccezioni decisive già nelle prime fasi del procedimento.
Una difesa efficace in materia di IRES richiede la conoscenza dei principi giurisprudenziali più recenti, la capacità di raccogliere e organizzare la documentazione rilevante, la competenza tecnica per scegliere tra gli strumenti deflattivi disponibili e la continuità di strategia dall’analisi iniziale fino all’eventuale Cassazione. Non si tratta di un lavoro che si improvvisa: ogni anno la Suprema Corte deposita centinaia di pronunce in materia tributaria che ridefiniscono i confini di ciò che il Fisco può o non può fare. Rimanere aggiornati su questi orientamenti e applicarli concretamente a ciascun fascicolo è il cuore del lavoro che lo Studio Monardo svolge ogni giorno al fianco delle imprese.
📩 Contatta subito qui di seguito, in fondo all’articolo, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.
