Comunicazione Di Irregolarità Per Società Estinta: Cosa Fare E Difesa Legale

È arrivata una comunicazione di irregolarità intestata a una società che, in realtà, non esiste più: cancellata dal Registro delle Imprese mesi o anni fa, magari già liquidata e chiusa in ogni suo rapporto.

La domanda che si pone chi riceve l’atto — ex liquidatore, ex socio, erede di un socio deceduto — è sempre la stessa: pagare per chiudere la partita, contestare la validità della notifica, o entrare nel merito dei rilievi contenuti nella comunicazione? Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto centrale da cui partire: la strada giusta dipende da quando è avvenuta la cancellazione, da chi ha ricevuto l’atto, da come è stato notificato e da quanto sono fondati i rilievi del controllo automatizzato. Trattandosi di una materia che intreccia diritto societario, procedura tributaria e disciplina della riscossione, la valutazione richiede competenze specifiche: proprio su questo terreno si colloca il ruolo dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, che coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, condizione essenziale che consente di leggere correttamente una comunicazione di irregolarità per società estinta non come un problema isolato, ma come l’incrocio tra la disciplina della cancellazione societaria, la responsabilità di soci e liquidatore e le regole di notifica degli atti impositivi.

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Il quadro di partenza

La comunicazione di irregolarità (detta comunemente “avviso bonario”) è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente l’esito del controllo automatizzato della dichiarazione, ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 per le imposte sui redditi, dell’articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972 per l’IVA, o del controllo formale ex articolo 36-ter D.P.R. 600/1973. Non è un atto impositivo in senso proprio come l’avviso di accertamento: segnala uno scostamento tra quanto dichiarato e quanto risulta dai controlli, e invita il destinatario a versare quanto dovuto con sanzione ridotta a un terzo entro trenta giorni, oppure a fornire chiarimenti se ritiene l’irregolarità infondata.

Il problema nasce quando questa comunicazione arriva intestata a una società che risulta cancellata dal Registro delle Imprese. Con la cancellazione, per effetto dell’articolo 2495 del codice civile, la società si estingue: perde soggettività giuridica, non può più stare in giudizio, non ha più un rappresentante legale nel senso ordinario del termine. I rapporti giuridici pendenti si trasferiscono ai soci (che rispondono nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, salvo il caso di società di persone dove la responsabilità è tendenzialmente illimitata) e al liquidatore, che può essere chiamato a rispondere in proprio se ha distribuito somme ai soci senza soddisfare prima i creditori, incluso il Fisco, ai sensi dell’articolo 36 del D.P.R. 602/1973.

Su questo assetto civilistico interviene però una norma specificamente tributaria che cambia le carte in tavola rispetto al diritto comune: l’articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 175/2014, il quale stabilisce che, ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, l’estinzione della società prevista dall’articolo 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese. In altre parole: per il Fisco, e solo per il Fisco, la società “sopravvive” fino a cinque anni dopo la cancellazione, e gli atti tributari possono continuare a essere notificati come se la società esistesse ancora, con le regole ordinarie sulla legittimazione processuale e sulla rappresentanza.

Questo significa che la prima domanda da porsi, davanti a una comunicazione di irregolarità indirizzata a una società cancellata, non è “l’atto è nullo perché la società non esiste più”, ma: da quanto tempo è avvenuta la cancellazione, a chi è stato effettivamente notificato l’atto, e quale periodo d’imposta riguarda il rilievo? Sono le variabili che determinano se la strada dell’impugnazione per vizio di notifica ha concrete possibilità di successo oppure no, e se conviene invece concentrarsi sul merito della pretesa o chiudere la vicenda con il pagamento agevolato.

Va inoltre distinto, con attenzione, il destinatario corretto dell’atto: se la comunicazione riguarda un periodo d’imposta anteriore alla cancellazione e rientra nel quinquennio dell’ultrattività fiscale, l’atto va normalmente notificato alla società stessa presso l’ultima sede, con possibilità che ne prendano contezza liquidatore e soci quali successori nei rapporti; se invece si tratta di pretendere il pagamento da un ex socio o dal liquidatore per titolo di responsabilità propria (distribuzione di attivo, mancato accantonamento per i debiti fiscali), la contestazione richiede — come si vedrà nel blocco delle pronunce — un atto autonomamente motivato indirizzato a quel soggetto specifico, non un mero avviso bonario ereditato meccanicamente dalla società.

Va anche chiarita la differenza, spesso trascurata, tra la comunicazione di irregolarità e l’avviso di accertamento vero e proprio. La prima nasce da un controllo automatizzato o formale della dichiarazione già presentata: non presuppone un’attività istruttoria autonoma dell’ufficio, ma un confronto tra dati dichiarati, dati versati e dati in possesso dell’anagrafe tributaria. L’avviso di accertamento, al contrario, presuppone una ricostruzione autonoma della base imponibile, spesso a seguito di verifica o controllo sostanziale, e produce effetti diversi in termini di sanzioni e di possibilità di definizione agevolata. Questa distinzione ha una ricaduta pratica diretta sul tema che qui interessa: quando la comunicazione di irregolarità riguarda una società estinta, il fatto che si tratti di un controllo automatizzato — e non di un accertamento articolato — significa normalmente che il termine di trenta giorni per beneficiare della sanzione ridotta è molto stretto, e che la valutazione su quale delle tre strade percorrere va condotta con particolare rapidità, prima che il termine per il pagamento agevolato decada e, soprattutto, prima che decorra il termine di sessanta giorni per l’eventuale ricorso, termine che va computato tenendo conto della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, l’unico periodo di sospensione dei termini processuali previsto dalla legge, senza eccezioni per altre date dell’anno.

Va infine considerato un aspetto pratico che spesso genera confusione: chi riceve materialmente la comunicazione non è necessariamente tenuto a rispondere in proprio solo perché ne è il destinatario formale. Se, ad esempio, un ex socio riceve un atto intestato alla società, indirizzato però alla vecchia sede legale e a lui recapitato solo perché nel frattempo occupa quell’immobile o ne è comunque venuto casualmente a conoscenza, questo non equivale automaticamente a una notifica valida nei suoi confronti in qualità di successore. La qualità con cui l’atto è stato notificato — alla società, al liquidatore in quanto tale, al socio in quanto tale — va sempre distinta dalla persona fisica che, di fatto, ne prende visione: è un punto che richiede una lettura attenta della relata di notifica, non una valutazione affidata all’impressione soggettiva di chi riceve la busta.

Un ulteriore elemento del quadro di partenza riguarda la competenza. Le controversie relative alla comunicazione di irregolarità, quando impugnabile, e agli atti successivi di responsabilità nei confronti di soci e liquidatore, rientrano nella giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria (la nuova denominazione delle Commissioni Tributarie), di primo e secondo grado, con possibilità di ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello. È un dato che spesso viene sottovalutato da chi, ricevuta la comunicazione, si rivolge erroneamente al giudice ordinario ritenendo di trovarsi di fronte a una questione meramente civilistica di successione nei rapporti: la materia, per quanto intrecciata con il diritto societario, resta di competenza tributaria in tutti i suoi profili di impugnazione.

Opzione 1: pagare con la sanzione ridotta e chiudere la partita

Base normativa. L’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 462/1997 consente di versare quanto richiesto nella comunicazione di irregolarità con sanzione ridotta a un terzo di quella ordinariamente prevista, entro trenta giorni dal ricevimento (che, per le comunicazioni relative al controllo automatizzato, decorre dalla data di comunicazione stessa o, se inviata tramite intermediario, dal termine più ampio previsto dalla prassi dell’Agenzia). È la via del pagamento agevolato: si chiude la posizione senza ulteriori accertamenti, senza le sanzioni piene previste in caso di successiva iscrizione a ruolo, e senza aprire un contenzioso.

Quando ha senso. Questa strada è ragionevole in tre scenari concreti. Primo: quando il rilievo del controllo automatizzato è oggettivamente fondato — ad esempio uno scostamento reale tra versamenti effettuati e importi dichiarati, un credito d’imposta utilizzato oltre il limite consentito — e non ci sono contestazioni sostanziali da muovere. Secondo: quando la società, pur cancellata, rientra pienamente nel quinquennio di ultrattività fiscale, la notifica è stata correttamente indirizzata al soggetto legittimato (liquidatore o socio con delega, o comunque soggetto che aveva effettiva capacità di rappresentare gli interessi della compagine), e un’eventuale impugnazione per vizio formale avrebbe scarse probabilità di successo. Terzo: quando l’importo in gioco è contenuto e il costo, in termini di tempo e di rischio di soccombenza in giudizio con condanna alle spese, supera il vantaggio di un’eventuale vittoria sulla forma.

Come si esegue in sintesi. Chi riceve la comunicazione (tipicamente l’ex liquidatore o l’ex socio che ha ricevuto l’atto in quanto successore nei rapporti giuridici della società) versa quanto dovuto con modello F24, indicando i codici tributo indicati nella comunicazione stessa, entro il termine di trenta giorni. È possibile anche la rateizzazione, secondo le regole ordinarie previste per gli avvisi bonari, con un numero di rate che varia in base all’importo complessivo dovuto.

Vantaggi motivati. La sanzione ridotta a un terzo rappresenta un risparmio significativo rispetto alla sanzione piena che si applicherebbe in caso di successiva iscrizione a ruolo (che può arrivare fino al 30% dell’imposta non versata, contro il 10% circa della sanzione ridotta sulle somme dovute a seguito di controllo automatizzato). Inoltre, si evita l’incertezza e i tempi di un giudizio tributario, che — anche quando fondato nel merito — comporta comunque un impegno temporale non indifferente.

Rischi e svantaggi onesti. Il rischio principale è pagare un debito che, per un vizio della notifica o per l’infondatezza del rilievo, non sarebbe dovuto: se la comunicazione è stata notificata fuori dal quinquennio di ultrattività, o è indirizzata a un soggetto privo di legittimazione, versare quanto richiesto significa rinunciare implicitamente a una difesa che avrebbe potuto azzerare la pretesa. Il pagamento, inoltre, non è mai un atto meramente neutro: può essere interpretato come acquiescenza rispetto alla pretesa, complicando eventuali azioni successive di rimborso. Per questo la scelta di pagare non dovrebbe mai essere automatica, ma seguire — anche quando l’importo appare modesto — una verifica preliminare della correttezza formale dell’atto e della fondatezza sostanziale del rilievo.

Profilo ideale di questa opzione: chi ha ricevuto una comunicazione formalmente corretta, riferita a un periodo rientrante nel quinquennio, con un rilievo oggettivamente fondato e un importo che non giustifica i costi e i tempi di un contenzioso.

Opzione 2: impugnare per vizio di notifica

Base normativa. Questa strada si fonda sulla combinazione tra l’articolo 2495 c.c. (estinzione della società con la cancellazione), l’articolo 28, comma 4, D.Lgs. 175/2014 (ultrattività quinquennale ai fini fiscali) e i principi elaborati dalla Corte di Cassazione sulla nullità degli atti notificati a soggetti privi di capacità processuale. Il ragionamento di fondo è semplice: se la società è cancellata da più di cinque anni, per il Fisco stesso essa è definitivamente estinta e un atto a essa indirizzato è colpito da un vizio che investe la stessa esistenza del destinatario — un difetto ben più grave di una semplice irregolarità di notifica, perché riguarda la capacità di essere parte del rapporto tributario. Se invece la società è cancellata da meno di cinque anni ma l’atto è stato notificato al soggetto sbagliato, o senza l’autonoma motivazione richiesta quando si intende chiamare in causa la responsabilità personale di un socio o del liquidatore, il vizio riguarda la regolarità della notifica e la legittimazione del destinatario.

Quando ha senso. Tre scenari concreti giustificano questa strada. Primo: la cancellazione risale a oltre cinque anni prima della notifica della comunicazione di irregolarità, per cui l’ultrattività fiscale non opera più e la società, anche ai fini tributari, è irrimediabilmente estinta. Secondo: l’atto è stato notificato genericamente “alla società” presso una sede che non esiste più, senza individuare correttamente il socio o il liquidatore quale destinatario effettivo, rendendo la notifica inidonea a produrre effetti verso chi dovrebbe rispondere. Terzo: l’Agenzia intende far valere una responsabilità personale del socio (per somme riscosse in sede di liquidazione) o del liquidatore (per omesso pagamento di debiti fiscali con distribuzione di attivo ai soci) senza un atto autonomamente motivato che spieghi il titolo specifico di responsabilità, limitandosi a “trasferire” meccanicamente sulla persona fisica un rilievo nato in capo alla società.

Come si esegue in sintesi. Il ricorso va proposto davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente, entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto (fatta salva la sospensione feriale dei termini processuali, che opera dal 1° al 31 agosto di ogni anno), eccependo il vizio di notifica o l’inesistenza giuridica del destinatario e chiedendo l’annullamento — o, nei casi più gravi, la declaratoria di nullità radicale — dell’atto impugnato.

Il computo del termine merita un esempio pratico, perché è proprio nel calcolo dei giorni che si annidano gli errori più frequenti. Se una comunicazione di irregolarità viene notificata il 10 luglio, il termine ordinario di sessanta giorni scadrebbe il prossimo 8 settembre; ma poiché tra il 10 luglio e l’8 settembre cade l’intero mese di agosto, e la sospensione feriale opera esclusivamente dal 1° al 31 agosto (trentuno giorni, mai altre date e mai un periodo più esteso come i vecchi quarantacinque giorni ormai superati dalla riforma), quei trentuno giorni non si computano nel termine: il ricorso, in questo esempio, andrebbe quindi notificato entro l’8 ottobre. Un calcolo sbagliato del periodo di sospensione — includendo erroneamente anche parte di luglio o di settembre — è uno degli errori più insidiosi perché conduce a un’inammissibilità del ricorso per tardività, che il giudice tributario rileva d’ufficio e che nessuna fondatezza del vizio di notifica o del merito può sanare.

Vantaggi motivati. Quando il vizio è effettivamente riscontrabile, questa strada consente di ottenere una pronuncia che elimina l’atto alla radice, senza necessità di entrare nel merito della fondatezza del rilievo fiscale: la Cassazione ha più volte ribadito che il difetto originario di capacità processuale della società estinta è un vizio insanabile, che non può essere superato nemmeno dalla costituzione in giudizio di chi ha ricevuto l’atto.

Rischi e svantaggi onesti. Il rischio più concreto è sopravvalutare la portata del vizio: se la cancellazione rientra nel quinquennio e la notifica, pur indirizzata alla società, è stata comunque ricevuta e conosciuta dal soggetto che poi viene chiamato a rispondere (socio o liquidatore), la giurisprudenza più recente tende a valorizzare la sostanza rispetto alla forma, specie quando l’Agenzia può agire direttamente nei confronti dei soci ex articolo 36 D.P.R. 602/1973 senza dover attendere il decorso dei cinque anni, purché l’atto sia adeguatamente motivato sul titolo di responsabilità. Un’impugnazione basata su un vizio di notifica non realmente sussistente rischia quindi di essere respinta, con il rilievo sostanziale della comunicazione che resta comunque da affrontare — magari fuori tempo massimo per beneficiare della sanzione ridotta.

Profilo ideale di questa opzione: chi ha ricevuto un atto riferito a una società cancellata da più di cinque anni, oppure un atto genericamente indirizzato alla società estinta senza autonoma individuazione e motivazione della responsabilità personale del socio o del liquidatore.

Un profilo particolare, spesso trascurato, riguarda l’ex liquidatore chiamato a rispondere in proprio ai sensi dell’articolo 36 del D.P.R. 602/1973, distinto dalla posizione del socio. In questo caso il vizio di notifica da valutare non riguarda soltanto l’individuazione del destinatario, ma anche la presenza, nell’atto, della dimostrazione — a carico dell’Amministrazione — che il liquidatore abbia effettivamente distribuito attivo ai soci o assegnato beni sociali in violazione dell’ordine di soddisfazione dei creditori, con precedenza da riconoscere ai crediti tributari già iscritti a ruolo o comunque conosciuti al momento della liquidazione. Un atto che si limiti ad affermare genericamente la qualità di liquidatore, senza circostanziare questo presupposto, presenta un vizio di motivazione che si aggiunge, e in alcuni casi si sovrappone, al vizio di notifica in senso stretto: la distinzione tra i due profili — motivazione insufficiente e notifica invalida — va tenuta presente perché incide sulla formulazione dei motivi di ricorso e sulla loro autonoma resistenza in giudizio.

Opzione 3: impugnare nel merito i rilievi del controllo automatizzato

Base normativa. Anche una comunicazione di irregolarità, pur non essendo tecnicamente un atto autonomamente impugnabile secondo l’elencazione tassativa dell’articolo 19 del D.Lgs. 546/1992, può essere oggetto di contestazione quando esprime una pretesa tributaria compiuta e definita: la giurisprudenza ammette l’impugnazione facoltativa dell’avviso bonario quando esso, di fatto, anticipa gli elementi essenziali di una pretesa impositiva, oppure si può agire in via di autotutela chiedendo all’ufficio il riesame della posizione prima ancora di arrivare al contenzioso.

Quando ha senso. Questa strada è indicata in tre scenari concreti. Primo: quando il rilievo del controllo automatizzato deriva da un errore materiale evidente — un doppio conteggio, un credito d’imposta riconosciuto ma non correttamente registrato nei sistemi dell’Agenzia, un versamento effettuato ma non abbinato — che può essere dimostrato con documentazione oggettiva. Secondo: quando gli importi contestati riguardano annualità o crediti che la società, prima della liquidazione, aveva già regolarizzato o compensato, e la documentazione contabile residua (conservata dal liquidatore per l’obbligo decennale) consente di dimostrarlo. Terzo: quando il rilievo riguarda un periodo d’imposta la cui competenza è controversa, ad esempio un’operazione straordinaria (fusione, scissione, trasformazione) avvenuta prima della liquidazione, che può aver generato una duplicazione impropria dell’imponibile.

Come si esegue in sintesi. Prima di arrivare al contenzioso, conviene presentare istanza di autotutela o richiesta di riesame all’ufficio che ha emesso la comunicazione, allegando la documentazione contabile e fiscale che smentisce il rilievo. Se l’ufficio non accoglie la richiesta o non risponde, resta la via dell’impugnazione davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, nei termini ordinari, contestando la fondatezza sostanziale della pretesa.

Vantaggi motivati. Quando il rilievo è davvero infondato nel merito, questa strada consente di azzerare del tutto la pretesa, senza il rischio residuo che comporta puntare tutto su un vizio formale che potrebbe non reggere. È inoltre percorribile anche quando la notifica è formalmente corretta e la società rientra pienamente nel quinquennio di ultrattività fiscale, situazioni in cui l’opzione 2 non offrirebbe margini.

Rischi e svantaggi onesti. Richiede la disponibilità di documentazione contabile spesso difficile da reperire a distanza di anni dalla liquidazione, soprattutto se gli ex amministratori o i soci non hanno conservato con ordine le scritture. L’obbligo di conservazione delle scritture contabili, va qui ricordato per completezza, ha durata decennale a norma dell’articolo 2220 c.c. e dell’articolo 8 dello Statuto del contribuente, ma nella pratica non sempre viene rispettato con la dovuta cura da chi ha chiuso una società anni prima, e questo può rendere più difficile costruire una difesa di merito solida quanto lo sarebbe stata se sollevata a ridosso della liquidazione. L’autotutela, inoltre, non sospende i termini per l’eventuale impugnazione giudiziale, per cui non va mai usata come alternativa esclusiva quando i sessanta giorni stanno per scadere: va sempre affiancata, quando i tempi lo consentono, dalla predisposizione parallela del ricorso, da depositare comunque nei termini anche se l’ufficio non ha ancora risposto all’istanza di autotutela.

Va infine considerato che la contestazione nel merito, quando riguarda periodi d’imposta risalenti riferiti a una società ormai chiusa da tempo, incrocia spesso anche il tema della decadenza dei termini per l’esercizio del potere di accertamento: se il periodo contestato risulta ormai fuori dai termini ordinari di decadenza previsti dalla disciplina delle imposte sui redditi e dell’IVA, questo costituisce un ulteriore e autonomo motivo di contestazione, distinto sia dal vizio di notifica sia dall’errore materiale nel calcolo, e va sempre verificato insieme agli altri elementi prima di impostare la strategia difensiva definitiva.

Un’ultima notazione riguarda il rapporto tra questa opzione e le due precedenti: nulla vieta, quando le circostanze lo consentono, di costruire un ricorso che unisca in via principale l’eccezione di vizio di notifica (opzione 2) e, in subordine, la contestazione di merito (opzione 3), rinunciando così a scegliere in modo esclusivo una sola delle due strade. È una tecnica difensiva che richiede una redazione attenta, perché i due ordini di motivi rispondono a logiche diverse — uno investe la validità formale dell’atto, l’altro la sua fondatezza sostanziale — ma che permette di non giocarsi tutto su un’unica carta quando entrambi gli argomenti presentano una loro consistenza.

Le opzioni alla prova dei conti

Per rendere concreto il confronto, si ipotizzano tre situazioni con dati di partenza omogenei, puramente dimostrative.

Simulazione 1. Una S.r.l. viene cancellata dal Registro delle Imprese il 14 marzo 2022. Il 9 giugno 2026 l’ex liquidatore riceve una comunicazione di irregolarità relativa al periodo d’imposta 2019, per un importo di 14.760 €, correttamente indirizzata alla società con espresso richiamo alla qualità di liquidatore del destinatario. Poiché tra la cancellazione (14 marzo 2022) e la notifica (9 giugno 2026) sono trascorsi più di quattro anni ma meno di cinque, la comunicazione rientra ancora nel periodo di ultrattività fiscale ex articolo 28, comma 4, D.Lgs. 175/2014: la notifica è quindi in astratto valida. Se il rilievo (uno scostamento tra ritenute dichiarate e versate) è oggettivamente riscontrabile dai conteggi, l’opzione 1 (pagamento con sanzione ridotta) risulta la più coerente; se invece l’ex liquidatore dispone di prova del versamento tramite un F24 diverso da quello considerato dall’Agenzia, l’opzione 3 (contestazione nel merito) diventa la strada da percorrere.

Simulazione 2. Una S.n.c. viene cancellata il 2 luglio 2019. Il 20 aprile 2026 uno degli ex soci riceve una comunicazione di irregolarità per l’anno d’imposta 2017, per 8.320 €, intestata genericamente “alla società” e recapitata alla vecchia sede legale, oggi occupata da un’altra attività. Tra la cancellazione e la notifica sono trascorsi quasi sette anni: il quinquennio di ultrattività fiscale è ampiamente superato, la società è irrimediabilmente estinta anche ai fini tributari, e la notifica presso una sede non più esistente aggrava ulteriormente il vizio. In questo scenario l’opzione 2 (impugnazione per vizio di notifica, con eccezione di inesistenza giuridica del destinatario) è quella con le maggiori probabilità di successo, fermo restando il termine di sessanta giorni dalla notifica, salva la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.

Simulazione 3. Una S.r.l. viene cancellata il 30 settembre 2023. Il 12 gennaio 2026 un ex socio, che in sede di liquidazione ha percepito un residuo attivo di 6.500 €, riceve un atto motivato ex articolo 36 D.P.R. 602/1973 che gli richiede, quale coobbligato nei limiti di quanto riscosso, il pagamento di un debito IVA relativo al 2021, per un importo di 22.900 €. La cancellazione è recente (meno di tre anni prima), l’atto è autonomamente motivato e individua con precisione il titolo di responsabilità (somme percepite in liquidazione) e il limite quantitativo (6.500 €, non l’intero debito). In un caso così strutturato l’impugnazione per vizio di notifica avrebbe scarse possibilità, perché l’Agenzia ha correttamente seguito l’indirizzo secondo cui può agire direttamente contro i soci senza attendere il quinquennio, purché motivi il titolo di responsabilità; resta però decisivo verificare, nel merito, che la pretesa non superi il limite di quanto effettivamente percepito dal socio, terreno sul quale l’opzione 3, integrata con elementi difensivi mirati sulla quantificazione, diventa centrale.

Simulazione 4. Una S.a.s. viene cancellata il 18 maggio 2020. Il socio accomandatario, che nelle società in accomandita semplice risponde illimitatamente anche dopo la cancellazione, riceve il 3 marzo 2026 una comunicazione di irregolarità per il periodo d’imposta 2018, per 11.400 €, correttamente indirizzata a lui in quanto ex accomandatario. Tra la cancellazione e la notifica sono trascorsi meno di sei anni: rientrando nel quinquennio di ultrattività (calcolato dal maggio 2020 al maggio 2025, quindi la notifica del marzo 2026 cade fuori da quel termine), la situazione richiede un calcolo puntuale delle date, perché la differenza di pochi mesi decide se l’atto è tempestivo o tardivo. In un caso limite come questo, dove il computo dei cinque anni è discusso al mese, la verifica documentale della data esatta di richiesta di cancellazione (non la data di iscrizione, ma quella di richiesta, che possono non coincidere) diventa l’elemento tecnico decisivo per orientare la scelta tra l’opzione 2 e le altre due.

Queste quattro simulazioni, per quanto ipotesi dimostrative e non casi reali seguiti dallo studio, mostrano un tratto comune: la stessa identica comunicazione di irregolarità, a parità di importo, può richiedere risposte completamente diverse a seconda di variabili — data di cancellazione, tipo di società, qualità del destinatario, contenuto della motivazione — che raramente emergono a una prima lettura superficiale dell’atto notificato.

Il confronto in tabella

Le tre strade non sono equivalenti né intercambiabili: la scelta corretta dipende dal tempo trascorso dalla cancellazione, dalla correttezza della notifica e dalla solidità del rilievo sostanziale. La tabella seguente riassume gli elementi di confronto essenziali, considerando come unici costi quelli previsti dalla legge per l’accesso alla giustizia tributaria (contributo unificato, commisurato al valore della controversia), mai parcelle o compensi professionali.

CriterioOpzione 1 — Pagamento agevolatoOpzione 2 — Impugnazione per vizio di notificaOpzione 3 — Impugnazione nel merito
TempiChiusura in 30 giorni (o con rateizzazione)Giudizio di primo grado, tempi variabili per sedeGiudizio di primo grado, tempi variabili per sede
ComplessitàBassa, adempimento amministrativoMedio-alta, richiede verifica di date e destinatariAlta, richiede documentazione contabile
Rischi in caso di esito negativoNessuno (si tratta di un pagamento, non di un giudizio)Soccombenza con spese di lite se il vizio non reggeSoccombenza con spese di lite se il rilievo è confermato
Effetti sulla riscossioneEstingue la pretesa specificaSospende la riscossione se accolta istanza cautelareSospende la riscossione se accolta istanza cautelare
ReversibilitàBassa: il pagamento comporta di norma acquiescenzaAlta: se respinta, resta aperta la via del merito nei terminiBassa: definisce la controversia nel merito
Costo di giustiziaNessuno oltre l’imposta e sanzione ridottaContributo unificato commisurato al valoreContributo unificato commisurato al valore

I criteri per scegliere

La scelta tra le tre strade non è mai automatica, ma segue un ragionamento condizionale che tiene conto di alcuni elementi ricorrenti.

Il tempo trascorso dalla cancellazione è il criterio dirimente. Se sono passati più di cinque anni dalla richiesta di cancellazione al momento della notifica, l’ultrattività fiscale non opera più: la società è estinta anche per il Fisco, e la strada dell’impugnazione per vizio radicale della notifica merita di essere valutata con priorità. Se invece si è ancora dentro il quinquennio, il discorso si sposta sulla correttezza formale della notifica e sulla legittimazione del destinatario.

La qualità del destinatario incide sulla forza dell’eccezione. Un atto notificato genericamente “alla società” presso una sede ormai chiusa, senza individuare la persona fisica responsabile, è più vulnerabile di un atto che indica espressamente il nome del liquidatore o del socio, motiva il titolo di responsabilità e ne quantifica il limite.

La fondatezza sostanziale del rilievo va sempre verificata, anche quando si punta sul vizio formale. Non ha senso impostare l’intera difesa su un’eccezione di notifica se, respinta quella, resterebbe comunque da affrontare un rilievo sostanzialmente fondato: se la strada del merito appare comunque solida, conviene coltivarla in parallelo, anche solo come argomento subordinato nello stesso ricorso.

L’entità dell’importo condiziona la proporzionalità della scelta. Per importi contenuti, quando il vizio formale è dubbio e il rilievo appare plausibile, il pagamento agevolato resta spesso la strada più razionale in termini di tempo e certezza. Per importi significativi, anche un margine di incertezza sulla riuscita dell’impugnazione può giustificare l’investimento di tempo in un contenzioso.

Chi ha già percepito somme in sede di liquidazione deve valutare con attenzione il limite di responsabilità. L’ex socio risponde, di regola, nei limiti di quanto effettivamente riscosso in sede di liquidazione: un atto che pretenda importi superiori a quella soglia è aggredibile nel merito indipendentemente dalla correttezza formale della notifica.

Il tipo di società incide sul regime di responsabilità applicabile, e non va confuso. Nelle società di capitali (S.r.l., S.p.A.) la responsabilità dei soci è normalmente limitata a quanto riscosso in sede di liquidazione; nelle società di persone (S.n.c., e per l’accomandatario nella S.a.s.) la responsabilità resta tendenzialmente illimitata anche dopo l’estinzione, salvo il beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale ove ancora invocabile. Questa differenza cambia sensibilmente la valutazione di convenienza: per un socio di società di capitali, dimostrare di non aver percepito nulla in sede di riparto può bastare da sola a paralizzare la pretesa nel merito, indipendentemente dall’esito dell’eccezione di notifica; per il socio illimitatamente responsabile di una società di persone, questo argomento non è disponibile, e la difesa deve concentrarsi con più forza sulla regolarità formale dell’atto e sulla fondatezza sostanziale del rilievo.

La presenza di più soci coinvolti nella stessa vicenda richiede una valutazione coordinata, non isolata. Quando la comunicazione — o gli atti successivi ex articolo 36 D.P.R. 602/1973 — riguarda più ex soci della medesima società estinta, conviene verificare se le posizioni sono realmente sovrapponibili o se, al contrario, ciascuno ha percepito importi diversi in sede di riparto, elemento che può portare a strategie difensive differenziate anche a fronte di un identico rilievo di partenza: chi non ha percepito nulla, ad esempio, si trova in una posizione strutturalmente più solida di chi ha incassato l’intero residuo attivo.

Il momento in cui viene sollevata l’eccezione conta quanto il suo contenuto. Un’eccezione di vizio di notifica va formulata come motivo di ricorso tempestivo, non come argomento successivo o come semplice osservazione informale all’ufficio: l’autotutela, per quanto utile in parallelo, non sospende i termini di impugnazione, e affidarsi soltanto a essa quando il vizio di notifica è solido rischia di far scadere inutilmente il termine di sessanta giorni.

Su questo impianto valutativo pesa in modo diretto la funzione di coordinamento che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo svolge come coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario: la lettura incrociata degli atti societari (data di cancellazione, bilancio finale di liquidazione, riparto dell’attivo) e degli atti fiscali (comunicazione di irregolarità, eventuali atti successivi ex articolo 36 D.P.R. 602/1973) è precisamente il terreno su cui questa competenza multidisciplinare consente di individuare, caso per caso, quale delle tre strade sia realmente sostenibile.

Le domande di chi è indeciso

Posso ricorrere prima e valutare il pagamento agevolato dopo? No: il pagamento con sanzione ridotta va effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione, mentre il ricorso va proposto entro sessanta giorni. Superato il termine dei trenta giorni senza pagamento, si perde il beneficio della riduzione a un terzo (fermo restando che l’importo può ancora essere versato con sanzione piena in sede di iscrizione a ruolo o, meglio, contestato con ricorso).

E se scelgo la strada sbagliata, posso tornare indietro? In parte sì, ma con dei limiti. Se si impugna per vizio di notifica e il giudice respinge l’eccezione entrando comunque nel merito, resta la possibilità che nello stesso ricorso siano stati formulati anche motivi sostanziali, purché tempestivamente articolati. Non è invece possibile, dopo aver pagato con sanzione ridotta, tornare a contestare la stessa pretesa: il pagamento chiude la partita.

Chi riceve materialmente la comunicazione se la società non ha più una sede? L’Agenzia, per gli atti rientranti nel quinquennio di ultrattività, tende a notificare presso l’ultima sede legale conosciuta o, se nota, presso la residenza del liquidatore o dei soci. Se la notifica risulta irreperibile o è stata eseguita presso un indirizzo non più valido, questo è proprio uno degli elementi che rafforza l’eccezione di vizio di notifica dell’opzione 2.

Vale la pena impugnare anche per importi modesti? Dipende dal vizio riscontrato: se la società è cancellata da oltre cinque anni, l’atto è nullo indipendentemente dall’importo, e il contributo unificato per controversie di modesto valore resta comunque contenuto. Se invece si tratta di una contestazione nel merito con importi bassi, la proporzione tra costi (di giustizia, non professionali) e beneficio va sempre valutata caso per caso.

Il fatto che io non abbia mai svolto il ruolo di liquidatore mi mette al riparo? Non automaticamente. Anche i soci che non hanno rivestito cariche possono essere chiamati a rispondere, nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, se hanno percepito somme dal riparto dell’attivo sociale. La responsabilità del liquidatore, distinta da quella del socio, riguarda invece la sua condotta nella fase di chiusura (distribuzione di somme senza accantonare quanto dovuto al Fisco) ed è personale.

Cosa succede se la comunicazione viene notificata a un socio che nel frattempo è deceduto? In questo caso si apre un ulteriore livello di complessità: l’atto va indirizzato agli eredi, ma solo nella misura in cui questi abbiano accettato l’eredità e solo nei limiti di quanto il socio defunto avrebbe dovuto rispondere. Una notifica genericamente indirizzata “agli eredi” senza indicarne i nominativi, o effettuata quando il socio era ancora considerato erroneamente vivo dall’anagrafe tributaria, presenta profili di vizio ulteriori rispetto a quelli già esaminati, che vanno valutati caso per caso confrontando la data del decesso con la data di notifica.

La comunicazione di irregolarità può trasformarsi direttamente in una cartella di pagamento senza ulteriori avvisi? Sì: se non si paga entro trenta giorni e non si contesta l’atto, l’importo (con sanzione piena, non più ridotta a un terzo) viene normalmente iscritto a ruolo e affidato all’Agente della riscossione, che notifica la cartella. È un ulteriore motivo per cui la scelta tra le tre strade descritte in questo articolo va compiuta rapidamente: lasciare decorrere i termini senza far nulla espone al rischio di trovarsi, di lì a poco, a dover impugnare anche la cartella, con un aggravio di complessità e di costi di giustizia.

Conviene rispondere alla comunicazione con semplici osservazioni scritte, senza avvocato? È possibile presentare autonomamente chiarimenti o istanza di autotutela, ma la scelta tra le tre strade descritte in questo articolo richiede una verifica incrociata di dati normalmente non evidenti a chi non maneggia quotidianamente la materia: la data esatta da cui decorre il quinquennio di ultrattività, la qualificazione della responsabilità (socio o liquidatore), la distinzione tra vizio di notifica e vizio di motivazione. Una risposta affrettata, priva di questa verifica, rischia di consumare il termine di trenta o sessanta giorni senza sfruttare l’eccezione più forte disponibile nel caso concreto.

Le pronunce che orientano la scelta

La ricostruzione che precede si fonda su un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che negli ultimi anni ha ricevuto importanti precisazioni. Di seguito i riferimenti principali, raggruppati per l’opzione che maggiormente illuminano.

Sull’inesistenza/nullità radicale degli atti notificati a società estinta (rilevanti per l’opzione 2):


  1. Cass. nn. 21125 e 33278 del 2018 — hanno affermato che il difetto di capacità processuale derivante dall’estinzione della società è un vizio originario e insanabile, che comporta la nullità dell’atto notificato al soggetto ormai privo di soggettività giuridica.



  2. Cass., ord. n. 32120/2023 — ha ribadito che, riscontrato il difetto di capacità processuale per estinzione del soggetto destinatario, la conseguenza è la cassazione dell’atto senza rinvio, non un mero rinvio per rimedio istruttorio.



  3. Cass., ord. n. 23939 del 27 agosto 2025 — ha affermato che gli avvisi (e per estensione gli atti impositivi assimilabili, incluse le comunicazioni che esprimano una pretesa compiuta) notificati direttamente a una società ormai estinta sono affetti da nullità radicale, e che tale invalidità si riverbera sugli atti successivi rivolti ai soci quando questi ultimi siano privi di un’autonoma e specifica motivazione sul titolo di responsabilità personale. La pronuncia valorizza, in sostanza, il principio secondo cui non è ammesso un automatismo che trasferisca meccanicamente sul socio una pretesa nata e formalizzata contro un soggetto giuridicamente non più esistente.



  4. Cass., ord. n. 24023 del 27 agosto 2025 — pronunciata lo stesso giorno della precedente, ha chiarito il rovescio della medaglia: l’Amministrazione finanziaria può agire direttamente nei confronti dei soci ai sensi dell’articolo 36 del D.P.R. 602/1973, senza necessità di attendere il decorso del quinquennio previsto dall’articolo 28 del D.Lgs. 175/2014, a condizione che l’atto notificato ai soci sia autonomamente motivato sul presupposto e sul limite della responsabilità. Le due ordinanze, lette insieme, tracciano una linea di equilibrio: la forma dell’atto non è un ostacolo insormontabile per il Fisco, ma nemmeno un dettaglio trascurabile, perché la sua correttezza condiziona la stessa validità della pretesa.


Sull’ultrattività quinquennale e sulla corretta individuazione del destinatario (rilevanti per l’opzione 2 e per il quadro di partenza):

  1. Cass. n. 22311/2024 — ha stabilito che la notifica di un atto impositivo a una società cancellata da meno di cinque anni deve essere indirizzata alla società stessa, quale soggetto ancora “vivo” ai fini fiscali per effetto dell’articolo 28, comma 4, D.Lgs. 175/2014, e non erroneamente all’erede di un socio liquidatore nel frattempo deceduto: un errore di questo tipo vizia la notifica per difetto di corretta individuazione del destinatario.

Sulla responsabilità dei soci e sulla necessità di un autonomo accertamento (rilevanti per le opzioni 2 e 3):


  1. Cass., Sezioni Unite, n. 3625 del 12 febbraio 2025 — hanno affermato che la responsabilità del socio di società estinta per i debiti tributari sociali non deriva automaticamente dalla mera qualità di socio, ma richiede un autonomo avviso di accertamento (o atto equivalente) che accerti specificamente il presupposto della responsabilità e il relativo limite quantitativo, con onere della prova sulla percezione di somme in capo all’Amministrazione finanziaria, salvo l’utilizzo di presunzioni gravi, precise e concordanti.



  2. Cass., Sezioni Unite, nn. 4060, 4061 e 4062 del 22 febbraio 2010 — hanno per prime chiarito la natura costitutiva, e non meramente dichiarativa, degli effetti della cancellazione della società dal Registro delle Imprese, ponendo le basi dell’intero impianto successivo sulla sorte dei rapporti pendenti.



  3. Cass., Sezioni Unite, nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013 — hanno definito il fenomeno successorio che si determina con l’estinzione della società, chiarendo che i rapporti obbligatori non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci secondo un meccanismo assimilabile alla successione, nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione per le società di capitali.



  4. Cass., Sezioni Unite, n. 619/2021 — ha chiarito che il limite di responsabilità del socio (commisurato a quanto riscosso in sede di liquidazione) incide sull’interesse ad agire e non sulla legittimazione processuale in astratto, con conseguenze pratiche sulla ripartizione dell’onere della prova nel giudizio.



  5. Cass., ord. n. 25869 del 16 novembre 2020 — ha ribadito che il successore (socio) chiamato a rispondere dei debiti della società estinta deve fornire, se contesta la propria legittimazione, la prova di non aver percepito somme in sede di liquidazione, mentre l’Amministrazione conserva l’onere di dimostrare il presupposto della pretesa.



  6. Cass., ord. n. 7425 del 14 marzo 2023 — ordinanza con cui la questione della necessità di un autonomo atto di accertamento nei confronti dei soci è stata rimessa alle Sezioni Unite, poi decisa con la pronuncia n. 3625/2025 sopra citata: un passaggio procedurale che conferma quanto la materia fosse, fino a tempi recenti, oggetto di contrasti interpretativi.


Questi undici riferimenti, letti nel loro insieme, restituiscono un quadro coerente: la cancellazione della società non chiude automaticamente la partita con il Fisco, ma impone regole precise su chi puó essere chiamato a rispondere, con quale titolo, entro quali limiti quantitativi e con quale grado di autonoma motivazione dell’atto — elementi che, come illustrato nel confronto tra le tre opzioni, orientano in modo decisivo la scelta della strada da percorrere.

Vale la pena sottolineare come l’evoluzione di questo orientamento non sia stata lineare: fino alla pronuncia a Sezioni Unite del febbraio 2025, permaneva un contrasto tra chi riteneva sufficiente la mera qualità di socio per fondare la pretesa dell’Amministrazione e chi, al contrario, richiedeva sempre un accertamento autonomo e specificamente motivato. La rimessione disposta con l’ordinanza n. 7425/2023 nasce proprio da questo contrasto, ed è stata risolta nel senso più garantista per il contribuente: non basta la qualità di socio, occorre un atto che accerti in modo specifico presupposto e limite della responsabilità, con onere della prova a carico dell’Amministrazione. Questo significa, in concreto, che una comunicazione di irregolarità — atto per sua natura sommario, nato da un controllo automatizzato e non da un’istruttoria dedicata alla posizione del singolo socio — difficilmente può da sola assolvere questo onere motivazionale quando è rivolta a un ex socio invece che alla società ancora nel quinquennio di ultrattività: è un ulteriore argomento, distinto dal vizio di notifica in senso stretto, che va sempre verificato quando il destinatario dell’atto non è la società ma la persona fisica.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Di fronte a una comunicazione di irregolarità intestata a una società estinta, l’analisi tecnica richiede di incrociare più fonti documentali e normative in tempi rapidi, dato il termine di trenta giorni per il pagamento agevolato e di sessanta per il ricorso. Lo Studio Monardo mette a disposizione un percorso operativo strutturato:

  1. Ricostruisce la cronologia esatta della cancellazione, verificando presso il Registro delle Imprese la data di richiesta di cancellazione (non semplicemente la data di iscrizione del provvedimento, che può differire) e calcolando con precisione se, al momento della notifica, la società rientra ancora nel quinquennio di ultrattività fiscale ex articolo 28, comma 4, D.Lgs. 175/2014, comprensivo del computo esatto della sospensione feriale sui termini d’impugnazione.


  2. Analizza il testo della comunicazione e la relata di notifica, verificando a chi è stata effettivamente indirizzata (società, liquidatore, socio), presso quale indirizzo, e se il destinatario indicato corrisponde a un soggetto ancora legittimato a riceverla, incrociando questo dato con la visura storica della compagine sociale.


  3. Confronta i rilievi del controllo automatizzato con la documentazione contabile e fiscale residua, per accertare se lo scostamento segnalato dall’Agenzia trova o meno riscontro nei versamenti e nelle dichiarazioni effettivamente presentati dalla società prima della liquidazione, recuperando ove necessario le scritture contabili ancora conservate dall’ex liquidatore.


  4. Verifica la sussistenza e il limite della responsabilità personale del socio destinatario, ricostruendo, attraverso il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto, l’importo effettivamente percepito, elemento decisivo alla luce dei principi fissati dalle Sezioni Unite n. 3625/2025 in tema di onere della prova.


  5. Valuta quale delle tre strade regge davanti al giudice nel caso specifico, costruendo — quando opportuno — un ricorso che articoli in via principale il vizio di notifica e, in via subordinata, le contestazioni di merito, così da non perdere terreno se la prima eccezione non fosse accolta.


  6. Predispone l’istanza di autotutela o di riesame, quando la strada più efficiente è quella amministrativa, corredandola della documentazione idonea a dimostrare l’errore materiale o l’infondatezza del rilievo, senza mai lasciare che questa istanza sospenda impropriamente i termini di impugnazione.


  7. Cura la redazione e il deposito del ricorso tributario, con richiesta di sospensione cautelare della riscossione quando la comunicazione preluda a un’iscrizione a ruolo immediata e la posizione del contribuente rischi un pregiudizio grave e irreparabile in pendenza del giudizio.


  8. Segue il contenzioso in ogni grado di giudizio, mantenendo la medesima linea difensiva dal ricorso di primo grado fino all’eventuale giudizio di legittimità, senza soluzione di continuità nella strategia adottata e senza il rischio di un cambio di impostazione difensiva tra un grado e l’altro.


  9. Coordina gli aspetti tributari con quelli bancari e finanziari collegati, quando la vicenda della società estinta si interseca con rapporti di credito, garanzie personali dei soci, fideiussioni residue o profili di responsabilità patrimoniale ulteriori rispetto al solo debito fiscale.


  10. Aggiorna la strategia in base all’evoluzione della giurisprudenza, monitorando le pronunce della Corte di Cassazione e delle Corti di Giustizia Tributaria di merito successive, in una materia — come dimostrano le due ordinanze gemelle del 27 agosto 2025 — in costante affinamento, in cui un orientamento consolidato può essere precisato o corretto nel giro di pochi mesi.


L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Su un tema come quello della comunicazione di irregolarità per società estinta, che vive esattamente all’incrocio tra diritto societario e diritto tributario, pesa in particolare la continuità di strategia che il ruolo di cassazionista consente di garantire: la scelta compiuta nel ricorso di primo grado — impostare l’eccezione sulla forma, sul merito, o su entrambe in via graduata — deve restare coerente fino all’eventuale giudizio di legittimità, senza cambiare mani né linea difensiva nel passaggio tra un grado e l’altro. A questo si affianca il lavoro dello staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che seguono insieme lo stesso caso, condizione necessaria quando la difesa richiede di leggere in parallelo bilanci di liquidazione, piani di riparto e atti di notifica.

Chiusura

Una comunicazione di irregolarità intestata a una società cancellata non è mai, di per sé, né automaticamente nulla né automaticamente da pagare: la scelta corretta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, denaro e, talvolta, la perdita definitiva di un’eccezione che avrebbe potuto azzerare la pretesa. Il tempo trascorso dalla cancellazione, la correttezza della notifica, l’autonoma motivazione dell’eventuale atto rivolto al socio o al liquidatore e la fondatezza sostanziale del rilievo sono le variabili che, combinate tra loro, indicano se conviene pagare, impugnare per vizio formale, o contestare nel merito.

È una valutazione che richiede di leggere insieme diritto societario e diritto tributario, ed è precisamente su questo intreccio che si fonda la specializzazione dello Studio Monardo, reso possibile dal coordinamento di uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario e dalla continuità difensiva garantita da un cassazionista in ogni grado del giudizio, dal primo grado davanti alla Corte di Giustizia Tributaria fino, se necessario, alla Corte di Cassazione, senza che la linea difensiva costruita all’inizio della vicenda si disperda lungo il percorso.

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