Non esiste UNA risposta valida per chiunque riceva una comunicazione di irregolarità legata a una fusione, una scissione o un conferimento d’azienda. La posizione della società incorporante che ha ereditato perdite fiscali della incorporata non ha nulla a che vedere con quella del socio persona fisica che ha ceduto una partecipazione ricevuta da un conferimento, e la beneficiaria di una scissione risponde secondo regole di responsabilità che il conferitario di un’azienda individuale non conosce nemmeno. Chi riceve la lettera dell’Agenzia delle Entrate e cerca una guida generica rischia di applicare la strategia sbagliata al problema sbagliato.
Se una società ha ricevuto un ricalcolo automatizzato che disconosce il riporto delle perdite post-fusione, se una beneficiaria di scissione si è vista notificare pretese per debiti mai maturati nella sua gestione, se un conferente ha ricevuto una richiesta di chiarimenti sulla plusvalenza “neutralizzata”, o se un socio che ha ceduto le quote ricevute da un conferimento si vede contestare l’intera operazione come elusiva: in ognuno di questi casi le regole di difesa cambiano, i termini cambiano, e cambia soprattutto cosa conviene fare nei primi giorni.
Indice dei profili trattati in questa guida: società incorporante o risultante da fusione; società beneficiaria di scissione; società conferitaria e società conferente; socio persona fisica cedente di partecipazioni post-operazione; imprenditore individuale o professionista che ha conferito l’azienda o lo studio; amministratore o liquidatore di società cessata per effetto dell’operazione straordinaria.
Vale la pena spiegare, prima di entrare nel dettaglio dei profili, perché una comunicazione legata a un’operazione straordinaria è strutturalmente diversa da una comunicazione di irregolarità “ordinaria”, quella che colpisce un contribuente qualunque per un errore di calcolo su una detrazione o una deduzione.
Nelle operazioni straordinarie il dato dichiarativo che l’Agenzia controlla non nasce da un singolo periodo d’imposta isolato, ma è il punto di arrivo di una sequenza di eventi che si sono svolti nel tempo: la delibera dell’operazione, la sua efficacia giuridica, l’eventuale retrodatazione contabile e fiscale, la redazione delle perizie di stima, la compilazione dei quadri dichiarativi dedicati (RV, RQ) per gli anni successivi. Un controllo automatizzato che incrocia semplicemente i dati dell’anno in corso, senza tener conto di questa stratificazione temporale, produce con una certa frequenza comunicazioni che appaiono fondate a prima vista ma che, ricostruendo l’intera sequenza, si rivelano errate o quantomeno da ridimensionare. Questo è un motivo in più per non limitarsi a pagare l’importo richiesto solo per chiudere rapidamente la pratica: una comunicazione relativa a un’operazione straordinaria merita quasi sempre una verifica tecnica preliminare, anche quando l’importo richiesto appare, a un primo sguardo, contenuto.
Il collegamento tra questa materia e le competenze dello Studio Monardo non è generico: le operazioni straordinarie in neutralità fiscale intrecciano quasi sempre profili di diritto bancario e tributario di gruppo, richiedono spesso il coordinamento tra chi ha seguito l’operazione dal punto di vista aziendalistico e chi ne cura la difesa tributaria, e in molti casi sfociano in un contenzioso che, se mal impostato al primo grado, si trascina fino in Cassazione. Per questo la continuità della strategia difensiva, dalla lettera di compliance fino all’eventuale giudizio di legittimità, è l’elemento che più spesso fa la differenza tra un esito favorevole e uno sfavorevole.
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Le regole comuni a tutti i profili
Prima di entrare nel dettaglio di ciascun profilo, è necessario fissare la base comune: cosa sono queste comunicazioni, da dove nascono, e quali termini valgono indipendentemente da chi le riceve.
La comunicazione di irregolarità (il cosiddetto “avviso bonario”) nasce, nella generalità dei casi legati alle operazioni straordinarie, da due tipologie di controllo. La prima è il controllo automatizzato ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 (e del corrispondente articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972 per l’IVA): un controllo che incrocia i dati dichiarati con quelli presenti negli archivi dell’Agenzia e che, nel caso delle operazioni straordinarie, spesso emerge quando il quadro RV o RQ del modello Redditi relativo a fusioni, scissioni e conferimenti presenta disallineamenti rispetto ai dati attesi. La seconda è il controllo formale ex articolo 36-ter, più approfondito, che richiede l’esibizione di documenti giustificativi (l’atto di fusione o scissione, la perizia di stima, il progetto depositato, gli interpelli eventualmente presentati).
In entrambi i casi, la comunicazione indica gli estremi della dichiarazione controllata, descrive l’irregolarità riscontrata, calcola imposta, interessi e sanzione ridotta, e fissa un termine per il pagamento agevolato o per la presentazione di chiarimenti e documenti a giustificazione. Per le comunicazioni inviate dal 1° gennaio 2025 questo termine è di 60 giorni, elevato rispetto ai 30 giorni previgenti; se la comunicazione viene trasmessa in via telematica all’intermediario che ha esercitato la relativa opzione, il termine decorre in realtà dal sessantesimo giorno successivo alla trasmissione stessa, quindi il contribuente finale ha un margine più ampio di quanto sembri a prima vista, ma solo se l’intermediario adempie tempestivamente all’obbligo di informarlo.
Su questi termini incide anche la sospensione feriale prevista per le comunicazioni derivanti dal controllo automatizzato: i termini di trenta giorni per il pagamento sono sospesi dal 1° al 31 agosto, sospensione che si aggiunge — e non si sostituisce — a eventuali altre sospensioni straordinarie che una specifica norma potesse introdurre in un dato periodo d’imposta.
Il punto che accomuna tutti i profili trattati in questa guida è che una comunicazione di irregolarità relativa a un’operazione straordinaria neutrale (fusione, scissione, conferimento d’azienda ex articolo 176 del TUIR, conferimento di partecipazioni, aggregazioni professionali ex articolo 177-bis) quasi mai nasce da un errore di calcolo banale. Nasce, nella maggioranza dei casi, da una di queste tre situazioni: (a) il mancato superamento dei test previsti dall’articolo 172, comma 7, del TUIR per il riporto delle perdite fiscali pregresse nelle fusioni; (b) un disallineamento tra i valori contabili e i valori fiscalmente riconosciuti che non è stato correttamente riportato nei quadri RV/RQ della dichiarazione; (c) una contestazione, più o meno esplicita, di natura antielusiva, che mette in discussione la genuinità economica dell’intera operazione ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 212/2000 (lo Statuto del contribuente). Distinguere fin da subito in quale di queste tre situazioni ci si trova è il primo passo di qualunque difesa efficace, perché cambia radicalmente la documentazione da reperire e gli argomenti da sviluppare, ed è esattamente il motivo per cui le regole non sono uguali per tutti i soggetti coinvolti nell’operazione: chi ha subito la fusione come incorporante non ha lo stesso interesse, né la stessa posizione probatoria, di chi ha ricevuto un conferimento e poi ha ceduto la partecipazione.
Va inoltre chiarito un aspetto che genera spesso confusione tra chi riceve per la prima volta questo tipo di comunicazione: il controllo automatizzato ex articolo 36-bis non richiede, di per sé, l’esibizione di documenti, perché si fonda su un semplice incrocio di dati già presenti negli archivi dell’Agenzia; se invece la comunicazione fa riferimento a un successivo controllo formale ex articolo 36-ter, la richiesta di documenti diventa un passaggio obbligato e la mancata risposta entro i termini, di per sé, può consolidare una pretesa che in origine era solo provvisoria. Distinguere subito quale dei due controlli ha originato la comunicazione ricevuta permette di calibrare correttamente lo sforzo difensivo: nel primo caso può bastare una segnalazione puntuale di errore tramite il canale CIVIS, nel secondo occorre quasi sempre costruire un fascicolo documentale completo, spesso con il supporto di una perizia tecnica o di un parere pro veritate.
Un altro elemento trasversale riguarda la scelta del canale di interlocuzione con l’Agenzia prima di arrivare al contenzioso vero e proprio. Per le comunicazioni derivanti da controllo automatizzato, il servizio CIVIS consente di segnalare in autotutela errori di calcolo evidenti, di allegare documentazione a sostegno della propria posizione e di ottenere, nei casi più semplici, una rettifica in tempi rapidi senza passare dal giudice tributario. Per le operazioni straordinarie, tuttavia, la complessità tecnica delle contestazioni (test di vitalità, continuità dei valori, abuso del diritto) rende spesso insufficiente il solo canale di autotutela, ed è qui che la scelta tempestiva di affiancare all’interlocuzione con l’ufficio anche una valutazione legale della fondatezza della pretesa, prima ancora della scadenza del termine di pagamento agevolato, fa la differenza tra una definizione rapida e un contenzioso che si trascina per anni.
Un’ultima premessa comune riguarda l’onere della prova. In tema di abuso del diritto, spetta all’Amministrazione finanziaria individuare e provare il disegno elusivo e l’utilizzo di forme giuridiche anomale rispetto a una normale logica di mercato, mentre grava sul contribuente l’onere di allegare l’esistenza di valide ragioni extrafiscali, non marginali, che giustifichino l’operazione anche sul piano organizzativo o gestionale, e non soltanto su quello del vantaggio fiscale. Questo equilibrio tra i due oneri probatori vale per tutti i profili, ma si declina diversamente a seconda di chi deve fornire quella prova e di quali documenti ha effettivamente a disposizione.
Un ultimo elemento comune, spesso sottovalutato, riguarda l’impatto della riforma fiscale attuata con il D.Lgs. 192/2024 e con i suoi successivi decreti correttivi, tra cui il D.L. 84/2025, che ha inciso sia sul trasferimento delle perdite nei conferimenti d’azienda, sia sul regime delle aggregazioni professionali. Chi riceve oggi una comunicazione relativa a un’operazione realizzata prima dell’entrata in vigore di queste modifiche deve verificare con attenzione quale disciplina, tra quella previgente e quella riformata, sia effettivamente applicabile: un errore di questo tipo, commesso dallo stesso ufficio che ha emesso la comunicazione, non è affatto raro, ed è spesso il primo argomento che una difesa ben costruita riesce a far valere fin dalla prima interlocuzione, prima ancora di entrare nel merito sostanziale della singola operazione.
Se sei la società incorporante (o risultante da fusione)
LA TUA SITUAZIONE
Sei la società che, dopo aver incorporato un’altra società (o dopo essere sorta da una fusione paritetica), ha riportato nella propria dichiarazione le perdite fiscali pregresse dell’incorporata, le eccedenze di interessi passivi non dedotti (ROL) o le eccedenze ACE maturate prima dell’operazione. Ricevi una comunicazione di irregolarità che disconosce, in tutto o in parte, questo riporto.
COSA CAMBIA PER TE
Per te la disciplina di riferimento è l’articolo 172, comma 7, del TUIR, che condiziona il riporto delle perdite (e, dal 2024, anche delle eccedenze ROL ed ACE) al superamento di due test cumulativi. Il primo è un test di vitalità economica: i ricavi e i costi per il personale della società le cui perdite si vogliono riportare non devono essere inferiori al 40% della media dei due esercizi precedenti a quello di riferimento. Il secondo è un limite quantitativo: le perdite sono riportabili solo nei limiti del patrimonio netto contabile della società cui appartengono, senza tener conto dei versamenti e conferimenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Se anche uno solo di questi due test non è superato, la quota eccedente di perdite si perde in modo definitivo, mentre la parte capiente resta riportabile. Le nuove regole, contenute nel D.Lgs. 192/2024, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024; per le fusioni con effetti anteriori resta applicabile la disciplina previgente, ed è un dettaglio tutt’altro che teorico: l’Agenzia contesta con una certa frequenza operazioni realizzate a cavallo di questa data, sostenendo l’applicabilità della disciplina più restrittiva.
I NUMERI
Poniamo il caso di un’incorporante che riporta perdite pregresse dell’incorporata per 850.000 €. Il patrimonio netto contabile rettificato dell’incorporata, alla data rilevante, risulta pari a 620.000 €. Se il test di vitalità è superato, la quota di perdite riportabile si ferma a 620.000 €: i restanti 230.000 € sono persi in modo definitivo e la comunicazione di irregolarità che disconosce quella quota è, in questo caso, corretta nel merito — la difesa dovrà allora concentrarsi non sul recupero della quota eccedente, ma sulla corretta quantificazione di sanzioni e interessi. Se invece il test di vitalità non è superato affatto (ricavi e costo del lavoro dell’incorporata inferiori al 40% della media biennale), l’intero importo di 850.000 € diventa non riportabile, indipendentemente dal patrimonio netto disponibile: è la differenza tra perdere una parte e perdere tutto.
I RISCHI SPECIFICI
Il rischio più insidioso per l’incorporante è agire sul presupposto — errato — che la mancata presentazione di un interpello disapplicativo preventivo precluda la possibilità di far valere in giudizio la non elusività dell’operazione. Non è così: l’accesso all’interpello non è condizione necessaria per ottenere la disapplicazione della norma antielusiva, che può essere richiesta e dimostrata direttamente davanti al giudice tributario, anche se il contribuente non vi ha fatto ricorso in via preventiva. Trattare la comunicazione come definitiva solo perché in passato non si è presentato l’interpello è un errore che può costare l’intera partita.
Un ulteriore elemento da considerare riguarda le eccedenze di interessi passivi indeducibili (ROL) e le eccedenze ACE pregresse, oggi sottoposte, dal 2024, alla medesima disciplina di limitazione prevista per le perdite fiscali dall’articolo 172, comma 7. Molte incorporanti, abituate a ragionare solo in termini di perdite fiscali in senso stretto, tralasciano di verificare se anche queste ulteriori posizioni soggettive superino i medesimi test, ricevendo poi una comunicazione che le coglie del tutto impreparate su un fronte che non avevano nemmeno considerato. Va inoltre ricordato che l’ACE come istituto è stata abrogata a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ma il regime transitorio salva le eccedenze di rendimento nozionale maturate fino al 2023 e non ancora utilizzate, che restano riportabili senza limiti di importo o di tempo fino al loro esaurimento — sempre che superino, in caso di fusione successiva, i test quantitativi appena descritti.
LE MOSSE GIUSTE
- Verificare per primo se l’operazione ricade nella disciplina previgente o in quella riformata dal D.Lgs. 192/2024, guardando alla data di efficacia giuridica (e non solo a quella di retrodatazione contabile) della fusione.
- Ricostruire analiticamente il test di vitalità economica per entrambi i periodi rilevanti (l’esercizio precedente alla fusione e il periodo tra l’inizio dell’anno e la data della fusione), perché la giurisprudenza più recente richiede la verifica su entrambi gli archi temporali, non solo sul primo.
- Quantificare in modo autonomo il patrimonio netto contabile rettificato, senza limitarsi ad accettare il conteggio dell’Agenzia.
- Verificare se l’operazione rientra nel regime infragruppo dell’articolo 177-ter TUIR, che esclude i limiti quantitativi per i tax asset maturati dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, quando applicabile.
- Se la comunicazione lascia intendere una lettura antielusiva dell’operazione, predisporre da subito il fascicolo delle ragioni economiche extrafiscali — riorganizzazione produttiva, razionalizzazione di costi di struttura, superamento di conflitti tra soci — perché è su questo terreno, prima ancora che sul calcolo aritmetico, che si vince o si perde il contenzioso: costruire una strategia difensiva capace di reggere dal primo confronto con l’ufficio fino a un eventuale giudizio di Cassazione è ciò per cui un avvocato cassazionista strutturato per la materia bancaria e tributaria fa la differenza.
GIURISPRUDENZA DEDICATA
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1715 del 24 gennaio 2025, ha stabilito che il riporto delle perdite fiscali nelle fusioni con efficacia retroattiva richiede il superamento del test di vitalità verificato sia sull’esercizio precedente alla fusione, sia sul periodo intercorrente fino alla data della fusione stessa, accogliendo così il ricorso dell’Agenzia contro un’interpretazione più restrittiva del periodo di riferimento adottata dai giudici di merito.
Va segnalato, per completezza, che la stessa Corte era già intervenuta sul tema con l’ordinanza n. 22 del 2 gennaio 2025, relativa al riporto delle perdite fiscali in presenza di un consolidato fiscale, e con la sentenza n. 1035 del 16 gennaio 2023, che aveva ricostruito la ratio complessiva della norma antielusiva dell’articolo 172, comma 7, richiamando la natura non realizzativa della fusione ai fini reddituali: un principio che resta il punto di partenza logico da cui muove ogni successiva pronuncia in questa materia, e che spiega perché il legislatore abbia sempre trattato con particolare cautela il tentativo di far confluire, tramite un’operazione neutrale, perdite fiscali che altrimenti resterebbero confinate al patrimonio della sola società che le ha originariamente maturate.
Un ultimo aspetto pratico, spesso trascurato dalle stesse incorporanti: la comunicazione di irregolarità arriva talvolta a distanza di anni dall’operazione, quando la documentazione contabile della società incorporata (ormai cessata) è più difficile da reperire, magari perché conservata solo dal precedente consulente o dispersa tra archivi non più consultabili con facilità. Ricostruire per tempo, già in fase di fusione, un fascicolo documentale completo — bilanci degli ultimi due esercizi dell’incorporata, dettaglio del costo del lavoro, situazione patrimoniale ex articolo 2501-quater c.c. — non è un adempimento burocratico superfluo: è la base probatoria su cui si reggerà, se necessario, l’intera difesa a distanza di anni.
Se sei la società beneficiaria di una scissione
LA TUA SITUAZIONE
Hai ricevuto un patrimonio da una scissione (totale o parziale) e ti vedi notificare una comunicazione di irregolarità, o direttamente una cartella, relativa a debiti tributari maturati dalla società scissa in periodi d’imposta anteriori all’operazione, magari per importi che superano ampiamente la quota di patrimonio netto che hai effettivamente ricevuto.
COSA CAMBIA PER TE
Qui la particolarità è netta e va compresa subito: in materia tributaria, la responsabilità delle società beneficiarie di una scissione non è limitata al patrimonio netto ricevuto, a differenza di quanto accade per le obbligazioni civili ordinarie, dove operano i limiti degli articoli 2506-bis e 2506-quater del codice civile. L’articolo 173, comma 13, del TUIR (e, per le sanzioni, l’articolo 15, comma 2, del D.Lgs. 472/1997) prevede che tutte le società partecipanti alla scissione — la scissa, se sopravvive, e tutte le beneficiarie — rispondono in solido e illimitatamente per i debiti fiscali, gli interessi e le sanzioni relativi a periodi d’imposta anteriori all’operazione, indipendentemente dalla quota di patrimonio effettivamente assegnata a ciascuna. Questo regime speciale, in quanto norma dettata specificamente per la materia tributaria, prevale sulla disciplina civilistica generale.
I NUMERI
Immagina una scissione parziale in cui la beneficiaria riceve un patrimonio netto di 180.000 €, mentre la società scissa presenta un debito IRES ante-scissione di 410.000 €, accertato in un periodo d’imposta precedente all’operazione. Sul piano civilistico, la beneficiaria potrebbe pensare di rispondere al massimo per 180.000 €. Sul piano tributario, invece, può essere chiamata a rispondere per l’intero importo di 410.000 €, in solido con la scissa e con le altre eventuali beneficiarie, senza alcun collegamento con la quota di patrimonio ricevuta.
I RISCHI SPECIFICI
Il rischio maggiore per la beneficiaria è duplice. Da un lato, credere che la responsabilità sia limitata al patrimonio ricevuto e impostare la difesa su questo presupposto errato, perdendo tempo prezioso. Dall’altro, sottovalutare la legittimità di una cartella motivata “per relationem”, cioè con il semplice richiamo agli estremi dell’atto impositivo presupposto, senza necessità di allegazione integrale o di una nuova notifica alla beneficiaria: la giurisprudenza più recente ha confermato che questa modalità di motivazione è legittima, anche quando si tratta del primo atto notificato direttamente alla beneficiaria, il che significa che una difesa costruita esclusivamente sul difetto di motivazione formale ha oggi margini molto ristretti e va accompagnata da altri motivi di merito.
LE MOSSE GIUSTE
- Verificare da subito se il debito contestato riguarda davvero un periodo d’imposta anteriore all’efficacia della scissione: è l’unico argine temporale che la norma riconosce.
- Non impostare la difesa sul limite del patrimonio netto assegnato, che in materia tributaria non opera; concentrare invece le risorse su eventuali vizi di individuazione dell’atto presupposto o di decadenza dei termini di accertamento a monte.
- Verificare la corretta e completa notifica dell’atto presupposto alla società scissa, requisito diverso e autonomo rispetto alla motivazione della cartella verso la beneficiaria.
- Valutare, quando esistano più beneficiarie, la possibilità di ripartire internamente l’onere economico tramite accordi di manleva previsti nel progetto di scissione — che vincolano i soci tra loro, pur non essendo opponibili all’Erario.
- Coordinare la difesa con le altre beneficiarie e con la scissa, quando ancora esistente, per evitare posizioni processuali contraddittorie che indeboliscono l’intero fronte difensivo.
GIURISPRUDENZA DEDICATA
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26784 del 6 ottobre 2025, ha ribadito che le società beneficiarie di una scissione rispondono solidalmente e illimitatamente per i debiti tributari della scissa relativi a periodi d’imposta anteriori all’operazione, precisando che la cartella di pagamento è legittima anche se motivata con il solo richiamo agli estremi dell’atto impositivo presupposto, senza necessità della sua allegazione integrale o di una nuova notifica alla beneficiaria. In termini sostanzialmente conformi si era già espressa la Cassazione con la sentenza n. 4987 del 25 febbraio 2020, e più di recente con l’ordinanza n. 5204/2023 e con la sentenza n. 3233/2021, tutte nel senso di escludere l’applicazione dei limiti civilistici del patrimonio assegnato alla responsabilità tributaria delle beneficiarie.
Un elemento che molte beneficiarie scoprono solo dopo aver ricevuto la cartella riguarda gli accordi di manleva reciproca che, nella prassi, vengono spesso inseriti nel progetto di scissione proprio per ripartire tra le parti il rischio fiscale relativo ai periodi anteriori. Questi accordi sono validi e vincolanti tra i soci e le società partecipanti, e possono fondare un’azione di regresso interna verso la scissa o verso le altre beneficiarie dopo il pagamento; ma, va ribadito con chiarezza, non sono opponibili all’Erario, che può comunque rivolgersi indifferentemente a qualunque delle società coobbligate per l’intero importo, lasciando alla parte che ha pagato l’onere di recuperare pro quota dalle altre in una sede separata.
Un’ultima notazione riguarda la scissione mediante scorporo, l’istituto introdotto in tempi recenti che consente di attribuire una parte del patrimonio a una beneficiaria mantenendo la partecipazione in capo alla società scissa, anziché ai soci di quest’ultima. Sul piano fiscale, l’Agenzia ha in alcuni casi escluso l’applicazione del regime di neutralità dedicato quando lo scorporo avviene verso beneficiarie preesistenti anziché di nuova costituzione, leggendo la norma in stretta connessione con il suo dato letterale originario; un successivo intervento correttivo della riforma fiscale ha in parte affrontato questo nodo interpretativo. Chi ha realizzato uno scorporo verso una beneficiaria già esistente, e riceve oggi una comunicazione che ne mette in discussione la neutralità fiscale su questa base, deve verificare con attenzione quale versione della norma fosse in vigore al momento dell’operazione, perché si tratta di una materia in evoluzione normativa costante, dove un chiarimento intervenuto anche solo pochi mesi dopo l’operazione può risultare decisivo per la propria difesa.
Se sei la società conferitaria o la società conferente
LA TUA SITUAZIONE
Hai partecipato a un conferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 176 del TUIR — come conferente che ha trasferito un ramo aziendale, oppure come conferitaria che lo ha ricevuto — e la comunicazione di irregolarità contesta la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti, la corretta imputazione degli ammortamenti, oppure la qualificazione stessa dell’atto come conferimento d’azienda piuttosto che come cessione di singoli beni.
COSA CAMBIA PER TE
Il regime dell’articolo 176 TUIR stabilisce che il conferimento di aziende o di complessi aziendali in società di capitali non dà luogo a realizzo di plusvalenze né di minusvalenze: è il cuore della neutralità fiscale di questa operazione. La società conferitaria subentra nella stessa posizione della conferente rispetto alle attività e passività del compendio aziendale conferito, assumendone il costo storico e il relativo fondo ammortamento. Un punto spesso frainteso, e oggetto di un consistente contenzioso, riguarda proprio la ripartizione degli ammortamenti: la disciplina della continuità dei valori fiscalmente riconosciuti comporta che sia la conferitaria a dover imputare integralmente gli ammortamenti dei beni conferiti per l’intero periodo, secondo il piano della conferente, mentre quest’ultima non può dedurre ammortamenti per il periodo di esercizio anteriore al conferimento.
Un secondo nodo, distinto ma collegato, riguarda la qualificazione stessa dell’operazione. Se l’Agenzia contesta che quanto trasferito non costituisse una vera azienda (un complesso organizzato di beni idoneo all’esercizio dell’impresa) ma una somma di beni singoli — tipicamente immobili — la riqualificazione dell’atto da conferimento d’azienda a conferimento di singoli beni fa venir meno la neutralità fiscale e fa emergere plusvalenze tassabili sui singoli cespiti.
I NUMERI
Poniamo un conferimento in cui il complesso aziendale trasferito comprende immobili strumentali con valore contabile storico di 1.100.000 € e un fondo ammortamento di 300.000 €. Se l’operazione viene riqualificata come conferimento di singoli beni immobili anziché di azienda, la plusvalenza tassabile viene calcolata sulla differenza tra il valore normale attribuito ai beni in sede di conferimento (poniamo 1.650.000 €) e il valore fiscale residuo (800.000 €), generando una plusvalenza imponibile di 850.000 € in capo alla conferente, laddove nel regime di neutralità dell’articolo 176 quella plusvalenza non sarebbe emersa affatto.
I RISCHI SPECIFICI
Il rischio più serio per il conferente riguarda proprio la riqualificazione dell’operazione: gli uffici valorizzano spesso, come indizio di elusività o di insussistenza dell’azienda, elementi quali l’assenza di dipendenti trasferiti, contratti commerciali non ceduti, oppure la cessione ravvicinata nel tempo della partecipazione ricevuta in cambio del conferimento. Non tutti questi elementi, singolarmente considerati, giustificano una riqualificazione, ma la loro combinazione, se non adeguatamente contrastata con prove documentali puntuali, può orientare il giudizio di merito verso l’Agenzia.
Un profilo di rischio ulteriore, spesso sottovalutato, riguarda i conferimenti misti, cioè quelli in cui il compendio trasferito comprende sia beni chiaramente strumentali all’esercizio dell’attività (macchinari, magazzino, contratti in corso) sia beni di più difficile inquadramento, come immobili non direttamente utilizzati nell’attività caratteristica o partecipazioni detenute a scopo di investimento più che operativo. In questi casi l’Agenzia tende a scomporre l’operazione, contestando la neutralità fiscale limitatamente ai singoli beni ritenuti estranei al compendio aziendale in senso stretto, anche quando l’atto notarile qualifica l’intera operazione come conferimento unitario d’azienda. Una difesa efficace richiede, in questi casi, di documentare puntualmente la funzionalità di ciascun bene rispetto all’esercizio dell’impresa conferita, evitando che l’onere di questa dimostrazione ricada, senza alcuna preparazione, solo nella fase contenziosa.
LE MOSSE GIUSTE
- Ricostruire un dossier documentale che dimostri l’effettiva natura di azienda (o di ramo d’azienda) del compendio conferito: organizzazione, avviamento, continuità dell’attività presso la conferitaria.
- Verificare che il piano di ammortamento post-conferimento sia stato correttamente imputato alla conferitaria per l’intero periodo, per evitare doppie contestazioni incrociate tra conferente e conferitaria.
- Analizzare se la successiva cessione della partecipazione ricevuta in cambio del conferimento rientra nella clausola di salvaguardia dell’articolo 176, comma 3, TUIR, che esclude espressamente la natura elusiva di conferimento seguito da cessione della partecipazione per fruire dell’esenzione PEX.
- In presenza di un accertamento sull’imposta di registro parallelo a quello sulle imposte dirette, valutare separatamente i due fronti: i criteri di qualificazione non sono identici e una vittoria su un fronte non blinda automaticamente l’altro.
- Predisporre perizie di stima e documentazione contabile capaci di dimostrare la coerenza tra valori contabili e valori fiscalmente riconosciuti fin dal primo confronto con l’ufficio.
GIURISPRUDENZA DEDICATA
Sul tema della continuità dei valori fiscali e dell’imputazione degli ammortamenti nel conferimento d’azienda, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che il conferitario assume il costo storico e il fondo ammortamento della conferente, dovendo imputare per intero gli ammortamenti relativi al periodo, mentre la conferente ne resta esclusa per effetto della portata derogatoria dell’articolo 176, commi 1 e 4, del TUIR. Sulla clausola di salvaguardia del conferimento seguito da cessione della partecipazione, resta punto di riferimento la sentenza della Cassazione n. 2054 del 27 gennaio 2017, che ha escluso la riqualificabilità dell’operazione come cessione d’azienda, ribadendo che l’articolo 20 del D.P.R. 131/1986 non costituisce norma antielusiva applicabile all’imposta di registro; in senso analogo si è espressa la Cassazione con la sentenza n. 15394/2019.
Vale la pena aggiungere un ultimo dettaglio operativo, spesso decisivo per evitare la comunicazione ancor prima che venga emessa: dal modello Redditi SC 2025 la procedura di versamento dell’imposta sostitutiva per il riallineamento dei maggiori valori civilistici emersi da conferimenti (o da fusioni e scissioni) trova collocazione nel quadro RQ, che offre due modalità alternative di riallineamento. La scelta tra le due modalità va compiuta con attenzione in relazione alla data di esecuzione del conferimento, perché un’opzione compilata in modo incoerente con la tempistica reale dell’operazione è, in concreto, una delle cause più frequenti di comunicazione di irregolarità per questo profilo, ben più frequente di un vero errore sostanziale nella qualificazione dell’operazione.
Se sei il socio persona fisica che ha ceduto partecipazioni ricevute da un’operazione straordinaria
LA TUA SITUAZIONE
Hai ricevuto partecipazioni (in cambio di un conferimento d’azienda o all’esito di una scissione) e successivamente le hai cedute, beneficiando del regime di participation exemption o della tassazione agevolata sulle plusvalenze da partecipazioni. L’Agenzia contesta l’intera sequenza — conferimento (o scissione) seguito da cessione — come operazione elusiva unitaria, finalizzata a trasformare una plusvalenza da cessione d’azienda (tassata per intero) in una plusvalenza da cessione di partecipazioni (tassata in modo nettamente più favorevole).
COSA CAMBIA PER TE
Per te, a differenza della società conferitaria o beneficiaria, il tema non è la continuità dei valori contabili ma l’abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 212/2000. Il principio consolidato è che l’abuso si configura solo quando l’operazione ha quale elemento predominante e assorbente lo scopo di eludere il fisco, in assenza di una giustificazione economica apprezzabile diversa dal risparmio d’imposta indebito. Non è sufficiente che l’operazione produca un vantaggio fiscale: occorre che quel vantaggio sia “indebito”, cioè contrario alla ratio delle norme applicate, e che manchino ragioni extrafiscali non marginali. La clausola di salvaguardia specifica per il conferimento d’azienda (articolo 176, comma 3, TUIR) esclude espressamente la natura elusiva del conferimento seguito dalla cessione della partecipazione per fruire dell’esenzione di cui all’articolo 87 del TUIR: è una tutela che il socio persona fisica può invocare direttamente.
I NUMERI
Un socio riceve, da un conferimento d’azienda con valore fiscale storico di 400.000 €, una partecipazione che rivende dopo 14 mesi per 950.000 €. La plusvalenza di 550.000 € beneficia, ricorrendo i requisiti PEX (tra cui l’holding period e l’iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie fin dal primo bilancio), di una detassazione al 95% ai fini IRES, oppure di un’imposta sostitutiva ridotta se il socio è persona fisica non imprenditore. Se l’operazione fosse riqualificata come cessione diretta d’azienda, la stessa plusvalenza sarebbe tassata per intero, senza alcuna esclusione, con un aggravio fiscale spesso superiore alle centinaia di migliaia di euro.
Va anche detto che non tutte le contestazioni relative a questo profilo riguardano operazioni recenti: capita con una certa frequenza che l’Agenzia risalga a operazioni realizzate diversi anni prima, magari perché la cessione della partecipazione è avvenuta solo recentemente e la verifica retrospettiva sull’intera sequenza (conferimento o scissione, poi cessione) viene condotta proprio nell’anno della cessione, quando i termini di decadenza sul periodo d’imposta del conferimento originario sarebbero già scaduti se considerati isolatamente. In questi casi va sempre verificato se l’Agenzia stia contestando autonomamente l’anno del conferimento (e allora la decadenza va eccepita separatamente per quell’anno) oppure se stia semplicemente valutando, nell’anno della cessione, la sussistenza dei requisiti PEX e delle ragioni economiche a supporto: sono due prospettive giuridicamente distinte, spesso confuse anche nelle stesse comunicazioni ricevute dai contribuenti.
I RISCHI SPECIFICI
Il rischio più concreto per questo profilo è la tempistica: cessioni della partecipazione effettuate a distanza molto ravvicinata dal conferimento o dalla scissione, specie se concordate contestualmente con la controparte acquirente, vengono lette dagli uffici come indizio (non da sole decisivo, ma spesso valorizzato insieme ad altri elementi) di un disegno preordinato fin dall’origine. Un ulteriore rischio riguarda le operazioni di fusione seguita da scissione non proporzionale tra soci della stessa famiglia: l’Agenzia ha più volte qualificato come elusive sequenze di questo tipo quando, nella sostanza, celano un trasferimento di partecipazioni tra soci senza tassazione delle plusvalenze latenti.
LE MOSSE GIUSTE
- Documentare, con atti risalenti a prima dell’operazione, le ragioni extrafiscali che l’hanno motivata: passaggio generazionale, separazione di rami di attività, ingresso di nuovi soci, esigenze di governance.
- Verificare puntualmente il rispetto di tutti i requisiti PEX (holding period, iscrizione in bilancio, commercialità della società partecipata) fin dal primo esercizio.
- Se applicabile, richiamare esplicitamente la clausola di salvaguardia dell’articolo 176, comma 3, TUIR, che mette al riparo la sequenza conferimento-cessione dalla riqualificazione elusiva.
- Evitare, per quanto possibile nella fase di pianificazione (e valorizzare, se già avvenuto, in sede difensiva), un intervallo temporale eccessivamente ravvicinato tra operazione straordinaria e cessione, o comunque essere pronti a giustificarlo con elementi oggettivi sopravvenuti.
- Nelle sequenze fusione-scissione tra soci della stessa famiglia, far emergere con chiarezza la proporzionalità dell’attribuzione patrimoniale tra i soci, elemento che la prassi amministrativa considera decisivo per escludere l’elusività.
GIURISPRUDENZA DEDICATA
Sulla non elusività della sequenza conferimento-cessione della partecipazione si è espressa in modo ricorrente la Corte di Cassazione: con la sentenza n. 25487/2015 ha affermato che il conferimento di azienda seguito dalla cessione delle quote ha carattere unitario ma non è di per sé elusivo; con la sentenza n. 1166 del 16 gennaio 2023 ha chiarito che l’abuso richiede la prova, a carico dell’Amministrazione, dell’assenza di sostanza economica e di valide ragioni extrafiscali; sul fronte delle scissioni, la sentenza n. 11890 del 12 aprile 2022 ha ribadito che le operazioni straordinarie motivate da valide ragioni organizzative o gestionali non sono elusive, mentre l’ordinanza n. 7273 del 26 marzo 2026 ha riguardato proprio un caso di scissione con successiva assegnazione ai soci ritenuta elusiva in assenza di ragioni extrafiscali credibili.
Un aspetto che spesso sfugge a chi si difende senza un’assistenza specialistica riguarda il rapporto tra imposte dirette e imposta di registro in queste contestazioni: anche quando la Cassazione esclude, ai fini delle imposte dirette, la natura elusiva della sequenza conferimento-cessione, un parallelo accertamento ai fini dell’imposta di registro può seguire criteri di qualificazione diversi, fondati sull’articolo 20 del D.P.R. 131/1986 (oggi confluito, dal 2027, nel nuovo Testo Unico dei tributi indiretti approvato con il D.Lgs. 123/2025, la cui entrata in vigore è stata rinviata dal Decreto Milleproroghe). La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 158/2020, ha già escluso che l’articolo 20 possa fungere da norma antielusiva generale in materia di imposta di registro, ma questo non impedisce agli uffici di tentare comunque la riqualificazione su questo fronte separato: una vittoria ottenuta sul piano delle imposte dirette non estingue automaticamente il fronte del registro, che va difeso con argomenti in parte distinti.
Se sei un imprenditore individuale o un professionista che ha conferito l’azienda o lo studio
LA TUA SITUAZIONE
Sei un imprenditore individuale che ha conferito la propria azienda in una società di capitali di nuova costituzione, oppure un professionista che ha conferito il proprio studio in una società tra professionisti nell’ambito di un’aggregazione professionale disciplinata dall’articolo 177-bis del TUIR. Ricevi una comunicazione che contesta il disallineamento tra valore civilistico e valore fiscale dell’avviamento o della clientela conferita, oppure che mette in dubbio la stessa legittimità del regime di neutralità applicato.
COSA CAMBIA PER TE
Per l’imprenditore individuale che conferisce l’azienda, il tema tipico riguarda il disallineamento tra il valore civile della cessione (spesso periziato) e il valore fiscale, che nel regime di continuità resta pari a zero se non si opta per il versamento dell’imposta sostitutiva di riallineamento. Questo disallineamento va evidenziato nel quadro RV della dichiarazione, ed è proprio la mancata o non corretta compilazione di questo quadro una delle cause più frequenti di comunicazione di irregolarità per questo profilo. Per il professionista che conferisce lo studio in una STP, il valore dell’indennità di clientela (l’equivalente dell’avviamento per i conferimenti d’azienda) genera lo stesso tipo di disallineamento, spesso meno compreso dagli operatori perché meno frequente nella prassi ordinaria.
Sul fronte dell’abuso del diritto, per le aggregazioni professionali disciplinate dall’articolo 177-bis TUIR restava, fino a tempi recenti, un margine di incertezza applicativa piuttosto ampio, poi in parte risolto da un intervento normativo che ha chiarito i confini della disciplina anti-abuso specifica per queste operazioni.
I NUMERI
Un imprenditore individuale conferisce la propria azienda, il cui valore civilistico periziato è di 720.000 €, mentre il valore fiscale (in continuità, senza opzione per il riallineamento) resta 340.000 €. Il disallineamento di 380.000 € va indicato nel quadro RV della dichiarazione dei redditi della conferitaria. Se l’imprenditore, o il suo consulente, non riporta correttamente questo dato, l’Agenzia può emettere una comunicazione di irregolarità presumendo — a torto o a ragione — un’omessa tassazione, quando in realtà si tratta soltanto di un adempimento dichiarativo mancante, sanabile con una dichiarazione integrativa prima ancora di arrivare al contenzioso.
I RISCHI SPECIFICI
Il rischio specifico di questo profilo è duplice: da un lato la sottovalutazione degli adempimenti dichiarativi di dettaglio (il quadro RV, il quadro RQ per l’eventuale imposta sostitutiva di riallineamento), che generano comunicazioni di irregolarità anche quando l’operazione nella sostanza è del tutto corretta; dall’altro, per i professionisti, la minore familiarità con la disciplina degli aggregati professionali, più recente e meno rodata nella prassi rispetto al conferimento d’azienda ordinario.
Merita un cenno specifico l’evoluzione recente della disciplina delle aggregazioni professionali. Fino a tempi relativamente recenti restava un margine di incertezza applicativa sul possibile carattere abusivo di queste operazioni, elemento che ha frenato non poco la loro diffusione tra studi professionali di medie dimensioni, timorosi di veder riqualificata come elusiva una semplice unione di risorse tra colleghi. L’inserimento del comma 4-bis all’articolo 177-bis TUIR ha chiarito, in senso favorevole al contribuente, i confini di questa disciplina, riducendo sensibilmente il rischio di contestazioni automatiche basate sul solo fatto che l’aggregazione comporti, come inevitabile conseguenza indiretta, anche un beneficio fiscale per i professionisti coinvolti. Questo non significa che ogni aggregazione professionale sia ora al riparo da qualunque contestazione: resta comunque necessario documentare le ragioni organizzative reali dell’operazione (condivisione di sede, di personale di segreteria, di infrastrutture tecnologiche, superamento di una gestione frammentata dello studio), ma il quadro normativo oggi offre margini di certezza sensibilmente maggiori rispetto al passato.
LE MOSSE GIUSTE
- Verificare, prima ancora di rispondere alla comunicazione, se l’irregolarità contestata sia realmente sostanziale o derivi soltanto da un errore di compilazione del quadro dichiarativo, sanabile con un’integrativa.
- Ricostruire la perizia di stima e la documentazione dell’avviamento (o dell’indennità di clientela) per dimostrare la correttezza dei valori civilistici attribuiti in sede di conferimento.
- Verificare se conviene, ora o per il futuro, esercitare l’opzione per l’imposta sostitutiva di riallineamento, valutandone tempi e costi rispetto al mantenimento della continuità dei valori.
- Per le aggregazioni professionali, verificare l’applicabilità del comma 4-bis dell’articolo 177-bis TUIR, che ha chiarito il perimetro anti-abuso per questo tipo di operazioni.
- Predisporre la documentazione che attesti le finalità organizzative dell’aggregazione (razionalizzazione degli studi, condivisione di infrastrutture, successione professionale), utile sia in sede di controllo formale sia in un eventuale contenzioso.
GIURISPRUDENZA DEDICATA
Sulla qualificazione dell’atto come conferimento d’azienda (piuttosto che di singoli beni) resta rilevante, per analogia di principi, l’orientamento riassunto nella pronuncia della Corte di giustizia tributaria di Grosseto n. 161/01/2025, che ha confermato la riqualificazione di un conferimento privo dei requisiti di azienda in conferimento di singoli beni immobili, con integrale recupero della plusvalenza; sul piano della Cassazione, il principio di fondo resta quello tracciato dalla sentenza n. 2054/2017 sulla legittimità della scelta negoziale del conferimento rispetto alla cessione diretta.
Se sei l’amministratore o il liquidatore di una società cessata per fusione o scissione totale
LA TUA SITUAZIONE
La società che amministravi (o liquidavi) è stata incorporata in una fusione, oppure si è estinta a seguito di una scissione totale, e la comunicazione di irregolarità viene indirizzata a te, come ex amministratore, o alla società incorporante/beneficiaria, per fatti e dichiarazioni riferiti a periodi d’imposta in cui la società cessata era ancora autonomamente operativa.
COSA CAMBIA PER TE
Qui il tema centrale è la legittimazione passiva e la corretta individuazione del destinatario degli atti. Sul piano generale, la fusione e la scissione totale non determinano l’estinzione della soggettività fiscale della società originaria nello stesso modo in cui si estingue una società di persone: le posizioni fiscali si trasferiscono all’incorporante o alle beneficiarie, che ne diventano titolari e responsabili, ma la responsabilità dell’ex amministratore per condotte proprie (dichiarazioni infedeli, omesse comunicazioni, gestione della fase antecedente all’operazione) resta un tema distinto e autonomo, che va tenuto separato dalla responsabilità solidale della società subentrante.
I NUMERI
Una società incorporata presentava, nell’ultimo esercizio prima della fusione, una dichiarazione con un credito IVA non spettante di 95.000 €. La comunicazione di irregolarità, emessa dopo la fusione, viene notificata all’incorporante in quanto titolare della posizione fiscale subentrata. Se, oltre alla ripresa fiscale, emergono elementi di condotta personale dell’ex amministratore (ad esempio una dichiarazione consapevolmente infedele), può aprirsi un fronte parallelo e distinto di responsabilità, che non si esaurisce nella sola sfera della società incorporante.
I RISCHI SPECIFICI
Il rischio specifico per questo profilo è la sovrapposizione tra due piani di responsabilità che vanno tenuti distinti: quello della società subentrante (che risponde delle posizioni fiscali trasferite) e quello personale dell’ex amministratore (che può rispondere, in casi limitati e specifici previsti dalla legge, per condotte proprie antecedenti l’operazione). Confondere i due piani porta spesso a impostare difese parziali o mal indirizzate.
Va inoltre considerato che, nelle scissioni totali con estinzione della società scissa, la posizione dell’ex amministratore può assumere rilievo anche sotto il profilo degli obblighi dichiarativi residui: la dichiarazione relativa all’ultimo periodo d’imposta della società scissa, se non ancora presentata al momento dell’efficacia dell’operazione, resta comunque un adempimento dovuto, la cui responsabilità per l’omissione può ricadere, a seconda delle circostanze concrete e della ripartizione di compiti stabilita nel progetto di scissione, sull’amministratore che ha gestito la fase finale della società scissa oppure sugli amministratori delle beneficiarie subentrate. Ricostruire con precisione chi avesse, in base al progetto di scissione, l’incarico di completare questo adempimento è spesso il punto di partenza per stabilire, con certezza, su chi debba effettivamente ricadere una contestazione di omessa o infedele dichiarazione riferita a quell’ultimo periodo.
LE MOSSE GIUSTE
- Verificare con precisione a chi è stata notificata la comunicazione e su quale base giuridica (posizione fiscale trasferita, oppure responsabilità personale).
- Ricostruire la sequenza cronologica esatta dell’operazione (data di stipula, data di efficacia giuridica, eventuale retrodatazione contabile e fiscale) per stabilire quale soggetto fosse titolare della posizione dichiarativa contestata al momento rilevante.
- Distinguere, nella risposta all’Agenzia, tra i profili di merito riferibili all’operazione straordinaria in sé e gli eventuali profili di condotta personale, evitando di mescolare le due linee difensive.
- Verificare la completezza della documentazione contabile trasmessa dalla società cessata all’incorporante o alla beneficiaria, spesso fonte di difficoltà pratiche nella ricostruzione dei fatti a distanza di anni.
- Valutare, quando la posizione dell’ex amministratore sia autonomamente contestata, un coordinamento difensivo separato ma coerente con quello della società subentrante.
GIURISPRUDENZA DEDICATA
Sul tema della continuità della soggettività fiscale e del subentro nelle posizioni della società cessata, i principi generali richiamati dalla giurisprudenza in tema di fusione (fenomeno di successione universale, non realizzativo) trovano applicazione anche a questo profilo, in coerenza con quanto ribadito dalla sentenza della Cassazione n. 1035 del 16 gennaio 2023 sulla natura non realizzativa della fusione ai fini reddituali. Lo stesso principio di continuità, del resto, è alla base della disciplina della scissione, che la dottrina maggioritaria qualifica anch’essa come fenomeno di successione universale piuttosto che come atto realizzativo, con la conseguenza che le posizioni giuridiche facenti capo alla società cessata si trasferiscono integralmente, senza soluzione di continuità, ai soggetti che le subentrano.
Tre bilanci, tre esiti
Per rendere concreta la differenza tra i profili, ecco tre situazioni parallele che partono dallo stesso tipo di operazione — una fusione seguita, in un caso, da una scissione — ma producono esiti radicalmente diversi a seconda di chi la subisce.
Caso 1 — L’incorporante con perdite pregresse. Società Alfa incorpora Beta, che presentava perdite fiscali pregresse per 500.000 €. Il patrimonio netto contabile rettificato di Beta, alla data di riferimento, è di 380.000 €; il test di vitalità economica risulta superato. Esito: 380.000 € di perdite restano riportabili, 120.000 € sono definitivamente persi. La comunicazione di irregolarità che limita il riporto a 380.000 € è, in questo caso, sostanzialmente corretta: la difesa si concentra sulla corretta quantificazione di sanzioni e interessi, non sul recupero della quota eccedente.
Caso 2 — La beneficiaria di scissione con debito ante-operazione. Società Gamma riceve, da una scissione parziale di Delta, un patrimonio netto di 150.000 €. Successivamente le viene notificata una cartella per un debito IRES di Delta, relativo a un periodo anteriore alla scissione, pari a 310.000 €. Esito: Gamma può essere chiamata a rispondere per l’intero importo di 310.000 €, in solido con Delta e con le altre eventuali beneficiarie, indipendentemente dal patrimonio netto ricevuto — un esito che sorprende chi ragiona con la sola logica civilistica.
Caso 3 — Il socio che ha ceduto la partecipazione ricevuta da conferimento. Il socio Tizio riceve, da un conferimento d’azienda con valore fiscale storico di 250.000 €, una partecipazione che rivende dopo 20 mesi per 680.000 €. La plusvalenza di 430.000 € beneficia della detassazione PEX al 95%, a condizione che siano rispettati holding period e iscrizione contabile. L’Agenzia contesta l’intera sequenza come elusiva; se Tizio dimostra ragioni extrafiscali credibili (ad esempio l’ingresso programmato di un nuovo socio industriale, documentato da trattative anteriori all’operazione) e il rispetto puntuale dei requisiti PEX, l’operazione resta legittima e la plusvalenza mantiene il regime agevolato.
Tre situazioni originate da operazioni della stessa natura, tre discipline diverse, tre esiti che nessuna guida generica avrebbe potuto prevedere senza distinguere per profilo.
I casi misti
Non tutti i soggetti coinvolti in un’operazione straordinaria rientrano ordinatamente in un solo profilo. Alcune situazioni frequenti meritano una trattazione separata.
L’imprenditore individuale che ha conferito l’azienda e detiene anche una partecipazione in un’altra società coinvolta in una fusione. In questo caso vanno tenute distinte, anche nella corrispondenza con l’Agenzia, le due posizioni: quella di conferente (disciplinata dall’articolo 176 TUIR, con il tema del disallineamento tra valore civile e fiscale) e quella di socio della società incorporante o incorporata (disciplinata, per il riporto delle perdite, dall’articolo 172, comma 7). Una risposta unica e generica alla comunicazione, che non separa i due piani, rischia di indebolire entrambe le difese.
La società che ha realizzato una fusione infragruppo tra controllate estere e italiane, con effetti anche sulla disciplina del transfer pricing. Quando l’operazione straordinaria coinvolge anche società non residenti, alla contestazione relativa alla neutralità fiscale interna (test di vitalità, continuità dei valori) può sommarsi una verifica parallela sulla congruità dei valori attribuiti in sede di riorganizzazione rispetto ai criteri di libera concorrenza applicabili ai gruppi multinazionali. In questi casi la comunicazione di irregolarità, quando emessa, spesso anticipa un accertamento più ampio che investe entrambi i profili contemporaneamente, ed è quindi opportuno impostare fin da subito una risposta che tenga conto di entrambe le discipline, evitando di concentrarsi soltanto sul profilo nazionale mentre matura, in parallelo, un rilievo sul fronte internazionale.
Il socio che è anche garante di un finanziamento contratto dalla società prima dell’operazione straordinaria. Quando la società scissa o incorporata aveva contratto un finanziamento bancario garantito personalmente dal socio, e il debito residuo viene successivamente riqualificato dall’Agenzia in sede di verifica dell’operazione straordinaria, il socio-garante può trovarsi a dover gestire contemporaneamente il fronte tributario (in quanto socio) e il fronte bancario (in quanto garante), fronti che richiedono competenze distinte ma che vanno coordinati per evitare che una scelta difensiva su un piano pregiudichi l’altro.
La beneficiaria di scissione che, a sua volta, ha successivamente conferito il ramo ricevuto in un’altra società. In questo caso si sommano due regimi di neutralità fiscale in sequenza: quello della scissione originaria e quello del conferimento successivo. La continuità dei valori fiscali va tracciata lungo l’intera catena, e un errore di ricostruzione anche in uno solo dei due passaggi può generare un disallineamento che si ripercuote sull’intera sequenza, con effetti a cascata sulla dichiarazione dell’ultima società della catena.
Il professionista che conferisce lo studio in una STP e, contestualmente, è socio di un’altra società coinvolta in una fusione infragruppo. Qui si sommano due discipline con logiche opposte: quella dell’articolo 177-bis TUIR sul conferimento di attività professionali, tendenzialmente più flessibile sul fronte anti-abuso dopo l’introduzione del comma 4-bis, e quella dell’articolo 172, comma 7, sul riporto delle perdite nella fusione, più rigida e ancorata a test quantitativi oggettivi. Un errore frequente è applicare per analogia la maggiore flessibilità riconosciuta alle aggregazioni professionali anche al fronte della fusione infragruppo, dove invece i test di vitalità e di patrimonio netto restano pienamente applicabili senza eccezioni derivate da altre discipline.
In tutti questi casi misti, la regola pratica è la stessa: prima di rispondere alla comunicazione, va isolato analiticamente ciascun profilo applicabile alla propria posizione, verificando quali regole valgono per ciascuno, per evitare di applicare per errore la disciplina di un profilo a una situazione che, in realtà, ne combina due o più.
Il confronto tra i profili
La tabella che segue non sostituisce l’analisi individuale svolta profilo per profilo nelle sezioni precedenti, ma aiuta a cogliere a colpo d’occhio le differenze strutturali tra le posizioni, utile soprattutto per chi si trova a dover spiegare la propria situazione a un consulente o a un familiare coinvolto nella stessa operazione.
| Aspetto | Incorporante (fusione) | Beneficiaria (scissione) | Conferitaria/Conferente | Socio cedente partecipazioni | Imprenditore/professionista conferente |
|---|---|---|---|---|---|
| Norma di riferimento | Art. 172, c. 7, TUIR | Art. 173, c. 13, TUIR | Art. 176 TUIR | Art. 10-bis L. 212/2000 + art. 176, c. 3 | Art. 176 TUIR / 177-bis TUIR |
| Limite di responsabilità | Patrimonio netto rettificato | Nessun limite (illimitata) | Continuità dei valori storici | Nessuna responsabilità di terzi | Disallineamento civile/fiscale |
| Termine tipico di reazione | 60 giorni dalla comunicazione | 60 giorni, salvo notifica atto presupposto | 60 giorni | 60 giorni | 60 giorni |
| Rischio principale | Perdita perdite pregresse | Debiti superiori al patrimonio ricevuto | Riqualificazione dell’atto | Riqualificazione come abuso del diritto | Errori dichiarativi sul quadro RV/RQ |
| Difesa centrale | Test di vitalità e patrimonio netto | Corretta individuazione del periodo del debito | Prova della natura di azienda | Ragioni extrafiscali documentate | Dichiarazione integrativa e perizie |
Un dato che emerge con chiarezza dal confronto è che, per tutti i profili, il termine di reazione tipico resta fissato a 60 giorni dalla comunicazione: è il primo elemento su cui costruire qualunque pianificazione difensiva, indipendentemente da quale sia il profilo applicabile. Ciò che cambia radicalmente, invece, è il contenuto tecnico della risposta da fornire entro quel termine: un conteggio contabile per l’incorporante, una verifica del periodo d’imposta per la beneficiaria, una perizia sulla natura dell’azienda per il conferente, un fascicolo di ragioni extrafiscali per il socio cedente.
Le domande trasversali
Cosa succede se ricevo la comunicazione di irregolarità come intermediario incaricato della trasmissione telematica, e non direttamente come contribuente? In questo caso l’intermediario ha l’obbligo di informare tempestivamente il contribuente finale, e il termine di 60 giorni per la regolarizzazione decorre in realtà dal sessantesimo giorno successivo alla trasmissione dell’avviso telematico all’intermediario, non dalla ricezione da parte del contribuente: un margine temporale spesso non sfruttato per mera disattenzione.
Posso rateizzare l’importo richiesto anche se la comunicazione riguarda un’operazione straordinaria complessa? Sì, la rateizzazione segue le regole ordinarie: fino a 8 rate trimestrali per importi non superiori a 5.000 €, fino a 20 rate trimestrali per importi superiori, indipendentemente dalla natura dell’operazione che ha originato l’irregolarità.
Cosa succede se cambio profilo durante il procedimento, ad esempio se la mia società, beneficiaria di una scissione, viene a sua volta incorporata in un’altra società prima della definizione del contenzioso? La posizione processuale si trasferisce alla nuova incorporante, ma è essenziale documentare formalmente la sequenza delle operazioni per evitare contestazioni sulla legittimazione a proseguire il giudizio.
Se la comunicazione riguarda un periodo d’imposta molto risalente rispetto all’operazione straordinaria, posso eccepire la decadenza? Sì, ma il termine di decadenza per il controllo automatizzato e per quello formale segue le regole ordinarie relative all’anno di presentazione della dichiarazione controllata, non alla data dell’operazione straordinaria: vanno quindi sempre verificati separatamente i termini di decadenza dell’atto presupposto e quelli della comunicazione stessa.
Vale la sospensione feriale per tutte le comunicazioni legate a operazioni straordinarie? Sì, per quelle derivanti da controllo automatizzato la sospensione dal 1° al 31 agosto si applica indipendentemente dal profilo del destinatario, ma non riduce né sospende i termini di decadenza dell’accertamento presupposto, che seguono regole autonome.
È possibile chiedere un interpello preventivo per evitare del tutto il rischio di comunicazione di irregolarità su un’operazione straordinaria non ancora conclusa? Sì, l’interpello disapplicativo relativo all’articolo 172, comma 7, TUIR resta uno strumento utilizzabile prima dell’operazione, ma la sua mancata presentazione, come chiarito dalla giurisprudenza più recente, non preclude la possibilità di dimostrare successivamente in giudizio, con altri mezzi di prova, la non elusività dell’operazione già realizzata.
Se la comunicazione riguarda contemporaneamente più periodi d’imposta collegati alla stessa operazione straordinaria, conviene rispondere in modo unitario o separato per ciascun anno? Conviene quasi sempre costruire una risposta unitaria che ricostruisca l’intera operazione nella sua logica economica complessiva, per evitare che una difesa frammentata anno per anno perda di vista il filo conduttore che lega i diversi periodi d’imposta e indebolisca, agli occhi del giudice, la coerenza complessiva della strategia difensiva.
Conviene coinvolgere subito un legale, oppure è meglio prima tentare un confronto diretto con l’ufficio dell’Agenzia che ha emesso la comunicazione? Dipende dal profilo e dalla natura della contestazione: se l’irregolarità appare un mero errore di compilazione dei quadri dichiarativi, un primo confronto tramite il canale CIVIS o direttamente con l’ufficio può risolvere la questione rapidamente; se invece la comunicazione lascia intravedere una lettura antielusiva dell’intera operazione, oppure contesta il mancato superamento dei test quantitativi previsti dalla legge, un confronto diretto senza una preventiva valutazione tecnica rischia di consolidare, con dichiarazioni non ponderate, una posizione difensiva che poi risulta difficile da correggere in un secondo momento. Nel dubbio, una valutazione preliminare rapida della fondatezza della pretesa, prima di qualunque interlocuzione con l’ufficio, resta la scelta più prudente per tutti i profili trattati in questa guida.
La giurisprudenza profilo per profilo
Per l’incorporante (riporto perdite, art. 172, c. 7 TUIR): Cassazione, sentenza n. 1715 del 24 gennaio 2025, sul test di vitalità da verificare su entrambi i periodi rilevanti nelle fusioni retroattive; Cassazione, ordinanza n. 22 del 2 gennaio 2025, sul riporto delle perdite nel caso di società consolidata; Cassazione, sentenza n. 1035 del 16 gennaio 2023, sulla ratio antielusiva della norma e sulla natura non realizzativa della fusione; Cassazione, ordinanza n. 5419 del 21 marzo 2026, sulla possibilità di far valere in giudizio la non elusività dell’operazione anche senza previo interpello disapplicativo.
Per la beneficiaria di scissione (responsabilità solidale, art. 173, c. 13 TUIR): Cassazione, ordinanza n. 26784 del 6 ottobre 2025, sulla responsabilità solidale illimitata e sulla legittimità della motivazione per relationem della cartella; Cassazione, sentenza n. 4987 del 25 febbraio 2020, sull’assenza di limiti quantitativi legati al patrimonio assegnato; Cassazione, ordinanza n. 5204/2023 e sentenza n. 3233/2021, entrambe conformi sull’illimitatezza della responsabilità tributaria delle beneficiarie, a differenza del regime civilistico.
Per il conferimento d’azienda (art. 176 TUIR) e la successiva cessione della partecipazione: Cassazione, sentenza n. 2054 del 27 gennaio 2017, sulla legittimità della scelta negoziale del conferimento seguito da cessione; Cassazione, sentenza n. 15394/2019, sulla non abusività del conferimento seguito da cessione quando rispetta la sostanza economica dell’operazione; Cassazione, sentenza n. 25487/2015, sul carattere unitario ma non elusivo della sequenza conferimento-cessione.
Per il socio cedente di partecipazioni (abuso del diritto, art. 10-bis L. 212/2000): Cassazione, sentenza n. 1166 del 16 gennaio 2023, sui presupposti dell’abuso del diritto e sull’onere della prova a carico dell’Amministrazione; Cassazione, sentenza n. 11890 del 12 aprile 2022, sulla non elusività delle operazioni motivate da valide ragioni extrafiscali non marginali; Cassazione, ordinanza n. 7273 del 26 marzo 2026, su una fattispecie di scissione ritenuta elusiva in assenza di ragioni extrafiscali credibili; Cassazione, sentenza n. 28169 del 27 settembre 2022, sui limiti alla riqualificazione delle operazioni di riorganizzazione societaria.
Un ultimo rilievo metodologico, utile a chi legge questa rassegna per orientarsi da solo prima di rivolgersi a un legale: la giurisprudenza in materia di operazioni straordinarie non è mai statica, e principi consolidati da anni possono essere ridefiniti, precisati o applicati diversamente da pronunce anche di pochi mesi successive, specie sul terreno mobile dell’abuso del diritto, dove la valutazione della sussistenza di ragioni extrafiscali resta largamente rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo entro i limiti propri del giudizio di legittimità. Per questo, prima di impostare una strategia difensiva basandosi su un singolo precedente favorevole individuato in una ricerca autonoma, è sempre opportuno verificare se quello stesso principio abbia trovato conferma, oppure sia stato in parte rivisto, nelle pronunce più recenti della stessa sezione.
Ogni riferimento riportato qui è stato riformulato nei suoi principi essenziali e verificato in fonti aggiornate: la lettura integrale dei singoli provvedimenti resta comunque indispensabile prima di costruire qualunque strategia difensiva su un caso concreto.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Di fronte a una comunicazione di irregolarità legata a un’operazione straordinaria in neutralità fiscale, lo Studio Monardo mette a disposizione un percorso di assistenza costruito profilo per profilo, e non un modello standard applicato a prescindere da chi riceve la comunicazione:
- Analizziamo la comunicazione e ne individuiamo la matrice reale — errore dichiarativo formale, disconoscimento del riporto delle perdite, contestazione della continuità dei valori fiscali, o ipotesi di abuso del diritto — perché ciascuna richiede una risposta diversa.
- Verifichiamo la corretta individuazione del soggetto responsabile, distinguendo tra la posizione della società incorporante o beneficiaria e quella eventuale di soci o amministratori, evitando che i piani si confondano nella risposta all’Agenzia.
- Ricostruiamo il test di vitalità economica e il patrimonio netto rettificato nelle fusioni con perdite pregresse, con un’analisi contabile autonoma rispetto a quella dell’ufficio.
- Verifichiamo il rispetto dei requisiti PEX e delle clausole di salvaguardia applicabili ai soci che hanno ceduto partecipazioni ricevute da conferimenti o scissioni.
- Predisponiamo il fascicolo delle ragioni economiche extrafiscali che documenta la genuinità organizzativa e gestionale dell’operazione, elemento decisivo in ogni contestazione di abuso del diritto.
- Valutiamo la percorribilità di una dichiarazione integrativa quando l’irregolarità derivi da un mero errore di compilazione dei quadri RV o RQ, per chiudere la posizione senza contenzioso.
- Gestiamo il coordinamento difensivo tra più soggetti coinvolti nella stessa operazione — scissa e beneficiarie, conferente e conferitaria — per evitare posizioni processuali che si indeboliscono a vicenda.
- Predisponiamo le memorie difensive e gli eventuali ricorsi, curando la strategia processuale dal primo grado fino, se necessario, alla Corte di Cassazione.
- Assistiamo nella rateizzazione delle somme dovute quando la contestazione risulti fondata, per limitare l’impatto finanziario immediato sull’attività d’impresa.
- Monitoriamo l’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di operazioni straordinarie, aggiornando costantemente la strategia difensiva alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 192/2024 e dai successivi decreti correttivi.
- Ricostruiamo la sequenza cronologica completa dell’operazione — delibera, efficacia giuridica, eventuale retrodatazione contabile e fiscale — per individuare con esattezza quale disciplina, previgente o riformata, sia effettivamente applicabile al caso concreto.
- Curiamo il coordinamento tra il fronte delle imposte dirette e quello dell’imposta di registro, quando la stessa operazione straordinaria è oggetto di un doppio accertamento parallelo, evitando che una vittoria ottenuta su un piano venga vanificata da una sconfitta sull’altro.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una materia come quella delle operazioni straordinarie, dove il confine tra pianificazione fiscale legittima e abuso del diritto viene tracciato solo in giudizio, e dove le controversie approdano con frequenza fino in Cassazione, è proprio la qualifica di cassazionista a garantire la continuità della strategia dalla prima risposta alla comunicazione fino all’eventuale ultimo grado di giudizio, senza cambi di difensore né discontinuità di impostazione. A questo si affianca il coordinamento dello staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo, condizione indispensabile quando la difesa richiede, come spesso accade in questa materia, competenze contabili di ricostruzione dei valori fiscali insieme a competenze strettamente processuali tributarie.
Va infine sottolineato un ultimo aspetto pratico, valido trasversalmente per tutti i profili trattati in questa guida: la maggior parte delle contestazioni relative a operazioni straordinarie in neutralità fiscale non si risolve con un solo tipo di competenza. Richiede, quasi sempre, la ricostruzione contabile puntuale dei valori (di competenza del commercialista che ha seguito o segue l’operazione), affiancata dalla costruzione della strategia difensiva e processuale (di competenza dell’avvocato tributarista), in un lavoro che deve procedere in modo sincronizzato fin dal primo momento e non in due fasi separate e successive. È proprio questo il motivo per cui lo staff multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo, e non in compartimenti stagni, rappresenta per questa materia più una necessità tecnica che un valore aggiunto opzionale.
Il primo passo è capire il tuo profilo
In tutta questa materia vale un principio semplice ma spesso trascurato: il primo passo è capire esattamente quale profilo ti riguarda, il secondo è agire secondo le regole di quel profilo, non secondo regole generiche pensate per un contribuente qualunque. Una società incorporante, una beneficiaria di scissione, un conferente, un socio cedente di partecipazioni e un imprenditore individuale che ha conferito l’azienda affrontano problemi solo apparentemente simili, ma le soluzioni corrette sono radicalmente diverse.
Lo Studio Monardo è specializzato esattamente in questa materia perché unisce, in un solo percorso difensivo, la competenza tributaria specifica sulle operazioni straordinarie, l’esperienza cassazionista necessaria quando il contenzioso si protrae fino all’ultimo grado, e il coordinamento con uno staff multidisciplinare capace di ricostruire, insieme, gli aspetti contabili e quelli giuridici di ogni singolo caso.
📩 Scrivici oggi stesso: tutti i riferimenti per contattare lo Studio si trovano in fondo a questa pagina, e prima si individua il profilo corretto, prima si costruisce una difesa efficace.
