Se hai ricevuto un avviso bonario o una cartella di pagamento perché la percentuale dei figli a carico nella tua dichiarazione dei redditi non corrisponde a quella indicata dall’altro genitore, stai vivendo uno dei controlli automatici più frequenti degli ultimi anni. L’Agenzia delle Entrate incrocia sistematicamente le dichiarazioni di tutti i contribuenti e, quando individua una discordanza nelle percentuali di spettanza della detrazione (un genitore ha indicato il 50%, l’altro il 100%; oppure entrambi hanno dichiarato il 100%), emette una comunicazione di irregolarità.
Studio Monardo assiste contribuenti in tutta Italia in controversie fiscali di questo tipo, sfruttando la competenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo quale avvocato cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: una combinazione che permette di costruire la difesa fin dal primo atto e mantenerla coerente fino all’eventuale giudizio di legittimità.
In questa guida rispondiamo alle domande più frequenti che riceviamo sull’argomento, con risposte dirette, simulazioni pratiche e i riferimenti giurisprudenziali più recenti.
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BLOCCO A — LE BASI
Cosa significa, esattamente, che la percentuale di carico familiare è “non coerente”?
Significa che le dichiarazioni dei due genitori non tornano, e il sistema informatico dell’Anagrafe Tributaria se n’è accorto.
Quando due persone hanno figli a carico in comune, devono indicare nella propria dichiarazione dei redditi la percentuale di detrazione che ciascuno intende fruire. La regola base, ex art. 12 del TUIR, è semplice: se i genitori non sono separati, la detrazione va ripartita al 50% ciascuno. In alternativa, possono accordarsi per attribuirla al 100% al genitore con il reddito più alto, ma in quel caso l’altro deve indicare 0%.
L’incongruenza scatta quando la somma delle percentuali supera il 100%. Il caso più classico: padre dichiara il 50% e madre dichiara il 50%, ma uno dei due — magari perché seguiva un vecchio modello precompilato o aveva già accordato il 100% all’altro in anni precedenti — ha indicato percentuali diverse. Il sistema registra, per esempio, un totale del 150% e genera automaticamente una comunicazione di irregolarità nei confronti di entrambi o di quello con il valore eccedente.
Non è un’accusa di frode fiscale. È un disallineamento formale — talvolta un errore di compilazione — che però, se non gestito nei termini, diventa una cartella esattoriale con sanzioni e interessi.
Chi può ricevere questo tipo di contestazione?
Chiunque abbia figli fiscalmente a carico sopra i 21 anni di età (o di qualsiasi età, se indicati nel prospetto per ricevere altre agevolazioni).
Da marzo 2022, con l’introduzione dell’Assegno Unico Universale, le detrazioni IRPEF per i figli minorenni e under 21 anni sono state assorbite dall’AUU erogato dall’INPS. Restano invece operative le detrazioni di cui all’art. 12 TUIR per i figli dai 21 anni in su. Dal 1° gennaio 2025, per effetto della Legge 207/2024, la detrazione per figli a carico si applica solo ai figli di età inferiore ai 30 anni (salvo disabilità accertata ai sensi della L. 104/1992, per i quali non vige il limite anagrafico).
Chi può ricevere la contestazione:
- Genitori non separati che hanno compilato le dichiarazioni in modo disallineato.
- Genitori separati o divorziati che non hanno comunicato all’altro la percentuale concordata e ciascuno ha indicato il 100%.
- Genitori che nell’anno d’imposta hanno modificato la situazione familiare (matrimonio, separazione, nascita) senza aggiornare il numero dei mesi a carico.
- Contribuenti che gestiscono la dichiarazione tramite sostituti d’imposta diversi (uno con commercialista, uno col CAF) e non si sono coordinati.
Non sei al sicuro nemmeno se la tua dichiarazione è “precompilata”: il modello proposto dall’Agenzia riporta i dati dell’anno precedente, che potrebbero non riflettere accordi nuovi o cambiamenti familiari.
Qual è la norma che regola la ripartizione della detrazione?
È l’art. 12 del TUIR, che stabilisce le regole in modo abbastanza rigido, con pochissimo margine di libertà dei genitori.
Le regole in vigore dal 2025 sono:
| Situazione dei genitori | Percentuale di spettanza |
|---|---|
| Coniugati non separati (regola base) | 50% ciascuno |
| Coniugati non separati (accordo) | 100% al genitore con reddito più alto |
| Separati / divorziati, affidamento esclusivo | 100% al genitore affidatario |
| Separati / divorziati, affidamento congiunto, senza accordo | 50% ciascuno |
| Separati / divorziati, affidamento congiunto, con accordo | 100% al genitore con reddito più alto |
| Un genitore è fiscalmente a carico dell’altro | 100% al genitore che lo ha a carico |
| Genitore vedovo/divorziato non risposato, altro genitore deceduto | Regole speciali (detrazione come coniuge per il primo figlio) |
La Circolare AdE n. 43/E del 4 aprile 2008 ha chiarito che «la detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori» al di fuori delle fattispecie normativamente previste. Non è ammessa, ad esempio, una ripartizione 70-30 o 80-20: o 50-50, o 100-0.
Entro quando arriva la contestazione e quando diventa definitiva?
Il controllo automatico può arrivare entro l’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; se non gestito, la cartella può seguire nel giro di pochi mesi.
Per i controlli automatizzati ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973, la liquidazione deve avvenire entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni dell’anno successivo. I controlli formali ex art. 36-ter hanno invece un termine più lungo: l’ufficio può concluderli entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Una volta ricevuta la comunicazione di irregolarità, i termini oggi vigenti — dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 108/2024, in vigore per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025 — sono:
- 60 giorni per rispondere o pagare (erano 30 fino al 31 dicembre 2024).
- 90 giorni se la comunicazione è trasmessa telematicamente all’intermediario (commercialista o CAF), con obbligo per quest’ultimo di informare il contribuente entro i successivi 30 giorni.
Se non si agisce entro questi termini, le somme vengono iscritte a ruolo con la sanzione nella misura ordinaria del 30%. Se invece si paga entro i termini dell’avviso bonario, la sanzione è ridotta a un terzo (circa il 10%). I termini di pagamento sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno.
BLOCCO B — LA PROCEDURA
Come funziona il controllo automatico che genera l’avviso bonario?
È un incrocio informatico delle dichiarazioni: il sistema non ragiona, confronta numeri. Ecco perché è così diffuso e perché è spesso sbagliato.
L’art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 consente all’Agenzia delle Entrate di effettuare la liquidazione automatica delle imposte «sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria». Non c’è una valutazione umana: è un algoritmo che verifica la coerenza dei numeri.
Nel caso delle percentuali di carico familiare, il sistema:
- Recupera il codice fiscale dei figli indicati nel prospetto familiare di entrambi i genitori.
- Somma le percentuali dichiarate da ciascuno per lo stesso figlio e per lo stesso anno d’imposta.
- Se la somma supera il 100%, genera una comunicazione di irregolarità.
- La comunicazione viene inviata al contribuente con l’indicazione delle somme dovute (maggiore imposta, sanzione ridotta, interessi).
Il processo si chiama “controllo cartolare” perché avviene senza richiedere documenti al contribuente e senza interlocuzione. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7696 del 21 marzo 2024, ha ribadito la legittimità di questo strumento anche per disconoscere detrazioni non spettanti, confermando che il controllo formale ex art. 36-ter consente verifiche documentali mirate senza dover emettere un vero avviso di accertamento. L’ordinanza n. 29674/2025 ha poi precisato che se l’algoritmo rileva un’incoerenza evidente dai dati dichiarati, la cartella successiva all’avviso bonario è legittima anche su questioni apparentemente complesse.
Cosa devo fare quando ricevo la comunicazione di irregolarità?
Prima di tutto non ignorarla. Poi leggerla bene, perché non tutti gli avvisi bonari sono fondati.
I passi da seguire sono questi:
| Fase | Azione | Termine |
|---|---|---|
| 1. Lettura dell’atto | Verificare anno d’imposta, importi, figlio/i contestati | Subito |
| 2. Confronto con la dichiarazione | Recuperare il modello 730 o Redditi dell’anno contestato | Subito |
| 3. Confronto con la dichiarazione dell’altro genitore | Verificare cosa ha indicato nell’anno d’imposta | Entro 15 giorni dalla ricezione |
| 4. Valutazione: l’avviso è fondato? | Verificare se la somma delle percentuali supera effettivamente 100% | Prima di decidere |
| 5a. Se fondato: pagare o rateizzare | 20 rate trimestrali, sanzione al 10% | Entro 60 giorni dalla ricezione |
| 5b. Se infondato: risposta con documentazione | Inviare chiarimenti all’Agenzia | Entro 60 giorni dalla ricezione |
| 5c. Se parzialmente fondato: pagare la parte dovuta | Con sanzione ridotta sulla quota accettata | Entro 60 giorni dalla ricezione |
Il pagamento può avvenire anche in modo rateale: fino a 20 rate trimestrali di pari importo, senza necessità di dimostrare difficoltà economiche. La prima rata deve essere versata entro i 60 giorni dalla ricezione. Sulle rate successive alla prima si applicano interessi al tasso legale vigente.
Come si contesta formalmente un avviso bonario che si ritiene sbagliato?
Con una risposta scritta all’Agenzia, o con un ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria. Il percorso dipende dalla solidità delle ragioni.
Se la contestazione è infondata — ad esempio perché i due genitori avevano effettivamente concordato l’attribuzione del 100% al genitore più capiente, ma uno dei due ha compilato la dichiarazione in modo errato — ci sono due strade:
La prima è la risposta all’avviso bonario: il contribuente invia all’Agenzia una comunicazione scritta che illustra le ragioni per cui la pretesa non è dovuta, allegando documentazione utile (dichiarazione congiunta, accordo tra genitori, eventuali provvedimenti di separazione con indicazione dell’affidamento). Se l’Agenzia accoglie i chiarimenti, ritira l’atto o riduce la pretesa.
La seconda è il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, da depositare entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato. L’avviso bonario è, secondo l’orientamento consolidato della Cassazione (sentenza n. 7344/2012, confermata da successivi arresti), immediatamente impugnabile in quanto atto portante una pretesa impositiva compiuta. Questo significa che non bisogna aspettare la cartella di pagamento per ricorrere: si può agire già nella fase dell’avviso bonario.
Cosa succede se non pago né rispondo entro i termini?
La pretesa diventa definitiva e le sanzioni salgono al 30%. Poi arriva la cartella, e da lì l’Agenzia delle Entrate Riscossione può procedere con pignoramenti.
Quando il contribuente non risponde né paga entro i 60 giorni dall’avviso bonario, l’Agenzia iscrive le somme a ruolo. La cartella di pagamento viene notificata dall’Agente della Riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione) e contiene l’imposta, la sanzione nella misura piena del 30% e gli interessi di mora.
Dalla notifica della cartella decorrono 60 giorni per pagarla o impugnarla presso la Corte di Giustizia Tributaria. Se si lascia passare anche questo termine senza agire, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può procedere con azioni esecutive: pignoramento di stipendio o pensione (fino a un quinto del netto), pignoramento del conto corrente, pignoramento del veicolo, ipoteca o pignoramento immobiliare (per debiti superiori a 20.000 euro).
La Cassazione, con la sentenza n. 6248 dell’8 marzo 2024, ha stabilito che se l’avviso bonario non è stato regolarmente inviato, le sanzioni iscritte a ruolo devono essere ridotte al 10% anziché applicate nella misura piena del 30%. È quindi fondamentale verificare se la comunicazione preventiva è stata effettivamente notificata.
È possibile rimediare a un errore nella dichiarazione già presentata?
Sì, con la dichiarazione integrativa. Ma i tempi contano.
L’art. 2 D.P.R. n. 322/1998 consente la presentazione di una dichiarazione integrativa entro i termini ordinari di decadenza dell’accertamento (cinque anni dalla presentazione della dichiarazione originaria). Si distinguono due tipi:
- Integrativa a favore del contribuente: corregge errori che hanno comportato un pagamento maggiore del dovuto. Può essere presentata entro cinque anni; l’eventuale credito può essere usato in compensazione.
- Integrativa a sfavore del contribuente (c.d. “in peius”): corregge omissioni o maggiori importi non dichiarati. In questo caso, il ravvedimento operoso consente di ridurre le sanzioni.
Nel caso specifico della percentuale di carico familiare, se uno dei due genitori ha indicato una percentuale più alta del dovuto (es. 100% quando avrebbe dovuto indicare 50%), può presentare una dichiarazione integrativa riducendo la percentuale e chiedendo il rimborso dell’eccedenza di imposta versata, oppure compensandola. L’altro genitore, che aveva indicato 0% o una percentuale inferiore, può invece presentare un’integrativa aumentando la sua quota.
BLOCCO C — I CASI PARTICOLARI
E se i miei ex coniuge ha cambiato la percentuale senza dirmi niente?
Questo è uno dei casi più frequenti e anche dei più delicati: la responsabilità è individuale, ma il danno può essere collettivo.
Quando una coppia si separa, le regole sulle detrazioni per i figli cambiano. In caso di affidamento congiunto e mancanza di accordo scritto, la norma prevede la ripartizione al 50% ciascuno. Se però uno dei due genitori — all’insaputa dell’altro — decide di dichiarare il 100%, entrambi possono ricevere un avviso bonario.
La Circolare AdE n. 4/E del 2025 ha ribadito che la detrazione «spetta fino al mese antecedente al compimento dei 30 anni del figlio», con le modifiche introdotte dalla Legge 207/2024. Questo significa che eventuali disallineamenti tra genitori separati possono emergere anche in coincidenza con il compimento del trentesimo anno del figlio, se uno dei due ha smesso di aggiornare i dati nel modello dichiarativo.
In questi casi è utile:
- Acquisire la dichiarazione dell’altro genitore per verificare cosa ha effettivamente indicato.
- Verificare se esiste un accordo scritto (nel verbale di separazione o nel decreto di divorzio) che attribuisca la detrazione a uno solo dei genitori.
- Se l’accordo esiste, presentarlo come documentazione di chiarimento all’Agenzia.
- Se non esiste accordo e si ritiene di aver agito correttamente, presentare il proprio modello 730 come prova e contestare la fondatezza della pretesa.
Come sottolinea l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista specializzato in diritto tributario, in questi casi «l’onere della prova è del contribuente, ma una difesa documentale ben costruita fin dall’avviso bonario può evitare il contenzioso e ottenere l’annullamento in autotutela prima ancora di arrivare in Corte».
La contestazione vale anche per altri familiari a carico (genitori anziani, ascendenti)?
Sì, con le stesse logiche ma con regole leggermente diverse.
Le detrazioni per “altri familiari a carico” (ex art. 12 TUIR) si applicano, dal 1° gennaio 2025, ai soli ascendenti (genitori, nonni) che convivano stabilmente con il contribuente. La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha ristretto notevolmente la platea: non rientrano più fratelli, sorelle, suoceri, nuore e generi, salvo che fruiscano di assegni alimentari non derivanti da provvedimenti giudiziari.
Per questa tipologia di detrazione la regola è diversa rispetto ai figli: la percentuale di ripartizione deve essere obbligatoriamente in parti uguali tra i soggetti aventi diritto (50% se sono due dichiaranti, 33% se sono tre, e così via). Non è ammessa una ripartizione diversa da quella in parti uguali, a differenza dei figli dove un accordo può attribuire il 100% a uno solo.
Se due figli hanno a carico la stessa madre anziana e uno dichiara il 50% mentre l’altro dichiara il 70%, la somma supera il 100% e scatta il controllo. In questo caso il soggetto con la percentuale “eccessiva” riceverà la comunicazione di irregolarità.
Vale anche per l’anno in corso o solo per quelli già chiusi?
I controlli riguardano le dichiarazioni già presentate. Ma le regole cambiate nel 2025 impongono attenzione anche per le dichiarazioni in corso di preparazione.
L’accertamento tributario per violazioni IRPEF si prescrive entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (art. 43 D.P.R. n. 600/1973). Questo significa che nel 2026 l’Agenzia può ancora contestare le dichiarazioni presentate per gli anni d’imposta 2020 in poi. I controlli automatici ex art. 36-bis, però, devono avvenire entro il periodo di presentazione delle dichiarazioni dell’anno successivo, quindi tendono a essere più rapidi.
Per le dichiarazioni che si stanno preparando oggi (anno d’imposta 2025, da presentare nel 2026), le novità principali da ricordare sono:
- La detrazione per figli si applica solo dai 21 ai 29 anni (e non oltre, salvo disabilità).
- Per gli ascendenti, la convivenza stabile è requisito obbligatorio.
- I contribuenti non UE/SEE non possono più detrarre familiari residenti all’estero.
- L’accordo tra genitori per l’attribuzione del 100% al genitore con reddito più alto va coordinato tra le dichiarazioni dei due prima della presentazione.
BLOCCO D — LE PAURE FINALI
Rischio sanzioni penali per questo tipo di errore?
In generale no, perché si tratta di errori formali o disallineamenti, non di evasione intenzionale. Ma ci sono soglie da tenere d’occhio.
Le sanzioni penali tributarie scattano solo in presenza di condotte fraudolente o di importi che superano determinate soglie. Per le irregolarità sulle detrazioni familiari, la fattispecie tipica è quella amministrativa: sanzione del 30% dell’imposta non versata, ridotta a un terzo in caso di pagamento tempestivo dell’avviso bonario.
Il reato di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) richiede che l’imposta evasa superi 150.000 euro per periodo d’imposta e che gli elementi attivi non dichiarati eccedano il 10% di quelli indicati in dichiarazione o comunque i 3 milioni di euro. Difficilmente un disallineamento sulle percentuali dei figli a carico raggiunge queste soglie, ma se si accumulano più anni e importi significativi è opportuno verificare preventivamente.
Per importi contenuti — e la maggior parte delle contestazioni sulle percentuali di carico familiare riguarda qualche centinaia di euro di imposta — il rischio è esclusivamente amministrativo.
Quanto tempo ho davvero per muovermi?
Sessanta giorni dalla ricezione dell’avviso bonario. Non dalla data di emissione, dalla ricezione.
Questo è il termine cruciale, e va rispettato scrupolosamente. A partire dal 1° gennaio 2025, il D.Lgs. n. 108/2024 ha raddoppiato da 30 a 60 giorni il termine per rispondere o pagare le comunicazioni di irregolarità. Questo vale per tutte le comunicazioni elaborate dall’Agenzia dal 1° gennaio 2025 in poi.
Attenzione ai dettagli pratici:
- Se la comunicazione è stata trasmessa telematicamente al tuo commercialista, il commercialista ha 60 giorni per avvisarti: il termine totale può arrivare a 90 giorni.
- I termini sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre.
- La sospensione si applica anche all’invio degli avvisi: salvo urgenza, l’Agenzia non invia avvisi bonari in agosto e in dicembre.
Se hai già ricevuto una cartella di pagamento invece di un avviso bonario, i termini cambiano: hai 60 giorni dalla notifica per pagare o impugnare. Non puoi più beneficiare della riduzione delle sanzioni a un terzo. Questo è il momento in cui l’intervento di un professionista esperto fa la differenza.
Se pago adesso posso tornare indietro e chiedere il rimborso dopo?
Pagare l’avviso bonario equivale a definire la controversia in modo agevolato: in linea generale, il pagamento non impedisce un successivo rimborso se si dimostra che l’importo non era dovuto, ma la strada diventa molto più difficile.
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che il pagamento spontaneo dell’avviso bonario non costituisce acquiescenza definitiva alle ragioni dell’Agenzia, se il contribuente riesce a dimostrare che la somma versata era indebita. Tuttavia, il rimborso richiede una domanda specifica all’Agenzia entro i termini di decadenza, e in caso di diniego è necessario un ricorso giudiziale.
La scelta migliore, quindi, è valutare prima di pagare: se l’avviso è fondato, conviene pagare entro i termini per beneficiare della sanzione ridotta. Se è infondato o parzialmente infondato, conviene rispondere con documentazione o presentare ricorso, senza effettuare pagamenti che potrebbero essere interpretati come accettazione della pretesa.
“MI FA VEDERE UN ESEMPIO CONCRETO?”
Simulazione 1 — Due genitori non separati con percentuale disallineata
Situazione di partenza. Claudia e Roberto, coniugati non separati, hanno una figlia di 24 anni che nel 2024 ha percepito 3.600 euro (sotto la soglia dei 4.000 euro per under 24). Hanno entrambi diritto alla detrazione. Roberto, il cui reddito è di 47.300 euro, si è accordato verbalmente con Claudia per dichiarare il 100% in quanto genitore con reddito più elevato. Claudia, reddito 19.800 euro, avrebbe dovuto indicare 0%.
Cosa è successo. Roberto dichiara il 100% nella colonna 7 del prospetto familiari a carico. Claudia, affidandosi al CAF, indica però il 50% dimenticando l’accordo preso con il marito. Totale dichiarato: 150%.
Esito. A marzo 2025, Claudia riceve una comunicazione di irregolarità per l’anno d’imposta 2024. La detrazione fruita (su una detrazione teorica di 950 euro, rapportata al reddito di Claudia) equivale a circa 312 euro indebitamente portati in detrazione. Con la sanzione del 10% e gli interessi: totale da pagare circa 344 euro entro 60 giorni.
Se Claudia dimostra l’accordo. Produce una comunicazione scritta con Roberto e l’estratto della sua dichiarazione. L’Agenzia, verificata la corrispondenza dei dati (Roberto ha effettivamente dichiarato il 100%), può archiviare la contestazione. Alternativa più rapida: Claudia presenta una dichiarazione integrativa portando la sua percentuale a 0% e chiede il rimborso dell’eccedenza di imposta versata, che sarà compensata con futuri tributi.
Simulazione 2 — Genitori separati con affidamento congiunto e doppia dichiarazione al 100%
Situazione di partenza. Marco e Laura sono separati dal 2020 con affidamento congiunto del figlio Luca, oggi 22 anni, non lavoratore. Il verbale di separazione non specifica nulla sulla detrazione IRPEF. Nel 730 per l’anno d’imposta 2024, entrambi dichiarano il 100% della detrazione sul figlio.
Esito del controllo automatico. A gennaio 2026, entrambi ricevono una comunicazione di irregolarità. Detrazione teorica per Luca: 950 euro, ridotta in base al reddito di ciascuno. Marco (reddito 52.700 euro) ha ottenuto uno sgravio effettivo di circa 430 euro; Laura (reddito 28.100 euro) di circa 310 euro. L’Agenzia contesta a entrambi la quota eccedente il 50% spettante a ciascuno: a Marco viene recuperata la parte eccedente il 50% (circa 215 euro di imposta), a Laura la parte eccedente il suo 50% (circa 155 euro), con le relative sanzioni al 10%.
Strategia difensiva. Nessun accordo scritto tra i genitori: la regola di default (50% ciascuno) era applicabile. Entrambi avrebbero dovuto dichiarare il 50%, non il 100%. La contestazione è fondata. Marco e Laura pagano le rispettive somme entro i 60 giorni, beneficiando della sanzione ridotta. Il totale complessivo tra i due supera di poco 400 euro. Per gli anni futuri, Laura e Marco si accordano: con reddito più elevato, Marco dichiara il 100% e Laura indica 0%, ottenendo uno sgravio complessivo leggermente superiore grazie alla capienza fiscale più alta di Marco.
“LA DOMANDA CHE NESSUNO FA MA TUTTI DOVREBBERO FARE”
Perché l’Agenzia contesta me e non l’altro genitore? O perché contesta entrambi?
Questa è la domanda che quasi nessuno pone, eppure la risposta è decisiva per impostare la difesa.
Il sistema di controllo automatico ex art. 36-bis non ha una logica “di parte”: rileva l’incongruenza e la imputa al soggetto che ha dichiarato una percentuale che, sommata a quella dell’altro, supera il 100%. In alcuni casi contesta entrambi i genitori; in altri solo quello con la percentuale più alta; in altri ancora quello il cui cambiamento rispetto all’anno precedente ha creato la discordanza.
Questo ha conseguenze pratiche importanti:
Primo scenario: viene contestato solo un genitore. L’altro non ha ricevuto nulla, ma questo non significa che la sua dichiarazione fosse corretta. Potrebbe semplicemente essere che il sistema abbia imputato tutta l’incongruenza a uno solo. Se chi ha ricevuto l’avviso paga senza fare nulla, l’anno successivo potrebbe riceverlo di nuovo. Meglio verificare cosa ha dichiarato l’altro genitore e, se necessario, correggere entrambe le dichiarazioni.
Secondo scenario: vengono contestati entrambi. Ognuno risponde per sé. Ma qui si apre un tema delicato: se uno dei due paga la contestazione, la somma delle percentuali torna al 100% solo se anche l’altro corregge la propria dichiarazione. Altrimenti il disallineamento permane e l’anno successivo il controllo si ripeterà.
Terzo scenario: la contestazione è arrivata tardi, anni dopo. Questo accade con il controllo formale ex art. 36-ter, che ha termini più lunghi. In questo caso il contribuente si trova a fronteggiare contestazioni per più anni d’imposta in contemporanea, con importi che si sommano. L’orientamento della Cassazione, confermato dall’ordinanza n. 7696/2024, è che la periodicità e l’autonomia dell’obbligazione tributaria annuale consentono all’Ufficio di contestare ogni singola rata annuale anche se si tratta dello stesso errore reiterato.
La domanda giusta da fare subito, quindi, non è “devo pagare?” ma: “Cosa ha dichiarato l’altro genitore? Per quanti anni? Il disallineamento è lo stesso ogni anno o si è modificato?” Solo a partire da questa analisi si può costruire una risposta coerente.
“MA I GIUDICI COSA DICONO?”
La giurisprudenza di riferimento
La contestazione della percentuale di carico familiare si colloca all’incrocio tra le norme sostanziali sull’art. 12 TUIR e le regole procedurali del controllo automatizzato. La giurisprudenza rilevante copre entrambi i piani.
1. Corte di Cassazione, sez. trib., ordinanza n. 7696 del 21 marzo 2024 — Ha confermato la legittimità del controllo formale ex art. 36-ter per disconoscere detrazioni non spettanti, senza necessità di emettere un avviso di accertamento in forma ordinaria. Ha stabilito il principio della periodicità dell’obbligazione tributaria: i termini di contestazione decorrono dall’anno in cui la detrazione è stata fruita, non dall’anno in cui è sorta la spesa originaria. Rilevante perché consolida la strumentazione dell’Agenzia nel recupero delle detrazioni familiari indebite.
2. Corte di Cassazione, sez. trib., ordinanza n. 29674 del 10 novembre 2025 — Ha stabilito che la cartella di pagamento emessa a seguito del controllo automatico ex art. 36-bis è legittima anche se riguarda temi apparentemente complessi, quando l’incongruenza è rilevabile dal semplice incrocio dei dati dichiarati. Ha ridotto gli spazi di difesa puramente “procedurale” basata sul tipo di atto usato dall’Agenzia, orientando la strategia difensiva verso il merito della contestazione.
3. Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza n. 6248 dell’8 marzo 2024 — Ha ribadito che in caso di omesso o irregolare invio dell’avviso bonario da parte dell’Agenzia, le sanzioni iscritte a ruolo devono essere ridotte al 10% anziché applicate nella misura piena del 30%. Costituisce un argomento difensivo importante in tutte le situazioni in cui il contribuente non ha ricevuto la comunicazione preventiva.
4. Corte di Cassazione, sez. trib., ordinanza n. 18078/2024 — Ha chiarito che la comunicazione di irregolarità (avviso bonario) non è obbligatoria in caso di mero mancato versamento, ma lo è quando l’Agenzia contesta un’incongruenza nella dichiarazione. Distinge quindi tra omesso pagamento (per cui la cartella può arrivare direttamente) e errore dichiarativo (per cui l’avviso bonario è dovuto). La contestazione della percentuale di carico familiare rientra nella seconda categoria.
5. Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza n. 7344/2012 (principio confermato più volte) — Ha stabilito l’immediata impugnabilità dell’avviso bonario innanzi al giudice tributario, in quanto atto portante una pretesa impositiva compiuta. Il contribuente non deve attendere la cartella per ricorrere: può impugnare già il primo atto. Questo allarga la finestra temporale di difesa.
6. Agenzia delle Entrate, Circolare n. 43/E del 4 aprile 2008 — Ha chiarito le regole di ripartizione della detrazione tra genitori, stabilendo che «la detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente» al di fuori delle fattispecie normativamente previste. È il riferimento interpretativo di base per l’intero tema.
7. Agenzia delle Entrate, Circolare n. 4/E del 2025 — Ha precisato che la detrazione per figli a carico (dopo la riforma della Legge 207/2024) spetta «fino al mese antecedente al compimento dei 30 anni del figlio». Rilevante per tutte le contestazioni che riguardano figli prossimi al trentesimo compleanno.
8. Corte di Cassazione, sez. trib., ordinanza n. 4684 del 22 febbraio 2025 — Ha annullato un avviso di accertamento per difetto di motivazione, ribadendo che l’Agenzia deve sempre spiegare le ragioni della contestazione in modo specifico. Se l’avviso bonario non indica chiaramente quale detrazione è contestata e perché, è impugnabile per carenza motivazionale.
9. Risposta AdE n. 243 del 2025 — Ha precisato che le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate al mese e che il genitore può fruire delle detrazioni per spese sostenute nell’interesse del figlio anche quando quest’ultimo ha compiuto 30 anni nel corso dell’anno, purché la spesa sia stata sostenuta mentre il figlio era ancora fiscalmente a carico. Rilevante per le annualità di transizione.
10. Legge di Bilancio 2025, art. 1 comma 11 (L. 207/2024) — Ha modificato l’art. 12 del TUIR introducendo il limite anagrafico dei 30 anni per la fruizione delle detrazioni sui figli non disabili. Ha anche ristretto la platea degli “altri familiari a carico”, limitandola ai soli ascendenti conviventi. Costituisce la norma sostanziale più rilevante per le dichiarazioni dal periodo d’imposta 2025 in avanti.
11. D.Lgs. n. 108/2024 (correttivo riforma fiscale) — Ha raddoppiato da 30 a 60 giorni il termine per rispondere o pagare le comunicazioni di irregolarità, per tutti gli atti elaborati dal 1° gennaio 2025. Ha anche esteso il termine per il versamento rateale. È la norma procedurale di riferimento per tutti gli avvisi bonari ricevuti nel 2025 e nel 2026.
12. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 24823/2015 — Il principio consolidato secondo cui l’Amministrazione fiscale non ha un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi non armonizzati (come l’IRPEF). Rilevante perché chiarisce che il contribuente non può lamentarsi dell’assenza di interlocuzione preventiva nel controllo automatizzato: l’avviso bonario assolve a questa funzione, ed è per questo che il suo mancato invio comporta la riduzione delle sanzioni.
“E VOI, CONCRETAMENTE, COSA FATE?”
Cosa può fare lo Studio Monardo
Quando un contribuente si rivolge allo Studio Monardo per una contestazione sulla percentuale di carico familiare, il lavoro non inizia dall’eventuale ricorso tributario: inizia dall’analisi dell’atto e dalla ricostruzione di tutta la situazione dichiarativa.
1. Analisi dell’atto ricevuto. Esaminiamo la comunicazione di irregolarità o la cartella di pagamento per verificare l’anno d’imposta contestato, l’importo preteso, il figlio o familiare oggetto del disallineamento e la correttezza formale dell’atto (motivazione, notifica, riferimenti normativi).
2. Ricostruzione della situazione dichiarativa di entrambi i genitori. Recuperiamo le dichiarazioni dei redditi dell’anno contestato di entrambi i genitori (o dei soggetti coinvolti nel disallineamento) e verifichiamo la somma effettiva delle percentuali dichiarate.
3. Verifica della fondatezza della pretesa. Valutiamo se il disallineamento è reale o se l’Agenzia ha effettuato un incrocio errato. In alcuni casi, la comunicazione di irregolarità contiene essa stessa un errore di calcolo o di imputazione.
4. Redazione della risposta all’avviso bonario. Se la pretesa è infondata o parzialmente infondata, prepariamo una risposta documentata da inviare all’Agenzia entro i termini, allegando le dichiarazioni di entrambi i genitori, eventuali accordi scritti, provvedimenti giudiziari o documentazione utile.
5. Istanza di autotutela. Quando la contestazione è chiaramente infondata, presentiamo istanza di annullamento in autotutela, che può risolvere la questione senza contenzioso.
6. Dichiarazione integrativa. Se il contribuente ha effettivamente indicato una percentuale errata, assistiamo nella presentazione della dichiarazione integrativa e, se del caso, nella richiesta di rimborso dell’eccedenza versata o nella compensazione.
7. Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria. Quando la pretesa è fondata ma riteniamo vi siano ragioni giuridiche per contestarla, o quando l’Agenzia non accoglie i chiarimenti, predisponiamo il ricorso e gestiamo l’intero contenzioso di primo grado.
8. Appello e ricorso in Cassazione. La continuità del difensore dal primo atto fino al giudizio di legittimità è un valore concreto: evita dispersioni di informazioni e garantisce una strategia coerente. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in qualità di avvocato cassazionista abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, segue personalmente i ricorsi davanti alla Corte di Cassazione, assicurando la medesima linea difensiva dall’analisi iniziale fino all’ultima pronuncia.
9. Coordinamento con il commercialista del contribuente. Lo studio avvocati lavora in sinergia con i commercialisti già seguiti dal cliente: l’avvocato gestisce la parte contenziosa, il commercialista la parte dichiarativa correttiva. Questo evita duplicazioni e garantisce coerenza tra le azioni sul piano tributario e quelle sul piano processuale.
10. Gestione di contestazioni pluriennali. Quando il disallineamento si è ripetuto per più anni d’imposta, costruiamo una strategia unica che copre tutte le annualità contestate, ottimizzando tempi e costi del contenzioso.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La competenza cassazionistica è particolarmente rilevante per le contestazioni fiscali che raggiungono il giudizio di legittimità: la stessa mano che ha impostato la difesa fin dall’avviso bonario è quella che scrive il ricorso alla Corte Suprema, con piena padronanza di ogni fase processuale precedente. Lo staff integra avvocati e commercialisti che lavorano in parallelo sullo stesso fascicolo: la parte giuridica e quella contabile vengono affrontate insieme, non separatamente.
Chiusura: tre messaggi da portare via
La percentuale di carico familiare indicata in modo non coerente è uno degli errori dichiarativi più facilmente correggibili, ma solo se si agisce nei tempi giusti. I punti da ricordare sono tre.
Il primo: ricevere un avviso bonario non significa aver commesso un reato. Nella grande maggioranza dei casi si tratta di un disallineamento formale tra le dichiarazioni di due genitori, risolvibile con una risposta documentata all’Agenzia o con una dichiarazione integrativa. Il contenzioso vero è l’eccezione, non la regola.
Il secondo: i termini per agire sono brevi e perentori. Sessanta giorni dalla ricezione dell’avviso bonario per rispondere o pagare con sanzioni ridotte. Se si lascia scorrere il termine, la sanzione sale al 30% e il debito va a ruolo. Dopodichè seguono cartella e procedure esecutive.
Il terzo: la difesa si costruisce prima, non dopo. Un avvocato tributarista può valutare già dall’avviso bonario se la pretesa è fondata, se conviene pagare o contestare, e come coordinare le dichiarazioni dei due genitori per evitare che l’errore si ripeta negli anni successivi. Intervenire quando arriva la cartella è possibile ma più costoso e meno efficace.
Lo Studio Monardo, grazie alle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo — avvocato cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario — offre un’assistenza completa dalla prima lettura dell’avviso bonario fino alla Corte di Cassazione, con un approccio che integra la competenza legale e quella commercialistica sulla stessa questione.
📩 Hai ricevuto un avviso bonario o una cartella per la percentuale di carico familiare? Scrivici oggi stesso: tutti i riferimenti per contattarci e richiedere una consulenza sono al termine di questa guida. Non aspettare che i termini scadano.
Articolo redatto da Studio Monardo — Avvocati e Commercialisti. Tutti i diritti riservati.
Domande aggiuntive che riceviamo spesso
Se il figlio era under 21 e quindi non si doveva compilare il prospetto per la detrazione, perché mi arriva ugualmente la contestazione?
Perché il prospetto dei familiari a carico va compilato anche per i figli sotto i 21 anni, anche se la detrazione IRPEF non spetta, e le incoerenze in quel prospetto possono comunque generare contestazioni su altre agevolazioni.
Dal marzo 2022, con l’Assegno Unico Universale, le detrazioni IRPEF per i figli minorenni e per i figli tra 0 e 20 anni sono state sostituite dall’AUU erogato dall’INPS. Tuttavia, l’obbligo di indicare i dati dei figli nel prospetto familiari a carico del modello 730 o Redditi non è venuto meno: quei dati servono per altre finalità (addizionali regionali e comunali, bonus edilizi, agevolazioni locali che fanno riferimento alla situazione familiare del contribuente).
Se nel prospetto risulta un’incoerenza — per esempio entrambi i genitori indicano il figlio come “a carico al 100%” quando invece andrebbero indicati con una percentuale coerente — il controllo automatico può comunque segnalare la discordanza. In questo caso, la contestazione potrebbe riguardare non la detrazione IRPEF diretta (che non spetta per gli under 21), ma le agevolazioni collegate a quella indicazione, come le detrazioni per spese scolastiche, mediche o sportive sostenute nell’interesse del figlio.
La regola pratica da seguire è semplice: anche quando si indica un figlio nel prospetto senza fruire della detrazione (indicando percentuale “0”), è opportuno coordinarsi con l’altro genitore affinché le indicazioni siano coerenti. Il sistema di controllo legge tutti i dati, non solo quelli che generano detrazione diretta.
Ho fatto tutto tramite CAF e mi dicono che l’errore è loro. Posso fare qualcosa?
Sì, ma i tempi per difenderti dall’Agenzia restano invariati: il CAF non ti protegge automaticamente dalle conseguenze fiscali.
Il CAF — Centro di Assistenza Fiscale — assume la responsabilità formale della correttezza della dichiarazione che trasmette. Se il CAF ha compilato la dichiarazione in modo errato (per esempio indicando la percentuale sbagliata o non coordinandosi con la dichiarazione dell’altro genitore), il contribuente ha due percorsi paralleli:
Il primo è quello verso l’Agenzia delle Entrate: la responsabilità dell’imposta rimane comunque in capo al contribuente, che deve rispondere dell’errore entro i termini ordinari. Pagare la somma richiesta con la sanzione ridotta, o contestare la fondatezza della pretesa, sono azioni che vanno eseguite indipendentemente dalla responsabilità del CAF.
Il secondo è quello verso il CAF: se l’errore è documentabile e ha causato un danno economico (imposta aggiuntiva, sanzioni, interessi), il contribuente può agire in rivalsa contro il CAF per ottenere il risarcimento delle somme versate in eccesso. I CAF sono tenuti per legge a stipulare polizze assicurative a copertura di questi rischi.
Il problema pratico è la tempistica: le azioni verso l’Agenzia richiedono risposte immediate (60 giorni), mentre il recupero dal CAF è una vicenda separata che può svilupparsi su tempi più lunghi. È fondamentale non aspettare che la questione con il CAF sia risolta prima di rispondere all’Agenzia: si rischia la decadenza dai termini agevolati.
L’accertamento con adesione può risolvere questa situazione?
È uno strumento previsto dalla legge, ma raramente è la scelta più conveniente per contestazioni di questo tipo.
L’accertamento con adesione (D.Lgs. n. 218/1997) è una procedura di definizione concordata tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate, che consente di ridurre le sanzioni fino a un terzo del minimo. È particolarmente utile per accertamenti complessi (redditi d’impresa, accertamenti bancari, contestazioni su operazioni straordinarie) dove c’è margine di trattativa sul merito.
Per le contestazioni sulla percentuale di carico familiare, lo strumento è meno indicato per alcune ragioni:
La prima è che le somme in gioco sono spesso contenute, e i tempi e i costi dell’adesione non sono proporzionati all’importo contestato.
La seconda è che la contestazione, nella maggior parte dei casi, è binaria: o le percentuali sommate superano il 100% (e allora la pretesa è fondata, almeno in parte) o non lo superano (e allora è completamente infondata). Non c’è molto su cui “negoziare”.
La terza è che pagare l’avviso bonario entro i 60 giorni offre già una riduzione della sanzione al 10%, che è più conveniente rispetto all’adesione.
Lo strumento dell’adesione diventa invece rilevante quando la contestazione sulla percentuale di carico si intreccia con altri rilievi dello stesso atto (per esempio un avviso di accertamento che contestualmente ridetermina il reddito complessivo e disconosce detrazioni familiari): in quel caso, una trattativa complessiva può essere conveniente.
La precompilata non dovrebbe impedire questi errori?
Dovrebbe, ma non sempre funziona. E il contribuente che la modifica assume la piena responsabilità delle modifiche.
La dichiarazione precompilata è proposta ogni anno dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati in suo possesso: informazioni sui redditi da lavoro (dalla Certificazione Unica), spese sanitarie (dal sistema Tessera Sanitaria), mutui ipotecari, contributi previdenziali. Per i familiari a carico, la precompilata utilizza i dati dell’anno precedente.
Il problema delle percentuali di carico familiare è strutturale: la precompilata può proporre il dato storico, ma non conosce gli accordi verbali tra genitori né le variazioni intercorse. Se l’anno precedente il padre dichiarava il 50% e la madre il 50%, la precompilata propone lo stesso assetto. Se nel frattempo i due hanno deciso di attribuire il 100% al padre, la madre deve modificare la precompilata portando la sua percentuale a 0%. Se non lo fa, e il padre già ha modificato la sua in 100%, scatta il disallineamento.
Un secondo problema riguarda i CAF e i commercialisti: quando un contribuente delega la dichiarazione a un intermediario, la precompilata viene “scaricata” e modificata senza che il contribuente la veda. Se l’intermediario non sa cosa ha dichiarato l’altro genitore, può involontariamente riproporre percentuali non allineate.
La soluzione? Prima di presentare la dichiarazione, verificare sempre — anche brevemente — cosa ha dichiarato o intende dichiarare l’altro genitore per lo stesso figlio. Una telefonata vale più di un procedimento tributario.
Ho un figlio con disabilità. Cambiano le regole?
Sì, e in modo favorevole al contribuente: per i figli con disabilità accertata ai sensi della L. 104/1992, non vige il limite anagrafico dei 30 anni.
Questa è una delle eccezioni più importanti introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024). Per tutti gli altri figli, la detrazione IRPEF si applica solo tra i 21 e i 29 anni. Per i figli con disabilità accertata, non c’è limite di età: la detrazione continua a spettare indipendentemente dall’anno di nascita.
Inoltre, per i figli con disabilità di età pari o superiore a 21 anni, le detrazioni fiscali sono cumulabili con l’Assegno Unico Universale eventualmente percepito. Negli altri casi, i due benefici non si cumulano.
Dal punto di vista delle percentuali, le stesse regole di ripartizione tra genitori si applicano anche quando il figlio ha una disabilità: 50% ciascuno come regola base, o 100% al genitore con reddito più elevato per accordo. Il disallineamento tra dichiarazioni genera lo stesso tipo di contestazione.
Un aspetto da tenere presente: la certificazione della disabilità deve essere aggiornata e deve attestare il riconoscimento ai sensi dell’art. 3 della L. 104/1992. Non è sufficiente un’invalidità civile o un riconoscimento parziale che non rientri nella fattispecie di cui alla L. 104. In caso di contestazione, l’Agenzia può chiedere documentazione a supporto del riconoscimento della disabilità.
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