Accertamento Fiscale Su Creator Onlyfans Residente All’estero: Come Difendersi

Un creator OnlyFans che ha spostato la residenza all’estero — Dubai, Svizzera, Malta, Portogallo o qualunque altro Paese a fiscalità ridotta — riceve un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate. La prima domanda che nasce è quella giusta: devo difendermi contestando la residenza, accettare il confronto e negoziare l’importo, o faccio meglio a presentare ricorso diretto?

Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto. Le tre strade — contestazione della residenza fiscale, accertamento con adesione, ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria — portano a esiti differenti e richiedono presupposti diversi. Scegliere quella sbagliata non è solo un errore procedurale: può significare pagare molto di più, perdere eccezioni preziose, o trovarsi in una posizione penalmente esposta che una scelta diversa avrebbe evitato.

Lo Studio Monardo affronta questi procedimenti con la competenza che deriva da un profilo professionale direttamente rilevante in questa materia: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, due ambiti che si intrecciano con precisione nei casi di accertamento su creator digitali con conti e attività all’estero. La fiscalità internazionale di questi procedimenti — convenzioni contro le doppie imposizioni, presunzioni anti-elusive, inversione dell’onere della prova — richiede una difesa che sappia muoversi in sede amministrativa, tributaria e, quando necessario, innanzi alla Corte di Cassazione senza soluzione di continuità.


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Il quadro di partenza: cosa contestano davvero le Entrate

Prima di scegliere la strada difensiva, va capito l’oggetto preciso della contestazione. Gli accertamenti fiscali sui creator OnlyFans residenti all’estero si articolano tipicamente su due livelli distinti, che possono coesistere nello stesso atto.

Il primo livello è quello dei redditi non dichiarati. Attraverso la Direttiva DAC7 — recepita in Italia con il D.Lgs. n. 32/2023 — le piattaforme digitali come OnlyFans sono obbligate a trasmettere annualmente all’Agenzia delle Entrate i compensi erogati ai creator che risultano fiscalmente residenti in Italia. La comunicazione scatta al superamento di 30 transazioni o 2.000 euro di corrispettivi per piattaforma nell’anno, ma gli obblighi fiscali restano vigenti anche al di sotto di tali soglie. I dati vengono automaticamente incrociati con le dichiarazioni dei redditi: le omissioni emergono senza bisogno di attività ispettiva mirata. A questo si aggiunge il monitoraggio dei movimenti bancari: ai sensi dell’art. 32 del DPR 600/1973, i versamenti sul conto del contribuente si presumono redditi occulti salvo prova contraria, il che rende i bonifici ricorrenti dall’estero un indizio diretto di redditi non dichiarati.

Il secondo livello — e questo è il profilo specifico del creator residente all’estero — è la contestazione della fittizietà del trasferimento di residenza. L’Agenzia delle Entrate, a differenza del caso del creator che non ha mai formalmente lasciato l’Italia, deve qui dimostrare che il trasferimento all’estero non è genuino: che il centro degli interessi vitali del soggetto era e rimane in Italia, nonostante l’iscrizione all’AIRE e la residenza anagrafica estera. Per questa seconda contestazione, le norme applicabili dipendono dall’annualità accertata: per i periodi d’imposta fino al 2023 si applica la vecchia formulazione dell’art. 2 TUIR (con il domicilio inteso come centro degli interessi economici e patrimoniali), mentre dal 2024 opera la nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 209/2023, che aggiunge la presenza fisica come criterio autonomo e dà rilevanza esplicita alle relazioni personali e familiari.

Un terzo elemento rilevante per i creator che producono contenuti a carattere esplicitamente sessuale è la cosiddetta tassa etica: un’addizionale del 25% sui redditi derivanti da attività pornografiche, la cui applicabilità è stata confermata dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n. 285/2025 anche ai titolari di partita IVA in regime forfettario. L’interpello ha però precisato che l’applicazione non è automatica per chi opera su OnlyFans, ma va valutata caso per caso in base alla natura effettiva dei contenuti.

Il bivio principale si apre qui: se la contestazione della residenza è il punto debole dell’atto, vale la pena giocare quella partita e vincerla integralmente — eliminando la pretesa fiscale alla radice. Se invece la residenza estera è difficile da provare in modo solido, è preferibile spostarsi sul terreno della quantificazione e della negoziazione. Se l’atto presenta vizi procedurali significativi, il ricorso diretto offre la possibilità di bloccare tutto in giudizio, eventualmente sospendendo la riscossione.

Le tre opzioni vanno ora esaminate una per una.


Opzione 1 — Contestazione della fittizietà della residenza estera

In cosa consiste e quando ha senso

Questa opzione consiste nel contestare frontalmente la premessa dell’accertamento: l’Agenzia afferma che il creator era fiscalmente residente in Italia nonostante la residenza anagrafica estera; il contribuente risponde con prove solide che il trasferimento era genuino e il centro degli interessi vitali era effettivamente fuori dall’Italia.

Tre scenari concreti in cui questa strada è quella giusta:

Il primo è quello del creator che ha trasferito la residenza in un Paese con cui l’Italia ha stipulato una Convenzione contro le doppie imposizioni: Dubai, Svizzera (dal 2024 fuori dalla black list), Portogallo, Malta. In questi casi, la Corte di Cassazione ha chiarito che i criteri convenzionali prevalgono sulla presunzione interna di residenza italiana (Cass. n. 35284/2023; Cass. n. 994/2024; Cass. n. 1316/2024). Se il creator riesce a dimostrare di avere il centro degli interessi vitali nel Paese estero secondo i criteri della Convenzione, la pretesa italiana cade.

Il secondo scenario è quello del creator che ha documentato con cura il trasferimento: iscrizione AIRE nei termini, contratto di affitto o acquisto immobile all’estero, conto bancario locale, utenze, iscrizione al sistema sanitario del Paese estero, pagamento di imposte locali, presenza fisica dimostrabile con timbri sul passaporto o transazioni locali. In questo caso la prova contraria alla presunzione di residenza italiana è concretamente costruibile.

Il terzo è quello in cui l’accertamento riguarda annualità fino al 2023, il Paese estero non è black list, e il creator svolgeva effettivamente l’attività creativa dall’estero con attrezzature, connessioni e servizi bancari locali. In questa finestra temporale la presunzione anti-elusive dell’art. 2, comma 2-bis TUIR non si applica, e il peso probatorio è più equilibrato.

Come si esegue

L’eccezione sulla residenza si fa valere nella fase di contraddittorio ante-accertamento (se è stata avviata), nell’accertamento con adesione come punto di trattativa, oppure — e con il massimo dell’efficacia — nel ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria.

La documentazione da produrre varia a seconda del Paese di destinazione e dell’annualità, ma include: certificato di residenza fiscale rilasciato dall’autorità fiscale estera (TRC per gli Emirati, attestato di residenza per la Svizzera), estratti conto bancari esteri, contratti di locazione o proprietà immobiliare, utenze, prove di presenza fisica (timbri passaporto, registri locali), iscrizione AIRE con data certa.

Va soppesato il profilo ideale di questa opzione: funziona quando l’espatrio era reale e la documentazione è costruita ex ante, non assemblata frettolosamente dopo l’arrivo dell’atto. La Cassazione, con la sentenza n. 19843/2024, ha già bocciato casi in cui il contribuente aveva opposto documentazione generica e non analitica sulla residenza estera, confermando la pretesa italiana. La prova contraria deve essere univoca e coerente su tutti gli indici di collegamento territoriale.

Vantaggi motivati

Se la contestazione della residenza ha successo, l’accertamento cade integralmente: non vi è più base imponibile soggetta a tassazione italiana, e tutte le conseguenze sanzionatorie si azzerano. In presenza di convenzione applicabile, questo risultato è raggiungibile anche quando il Paese estero non ha imposto di fatto alcuna tassazione sul reddito del creator: la Cassazione ha ripetutamente stabilito che la Convenzione si applica in presenza di soggezione astratta al potere impositivo estero, a prescindere dall’effettiva imposizione (Cass. n. 994/2024; Cass. n. 35284/2023).

Rischi e svantaggi onesti

Il rovescio della medaglia è il carico probatorio. In caso di trasferimento verso un Paese black list (Dubai, Monaco), la presunzione di residenza italiana è legale e relativa: il contribuente deve fornire prova contraria solida, non l’Agenzia deve provare la fittizietà. Chi ha spostato la residenza a Dubai ma ha mantenuto famiglia in Italia, ha continuato a pubblicare contenuti con geolocalizzazione italiana, o ha gestito i compensi su conti correnti italiani si troverà in una posizione difensiva fragile. Per le annualità dal 2024, il criterio della presenza fisica aggiunge un ulteriore terreno di contestazione: 184 giorni in Italia in un anno qualificano automaticamente la residenza italiana, indipendentemente dall’iscrizione AIRE.


Opzione 2 — Accertamento con adesione (ACA): negoziare l’importo

In cosa consiste e quando ha senso

L’accertamento con adesione è l’istituto deflattivo del contenzioso previsto dal D.Lgs. n. 218/1997 che consente al contribuente e all’Agenzia delle Entrate di definire concordemente la pretesa fiscale, con riduzione delle sanzioni a un terzo di quelle indicate nell’atto. Si attiva con istanza presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso, e sospende i termini per il ricorso durante la fase di contraddittorio (fino a 90 giorni dalla presentazione dell’istanza).

Tre scenari in cui questa è la strada da privilegiare:

Il primo è quello in cui la residenza estera è difficile da provare in modo univoco — magari perché il trasferimento è stato parzialmente informale, la documentazione è lacunosa, o il creator ha continuato a vivere di fatto in Italia per buona parte dell’anno. In questo caso insistere sulla residenza in giudizio ha alte probabilità di fallire, ed è più saggio negoziare il quantum.

Il secondo è quello in cui i redditi accertati sono effettivamente quelli non dichiarati, ma l’Agenzia ha ricostruito il reddito in modo induttivo (cioè tramite proiezioni o dati grezzi) senza tenere conto dei costi effettivamente sostenuti, della natura occasionale di parte dei compensi, o dell’applicabilità di un regime fiscale agevolato (forfettario, con il suo coefficiente di redditività del 78% per il codice ATECO 73.11.03 dal 2025).

Il terzo riguarda i casi con esposizione penale: quando i redditi omessi superano le soglie del D.Lgs. n. 74/2000 (50.000 euro per la dichiarazione infedele; 100.000 euro per l’omessa dichiarazione), definire in via amministrativa non estingue il reato, ma riduce la pretesa economica e può essere un elemento favorevole nella valutazione giudiziale penale.

Come si esegue

Entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso si presenta istanza di accertamento con adesione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente. Da luglio 2023 il procedimento è telematizzabile tramite la piattaforma dell’Agenzia. Seguono una o più riunioni di contraddittorio in cui il difensore del contribuente espone le proprie eccezioni — sull’imponibile, sui costi da riconoscere, sulla natura dei redditi (abituale/occasionale, impresa/lavoro autonomo), sull’applicazione della tassa etica solo ai contenuti effettivamente pornografici. Se si trova un accordo, si redige atto scritto entro 15 giorni e si versa il dovuto entro 20 giorni dalla firma (in un’unica soluzione o ratealmente, con garanzia fideiussoria per importi superiori a 50.000 euro).

Il profilo ideale di questa opzione: funziona quando il difensore entra in contraddittorio con argomentazioni puntuali — non con generiche contestazioni — ed è in grado di ridurre concretamente l’imponibile accertato e di far valere i costi inerenti all’attività di content creation (attrezzature, abbonamenti, servizi di hosting, spese per la gestione dei profili social).

Vantaggi motivati

Le sanzioni si riducono a un terzo rispetto a quelle indicate nell’avviso. Il contribuente evita il giudizio tributario con i suoi costi, i suoi tempi (spesso anni) e la sua incertezza. Nella fase di contraddittorio è possibile anche far valere aspetti che in sede giudiziaria richiederebbero una complessa istruttoria: il difensore può produrre documentazione contabile, fatture, estratti conto e calcoli alternativi che portano l’ufficio a ridefinire la base imponibile. L’adesione è spesso la via per riportare l’importo dovuto a livelli economicamente sostenibili per il contribuente.

Rischi e svantaggi onesti

Il rischio principale è che, una volta attivata l’adesione, la negoziazione fallisca senza produrre accordo: in quel caso si sono consumate settimane preziose senza risultato, e i termini per il ricorso — sospesi durante il contraddittorio — ricominciano a decorrere. Un secondo rischio è quello di riconoscere implicitamente la fondatezza dell’accertamento trattando sull’importo, il che rende più difficile una successiva difesa in giudizio se l’adesione non va a buon fine. L’adesione non è nemmeno conveniente se il vizio procedurale dell’atto è grave: in quel caso il ricorso avrebbe probabilità elevate di annullamento totale, mentre l’adesione comporterebbe comunque un pagamento.


Opzione 3 — Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria

In cosa consiste e quando ha senso

Il ricorso tributario è l’impugnazione dell’avviso di accertamento davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado (ex Commissione Tributaria Provinciale), competente per territorio. Il termine è di 60 giorni dalla notifica dell’avviso. Il ricorso sospende solo in via provvisoria la riscossione (previa istanza al giudice tributario), mentre l’Agenzia può — decorsi i tempi tecnici — iscrivere a ruolo le somme in misura ridotta (un terzo) in attesa della sentenza.

Tre scenari in cui questa opzione è preferibile:

Il primo è quello del vizio procedurale grave: l’atto è notificato oltre i termini di decadenza (il quinto anno successivo a quello in cui andava presentata la dichiarazione, sesto in caso di omessa dichiarazione; con il doppio del termine per i reati fiscali), è privo di adeguata motivazione, oppure è stato emesso saltando il contraddittorio preventivo ove previsto dalla normativa. In questi casi il ricorso punta all’annullamento totale dell’atto, indipendentemente dal merito.

Il secondo è quello in cui la contestazione della residenza estera è solida e documentata, e si è già tentato l’accertamento con adesione senza raggiungere un accordo. In sede giudiziaria il difensore può richiamare la giurisprudenza della Cassazione favorevole (Cass. n. 35284/2023; Cass. n. 994/2024) e produrre documentazione completa sul centro degli interessi vitali all’estero, chiedendo anche la sospensione dell’atto in via cautelare.

Il terzo riguarda i casi con eccezioni di merito innovative: contestazione della qualificazione del reddito (occasionale anziché abituale, lavoro autonomo anziché impresa), riconoscimento della deducibilità di costi per i quali la giurisprudenza è in evoluzione (si pensi alla sentenza CGT Lombardia n. 468/2024 sulla deducibilità di abbigliamento e accessori per fashion creator), contestazione dell’applicabilità della tassa etica a specifiche tipologie di contenuti.

Come si esegue

Il ricorso si presenta al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate (che lo trasmette alla CGT) entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso, con assistenza obbligatoria di un difensore abilitato. Per importi fino a 50.000 euro si deve preventivamente tentare la mediazione (reclamo-mediazione, art. 17-bis D.Lgs. n. 546/1992), che sospende i termini per ulteriori 90 giorni. Se la mediazione fallisce, il ricorso si costituisce in giudizio. L’istanza di sospensione cautelare dell’atto si presenta contestualmente, allegando il fumus boni iuris (probabilità di successo del ricorso) e il periculum in mora (danno grave e irreparabile dalla riscossione immediata).

Il profilo ideale: il ricorso è la strada giusta quando il difensore ha una o più eccezioni tecniche solide — non una difesa generica — e quando i tempi del giudizio (mediamente 18-36 mesi in primo grado, con ulteriori gradi in caso di soccombenza) sono economicamente sostenibili per il contribuente.

Vantaggi motivati

Il ricorso è l’unico strumento che può azzerare integralmente la pretesa, incluse imposte e sanzioni, quando vi sono vizi procedurali o di merito fondati. La sospensione cautelare, se ottenuta, blocca la riscossione forzata durante il giudizio: niente pignoramenti, niente fermi, niente ipoteche. In secondo grado (Corte di Giustizia Tributaria Regionale) e in Cassazione, la difesa può ulteriormente affinare le proprie tesi e fare leva sugli orientamenti giurisprudenziali più recenti.

Rischi e svantaggi onesti

L’elemento dirimente da considerare è la durata. Un ricorso che percorre tutti i gradi di giudizio fino alla Cassazione può richiedere cinque, sei, anche sette anni. Nel frattempo, l’iscrizione a ruolo delle somme in misura ridotta (in attesa della sentenza) e la possibile sospensione cautelare negata espongono il contribuente a azioni esecutive. Senza la sospensione, l’Agenzia della Riscossione può aggredire il patrimonio anche durante il giudizio. Se il ricorso fallisce, le sanzioni si aggiungono agli interessi maturati nel tempo: l’importo finale può superare significativamente quello dell’accertamento originario.


Le opzioni alla prova dei conti

Simulazioni comparative con gli stessi dati di partenza

Ipotesi A: creator con redditi OnlyFans di 87.400 euro per il 2022, iscritto AIRE da aprile 2022, residenza formale a Dubai, nessuna dichiarazione italiana presentata.

L’avviso di accertamento notificato nel 2025 contesta la fittizietà del trasferimento e recupera IRPEF, contributi INPS (gestione separata) e tassa etica, più sanzioni per omessa dichiarazione al 240% dell’imposta dovuta.

Con l’Opzione 1 (contestazione residenza): il creator produce Emirates ID, visto di residenza, contratto di affitto registrato (Ejari), estratti conto bancari locali con movimentazioni significative, TRC rilasciato dall’autorità emiratina, prove di presenza fisica a Dubai per oltre 230 giorni nel 2022. Il difensore eccepisce che i criteri convenzionali (Cass. n. 35284/2023) prevalgono sulla presunzione interna. L’ufficio dovrà accertare che le prove siano univoche e coerenti. Se il giudice riconosce la residenza emiratina, la pretesa fiscale italiana per quell’annualità si azzera integralmente. Esito atteso se la prova regge: 0 euro.

Con l’Opzione 2 (adesione): il creator non contesta la residenza ma fa riconoscere i costi sostenuti per l’attività (attrezzature, servizi digitali, gestione profilo: 14.600 euro documentati) e contesta l’applicazione della tassa etica al 100% dei ricavi (solo il 60% dei contenuti era pornografico). L’imponibile si riduce da 87.400 a 72.800 euro. Le sanzioni si riducono a un terzo. IRPEF stimata sul reddito netto (43% ca.): circa 31.300 euro; tassa etica sul 60%: circa 10.900 euro; sanzioni ridotte: circa 14.000 euro. Totale stimato in adesione: circa 56.200 euro.

Con l’Opzione 3 (ricorso): il creator impugna l’atto eccependo sia la residenza (con documentazione parziale) sia vizi procedurali (notifica irregolare via PEC a domicilio non più valido). La sospensione cautelare viene ottenuta. Si attende sentenza. Il rischio è perdere su entrambi i fronti e trovarsi con l’importo originario più interessi.

Ipotesi B: creator con redditi OnlyFans di 31.200 euro per il 2023, nessuna iscrizione AIRE, residenza anagrafica in un comune italiano mai aggiornata, ma di fatto vivente in Svizzera da febbraio 2023.

Con l’Opzione 1 (contestazione residenza): la Svizzera era nella black list fino alla fine del 2023 (fuori solo dal 2024), quindi l’art. 2, comma 2-bis TUIR si applica e l’onere della prova contraria grava sul creator. Il creator produce contratto di affitto in Svizzera, conto bancario svizzero attivo, fatture delle utenze, prove di presenza fisica (timbri passaporto extra-Schengen, transazioni locali). Poiché l’iscrizione AIRE era stata omessa (con sanzione da 200 a 1.000 euro per anno), la prova è più difficile. Il rischio di perdere su questo piano è elevato senza documentazione solida.

Con l’Opzione 2 (adesione): il creator ammette la residenza italiana per quella annualità ma fa riconoscere la quota di redditi occasionali (primi tre mesi di attività su OnlyFans: 7.300 euro non soggetti a IRPEF da partita IVA perché inferiori alla soglia di abitualità), riduce la base imponibile a 23.900 euro, ottiene il riconoscimento del regime forfettario con coefficiente 78% e aliquota al 15%: imposta 2.797 euro. Sanzioni ridotte a un terzo sull’omessa dichiarazione: circa 2.200 euro. Totale: circa 5.000 euro. Gestibile.

Con l’Opzione 3 (ricorso): il creator impugna per vizio di motivazione (l’ufficio non ha specificato come ha ricostruito il reddito omesso). Mediazione obbligatoria per importo sotto 50.000 euro. Se la mediazione ha successo, l’importo viene rinegoziato in modo simile all’adesione ma senza le stesse riduzioni sulle sanzioni.


Il confronto in tabella

Le tre opzioni presentano profili diversi su ciascuna delle dimensioni rilevanti.

DimensioneOpzione 1 – Contestazione residenzaOpzione 2 – Accertamento con adesioneOpzione 3 – Ricorso tributario
Tempi6-24 mesi (con ricorso se necessario)60-90 giorni18 mesi – 7 anni
ComplessitàAlta (prova documentale internazionale)Media (contraddittorio tecnico)Alta (iter giudiziale multi-grado)
Rischio se perdePiena pretesa + sanzioni + interessiNessuno se si raggiunge accordoPiena pretesa + interessi maturati
Effetto sulla riscossioneNessuna sospensione automaticaSospende termini ricorso (90 gg.)Sospensione cautelare possibile
ReversibilitàSì, si può passare al ricorso se l’adesione fallisceAccordo definitivo non impugnabileImpugn. ai gradi successivi possibile
Costi di giustizia (contr. unificato)Solo se si va in giudizioNessunoDa 30 a 1.500 euro per grado
Potenziale riduzione della pretesaFino al 100% se residenza riconosciuta20-50% tipicamenteFino al 100% in caso di vizio procedurale grave

I criteri per scegliere

La scelta tra le tre opzioni non dipende dall’atto in sé, ma da quattro variabili del caso concreto che il difensore deve valutare nella prima analisi.

1. La solidità della prova della residenza estera. Se il creator ha documentato sistematicamente il trasferimento — Emirates ID, contratti, estratti conto locali, prove di presenza fisica, TRC, utenze — e il Paese estero ha una Convenzione con l’Italia, la contestazione della residenza è la mossa forte. Se la documentazione è lacunosa o assemblata a posteriori, giocare quella carta in giudizio è rischioso.

2. La correttezza dell’imponibile ricostruito dall’Agenzia. Se l’ufficio ha usato dati grezzi della piattaforma senza dedurre i costi sostenuti, senza applicare il corretto regime fiscale (forfettario al 78%), senza distinguere tra redditi abituali e occasionali, l’adesione — con un buon difensore — può dimezzare l’importo. Se l’imponibile è già correttamente calcolato, l’adesione porta solo la riduzione delle sanzioni.

3. La presenza di vizi procedurali nell’atto. Un avviso notificato oltre i termini di decadenza è nullo: il ricorso è l’unica strada, e ha probabilità elevate di successo. Lo stesso vale per difetti di motivazione gravi o per la notifica a domicilio non più valido. In questi casi nessuna negoziazione ha senso: si va in giudizio.

4. La capacità patrimoniale del contribuente. Un creator che ha accumulato debiti e non ha liquidità deve tenere conto che il ricorso, anche se vinto, richiede anni; l’adesione chiude in settimane. Se la pretesa supera le soglie penali del D.Lgs. n. 74/2000, la definizione amministrativa rapida riduce l’esposizione economica — anche se non estingue il reato — e può essere valutata favorevolmente nel procedimento penale parallelo.

Un quinto criterio trasversale riguarda le annualità. Per ciascun anno accertato possono valere norme diverse: un creator che ha trasferito la residenza nel 2022 si troverà a gestire — nello stesso avviso — annualità ante-trasferimento (residenza italiana certa), un’annualità di transizione (2022), e annualità con la nuova disciplina (dal 2024). Le strategie difensive possono differire per ciascuna, il che rende essenziale che la valutazione e la linea difensiva vengano costruite da chi conosce sia il diritto tributario domestico sia il diritto convenzionale internazionale.

“L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista con competenze in diritto bancario e tributario internazionale, costruisce con il proprio staff una linea difensiva integrata che copre tutti i livelli del procedimento: dal contraddittorio amministrativo al giudizio tributario fino alla Cassazione, senza cedere il fascicolo ad altri professionisti lungo il percorso.”


Le domande di chi è indeciso

Posso iniziare con l’adesione e poi fare ricorso se non si trova l’accordo? Sì. L’istanza di accertamento con adesione sospende il termine per il ricorso di 90 giorni dalla sua presentazione. Se il contraddittorio non produce accordo, il termine per impugnare riprende a decorrere dal giorno in cui si riceve comunicazione della mancata definizione. Attenzione: il difensore deve monitorare scrupolosamente queste scadenze, perché il termine per il ricorso è perentorio e la sua scadenza rende definitivo l’atto.

E se dichiaro la residenza estera e il Fisco ha già prove che ero in Italia? La contestazione della residenza estera diventa molto difficile se l’Agenzia dispone di prove di presenza fisica in Italia per più di 183-184 giorni nell’anno accertato: timbri, geolocalizzazione, transazioni con carte di credito italiane, accessi ai social media con IP italiano. In questo caso, insistere su quella linea difensiva porta quasi certamente alla sconfitta in giudizio, con l’aggravante degli interessi maturati nel tempo. È più saggio passare all’adesione e concentrarsi sulla riduzione dell’imponibile.

Se accetto l’adesione, riconosco di aver evaso? L’accertamento con adesione è un atto di natura transattiva che definisce concordemente la pretesa fiscale; non è una confessione e non ha effetti diretti nel procedimento penale eventualmente in corso. Tuttavia, il fatto che il contribuente abbia concordato una certa base imponibile è un elemento di fatto che il pubblico ministero può utilizzare. Per i casi con esposizione penale, la strategia tra azione civile e penale deve essere coordinata.

Con quale urgenza devo decidere? La finestra tra la notifica dell’avviso e la scadenza del termine per il ricorso è di 60 giorni. Questo è il tempo entro cui deve essere presentata anche l’istanza di adesione. Nella pratica, per avere un margine operativo adeguato, il difensore dovrebbe essere incaricato entro i primi 10-15 giorni dalla notifica. Una settimana persa all’inizio può significare settimane di lavoro compresso alla fine.

Se la residenza estera è riconosciuta, recupero le ritenute già subite in Italia? Sì. In presenza di convenzione applicabile e residenza estera riconosciuta, il contribuente ha diritto al rimborso delle ritenute IRPEF subite in Italia sui redditi esteri. La Cassazione ha precisato (Cass. n. 35284/2023) che questo vale anche quando il Paese estero (come gli Emirati Arabi Uniti) non ha un’imposta sul reddito personale: è sufficiente la soggezione astratta al potere impositivo estero.


Le pronunce che orientano la scelta

La giurisprudenza degli ultimi anni ha ridisegnato i confini della contestazione della residenza fiscale e del contraddittorio tributario. Di seguito le pronunce più rilevanti per i creator OnlyFans residenti all’estero.

Cass. n. 35284/2023 (18 dicembre 2023) — Il caso riguarda un contribuente italiano fiscalmente residente a Dubai nel 2011. La Cassazione afferma che i criteri convenzionali prevalgono sulla presunzione interna dell’art. 2, comma 2-bis TUIR: se il contribuente dimostra di avere il centro degli interessi vitali negli Emirati secondo la tie-breaker rule della Convenzione Italia-EAU, il Fisco italiano deve riconoscere la residenza estera. La Corte chiarisce anche che l’assenza di un’imposta personale sul reddito negli EAU non impedisce l’applicazione della Convenzione: è sufficiente la soggezione astratta al potere impositivo locale. Rilevanza: fondamentale per tutti i creator trasferiti a Dubai.

Cass. n. 994/2024 e n. 1316/2024 — Confermano e consolidano il principio della sentenza 35284/2023: la residenza fiscale si determina secondo i criteri convenzionali in presenza di trattato, e la mancata effettiva tassazione nel Paese estero non osta all’applicazione dei benefici convenzionali. Rilevanza: rafforzano la linea difensiva per i creator in Paesi con Convenzione.

Cass. n. 19843/2024 (18 luglio 2024) — Il caso riguarda un contribuente formalmente residente a Monaco di Baviera ma con numerose cariche societarie in Italia. La Corte conferma che le novità del D.Lgs. 209/2023 non hanno efficacia retroattiva: per i periodi fino al 2023 si applicano i criteri previgenti, con il domicilio inteso come centro degli interessi economici e patrimoniali. La Corte boccia la difesa del contribuente perché la documentazione fornita era generica e non analitica. Rilevanza: indica che la prova contraria alla residenza italiana deve essere specifica e documentalmente solida, non una dichiarazione generica.

Cass. n. 14484/2024 (23 maggio 2024) — Il caso riguarda un contribuente che si era trasferito negli USA e poi a Monaco prima di rientrare in Italia. La Corte chiarisce che la presunzione dell’art. 2, comma 2-bis TUIR si applica anche ai trasferimenti “mediati” (non diretti dall’Italia verso il Paese black list), e che la prova contraria deve essere analitica ed esplicita. Il contribuente aveva opposto solo elementi generici: ricorso respinto. Rilevanza: per i creator che hanno fatto scali in Paesi non black list prima di spostarsi in uno black list.

Cass. n. 5524/2024 — Ribadisce che l’iscrizione all’AIRE non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale italiana quando il soggetto mantiene in Italia il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari e degli interessi. Rilevanza: conferma che la sola iscrizione AIRE non è sufficiente per la difesa.

Cass. n. 25979/2023 — Le presunzioni fiscali sulla residenza sono legittime ma devono essere supportate da elementi oggettivi. L’Agenzia non può affermare la fittizietà del trasferimento solo sulla base di indizi deboli o della sola notorietà del contribuente. Rilevanza: argomento a favore del creator quando l’accertamento si fonda solo su dati social o mediatica.

Cass. n. 16954/2022 (25 maggio 2022) — Quando rapporti personali ed economici non coincidono nello stesso luogo, la precedenza va agli interessi economici. Questo principio vale per le annualità fino al 2023, prima che la riforma 2024 invertisse la priorità verso i legami personali e familiari. Rilevanza: argomento a favore dei creator che concentravano la loro attività economica all’estero pur avendo legami familiari in Italia.

Cass. n. 23707/2025 — Afferma che per configurare l’esterovestizione societaria non è sufficiente che alcune decisioni amministrative provengano dall’Italia: occorre provare che la struttura estera è una mera costruzione artificiale, priva di operatività reale. Rilevanza: per i creator che hanno strutturato l’attività tramite società estere.

CGT Lombardia n. 468/2024 — In un caso riguardante una fashion influencer, la Corte ha riconosciuto la deducibilità parziale dei costi per abbigliamento, accessori e gioielli acquistati per l’attività creativa, superando la posizione restrittiva dell’Agenzia sull’inerenza. Rilevanza: argomento utile in fase di adesione per ridurre la base imponibile accertata.

AE Risposta interpello n. 285/2025 — L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la tassa etica del 25% si applica anche ai titolari di partita IVA in regime forfettario, ma la sua applicazione ai creator OnlyFans non è automatica: va valutata caso per caso in base alla natura effettiva dei contenuti. Rilevanza: apre uno spiraglio per contestare l’applicazione integrale della tassa etica in adesione.

D.Lgs. 209/2023 – Circolare AE n. 20/E/2024 — La Circolare ha dato attuazione alle nuove norme sulla residenza fiscale in vigore dal 1° gennaio 2024: la presenza fisica in Italia per oltre 183 giorni costituisce ora criterio autonomo di collegamento, l’iscrizione anagrafica è presunzione relativa e i legami personali e familiari assumono peso esplicito nella definizione del domicilio fiscale. Rilevanza: per le annualità dal 2024, la difesa sulla residenza deve affrontare anche il criterio della presenza fisica.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Ricevere un avviso di accertamento su redditi OnlyFans quando si è residenti all’estero è uno scenario che concentra in un solo atto tre complessità distinte: la fiscalità internazionale, il diritto tributario domestico e — nei casi più gravi — il diritto penale tributario. Lo Studio Monardo interviene con strumenti concreti su ognuno di questi piani.

  1. Analisi immediata dell’avviso di accertamento. Al momento dell’incarico lo staff esamina l’atto in tutti i suoi profili: termini di decadenza, correttezza della notifica, metodo di ricostruzione dell’imponibile, corretta qualificazione del reddito, applicazione della tassa etica, riconoscimento dei costi. Questa analisi è la base da cui derivano tutte le scelte difensive successive.
  2. Valutazione della solidità della residenza estera. Gli avvocati tributaristi dello Studio verificano quale documentazione il creator possiede sulla residenza all’estero, la qualità delle prove di presenza fisica, la presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni applicabile, e la presenza o meno del Paese nella black list fiscale italiana. Da questa valutazione deriva il peso da attribuire alla contestazione della residenza rispetto alle altre opzioni.
  3. Costruzione del dossier probatorio per la residenza. Quando la contestazione della residenza è percorribile, lo Studio guida il creator nella raccolta e nell’ordinamento della documentazione rilevante: TRC, Emirates ID, estratti conto locali, contratti di locazione, prove di presenza fisica, iscrizione a servizi locali. La Cassazione (Cass. n. 19843/2024) ha chiarito che la prova deve essere analitica e specifica: un dossier costruito male è peggio di nessun dossier.
  4. Rappresentanza nel contraddittorio ante-accertamento e nell’accertamento con adesione. Lo Studio gestisce il confronto con l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, portando argomentazioni puntuali sulla riduzione dell’imponibile, il riconoscimento dei costi, la corretta qualificazione del reddito e l’applicazione proporzionata della tassa etica. La negoziazione in sede di adesione è un’attività tecnica che produce risultati molto diversi a seconda della qualità del difensore.
  5. Redazione e deposito del ricorso tributario. Quando le eccezioni tecniche sono solide o l’adesione non produce accordo, lo Studio prepara il ricorso con motivazioni specifiche sulle singole violazioni contestate: vizi procedurali, errata qualificazione del reddito, illegittimità delle presunzioni utilizzate, prevalenza dei criteri convenzionali sulla presunzione interna. Il ricorso non è un documento generico ma un atto che costruisce la linea difensiva per tutti i gradi successivi.
  6. Istanza di sospensione cautelare dell’atto. Nei casi con importi elevati, la sospensione della riscossione durante il giudizio è spesso la condizione che consente al creator di affrontare il procedimento senza subire azioni esecutive sul patrimonio. Lo Studio cura la costruzione dell’istanza con la documentazione necessaria a dimostrare il fumus boni iuris e il periculum in mora.
  7. Coordinamento con il procedimento penale. Quando i redditi omessi superano le soglie del D.Lgs. 74/2000, le decisioni prese in sede tributaria devono essere coerenti con la linea difensiva penale. Lo Staff coordina le due vertenze evitando che un’ammissione in sede amministrativa produca effetti negativi nel procedimento penale.
  8. Gestione del debito residuo e rateizzazione. Quando la definizione produce comunque un debito, lo Studio valuta e gestisce la rateizzazione, la verifica di eventuali strumenti di riduzione del carico (rottamazione, definizioni agevolate eventualmente disponibili) e, nei casi di sovraindebitamento grave, le procedure della Legge 3/2012 ora confluite nel Codice della crisi.
  9. Difesa nei gradi successivi fino alla Cassazione. Se il giudizio di primo grado è sfavorevole, la continuità della difesa è un elemento critico: cambiare difensore tra un grado e l’altro significa perdere il filo argomentativo costruito nel fascicolo. Lo Studio segue il caso dalla prima analisi fino all’eventuale giudizio di Cassazione.
  10. Consulenza preventiva per i creator non ancora accertati. Per chi riceve lettere di compliance o ha già ricevuto segnalazioni ma non ancora un accertamento formale, lo Studio valuta la situazione e indica se e come regolarizzare la posizione in modo proattivo, prima che l’accertamento venga emesso, con accesso a strumenti di riduzione delle sanzioni non più disponibili dopo la notifica.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Nei casi di accertamento su creator con residenza estera, la qualifica cassazionista è la leva più rilevante: le contestazioni sulla residenza fiscale più solide si risolvono spesso solo in Cassazione, dove la giurisprudenza degli ultimi due anni ha ridisegnato l’equilibrio tra presunzione interna e criteri convenzionali in modo favorevole ai contribuenti. Avere lo stesso difensore che ha costruito la linea difensiva dal primo contraddittorio fino all’udienza di legittimità è la differenza tra una strategia coerente e una serie di scelte scoordinate.

Lo staff multidisciplinare — avvocati tributaristi e commercialisti che lavorano in parallelo sullo stesso fascicolo — garantisce che la difesa fiscale e la gestione del debito residuo vengano affrontate contemporaneamente, senza che un problema risolto su un piano si ripresenti sull’altro.


Chiusura

La scelta fatta nei 60 giorni successivi alla notifica di un avviso di accertamento su redditi OnlyFans da posizione estera è irreversibile: scegliere la strada sbagliata non si corregge facilmente, e sbagliarla costa tempo e diritti.

Chi ha documentato con cura il proprio trasferimento all’estero ha in mano una difesa potente che la giurisprudenza della Cassazione degli ultimi anni ha reso più robusta che in passato. Chi invece ha spostato solo formalmente la residenza senza costruire una realtà sostanziale coerente deve guardare in faccia i numeri e costruire la miglior difesa possibile sul quantum, non su un fronte perso in partenza.

Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia con la precisione che serve: la competenza cassazionistica e il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario consentono di affrontare i profili di fiscalità internazionale — convenzioni contro le doppie imposizioni, presunzioni anti-elusive, inversione dell’onere della prova, criteri di residenza pre e post riforma 2024 — con la stessa solidità tecnica con cui si gestisce il contraddittorio amministrativo e il giudizio tributario.

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Articolo aggiornato a luglio 2026. Le informazioni contenute hanno carattere divulgativo e non sostituiscono la consulenza legale professionale. Per una valutazione specifica della propria situazione, contattare lo Studio.


Approfondimento: i poteri investigativi dell’Agenzia delle Entrate sui creator esteri

Comprendere come l’Agenzia ricostruisce la residenza e i redditi è indispensabile per costruire una difesa efficace. I canali attraverso cui il Fisco italiano intercetta i redditi di un creator OnlyFans residente all’estero sono oggi plurimi e si rafforzano reciprocamente.

Il canale DAC7

La Direttiva UE 2021/514 (DAC7), recepita con D.Lgs. n. 32/2023 e attuata con il Provvedimento AE n. 406671 del 22 dicembre 2023, obbliga i gestori di piattaforme digitali a trasmettere annualmente all’Agenzia delle Entrate i dati dei creator che risultano fiscalmente residenti in Italia. Le piattaforme interessate — tra cui OnlyFans, YouTube, Twitch, Patreon — comunicano: nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale italiano, Paese di residenza dichiarato, importo complessivo dei compensi, numero di transazioni ed eventuali ritenute operate. La prima comunicazione relativa ai dati 2023 è avvenuta entro il 31 gennaio 2024.

Cruciale è capire cosa succede quando il creator dichiara residenza estera alla piattaforma: in quel caso, la piattaforma trasmette i suoi dati all’autorità fiscale del Paese estero dichiarato, la quale a sua volta — nell’ambito degli accordi di cooperazione amministrativa internazionale DAC/CRS — può condividerli con l’Agenzia italiana se quest’ultima ne fa richiesta o se scattano meccanismi di scambio automatico. Lo scambio è bidirezionale: un creator italiano su una piattaforma con sede in Germania viene comunicato all’Agenzia italiana tramite le autorità fiscali tedesche. La ricezione dei dati non produce automaticamente un accertamento, ma innesca un’analisi di congruenza con la dichiarazione presentata.

Per il creator che ha dichiarato residenza estera alla piattaforma ma ha ricevuto i compensi su un conto corrente italiano, il rischio è duplice: la piattaforma ha comunicato la residenza estera al Fisco del Paese estero, ma il flusso bancario verso un IBAN italiano è visibile all’Anagrafe dei Rapporti Finanziari italiana, che può segnalare movimenti anomali rispetto ai redditi dichiarati. Questo incrocio — dati DAC7 + flussi bancari italiani + assenza di dichiarazione italiana — è la combinazione più frequente che genera l’accertamento.

Il monitoraggio dei social media e il progetto VeRa

A partire dal 2023-2024, l’Agenzia delle Entrate ha potenziato l’uso di sistemi di analisi dei dati finanziari e social, nell’ambito del progetto di analisi del rischio evasione noto come VeRa (Voluntary Reporting). Il sistema incrocia le informazioni pubblicamente disponibili sui profili social (dichiarazioni di guadagno, stili di vita, geolocalizzazione nei post) con i dati fiscali, segnalando le posizioni anomale per avvio di controllo. Un creator che nelle interviste pubbliche dichiara guadagni milionari mentre al Fisco risultano poche decine di migliaia di euro dichiarati (come nel caso Mady Gio a cui si è riferita la GdF di Varese) è un profilo ad alto rischio di segnalazione.

Dal punto di vista difensivo, questo significa che la visibilità pubblica di un creator — anche quella costruita per scopi commerciali — può essere utilizzata come prova indiziaria nel procedimento di accertamento. La Cassazione, con la sentenza n. 25979/2023, ha precisato che le presunzioni fiscali devono essere supportate da elementi oggettivi, non da soli indizi deboli: ma la combinazione di dichiarazioni pubbliche di reddito elevato + flussi bancari occulti + assenza di dichiarazione soddisfa certamente lo standard probatorio indiziario.

L’inversione dell’onere della prova per i conti esteri

Un aspetto che molti creator sottovalutano è il regime probatorio dei conti correnti esteri. L’art. 32 del DPR 600/1973 prevede che i versamenti sul conto del contribuente si presumono redditi occulti salvo prova contraria. Questa presunzione vale in linea di principio per i conti italiani, ma quando il creator ha conti esteri non dichiarati nel quadro RW del modello Redditi (monitoraggio fiscale), si aggiunge un ulteriore profilo di responsabilità: la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale comporta sanzioni proporzionali al patrimonio estero non dichiarato (dal 3% al 15% del valore, raddoppiate per i Paesi black list).

Per il creator che sostiene di essere residente all’estero, i conti esteri dovrebbero essere quelli su cui affluiscono i redditi della sua attività: la presenza di quegli stessi redditi su conti italiani è contraddittoria rispetto alla tesi della residenza estera e viene utilizzata dall’Agenzia come prova del centro effettivo degli interessi economici in Italia.

Come l’Agenzia prova la presenza fisica in Italia

Con la riforma del 2024, il criterio della presenza fisica ha acquisito autonomia come indice di residenza. Per verificarne il superamento della soglia dei 183 giorni, l’Agenzia e la Guardia di Finanza utilizzano: timbri sul passaporto (per i viaggi extra-Schengen), carte d’imbarco e prenotazioni aeree, segnali telefonici e transazioni con carte di credito sul territorio italiano, accessi ai social media con geolocalizzazione italiana, registrazioni in strutture sanitarie o scolastiche italiane, e — in casi più invasivi — tabulati GPS dell’auto o del cellulare ottenibili con autorizzazione giudiziaria.

La difesa del creator che vuole sostenere la residenza estera deve quindi essere in grado di confutare questi elementi con prove di segno contrario: documentazione di presenza fisica all’estero per la maggior parte dell’anno, estratti conto di transazioni effettuate nel Paese estero, bollette telefoniche con traffico dati localizzato all’estero, check-in in strutture ricettive o segnali di connessione provenienti dall’estero.


Approfondimento: la tassa etica come variabile nella negoziazione

La tassa etica — tecnicamente una maggiorazione IRPEF del 25% sui redditi derivanti da attività pornografiche, introdotta dalla Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) — è diventata un elemento quasi sistematico degli accertamenti sui creator di contenuti espliciti su OnlyFans. La sua rilevanza in sede di difesa è duplice.

Sul piano del merito sostanziale, la sua applicazione non è automatica per il solo fatto di operare su OnlyFans. L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a interpello n. 285/2025, ha confermato che va valutata la natura effettiva dei contenuti: non tutti i creator OnlyFans producono contenuti pornografici secondo la definizione normativa. Creator che pubblicano contenuti di fitness, cucina, musica, tutorial o lifestyle su OnlyFans, pur con format a pagamento, non sono soggetti alla tassa etica. Anche per i creator di contenuti espliciti, l’addizionale si applica solo sulla quota di reddito effettivamente attribuibile ai contenuti pornografici: se il 40% dell’attività è costituita da contenuti non espliciti (post, stories, interazioni), la tassa etica dovrebbe applicarsi solo sul restante 60%.

Sul piano tattico in sede di adesione, questa distinzione è uno dei terreni di negoziazione più efficaci. Se l’ufficio ha applicato la tassa etica sull’intero importo accertato senza distinguere la natura dei contenuti, il difensore può produrre documentazione (screenshot del profilo, analisi delle tipologie di post, statistiche dei compensi per categoria di contenuto) per ottenere una riduzione dell’imponibile soggetto all’addizionale. In un’ipotesi concreta su cui la Cassazione non ha ancora espresso orientamento definitivo, questa contestazione può valere una riduzione del 10-15% sul totale dell’importo accertato.

La stessa logica si applica all’INPS: il contributo alla Gestione Separata si calcola sul reddito accertato. Una riduzione ottenuta in sede di adesione sull’imponibile IRPEF si riflette automaticamente sull’esposizione previdenziale.


Cosa cambia con le annualità precedenti al 2024

Molti accertamenti attuali riguardano annualità 2019-2023, per le quali valgono criteri di residenza diversi da quelli in vigore dal 2024. Questo differenziale normativo crea opportunità difensive specifiche che vale la pena segnalare.

Per le annualità fino al 2023, la residenza fiscale si determinava con i criteri storici dell’art. 2 TUIR: iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente (presunzione assoluta fino alla riforma 2024), domicilio come centro degli interessi economici e patrimoniali, residenza come dimora abituale. L’iscrizione all’AIRE e l’effettiva dimora all’estero potevano superare la presunzione dell’anagrafe, e il domicilio era valutato principalmente sui legami economici e patrimoniali.

La Cassazione, con la sentenza n. 16954/2022, ha precisato che quando rapporti personali ed economici non coincidono, la priorità va agli interessi economici: un creator che svolgeva effettivamente la propria attività dall’estero — caricando contenuti da lì, gestendo i compensi su conti esteri, acquistando attrezzature all’estero — aveva un argomento difensivo più forte rispetto a chi si limitava ad avere residenza anagrafica estera con la famiglia e le relazioni affettive in Italia. Questa finestra difensiva si chiude dal 2024 in poi, dove la riforma inverte la priorità dando peso esplicito ai legami personali e familiari.

Questa differenza temporale ha un impatto diretto sulla strategia: per le annualità 2019-2023, la prova della residenza estera si costruisce principalmente sul piano degli interessi economici e patrimoniali; per le annualità dal 2024, bisogna anche dimostrare i legami personali, familiari e la presenza fisica all’estero. Il difensore deve quindi costruire una narrazione difensiva diversa per ciascun blocco di annualità presenti nello stesso avviso.

Un ulteriore elemento da considerare è la prescrizione/decadenza dei termini. Per le annualità più remote (2018-2019), i termini di decadenza per l’emissione dell’avviso si sono già consumati o si stanno consumando: la Cassazione ha stabilito che per i redditi 2018 non dichiarati, la decadenza cade al 31 dicembre 2025 (il sesto anno successivo all’anno in cui andava presentata la dichiarazione, data l’omissione). Un avviso ricevuto oltre questi termini è nullo, e questa eccezione procedurale deve essere verificata con priorità assoluta nella prima analisi dell’atto.


Il ruolo dei Paesi convenzionati: una mappa operativa

Non tutti i Paesi in cui i creator spostano la residenza offrono lo stesso livello di tutela convenzionale nei confronti dell’accertamento italiano. Una valutazione difensiva efficace richiede di inquadrare subito in quale scenario si trova il creator.

Emirati Arabi Uniti (Dubai): Paese black list fino al 2024 (inserito nel DM 4 maggio 1999). La Convenzione Italia-EAU (L. n. 309/1997) è applicabile e la Cassazione ha chiarito che i criteri convenzionali prevalgono sulla presunzione interna. L’onere della prova contraria è sul contribuente: deve dimostrare residenza effettiva negli EAU secondo la tie-breaker rule (dimora permanente → centro degli interessi vitali → dimora abituale → nazionalità). La documentazione essenziale comprende Emirates ID, visto di residenza, Ejari (contratto affitto registrato), TRC rilasciato dalla Federal Tax Authority. Dal 3 ottobre 2025 la FTA ha modificato la procedura di rilascio del TRC: il pagamento è anticipato e non rimborsabile in caso di rigetto.

Svizzera: era in black list fino al 31 dicembre 2023 (rimossa con il D.M. aggiornato per il 2024). Per le annualità fino al 2023, il creator deve superare la presunzione anti-elusive con prova contraria solida. Per le annualità dal 2024, non c’è presunzione anti-elusive automatica, ma restano i criteri ordinari dell’art. 2 TUIR riformato. La Convenzione Italia-Svizzera è applicabile e offre tie-breaker rules standard OCSE.

Malta: non è black list. La Convenzione Italia-Malta è operativa. La prova della residenza maltese richiede il certificato di residenza fiscale (tax residence certificate) rilasciato dalla Malta Tax Authority, un’abitazione disponibile a Malta, e la dimostrazione di effettiva presenza e attività economica nell’isola.

Portogallo: non è black list. La Convenzione Italia-Portogallo è in vigore. I creator che si trasferiscono in Portogallo per beneficiare del regime fiscale agevolato (NHR o sostituto IFICI dal 2024) devono documentare l’effettivo stabilimento in loco e la cessazione dell’attività economica in Italia.

La presenza di una Convenzione non risolve automaticamente la questione: offre una via procedurale (la tie-breaker rule) che può prevalere sulla presunzione interna, ma richiede comunque prova documentale. La qualità del fascicolo probatorio resta il fattore determinante.

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