Comunicazione Di Irregolarità Per Vendite Su Subito: Cosa Fare E Difesa Legale

La maggior parte delle contestazioni fiscali su chi vende su Subito non nasce da un vero commercio nascosto, ma da errori di gestione della comunicazione che si potevano evitare. Chi svuota una cantina, rivende l’attrezzatura di un hobby abbandonato o si libera di capi d’abbigliamento inutilizzati non sta, di regola, esercitando un’attività d’impresa. Eppure, tra direttiva DAC7, incroci di dati bancari e un orientamento della Cassazione che negli ultimi mesi ha stretto le maglie sulla nozione di abitualità, sempre più venditori occasionali ricevono una comunicazione di irregolarità o un invito alla compliance e reagiscono nel modo sbagliato, trasformando un equivoco recuperabile in un accertamento vero e proprio.

Gli errori più frequenti che l’esperienza professionale registra sono, in ordine di gravità e diffusione:

  1. Continuare a vendere ignorando le soglie DAC7 e il concetto di abitualità
  2. Non rispondere alla comunicazione, sperando che si risolva da sola
  3. Pagare subito “per chiudere la faccenda” senza verificare la fondatezza della pretesa
  4. Confondere la comunicazione di irregolarità con un accertamento vero e proprio
  5. Non conservare le prove del carattere patrimoniale e occasionale delle vendite
  6. Sottovalutare il rischio di un accertamento induttivo sui conti correnti

L’esperienza insegna che chi vende online — anche solo per liberarsi di oggetti personali — si trova oggi in un terreno dove la materia tributaria si intreccia strettamente con la gestione dei rapporti bancari e con le regole del contenzioso: proprio l’ambito in cui lo Studio Monardo opera stabilmente, coordinando uno staff multidisciplinare che affianca avvocati e commercialisti su tutto il territorio nazionale in diritto bancario e tributario, con l’esperienza necessaria per leggere correttamente una comunicazione di irregolarità, distinguerla da un accertamento e costruire, quando serve, la strategia difensiva più adatta al caso concreto.

📩 Prima di rispondere a qualsiasi comunicazione, verifica la tua posizione con chi se ne occupa ogni giorno: trovi tutti i riferimenti per contattare lo Studio Monardo in fondo a questo articolo.

Perché Subito è diventato un terreno di controllo fiscale

Comprendere questo cambiamento di contesto è il presupposto per evitare gli errori descritti nei paragrafi seguenti: molti di essi nascono proprio dal fatto che il venditore continua a comportarsi secondo logiche valide fino a qualche anno fa, quando la probabilità concreta di un controllo sulle vendite tra privati era bassa, senza aggiornare il proprio comportamento al nuovo livello di tracciabilità imposto dalla normativa europea.

Fino a pochi anni fa, chi vendeva su Subito operava in una zona sostanzialmente priva di controlli sistematici: le piattaforme non avevano obblighi di comunicazione strutturati verso il fisco, e le uniche verifiche possibili passavano attraverso indagini bancarie mirate, avviate solo in presenza di segnalazioni specifiche. Con l’entrata a regime della direttiva DAC7 (Direttiva UE 2021/514, recepita in Italia con il D.Lgs. 32/2023) questo scenario è cambiato in modo strutturale: le piattaforme digitali, incluse quelle di compravendita tra privati come Subito, Vinted, eBay ed Etsy, sono ora tenute a identificare i propri venditori e a trasmettere annualmente all’Agenzia delle Entrate i dati di chi supera determinate soglie operative.

Le soglie che fanno scattare l’obbligo di comunicazione da parte della piattaforma sono due, alternative tra loro: più di 30 transazioni nell’anno solare, oppure un incasso complessivo superiore a 2.000 euro. È sufficiente superare anche una sola delle due condizioni perché la piattaforma sia tenuta a raccogliere i dati fiscali del venditore — codice fiscale, coordinate bancarie, luogo di nascita in alcuni casi — e a trasmetterli alle autorità competenti l’anno successivo. Questo meccanismo, come specifica anche la documentazione ufficiale di Subito relativa al servizio TuttoSubito, non richiede alcuna soglia minima di valore per singola transazione: bastano trentuno vendite da un euro ciascuna per attivare l’obbligo di comunicazione, così come basta una singola vendita di importo elevato che superi da sola i 2.000 euro.

È importante chiarire subito un punto che genera spesso confusione: il superamento delle soglie DAC7 non equivale automaticamente a un debito fiscale. La direttiva impone un obbligo di trasparenza informativa, non introduce di per sé una nuova imposta né stabilisce che chi la supera sia automaticamente un imprenditore. Ciò che la DAC7 fa, però, è azzerare quello che fino a poco tempo fa era un margine di sostanziale invisibilità: oggi l’Agenzia delle Entrate dispone, per la prima volta in modo sistematico e automatizzato, dei dati necessari per selezionare i profili su cui avviare controlli mirati, incrociandoli con le dichiarazioni presentate e con i movimenti bancari registrati. È in questo contesto che il criterio dell’abitualità elaborato dalla Cassazione assume un peso decisivo: la soglia DAC7 individua chi finisce sotto osservazione, ma è la sussistenza degli indici di abitualità e organizzazione a stabilire se quella persona debba davvero essere considerata un’impresa ai fini fiscali.

Errore 1 — Continuare a vendere ignorando le soglie DAC7 e il concetto di abitualità

L’errore. Marco vende regolarmente scarpe usate su Subito da tre anni: qualche decina di paia all’anno, acquistate a prezzi scontati e rivendute con un piccolo margine. È convinto di essere al riparo perché “sono solo cose vecchie” e perché nessuno gli ha mai chiesto la partita IVA. Non si accorge che il volume e la ripetitività delle operazioni lo hanno fatto scivolare, senza rendersene conto, fuori dal perimetro della vendita occasionale.

Perché è un errore. La direttiva europea 2021/514 (DAC7), recepita in Italia con il D.Lgs. 32/2023, impone alle piattaforme digitali di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati dei venditori che superano determinate soglie operative nell’anno solare. Ma il punto di svolta non è la soglia DAC7 in sé, bensì il modo in cui la giurisprudenza ha ridefinito il confine tra vendita occasionale e attività d’impresa: con la sentenza <cite index=”1-1″>n. 7552/2025 la Corte di Cassazione ha chiarito che vendere online in modo abituale può integrare attività d’impresa ai sensi dell’articolo 55 del TUIR</cite>, con tutti gli obblighi fiscali che ne conseguono. Come ricorda quella pronuncia, <cite index=”1-1″>non è la piattaforma né il valore dei beni venduti a definire la natura dell’attività, ma la frequenza, la continuità e l’organizzazione con cui essa viene esercitata</cite>.

Le conseguenze. Chi resta convinto di essere “un privato che vende ogni tanto” mentre il volume delle operazioni racconta un’altra storia rischia una riqualificazione integrale dei proventi come reddito d’impresa, con apertura d’ufficio della partita IVA presunta, recupero dell’IVA non versata, sanzioni per omessa dichiarazione e, nei casi più gravi, profili penal-tributari se le soglie di evasione superano i limiti previsti dal D.Lgs. 74/2000. La distinzione, come osserva la prassi professionale, non dipende dall’entità dei ricavi annui: anche poche vendite, se strutturate in forma organizzata e ripetuta nel tempo, possono configurare un’attività non occasionale.

Cosa fare invece. Prima di continuare a vendere con regolarità va fatta una valutazione onesta della propria posizione: numero di operazioni annue, valore complessivo, presenza di una minima organizzazione (foto professionali, listini, riacquisto sistematico di merce da rivendere). Se gli indici di abitualità sono presenti, conviene regolarizzare la posizione prima che arrivi una comunicazione, non dopo. La regolarizzazione spontanea, quando ancora possibile, costa sempre meno di un accertamento subito.

Il dettaglio che pochi conoscono. La Cassazione, nella stessa pronuncia n. 7552/2025, ha anche riconosciuto due aperture favorevoli al contribuente in materia di IRAP e di IVA sui prelievi bancari qualificati come ricavi in nero: la riqualificazione come attività d’impresa non comporta automaticamente l’applicazione di ogni presunzione fiscale nella misura più sfavorevole, e resta comunque necessario che l’Amministrazione dimostri, elemento per elemento, la fondatezza della propria ricostruzione.

Un caso tipico. Situazioni come quella di Marco sono più diffuse di quanto si pensi: chi inizia vendendo pochi oggetti personali e, incoraggiato dai risultati, comincia ad acquistare merce specificamente per rivenderla, attraversa senza accorgersene il confine tra dismissione patrimoniale e attività commerciale. Il problema non è tanto il singolo momento in cui questo confine viene superato — spesso impossibile da individuare con precisione — quanto la mancata revisione periodica della propria posizione: chi vende con regolarità dovrebbe, con cadenza almeno annuale, fare il punto su volumi, margini e organizzazione della propria attività, per capire se sia ancora corretto considerarsi un privato o se sia il momento di regolarizzare la propria posizione prima che lo faccia l’Agenzia delle Entrate al posto suo.

Errore 2 — Non rispondere alla comunicazione, sperando che si risolva da sola

L’errore. Chiara riceve una comunicazione di irregolarità relativa a redditi non dichiarati derivanti dalla vendita di capi vintage su Subito. Non capisce bene il contenuto, pensa sia un errore dell’Agenzia e decide di “aspettare”, senza rispondere né contattare un professionista, convinta che se davvero fosse un problema serio le sarebbe arrivato “qualcosa di più ufficiale”.

Perché è un errore. La comunicazione di irregolarità — che sia emessa ai sensi dell’articolo 36-bis del DPR 600/1973 (controllo automatizzato), dell’articolo 36-ter (controllo formale) o dell’articolo 54-bis del DPR 633/1972 in materia IVA — non è un atto definitivo, ma è un atto che produce effetti se ignorato. È vero che la Cassazione ha chiarito che le comunicazioni di irregolarità sono atti meramente istruttori e non autonomamente impugnabili, ma questo non significa che possano essere trascurate: il silenzio del contribuente porta diritto all’iscrizione a ruolo della pretesa, con sanzione piena anziché ridotta.

Le conseguenze. Il termine per rispondere e regolarizzare — oggi 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, elevati da 30 a seguito del D.Lgs. 108/2024 (90 giorni se la comunicazione è trasmessa in via telematica all’intermediario) — è un termine perentorio ai fini della sanzione ridotta. Chi lascia decorrere il termine perde il diritto alla riduzione della sanzione a un terzo e si trova poi a fronteggiare, senza aver mai fornito la propria versione dei fatti, una cartella di pagamento con sanzione piena (30% per le violazioni da controllo automatizzato, ridotta ai due terzi per quelle da controllo formale se si paga nei termini).

Cosa fare invece. Ogni comunicazione va letta, analizzata e riscontrata entro il termine indicato, anche quando si ritiene di avere ragione: rispondere non significa necessariamente pagare, ma attivare il contraddittorio con l’ufficio, chiedendo l’assistenza gratuita prevista per la correzione di eventuali errori materiali, oppure predisponendo la documentazione a sostegno della propria posizione se la pretesa è infondata.

Il dettaglio che pochi conoscono. La comunicazione deve indicare le ragioni della rettifica in modo comprensibile: se è generica o priva di motivazione adeguata, può essere contestata nel merito quando si arriverà eventualmente alla cartella, e la Corte di Cassazione ha ribadito con l’ordinanza n. 22035 del 28 ottobre 2010 che l’Amministrazione è tenuta a comunicare l’esito della liquidazione quando dai controlli automatici emerge un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione.

Un caso tipico. Non è raro che la comunicazione venga trasmessa in via telematica al commercialista o all’intermediario che ha curato la dichiarazione, anziché per raccomandata al domicilio del contribuente: in questi casi l’intermediario ha l’obbligo di informare tempestivamente il cliente, ma nella pratica questo passaggio a volte si perde nel flusso ordinario della corrispondenza professionale, e il contribuente scopre l’esistenza della comunicazione solo quando il termine per la definizione agevolata è già scaduto o prossimo alla scadenza. Per questo, chi vende regolarmente online e si affida a un intermediario dovrebbe sempre chiedere, esplicitamente, di essere avvisato immediatamente di qualunque comunicazione ricevuta dall’Agenzia, senza dare per scontato che l’informazione arrivi in tempo utile per decidere con calma il da farsi.

Errore 3 — Pagare subito “per chiudere la faccenda” senza verificare la fondatezza della pretesa

L’errore. Luca riceve una comunicazione che qualifica come redditi d’impresa non dichiarati i proventi di alcune vendite occasionali di elettronica usata. Spaventato dal linguaggio burocratico, versa l’importo richiesto entro pochi giorni senza controllare se il calcolo sia corretto, se le vendite contestate fossero davvero riconducibili a un’attività abituale o se, semplicemente, stesse cedendo beni del proprio patrimonio personale senza alcun intento speculativo.

Perché è un errore. Pagare non è sempre la scelta più prudente. La vendita di beni del proprio patrimonio personale — anche online, anche ripetuta nel tempo se priva di intento speculativo e di organizzazione — non genera di per sé materia imponibile: chi rivende un oggetto acquistato per uso personale a un prezzo inferiore a quello di acquisto, come accade nella quasi totalità dei casi con l’usato, non realizza alcun plusvalore tassabile. Pagare una pretesa infondata significa rinunciare a un diritto senza nemmeno averlo verificato.

Le conseguenze. Il pagamento, anche solo parziale, viene spesso interpretato come acquiescenza alla pretesa e complica significativamente un’eventuale successiva contestazione. Una volta chiusa la posizione con il pagamento, il margine per tornare indietro si riduce drasticamente, perché occorre dimostrare non solo l’infondatezza dell’atto ma anche l’errore nel proprio comportamento di pagamento spontaneo.

Cosa fare invece. Prima di versare qualunque importo va fatta una verifica puntuale: il calcolo è corretto? La qualificazione come reddito d’impresa è supportata da elementi reali di abitualità e organizzazione, oppure si tratta di normali dismissioni patrimoniali? Solo dopo questa verifica ha senso decidere se aderire, versando la sanzione ridotta nei termini, oppure se contestare la pretesa attraverso gli strumenti previsti (richiesta di autotutela, rateizzazione se l’importo è comunque dovuto, o difesa nel merito quando si arriverà all’atto impugnabile).

Il dettaglio che pochi conoscono. Anche quando l’importo richiesto è dovuto, è possibile chiedere la rateizzazione delle somme indicate nella comunicazione di irregolarità: fino a 8 rate trimestrali per importi entro 5.000 euro e fino a 20 rate trimestrali per importi superiori, un’opzione che molti ignorano e che consente di regolarizzare senza esporsi a difficoltà di liquidità immediate.

Un caso tipico. Capita spesso che sia lo stesso venditore, spaventato dal linguaggio dell’atto, a chiedere al proprio legale di ‘fare ricorso subito’: un impulso comprensibile ma controproducente, perché consuma tempo ed energie su un’azione destinata all’inammissibilità, mentre il termine per la definizione agevolata continua a decorrere silenziosamente. La reazione corretta, anche quando la pretesa appare del tutto infondata, è sempre quella di muoversi entro la cornice procedimentale che la legge mette a disposizione in quella specifica fase, riservando il contenzioso vero e proprio al momento in cui sarà davvero necessario.

Errore 4 — Confondere la comunicazione di irregolarità con un accertamento vero e proprio

L’errore. Giulia, ricevuta una comunicazione di irregolarità relativa alle vendite realizzate su Subito, si rivolge a un legale chiedendo di presentare subito ricorso alla Corte di giustizia tributaria, come farebbe con un avviso di accertamento. Il legale le spiega che quell’atto, così com’è, non è autonomamente impugnabile.

Perché è un errore. La comunicazione di irregolarità non è un atto impositivo definitivo, ma un atto endoprocedimentale, funzionale a offrire al contribuente la possibilità di correggere l’errore prima che si consolidi la pretesa. La giurisprudenza è costante nel qualificarla come atto meramente istruttorio, non impugnabile in via autonoma davanti al giudice tributario: sarà impugnabile, semmai, l’atto successivo — il ruolo o la cartella di pagamento — che cristallizza definitivamente la pretesa erariale.

Le conseguenze. Chi tenta di impugnare direttamente la comunicazione rischia una pronuncia di inammissibilità, con perdita di tempo prezioso e, nel frattempo, la scadenza del termine di 60 giorni per la definizione agevolata, che avrebbe consentito di chiudere la posizione con la sanzione ridotta a un terzo (o ai due terzi per i controlli formali). Si finisce così con il peggio di entrambi i mondi: nessuna tutela giurisdizionale immediata e nessun beneficio sanzionatorio.

Cosa fare invece. La strategia corretta distingue due fasi. Nella fase della comunicazione, gli strumenti sono l’assistenza per la correzione di errori materiali, l’istanza di autotutela se la pretesa è manifestamente infondata, oppure l’adesione con pagamento agevolato se la pretesa è fondata. Solo se, nonostante le osservazioni presentate, l’ufficio procede comunque all’iscrizione a ruolo o all’emissione di un avviso di accertamento, si apre la fase propriamente contenziosa, con ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado nei termini di legge.

Come lo Studio Monardo affronta questo passaggio: proprio perché la materia richiede continuità di strategia dalla fase di interlocuzione con l’ufficio fino, se necessario, all’ultimo grado di giudizio, l’assistenza viene impostata fin dalla comunicazione di irregolarità con lo stesso approccio che verrebbe utilizzato in un eventuale ricorso in Cassazione — evitando che le osservazioni presentate in fase amministrativa risultino poi disallineate rispetto alla linea difensiva da sostenere in giudizio.

Il dettaglio che pochi conoscono. Il decreto MEF del 24 aprile 2024 ha escluso le comunicazioni di irregolarità ex art. 36-ter dall’obbligo generale di contraddittorio preventivo introdotto dall’articolo 6-bis dello Statuto del contribuente, trattandosi di atti di controllo formale: un elemento che rende ancora più importante muoversi correttamente nei tempi stretti concessi dalla legge, senza contare su tutele procedurali che in questo caso non si applicano.

Un caso tipico. Capita con grande frequenza nelle vendite di oggetti ereditati o ricevuti in dono: il venditore conosce perfettamente la provenienza del bene, ma non ha mai pensato di conservarne una prova scritta, perché si tratta di circostanze ‘ovvie’ nella propria vita familiare. Di fronte a un controllo, però, ciò che è ovvio per il contribuente deve diventare dimostrabile per l’ufficio: un atto di successione, una dichiarazione sostitutiva con indicazione della provenienza, o anche solo una fotografia datata del bene in un contesto familiare, possono fare la differenza tra una posizione difendibile e una ricostruzione lasciata interamente in mano alle presunzioni dell’Amministrazione.

Errore 5 — Non conservare le prove del carattere patrimoniale e occasionale delle vendite

L’errore. Andrea vende su Subito, nell’arco di due anni, l’attrezzatura sportiva accumulata in famiglia, alcuni mobili ereditati e diversi oggetti da collezione ricevuti in dono. Non conserva le ricevute d’acquisto, non tiene traccia delle date di acquisizione dei beni e non annota da dove provengano gli oggetti venduti. Quando arriva la richiesta di chiarimenti, si trova senza alcun elemento per dimostrare che si trattava di dismissioni patrimoniali e non di commercio.

Perché è un errore. Nel processo tributario, dopo la riforma introdotta dalla Legge n. 130/2022, l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa spetta all’Amministrazione finanziaria, come ribadito dall’articolo 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/1992: <cite index=”42-2″>l’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato, e il giudice annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa</cite>. Ma questo principio non solleva il contribuente dal fornire, quando può, elementi che rendano credibile la propria versione: l’assenza totale di documentazione lascia campo libero alla ricostruzione presuntiva dell’ufficio, specie quando i dati DAC7 o i movimenti bancari mostrano un pattern che, in assenza di spiegazioni, appare oggettivamente riconducibile a un’attività organizzata.

Le conseguenze. In sede di accertamento, la mancanza di prove documentali sull’origine e sulla natura patrimoniale dei beni ceduti espone al rischio che ogni vendita venga interpretata come commerciale, con conseguente riqualificazione integrale del reddito. La Cassazione ha inoltre affermato, con l’ordinanza n. 20816 del 25 luglio 2024, che l’articolo 7, comma 5-bis, si applica dal 16 settembre 2022 e non retroattivamente ai giudizi incardinati prima di quella data: un dettaglio che incide sulla scelta della strategia difensiva a seconda dell’anno d’imposta contestato.

Cosa fare invece. La prevenzione è l’unica vera difesa strutturale: conservare ricevute d’acquisto, atti di successione o donazione per i beni ereditati, screenshot degli annunci con descrizione dell’oggetto e del prezzo, ed evitare comportamenti che assomiglino a un’organizzazione commerciale (riacquisto sistematico di merce da rivendere, gestione professionale delle spedizioni, uso di più account per aggirare le soglie). Chi conserva questi elementi trasforma un controllo potenzialmente pericoloso in una verifica che si chiude rapidamente.

Il dettaglio che pochi conoscono. Anche la giurisprudenza di merito più recente conferma questo impianto: la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari, Sezione VI, con la sentenza n. 1121 del 12 maggio 2025, ha ribadito che restano valide le presunzioni legali che pongono l’onere della prova a carico del contribuente per specifiche voci, come l’indeducibilità dei costi non documentati — un ulteriore motivo per non arrivare mai a un controllo senza traccia cartacea delle proprie operazioni.

Un caso tipico. Chi vende sistematicamente senza mai aver aperto una posizione fiscale spesso continua a utilizzare il proprio conto corrente personale per incassare i pagamenti, mescolando entrate riconducibili alla vendita con lo stipendio, i risparmi di famiglia o altri movimenti privati. Questa commistione, del tutto comprensibile dal punto di vista pratico, è esattamente ciò che rende più difficile, in un secondo momento, isolare i soli movimenti riconducibili all’attività di vendita e distinguerli dal resto della vita finanziaria personale: un conto dedicato, anche per chi si considera un venditore occasionale con volumi crescenti, semplifica enormemente la difesa in caso di controllo.

Errore 6 — Sottovalutare il rischio di un accertamento induttivo sui conti correnti

L’errore. Simone ha venduto centinaia di articoli su Subito nel corso di alcuni anni, senza mai presentare dichiarazione dei redditi per quei proventi né tenere scritture contabili. Quando l’Agenzia delle Entrate incrocia i dati della piattaforma con i movimenti sul suo conto corrente, pensa che basterà “spiegare a voce” la propria situazione, sottovalutando la portata dello strumento che l’ufficio sta per utilizzare.

Perché è un errore. Quando manca la dichiarazione dei redditi o le scritture contabili sono assenti o inattendibili, la legge consente all’Amministrazione di procedere con l’accertamento induttivo cosiddetto “puro”, disciplinato dall’articolo 39 del DPR 600/1973, che può basarsi anche su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza normalmente richiesti. Un caso recente conferma quanto questo strumento sia stato ritenuto legittimo: una vicenda relativa a oltre 1.600 vendite di scarpe realizzate in due anni tramite una piattaforma di aste online, in cui l’Agenzia, incrociando tabulati della piattaforma e movimenti bancari, ha emesso due accertamenti induttivi poi confermati nei gradi di merito e sostanzialmente avallati dalla Cassazione nella pronuncia n. 7552/2025 già richiamata, secondo cui un’attività economica è “impresa” quando è abituale, ripetuta e finalizzata al lucro, anche in assenza di un’organizzazione strutturata.

Le conseguenze. In assenza di dichiarazione, l’onere di dimostrare la non esistenza o la minore entità del reddito ricostruito ricade sul contribuente, che si trova nella posizione più difficile: deve smontare una ricostruzione presuntiva senza avere, dal canto proprio, alcuna documentazione contabile a supporto. La più grave delle conseguenze possibili è che l’intero volume dei movimenti bancari non giustificati venga imputato a ricavo, senza alcun riconoscimento di costi, salvo l’intervento correttivo della giurisprudenza più recente.

Cosa fare invece. Anche in un accertamento induttivo puro, non tutto è perduto: la giurisprudenza più recente ha riconosciuto che l’Agenzia non può trasformare la ricostruzione presuntiva in un’imposizione automatica che ignora i costi sostenuti per produrre quel reddito, dovendo riconoscere una quota di costi deducibili per rispettare il principio di capacità contributiva sancito dall’articolo 53 della Costituzione. La linea difensiva corretta consiste quindi nel contestare non solo l’an ma anche il quantum della ricostruzione, documentando ove possibile i costi di acquisto della merce rivenduta.

Il dettaglio che pochi conoscono. L’orientamento sui costi deducibili anche in presenza di accertamenti fondati su presunzioni bancarie è ormai consolidato: lo confermano, tra le altre, Cassazione n. 7122/2023 e Cassazione n. 31981/2024, principio esteso anche ai versamenti bancari imputati a compensi non dichiarati dall’ordinanza n. 23741 del 23 agosto 2025, e ribadito ancora dalle ordinanze gemelle nn. 1423, 1430 e 1434 del 22 gennaio 2026, relative a tre distinte annualità di accertamento fondate su movimenti bancari anomali.

I criteri operativi per distinguere vendita occasionale e attività d’impresa

Questa valutazione, per quanto tecnica, ha un impatto molto concreto sulla vita quotidiana di chi vende online: determina se occorre aprire una partita IVA, se le vendite passate vanno regolarizzate e con quale grado di urgenza, e quale sia il margine di difesa disponibile in caso di controllo. Per questo motivo, la valutazione dovrebbe essere condotta prima che arrivi una comunicazione, e non dopo, quando le opzioni disponibili si riducono sensibilmente.

Uno degli aspetti che genera più incertezza tra chi vende su Subito è l’assenza di una soglia numerica fissa, stabilita dalla legge, che separi in modo netto la vendita occasionale dall’attività d’impresa. Né il codice civile né il TUIR indicano un numero preciso di transazioni o un importo esatto oltre il quale scatta automaticamente la qualificazione imprenditoriale. La giurisprudenza, proprio per colmare questo vuoto, ha elaborato nel tempo un fascio di indici che vanno valutati complessivamente, mai singolarmente:

La ripetitività delle operazioni nel tempo. Un’attività che si protrae per più anni, con vendite distribuite in modo costante e non concentrate in un unico episodio di dismissione, è un primo indice di abitualità. Al contrario, la vendita “in blocco” di un patrimonio dismesso in un breve periodo — lo svuotamento di una casa, la liquidazione di una collezione — tende a essere valutata come episodio unitario, anche se composto da molte transazioni.

La preordinazione all’ottenimento di un profitto sistematico. È l’elemento che distingue, secondo la giurisprudenza consolidata, l’attività amatoriale da quella professionale: nell’attività amatoriale manca una programmazione di atti finalizzati al conseguimento di un reddito costante o periodico, come accade tipicamente per i collezionisti o per chi vende beni ricevuti in eredità o donazione.

L’organizzazione dei mezzi. Sebbene la Cassazione abbia chiarito che il concetto fiscale di impresa non richiede necessariamente una struttura organizzata in senso civilistico, alcuni elementi restano comunque indicativi: un catalogo di prodotti gestito con criteri professionali, l’uso sistematico di più account per eludere le soglie di comunicazione, l’acquisto ricorrente di merce specificamente destinata alla rivendita (anziché la cessione di beni originariamente acquistati per uso personale).

Il rapporto tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto. Nella stragrande maggioranza delle cessioni di beni usati acquistati per uso personale, il prezzo di rivendita è inferiore al prezzo di acquisto originario: in questi casi, come chiarito dalla prassi, non si genera alcun plusvalore imponibile, a prescindere dal numero di transazioni. Diverso è il caso in cui il venditore acquisti sistematicamente beni a un prezzo per poi rivenderli a un prezzo superiore, generando un margine ricorrente: qui l’indice del profitto sistematico si somma alla ripetitività, rafforzando la qualificazione come attività commerciale.

La provenienza eterogenea o omogenea dei beni ceduti. Un venditore che cede oggetti eterogenei tra loro — elettronica, abbigliamento, mobili, articoli sportivi — riconducibili al proprio patrimonio personale accumulato nel tempo, presenta un profilo diverso rispetto a chi vende sistematicamente la stessa tipologia di prodotto, spesso acquistato all’ingrosso o a prezzo scontato per la rivendita: quest’ultimo pattern richiama più da vicino un’attività commerciale strutturata.

Nessuno di questi indici, preso isolatamente, è decisivo: è la loro combinazione, valutata caso per caso, a orientare la qualificazione. Proprio per questo, la valutazione della propria posizione non può basarsi su regole generiche reperite online, ma richiede un’analisi puntuale della situazione concreta.

IVA e vendite online: il rischio sottovalutato

Questo profilo, spesso trascurato nella fase iniziale in cui si riceve una comunicazione di irregolarità, va invece verificato fin da subito: un errore nella determinazione della base imponibile IVA può incidere in modo significativo sull’importo complessivo della pretesa, e conoscerlo per tempo permette di impostare correttamente sia la fase di contraddittorio con l’ufficio sia, se necessario, l’eventuale successivo contenzioso.

Molti venditori che ricevono una comunicazione di irregolarità si concentrano esclusivamente sulle imposte dirette — IRPEF sul reddito riqualificato come reddito d’impresa — dimenticando che la riqualificazione dell’attività porta con sé, quasi sempre, anche conseguenze in materia di IVA. Se le vendite vengono considerate espressione di attività d’impresa ai sensi dell’articolo 55 del TUIR anziché redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, l’operazione ricade nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto disciplinato dal DPR 633/1972, con conseguente recupero dell’IVA non versata su ciascuna cessione, oltre alle sanzioni proprie di questo tributo, spesso più severe di quelle previste ai fini delle imposte dirette.

Il punto critico, in questi casi, riguarda il calcolo della base imponibile IVA: l’Agenzia tende a considerare l’intero corrispettivo incassato come base per il calcolo dell’imposta, applicando l’aliquota ordinaria del 22% “fuori” rispetto all’importo incassato (il cosiddetto scorporo), il che aumenta sensibilmente l’importo complessivamente richiesto. È qui che la giurisprudenza più recente ha aperto uno spiraglio significativo: la stessa sentenza della Cassazione n. 7552/2025 ha riconosciuto, tra le sue conclusioni più favorevoli al contribuente, che la riqualificazione dell’attività come impresa non giustifica automaticamente l’applicazione di ogni presunzione fiscale nella misura più sfavorevole, imponendo comunque all’Amministrazione di dimostrare puntualmente ogni elemento della propria ricostruzione, inclusa la corretta determinazione della base imponibile IVA.

Un ulteriore aspetto spesso trascurato riguarda il regime applicabile una volta regolarizzata la posizione: chi si trova nella condizione di dover aprire la partita IVA a seguito di un accertamento, o preventivamente per evitarlo, può in molti casi valutare l’accesso al regime forfettario, che prevede aliquote sostitutive agevolate e adempimenti semplificati per chi rientra nei limiti di ricavi previsti dalla normativa vigente. Valutare per tempo questa opzione, prima che intervenga un accertamento che imponga il regime ordinario con effetto retroattivo, rappresenta spesso la differenza tra una regolarizzazione sostenibile e un carico fiscale sproporzionato rispetto ai margini reali dell’attività di rivendita.

Gli errori in cifre: tre simulazioni

Le simulazioni che seguono non sono casi reali dello Studio, ma esercizi dimostrativi costruiti con importi e tempistiche realistiche, utili per comprendere in termini concreti come le scelte descritte nei paragrafi precedenti incidano sull’importo finale dovuto.

Simulazione 1 — Il venditore sotto soglia che non lo sa. Ipotesi: vendite nel 2025 pari a 34 transazioni per un incasso complessivo di 1.850 euro su Subito, beni tutti provenienti da dismissioni personali documentate. Il venditore supera la soglia delle 30 transazioni previste dalla DAC7 e riceve la richiesta di compilazione del formulario fiscale dalla piattaforma. Se conserva le prove dell’origine patrimoniale dei beni e risponde correttamente alla richiesta, la comunicazione dei dati all’Agenzia non genera alcuna conseguenza fiscale, perché il superamento della soglia DAC7 comporta solo un obbligo di comunicazione, non automaticamente un obbligo di imposta. Se invece ignora la richiesta e non fornisce alcuna documentazione, si espone a un controllo che, in assenza di elementi difensivi, può interpretare le vendite come attività non occasionale.

Simulazione 2 — Il venditore abituale che paga senza verificare. Ipotesi: comunicazione di irregolarità che riqualifica come reddito d’impresa 6.200 euro di proventi da vendite ripetute nell’anno, con richiesta di imposta, sanzione al 30% e interessi, per un totale di 2.480 euro. Il contribuente paga entro il termine di 60 giorni senza verificare se, tra quelle vendite, alcune fossero effettivamente occasionali e non generassero materia imponibile. Se una verifica preventiva avesse escluso 2.100 euro di vendite realmente occasionali, l’importo dovuto sarebbe sceso a circa 1.640 euro: una differenza di oltre 800 euro persa per non aver controllato la pretesa prima di pagare.

Simulazione 3 — L’accertamento induttivo con e senza difesa sui costi. Ipotesi: accertamento induttivo puro su 23.400 euro di movimenti bancari non giustificati, riconducibili a vendite online reiterate senza dichiarazione. Senza alcuna documentazione sui costi di acquisto della merce rivenduta, l’intero importo viene tassato come ricavo. Se il contribuente riesce a documentare, anche in parte, i costi sostenuti per acquistare i beni poi rivenduti — ad esempio dimostrando un costo medio pari al 55% del prezzo di rivendita, come accade tipicamente nel commercio dell’usato — la base imponibile si riduce proporzionalmente, con un risparmio potenziale superiore al 40% dell’imposta complessivamente dovuta.

Simulazione 4 — Il venditore che regolarizza in autotutela. Ipotesi: comunicazione di irregolarità che qualifica come reddito d’impresa 4.300 euro di vendite, sulla base di 42 transazioni registrate nell’anno su Subito. Il venditore dimostra, attraverso screenshot degli annunci e fatture d’acquisto originarie, che 28 di quelle transazioni riguardavano oggetti appartenenti a una collezione di famiglia dismessa in blocco, priva di qualunque intento di lucro sistematico, mentre solo le restanti 14 transazioni erano riconducibili a un’attività di rivendita con margine. Presentando questa documentazione in sede di osservazioni all’ufficio, ottiene la rideterminazione della base imponibile sulle sole 14 transazioni realmente commerciali, con una riduzione della pretesa complessiva di oltre il 60% rispetto all’importo originariamente richiesto.

La mappa degli errori

Questa tabella non sostituisce una valutazione individuale, ma offre un primo orientamento su quali situazioni lasciano ancora margine d’azione e quali, invece, richiedono un intervento più tempestivo. Va letta insieme alla checklist preventiva riportata più avanti, che permette di verificare puntualmente la propria posizione prima di decidere come muoversi.

ErroreMomento in cui si commetteConseguenza principaleRimedio possibile
Ignorare le soglie DAC7 e l’abitualitàDurante l’attività di venditaRiqualificazione come reddito d’impresaSì, se regolarizzato prima del controllo
Non rispondere alla comunicazioneEntro i 60 giorni dal ricevimentoPerdita della sanzione ridottaParziale, solo entro il termine
Pagare senza verificareAl ricevimento della comunicazioneAcquiescenza a una pretesa forse infondataDifficile dopo il pagamento
Impugnare la comunicazione come atto definitivoNella fase di rispostaInammissibilità e decorrenza dei terminiNo, va atteso l’atto successivo
Non conservare le prove del carattere patrimonialePrima e durante il controlloRicostruzione integralmente presuntivaParziale, se recuperabile documentazione
Sottovalutare l’accertamento induttivo sui contiIn fase di controllo bancarioTassazione dell’intero movimento senza costiSì, sulla componente costi

La checklist preventiva

Chi arriva a spuntare la maggior parte delle voci senza difficoltà può affrontare con relativa serenità un eventuale controllo; chi invece si accorge di avere diverse caselle scoperte dovrebbe considerare prioritaria una verifica professionale della propria posizione prima che sia un controllo a farla emergere.

Questa checklist è pensata per essere utilizzata in due momenti distinti: prima, come strumento preventivo per chi vende regolarmente e vuole capire se la propria posizione è a rischio; dopo, come guida per rispondere correttamente a una comunicazione già ricevuta. Ogni punto verificato negativamente non significa automaticamente avere un problema, ma indica un’area su cui vale la pena approfondire prima di decidere come muoversi.

Prima di agire — o di reagire a una comunicazione — verifica che:

  • [ ] Conosci il numero esatto di transazioni e l’incasso complessivo realizzato nell’anno su Subito
  • [ ] Hai verificato se superi le soglie DAC7 (30 transazioni o 2.000 euro di ricavi cumulati)
  • [ ] Conservi le prove d’acquisto o di provenienza (fatture, atti di successione, atti di donazione) dei beni venduti
  • [ ] Non hai adottato comportamenti assimilabili a un’organizzazione commerciale (riacquisto sistematico di merce, più account, pubblicità strutturata)
  • [ ] Hai letto per intero la comunicazione ricevuta, individuandone la base normativa (36-bis, 36-ter o 54-bis)
  • [ ] Hai calcolato correttamente il termine di 60 giorni (90 se inviata all’intermediario) per rispondere o regolarizzare
  • [ ] Hai verificato l’esattezza matematica dell’importo richiesto, inclusa la sanzione ridotta applicabile
  • [ ] Non hai versato alcuna somma prima di aver valutato la fondatezza della pretesa
  • [ ] Hai considerato la possibilità di rateizzare, se l’importo è effettivamente dovuto
  • [ ] Hai distinto correttamente tra comunicazione di irregolarità (non impugnabile) ed eventuale successivo avviso o cartella (impugnabile)
  • [ ] Hai valutato se, in caso di accertamento induttivo, è possibile documentare i costi sostenuti per l’acquisto dei beni rivenduti
  • [ ] Ti sei rivolto a un professionista prima della scadenza dei termini, non dopo

Regime forfettario e apertura della partita IVA: cosa cambia in pratica

Questa valutazione va condotta insieme a un professionista che conosca sia il lato tributario sia le implicazioni previdenziali della scelta, perché una decisione presa in autonomia, senza considerare tutti gli aspetti coinvolti, rischia di generare nuovi oneri inattesi proprio nel momento in cui si sta cercando di mettere ordine nella propria posizione fiscale.

Chi, dopo una valutazione onesta della propria posizione, si rende conto di aver superato la soglia dell’abitualità si trova davanti a una scelta operativa: attendere un eventuale controllo, oppure regolarizzarsi spontaneamente aprendo la partita IVA. La seconda strada, quasi sempre, è quella meno onerosa nel medio periodo.

Per chi rientra nei limiti di ricavi previsti dalla normativa vigente, il regime forfettario rappresenta l’opzione più semplice: prevede un’imposta sostitutiva calcolata su un reddito determinato applicando un coefficiente di redditività ai ricavi (variabile in base al codice ATECO dell’attività di commercio al dettaglio o all’ingrosso esercitata), l’esonero dagli adempimenti IVA nei rapporti con i clienti finali, e una contabilità semplificata che riduce sensibilmente il carico amministrativo rispetto al regime ordinario.

La differenza pratica tra regolarizzarsi spontaneamente e subire un accertamento è sostanziale: nel primo caso, il contribuente sceglie il regime fiscale più conveniente e applica le regole per il futuro, senza sanzioni; nel secondo caso, l’ufficio applica retroattivamente il regime ordinario a tutte le annualità accertabili, spesso escludendo la possibilità di optare a posteriori per il forfettario, con un carico fiscale complessivo significativamente più elevato, aggravato da sanzioni e interessi calcolati su più anni contemporaneamente.

Va inoltre considerato che l’apertura della partita IVA comporta anche l’iscrizione alla Camera di Commercio e, a seconda dei casi, all’INPS nella gestione commercianti: adempimenti che, se anticipati volontariamente, possono essere pianificati con gradualità, mentre se imposti da un accertamento retroattivo si traducono in contributi previdenziali arretrati calcolati su base storica, spesso una delle voci più onerose dell’intera regolarizzazione.

E se l’errore l’ho già fatto?

La distinzione tra queste situazioni non è teorica: individuare con precisione in quale fase ci si trova è il primo passo per capire quali strumenti restano effettivamente percorribili e quali, invece, sono ormai preclusi dal decorso dei termini.

Non sempre un errore commesso significa che la partita sia persa. Molto dipende dal momento in cui ci si accorge del problema e dallo strumento che si è già utilizzato — o non utilizzato.

Se il termine di 60 giorni per la definizione agevolata non è ancora scaduto, resta sempre possibile rispondere tardivamente rispetto ai propri programmi ma comunque in tempo utile, beneficiando della sanzione ridotta. Anche un piccolo ritardo nel primo versamento di una rateizzazione — fino a 7 giorni oltre il termine — non fa perdere il beneficio, purché si tratti di lieve tardività.

Se il termine è scaduto e non si è pagato, la situazione cambia: la Cassazione ha chiarito che non è possibile usufruire di un ravvedimento postumo dopo la scadenza dell’avviso bonario, e le somme vengono iscritte a ruolo con sanzione piena. In questa fase, tuttavia, si aprono margini difensivi diversi: se la comunicazione non è stata correttamente notificata, o se è priva di motivazione adeguata, la successiva cartella di pagamento può essere impugnata per vizi propri, e in alcuni casi la giurisprudenza ha riconosciuto la nullità della cartella emessa senza il previo invio della comunicazione quando questa era dovuta.

Se si è già pagato un importo che si ritiene indebito, restano percorribili l’istanza di rimborso e, nei casi più gravi, l’azione di ripetizione dell’indebito, anche se si tratta di una via più complessa e con oneri probatori maggiori a carico del contribuente, che deve dimostrare l’errore commesso nel pagamento spontaneo.

Se è già arrivato un accertamento induttivo vero e proprio, la strada obbligata è il contenzioso tributario: qui l’onere della prova torna a gravare, per i fatti costitutivi della pretesa, sull’Amministrazione ai sensi dell’articolo 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/1992, e diventa determinante contestare puntualmente ogni elemento della ricostruzione, dalla qualificazione dell’attività come abituale fino al mancato riconoscimento dei costi.

Le domande di chi teme di aver sbagliato

“Vendo su Subito da anni ma ho sempre pensato fosse solo un modo per arrotondare, non un’attività vera e propria: come faccio a capire se rientro tra i casi a rischio?” Il punto di partenza è sempre lo stesso: ripercorrere gli ultimi tre-quattro anni di vendite, contare il numero di transazioni per ciascun anno, stimare l’incasso complessivo e, soprattutto, chiedersi con onestà se quei beni provenivano dal proprio patrimonio personale o se, almeno in parte, erano stati acquistati con l’intenzione di rivenderli. Questa ricognizione, per quanto scomoda, è il primo passo indispensabile prima di qualunque altra decisione, e va fatta prima che sia un controllo a farla al posto del contribuente.

“Ho venduto molto su Subito negli ultimi anni senza mai dichiarare nulla: è finita?” Non necessariamente. Molto dipende dal fatto che si tratti davvero di attività abituale con intento di lucro o di dismissioni patrimoniali ripetute nel tempo ma prive di organizzazione. Una valutazione tecnica della propria posizione, prima che arrivi un controllo, permette spesso di regolarizzare con oneri molto inferiori a quelli di un accertamento subito.

“Ho ricevuto una comunicazione e ho lasciato passare i 60 giorni: posso ancora fare qualcosa?” Il beneficio della sanzione ridotta si perde, ma la partita non è chiusa: si può ancora intervenire sulla cartella di pagamento che seguirà, verificandone la regolarità formale e sostanziale.

“Ho pagato quello che mi è stato chiesto: posso tornare indietro?” È più difficile, ma non impossibile: se il pagamento è stato effettuato per errore su una pretesa infondata, resta aperta la via del rimborso, da valutare caso per caso in base alla documentazione disponibile.

“Non ho conservato nessuna prova di dove venivano gli oggetti che ho venduto: sono spacciato?” L’assenza di prove documentali indebolisce la posizione ma non la rende automaticamente perdente: anche in assenza di documentazione specifica, si può ricostruire in modo indiretto la natura occasionale delle vendite, ad esempio attraverso la tipologia eterogenea dei beni ceduti, incompatibile con un’attività commerciale organizzata.

“Ho ricevuto solo la richiesta DAC7 dalla piattaforma, non ancora nulla dall’Agenzia: devo preoccuparmi?” Compilare correttamente il formulario richiesto dalla piattaforma è un obbligo distinto e non comporta di per sé conseguenze fiscali: è solo un flusso informativo. Ma è il momento migliore per fare, con calma, la valutazione che altrimenti si dovrà fare sotto pressione più avanti.

“Vendo su Subito e su Vinted contemporaneamente: le soglie DAC7 si sommano tra le due piattaforme?” No: le soglie previste dalla DAC7 sono calcolate separatamente per ciascuna piattaforma. Questo però non significa che l’attività complessiva sia irrilevante ai fini della qualificazione fiscale: se l’attività, considerata nel suo insieme su più canali, presenta comunque i caratteri dell’abitualità e dell’organizzazione, l’Amministrazione può comunque ricostruire la posizione complessiva del contribuente incrociando i dati provenienti da fonti diverse, incluse le movimentazioni bancarie riconducibili a più piattaforme.

“Ho ricevuto una richiesta di documenti dall’Agenzia che avevo già fornito in passato: sono obbligato a fornirli di nuovo?” No: la richiesta di documenti già in possesso dell’Amministrazione, o comunque acquisibili d’ufficio, è illegittima. Questo principio va fatto valere esplicitamente nella risposta alla richiesta, perché la sua violazione può incidere sulla validità del successivo atto impositivo.

Domande frequenti sulla DAC7 e sugli obblighi delle piattaforme

Anche queste domande, per quanto più tecniche rispetto a quelle sui casi personali, tornano utili nella pratica quotidiana di chi vende online, perché chiariscono il perimetro esatto di un obbligo — quello di comunicazione della piattaforma — spesso confuso con l’obbligo fiscale sostanziale in capo al venditore.

La piattaforma mi comunica che devo compilare il formulario DAC7: sono obbligato a farlo? Sì. Si tratta di un obbligo distinto rispetto a quello fiscale sostanziale: le piattaforme sono tenute per legge a raccogliere i dati identificativi dei venditori che superano le soglie previste, e a chi non fornisce le informazioni richieste possono essere applicate limitazioni operative sull’account, come il blocco della possibilità di ricevere pagamenti, fino alla sospensione del profilo. Rifiutarsi di compilare il formulario non evita alcuna conseguenza fiscale: espone solo a un disagio operativo aggiuntivo, senza alcun beneficio.

Se non supero le soglie DAC7, posso stare tranquillo? Non del tutto. Le soglie DAC7 riguardano l’obbligo di comunicazione automatica della piattaforma, non escludono che l’Agenzia delle Entrate possa comunque avviare un controllo attraverso altri strumenti, in particolare le indagini finanziarie sui conti correnti, qualora emergano movimentazioni anomale rispetto al reddito dichiarato, indipendentemente dal canale attraverso cui sono transitate.

I dati raccolti con la DAC7 valgono anche per gli anni precedenti al 2023? No, l’obbligo di comunicazione strutturato decorre dall’entrata in vigore del D.Lgs. 32/2023. Questo non significa però che le annualità precedenti siano al riparo da controlli: l’Agenzia può comunque risalire a periodi d’imposta anteriori attraverso le indagini bancarie ordinarie, nei limiti dei termini di decadenza applicabili a ciascuna annualità.

Gli errori davanti ai giudici

La giurisprudenza recente conferma, punto per punto, le criticità appena descritte.

Cass., Sez. V, 21 marzo 2025, n. 7552. La pronuncia più citata in materia: <cite index=”14-1″>il caso riguardava un contribuente che aveva effettuato numerose vendite di scarpe su un portale online</cite>, con l’Agenzia che, analizzando i movimenti bancari, aveva proceduto a un accertamento induttivo qualificando l’attività come produttiva di redditi d’impresa. La Corte ha confermato che l’elemento decisivo per la qualificazione come impresa è l’abitualità, non l’entità dei ricavi. Rilevanza: definisce il criterio cardine su cui si giocano la quasi totalità dei controlli sui venditori online.

Cass., ord. 23 agosto 2025, n. 23741. Relativa alla deducibilità dei costi in presenza di versamenti bancari ritenuti compensi non dichiarati, ha ribadito che <cite index=”10-1″>l’accertamento induttivo, anche quando fondato, non può trasformarsi in un’imposizione automatica che ignora i costi sostenuti per produrre il reddito</cite>. Rilevanza: tutela chi, pur riqualificato come imprenditore, ha comunque sostenuto costi per l’acquisto della merce rivenduta.

Cass. n. 7122/2023 e Cass. n. 31981/2024. Filone giurisprudenziale costante secondo cui, in caso di accertamenti fondati su presunzioni come le movimentazioni bancarie, l’Amministrazione non può prescindere dalla stima di costi proporzionali ai ricavi accertati. Rilevanza: rafforza la linea difensiva basata sulla contestazione del quantum, non solo dell’an.

Cass., ordinanze 22 gennaio 2026, nn. 1423, 1430 e 1434. Tre pronunce gemelle relative a distinte annualità di accertamento, che hanno confermato la legittimità del metodo induttivo puro in presenza di reddito d’impresa interamente non dichiarato, riconducibile a movimenti bancari anomali. Rilevanza: conferma la piena operatività dello strumento induttivo anche recentissimamente, in casi assimilabili a quelli dei venditori abituali non dichiarati.

Cass., ord. 28 ottobre 2010, n. 22035. Ha stabilito che l’Amministrazione non è tenuta a comunicare sempre l’esito della liquidazione automatica, ma solo quando il risultato del controllo diverge da quanto indicato in dichiarazione. Rilevanza: chiarisce quando la comunicazione di irregolarità è effettivamente dovuta.

Cass., Sez. V, 27 ottobre 2022, n. 31878. Prima pronuncia di rilievo sulla portata del nuovo comma 5-bis dell’articolo 7 del D.Lgs. 546/1992, secondo cui <cite index=”42-1″>la norma si limita a ribadire in maniera circostanziata l’onere probatorio già gravante sull’amministrazione, senza stabilire un onere diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti</cite>. Rilevanza: definisce la portata reale della riforma sull’onere della prova nei giudizi su accertamenti fiscali.

Cass., Sez. V, 13 giugno 2024, n. 16493. Ha ribadito che <cite index=”42-3″>l’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato, e il giudice annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, le ragioni oggettive della pretesa</cite>. Rilevanza: precisa lo standard probatorio che l’ufficio deve rispettare anche nei contenziosi su vendite online riqualificate.

Cass., ord. 25 luglio 2024, n. 20816. Ha chiarito l’efficacia non retroattiva del comma 5-bis, applicabile solo ai giudizi incardinati dopo il 16 settembre 2022, e ha ribadito che, in assenza di prova adeguata da parte dell’ufficio, anche un accertamento ben motivato in chiave redazionale deve essere annullato dal giudice tributario. Rilevanza: rilevante per stabilire quale disciplina probatoria si applica in base all’anno d’imposta contestato.

CGT Bari, Sez. VI, 12 maggio 2025, n. 1121. Pronuncia di merito recente che ha ribadito la persistente validità delle presunzioni legali che pongono a carico del contribuente l’onere della prova su specifiche voci, come l’indeducibilità dei costi non documentati. Rilevanza: conferma che la riforma sull’onere della prova non elimina la necessità, per il contribuente, di documentare adeguatamente i costi che intende far valere.

Il quadro sanzionatorio in sintesi

Questo quadro sanzionatorio, per quanto sintetico, è già sufficiente a orientare la scelta tra adesione immediata e contestazione della pretesa nella maggior parte dei casi concreti che si presentano nella pratica quotidiana.

Avere chiaro questo quadro fin dal momento in cui si riceve la comunicazione consente di valutare con maggiore lucidità se convenga aderire subito, chiedere una rateizzazione, oppure contestare puntualmente il calcolo prima di procedere a qualunque versamento.

Comprendere l’entità delle sanzioni applicabili aiuta a valutare con maggiore consapevolezza se aderire alla comunicazione ricevuta o contestarla. Il quadro, semplificato, è il seguente:

SituazioneSanzione ordinariaSanzione ridotta se si aderisce nei termini
Controllo automatizzato (art. 36-bis)30% dell’importo dovuto1/3, pari al 10%
Controllo formale (art. 36-ter)30% (o 25% a seconda della violazione)2/3 della sanzione ordinaria
Omessa dichiarazione regolarizzata oltre 90 giorniDal 120% al 240% dell’imposta dovutaRiduzioni progressive in base al ravvedimento, se ancora esperibile
Accertamento induttivo non contestatoSanzione piena, spesso maggiorataNessuna riduzione automatica

Va sottolineato che queste percentuali si applicano sull’imposta effettivamente accertata: un errore nel calcolo della base imponibile, o il mancato riconoscimento dei costi deducibili in un accertamento induttivo, si riflette quindi non solo sull’imposta ma anche, proporzionalmente, sull’importo della sanzione. Questo è un motivo ulteriore per cui verificare la correttezza del calcolo, prima di aderire o di pagare, non è un dettaglio formale ma un passaggio che incide direttamente sull’importo finale dovuto.

Cosa succede se l’accertamento non viene pagato

È una fase che va evitata con la massima cura, non perché priva di rimedi, ma perché ogni rimedio disponibile in questa fase è più costoso, più lento e più incerto rispetto a quelli disponibili nelle fasi precedenti descritte in questo articolo.

Un aspetto che molti venditori online sottovalutano è ciò che accade a valle di un accertamento diventato definitivo e non pagato. Una volta che l’avviso di accertamento, o la cartella di pagamento derivata dalla comunicazione di irregolarità, diventa definitivo perché non impugnato nei termini o perché il ricorso si è concluso sfavorevolmente, l’Agenzia delle Entrate Riscossione può procedere con gli ordinari strumenti di riscossione coattiva: dal fermo amministrativo dei beni mobili registrati, all’iscrizione di ipoteca sugli immobili, fino al pignoramento di conti correnti, stipendi o pensioni, nei limiti e con le procedure previste dalla legge.

È un passaggio che porta la vicenda ben oltre il perimetro puramente tributario, facendola entrare nel campo dell’esecuzione forzata: proprio l’area in cui si concentra l’attività ordinaria dello Studio Monardo. Anche in questa fase, che molti considerano ormai “chiusa” e priva di margini, restano spesso spazi di intervento: la verifica della corretta notifica di ciascun atto della sequenza (comunicazione, cartella, intimazione di pagamento), il controllo dei termini di prescrizione e decadenza applicabili alle singole annualità, e la valutazione di eventuali vizi propri degli atti esecutivi, che possono essere fatti valere anche quando il merito della pretesa tributaria non è più discutibile. Per questo, affrontare per tempo una comunicazione di irregolarità — prima che la vicenda scivoli verso la fase esecutiva — resta sempre la strategia più efficiente, sia in termini di costi sia in termini di margini difensivi disponibili.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Ogni comunicazione di irregolarità è diversa dall’altra: cambia la base normativa richiamata, cambia l’entità dell’importo contestato, cambia soprattutto la storia concreta di chi ha venduto quei beni. Per questo, prima di individuare quale strumento tra quelli elencati sia più adatto al singolo caso, il primo passo è sempre un’analisi puntuale della comunicazione ricevuta e della documentazione disponibile, così da costruire una strategia calibrata sulla situazione reale del cliente e non su un modello standardizzato di risposta.

Di fronte a una comunicazione di irregolarità legata a vendite su Subito, o a un accertamento che ne è già derivato, lo Studio Monardo mette in campo strumenti concreti, calibrati sul doppio binario prevenzione-rimedio:

  1. Analizziamo il volume e la struttura delle vendite realizzate, per stabilire in anticipo se ricorrono gli indici di abitualità individuati dalla giurisprudenza, prima che il problema si trasformi in un controllo.
  2. Verifichiamo la corretta notifica e la motivazione della comunicazione ricevuta, individuando eventuali vizi formali che incidono sulla validità dell’atto successivo.
  3. Calcoliamo con precisione i termini di 60 o 90 giorni applicabili al caso concreto, per non far perdere al cliente il beneficio della sanzione ridotta.
  4. Predisponiamo le osservazioni da presentare all’ufficio in fase di contraddittorio, quando la pretesa risulta parzialmente o totalmente infondata.
  5. Ricostruiamo la documentazione a supporto del carattere patrimoniale delle vendite, recuperando ove possibile prove d’acquisto, atti di successione e documentazione utile a smontare presunzioni fondate solo sui movimenti bancari.
  6. Contestiamo puntualmente gli accertamenti induttivi, sia sull’an che sul quantum, facendo valere il diritto alla deduzione dei costi sostenuti per l’acquisto della merce rivenduta.
  7. Interveniamo tempestivamente sulla successiva cartella di pagamento quando la comunicazione di irregolarità non è stata gestita in tempo, verificandone i vizi propri.
  8. Costruiamo la strategia difensiva davanti alla Corte di giustizia tributaria, quando la fase amministrativa non ha condotto a una soluzione, tenendo conto del riparto dell’onere della prova introdotto dall’articolo 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/1992.
  9. Valutiamo la sussistenza di profili penal-tributari nei casi di maggiore rilevanza, coordinando la difesa fiscale con le implicazioni penali eventualmente connesse.
  10. Seguiamo la controversia con continuità fino all’ultimo grado di giudizio, mantenendo la stessa linea difensiva dalla fase amministrativa fino, se necessario, alla Corte di Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In materia di comunicazioni di irregolarità e accertamenti fiscali legati alle vendite online, è proprio la qualifica di cassazionista a fare la differenza quando la controversia non si chiude nella fase amministrativa: la possibilità di seguire la stessa strategia difensiva dal primo grado fino, se necessario, alla Corte di Cassazione garantisce coerenza argomentativa in ogni fase del giudizio, evitando che le posizioni assunte davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado risultino disallineate rispetto a quelle sostenibili in sede di legittimità. A questo si affianca il lavoro dello staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che collaborano sullo stesso fascicolo: una struttura indispensabile in una materia, come quella delle vendite online, dove la qualificazione fiscale dell’attività e la ricostruzione contabile dei costi devono procedere di pari passo.

Chiusura

Chi vende su Subito — che si tratti di un venditore davvero occasionale o di qualcuno che, senza accorgersene, ha superato la soglia dell’abitualità — si muove oggi in un terreno dove la materia fiscale, quella bancaria e quella del contenzioso tributario si intrecciano costantemente: proprio l’ambito in cui lo Studio Monardo, attraverso il coordinamento del proprio staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario e la continuità difensiva garantita dalla qualifica di cassazionista dell’Avv. Monardo, offre un’assistenza pensata per intervenire prima che un semplice equivoco si trasformi in un accertamento vero e proprio.

Vendere online, oggi, significa muoversi in un ecosistema in cui la trasparenza informativa imposta dalle piattaforme e l’attenzione della giurisprudenza sull’abitualità hanno reso obsoleta l’idea di una zona grigia priva di conseguenze. Questo non significa che ogni venditore debba temere un accertamento: significa, piuttosto, che la differenza tra una posizione tranquilla e una vertenza fiscale complessa si gioca ormai su elementi verificabili — volumi, documentazione, tempestività nelle risposte — che possono essere gestiti con consapevolezza se affrontati per tempo, e con maggiore difficoltà se lasciati alla gestione dell’ultimo minuto.

📩 Non lasciare che i 60 giorni per rispondere alla comunicazione scadano senza aver verificato la tua posizione: scrivici oggi stesso, trovi tutti i riferimenti dello Studio in fondo a questa pagina.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO