Transazione Fiscale Dichiarata Priva Di Effetti In Composizione Negoziata: Correggere, Cambiare Strumento O Proseguire Senza?

Il bivio: correggere, cambiare strada o proseguire senza transazione ad hoc

“Il giudice ha rilevato profili di irregolarità nella nostra transazione fiscale e l’ha dichiarata priva di effetti: dobbiamo rifare la stessa proposta o cambiare completamente strategia?” Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la scelta dipende da cosa ha esattamente contestato il tribunale, da quanto tempo residuo ha l’impresa prima che la composizione negoziata si areni, e da come reagiscono gli altri creditori nel frattempo. Chi promette una via obbligata, senza prima guardare gli atti, sta semplificando un problema che semplice non è.

Lo Studio Monardo costruisce la propria attività su competenze specifiche e verificabili in materia di crisi d’impresa e rapporti con il fisco: l’Avvocato Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, requisito che consente di seguire da protagonista, e non da spettatore, l’intero percorso della composizione negoziata in cui la transazione fiscale matura e talvolta si inceppa. A questo si affianca il coordinamento di uno staff multidisciplinare che intreccia diritto bancario e diritto tributario, indispensabile quando il nodo da sciogliere riguarda proprio il trattamento dei debiti erariali.

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Il quadro di partenza: cosa succede quando il giudice trova un’irregolarità

Nella composizione negoziata della crisi, l’imprenditore può proporre agli enti erariali — Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e in alcuni casi Agenzia delle Entrate-Riscossione — un accordo transattivo sul debito tributario, disciplinato dall’art. 23, comma 2-bis, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII). L’accordo, una volta sottoscritto dalle parti e comunicato all’esperto nominato per la negoziazione, non produce effetti da solo: deve essere depositato presso il tribunale competente, individuato ai sensi dell’art. 27 CCII, e sottoposto al controllo del giudice.

Questo controllo non è un timbro automatico. Il giudice verifica la regolarità formale del percorso seguito per formare l’accordo e la completezza della documentazione allegata, comprese le relazioni previste dall’art. 23, comma 2-bis, CCII — quella dell’esperto negoziatore e quella, distinta, sulla veridicità e completezza dei dati aziendali, che spetta di regola al revisore legale dei conti dell’impresa. Se tutto è in ordine, il giudice autorizza l’esecuzione dell’accordo con decreto e da quel momento l’imprenditore è vincolato a rispettarlo integralmente. Se invece emergono vizi nell’iter di formazione — documentazione mancante, relazioni carenti, presupposti non rispettati — il giudice dichiara l’accordo privo di effetti, cioè lo priva della sua efficacia prima ancora che possa produrre conseguenze pratiche sul debito fiscale.

È un provvedimento di garanzia, non una sentenza nel merito della convenienza economica dell’accordo, ed è proprio questa natura a determinare le strade percorribili dopo. Il decreto con cui il giudice dichiara la transazione priva di effetti non è, secondo l’orientamento prevalente, soggetto a reclamo: si tratta infatti di un atto di controllo sulla legalità del percorso seguito, non di un provvedimento che decide diritti in modo definitivo come un’omologazione. Questa caratteristica cambia tutto rispetto a quanto accade, ad esempio, in un concordato preventivo o in un accordo di ristrutturazione ex art. 57 o 63 CCII, dove il diniego di omologazione è invece reclamabile davanti alla Corte d’Appello.

La conseguenza pratica è che l’imprenditore non si trova davanti a un contenzioso da vincere in appello, ma a una porta che si è chiusa in un percorso che resta, nella sua essenza, stragiudiziale e volontario. E qui si apre il vero bivio.

Vale la pena soffermarsi ancora un momento sulla distinzione tra i due possibili contenuti del rilievo giudiziale, perché da questa distinzione discende quasi tutto il resto. Un conto è un’irregolarità di carattere procedurale in senso stretto: la relazione richiesta a corredo dell’accordo non è stata sottoscritta dal soggetto abilitato, un allegato risulta mancante, il deposito non ha rispettato la sequenza formale prevista. In questi casi il giudice non entra nel merito della convenienza economica della proposta, si limita a rilevare che il percorso non era completo. Un conto diverso è quando, dietro l’apparente rilievo formale, il giudice lascia intendere che i dati posti a base della proposta non risultano plausibili, o che il piano di rientro concordato con l’ente erariale non appare sostenibile alla luce della situazione patrimoniale complessiva dell’impresa: qui il problema non si risolve con un allegato in più, perché tocca la sostanza economica dell’operazione.

Un altro aspetto da tenere presente riguarda il ruolo dell’esperto nominato per la composizione negoziata, figura terza rispetto sia all’imprenditore sia agli enti creditori. Se il giudice, nella propria istruttoria, nutre dubbi sull’accordo depositato, può richiedere una valutazione proprio all’esperto prima di decidere: questo significa che l’esperto conosce spesso, prima ancora dell’imprenditore, gli orientamenti che il tribunale sta maturando, ed è quindi un interlocutore da consultare con priorità assoluta non appena arriva la comunicazione di irregolarità, prima di impostare qualunque strategia successiva.

Cosa verificare nei primi giorni, prima di scegliere qualunque strada

Prima ancora di orientarsi tra le tre strade descritte più avanti, ci sono alcune verifiche pratiche che vanno condotte nell’immediato, perché condizionano ogni scelta successiva. La prima riguarda il contenuto esatto del decreto: non basta sapere che la transazione è stata dichiarata priva di effetti, occorre leggere con attenzione quale specifico presupposto il giudice ritiene non rispettato, perché da questo dipende se il vizio è sanabile in tempi rapidi o se richiede un ripensamento più ampio della proposta. La seconda verifica riguarda lo stato di avanzamento della composizione negoziata nel suo complesso: se la procedura si avvicina alla scadenza del termine massimo previsto per le trattative, il margine per un secondo tentativo nello stesso contesto si restringe, e diventa più urgente valutare se convenga chiedere una proroga o orientarsi direttamente verso uno strumento concorsuale. La terza verifica, spesso trascurata, riguarda la posizione degli altri creditori nel frattempo: se durante la composizione negoziata sono state ottenute misure protettive che sospendono le azioni esecutive, occorre controllare quanto tempo resta prima della loro scadenza, perché un cambio di strumento comporta quasi sempre la necessità di richiedere nuove misure protettive, con i relativi tempi tecnici di concessione da parte del tribunale.

Un ultimo elemento pratico riguarda la comunicazione con l’amministrazione finanziaria: è opportuno, tramite l’esperto o direttamente, informarsi se l’ufficio competente considera ancora aperta la possibilità di un accordo, oppure se ritiene chiuso definitivamente il canale negoziale con l’impresa. Questa informazione, per quanto informale, orienta in modo decisivo la scelta tra insistere sulla stessa strada o cambiarla, ed è generalmente più agevole ottenerla nelle prime settimane successive al decreto, prima che le posizioni delle parti si irrigidiscano ulteriormente.

Opzione 1: correggere il vizio e ripresentare la proposta nella composizione negoziata

In cosa consiste

La prima strada, quella più immediata, è rimuovere esattamente il vizio che il giudice ha indicato e ripresentare una nuova proposta di transazione fiscale all’interno della stessa composizione negoziata, ancora in corso. Poiché il decreto che dichiara l’accordo privo di effetti non preclude un nuovo tentativo, l’imprenditore può integrare la documentazione mancante, far redigere correttamente la relazione di verifica dei dati aziendali dal soggetto legittimato, e sottoporre nuovamente l’accordo — questa volta completo — al vaglio del tribunale.

Quando ha senso

  • Il vizio è di natura documentale o formale, non sostanziale: manca un allegato, la relazione sulla veridicità dei dati non è stata redatta dal professionista corretto, oppure il deposito non ha rispettato le tempistiche procedurali richieste dall’art. 27 CCII.
  • L’esperto negoziatore conferma che le trattative con l’Agenzia delle Entrate restano vive: l’ente erariale non ha revocato la propria disponibilità, ha semplicemente atteso che il percorso fosse messo in regola.
  • I tempi della composizione negoziata lo consentono: se la procedura è agli inizi o a metà percorso, c’è margine per un secondo giro di deposito senza compromettere l’intero piano di risanamento.

Come si esegue in sintesi

L’imprenditore, con l’assistenza dei propri professionisti, individua puntualmente il rilievo del giudice, colma la lacuna (documentazione, relazione, dati aggiornati), fa nuovamente sottoscrivere l’accordo dalle parti se necessario e lo comunica di nuovo all’esperto per il deposito in tribunale. Non è richiesto di ripartire da zero con le trattative, a meno che il vizio non riguardi il contenuto stesso della proposta economica.

In pratica, il percorso si articola in alcuni passaggi tipici: prima si ottiene copia integrale del decreto e degli eventuali rilievi istruttori che lo hanno preceduto; poi si convoca il professionista che deve redigere o correggere la relazione mancante (tipicamente il revisore legale dei conti, quando il vizio riguarda proprio questo aspetto); si aggiornano, se necessario, i dati aziendali alla data più recente disponibile, per evitare che il giudice rilevi anche una carenza di attualità delle informazioni; si sottopone la proposta corretta all’esperto, che valuta se comunicarla nuovamente agli enti erariali per un’eventuale riconferma dell’adesione; infine si procede a un nuovo deposito presso il tribunale competente, allegando questa volta la documentazione completa. Ogni passaggio va documentato con cura, perché un secondo rilievo di irregolarità sullo stesso fascicolo pregiudica in modo serio la credibilità dell’intera operazione agli occhi del giudice.

Vantaggi

Questa via mantiene la continuità della composizione negoziata, che resta lo strumento meno invasivo e più riservato tra quelli offerti dal CCII: non comporta il passaggio a una procedura concorsuale vera e propria, non produce pubblicità nei confronti del mercato paragonabile a quella di un concordato, e consente di preservare i rapporti già costruiti con l’esperto e con l’amministrazione finanziaria. Il tempo perso è, di norma, contenuto, se il vizio è circoscritto.

Rischi e svantaggi onesti

Il rovescio della medaglia è che questa strada presuppone che il vizio sia davvero sanabile e che l’amministrazione finanziaria non abbia nel frattempo cambiato orientamento sulla proposta economica. Se il giudice, dietro l’apparenza di un’irregolarità formale, ha in realtà segnalato un problema di sostanza — ad esempio dati aziendali non plausibili, o un piano che non regge a un esame più attento — ripresentare la stessa proposta con qualche allegato in più rischia di condurre a un secondo diniego, con ulteriore consumo di tempo prezioso in una fase in cui l’impresa continua a maturare debito e a perdere credibilità verso i creditori. Va inoltre ricordato che l’accordo transattivo, anche una volta autorizzato, si risolve di diritto se l’imprenditore non esegue integralmente i pagamenti dovuti entro sessanta giorni dalle scadenze previste, oppure se sopravviene l’apertura di una liquidazione giudiziale, di una liquidazione controllata o l’accertamento formale dello stato di insolvenza: un’esecuzione fragile del piano vanifica comunque lo sforzo di correzione.

Un ulteriore elemento da soppesare riguarda il fattore tempo in senso relazionale, non solo procedurale: ogni nuovo deposito che si conclude con un ulteriore diniego logora la credibilità dell’impresa agli occhi sia del tribunale sia dell’amministrazione finanziaria. Presentarsi una seconda volta con una proposta debole, sperando che passi inosservata, è un errore che gli operatori più esperti evitano: conviene investire, prima del secondo deposito, in una verifica indipendente della tenuta economica della proposta, non limitarsi a colmare la lacuna documentale segnalata.

Opzione 2: abbandonare la transazione in CNC e trasferire la partita su un accordo di ristrutturazione o un concordato con cram-down fiscale

In cosa consiste

La seconda strada è più radicale: significa prendere atto che la composizione negoziata, almeno sul fronte fiscale, non sta funzionando, e spostare la gestione del debito erariale su uno strumento concorsuale vero e proprio — un accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57 o 61 CCII, con transazione fiscale ai sensi dell’art. 63 CCII, oppure un concordato preventivo con transazione fiscale ex art. 88 CCII. In entrambi i casi, se l’amministrazione finanziaria non aderisce alla proposta, l’imprenditore può chiedere al tribunale di omologare comunque l’accordo attraverso il meccanismo del cosiddetto cram-down fiscale e previdenziale, che consente di superare il dissenso dell’ente pubblico quando ricorrono precise condizioni di legge.

Quando ha senso

  • La composizione negoziata ha di fatto esaurito il proprio spazio di manovra: le trattative con il fisco sono arenate su questioni di merito, non solo di forma, e un nuovo deposito nella stessa procedura non cambierebbe l’esito.
  • Esiste già, o è costruibile in tempi ragionevoli, un consenso con almeno una parte degli altri creditori: per il cram-down negli accordi di ristrutturazione conta, infatti, che vi sia un’adesione reale di altri creditori privati, non soltanto un accordo con il fisco isolato dal resto del ceto creditorio.
  • L’impresa è disposta ad accettare la maggiore pubblicità e rigidità procedurale di uno strumento concorsuale, in cambio della possibilità di ottenere un’omologazione giudiziale anche senza il consenso pieno dell’amministrazione finanziaria.

Come si esegue in sintesi

Si abbandona (o si lascia decadere) la transazione in composizione negoziata e si predispone una nuova proposta di transazione fiscale nell’ambito di un accordo di ristrutturazione o di un concordato preventivo, corredata dalle relazioni di attestazione richieste da quegli strumenti. Se l’ente pubblico non aderisce entro i termini, si chiede al tribunale, in sede di omologazione, di applicare il cram-down, dimostrando che il trattamento riservato al fisco non è deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria e che l’adesione mancante, ove sostituita dal provvedimento del giudice, consente comunque il raggiungimento delle maggioranze di legge.

Il percorso operativo, in questo caso, è più articolato di quello dell’opzione 1: richiede la redazione di un piano economico-finanziario aggiornato, l’attestazione di un professionista indipendente sulla fattibilità del piano (requisito tipico degli strumenti concorsuali maggiori, diverso dalla relazione richiesta in composizione negoziata), la costruzione di una proposta che tenga conto sia del debito erariale sia degli altri creditori coinvolti, e infine il deposito del ricorso per l’omologazione, con la richiesta specifica di applicazione del cram-down qualora il fisco non aderisca nei termini. Durante l’istruttoria, il tribunale può disporre l’acquisizione di chiarimenti sia dall’attestatore sia dagli enti creditori, e la fase di omologazione può comportare un’udienza in cui l’amministrazione finanziaria illustra le proprie ragioni di dissenso, se le mantiene.

Vantaggi

Il vantaggio principale è uscire dalla logica del “tutto o niente” legata al consenso volontario del fisco: la giurisprudenza più recente ha chiarito che il sindacato del giudice, in sede di cram-down, si concentra sulla convenienza economica della proposta rispetto alla liquidazione, non su una discrezionalità piena dell’amministrazione finanziaria di bloccare percorsi di risanamento altrimenti solidi. Questo significa che un piano ben costruito, con un trattamento del debito erariale realistico, ha una strada per essere omologato anche di fronte a un’amministrazione finanziaria restia.

Rischi e svantaggi onesti

A fronte di questo vantaggio, va soppesato un rischio non teorico: il cram-down non è uno strumento per ottenere una sanatoria unilaterale del debito fiscale. La giurisprudenza ha chiarito a più riprese che l’omologazione forzosa presuppone, nella disciplina applicabile ai procedimenti avviati prima del terzo correttivo del CCII, l’esistenza di un accordo reale con almeno un’altra parte dei creditori privati: un piano che coinvolga solo l’Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali, lasciando fuori tutti gli altri creditori destinatari di soddisfacimento integrale, rischia di essere qualificato come una forma atipica di condono, non ammessa dall’ordinamento concorsuale, con conseguente diniego dell’omologazione. Va inoltre considerato che, in vigenza della formulazione dell’art. 88, comma 2-bis, CCII precedente alla riforma del 2024, l’elemento dirimente è che il cram-down fiscale risultava applicabile al concordato liquidatorio ma non automaticamente esteso al concordato in continuità aziendale: una scelta di strumento sbagliata rispetto alla natura del piano può vanificare l’intera strategia. Questa via richiede quindi un esame preventivo molto più approfondito di quanto sembri a prima vista, e comporta tempi e costi procedurali superiori a un secondo deposito in composizione negoziata.

C’è poi un secondo elemento dirimente, spesso sottovalutato: la scelta tra accordo di ristrutturazione e concordato preventivo non è indifferente rispetto alla possibilità di ottenere il cram-down. La disciplina applicabile prima del terzo correttivo del CCII distingue in modo netto il concordato liquidatorio dal concordato in continuità aziendale, e un piano costruito senza tener conto di questa distinzione rischia di vedersi negare l’omologazione forzosa non per un difetto della proposta fiscale in sé, ma per un errore di inquadramento dello strumento prescelto rispetto alla reale natura del risanamento perseguito. Anche i tempi di risposta dell’amministrazione finanziaria vanno calcolati con attenzione: la giurisprudenza di merito ha chiarito che, negli accordi di ristrutturazione con transazione fiscale, decorre un termine di novanta giorni entro cui l’amministrazione può riscontrare la proposta, termine il cui mancato rispetto da parte del fisco produce conseguenze diverse a seconda dello strumento e della fase in cui ci si trova.

Opzione 3: proseguire la composizione negoziata senza una transazione fiscale ad hoc

In cosa consiste

La terza strada, meno battuta ma realmente praticabile in alcune situazioni, è non insistere affatto su una transazione fiscale formale e proseguire la composizione negoziata gestendo il debito erariale con gli strumenti ordinari — rateazioni, ravvedimenti, definizioni agevolate se disponibili — mentre la vera partita di ristrutturazione si gioca sugli altri creditori (banche, fornitori, altri creditori chirografari).

Quando ha senso

  • Il debito fiscale, pur significativo, non è l’ostacolo principale al risanamento: il peso maggiore grava su esposizioni bancarie o commerciali, e il fisco può essere gestito con dilazioni ordinarie senza necessità di falcidia.
  • L’impresa vuole minimizzare l’esposizione a un secondo controllo giudiziale dopo un’irregolarità già rilevata, preferendo un percorso più lineare anche se meno favorevole sul fronte della riduzione del debito tributario.
  • I tempi stringono e un nuovo deposito, o il passaggio a un concordato, richiederebbero mesi che l’impresa non ha: la composizione negoziata “pura”, senza transazione fiscale, resta comunque uno strumento per sospendere temporaneamente alcune iniziative dei creditori e negoziare un piano complessivo.

Come si esegue in sintesi

Si comunica formalmente la rinuncia alla proposta transattiva, oppure semplicemente non la si ripresenta, lasciando che il debito fiscale rientri nella disciplina ordinaria di riscossione. Parallelamente si richiede all’Agenzia delle Entrate-Riscossione un piano di rateazione secondo le regole generali, verificando i requisiti di accesso e la durata massima disponibile in base all’importo del debito. La composizione negoziata prosegue concentrando l’attività dell’esperto e delle trattative sugli altri creditori, con l’obiettivo di raggiungere un accordo complessivo che tenga conto, tra le uscite di cassa previste, anche delle rate fiscali ordinarie da onorare integralmente.

Vantaggi

Questa opzione riduce il rischio di un secondo diniego giudiziale sullo stesso fronte già problematico e mantiene l’impresa dentro un percorso più snello. Evita anche l’aggravio di costi e tempi tipico del passaggio a un concordato preventivo o a un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale.

Rischi e svantaggi onesti

Il limite evidente è che il debito fiscale resta per intero, senza possibilità di falcidia, e questo può rendere insostenibile un piano di risanamento se l’esposizione erariale è consistente. È una scelta che va soppesata con realismo: rinunciare alla transazione fiscale per comodità procedurale, quando il debito tributario è in realtà decisivo per la tenuta del piano, significa solo rinviare il problema. Va inoltre considerato che le rateazioni ordinarie concesse dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione non sospendono, di regola, la maturazione di interessi sul debito residuo, e che l’assenza di una falcidia può rendere il piano complessivo meno attrattivo agli occhi degli altri creditori chiamati ad approvarlo, i quali potrebbero percepire come iniqua una soluzione che chiede loro un sacrificio mentre il fisco viene soddisfatto per intero.

Le opzioni alla prova dei conti

Ipotesi di partenza comune: un’impresa in composizione negoziata ha un debito erariale di 187.400 € (IVA, IRES e relative sanzioni e interessi) e un debito verso altri creditori chirografari di 240.000 €. Il tribunale dichiara priva di effetti la transazione fiscale depositata il 6 marzo, rilevando che la relazione sulla veridicità dei dati aziendali non è stata redatta dal revisore legale dei conti, come richiesto dall’art. 23, comma 2-bis, CCII, ma da un professionista privo del requisito.

  • Con l’opzione 1: l’impresa incarica il revisore legale di redigere correttamente la relazione mancante, mantiene invariata la proposta economica (pagamento del 42% del debito erariale in 48 rate), la ripresenta al tribunale entro tre settimane. Se l’esperto conferma che l’Agenzia delle Entrate non ha revocato la propria disponibilità di massima, il secondo deposito ha buone probabilità di essere autorizzato in tempi contenuti, senza intaccare il resto del piano con gli altri creditori.
  • Con l’opzione 2: l’impresa, verificando che le trattative in CNC si sono nel frattempo deteriorate anche nel merito (l’Agenzia ritiene insufficiente la percentuale proposta), decide di convertire il percorso in un accordo di ristrutturazione ex art. 61 CCII con transazione fiscale ex art. 63 CCII. Raggiunge un’intesa con creditori chirografari titolari di 150.000 € su 240.000 € (superiore a un quarto del totale dei crediti coinvolti), e chiede al tribunale l’omologazione con cram-down per la quota di dissenso dell’Agenzia delle Entrate, offrendo un pagamento non inferiore al 40% del debito erariale e una dilazione entro i dieci anni: condizioni che, se la proposta risulta più conveniente della liquidazione, rendono plausibile l’omologazione forzosa.
  • Con l’opzione 3: l’impresa rinuncia alla transazione fiscale, chiede all’Agenzia delle Entrate-Riscossione una rateazione ordinaria del debito da 187.400 € in 72 rate e concentra la trattativa con i creditori chirografari su una proposta di ristrutturazione parziale. Il piano regge solo se il flusso di cassa previsto copre sia le rate fiscali ordinarie sia gli impegni verso gli altri creditori: una verifica che va condotta con particolare rigore prima di scartare la strada della falcidia fiscale.
  • Verifica intermedia sugli stessi dati: se il piano previsionale a cinque anni dell’impresa genera un flusso di cassa libero medio di 38.000 € annui, l’opzione 3 (rata piena di 187.400 € su 72 mesi, corrispondente a circa 31.200 € annui solo di capitale fiscale, oltre agli interessi di dilazione) lascia un margine ridotto per onorare contemporaneamente qualunque impegno verso i creditori chirografari; l’opzione 2, con una falcidia al 40% e una dilazione decennale, riduce l’onere annuo fiscale a circa 7.500 €, liberando risorse per una proposta più sostenibile verso il resto del ceto creditorio. Questo tipo di verifica numerica, condotta caso per caso sui dati reali dell’impresa, è ciò che davvero orienta la scelta finale, più di qualunque preferenza teorica per uno strumento piuttosto che un altro.

Va sottolineato che queste simulazioni restano ipotesi dimostrative costruite per illustrare il metodo di ragionamento, non casi reali seguiti dallo studio: ogni impresa presenta una combinazione propria di debito fiscale, debito bancario, debito commerciale e prospettive reddituali, che va analizzata singolarmente prima di scegliere tra le tre strade. Proprio per questo motivo, una simulazione numerica costruita su dati generici, per quanto utile a comprendere la logica del confronto, non può mai sostituire un’analisi puntuale condotta sui bilanci e sui flussi di cassa effettivi dell’impresa interessata: il margine di errore tra un piano che regge e uno che si rivela insostenibile dopo pochi mesi si gioca proprio su questi dettagli, non sulle percentuali astratte di falcidia o sulle durate massime di dilazione consentite dalla legge. Per questo motivo, prima di scegliere in via definitiva tra le tre opzioni descritte, conviene sempre far verificare i numeri specifici dell’impresa a chi può leggerli insieme al quadro giuridico complessivo, evitando di basare una decisione così rilevante su stime approssimative o su confronti generici tra strumenti che, sulla carta, sembrano equivalenti ma che nella pratica producono effetti molto diversi caso per caso.

Un punto spesso frainteso: liquidatorio o continuità, la differenza non è cosmetica

Molte imprese, quando valutano l’opzione 2, ragionano come se concordato liquidatorio e concordato in continuità fossero due varianti dello stesso strumento, distinte solo dal destino finale dell’azienda. Non è così, e la differenza incide direttamente sulla possibilità di ottenere il cram-down fiscale. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nella disciplina applicabile ai procedimenti avviati prima del terzo correttivo del CCII, il richiamo normativo alla sola disposizione riferita al concordato liquidatorio esclude un’estensione automatica dell’istituto al concordato in continuità aziendale. Questo significa che un’impresa che punta a proseguire l’attività, e quindi opta per uno strumento in continuità, deve verificare con particolare attenzione, insieme ai propri consulenti, se le condizioni per il cram-down fiscale risultano comunque applicabili al proprio caso concreto, magari alla luce delle norme sopravvenute con il terzo correttivo, oppure se il piano va costruito diversamente, ad esempio puntando su un consenso più ampio degli altri creditori tale da rendere superflua l’omologazione forzosa nei confronti del fisco.

Il confronto in tabella

CriterioOpzione 1 – Correggere e ripresentare in CNCOpzione 2 – Accordo/concordato con cram-downOpzione 3 – CNC senza transazione fiscale
TempiBrevi, se il vizio è solo formaleMedio-lunghi: nuova relazione di attestazione, eventuale giudizio di omologazioneBrevi, ma il debito fiscale resta interamente da gestire
Complessità proceduraleBassaAltaBassa
Rischio in caso di esito negativoNuovo diniego sullo stesso vizio o su vizi ulterioriDiniego dell’omologazione se manca un’adesione reale di altri creditoriInsostenibilità del piano se il debito fiscale è troppo elevato
Effetti sull’esecuzione già in corsoNessuna interruzione della CNCPassaggio a procedura concorsuale, con relativa pubblicitàNessuna interruzione della CNC
ReversibilitàAlta: si può comunque virare sulle opzioni 2 o 3 in seguitoBassa: una volta depositato il ricorso concorsuale, tornare indietro è onerosoAlta, ma il nodo fiscale resta da affrontare prima o poi
Costi (solo quelli di giustizia previsti dalla legge)Contributo unificato limitato al deposito in CNCContributo unificato del giudizio di omologazione, superioreContributo unificato contenuto, eventuali oneri di rateazione ordinaria

La tabella va letta come una fotografia di partenza, non come un verdetto automatico: un’impresa con un debito erariale contenuto e un ceto creditorio numeroso e già collaborativo può trovare nell’opzione 1 la soluzione più rapida ed efficiente, mentre un’impresa con un debito fiscale molto elevato rispetto al totale del passivo, e con un’amministrazione finanziaria che ha già irrigidito la propria posizione nel merito, difficilmente può evitare il passaggio a uno strumento con cram-down, pur scontandone i tempi e i costi maggiori. Il criterio guida resta sempre lo stesso: verificare quale strada, tra quelle realmente percorribili nel caso concreto, riduce al minimo il rischio di un ulteriore diniego, che costerebbe all’impresa molto più del tempo già impiegato fino a questo punto.

I criteri per scegliere

Non esiste una risposta preconfezionata: la scelta corretta dipende da un esame puntuale del rilievo del giudice e della situazione debitoria complessiva. Alcuni criteri aiutano a orientarsi:

  1. La natura del vizio rilevato: se è meramente documentale o procedurale, la correzione in CNC (opzione 1) va tentata per prima, perché più rapida e meno onerosa.
  2. Lo stato reale delle trattative con l’amministrazione finanziaria: se il fisco ha nel frattempo irrigidito la propria posizione nel merito, insistere sulla stessa proposta rischia di essere tempo perso.
  3. La presenza, effettiva o costruibile, di un’adesione di altri creditori privati: senza questo elemento, la strada del cram-down (opzione 2) rischia il diniego per carenza dei presupposti, indipendentemente da quanto sia ben scritta la proposta fiscale.
  4. Il peso relativo del debito erariale nel piano complessivo: se il debito fiscale è marginale rispetto al totale, l’opzione 3 può bastare; se è determinante, va perseguita una falcidia reale.
  5. Il tempo residuo a disposizione dell’impresa prima che la crisi si aggravi in insolvenza conclamata: un passaggio a procedura concorsuale (opzione 2) richiede mesi che non tutte le imprese hanno.
  6. La reazione degli altri creditori nel frattempo: se banche o fornitori mostrano segnali di impazienza (solleciti, minacce di azioni esecutive), un passaggio a uno strumento concorsuale con effetti protettivi più solidi può diventare preferibile anche a costo di maggiore complessità.
  7. La coerenza tra lo strumento scelto e la natura del piano industriale: un’impresa che punta alla continuità aziendale deve verificare, prima di orientarsi sul cram-down, che lo strumento prescelto sia compatibile con questa finalità secondo la disciplina applicabile ratione temporis, evitando l’errore di inquadramento già sanzionato in sede di legittimità.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in qualità di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, valuta con l’imprenditore quale di questi criteri pesa di più nel caso concreto, prima di indicare una direzione.

Un errore ricorrente, che conviene evitare fin dall’inizio, è affidarsi a un unico criterio in modo isolato, ignorando gli altri. Un’impresa può, ad esempio, avere un debito fiscale marginale rispetto al totale del passivo (criterio 4, che suggerirebbe l’opzione 3), ma trovarsi al tempo stesso con creditori bancari già impazienti e pronti ad azioni esecutive (criterio 6, che spingerebbe verso l’opzione 2 per gli effetti protettivi più solidi di uno strumento concorsuale). In casi come questo, la decisione finale non discende meccanicamente da un solo parametro, ma da un bilanciamento complessivo che tiene conto di come i diversi criteri interagiscono tra loro nella situazione specifica dell’impresa, ed è proprio questo bilanciamento a richiedere un’analisi professionale mirata, piuttosto che l’applicazione di uno schema valido in astratto ma cieco rispetto alle particolarità del caso concreto.

Le domande di chi è indeciso

Posso tentare l’opzione 1 e, se fallisce di nuovo, passare comunque all’opzione 2? Sì, in linea di principio nulla lo impedisce, ma ogni tentativo consuma tempo prezioso: prima di ripresentare una proposta identica conviene verificare con l’esperto se il fisco è davvero ancora disponibile nel merito, non solo nella forma.

Se scelgo l’opzione 2 e il cram-down viene negato, cosa succede? Il rigetto dell’omologazione riporta l’impresa in una posizione più difficile di quella di partenza, con i tempi e i costi del giudizio concorsuale già spesi: per questo la valutazione preventiva della presenza di altri creditori aderenti è decisiva, non accessoria.

L’irregolarità rilevata dal giudice mi espone a conseguenze penali o disciplinari? Di norma no, se si tratta di un vizio procedurale legato alla documentazione: il decreto ha natura di controllo di legalità sul percorso, non di accertamento di condotte illecite. Situazioni diverse vanno valutate caso per caso, ed è comunque opportuno, in presenza di qualunque dubbio su questo fronte, non limitarsi a una lettura superficiale del provvedimento ma farlo esaminare da un professionista che conosca a fondo sia la disciplina della composizione negoziata sia gli aspetti tributari coinvolti.

Posso rivolgermi direttamente all’Agenzia delle Entrate per chiarire il rilievo prima di scegliere la strada? È spesso utile, mediante l’esperto nominato in composizione negoziata, capire se il rilievo del giudice riflette anche un dissenso di merito dell’amministrazione finanziaria: questa informazione orienta la scelta tra correggere e ripresentare, oppure cambiare strumento.

Quanto tempo ho per decidere? Non esiste un termine fisso e generale per rimediare a una dichiarazione di inefficacia della transazione, ma la composizione negoziata ha una durata predeterminata: prima si individua la strada, maggiore è il margine per eseguirla senza affrettare scelte poco meditate.

Se cambio strumento, perdo le misure premiali eventualmente già ottenute in composizione negoziata? Alcune misure premiali, come la riduzione del tasso di interesse sui debiti tributari sorti prima dell’avvio della composizione negoziata, sono legate alla presentazione dell’istanza originaria: il passaggio a un altro strumento va valutato anche alla luce di questo effetto, che varia a seconda del beneficio specifico e del momento in cui è maturato. Va inoltre considerato che la riduzione delle sanzioni, diversamente dalla riduzione del tasso di interesse, si applica solo alle comunicazioni di irregolarità il cui termine di pagamento scade dopo la presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto: un dettaglio temporale che può fare la differenza tra conservare o perdere un beneficio già maturato, a seconda di come e quando si decide di cambiare strumento.

Posso proporre una transazione fiscale che riguardi solo alcuni tributi e lasciare fuori gli altri? In alcuni casi sì: la prassi giudiziaria ammette che la transazione fiscale copra determinati tributi erariali mentre altri crediti, ad esempio quelli tributari locali, restino oggetto di un accordo separato con l’ente competente, purché il piano complessivo resti coerente e sostenibile.

Devo temere che il secondo rilievo, se arriva, sia automaticamente più grave del primo? Non necessariamente, ma un secondo diniego sullo stesso fascicolo tende a essere valutato dal giudice con un livello di attenzione più elevato rispetto al primo, proprio perché l’impresa ha già avuto un’occasione per correggere il percorso: è un motivo in più per non affrontare il secondo deposito con superficialità, verificando a fondo, prima di ripresentarlo, che non residuino altri profili di irregolarità oltre a quello già segnalato.

Le pronunce che orientano la scelta

A sostegno dell’opzione 1 (correzione e ripresentazione in CNC). La disciplina della composizione negoziata prevede che il decreto del giudice, quando dichiara priva di effetti la transazione fiscale per irregolarità nell’iter di formazione, non sia soggetto a reclamo proprio perché l’istituto resta una procedura stragiudiziale e volontaria: questa caratteristica consente all’imprenditore di riformulare una nuova proposta, rimuovendo i vizi riscontrati, e di promuovere un nuovo iter di approvazione senza dover impugnare alcunché. La stessa disciplina chiarisce che l’accordo transattivo produce effetti solo dopo il deposito presso il tribunale competente individuato ex art. 27 CCII, e che l’accordo si risolve di diritto in caso di apertura di liquidazione giudiziale, di liquidazione controllata, di accertamento dello stato di insolvenza, oppure di mancato pagamento integrale entro sessanta giorni dalle scadenze pattuite: un dato che rafforza l’importanza di una correzione solida, non solo formale.

A sostegno e in limitazione dell’opzione 2 (cram-down in accordo di ristrutturazione o concordato). La Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, con l’ordinanza n. 5866 depositata il 15 marzo 2026, ha chiarito che il sindacato del giudice in sede di omologazione con cram-down fiscale si concentra su un criterio di convenienza economica rispetto all’alternativa liquidatoria, ridimensionando la discrezionalità dell’amministrazione finanziaria nel bloccare percorsi di risanamento con veti immotivati nel merito. Con l’ordinanza n. 19790, depositata il 14 giugno 2026 (relatrice Zuliani), la stessa Sezione ha però precisato che, nella vigenza della formulazione dell’art. 88, comma 2-bis, CCII precedente al correttivo del 2024, il cram-down fiscale e previdenziale era concepito come strumento riferito al concordato liquidatorio e non estendibile automaticamente al concordato in continuità aziendale, per via del rinvio testuale limitato all’art. 109, comma 1: un chiarimento che impone di verificare con attenzione la natura del piano prima di puntare su questo strumento.

Sul fronte degli accordi di ristrutturazione, la Cassazione, Sezione Prima Civile, con l’ordinanza n. 7347 depositata il 26 marzo 2026, ha confermato il rigetto dell’omologazione di un accordo basato unicamente sull’adesione forzosa dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS, senza il coinvolgimento di alcun altro creditore: un accordo così costruito, secondo la Corte, si traduce in una forma atipica di condono non riconducibile agli strumenti di soluzione della crisi previsti dall’ordinamento concorsuale, e resta tale anche a fronte di un vizio di motivazione dedotto dalla società ricorrente, giudicato insussistente. La stessa pronuncia richiama il principio, già affermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 5918/2026, secondo cui l’intervento del giudice in sede di omologazione, nonostante la mancata adesione del creditore pubblico, presuppone comunque che sulla proposta vi sia stato un accordo con gli altri creditori, perché altrimenti non è nemmeno possibile stabilire la decisività dell’adesione mancante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di legge.

Con l’ordinanza n. 14555, depositata il 16 maggio 2026, la Cassazione ha inoltre chiarito che, nel concordato minore, l’omologazione mediante approvazione forzosa in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria non richiede necessariamente il ricorso alla procedura di transazione fiscale disciplinata dall’art. 88 CCII per il concordato preventivo ordinario, trattandosi di un istituto autonomo e semplificato con l’intervento dell’Organismo di Composizione della Crisi, incompatibile con le più rigide modalità di approvazione previste per il concordato preventivo, incluso il parere conforme della Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate. Questo chiarimento è particolarmente utile per le imprese di minori dimensioni che, dopo un’irregolarità rilevata in composizione negoziata, valutano di orientarsi su un concordato minore anziché su un concordato preventivo ordinario: la Corte ha infatti escluso che al concordato minore si debbano applicare in via analogica le formalità procedimentali più rigide previste per l’istituto maggiore, riconoscendo la natura autonoma della disciplina che riguarda i debitori non assoggettabili a liquidazione giudiziale ordinaria.

Un ulteriore tassello utile a comprendere i margini applicativi del cram-down riguarda la disciplina transitoria dell’art. 1-bis del D.L. 69/2023: il Tribunale di Bergamo si è pronunciato sulle condizioni previste dai commi 2 e 3 di tale norma per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione con applicazione del cram-down fiscale, condizioni che, come emerso anche nella pronuncia di legittimità sul caso di Ancona, richiedono che il credito complessivo degli altri creditori aderenti raggiunga soglie minime rispetto all’importo complessivo dei crediti coinvolti, salvo l’alternativa di una percentuale di soddisfacimento del fisco non inferiore al 40% con dilazione contenuta entro dieci anni.

Ulteriori indicazioni utili emergono dalla Cassazione, Sezione Prima Civile, con la pronuncia del 9 marzo 2026, n. 5309 (relatrice Vella), che ha affermato la legittimità costituzionale dell’applicazione della soglia minima di pagamento prevista dall’art. 1-bis del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, anche alle proposte di transazione fiscale depositate prima della conversione in legge del medesimo decreto, riconoscendo dunque una retroattività ammissibile della disciplina antiabuso. Con la pronuncia del 26 febbraio 2026, n. 4365 (relatore D’Orazio), e con quella del 7 dicembre 2025, n. 31892, la stessa Sezione ha ulteriormente definito i confini applicativi della transazione fiscale nel quadro del CCII, mentre con la pronuncia del 17 luglio 2025, n. 19810 (relatore Dongiacomo), ha affrontato profili distinti ma connessi in tema di trattamento dei crediti tributari nelle procedure di regolazione della crisi.

A sostegno dell’opzione 3 (gestione ordinaria senza transazione ad hoc). La giurisprudenza di merito conferma che il debito fiscale può essere trattato anche fuori da una transazione formale, restando soggetto alla disciplina ordinaria di riscossione, quando l’impresa preferisce concentrare la ristrutturazione sugli altri creditori: il Tribunale di Forlì, con provvedimento del 14 agosto 2025, ha ritenuto omologabile un accordo di ristrutturazione che prevedeva la transazione fiscale ex art. 63 CCII limitata ad alcuni tributi, lasciando fuori altri crediti tributari locali oggetto di separato accordo, a conferma della flessibilità con cui il debito verso il fisco può essere segmentato rispetto al resto del piano. Il Tribunale di Torino, con provvedimento del 17 luglio 2025, ha invece precisato le condizioni necessarie perché un concordato in continuità con transazione fiscale possa essere omologato forzosamente anche contro il voto contrario dei creditori fiscali attraverso il meccanismo della ristrutturazione trasversale delle classi, mentre il Tribunale di Roma, con provvedimento del 29 ottobre 2025, ha esaminato i presupposti di questa stessa ristrutturazione trasversale ai sensi dell’art. 112, comma 2, CCII in un concordato preventivo in continuità aziendale. Ancora il Tribunale di Torino, con un precedente provvedimento del 28 giugno 2024, in un giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione ex art. 61 CCII comprensivi di transazione fiscale cui aveva aderito l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con riguardo alle accise, ha ritenuto che il trattamento previsto per questo tributo dovesse estendersi anche alle relative addizionali regionali: un principio che conferma quanto sia possibile, anche restando su binari ordinari o parzialmente ordinari, ottenere un trattamento fiscale coerente senza necessariamente ricorrere all’omologazione forzosa piena.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Quando un’impresa riceve una dichiarazione di inefficacia della propria transazione fiscale, lo Studio Monardo mette in campo un percorso operativo strutturato:

  1. Analizza puntualmente il provvedimento del giudice, distinguendo se il rilievo riguarda un vizio meramente formale o se nasconde un dissenso di merito dell’amministrazione finanziaria sulla proposta economica.
  2. Verifica la completezza e la correttezza delle relazioni richieste dall’art. 23, comma 2-bis, CCII, incluse quelle sulla veridicità e completezza dei dati aziendali, individuando esattamente cosa va corretto per un nuovo deposito.
  3. Interpella l’esperto negoziatore nominato in composizione negoziata per accertare lo stato reale delle trattative con l’Agenzia delle Entrate prima di scegliere se ripresentare la stessa proposta o cambiare strumento.
  4. Predispone una nuova proposta di transazione fiscale corretta, quando la via della composizione negoziata resta percorribile, curando personalmente il deposito presso il tribunale competente.
  5. Valuta la fattibilità concreta di un accordo di ristrutturazione o di un concordato con cram-down fiscale, verificando in anticipo se esiste, o è costruibile, un’adesione reale di altri creditori privati indispensabile per l’omologazione forzosa.
  6. Costruisce il piano economico-finanziario alternativo che confronta, con dati reali dell’impresa, i tre percorsi possibili in termini di tempi, sostenibilità e rischio di diniego.
  7. Coordina lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti per verificare la compatibilità del piano con la natura liquidatoria o in continuità della procedura scelta, evitando errori di inquadramento che la giurisprudenza ha già sanzionato in casi analoghi.
  8. Segue la trattativa con l’Agenzia delle Entrate e con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione in ogni fase, dalla composizione negoziata fino all’eventuale giudizio di omologazione.
  9. Predispone e cura il giudizio di omologazione con richiesta di cram-down fiscale e previdenziale, quando questa è la strada scelta, dimostrando la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria.
  10. Garantisce la continuità della strategia difensiva fino all’eventuale giudizio di Cassazione, senza cambio di difensore lungo il percorso, qualora l’amministrazione finanziaria impugni un’omologazione favorevole all’impresa o l’impresa stessa debba impugnare un diniego.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una vicenda come quella di una transazione fiscale dichiarata priva di effetti, la leva che pesa di più è proprio la qualifica di cassacionista: se la strada scelta conduce a un giudizio di omologazione e questo viene impugnato dall’amministrazione finanziaria o dai creditori dissenzienti, la stessa strategia difensiva prosegue senza soluzione di continuità fino all’eventuale giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione, con lo stesso difensore che ha seguito il caso fin dall’inizio della composizione negoziata. A questa continuità si affianca il lavoro dello staff multidisciplinare: avvocati e commercialisti che analizzano insieme, sullo stesso fascicolo, sia i profili giuridici della transazione sia la tenuta economico-finanziaria del piano, senza dover far dialogare consulenti diversi in tempi diversi.

Questo modo di lavorare incide concretamente sui tempi di reazione dopo una comunicazione di irregolarità: il commercialista dello staff verifica in parallelo la tenuta dei dati aziendali e la sostenibilità delle diverse ipotesi di rateazione o falcidia, mentre l’avvocato imposta contestualmente il profilo procedurale della correzione o del passaggio a un nuovo strumento, evitando i tempi morti che si creano quando i due ambiti vengono affidati a professionisti che non condividono lo stesso quadro informativo. Nei casi in cui il debito dell’impresa comprenda anche esposizioni bancarie rilevanti, la componente di diritto bancario dello staff consente di leggere in un’unica prospettiva l’intero passivo, evitando che la strategia sul fronte fiscale venga costruita senza tener conto degli effetti che produce sulle trattative in corso con gli istituti di credito.

Un aspetto trasversale: come reagiscono banche e fornitori a una comunicazione di irregolarità

Qualunque sia la strada scelta, c’è un elemento che attraversa tutte e tre le opzioni e che merita un’attenzione autonoma: la reazione degli altri creditori quando vengono a conoscenza, direttamente o indirettamente, che la transazione fiscale è stata dichiarata priva di effetti. Le banche, in particolare, monitorano con attenzione l’andamento delle procedure di composizione della crisi delle imprese affidate, e un rilievo di irregolarità, anche quando riguarda un aspetto meramente formale, può essere percepito come un segnale di fragilità complessiva del percorso di risanamento, con il rischio di irrigidimento delle linee di credito o di richieste di rientro anticipato su affidamenti in essere.

Per questo motivo, la gestione della comunicazione verso i creditori finanziari non va lasciata al caso: è opportuno, non appena si individua la strada da seguire tra le tre opzioni descritte, predisporre una comunicazione chiara e tempestiva verso gli istituti di credito coinvolti, spiegando la natura del rilievo (distinguendo sempre, quando è il caso, un vizio meramente procedurale da un problema di sostanza) e la strategia di correzione o di cambio di strumento adottata. Una comunicazione tardiva o reticente rischia di essere interpretata come un tentativo di nascondere difficoltà maggiori, con conseguenze potenzialmente più gravi sulla tenuta complessiva del rapporto bancario rispetto al rilievo originario del giudice.

Lo stesso vale, con intensità diversa, per i fornitori strategici dell’impresa, la cui fiducia nella continuità dei rapporti commerciali è spesso condizione necessaria perché il piano di risanamento, qualunque esso sia, abbia una reale possibilità di successo. Anche su questo fronte, la competenza dello staff multidisciplinare nel coordinare gli aspetti legali con quelli di comunicazione verso il ceto creditorio complessivo fa la differenza tra una correzione di rotta gestita con ordine e una situazione che rischia di sfuggire di mano proprio nel momento più delicato del percorso di crisi.

Chiusura: la scelta si costruisce sui fatti, non sulle formule

Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia perché unisce il ruolo di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, che consente di leggere dall’interno la dinamica della composizione negoziata e della transazione fiscale, al coordinamento di uno staff con competenze specifiche in diritto tributario e bancario, necessario per valutare se convenga correggere, cambiare strumento o proseguire su binari ordinari. Nessuna delle tre strade è quella “giusta” in assoluto: lo diventa solo quella coerente con il vizio rilevato, con lo stato reale delle trattative e con la sostenibilità del piano nel tempo. Sbagliare la scelta in questa fase costa tempo che l’impresa in crisi, quasi sempre, non ha, ed è per questo che un confronto tempestivo con chi conosce a fondo sia il percorso della composizione negoziata sia le alternative concorsuali resta il primo passo da compiere, non l’ultimo.

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