Redditi da Twitch percepiti all’estero e notifiche fiscali: come difendersi

Twitch è una piattaforma americana. I pagamenti che riceve uno streamer italiano — abbonamenti, Bits, sponsorizzazioni, programma di affiliazione e partner — provengono da Twitch Interactive Inc., società con sede negli Stati Uniti, o da Twitch Europe Limited per i mercati UE. Il soggetto pagante è estero. Eppure il reddito è pienamente imponibile in Italia, se il creator è fiscalmente residente nel territorio nazionale.

Il rischio principale è reale e immediato: dal 2023 la Direttiva DAC7 (D.Lgs. n. 32/2023) ha reso obbligatoria per le piattaforme digitali la comunicazione annuale all’Agenzia delle Entrate dei compensi erogati ai creator italiani. I dati vengono incrociati automaticamente con le dichiarazioni dei redditi. Chi ha omesso di dichiarare i proventi da Twitch — anche solo parzialmente, anche solo per un anno — si trova oggi esposto a lettere di compliance, inviti a comparire e, nella fase più avanzata, avvisi di accertamento esecutivi con sanzioni fino al 120% delle imposte evase.

Lo Studio Monardo opera con specifiche competenze nel diritto bancario, tributario e nell’assistenza ai contribuenti coinvolti in procedimenti di accertamento fiscale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in quanto cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale di avvocati e commercialisti, affronta quotidianamente questi procedimenti — dalla fase di compliance fino al contenzioso in Cassazione. Nei paragrafi che seguono è illustrata in dettaglio la disciplina applicabile, la procedura con la quale il Fisco costruisce il proprio accertamento e gli strumenti di difesa disponibili.


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Inquadramento normativo: cos’è il reddito da Twitch e perché è tassabile in Italia

I compensi percepiti da uno streamer attraverso la piattaforma Twitch rientrano nella nozione di reddito imponibile delineata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986, TUIR). La qualificazione della categoria reddituale dipende da due variabili: la presenza o assenza di abitualità nell’esercizio dell’attività, e il grado di organizzazione dei mezzi impiegati.

Reddito di lavoro autonomo (art. 53, comma 1, TUIR). Quando lo streamer esercita l’attività in modo abituale — anche se non esclusivo — il reddito è qualificato come reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni. Sono redditi di questa categoria quelli che derivano dall’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo. L’abitualità non richiede che l’attività sia svolta ogni giorno, né che sia l’unica fonte di reddito: è sufficiente che lo streamer pubblichi con regolarità, abbia attrezzature dedicate, organizzi un calendario di live e percepisca compensi con cadenza ricorrente. In questo caso è obbligatoria l’apertura della partita IVA.

Reddito d’impresa (art. 55 TUIR). Se l’attività di streaming è organizzata in forma d’impresa — con personale, struttura commerciale, gestione di più canali o accordi sistematici con sponsor — i proventi confluiscono nei redditi d’impresa, con applicazione delle relative regole contabili e fiscali.

Redditi diversi (art. 67 TUIR). Quando l’attività è genuinamente occasionale — nessuna pianificazione, nessuna attrezzatura dedicata, compensi episodici e non ripetuti — i proventi possono essere qualificati come redditi diversi, con dichiarazione nel quadro RL del Modello Redditi PF. La soglia di 5.000 euro annui lordi è quella oltre la quale, in caso di prestazione occasionale, scatta l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS.

Va precisato che il criterio determinante non è l’importo percepito ma la struttura oggettiva dell’attività. La giurisprudenza tributaria ha stabilito che l’organizzazione di mezzi minimi — computer, connessione internet, attrezzature audio/video, orari di streaming programmati — è sufficiente per configurare attività di lavoro autonomo abituale. La piattaforma Twitch, con il proprio meccanismo di affiliazione e partner, introduce di per sé un elemento di strutturazione che tende ad escludere l’occasionalità: chi ha attivato il programma Partner o Affiliate di Twitch percepisce compensi in modo continuativo e prevedibile.

Il principio del worldwide income. Il residente fiscale italiano è soggetto a tassazione su tutti i propri redditi, ovunque prodotti (art. 3 TUIR). La sede americana di Twitch Interactive Inc. non esenta il creator italiano dall’obbligo dichiarativo: il reddito resta imponibile in Italia. Le ritenute eventualmente applicate dalla piattaforma a titolo statunitense (tipicamente il 30%, in assenza di compilazione del modulo fiscale W-8BEN) possono essere recuperate come credito d’imposta ex art. 165 TUIR, ma non sostituiscono l’obbligo di dichiarazione in Italia.

Codice ATECO 73.11.03. Dal 1° aprile 2025 è operativo il codice ATECO 73.11.03, introdotto dall’ISTAT nell’ambito della revisione generale delle classificazioni economiche, che identifica ufficialmente la figura del creator digitale (YouTuber, streamer, podcaster, TikToker). Prima di tale data, l’attività veniva classificata sotto voci generiche, principalmente il 73.11.02 (promozione pubblicitaria) o il 59.11.00 (produzione cinematografica e video). Il coefficiente di redditività applicabile in regime forfettario è del 78%.

Monitoraggio fiscale e quadro RW. Chi riceve compensi da Twitch attraverso conti correnti esteri — ad esempio conti PayPal, Payoneer o conti bancari USA — ha l’obbligo di compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi se la giacenza massima del conto estero durante l’anno supera i 15.000 euro. Al di sotto di tale soglia la compilazione non è obbligatoria, ma il reddito resta comunque imponibile e va dichiarato ai fini IRPEF. Superata la soglia di 5.000 euro di giacenza media annua, si applica anche l’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero).


Requisiti e termini: la disciplina DAC7 e il meccanismo di controllo automatico

Il sistema di controllo attivato dalla DAC7 funziona attraverso una catena automatizzata di comunicazioni: la piattaforma trasmette i dati, il Fisco li incrocia, le anomalie vengono classificate in ordine di rilevanza e gestite con strumenti progressivamente più invasivi.

Come funziona la DAC7

La Direttiva (UE) 2021/514, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 32/2023 e resa operativa con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 406671 del 22 dicembre 2023, obbliga i gestori di piattaforme digitali — comprese quelle extra-UE che operano nel mercato europeo — a trasmettere annualmente all’Agenzia delle Entrate i compensi erogati a venditori e creator fiscalmente residenti in Italia.

L’obbligo di comunicazione scatta al superamento di almeno una delle seguenti soglie: 30 transazioni annue per singola piattaforma oppure 2.000 euro di corrispettivi per singola piattaforma. Si tratta però delle soglie che attivano l’obbligo di comunicazione da parte della piattaforma: l’obbligo fiscale del creator resta vigente anche al di sotto di tali soglie. Chi non raggiunge 30 transazioni o 2.000 euro non viene comunicato dalla piattaforma, ma i propri redditi rimangono imponibili in Italia e devono essere dichiarati.

La comunicazione avviene entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. L’Agenzia delle Entrate condivide poi i dati ricevuti con le autorità degli altri Paesi UE entro i due mesi successivi. Il primo ciclo di comunicazioni — relativo ai dati del 2023 — si è completato entro il 31 gennaio 2024.

I dati trasmessi includono nome e cognome o ragione sociale del creator, codice fiscale italiano, Paese di residenza fiscale, importo complessivo dei compensi erogati, numero di transazioni ed eventuali ritenute operate.

La lettera di compliance

Quando l’incrocio tra i dati DAC7 e le dichiarazioni dei redditi rivela un’anomalia — redditi comunicati dalla piattaforma non presenti nella dichiarazione, o presenti in misura inferiore — l’Agenzia delle Entrate invia una lettera di compliance. Si tratta di una comunicazione preventiva, non di un atto impugnabile: non è un avviso di accertamento, non è un provvedimento sanzionatorio. La sua funzione è invitare il contribuente a regolarizzare la propria posizione prima che venga avviato un procedimento formale.

La risposta alla lettera di compliance deve avvenire entro 30 giorni dalla ricezione, attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate oppure via PEC all’ufficio competente. Il contribuente può scegliere tra due strade:

  • Regolarizzazione tramite ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997), con presentazione di dichiarazione integrativa e versamento delle imposte dovute, degli interessi e della sanzione ridotta. Le riduzioni variano in funzione del tempo trascorso dalla violazione, da 1/9 del minimo (se la regolarizzazione avviene prima che l’ufficio invii la lettera) fino a 1/5 del minimo se si procede dopo la ricezione della comunicazione di irregolarità ma prima della notifica dell’avviso di accertamento.
  • Presentazione di documentazione difensiva, quando il reddito era già stato dichiarato ma in categoria o quadro diverso, o quando le somme comunicate dalla piattaforma non corrispondono ai compensi effettivamente percepiti (ad esempio per ritenute estere già trattenute o per rimborsi inclusi nei totali comunicati).

Tabella dei termini e delle conseguenze

FaseTermineNaturaConseguenza in caso di inerzia
Risposta alla lettera di compliance30 giorni dalla ricezioneOrdinatorioAvvio di accertamento formale
Ravvedimento operosoPrima della notifica dell’attoPerentorioPerdita della riduzione sanzionatoria
Accertamento con adesione60 giorni dalla notifica dell’avvisoPerentorioPerdita della riduzione delle sanzioni al 33%
Ricorso tributario60 giorni dalla notifica dell’avvisoPerentorioDefinitività dell’atto impugnato
Appello CGT di secondo grado60 giorni dalla notifica della sentenzaPerentorioPassaggio in giudicato della sentenza
Ricorso in Cassazione60 giorni dalla notifica della sentenza di appelloPerentorioDefinitività del giudicato tributario

Il termine più critico è quello per il ricorso tributario: 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, perentori e non prorogabili (sospesi dal 1° al 31 agosto).


Procedura passo-passo: come si costruisce e si contrasta l’accertamento

1. Ricezione della lettera di compliance

La lettera di compliance viene recapitata per posta ordinaria o raccomandata, e resa disponibile anche nel Cassetto Fiscale del contribuente sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Dal 2025 il volume di tali comunicazioni è aumentato significativamente: in base alla convenzione MEF-Agenzia, nel 2025 sono state inviate circa 3 milioni di comunicazioni a persone fisiche.

Cosa fare subito. Verificare la correttezza dei dati comunicati: l’importo indicato dalla piattaforma coincide con i compensi effettivamente percepiti? Erano già stati dichiarati in un quadro diverso? Erano state già versate ritenute estere che non risultano nello specchietto? La risposta a queste domande determina la strategia.

2. Analisi della posizione fiscale

Prima di rispondere all’ufficio, è necessario ricostruire analiticamente: le annualità interessate; i compensi lordi ricevuti da ciascuna piattaforma; le ritenute eventualmente già subite all’estero; i costi sostenuti e deducibili (attrezzature, connessione, software, spese promozionali); il regime fiscale applicabile (forfettario o ordinario); eventuali dichiarazioni integrative già presentate.

Va aggiunto che anche il pagamento di imposte all’estero non esime dall’obbligo dichiarativo in Italia: se un creator ha subito ritenute USA — spesso il 30% in assenza del modulo fiscale americano W-8BEN — dovrà comunque dichiarare il reddito in Italia e potrà richiedere il credito d’imposta ex art. 165 TUIR per le imposte estere pagate a titolo definitivo.

3. Presentazione della risposta o del ravvedimento

Se i redditi non erano stati dichiarati o erano stati dichiarati in misura inferiore, la via più efficace è il ravvedimento operoso con presentazione di dichiarazione integrativa. Il modello Redditi PF integrativo va presentato telematicamente; il versamento delle somme dovute avviene tramite Modello F24.

Se invece i redditi erano stati correttamente dichiarati ma l’Agenzia non ha ricollegato le posizioni — ad esempio perché il reddito era indicato come reddito occasionale nel quadro RL mentre l’ufficio lo cercava come reddito di lavoro autonomo nel quadro RE — è sufficiente una risposta documentata via PEC con allegato il prospetto di liquidazione della dichiarazione.

4. Invito a comparire e accertamento con adesione

Se il contribuente non risponde alla lettera di compliance o la risposta non è ritenuta soddisfacente, l’ufficio può emettere un invito a comparire ex art. 5 D.Lgs. n. 218/1997, che precede formalmente l’accertamento e apre la procedura di adesione. L’accertamento con adesione consente di ridurre le sanzioni a un terzo del minimo. La procedura si conclude con un atto di adesione firmato dal contribuente e dall’ufficio, che diventa definitivo e non impugnabile.

5. Avviso di accertamento esecutivo

Se non si raggiunge l’adesione, viene notificato l’avviso di accertamento esecutivo. Da questo momento i termini sono perentori: 60 giorni per proporre ricorso tributario alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente per territorio, oppure per procedere con una diversa definizione agevolata (mediazione tributaria ex art. 17-bis D.Lgs. n. 546/1992, se il valore della lite è inferiore a 50.000 euro).

Va precisato che il giudice tributario competente è la Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio che ha emesso l’atto: per accertamenti emessi dall’Agenzia delle Entrate di Milano, è competente la CGT di Milano, e così via.

Il contenuto necessario del ricorso comprende: le generalità del contribuente; la descrizione dell’atto impugnato con gli estremi identificativi; l’esposizione dei motivi; le conclusioni. Il ricorso deve essere notificato all’Agenzia delle Entrate entro i 60 giorni, quindi depositato nella segreteria della CGT entro i successivi 30 giorni.

Punti dove più spesso si sbaglia.

  • Attendere troppo prima di rispondere alla lettera di compliance, perdendo la possibilità del ravvedimento a sanzione ridotta.
  • Presentare il ravvedimento senza calcolare correttamente le ritenute estere già versate, pagando in eccesso.
  • Proporre ricorso senza aver previamente tentato l’accertamento con adesione, rinunciando alla riduzione sanzionatoria del 33%.
  • Non verificare se l’accertamento sia stato notificato entro i termini di decadenza (ordinariamente il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).

Verifiche sul campo: esempi di calcolo

Esempio 1 — Compensi Twitch non dichiarati, ravvedimento operoso.

Uno streamer ha percepito nel 2022 compensi da Twitch pari a 34.700 euro lordi (comunicati dalla piattaforma). Nel 2022 svolgeva l’attività in modo abituale, senza partita IVA, e non ha presentato dichiarazione dei redditi. Ha sostenuto costi documentati per attrezzatura e connessione pari a 3.200 euro.

Nel 2025 riceve lettera di compliance. Il reddito imponibile in regime ordinario è pari a 34.700 – 3.200 = 31.500 euro. IRPEF dovuta (aliquote 2022: 23% sui primi 15.000 euro = 3.450 euro; 25% sulla differenza 15.001–28.000 = 3.250 euro; 35% sulla differenza 28.001–31.500 = 1.225 euro) = totale IRPEF 7.925 euro. Contributi Gestione Separata INPS: circa 26,23% di 31.500 = circa 8.262 euro. Sanzione per omessa dichiarazione: 120% di 7.925 = 9.510 euro. Con ravvedimento operoso a 1/5 del minimo (violazione già contestata, ma prima della notifica dell’atto formale): 9.510 / 5 = 1.902 euro. Interessi calcolati sul debito IRPEF per circa 3 anni: circa 950 euro.

Totale da versare con ravvedimento: circa 19.039 euro, contro i circa 42.000 euro di imposte, sanzioni al pieno e interessi che deriverebbero da un accertamento non contestato.

Esempio 2 — Compensi Twitch parzialmente dichiarati, rettifica in accertamento con adesione.

Uno streamer ha dichiarato nel 2023 redditi da Twitch per 18.400 euro, in regime forfettario (partita IVA con ATECO 73.11.02, coefficiente 78%, imposta sostitutiva 5% per i primi 5 anni). La piattaforma ha comunicato all’Agenzia compensi per 27.600 euro. La differenza non dichiarata è di 9.200 euro.

L’Agenzia emette avviso di accertamento per i 9.200 euro non dichiarati. In regime forfettario: base imponibile 9.200 × 78% = 7.176 euro. Imposta sostitutiva al 5%: 358,80 euro. Sanzione per dichiarazione infedele: 70% di 358,80 = 251,16 euro. In sede di accertamento con adesione le sanzioni vengono ridotte a 1/3: 83,72 euro. Totale con adesione: circa 442 euro. La tempestiva risposta all’avviso con attivazione della procedura di adesione riduce in modo sostanziale il costo complessivo della definizione.


Casi particolari

Streamer che ha trasferito la residenza all’estero

Una delle contestazioni più frequenti riguarda streamer che si sono trasferiti all’estero — spesso a Dubai, Montenegro o Malta — mantenendo tuttavia legami significativi con il territorio italiano: famiglia residente in Italia, immobile di proprietà, frequenti soggiorni nel Paese di origine. In questi casi l’Agenzia delle Entrate può contestare la fittizia esterovestizione della residenza e riqualificare il soggetto come residente fiscale italiano.

Dal 1° gennaio 2024, per effetto del D.Lgs. n. 209/2023 (decreto sulla fiscalità internazionale), i criteri di residenza fiscale delle persone fisiche sono stati aggiornati. L’art. 2 TUIR, come riformulato, valorizza maggiormente la sfera personale: il domicilio fiscale viene ora definito in relazione al luogo in cui il soggetto ha le prevalenti relazioni personali e familiari. L’iscrizione anagrafica in Italia costituisce presunzione relativa di residenza, superabile con prova contraria.

Va precisato che l’iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) è un adempimento formale necessario ma non sufficiente: se il contribuente mantiene il centro dei propri interessi vitali in Italia — famiglia, immobili, rapporti economici principali — il trasferimento di residenza può essere contestato.

La corretta gestione di questo profilo richiede che il creator che si sposta all’estero documenti in modo analitico e continuo i propri legami con il Paese di nuova residenza: contratto di affitto o acquisto immobile, apertura di conto bancario locale, iscrizione ai registri anagrafici esteri, presenza documentata per oltre 183 giorni nell’anno.

Creator che riceve compensi in criptovalute o tramite piattaforme di donazione

Donazioni e micropagamenti ricevuti attraverso la piattaforma Twitch (Bits, SubGifts) sono compensi professionali, non liberalità. La distinzione tra donazione e compenso si fonda sull’intento: se la somma è ricevuta nell’esercizio dell’attività di streaming, non importa che venga denominata “donazione” dall’utente.

I pagamenti ricevuti in criptovalute seguono le stesse regole: il reddito viene valorizzato al cambio del giorno di ricezione e dichiarato nel relativo periodo d’imposta. Le criptovalute detenute come asset vanno monitorate nel quadro RW.

Streamer minorenne o studente con redditi occasionali

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo segnala che questa è una delle casistiche di maggiore confusione: molti giovani creator, anche minorenni, percepiscono somme dalla piattaforma senza rendersi conto dell’obbligo dichiarativo. I redditi di un minore si cumulano con quelli del genitore che esercita la potestà, salvo che siano derivanti da attività lavorativa svolta dal minore stesso, nel qual caso vengono tassati separatamente in capo al minore. In ogni caso l’obbligo dichiarativo sussiste.


Domande frequenti

Ho ricevuto una lettera di compliance per redditi Twitch del 2021. Posso ancora fare il ravvedimento? Sì. Il ravvedimento operoso è possibile fino alla notifica formale dell’avviso di accertamento o dell’atto di liquidazione. Per le annualità anteriori al 2024, i termini ordinari di decadenza dell’accertamento sono di cinque anni dalla presentazione della dichiarazione (o dall’omissione, se la dichiarazione non è stata presentata). La lettera di compliance non è un atto di accertamento: non preclude il ravvedimento, ma ne segnala l’urgenza. Prima si procede, minore è la sanzione.

La piattaforma ha già trattenuto il 30% a titolo di ritenuta USA. Devo pagare di nuovo in Italia? Non si tratta di doppia tassazione: l’obbligo dichiarativo in Italia resta, ma le imposte pagate all’estero a titolo definitivo vengono riconosciute come credito d’imposta ai sensi dell’art. 165 TUIR. La Cassazione, con ordinanza n. 9725 del 14 aprile 2021, ha affermato che il principio convenzionale contro la doppia imposizione prevale sul dettato normativo interno anche quando il contribuente ha omesso la dichiarazione. Per fruire del credito è necessario conservare la documentazione attestante il versamento estero.

Sono in regime forfettario. Come calcolo il reddito imponibile sui compensi Twitch? Il reddito imponibile in regime forfettario si ottiene moltiplicando i ricavi lordi per il coefficiente di redditività del codice ATECO applicabile. Con il codice 73.11.03 (operativo dal 1° aprile 2025) il coefficiente è del 78%, identico al precedente 73.11.02. Sui ricavi lordi annui: se pari a 50.000 euro, la base imponibile è 39.000 euro; su questa si applica l’imposta sostitutiva (5% per i primi 5 anni, 15% a regime), con esclusione dell’IVA e riduzione degli adempimenti contabili.

Cosa si intende per abitualità? Streamare due volte a settimana è sufficiente per configurarla? La giurisprudenza ha stabilito che anche una frequenza limitata può configurare abitualità se accompagnata da un minimo di organizzazione: schedule programmata, attrezzature dedicate, canale monetizzato. Un creator che streama due volte a settimana con un calendario fisso, attrezzatura video e audio dedicata e programma di affiliazione attivo ha già tutti gli elementi per essere qualificato come lavoratore autonomo abituale. L’occasionalità richiede carattere genuinamente episodico e assenza di organizzazione.

Ho dimenticato di dichiarare i compensi Twitch per tre anni. Conviene un ravvedimento unico o tre dichiarazioni integrative separate? Vanno presentate tre dichiarazioni integrative separate, una per ciascuna annualità, con calcolo autonomo degli interessi e delle sanzioni ridotte per ciascun periodo. Il calcolo può essere complesso, soprattutto per l’interazione tra ravvedimento, ritenute estere e contributi INPS arretrati. È opportuno farsi assistere da un professionista per evitare errori che potrebbero essere contestati in sede di controllo successivo.

L’avviso di accertamento prevede sanzioni superiori all’imposta. È normale? Per le violazioni commesse prima del 1° settembre 2024, la sanzione per omessa dichiarazione andava dal 120% al 240% dell’imposta evasa, aumentata di un terzo in presenza di redditi di fonte estera. Per le violazioni successive al 1° settembre 2024 (per effetto della riforma sanzionatoria del D.Lgs. n. 87/2024), la sanzione è fissa al 120% dell’imposta dovuta, senza l’aumento per i redditi esteri. L’accertamento con adesione riduce le sanzioni a un terzo del minimo.


Il quadro giurisprudenziale

La casistica relativa ai redditi da piattaforme digitali si è sviluppata rapidamente negli ultimi anni. Di seguito i riferimenti più rilevanti, ciascuno verificato nelle sue coordinate essenziali.

1. Cass. civ., ord. n. 26987/2019. La Suprema Corte ha riconosciuto la legittimità dell’utilizzo, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dei dati ricavati dai social network come elemento indiziario per la ricostruzione del reddito. La tracciabilità digitale dei compensi costituisce prova valida a fondamento dell’accertamento.

2. Cass. civ., ord. n. 9725/2021 (dep. 14 aprile 2021). La Corte ha affermato che la possibilità di scomputare le imposte pagate all’estero — come credito ex art. 165, comma 8, TUIR — sussiste anche quando il contribuente ha omesso la dichiarazione, purché sia in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e il Paese della fonte. Il principio convenzionale prevale sul dettato normativo interno.

3. CGT di secondo grado, Piemonte, n. 219 del 15 maggio 2023. La Corte ha qualificato l’attività dell’influencer — intesa come gestione abituale della propria immagine e della propria audience — come reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53, comma 1, TUIR. La pronuncia è richiamata anche dalla Circolare INPS n. 44/2025 per definire i criteri di inquadramento previdenziale.

4. Cass. civ., ord. n. 15799 del 6 giugno 2024. In materia di continuazione delle violazioni tributarie, la Corte ha riaffermato il principio secondo cui le violazioni fiscali che si ripetono in più periodi d’imposta sono soggette alle regole del concorso ex art. 12 D.Lgs. n. 472/1997. Rilevante per la definizione del trattamento sanzionatorio in caso di omessa dichiarazione pluriennale.

5. Corte Cost., n. 10 del 31 gennaio 2023. La Consulta ha ribadito che negare la deduzione dei costi in sede di accertamento analitico-presuntivo fondato su indagini bancarie determina una tassazione irragionevole e sproporzionata. Il contribuente ha diritto a vedersi riconosciuta un’incidenza percentuale forfetaria dei costi anche in assenza di una quantificazione analitica.

6. CGT del Lazio, n. 4562/2024. La Corte di secondo grado del Lazio, confermando il riconoscimento di una deduzione forfetaria dei costi al 30% dei ricavi accertati, ha fondato la propria decisione sul principio costituzionale sopra richiamato. La sentenza affronta anche il tema IVA: i ricavi accertati non si intendono comprensivi dell’IVA, che va calcolata in aggiunta.

7. CGT di primo grado, Roma, n. 1738/2025. La Corte ha riconosciuto la qualificazione come lavoro autonomo dell’attività di content creation esercitata con continuità, confermando l’obbligo di apertura della partita IVA anche in assenza di struttura d’impresa. La pronuncia valorizza elementi oggettivi: cadenza regolare delle pubblicazioni, attrezzature dedicate, monetizzazione sistematica.

8. CGT Lombardia, n. 468/2024. La Corte ha riconosciuto la deducibilità delle spese di abbigliamento per un influencer nel settore moda, applicando il criterio di inerenza in modo estensivo e richiamando il precedente Cass. n. 27786/2018 sul concetto di correlazione tra spesa e attività professionale. Principio estensibile alla deducibilità delle attrezzature tecnologiche per streamer.

9. Tribunale di Roma, n. 2615/2024. Il Tribunale ha chiarito che l’attività di influencer, se esercitata in modo continuativo con compensi legati alle vendite generate, può configurare un rapporto assimilabile a quello di agente di commercio, con conseguenti obblighi contributivi e previdenziali. Rilevante per la corretta qualificazione del rapporto con le piattaforme e con gli sponsor.

10. CGT di primo grado, Roma, n. 7585/2025. La Corte ha confermato la legittimità dell’accertamento basato sull’incrocio tra dati DAC7 e dichiarazioni dei redditi, ribadendo che la comunicazione automatica della piattaforma costituisce elemento di prova valido e sufficiente per avviare il procedimento accertativo. Il contribuente può fornire prova contraria documentando l’effettivo importo dei compensi netti.

11. CGT di primo grado, Pordenone, sent. 25 febbraio 2025. La Corte ha annullato un accertamento italiano su redditi prodotti all’estero, ribadendo che l’obbligo di adeguamento alle Convenzioni contro la doppia imposizione si applica anche quando lo Stato estero non tassa il reddito. Rilevante per creator che abbiano già subito ritenute estere.

12. Cass. civ., Sez. VI, sent. n. 10308/2024. In materia di rimborso delle ritenute su pensioni estere, la Corte ha affermato che ai fini del riconoscimento del credito per imposte estere è sufficiente la astratta imponibilità nel Paese della fonte, senza necessità di dimostrare l’effettivo pagamento di imposte all’estero. Principio applicabile anche ai compensi da piattaforme digitali soggetti a ritenuta convenzionale.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Ricevere un avviso di accertamento per redditi da Twitch non dichiarati è un evento che può avere conseguenze molto significative: sanzioni nell’ordine di grandezza dell’imposta evasa, iscrizione a ruolo, eventuale avvio di procedimenti per reati tributari (dichiarazione infedele ex art. 4 D.Lgs. n. 74/2000 se l’imposta evasa supera 100.000 euro, omessa dichiarazione ex art. 5 se supera 50.000 euro). La gestione tempestiva e qualificata è determinante per il risultato finale.

Lo Studio Monardo interviene in tutte le fasi del procedimento:

  1. Analisi della posizione pregressa. Ricostuiamo annualità per annualità i compensi percepiti da Twitch e dalle altre piattaforme, calcoliamo il debito d’imposta teorico, verifichiamo le ritenute estere già versate e confrontiamo con quanto dichiarato. Individuiamo le annualità per cui il ravvedimento è ancora possibile.
  2. Risposta alla lettera di compliance. Redattiamo la risposta all’ufficio con tutta la documentazione a supporto, distinguendo tra redditi non dichiarati, redditi dichiarati in categoria diversa e importi oggetto di ritenute estere non riconosciute. Quando opportuno, presentiamo dichiarazioni integrative.
  3. Calcolo e presentazione del ravvedimento operoso. Calcoliamo le sanzioni ridotte, gli interessi e le contribuzioni INPS arretrate. Predisponiamo il modello F24 e la dichiarazione integrativa, verificando che il credito per imposte estere sia correttamente imputato.
  4. Assistenza nell’accertamento con adesione. Se il procedimento approda alla fase formale, partecipiamo all’audizione con l’ufficio, presentiamo le memorie difensive e valutiamo i margini per la ridefinizione dell’imponibile — in particolare per quanto riguarda la deduzione dei costi (attrezzature, software, connettività, spese promozionali) che l’ufficio potrebbe aver ignorato.
  5. Impugnazione dell’avviso di accertamento. Se l’accertamento è illegittimo — per vizi di notifica, decadenza del termine, errata qualificazione del reddito, mancato riconoscimento delle imposte estere, o calcolo delle sanzioni non aggiornato alla riforma del D.Lgs. n. 87/2024 — proponiamo ricorso tributario alla Corte di Giustizia Tributaria con motivi specifici e documentati.
  6. Contestazione della base imponibile DAC7. I dati comunicati dalla piattaforma possono contenere importi lordi ante ritenuta, rimborsi, storni o importi riferiti a periodi diversi. Verifichiamo che la base imponibile accertata corrisponda ai compensi netti effettivamente percepiti.
  7. Gestione del monitoraggio fiscale. Se la posizione include anche violazioni del quadro RW (omesso monitoraggio fiscale di conti esteri o criptovalute), valutiamo il ravvedimento congiunto per le violazioni IVAFE e RW, che seguono regole specifiche distinte da quelle delle imposte sul reddito.
  8. Difesa nel contenzioso tributario fino in Cassazione. Seguiamo il giudizio di merito davanti alla CGT di primo e secondo grado e, se necessario, impugniamo in Cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione. La continuità di strategia dall’analisi iniziale fino al grado di legittimità è uno degli elementi che più incidono sull’esito.
  9. Assistenza previdenziale INPS. In caso di omessa iscrizione alla Gestione Separata INPS o alla Gestione Artigiani e Commercianti, coordiniamo la regolarizzazione contributiva in parallelo alla definizione fiscale, per evitare che un avviso di addebito INPS sopraggiunga dopo la chiusura del procedimento tributario.
  10. Consulenza preventiva per creator attivi. Per chi sta iniziando o sta già svolgendo attività di streaming con profilo monetizzato, analizziamo la situazione attuale e indichiamo il regime fiscale più appropriato, il corretto codice ATECO, gli obblighi di fatturazione elettronica e le scadenze contributive, per prevenire l’insorgenza di problemi futuri.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Nella specifica materia del contenzioso tributario su redditi digitali e accertamenti fondati su scambio automatico di informazioni internazionali, la qualifica di cassazionista dell’Avvocato garantisce che la linea difensiva sia costruita fin dall’inizio con l’orizzonte del giudizio di legittimità: i motivi di ricorso in Cassazione si piantano già nel primo atto difensivo, non si aggiungono dopo che il giudizio di merito si è chiuso. Lo staff multidisciplinare — avvocati e commercialisti che lavorano congiuntamente sullo stesso fascicolo — assicura che la dimensione tributaria e quella civilistica dell’accertamento vengano gestite in modo coordinato.


Conclusioni

I redditi da Twitch sono redditi imponibili in Italia per qualunque creator fiscalmente residente nel territorio nazionale, indipendentemente dalla sede americana della piattaforma. La DAC7 ha reso questo sistema di controllo automatico e sistematico: i dati comunicati dalla piattaforma vengono incrociati ogni anno con le dichiarazioni, e le anomalie vengono gestite con strumenti progressivamente più invasivi, fino all’avviso di accertamento esecutivo. I termini sono perentori — 60 giorni per il ricorso tributario — e le sanzioni possono essere superiori all’imposta evasa.

Lo Studio Monardo, grazie alla competenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, è in grado di affrontare questi procedimenti in tutte le loro fasi: dalla risposta alla lettera di compliance fino alla difesa in Cassazione. La tempestività della risposta è il fattore che più di ogni altro incide sulle sanzioni applicabili e sull’esito del procedimento.

📩 Non aspettare che i termini scadano: se hai ricevuto una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate per redditi da Twitch o da altre piattaforme digitali, agisci subito. Tutti i riferimenti per contattare lo Studio Monardo sono in fondo a questa pagina.


Note di approfondimento: il sistema sanzionatorio e il ravvedimento operoso dopo la riforma del 2024

La riforma sanzionatoria introdotta dal D.Lgs. n. 87/2024, in vigore per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, ha modificato in modo sostanziale le aliquote applicabili. Per le violazioni precedenti a tale data, il quadro rimane quello della disciplina previgente, con le seguenti aliquote base:

  • Omessa dichiarazione: dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, aumentata di un terzo per redditi di fonte estera.
  • Dichiarazione infedele: dal 90% al 180% dell’imposta dovuta (ridotta al 70%–140% dopo la riforma per le violazioni post-1° settembre 2024).
  • Omessa fatturazione o omessa registrazione: dal 90% al 180% dell’IVA non applicata.

Il ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 come modificato dalla Legge n. 190/2014 e dal D.Lgs. n. 87/2024, consente di ridurre queste sanzioni in modo significativo. Le riduzioni applicabili dipendono dal momento in cui viene effettuata la regolarizzazione, misurato rispetto alla data in cui la violazione è stata commessa (generalmente la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione). Lo schema attuale prevede:

  • 1/10 del minimo: entro 30 giorni dalla violazione (solo per dichiarazioni tardive).
  • 1/9 del minimo: oltre 30 giorni ma entro 90 giorni dalla violazione, o entro 90 giorni dalla dichiarazione tardiva.
  • 1/8 del minimo: oltre 90 giorni, ma entro la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo.
  • 1/7 del minimo: oltre l’anno successivo, ma entro due anni.
  • 1/6 del minimo: oltre due anni.
  • 1/5 del minimo: dopo la notifica di un processo verbale di constatazione o di una comunicazione di irregolarità, purché non sia ancora stato notificato l’atto di accertamento.

Un aspetto importante introdotto dal D.Lgs. n. 87/2024 è il cosiddetto “ravvedimento sprint”: il contribuente che riceve dall’Agenzia indicazioni pratiche su come regolarizzarsi — come avviene nell’ambito delle lettere di compliance — può procedere con la regolarizzazione entro 60 giorni seguendo quelle indicazioni, senza applicazione di sanzioni, a condizione di versare le imposte dovute e gli interessi. Si tratta di un meccanismo di cooperazione fisco-contribuente che valorizza le lettere di compliance come strumento deflattivo del contenzioso.

Il ruolo delle convenzioni contro la doppia imposizione

Twitch Interactive Inc. ha sede negli Stati Uniti. L’accordo internazionale rilevante è la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Stati Uniti, firmata a Roma il 17 aprile 1984 e ratificata con Legge n. 763/1985. In base all’art. 14 della Convenzione (lavoro indipendente), i redditi di lavoro autonomo di un residente di uno Stato contraente sono tassabili solo in quello Stato, salvo che il lavoratore disponga nell’altro Stato di una base fissa per lo svolgimento dell’attività: in tal caso i redditi attribuibili alla base fissa sono tassabili nell’altro Stato. Per lo streamer italiano che trasmette dall’Italia, senza struttura fisica negli USA, la Convenzione non consente agli Stati Uniti di tassare il reddito in via esclusiva: la tassazione competente è quella italiana. Le ritenute eventualmente applicate da Twitch Interactive a titolo statunitense sono quindi in linea di principio indebite rispetto alla Convenzione, e possono essere recuperate attraverso le procedure di rimborso previste dall’IRS americano, oltre che come credito d’imposta in Italia.

La ritenuta americana del 30% applicata in assenza del modulo W-8BEN è una ritenuta “di default” che Twitch applica ai creator non residenti USA che non documentano la propria residenza fiscale. La compilazione del modulo W-8BEN — che attesta la residenza fiscale italiana e richiede l’applicazione delle aliquote convenzionali ridotte — consente di azzerare o ridurre significativamente questa ritenuta. In base alla Convenzione Italia-USA, i compensi per servizi personali indipendenti non costituiscono royalties né dividendi, quindi non sono soggetti a ritenuta convenzionale: il creator italiano che compila correttamente il W-8BEN non dovrebbe subire ritenute alla fonte statunitensi.

Fatturazione verso piattaforma estera: IVA e esterometro

Uno degli aspetti spesso trascurati riguarda il corretto trattamento IVA dei compensi ricevuti da Twitch. La piattaforma è un soggetto passivo IVA stabilito fuori dall’Unione Europea (sede USA). Quando uno streamer italiano con partita IVA emette fattura verso Twitch, il meccanismo applicabile è quello del reverse charge (inversione contabile) ex art. 17, comma 6, D.P.R. n. 633/1972. In regime ordinario, lo streamer emette fattura senza IVA con l’annotazione “operazione non imponibile ex art. 7-ter D.P.R. n. 633/1972” e integra la propria posizione IVA con l’autofattura a specchio.

In regime forfettario, lo streamer è esonerato dagli obblighi IVA ordinari, ma deve comunque comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni con soggetti esteri tramite l’esterometro (Comunicazione delle operazioni transfrontaliere, art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015), salvo che la fattura venga emessa tramite il Sistema di Interscambio con codice destinatario XXXXXXX.

Dal 1° luglio 2022 l’esterometro è stato sostituito da un sistema di trasmissione telematica delle fatture transfrontaliere. Per i creator forfettari, l’obbligo di fatturazione elettronica è diventato generalizzato dal 1° gennaio 2024, con alcune specifiche per le operazioni con soggetti esteri.

La posizione previdenziale: Gestione Separata o Gestione Commercianti?

Parallelamente alla questione fiscale, la Circolare INPS n. 44 del 19 febbraio 2025 ha definitivamente chiarito i criteri di inquadramento previdenziale per i creator digitali. La scelta tra le diverse gestioni non è libera ma dipende dalla struttura oggettiva dell’attività:

  • Gestione Separata INPS (art. 2, comma 26, L. n. 335/1995): si applica al creator che svolge l’attività in forma di lavoro autonomo continuativo senza organizzazione d’impresa. Aliquota contributiva del 26,23% del reddito imponibile, senza minimali fissi: si versa solo in presenza di reddito effettivo.
  • Gestione Artigiani e Commercianti INPS: si applica quando l’attività è qualificata come impresa commerciale. Prevede contributi fissi minimi annui (circa 4.500–4.600 euro) indipendentemente dal reddito, e contributi aggiuntivi del 24% sulla parte eccedente il minimale (18.808 euro per il 2025).
  • Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS): si applica quando l’attività del creator assume contenuti artistici, tecnici o culturali riconducibili alle mansioni elencate nel D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947, come chiarito dalla stessa Circolare n. 44/2025.

La scelta del codice ATECO ha riflessi diretti sull’inquadramento previdenziale. Il codice 73.11.03 introdotto nel 2025 porta di norma all’iscrizione nella Gestione Separata se l’attività è qualificabile come lavoro autonomo, nella Gestione Commercianti se è qualificabile come impresa. La Circolare n. 44/2025 non esclude l’obbligo di iscrizione contemporanea a più gestioni quando l’attività presenta caratteristiche miste.

L’omessa iscrizione previdenziale comporta l’accertamento dei contributi non versati, maggiorati di sanzioni civili (che si accumulano nel tempo) e degli interessi. Dal 2025 l’INPS incrocia i dati delle dichiarazioni fiscali con le proprie banche dati, individuando i creator che dichiarano al Fisco redditi da lavoro autonomo senza risultare iscritti ad alcuna gestione previdenziale.

Quadro RW e monitoraggio delle attività finanziarie estere

Il Quadro RW della dichiarazione dei redditi è dedicato al monitoraggio fiscale delle attività estere di natura finanziaria e degli investimenti all’estero, ai sensi del D.L. n. 167/1990 convertito dalla L. n. 227/1990. Per un creator che riceve compensi da Twitch, i profili da verificare sono:

  • Conti bancari esteri: se il creator ha un conto bancario intestato all’estero (ad esempio un conto USA o un conto PayPal/Payoneer con IBAN estero), la giacenza massima durante l’anno va confrontata con la soglia di 15.000 euro. Superata tale soglia, il conto deve essere indicato nel Quadro RW. Se la giacenza media annua supera i 5.000 euro, si applica anche l’IVAFE nella misura dello 0,2% della giacenza media.
  • Criptovalute: le criptovalute ricevute come compenso o detenute come asset estero vanno indicate nel Quadro RW. Dal 2023 (D.L. n. 34/2023, convertito con L. n. 56/2023) le cripto-attività sono soggette a una disciplina fiscale specifica: le plusvalenze realizzate dalla vendita o dallo scambio sono imponibili come redditi diversi se superiori a 2.000 euro annui, con aliquota del 26%.
  • Investimenti esteri: se i compensi da Twitch vengono reinvestiti in strumenti finanziari esteri (ETF, titoli, fondi), anche questi vanno indicati nel Quadro RW.

L’omissione del Quadro RW comporta sanzioni autonome, distinte da quelle per l’omessa dichiarazione del reddito: dal 3% al 15% del valore dell’attività estera non dichiarata (o dal 6% al 30% se l’attività è detenuta in Paesi black list). Il ravvedimento operoso può essere utilizzato anche per queste violazioni.

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