Perizia Tecnica Non Conforme Per Credito Investimenti: Come Difendersi Dal Fisco

La perizia tecnica non è un documento burocratico qualunque. Nel campo del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, quella perizia è spesso l’unica linea difensiva tra l’impresa e un atto di recupero che può arrivare a valere il doppio del credito contestato. Eppure, ogni anno migliaia di imprese ricevono accertamenti dell’Agenzia delle Entrate fondati su un’unica motivazione: la perizia che avevano depositato non è conforme, è carente, non rispetta i parametri del Manuale di Frascati, non certifica l’interconnessione del bene, non è redatta da un professionista iscritto all’albo. E allora il credito, già compensato, viene dichiarato inesistente. Le sanzioni partono dal 100% del credito contestato. Il termine per accertare si allunga a otto anni.

Ma davvero la perizia non conforme chiude ogni spazio difensivo? Assolutamente no. La giurisprudenza degli ultimi anni — e soprattutto quella più recente del 2024 e del 2025 — ha ridisegnato i confini di quello che il Fisco può e non può fare quando si trova davanti a una perizia che non gli piace.

Ha chiarito cosa distingue un credito “inesistente” da uno “non spettante”, con conseguenze radicalmente diverse su sanzioni e termini di accertamento. Ha stabilito che l’Agenzia delle Entrate non ha le competenze tecniche per disconoscere autonomamente un progetto di R&S senza coinvolgere il Ministero competente. Ha riconosciuto, in più occasioni, che una certificazione tecnica qualificata, anche prodotta in corso di giudizio, può ribaltare l’esito del contenzioso.

Questo articolo analizza, sentenza per sentenza, i principi che i giudici hanno elaborato a protezione del contribuente. Non è una rassegna astratta: ogni principio viene tradotto nella ricaduta concreta che ha sul fascicolo difensivo dell’impresa che ha ricevuto l’atto di recupero.

Lo Studio Monardo — con l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista, e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario — assiste imprese e professionisti in ogni fase del contenzioso fiscale relativo ai crediti d’imposta: dall’analisi del vizio dell’atto di recupero fino all’impugnazione in Cassazione, con la stessa linea difensiva e lo stesso difensore lungo l’intero arco del giudizio.

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Il quadro normativo: cosa dice la legge sulla perizia tecnica

Prima di esaminare cosa hanno deciso i giudici, vale la pena fissare la cornice normativa, perché gran parte delle controversie nasce proprio da un’interpretazione distorta di questa cornice da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Per i beni strumentali Industria 4.0 (Legge 232/2016 e proroghe successive), la perizia tecnica asseverata è obbligatoria per investimenti il cui costo unitario supera 300.000 euro. Deve essere redatta da un ingegnere o perito industriale iscritto ai rispettivi albi professionali, oppure può essere sostituita da un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. La perizia deve attestare che il bene possiede le caratteristiche tecniche previste negli Allegati A o B della legge, e che è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per investimenti inferiori a 300.000 euro, è sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante, ma la perizia può essere richiesta volontariamente e rappresenta una tutela importante.

Per il credito d’imposta ricerca e sviluppo (art. 3, D.L. 145/2013 — periodo 2015–2019), la normativa non prevede una perizia obbligatoria nella stessa forma, ma impone la conservazione della documentazione tecnico-contabile idonea a dimostrare l’ammissibilità delle attività e la correttezza dei costi agevolati. Il DM attuativo del 27 maggio 2015, all’art. 8, comma 2, prevede che l’Agenzia delle Entrate — quando si rendono necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità di specifiche attività — possa richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico (oggi MIMIT) di esprimere il proprio parere. Una facoltà, non un obbligo. Ma, come vedremo, la giurisprudenza ha trasformato questa facoltà in un presidio di garanzia molto rilevante per il contribuente.

Per il credito d’imposta R&S, Innovazione Tecnologica e Design (periodo 2020 in poi — L. 160/2019), la certificazione rilasciata da soggetti iscritti all’albo dei certificatori MIMIT (introdotto dal DPCM 15 settembre 2023, ai sensi dell’art. 23, D.L. 73/2022) rappresenta lo strumento principale per documentare la spettanza del credito. Questa certificazione — a differenza della perizia asseverata tradizionale — viene rilasciata da valutatori indipendenti accreditati, segue procedure standardizzate e gode di un riconoscimento formale che la giurisprudenza ha già cominciato a valorizzare.

Le sanzioni in gioco sono asimmetriche rispetto alla qualificazione del credito. Il D.Lgs. 87/2024 ha ora chiarito definitivamente la distinzione: un credito “non spettante” comporta sanzioni ordinarie del 30% e termini di accertamento di cinque anni; un credito “inesistente” comporta sanzioni fino al 200% e un termine di recupero di otto anni. Questa distinzione, come vedremo, è la chiave di volta di moltissime strategie difensive.


L’orientamento consolidato: i principi stabili attraverso le pronunce chiave

La distinzione inesistente/non spettante: il punto di svolta delle Sezioni Unite

Il 2023 ha segnato una svolta definitiva in una delle questioni più dibattute del diritto tributario degli ultimi anni: quella relativa alla distinzione tra crediti “inesistenti” e crediti “non spettanti”. Con le sentenze gemelle n. 34419 e n. 34452, depositate entrambe l’11 dicembre 2023, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiuso un contrasto interpretativo che durava da anni, ridisegnando i confini del potere accertatorio dell’Amministrazione finanziaria.

La vicenda da cui nasce la sentenza n. 34419/2023 riguarda una società editoriale che aveva acquistato macchinari per la stampa di prodotti in lingua italiana, beneficiando del relativo credito d’imposta, ma aveva poi impiegato quegli stessi macchinari anche per stampare prodotti in altra lingua, violando un obbligo costitutivo del credito. Il punto dirimente era se questo comportasse l’applicazione del termine lungo di otto anni per l’accertamento, previsto per i crediti “inesistenti”, oppure il termine ordinario di cinque anni, applicabile ai crediti “non spettanti”.

Il principio affermato dalle Sezioni Unite è netto: il termine lungo di otto anni si applica soltanto quando il credito è inesistente, condizione che ricorre solo se sussistono congiuntamente due requisiti: il credito è il risultato di una rappresentazione artificiosa oppure è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge, e questa inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli automatizzati previsti dagli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/1973. Se invece l’inesistenza sarebbe stata rilevabile con un semplice controllo formale, il credito non è “inesistente” ma “non spettante”, e si applicano i termini ordinari.

In pratica: se la contestazione si fonda su elementi documentali verificabili (l’assenza di un allegato, il mancato richiamo normativo in fattura, un errore nel calcolo della percentuale), il termine è quello breve. Se invece la contestazione richiede valutazioni tecnico-sostanziali non rilevabili in automatico — come l’innovatività di un progetto R&S o la conformità di un bene agli Allegati A e B — la questione si complica, perché l’Ufficio tende a qualificare il credito come “inesistente” per beneficiare del termine lungo. Il che significa che eccepire correttamente la qualificazione del credito è già, di per sé, una difesa potenzialmente decisiva.

L’onere della prova: chi deve dimostrare cosa

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23740 del 23 agosto 2025, ha ribadito un principio che può sembrare scomodo per il contribuente, ma che in realtà traccia i confini precisi di responsabilità di entrambe le parti. Il principio è questo: gli elementi costitutivi del diritto a un’agevolazione tributaria devono essere provati dal contribuente, perché le norme agevolative sono leges speciales, derogatorie rispetto alla disciplina ordinaria. Non è l’Amministrazione finanziaria a dover dimostrare l’assenza dei requisiti: è l’impresa a dover documentare che li possiede tutti.

Questo principio, che potrebbe sembrare sfavorevole, ha però un rovescio della medaglia importante: definisce anche cosa l’Ufficio non può fare. Se il contribuente deposita documentazione tecnica qualificata — una perizia asseverata, una certificazione di un valutatore iscritto all’albo MIMIT — e l’Amministrazione non è in grado di controbattere con argomenti tecnici altrettanto solidi, la contestazione cade. Non basta che l’Ufficio dica genericamente che le attività non sono innovative: deve dimostrarlo, e deve farlo con strumenti tecnici adeguati.


Le questioni aperte: il dibattito nei tribunali

Prima questione: il parere del MIMIT — obbligo o facoltà?

Questa è la questione su cui il contrasto giurisprudenziale è più vivace, e dove la posta in gioco è più alta per il contribuente.

Il punto di partenza normativo è l’art. 8, comma 2, del DM 27 maggio 2015: quando nell’ambito delle verifiche dell’Agenzia si rendono necessarie valutazioni di carattere tecnico sull’ammissibilità delle attività di R&S, l’Agenzia può richiedere al MIMIT di esprimere il proprio parere. La parola “può” ha generato un dibattito enorme: è una facoltà discrezionale dell’Ufficio, oppure si trasforma in un obbligo quando la materia è tecnicamente complessa e il contribuente ha depositato una perizia di parte?

Cosa hanno deciso i giudici:

La CGT di primo grado di Rimini, con la sentenza n. 131/2024, ha annullato un atto di recupero affermando che le contestazioni tecniche dell’Ufficio — formulate senza il coinvolgimento del MIMIT — erano «intrinsecamente insufficienti a legittimare la pretesa impositiva». Il ragionamento è preciso: l’Agenzia delle Entrate non ha le competenze tecnico-scientifiche per valutare autonomamente se un progetto rispetta i criteri del Manuale di Frascati; se vuole contestare la perizia prodotta dall’impresa, deve farlo con strumenti tecnici adeguati, e il MIMIT è l’organo designato dalla legge per esprimere quel giudizio.

La CGT di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 1482/25/2025, depositata il 16 giugno 2025, ha ribadito lo stesso principio con ancora maggiore fermezza, sottolineando che la mancata attivazione del parere al MIMIT si traduce in una carenza motivazionale dell’atto impositivo. L’Ufficio ha omesso di coinvolgere l’organo tecnico competente nonostante la natura scientifico-tecnologica dei progetti contestati, e questo vizio inficia la legittimità dell’accertamento.

Nella stessa direzione si è espressa la CGT di primo grado di Milano, con la sentenza n. 3180 del 17 luglio 2025, che ha annullato un atto di recupero relativo al credito R&S per attività nel settore delle costruzioni, sottolineando che «in presenza di aspetti tecnici controversi, la mancata acquisizione del parere tecnico del MIMIT si traduce in un vizio sostanziale del procedimento di accertamento». Il Collegio ha richiamato il principio della “ragione più liquida” per accogliere proprio questo motivo di ricorso come assorbente rispetto agli altri.

Se c’è contrasto: La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23740/2025, ha però precisato che non esiste una norma di legge che imponga all’Ufficio di acquisire il parere del MIMIT prima di emettere l’atto di recupero. Il che crea una frattura con l’orientamento di merito sopra descritto. L’assunzione prudenziale, sul piano difensivo, è questa: il mancato coinvolgimento del MIMIT non annulla automaticamente l’atto, ma costituisce un vizio motivazionale significativo soprattutto quando l’impresa ha depositato una perizia tecnica qualificata che l’Ufficio non ha controbattuto con argomenti tecnici propri.

Cosa significa per te: Se hai ricevuto un atto di recupero sul credito R&S e l’Agenzia ha contestato la spettanza senza richiedere il parere del MIMIT — e soprattutto se tu avevi depositato una perizia tecnica o una certificazione qualificata — questo è un motivo di impugnazione molto robusto. Le corti di merito più recenti annullano l’atto proprio su questa base. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, verifica questo profilo già in sede di prima analisi del fascicolo, perché si tratta spesso del motivo più immediato e più efficace.


Seconda questione: cos’è “innovatività” — novità assoluta o novità per l’impresa?

Il secondo fronte aperto è quello che riguarda il cuore della contestazione tecnica: l’Agenzia delle Entrate, in migliaia di accertamenti relativi al periodo 2015–2019, ha applicato i criteri del Manuale di Frascati nella versione 2015 (novità assoluta, creatività, incertezza, sistematicità, trasferibilità) e ha ritenuto i progetti R&S non agevolabili perché non sufficientemente innovativi rispetto allo stato dell’arte del mercato. Ma era davvero questo lo standard applicabile?

Cosa hanno deciso i giudici:

La CGT di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 1482/25/2025 del 16 giugno 2025, ha stabilito un principio di sistema: l’innovatività richiesta per accedere al credito R&S nel periodo 2015–2019 deve essere valutata rispetto alle conoscenze disponibili per la singola impresa, non in senso assoluto rispetto al mercato. Il riferimento normativo applicabile ratione temporis era il Manuale di Frascati nella versione 2002, non quella del 2015 — e quella versione non richiedeva i “cinque criteri” applicati rigidamente dall’Agenzia. Le stesse Linee Guida del MIMIT del 4 luglio 2024 confermano questo approccio: rientrano nella R&S anche attività non nuove in senso assoluto, ma nuove per la singola impresa.

La CGT di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 883/2025 del 4 aprile 2025, ha ribaltato la decisione di primo grado favorevole all’Agenzia, riconoscendo il carattere innovativo di un progetto Big Data sviluppato da una software house, pur basato su fonti esistenti. Il Collegio ha precisato che «la novità non risiede nei contenuti trattati, ma nelle innovative modalità di estrapolazione, collegamento, riorganizzazione di quei contenuti». E ha anche riconosciuto il valore probante della certificazione tecnica prodotta dal contribuente, affermando che — a fronte di un’attestazione qualificata — spetta all’Amministrazione smentire le risultanze tecniche con argomenti altrettanto solidi.

Il TAR Lazio, con la sentenza n. 15039 del 29 luglio 2025, ha espresso una «evidente presa di posizione contro la pretesa applicazione retroattiva del Manuale di Frascati nel periodo 2015–2019», ribadendo la gerarchia delle fonti normative e il principio costituzionale di legalità tributaria.

Se c’è contrasto: La CGT di secondo grado del Lazio, con la sentenza n. 835/2025, e la CGT di primo grado di Udine (sentenza n. 23/2024) si sono espresse in senso contrario, qualificando come R&S solo i progetti finalizzati al superamento di incertezze scientifiche la cui soluzione non risulti raggiungibile sulla base dello stato dell’arte del settore. Il contrasto esiste, ed è reale. L’orientamento prevalente nella giurisprudenza più recente e di secondo grado è però favorevole all’interpretazione relativa dell’innovatività, e il TAR Lazio ha aggiunto una dimensione amministrativistica che rafforza ulteriormente questa posizione.

Cosa significa per te: Se il tuo progetto R&S è stato contestato perché l’Agenzia ha ritenuto che la “novità” fosse insufficiente rispetto al mercato, hai una difesa fondata su un orientamento giurisprudenziale solido e in crescita. Il punto chiave è dimostrare che il progetto era “nuovo per l’impresa” al momento della sua realizzazione — non che fosse una scoperta inedita per il mondo. Una perizia tecnica qualificata, costruita su questo argomento, può fare la differenza.


Terza questione: la certificazione tecnica depositata in giudizio — vale dopo il PVC?

Una delle domande più frequenti è: se non avevo una perizia al momento del controllo, posso farla fare adesso e depositarla in giudizio? Questa è una questione pratica di grandissima importanza.

Cosa hanno deciso i giudici:

La CGT di secondo grado della Lombardia, con le sentenze n. 883/2025 e n. 789 di Brescia/2025, ha riconosciuto la validità della certificazione tecnica rilasciata da un soggetto certificatore iscritto all’Albo del MIMIT anche se acquisita nella fase successiva al processo verbale di constatazione, quindi dopo il controllo. Secondo i giudici, questa certificazione è un elemento probante in grado di dimostrare il carattere di originalità e innovazione del progetto agevolato, indipendentemente dal momento in cui è stata rilasciata.

La CGT di primo grado di Rimini, con la sentenza n. 34/2026, ha ulteriormente raffinato questo principio, affermando che — a fronte di una perizia tecnica asseverata prodotta dal contribuente — l’onere della prova si sposta sull’Amministrazione finanziaria, che deve fornire elementi istruttori idonei a confutare puntualmente le risultanze tecniche.

La CGT di primo grado di Bologna (n. 337/2024) e la CGT di primo grado di Sassari (n. 502/2024) hanno confermato che l’Amministrazione non può autonomamente esercitare una discrezionalità tecnica su materie scientifiche complesse senza il coinvolgimento del MIMIT, e che una perizia di parte non controbattuta da elementi tecnici equivalenti pesa a favore del contribuente.

Se c’è contrasto: L’art. 23 del D.L. 73/2022 prevede la procedura di certificazione attraverso la piattaforma del Ministero. Le sentenze n. 883/2025 e n. 789/2025 della CGT Lombardia hanno riconosciuto la validità di certificazioni rilasciate anche fuori da questa procedura. Non tutti i giudici, tuttavia, hanno ancora preso posizione su questo punto. L’assunzione prudenziale è di dotarsi di certificazioni rilasciate da soggetti iscritti all’albo MIMIT, che risultano le più robuste in sede contenziosa.

Cosa significa per te: Anche se al momento del controllo la tua perizia era carente o assente, hai ancora la possibilità di rafforzare il fascicolo difensivo con una certificazione tecnica qualificata da depositare in giudizio. Non è garantito che ogni giudice la consideri sufficiente, ma l’orientamento prevalente la valorizza significativamente. Costruire il fascicolo tecnico prima dell’udienza è quindi una mossa difensiva concreta e utile.


La pronuncia più recente e rilevante: Cassazione n. 24822/2025

Con l’ordinanza n. 24822 del 9 settembre 2025, la Corte di Cassazione è tornata sulla distinzione tra credito inesistente e credito non spettante, fornendo un chiarimento che impatta direttamente sui contenziosi in corso.

Il caso riguardava una Srl destinataria di atti di recupero per compensazioni di crediti d’imposta in misura eccedente i limiti previsti dal decreto ministeriale applicabile. La questione centrale era: il fatto di aver utilizzato il credito per un importo superiore a quello consentito configura un credito “inesistente” (con sanzioni fino al 200% e termine otto anni) o un credito “non spettante” (sanzioni ordinarie e termine di cinque anni)?

La Cassazione, con questa ordinanza, ha qualificato i crediti come “inesistenti”, richiamando e rafforzando i criteri fissati dalle Sezioni Unite nel 2023. Il ragionamento è questo: quando il credito viene utilizzato per un importo superiore a quello consentito, il credito eccedente non ha mai avuto i presupposti per esistere, e questa situazione rientra nella definizione di credito inesistente ai sensi del D.Lgs. 87/2024. La pronuncia ha anche confermato che le nuove definizioni introdotte dal D.Lgs. 87/2024 operano in continuità con la giurisprudenza delle Sezioni Unite del 2023 — non rappresentano un’inversione di rotta ma una codificazione legislativa dei principi giurisprudenziali.

Cosa cambia rispetto a prima: La pronuncia restringe ulteriormente lo spazio per qualificare come “non spettante” un credito utilizzato in misura eccedente. Prima c’era chi sosteneva che l’eccedenza fosse sempre un caso di “non spettanza” (perché il credito esisteva ma era stato usato oltre i limiti). La Cassazione chiarisce che la porzione eccedente è “inesistente” perché non ha mai avuto i presupposti costitutivi. Sul piano difensivo, questo rende ancora più critica la distinzione tra attività che integrano un vizio di misura (eccedenza nell’uso) e attività che integrano un vizio di qualità (assenza dei requisiti tecnici per la spettanza del credito): in quest’ultimo caso, la questione della qualificazione torna aperta, e la giurisprudenza di merito più recente ha mostrato che la qualificazione come “inesistente” non è automatica.


I principi applicati ai casi reali

Simulazione 1 — Credito R&S, perizia carente, atto di recupero con sanzioni al 100%

Una Srl operante nel settore manifatturiero ha fruito del credito d’imposta R&S per gli anni 2016 e 2017, per un totale di 87.400 euro utilizzato in compensazione nel 2018. La perizia tecnica depositata all’Agenzia era redatta da un consulente esterno non iscritto all’albo dei certificatori, con un’analisi del progetto generica e priva di riferimento esplicito ai criteri del Manuale di Frascati. L’Agenzia ha emesso un atto di recupero il 15 ottobre 2024 qualificando il credito come “inesistente”, con sanzioni al 100% per 87.400 euro, più interessi: totale preteso circa 195.000 euro.

Analisi difensiva alla luce dei principi giurisprudenziali:

  • Il credito R&S 2016–2017 è soggetto al termine di cinque anni per i crediti non spettanti (scaduto il 31 dicembre 2023) oppure a quello di otto anni per i crediti inesistenti. L’atto notificato il 15 ottobre 2024 è nei termini solo se il credito è “inesistente”.
  • La contestazione tecnica è stata formulata senza coinvolgimento del MIMIT (come specificato dall’atto). Secondo CGT Lombardia 1482/2025, CGT Milano 3180/2025 e CGT Rimini 131/2024, questo è un vizio motivazionale significativo.
  • I progetti erano effettivamente realizzati con spese documentate. Secondo D.Lgs. 87/2024 e CGT Lombardia 1482/2025, l’inesistenza richiede una componente di fittizietà: crediti reali ma qualificati erroneamente non sono “inesistenti” ma “non spettanti”.
  • Difesa: eccezione di decadenza (atto tardivo se il credito è non spettante) + vizio motivazionale per mancato parere MIMIT + deposito di perizia tecnica qualificata in giudizio.

Simulazione 2 — Bene 4.0, mancata interconnessione contestata, perizia asseverata presente

Una Spa del settore logistico ha acquistato un sistema di automazione del magazzino per 423.000 euro nel 2023, beneficiando del credito d’imposta beni strumentali 4.0 nella misura del 20%, per 84.600 euro. La perizia asseverata era stata redatta da un ingegnere iscritto all’albo al momento dell’acquisto, attestando le caratteristiche tecniche ex Allegato A e l’interconnessione con il gestionale aziendale. L’Agenzia ha avviato una verifica nel 2025 contestando che l’interconnessione non fosse effettiva al momento dell’entrata in funzione del bene, ma solo successiva.

Analisi difensiva:

  • La perizia asseverata attestava l’interconnessione. L’onere di smentire spetta all’Amministrazione con argomenti tecnici equivalenti (principio da Cass. 23740/2025 e CGT Lombardia 883/2025).
  • Il vizio contestato — interconnessione tardiva — non è riscontrabile con controlli automatizzati: richiede accertamenti tecnici in loco. Secondo SSUU 34419/2023, se l’inesistenza non è rilevabile in automatico ma il presupposto costitutivo era presente (il bene è effettivamente 4.0 e connesso, sia pure in ritardo), la qualificazione corretta è “non spettante” (o tuttalpiù “non spettante pro quota”).
  • Difesa: integrazione della perizia originale con documentazione tecnica del sistema di interconnessione e timestamp di attivazione; opposizione alla qualificazione come “inesistente”; eventuale certificazione supplementare da ingegnere accreditato.

Simulazione 3 — R&S 2019, certificazione tardiva depositata in giudizio

Una startup tecnologica ha fruito del credito R&S per il 2019, per 51.200 euro, senza aver predisposto una perizia tecnica strutturata. L’Agenzia ha emesso atto di recupero nel 2023. In giudizio, la società ha depositato una certificazione rilasciata da un valutatore iscritto all’albo MIMIT ai sensi dell’art. 23 D.L. 73/2022, attestando che il progetto era conforme ai criteri di R&S e innovazione, con riferimento al Manuale di Frascati versione 2002 e alla Comunicazione CE 2006/C 323/01. L’Ufficio non ha depositato controdeduzioni tecniche.

Analisi difensiva:

  • CGT Lombardia 883/2025 e 789/2025 di Brescia riconoscono il valore probante della certificazione MIMIT anche post-PVC.
  • CGT Rimini 34/2026: a fronte di perizia tecnica prodotta, onere della prova si sposta sull’Amministrazione.
  • L’Ufficio che non produce controdeduzioni tecniche equivalenti non ha assolto all’onere di confutare.
  • Esito atteso sulla base dell’orientamento prevalente: accoglimento del ricorso.

La giurisprudenza in tabella

Di seguito il riepilogo di tutti i riferimenti citati nell’articolo, con indicazione della questione decisa e del principio estratto.

PronunciaQuestione decisaPrincipio in sintesiRilevanza pratica
Cass. SSUU n. 34419, 11.12.2023Distinzione inesistente/non spettante: terminiCredito inesistente solo se carente di presupposti E non rilevabile in automatico; altrimenti non spettanteDistinguere la qualificazione determina la scadenza dell’accertamento
Cass. SSUU n. 34452, 11.12.2023Distinzione inesistente/non spettante: sanzioniSanzione al 100-200% solo per crediti inesistenti; 30% per non spettantiRiduzione drastica delle sanzioni nella qualificazione corretta
Cass. ord. n. 23740, 23.08.2025Onere della prova per agevolazioni tributarieIl contribuente deve provare i presupposti; ma l’Ufficio deve controbattere la perizia tecnica con argomenti equivalentiBase per costruire il fascicolo difensivo documentale
Cass. ord. n. 24822, 09.09.2025Credito usato in eccedenza — inesistente o non spettante?La quota eccedente è “inesistente”; nuove definizioni D.Lgs. 87/2024 in continuità con SSUU 2023Attenzione alle eccedenze: la qualificazione è sfavorevole
Cass. ord. n. 1757/2025Credito con difetto parziale di presupposti — qualificazioneConfermata continuità tra vecchia e nuova normativa; credito manchevole dei presupposti = inesistenteRileva il tipo di vizio per la qualificazione
Cass. ord. n. 19868/2025Definizione normativa credito non spettante — retroattivitàLa nuova definizione ex D.Lgs. 87/2024 coincide con la giurisprudenza penale e si applica retroattivamenteImpatta sui contenziosi pendenti per anni precedenti
CGT II Lombardia n. 1482, 16.06.2025Innovatività R&S — novità assoluta o relativa? + parere MIMITNovità va valutata rispetto alle conoscenze dell’impresa; mancato parere MIMIT = vizio motivazionaleDifesa su entrambi i fronti: tecnico e procedurale
CGT II Lombardia n. 883, 04.04.2025R&S software — novità + valore certificazione tardivaNovità nelle modalità di elaborazione, non nei contenuti; certificazione MIMIT post-PVC è probanteCertificazione in corso di giudizio è ammissibile e valorizzata
CGT I Milano n. 3180, 17.07.2025Parere MIMIT — atto illegittimo senza valutazione tecnicaSenza parere MIMIT, l’Ufficio non può disconoscere R&S su materie tecnicamente complesseMotivo di ricorso autonomo, spesso assorbente
CGT I Rimini n. 131, 2024Perizia qualificata vs. contestazione apodittica dell’UfficioSenza parere tecnico del MIMIT, le contestazioni dell’Ufficio sono “intrinsecamente insufficienti”Perizia tecnica di parte ben redatta svuota l’atto impositivo
CGT I Bologna n. 337, 2024Discrezionalità tecnica dell’Ufficio su materie scientificheL’Ufficio non può esercitare autonomamente discrezionalità tecnica su R&S senza il MIMITArgomento sistematico da eccepire in ogni ricorso R&S
CGT Brescia n. 298/2025Brevetto negato e R&S — il fallimento del progetto esclude il credito?Il mancato brevetto non è prova contraria dell’assenza di R&STutela anche in caso di insuccesso del progetto
CGT I Rimini n. 34, 2026Onere della prova con perizia asseverata prodotta ante-PVCSe la perizia è prodotta prima dell’atto, l’onere della prova si sposta sull’UfficioMassima protezione con perizia precoce e ben strutturata

La sintesi operativa: i principi pratici estratti dalla giurisprudenza

Dall’analisi delle pronunce sopra esaminate, emergono principi pratici che guidano ogni difesa in materia di credito d’imposta contestato per perizia non conforme:

  • La qualificazione del credito determina tutto il resto. Distinguere tra credito “inesistente” e credito “non spettante” non è una sottigliezza accademica: è la differenza tra sanzioni al 200% con otto anni di tempo per accertare, e sanzioni al 30% con cinque anni. In quasi tutti i casi di perizia contestata in cui i progetti erano reali, il credito è “non spettante”, non “inesistente”.
  • L’Agenzia non è un organo tecnico. Quando contestata una perizia senza aver chiesto il parere del MIMIT, l’Agenzia ha superato le sue competenze. Le corti più recenti lo riconoscono esplicitamente.
  • La novità relativa basta per il credito R&S 2015–2019. Non occorre aver inventato qualcosa di mai visto sul mercato: è sufficiente che il progetto fosse nuovo per l’impresa, e che ci fosse un ostacolo tecnico o scientifico da superare.
  • La certificazione MIMIT produce effetti anche se tardiva. Non averla al momento del controllo non è una condanna: può essere prodotta in giudizio e i giudici le attribuiscono valore probante significativo.
  • Un atto di recupero privo di controdeduzione tecnica è un atto debole. Se depositi una perizia qualificata e l’Ufficio non risponde con argomenti tecnici equivalenti, l’orientamento prevalente è favorevole al contribuente.
  • I termini di accertamento sono un’arma difensiva. Se il credito è “non spettante” e l’atto è stato notificato oltre il termine di cinque anni, l’atto è decaduto indipendentemente dal merito della contestazione.
  • La gerarchia delle fonti conta. Le circolari dell’Agenzia delle Entrate non possono introdurre criteri più restrittivi rispetto alla normativa primaria, al diritto comunitario e alle linee guida ministeriali.

Le domande sul “quindi in pratica?”

Ho ricevuto un atto di recupero qualificando il mio credito R&S come “inesistente”. È corretto? Dipende dalla natura dei tuoi progetti. Se le attività di R&S erano reali e documentate, ma l’Agenzia contesta che non fossero sufficientemente innovative, la qualificazione corretta è quasi certamente “non spettante”, non “inesistente”. Il D.Lgs. 87/2024 e la giurisprudenza delle Sezioni Unite chiariscono che l'”inesistenza” richiede una componente di fittizietà o la totale assenza dei presupposti costitutivi. Un progetto reale, svolto con spese effettive, ma ritenuto non abbastanza innovativo dall’Agenzia, non è “inesistente”. Eccepire la qualificazione è il primo motivo di ricorso da valutare, perché impatta su sanzioni e termini.

L’Agenzia ha contestato la mia perizia senza sentire il MIMIT. Posso eccepirlo? Sì, e le ultime pronunce della giurisprudenza di merito — in particolare CGT Lombardia 1482/2025 e CGT Milano 3180/2025 — lo confermano come motivo autonomo di impugnazione. Attenzione: la Cassazione (ord. 23740/2025) ha precisato che non esiste un obbligo assoluto di richiedere il parere. Ma la giurisprudenza di merito valorizza molto questo profilo soprattutto quando la contestazione dell’Ufficio è generica o apodittica e tu hai depositato documentazione tecnica qualificata.

Posso far fare una certificazione tecnica adesso, anche se non la avevo al momento del controllo? Sì. CGT Lombardia 883/2025 e CGT Brescia 789/2025 riconoscono la validità delle certificazioni MIMIT anche prodotte in corso di giudizio, dopo il PVC. L’importante è che la certificazione sia rilasciata da un valutatore iscritto all’albo e che sia strutturata in modo da rispondere puntualmente alle contestazioni dell’Ufficio, con riferimento ai manuali OCSE e alle linee guida ministeriali vigenti ratione temporis.

Se il mio atto di recupero è stato emesso nel 2024 per un credito R&S del 2017, siamo ancora nei termini? Per i crediti “inesistenti”, il termine è di otto anni: un atto del 2024 per un credito usato nel 2017 è nei termini. Per i crediti “non spettanti”, il termine è di cinque anni dall’anno di utilizzo: se il credito è stato usato nel 2017, il termine è scaduto il 31 dicembre 2022 e l’atto del 2024 sarebbe tardivo. Ecco perché la qualificazione è decisiva.

Cosa succede se lascio scadere i termini per ricorrere? L’atto di recupero diventa definitivo e il credito contestato deve essere restituito per intero, con le sanzioni irrogate e gli interessi maturati. Se il credito era stato compensato in F24, l’importo viene iscritto a ruolo e genera cartella di pagamento. Una volta che l’atto è definitivo, le possibilità di difesa si riducono drasticamente — solo vizi dell’atto di riscossione (ad esempio irregolarità nella notifica della cartella) restano eccepibili. I termini per il ricorso sono 60 giorni dalla notifica dell’atto: non aspettare.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Quando riceviamo il mandato difensivo in materia di atto di recupero per credito d’imposta contestato a causa di una perizia non conforme, il nostro lavoro si articola in dieci interventi concreti e specifici.

1. Analisi del vizio di qualificazione. Verifichiamo se la qualificazione come “credito inesistente” è corretta o se il credito doveva essere qualificato come “non spettante”: la differenza impatta su sanzioni e decadenza del potere di accertamento e, in molti casi, è già questo profilo a chiudere la vicenda.

2. Verifica della decadenza. Controlliamo la data di notifica dell’atto di recupero rispetto all’anno di utilizzo del credito: se siamo in presenza di un credito “non spettante” e l’atto è stato notificato oltre il termine quinquennale, il ricorso si basa su questo motivo come assorbente.

3. Analisi della motivazione dell’atto. Verifichiamo se l’Ufficio ha svolto valutazioni tecniche autonome senza coinvolgere il MIMIT, e se le contestazioni tecnico-scientifiche contenute nell’atto sono supportate da argomenti tecnici adeguati o sono meramente generiche.

4. Costruzione del fascicolo tecnico. Coordiniamo con tecnici specializzati (ingegneri, periti, certificatori iscritti all’albo MIMIT) la predisposizione o il rafforzamento della documentazione tecnica a supporto della spettanza del credito, con riferimento alle fonti normative applicabili ratione temporis.

5. Deposito della certificazione qualificata. Supportiamo il cliente nell’ottenimento di una certificazione rilasciata da soggetti accreditati ai sensi dell’art. 23 D.L. 73/2022, da depositare in giudizio come elemento probante autonomo.

6. Redazione del ricorso alla CGT. Predisponiamo il ricorso con tutti i motivi di impugnazione — vizio di qualificazione, decadenza, vizio motivazionale per mancato parere MIMIT, violazione dell’onere della prova, merito tecnico della spettanza — articolando ogni motivo in modo autonomo e con rinvio alla giurisprudenza più recente.

7. Gestione dell’udienza di merito. Rappresentiamo l’impresa in udienza, replicando puntualmente alle controdeduzioni dell’Ufficio e valorizzando la documentazione tecnica prodotta.

8. Coordinamento con il professionista tecnico. Lavoriamo in stretto coordinamento con il commercialista o il consulente tecnico del cliente per garantire coerenza tra i profili giuridici e quelli tecnico-contabili del fascicolo, avvalendoci dello staff multidisciplinare dello Studio.

9. Valutazione dell’istituto del riversamento. Laddove la controversia presenti profili di rischio elevati, valutiamo con il cliente la percorribilità del riversamento spontaneo del credito R&S ai sensi del D.L. 146/2021 e dei successivi interventi di proroga, pesando costi e benefici rispetto alla via contenziosa.

10. Continuità fino in Cassazione. Se il giudizio di merito non va a buon fine, gestiamo il ricorso per cassazione con lo stesso difensore e la stessa linea strategica, senza dispersione delle argomentazioni difensive costruite nei gradi precedenti.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questo specifico ambito — il contenzioso fiscale su crediti d’imposta e perizie tecniche — la qualifica di cassazionista è quella che più direttamente garantisce al cliente la continuità della difesa dall’udienza di merito fino all’eventuale ricorso in Cassazione. In una materia dove gli orientamenti si stanno consolidando proprio nei gradi di legittimità, avere lo stesso difensore nelle due fasi significa non disperdere la linea argomentativa costruita nel merito e poter valorizzare al massimo i precedenti favorevoli della Suprema Corte.


Conclusioni

La perizia tecnica non conforme è spesso l’inizio di un contenzioso, non la sua fine. La giurisprudenza degli ultimi due anni ha costruito un sistema di protezione del contribuente che funziona — ma solo se si sa come attivarlo, e solo se si agisce nei termini.

I principi che emergono dalle pronunce analizzate sono coerenti: il Fisco non può disconoscere un credito d’imposta su basi tecniche che non ha le competenze per valutare; una perizia qualificata non controbattuta da argomenti tecnici equivalenti vale come prova della spettanza; la qualificazione come “inesistente” richiede molto di più di una semplice contestazione dell’innovatività. Questi non sono orientamenti isolati: stanno diventando la regola nelle corti di secondo grado più importanti.

Lo Studio Monardo — con il know-how dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come cassazionista e la forza operativa dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario — interviene in ogni fase di questa vicenda: dall’analisi dell’atto di recupero alla difesa in giudizio, fino alla Cassazione, con la stessa linea difensiva e la stessa voce.

📩 Non lasciare che i termini per impugnare scadano in silenzio. Se hai ricevuto un atto di recupero per credito d’imposta con perizia contestata, scrivici subito: tutti i riferimenti per contattare lo Studio sono in fondo a questa pagina. Il tuo fascicolo merita un’analisi immediata.


Studio Legale Monardo — Avv. Giuseppe Angelo Monardo Avvocato Cassazionista | Coordinatore Staff Multidisciplinare Nazionale in Diritto Bancario e Tributario Gestore della Crisi L. 3/2012 — Elenchi Ministero della Giustizia | Fiduciario OCC | Esperto Negoziatore D.L. 118/2021


Approfondimento: il regime sanzionatorio e la strategia difensiva sui numeri

Capire esattamente a quanto ammonta il rischio è parte integrante di qualsiasi valutazione difensiva. Il sistema sanzionatorio in materia di compensazioni indebite di crediti d’imposta è uno dei più onerosi dell’intero ordinamento tributario italiano, e la distinzione tra “inesistente” e “non spettante” — già esaminata nel corpo dell’articolo — si traduce in differenze economiche che possono risultare determinanti per la sopravvivenza finanziaria dell’impresa.

Per i crediti qualificati come “non spettanti” (art. 13, comma 4, D.Lgs. 471/1997), la sanzione è pari al 30% del credito indebitamente compensato. Se la compensazione è superiore a 150.000 euro, scatta anche la segnalazione in sede penale ai sensi dell’art. 10-quater, D.Lgs. 74/2000, con pena da sei mesi a due anni di reclusione.

Per i crediti qualificati come “inesistenti” (art. 13, comma 5, D.Lgs. 471/1997, come modificato dal D.Lgs. 87/2024), la sanzione amministrativa va dal 100% al 200% del credito, più interessi. In sede penale, la pena prevista è la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, senza soglia minima di compensazione (art. 10-quater, comma 2, D.Lgs. 74/2000).

Facendo un esempio concreto con un credito R&S di 75.000 euro:

  • Se qualificato come “non spettante”: sanzione 22.500 euro + interessi. Totale massimo attorno a 30.000 euro. Nessuna conseguenza penale.
  • Se qualificato come “inesistente”: sanzione da 75.000 a 150.000 euro + interessi. Totale complessivo tra 90.000 e 175.000 euro. Rischio di segnalazione penale.

Questa differenza — che può valere fino a sei volte il credito originario — spiega perché il primo intervento difensivo sia sempre quello di contestare la qualificazione prima ancora di entrare nel merito tecnico. Ed è esattamente il perimetro entro cui si muove la giurisprudenza più recente: le corti di merito, pur non sempre accogliendo il ricorso nel merito, hanno in più occasioni derubricato il credito da “inesistente” a “non spettante”, con un risparmio sanzionatorio enorme per il contribuente.

Il riversamento: quando conviene scegliere la via negoziale

Il D.L. 146/2021 aveva introdotto la possibilità di riversare spontaneamente il credito R&S indebitamente utilizzato senza applicazione di sanzioni e interessi, per i contribuenti che avevano svolto realmente le attività ma i cui costi non erano qualificabili come R&S agevolabile. Questa procedura era stata poi prorogata più volte, con l’ultima finestra fissata al 3 giugno 2025: chi aveva contenziosi pendenti poteva aderire rinunciando al ricorso; chi non aveva ancora ricevuto l’atto poteva riversare preventivamente.

Allo stato attuale, la finestra del riversamento agevolato per il credito R&S 2015–2019 è chiusa. Rimane però sempre aperta la possibilità del ravvedimento operoso, con riduzione delle sanzioni, e la via del definire il contenzioso in adesione o in conciliazione giudiziale. La valutazione di quale strumento deflattivo attivare — e quando — dipende dall’analisi concreta del fascicolo: tipo di contestazione, qualità della documentazione tecnica, anno del credito, importo, stadio del procedimento. Non esiste una risposta universale, e per questo la consulenza specializzata è indispensabile prima di qualsiasi scelta.

Il quadro aggiornato del credito Transizione 4.0 e 5.0: cosa cambia

A partire dall’anno 2024 il panorama agevolativo si è ulteriormente modificato. Il credito d’imposta per beni strumentali materiali e immateriali non 4.0 non è più disponibile. Il credito Transizione 4.0 — per i beni che rispettano i requisiti tecnici degli Allegati A e B della L. 232/2016 — è stato ridotto nelle percentuali e il credito Transizione 5.0 (art. 38, D.L. 19/2024) ha introdotto un nuovo regime con requisiti aggiuntivi, tra cui la verifica della riduzione dei consumi energetici, e con procedura di certificazione obbligatoria attraverso il Gestore dei Servizi Energetici (GSE). I due regimi non sono cumulabili.

Sul piano dei controlli, va tenuto presente che il periodo di possibile accertamento per i crediti d’imposta — se qualificati come “inesistenti” — può arrivare a otto anni dall’anno di utilizzo. Per i crediti Transizione 4.0 utilizzati nel 2022, ad esempio, il termine lungo scade nel 2030. Questo significa che molte imprese che hanno utilizzato questi crediti negli ultimi anni non hanno ancora ricevuto l’atto di recupero, ma potrebbero riceverlo nei prossimi anni. La preparazione preventiva del fascicolo tecnico — perizia asseverata completa e corretta, documentazione di interconnessione, fatture con il richiamo normativo — è quindi anche una strategia di prevenzione del rischio futuro, non solo di risposta a contestazioni già arrivate.


I vizi documentali più frequenti contestati dall’Agenzia — e come rispondervi

L’esperienza contenziosa in materia di crediti d’imposta su perizie contestate rivela che le contestazioni dell’Agenzia delle Entrate seguono schemi ricorrenti. Conoscerli in anticipo permette di costruire difese più mirate e di evitare che errori formali vengano trattati come vizi sostanziali che cancellano il diritto all’agevolazione.

1. La perizia è stata redatta da un professionista non iscritto all’albo

Questo è uno dei vizi più comuni nelle perizie per i beni strumentali 4.0 richieste per investimenti superiori a 300.000 euro. La legge richiede espressamente che la perizia sia redatta da ingegnere o perito industriale iscritti ai rispettivi albi professionali, oppure da un ente di certificazione accreditato. Una perizia redatta da un consulente tecnico non iscritto — o iscritto a un albo diverso da quello richiesto — è formalmente viziata.

Come rispondere: Il vizio formale del redattore non cancella automaticamente il diritto al credito, se i requisiti tecnici del bene erano effettivamente soddisfatti. L’impresa può far rilasciare una nuova perizia da un professionista in possesso dei requisiti di legge, documentando lo stato del bene al momento dell’acquisto e dell’interconnessione. La giurisprudenza non ha ancora fornito risposte uniformi su questo specifico profilo, ma il principio generale per cui il merito prevale sul formalismo — valorizzato in più pronunce — suggerisce che una nuova certificazione qualificata può sanare il difetto originario.

2. La perizia non attesta l’interconnessione o la attesta in modo generico

L’interconnessione del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura è un requisito costitutivo del credito Transizione 4.0 per i beni dell’Allegato A. Una perizia che attesta le caratteristiche tecniche del bene ma omette di descrivere specificamente le modalità di interconnessione, oppure che usa formule generiche (“il bene è interconnesso al gestionale aziendale”) senza descrivere protocolli, interfacce e sistemi di comunicazione utilizzati, è considerata lacunosa.

Come rispondere: È necessario integrare la documentazione con una relazione tecnica supplementare — redatta dal perito originario o da un altro professionista abilitato — che descriva nel dettaglio il sistema di interconnessione: protocolli usati (OPC-UA, MQTT, API REST e simili), il gestionale destinatario dei dati, le funzioni di monitoring e reporting attivate, e la data di prima connessione verificata. I file di log del sistema, se disponibili, sono la prova più robusta. In assenza di log originari, una perizia che ricostruisce il sistema sulla base della documentazione tecnica del fornitore può essere utilizzata.

3. Le fatture non riportano il riferimento normativo

La normativa vigente impone che le fatture relative ai beni agevolati contengano l’espresso riferimento alle disposizioni normative applicabili (art. 1, comma 1062, L. 178/2020). La mancanza di questa dicitura comporta, in linea di principio, la revoca dell’agevolazione. Tuttavia, la stessa norma prevede la possibilità di regolarizzazione, purché avvenga prima dell’inizio delle attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Come rispondere: Se il controllo è già iniziato (PVC notificato), la regolarizzazione spontanea delle fatture non è più ammessa. Tuttavia, alcuni orientamenti giurisprudenziali e diverse risposte a interpello dell’Agenzia delle Entrate hanno chiarito che la mancanza della dicitura non comporta automaticamente la decadenza quando il bene era effettivamente agevolabile e l’utilizzo del credito era corretto in tutti gli altri profili. La questione rimane controversa, e il peso del motivo formale rispetto al merito sostanziale varia a seconda del giudice.

4. Il progetto R&S non è documentato in modo riconducibile ai criteri agevolabili

Per il credito R&S, uno dei vizi più frequenti non riguarda la perizia in senso stretto, ma la documentazione di progetto: relazioni tecniche di avanzamento lavori assenti o troppo sintetiche, timesheet non correlati alle attività progettuali, fatture di costi del personale non collegabili ai progetti agevolati. Quando manca questa catena documentale, l’Agenzia contesta non solo l’innovatività ma anche l’effettivo sostenimento dei costi.

Come rispondere: In questi casi la difesa si struttura su due livelli. Sul piano documentale, si recupera e organizza tutto ciò che l’impresa ha: email interne, verbali di riunione tecnica, documentazione di sistema (commit di codice, schemi tecnici, schede prodotto), report di test, corrispondenza con fornitori o partner di ricerca. Sul piano tecnico, una perizia qualificata può ricostruire a posteriori la catena causale tra le attività svolte e i costi sostenuti, certificando la pertinenza e la congruità delle spese rispetto al progetto agevolato. CGT Rimini 131/2024 e CGT Lombardia 883/2025 confermano che questa ricostruzione tecnica, se solida, è sufficiente per rovesciare l’atto di recupero.

5. Il bene 4.0 non era interconnesso al momento dell’entrata in funzione

La normativa prevede che l’interconnessione debba essere presente entro un certo termine rispetto all’entrata in funzione del bene. Se l’interconnessione è avvenuta in ritardo, il credito può essere messo in discussione per quel periodo. Alcune imprese, soprattutto nelle fasi iniziali di implementazione dei sistemi 4.0, hanno completato l’interconnessione mesi dopo l’acquisto del macchinario.

Come rispondere: La questione dell’interconnessione tardiva non cancella necessariamente il credito: può al limite ridurne la fruibilità per il periodo in cui il bene non era ancora interconnesso. Sul piano difensivo, è fondamentale documentare con precisione la data di effettiva interconnessione (attraverso log di sistema, comunicazioni con il fornitore del gestionale, verbali di collaudo) e argomentare che il vizio, se presente, è di misura (eccedenza pro-quota del credito) e non di qualità (assenza totale dei presupposti), con conseguente qualificazione come “non spettante” piuttosto che “inesistente”.

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