Comunicazione Di Irregolarità Per Infoprodotti Digitali: Difesa Legale

Chi vende corsi online, ebook, membership o percorsi di formazione digitale e riceve una comunicazione di irregolarità dall’Agenzia delle Entrate si trova quasi sempre spiazzato: non capisce se si tratta di un atto da temere o di un semplice avviso, e soprattutto non sa che quella comunicazione è solo la prima mossa di una sequenza ben precisa, con tempi e margini che l’Amministrazione finanziaria calcola in anticipo. Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle: è questo il principio che deve guidare ogni scelta, dal primo giorno in cui la comunicazione arriva nella PEC o nel cassetto fiscale.

Il venditore di infoprodotti — corsi in streaming, guide scaricabili, coaching digitali, membership a pagamento — si muove spesso in una zona grigia tra occasionalità e attività abituale, tra partita IVA in regime forfettario e superamento dei limiti di ricavi, tra vendite su piattaforme terze e incassi diretti tramite gateway di pagamento. È proprio in questa zona grigia che l’Agenzia delle Entrate concentra i controlli automatizzati e formali degli ultimi anni, incrociando i flussi finanziari con le dichiarazioni presentate.

Lo Studio Monardo affronta questa materia specifica perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, la combinazione di competenze necessaria per leggere insieme la dimensione strettamente fiscale della comunicazione di irregolarità e quella, altrettanto concreta, degli effetti bancari e patrimoniali che ne derivano se la vicenda non viene gestita per tempo.

Il settore degli infoprodotti digitali ha caratteristiche che lo rendono particolarmente esposto a questo tipo di controlli, e capirle in anticipo aiuta a inquadrare correttamente ogni mossa successiva. A differenza di un’attività commerciale tradizionale, chi vende corsi online o guide digitali spesso inizia senza una struttura formale: un profilo social, una landing page, un sistema di pagamento collegato direttamente al conto personale. Questa informalità iniziale, che sul piano commerciale è un vantaggio — permette di testare un’idea con costi minimi — diventa sul piano fiscale il primo elemento che l’Agenzia delle Entrate osserva con attenzione, perché è proprio nella fase in cui l’attività cresce senza una regolarizzazione formale che si annidano gli scostamenti più frequenti tra incassi reali e dichiarazione fiscale. Comprendere questo meccanismo, prima ancora di ricevere qualunque comunicazione, è già una forma di difesa preventiva.

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Chi hai di fronte

Dietro la comunicazione di irregolarità non c’è un funzionario che ha deciso arbitrariamente di controllare un venditore di corsi online: c’è un sistema di controllo automatizzato che incrocia dati e li segnala quando emerge uno scostamento. Per capire come muoversi conviene partire da qui, da come ragiona davvero la controparte.

Vale la pena distinguere subito, perché la logica cambia in modo sostanziale, tra le tre fasi in cui l’Amministrazione può intervenire su un venditore di infoprodotti: il controllo automatizzato, che si limita a un confronto aritmetico tra dichiarato e dati disponibili e genera la comunicazione di irregolarità; il controllo formale, che entra più nel merito della documentazione a supporto della dichiarazione e richiede anch’esso, nei casi previsti dalla legge, una comunicazione preventiva; e l’accertamento vero e proprio, che l’Ufficio attiva solo quando le prime due fasi non hanno prodotto un esito, e che richiede un’istruttoria molto più articolata, spesso con richiesta di documentazione e, nei casi più strutturati, un vero e proprio contraddittorio preventivo. Sapere in quale di queste tre fasi ci si trova, fin dal primo momento in cui arriva un atto, è il primo passo per capire quali armi ha davvero a disposizione la controparte e quali, di conseguenza, si possono opporre.

Il controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR n. 600/1973 (per le imposte dirette) e art. 54-bis del DPR n. 633/1972 (per l’IVA) non è un accertamento nel senso pieno del termine: è un confronto aritmetico e formale tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto risulta all’Anagrafe tributaria. Per chi vende infoprodotti, le fonti di questo confronto sono in aumento costante: gli incassi tramite carte di credito e gateway di pagamento (Stripe, PayPal, sistemi di e-commerce), le fatture elettroniche emesse, i dati trasmessi dalle piattaforme di vendita, i movimenti bancari superiori a determinate soglie. Quando il sistema rileva un’incongruenza — un fatturato dichiarato inferiore agli incassi tracciati, un regime forfettario mantenuto oltre i limiti di ricavi, un’IVA non versata su prestazioni che invece la richiedevano — genera la comunicazione di irregolarità, il cosiddetto avviso bonario.

Per l’Agenzia delle Entrate questa fase costa poco e rende molto: non richiede un’istruttoria complessa, si basa su incroci già automatizzati, e nella maggioranza dei casi il contribuente paga entro i termini agevolati per evitare la sanzione piena. È una fase a basso costo e alta resa, quindi l’Amministrazione la utilizza in modo sistematico prima di attivare accertamenti più costosi e mirati. Solo quando il contribuente non paga né fornisce chiarimenti la partita si sposta sull’iscrizione a ruolo e sulla cartella, che ha costi di gestione più alti e tempi più lunghi — ed è per questo che, nella maggior parte dei casi, all’Amministrazione conviene chiudere la partita già in questa fase iniziale, con margini di trattativa reali per chi sa come muoversi. Capire quando la controparte preferisce chiudere subito e quando invece è pronta a insistere è la chiave di lettura di tutta questa guida.

Un secondo elemento che definisce il profilo di questa controparte è la quantità di fonti informative che oggi confluiscono negli incroci automatizzati. Fino a pochi anni fa il fisco doveva richiedere estratti conto o dati specifici alle piattaforme; oggi la fatturazione elettronica obbligatoria, la rendicontazione degli operatori dei pagamenti elettronici e gli obblighi di comunicazione periodica imposti a gateway come Stripe e PayPal rendono i flussi finanziari di un venditore di infoprodotti sostanzialmente trasparenti già in partenza. Questo significa che la strategia di chi vende corsi online o ebook non può più basarsi sulla scommessa che i dati non vengano incrociati: deve basarsi sulla correttezza sostanziale della propria posizione fiscale e, quando questa correttezza c’è già, sulla capacità di dimostrarla rapidamente quando arriva la prima comunicazione. Un terzo elemento è la stagionalità dei controlli: le comunicazioni di irregolarità relative a un determinato anno d’imposta arrivano tipicamente nell’anno o nei due anni successivi, quindi chi ha avuto un’annata di vendite particolarmente positiva farebbe bene a considerare, già mentre l’anno è in corso, se la propria posizione regge davanti a un incrocio automatizzato, invece di scoprirlo solo quando la comunicazione arriva.

Un quarto elemento, meno visibile ma altrettanto rilevante, riguarda il modo in cui l’Amministrazione allinea le proprie priorità di controllo ai settori in maggiore crescita: la vendita di infoprodotti digitali, cresciuta in modo significativo negli ultimi anni proprio grazie alla facilità con cui si può avviare un’attività di questo tipo con investimenti minimi, è diventata un’area di attenzione crescente per gli incroci automatizzati, non perché più a rischio di evasione rispetto ad altri settori, ma perché più ricca di dati digitali facilmente tracciabili e correlabili tra loro. Questo non deve generare allarmismo, ma consapevolezza: chi opera in questo settore ha oggi, più che in passato, interesse a mantenere una posizione fiscale ordinata fin dal primo euro incassato.

Un quinto elemento, spesso sottovalutato, riguarda il modo in cui l’Amministrazione gestisce internamente le priorità tra i diversi strumenti di controllo a disposizione: quando le risorse istruttorie sono limitate, il controllo automatizzato viene privilegiato rispetto all’accertamento analitico proprio perché richiede un impegno minore a fronte di un recupero spesso comparabile, e questo spiega perché, per la maggior parte dei venditori di infoprodotti digitali, il primo (e talvolta unico) contatto con il fisco avviene proprio attraverso una comunicazione di irregolarità piuttosto che attraverso un accertamento in senso stretto. Conoscere questa gerarchia interna di convenienza aiuta a calibrare correttamente la reazione: una comunicazione di irregolarità, per quanto possa sembrare allarmante al primo sguardo, è quasi sempre la mossa meno impegnativa che l’Amministrazione può giocare, e proprio per questo è anche quella su cui il margine di correzione, per chi reagisce con tempestività e con i documenti giusti, è più ampio.

Le pagine che seguono ricostruiscono, mossa per mossa, l’intera sequenza che l’Amministrazione può attivare nei confronti di chi vende infoprodotti digitali: dalla prima comunicazione automatizzata fino, nei casi più gravi, al recupero coattivo. Ogni mossa viene esaminata secondo lo stesso schema — cosa fa la controparte, perché le conviene farla e quando invece preferisce non farla, quali sono i suoi limiti invalicabili e quale contromossa concreta ha a disposizione il venditore di infoprodotti — così da offrire, per ciascuna fase, non solo una descrizione ma uno strumento operativo di difesa.

La prima mossa: l’invio della comunicazione di irregolarità

La mossa. L’Agenzia delle Entrate elabora i dati della dichiarazione (o della sua assenza) insieme alle informazioni disponibili su incassi, fatturazione elettronica e movimenti finanziari, e quando rileva uno scostamento invia la comunicazione di irregolarità. Dal 1° gennaio 2025 il contribuente ha 60 giorni di tempo per pagare le somme richieste con la riduzione delle sanzioni, oppure per fornire chiarimenti e documenti che dimostrino l’infondatezza del rilievo; il termine sale a 90 giorni se la comunicazione è trasmessa tramite l’intermediario telematico che ha curato la dichiarazione. Per le comunicazioni antecedenti al 2025 il termine restava fissato a 30 giorni. L’invio avviene tramite raccomandata A/R, PEC o, dal 2025, anche tramite il cassetto fiscale, e i termini decorrono dal giorno successivo alla ricezione.

Perché la fa (e quando preferisce non farla). Per l’Amministrazione questa mossa ha un costo di gestione bassissimo rispetto a un accertamento vero e proprio: è generata da un incrocio automatizzato e non richiede un contraddittorio articolato. Conviene quindi farla ogni volta che lo scostamento tra dichiarato e incassato supera soglie minime di significatività. Non conviene, invece, quando l’imposta risulta sì dichiarata ma semplicemente non versata: in questo caso, come chiarito dall’ordinanza della Cassazione n. 18078/2024, l’obbligo di inviare la comunicazione di irregolarità sussiste solo quando dai controlli emergono errori nella dichiarazione, mentre per l’imposta dichiarata e non pagata l’Amministrazione può notificare direttamente la cartella, saltando questo passaggio.

I suoi limiti. La comunicazione deve essere motivata: l’art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) impone di indicare gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la pretesa, e una comunicazione generica, priva di riferimento puntuale alle voci contestate, può essere annullata per difetto di motivazione. Deve inoltre rispettare i termini di decadenza previsti per il controllo automatizzato e formale, tipicamente riferiti al terzo o quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, e la Cassazione ha più volte ribadito che la decadenza è rilevabile anche d’ufficio dal giudice tributario. Per il controllo formale ex art. 36-ter, inoltre, l’invio della comunicazione è condizione necessaria: se manca, la successiva cartella è nulla, come ha ribadito l’ordinanza della Cassazione n. 16163/2025, in continuità con un orientamento già consolidato dalle sentenze n. 15312/2014 e n. 15654/2019 e confermato dalle ordinanze n. 14699/2024 e n. 11790/2024.

La tua contromossa. Il venditore di infoprodotti che riceve la comunicazione deve prima di tutto verificare quale tipo di controllo l’ha generata (automatizzato ex art. 36-bis/54-bis o formale ex art. 36-ter), perché le conseguenze della sua eventuale invalidità sono diverse. Va poi controllato che la motivazione sia effettiva e non generica, che i termini di decadenza siano rispettati e che la notifica sia arrivata all’indirizzo corretto: se la comunicazione è stata notificata a un indirizzo PEC errato o a un cassetto fiscale non più attivo, senza delega valida, l’atto può essere impugnato per vizio di notifica. La comunicazione di irregolarità costituisce inoltre un atto autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario, come ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 3466/2021, interpretando in chiave costituzionalmente orientata l’elenco degli atti impugnabili dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992; l’impugnazione resta però facoltativa, non obbligatoria, come ha precisato l’ordinanza n. 2092/2025. Questa facoltatività va usata con consapevolezza: chi impugna subito la comunicazione blocca eventuali dubbi sul merito ma non ferma l’eventuale attività accertatrice successiva, mentre chi preferisce attendere l’atto successivo (la cartella) mantiene intatta la possibilità di far valere tutti i medesimi argomenti in quella sede, senza precludersi nulla — a patto di non avere nel frattempo pagato l’importo richiesto senza riserva, gesto che viene spesso interpretato come acquiescenza rispetto a quello specifico rilievo.

Nel settore degli infoprodotti digitali, la parte più delicata di questa prima mossa non è quasi mai la procedura, ma il merito: la comunicazione tipicamente contesta uno scostamento tra gli incassi rilevati sui gateway di pagamento e i ricavi dichiarati, ma quello scostamento può nascondere spiegazioni del tutto lecite — rimborsi concessi ai clienti insoddisfatti, storni per operazioni annullate, commissioni trattenute alla fonte dalla piattaforma prima dell’accredito — che riducono l’incasso netto rispetto al lordo intercettato dal sistema automatizzato. Ricostruire con precisione questa differenza, voce per voce, è spesso sufficiente da solo a ridimensionare in modo sostanziale l’importo richiesto, ancora prima di discutere di eventuali vizi procedurali dell’atto.

Le pronunce che ti proteggono. Cass. n. 3466/2021 (impugnabilità facoltativa dell’avviso bonario), Cass. ord. n. 16163/2025 (nullità della cartella senza comunicazione nel controllo formale), Cass. n. 15312/2014 e n. 15654/2019 (orientamento consolidato sulla nullità), Cass. ord. n. 18078/2024 (l’obbligo non sussiste per imposta dichiarata e non versata).

Un aspetto che sfugge a molti venditori di infoprodotti alle prime armi è che la comunicazione di irregolarità non chiude né apre automaticamente un contenzioso: è un momento di interlocuzione che l’Amministrazione stessa qualifica come occasione di regolarizzazione. Questo significa che rispondere nel merito — anche solo con una memoria che spieghi la propria posizione, allegando le prove degli incassi effettivi e dei costi sostenuti — può bastare a far annullare in autotutela una pretesa mal calcolata, senza bisogno di arrivare a un ricorso. La scelta tra rispondere in autotutela, pagare con la riduzione delle sanzioni o impugnare direttamente davanti al giudice tributario dipende da una valutazione che va fatta caso per caso: se il rilievo è fondato nel merito ma sbagliato nel calcolo, l’autotutela è quasi sempre la via più rapida; se il rilievo è infondato nel merito, l’impugnazione diretta preserva meglio la posizione, perché evita che il pagamento parziale venga interpretato come un’ammissione implicita.

La linea difensiva dello Studio Monardo su questa mossa non si ferma alla singola comunicazione: la stessa competenza cassazionista che verifica la tenuta della comunicazione di irregolarità è quella che, se la vicenda prosegue fino agli ultimi gradi di giudizio, garantisce continuità di strategia dal primo confronto con l’Ufficio fino a un eventuale ricorso in Cassazione.

La seconda mossa: la riqualificazione come reddito d’impresa

La mossa. Quando l’attività di vendita di infoprodotti è ripetuta nel tempo, l’Agenzia delle Entrate può contestare che si tratti non di attività occasionale ma di vera attività d’impresa ai sensi dell’art. 2195 del codice civile, con tutte le conseguenze che ne derivano: obbligo di apertura di partita IVA, applicazione dell’IVA sulle prestazioni, versamento dei contributi previdenziali, tassazione ordinaria sui redditi anziché la ritenuta d’acconto propria delle prestazioni occasionali.

Perché la fa (e quando preferisce non farla). La riqualificazione conviene all’Amministrazione quando i dati transazionali mostrano vendite ripetute, incassi ricorrenti e un’organizzazione minima dell’attività (un sito, una pagina di vendita, un sistema di pagamento strutturato), perché in questi casi il recupero d’imposta è significativo e la prova è già tutta nei dati bancari e nelle piattaforme di pagamento. La Cassazione, con la sentenza del 21 marzo 2025, ha chiarito che l’attività di vendita svolta con carattere di abitualità determina sempre la sussistenza di un’impresa commerciale ai sensi dell’art. 2195 c.c., indipendentemente dall’assetto organizzativo scelto dal contribuente: non serve una struttura formale, basta la ripetizione nel tempo. Non conviene, invece, insistere su questa contestazione quando le vendite sono davvero sporadiche e isolate, perché in quel caso l’onere di dimostrare l’abitualità resta a carico dell’Ufficio, e un accertamento fondato su presunzioni deboli rischia di essere annullato in sede contenziosa, con un costo di gestione che l’Amministrazione, quando gli elementi indiziari sono fragili, spesso preferisce evitare a monte piuttosto che sostenere fino a un esito incerto.

I suoi limiti. La riqualificazione deve fondarsi su elementi concreti di abitualità e continuità, non su una singola vendita o su un episodio isolato. L’onere della prova dell’abitualità grava sull’Amministrazione, che deve dimostrarla attraverso dati oggettivi — frequenza delle transazioni, entità dei flussi, ripetizione nel tempo — e non può basarsi su presunzioni generiche. La Cassazione, con la sentenza n. 7552/2025, ha affermato che l’abitualità e la continuità delle vendite online sono requisiti sufficienti per configurare un’attività d’impresa indipendentemente dall’organizzazione formale, ma proprio per questo la difesa deve concentrarsi sulla contestazione puntuale di quei due elementi, quando davvero mancano. Un ulteriore limite riguarda la qualificazione soggettiva: se più persone collaborano alla produzione o alla promozione dell’infoprodotto (un familiare che cura la parte tecnica, un socio informale che gestisce la comunicazione), l’Amministrazione deve individuare con precisione a chi sono effettivamente riferibili gli incassi, e non può addossare l’intera pretesa al soggetto più facilmente identificabile solo per comodità istruttoria.

La tua contromossa. Chi vende infoprodotti in modo saltuario deve documentare con precisione la sporadicità delle operazioni: numero limitato di vendite, assenza di una struttura organizzata stabile, intervalli temporali ampi tra un’operazione e l’altra. Chi invece opera già con una minima continuità farebbe bene ad anticipare la contestazione regolarizzando la propria posizione — apertura di partita IVA, eventuale regime forfettario se sussistono i requisiti — prima che sia l’Agenzia a farlo attraverso un accertamento, perché la regolarizzazione spontanea riduce sensibilmente le sanzioni applicabili rispetto a un accertamento subito.

Le pronunce che ti proteggono. Cass. sent. 21 marzo 2025 (abitualità = impresa ex art. 2195 c.c. indipendentemente dall’organizzazione), Cass. sent. n. 7552/2025 (abitualità e continuità come requisiti sufficienti, ma da provare in concreto).

Vale la pena chiarire un equivoco molto diffuso tra chi vende infoprodotti: credere che restare sotto una certa soglia di fatturato equivalga automaticamente a restare nell’occasionalità. Non è così. La qualificazione come attività d’impresa non dipende dall’importo degli incassi, ma dalla frequenza e dalla stabilità dell’attività: un venditore che incassa poche centinaia di euro ma lo fa con vendite ricorrenti ogni mese, attraverso un sito strutturato per la vendita continuativa, rischia la riqualificazione tanto quanto (se non più di) chi ha incassato una somma elevata ma con un’unica operazione isolata. Per questo la difesa più efficace, quando l’attività è effettivamente destinata a proseguire nel tempo, non è tanto negare l’abitualità quanto anticiparla: aprire la partita IVA nel momento in cui la vendita di infoprodotti smette di essere un episodio e diventa un progetto, prima che sia l’Agenzia a stabilirlo retroattivamente con sanzioni piene su tutto il periodo pregresso.

La terza mossa: l’accertamento induttivo sui dati delle piattaforme

La mossa. Quando l’Ufficio non dispone di una contabilità regolare da confrontare — perché il venditore di infoprodotti non ha tenuto scritture o non ha aperto partita IVA nonostante l’attività fosse abituale — l’Agenzia delle Entrate può procedere con un accertamento induttivo, basato esclusivamente sui dati transazionali disponibili: elenchi di vendite, incassi tracciati sui gateway di pagamento, movimentazioni bancarie riconducibili all’attività. In questi casi l’Ufficio parte quasi sempre dal dato lordo degli incassi rilevati, senza operare alcuna decurtazione per i costi, ed è compito del contribuente, in sede di contraddittorio o di successivo ricorso, dimostrare quali componenti negative vadano sottratte a quel dato lordo per arrivare a un imponibile corretto.

Perché la fa (e quando preferisce non farla). L’accertamento induttivo puro conviene all’Amministrazione quando l’assenza di documentazione le impedisce una ricostruzione analitica, perché in questi casi la legge le consente di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze delle scritture contabili e di fondare la pretesa sui soli dati disponibili, con un’inversione sostanziale dell’onere della prova a sfavore del contribuente. La Cassazione, con l’ordinanza n. 27455/2025, ha confermato la legittimità di questo tipo di accertamento in un caso di vendite ripetute su una piattaforma di e-commerce non dichiarate, respingendo la tesi difensiva che tentava di ricondurre i proventi a un rapporto di lavoro subordinato con un familiare già titolare di partita IVA nello stesso settore, proprio per sottrarli alla qualificazione come reddito d’impresa.

I suoi limiti. L’accertamento induttivo puro presuppone che l’Ufficio dimostri l’inattendibilità sostanziale della contabilità (quando esiste) o l’assenza totale di documentazione; non può essere utilizzato come scorciatoia quando il contribuente dispone di scritture regolari e coerenti, anche se non perfette. La ricostruzione basata sui soli dati bancari e transazionali, inoltre, deve tenere conto delle componenti di costo effettivamente sostenute dal venditore (piattaforme di hosting, commissioni dei gateway di pagamento, costi pubblicitari), che non possono essere ignorate nel calcolo del reddito imponibile.

La tua contromossa. Chi si trova di fronte a un accertamento induttivo deve ricostruire e documentare, per quanto possibile a posteriori, i costi effettivamente sostenuti per la produzione e la vendita degli infoprodotti, perché ogni euro di costo dimostrato riduce l’imponibile ricostruito induttivamente. Va inoltre verificato se esistano prove di rapporti diversi da quello imprenditoriale (collaborazioni, compartecipazioni) che possano incidere sulla riferibilità soggettiva degli incassi, tenendo presente — come insegna proprio il caso deciso dalla Cassazione n. 27455/2025 — che tentativi di riqualificazione soggettiva non supportati da prove solide vengono respinti con facilità.

Le pronunce che ti proteggono. Cass. ord. n. 27455/2025 (legittimità dell’induttivo puro su dati transazionali di piattaforme e-commerce).

Nel caso deciso dalla Cassazione con l’ordinanza n. 27455/2025, la contribuente aveva provato a sostenere che i proventi della vendita ripetuta di francobolli su una piattaforma di e-commerce fossero in realtà riconducibili a un rapporto di lavoro subordinato con il coniuge, già titolare di un’impresa nello stesso settore, così da sottrarli alla qualificazione come reddito d’impresa proprio. La Corte ha respinto questa ricostruzione, valorizzando elementi già emersi in altri giudizi tra le stesse parti. È un caso istruttivo perché mostra un errore difensivo ricorrente: costruire una linea di difesa che nega la sostanza economica di un’attività evidente nei dati transazionali, invece di lavorare sulla componente che davvero riduce l’imponibile, cioè i costi. Per chi vende infoprodotti digitali, questo significa che la strategia vincente raramente consiste nel negare l’esistenza dell’attività quando i dati la dimostrano con chiarezza, quanto piuttosto nel ricostruire con precisione ogni voce di costo legata a quell’attività: piattaforme di hosting e di erogazione dei contenuti, software di email marketing, commissioni trattenute dai gateway di pagamento, investimenti pubblicitari mirati alla vendita del singolo prodotto. Ognuna di queste voci, se documentata, riduce direttamente l’imponibile ricostruito induttivamente. Un archivio ordinato di queste voci, aggiornato mese per mese anziché ricostruito frettolosamente al momento della contestazione, è spesso l’elemento che distingue una difesa efficace da una difesa tardiva e parziale.

In questa fase pesa molto lo staff multidisciplinare dello Studio Monardo: la ricostruzione dei costi effettivi di un’attività di vendita di infoprodotti digitali è un lavoro che richiede tanto la lettura giuridica dell’accertamento quanto quella contabile dei flussi, ed è per questo che avvocati e commercialisti seguono insieme lo stesso fascicolo.

La quarta mossa: la contestazione della decadenza dal regime forfettario

La mossa. Se il venditore di infoprodotti opera in regime forfettario, l’Agenzia delle Entrate può contestare il superamento dei limiti di ricavi o compensi previsti per l’accesso e la permanenza nel regime, recuperando a tassazione ordinaria i redditi che il contribuente ha invece assoggettato all’imposta sostitutiva agevolata. Questa contestazione è particolarmente frequente nel settore degli infoprodotti digitali perché è un settore in cui, complice la scalabilità tipica della vendita online — un corso registrato una sola volta può essere venduto un numero di volte teoricamente illimitato senza costi aggiuntivi di produzione — i ricavi possono crescere molto rapidamente da un anno all’altro, superando le soglie del regime agevolato in modo talvolta imprevisto per lo stesso venditore.

Perché la fa (e quando preferisce non farla). Il regime forfettario prevede due soglie con effetti diversi: superare 85.000 euro ma restare sotto 100.000 euro comporta la fuoriuscita dal regime solo dall’anno successivo, mentre superare i 100.000 euro comporta la decadenza immediata, con obbligo di applicare l’IVA già sulle operazioni che determinano lo sforamento. Per l’Amministrazione contestare il superamento della seconda soglia è particolarmente conveniente perché il recupero riguarda anche l’IVA non addebitata, oltre alle imposte dirette. Non conviene invece insistere quando il superamento è marginale e riconducibile a un singolo anno, perché in quel caso gli effetti sono comunque differiti e il recupero limitato.

I suoi limiti. La decadenza dal regime forfettario per superamento dei ricavi deve essere calcolata secondo il criterio di cassa proprio del regime — contano gli incassi effettivi dell’anno, non le fatture emesse ma non ancora incassate — e l’Agenzia delle Entrate non può computare nel plafond somme non ancora percepite dal contribuente. Sul fronte delle cause di esclusione diverse dal superamento dei ricavi (partecipazioni societarie, prevalenza di compensi verso l’ex datore di lavoro), la giurisprudenza di legittimità è ancora in formazione: la Cassazione si è finora pronunciata soprattutto su aspetti procedurali, come l’ordinanza n. 9973/2023, che ha confermato come il regime non spetti in assenza della relativa dichiarazione, mentre le pronunce di merito restano il riferimento principale per le altre cause ostative.

La tua contromossa. Chi vende infoprodotti in regime forfettario deve monitorare costantemente gli incassi effettivi, non il fatturato emesso, e conservare la prova dei pagamenti ricevuti tramite ciascun gateway per poter dimostrare, in caso di contestazione, l’esatto momento e l’esatto importo di ogni incasso secondo il criterio di cassa. Se la contestazione riguarda una causa di esclusione diversa dal superamento dei ricavi, conviene verificare puntualmente se l’attività della società partecipata o del rapporto contestato sia davvero riconducibile a quella svolta individualmente, perché su questo punto specifico la giurisprudenza di merito ha già annullato accertamenti fondati su presunzioni troppo ampie.

Le pronunce che ti proteggono. Cass. ord. n. 9973/2023 (il regime non spetta senza la relativa dichiarazione, ma non risultano ancora pronunce di legittimità ampie sulle altre cause di decadenza).

Per chi vende infoprodotti digitali la verifica del criterio di cassa merita un’attenzione particolare, perché i modelli di vendita più diffusi in questo settore — abbonamenti ricorrenti, pagamenti rateali tramite i sistemi delle piattaforme di corsi online, incassi tramite intermediari che trattengono le somme per un certo periodo prima di riversarle al venditore — rendono spesso complesso individuare il momento esatto in cui un incasso si considera percepito ai fini del plafond. Un pagamento addebitato al cliente il 30 dicembre ma accreditato al venditore solo il 3 gennaio dell’anno successivo, ad esempio, va imputato secondo la data di effettiva disponibilità delle somme per il venditore, non secondo la data dell’addebito al cliente: una differenza che può spostare interi importi da un anno d’imposta all’altro e cambiare completamente l’esito della verifica sulle soglie. Anche le cause di esclusione ulteriori rispetto al superamento dei ricavi — come la partecipazione, anche indiretta, in società che svolgono un’attività riconducibile a quella individuale — vanno verificate con attenzione quando il venditore di infoprodotti gestisce la propria attività anche attraverso una società, perché la giurisprudenza di merito ha già escluso la decadenza nei casi in cui l’attività della società partecipata risulti effettivamente diversa da quella esercitata a titolo individuale.

La quinta mossa: l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento

La mossa. Se il contribuente non paga entro i termini né fornisce chiarimenti che convincano l’Ufficio, la comunicazione di irregolarità si trasforma in iscrizione a ruolo e, successivamente, in cartella di pagamento affidata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con l’aggiunta di sanzioni piene (non più ridotte) e degli interessi di mora.

Perché la fa (e quando preferisce non farla). Per l’Amministrazione l’iscrizione a ruolo è il passaggio obbligato quando la fase bonaria non ha prodotto un incasso, ma è anche il momento in cui il costo di gestione della pretesa aumenta: la cartella deve essere notificata correttamente, deve indicare motivazione, origine del debito e atto presupposto, e apre la strada a un possibile contenzioso più articolato di quello sull’avviso bonario. Per questo, prima di procedere, l’Ufficio valuta spesso la solvibilità concreta del contribuente e la sostenibilità di un eventuale piano di rateazione, perché una cartella emessa contro un soggetto privo di beni aggredibili genera solo costi di gestione senza recupero effettivo. Questa considerazione pesa in particolare per chi vende infoprodotti digitali su piccola scala: un venditore con incassi annuali limitati e nessun patrimonio immobiliare o mobiliare significativo rappresenta, dal punto di vista dell’Amministrazione, un debitore su cui l’insistenza rigida ha rendimenti decrescenti rispetto a una soluzione negoziata che porti comunque a un incasso parziale ma certo.

I suoi limiti. La cartella deve indicare con precisione l’origine del debito, l’atto presupposto e le basi di calcolo: la mancanza di motivazione integra un vizio di nullità autonomo, distinto da quelli dell’atto presupposto. Se la cartella viene emessa senza che sia stata correttamente notificata la comunicazione di irregolarità nei casi in cui questa era obbligatoria (controllo formale ex art. 36-ter), la cartella stessa è nulla, come confermato dall’ordinanza n. 16163/2025. Va inoltre verificato il calcolo delle sanzioni applicate: dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 108/2024 in materia di riduzione delle sanzioni tributarie, non è raro che l’Ufficio applichi ancora, per errore o per automatismo del sistema, la misura piena anziché quella ridotta effettivamente spettante al contribuente che si trova nelle condizioni previste dalla norma: un controllo aritmetico su questo punto, spesso trascurato, può ridurre in modo significativo l’importo complessivo dovuto anche quando il debito di base è pacificamente fondato. La Cassazione ha inoltre chiarito, con l’ordinanza n. 7226/2026 e con l’ordinanza n. 12629/2026, che quando la contestazione riguarda un omesso versamento di imposta già dichiarata (e non un errore nella dichiarazione), la notifica diretta della cartella senza contraddittorio preventivo è legittima: un limite che opera quindi a favore del creditore in questi casi specifici, e che va tenuto distinto dai casi in cui invece il contraddittorio è obbligatorio.

La tua contromossa. Ricevuta la cartella, va sempre verificato per primo se la comunicazione di irregolarità che l’ha preceduta era dovuta e se è stata effettivamente notificata: se manca dove era obbligatoria, la cartella cade con essa. Va poi controllata la tempestività della notifica rispetto ai termini di decadenza e la correttezza della motivazione. Se invece la comunicazione preventiva non era dovuta perché si trattava di imposta dichiarata e non versata, la difesa deve concentrarsi sui vizi propri della cartella — notifica, calcolo delle sanzioni, applicazione delle riduzioni previste dal D.Lgs. n. 108/2024 — piuttosto che sull’assenza del contraddittorio, che in questi casi la Cassazione considera legittima.

Le pronunce che ti proteggono. Cass. ord. n. 16163/2025 (nullità della cartella senza comunicazione dovuta), Cass. ord. n. 7226/2026 e n. 12629/2026 (legittimità della notifica diretta per omesso versamento), Cass. ord. n. 25756/2025 (impugnabilità delle comunicazioni con pretesa tributaria definitiva).

La distinzione tra questi due scenari — comunicazione dovuta e omessa, oppure comunicazione non dovuta perché l’imposta era già dichiarata — è probabilmente il punto in cui si gioca la parte più importante della difesa contro una cartella relativa a redditi da infoprodotti digitali, ed è anche il punto più frequentemente frainteso da chi si difende da solo. Molti contribuenti, ricevuta una cartella senza un avviso bonario precedente, danno per scontato che questo comporti automaticamente la nullità, e costruiscono tutta la propria difesa su questo argomento, salvo poi scoprire in giudizio che l’imposta contestata era in realtà già dichiarata e semplicemente non versata: in questo caso specifico, come hanno chiarito le ordinanze n. 7226/2026 e n. 12629/2026, il contraddittorio preventivo non era dovuto e la cartella regge. La prima cosa da fare, quindi, prima di impostare qualsiasi linea difensiva, è recuperare la dichiarazione originaria relativa all’anno contestato e verificare se l’importo richiesto nella cartella corrisponde a un dato già dichiarato dal contribuente stesso o a una rettifica operata dall’Ufficio: solo nel secondo caso la comunicazione preventiva era necessaria.

La sesta mossa: il recupero coattivo

La mossa. Decorsi i termini per pagare o impugnare la cartella senza esito, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può attivare le procedure di recupero coattivo: fermo amministrativo dei beni mobili registrati, ipoteca su immobili, fino al pignoramento di conti correnti, stipendi o altri crediti del contribuente. Per un venditore di infoprodotti digitali il bersaglio più immediato è quasi sempre il conto corrente collegato al gateway di pagamento su cui confluiscono gli incassi delle vendite, perché è il punto in cui la liquidità dell’attività è concentrata e più facilmente individuabile rispetto ad altri beni patrimoniali.

Perché la fa (e quando preferisce non farla). Il recupero coattivo è la mossa più onerosa per l’Amministrazione in termini di tempo e procedure, e per questo viene attivata solo quando il debito supera soglie che ne giustificano il costo e quando emergono beni concretamente aggredibili. Conviene meno quando il debitore ha già avviato un piano di rateazione sostenibile, perché in quel caso l’incasso rateale, pur più lento, è meno oneroso da gestire di una procedura esecutiva.

I suoi limiti. Le procedure di recupero coattivo devono rispettare precisi presupposti di preventiva notifica della cartella e, per il fermo amministrativo e l’ipoteca, l’invio di una comunicazione preventiva che consenta al debitore di reagire prima dell’iscrizione. Gli importi minimi, le soglie di impignorabilità di stipendi e pensioni e i termini di prescrizione del credito restano vincoli invalicabili per l’Agente della riscossione, che non può procedere oltre quanto la legge consente.

La tua contromossa. Prima che si arrivi a questa fase, la strada più efficace resta quella di intervenire già sulla comunicazione di irregolarità o sulla cartella, perché contestare un’esecuzione già avviata è sempre più oneroso che prevenirla. Se però il recupero coattivo è già stato attivato, va verificata la regolarità della sequenza degli atti presupposti — comunicazione, cartella, eventuali intimazioni — perché un vizio in uno qualsiasi di questi passaggi si riflette sulla legittimità dell’intero procedimento esecutivo successivo.

Le pronunce che ti proteggono. Le stesse pronunce sulla nullità della cartella (Cass. ord. n. 16163/2025) si riflettono a cascata su ogni atto successivo fondato su una cartella viziata.

Per un venditore di infoprodotti digitali, che nella grande maggioranza dei casi opera come persona fisica o piccola impresa individuale, il recupero coattivo assume caratteristiche specifiche rispetto a quello che colpisce una società strutturata: i beni tipicamente aggredibili sono il conto corrente su cui confluiscono gli incassi delle piattaforme di pagamento, ed eventualmente un veicolo intestato al contribuente. Proprio per questo, verificare per tempo la regolarità di ogni passaggio della sequenza — comunicazione, iscrizione a ruolo, cartella, intimazione di pagamento, eventuale fermo o pignoramento — è particolarmente efficace in questo settore: un solo vizio individuato per tempo, prima che il conto corrente collegato al gateway di pagamento venga effettivamente pignorato, può bloccare l’intera procedura senza necessità di attendere l’esito di un giudizio di merito lungo.

La partita giocata: tre simulazioni

Le simulazioni che seguono non descrivono casi reali seguiti dallo studio, ma ipotesi dimostrative costruite su dati realistici, utili per capire in concreto come si intrecciano mossa e contromossa quando la teoria esposta finora deve essere applicata a numeri, date e importi specifici.

Simulazione 1 — Corso online e superamento della soglia forfettaria. Un formatore digitale vende un percorso di coaching online in regime forfettario. Nel 2025 incassa complessivamente 92.300 € tramite un gateway di pagamento, superando la soglia di 85.000 € ma restando sotto i 100.000 €. Il sistema automatizzato rileva lo scostamento tra il regime dichiarato e gli incassi tracciati e nel 2026 invia una comunicazione di irregolarità che ricalcola l’imposta come se il forfettario fosse decaduto già nel 2025. Il contribuente, verificando i termini, dimostra che secondo la disciplina vigente il superamento tra 85.000 e 100.000 € comporta la fuoriuscita dal regime solo dall’anno successivo (quindi dal 2026, non dal 2025): la comunicazione viene corretta in autotutela, e l’imposta sostitutiva del 2025 resta dovuta secondo il regime forfettario originario.

Simulazione 2 — Vendite ripetute di ebook senza partita IVA. Un venditore occasionale di ebook, privo di partita IVA, effettua 47 vendite in dodici mesi tramite una piattaforma di e-commerce, per un incasso complessivo di 15.600 €, ritenendo di operare in regime di occasionalità. L’Agenzia delle Entrate, incrociando i dati trasmessi dalla piattaforma, contesta la riqualificazione come attività d’impresa abituale e procede con un accertamento induttivo, ricostruendo il reddito imponibile sui soli incassi lordi. Il contribuente, assistito nella fase di contraddittorio, documenta 4.200 € di costi effettivamente sostenuti (commissioni della piattaforma, servizi di hosting, spese pubblicitarie mirate): l’imponibile ricostruito si riduce da 15.600 € a 11.400 €, e la contestazione sull’abitualità — dato il numero elevato di vendite in un anno — viene invece confermata, con l’apertura tardiva della partita IVA come unica via per regolarizzare la posizione futura.

Simulazione 3 — Cartella senza avviso bonario preventivo. Una venditrice di membership digitali riceve direttamente una cartella di pagamento di 8.700 € per omesso versamento IVA relativa al 2024, senza aver mai ricevuto una comunicazione di irregolarità precedente. Contesta subito la nullità per mancanza di contraddittorio. Verificando la dichiarazione originaria, emerge però che l’IVA era stata correttamente dichiarata dalla contribuente ma non versata per difficoltà di liquidità: trattandosi di imposta dichiarata e non versata, la notifica diretta della cartella risultava legittima secondo l’orientamento delle ordinanze n. 7226/2026 e n. 12629/2026. La linea difensiva viene quindi spostata sui vizi propri della cartella — nel caso specifico, un errore nel calcolo della sanzione, applicata al 30% anziché nella misura ridotta prevista dal D.Lgs. n. 108/2024 — ottenendo una rideterminazione dell’importo dovuto da 8.700 € a 6.100 €, oltre a un piano di rateazione per la somma residua.

Riconoscersi in una di queste tre situazioni, prima ancora di ricevere l’atto successivo, è già una parte importante della difesa: permette di intervenire quando i margini di correzione sono ancora ampi, invece di rincorrere una pretesa già consolidata.

Cosa conviene tenere sempre pronto

Prima ancora di arrivare a discutere quando conviene trattare con l’Amministrazione, vale la pena fissare un punto pratico che vale per ogni mossa esaminata finora: chi vende infoprodotti digitali gioca questa partita molto meglio se arriva a ogni fase con la documentazione già pronta, invece di doverla ricostruire sotto la pressione dei termini. Tre categorie di documenti fanno costantemente la differenza. La prima è la tracciabilità completa degli incassi: estratti conto dei gateway di pagamento (Stripe, PayPal, sistemi di e-commerce) con il dettaglio delle singole transazioni, non solo i totali periodici, perché è sul dettaglio che si dimostra il criterio di cassa e si distingue un incasso da un semplice addebito non ancora accreditato. La seconda è la documentazione dei costi: fatture e ricevute di ogni spesa collegata alla produzione e alla vendita degli infoprodotti, dalle piattaforme di hosting alla pubblicità mirata, conservate in modo ordinato e riconducibili con chiarezza a ciascuna annualità. La terza è la cronologia dell’attività: quando è iniziata la vendita, con quale frequenza si sono susseguite le operazioni, quando eventualmente si è aperta la partita IVA — elementi che permettono di ricostruire con precisione se e quando l’attività ha assunto i caratteri dell’abitualità, invece di lasciare che sia l’Amministrazione a stabilirlo unilateralmente sulla base dei soli dati transazionali disponibili.

Quando all’avversario conviene trattare

Ci sono momenti precisi della partita in cui la convenienza economica dell’Amministrazione si sposta verso l’accordo piuttosto che verso l’insistenza sulla pretesa piena, ed è proprio in quei momenti che vale la pena giocare la carta della trattativa. Riconoscere questi momenti richiede di guardare la vicenda con lo stesso metro con cui la guarda la controparte: non “quanto mi spetta in astratto”, ma “quanto mi costa insistere rispetto a quanto rischio di recuperare realmente”, ed è una domanda che, per un piccolo venditore di infoprodotti digitali senza patrimoni rilevanti aggredibili, ha spesso una risposta più favorevole al contribuente di quanto il tono della comunicazione ricevuta lasci intendere.

Il primo momento utile è entro i 60 (o 90) giorni dalla comunicazione di irregolarità: pagare in questa fase comporta una riduzione significativa della sanzione rispetto a quella piena applicabile dopo l’iscrizione a ruolo, ed è il momento in cui all’Amministrazione conviene incassare rapidamente senza sostenere i costi di un contenzioso. Il secondo momento è quello dell’istanza di autotutela: se la comunicazione contiene un errore evidente — un calcolo sbagliato, un regime applicato in modo scorretto, una duplicazione — l’Ufficio ha interesse a correggerlo direttamente, senza attendere un ricorso che comunque perderebbe, evitando così le spese di lite. Il terzo momento riguarda le definizioni agevolate delle comunicazioni di irregolarità non pagate, quando disponibili tramite le rottamazioni: in questi casi l’Amministrazione preferisce incassare una parte del dovuto, rinunciando a sanzioni e interessi, piuttosto che proseguire con un recupero coattivo incerto e costoso. Infine, quando il debito è già iscritto a ruolo, la rateazione resta lo strumento che più conviene a entrambe le parti quando il debitore dimostra una capacità di pagamento reale ma non immediata: l’Agenzia della Riscossione preferisce un piano sostenibile a un’esecuzione che, su un piccolo operatore digitale, spesso non produce beni aggredibili sufficienti.

C’è infine un momento meno evidente ma altrettanto reale in cui la convenienza si sposta verso l’accordo: quando la posizione del contribuente presenta elementi di incertezza normativa genuina, come spesso accade nel settore degli infoprodotti digitali dove la qualificazione di alcune prestazioni (corso in diretta streaming rispetto a contenuto preregistrato, prestazione didattica rispetto a semplice cessione di contenuti digitali) non è sempre pacifica neppure in dottrina. In questi casi l’Amministrazione, consapevole che un contenzioso su un punto incerto potrebbe concludersi a proprio sfavore, valuta con più disponibilità soluzioni conciliative che su un punto di diritto chiaro non prenderebbe neppure in considerazione.

La partita in tabella

Riportare in una sola vista tutte le mosse esaminate finora aiuta a orientarsi rapidamente quando si riceve un atto e non si è ancora certi di quale fase della partita si stia effettivamente affrontando. La tabella che segue non sostituisce l’analisi puntuale del singolo caso — ogni comunicazione, ogni cartella ha le sue specificità, i suoi importi, i suoi termini calcolati sulla data esatta di notifica — ma offre un primo orientamento su dove si trovano i margini di intervento più concreti in ciascuna fase.

Mossa del creditoreTermine o condizione che lo vincolaContromossa del debitoreFinestra utile
Comunicazione di irregolaritàTermini di decadenza del controllo automatizzato/formale; motivazione obbligatoriaVerifica termini, motivazione, correttezza dei dati; istanza di autotutela o impugnazione facoltativa60-90 giorni dalla notifica
Riqualificazione come reddito d’impresaOnere della prova dell’abitualità a carico dell’UfficioDocumentare sporadicità o regolarizzare con apertura di partita IVAPrima dell’eventuale accertamento formale
Accertamento induttivoDeve fondarsi su assenza/inattendibilità di scritture contabiliRicostruire e documentare i costi effettivi sostenutiIn sede di contraddittorio preventivo
Decadenza dal forfettarioCriterio di cassa; soglie 85.000/100.000 € con effetti differenziatiDimostrare gli incassi effettivi anno per annoPrima della chiusura del periodo d’imposta
Iscrizione a ruolo e cartellaNotifica corretta della comunicazione dovuta; motivazione della cartellaVerificare vizi propri o dell’atto presupposto60 giorni dalla notifica della cartella
Recupero coattivoNotifica preventiva; soglie di impignorabilità; prescrizioneContestare vizi della sequenza di atti presuppostiPrima dell’iscrizione di fermo/ipoteca

Le domande di chi è sotto attacco

Ho ricevuto una comunicazione di irregolarità per la mia attività di vendita corsi online: devo pagare subito? No, non è un obbligo automatico. Hai il diritto di verificare prima se il rilievo è fondato, se i termini di decadenza sono rispettati e se la comunicazione è correttamente motivata: solo dopo questa verifica ha senso decidere se pagare con la riduzione delle sanzioni o contestare.

Posso essere considerato imprenditore anche se vendo infoprodotti solo occasionalmente? No, non automaticamente: la riqualificazione come reddito d’impresa richiede che l’Amministrazione dimostri abitualità e continuità reali, non basta un’operazione isolata; ma se le vendite si ripetono nel tempo, il rischio di riqualificazione cresce sensibilmente.

Se sono in regime forfettario e supero leggermente la soglia di 85.000 euro, decado subito dal regime? No, non subito: tra 85.000 e 100.000 € la fuoriuscita opera solo dall’anno successivo; solo superando i 100.000 € la decadenza è immediata, con obbligo di applicare l’IVA dal momento stesso del superamento.

La cartella che ho ricevuto è arrivata senza che io abbia mai ricevuto un avviso bonario prima: è valida? Dipende dal tipo di controllo che l’ha originata: se derivava da un controllo formale ex art. 36-ter, la mancanza della comunicazione preventiva rende la cartella nulla; se invece si tratta di imposta che avevi già dichiarato e semplicemente non versato, la notifica diretta della cartella è legittima.

Quanto tempo ha l’Agenzia delle Entrate per contestarmi i redditi da vendita di infoprodotti? I termini di decadenza per il controllo automatizzato e formale sono legati agli anni successivi alla presentazione della dichiarazione, e la loro violazione è rilevabile anche d’ufficio dal giudice, quindi vanno sempre verificati per primi in ogni difesa.

Posso rateizzare se non riesco a pagare tutto l’importo richiesto dalla comunicazione di irregolarità? Sì, la rateazione è prevista sia in fase di comunicazione sia, successivamente, sul debito iscritto a ruolo, ed è spesso lo strumento più conveniente anche per l’Amministrazione stessa quando il debitore dimostra una reale capacità di pagamento dilazionata.

Vendo infoprodotti attraverso una piattaforma estera: cambia qualcosa ai fini del controllo? No, la residenza fiscale del venditore resta il criterio principale per la tassazione dei redditi in Italia: incassare tramite una piattaforma con sede all’estero non sottrae i proventi al controllo automatizzato, perché i flussi finanziari verso conti italiani restano comunque tracciabili e soggetti a incrocio, indipendentemente dalla nazionalità dell’intermediario di pagamento utilizzato.

Se pago subito la comunicazione di irregolarità, perdo la possibilità di contestarla in futuro? In parte sì: pagare senza riserve viene generalmente interpretato come acquiescenza rispetto a quel singolo rilievo, ma non pregiudica la possibilità di contestare vizi propri di atti successivi relativi ad annualità diverse; per questo, se il rilievo è dubbio, conviene valutare prima un confronto con l’Ufficio piuttosto che pagare in automatico solo per chiudere rapidamente la pratica.

Rischio ripercussioni penali per una comunicazione di irregolarità legata a infoprodotti digitali? Nella grande maggioranza dei casi no: la comunicazione di irregolarità riguarda scostamenti di natura amministrativa e sanzionatoria tributaria, non penale; il rilievo penale può emergere solo in presenza di soglie di evasione molto elevate e di condotte specifiche previste dal D.Lgs. n. 74/2000, situazioni ben diverse dal tipico scostamento rilevato da un controllo automatizzato su un piccolo venditore di corsi o ebook.

I paletti fissati dai giudici

Le pronunce riportate qui di seguito, organizzate per mossa del creditore che ciascuna limita o sanziona, rappresentano lo stato dell’arte della giurisprudenza di legittimità sul tema fino all’estate 2026: un quadro che, data la rapidità con cui la materia degli incassi digitali evolve, va comunque verificato periodicamente per ogni nuova vicenda concreta.

Sulla comunicazione di irregolarità e il controllo formale. Cass. n. 15312/2014 e Cass. n. 15654/2019: la mancata comunicazione preventiva nel controllo formale ex art. 36-ter rende illegittima la successiva cartella di pagamento. Cass. ord. n. 14699/2024 e Cass. ord. n. 11790/2024: confermano l’obbligo di notificare l’avviso bonario prima dell’iscrizione a ruolo nei casi previsti. Cass. ord. n. 16163/2025 (16 giugno 2025): ribadisce che l’omissione della comunicazione nel controllo formale comporta la nullità della cartella, anche in assenza di collaborazione del contribuente. Cass. ord. n. 18078/2024: l’obbligo di comunicazione preventiva sussiste solo quando emergono errori nella dichiarazione, non per l’imposta dichiarata e semplicemente non versata.

Sull’impugnabilità dell’avviso bonario. Cass. n. 3466/2021: l’elenco degli atti impugnabili dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 va interpretato in chiave costituzionalmente orientata, rendendo impugnabile ogni atto che renda nota una pretesa tributaria definita. Cass. ord. n. 2092/2025 (29 gennaio 2025): l’impugnazione dell’avviso bonario è facoltativa e non sospende l’attività accertatrice; la successiva cartella integra una pretesa nuova che sostituisce quella originaria. Cass. ord. n. 25756/2025: riconosce l’impugnabilità delle comunicazioni che contengono una pretesa tributaria definitiva, in continuità con la precedente sentenza n. 24390/2022.

Sulla notifica diretta della cartella per omesso versamento. Cass. ord. n. 7226/2026 e Cass. ord. n. 12629/2026: confermano la legittimità della notifica diretta della cartella, senza contraddittorio preventivo, quando il rilievo riguarda un omesso versamento di imposta già dichiarata (nel secondo caso, in una vicenda relativa a IVA e IRAP).

Sulla riqualificazione come reddito d’impresa e sull’accertamento induttivo. Cass. sent. 21 marzo 2025: le vendite online abituali determinano sempre la sussistenza di un’impresa commerciale ex art. 2195 c.c., a prescindere dall’organizzazione formale. Cass. sent. n. 7552/2025: l’abitualità e la continuità delle vendite online sono requisiti sufficienti a configurare un’attività d’impresa, indipendentemente dalla struttura scelta. Cass. ord. n. 27455/2025 (14 ottobre 2025): conferma la legittimità dell’accertamento induttivo puro fondato sui soli dati transazionali di una piattaforma di e-commerce, respingendo un tentativo di riqualificazione soggettiva dei proventi non supportato da prove solide.

Sul regime forfettario. Cass. ord. n. 9973/2023: il regime forfettario non spetta in assenza della relativa dichiarazione; la giurisprudenza di legittimità sulle altre cause di decadenza è ancora in formazione, e restano di riferimento soprattutto le pronunce di merito.

Sugli effetti del giudicato tributario nel tempo. Cass. ord. n. 17192/2025: la decisione del giudice tributario su un determinato anno d’imposta può avere effetti anche sui giudizi relativi ad anni successivi, quando riguarda elementi della fattispecie con carattere tendenzialmente permanente.

Questo principio merita un approfondimento specifico per chi vende infoprodotti digitali in modo continuativo, perché il modello di attività — lo stesso corso, la stessa membership, la stessa struttura di vendita replicata anno dopo anno — è per sua natura fatto di elementi ricorrenti e permanenti nel tempo. Significa, in concreto, che una vittoria ottenuta davanti al giudice tributario su un determinato anno d’imposta, relativa per esempio alla qualificazione di una prestazione come occasionale piuttosto che abituale, o alla corretta imputazione temporale degli incassi secondo il criterio di cassa, può essere utilmente richiamata anche nei confronti di contestazioni relative ad anni successivi, quando la struttura dell’attività non è sostanzialmente cambiata. È una delle ragioni per cui affrontare con cura anche una prima contestazione di importo contenuto ha un valore che va oltre l’importo in gioco in quel singolo anno: la linea difensiva costruita in quella occasione diventa un riferimento per tutte le annualità successive con caratteristiche analoghe.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Di fronte a una comunicazione di irregolarità per infoprodotti digitali non basta decidere se pagare o no: giochiamo la partita al posto tuo, ricostruendo ogni mossa già fatta dalla controparte e anticipando quelle successive. Ogni vicenda di questo tipo attraversa fasi diverse — dalla prima comunicazione fino, nei casi più complessi, a un eventuale contenzioso su più gradi di giudizio — e affrontarle con un’unica strategia coerente, anziché rincorrere ogni singolo atto in modo isolato, è quello che fa davvero la differenza sull’esito finale. Concretamente:

  1. Analizziamo l’origine della comunicazione, distinguendo se deriva da un controllo automatizzato ex art. 36-bis/54-bis o da un controllo formale ex art. 36-ter, perché le regole di validità e i margini di difesa cambiano radicalmente a seconda del tipo di controllo che ha generato l’atto.
  2. Verifichiamo il rispetto dei termini di decadenza applicabili al controllo che ha generato la comunicazione, calcolando con precisione l’anno di riferimento della dichiarazione contestata: un vizio rilevabile anche d’ufficio dal giudice tributario che spesso chiude la partita da solo, senza bisogno di entrare nel merito del rilievo.
  3. Controlliamo la correttezza della notifica, incrociando l’indirizzo PEC o il cassetto fiscale effettivamente utilizzato con quello valido alla data dell’invio, e verificando che non vi siano stati errori di recapito a soggetti diversi dal destinatario.
  4. Ricostruiamo il criterio di cassa per chi opera in regime forfettario, documentando gli incassi effettivi transazione per transazione e distinguendoli dal fatturato semplicemente emesso, un lavoro particolarmente delicato quando l’incasso passa attraverso intermediari che trattengono le somme prima di riversarle al venditore.
  5. Documentiamo i costi effettivamente sostenuti per la produzione e la vendita degli infoprodotti — piattaforme, commissioni, pubblicità mirata — riducendo l’imponibile nei casi di accertamento induttivo puro basato sui soli dati transazionali.
  6. Valutiamo l’abitualità reale dell’attività, distinguendo le situazioni di vera occasionalità da quelle che richiedono una regolarizzazione con apertura di partita IVA, sulla base della frequenza e continuità effettiva delle vendite.
  7. Presentiamo istanze di autotutela quando il rilievo contiene errori evidenti — calcolo, regime applicato, duplicazioni — prima di attivare un contenzioso non necessario che avrebbe solo l’effetto di allungare i tempi.
  8. Impugniamo la comunicazione o la cartella davanti al giudice tributario competente quando la trattativa non è percorribile, presidiando ogni termine e ogni vizio dell’atto presupposto, dalla motivazione alla notifica.
  9. Costruiamo piani di rateazione sostenibili quando il debito è fondato, individuando il momento della partita in cui la trattativa conviene realmente a entrambe le parti, evitando sia l’immobilismo sia un accordo affrettato e svantaggioso.
  10. Seguiamo la vicenda fino all’ultimo grado di giudizio, se necessario, con la stessa linea difensiva dal primo contraddittorio con l’Ufficio fino a un eventuale ricorso in Cassazione, senza interruzioni di strategia tra un grado e l’altro.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa in particolare la qualifica di cassazionista: la materia della comunicazione di irregolarità per infoprodotti digitali è terreno in continua evoluzione giurisprudenziale — basti pensare alle pronunce del 2025 e del 2026 sulla riqualificazione delle vendite online come reddito d’impresa — e seguire una vicenda dal primo confronto con l’Ufficio fino a un eventuale giudizio di legittimità, con lo stesso difensore e la stessa linea strategica, evita che una posizione costruita bene in primo grado si disperda nei gradi successivi. Se la comunicazione di irregolarità si accompagna a difficoltà più ampie nel pagamento dei debiti fiscali, la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento consente di valutare, quando ne ricorrano i presupposti, anche gli strumenti della composizione della crisi come alternativa al recupero coattivo. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavora insieme sullo stesso fascicolo permette infine di leggere la vicenda anche sul piano contabile: per un venditore di infoprodotti digitali, distinguere correttamente ricavi, costi e criterio di cassa è spesso la differenza tra un accertamento fondato e uno che si può ridimensionare in modo significativo.

Ogni strumento elencato sopra viene attivato secondo la fase specifica in cui si trova la vicenda: verifichiamo l’atto già ricevuto prima di consigliare qualsiasi mossa, perché una comunicazione di irregolarità ancora nei termini per l’autotutela richiede un approccio diverso da una cartella già notificata, e una cartella diversa da una procedura di recupero coattivo già avviata. Questo lavoro di inquadramento iniziale, che distingue l’atto realmente ricevuto dal suo effetto apparente, è quello che permette di scegliere tra le diverse strade disponibili — autotutela, rateazione, impugnazione, definizione agevolata — con cognizione di causa fin dal primo confronto, invece di scoprire a metà percorso che la strada scelta non era la più efficace per quella specifica fase della partita.

Un ulteriore aspetto pratico che vale la pena richiamare in chiusura riguarda il rapporto tra la vicenda fiscale e la continuità dell’attività commerciale: molti venditori di infoprodotti digitali, presi dalla contestazione ricevuta, sospendono o rallentano la propria attività di vendita per timore di aggravare la propria posizione. Nella maggior parte dei casi non è necessario: la gestione della comunicazione di irregolarità o della cartella procede su un binario distinto da quello della prosecuzione dell’attività, e anzi mantenere una posizione fiscale corretta per il periodo in corso, mentre si affronta la contestazione relativa al passato, è spesso l’elemento che rafforza la credibilità della propria linea difensiva davanti all’Ufficio e, se necessario, davanti al giudice tributario. Interrompere la vendita per timore, al contrario, non riduce in alcun modo il debito già maturato e priva il contribuente proprio della fonte di reddito con cui potrebbe più facilmente sostenere un piano di rateazione, se necessario.

Chiusura

Nella procedura che parte da una comunicazione di irregolarità non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti: ogni mossa dell’Amministrazione — dalla comunicazione automatizzata fino al recupero coattivo — ha termini, presupposti e limiti precisi, e conoscerli in anticipo è quello che trasforma una posizione di difesa in una posizione di controllo della partita.

Per chi vende infoprodotti digitali, questo principio ha un valore ulteriore rispetto ad altri settori: l’attività, per sua natura, tende a proseguire nel tempo con la stessa struttura — lo stesso corso riproposto, la stessa membership rinnovata, lo stesso pubblico che continua ad acquistare — e questo significa che il modo in cui si affronta la prima comunicazione di irregolarità condiziona spesso anche gli anni successivi. Una posizione fiscale chiarita e messa in sicurezza oggi non è solo la soluzione di un problema isolato, ma la base su cui costruire la crescita futura della propria attività digitale senza il timore che ogni nuovo anno di vendite porti con sé una nuova contestazione sullo stesso punto irrisolto.

Chi si trova già in questa fase, con una comunicazione ricevuta o una cartella già notificata, non deve affrontarla come un evento isolato da chiudere nel modo più rapido possibile, ma come il momento in cui impostare, una volta per tutte, una gestione fiscale della propria attività di infoprodotti digitali che regga anche agli anni successivi. È questo l’obiettivo con cui lo Studio Monardo affronta ogni vicenda di questo tipo: non limitarsi a rispondere alla singola contestazione, ma costruire, insieme al cliente, una posizione stabile che riduca il rischio di ritrovarsi nella stessa situazione l’anno successivo.

Lo Studio Monardo segue proprio questo tipo di vicende perché la materia della comunicazione di irregolarità per infoprodotti digitali richiede di leggere insieme il dato strettamente tributario e quello, altrettanto concreto, delle competenze in diritto bancario che coordinano gli incassi tracciati sui gateway di pagamento con la posizione dichiarata: è l’incrocio di queste due letture, cassazionista e multidisciplinare, che permette di individuare per tempo dove la pretesa dell’Amministrazione regge e dove invece si può ridurre o contestare, senza mai perdere di vista la continuità della tua attività digitale.

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