Hai ricevuto un avviso sulle tue vendite Vinted? La domanda giusta non è “devo pagare”, ma “quale strada conviene davvero”
Chi apre la propria area riservata dell’Agenzia delle Entrate o riceve una PEC con l’oggetto “comunicazione di irregolarità” collegata alle vendite effettuate su Vinted si pone quasi sempre la stessa domanda, formulata in modo diretto: conviene pagare subito quanto richiesto per chiudere la vicenda, oppure conviene contestare, dimostrando che si trattava di una semplice vendita di oggetti personali usati? Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la scelta dipende dal numero di vendite effettuate, dalla natura dei beni ceduti, dalla capacità di documentare la propria posizione e dal contenuto specifico che l’Agenzia delle Entrate ha inserito nella comunicazione. Chi decide senza pesare questi elementi rischia di pagare somme non dovute oppure, all’opposto, di lasciar decorrere termini che avrebbero potuto essere usati per una difesa efficace.
Lo Studio Monardo segue le vicende in cui il contribuente si trova a dover interloquire con l’Amministrazione finanziaria su pretese originate da controlli automatizzati e formali, un ambito in cui l’avvocato Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, affiancando avvocati e commercialisti nella lettura tecnica degli atti e nella costruzione della strategia difensiva più adatta al singolo caso. Questa competenza è quella che rileva più direttamente quando la contestazione riguarda la qualificazione reddituale di vendite effettuate su piattaforme come Vinted, perché richiede di leggere insieme la normativa fiscale sostanziale (quando una vendita produce reddito imponibile) e le regole procedurali che disciplinano gli avvisi bonari.
📩 Se hai ricevuto una comunicazione di irregolarità legata alle tue vendite su Vinted, scrivici prima di rispondere o di pagare: trovi tutti i riferimenti per contattare lo Studio in fondo a questa pagina.
Il quadro di partenza: perché Vinted comunica i tuoi dati al Fisco
Dal 1° gennaio 2023 è in vigore in Italia la direttiva europea 2021/514, nota come DAC7, che impone ai gestori delle piattaforme digitali — Vinted compresa — di raccogliere e trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati dei venditori che superano determinate soglie operative nel corso dell’anno civile. Le soglie sono due, alternative tra loro: aver concluso almeno 30 vendite oppure aver incassato più di 2.000 euro complessivi nell’anno. Al raggiungimento di una delle due soglie, Vinted chiede all’utente di compilare un modulo con i propri dati fiscali (nome, cognome, codice fiscale o partita IVA, indirizzo) e trasmette poi queste informazioni all’Agenzia delle Entrate entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
La comunicazione di irregolarità arriva tipicamente tramite PEC, se il contribuente ne possiede una attiva, oppure tramite raccomandata con avviso di ricevimento, e dal 2025 può essere resa disponibile anche direttamente nel cassetto fiscale del contribuente: in quest’ultimo caso, il mancato accesso periodico al cassetto non sospende in alcun modo il decorrere dei termini di risposta, motivo per cui è buona prassi consultarlo con regolarità, soprattutto per chi negli ultimi anni ha superato le soglie DAC7 su una o più piattaforme.
È essenziale chiarire subito un punto che genera confusione in moltissimi utenti: il superamento delle soglie DAC7 e la conseguente segnalazione dei dati al Fisco non equivalgono automaticamente a un obbligo di pagare le imposte. La direttiva è uno strumento di trasparenza e screening, non una presunzione di tassabilità. Vendere i propri abiti, scarpe o accessori personali usati resta, in linea di principio, un’attività non tassabile in Italia, anche quando l’oggetto viene ceduto a un prezzo superiore a quello di acquisto originario. Il problema sorge quando l’Agenzia delle Entrate, incrociando i dati ricevuti da Vinted con altri elementi (frequenza delle vendite, volumi, valore unitario dei beni, eventuale acquisto sistematico di merce da rivendere), ritiene che l’attività abbia superato la soglia dell’occasionalità per diventare un’attività commerciale abituale, con tutte le conseguenze fiscali che ne derivano: apertura di partita IVA, dichiarazione dei redditi come reddito d’impresa, assoggettamento a IVA.
Quando l’Agenzia ravvisa queste anomalie, il primo atto che normalmente riceve il contribuente non è un accertamento vero e proprio, ma una comunicazione di irregolarità (il cosiddetto “avviso bonario”), generata da un controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 oppure da un controllo formale ex art. 36-ter dello stesso decreto. Comprendere quale dei due tipi di controllo ha originato la comunicazione ricevuta è il primo passo di qualunque strategia difensiva, perché le due procedure hanno regole diverse su obbligo di contraddittorio preventivo e conseguenze dell’eventuale omissione, come vedremo tra poco parlando delle pronunce di legittimità più recenti.
La differenza tra i due controlli non è solo terminologica. Il controllo automatizzato ex art. 36-bis è un riscontro puramente cartolare: un sistema informatico confronta i dati dichiarati con quelli in possesso dell’Anagrafe tributaria (tra cui, oggi, i dati DAC7 trasmessi da Vinted) e segnala le difformità aritmetiche o gli omessi versamenti, senza margini di valutazione interpretativa. Il controllo formale ex art. 36-ter, invece, presuppone un esame più approfondito della documentazione, spesso richiesto proprio quando occorre valutare la natura di un reddito non dichiarato, come accade nelle vicende di vendite online: qui l’Ufficio deve stabilire se le cessioni rilevate integrino un’attività commerciale abituale (reddito d’impresa, art. 55 TUIR) oppure un’attività commerciale occasionale (reddito diverso, art. 67, comma 1, lett. i, TUIR) oppure, ancora, la semplice vendita di beni personali usati, priva di qualunque rilevanza reddituale. Questa distinzione a tre livelli — impresa abituale, attività occasionale, vendita di beni personali — è il cuore di tutta la vicenda, perché ciascuna delle tre qualificazioni comporta conseguenze fiscali radicalmente diverse: la prima impone partita IVA, contabilità e IVA sulle operazioni; la seconda comporta la sola tassazione IRPEF del provento, senza IVA e senza obblighi contabili strutturati; la terza non comporta alcun obbligo dichiarativo.
Proprio perché il controllo su queste vicende raramente si esaurisce in un mero riscontro cartolare, la giurisprudenza più recente tende a ricondurre le comunicazioni relative a vendite online nell’alveo delle garanzie procedurali proprie del controllo formale, anche quando l’Ufficio le abbia formalmente etichettate come automatizzate: un profilo che, come vedremo, offre margini difensivi ulteriori a chi riceve una contestazione poco motivata.
Prima ancora di scegliere quale delle tre strade seguire, vale la pena ricordare quali documenti è opportuno conservare fin da quando si inizia a vendere su una piattaforma come Vinted, perché è proprio la disponibilità (o l’assenza) di questi elementi a determinare, in concreto, quale opzione sia realmente percorribile. Tra i documenti più rilevanti figurano: le fatture o gli scontrini d’acquisto originari dei capi venduti, quando disponibili; le fotografie che documentano l’uso personale prolungato dei beni prima della vendita; l’estratto delle vendite effettuate direttamente scaricabile dal proprio profilo Vinted, che riporta date e importi di ogni transazione; le eventuali ricevute di spedizione e le comunicazioni con gli acquirenti; e, per chi ha effettivamente acquistato merce con l’intento di rivenderla, la documentazione degli acquisti stessi, utile comunque a determinare correttamente la base imponibile al netto dei costi sostenuti. Chi conserva sistematicamente questi elementi si trova, al momento di una eventuale contestazione, in una posizione difensiva molto più solida rispetto a chi deve ricostruire la propria attività a distanza di mesi o anni, spesso senza più accesso a tutta la documentazione necessaria.
Vale la pena precisare che quanto detto per Vinted vale, con le stesse regole di fondo, anche per chi vende su eBay, Wallapop, Subito o altre piattaforme rientranti nell’ambito applicativo della DAC7: la direttiva europea non riguarda una singola piattaforma, ma l’intero settore dei marketplace digitali che consentono la vendita di beni o servizi tra utenti. Chi opera su più piattaforme contemporaneamente deve quindi considerare che l’Agenzia delle Entrate, nel valutare l’abitualità dell’attività, può sommare i dati provenienti da fonti diverse: un contribuente che effettua 20 vendite su Vinted e altre 20 su eBay, restando sotto la soglia individuale delle 30 vendite su ciascuna piattaforma, potrebbe comunque essere considerato un venditore abituale se l’insieme delle operazioni, valutato complessivamente, presenta i caratteri della sistematicità richiamati dalla sentenza n. 7552/2025. Questo aspetto, spesso sottovalutato, va tenuto presente fin dalla fase di ricostruzione dei fatti, indipendentemente dalla piattaforma o dalle piattaforme che hanno originato la segnalazione.
Un ultimo elemento del quadro generale riguarda l’arco temporale entro cui l’Agenzia delle Entrate può legittimamente contestare le vendite effettuate: il termine ordinario di decadenza per l’accertamento è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, termine che sale al settimo anno in caso di dichiarazione omessa. Poiché l’obbligo di comunicazione DAC7 è entrato pienamente a regime a partire dai dati relativi al 2023, trasmessi nel gennaio 2024, è ragionevole attendersi che le comunicazioni di irregolarità relative alle prime annualità monitorate continuino ad arrivare nei prossimi anni, anche a distanza di tempo dalle vendite effettuate: un motivo in più per conservare la documentazione descritta sopra ben oltre la chiusura dell’anno solare in cui le vendite sono avvenute.
Opzione 1 — Fornire chiarimenti e documentazione, chiedendo l’annullamento in autotutela
In cosa consiste. Questa strada consiste nel rispondere formalmente alla comunicazione di irregolarità entro il termine indicato, fornendo all’Ufficio la documentazione idonea a dimostrare che le vendite contestate riguardavano beni personali usati e non un’attività commerciale abituale. La base normativa è l’art. 6 dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000), che riconosce il diritto di fornire chiarimenti prima che la pretesa si consolidi, e le stesse disposizioni sugli avvisi bonari (art. 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973), che prevedono la possibilità di segnalare dati o elementi non considerati o valutati erroneamente dall’Ufficio.
Quando ha senso. Questa opzione è la più indicata in tre scenari concreti: primo, quando le vendite sono effettivamente riconducibili a un guardaroba personale o a oggetti ricevuti in dono, con un numero limitato di cessioni concentrate in un breve periodo (ad esempio uno sgombero straordinario di casa); secondo, quando il contribuente dispone di prove concrete dell’occasionalità, come le fatture di acquisto originarie dei capi, foto che documentano l’uso personale, o l’assenza di un margine di guadagno sistematico; terzo, quando la comunicazione contiene un errore di calcolo o di qualificazione palese, ad esempio conteggia vendite duplicate o attribuisce al contribuente cessioni effettuate da un altro utente della piattaforma.
Come si esegue in sintesi. Il contribuente (o il professionista che lo assiste) predispone una memoria scritta, corredata dei documenti rilevanti, e la trasmette all’Ufficio competente tramite PEC o consegna diretta, entro il termine indicato nella comunicazione. È buona prassi contattare anche telefonicamente il numero verde o l’ufficio territoriale indicato nell’atto, per verificare che la documentazione sia stata correttamente acquisita.
Vantaggi. Se l’istanza viene accolta, la pretesa viene annullata senza che si arrivi mai all’iscrizione a ruolo, evitando sanzioni, interessi e il rischio di una successiva cartella di pagamento. È la strada meno onerosa in termini di costi vivi, perché non richiede l’attivazione di un giudizio tributario, e consente di mantenere un dialogo diretto con l’Amministrazione, spesso più rapido rispetto ai tempi di un contenzioso.
Rischi e svantaggi onesti. L’accoglimento dell’istanza in autotutela è una facoltà discrezionale dell’Ufficio, non un diritto azionabile in giudizio: se l’Amministrazione non risponde o rigetta le osservazioni, il contribuente deve comunque attivarsi con una delle altre due opzioni prima che decorrano i termini. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. 1° agosto 2019, n. 33344) ha chiarito che il contraddittorio preventivo non è sempre imposto a pena di nullità nei controlli automatizzati, per cui l’assenza di una risposta formale dell’Ufficio non basta, da sola, a rendere illegittima la successiva iscrizione a ruolo.
Un’ulteriore variante dell’Opzione 1, spesso trascurata, riguarda i casi in cui il contribuente riconosce che una parte delle vendite contestate presenta effettivamente margini di abitualità, ma solo per una porzione limitata dell’attività complessiva. In questi casi intermedi, invece di contestare in blocco l’intera pretesa, può risultare più efficace un approccio misto: presentare osservazioni puntuali per la parte di vendite riconducibili a beni personali, e regolarizzare spontaneamente, tramite ravvedimento operoso, la sola quota di reddito effettivamente riconducibile ad attività commerciale occasionale, qualora i termini per il ravvedimento risultino ancora aperti. Questa strada, che richiede una ricostruzione analitica operazione per operazione, consente spesso di ridurre sensibilmente l’importo complessivo richiesto dall’Ufficio, evitando al contempo di esporre a contestazione anche la parte della vendita che resta pacificamente non imponibile.
Opzione 2 — Versare quanto richiesto con la sanzione ridotta
In cosa consiste. Consiste nell’accettare la qualificazione operata dall’Agenzia delle Entrate e nel pagare l’imposta dovuta, gli interessi e la sanzione in misura ridotta prevista per chi aderisce alla comunicazione di irregolarità senza attendere l’iscrizione a ruolo: la riduzione è generalmente pari a un terzo della sanzione ordinaria per i controlli automatizzati (dal 30% al 10% circa) e a due terzi per i controlli formali, salvo le specifiche indicate nell’atto ricevuto.
Quando ha senso. È la scelta più razionale in tre scenari: primo, quando l’attività di vendita è stata effettivamente sistematica e continuativa, con acquisto di merce finalizzato alla rivendita, situazione in cui una contestazione avrebbe scarse probabilità di successo; secondo, quando gli importi in gioco sono contenuti e i costi di un eventuale contenzioso (anche solo in termini di tempo e di assistenza professionale) supererebbero il beneficio economico di una difesa; terzo, quando il contribuente preferisce chiudere rapidamente la posizione per evitare l’iscrizione a ruolo e la conseguente cartella di pagamento, che comporta ulteriori aggravi.
Un altro scenario in cui questa opzione risulta preferibile riguarda i casi in cui il contribuente, pur ritenendo la propria attività sostanzialmente occasionale, non dispone più della documentazione necessaria a dimostrarlo con sufficiente certezza, ad esempio perché ha eliminato le fatture d’acquisto dei capi venduti anni prima: in assenza di prove solide, intraprendere un contenzioso espone a un rischio elevato di soccombenza, mentre l’adesione con sanzione ridotta consente di limitare l’esborso complessivo a una cifra certa e contenuta.
Come si esegue in sintesi. Il pagamento avviene tramite modello F24, utilizzando i codici tributo indicati nella comunicazione stessa, entro il termine di 30 giorni per le comunicazioni derivanti da controllo formale o, dal 2025, di 60 giorni per la generalità delle comunicazioni di irregolarità inviate dal 1° gennaio di quell’anno (90 giorni se la comunicazione è trasmessa all’intermediario che ha presentato la dichiarazione). È possibile anche la rateazione dell’importo dovuto, alle condizioni previste dalla normativa sulla definizione agevolata delle comunicazioni di irregolarità.
Vantaggi. Il vantaggio più immediato è la certezza: la posizione si chiude definitivamente, con una sanzione significativamente ridotta rispetto a quella che sarebbe applicata in caso di successivo accertamento, e senza il rischio di un esito sfavorevole in giudizio, che comporterebbe anche il pagamento delle spese di lite.
Rischi e svantaggi onesti. Il pagamento comporta un’implicita accettazione della pretesa, che può essere difficile da rimettere in discussione successivamente, anche se in linea teorica resta possibile presentare un’istanza di rimborso se emergono elementi nuovi. Inoltre, se il contribuente paga per fretta o per timore, senza aver realmente verificato la correttezza del calcolo dell’Ufficio, rischia di versare somme non dovute: la Cassazione ha più volte ricordato che l’onere di provare rigorosamente i presupposti della pretesa resta comunque in capo all’Amministrazione (si veda, sul tema più generale della prova dell’esercizio, anche occasionale, di un’attività economica, Cass. ord. 20 agosto 2025, n. 23577), il che significa che una contestazione motivata avrebbe potuto avere margini di successo che il pagamento immediato preclude.
Va inoltre considerato che l’adesione con pagamento non estingue automaticamente eventuali profili relativi ad annualità precedenti: se le vendite sistematiche proseguono da più anni, l’Agenzia delle Entrate potrebbe inviare comunicazioni analoghe anche per le annualità pregresse non ancora prescritte, oppure procedere direttamente con un accertamento vero e proprio, che a differenza della comunicazione di irregolarità consente controlli più penetranti (accessi, richieste di documentazione bancaria, questionari). Per questo motivo, chi sceglie l’Opzione 2 dovrebbe sempre accompagnare il pagamento con una verifica, insieme al proprio consulente, della propria posizione complessiva relativa agli anni non ancora oggetto di controllo, valutando se sia opportuno regolarizzare spontaneamente anche quelle annualità tramite ravvedimento operoso, beneficiando delle riduzioni di sanzione ancora più favorevoli previste per chi si attiva prima di ricevere qualunque comunicazione dall’Ufficio.
Opzione 3 — Non aderire e attendere l’iscrizione a ruolo, per poi impugnare in giudizio
In cosa consiste. È la strada per chi ritiene la pretesa dell’Ufficio radicalmente infondata e vuole far valere le proprie ragioni davanti a un giudice terzo, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. Questa opzione presenta oggi una particolarità poco conosciuta: la comunicazione di irregolarità stessa, se contiene già i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche e la quantificazione della pretesa, è considerata dalla giurisprudenza tributaria un atto autonomamente impugnabile, senza dover attendere la successiva iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento.
Quando ha senso. Ha senso soprattutto in tre scenari: primo, quando la comunicazione qualifica come reddito d’impresa vendite che, per numero e natura dei beni, restano con ogni evidenza nell’ambito dell’occasionalità, e il contribuente è disposto a sostenere un contenzioso per far valere questa distinzione; secondo, quando l’atto presenta vizi procedurali evidenti, come l’omessa comunicazione preventiva nei controlli formali o una motivazione insufficiente a comprendere le ragioni della pretesa; terzo, quando gli importi in gioco sono rilevanti e giustificano, in termini di costi-benefici, l’attivazione di un giudizio.
Come si esegue in sintesi. Il ricorso va notificato e depositato entro 60 giorni dalla ricezione dell’atto che si intende impugnare (comunicazione di irregolarità o, se non impugnata prima, cartella di pagamento), termine che si sospende dal 1° al 31 agosto per effetto della sospensione feriale dei termini processuali. Il ricorso deve indicare i motivi di fatto e di diritto, allegando la documentazione probatoria a sostegno della propria posizione.
Vantaggi. È l’unica strada che consente una valutazione piena, da parte di un giudice indipendente, sia della qualificazione giuridica dell’attività (occasionale o abituale) sia della correttezza formale della procedura seguita dall’Ufficio. In caso di accoglimento, l’atto viene annullato integralmente e le spese di giudizio sono normalmente poste a carico della parte soccombente.
Rischi e svantaggi onesti. È la strada più lunga e quella che richiede un impegno maggiore, anche economico, per l’assistenza tecnica necessaria. Se il ricorso viene respinto, il contribuente dovrà comunque pagare quanto dovuto, senza più beneficiare della sanzione ridotta prevista per l’adesione spontanea, oltre alle spese di giudizio. È quindi una scelta che va ponderata con attenzione, verificando realisticamente la solidità delle proprie prove prima di intraprenderla.
Sul piano dei costi di giustizia, va ricordato che il contributo unificato dovuto per instaurare il giudizio tributario è parametrato al valore della controversia e, per le pretese di importo contenuto come quelle tipiche delle vicende legate a Vinted, resta generalmente modesto rispetto all’importo complessivamente in contestazione. Va inoltre considerato che la proposizione tempestiva del ricorso, unita a un’eventuale istanza di sospensione cautelare, può impedire nelle more del giudizio l’avvio delle procedure di riscossione, un elemento che va valutato con attenzione quando la pretesa, se confermata, avrebbe un impatto significativo sulla liquidità del contribuente.
Le opzioni alla prova dei conti: due simulazioni a confronto
Per capire concretamente come le tre strade producono esiti diversi a parità di situazione di partenza, prendiamo due casi-tipo con dati realistici.
Simulazione 1 — Il caso dello sgombero straordinario. Maria ha venduto 34 capi d’abbigliamento su Vinted nel corso di un anno, incassando complessivamente 2.180 euro, superando così entrambe le soglie DAC7. La comunicazione di irregolarità, ricevuta il 14 aprile, ipotizza un reddito d’impresa non dichiarato e richiede 612 euro tra imposta e sanzioni. Maria dispone delle fatture d’acquisto originarie di gran parte dei capi, acquistati negli anni precedenti per uso personale, e non ha mai acquistato merce con l’intento di rivenderla. Scegliendo l’Opzione 1, entro il termine di 60 giorni presenta un’istanza con la documentazione dell’acquisto personale e l’assenza di un margine di guadagno sistematico (i prezzi di vendita sono quasi sempre inferiori a quelli di acquisto). Se l’Ufficio accoglie l’istanza, come è statisticamente probabile in un caso con queste caratteristiche, la posizione si chiude senza alcun pagamento. Se invece Maria avesse scelto l’Opzione 2, avrebbe versato 612 euro non dovuti per una vendita che la stessa Vinted definisce, correttamente, non tassabile.
Simulazione 2 — Il caso del rivenditore sistematico. Luca ha effettuato 1.340 vendite in due anni su Vinted, con un pattern di acquisto sistematico di scarpe da mercatini dell’usato per la successiva rivendita a prezzo maggiorato, incassando complessivamente 41.600 euro. La comunicazione di irregolarità, ricevuta il 9 giugno, richiede il pagamento di 9.850 euro tra imposta IRPEF, IVA non versata e sanzioni. Qui la situazione è diametralmente opposta a quella di Maria: il numero e la sistematicità delle operazioni, unite all’acquisto di merce finalizzato alla rivendita, integrano con alta probabilità i presupposti dell’attività d’impresa abituale secondo i criteri indicati dalla Cassazione. Scegliendo l’Opzione 3 e impugnando l’atto sostenendo l’occasionalità, Luca rischierebbe di perdere il giudizio, pagando comunque quanto dovuto senza più la riduzione della sanzione, oltre alle spese processuali. In un caso con queste caratteristiche, la scelta più razionale è quasi sempre l’Opzione 2 (adesione con sanzione ridotta) accompagnata dalla regolarizzazione per il futuro, con apertura di partita IVA per le vendite successive.
Le due simulazioni appena viste mostrano quanto sia diverso l’esito delle diverse opzioni a seconda della situazione di partenza: applicare meccanicamente la stessa strategia a entrambi i casi avrebbe significato, per Maria, pagare una somma non dovuta, e per Luca, rischiare un contenzioso dall’esito prevedibilmente sfavorevole con conseguente perdita della sanzione ridotta. La terza simulazione, che segue, mostra come nella pratica la maggior parte delle situazioni reali si collochi in una zona intermedia tra questi due estremi, richiedendo un approccio più articolato.
Simulazione 3 — Il caso intermedio, tra hobby e piccolo commercio. Giulia ha effettuato 210 vendite in 18 mesi, incassando 7.400 euro: una parte dei capi proviene dal proprio guardaroba, un’altra parte (circa un terzo delle vendite, per un incasso di 2.100 euro) è stata acquistata in mercatini dell’usato con l’intento dichiarato di rivenderla con un piccolo margine. La comunicazione di irregolarità, ricevuta il 3 settembre, ipotizza reddito d’impresa sull’intero importo di 7.400 euro, richiedendo 1.640 euro tra imposta e sanzioni. In un caso come questo, l’approccio più razionale non è scegliere un’unica opzione in blocco, ma applicare la variante mista descritta a proposito dell’Opzione 1: presentare osservazioni documentate per escludere dalla base imponibile i 5.300 euro riconducibili a beni personali, e regolarizzare tramite ravvedimento operoso o adesione parziale i soli 2.100 euro riferibili all’attività di rivendita sistematica, riducendo l’importo complessivo dovuto a una frazione della richiesta originaria e riducendo al contempo il rischio di un contenzioso su un importo divenuto marginale.
Il confronto in tabella
Le tre opzioni si distinguono, in sintesi, per tempi di definizione, complessità dell’iter, rischio in caso di esito negativo, effetti sulla successiva riscossione ed eventuale esecuzione, e reversibilità della scelta compiuta. I costi indicati sono esclusivamente quelli di giustizia previsti dalla legge (ad esempio il contributo unificato per l’eventuale ricorso), mai onorari professionali, che vanno definiti caso per caso con il professionista incaricato. Va inoltre ricordato che le tre opzioni non sono sempre reciprocamente esclusive nel tempo: come mostrato dalla terza simulazione, è spesso possibile combinarle, presentando osservazioni per la parte della pretesa ritenuta infondata e regolarizzando contestualmente la parte residua, quando la situazione concreta lo consente. La tabella che segue va quindi letta come una bussola per orientare la prima scelta, da affinare poi caso per caso con l’assistenza di chi conosce nel dettaglio la propria posizione documentale.
| Criterio | Opzione 1 — Autotutela | Opzione 2 — Adesione e pagamento | Opzione 3 — Impugnazione giudiziale |
|---|---|---|---|
| Tempi di definizione | Variabili, dipendono dalla risposta dell’Ufficio (nessun termine legale vincolante) | Rapidi: si chiude con il pagamento entro 30-60-90 giorni | Lunghi: mesi o anni, secondo i gradi di giudizio |
| Complessità dell’iter | Bassa: memoria scritta e documentazione | Bassissima: compilazione F24 | Alta: assistenza tecnica, atti processuali |
| Rischio in caso di esito negativo | Si passa comunque a Opzione 2 o 3, senza perdita di diritti | Nessuno: la posizione è già chiusa | Perdita della sanzione ridotta + spese di giudizio |
| Effetti sulla riscossione | Sospende, di fatto, l’iscrizione a ruolo in attesa di risposta | Evita del tutto l’iscrizione a ruolo | Può sospendere l’iscrizione a ruolo se il ricorso è tempestivo |
| Reversibilità | Alta: si può ancora scegliere Opzione 2 o 3 dopo un rigetto | Bassa: pagamento equivale ad accettazione della pretesa | Bassa: la decisione del giudice vincola le parti |
I criteri per scegliere
Non esiste una formula matematica che indichi automaticamente quale opzione seguire, ma alcuni criteri concreti aiutano a orientarsi. Prima di applicarli, è utile un esercizio preliminare: mettere per iscritto, in ordine cronologico, tutte le vendite contestate dalla comunicazione, annotando per ciascuna la provenienza del bene (guardaroba personale, regalo ricevuto, acquisto specifico per la rivendita) e il rapporto tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita. Questo semplice esercizio, che richiede solitamente meno di un’ora, permette spesso di capire da soli, prima ancora di rivolgersi a un professionista, verso quale delle tre opzioni la propria situazione concreta si orienta con maggiore evidenza. Primo, il numero e la sistematicità delle vendite: poche decine di vendite concentrate in un periodo limitato, riferite a un guardaroba personale, orientano verso l’Opzione 1; centinaia o migliaia di vendite distribuite su più anni orientano verso l’Opzione 2. Secondo, la presenza o assenza di un margine di guadagno sistematico: se i beni sono stati acquistati per essere rivenduti a un prezzo superiore, in modo ripetuto, l’elemento della professionalità diventa difficile da negare. Terzo, la qualità e quantità delle prove disponibili: se il contribuente dispone di fatture d’acquisto, foto, documentazione bancaria coerente con l’uso personale dei beni, la strada della contestazione (Opzione 1 o, in caso di rigetto, Opzione 3) diventa più solida. Quarto, l’entità economica della pretesa: per importi contenuti, i costi (anche solo in termini di tempo) di un contenzioso possono superare il beneficio atteso, mentre per importi rilevanti la valutazione cambia. Quinto, la correttezza procedurale dell’atto ricevuto: se la comunicazione presenta vizi di motivazione o è stata emessa senza il contraddittorio dovuto nei casi in cui questo è obbligatorio, la strada dell’impugnazione acquista maggiore forza indipendentemente dal merito della qualificazione reddituale.
Un ulteriore elemento da considerare, spesso ignorato in una prima lettura della comunicazione, è la differenza tra il valore nominale delle vendite indicato dall’Ufficio e l’effettivo ricavo netto percepito dal venditore: Vinted trattiene infatti una quota a titolo di commissione su ciascuna transazione (variabile a seconda del tipo di vendita e dell’eventuale utilizzo della spedizione integrata), e questa differenza va sempre isolata prima di accettare per buono l’importo indicato nella comunicazione. Sesto criterio, spesso decisivo e trascurato: la coerenza tra i dati DAC7 comunicati da Vinted e quanto effettivamente movimentato sui conti correnti del contribuente. Capita che l’Ufficio calcoli la pretesa sull’importo lordo delle vendite, senza considerare le spese di spedizione, le commissioni trattenute dalla piattaforma o gli storni per resi e annullamenti, gonfiando artificialmente la base imponibile contestata. Verificare questo dato prima di scegliere qualunque opzione consente spesso di ridimensionare sensibilmente l’importo realmente in discussione, indipendentemente dalla qualificazione reddituale che si intende sostenere.
Su questi profili, la competenza maturata dall’Avv. Monardo nel coordinamento di uno staff che unisce diritto bancario e diritto tributario risulta decisiva, perché la lettura di una comunicazione di irregolarità legata a vendite online richiede di incrociare correttamente le norme sostanziali sul reddito d’impresa con quelle procedurali sugli avvisi bonari, oltre a una verifica contabile puntuale dei flussi finanziari sottostanti: un esercizio che raramente può essere condotto in autonomia da chi non opera quotidianamente in questa materia.
Le domande di chi è indeciso
Posso cambiare strada a metà, ad esempio dopo aver presentato un’istanza in autotutela? Sì. Se l’istanza non viene accolta entro un tempo ragionevole, o viene rigettata, il contribuente può ancora scegliere di pagare con la sanzione ridotta (se il termine non è ancora scaduto) oppure di attendere l’eventuale cartella di pagamento e impugnarla, mantenendo intatti i propri diritti di difesa.
E se scelgo di pagare, ma poi scopro che non dovevo? In linea teorica resta possibile presentare un’istanza di rimborso, ma si tratta di una strada più difficile rispetto alla contestazione preventiva, perché il pagamento viene spesso interpretato come acquiescenza alla pretesa. Per questo è preferibile verificare la propria posizione prima di versare, non dopo.
Cosa succede se non rispondo affatto alla comunicazione? Decorso il termine, l’Ufficio procede all’iscrizione a ruolo dell’importo dovuto, con notifica della cartella di pagamento, che comporta ulteriori aggi di riscossione e, in caso di mancato pagamento, l’avvio delle procedure esecutive previste dalla legge. Restano comunque impugnabili sia la cartella sia, se non lo si è già fatto, la comunicazione originaria, ma si perde la possibilità di beneficiare della sanzione ridotta.
La comunicazione di irregolarità è sempre legittima anche se l’Ufficio non mi ha mai contattato prima? Dipende dal tipo di controllo. Per i controlli automatizzati ex art. 36-bis, la giurisprudenza di legittimità non impone sempre un contraddittorio preventivo a pena di nullità. Per i controlli formali ex art. 36-ter, invece, l’orientamento della Cassazione è più garantista nei confronti del contribuente, come vedremo nel dettaglio nel paragrafo dedicato alle pronunce di riferimento.
Se apro la partita IVA dopo aver ricevuto la comunicazione, evito le sanzioni per il passato? No, l’apertura della partita IVA regolarizza la posizione solo per il futuro; per il passato resta necessario definire la posizione attraverso una delle tre opzioni esaminate, salvo l’eventuale accesso al ravvedimento operoso se ancora nei termini previsti dalla legge.
Vinted mi ha inviato solo il modulo DAC7: significa che riceverò comunque una comunicazione di irregolarità? No, non automaticamente. La compilazione del modulo DAC7 è un adempimento che riguarda la piattaforma, non implica di per sé alcuna contestazione: l’Agenzia delle Entrate incrocia questi dati con altri elementi in suo possesso, e invia una comunicazione di irregolarità solo quando ravvisa un’anomalia concreta tra quanto dichiarato (o non dichiarato) dal contribuente e i dati ricevuti. Molti utenti che superano le soglie DAC7 non ricevono mai alcuna contestazione, proprio perché le loro vendite restano pacificamente nell’ambito della cessione di beni personali usati.
Posso essere perseguito penalmente per le vendite non dichiarate su Vinted? Le conseguenze penali, in materia di imposte sui redditi e IVA, scattano solo al superamento di soglie di imposta evasa piuttosto elevate, previste dal D.Lgs. 74/2000, e riguardano situazioni di evasione sistematica e di importo significativo, non le vicende tipiche di un piccolo rivenditore occasionale. Nella grande maggioranza dei casi legati a Vinted, la vicenda resta nell’ambito amministrativo-tributario (sanzioni pecuniarie), e non in quello penale; una valutazione specifica va comunque condotta caso per caso quando gli importi in gioco sono rilevanti.
Ho ricevuto direttamente una cartella di pagamento, senza aver mai visto una comunicazione di irregolarità: cosa cambia? Cambia molto, soprattutto se la cartella origina da un controllo formale ex art. 36-ter: come chiarito dalla giurisprudenza citata più avanti, l’omessa comunicazione preventiva in questi casi comporta la nullità della cartella stessa, che può quindi essere impugnata anche solo per questo vizio procedurale, indipendentemente dal merito della qualificazione reddituale contestata. Se invece la cartella deriva da un controllo automatizzato relativo a un omesso versamento privo di margini interpretativi, la mancata comunicazione preventiva potrebbe non essere sufficiente, da sola, a determinarne l’annullamento: in questo caso occorre valutare direttamente il merito della pretesa. In entrambe le situazioni, il termine per impugnare la cartella davanti alla Corte di Giustizia Tributaria è di 60 giorni dalla notifica, ed è quindi essenziale non lasciarlo decorrere prima di aver valutato, con l’assistenza di un professionista, quale sia la strategia più efficace.
Posso rateizzare l’importo se scelgo di aderire alla comunicazione? Sì. La normativa sulla definizione agevolata delle comunicazioni di irregolarità consente di rateizzare l’importo dovuto in un numero di rate proporzionato all’entità del debito, con il pagamento della prima rata entro il termine ordinario e il versamento delle rate successive con cadenza trimestrale, maggiorate degli interessi legali. Il mancato pagamento anche di una sola rata, oltre un certo margine di tolleranza previsto dalla legge, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dell’intero importo residuo, comprensivo delle sanzioni piene: un aspetto da valutare con attenzione prima di scegliere questa strada per importi che richiedono un piano di rientro prolungato.
Le pronunce che orientano la scelta
La giurisprudenza più recente offre indicazioni precise sia sulla qualificazione reddituale delle vendite online sia sulle regole procedurali degli avvisi bonari, e distinguerle correttamente è indispensabile per orientare la scelta tra le tre opzioni esaminate.
Sul piano della qualificazione sostanziale, il precedente più rilevante è Cass., sez. trib., 21 marzo 2025, n. 7552, relativo a un caso simbolo di commercio online (oltre 1.600 vendite di scarpe in due anni su una piattaforma di aste): la Corte ha affermato che <cite index=”8-1″>la serialità e continuità delle cessioni costituiscono indice sufficiente di professione abituale e quindi di reddito d’impresa ai fini IRPEF e soggettività passiva IVA, senza che occorra provare un’autonoma organizzazione</cite>, requisito rilevante solo ai fini IRAP. La stessa pronuncia ha ritenuto legittime le presunzioni fondate sulle movimentazioni bancarie e la motivazione per relationem degli avvisi, purché il contenuto essenziale della pretesa resti comprensibile per il contribuente. Questo principio è particolarmente rilevante per chi valuta l’Opzione 3: se l’attività presenta i caratteri della serialità, un’impugnazione fondata sulla sola occasionalità ha scarse probabilità di successo.
Complementare a questa pronuncia è Cass., sez. trib., 9 marzo 2023, n. 6874, che ha tracciato con chiarezza il confine tra attività commerciale abituale e occasionale: quando manca il requisito dell’abitualità, l’operazione ricade nell’ambito dei redditi diversi ex art. 67, comma 1, lettera i) del TUIR, senza assoggettamento a IVA proprio per la mancanza di quel requisito. È il precedente su cui si fonda tutta l’argomentazione a sostegno dell’Opzione 1 nei casi di vendita realmente occasionale.
Un ulteriore tassello sul piano dell’onere della prova è offerto da Cass., sez. trib., ord. 20 agosto 2025, n. 23577, che pur riferendosi a una fattispecie diversa (l’accertamento di una società di fatto), ha ribadito un principio generale di sistema: l’Amministrazione finanziaria è tenuta a provare, anche in via presuntiva, i presupposti costitutivi dell’attività economica contestata, non potendo fondarsi sulla sola apparenza esteriore dei fatti. Questo principio rafforza la posizione di chi, in sede di autotutela o di giudizio, contesta una qualificazione reddituale fondata su elementi generici.
Va sottolineato come queste pronunce, lette insieme, disegnino un percorso argomentativo preciso e utilizzabile in concreto: la sentenza n. 7552/2025 fissa il criterio della serialità come indice sufficiente di abitualità, ma non elimina l’onere dell’Amministrazione di dimostrare, con elementi gravi precisi e concordanti, che quella serialità sussiste realmente nel caso specifico; la sentenza n. 6874/2023 offre la base normativa per distinguere, all’interno della stessa fattispecie, tra reddito d’impresa e reddito diverso da attività occasionale; l’ordinanza n. 23577/2025 ricorda che questa dimostrazione non può fondarsi sulla sola apparenza. Per un contribuente come Maria, nella prima simulazione esaminata, questi tre principi combinati offrono un impianto difensivo solido: l’onere di provare la sistematicità resta dell’Ufficio, e un numero contenuto di vendite concentrate in un breve periodo, riferite a beni personali, difficilmente integra quella soglia di serialità che la Cassazione ha ritenuto rilevante nel caso delle 1.600 scarpe vendute in due anni.
Sul piano procedurale, la giurisprudenza distingue nettamente tra controlli automatizzati e controlli formali. Per il controllo automatizzato ex art. 36-bis, Cass., sez. trib., ord. 13 febbraio 2025, n. 25169, ha affermato che l’avviso bonario non è necessario quando dal controllo emerge esclusivamente un omesso o insufficiente versamento, privo di margini interpretativi: in tali casi la cartella di pagamento resta valida anche in assenza di previa comunicazione, e l’omissione integra una mera irregolarità formale. Nello stesso senso, Cass., sez. trib., ord. 1° agosto 2019, n. 33344, ha precisato che il contraddittorio preventivo nei controlli automatizzati è limitato ai casi in cui emergano discrepanze o incertezze rilevanti sulla dichiarazione, non ricorrendo un obbligo generalizzato. Più di recente, Cass., sez. trib., ord. 12 novembre 2025, n. 28785, ha aggiunto un tassello importante: il disconoscimento di una posizione dichiarata tramite controllo automatizzato è legittimo solo se non richiede valutazioni interpretative complesse; quando l’Ufficio deve svolgere approfondimenti che vanno oltre il mero riscontro cartolare — come accade tipicamente nella qualificazione di un’attività come occasionale o abituale — la procedura corretta è quella del controllo formale, con le maggiori garanzie che questo comporta.
Per il controllo formale ex art. 36-ter, l’orientamento è invece marcatamente più garantista. Cass., sez. trib., ord. 16 gennaio 2025, n. 16163, ha ribadito che l’Ufficio deve sempre comunicare l’esito del controllo prima di procedere all’iscrizione a ruolo, anche in assenza di collaborazione da parte del contribuente, e che l’omissione comporta la nullità della cartella di pagamento. Questo principio, oggi consolidato, era già stato affermato da Cass., sez. trib., 20 giugno 2014, n. 15312, e ribadito da Cass., sez. trib., 14 giugno 2019, n. 15654, oltre che, più di recente, da Cass., sez. trib., ord. 30 maggio 2024, n. 14699, e da Cass., sez. trib., ord. 3 maggio 2024, n. 11790. Il filo conduttore di queste pronunce è la natura di “provocatio ad opponendum” della comunicazione: essa deve mettere il contribuente nelle condizioni concrete di comprendere gli elementi essenziali della pretesa e di interloquire prima che questa si consolidi in un atto autonomamente esecutivo, e la sua omissione, nei controlli formali, non è mai considerata una semplice irregolarità priva di conseguenze.
Sul fronte delle sanzioni, Cass., sez. trib., 8 marzo 2024, n. 6248, ha chiarito che l’avviso bonario costituisce un atto dovuto e che, anche quando presenta errori formali o non viene inviato correttamente, al contribuente restano comunque applicabili le riduzioni di sanzione previste dalla legge, in attuazione dei principi dello Statuto del contribuente: un principio che tutela chi, pur non avendo ricevuto una comunicazione formalmente corretta, si attiva comunque spontaneamente per regolarizzare la propria posizione. Infine, sul tema centrale per chi valuta l’Opzione 3, Cass., sez. trib., ord. 26 gennaio 2025, n. 2092, ha confermato che la comunicazione di irregolarità, quando contiene già i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche e la quantificazione della pretesa, costituisce un atto autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario, senza dover attendere la successiva cartella di pagamento: si tratta di un principio che amplia in modo significativo le possibilità difensive, perché consente di anticipare il confronto giudiziale a un momento in cui la pretesa non è ancora divenuta esecutiva, con evidenti vantaggi in termini di gestione dei tempi e di eventuale sospensione della riscossione.
Lette nel loro complesso, queste pronunce restituiscono un quadro operativo chiaro per chi riceve una comunicazione di irregolarità legata a vendite Vinted: occorre anzitutto individuare il tipo di controllo che ha originato l’atto, poi verificare se la motivazione consente di comprendere pienamente le ragioni della pretesa, quindi valutare se la documentazione disponibile è sufficiente a contrastare la presunzione di abitualità, e solo a quel punto scegliere, tra le tre opzioni esaminate, quella coerente con l’esito di questa analisi preliminare.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Una comunicazione di irregolarità legata alle vendite Vinted richiede una lettura tecnica che tenga insieme la qualificazione fiscale sostanziale dell’attività e le regole procedurali sugli avvisi bonari: sono due piani che, se valutati separatamente, portano spesso a scelte affrettate. Ecco, in concreto, cosa facciamo:
- Analizziamo la comunicazione ricevuta, verificando la data di notifica, il termine di risposta applicabile (30, 60 o 90 giorni a seconda della data di invio e del canale utilizzato) e la natura del controllo che l’ha originata (automatizzato ex art. 36-bis o formale ex art. 36-ter), elemento decisivo per valutare i margini di contestazione procedurale. Questa prima verifica, spesso trascurata da chi affronta la vicenda senza assistenza, chiarisce fin da subito quale sia il perimetro reale della pretesa.
- Ricostruiamo lo storico completo delle vendite effettuate su Vinted e su eventuali altre piattaforme, distinguendo operazione per operazione i beni personali usati dagli eventuali acquisti finalizzati alla rivendita, incrociando i dati DAC7 comunicati dalla piattaforma con le movimentazioni bancarie effettive.
- Verifichiamo il rispetto degli obblighi di contraddittorio preventivo previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza citata, per individuare eventuali vizi procedurali autonomamente contestabili, anche quando l’Ufficio abbia formalmente qualificato il controllo come automatizzato pur avendo in realtà svolto valutazioni interpretative proprie del controllo formale.
- Raccogliamo e organizziamo la documentazione difensiva: fatture d’acquisto, corrispondenza con gli acquirenti, movimentazioni bancarie, elementi utili a dimostrare l’assenza di un margine di guadagno sistematico, predisponendo un fascicolo ordinato e immediatamente utilizzabile sia in sede amministrativa sia, se necessario, in sede giudiziale.
- Rediggiamo l’istanza di autotutela o le controdeduzioni da trasmettere all’Ufficio entro i termini, con un’esposizione puntuale dei fatti e dei riferimenti normativi e giurisprudenziali pertinenti, curando personalmente l’invio e il monitoraggio della relativa PEC.
- Valutiamo insieme al cliente, sulla base delle prove disponibili e dell’entità della pretesa, quale delle tre strade esaminate in questo articolo offra il miglior rapporto tra probabilità di successo e costi da sostenere, illustrando in modo trasparente vantaggi e rischi di ciascuna opzione prima di procedere.
- Verifichiamo la corretta applicazione delle sanzioni ridotte in caso di adesione, controllando i calcoli dell’Ufficio e valutando le opzioni di rateazione disponibili, per evitare che vengano applicate riduzioni inferiori a quelle effettivamente spettanti.
- Analizziamo la legittimità delle presunzioni utilizzate dall’Amministrazione, in particolare quelle fondate su movimentazioni bancarie, verificando che siano gravi, precise e concordanti come richiesto dalla giurisprudenza, e non semplici deduzioni automatiche prive di reale valore indiziario.
- Coordiniamo, tramite il nostro staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, l’eventuale regolarizzazione per il futuro, incluse l’apertura di partita IVA e la scelta del regime fiscale più adatto quando l’attività presenti effettivamente i caratteri dell’abitualità, così da evitare che la stessa contestazione si ripresenti per le annualità successive.
- Seguiamo il contenzioso, se necessario, fino all’ultimo grado di giudizio, mantenendo la stessa linea difensiva dal primo grado fino alla Cassazione, senza cambiare interlocutore nel corso della vicenda e senza dover ricostruire da capo, in ogni grado, gli elementi già acquisiti.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una vicenda come questa, la componente che pesa di più è la continuità della strategia dal primo confronto con l’Ufficio fino a un eventuale giudizio in Cassazione: la scelta compiuta oggi, rispondendo alla comunicazione di irregolarità, condiziona in modo diretto le possibilità di difesa domani, se la vicenda dovesse proseguire in sede contenziosa, ed è per questo che affrontare l’intero percorso con lo stesso difensore, senza soluzione di continuità, evita di dover ricostruire da capo la strategia processuale in un secondo momento. A questo si affianca il lavoro dello staff composto da avvocati e commercialisti, che lavorano sullo stesso fascicolo per garantire che l’aspetto giuridico e quello contabile-fiscale siano sempre allineati.
Chiusura: la scelta dipende dal tuo caso concreto, e sbagliarla costa tempo e diritti
Le tre strade esaminate — autotutela, adesione con pagamento ridotto, impugnazione giudiziale — non sono equivalenti, e nessuna è aprioristicamente la migliore: quella giusta dipende dal numero delle tue vendite, dalla natura dei beni ceduti e dalla qualità delle prove che puoi produrre, e scegliere senza aver verificato questi elementi rischia di far perdere termini decisivi o di far pagare somme non dovute. Chi si trova a leggere per la prima volta una comunicazione di irregolarità legata alle proprie vendite su Vinted tende spesso a reagire con una delle due estremità opposte: pagare immediatamente per timore delle conseguenze, oppure ignorare l’atto sperando che la questione si risolva da sola. Entrambi gli approcci, come abbiamo visto lungo tutto l’articolo, rischiano di produrre un esito peggiore rispetto a una valutazione ponderata, condotta prima che i termini di legge decorrano.
Proprio perché la materia intreccia la qualificazione sostanziale del reddito con le regole procedurali sugli avvisi bonari — un terreno in cui il coordinamento tra competenze bancarie, tributarie e di contenzioso fa la differenza concreta nell’esito — lo Studio Monardo affronta ogni comunicazione di irregolarità partendo da un’analisi puntuale del caso specifico, ricostruendo lo storico delle vendite, verificando la correttezza procedurale dell’atto ricevuto e individuando, tra le tre strade esaminate, quella realmente più solida da seguire, prima di consigliare qualunque azione concreta.
📩 Non lasciare che il termine per rispondere scada senza aver verificato la tua posizione: scrivici oggi stesso, trovi tutti i riferimenti per contattare lo Studio in fondo a questa pagina.
