Comunicazione Di Irregolarità Per Verifica Fiscale Digitale Integrata: Cosa Fare E Difesa Legale

Dal 1° gennaio 2026 l’Agenzia delle Entrate utilizza una piattaforma digitale che incrocia in tempo reale fatture, corrispettivi, dati bancari, catastali e doganali per individuare anomalie prima ancora che si arrivi a un accertamento vero e proprio. Il risultato pratico è una comunicazione di irregolarità (il cosiddetto “avviso bonario”) che arriva molto prima rispetto al passato, spesso a distanza di poche settimane dalla dichiarazione, e che richiede una risposta rapida e ben calibrata: chi non risponde entro il termine perde le sanzioni ridotte e rischia l’iscrizione a ruolo diretta. Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale specificamente in diritto bancario e tributario, la combinazione di competenze necessaria quando un avviso bonario nasce dall’incrocio tra dati fiscali e movimenti finanziari, come accade sempre più spesso con la nuova piattaforma digitale integrata.

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Inquadramento normativo: cos’è la comunicazione di irregolarità

La comunicazione di irregolarità è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate informa il contribuente dell’esito di un controllo sulla dichiarazione, prima di procedere all’iscrizione a ruolo. Il fondamento normativo è duplice. Sul piano del controllo automatizzato, l’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 (e il corrispondente articolo 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 per l’IVA) disciplina una liquidazione informatica dei dati già dichiarati: il sistema confronta gli importi indicati dal contribuente con quelli risultanti dagli stessi documenti trasmessi, senza margini di valutazione discrezionale. Sul piano del controllo formale, l’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 prevede invece un riscontro documentale più approfondito, che può includere richieste di chiarimenti, verifica di detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta.

Va precisato che la piattaforma digitale integrata operativa dal 2026 non introduce un terzo tipo di controllo autonomo, ma potenzia a monte l’attività istruttoria: incrocia sistematicamente banche dati Sogei, dati bancari, catastali, doganali e i flussi delle carte di pagamento per generare segnalazioni di anomalia già prima della liquidazione formale. Nel 2026 il Fisco potenzia i controlli digitali mirati sfruttando l’esperienza degli oltre 1,2 milioni di accertamenti già condotti da Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, con un incrocio automatico delle banche dati per individuare preventivamente le anomalie di conti correnti e partite IVA. Il dato quantitativo dà la misura del fenomeno: nel 2026 sono previste 2,4 milioni di lettere di compliance per segnalare irregolarità riscontrate attraverso l’incrocio dei dati.

La ratio della norma resta la stessa che ha sempre giustificato questi istituti: evitare al contribuente l’iscrizione a ruolo immediata, dandogli la possibilità di regolarizzare la propria posizione con sanzioni ridotte o di fornire chiarimenti che smentiscano l’anomalia rilevata. La comunicazione di irregolarità non è un atto impositivo autonomo, ma una fase endoprocedimentale di garanzia: la sua funzione cambia però peso a seconda che derivi da un controllo meramente cartolare (36-bis) o da una valutazione che comporta un margine di apprezzamento (36-ter e controlli su anomalie ISA/dati bancari), distinzione che — come si vedrà — è decisiva per capire quando l’omissione della comunicazione rende nulla la successiva cartella.

Un esempio concreto chiarisce la differenza: se in dichiarazione un contribuente indica una detrazione IRPEF di 1.200 euro ma il sistema, incrociando i dati della Certificazione Unica, rileva che il sostituto d’imposta ha già applicato la detrazione in busta paga, siamo di fronte a un controllo automatizzato puro (36-bis): non c’è alcuna valutazione, solo un doppio conteggio. Se invece l’anomalia riguarda l’incoerenza tra le spese per bonus edilizi dichiarate e il valore catastale dell’immobile, la questione richiede una valutazione di merito e rientra tipicamente nel perimetro dei controlli su anomalie che presuppongono un contraddittorio effettivo.

Va inoltre precisato che la piattaforma digitale non si limita a incrociare dati fiscali in senso stretto. La piattaforma, introdotta dal 1° gennaio 2026, utilizza algoritmi di analisi del rischio e incrocia in modo sistematico diverse fonti informative già disponibili al Fisco, spostando la logica di controllo dell’IVA sempre più verso un riscontro in tempo reale anziché a distanza di anni. Questo cambiamento incide direttamente sulla difesa del contribuente: se in passato un’anomalia veniva contestata a distanza di due o tre anni dalla dichiarazione, con tutte le difficoltà di reperire documentazione risalente, oggi la segnalazione arriva quando i documenti sono ancora facilmente disponibili, ma con termini di risposta molto più stretti e con minore margine per improvvisare una difesa. Sul piano dell’inquadramento sistematico, resta inoltre fermo il principio generale sancito dallo Statuto del contribuente (Legge n. 212/2000): il divieto di retroattività delle norme tributarie, il diritto al contraddittorio e la riservatezza dei dati costituiscono la cornice entro cui va letta ogni comunicazione, anche quella generata da un algoritmo. La circostanza che l’anomalia sia individuata da un sistema automatizzato non esime l’Amministrazione dal rispettare le garanzie procedimentali previste per legge: l’automazione del controllo non equivale ad automazione della responsabilità del contribuente, che mantiene sempre il diritto di fornire una spiegazione prima che la pretesa si consolidi.

Va precisato che questo cambio di paradigma non sostituisce gli strumenti tradizionali di controllo, ma si affianca ad essi. Il punto non è fare più controlli in senso tradizionale, ma cambiare il momento in cui arrivano: meno verifiche a distanza di anni e più incroci tempestivi dei dati, con segnalazioni preventive quando emergono anomalie. Per il contribuente questo significa, in concreto, che la finestra temporale per correggere errori dichiarativi si è ristretta: se in passato un’incongruenza poteva emergere anche a distanza di due o tre anni, quando ormai la documentazione era difficile da reperire, oggi la segnalazione arriva quando i documenti sono ancora facilmente disponibili, ma con l’obbligo di reagire entro pochi giorni dalla notifica. Questo spostamento temporale ha una ricaduta pratica immediata sulla gestione degli adempimenti dichiarativi ordinari: la coerenza tra i diversi flussi informativi trasmessi durante l’anno (fatturazione elettronica, corrispettivi telematici, F24) va curata già in corso d’anno, perché eventuali disallineamenti vengono ormai intercettati con tempistiche molto più rapide rispetto al passato.

Requisiti, termini e natura delle scadenze

In termini operativi, la comunicazione di irregolarità produce effetti diversi a seconda del canale di invio, del tipo di controllo e del termine concesso per la risposta. Dal 20 novembre 2024, come confermato dalla stessa Agenzia, <è attivo nell’area riservata del contribuente un servizio web di consultazione e gestione delle comunicazioni degli esiti dei controlli automatici emesse ai sensi degli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, disponibili nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale, con notifica anche tramite App IO per le persone fisiche. Per le comunicazioni relative alle nuove anomalie ISA generate dalla piattaforma digitale integrata, le regole di riscontro sono ulteriormente specializzate: le spiegazioni non possono essere inviate tramite e-mail o PEC, ma è obbligatorio utilizzare esclusivamente il software dedicato “Comunicazioni anomalie ISA 2026” messo a disposizione dall’Agenzia sul proprio sito istituzionale.

Il termine per rispondere e regolarizzare è stato modificato dal D.Lgs. n. 108/2024: il termine ordinario, prima fissato a 30 giorni, è stato raddoppiato a 60 giorni per le comunicazioni emesse dal 1° gennaio 2025. Il rispetto di questo termine è cruciale perché condiziona l’entità della sanzione applicabile e, in alcuni casi, la stessa possibilità di accedere alla definizione agevolata. La sospensione feriale dei termini processuali, quando rilevante per l’eventuale fase contenziosa successiva, opera esclusivamente dal 1° al 31 agosto.

TermineDecorrenzaNaturaConseguenza del mancato rispetto
60 giorni per il pagamento con sanzione ridottaData di ricezione della comunicazione (PEC, posta, area riservata)Ordinatorio ma con effetto sostanziale sulla sanzioneDecadenza dalla riduzione; sanzione piena in fase di iscrizione a ruolo
30 giorni per riduzione dimezzata in caso di ritardo lieveScadenza del termine principaleOrdinatorioApplicazione della sanzione del 25% anziché del 12,5%
2 anni dalla presentazione della dichiarazioneAnno successivo a quello di presentazioneDecadenziale per il controllo formaleIllegittimità della comunicazione tardiva
60 giorni per opposizione tramite CIVIS/autotutelaRicezione della comunicazioneOrdinatorio, non giudizialePerdita della possibilità di correzione in via amministrativa semplificata

Il termine più critico è quello dei 60 giorni per il pagamento con sanzione ridotta, perché una volta decorso l’Agenzia procede direttamente all’iscrizione a ruolo con sanzione piena, aprendo la strada alla cartella di pagamento e, in assenza di rateizzazione, alle successive azioni di riscossione.

Sul piano operativo va anche distinta la posizione del contribuente che intende solo pagare da quella di chi intende contestare. Nel primo caso, il termine di 60 giorni decorre in modo pieno e il pagamento tramite addebito diretto in area riservata perfeziona la regolarizzazione senza ulteriori adempimenti. Nel secondo caso, la produzione di documentazione difensiva non sospende automaticamente il decorso del termine: è quindi necessario agire in parallelo, presentando l’istanza di autotutela o la memoria difensiva e, solo in caso di rigetto o silenzio dell’Ufficio oltre un termine ragionevole, valutare se attendere la cartella per impugnarla o se procedere con un’istanza più formale già in questa fase. Per le comunicazioni relative alla rateizzazione, il D.Lgs. n. 462/1997 consente di dilazionare l’importo dovuto fino a un massimo di venti rate trimestrali per importi superiori a 5.000 euro, otto rate per importi inferiori; la decadenza dal beneficio della rateizzazione si verifica, come regola generale, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata, con conseguente iscrizione a ruolo dell’intero importo residuo maggiorato di sanzioni piene. Va inoltre precisato che, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, la sanzione ordinariamente applicabile in caso di omesso o tardivo pagamento è pari al 25% ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 come modificato dal D.Lgs. n. 87/2024, ridotta a un terzo per le somme richieste a seguito del controllo automatizzato e a due terzi per quelle richieste a seguito del controllo formale.La sanzione ordinaria è ulteriormente ridotta alla metà, cioè al 12,50%, se il versamento avviene con un ritardo non superiore a novanta giorni.

Procedura passo-passo: come gestire la comunicazione

La disciplina prevede una sequenza precisa di passaggi, dalla ricezione della comunicazione fino all’eventuale contenzioso. Ecco come muoversi in modo ordinato.

1. Verifica del canale di ricezione e della data. La comunicazione può arrivare via PEC, posta ordinaria o essere disponibile nell’area riservata del Cassetto fiscale con notifica su App IO. La data di decorrenza del termine di 60 giorni coincide con la consegna effettiva, non con la data di emissione: questo dettaglio è spesso decisivo nelle contestazioni.

2. Lettura analitica del prospetto di liquidazione. Ogni comunicazione riporta il calcolo che ha generato l’anomalia: importi dichiarati, importi ricalcolati, differenza contestata, sanzioni e interessi. La prima verifica da fare è sempre la coerenza tra i dati riportati nella comunicazione e quelli effettivamente indicati in dichiarazione: errori di abbinamento tra dichiarazioni di anni diversi o tra sostituti d’imposta diversi sono tra le cause più frequenti di comunicazioni infondate.

3. Distinzione tra errore materiale e contestazione di merito. Se l’anomalia deriva da un errore di trascrizione o da un mancato invio di dati da parte di terzi (ad esempio il sostituto d’imposta che non ha trasmesso correttamente la Certificazione Unica), la strada è la richiesta di autotutela o l’istanza tramite il servizio CIVIS, con produzione della documentazione che dimostra la correttezza del dato dichiarato. Se invece l’anomalia deriva da una valutazione di merito — deducibilità di una spesa, spettanza di un credito d’imposta, corretta applicazione di un’agevolazione — la questione richiede un’analisi giuridica più approfondita, perché qui il margine di errore dell’Amministrazione è maggiore e la contestazione ha più probabilità di successo.

4. Individuazione dell’ufficio competente. Ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 241/1997, competente è l’ufficio nella cui circoscrizione il contribuente aveva il domicilio fiscale nel periodo d’imposta oggetto di controllo. Questo elemento non è secondario: la giurisprudenza recente ha censurato più volte comunicazioni e cartelle emesse da un ufficio privo di competenza territoriale.

5. Predisposizione dell’istanza di autotutela o della documentazione tramite CIVIS. L’istanza deve contenere: i dati identificativi della comunicazione contestata, l’esposizione puntuale dell’errore riscontrato, la documentazione probatoria (certificazioni, ricevute di versamento, fatture, estratti conto) e la richiesta esplicita di annullamento o rettifica in autotutela. Un elemento spesso trascurato è la forma della richiesta: sebbene il servizio CIVIS consenta di caricare direttamente i documenti in un formato predefinito, quando l’anomalia è complessa (ad esempio coinvolge più annualità o più soggetti) è preferibile accompagnare la documentazione con una memoria scritta che ricostruisca in modo lineare i fatti, perché il funzionario che esamina l’istanza deve poter ricostruire la vicenda senza dover dedurre collegamenti tra allegati non commentati.

5-bis. Verifica della qualificazione dell’anomalia da parte del sistema. Con la piattaforma digitale integrata, alcune comunicazioni riportano un codice di anomalia che rinvia a una specifica categoria di rischio (incongruenza catastale, cessione del credito, dati bancari, ISA). Identificare correttamente questo codice permette di capire subito quale tipo di documentazione l’Ufficio si aspetta, evitando di produrre materiale probatorio generico che non risponde alla specifica anomalia contestata e che rallenta l’istruttoria senza aumentare le probabilità di accoglimento.

6. Gestione del contraddittorio nei controlli formali e sulle anomalie con margine valutativo. Quando l’anomalia non è un mero errore di calcolo ma presuppone una valutazione (ad esempio la deducibilità di un onere), il contraddittorio assume una funzione di garanzia sostanziale: va sempre richiesto e documentato per iscritto, perché la sua eventuale omissione da parte dell’Ufficio costituisce il principale motivo di impugnazione della successiva cartella.

7. Valutazione del pagamento con sanzione ridotta oppure della rateizzazione. Se la contestazione dell’Agenzia risulta fondata, conviene quasi sempre pagare entro il termine per beneficiare della sanzione ridotta, eventualmente rateizzando l’importo secondo le regole del D.Lgs. n. 462/1997.

8. Impugnazione, quando necessaria, davanti alla Corte di Giustizia Tributaria. Sebbene la comunicazione di irregolarità non sia di norma autonomamente impugnabile, la giurisprudenza ammette l’impugnazione facoltativa quando essa presenti già una pretesa tributaria definita e non una mera proposta di regolarizzazione: in questi casi conviene valutare, caso per caso, se agire subito o attendere la cartella. La scelta incide anche sui costi di giustizia: il contributo unificato dovuto per l’instaurazione del giudizio tributario è calcolato per scaglioni in base al valore della controversia, ed è un elemento che va sempre considerato insieme alla fondatezza dei motivi di ricorso prima di decidere se agire in questa fase o attendere l’atto successivo.

9. Monitoraggio periodico del Cassetto fiscale. Con la piattaforma digitale integrata, molte comunicazioni transitano esclusivamente per via telematica e la loro disponibilità è segnalata tramite App IO o nell’area riservata: chi non controlla periodicamente questi canali rischia di accorgersi della comunicazione solo a termine già scaduto, perdendo la possibilità di beneficiare della sanzione ridotta anche in presenza di una posizione sostanzialmente corretta. È buona prassi verificare la sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale con cadenza almeno mensile, soprattutto nei mesi successivi alla presentazione della dichiarazione.

Un avvertimento decisivo: rispondere fuori termine o tramite un canale diverso da quello indicato (ad esempio via e-mail generica invece del software dedicato per le anomalie ISA) equivale spesso a non aver risposto affatto, con perdita delle sanzioni ridotte. Un secondo avvertimento riguarda la prescrizione della prova: la documentazione a sostegno della propria posizione va conservata e prodotta subito, perché una difesa tardiva in sede contenziosa è molto più difficile da far valere quando l’Amministrazione ha già consolidato la propria posizione con l’iscrizione a ruolo.

Verifiche sul campo: due esempi di calcolo e applicazione

Esempio 1 — Controllo automatizzato su detrazione duplicata. Il contribuente Mario R. presenta la dichiarazione dei redditi 2025 indicando spese sanitarie deducibili per 3.850 €. Il 22 marzo 2026 riceve, tramite l’area riservata del Cassetto fiscale, una comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis che ricalcola l’imposta dovuta in aumento di 847 €, oltre interessi di 19 €, per un totale di 866 €. Verificando il prospetto, emerge che l’anomalia deriva da un doppio inserimento della stessa spesa, una nel modello precompilato e una nella dichiarazione integrativa presentata a ottobre 2025. Poiché si tratta di un errore materiale riconducibile a un dato oggettivo e documentabile, Mario predispone un’istanza CIVIS entro il termine di 60 giorni (scadenza 21 maggio 2026), allegando le ricevute che dimostrano l’unicità della spesa: l’Agenzia annulla la pretesa in autotutela senza necessità di pagamento.

Esempio 2 — Anomalia da incrocio dati bancari con margine valutativo. La società Beta Srl riceve il 5 febbraio 2026 una comunicazione generata dalla nuova piattaforma digitale integrata, relativa a un’incongruenza tra i ricavi dichiarati per l’anno d’imposta 2024 (612.000 €) e i flussi in entrata rilevati sui conti correnti aziendali (694.500 €), con una differenza di 82.500 €. La sanzione ipotizzata, in caso di mancata risposta, sarebbe del 25% sulla maggiore imposta presunta. Trattandosi di un’anomalia che richiede una valutazione di merito — parte della differenza deriva da finanziamenti soci non tassabili e da un rimborso assicurativo — la società, entro il termine di 60 giorni (scadenza 6 aprile 2026), presenta memoria difensiva con la documentazione bancaria e contabile completa, chiedendo formalmente il contraddittorio prima di qualsiasi iscrizione a ruolo: l’omesso riscontro di questa richiesta da parte dell’Ufficio costituirebbe, in caso di successiva cartella, motivo di impugnazione per violazione della garanzia procedimentale.

Esempio 3 — Anomalia su cessione del credito per bonus edilizi. La ditta individuale Gamma di Paolo T. ha eseguito nel 2024 lavori di efficientamento energetico su un immobile strumentale, per una spesa di 47.300 €, cedendo il relativo credito d’imposta a un istituto finanziario. Il 18 aprile 2026 riceve una comunicazione che segnala un’incoerenza tra l’importo della spesa dichiarata e il valore catastale dell’immobile, aggravata dal rilievo di una seconda cessione parziale dello stesso credito effettuata a distanza di tre mesi dalla prima. La sanzione ipotizzata, se l’anomalia venisse confermata, sarebbe pari al 90% del credito indebitamente ceduto, oltre al recupero dell’importo. Paolo, entro il termine di 60 giorni (scadenza 17 giugno 2026), fa ricostruire dallo Studio l’intera filiera documentale: computo metrico dei lavori, fatture del fornitore, asseverazioni tecniche e tracciabilità delle due cessioni, dimostrando che la seconda cessione riguardava solo la quota residua del credito non ancora ceduta e non una duplicazione. La memoria difensiva, corredata di questa documentazione, viene depositata prima della scadenza del termine, evitando l’iscrizione a ruolo e aprendo la strada a un annullamento in autotutela.

Casi particolari

Esistono almeno tre situazioni che si discostano dalla regola generale e meritano un’attenzione specifica.

Redditi a tassazione separata. Per queste fattispecie, l’articolo 1, comma 412, della Legge n. 311/2004 impone sempre l’invio preventivo di una comunicazione, anche quando non emerge alcuna irregolarità ma solo il calcolo definitivo dell’imposta: l’omissione, in questo caso specifico, determina la nullità della successiva cartella indipendentemente dalla natura automatizzata del controllo. Rientrano in questa categoria, tipicamente, il TFR, gli arretrati di lavoro dipendente liquidati in un’unica soluzione e alcune indennità: proprio perché il calcolo dell’imposta su questi redditi dipende da elementi noti solo a consuntivo, il legislatore ha voluto garantire in ogni caso un passaggio informativo preventivo, a prescindere dal fatto che emerga o meno una differenza rispetto a quanto dichiarato.

Comunicazione inviata al soggetto sbagliato. Se la comunicazione viene recapitata al consulente fiscale privo di delega o a un indirizzo PEC non più attivo, il termine per rispondere non decorre correttamente: si tratta di un vizio che va fatto valere tempestivamente, perché incide sulla decorrenza stessa delle sanzioni ridotte. Lo stesso principio si applica quando il contribuente ha cambiato residenza fiscale o ha cessato l’attività: se l’indirizzo utilizzato dall’Agenzia non corrisponde a quello effettivamente comunicato tramite i canali ufficiali (variazione dati, cessazione partita IVA), la validità della notifica va sempre verificata prima di considerare decorso il termine.

Anomalie derivanti da crediti d’imposta in compensazione oltre i limiti normativi. Su questo tema la Cassazione ha di recente fornito una nuova interpretazione rafforzando la distinzione tra credito inesistente e credito non spettante, chiarendo che, in presenza di utilizzo in compensazione per importi eccedenti i limiti normativi, i crediti devono considerarsi inesistenti e non semplicemente non spettanti: la differenza è tutt’altro che teorica, perché incide sui termini di decadenza dell’accertamento e sull’entità delle sanzioni applicabili.

Comunicazioni generate da anomalie sui bonus edilizi con cessione del credito. Quando l’anomalia riguarda cessioni di crediti d’imposta derivanti da interventi agevolati (bonus edilizi, sismabonus, ecobonus), la piattaforma digitale integrata incrocia il valore catastale dell’immobile, l’entità della spesa dichiarata e la coerenza delle cessioni successive: le ripetizioni sospette nelle operazioni di cessione o gli importi incoerenti rispetto alle caratteristiche dell’immobile sono tra i profili più monitorati nel 2026. In questi casi la difesa richiede la ricostruzione dell’intera filiera documentale — dalla fattura del fornitore fino all’accettazione del credito da parte del cessionario — perché una singola incongruenza formale può riflettersi sull’intera catena di cessioni, con effetti anche su soggetti terzi che hanno acquistato il credito in buona fede.

Prova di resistenza e onere probatorio in caso di contraddittorio omesso. Un profilo che ricorre spesso nel contenzioso, e che merita attenzione autonoma, riguarda la cosiddetta “prova di resistenza”: quando il contribuente lamenta la violazione del diritto al contraddittorio, non sempre è sufficiente dimostrare che la comunicazione non è stata inviata; in alcune fattispecie, specialmente per i tributi non armonizzati, la giurisprudenza richiede che il contribuente indichi anche quali elementi avrebbe potuto far valere se il contraddittorio si fosse svolto, e che tali elementi non siano puramente pretestuosi. Per i controlli formali ex art. 36-ter, invece, l’omissione della comunicazione integra di per sé un vizio autonomo, senza necessità di dimostrare in concreto quale sarebbe stato l’esito di un contraddittorio effettivamente svolto: la distinzione tra le due impostazioni non è un dettaglio processuale, ma può determinare l’esito stesso del ricorso, ed è per questo che l’istanza difensiva va costruita fin dall’inizio tenendo conto di quale specifico vizio si intende far valere.

In tutte queste ipotesi, la valutazione richiede una lettura coordinata di più fonti — Statuto del contribuente, disciplina IVA e imposte dirette, normativa sulla riscossione — che è propria di un approccio multidisciplinare: è precisamente il motivo per cui lo Studio Monardo affronta questi dossier attraverso un coordinamento stabile tra profilo bancario e profilo tributario, evitando che un’anomalia originata da un semplice movimento finanziario venga gestita senza cogliere le implicazioni fiscali, o viceversa.

Domande frequenti

Ho ricevuto una comunicazione di irregolarità dalla nuova piattaforma digitale: è già un accertamento? No. È un atto endoprocedimentale che segnala un’anomalia e concede un termine per regolarizzare o fornire chiarimenti prima di un eventuale accertamento o dell’iscrizione a ruolo. Non produce, di per sé, effetti esecutivi.

Posso pagare solo in parte l’importo richiesto? Sì, ma solo se la comunicazione lo prevede espressamente per singole voci scorporabili; in caso contrario un pagamento parziale non blocca l’iscrizione a ruolo per la parte residua e non garantisce l’applicazione della sanzione ridotta sull’intero importo.

Cosa succede se ignoro la comunicazione perché sono certo di essere in regola? Il silenzio non equivale a una posizione difensiva. Se dopo 60 giorni non arriva alcuna documentazione, l’Agenzia procede secondo i propri calcoli e, decorsi i termini, iscrive a ruolo l’importo con sanzione piena: è sempre preferibile inviare la documentazione anche quando si ritiene la propria posizione corretta, per evitare l’apertura di ulteriori verifiche.

La comunicazione relativa alle anomalie ISA 2026 può essere gestita dal commercialista via PEC ordinaria? No: per queste specifiche comunicazioni l’Agenzia richiede l’uso esclusivo del software dedicato “Comunicazioni anomalie ISA 2026”, non l’invio di e-mail o la risposta diretta alla PEC ricevuta.

Se pago in ritardo di pochi giorni perdo comunque tutta la riduzione della sanzione? Non necessariamente: per i ritardi non superiori a novanta giorni rispetto alla scadenza dei 60 giorni, la sanzione ridotta si dimezza ulteriormente, mentre oltre tale termine si applica la sanzione ordinaria in misura piena.

È vero che dal 2026 ci saranno molte più comunicazioni di irregolarità rispetto al passato? Sì:nel 2026 sono previste 2,4 milioni di lettere di compliance, un numero che riflette il salto tecnologico della piattaforma digitale integrata rispetto ai controlli tradizionali.

Posso impugnare direttamente la comunicazione di irregolarità senza aspettare la cartella? Di regola no, perché non è annoverata tra gli atti autonomamente impugnabili elencati dall’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. Tuttavia, quando la comunicazione contiene già una pretesa tributaria compiutamente definita, la giurisprudenza ammette l’impugnazione facoltativa: la scelta se agire subito o attendere va valutata caso per caso, anche in base alla convenienza economica.

Cosa cambia se l’anomalia riguarda una partita IVA e non una persona fisica? Il meccanismo è lo stesso, ma per le imprese l’incrocio dei dati bancari con i ricavi dichiarati è più frequente e complesso, perché coinvolge movimentazioni finanziarie eterogenee (finanziamenti soci, giroconti, incassi anticipati) che richiedono una ricostruzione contabile puntuale per essere distinte dai ricavi non dichiarati.

Se la comunicazione riguarda più annualità contemporaneamente, devo rispondere separatamente per ciascuna? Sì, di regola ogni comunicazione fa riferimento a un singolo periodo d’imposta e va gestita autonomamente, anche quando le anomalie relative a più annualità arrivano nello stesso periodo temporale. Va prestata particolare attenzione al fatto che i termini di decadenza e i termini di risposta corrono in modo indipendente per ciascuna annualità: un errore di coordinamento tra le diverse scadenze può portare a perdere la sanzione ridotta su un’annualità pur avendo correttamente gestito le altre. Per questo motivo, quando arrivano più comunicazioni ravvicinate, è opportuno predisporre fin da subito un prospetto riepilogativo delle scadenze, distinguendo per ciascuna il tipo di controllo (automatizzato o formale), l’importo contestato e la data ultima utile per la regolarizzazione o per la produzione della documentazione difensiva.

Il quadro giurisprudenziale

La Cassazione ha costruito, negli anni, un impianto piuttosto stabile sulla distinzione tra controllo automatizzato e controllo formale, che oggi va letto insieme alle nuove modalità di controllo digitale integrato.

Cass., sez. trib., ordinanza n. 16163 del 16 giugno 2025. La Corte ha ribadito che, in tema di controllo formale ex art. 36-ter, l’Amministrazione deve comunicare l’esito prima di iscrivere a ruolo; se accerta l’omissione, il giudice del rinvio deve dichiarare nulla la cartella. Il principio conferma la funzione di garanzia procedimentale della comunicazione nei controlli con margine valutativo.

Cass. civ., sez. trib., 4 luglio 2014, n. 15312 e 11 giugno 2019, n. 15654. Pronunce risalenti ma tuttora richiamate come precedenti fondativi: è nulla la cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 che non sia stata preceduta dalla comunicazione dell’esito del controllo formale, perché tale comunicazione assolve una funzione di garanzia e realizza la necessaria interlocuzione tra Amministrazione e contribuente prima dell’iscrizione a ruolo.

Cass., ordinanza n. 26523 dell’8 settembre 2022. Ha chiarito che la mancata impugnazione della comunicazione di irregolarità non preclude il successivo ricorso contro la cartella di pagamento, perché la facoltà di impugnazione, ove non esercitata, non determina la cristallizzazione della pretesa. Principio utile per chi, per errore o disattenzione, non ha reagito subito alla comunicazione.

Cass., sentenze nn. 11660/2024 e 11790/2024. Hanno confermato che l’iscrizione a ruolo eseguita da un ufficio territorialmente incompetente è nulla, valorizzando la regola di competenza fissata dall’art. 6 del D.Lgs. n. 241/1997.

CGT Lazio, sez. 8, 29 ottobre 2025, n. 6585. Ha ribadito la distinzione netta tra controllo automatizzato, di natura meramente cartolare, e controllo formale, riconoscendo alla comunicazione ex art. 36-ter una funzione di contraddittorio endoprocedimentale la cui omissione comporta la nullità dell’atto successivo.

Cass., sez. trib., ordinanza n. 25756/2025. Ha stabilito che sono qualificabili come veri e propri avvisi di accertamento, immediatamente impugnabili, tutti gli atti con cui l’Amministrazione comunica una pretesa tributaria già definita, anche in assenza della formale intimazione di pagamento: un principio rilevante per capire quando conviene impugnare subito una comunicazione anziché attendere la cartella.

Cass. n. 34335/2025 e n. 15941/2025. Hanno confermato che, nei casi in cui l’Ufficio compie una valutazione discrezionale (ad esempio il disconoscimento di oneri deducibili), l’omesso contraddittorio preventivo comporta la nullità della cartella per violazione dello Statuto del contribuente.

Cass., sez. un., 29 luglio 2013, n. 18184 e sez. un., 19 settembre 2014, n. 19667. Pronunce delle Sezioni Unite che hanno definito il contraddittorio procedimentale come espressione dei principi di collaborazione e buona fede tra Amministrazione e contribuente, principio richiamato ancora oggi dalla giurisprudenza più recente in materia di comunicazioni di irregolarità.

Cass., sez. un., n. 30051/2024. Ha affrontato il tema dell’autotutela tributaria, chiarendo i confini dell’obbligo di provvedere dell’Amministrazione a fronte di un’istanza del contribuente, tema centrale quando la comunicazione di irregolarità deriva da un errore materiale evidente.

CGT Catania, sentenza n. 8052/2025 del 15 ottobre 2025. Ha sancito che la mancata risposta dell’Amministrazione a una richiesta di accesso agli atti presentata entro 60 giorni integra violazione dell’art. 6-bis dello Statuto del contribuente, con conseguente annullamento dell’atto definitivo: principio applicabile anche quando il contribuente, ricevuta una comunicazione digitale complessa, chieda di conoscere in dettaglio i dati incrociati dalla piattaforma.

Cass., ordinanza n. 3466/2021. Ha affermato la legittimità dell’impugnazione facoltativa dell’avviso bonario davanti al giudice tributario, senza dover attendere la successiva cartella, quando l’atto presenti già una pretesa sostanzialmente definita.

Cass. n. 24822/2025, sez. trib., del 9 settembre 2025. Ha fornito una nuova interpretazione rafforzando la distinzione tra credito d’imposta inesistente e credito non spettante, chiarendo che, in presenza di utilizzo in compensazione per importi eccedenti i limiti normativi, i crediti devono considerarsi inesistenti e non semplicemente non spettanti. La distinzione è centrale nei casi in cui la piattaforma digitale integrata segnali anomalie su compensazioni tramite modello F24, perché la qualificazione del credito incide direttamente sui termini di decadenza dell’azione accertativa.

CGT Gorizia, sentenza n. 26/2025 dell’11 febbraio 2025. Ha annullato un avviso di accertamento ritenendo che l’Amministrazione avesse ignorato le osservazioni presentate dal contribuente in sede di contraddittorio, confermando che la partecipazione procedimentale non può ridursi a un adempimento meramente formale privo di effettiva considerazione.

Ordinanza n. 10732/2025. Ha stabilito che quando l’Amministrazione riconosce solo una parte di un credito nella comunicazione ex art. 36-bis, l’avviso bonario costituisce un diniego implicito della parte di rimborso non riconosciuta, con conseguenze rilevanti sui termini per l’eventuale impugnazione della parte negata.

Nel loro insieme, queste pronunce disegnano un sistema in cui la forma procedimentale non è un vincolo burocratico fine a sé stesso, ma la garanzia concreta che la pretesa tributaria, prima di diventare definitiva, sia stata sottoposta a un confronto reale con chi ne è destinatario.

Il filo conduttore di questo orientamento è netto: più l’anomalia richiede una valutazione, più la comunicazione preventiva diventa una garanzia sostanziale la cui violazione può travolgere l’intero atto successivo; più l’anomalia è un mero errore di calcolo su dati già certi, minore è la tutela collegata alla sua omissione. La nuova piattaforma digitale integrata, incrociando dati eterogenei (bancari, catastali, doganali), tende a generare anomalie del primo tipo assai più spesso di quanto accadesse con il tradizionale controllo automatizzato: è quindi prevedibile che il contenzioso sul rispetto del contraddittorio si intensifichi negli anni a venire.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Di fronte a una comunicazione di irregolarità generata dai nuovi controlli digitali integrati, lo Studio Monardo mette a disposizione un percorso di analisi e difesa strutturato:

  1. Verifichiamo la correttezza del calcolo riportato nella comunicazione, confrontando dato per dato la dichiarazione presentata con il prospetto di liquidazione dell’Agenzia.
  2. Ricostruiamo l’origine dell’anomalia quando deriva dall’incrocio di banche dati eterogenee (bancarie, catastali, ISA), individuando se si tratta di un errore materiale o di una valutazione contestabile.
  3. Predisponiamo l’istanza di autotutela o la documentazione tramite il servizio CIVIS, con allegazione ordinata delle prove a sostegno della posizione del contribuente.
  4. Attiviamo formalmente la richiesta di contraddittorio quando l’anomalia presuppone una valutazione di merito, documentando per iscritto ogni passaggio ai fini di una futura contestazione.
  5. Controlliamo la competenza territoriale dell’ufficio che ha emesso la comunicazione, sollevando l’eccezione quando la regola dell’art. 6 del D.Lgs. n. 241/1997 non è stata rispettata.
  6. Impugniamo la cartella di pagamento quando la comunicazione è stata omessa o è stata irregolare, facendo valere la nullità per violazione della garanzia procedimentale nei casi in cui la giurisprudenza la riconosce.
  7. Valutiamo la convenienza tra pagamento con sanzione ridotta, rateizzazione secondo il D.Lgs. n. 462/1997 e contenzioso, in base all’entità della pretesa e alla solidità delle ragioni difensive.
  8. Gestiamo i rapporti con l’ufficio competente, incluse le comunicazioni tramite i canali digitali dedicati previsti per le nuove anomalie ISA.
  9. Coordiniamo l’analisi bancaria e quella tributaria quando l’anomalia nasce da un incrocio tra movimenti finanziari e dati dichiarati, situazione sempre più frequente con la piattaforma digitale integrata.
  10. Costruiamo la strategia difensiva anche per il grado successivo, mantenendo continuità nell’impostazione dal primo confronto con l’Ufficio fino all’eventuale giudizio di legittimità.

Ogni fascicolo viene impostato tenendo conto della natura specifica dell’anomalia contestata: non esiste una risposta standard valida per tutte le comunicazioni, perché un’anomalia da controllo automatizzato puro richiede un intervento rapido e documentale, mentre un’anomalia generata dall’incrocio di più banche dati richiede un’istruttoria più ampia, che coinvolge la ricostruzione dei flussi finanziari, l’analisi della corretta qualificazione fiscale delle operazioni e, quando necessario, il confronto diretto con l’Ufficio prima che la posizione si consolidi in una pretesa formale.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Su un tema come quello della verifica fiscale digitale integrata, la componente più direttamente rilevante è proprio il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario: quando un’anomalia nasce dall’incrocio automatico tra dati finanziari e dati fiscali, avere avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo consente di leggere in modo coerente sia il profilo bancario dei flussi contestati sia il profilo tributario della loro qualificazione, evitando che le due letture procedano separate e in contraddizione tra loro. A questa base si affianca la continuità difensiva fino all’ultimo grado di giudizio, garantita dall’abilitazione a patrocinare in Cassazione, elemento che assicura la medesima linea difensiva dal primo confronto con l’ufficio fino all’eventuale giudizio di legittimità, senza passaggi di consegne tra professionisti diversi nelle fasi più delicate del contenzioso.

Verso una gestione preventiva del rischio fiscale digitale

L’evoluzione verso controlli sempre più tempestivi impone un cambio di approccio anche nella gestione ordinaria degli adempimenti. In termini operativi, non è più sufficiente verificare la correttezza della dichiarazione al momento della sua presentazione: la coerenza tra i dati trasmessi durante tutto l’anno d’imposta diventa essa stessa un elemento di rischio da monitorare in corso d’opera. Per le imprese, questo significa curare con particolare attenzione la coerenza tra fatturazione elettronica, corrispettivi telematici e flussi bancari, evitando disallineamenti che, se un tempo potevano passare inosservati per anni, oggi vengono intercettati dalla piattaforma digitale integrata a distanza di poche settimane. Per i contribuenti persone fisiche, la raccomandazione principale riguarda la verifica incrociata tra i dati precompilati dall’Agenzia e quelli effettivamente in proprio possesso, specialmente quando si utilizzano bonus o detrazioni che richiedono asseverazioni tecniche o documentazione di terzi (imprese, banche, assicurazioni).

Sul piano strategico, la crescente automazione dei controlli non riduce, ma amplia, lo spazio per una difesa tecnica ben costruita: un’anomalia generata da un algoritmo non è per questo più fondata di un’anomalia rilevata manualmente, e anzi l’incrocio automatico di banche dati eterogenee può generare falsi positivi che richiedono una ricostruzione documentale accurata per essere superati. La differenza, rispetto al passato, sta nei tempi: la finestra per costruire questa difesa si è ristretta, e proprio per questo diventa determinante rivolgersi tempestivamente a chi può leggere correttamente sia il dato bancario sia quello tributario fin dal primo momento in cui la comunicazione viene ricevuta.

In sintesi

La comunicazione di irregolarità resta, anche nell’epoca della verifica fiscale digitale integrata, un passaggio che va gestito entro termini stretti e con un’analisi attenta della sua origine: errore materiale o valutazione di merito. La differenza determina la strada da seguire — autotutela rapida oppure contraddittorio formale e, se necessario, contenzioso — e incide sulla stessa validità degli atti successivi. Con l’aumento delle segnalazioni generate dall’incrocio automatico dei dati, la capacità di leggere correttamente e tempestivamente ogni comunicazione diventa decisiva. Proprio per la natura ibrida — bancaria e tributaria insieme — che questi controlli assumono sempre più spesso, lo Studio Monardo affronta la materia attraverso il coordinamento stabile tra le due competenze, seguendo il contribuente dal primo riscontro fino all’eventuale grado di legittimità.

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