Tutto quello che i contribuenti credono sul quadro VO — e che la legge smentisce punto per punto
Pochi adempimenti fiscali generano tanta confusione e, di conseguenza, tante contestazioni quanto la compilazione del quadro VO della dichiarazione annuale IVA. Si tratta del quadro destinato alla comunicazione di opzioni e revoche in materia di IVA e imposte dirette: dalla scelta della liquidazione trimestrale al regime IVA per cassa, dalla dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti alla contabilità ordinaria in regime semplificato. Trentacinque casistiche suddivise in cinque sezioni, ciascuna con le proprie regole, i propri vincoli temporali e le proprie conseguenze in caso di errore o omissione.
Il problema è che intorno al quadro VO si è sedimentato, negli anni, un corpo di credenze popolari che non corrispondono alla realtà normativa. Queste credenze circolano tra imprenditori, artigiani, professionisti e persino tra alcuni operatori del settore che non si sono aggiornati alle evoluzioni della giurisprudenza. Il risultato è prevedibile: chi agisce sulla base di una convinzione sbagliata finisce per non difendersi quando potrebbe, o per pagare sanzioni che la legge non gli impone, o ancora per perdere diritti che aveva acquisito con il proprio comportamento concreto.
Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: nel diritto tributario, un errore difensivo fondato su un mito può trasformare una violazione sanabile in un contenzioso inutile e costoso.
In questa guida smontamo uno per uno i miti più diffusi sul quadro VO. Lo facciamo con il supporto della normativa vigente (DPR 442/1997, DPR 633/1972, D.Lgs. 471/1997 come modificato dal D.Lgs. 87/2024), della prassi dell’Agenzia delle Entrate e della giurisprudenza della Corte di Cassazione. I miti da sfatare sono questi:
- “Se non compilo il quadro VO, l’opzione che ho esercitato non vale”
- “Basta barrare la casella nel quadro VO per esercitare un’opzione valida”
- “L’omissione del quadro VO costa cara: mi possono accertare l’IVA”
- “Se ho sbagliato a compilare il quadro VO, non posso più tornare indietro”
- “La sanzione per il quadro VO errato è proporzionale all’IVA dovuta”
- “Il comportamento concludente vale solo se lo dichiaro formalmente”
- “Se il commercialista ha sbagliato il quadro VO, il problema è solo suo”
Lo Studio Monardo assiste contribuenti e imprese nei contenziosi con l’Agenzia delle Entrate in materia di IVA, dichiarazioni e regime delle opzioni. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti operante a livello nazionale, è la figura di riferimento per chi riceve un avviso di accertamento fiscale e vuole costruire una difesa solida e documentata, dal primo contradditorio fino all’eventuale ricorso in Cassazione.
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Mito n. 1 — “Se non compilo il quadro VO, l’opzione che ho esercitato non vale”
Il mito: se un contribuente sceglie un regime IVA diverso da quello ordinario — per esempio liquida l’IVA ogni trimestre invece che ogni mese — ma poi dimentica di barrare la casella corrispondente nel quadro VO della dichiarazione annuale, quella scelta è nulla. Il Fisco può considerarlo come se non avesse mai esercitato l’opzione.
Perché ci credono in tanti
La credenza nasce da un’associazione mentale comprensibile: nella maggior parte degli istituti giuridici, un’opzione vale solo se comunicata nei modi e nei tempi previsti. Vale per l’adesione a istituti deflativi, per la scelta del regime previdenziale, per molte scelte contrattuali. È ragionevole pensare che valga anche per le opzioni IVA. Il passaparola professionale ha poi amplificato questa lettura, trasformando quello che è un obbligo formale di comunicazione in una condizione di validità sostanziale dell’opzione stessa.
La realtà: il principio del comportamento concludente
Qui il passaparola ha perso per strada un elemento fondamentale: la disciplina specifica delle opzioni in materia di IVA e imposte dirette. L’art. 1, comma 1, del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442 stabilisce chiaramente che l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili “si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili”. La validità dell’opzione è quindi subordinata, in via principale, alla sua concreta attuazione fin dall’inizio dell’anno d’imposta o dell’attività — non alla comunicazione nel quadro VO.
Il quadro VO ha funzione esclusivamente formale di comunicazione: il contribuente informa l’Agenzia delle Entrate di una scelta che ha già fatto con la propria condotta concreta. La casella nel modello non crea il regime; lo documenta.
L’Agenzia delle Entrate stessa ha chiarito questo principio con la Circolare n. 209/E del 27 agosto 1998 (§ 1): deve intendersi comportamento concludente quello consistente nell’effettuazione di adempimenti “che presuppongono inequivocabilmente la scelta di un determinato regime, osservandone i relativi obblighi, in luogo di quello operante come regime di base”.
Per esempio: un contribuente che nel corso del 2025 ha effettuato le liquidazioni IVA con cadenza trimestrale, ha versato le relative somme maggiorate dell’1% a titolo di interessi (come richiede l’art. 7, D.P.R. 542/1999 per i trimestrali per opzione), ha compilato le LIPE con i codici tributo propri dei trimestrali, ha tenuto la contabilità in modo coerente con quella periodicità — quel contribuente ha esercitato un comportamento concludente inequivocabile. L’eventuale omissione della casella VO2 nella dichiarazione IVA 2026 (anno 2025) non vanifica l’opzione: genera, al massimo, una sanzione formale.
La prova: la normativa e la prassi consolidata
L’art. 2, D.P.R. 442/1997 specifica che le opzioni e le revoche “devono essere comunicate” nel quadro VO, confermando che si tratta di un obbligo di comunicazione successivo a una scelta già operata mediante comportamento concreto. Non è la comunicazione a rendere valida la scelta; è la scelta (il comportamento) a dovere essere comunicata.
Questa interpretazione è stata confermata anche dall’Agenzia delle Entrate in diverse risoluzioni, tra cui la n. 106/2001 e la n. 344/2002, e dalla giurisprudenza (Cass. nn. 7011/2003 e 6886/2001 in materia di dispensa da adempimenti IVA).
Cosa rischia chi ci crede
Chi è convinto che l’omissione del quadro VO invalidi la propria opzione rischia di fare errori molto gravi nella propria gestione fiscale. Potrebbe decidere di “riadeguarsi” al regime ordinario retroattivamente, generando incongruenze contabili che attraggono veri accertamenti. Oppure potrebbe rinunciare a un regime favorevole che aveva già legittimamente scelto, pagando imposte in eccesso. In caso di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, chi non conosce il principio del comportamento concludente non è in grado di difendersi adeguatamente.
Mito n. 2 — “Basta barrare la casella nel quadro VO per esercitare un’opzione valida”
Il mito: è sufficiente compilare il quadro VO e barrare la casella dell’opzione prescelta per esercitare validamente quell’opzione e godere del relativo regime.
Perché ci credono in tanti
Questo mito è l’esatto speculare del primo: se molti credono che senza la comunicazione l’opzione non valga, altrettanti pensano che con la comunicazione basti. In fondo, dicono, “ho compilato il modello e l’ho inviato: ho fatto tutto quello che serve”. L’equivoco nasce dallo stesso malinteso sul ruolo del quadro VO.
La realtà: il modello non crea il regime
Il principio è lo stesso già esposto al punto precedente, ma applicato alla direzione opposta: la barratura di una casella nel quadro VO non crea un’opzione valida se il contribuente non ha adottato il comportamento concludente corrispondente durante l’anno d’imposta. L’opzione è valida solo se concretamente attuata sin dall’inizio dell’anno o dell’attività.
Come ha chiarito il Commercialista Telematico nel commentare la disciplina per l’anno 2026, “l’opzione non risulta valida per il solo fatto che il soggetto passivo ha barrato la casella del quadro VO”. La compilazione è un atto meramente comunicativo, formale, privo di efficacia costitutiva.
Il caso tipico: un contribuente che durante l’anno ha liquidato e versato l’IVA mensilmente (come mensile), non ha applicato la maggiorazione dell’1% propria dei trimestrali per opzione, e ha tenuto la contabilità coerentemente con la periodicità mensile — ma nella dichiarazione annuale ha barrato per errore la casella VO2 (opzione per liquidazione trimestrale). Quella barratura non trasforma retroattivamente quel contribuente in un trimestrale. Il comportamento concreto (mensile) prevale sulla comunicazione formale errata (trimestrale).
La prova: la Cassazione parla chiaro
La Cassazione, con l’ordinanza n. 19974 del 29 settembre 2011, ha chiarito che il comportamento concludente “non può consistere in una mera prospettazione, ma in una condotta obiettiva in concreto tenuta, obiettivamente verificabile, la cui prova è a carico del contribuente”. Il principio vale in entrambe le direzioni: spetta al contribuente dimostrare sia che il comportamento concludente c’è stato (se vuole far valere l’opzione), sia che il comportamento concludente è incompatibile con l’opzione erroneamente comunicata (se vuole correggerla).
Cosa rischia chi ci crede
Il rischio pratico è che il contribuente costruisca la propria difesa fiscale — o la propria pianificazione — sull’erroneo presupposto che la barratura del modello sia sufficiente, per poi scoprire in sede di controllo che l’Agenzia delle Entrate (o un giudice tributario) guarda ai comportamenti concreti e non alla casella barrata.
Mito n. 3 — “L’omissione del quadro VO costa cara: mi possono accertare l’IVA”
Il mito: omettere il quadro VO o compilarlo in modo errato espone il contribuente a un accertamento dell’IVA, con recupero d’imposta e sanzioni proporzionali. È una violazione seria, con conseguenze sostanziali.
Perché ci credono in tanti
Il passaparola fiscale tende a sovrastimare le conseguenze delle omissioni formali. Chi ha ricevuto un avviso di accertamento per una violazione IVA di tutt’altra natura, e chi ha sentito raccontare di pesanti conseguenze per errori dichiarativi, finisce per estendere la percezione del rischio anche a violazioni che la legge qualifica diversamente.
La realtà: violazione formale, sanzione fissa e modesta
L’omissione o l’errata compilazione del quadro VO non è una violazione sostanziale: è una violazione formale. Non incide sulla determinazione dell’imposta dovuta, non altera il credito o il debito IVA, non dà luogo ad accertamento del tributo.
La conseguenza è una sanzione amministrativa prevista dall’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, compresa tra 250 e 2.000 euro, che può essere ridotta attraverso il ravvedimento operoso. Per violazioni commesse dal 1° settembre 2024, il D.Lgs. n. 87/2024 ha ridisegnato il sistema sanzionatorio, ma la natura formale di questa violazione resta immutata.
Grazie al ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997), la sanzione può essere abbattuta in misura significativa: entro 90 giorni dalla violazione si paga 1/9 del minimo (circa 27,78 euro); entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione si paga 1/8; oltre quel termine e fino al termine per l’accertamento si paga 1/7. La presentazione di una dichiarazione integrativa che corregga il quadro VO è lo strumento operativo per regolarizzare la posizione.
La Corte di Cassazione ha confermato in più occasioni che il quadro VO ha carattere formale e la sua omissione non determina accertamenti sostanziali sull’imposta (Cass. n. 7011/2003; Cass. n. 6886/2001). Anche la prassi dell’Agenzia delle Entrate è coerente con questa impostazione.
La correzione essenziale: l’omissione del quadro VO espone al massimo a una sanzione fissa tra 250 e 2.000 euro, sanabile con una dichiarazione integrativa e il ravvedimento operoso. Non genera accertamento IVA.
La prova: l’art. 8 D.Lgs. 471/1997
L’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997 disciplina le violazioni relative agli obblighi di comunicazione, degli adempimenti meramente formali e delle irregolarità che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo. La sanzione in questione rientra in questa categoria: la violazione è punita in misura fissa, indipendentemente dall’ammontare dell’imposta.
Cosa rischia chi ci crede
Chi crede che il quadro VO errato possa dare luogo a un accertamento IVA rischia di prendere decisioni irrazionali: pagare di più del dovuto, rinunciare a rimborsi spettanti, non difendersi da atti che non hanno il presupposto normativo per essere emessi. In un caso limite, potrebbe persino prestare acquiescenza a un atto illegittimo, pagando sanzioni proporzionali che la legge non prevede per questa tipologia di violazione.
Mito n. 4 — “Se ho sbagliato a compilare il quadro VO, non posso più tornare indietro”
Il mito: una volta presentata la dichiarazione IVA con il quadro VO errato, la situazione è cristallizzata. Non è possibile correggerla, né far valere il comportamento concreto effettivamente tenuto durante l’anno.
Perché ci credono in tanti
Esiste un’idea diffusa che le dichiarazioni fiscali siano atti definitivi, immodificabili una volta inviati, salvo rari casi. Questa idea ha un fondo di verità per le dichiarazioni sostanziali (quelle che determinano l’imposta), ma non si applica allo stesso modo alle comunicazioni formali come il quadro VO.
La realtà: la dichiarazione integrativa e il principio del comportamento concludente
Il rimedio esiste e si chiama dichiarazione integrativa. L’art. 8, D.P.R. 322/1998 consente al contribuente di rettificare o integrare la dichiarazione annuale IVA per correggere errori od omissioni, anche dopo la scadenza ordinaria, entro i termini di decadenza dell’accertamento. Nella dichiarazione integrativa si barra la casella apposita nel frontespizio e si corregge il quadro VO.
Se la correzione avviene prima della notifica di un atto di accertamento o dell’inizio di accessi o ispezioni, il contribuente può anche beneficiare dell’attenuante prevista dalla riforma del D.Lgs. 87/2024, che riduce sensibilmente le sanzioni per chi si autoregolarizza prima dei controlli.
Oltre al rimedio formale, resta operante il principio del comportamento concludente: anche dopo una dichiarazione errata, il contribuente può dimostrare — con la documentazione contabile (registri IVA, liquidazioni periodiche, versamenti F24, LIPE) — quale regime ha effettivamente applicato durante l’anno. Questa prova, se prodotta tempestivamente in sede di contradditorio o di ricorso, consente di sostenere che il comportamento concreto vale sull’errore formale.
La correzione essenziale: presentare una dichiarazione integrativa è possibile e spesso risolutivo; in alternativa, il comportamento concludente documentato prevale sull’errore formale.
Lo Studio Monardo verifica in ogni caso la documentazione contabile disponibile per costruire la migliore strategia difensiva in sede di contradditorio o di ricorso tributario.
La prova: la prassi dell’Agenzia delle Entrate
Nella risoluzione n. 106/2001, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la prevalenza del comportamento concludente rispetto a un’errata comunicazione nel quadro VO in materia di dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ex art. 36-bis, D.P.R. 633/1972. Principio poi confermato e generalizzato.
Cosa rischia chi ci crede
Chi ritiene che l’errore nel quadro VO sia immodificabile subisce un danno patrimoniale ingiustificato: paga sanzioni che non deve, si adegua a un regime sbagliato per l’anno successivo, non difende il proprio credito IVA o la propria posizione. Il mito della definitività crea una rassegnazione fiscale del tutto ingiustificata.
Mito n. 5 — “La sanzione per il quadro VO errato è proporzionale all’IVA dovuta”
Il mito: se il contribuente ha sbagliato il quadro VO e dal regime applicato risulta un’IVA inferiore a quella che avrebbe dovuto pagare con il regime corretto, la sanzione è proporzionale alla differenza d’imposta — come avviene per l’infedele dichiarazione.
Perché ci credono in tanti
La logica punitiva del diritto tributario porta spesso a pensare che “più danno faccio all’Erario, più pago”. Per le violazioni sostanziali (dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omesso versamento) questo è corretto: le sanzioni sono calcolate in percentuale sull’imposta evasa o non versata. Il contribuente estende per analogia questo schema al quadro VO, non distinguendo tra violazioni formali e sostanziali.
La realtà: la sanzione fissa non dipende dall’IVA
Questo mito è strettamente connesso al terzo. La sanzione per l’errata o omessa compilazione del quadro VO è fissa, compresa tra 250 e 2.000 euro ai sensi dell’art. 8, D.Lgs. 471/1997, e non dipende dall’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto. Non esiste una componente proporzionale: la violazione è punita come irregolarità formale, con importi predeterminati dalla legge.
Questo è tanto più rilevante in quanto, come abbiamo visto, l’opzione comunicata nel quadro VO vale o non vale a seconda del comportamento concreto tenuto durante l’anno, non in base alla casella barrata. Se un contribuente ha effettivamente applicato un regime (per esempio la liquidazione trimestrale) e ha solo omesso di comunicarlo nel quadro VO, non c’è alcuna differenza d’imposta da recuperare: il regime era quello, ed era legittimo. La sanzione fissa copre solo l’inadempimento comunicativo.
La correzione essenziale: la sanzione per il quadro VO errato è fissa tra 250 e 2.000 euro, non proporzionale all’IVA. Non è paragonabile alle sanzioni per dichiarazione infedele.
La prova: la distinzione normativa tra violazioni formali e sostanziali
Il D.Lgs. 471/1997 distingue chiaramente tra violazioni relative agli obblighi dichiarativi sostanziali (artt. 1, 5 e 6, con sanzioni proporzionali all’imposta) e violazioni relative agli adempimenti formali (art. 8, con sanzioni fisse). Il quadro VO rientra nella seconda categoria, come confermato dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate e dalla giurisprudenza.
Il D.Lgs. 87/2024 ha ridefinito il quadro sanzionatorio per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, riducendo alcune percentuali (per esempio la sanzione per dichiarazione infedele è passata al 70% dell’imposta dovuta), ma la natura formale della violazione del quadro VO e la conseguente sanzione fissa non sono state modificate nella loro struttura.
Cosa rischia chi ci crede
Chi ritiene di essere esposto a una sanzione proporzionale potrebbe sopravvalutare enormemente il rischio fiscale, rinunciando a difese legittime o accettando accordi svantaggiosi in sede di adesione. O peggio, potrebbe cedere a pressioni dell’Ufficio che abbia erroneamente qualificato la violazione in modo più grave di quanto non sia.
Mito n. 6 — “Il comportamento concludente vale solo se lo dichiaro formalmente”
Il mito: il principio del comportamento concludente è utile solo a chi ha già comunicato la propria opzione nel quadro VO. Se non l’ha comunicata o l’ha comunicata in modo errato, il comportamento concreto non conta nulla davanti al Fisco.
Perché ci credono in tanti
C’è una sentenza della Cassazione — la n. 8960/1995 e la successiva n. 15228/2004 — che aveva affermato, con riferimento al passaggio dal regime agevolato al regime ordinario, che la dichiarazione di opzione deve essere effettuata nei modi e termini di legge, senza che possa essere desunta da comportamenti concludenti. Questo orientamento, più restrittivo, ha alimentato dubbi sulla reale portata del principio. Il mito nasce dall’applicazione generalizzata di un orientamento giurisprudenziale più risalente e parzialmente superato.
La realtà: il comportamento concludente è il criterio principale
L’evoluzione della giurisprudenza è andata nella direzione opposta. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20045 depositata il 24 settembre 2020, ha affermato che l’omessa dichiarazione di opzione per l’applicazione dell’imposta nel modo ordinario può essere surrogata da comportamenti concludenti, chiarendo che la scelta di un regime ordinario da parte del contribuente non è necessariamente subordinata a una formale comunicazione all’Amministrazione finanziaria.
L’art. 1, comma 1, D.P.R. 442/1997, norma principale in materia, stabilisce esplicitamente che l’opzione e la revoca “si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili”. La norma non richiede una comunicazione formale come condizione di validità; la equipara semmai come obbligo consequenziale.
Il punto fermo che emerge dalla prassi e dalla giurisprudenza più recente è questo: il comportamento concludente deve essere:
- obiettivo (non una mera prospettazione);
- in concreto tenuto (verificabile documentalmente);
- incompatibile con il regime diverso da quello effettivamente applicato;
- la cui prova è a carico del contribuente (Cass. 19974/2011).
La correzione essenziale: il comportamento concludente è il criterio principale per valutare l’effettività di un’opzione, non la comunicazione formale. La prova documentale del comportamento tenuto vale davanti al Fisco e al giudice.
La prova: la Circolare n. 209/E del 1998
La Circolare ministeriale n. 209/E del 27 agosto 1998 (§ 1) ha chiarito definitivamente che il comportamento concludente rileva ai fini dell’esercizio dell’opzione, precisando che deve trattarsi di adempimenti “che presuppongono inequivocabilmente la scelta di un determinato regime”. Questa impostazione è stata mantenuta e ribadita in tutta la prassi successiva, compresa la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 209/98.
Cosa rischia chi ci crede
Chi è convinto che il comportamento concludente non valga senza una comunicazione formale rinuncia a una delle principali armi difensive a sua disposizione. Invece di raccogliere la documentazione contabile (registri IVA, liquidazioni periodiche, versamenti F24 con i codici tributo corretti, LIPE) per dimostrare il regime effettivamente applicato, si affida unicamente al dato formale — che, se errato, è molto meno difendibile.
Mito n. 7 — “Se il commercialista ha sbagliato il quadro VO, il problema è solo suo”
Il mito: l’errore nel quadro VO è imputabile esclusivamente al professionista che ha predisposto e inviato la dichiarazione. Il contribuente è estraneo alle conseguenze e può rivalersi interamente sul suo commercialista.
Perché ci credono in tanti
La delega fiscale a un professionista crea spesso la percezione — parzialmente giustificata — che ogni responsabilità per gli atti delegati ricada sul delegato. Se sbaglia il commercialista, sbaglia lui. È una lettura umana e comprensibile, ma giuridicamente imprecisa quando si tratta di obblighi tributari del contribuente.
La realtà: la responsabilità fiscale del contribuente è personale
La responsabilità per le violazioni degli obblighi tributari è, in via principale, del contribuente — non del suo delegato. L’art. 5 del D.Lgs. 472/1997 consente di escludere le sanzioni quando la violazione è conseguenza di una causa di forza maggiore o di obiettiva incertezza normativa, ma non di per sé per delega a un professionista.
Questo non significa che il commercialista sia immune da responsabilità: risponde civilmente verso il cliente per i danni derivanti da errori professionali. Ma queste sono due questioni separate: il Fisco contesta al contribuente la violazione del proprio obbligo tributario; il contribuente, se l’errore è del professionista, agisce separatamente nei confronti di quest’ultimo per il risarcimento del danno.
Occorre tuttavia tenere presente che la Corte di Cassazione, in sentenze recenti del 2026, ha affrontato il tema della responsabilità del professionista che invia telematicamente una dichiarazione contenente errori, precisando i limiti di questa responsabilità e ribadendo che il confine tra responsabilità del professionista e del contribuente va valutato caso per caso.
Ciò che conta per la difesa tributaria, però, è che il contribuente non può opporre al Fisco “ho delegato il commercialista” come causa di esonero automatico dalla sanzione. Deve costruire una difesa sul merito della violazione — e qui entra in gioco il principio del comportamento concludente, la natura formale della violazione, la sanzione applicabile e la possibilità di ravvedimento o di integrativa.
La correzione essenziale: la responsabilità tributaria per il quadro VO errato è in capo al contribuente; quella civile per l’errore professionale è in capo al commercialista. Sono due piani distinti che richiedono strategie separate.
La prova: gli art. 5 e 6 del D.Lgs. 472/1997
L’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 472/1997 prevede che “chi si è conformato a indicazioni contenute in atti dell’Amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’Amministrazione medesima, non è punibile”. Ma non esiste una norma speculare che esoneri il contribuente per il solo fatto di aver delegato a un professionista. L’art. 5 dello stesso decreto consente invece l’esiment in caso di “obiettive condizioni di incertezza” — e questo potrebbe rilevare quando l’errore deriva da una norma di difficile interpretazione, ma non in caso di mero errore professionale.
Cosa rischia chi ci crede
Chi attende passivamente che il problema si risolva da solo — confidando che “è colpa del commercialista” — rischia di perdere i termini per il ravvedimento operoso, per la dichiarazione integrativa, e per il ricorso contro eventuali atti di accertamento. Il danno patrimoniale cresce con il passare del tempo, mentre le strade difensive si restringono.
Il mito alla prova dei numeri — Cosa succede davvero a chi agisce sulla base di credenze sbagliate
Le simulazioni che seguono mostrano — con dati concreti — le conseguenze reali di alcune delle convinzioni errate appena esaminate. Si tratta di ipotesi dimostrative con importi realistici, non di casi dello Studio.
Simulazione 1: Chi crede che il quadro VO errato costi come una dichiarazione infedele
Ipotesi. Beta Srl, nel 2024, ha esercitato l’opzione per la liquidazione IVA trimestrale (rigo VO2) attraverso il comportamento concludente: ha versato l’IVA ogni trimestre con la maggiorazione dell’1%, ha tenuto la contabilità in modo coerente e ha inviato le LIPE trimestrali. Nella dichiarazione IVA 2025 (anno 2024), però, ha omesso di barrare la casella VO2.
Nel 2026 riceve un avviso di irregolarità. Il responsabile amministrativo di Beta Srl, convinto che l’omissione possa costare come una dichiarazione infedele (70% dell’imposta IVA dovuta nel 2024, pari a 87.400 euro = circa 61.180 euro di sanzione), decide di non difendersi e di cercare un accordo con l’Agenzia.
Cosa dice la legge. L’omissione del quadro VO è una violazione formale, punita con la sanzione fissa da 250 a 2.000 euro. Beta Srl, presentando una dichiarazione integrativa e versando la sanzione ridotta con ravvedimento (per esempio 1/7 del minimo = circa 35,71 euro), avrebbe chiuso la questione con una spesa trascurabile. Invece, la sua resa senza condizioni le è costata molto di più del necessario.
Simulazione 2: Chi crede che la casella barrata sia sufficiente senza comportamento concludente
Ipotesi. Gamma Studio Associato, nell’anno 2025, ha liquidato e versato l’IVA ogni mese, senza applicare la maggiorazione dell’1%, con i codici tributo propri dei contribuenti mensili e con LIPE mensili. Nella dichiarazione IVA 2026, l’addetto alla compilazione barra per errore la casella VO2 (opzione per la liquidazione trimestrale), convinto che questo basti per cambiare regime retroattivamente.
L’Agenzia delle Entrate, in sede di controllo incrociato tra LIPE e dichiarazione IVA, rileva l’incoerenza: i dati delle liquidazioni periodiche sono incompatibili con il regime trimestrale dichiarato nel quadro VO. Gamma viene convocata per un contradditorio.
Cosa dice la legge. La barratura della casella VO2 non ha creato un regime trimestrale, perché il comportamento concludente era mensile. L’Agenzia delle Entrate applica il regime mensile — quello effettivamente tenuto — e contesta solo l’errata comunicazione nel quadro VO, con la sanzione fissa. Gamma avrebbe potuto evitare tutto presentando una dichiarazione integrativa in autotutela prima del controllo.
Simulazione 3: Chi aspetta che la questione si risolva da sola
Ipotesi. Delta Srl ha omesso completamente di compilare il quadro VO nella dichiarazione IVA 2025 (anno 2024), dimenticando di comunicare l’opzione per il regime IVA per cassa (rigo VO15), esercitata mediante comportamento concludente dall’inizio del 2024. Non avendo avuto contestazioni immediate, la società non interviene. Un anno dopo (2026) riceve un avviso di accertamento che contesta la detrazione IVA su acquisti effettuati nel 2024 in modo incompatibile con il regime ordinario.
Il commercialista di Delta, non avendo conservato la documentazione del comportamento concludente (non ha estratto le liquidazioni periodiche in modo ordinato, non ha conservato i versamenti F24 con i codici tributo del regime per cassa), fatica ora a ricostruire la prova del regime effettivamente applicato.
Il costo dell’attesa. Presentare una dichiarazione integrativa nel 2025, entro l’anno successivo alla violazione, avrebbe comportato: sanzione da 250 euro ridotta a 1/8 = circa 31,25 euro; accertamento: scongiurato. Affrontare il contenzioso nel 2026, senza documentazione adeguata, può costare migliaia di euro tra sanzioni non riducibili, spese legali e rischio di soccombenza.
Il fondo di verità — Da dove nascono questi miti
I miti sul quadro VO non sono emersi dal nulla. Nascono da frammenti di realtà normativa e giurisprudenziale che il passaparola ha decontestualizzato o distorto. Ricomporre il quadro corretto significa riconoscere queste radici.
Il fondo di verità del mito n. 1 è che, per alcune specifiche opzioni, la legge prevede condizioni particolari o termini perentori per l’esercizio. Non tutte le opzioni si acquisiscono per comportamento concludente in modo automatico: alcune richiedono la pre-comunicazione, alcune hanno termini specifici. L’errore è generalizzare questa eccezione alla regola.
Il fondo di verità del mito n. 2 è che la compilazione del quadro VO è un obbligo giuridico reale, e la sua omissione è una violazione reale. La casella non è irrilevante: è la sua funzione esclusivamente comunicativa (e non costitutiva) che il mito non coglie.
Il fondo di verità del mito n. 3 è che esistono violazioni IVA formali che, se gravi o reiterate, possono diventare indizi per accertamenti più invasivi. Ma non è il quadro VO errato a innescarli di per sé: è la complessiva situazione dichiarativa del contribuente.
Il fondo di verità del mito n. 4 è che la rettificabilità delle dichiarazioni ha limiti temporali (i termini di decadenza dell’accertamento) e non è illimitata. La corretta gestione dei tempi è fondamentale.
Il fondo di verità del mito n. 5 è che alcune violazioni connesse alle opzioni IVA — per esempio l’applicazione di un regime non spettante — possono dare luogo a sanzioni proporzionali all’imposta. Ma questo riguarda la sostanza (aver applicato un’IVA inferiore a quella dovuta), non la forma (l’omessa comunicazione del regime effettivamente applicato).
Il fondo di verità del mito n. 6 è l’orientamento giurisprudenziale più risalente (Cass. 8960/1995 e 15228/2004) che aveva limitato il comportamento concludente. Quell’orientamento è stato ridimensionato dalla giurisprudenza successiva, ma la sua traccia nell’immaginario collettivo professionale è rimasta.
Il fondo di verità del mito n. 7 è che il professionista risponde civilmente dei propri errori, e questa è una tutela reale per il contribuente. L’errore è pensare che questa responsabilità professionale sostituisca la responsabilità tributaria del contribuente verso il Fisco.
Mito vs realtà in tabella
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| Senza il quadro VO compilato, l’opzione è nulla | L’opzione vale se c’è comportamento concludente; il quadro VO è solo comunicativo |
| Basta barrare la casella per esercitare l’opzione | La casella non crea il regime; conta il comportamento concreto tenuto durante l’anno |
| Il quadro VO errato porta all’accertamento IVA | È una violazione formale; la sanzione è fissa tra 250 e 2.000 euro, non proporzionale all’imposta |
| L’errore nel quadro VO è definitivo e immodificabile | Si può correggere con una dichiarazione integrativa entro i termini di decadenza |
| La sanzione è proporzionale all’IVA dovuta | La sanzione è fissa ai sensi dell’art. 8 D.Lgs. 471/1997 |
| Il comportamento concludente conta solo se comunicato formalmente | Il comportamento concreto, obiettivo e documentabile, prevale sulla comunicazione formale errata |
| L’errore del commercialista riguarda solo lui | La responsabilità tributaria è del contribuente; quella professionale civile è del commercialista: sono piani distinti |
Le domande di verifica — Tutto chiaro, ma…?
“Quindi è vero che posso ignorare il quadro VO?”
No. Il quadro VO è un obbligo giuridico: ometterlo espone a una sanzione (da 250 a 2.000 euro). Il punto non è che la comunicazione sia irrilevante, ma che non è condizione di validità dell’opzione. Va compilato correttamente per evitare anche la sanzione formale, e per dare una rappresentazione fedele del regime effettivamente applicato.
“È vero che il comportamento concludente mi protegge sempre?”
Dipende. Il comportamento concludente protegge quando è obiettivo, documentato e inequivocabile. Non protegge se il contribuente non riesce a dimostrarlo con la documentazione contabile. E non si applica a tutte le opzioni allo stesso modo: per alcune (come quelle per le quali la legge prevede termini o formalità specifiche) possono valere regole diverse. Ogni caso va analizzato individualmente.
“Se il Fisco mi manda una comunicazione di irregolarità per il quadro VO, devo pagare immediatamente?”
Non necessariamente. Prima di pagare qualsiasi importo, è opportuno verificare: la natura della violazione contestata (formale o sostanziale?), la sanzione applicata (proporzionale o fissa?), se la sanzione è stata calcolata correttamente, se il regime opzionale era stato effettivamente esercitato mediante comportamento concludente, e se i termini per la rettifica o il ravvedimento sono ancora utili. Agire d’impulso senza analisi del caso può portare a pagare di più del dovuto.
“L’ufficio mi ha detto che non posso presentare una dichiarazione integrativa perché è già iniziato un controllo: è vero?”
Solo in parte. L’integrativa può essere presentata fino a che il contribuente non ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo. Ma la “formale conoscenza” ha un significato tecnico preciso: la ricezione di un processo verbale di inizio accesso, non la mera richiesta di documenti o il semplice avvio di un controllo a distanza. La valutazione va fatta con attenzione, perché questo confine può determinare se le sanzioni sono riducibili o meno.
“Il regime di IVA per cassa si esercita solo con il quadro VO o ci sono altri adempimenti?”
Il quadro VO serve per comunicare l’opzione, ma non è l’unico adempimento. Il regime IVA per cassa prevede anche obblighi di tenuta dei registri IVA e specifici criteri di annotazione delle operazioni che devono essere rispettati dall’inizio dell’anno. Il comportamento concludente, in questo caso, si manifesta proprio attraverso la corretta applicazione di questi criteri. Chi barrava VO15 senza applicare il regime per cassa nella propria contabilità non ha mai validamente esercitato l’opzione.
Le sentenze che smontano i miti — Il Blocco giurisprudenziale
Di seguito i principali riferimenti giurisprudenziali e di prassi che smentiscono i miti analizzati, ciascuno con i propri estremi, il principio riformulato e la rilevanza per il tema.
1. Cass. n. 6886/2001 — Ha riconosciuto che l’errata barratura della casella relativa alla dispensa da adempimenti IVA per le operazioni esenti (art. 36-bis, D.P.R. 633/1972) non produce effetti se il comportamento concludente era incompatibile con quella scelta. Il comportamento concreto prevale sul dato formale della dichiarazione. Rilevanza: smentisce il mito n. 2.
2. Cass. n. 7011/2003 — In continuità con la precedente, ha ribadito che la compilazione del quadro VO ha natura formale e che l’opzione si desume dal comportamento tenuto durante l’anno, non dalla casella barrata. Rilevanza: smentisce i miti n. 1 e n. 2.
3. Cass. n. 19974 del 29 settembre 2011 — Ha chiarito che il comportamento concludente, per essere valido ai fini dell’opzione, deve consistere in una condotta obiettiva, concretamente tenuta, obiettivamente verificabile, e la cui prova è a carico del contribuente. Ha fissato lo standard probatorio che il contribuente deve soddisfare per far valere il comportamento concludente. Rilevanza: smentisce il mito n. 6 (il comportamento conta, ma deve essere provato).
4. Cass. n. 20045 del 24 settembre 2020 — Ha affermato che l’omessa dichiarazione di opzione per l’applicazione dell’IVA nel modo ordinario può essere surrogata da comportamenti concludenti, segnando un punto di svolta rispetto all’orientamento più restrittivo delle pronunce anni Novanta. Rilevanza: smentisce il mito n. 6 in modo diretto.
5. Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 106/2001 — Nell’ambito della dispensa da adempimenti IVA, ha riconosciuto la prevalenza del comportamento concludente sull’errata comunicazione nel quadro VO. La risoluzione è uno dei capisaldi della prassi in materia. Rilevanza: smentisce i miti n. 1 e n. 2.
6. Circolare Ministeriale n. 209/E del 27 agosto 1998, § 1 — Ha definito il comportamento concludente come l’effettuazione di adempimenti che “presuppongono inequivocabilmente la scelta di un determinato regime, osservandone i relativi obblighi”. Ha fissato il criterio amministrativo di riferimento per tutta la prassi successiva. Rilevanza: fondamentale per i miti n. 1, 2 e 6.
7. Cass. n. 1274 del 19 gennaio 2025 — In materia di riforma sanzionatoria del D.Lgs. 87/2024, ha affermato che le nuove sanzioni (più miti) non si applicano retroattivamente alle violazioni ante 1° settembre 2024, escludendo un automatismo applicativo del principio del favor rei in campo tributario. Rilevanza: definisce il confine temporale del nuovo sistema sanzionatorio applicabile al quadro VO.
8. Cass. n. 2950/5 del 6 febbraio 2025 — Ha rimesso al giudice di merito la valutazione della possibile applicazione retroattiva del D.Lgs. 87/2024 in certi casi, aprendo spiragli interpretativi che potrebbero in futuro incidere anche sulle sanzioni per violazioni formali. Rilevanza: monitoraggio necessario per sanzioni su violazioni ante settembre 2024.
9. Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 344/2002 — In materia di opzione per la dispensa da adempimenti ex art. 36-bis, ha chiarito le condizioni per la revoca anticipata prima del triennio, in caso di modifiche normative o eventi sopravvenuti. Rilevanza: smentisce il mito n. 4 (ci sono vie di uscita anche prima della naturale scadenza del vincolo).
10. Circolare n. 104/E del 28 luglio 2017 dell’Agenzia delle Entrate — Ha chiarito le modalità di regolarizzazione delle comunicazioni LIPE tramite dichiarazione annuale IVA (quadro VH), chiarendo il rapporto tra LIPE e dichiarazione annuale. Rilevanza: illustra le vie di regolarizzazione delle omissioni periodiche, connesse all’opzione per la liquidazione trimestrale comunicata nel quadro VO.
11. Cass. n. 22241/2024 — Ha stabilito che il diritto al rimborso IVA si perfeziona con la presentazione di una dichiarazione IVA con quadro RX4 correttamente compilato, ribadendo che la volontà di esercitare un diritto (rimborso, credito, regime) deve essere manifestata in modo chiaro nella dichiarazione. Rilevanza: conferma l’importanza della corretta compilazione dei quadri dichiarativi, incluso il VO.
12. Cass. n. 16517 del 23 maggio 2022 e Cass. n. 6752 del 14 marzo 2025 — Il contrasto tra queste due pronunce sul cumulo delle sanzioni per violazioni plurime in campo IVA ricorda che il sistema sanzionatorio tributario è ancora in evoluzione e che la valutazione caso per caso è fondamentale per una difesa efficace. Rilevanza: raccomanda cautela nelle strategie difensive e la necessità di assistenza specializzata.
Cosa può fare lo Studio Monardo — Strumenti concreti per chi ha sbagliato il quadro VO o ha ricevuto un atto del Fisco
Lo Studio Monardo opera concretamente su queste situazioni. Ecco come interviene in modo specifico:
1. Analisi dell’atto ricevuto e qualificazione della violazione. Verificare se la contestazione ha carattere formale (sanzione fissa) o sostanziale (sanzione proporzionale) è il primo passo indispensabile. Spesso gli Uffici qualificano erroneamente violazioni formali come sostanziali, applicando sanzioni sproporzionate che vanno contestate.
2. Ricostruzione del comportamento concludente. Raccogliamo ed esaminiamo la documentazione contabile: registri IVA, liquidazioni periodiche, versamenti F24 con i codici tributo, LIPE, comunicazioni periodiche. Da questi elementi ricostruiamo il regime effettivamente applicato durante l’anno d’imposta e valutiamo se il comportamento concludente è dimostrabile.
3. Predisposizione della dichiarazione integrativa. Se i termini lo consentono, predisponiamo la dichiarazione integrativa correttiva del quadro VO errato, con il calcolo della sanzione ridotta attraverso il ravvedimento operoso nelle percentuali applicabili al caso specifico.
4. Contradditorio con l’Agenzia delle Entrate. Partecipiamo al contradditorio pre-accertamento, presentando le memorie difensive e la documentazione del comportamento concludente. In questa fase è possibile ottenere l’annullamento o la riduzione significativa delle pretese fiscali prima che diventino atti definitivi.
5. Accertamento con adesione. Se l’Ufficio non archivia la pretesa, valutiamo l’opportunità dell’adesione (che riduce le sanzioni a un terzo), analizzando se le condizioni offerte dall’Amministrazione siano accettabili rispetto alle probabilità di successo in giudizio.
6. Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. Nei casi in cui la pretesa fiscale sia infondata o sproporzionata e non sia possibile definire la controversia in via amministrativa, proponiamo ricorso documentando la violazione formale, la sanzione applicabile, il comportamento concludente e i vizi procedurali eventualmente presenti nell’atto.
7. Appello e ricorso in Cassazione. La continuità della difesa fino al giudizio di legittimità è garantita dalla qualifica di avvocato cassazionista dell’Avv. Monardo. Lo stesso difensore segue la causa dall’analisi iniziale fino all’eventuale pronuncia della Corte di Cassazione, assicurando coerenza nella linea difensiva e piena conoscenza del fascicolo.
8. Autotutela. Nei casi di vizi evidenti dell’atto (sanzione superiore al massimo edittale, qualificazione errata della violazione, notifica irregolare, errore di soggetto), richiediamo all’Ufficio l’annullamento in autotutela prima ancora di proporre ricorso, abbreviando i tempi e i costi.
9. Analisi preventiva delle opzioni e dei regimi IVA. Per i clienti che vogliono prevenire futuri errori nel quadro VO, il nostro staff affronta la pianificazione delle scelte opzionali annuali, verificando i presupposti soggettivi e oggettivi per ogni regime e documentando correttamente il comportamento concludente per l’anno d’imposta in corso.
10. Assistenza nelle controversie con professionisti. Nei casi in cui l’errore nel quadro VO sia imputabile al professionista delegato, assistiamo il cliente sia nella difesa tributaria verso il Fisco sia nell’eventuale azione di responsabilità civile verso il consulente, coordinando le due linee d’intervento.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Nel contenzioso tributario in materia di IVA e dichiarazioni, la qualifica di cassazionista è determinante: consente di seguire la controversia dalla fase di contradditorio con l’Ufficio fino alla Corte di Cassazione, mantenendo la stessa linea difensiva e la stessa conoscenza del fascicolo. Lo staff multidisciplinare — avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso — consente di integrare la competenza giuridica con quella contabile, fondamentale per ricostruire il comportamento concludente e per dialogare con i tecnici dell’Amministrazione finanziaria.
Chiusura — L’informazione corretta è la prima difesa
Il quadro VO è un adempimento formale, non una trappola. Ma diventare una trappola quando si affrontano con credenze errate i controlli dell’Agenzia delle Entrate, quando si prendono decisioni difensive basate su miti che la legge smentisce puntualmente.
L’informazione corretta è la prima difesa: sapere che l’omissione del quadro VO non invalida l’opzione già esercitata mediante comportamento concludente; sapere che la sanzione è fissa e sanabile con il ravvedimento; sapere che una dichiarazione integrativa è sempre possibile entro i termini; sapere che il comportamento documentato prevale sulla casella sbagliata. Questi principi, radicati nel D.P.R. 442/1997 e confermati da decenni di prassi e giurisprudenza, trasformano quello che sembra un accertamento inevitabile in una difesa concreta.
Lo Studio Monardo è specializzato nella materia tributaria connessa all’IVA, alle dichiarazioni annuali e al contenzioso con l’Agenzia delle Entrate. L’Avv. Monardo, in qualità di avvocato cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare di livello nazionale, segue personalmente ogni fascicolo con la continuità che garantisce la migliore difesa possibile — dal primo contradditorio fino all’eventuale ricorso innanzi alla Corte Suprema.
📩 Non aspettare che la pretesa fiscale diventi definitiva: il momento migliore per difendersi è sempre il più precoce possibile. Scrivici subito — tutti i riferimenti per contattare lo Studio Monardo sono al termine di questa guida.
Studio Legale Monardo — Diritto tributario, contenzioso IVA, sovraindebitamento, crisi d’impresa Avv. Giuseppe Angelo Monardo — Avvocato Cassazionista [Contatti e riferimenti dello studio in fondo alla pagina]
Approfondimento normativo — Il quadro VO nel sistema delle opzioni IVA: struttura, sezioni e vincoli
Comprendere il quadro VO nella sua architettura complessiva aiuta a sfatare i miti con ancora più precisione. Non si tratta di un blocco monolitico, ma di un quadro articolato in cinque sezioni, ciascuna con le proprie regole sui regimi opzionabili, sui vincoli temporali e sulle modalità di esercizio.
Sezione 1 — Opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell’IVA. È la sezione più articolata, che raccoglie le principali scelte in materia di imposta sul valore aggiunto: la rettifica facoltativa della detrazione per beni ammortizzabili (VO1), la liquidazione IVA trimestrale (VO2), la rinuncia al regime speciale di esonero in agricoltura (VO3), la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti ex art. 36-bis (VO5), il regime IVA per cassa (VO15), e via dicendo. Ciascun rigo ha una disciplina propria che richiede un’analisi specifica.
Sezione 2 — Opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi. Riguarda i regimi contabili: per esempio l’opzione per la contabilità ordinaria da parte di chi avrebbe diritto al regime semplificato (VO20 per le imprese, VO21 per gli esercenti arti e professioni), o l’opzione per la determinazione del reddito secondo i criteri di cassa invece che per competenza. Anche qui il vincolo temporale è variabile: alcune opzioni vincolano per un anno, altre per un triennio.
Sezione 3 — Opzioni e revoche agli effetti sia dell’IVA che delle imposte sui redditi. Raccoglie i regimi che impattano su entrambe le imposte, come il regime di contabilità agevolata per le imprese agricole o il regime speciale per le organizzazioni di volontariato (VO18, introdotto con rilevanza dal 2021).
Sezione 4 — Opzioni e revoche agli effetti dell’imposta sugli intrattenimenti. Sezione residuale per contribuenti che applicano il regime dell’imposta sugli intrattenimenti.
Sezione 5 — Opzioni e revoche agli effetti dell’IRAP. Riguarda le scelte relative all’imposta regionale sulle attività produttive, in particolare per determinati settori.
Il vincolo temporale: un aspetto spesso ignorato
Un elemento che il passaparola omette quasi sempre è che le opzioni esercitate mediante il quadro VO non sono liberamente revocabili dall’anno successivo. La legge prevede vincoli minimi di permanenza nel regime scelto:
- Almeno un triennio per le opzioni relative a diverse modalità di determinazione dell’imposta (per esempio il passaggio alla contabilità ordinaria da parte di chi avrebbe diritto alla semplificata, o l’adozione del regime IVA per cassa).
- Almeno un anno per le opzioni relative ai regimi contabili (per esempio le liquidazioni trimestrali, che vincolano per il solo anno in cui l’opzione è esercitata ma rimangono valide fino a revoca, purché persistano i presupposti).
Questo significa che chi ha esercitato un’opzione mediante comportamento concludente nel 2024 non può semplicemente “cambiare idea” nel 2025 senza rispettare il vincolo minimo. E chi vuole revocare un’opzione deve esercitare la revoca mediante comportamento concludente opposto — e comunicarla a sua volta nel quadro VO dell’anno successivo. Una revoca “formale” (casella di revoca barrata nel quadro VO) senza comportamento concludente opposto non è efficace, per gli stessi motivi già illustrati.
Il problema del regime di contabilità semplificata: una questione che genera molti errori nel VO
A partire dal 2023, la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha innalzato le soglie di accesso alla contabilità semplificata: 500.000 euro di ricavi per le prestazioni di servizi, 800.000 euro per le altre attività. Questo ha prodotto effetti a cascata sul quadro VO, perché il regime di contabilità semplificata si applica naturalmente ai soggetti che non superano le soglie, senza bisogno di opzione — ed è collegato all’accesso alle liquidazioni IVA trimestrali per le stesse soglie.
Chi nel 2022 era in contabilità ordinaria (per superamento delle soglie precedenti) e nel 2023 è tornato nei limiti per la contabilità semplificata, non ha bisogno di barrare nessuna casella nel quadro VO per comunicare il rientro al regime naturale. L’opzione per la contabilità ordinaria, invece, deve essere comunicata nel VO20 (imprese) o VO21 (professionisti) se si vuole mantenere il regime ordinario nonostante si rientri nei limiti del semplificato, con vincolo triennale.
Questo meccanismo ha generato moltissimi errori nelle dichiarazioni IVA degli anni 2023-2026: contribuenti che hanno barrato caselle non necessarie (generando comunicazioni formalmente errate), contribuenti che non hanno barrare caselle necessarie (creando incoerenze), e — nei casi peggiori — contribuenti che hanno confuso il regime contabile con il regime di liquidazione IVA, finendo per compilare il quadro VO in modo incompatibile con la propria realtà contabile.
L’obbligo di allegare il quadro VO al modello Redditi in caso di esonero dalla dichiarazione IVA
Un aspetto tecnico che il passaparago spesso ignora: se il contribuente è esonerato dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA (per esempio perché effettua esclusivamente operazioni esenti e ha esercitato la dispensa da adempimenti ex art. 36-bis), ma deve comunque comunicare un’opzione o una revoca, il quadro VO va presentato in allegato alla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI PF o SP o SC), barrando l’apposita casella nel frontespizio del modello.
Omettere il quadro VO in allegato al modello REDDITI, quando è necessario, è una violazione formale analoga a quella già descritta — con la sanzione fissa dell’art. 8, D.Lgs. 471/1997. Ma il contribuente esonerato dalla dichiarazione IVA che non presenta il quadro VO allegato al REDDITI può trovarsi in una posizione difensiva più delicata, perché il collegamento tra il suo comportamento concludente e la comunicazione formale è meno diretto e più difficile da documentare.
Come funziona il ravvedimento operoso per il quadro VO: calcoli pratici
Per il contribuente che vuole regolarizzare autonomamente un’omissione o un errore nel quadro VO senza aspettare un atto del Fisco, il ravvedimento operoso è lo strumento principale. Ecco come funziona nella pratica, con i calcoli aggiornati alla normativa vigente (D.Lgs. 472/1997 come modificato dal D.Lgs. 87/2024 per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024).
La sanzione base per l’omessa o errata compilazione del quadro VO è quella dell’art. 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997: da 250 euro a 2.000 euro. Si prende come riferimento il minimo edittale (250 euro) per il calcolo della sanzione ridotta.
Le percentuali di riduzione applicabili (art. 13, D.Lgs. 472/1997, nella versione applicabile alle violazioni post-1° settembre 2024):
- Entro 14 giorni dalla violazione: 1/15 per ciascun giorno (per violazioni d’omissione puntuale; per il VO si applica diversamente, ma il principio è analogo).
- Entro 90 giorni dalla violazione: 1/9 del minimo = circa 27,78 euro.
- Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione: 1/8 del minimo = circa 31,25 euro.
- Oltre il termine della dichiarazione ma entro il termine per l’accertamento: 1/7 del minimo = circa 35,71 euro.
- Dopo la notifica di uno schema di atto (ma prima dell’atto definitivo): 1/6 del minimo = circa 41,67 euro.
- Dopo la notifica dell’atto di accertamento (e fino alla definizione del giudizio di primo grado): 1/5 del minimo = circa 50 euro.
Il ravvedimento si effettua presentando la dichiarazione integrativa (barrando la casella “dichiarazione integrativa” nel frontespizio del modello IVA) e versando la sanzione ridotta tramite modello F24, utilizzando il codice tributo appropriato.
Esempio pratico. Alfa SNC si accorge, nel giugno 2026, di aver omesso il rigo VO15 (opzione per il regime IVA per cassa) nella dichiarazione IVA 2026 (anno 2025), presentata ad aprile 2026. Sono trascorsi oltre 90 giorni dalla scadenza ordinaria di presentazione (30 aprile 2026). La regolarizzazione avviene “oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno della violazione” ma ben prima del termine di accertamento: la sanzione ridotta è 1/7 di 250 euro = 35,71 euro, arrotondato a 35 o 36 euro a seconda delle istruzioni di versamento. Alfa presenta la dichiarazione integrativa, versa la sanzione con F24 e chiude la vicenda.
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