Il problema in breve
Dal 2024 l’Agenzia delle Entrate riceve automaticamente, da parte di Vinted, eBay, Airbnb, Etsy, Subito, Amazon e di ogni altro gestore di piattaforma digitale, i dati delle vendite e dei corrispettivi incassati da chi opera online. Questo flusso, imposto dalla normativa DAC7, viene incrociato con la dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente: se il confronto evidenzia uno scostamento, arriva una comunicazione di irregolarità o una lettera di compliance. Chi la riceve rischia di vedersi contestare redditi non dichiarati, con sanzioni che si sommano all’imposta dovuta, ma dispone di strumenti concreti per verificare, correggere o contestare quanto rilevato dal Fisco.
Lo Studio Monardo segue da tempo la materia dell’accertamento tributario da controlli automatizzati e formali: la difesa in questo ambito richiede di saper leggere criticamente i dati incrociati e di conoscere i termini perentori entro cui muoversi, competenza che nasce dal coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, capace di seguire il caso dalla prima lettera fino, se necessario, all’ultimo grado di giudizio davanti alla Cassazione.
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Inquadramento normativo
La sigla DAC7 indica la settima modifica alla Direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale, introdotta dalla Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021. In Italia la direttiva è stata recepita con il <cite index=”3-1″>D.Lgs. 1° marzo 2023, n. 32, che ha dato attuazione alla modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale</cite>, mentre le modalità operative sono state definite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 novembre 2023.
Sul piano normativo, la disciplina impone ai gestori di piattaforma – definiti come i soggetti che mettono a disposizione un software, un sito web o un’applicazione che collega venditori e utenti per lo svolgimento di un’attività pertinente – di raccogliere, verificare e comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi e reddituali dei “venditori oggetto di comunicazione”. Rientrano nel perimetro applicativo quattro categorie di attività: <cite index=”2-1″>l’e-commerce, l’affitto di beni immobili, l’offerta di servizi personali e le attività di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto</cite>. Il principio di diritto n. 3/2024 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che <cite index=”10-1″>la comunicazione è dovuta per tutti i venditori che svolgono attività pertinenti mediante una piattaforma, a prescindere dal carattere transfrontaliero dell’attività svolta</cite>, ampliando quindi il perimetro anche alle operazioni interamente nazionali.
Va precisato che la DAC7, di per sé, non è una norma sanzionatoria nei confronti del venditore: è un obbligo di trasparenza posto a carico del gestore della piattaforma. È l’uso successivo di quei dati – l’incrocio con le dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente – a generare, eventualmente, una comunicazione di irregolarità o una lettera di compliance. In termini operativi, occorre distinguere tre situazioni diverse, spesso confuse tra loro: la sanzione al gestore di piattaforma per omessa o inesatta comunicazione (che non riguarda il venditore); la lettera di compliance, atto meramente informativo che segnala un’anomalia e invita a valutare una correzione spontanea; la comunicazione di irregolarità vera e propria, emessa a seguito di controllo automatizzato (art. 36-bis, D.P.R. 600/1973) o di controllo formale (art. 36-ter, D.P.R. 600/1973), che quantifica una maggiore imposta dovuta e le relative sanzioni. Solo quest’ultima produce effetti giuridici immediati e richiede una risposta entro termini precisi.
Va inoltre precisato che la ratio della normativa DAC7 non è punitiva nei confronti del singolo venditore occasionale, ma di trasparenza sistemica: l’obiettivo dichiarato dal legislatore europeo è colmare il vuoto informativo che per anni ha reso l’economia delle piattaforme sostanzialmente invisibile ai controlli fiscali tradizionali, allineando il settore digitale agli standard già previsti per i conti finanziari dal Common Reporting Standard. Comprendere questa finalità sistemica aiuta a inquadrare correttamente la comunicazione di irregolarità ricevuta: non è un atto isolato e discrezionale dell’ufficio, ma l’esito di un processo automatizzato di incrocio dati che, proprio per la sua natura automatica, può generare falsi positivi tutte le volte in cui la piattaforma comunica corrispettivi lordi non riconducibili in modo lineare al reddito imponibile del contribuente.
Requisiti, soglie e termini
La disciplina DAC7 prevede soglie di esonero per i gestori dall’obbligo di comunicazione analitica: non sono oggetto di comunicazione analitica i venditori che, nell’anno di riferimento, hanno effettuato meno di 30 operazioni e hanno percepito corrispettivi complessivi non superiori a 2.000 euro. Va precisato che questa soglia riguarda esclusivamente la vendita di beni: per la locazione di immobili, i servizi personali e il noleggio di mezzi di trasporto non è prevista un’analoga franchigia quantitativa, per cui la comunicazione scatta indipendentemente dall’importo. Il mancato raggiungimento della soglia sui beni non esonera comunque il venditore dagli ordinari obblighi dichiarativi, se il reddito è imponibile secondo le regole generali.
Sul fronte dei termini, il gestore di piattaforma deve trasmettere i dati entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento (la prima scadenza, relativa al 2023, è stata prorogata al 15 febbraio 2024); lo scambio tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri avviene nei due mesi successivi. Una volta che l’Agenzia delle Entrate dispone dei dati, il controllo incrociato con la dichiarazione dei redditi può dare luogo, nei mesi successivi, a una comunicazione di irregolarità, la cui tempistica di risposta è oggi disciplinata dalla riforma degli adempimenti tributari.
→ TABELLA DEI TERMINI
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Comunicazione dati DAC7 da parte del gestore | 31 gennaio (15 febbraio per il 2023) dell’anno successivo | Perentorio per il gestore | Sanzione da 3.000 a 31.500 euro |
| Fornitura dati mancanti dal venditore al gestore | 60 giorni dalla richiesta della piattaforma (30 + 30 di proroga) | Ordinatorio con effetto sospensivo dei pagamenti | Sospensione dei corrispettivi o chiusura account |
| Risposta/pagamento su comunicazione di irregolarità (controllo automatizzato, art. 36-bis) | 60 giorni dal ricevimento (120 se tramite intermediario delegato), dal 1° gennaio 2025 | Perentorio ai fini della sanzione ridotta | Decadenza dalla riduzione della sanzione a un terzo |
| Risposta su comunicazione di irregolarità da controllo formale (art. 36-ter) | 30 giorni dal ricevimento (termine non ancora esteso in via generale) | Perentorio ai fini della sanzione ridotta a due terzi | Iscrizione a ruolo per l’intero importo |
| Rateizzazione delle somme dovute | Prima rata entro il termine ordinario, rate successive ogni 90 giorni | Fino a 8 rate trimestrali | Decadenza dal beneficio in caso di mancato pagamento di una rata |
| Decadenza dell’azione accertatrice ordinaria | 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione (settimo se omessa) | Perentorio per l’ufficio | Nullità dell’atto emesso oltre termine |
Il termine più critico è quello di 60 giorni per rispondere alla comunicazione di irregolarità da controllo automatizzato: superato quello, il contribuente perde la possibilità di pagare con la sanzione ridotta a un terzo e la pretesa viene iscritta a ruolo per l’importo pieno, con l’aggravio delle spese di riscossione.
Procedura passo-passo
- Ricezione della comunicazione. L’Agenzia delle Entrate recapita la comunicazione di irregolarità (o la lettera di compliance) tramite posta ordinaria, PEC o mettendola a disposizione nel cassetto fiscale del contribuente; se il contribuente ha un intermediario delegato, la stessa può essere inviata anche a quest’ultimo. È indispensabile verificare la data di consegna effettiva, perché da essa decorrono i termini di risposta.
- Distinzione tra lettera di compliance e comunicazione di irregolarità formale. Il primo passo operativo è leggere l’intestazione e la base giuridica indicata nell’atto: se richiama gli artt. 36-bis o 36-ter del D.P.R. 600/1973 e quantifica un importo dovuto, si tratta di una comunicazione di irregolarità in senso proprio; se si limita a segnalare un’anomalia statistica senza quantificare importi né indicare termini di pagamento, è una lettera di compliance, priva di effetti diretti ma comunque meritevole di attenzione perché anticipa un possibile controllo.
- Verifica analitica dei dati posti a confronto. Il contribuente (o il professionista incaricato) deve procedere al riscontro operazione per operazione: importo dei corrispettivi comunicati dalla piattaforma, periodo di riferimento, natura dell’attività (vendita occasionale non imponibile, attività abituale, locazione breve già tassata con cedolare secca applicata dal gestore in qualità di sostituto d’imposta) e confronto con quanto effettivamente dichiarato nel modello Redditi o 730. Va precisato che i dati DAC7 riportano i corrispettivi lordi incassati, non il reddito netto: la differenza tra le due grandezze è spesso all’origine di apparenti scostamenti che in realtà non configurano alcuna violazione.
- Individuazione della causa dello scostamento. In termini operativi occorre distinguere almeno quattro ipotesi ricorrenti: redditi effettivamente omessi in dichiarazione; redditi dichiarati ma sotto una voce diversa (ad esempio redditi diversi anziché redditi d’impresa); operazioni non imponibili perché relative a vendite occasionali di beni usati personali; corrispettivi già assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dal gestore della piattaforma (locazioni brevi con cedolare secca operata in qualità di sostituto d’imposta ai sensi dell’art. 4, comma 5-bis, D.L. 50/2017).
- Richiesta di chiarimenti al Centro di Assistenza Multicanale o all’ufficio territoriale. Prima di assumere una decisione definitiva, il contribuente ha diritto di richiedere l’accesso al dettaglio analitico dei dati trasmessi dalla piattaforma, per verificare che non vi siano errori di attribuzione soggettiva (ad esempio omonimie, codici fiscali errati o operazioni riferite a un account condiviso).
- Scelta della strada da percorrere. Se lo scostamento è fondato, la via più conveniente è quasi sempre il pagamento nei termini con la sanzione ridotta (a un terzo per il controllo automatizzato, a due terzi per quello formale), oppure la presentazione di una dichiarazione integrativa accompagnata da ravvedimento operoso, se il termine ordinario non è ancora scaduto. Se invece i dati sono errati o l’operazione non è imponibile, la via corretta è predisporre una memoria difensiva con la documentazione a supporto (contratti, fatture, prova della natura occasionale della vendita, prova della ritenuta già operata dal gestore) da presentare in via di autotutela o, se l’ufficio non accoglie le osservazioni, tramite ricorso facoltativo alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.
- Predisposizione della memoria o del ricorso. L’atto difensivo deve indicare puntualmente le ragioni di fatto e di diritto che escludono, in tutto o in parte, la pretesa: mancata considerazione della natura occasionale dell’attività, doppia imposizione su redditi già tassati alla fonte, errore nell’attribuzione soggettiva dei dati, decadenza dei termini di accertamento.
- Monitoraggio degli esiti e gestione della fase esecutiva. Se la comunicazione non viene pagata né contestata utilmente, l’importo viene iscritto a ruolo: a quel punto la difesa si sposta sulla cartella di pagamento, con termini e strumenti diversi (sgravio, rateizzazione, ricorso avverso la cartella per vizi propri o per vizi dell’atto presupposto se non notificato).
È decisivo non lasciar decorrere il termine di risposta senza aver prima verificato analiticamente i dati: molti contribuenti pagano importi non dovuti per timore, mentre in altri casi lasciano scadere il termine della sanzione ridotta pur avendo ragione nel merito, perdendo comunque il vantaggio economico della definizione agevolata.
Verifiche sul campo: due esempi di applicazione
Esempio 1 – Vendita occasionale di beni usati erroneamente segnalata. Un contribuente vende nel 2024, tramite una piattaforma di annunci, oggetti di arredamento e abbigliamento personale per un totale di 34 operazioni e un incasso complessivo di 3.180 euro. La piattaforma, superata la soglia delle 30 operazioni, trasmette il dato in comunicazione DAC7. Nel 2025 arriva una lettera di compliance che segnala lo scostamento tra il corrispettivo comunicato e il reddito dichiarato (pari a zero, perché il contribuente non ha considerato tassabile la vendita di beni personali usati). Poiché si tratta di cessioni occasionali di beni della sfera privata, prive del requisito dell’abitualità richiesto dall’art. 67, comma 1, lett. i), del TUIR per configurare un reddito diverso, il contribuente predispone una risposta alla lettera di compliance allegando un prospetto descrittivo dei beni ceduti (natura, anzianità di possesso, assenza di intento speculativo) e chiede l’archiviazione della segnalazione senza necessità di dichiarazione integrativa.
Esempio 2 – Compensi da locazione breve già tassati alla fonte. Una contribuente ha percepito nel 2024, tramite una piattaforma di prenotazioni turistiche, corrispettivi per 11.400 euro relativi alla locazione breve di un appartamento, con opzione per la cedolare secca al 21%. La piattaforma, in qualità di sostituto d’imposta, ha operato la ritenuta alla fonte a titolo d’acconto e l’ha versata all’Erario; nella dichiarazione dei redditi la contribuente ha correttamente indicato il canone lordo e la ritenuta subita nel quadro RB. Il controllo automatizzato successivo alla trasmissione dei dati DAC7 (che riporta il corrispettivo lordo di 11.400 euro) genera comunque una comunicazione di irregolarità perché il sistema non ha correttamente incrociato la ritenuta d’acconto già scomputata. La difesa consiste nella presentazione di osservazioni documentate con la certificazione delle ritenute operate dal gestore e la richiesta di sgravio totale, essendo l’imposta già stata versata.
Casi particolari
Oltre all’ipotesi fisiologica dello scostamento fondato, esistono situazioni che si discostano dalla regola generale e che richiedono un approccio differenziato.
Il venditore con partita IVA in regime forfettario. Chi opera con partita IVA e regime forfettario dichiara il reddito secondo il criterio di cassa e con un coefficiente di redditività proprio dell’attività esercitata; se il codice ATECO comunicato all’Agenzia non coincide esattamente con la categoria di attività rilevata dalla piattaforma (ad esempio commercio al dettaglio anziché e-commerce in senso stretto), il sistema può generare un falso scostamento puramente formale, che si risolve con una nota di chiarimento senza incidenza sull’imposta dovuta.
I creator e i compensi da piattaforme extra-UE. Alcune piattaforme di contenuti digitali operano da paesi extra-UE e non sono sempre soggette all’obbligo di comunicazione DAC7 in modo automatico; l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in ragione del coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, segue proprio questo tipo di posizioni, dove l’assenza di un flusso DAC7 diretto non esclude comunque l’obbligo dichiarativo ordinario, spesso ricostruito dall’ufficio tramite indagini finanziarie sui conti correnti.
La cointestazione di conti o account. Quando i corrispettivi vengono accreditati su un conto cointestato o su un account condiviso tra più soggetti (ad esempio familiari che gestiscono insieme una piccola attività di rivendita), la comunicazione DAC7 attribuisce l’intero importo al solo titolare formale dell’account, generando una sovrastima del reddito imputabile a quella persona: la difesa richiede di dimostrare la ripartizione reale dei proventi tra i soggetti coinvolti.
Le operazioni relative ad annate già prescritte. Se la comunicazione di irregolarità riguarda periodi d’imposta per i quali il termine di decadenza dell’azione accertatrice è già maturato, l’atto è illegittimo indipendentemente dal merito della contestazione, e va eccepita in via preliminare la tardività.
Domande frequenti
Ho ricevuto una lettera di compliance DAC7: sono obbligato a rispondere? No, la lettera di compliance non è un atto impositivo e non impone un obbligo formale di riscontro, ma ignorarla non è mai la scelta più prudente: se lo scostamento è fondato, l’assenza di reazione rende più probabile un successivo controllo formale con sanzioni piene. Rispondere con una nota esplicativa, anche se non dovuta, riduce sensibilmente il rischio di un accertamento vero e proprio.
Cosa succede se non pago la comunicazione di irregolarità entro i termini? Decorso il termine per la definizione agevolata, la somma dovuta viene iscritta a ruolo per l’intero importo, comprensivo della sanzione piena (non più ridotta) e degli interessi, e recapitata tramite cartella di pagamento; a quel punto restano solo gli strumenti di difesa propri della fase di riscossione.
La comunicazione di irregolarità è impugnabile davanti al giudice tributario? Sì, secondo l’orientamento consolidato della Cassazione la comunicazione di irregolarità è un atto facoltativamente impugnabile: il contribuente può scegliere se contestarla subito oppure attendere l’eventuale cartella di pagamento successiva, senza che la mancata impugnazione immediata determini alcuna decadenza.
Le vendite occasionali di oggetti usati personali vanno sempre dichiarate? No: se manca il requisito dell’abitualità e non vi è intento speculativo, la cessione di beni della sfera privata non genera un reddito imponibile ai fini IRPEF, anche se il corrispettivo complessivo supera le soglie DAC7 che fanno scattare l’obbligo di comunicazione del gestore. La soglia DAC7 riguarda l’obbligo del gestore di comunicare il dato, non automaticamente la tassabilità del reddito del venditore.
Posso rateizzare l’importo dovuto dopo la comunicazione di irregolarità? Sì: la normativa consente la rateizzazione fino a otto rate trimestrali, con la prima rata da versare entro il termine ordinario di risposta e le successive ogni novanta giorni; il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dal beneficio e l’iscrizione a ruolo dell’intero importo residuo.
Cosa fare se i dati comunicati dalla piattaforma sono materialmente errati (importi duplicati o non miei)? Occorre richiedere tempestivamente all’ufficio l’accesso al dettaglio analitico delle operazioni comunicate e, se l’errore viene confermato, presentare istanza di autotutela documentata, chiedendo la correzione o l’annullamento della comunicazione prima che l’importo venga iscritto a ruolo.
Il quadro giurisprudenziale
La giurisprudenza di legittimità sulle comunicazioni di irregolarità e sul contraddittorio endoprocedimentale, pur formatasi in larga parte prima della piena operatività della DAC7, definisce i principi applicabili anche alle contestazioni originate dall’incrocio dei dati delle piattaforme digitali, poiché la comunicazione DAC7 costituisce essa stessa un elemento istruttorio raccolto dall’Amministrazione che va sottoposto alle medesime garanzie procedurali degli altri controlli automatizzati e formali.
Sul tema centrale della natura e impugnabilità della comunicazione di irregolarità, la Cassazione ha chiarito con l’ordinanza n. 26523 dell’8 settembre 2022 che l’impugnazione dell’atto costituisce <cite index=”43-1″>una facoltà per il contribuente e non un onere, e pertanto non può determinare alcuna decadenza qualora non venga esercitata</cite>. Questo principio, riferito nello specifico alla comunicazione ex art. 36-ter, si fonda su un orientamento più risalente ma ancora attuale, secondo cui <cite index=”42-1″>costituiscono atti facoltativamente impugnabili tutti quegli atti con cui l’Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché non assuma la forma di un formale avviso di liquidazione</cite>, e ciò a prescindere dalla mancata indicazione dei termini o dell’organo competente per l’impugnazione.
La stessa Corte ha ribadito, richiamando i propri precedenti in materia di elenco degli atti impugnabili, che <cite index=”42-1″>l’elencazione contenuta nell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 ha natura tassativa ma non preclude la facoltà di impugnare anche atti diversi, ove con essi l’Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria ben individuata, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche</cite>: principio già affermato dalle sentenze nn. 17010/2012, 10987/2011 e 25297/2014 e oggi pienamente applicabile alle comunicazioni derivanti da incrocio dei dati DAC7. Sul piano sistemico, va segnalato che la Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 269 del 2015, <cite index=”44-1″>ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata in materia di comunicazioni di irregolarità, pur segnalando l’opportunità di un intervento legislativo che riconduca il relativo contenzioso a un’unica giurisdizione</cite>.
Sul versante del contraddittorio preventivo, decisivo per contestare comunicazioni fondate su presunzioni derivanti da dati incrociati, la Cassazione ha affermato con l’ordinanza n. 26357 del 9 ottobre 2024 – in tema di anomalie ISA ma di portata applicabile per analogia anche ai dati DAC7 – che gli scostamenti rilevati da strumenti presuntivi <cite index=”31-1″>costituiscono mere presunzioni semplici, che acquistano gravità, precisione e concordanza, ossia efficacia probatoria, solo all’esito del contraddittorio con il contribuente</cite>. Nello stesso solco, la sentenza n. 33824/2022 ha confermato la nullità dell’atto emesso senza previo contraddittorio quando la pretesa si fonda su presunzioni derivanti da studi di settore, principio estensibile ai controlli basati sui dati di piattaforma.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 32951 del 2022, avevano già chiarito che l’obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale opera pienamente solo per i tributi armonizzati (in primis l’IVA), mentre per i tributi non armonizzati la sua violazione va valutata caso per caso; questa distinzione è stata ripresa dall’ordinanza n. 24783 dell’8 settembre 2025, che ha ricondotto la questione alla necessità della cosiddetta <cite index=”27-1″>”prova di resistenza”, ossia alla dimostrazione da parte del contribuente delle circostanze che, se rappresentate in contraddittorio, avrebbero potuto incidere sull’esito dell’accertamento</cite>. Sul contenuto di questa prova di resistenza sono intervenute, in modo definitivo, le Sezioni Unite con la sentenza n. 21271 del 25 luglio 2025, secondo cui <cite index=”28-1″>gli elementi difensivi pretermessi possono ritenersi vacui, fittizi e strumentali solo se totalmente inidonei, con valutazione ex ante e in concreto, a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo, come inteso dal diritto dell’Unione europea</cite>, richiamando e confermando l’impostazione già tracciata dalla storica pronuncia delle Sezioni Unite n. 24823 del 2015.
Sul piano della motivazione dell’atto rispetto ai chiarimenti forniti dal contribuente in sede di interlocuzione preventiva, la sentenza n. 10872 del 24 aprile 2025 ha accolto il ricorso di un contribuente rilevando che <cite index=”26-1″>l’atto impositivo deve contenere una specifica motivazione in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente in risposta alla richiesta di chiarimenti formulata dall’ufficio</cite>, pena la nullità dell’atto: principio pienamente trasponibile alle osservazioni presentate a fronte di una comunicazione di irregolarità DAC7.
Infine, sul fronte delle sanzioni, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 46 del 17 marzo 2023, ha ribadito il principio di proporzionalità delle sanzioni tributarie rispetto alla gravità della violazione commessa, principio richiamato dall’art. 7 del D.Lgs. 472/1997 e oggi confluito nella riforma sanzionatoria del D.Lgs. 87/2024. In materia di recidiva, la giurisprudenza costante (Cass. nn. 13330/2019, 13742/2019 e 10975/2020) ha chiarito che l’aggravamento sanzionatorio per recidiva può operare solo quando le violazioni pregresse risultano definitivamente accertate dal giudice tributario o divenute definitive per mancata impugnazione, il che rileva in modo diretto per chi, dopo una prima comunicazione di irregolarità DAC7, riceva contestazioni analoghe negli anni successivi.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Di fronte a una comunicazione di irregolarità o a una lettera di compliance legata ai dati DAC7, la differenza tra pagare un importo non dovuto e ottenere l’archiviazione della pretesa dipende quasi sempre dalla qualità dell’analisi tecnica svolta nei termini stretti concessi dalla legge. Lo Studio Monardo mette a disposizione i seguenti strumenti operativi:
- Analizziamo l’atto ricevuto per stabilirne la reale natura giuridica – lettera di compliance, comunicazione da controllo automatizzato o formale – e individuiamo con precisione il termine perentorio applicabile al caso concreto.
- Richiediamo il dettaglio analitico dei dati trasmessi dalla piattaforma all’ufficio competente, per verificare operazione per operazione la correttezza dell’imputazione soggettiva e temporale.
- Ricostruiamo la posizione fiscale del venditore, distinguendo i corrispettivi imponibili da quelli relativi a cessioni occasionali non tassabili o già assoggettati a ritenuta alla fonte dal gestore della piattaforma.
- Calcoliamo la convenienza tra le diverse strade percorribili: pagamento con sanzione ridotta, dichiarazione integrativa con ravvedimento operoso, oppure contestazione della pretesa, indicando con chiarezza costi e rischi di ciascuna opzione.
- Predisponiamo le osservazioni e la documentazione difensiva da presentare in sede di autotutela, allegando contratti, fatture, certificazioni delle ritenute e ogni altro elemento idoneo a superare la presunzione fondata sui dati incrociati.
- Verifichiamo il rispetto del contraddittorio preventivo e dei termini di decadenza dell’azione accertatrice, eccependo l’eventuale tardività o il vizio di motivazione dell’atto.
- Impugniamo la comunicazione di irregolarità davanti alla Corte di Giustizia Tributaria competente, quando la pretesa risulta infondata e la definizione agevolata non rappresenta la via più conveniente.
- Gestiamo la fase di rateizzazione delle somme effettivamente dovute, monitorando le scadenze per evitare la decadenza dal beneficio.
- Seguiamo l’eventuale successiva cartella di pagamento, verificandone la regolarità formale e la corretta imputazione degli importi già versati o rateizzati.
- Coordiniamo la difesa con l’attività dei commercialisti dello staff, per allineare la strategia tributaria con gli aspetti dichiarativi e contabili del caso, garantendo continuità di impostazione dalla prima risposta all’ufficio fino, se necessario, al giudizio di Cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. In un ambito come quello delle comunicazioni di irregolarità DAC7, dove il contenzioso può attraversare più gradi di giudizio partendo da un atto apparentemente minore, pesa in particolare l’abilitazione di Cassazionista, che consente allo Studio di seguire la controversia con la medesima linea difensiva dal primo confronto con l’ufficio fino all’eventuale ricorso per Cassazione, senza interruzioni di strategia né passaggi di consegne tra professionisti diversi. A questo si affianca il lavoro coordinato dello staff multidisciplinare, in cui avvocati e commercialisti verificano insieme, sullo stesso fascicolo, sia gli aspetti giuridico-procedurali sia quelli contabili e dichiarativi della posizione contestata.
Approfondimento: perché i dati DAC7 generano così tanti falsi scostamenti
Va precisato un aspetto tecnico che spiega il numero elevato di comunicazioni apparentemente ingiustificate: il tracciato DAC7 trasmesso dai gestori di piattaforma riporta il corrispettivo lordo periodico accreditato al venditore, suddiviso per trimestre, comprensivo in alcuni casi di commissioni, spese di spedizione e rimborsi che non costituiscono base imponibile. Il sistema di incrocio automatico dell’Agenzia delle Entrate confronta questo dato lordo con il reddito netto o con l’imponibile dichiarato dal contribuente, senza depurarlo automaticamente delle componenti non tassabili. In termini operativi, questo significa che uno scostamento numerico tra il dato DAC7 e la dichiarazione dei redditi non equivale, di per sé, a un’omissione dichiarativa: è onere del contribuente, in sede di risposta, fornire la riconciliazione analitica tra le due grandezze.
A questo si aggiunge un ulteriore elemento di complessità: la disciplina DAC7 individua il “venditore” sulla base dei dati anagrafici forniti in fase di registrazione sulla piattaforma, che non sempre coincidono con l’effettivo beneficiario economico delle somme. Nei casi di gestione familiare di un’attività di rivendita, di account aziendali utilizzati promiscuamente da più collaboratori o di intestazioni fiduciarie, il dato comunicato al Fisco può risultare formalmente corretto ma sostanzialmente fuorviante rispetto alla reale capacità contributiva della persona indicata. La disciplina prevede inoltre che i gestori “esonerati” – quelli che rientrano nelle soglie di esclusione o che operano tramite un altro gestore incaricato – debbano comunque inviare una comunicazione di assenza di dati, e questo doppio livello di comunicazione può generare disallineamenti quando il venditore opera contemporaneamente su più piattaforme dello stesso gruppo societario.
Il rapporto tra comunicazione DAC7 e accertamento induttivo
Un profilo che merita separata trattazione riguarda il rapporto tra i dati DAC7 e gli strumenti di accertamento induttivo previsti dall’art. 39, comma 1, lett. d), e dall’art. 41 del D.P.R. 600/1973. Quando lo scostamento tra i dati di piattaforma e la dichiarazione supera una soglia di rilevanza tale da far ritenere inattendibile l’intera contabilità del contribuente (ipotesi che riguarda tipicamente i titolari di partita IVA con volumi significativi), l’ufficio non si limita a emettere una comunicazione di irregolarità da controllo automatizzato, ma può avviare un vero e proprio accertamento analitico-induttivo, con conseguente applicazione delle garanzie procedurali proprie di questo diverso strumento, prima fra tutte l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale nei termini chiariti dalla giurisprudenza esaminata più avanti. In questi casi la differenza procedurale è sostanziale: mentre la comunicazione di irregolarità da controllo automatizzato consente la definizione agevolata con sanzione ridotta a un terzo, l’accertamento induttivo genera un vero e proprio avviso di accertamento, autonomamente impugnabile nel termine perentorio di sessanta giorni, con sanzioni piene salvo adesione o conciliazione.
Va inoltre segnalato che, quando l’ufficio ritiene di dover ricostruire il reddito del venditore anche sulla base dei movimenti bancari collegati ai pagamenti ricevuti tramite piattaforma, trova applicazione la presunzione di cui all’art. 32 del D.P.R. 600/1973, secondo cui i versamenti non giustificati sui conti correnti si presumono ricavi non dichiarati, salva prova contraria a carico del contribuente. Il combinato disposto tra dati DAC7 e indagini finanziarie rappresenta oggi lo strumento più incisivo a disposizione dell’Amministrazione per ricostruire la posizione reddituale di chi opera abitualmente attraverso le piattaforme digitali, ed è proprio in questo scenario che la qualità della difesa tecnica fa la differenza tra un accertamento contenuto e una ricostruzione integrale del reddito basata su presunzioni.
Ulteriori casi particolari
Il venditore non residente in Italia ma con immobili locati sul territorio nazionale. La disciplina DAC7 prevede che i dati relativi alla locazione di immobili situati in Italia siano comunicati indipendentemente dalla residenza fiscale del locatore, anche quando quest’ultimo non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia per assenza di altri redditi di fonte italiana. In questi casi la comunicazione di irregolarità può basarsi su un presupposto errato, se il contribuente ha già assolto l’imposta tramite altro canale (ad esempio la cedolare secca applicata direttamente dal gestore come sostituto d’imposta) o se sussiste una convenzione contro le doppie imposizioni che attribuisce la potestà impositiva allo Stato di residenza per specifiche categorie di reddito.
Le piattaforme che agiscono come mero intermediario tecnico. Non tutti i soggetti che gestiscono un sito di prenotazione o di vendita online rientrano nella definizione di “gestore di piattaforma” ai fini DAC7: quando il soggetto si limita a mettere in contatto le parti senza intervenire nella gestione delle transazioni economiche e dei pagamenti, come chiarito dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate in relazione ai portali di prenotazione alberghiera che operano quali meri intermediari tra strutture ricettive e clienti finali, l’obbligo di comunicazione non sussiste in capo a quel soggetto. Se, nonostante ciò, una comunicazione di irregolarità viene generata sulla base di dati trasmessi da un soggetto che non aveva l’obbligo di comunicarli, il vizio riguarda a monte la fonte del dato e va eccepito specificamente, chiedendo l’esibizione della base giuridica della comunicazione originaria.
Il superamento della soglia in un solo trimestre per ragioni straordinarie. Capita che un venditore occasionale superi la soglia delle trenta operazioni annue o dei duemila euro di corrispettivi in un singolo periodo per ragioni non ripetibili, ad esempio la liquidazione dell’arredamento di un’abitazione ereditata. In questi casi, pur scattando l’obbligo di comunicazione da parte del gestore, la natura non abituale dell’attività resta un elemento difensivo pienamente utilizzabile per escludere la tassabilità del corrispettivo, purché adeguatamente documentata con elementi che attestino l’occasionalità e l’assenza di organizzazione imprenditoriale.
Le vendite tra privati con incasso tramite più metodi di pagamento. Quando il venditore riceve pagamenti sia tramite il circuito interno della piattaforma sia tramite bonifico diretto o contanti per la stessa categoria di operazioni, il dato DAC7 comunicato riflette solo la quota transitata sul circuito tracciato dalla piattaforma. Questo può generare, paradossalmente, sia sottostime sia sovrastime rispetto alla reale movimentazione economica del venditore, ed è un elemento che va sempre verificato prima di rispondere alla comunicazione.
Ulteriori domande frequenti
La comunicazione di irregolarità DAC7 riguarda anche l’IVA, oltre alle imposte dirette? Sì, se dai dati di piattaforma emerge lo svolgimento di un’attività economica abituale priva di partita IVA, l’ufficio può contestare, oltre all’omessa dichiarazione dei redditi, anche l’omessa apertura della posizione IVA e il mancato versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta sulle operazioni imponibili, con applicazione delle relative sanzioni proprie di questo diverso tributo. È un profilo che va sempre valutato separatamente rispetto alla sola imposizione diretta.
Se la piattaforma ha chiuso il mio account per mancata fornitura dei dati, questo influisce sulla comunicazione di irregolarità già ricevuta? No, i due profili sono indipendenti: la chiusura dell’account o la sospensione dei pagamenti da parte del gestore è una conseguenza contrattuale prevista dalla disciplina DAC7 in caso di mancata collaborazione del venditore nella fase di raccolta dati, mentre la comunicazione di irregolarità riguarda il rapporto tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria sulla base dei dati già trasmessi in precedenza.
Posso chiedere un piano di rateizzazione più lungo delle otto rate trimestrali previste? Per le somme dovute a seguito di comunicazione di irregolarità la rateizzazione ordinaria prevede un massimo di otto rate trimestrali; un piano più esteso è possibile solo successivamente, in fase di cartella di pagamento, tramite le procedure di rateizzazione previste dall’agente della riscossione, che consentono dilazioni fino a un numero di rate significativamente maggiore in presenza di comprovata situazione di difficoltà economica.
Le lettere di compliance DAC7 hanno una cadenza prevedibile? L’Agenzia delle Entrate non ha reso pubblico un calendario fisso per le comunicazioni relative ai dati di piattaforma, a differenza di quanto avviene per le anomalie ISA; l’esperienza degli ultimi periodi d’imposta mostra tuttavia che le segnalazioni vengono generalmente inviate nei mesi successivi alla chiusura del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui i dati DAC7 sono stati trasmessi dai gestori, quindi tipicamente tra l’autunno e l’inverno dell’anno successivo a quello di riferimento dei corrispettivi.
Cosa rischio se ho ricevuto più comunicazioni di irregolarità per anni diversi collegate agli stessi dati di piattaforma? In questa ipotesi trova applicazione l’istituto della recidiva in materia di sanzioni tributarie, che può comportare un aggravamento della sanzione fino al doppio, ma solo se le violazioni relative agli anni precedenti sono divenute definitive, per accertamento giudiziale passato in giudicato o per mancata impugnazione nei termini. Se le comunicazioni pregresse sono ancora oggetto di contestazione o non sono state formalizzate in un atto autonomamente impugnabile, l’aggravamento per recidiva non può trovare applicazione automatica.
DAC7 e gli altri strumenti di scambio automatico di informazioni
Un ultimo aspetto utile per inquadrare correttamente la propria posizione riguarda il rapporto tra la DAC7 e gli altri canali di scambio automatico di informazioni già operativi da tempo, in particolare il Common Reporting Standard (CRS) per i conti finanziari detenuti all’estero e il sistema CRS/FATCA per i rapporti con istituti statunitensi. Questi strumenti, pur perseguendo la medesima finalità di contrasto all’evasione fiscale tramite cooperazione tra amministrazioni, riguardano dati di natura diversa rispetto alla DAC7: mentre CRS e FATCA si concentrano sui saldi e sui rendimenti dei conti finanziari, la DAC7 riguarda specificamente i corrispettivi derivanti da attività economiche svolte tramite piattaforme digitali. Non è raro che un contribuente riceva, nello stesso periodo, sia una comunicazione relativa ai dati DAC7 sia una segnalazione collegata a disponibilità estere non dichiarate nel quadro RW: in questi casi la valutazione difensiva deve essere condotta in modo unitario, perché le due contestazioni, pur originando da basi giuridiche diverse, possono incidere sulla medesima annualità e sulla medesima posizione contributiva complessiva, con riflessi anche sulle sanzioni per il monitoraggio fiscale previste dal D.L. 167/1990.
Va infine ricordato che la riforma degli adempimenti tributari intervenuta con il D.Lgs. 1/2024 e con i successivi decreti attuativi ha progressivamente uniformato i termini di risposta ai diversi controlli automatizzati, nel tentativo di rendere più prevedibile per il contribuente la gestione delle comunicazioni provenienti dall’Agenzia delle Entrate, incluse quelle originate dai flussi di scambio informativo internazionale come la DAC7. Questo processo di armonizzazione, tuttora in corso, non elimina tuttavia la necessità di una verifica caso per caso, perché la base giuridica specifica di ciascuna comunicazione – controllo automatizzato, controllo formale, lettera di compliance o richiesta di chiarimenti nell’ambito di un accertamento induttivo – determina conseguenze procedurali e termini di decadenza differenti, che solo un’analisi tecnica puntuale consente di individuare correttamente.
Chiusura
La comunicazione di irregolarità legata ai dati DAC7 non va né ignorata né pagata automaticamente: va letta con attenzione, confrontata analiticamente con i dati reali del venditore e gestita entro termini che, una volta scaduti, fanno perdere il diritto alla sanzione ridotta. In sintesi operativa: occorre anzitutto stabilire se l’atto ricevuto sia una semplice lettera di compliance o una comunicazione formale da controllo automatizzato o formale, perché solo nel secondo caso decorrono termini perentori ai fini della definizione agevolata; in secondo luogo va ricostruita analiticamente la posizione reddituale, distinguendo corrispettivi imponibili, cessioni occasionali non tassabili e importi già assoggettati a ritenuta dal gestore della piattaforma; infine va scelta, con cognizione dei costi e dei benefici di ciascuna opzione, la strada tra pagamento agevolato, dichiarazione integrativa con ravvedimento operoso e contestazione dell’atto davanti alla Corte di Giustizia Tributaria.
In molti casi lo scostamento segnalato dal Fisco deriva da errori di attribuzione, da corrispettivi non imponibili o già tassati alla fonte, e non da un’effettiva omissione dichiarativa: pagare senza verificare significa spesso versare somme non dovute, mentre ignorare la comunicazione nella convinzione di avere ragione espone al rischio, altrettanto concreto, di vedersi iscrivere a ruolo l’intero importo con sanzione piena. Proprio per la specificità della materia – che intreccia normativa fiscale di derivazione europea, disciplina del contraddittorio endoprocedimentale e regole della riscossione – lo Studio Monardo affianca il contribuente fin dalla prima lettura dell’atto, applicando le competenze certificate dell’Avvocato in materia tributaria e bancaria per costruire una strategia difensiva coerente in ogni fase del procedimento, dalla risposta alla comunicazione fino, se necessario, al giudizio davanti alla Corte di Giustizia Tributaria e all’eventuale ricorso per Cassazione.
Ogni giorno di ritardo nella verifica dei dati può tradursi nella perdita del diritto alla sanzione ridotta o, peggio, nell’iscrizione a ruolo di importi che una tempestiva analisi tecnica avrebbe potuto evitare del tutto.
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