Comunicazione Di Irregolarità Per Binance: Cosa Fare E Difesa Legale

Quando è la giurisprudenza, e non la legge, a dirti cosa fare

Chi riceve da Binance o da un altro exchange una comunicazione di irregolarità — un blocco temporaneo, una richiesta di documenti aggiuntivi, un preavviso di chiusura del rapporto — si scontra con un problema che il solo testo di legge non risolve. Il Decreto Legislativo 231/2007 impone obblighi di adeguata verifica e di segnalazione, ma lascia agli intermediari un margine di discrezionalità enorme su come e per quanto tempo applicare quelle misure. È stata la giurisprudenza, negli ultimi tre anni, a tracciare i confini concreti: quando un blocco è legittimo, quando diventa risarcibile, quando la piattaforma deve informare il cliente e quando invece può tacere. Questa guida traduce quelle decisioni in indicazioni operative per chi si trova con fondi bloccati su un conto crypto.

A complicare ulteriormente il quadro c’è il fatto che gli exchange non sono banche in senso tecnico, ma soggetti di nuovo conio — i CASP, Crypto-Asset Service Provider — sottoposti a una disciplina che si è stratificata negli ultimi anni: prima la normativa antiriciclaggio generale, poi le regole specifiche sui prestatori di servizi in valuta virtuale, infine il Regolamento MiCA, entrato ora nella sua fase pienamente operativa. Chi si affida solo al testo delle policy pubblicate dalla piattaforma rischia di non cogliere che, dietro quella comunicazione standardizzata, si applicano principi elaborati da tribunali italiani su casi concreti, spesso molto simili al proprio. Conoscere quei principi permette di capire, prima ancora di consultare un legale, se la propria situazione rientra tra quelle in cui attendere è la scelta giusta o tra quelle in cui agire subito con una diffida formale è l’unica strada per non subire un pregiudizio ulteriore.

Il collegamento tra questa materia e la competenza dello Studio Monardo non è casuale: la disciplina degli intermediari finanziari e delle piattaforme di cripto-attività richiede un coordinamento tra diritto bancario e profili di compliance antiriciclaggio, esattamente l’ambito in cui opera lo staff multidisciplinare nazionale coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, che unisce competenze legali e contabili per affrontare controversie con intermediari finanziari e prestatori di servizi per le cripto-attività.

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Il quadro normativo in breve

Prima di guardare alle sentenze, serve un minimo di orientamento sulle regole che gli exchange devono rispettare. La materia poggia su due pilastri paralleli.

Il primo è la disciplina antiriciclaggio generale, il D.Lgs. 231/2007, più volte modificato — in particolare dal D.Lgs. 90/2017, che ha recepito la IV Direttiva AML, e dal D.Lgs. 125/2019, che ha introdotto la definizione di “prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale” e “prestatori di servizi di portafoglio digitale” tra i soggetti obbligati. Questi soggetti devono compiere l’adeguata verifica della clientela, mantenere un controllo costante del rapporto per tutta la sua durata e, se emergono elementi di anomalia, procedere alla segnalazione di operazione sospetta (SOS) all’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia. La norma, però, non impone affatto di bloccare l’intero conto ogni volta che sorge un dubbio: impone di segnalare, e di astenersi dal compiere la specifica operazione sospetta fino all’avvenuta segnalazione.

Il secondo pilastro è più recente e riguarda specificamente gli exchange: il Regolamento MiCA (UE) 2023/1114 e il decreto italiano di attuazione, il D.Lgs. 129/2024, hanno introdotto la qualifica di CASP (Crypto-Asset Service Provider), soggetta ad autorizzazione di Consob e Banca d’Italia. Il periodo transitorio nazionale, che consentiva agli operatori già iscritti al registro OAM di continuare a operare in attesa della licenza MiCA, si è concluso il 30 giugno 2026: da quella data gli operatori privi di autorizzazione CASP in un Paese UE devono cessare l’attività, limitandosi a operazioni funzionali alla chiusura dei rapporti con i clienti — trasferimento o liquidazione delle posizioni — nel rispetto degli obblighi antiriciclaggio. È in questo contesto regolatorio, di transizione forzata e di intensificazione dei controlli, che molte comunicazioni di irregolarità vengono inviate agli utenti italiani in questo periodo.

In altre parole: se hai ricevuto una comunicazione di irregolarità proprio in questi mesi, non è detto che dipenda da un sospetto specifico sulla tua posizione. Può derivare anche dalla revisione generale della base clienti che gli exchange stanno conducendo per adeguarsi al nuovo regime MiCA e per gestire ordinatamente la propria eventuale uscita dal mercato italiano.

A questo quadro si aggiungono due ulteriori strumenti normativi europei, entrati in vigore proprio negli ultimi due anni, che stanno spingendo gli exchange a intensificare i controlli sulla clientela. Il primo è il Regolamento (UE) 2023/1113, la cosiddetta Travel Rule, che estende ai trasferimenti di cripto-attività l’obbligo — già previsto per i bonifici bancari — di accompagnare ogni movimentazione con i dati identificativi di mittente e beneficiario, anche quando il trasferimento avviene tra wallet di piattaforme diverse. Il secondo è il pacchetto della VI Direttiva antiriciclaggio (UE) 2024/1640, insieme al Regolamento (UE) 2024/1624 e al Regolamento (UE) 2024/1620, che istituisce la nuova Autorità antiriciclaggio europea (AMLA), con piena operatività attesa dal 2027. Questi strumenti non modificano la sostanza dei principi già visti — adeguata verifica, segnalazione, proporzionalità della misura — ma ne rafforzano l’applicazione pratica, imponendo agli exchange controlli più granulari sui trasferimenti verso wallet esterni, spesso proprio l’elemento che fa scattare le comunicazioni di irregolarità ricevute dagli utenti negli ultimi mesi.

Va inoltre ricordato che il tema, pur toccando anche profili fiscali per chi detiene cripto-attività, in questa sede va tenuto distinto dalla disciplina tributaria: la comunicazione di irregolarità di un exchange riguarda, nella stragrande maggioranza dei casi, il rispetto degli obblighi di adeguata verifica e di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, non un accertamento fiscale, che segue canali e strumenti di tutela completamente diversi.

Sul piano istituzionale, la vigilanza sui CASP italiani è ripartita tra Consob, competente sui profili di trasparenza e correttezza verso la clientela, e Banca d’Italia, competente sui profili prudenziali e sui presidi antiriciclaggio, in base al protocollo d’intesa tra le due autorità stipulato in attuazione del MiCAR. A luglio 2025 la Banca d’Italia ha esteso ai prestatori di servizi per le cripto-attività, diversi dagli intermediari bancari già vigilati, le disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di organizzazione interna già previste per il settore bancario e finanziario tradizionale: questo significa che, dal punto di vista degli obblighi di verifica sulla clientela, un exchange autorizzato come CASP è oggi soggetto a regole molto simili a quelle di una banca, con la conseguenza che l’intero impianto giurisprudenziale elaborato sui conti correnti bancari trova applicazione pressoché diretta anche in questo ambito.

L’orientamento consolidato

Sul potere degli intermediari di bloccare un conto o un rapporto continuativo, la giurisprudenza — bancaria in origine, ma applicabile per analogia diretta ai CASP in quanto soggetti obbligati ai sensi dello stesso D.Lgs. 231/2007 — ha costruito negli ultimi anni un impianto di principi piuttosto stabile.

Il primo principio, spesso frainteso dagli utenti, è che la segnalazione di operazione sospetta non equivale al blocco del conto. Il Tribunale di Venezia, con sentenza del 4 dicembre 2024, ha chiarito che la normativa antiriciclaggio non dispone che l’intermediario possa o debba limitare l’operatività su un conto ogniqualvolta sorga il sospetto di operazioni illecite: impone unicamente un obbligo di segnalazione. La Suprema Corte ha chiarito, con l’ordinanza n. 11440/2024, che l’obbligo di segnalare sussiste anche quando la provvista iniziale dei fondi era perfettamente tracciabile, se le movimentazioni successive presentano caratteristiche anomale — un principio pienamente estendibile ai flussi crypto, dove il deposito iniziale in euro può essere del tutto lecito ma i prelievi o gli scambi successivi destare sospetto. In altre parole, se ti trovi in questa situazione, sappi che l’origine “pulita” dei fondi non basta da sola a escludere ogni controllo su come li movimenti dopo.

Il secondo principio riguarda i limiti al potere di blocco. Diverse pronunce di merito — tra cui il Tribunale di Milano, sentenza n. 9665/2023, e il Tribunale di Venezia, sentenza n. 4659/2024 — hanno ribadito che la normativa antiriciclaggio non conferisce all’intermediario il potere di congelare a tempo indefinito le somme del cliente sulla base di un proprio sospetto o della sola segnalazione all’UIF. L’orientamento si è consolidato nel senso che, se il blocco nasce dall’impossibilità di completare l’adeguata verifica, l’intermediario deve procedere alla chiusura del rapporto secondo le modalità contrattuali, consentendo al cliente di recuperare le somme residue — non trattenerle a oltranza senza una base giuridica specifica. Il principio, calato nella pratica, significa che un conto Binance bloccato “a tempo indeterminato” senza spiegazioni, mesi dopo l’invio dei documenti richiesti, integra già di per sé un’anomalia contestabile.

Il terzo principio riguarda la proporzionalità della misura. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 283/2025 del 16 gennaio 2025, ha ribadito che l’obbligo di segnalazione — e a fortiori qualunque misura restrittiva — presuppone elementi di anomalia sia soggettivi che oggettivi, valutati in concreto e non desunti da automatismi. Nello stesso senso, l’Arbitro Bancario Finanziario, con la decisione n. 5905 del 12 giugno 2023, ha condannato al risarcimento del danno un intermediario che, dopo aver chiuso un rapporto per dubbi sull’origine dei fondi, aveva trattenuto il saldo per oltre sei mesi senza alcuna base giuridica. Cosa significa per te: la sproporzione tra la misura adottata e gli elementi di sospetto realmente disponibili è, da sola, un motivo sufficiente per contestare la condotta della piattaforma.

Va inoltre notato che questi principi, sviluppati in origine dalla giurisprudenza sui rapporti bancari tradizionali, si applicano agli exchange senza necessità di forzature interpretative: l’art. 3, comma 5, lett. i) del D.Lgs. 231/2007 include espressamente i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale tra i soggetti obbligati, con i medesimi doveri di adeguata verifica, controllo costante e segnalazione previsti per banche e intermediari finanziari tradizionali. Questo significa che ogni principio elaborato dai tribunali sui conti correnti bancari — dalla necessità di un giudizio oggettivo di anomalia, alla proporzionalità della misura, fino ai limiti di durata di un blocco privo di base giuridica aggiornata — trova applicazione diretta anche quando l’intermediario coinvolto è un exchange di criptovalute, senza che sia necessario attendere pronunce specificamente dedicate a questo settore.

Un quarto principio, spesso trascurato, riguarda l’onere della prova in un eventuale contenzioso. Le pronunce esaminate concordano su un punto: non è l’utente a dover dimostrare l’insussistenza di ogni possibile anomalia, bensì l’intermediario a dover giustificare, con elementi concreti e documentati, perché la misura restrittiva sia stata adottata e perché sia stata mantenuta per un determinato periodo. L’orientamento si è consolidato nel senso che un generico richiamo alla normativa antiriciclaggio, privo di riferimenti puntuali alla posizione specifica del cliente, non è sufficiente a giustificare in giudizio il protrarsi di un blocco. Questo significa, nella pratica, che l’utente non deve “difendersi” da un’accusa implicita, ma può legittimamente pretendere che sia la piattaforma a spiegare, con fatti concreti, perché la misura restrittiva persista.

Il blocco è legittimo o è un eccesso di zelo?

LA QUESTIONE. Il dubbio più frequente di chi riceve una comunicazione di irregolarità è capire se l’exchange stia semplicemente applicando la legge o stia esagerando: “Posso fare qualcosa, o devo solo aspettare che decidano loro?”

COSA HANNO DECISO I GIUDICI. Il Tribunale di Monza, sentenza n. 1575/2021, ha affermato che la banca — e per estensione l’intermediario crypto — ha il dovere di astenersi dal compiere un’operazione quando questa appare palesemente illecita, ad esempio un pagamento volutamente frazionato per eludere le soglie di tracciabilità: in questo caso il rifiuto è doveroso, non discrezionale. Diversamente, il Tribunale di Venezia (4 dicembre 2024) ha escluso la responsabilità dell’intermediario per omessa segnalazione quando manca la prova che una segnalazione tempestiva avrebbe effettivamente impedito il danno lamentato dal cliente: la responsabilità della banca non è automatica, va sempre dimostrato il nesso causale tra condotta omissiva e pregiudizio. La Corte d’Appello di Roma (sentenza n. 283/2025) ha aggiunto che l’obbligo di segnalazione — e quindi ogni misura ad esso collegata — si fonda su un giudizio oggettivo di anomalia, non su un sospetto generico o su un automatismo di sistema.

SE C’È CONTRASTO. Non si tratta di un vero contrasto giurisprudenziale, quanto di piani diversi che vanno tenuti distinti: un conto, la legittimità in astratto del potere di intervenire sull’operatività quando l’anomalia è oggettiva; un altro, la responsabilità risarcitoria dell’intermediario quando quel potere viene esercitato senza adeguata istruttoria o mantenuto oltre il necessario. L’assunzione prudenziale da adottare è che il blocco, in sé, non è quasi mai contestabile nell’immediato — lo diventa quando si protrae senza motivazione o senza che il cliente abbia la possibilità di fornire chiarimenti.

COSA SIGNIFICA PER TE. Se il blocco arriva accompagnato da una richiesta specifica di documenti o chiarimenti, la strada più efficace nel breve periodo è rispondere in modo completo e tempestivo. Se invece il blocco perdura senza alcuna richiesta concreta o risposta della piattaforma, la mancanza di collaborazione da parte dell’exchange diventa essa stessa un elemento a tuo favore in un eventuale contenzioso. La continuità di strategia legale, dalla diffida iniziale fino all’eventuale giudizio, è ciò che permette di trasformare questa distinzione tra i due piani in un vantaggio processuale concreto.

Vale la pena aggiungere che la distinzione tra i due piani — legittimità del blocco e responsabilità risarcitoria — ha conseguenze pratiche anche sulla scelta della strategia da adottare. Se l’obiettivo primario è recuperare rapidamente la disponibilità dei fondi, la strada più diretta resta la diffida formale seguita, in caso di inerzia, da un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., strumento che i tribunali italiani utilizzano con relativa frequenza in questa materia proprio perché il danno da immobilizzo dei fondi è spesso difficilmente riparabile in altro modo. Se invece l’obiettivo è anche ottenere un risarcimento per il pregiudizio già subito — mancati guadagni da un investimento, spese aggiuntive, difficoltà a onorare impegni finanziari — la strategia richiede una raccolta documentale più ampia, orientata a dimostrare sia la sproporzione della misura sia il nesso causale con il danno lamentato, in linea con quanto richiesto dal Tribunale di Venezia nella pronuncia del 4 dicembre 2024.

È utile anche distinguere, fin dal primo momento, tra danno patrimoniale diretto e danno non patrimoniale. Il primo comprende le perdite economiche misurabili con precisione: mancata vendita di un asset in un momento di mercato favorevole, interessi passivi su altri conti, spese sostenute per aprire rapporti alternativi. Il secondo, più difficile da quantificare, riguarda il pregiudizio derivante dall’incertezza prolungata e dallo stress gestionale di non poter disporre del proprio patrimonio. La giurisprudenza tende a riconoscere con maggiore facilità il primo tipo di danno, quando adeguatamente documentato con estratti conto, ordini di mercato non eseguiti o altra prova concreta, mentre il secondo richiede una dimostrazione più articolata della gravità e serietà del pregiudizio, secondo i criteri generali elaborati dalla giurisprudenza sul danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale.

Quanto può durare legittimamente un blocco?

LA QUESTIONE. Una delle domande più pratiche riguarda la durata: esiste un termine oltre il quale il blocco diventa automaticamente illegittimo, o tutto dipende dal caso concreto?

COSA HANNO DECISO I GIUDICI. La disciplina pubblicistica prevede un termine tecnico solo per la sospensione operata dall’UIF su richiesta del soggetto obbligato o delle autorità investigative, che l’art. 6, comma 7, del D.Lgs. 231/2007 fissa in cinque giorni lavorativi. Ma questo termine riguarda la sospensione dell’operazione specifica disposta dall’Autorità, non il blocco dell’intero rapporto deciso autonomamente dall’intermediario per ragioni di adeguata verifica, che la giurisprudenza tratta diversamente. L’ABF (decisione n. 5905/2023) ha considerato ingiustificato — e quindi risarcibile — un trattenimento del saldo per oltre sei mesi, in assenza di qualunque base giuridica sopravvenuta. In pronunce di merito relative a casi analoghi di conti bloccati per periodi ancora più lunghi, i giudici hanno costantemente richiesto che l’intermediario dimostri, con elementi concreti e aggiornati, la persistenza delle ragioni del blocco: non basta il richiamo generico alla normativa antiriciclaggio invocato una volta e mai più circostanziato.

SE C’È CONTRASTO. Non esiste un termine legale univoco applicabile a ogni blocco discrezionale, e questo crea inevitabile incertezza per l’utente. L’orientamento prevalente, tuttavia, converge su un criterio di ragionevolezza e proporzionalità: più tempo passa senza una richiesta specifica o una motivazione aggiornata, più cresce il rischio di responsabilità per l’intermediario. L’assunzione prudenziale più utile è considerare che, superati alcuni mesi senza risposte concrete da parte della piattaforma, la posizione del cliente per un’eventuale azione risarcitoria si rafforza sensibilmente.

COSA SIGNIFICA PER TE. Tieni traccia di ogni comunicazione — o assenza di comunicazione — ricevuta dall’exchange, con relative date: questo diario servirà a dimostrare, se necessario, la sproporzione temporale della misura. Documentare puntualmente ogni scadenza ignorata dalla piattaforma è già metà del lavoro difensivo.

Un aspetto ulteriore da considerare riguarda la differenza tra il blocco per verifica AML in senso stretto e il blocco legato ai profili regolatori dell’autorizzazione MiCA. Se un exchange comunica che la misura deriva dalla mancata autorizzazione CASP e dalla conseguente necessità di gestire ordinatamente la chiusura dei rapporti con la clientela italiana, il parametro di riferimento cambia: non si applica più, in senso stretto, il termine di ragionevolezza elaborato per i blocchi antiriciclaggio individuali, ma quello — più favorevole al cliente — della disciplina transitoria, che impone comunque di consentire operazioni di trasferimento o liquidazione delle posizioni. Un blocco totale, che impedisca anche queste operazioni minime, risulta quindi ancora più difficile da giustificare per la piattaforma rispetto a un blocco motivato da un sospetto specifico e circostanziato.

Cosa succede se sospetto che dietro il blocco ci sia un’indagine penale in corso?

LA QUESTIONE. Molti utenti temono che dietro una generica “comunicazione di irregolarità” si celi in realtà un procedimento penale a loro carico, magari per riciclaggio, e si chiedono se l’exchange sia tenuto a informarli.

COSA HANNO DECISO I GIUDICI. Qui la disciplina è netta e va conosciuta prima di allarmarsi. L’art. 39 del D.Lgs. 231/2007 vieta espressamente all’intermediario di comunicare al cliente l’avvenuta segnalazione di operazione sospetta, salvo eccezioni tassative: è una regola di sistema, pensata per non vanificare l’efficacia investigativa della segnalazione. Sul piano penale, la Cassazione ha più volte precisato i confini della qualificazione delle cripto-attività ai fini dei reati di riciclaggio: con la sentenza n. 44978/2022, la Cassazione penale (sez. II) ha chiarito che le criptovalute, pur non avendo corso legale, rientrano pienamente nella nozione di “altre utilità” rilevante per le fattispecie di riciclaggio e reimpiego. Con la sentenza n. 22651/2025, la stessa sezione ha però ribadito un argine di garanzia importante: ai fini della configurabilità dei reati di riciclaggio è necessario che il reato presupposto sia individuato quantomeno nella sua tipologia, non essendo sufficiente la mera opacità tecnica di un’operazione in criptovaluta per fondare un sospetto penalmente rilevante. La Cassazione, con la sentenza n. 44378/2022, ha inoltre definito con precisione la figura dell'”exchanger” e ha confermato che i prestatori di servizi relativi alla valuta virtuale sono soggetti obbligati ai sensi dell’art. 3, comma 5, lett. i) del D.Lgs. 231/2007, tenuti all’iscrizione presso l’OAM.

SE C’È CONTRASTO. Non c’è contrasto tra queste pronunce, ma una linea di equilibrio che i giudici cercano costantemente: da un lato ampliare la tutela contro il riciclaggio anche nel mondo crypto, dall’altro evitare che una transazione semplicemente “difficile da tracciare” diventi automaticamente sospetta di reato. L’orientamento consolidato rifiuta esplicitamente ogni automatismo tra utilizzo di criptovalute e presunzione di illiceità.

COSA SIGNIFICA PER TE. Il silenzio della piattaforma sulle ragioni specifiche del blocco non significa necessariamente che tu sia sotto indagine: può derivare semplicemente dal divieto legale di comunicazione previsto dall’art. 39. La reazione corretta non è il panico ma la ricostruzione documentale della propria posizione, per essere pronti a fornire chiarimenti appena richiesti, senza mai ammettere né escludere nulla che non ti venga concretamente contestato. In questo tipo di verifiche, la presenza di un difensore che segue la strategia dalla prima diffida fino a un eventuale grado di legittimità fa la differenza tra una gestione reattiva e una gestione ordinata del rischio.

Va infine chiarito un equivoco frequente: la segnalazione di operazione sospetta all’UIF non equivale in alcun modo all’apertura di un procedimento penale, ed è statisticamente l’esito meno probabile di una segnalazione. La segnalazione avvia un’analisi finanziaria che può concludersi in archiviazione, senza alcun seguito investigativo, oppure può essere trasmessa alle autorità competenti solo se emergono elementi ulteriori. Anche quando un procedimento viene effettivamente avviato, la giurisprudenza penale richiede — come confermato dalla sentenza n. 22651/2025 — un livello di prova ben più elevato del semplice sospetto amministrativo che ha originato la segnalazione bancaria o dell’exchange. Questa distinzione tra piano amministrativo-antiriciclaggio e piano penale è essenziale per calibrare correttamente la propria reazione e per evitare comportamenti difensivi eccessivi o, all’opposto, sottovalutazioni pericolose.

La pronuncia più recente e rilevante

La decisione più significativa per chi oggi affronta un blocco su un exchange è la sentenza della Cassazione n. 13945 del 13 maggio 2026 (Pres. Graziosi, Rel. Fiecconi). Il caso nasce da un rapporto di conto corrente in cui la banca, secondo la curatela fallimentare ricorrente, aveva colposamente tollerato per anni operazioni anomale realizzate dai soci, senza attivare né la segnalazione all’UIF né l’interruzione del rapporto prevista in caso di impossibilità di completare l’adeguata verifica. Nei primi due gradi di giudizio era stato ritenuto sufficiente che la banca avesse adottato un modello di compliance formalmente adeguato, senza successivi rilievi da parte degli organi di vigilanza.

La Cassazione ha cassato con rinvio, per motivazione meramente apparente, chiarendo un punto destinato a cambiare l’approccio ai contenziosi con gli intermediari: gli obblighi antiriciclaggio, pur avendo natura pubblicistica nei rapporti con l’Autorità di vigilanza, si riverberano anche sui rapporti contrattuali tra intermediario e cliente, concretizzando i doveri di correttezza, buona fede e protezione previsti dagli articoli 1175, 1375 e 1218 del Codice civile. Non basta, quindi, che l’intermediario dimostri di avere un modello 231 astrattamente idoneo: deve dimostrare che quel modello ha funzionato in concreto, rispetto alle specifiche operazioni contestate. La Corte richiama, sul tema dell’adeguatezza sostanziale — e non solo cartacea — dei modelli di compliance, anche i principi già espressi in sede penale dalla Cassazione con le sentenze n. 27148/2023 (sez. III) e n. 23401/2021 (sez. VI).

Applicata al rapporto tra utente ed exchange, questa pronuncia significa che un cliente danneggiato da un blocco prolungato, opaco o sproporzionato non deve limitarsi a contestare la singola misura, ma può far valere la violazione dei doveri contrattuali di correttezza e protezione che, secondo la Cassazione, permeano l’intero rapporto — a prescindere dal fatto che l’Autorità di vigilanza non abbia mai contestato nulla alla piattaforma sul piano regolamentare. È un principio che sposta l’attenzione dal profilo pubblicistico dei controlli antiriciclaggio a quello, più utile al singolo cliente, della responsabilità contrattuale.

Un secondo aspetto di questa pronuncia merita attenzione: la Cassazione chiarisce che la mera esistenza di un modello di compliance formalmente approvato non esonera l’intermediario dalla verifica in concreto di ogni singola operazione anomala. Applicato agli exchange, questo significa che la piattaforma non può limitarsi a invocare l’esistenza di un generico sistema di monitoraggio automatizzato delle transazioni per giustificare un blocco: se il cliente dimostra che l’operazione contestata era in realtà coerente con il proprio profilo economico e con la storia pregressa del rapporto, l’automatismo del sistema informatico non basta a sorreggere la misura restrittiva. Questo principio, già anticipato in sede penale dalla giurisprudenza sul “decalogo” della Banca d’Italia, trova ora una conferma esplicita anche sul piano della responsabilità civile, rafforzando sensibilmente la posizione dell’utente che intenda contestare un blocco fondato su un mero alert di sistema privo di successivo approfondimento umano.

Non va inoltre trascurato l’aspetto procedurale di questa pronuncia: la Cassazione ha censurato la sentenza di merito per motivazione meramente apparente, un vizio che ricorre quando il giudice richiama principi generali senza confrontarsi con gli elementi concreti del caso. Questo stesso vizio può essere fatto valere anche nei confronti delle comunicazioni standardizzate degli exchange: una motivazione che si limiti a citare genericamente “obblighi normativi” senza indicare alcun elemento specifico riferito alla posizione del cliente presenta la medesima debolezza argomentativa censurata dalla Suprema Corte, ed è quindi un terreno fertile per una contestazione ben costruita.

I principi applicati ai casi reali

Per capire come questi orientamenti si traducono in pratica, ecco tre simulazioni numeriche costruite su situazioni-tipo, con dati puramente ipotetici a fini dimostrativi.

Prima simulazione. Un utente detiene su Binance un saldo di 34.700 € in stablecoin, accumulato con bonifici tracciabili dal proprio conto bancario italiano. Il 6 marzo riceve una comunicazione di irregolarità che blocca ogni prelievo, senza ulteriori dettagli. Alla luce di Cass. n. 11440/2024, la tracciabilità della provvista iniziale non è di per sé sufficiente a escludere un controllo su movimentazioni successive giudicate anomale — ad esempio trasferimenti frequenti verso wallet esterni non verificati. Se l’utente fornisce entro pochi giorni la documentazione completa di origine dei fondi e non riceve risposta entro un termine ragionevole (indicativamente alcune settimane), la posizione dell’exchange diventa via via meno difendibile secondo i principi del Trib. Milano n. 9665/2023 e del Trib. Venezia n. 4659/2024. In questo scenario, la scelta più efficace è formalizzare una diffida che fissi un termine perentorio per la risposta della piattaforma, in modo da poter dimostrare, in un secondo momento, il momento esatto in cui l’inerzia dell’exchange è diventata ingiustificabile.

Seconda simulazione — variante. Riprendendo l’ipotesi della richiesta KYC del 12 gennaio con termine di 30 giorni, ipotizziamo che l’utente risponda puntualmente entro la scadenza, allegando un documento d’identità aggiornato, ma il conto resti comunque bloccato altri quattro mesi senza alcuna ulteriore comunicazione. In questo caso lo scenario si ribalta rispetto a quello originario: l’aver adempiuto tempestivamente alla richiesta specifica trasforma il protrarsi del blocco in una condotta priva di giustificazione aggiornata, esattamente il tipo di situazione sanzionata dall’ABF nella decisione n. 5905/2023. La differenza tra i due esiti — responsabilità dell’utente inerte oppure responsabilità della piattaforma inerte — dipende quindi da un solo elemento: chi, tra le due parti, ha smesso per primo di collaborare.

Seconda simulazione. Un secondo utente riceve, il 12 gennaio, la richiesta di aggiornare la documentazione KYC scaduta, con termine di 30 giorni. Non risponde per disattenzione. Il conto viene bloccato il 15 febbraio. In questo caso, secondo l’orientamento richiamato dal Trib. di Roma n. 19364/2024 sul controllo costante del rapporto, l’exchange ha correttamente esercitato un dovere di vigilanza legittimo e proporzionato: la responsabilità dell’inerzia ricade sull’utente, non sulla piattaforma, e la strada corretta è la produzione immediata dei documenti richiesti, non la contestazione del blocco.

Terza simulazione. Un terzo utente ha un conto bloccato da otto mesi, senza alcuna richiesta di documenti ulteriore rispetto alla verifica iniziale già superata con esito positivo un anno prima. Alla luce della decisione ABF n. 5905/2023 — che ha ritenuto risarcibile un trattenimento di soli sei mesi privo di base giuridica aggiornata — questa situazione integra gli estremi di un blocco sproporzionato: la mancanza di ogni ulteriore richiesta concreta, unita al tempo trascorso, sposta l’onere della prova sulla piattaforma, che dovrà giustificare puntualmente la persistenza della misura. In questo scenario, un elemento probatorio decisivo è la dimostrazione che, nel periodo precedente al blocco, il profilo di rischio del cliente non era mai stato oggetto di rilievi: l’assenza di precedenti alert, unita al lungo lasso di tempo trascorso senza nuove richieste, costituisce un indizio forte della natura ormai ingiustificata della misura, coerente con quanto sottolineato dalla giurisprudenza di merito sulla necessità di una rivalutazione periodica e concreta del rischio, e non di un blocco “dimenticato” sul sistema.

Quarta simulazione. Un quarto utente, titolare di un conto su un exchange privo di autorizzazione CASP dopo il 30 giugno 2026, si vede impedire non solo i prelievi ma anche la semplice conversione delle proprie posizioni in euro, nonostante la disciplina transitoria imponga di consentire le operazioni funzionali alla liquidazione. In questo caso l’utente ha una posizione particolarmente solida: può documentare, attraverso il comunicato ufficiale di Consob e Banca d’Italia sulla fine del periodo transitorio, che la piattaforma sta violando essa stessa gli obblighi minimi previsti per la fase di uscita ordinata dal mercato italiano, aggravando — anziché gestire correttamente — il rischio per la propria clientela.

La giurisprudenza in tabella

Il quadro giurisprudenziale che abbiamo ricostruito in questo articolo riguarda due livelli distinti ma complementari: da un lato i principi civilistici, nati sui conti bancari tradizionali ma pienamente applicabili ai prestatori di servizi per le cripto-attività in quanto soggetti obbligati dallo stesso D.Lgs. 231/2007; dall’altro i principi penalistici sulla qualificazione delle criptovalute ai fini del riciclaggio, utili per capire cosa può — e cosa non può — fondare un sospetto rilevante. Tenere distinti questi due livelli è essenziale anche per orientare correttamente la strategia difensiva: le pronunce civilistiche servono soprattutto per contestare la legittimità e la proporzionalità del blocco e per fondare un’eventuale domanda risarcitoria, mentre le pronunce penalistiche servono a comprendere quando un sospetto amministrativo rischia di trasformarsi in qualcosa di più serio, e quali garanzie l’ordinamento offre in quel passaggio. La tabella seguente riepiloga tutti i riferimenti citati, distinguendo tra le due categorie.

PronunciaQuestione decisaPrincipio in sintesiRilevanza pratica
Cass. n. 13945/2026 (13.5.2026)Responsabilità civile della banca per omessi obblighi AMLGli obblighi antiriciclaggio incidono anche sui doveri contrattuali di correttezza e protezioneFondamento per azioni risarcitorie contro l’exchange, non solo verso l’Autorità
Cass. ord. n. 11440/2024Obbligo di segnalazione e tracciabilità dei fondiLa tracciabilità iniziale non esclude il dovere di segnalare movimentazioni successive anomaleUn’origine “pulita” dei fondi non basta a evitare ogni controllo
Corte App. Roma n. 283/2025 (16.1.2025)Presupposti dell’obbligo di segnalazioneServe un giudizio oggettivo di anomalia, non un automatismoContestabile un blocco fondato su mero automatismo di sistema
Trib. Roma n. 19364/2024Durata degli obblighi di verificaControllo costante del rapporto per tutta la sua durataLegittima la richiesta periodica di documenti aggiornati
Trib. Venezia (4.12.2024)Nesso causale tra omessa segnalazione e dannoLa responsabilità dell’intermediario non è automatica, va provato il nesso causaleOnere della prova rilevante in giudizio
Trib. Milano n. 9665/2023Limiti al blocco del contoL’intermediario non può trattenere fondi senza base giuridica specificaArgomento centrale per chiedere lo sblocco
Trib. Venezia n. 4659/2024Durata e chiusura del rapportoIn caso di verifica impossibile, va chiuso il rapporto, non congelato a oltranzaRafforza la richiesta di liquidazione delle somme
Trib. Monza n. 1575/2021Dovere di astensione da operazioni palesemente illeciteL’intermediario deve astenersi da operazioni manifestamente elusiveDistingue blocco doveroso da blocco discrezionale
ABF n. 5905/2023 (12.6.2023)Risarcimento per trattenimento prolungatoTrattenere il saldo oltre sei mesi senza base giuridica è risarcibileParametro temporale utile per valutare la sproporzione
Cass. pen. sez. II n. 44378/2022Qualificazione giuridica dell’exchangerI prestatori di servizi su valuta virtuale sono soggetti obbligati AMLConferma l’applicabilità del D.Lgs. 231/2007 agli exchange
Cass. pen. sez. II n. 22651/2025Prova del reato presupposto nel riciclaggioServe individuare almeno la tipologia del reato presuppostoArgine contro sospetti fondati solo sull’opacità tecnica
Cass. pen. sez. II n. 44978/2022Criptovalute come oggetto di riciclaggioLe criptovalute rientrano nella nozione di “altre utilità”Base per comprendere perché un exchange sorveglia i flussi
Cass. pen. sez. III n. 27148/2023Adeguatezza sostanziale del modello 231Il modello di compliance va valutato in concreto, non solo sulla cartaRichiamato dalla Cassazione 13945/2026
Cass. pen. sez. VI n. 23401/2021Adeguatezza sostanziale del modello 231Conferma lo stesso principio in altra fattispecieRafforza l’orientamento sulla compliance sostanziale

La sintesi operativa

Dall’insieme delle pronunce esaminate emergono alcuni principi pratici che vale la pena fissare, ciascuno accompagnato dalla ricaduta concreta per chi si trova a gestire una comunicazione di irregolarità.

  • La segnalazione di operazione sospetta non equivale al blocco del conto: sono misure distinte, con presupposti diversi. Se la piattaforma giustifica il blocco richiamando genericamente “obblighi di segnalazione”, va sempre verificato se quella giustificazione regge davvero, perché la legge non collega automaticamente le due cose.
  • Un blocco prolungato senza motivazione aggiornata è sempre più difficile da giustificare per l’exchange, man mano che passa il tempo. Il parametro dei sei mesi individuato dall’ABF nella decisione n. 5905/2023 è un riferimento utile, ma non un limite rigido: ogni caso va valutato considerando anche la complessità della posizione e la collaborazione prestata dal cliente.
  • L’origine tracciabile dei fondi non esclude controlli su movimentazioni successive ritenute anomale. Chi ha sempre operato con bonifici bancari tracciabili non è per questo automaticamente al riparo da controlli su trasferimenti verso wallet esterni o su scambi frequenti tra diverse cripto-attività.
  • Il silenzio della piattaforma sulle ragioni specifiche del blocco può derivare dal divieto legale di comunicazione previsto dall’art. 39 del D.Lgs. 231/2007, non necessariamente da un’indagine in corso. Questo silenzio, però, non esonera l’exchange dal fornire un livello minimo di informazioni compatibile con i doveri di correttezza contrattuale.
  • L’uso di criptovalute non genera di per sé una presunzione di illiceità: serve sempre l’individuazione quantomeno della tipologia di un reato presupposto, secondo il principio ribadito dalla Cassazione penale nella sentenza n. 22651/2025.
  • La responsabilità della piattaforma non è automatica: va sempre dimostrato il nesso causale tra la condotta contestata e il danno subito, con un onere probatorio che la giurisprudenza distribuisce in modo equilibrato tra le parti.
  • Gli obblighi antiriciclaggio si riflettono anche sui doveri contrattuali di correttezza e buona fede, aprendo la strada ad azioni risarcitorie autonome rispetto ai soli profili regolamentari, secondo l’impostazione più recente della Cassazione n. 13945/2026.
  • La fine del periodo transitorio MiCA del 30 giugno 2026 rappresenta un fattore aggiuntivo di cui tenere conto: le comunicazioni di irregolarità inviate in questa fase possono derivare tanto da controlli individuali quanto dalla gestione, spesso non impeccabile, della transizione regolatoria da parte degli operatori privi di licenza CASP.

Un’ultima notazione pratica: nessuno di questi principi sostituisce la valutazione del singolo caso. La differenza tra un blocco pienamente legittimo e uno sproporzionato dipende quasi sempre da elementi molto concreti — la storia pregressa del rapporto, la tempestività delle risposte fornite, la coerenza tra le operazioni contestate e il profilo economico dichiarato — che solo un’analisi puntuale della documentazione può mettere in luce. È questo il motivo per cui, più che memorizzare le singole massime, conviene affidarsi a chi è in grado di applicarle al proprio fascicolo specifico.

Le domande sul “quindi in pratica?”

Posso fare causa subito a Binance se il conto è bloccato da pochi giorni? Difficilmente: gli orientamenti richiamati (Trib. Venezia 4.12.2024, Corte App. Roma n. 283/2025) richiedono che l’anomalia sia valutata caso per caso, e un blocco appena disposto è generalmente considerato legittimo mentre l’exchange completa le verifiche.

Ho diritto a sapere il motivo esatto del blocco? In parte. L’art. 39 del D.Lgs. 231/2007 impedisce all’intermediario di rivelare l’esistenza di una specifica segnalazione, ma non lo esonera dal fornire un livello minimo di informazioni compatibile con i principi di buona fede e correttezza contrattuale, come emerge dall’orientamento sui doveri informativi verso il cliente.

Se aggiorno i documenti richiesti, il conto si sblocca automaticamente? Non è garantito, ma la produzione tempestiva e completa della documentazione richiesta è l’elemento che, secondo la giurisprudenza esaminata, sposta più rapidamente l’equilibrio a favore del cliente in caso di successiva contestazione.

Cosa cambia con la fine del periodo transitorio MiCA del 30 giugno 2026? Gli operatori privi di licenza CASP in un Paese UE devono limitare la propria operatività alla chiusura ordinata dei rapporti con i clienti italiani, sempre nel rispetto degli obblighi antiriciclaggio: questo può tradursi, nei prossimi mesi, in un aumento delle comunicazioni di irregolarità legate non a sospetti specifici ma alla gestione della transizione regolatoria.

Posso comunque recuperare i miei fondi anche se l’exchange sta chiudendo l’operatività in Italia? Sì, la disciplina transitoria prevede espressamente che le operazioni funzionali al trasferimento o alla liquidazione delle posizioni restino consentite: un blocco totale e permanente, in questo contesto, è tanto più difficile da giustificare.

Devo temere conseguenze penali solo perché ho ricevuto una comunicazione di irregolarità? No. Come confermato dalla giurisprudenza penale sulla configurabilità del riciclaggio (Cass. n. 22651/2025), serve l’individuazione quantomeno della tipologia di un reato presupposto: una comunicazione standardizzata di controllo AML non equivale in alcun modo a un’accusa penale, ed è anzi l’esito più comune e meno allarmante di un controllo di routine.

Conviene rivolgermi prima all’Arbitro Bancario Finanziario o direttamente a un legale? Dipende dall’urgenza e dall’importo coinvolto: l’ABF è generalmente più rapido ma ha limiti di competenza e non può disporre misure d’urgenza; per situazioni in cui il blocco genera un danno immediato e difficilmente riparabile, la valutazione di un ricorso d’urgenza con l’assistenza di un legale è spesso la strada più efficace, ferma restando la possibilità di percorrere entrambe le strade in sequenza.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Di fronte a una comunicazione di irregolarità su un exchange come Binance, applichiamo questi orientamenti al fascicolo del cliente attraverso strumenti concreti e verificabili:

  1. Ricostruiamo la cronologia completa delle comunicazioni ricevute e delle scadenze indicate dalla piattaforma, individuando con precisione ogni momento in cui l’exchange avrebbe dovuto rispondere o aggiornare la propria posizione, per valutare la proporzionalità della misura nel tempo.
  2. Verifichiamo la documentazione di origine dei fondi già fornita e quella ulteriormente necessaria, ricostruendo il profilo economico del cliente in modo da anticipare le richieste della piattaforma e predisporre un dossier difensivo coerente con i principi affermati da Cass. n. 11440/2024.
  3. Inviamo una diffida formale all’exchange, richiedendo lo sblocco o, in alternativa, la chiusura ordinata del rapporto con restituzione integrale delle somme, secondo i principi affermati da Trib. Milano n. 9665/2023 e Trib. Venezia n. 4659/2024.
  4. Eccepiamo la sproporzione temporale del blocco quando la misura si protrae oltre limiti ragionevoli, richiamando i parametri desumibili dalla decisione ABF n. 5905/2023 e dalla giurisprudenza di merito in materia.
  5. Valutiamo il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, quando applicabile in relazione alla natura del rapporto e dell’intermediario coinvolto, come strumento spesso più rapido rispetto alla giustizia ordinaria per ottenere un primo accertamento.
  6. Impostiamo, se necessario, un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per ottenere in tempi brevi il ripristino dell’operatività o la restituzione dei fondi, quando il periculum in mora derivante dall’immobilizzo del patrimonio lo giustifica.
  7. Analizziamo il profilo di responsabilità contrattuale dell’intermediario alla luce dei doveri di correttezza, buona fede e protezione richiamati da Cass. n. 13945/2026, per far valere anche una domanda risarcitoria autonoma rispetto alla semplice richiesta di sblocco.
  8. Coordiniamo i profili bancari e finanziari della vicenda con lo staff multidisciplinare, quando la posizione del cliente intreccia più rapporti — conto bancario di appoggio, altri exchange, wallet esterni — che richiedono una ricostruzione contabile unitaria.
  9. Costruiamo la strategia difensiva su più gradi di giudizio, qualora la controversia con l’intermediario richieda un’impugnazione fino in Cassazione, mantenendo la medesima linea difensiva dalla diffida iniziale alla pronuncia finale.
  10. Monitoriamo l’evoluzione del quadro regolatorio MiCA, per adeguare la strategia alle conseguenze pratiche della fine del periodo transitorio del 30 giugno 2026 e delle eventuali ulteriori evoluzioni normative europee in materia di cripto-attività e antiriciclaggio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema, la componente più rilevante è proprio quella del Cassazionista: gli orientamenti giurisprudenziali qui esaminati — sulla responsabilità dell’intermediario, sulla proporzionalità del blocco, sulla qualificazione delle criptovalute — sono in continua evoluzione, e una controversia con un exchange può richiedere di seguire la stessa linea difensiva e lo stesso difensore fino all’ultimo grado di giudizio, per garantire coerenza di strategia dalla diffida iniziale fino a un’eventuale pronuncia di legittimità. A questo si affianca lo staff multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti, che lavorano insieme sullo stesso fascicolo quando la vicenda coinvolge, oltre agli aspetti legali, anche profili di ricostruzione contabile dei flussi.

Chiusura

La comunicazione di irregolarità di un exchange come Binance non va né ignorata né vissuta con eccessivo allarmismo: la giurisprudenza degli ultimi anni ha già tracciato confini piuttosto netti tra ciò che l’intermediario può fare legittimamente e ciò che, se protratto senza motivazione, diventa contestabile. Proprio perché la materia intreccia diritto bancario, disciplina antiriciclaggio e il nuovo quadro MiCA sulle cripto-attività, la competenza dello Studio Monardo — fondata sul coordinamento tra profili legali e di compliance finanziaria all’interno di uno staff multidisciplinare nazionale — è calibrata esattamente su questo tipo di controversie, dove serve la stessa capacità di lettura sia della norma sia dell’orientamento dei giudici.

Il contesto attuale, segnato dalla fine del periodo transitorio MiCA e dall’intensificazione dei controlli sui flussi in criptovaluta imposta dalla Travel Rule e dalla VI Direttiva antiriciclaggio, rende ancora più probabile che nei prossimi mesi aumentino le comunicazioni di irregolarità ricevute dagli utenti italiani. Affrontarle con la giurisprudenza corretta alla mano, distinguendo un controllo legittimo da un blocco sproporzionato, è la differenza tra una gestione ordinata della propria posizione e mesi di fondi immobilizzati senza una strategia chiara.

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