Hai ricevuto una comunicazione di irregolarità che contesta il possesso di partecipazioni societarie non dichiarate, un quadro RW compilato in modo incompleto o dividendi non tassati correttamente, e ora ti trovi davanti a una scelta che sembra avere due sole uscite: pagare quanto richiesto per chiudere subito la partita, oppure contestare l’addebito e portare la questione davanti al giudice tributario. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la strada giusta dipende dalla natura dell’irregolarità contestata, dalla solidità della documentazione che puoi opporre e dal tipo di presunzione che l’Agenzia delle Entrate ha applicato al tuo caso. Questo articolo mette a confronto le strade realmente percorribili, senza spingerti verso l’una o l’altra, perché la materia delle partecipazioni societarie non dichiarate — tra monitoraggio fiscale, presunzioni di reddito e tassazione dei dividendi — è tra quelle in cui una scelta affrettata costa più della prudenza.
Lo Studio Monardo segue questa materia proprio perché il coordinamento di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario permette di leggere insieme il dato bancario, quello societario e quello dichiarativo che sta dietro ogni comunicazione di irregolarità su partecipazioni, italiane o estere che siano.
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Il quadro di partenza
La comunicazione di irregolarità (il cosiddetto “avviso bonario”) è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate, all’esito del controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973 o del controllo formale ex art. 36-ter D.P.R. 600/1973, segnala al contribuente una discrepanza tra quanto dichiarato e quanto risultante dagli archivi dell’Amministrazione o dalla documentazione richiesta. Quando l’irregolarità riguarda partecipazioni societarie, gli scenari più frequenti sono tre e vanno tenuti distinti, perché la difesa cambia a seconda di quale si presenta.
Il primo scenario è il mancato o incompleto monitoraggio fiscale: il contribuente detiene partecipazioni in società estere e non le ha indicate nel quadro RW del modello Redditi, in violazione dell’art. 4 del D.L. 167/1990 (convertito dalla L. 227/1990). In questo caso l’Agenzia contesta sia la sanzione per l’omessa compilazione del quadro RW, sia — se le attività si trovano in Paesi non collaborativi — l’applicazione della presunzione di redditività di cui all’art. 6 dello stesso decreto, che considera fruttuose, salvo prova contraria, le somme detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata.
Il secondo scenario è la contestazione di dividendi non dichiarati o tassati in modo non corretto: partecipazioni qualificate o non qualificate, italiane o estere, per le quali l’Agenzia ritiene che il socio abbia percepito utili non esposti in dichiarazione, applicando l’aliquota sostitutiva del 26% (per le partecipazioni maturate dopo l’entrata in vigore della disciplina unificata introdotta dalla L. 205/2017) o le diverse regole transitorie per gli utili formatisi con il vecchio regime.
Il terzo scenario, più insidioso perché fondato su una presunzione elaborata dalla giurisprudenza più che su una norma di dettaglio, è la presunzione di distribuzione di utili occulti nelle società di capitali a ristretta base partecipativa: quando l’Ufficio accerta maggiori ricavi non contabilizzati in capo a una società con pochi soci, spesso legati da vincoli familiari, presume che quegli utili siano stati distribuiti pro quota ai soci, e li tassa in capo a ciascuno come reddito di capitale, salvo che il singolo socio dimostri la propria estraneità alla gestione sociale o la diversa destinazione di quelle somme.
Va aggiunto un quarto elemento di contesto, trasversale ai tre scenari appena descritti: la comunicazione di irregolarità su partecipazioni societarie nasce quasi sempre da un incrocio di banche dati che oggi l’Amministrazione finanziaria gestisce in modo sempre più automatizzato — lo scambio automatico di informazioni finanziarie con gli Stati esteri (Common Reporting Standard), l’anagrafe dei rapporti finanziari, le comunicazioni degli intermediari sui dividendi corrisposti, i dati camerali sulle partecipazioni italiane. Comprendere quale fonte informativa ha originato la contestazione aiuta a capire, ancora prima di leggere il testo della comunicazione, quanto sia probabile che l’Ufficio disponga già di riscontri solidi (ad esempio quando la fonte è lo scambio automatico di informazioni bancarie estere) oppure che la contestazione sia frutto di un incrocio più grezzo, suscettibile di essere smontato con un chiarimento documentale semplice (ad esempio quando la fonte è un mero disallineamento tra i dati camerali e la dichiarazione).
In tutti e tre gli scenari, la comunicazione di irregolarità non è ancora un atto impositivo definitivo: è un invito a fornire chiarimenti o a pagare con sanzioni ridotte prima che la pretesa si consolidi nella cartella di pagamento o nell’accertamento vero e proprio. Proprio perché non è ancora definitiva, il modo in cui reagisci in questa fase condiziona pesantemente le mosse successive, comprese quelle davanti al giudice tributario se la vicenda dovesse proseguire.
La disciplina vigente in sintesi
Prima di scegliere tra le tre strade, è utile avere presente la cornice normativa entro cui si muove la comunicazione di irregolarità su partecipazioni societarie, perché ciascuna delle tre opzioni si appoggia a regole diverse a seconda di quale profilo — monitoraggio, tassazione dei dividendi o presunzione di distribuzione — viene in rilievo.
Sul quadro RW, l’obbligo dichiarativo previsto dall’art. 4 del D.L. 167/1990 riguarda le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici residenti in Italia che detengono, direttamente o per il tramite di interposta persona, investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria, comprese le partecipazioni in società estere, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. L’obbligo sussiste anche quando la partecipazione è detenuta tramite trust, mandato fiduciario o altri schermi, se il contribuente ne è titolare effettivo secondo la normativa antiriciclaggio. La sanzione base, ai sensi dell’art. 5, comma 2, dello stesso decreto, va dal 3% al 15% dell’importo non dichiarato; la sanzione è raddoppiata (dal 6% al 30%) quando le attività sono detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata individuati dal D.M. 4 maggio 1999 e dal D.M. 21 novembre 2001, salvo che tali Stati abbiano successivamente stipulato accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni, nel qual caso la sanzione ordinaria torna applicabile. La presunzione di redditività di cui all’art. 6 del medesimo decreto opera in modo automatico per gli investimenti in Paesi non collaborativi, mentre per i Paesi collaborativi la giurisprudenza richiede comunque all’Amministrazione di dare conto degli elementi che sorreggono la pretesa reddituale, pur restando a carico del contribuente l’onere di dimostrare l’infruttuosità.
Sulla tassazione dei dividendi, il regime unificato introdotto dalla L. 205/2017 (a decorrere dal 2018, con regime transitorio fino al 2022 per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e deliberati entro il 2022) prevede, sia per le partecipazioni qualificate sia per quelle non qualificate, l’applicazione di una ritenuta o di un’imposta sostitutiva del 26% sull’intero ammontare del dividendo percepito da persone fisiche non imprenditori. In precedenza, per le partecipazioni qualificate — quelle che superano le soglie di diritti di voto (20%, o 2% per le società quotate) o di partecipazione al capitale (25%, o 5% per le quotate) — si applicava invece il concorso parziale alla formazione del reddito complessivo, con percentuali di tassazione (49,72% o 58,14% a seconda dell’anno di formazione dell’utile) da assoggettare a IRPEF ordinaria. Questa distinzione resta rilevante ancora oggi per gli utili “vecchi”, formatisi prima della riforma e distribuiti successivamente: una comunicazione di irregolarità che applica erroneamente il regime attuale a utili maturati sotto il vecchio regime, o viceversa, è uno degli errori più frequenti che una memoria difensiva puntuale può correggere.
Sulla presunzione di distribuzione di utili occulti nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, si tratta di una costruzione di origine giurisprudenziale, non codificata in una norma specifica, fondata sulla massima di esperienza per cui, in una compagine con pochi soci legati da un vincolo di reciproco controllo (non necessariamente familiare, come la giurisprudenza più recente ha chiarito), è ragionevole presumere che gli utili non contabilizzati accertati in capo alla società siano stati in concreto percepiti dai soci, e non semplicemente accantonati o dispersi. Si tratta di una presunzione relativa, superabile con prova contraria a carico del socio, il cui perimetro — dopo anni di oscillazioni — è oggi delineato da un nucleo di pronunce abbastanza stabile: il fatto noto è la ristrettezza della base sociale, non il legame di parentela in sé; la prova contraria ammessa riguarda sia la dimostrazione che gli utili sono stati accantonati o reinvestiti dalla società, sia la dimostrazione della totale estraneità del singolo socio alla gestione sociale.
Opzione 1: pagare la comunicazione con la sanzione ridotta
In cosa consiste
Il contribuente che riceve la comunicazione di irregolarità può definirla pagando quanto richiesto entro 30 giorni dal ricevimento (60 giorni se la comunicazione riguarda redditi soggetti a tassazione separata), beneficiando della riduzione delle sanzioni a un terzo di quelle ordinariamente previste per l’errore dichiarativo, ai sensi dell’art. 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997 per i controlli automatizzati e dell’art. 3, comma 3, dello stesso decreto per i controlli formali. Per le violazioni relative al quadro RW, la riduzione opera sulla sanzione dal 3% al 15% (o dal 6% al 30% per gli investimenti in Paesi non collaborativi) prevista dall’art. 5 D.L. 167/1990, mentre per le maggiori imposte su dividendi si applica sull’imposta sostitutiva o sull’IRPEF dovuta con le relative sanzioni.
Quando ha senso
Questa strada ha senso in tre scenari concreti. Primo: quando l’irregolarità è oggettiva e la documentazione in tuo possesso non la smentisce — ad esempio hai effettivamente omesso di dichiarare una partecipazione estera per una dimenticanza materiale, senza alcuna finalità elusiva, e non hai elementi per contestare l’importo richiesto. Secondo: quando l’importo in gioco è contenuto e il costo — anche solo in termini di tempo e di rischio — di una controversia supererebbe il beneficio economico di un’eventuale vittoria. Terzo: quando la comunicazione riguarda un errore di calcolo evidente dell’Ufficio (ad esempio doppia tassazione dello stesso dividendo, o mancato riconoscimento del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero) che tuttavia, una volta corretto tramite il pagamento della sola parte fondata, chiude comunque la partita in modo vantaggioso rispetto a un contenzioso.
Come si esegue in sintesi
Il pagamento avviene tramite modello F24, utilizzando i codici tributo indicati nella comunicazione, entro il termine perentorio di 30 (o 60) giorni. È possibile anche la rateazione, se l’importo complessivo supera la soglia prevista dalla normativa (attualmente 5.000 euro per i contribuenti non titolari di partita IVA e 2.000 euro per i titolari di partita IVA), con un numero massimo di rate trimestrali che può arrivare fino a 20 per importi superiori a 5.000 euro, salvo interessi di rateazione al tasso legale.
Vantaggi motivati
Il vantaggio principale è la riduzione della sanzione a un terzo, ben inferiore a quella che si applicherebbe in caso di iscrizione a ruolo dopo il mancato pagamento (dove le sanzioni tornano intere, salvo l’eventuale ulteriore riduzione in caso di definizione agevolata della cartella). A questo si aggiunge la certezza dei tempi: la vicenda si chiude in poche settimane, senza il rischio di un contenzioso che può durare anni tra primo e secondo grado, e senza il rischio di soccombenza con condanna alle spese di lite. Per le partecipazioni societarie, dove spesso la contestazione riguarda importi che si ripetono su più annualità (RW omesso per più anni consecutivi, ad esempio), la definizione agevolata evita anche l’effetto moltiplicativo delle sanzioni che si consoliderebbe in caso di accertamenti su ciascuna annualità.
Rischi e svantaggi onesti
Il rischio più evidente è che, pagando, il contribuente rinuncia definitivamente a contestare nel merito la pretesa, anche se questa fosse in parte infondata: non esiste un pagamento “con riserva” per le comunicazioni di irregolarità, e una volta versato quanto richiesto la posizione si considera definita. Se in seguito emergessero elementi che avrebbero potuto smontare la presunzione applicata dall’Ufficio — ad esempio la prova che le partecipazioni estere erano detenute in un Paese che nel frattempo ha stipulato un accordo di scambio di informazioni che esclude la presunzione rafforzata, oppure la prova dell’estraneità del socio alla gestione della società a ristretta base — quella prova non potrà più essere fatta valere per recuperare quanto pagato, se non nei limitati casi di errore materiale riconoscibile. Un secondo rischio riguarda le annualità successive: pagare senza approfondire le ragioni della contestazione può indurre l’Ufficio a ripetere la stessa contestazione per gli anni seguenti, senza che il contribuente abbia mai chiarito la propria posizione sostanziale.
Il profilo ideale per questa opzione è il contribuente che riconosce l’errore, non ha elementi difensivi solidi da opporre e privilegia la certezza e la rapidità della chiusura rispetto al tentativo di ridurre ulteriormente l’importo dovuto.
Sul piano giurisprudenziale, questa strada trova conferma nell’orientamento della Cassazione secondo cui la violazione dell’obbligo dichiarativo sul quadro RW ha natura sostanzialmente formale-strumentale rispetto alla finalità di controllo, ma resta comunque sanzionabile in modo autonomo rispetto all’eventuale imposta evasa (Cass., sez. trib., sent. 30 ottobre 2024, n. 28077), il che conferma che difficilmente la sola dimenticanza, priva di ulteriori elementi difensivi, può essere neutralizzata in sede contenziosa.
Opzione 2: rispondere con memorie difensive e chiedere l’autotutela
In cosa consiste
Prima di pagare o di attendere l’eventuale cartella, il contribuente può — ed è bene farlo sempre prima di scegliere altre strade — contattare l’Ufficio (tramite CAF, intermediario o direttamente) per segnalare eventuali errori nella comunicazione, presentando la documentazione che dimostra l’infondatezza totale o parziale della pretesa. Questa fase, prevista dagli artt. 6, comma 5, della L. 212/2000 (Statuto del contribuente) e dagli artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973 stessi come momento di contraddittorio preventivo, consente di ottenere lo sgravio in autotutela dell’importo non dovuto, senza dover attendere l’iscrizione a ruolo né tantomeno il giudizio.
Quando ha senso
Questa strada è quella indicata quando l’irregolarità contestata deriva da un errore materiale o da un’incompletezza informativa dell’Ufficio, non da un disaccordo di fondo sull’interpretazione della norma. Tre scenari tipici: primo, la comunicazione contesta un dividendo che in realtà era già stato assoggettato a ritenuta a titolo d’imposta dall’intermediario finanziario, e la prova di questa ritenuta (certificazione unica, attestazione della banca) chiarisce l’equivoco senza bisogno di alcun giudizio. Secondo, la comunicazione contesta l’omessa compilazione del quadro RW per una partecipazione che in realtà era detenuta tramite un trust o un intestatario fiduciario per cui la normativa individua un diverso soggetto tenuto all’obbligo dichiarativo, e la documentazione sul rapporto fiduciario chiarisce chi fosse effettivamente tenuto alla dichiarazione. Terzo, la comunicazione applica la presunzione di distribuzione di utili occulti a un socio che, pur avendo una quota formale, non ha mai partecipato alla gestione della società (ad esempio un socio meramente nominale, entrato con una quota minima e privo di deleghe operative), circostanza che può essere documentata con visure storiche, verbali assembleari e prova della totale estraneità alla gestione.
Come si esegue in sintesi
Non esiste una forma tipizzata: la richiesta di autotutela e la memoria difensiva vanno indirizzate all’ufficio che ha emesso la comunicazione, allegando tutta la documentazione utile, prima possibile e comunque prima della scadenza dei 30/60 giorni previsti per il pagamento agevolato, in modo da poter eventualmente ripiegare sul pagamento ridotto se la risposta dell’Ufficio non arrivasse in tempo utile o non fosse favorevole. È buona prassi chiedere sempre, per iscritto, una risposta scritta e motivata, anche in vista di un eventuale successivo contenzioso.
Vantaggi motivati
Il vantaggio principale è evitare il contenzioso quando l’errore è realmente dell’Ufficio o comunque documentabile in modo lineare, senza sostenere i costi e i tempi di un giudizio. In caso di accoglimento, la comunicazione viene annullata o rettificata e il contribuente non deve versare nulla per la parte riconosciuta come non dovuta. Inoltre, l’interlocuzione con l’Ufficio in questa fase costruisce un fascicolo documentale che, se la vicenda dovesse comunque proseguire, sarà utile anche davanti al giudice.
Rischi e svantaggi onesti
Il rischio principale è che l’autotutela sia una facoltà discrezionale dell’Amministrazione, non un diritto azionabile con effetto vincolante: se l’Ufficio non risponde o rigetta la richiesta, il contribuente si ritrova comunque a dover decidere, spesso con termini più stretti, se pagare con sanzioni ridotte (il termine dei 30 giorni continua a decorrere, salvo prassi di proroga informale non sempre concessa) o affrontare il contenzioso. Un secondo rischio è che, per contestazioni fondate su presunzioni giurisprudenziali complesse — come la distribuzione di utili occulti nella società a ristretta base — la sola memoria difensiva raramente è sufficiente a convincere l’Ufficio, che tende a mantenere la propria posizione rinviando la valutazione approfondita alla successiva fase contenziosa.
Il profilo ideale per questa opzione è il contribuente che dispone di prove documentali chiare e immediatamente verificabili, capaci di smontare l’irregolarità senza margini interpretativi ampi.
Opzione 3: impugnare direttamente la comunicazione davanti al giudice tributario
In cosa consiste
Sebbene la comunicazione di irregolarità non compaia nell’elenco tassativo degli atti impugnabili previsto dall’art. 19 D.Lgs. 546/1992, la giurisprudenza di legittimità riconosce ormai da tempo la possibilità — non l’obbligo — di impugnarla direttamente davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, quando essa esprime una pretesa tributaria compiuta e motivata, tale da incidere immediatamente sulla sfera giuridica del contribuente. Questa strada consente di anticipare il contraddittorio giudiziale senza attendere la cartella di pagamento.
Quando ha senso
Ha senso in tre scenari. Primo: quando la contestazione si fonda su una presunzione che il contribuente ritiene applicata in modo scorretto o non provata, ad esempio la presunzione di redditività delle attività finanziarie estere applicata a un Paese che, nel periodo d’imposta contestato, aveva già sottoscritto un accordo di scambio di informazioni con l’Italia e quindi non avrebbe dovuto scontare la presunzione rafforzata. Secondo: quando la comunicazione contesta la distribuzione di utili occulti a un socio di società a ristretta base e questi dispone di prove solide della propria totale estraneità alla gestione sociale, prove che meritano una valutazione contraddittoria e istruttoria che la sola memoria difensiva extragiudiziale difficilmente ottiene. Terzo: quando l’importo in gioco, moltiplicato su più annualità o su più partecipazioni, è tale da giustificare l’investimento di tempo e di energie in un contenzioso, specie se la questione di diritto sottostante (ad esempio la qualificazione della partecipazione come qualificata o non qualificata, con conseguente diversa aliquota) è suscettibile di ripetersi negli anni successivi.
Come si esegue in sintesi
Il ricorso va notificato alla Direzione che ha emesso la comunicazione entro 60 giorni dalla ricezione (termine ordinario per l’impugnazione degli atti tributari, salvo la sospensione feriale dei termini processuali dal 1° al 31 agosto di ogni anno) e depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente. È possibile chiedere contestualmente la sospensione dell’esecutività, se la comunicazione dovesse comunque sfociare in una richiesta di pagamento nelle more del giudizio.
Vantaggi motivati
Il vantaggio è ottenere una decisione di un giudice terzo su una questione che, se lasciata alla sola interlocuzione con l’Ufficio, rischierebbe di consolidarsi senza un vero contraddittorio istruttorio. Nei casi di presunzioni giurisprudenziali (ristretta base, redditività RW), la sede giudiziale è quella in cui la prova contraria del contribuente può essere valutata compiutamente, con l’ausilio eventuale di consulenze tecniche e con l’apporto di tutta la documentazione bancaria e societaria. Impugnare subito, inoltre, evita che la posizione si aggravi con l’iscrizione a ruolo e le relative sanzioni piene.
Rischi e svantaggi onesti
Il primo rischio è che, trattandosi di impugnazione facoltativa e non di atto tipico, un eventuale vizio procedurale o una valutazione sfavorevole del giudice sull’ammissibilità potrebbe comunque lasciare intatta la pretesa, costringendo il contribuente a un secondo giudizio contro la cartella successiva. Il secondo rischio, comune a ogni contenzioso, è la durata: tra primo e secondo grado (ed eventuale giudizio di Cassazione) possono trascorrere anni, con incertezza prolungata sulla propria posizione fiscale. Il terzo rischio è che, in caso di soccombenza, le sanzioni tornano piene e si aggiungono le spese di giudizio liquidate a favore dell’Amministrazione, salvo compensazione.
Il profilo ideale per questa opzione è il contribuente che dispone di argomenti giuridici solidi, spesso già confortati da orientamenti di Cassazione favorevoli, e per cui l’entità della pretesa o la sua ripetibilità negli anni giustifica l’investimento in un contenzioso.
Le opzioni alla prova dei conti
Per rendere concreto il confronto, applichiamo le tre opzioni agli stessi dati di partenza, con importi non tondi per riflettere casi realistici.
Ipotesi 1 — omesso quadro RW su partecipazione estera. Un contribuente detiene una partecipazione non qualificata in una società con sede in un Paese collaborativo, del valore di 87.300 euro al 31 dicembre, non indicata nel quadro RW per due annualità consecutive. La comunicazione di irregolarità richiede la sanzione per omessa compilazione, calcolata al 3% annuo sul valore (2.619 euro per anno, 5.238 euro totali), ridotta a un terzo in caso di pagamento entro 30 giorni (1.746 euro complessivi). Se il contribuente opta per l’Opzione 1 (pagamento), chiude la posizione con 1.746 euro e nessun ulteriore accertamento su queste annualità. Se opta per l’Opzione 2 (memoria difensiva), dimostrando che la partecipazione era stata comunque dichiarata, seppur in un quadro diverso da quello corretto, per mero errore materiale di compilazione, può ottenere l’annullamento totale della sanzione da parte dell’Ufficio, senza alcun esborso. Se invece l’Ufficio rigetta la memoria e il contribuente valuta di impugnare (Opzione 3), il contenzioso — tenuto conto della sospensione feriale di agosto che allunga i termini processuali estivi — richiede in media dai 12 ai 24 mesi per il primo grado, con un esito che dipende dalla qualità della prova sull’errore di compilazione.
Ipotesi 2 — dividendo da partecipazione qualificata non dichiarato. Una contribuente ha percepito, da una partecipazione qualificata in una S.r.l. italiana, un dividendo di 42.500 euro, assoggettato correttamente a ritenuta del 26% da parte della società erogante (11.050 euro), ma la comunicazione di irregolarità contesta la mancata indicazione in dichiarazione, richiedendo l’imposta per intero più sanzioni, per un totale di circa 15.800 euro. Con l’Opzione 1, pagando quanto richiesto (ridotto a un terzo sulle sole sanzioni), la contribuente verserebbe un importo che in parte duplica quanto già trattenuto alla fonte, per un costo netto ingiustificato. Con l’Opzione 2, producendo la certificazione della ritenuta operata dalla società erogante, la contribuente può ottenere lo sgravio totale della doppia imposizione, mantenendo solo l’eventuale sanzione residua per il mero errore dichiarativo formale, se dovuta. L’Opzione 3 in questo caso è normalmente superflua, salvo che l’Ufficio non riconosca la doppia imposizione nemmeno in autotutela: un’eventualità rara quando la prova documentale è così diretta.
Ipotesi 3 — presunzione di distribuzione utili occulti in società a ristretta base. In una S.r.l. con due soci al 50%, l’Agenzia accerta maggiori ricavi non contabilizzati per 63.000 euro, e presume che tale importo sia stato distribuito ai soci pro quota (31.500 euro ciascuno), notificando a ciascun socio una comunicazione/atto conseguente con imposta sostitutiva del 26% pari a circa 8.190 euro a testa, oltre sanzioni. Uno dei due soci, tuttavia, è entrato in società da meno di un anno con una quota simbolica acquisita per successione, non ha mai avuto deleghe operative né accesso ai conti correnti sociali, ed è del tutto estraneo alla gestione. Per questo socio, l’Opzione 1 (pagare) significherebbe accettare una tassazione su un reddito mai percepito. L’Opzione 2 (memoria difensiva) può funzionare se la documentazione sull’estraneità alla gestione è già solida e incontestabile, ma su una presunzione di questo tipo l’Ufficio tende a mantenere la propria posizione. L’Opzione 3 (impugnazione) diventa, in questo caso, la strada con maggiori probabilità di essere effettivamente esaminata nel merito, perché solo in sede contenziosa la prova di estraneità alla gestione può essere valutata con l’ausilio di testimonianze scritte, verbali assembleari e documentazione bancaria personale che dimostri l’assenza di flussi riconducibili all’utile presunto.
Ipotesi 4 — partecipazione qualificata rivalutata e successiva cessione. Un contribuente ha rivalutato, tramite perizia giurata e versamento dell’imposta sostitutiva, una partecipazione qualificata in una società operativa, per poi cederla a un valore prossimo a quello rivalutato, finanziando in parte l’operazione con dividendi distribuiti dalla stessa società partecipata negli anni immediatamente precedenti alla cessione. La comunicazione di irregolarità, in questo caso, contesta non tanto un omesso versamento quanto la presunta elusività della sequenza rivalutazione-distribuzione-cessione, ai fini della riqualificazione della plusvalenza. Con dati di partenza pari a un valore di rivalutazione di 118.000 euro e dividendi distribuiti per 34.600 euro nei due anni precedenti la cessione, l’Opzione 1 (pagare) equivarrebbe ad accettare la riqualificazione elusiva senza contestarla; l’Opzione 2 (memoria) può illustrare le ragioni economiche non elusive dell’operazione, ma su una contestazione di elusività l’Ufficio raramente recede in autotutela; l’Opzione 3 (impugnazione) è quella che consente di far valere pienamente le ragioni imprenditoriali e finanziarie della sequenza, portando davanti al giudice l’intera documentazione contrattuale e contabile a supporto della genuinità dell’operazione.
Il confronto in tabella
| Criterio | Opzione 1 — Pagamento agevolato | Opzione 2 — Memoria difensiva/autotutela | Opzione 3 — Impugnazione diretta |
|---|---|---|---|
| Tempi di chiusura | Poche settimane | Da poche settimane a 2-3 mesi (dipende dalla risposta dell’Ufficio) | Da 12 a oltre 24 mesi tra i gradi di giudizio |
| Complessità | Bassa | Media (serve documentazione puntuale) | Alta (richiede atto di ricorso, istruttoria, eventuali gradi successivi) |
| Costi di giustizia | Nessuno oltre l’importo dovuto | Nessuno | Contributo unificato secondo il valore della lite |
| Rischio in caso di esito negativo | Nullo (la posizione è già definita) | Si passa comunque alle opzioni successive con termini più stretti | Sanzioni piene, eventuali spese di lite |
| Effetti sull’eventuale accertamento/cartella | Nessun ulteriore atto sulle somme pagate | Sgravio se accolta, altrimenti prosegue l’iter ordinario | Sospende (se concessa) l’esecutività nelle more del giudizio |
| Reversibilità della scelta | Nessuna (posizione definita) | Alta (si può comunque impugnare dopo) | Bassa una volta introdotto il giudizio |
| Adatta a | Errori riconosciuti, importi contenuti | Errori materiali documentabili in modo lineare | Presunzioni contestabili, importi rilevanti, questioni ripetibili |
I criteri per scegliere
Il primo criterio riguarda la natura dell’irregolarità: se si tratta di un errore materiale (doppia tassazione, quadro sbagliato, dimenticanza priva di rilievo sostanziale), la memoria difensiva è generalmente la strada più efficiente prima di ogni altra decisione, perché consente di risolvere l’equivoco senza sostenere né il costo del pagamento indebito né quello, ben più oneroso in termini di tempo, di un contenzioso non necessario. Se invece si tratta dell’applicazione di una presunzione — di redditività per attività estere non monitorate, o di distribuzione di utili occulti — la scelta tra pagare e impugnare dipende dalla solidità della prova contraria disponibile.
Il secondo criterio è la ripetibilità della contestazione: se la stessa irregolarità riguarda più annualità o rischia di ripresentarsi (ad esempio perché la partecipazione estera continua a essere detenuta e la qualificazione del Paese come non collaborativo resta controversa), affrontare la questione nel merito, anche con un contenzioso, evita di dover rinegoziare la stessa battaglia ogni anno, con il rischio di accumulare più comunicazioni identiche sulle annualità successive.
Il terzo criterio è l’entità economica complessiva, considerando insieme imposta, sanzioni e interessi, e non il solo importo della singola comunicazione: quando più annualità sono coinvolte, la somma complessiva può giustificare un investimento nel contenzioso che non avrebbe senso per una singola annualità di modesto importo.
Il quarto criterio è la disponibilità e la qualità della prova: senza documentazione bancaria, societaria e contrattuale solida, sia la memoria difensiva sia l’eventuale ricorso hanno probabilità di successo molto più basse, e in questi casi il pagamento con sanzioni ridotte può risultare la scelta più razionale anche quando non si condivide nel merito la pretesa. Vale la pena distinguere, a questo proposito, tra prova “già disponibile” — quella che il contribuente ha già in mano, come certificazioni di ritenuta, estratti conto, verbali assembleari — e prova “da ricostruire”, che richiede tempo per essere reperita presso terzi (banche estere, camere di commercio straniere, ex amministratori): quando la prova decisiva rientra nella seconda categoria, la scelta dei tempi assume un peso ulteriore, perché un termine troppo stretto può impedire di raccogliere prima della scadenza ciò che servirebbe a sostenere l’Opzione 2 o l’Opzione 3.
Il quinto criterio è il termine residuo: poiché il termine per il pagamento agevolato (30 o 60 giorni) e quello per l’eventuale impugnazione (60 giorni, salvo sospensione feriale dal 1° al 31 agosto) corrono in parallelo, è essenziale valutare la strategia complessiva prima che scada il termine più breve, per non trovarsi costretti a scegliere per esclusione, magari optando per il pagamento non perché sia la scelta più corretta nel merito, ma solo perché il tempo per costruire un’alternativa più solida è ormai scaduto.
Sulla capacità di leggere insieme questi criteri — dato bancario, dato societario e dato dichiarativo — incide direttamente il fatto che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, condizione che consente di valutare una comunicazione di irregolarità su partecipazioni societarie non come un singolo atto isolato, ma come il punto di innesco di una strategia che tiene insieme la posizione fiscale del contribuente e quella della società partecipata.
Le domande di chi è indeciso
Posso cambiare strada a metà, ad esempio iniziare con la memoria difensiva e poi impugnare? Sì, con un’attenzione: la memoria difensiva non sospende il termine per il pagamento agevolato né quello per l’eventuale impugnazione, quindi occorre monitorare entrambe le scadenze mentre si attende la risposta dell’Ufficio, per non perdere la possibilità di ricorrere se la risposta tarda o è negativa.
E se scelgo di pagare e poi scopro che avevo ragione? Come detto, il pagamento definisce la posizione e non è più possibile tornare indietro nel merito, salvo i limitati casi di errore materiale evidente riconoscibile in autotutela (ad esempio un errore di calcolo aritmetico dell’Ufficio). Per questo, prima di pagare importi rilevanti, vale la pena una verifica preliminare della fondatezza della pretesa, anche solo per escludere errori palesi.
Se non rispondo affatto alla comunicazione, cosa succede? Decorsi i termini senza pagamento né interlocuzione, l’Ufficio procede all’iscrizione a ruolo delle somme dovute, con sanzioni piene (non più ridotte a un terzo) e successiva notifica della cartella di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, atto che a quel punto è pacificamente impugnabile nei termini ordinari, ma con un onere sanzionatorio più gravoso.
La presunzione sulle partecipazioni estere in Paesi collaborativi è uguale a quella sui Paesi non collaborativi? No: per gli Stati che hanno stipulato accordi di scambio di informazioni con l’Italia, la sanzione base è ridotta e la presunzione di redditività, pur potendo comunque operare in assenza di indicazione in RW, non sconta il raddoppio dei termini di accertamento previsto per i Paesi non collaborativi; questa distinzione è spesso decisiva nella scelta tra pagare e contestare.
Un socio di minoranza può davvero sottrarsi alla presunzione di distribuzione degli utili occulti? Sì, la giurisprudenza ammette la prova contraria fondata sulla dimostrazione di totale estraneità alla gestione sociale, ma si tratta di una prova impegnativa da costruire, che richiede riscontri documentali precisi (assenza di deleghe, assenza di movimentazioni bancarie riconducibili, ruolo meramente nominale nella compagine sociale) e che, salvo casi lampanti, trova la sede più adatta per essere valutata nel contraddittorio giudiziale piuttosto che nella sola interlocuzione con l’Ufficio.
Se ho più annualità coinvolte, devo scegliere la stessa opzione per tutte? Non necessariamente: è possibile, ad esempio, pagare l’annualità in cui l’irregolarità è pacifica e priva di margini difensivi, e contestare invece quella in cui dispongo di elementi solidi, purché le comunicazioni siano distinte e i termini per ciascuna vengano rispettati autonomamente. Una valutazione complessiva evita però di scegliere in modo scoordinato, magari pagando un’annualità che avrebbe potuto essere difesa con lo stesso argomento vincente usato per un’altra.
La sospensione feriale di agosto si applica anche al termine per il pagamento agevolato? No: la sospensione dal 1° al 31 agosto riguarda i termini processuali, quindi incide sul termine di 60 giorni per proporre ricorso, non sul termine di 30 o 60 giorni previsto per il pagamento con sanzioni ridotte, che resta un termine di natura amministrativa e continua a decorrere anche in agosto. È un dettaglio che spesso genera confusione e che va tenuto distinto quando si pianifica la strategia a cavallo dei mesi estivi.
Posso ottenere la rateazione anche se scelgo di impugnare? No: la rateazione della sanzione ridotta è un beneficio collegato al pagamento della comunicazione di irregolarità, incompatibile con la scelta di impugnare l’atto; se si opta per il contenzioso, l’eventuale rateazione tornerà eventualmente rilevante solo in relazione alla cartella di pagamento, con le regole proprie della riscossione.
Le pronunce che orientano la scelta
Sul fronte del monitoraggio fiscale e della presunzione di redditività delle attività estere, la Cassazione ha più volte precisato la portata dell’obbligo dichiarativo e delle sue conseguenze. Con l’ordinanza n. 16517 del 23 maggio 2022, la Suprema Corte ha ribadito che, quando il contribuente omette di esporre nel quadro RW le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero, opera la presunzione di fruttuosità di tali attività, superabile solo con prova contraria puntuale a carico del contribuente: principio che orienta soprattutto chi valuta l’Opzione 2 o 3, perché segnala quanto sia determinante disporre già in questa fase di prove sull’effettiva infruttuosità delle somme. Con la sentenza n. 28077 del 30 ottobre 2024, la Cassazione ha chiarito che la violazione dell’obbligo di dichiarazione annuale per investimenti esteri risponde a una finalità autonoma di controllo, distinta dall’accertamento dell’imposta evasa, il che spiega perché la sanzione RW resti dovuta anche quando, sul piano sostanziale, non emerga alcuna imposta occultata: un principio che pesa a favore dell’Opzione 1 quando l’unico addebito reale è la mera omissione formale. Con l’ordinanza n. 5964 del 5 marzo 2024, i giudici di legittimità hanno affermato che, in caso di attività cointestate, ciascun intestatario con piena disponibilità del bene è tenuto a dichiarare l’intero valore e non la sola quota, principio rilevante per chi contesta il calcolo dell’importo indicato nella comunicazione riferito a partecipazioni cointestate.
Sul fronte della prova a discarico e dell’utilizzabilità degli elementi raccolti dall’Amministrazione, la sentenza n. 8452 del 31 marzo 2025 ha stabilito che l’acquisizione irrituale di elementi rilevanti ai fini dell’accertamento fiscale non ne comporta automaticamente l’inutilizzabilità, salvo che sia in gioco un diritto fondamentale di rango costituzionale: principio che consiglia prudenza a chi conta di eccepire vizi procedurali come unica linea difensiva nell’Opzione 3, senza affiancarli a un’argomentazione di merito solida. Sul tema affine dell’esterovestizione e della ripartizione dell’onere della prova nelle vicende con elementi di estraneità, la sentenza n. 26473 del 10 ottobre 2024 ha confermato che grava sull’Amministrazione l’onere di provare gli elementi costitutivi della pretesa fondata su indici di collegamento con l’estero, mentre al contribuente spetta la prova contraria sui fatti specifici a propria difesa: un equilibrio che, applicato alle partecipazioni societarie estere, rafforza la posizione di chi documenta con precisione la sostanza economica dei rapporti contestati.
Sul fronte della presunzione di distribuzione di utili occulti nelle società a ristretta base, la giurisprudenza più recente conferma sia l’operatività della presunzione sia i margini, sempre più riconosciuti, per la prova contraria del socio. L’ordinanza n. 15991 del 7 giugno 2024 ha ribadito che la comprovata estraneità del socio alla gestione sociale è idonea a superare la presunzione di distribuzione, aprendo la strada a una difesa che, se adeguatamente documentata, può risultare decisiva anche per i soci di minoranza privi di ruolo operativo. Il principio, enunciato anche dalla sentenza n. 26473 del 10 ottobre 2024 in relazione a un caso analogo, chiarisce che la presunzione cessa di operare quando il socio dimostra in modo compiuto la propria totale estraneità alla conduzione della società. Sul piano della qualificazione reddituale, la pronuncia n. 2752 del 2024 ha affrontato la riconducibilità degli utili extracontabili accertati in capo alla società alla categoria dei redditi di capitale in capo ai soci, tema che incide direttamente sull’aliquota applicabile e sulla eventuale spettanza di regimi di esenzione parziale, mentre l’ordinanza n. 35293 del 2022 ha fornito indicazioni sulla qualificazione dei redditi da partecipazione e sui regimi di esenzione applicabili in relazione al periodo di formazione degli utili, elemento decisivo per stabilire se, nel caso concreto, si applichi il vecchio regime di tassazione parziale o quello attuale con ritenuta/imposta sostitutiva al 26%. Ancora sul tema della prova contraria del socio, l’ordinanza n. 7170 del 4 marzo 2022 ha riconosciuto la possibilità di dimostrare il ruolo meramente formale rivestito nella compagine sociale come elemento sufficiente a superare la presunzione, mentre l’ordinanza n. 24870 del 15 settembre 2021 ha confermato che l’estraneità alla gestione, se provata con elementi concreti, costituisce difesa idonea; l’ordinanza n. 10732 del 22 aprile 2021 ha invece ribadito che, in assenza di prova di estraneità, resta a carico del socio la controprova sulla destinazione — accantonamento o reinvestimento — delle somme accertate in capo alla società, principio che segnala l’importanza di conservare tracciabilità di ogni movimento societario rilevante.
Sul fronte procedurale dell’impugnabilità della comunicazione di irregolarità, l’ordinanza n. 27000 del 17 ottobre 2024 ha ribadito che l’impugnazione di atti non espressamente elencati dall’art. 19 D.Lgs. 546/1992, ma di natura sostanzialmente impositiva, costituisce una facoltà e non un onere per il contribuente: il suo mancato esercizio non preclude la successiva contestazione dell’atto tipico che seguirà (cartella o accertamento), un principio che tranquillizza chi, per prudenza, preferisce non impugnare subito la comunicazione ma attendere l’atto successivo per affrontare il merito con più tempo a disposizione. Infine, sul fronte delle sanzioni, l’ordinanza n. 3466 del 17 febbraio 2026 ha chiarito che l’esercizio del potere di disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa richiede una tempestiva domanda del contribuente, non trattandosi di questione rilevabile d’ufficio dal giudice: un principio da tenere presente per chi, nella comunicazione di irregolarità o nel successivo ricorso, intenda far valere l’incertezza interpretativa della disciplina sulla qualificazione delle partecipazioni o sulla presunzione RW come motivo, quantomeno, di esclusione delle sanzioni. È un principio processuale, più che sostanziale, ma la sua portata pratica è rilevante: significa che l’eccezione di incertezza normativa non può essere sollevata per la prima volta in un grado successivo, o attesa passivamente come se il giudice potesse rilevarla da sé, ma va formulata espressamente già nella prima difesa utile, elemento che rafforza l’utilità di impostare fin dal principio — anche nella semplice memoria difensiva presentata all’Ufficio — un’articolazione completa di tutti i possibili motivi di contestazione, compresi quelli di carattere sanzionatorio, senza riservarli a fasi successive del procedimento.
Da ultimo, merita un cenno la sentenza penale n. 20649 del 2025 della Cassazione, che si è occupata della rilevanza penale della mancata compilazione del quadro RW rispetto ai reati tributari di omessa o infedele dichiarazione: pur trattandosi di una pronuncia relativa al versante penale e non a quello meramente amministrativo che riguarda la comunicazione di irregolarità, il suo rilievo per il contribuente sta nel chiarire che l’omesso monitoraggio, di per sé, non integra automaticamente le soglie di punibilità dei reati dichiarativi, distinzione utile a non sovrastimare — né a sottostimare — la portata di una contestazione che resta, nella grandissima maggioranza dei casi qui esaminati, di natura esclusivamente amministrativa.
Un ultimo aspetto, spesso trascurato, riguarda il coordinamento tra la posizione del socio persona fisica e quella della società partecipata, quando entrambe ricevono atti collegati (l’accertamento sulla società per i maggiori ricavi non contabilizzati, la comunicazione o l’avviso sul socio per la presunta distribuzione). La Cassazione ha chiarito, con orientamento ormai consolidato e ribadito anche dalle pronunce più recenti richiamate in questo articolo, che l’accertamento a carico della società costituisce l’antecedente logico-giuridico della presunzione di distribuzione a carico dei soci, con la conseguenza che l’eventuale giudizio sulla società e quello sui singoli soci sono strettamente collegati: se il primo si conclude con l’annullamento totale o parziale dei maggiori ricavi contestati, l’effetto si riverbera automaticamente sulla posizione dei soci, riducendo o azzerando la base della presunzione. Per questo motivo, chi riceve una comunicazione di irregolarità come socio di una società a ristretta base dovrebbe sempre verificare lo stato del procedimento a carico dell’ente, perché le due vicende, pur formalmente distinte, vanno lette e gestite insieme: impugnare separatamente, senza coordinamento, rischia di produrre esiti disallineati tra il giudizio sulla società e quello sul singolo socio, con il paradosso di un accertamento societario annullato a fronte di una tassazione del socio che, per ragioni processuali, resta invece confermata.
Cosa cambia se la partecipazione contestata è detenuta tramite una holding o una società fiduciaria? Cambia il soggetto tenuto materialmente alla compilazione del quadro RW e, spesso, anche la qualificazione della partecipazione come diretta o indiretta ai fini della soglia di qualificazione: una comunicazione che ignora l’interposizione fiduciaria, trattando come diretta una partecipazione in realtà intestata a una fiduciaria che ha già assolto agli obblighi di monitoraggio per conto del titolare effettivo, è tra gli errori più frequenti e più facilmente documentabili con il mandato fiduciario e le comunicazioni della società fiduciaria stessa, elemento che spesso da solo giustifica la scelta della memoria difensiva prima di ogni altra strada.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Di fronte a una comunicazione di irregolarità su partecipazioni societarie, la scelta tra pagare, presentare memorie difensive o impugnare non può essere fatta leggendo il solo testo dell’atto: richiede una ricostruzione tecnica della posizione fiscale sottostante, che tenga insieme il piano bancario (movimentazioni, intestazioni, rapporti fiduciari), il piano societario (compagine sociale, deleghe, verbali) e il piano dichiarativo (quadri RW e RM, certificazioni di ritenuta, eventuali dichiarazioni integrative già presentate). È un lavoro che raramente si esaurisce nella sola lettura della norma, perché il più delle volte la differenza tra una comunicazione fondata e una infondata si gioca sui documenti, non sulle argomentazioni astratte. Ecco, nel concreto, gli strumenti che lo Studio mette in campo.
- Analizziamo la comunicazione riga per riga, verificando quale disposizione normativa e quale presunzione l’Ufficio ha effettivamente applicato (art. 36-bis, art. 36-ter, presunzione RW, presunzione da ristretta base), perché ciascuna richiede una difesa diversa.
- Ricostruiamo la catena documentale delle partecipazioni contestate, incrociando visure camerali, libri soci, comunicazioni agli intermediari finanziari e — per le partecipazioni estere — la documentazione bancaria del Paese di detenzione.
- Verifichiamo se il Paese estero coinvolto è collaborativo o non collaborativo ai fini della presunzione rafforzata e del raddoppio dei termini, incidendo direttamente sulla scelta tra le tre opzioni.
- Controlliamo la corretta imputazione dei dividendi già assoggettati a ritenuta, per evitare doppie imposizioni sulle partecipazioni qualificate e non qualificate.
- Costruiamo, quando esiste, la prova di estraneità alla gestione sociale del socio di minoranza, raccogliendo verbali assembleari, deleghe, movimentazioni bancarie personali e ogni elemento idoneo a superare la presunzione di distribuzione di utili occulti.
- Predisponiamo le memorie difensive e le istanze di autotutela da presentare all’Ufficio nei termini, con l’obiettivo di ottenere lo sgravio prima che la posizione si consolidi.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, esaminando i precedenti di legittimità più recenti e pertinenti alla presunzione applicata.
- Curiamo la redazione e la notifica del ricorso nei termini di legge, tenendo conto della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, quando l’impugnazione diretta risulta la scelta più solida.
- Coordiniamo la posizione del socio con quella della società partecipata, quando la contestazione degli utili occulti coinvolge sia l’ente sia più soci contemporaneamente, evitando difese scoordinate tra le diverse posizioni.
- Seguiamo l’eventuale contenzioso in ogni grado, mantenendo la medesima strategia difensiva dal primo grado fino, se necessario, alla Cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Su un tema come questo, in cui la scelta iniziale tra pagare, negoziare in autotutela o impugnare condiziona ogni fase successiva, pesa in particolare la continuità della strategia difensiva fino in Cassazione: la linea impostata al momento della risposta alla comunicazione di irregolarità è la stessa che, se la vicenda dovesse proseguire fino al giudizio di legittimità, verrà difesa dallo stesso difensore, senza il rischio — frequente quando ci si affida a soggetti diversi nelle diverse fasi — di perdere coerenza argomentativa da un grado all’altro. A questo si affianca lo staff multidisciplinare, in cui avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo, così da tenere allineata la lettura tributaria della norma con la ricostruzione contabile e finanziaria della partecipazione contestata.
Chiusura
Non esiste una risposta preconfezionata alla domanda “cosa devo fare con questa comunicazione di irregolarità sulle mie partecipazioni societarie”: pagare con sanzione ridotta, presentare una memoria difensiva o impugnare direttamente sono tre strade tutte legittime, ciascuna con margini di successo che dipendono dai fatti concreti del singolo caso, e la scelta sbagliata costa tempo, diritti e, spesso, somme che con una valutazione più attenta non sarebbero dovute. Il punto di partenza corretto non è mai la reazione istintiva alla lettura della comunicazione, ma la ricostruzione fredda e documentale di cosa sia realmente accaduto: quale fonte informativa ha originato la contestazione, quale presunzione è stata applicata, quali prove sono già disponibili e quali andrebbero ancora reperite prima che i termini scadano. La materia delle partecipazioni societarie non dichiarate — tra monitoraggio fiscale, presunzioni sui redditi esteri e distribuzione di utili occulti nelle società a ristretta base — richiede di leggere insieme il piano bancario, quello societario e quello dichiarativo, ed è proprio su questo intreccio che si fonda il lavoro di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario coordinato da un unico riferimento professionale, capace di seguire la vicenda dalla prima risposta alla comunicazione fino, se necessario, all’ultimo grado di giudizio, mantenendo la stessa linea difensiva senza soluzione di continuità tra la fase amministrativa e quella contenziosa.
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