Omessa Indicazione Di Operazioni Imponibili Nel Quadro Ve: Come Difendersi Dal Fisco

Quando un’impresa o un professionista con partita IVA presenta la dichiarazione annuale IVA lasciando in bianco — o compilando in modo incompleto — il quadro VE relativo alle operazioni attive imponibili, mette in moto un ingranaggio che il Fisco oggi aziona con strumenti sempre più raffinati. La fatturazione elettronica obbligatoria, i corrispettivi telematici, le comunicazioni periodiche delle liquidazioni IVA (LIPE) e, dal 2026, la liquidazione automatica introdotta dalla Legge di Bilancio (art. 1 c. 111 L. 199/2025) consentono all’Agenzia delle Entrate di ricostruire in pochi mesi il volume d’affari non dichiarato e notificare un avviso di accertamento con cifre, interessi e sanzioni che spesso travolgono chi non ha pianificato per tempo la propria difesa.

Chi conosce la sequenza temporale degli eventi — e sa cosa fare in ogni singola finestra — può ridurre drasticamente l’impatto di queste contestazioni. Chi la ignora, subisce.

Questo articolo ricostruisce la cronologia completa: dal momento in cui nasce la violazione fino alla sentenza di Cassazione, passando per il contraddittorio obbligatorio, il ravvedimento operoso, l’adesione, il ricorso in Corte di Giustizia Tributaria. A ogni tappa vedrete cosa accade, quali termini scattano, quali mosse difensive sono ancora aperte e quale errore tipico in quella fase costa più caro.

Lo Studio Monardo assiste imprese e professionisti in tutte le fasi del contenzioso tributario su omissioni IVA e dichiarazioni infedeli, con una strategia che parte dall’analisi della dichiarazione contestata e può arrivare fino alla Cassazione con lo stesso difensore.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, con competenze che coprono ogni livello del procedimento accertativo.


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La mappa temporale: le tappe dalla violazione alla sentenza definitiva

Prima di entrare nel dettaglio di ogni fase, questa tabella riassume la cronologia tipo, utile come bussola per capire in quale punto della procedura vi trovate oggi.

TappaQuandoCosa succedeFinestra difensiva principale
0 — ViolazioneData dell’operazione imponibileL’operazione non viene fatturata o non confluisce nel quadro VENessuna — la violazione è già consumata
1 — Dichiarazione infedele/omessa30 aprile (scadenza dichiarazione IVA)La dichiarazione annuale viene presentata con quadro VE incompleto o non presentata del tuttoDichiarazione correttiva nei termini o entro 90 giorni
2 — Ravvedimento spontaneoFino alla formale conoscenza del controlloIl contribuente si autodenuncia con dichiarazione integrativa e paga il dovutoFinestra critica n. 1 — sanzioni ridotte al 50% (integrativa pre-controllo)
3 — Lettera di complianceVariabile (6-18 mesi dalla dichiarazione)L’Agenzia segnala anomalie incrociate con e-fatture e LIPERisposta entro 30 giorni e possibilità di ravvedimento ancora aperto
4 — Schema di atto (contraddittorio)Prima dell’accertamento (D.Lgs. 219/2023)Lo schema dell’avviso viene comunicato; 60 giorni per controdeduzioniFinestra critica n. 2 — presentare memorie difensive e chiedere stralci
5 — Avviso di accertamentoEntro il 31/12 del 5° anno (dichiarazione) o 7° anno (omessa)L’Agenzia notifica l’accertamento per maggiore IVA + interessi + sanzioniAccertamento con adesione (entro 30 giorni) o ricorso in 60 giorni
6 — Adesione o ricorso30-60 giorni dall’avvisoFase deflattiva o contenzioso tributario di primo gradoFinestra critica n. 3 — valutare se litigare o concordare
7 — CGT primo grado6-18 mesi dal deposito del ricorsoSentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo gradoAppello entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza
8 — CGT secondo gradoUlteriori 6-24 mesiSentenza d’appelloRicorso in Cassazione entro 60 giorni
9 — Cassazione2-5 anniSentenza definitivaRinvio al giudice di merito o pronuncia definitiva

Giorno 0: l’operazione imponibile non entra nel quadro VE — come nasce la violazione

Il quadro VE della dichiarazione IVA annuale è la sezione in cui il contribuente espone il totale delle operazioni attive effettuate nell’anno, distinte per aliquota. Deve includere tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi soggette a IVA, le operazioni non imponibili (export, cessioni intracomunitarie), le operazioni esenti e quelle fuori campo. Ogni euro che passa dalla contabilità come ricavo imponibile ai fini IVA deve avere corrispondenza in almeno una riga del quadro VE.

Le cause più frequenti di omissione nel quadro VE non sono, quasi mai, atti deliberati di evasione sistematica. Molto più spesso derivano da:

  • Fatture attive registrate nel periodo d’imposta sbagliato (emesse a dicembre, registrate a gennaio dell’anno successivo), con l’effetto che il quadro VE dell’anno di competenza risulta inferiore al dovuto e quello dell’anno successivo ne accoglie l’importo fuori tempo;
  • Operazioni non fatturate per errore qualificatorio (si riteneva l’operazione esente o fuori campo IVA, mentre l’Agenzia la qualifica imponibile);
  • Omissione totale di alcune tipologie di ricavi per mancata conoscenza degli obblighi (ad esempio, prestazioni occasionali che superano le soglie, servizi resi a soggetti non residenti con rilevanza territoriale IVA italiana ai sensi degli artt. 7 e seguenti D.P.R. 633/1972);
  • Corrispettivi telematici non trasmessi o trasmessi in misura inferiore al reale;
  • Fatturazione nulla o inesistente per operazioni effettuate in nero.

A prescindere dalla causa, il risultato dal punto di vista del Fisco è identico: la dichiarazione IVA annuale risulta infedele se il quadro VE riporta un imponibile inferiore al reale, o omessa se la dichiarazione non viene presentata o se — secondo la Legge di Bilancio 2026 — viene presentata priva dei quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell’imposta.

L’errore tipico di questa fase è non accorgersene subito. Molte omissioni nel quadro VE emergono solo quando, mesi dopo la presentazione della dichiarazione, il contribuente riceve una lettera di compliance o un avviso di accertamento. A quel punto la finestra del ravvedimento con sanzioni minime si è già chiusa parzialmente.

La norma di riferimento

Il quadro VE trova fondamento nell’art. 21 del D.P.R. 633/1972, che disciplina l’obbligo di fatturazione, e nell’art. 23, che regola l’annotazione delle fatture emesse. La dichiarazione annuale IVA, disciplinata dall’art. 8 D.P.R. 322/1998, deve essere presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile di ogni anno per il periodo d’imposta precedente.


Dal giorno 1 al giorno 90: la finestra della dichiarazione tardiva o correttiva

A ridosso del 30 aprile — o entro 90 giorni da quella data (cioè entro il 29 luglio) — il contribuente che si accorge di aver omesso operazioni nel quadro VE ha ancora davanti a sé lo strumento più efficiente e meno costoso: la dichiarazione correttiva nei termini (se la scadenza non è ancora passata) o la dichiarazione tardiva (se è passata ma non sono decorsi 90 giorni).

La dichiarazione correttiva nei termini si presenta semplicemente ritrasmettendo il modello IVA con i dati corretti, sovrascrivendo il precedente. Non comporta alcuna sanzione per la dichiarazione in sé (eventuali maggiori imposte vanno versate con gli interessi e le sanzioni per omesso versamento).

La dichiarazione tardiva — presentata tra il giorno 1 e il 90° dopo il 30 aprile — è considerata valida a tutti gli effetti dall’ordinamento. Comporta una sanzione fissa da 250 a 2.000 euro (art. 5 c. 1 D.Lgs. 471/1997, come modificato dal D.Lgs. 87/2024 per le violazioni dal 1° settembre 2024), riducibile a soli 25 euro (1/10 del minimo) tramite ravvedimento operoso con codice tributo 8911.

I termini che si attivano: calcolo pratico.

Se la dichiarazione IVA per l’anno d’imposta 2024 scade il 30 aprile 2025, il termine per la tardiva è il 29 luglio 2025. Questo termine non è sospeso ferialmente per la presentazione in sé, ma i pagamenti delle somme accertate a seguito di comunicazioni di irregolarità sono sospesi tra il 1° agosto e il 4 settembre (art. 7-quater c. 17 D.L. 193/2016).

Cosa può fare il debitore ora. Se ci si trova ancora in questa finestra:

  1. Calcolare l’IVA effettivamente dovuta sulle operazioni omesse dal quadro VE;
  2. Versare l’importo con gli interessi legali (calcolati dal giorno di scadenza del versamento) e la sanzione ridotta per omesso versamento (25% base, ridotta secondo i tempi del ravvedimento);
  3. Presentare la dichiarazione tardiva con il quadro VE corretto.

L’errore tipico di questa fase è presentare la dichiarazione tardiva senza versare contemporaneamente l’imposta e le sanzioni. In tal caso la dichiarazione è valida come titolo per la riscossione, ma il contribuente non beneficia delle riduzioni sanzionatorie del ravvedimento operoso.

Quanto dura realmente. La verifica dell’anomalia da parte dell’Agenzia, grazie ai dati delle fatture elettroniche, può avvenire già entro 2-4 mesi dalla presentazione della dichiarazione. Agire prima di ricevere qualsiasi comunicazione formale è la scelta strategicamente migliore.


Dal giorno 91 alla formale conoscenza del controllo: la grande finestra del ravvedimento post-scadenza

A partire dal 91° giorno dopo il 30 aprile, la dichiarazione IVA si considera omessa ai sensi dell’art. 8 c. 6 D.P.R. 322/1998. Ma — e questo è il punto chiave che molti contribuenti ignorano — presentare comunque la dichiarazione in questa fase è ancora possibile e conveniente, a patto di farlo prima della formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo.

La riforma sanzionatoria introdotta dal D.Lgs. 87/2024, applicabile alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, ha ridisegnato il quadro in modo favorevole al contribuente collaborativo:

  • Dichiarazione infedele (quadro VE compilato, ma con importi inferiori al reale): sanzione del 70% dell’imposta dovuta (art. 5 c. 4 D.Lgs. 471/1997). Se però il contribuente presenta una dichiarazione integrativa prima di qualunque controllo formale e prima della scadenza dei termini di accertamento, la sanzione scende al 50% (art. 5 c. 4.1 D.Lgs. 471/1997). Su questa somma operano poi le ulteriori riduzioni del ravvedimento (1/7 se entro 2 anni dalla violazione, 1/6 se oltre 2 anni e fino alla decadenza, 1/5 entro l’anno successivo alla dichiarazione).
  • Dichiarazione omessa (quadro VE non compilato affatto, o dichiarazione non presentata): sanzione del 120% delle imposte dovute (art. 5 c. 1 D.Lgs. 471/1997). Se però la dichiarazione omessa viene presentata entro i termini di accertamento e prima di un controllo formale, la sanzione si riduce al 75% (art. 5 c. 1-bis D.Lgs. 471/1997), ulteriormente riducibile a 1/4 (cioè al 18,75%) per effetto del ravvedimento.

Il calendario ora corre. Dal momento in cui il contribuente riceve qualsiasi comunicazione formale dell’Agenzia — inclusa una semplice lettera di compliance — la possibilità di beneficiare delle aliquote ridotte per integrativa spontanea pre-controllo si chiude.

L’errore tipico di questa fase è aspettare troppo, confidando che l’Agenzia non abbia i dati per ricostruire il volume d’affari reale. Con la fatturazione elettronica obbligatoria, questo calcolo non tiene più: l’Agenzia vede in quasi tempo reale ogni fattura emessa e la incrocia con i dati LIPE. Il vantaggio del ravvedimento spontaneo si misura in differenza di sanzioni che può valere decine di migliaia di euro.


La lettera di compliance: quando l’Agenzia parla per prima — e cosa fare nei 30 giorni successivi

Prima di notificare un avviso di accertamento, l’Agenzia delle Entrate invia spesso al contribuente una comunicazione di anomalia o lettera di compliance, in cui segnala le discrepanze rilevate tra i dati delle fatture elettroniche (o dei corrispettivi telematici) e quanto indicato nella dichiarazione IVA o nelle LIPE. Queste comunicazioni non sono atti impugnabili, ma segnano un momento cruciale della cronologia: da quel giorno in poi, il contribuente non può più avvalersi del ravvedimento con le aliquote sanzionatorie ridotte per integrativa spontanea.

I termini che si attivano. Ricevuta la lettera, il contribuente di solito ha 30 giorni per rispondere e segnalare eventuali dati non considerati dall’Agenzia. Questo termine non è perentorio ai fini della decadenza dei diritti, ma rispettarlo consente di evitare l’apertura di procedure di accertamento formale.

Cosa può fare il debitore ora. La lettera di compliance è, paradossalmente, un’opportunità:

  • Se le anomalie segnalate sono reali, il contribuente può versare l’imposta dovuta e presentare integrativa, beneficiando ancora delle riduzioni sanzionatorie del ravvedimento operoso ordinario (anche se non più della riduzione al 50% riservata all’integrativa ante-controllo);
  • Se le anomalie segnalate sono errate (dati già dichiarati in modo diverso, operazioni esenti o fuori campo erroneamente classificate come imponibili), la risposta alla compliance è la sede per chiarire e documentare.

L’errore tipico di questa fase è ignorare la lettera, o rispondere senza documentazione adeguata. Un risposta generica (“i dati in dichiarazione sono corretti”) senza allegare i registri IVA e le fatture di riferimento raramente convince l’Ufficio e accelera invece l’emissione dell’avviso.

Quanto dura realmente. Dall’invio della lettera di compliance all’apertura di un’istruttoria formale passano in media 2-6 mesi. L’Agenzia, ricevuta la risposta, può archiviare, richiedere ulteriori informazioni (questionario ex art. 51 D.P.R. 633/1972) o procedere direttamente allo schema di atto per il contraddittorio.


Lo schema di atto e il contraddittorio obbligatorio (art. 6-bis Statuto): i 60 giorni più importanti dell’intera procedura

A questo punto la procedura entra in una nuova fase, quella che — da aprile 2024 in poi — nessun avviso di accertamento può saltare senza rischiare l’annullamento. Il D.Lgs. 219/2023 ha introdotto nell’art. 6-bis dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000) l’obbligo generalizzato del contraddittorio preventivo: prima di notificare qualsiasi avviso di accertamento autonomamente impugnabile, l’Agenzia deve comunicare al contribuente lo schema di atto con 60 giorni di anticipo, per consentire controdeduzioni scritte.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21271 del 25 luglio 2025, hanno confermato che gli accertamenti “a tavolino” devono essere sempre preceduti da contraddittorio effettivo, senza che il contribuente sia tenuto a superare la cosiddetta “prova di resistenza”. L’invalidità dell’atto emesso senza contraddittorio discende in modo oggettivo dalla violazione procedurale, a norma dell’art. 7-bis dello Statuto (regime di annullabilità).

La norma è chiara: l’omissione del contraddittorio non rende l’atto inesistente di diritto (nullità assoluta), ma lo rende annullabile su eccezione di parte. Questo significa che il contribuente che riceve un avviso senza aver visto lo schema preliminare deve eccepire il vizio in giudizio con il ricorso introduttivo, a pena di decadenza: se non lo fa, l’atto diventa definitivo.

I termini che si attivano:

  • 60 giorni dallo schema di atto per presentare controdeduzioni (termine perentorio prima del quale l’avviso non può essere notificato);
  • Se i 60 giorni scadono oltre il termine ordinario di decadenza del potere accertativo, o se meno di 120 giorni separano lo schema dall’ordinaria scadenza, il termine di accertamento si proroga di 120 giorni.

Cosa può fare il debitore ora. Questa è la finestra difensiva più preziosa dell’intera procedura:

  • Presentare controdeduzioni scritte puntuali, documentate, con i registri IVA, le fatture, i contratti;
  • Eccepire vizi formali dello schema (motivazione generica, errata qualificazione delle operazioni, erroneo calcolo dell’imponibile);
  • Chiedere l’accesso agli atti del fascicolo per verificare quali prove ha in mano l’Agenzia;
  • Negoziare l’adesione già in questa sede, evitando che l’accertamento venga emesso nella forma più onerosa.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in quanto avvocato cassazionista, assiste i contribuenti anche nella fase pre-accertamento, elaborando memorie difensive tecnicamente solide che spesso portano a una riduzione significativa della pretesa già prima della notifica dell’avviso definitivo.

L’errore tipico di questa fase è non rispondere allo schema di atto, o rispondere con memorie generiche. L’Ufficio è tenuto a considerare le osservazioni e a motivare quelle che respinge: una buona memoria difensiva in questa sede impone all’Agenzia di confutare argomenti specifici, il che — in caso di successivo ricorso — rafforza la posizione del contribuente.

Quanto dura realmente. Tra lo schema di atto e la notifica dell’avviso definitivo passano in media 3-6 mesi.


La notifica dell’avviso di accertamento: i termini di decadenza e i 60 giorni per reagire

Il calendario ora corre in modo inesorabile. L’Agenzia delle Entrate notifica l’avviso di accertamento per maggiore IVA (recupero dell’imposta non dichiarata nel quadro VE), interessi moratori e sanzioni. Da questo momento in poi il contribuente ha 60 giorni per scegliere come reagire, e ogni giorno conta.

I termini di decadenza dell’Agenzia

Prima ancora di valutare cosa fare, occorre verificare che l’accertamento sia stato notificato entro i termini di legge:

  • Dichiarazione infedele (quadro VE compilato ma errato): avviso notificabile entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (art. 57 D.P.R. 633/1972). Per la dichiarazione IVA 2022 (anno d’imposta 2021), il termine è il 31 dicembre 2027.
  • Dichiarazione omessa (quadro VE del tutto assente o dichiarazione non presentata): avviso notificabile entro il 31 dicembre del 7° anno successivo. Per l’anno d’imposta 2021, il termine è il 31 dicembre 2029.
  • Raddoppio dei termini: in presenza di violazioni che configurano reati tributari e denuncia penale presentata entro i termini ordinari, i termini raddoppiano (art. 43-bis D.P.R. 600/1973). La Cassazione, ord. 5131/2025, ha confermato che il raddoppio opera solo quando la denuncia è effettivamente trasmessa all’autorità giudiziaria entro il termine ordinario.

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una significativa novità: il nuovo art. 54-bis.1 D.P.R. 633/1972 consente all’Agenzia di procedere alla liquidazione automatica dell’IVA anche in caso di dichiarazione omessa, sulla base delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici. Questa liquidazione — applicabile alle annualità ancora accertabili alla data di entrata in vigore, cioè dal 2018 in poi — è considerata “omessa” anche la dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell’imposta (tra cui il quadro VE). Il contribuente ha 60 giorni per segnalare dati non considerati o versare il dovuto con interessi.

Il contenuto dell’avviso e i vizi formali

Un avviso di accertamento per omissioni nel quadro VE deve indicare con precisione: la base imponibile accertata, l’aliquota IVA applicata, la maggiore imposta, gli interessi calcolati al tasso legale, le sanzioni con la loro base di calcolo. L’assenza di elementi essenziali può incidere sulla tenuta in giudizio (art. 7 Statuto del Contribuente, art. 7-bis per l’annullabilità). La motivazione deve consentire di comprendere il percorso logico e probatorio dell’accertamento.

Cosa può fare il debitore ora. Nei 60 giorni dalla notifica dell’avviso il contribuente può scegliere tra tre strade, non sempre mutuamente esclusive:

  1. Acquiescenza: pagare entro 60 giorni con riduzione delle sanzioni a 1/3 (art. 15 D.Lgs. 218/1997). Chiude la partita senza contenzioso;
  2. Accertamento con adesione: presentare istanza entro 30 giorni dall’avviso (o entro 15 giorni se è stato preceduto dallo schema di atto con contraddittorio). Il termine per l’impugnazione si sospende per 30 giorni. In adesione è possibile concordare una riduzione dell’imponibile e delle sanzioni a 1/3 del minimo;
  3. Ricorso in Corte di Giustizia Tributaria: proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica (art. 21 D.Lgs. 546/1992). Il ricorso sospende la riscossione provvisoria fino alla sentenza di primo grado per le somme eccedenti il 50% (art. 47 D.Lgs. 546/1992).

L’errore tipico di questa fase è lasciare decorrere i 60 giorni senza fare nulla. L’avviso diventa definitivo, si trasforma in cartella di pagamento e apre la strada alla riscossione coattiva (fermo amministrativo, ipoteca legale, pignoramento). Il termine è perentorio e non prorogabile.

Quanto dura realmente. Se si sceglie l’accertamento con adesione, la definizione può richiedere 2-4 mesi dall’istanza. Se si sceglie il ricorso, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado impiega in media 12-24 mesi per emettere sentenza (i dati 2025 rivelano una riduzione media di 70 giorni nei tempi del primo grado).


Il processo tributario di primo grado: da 6 a 24 mesi, e le carte da giocare

Una volta depositato il ricorso, la causa entra nell’orbita della Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione Tributaria Provinciale, ribattezzata dalla riforma del D.Lgs. 149/2022 e D.Lgs. 130/2022). Le regole del processo tributario riformato offrono al contribuente strumenti nuovi che, se ben usati, incidono significativamente sull’esito.

Le carte difensive principali in un ricorso per omissioni nel quadro VE:

  • Vizi procedurali: omissione del contraddittorio obbligatorio (art. 6-bis Statuto), mancata motivazione adeguata, notifica irregolare dell’avviso;
  • Vizi di merito: errata qualificazione delle operazioni (l’Agenzia contesta come imponibili operazioni esenti, o fuori campo, o con aliquota diversa), erroneo calcolo dell’imponibile (doppia contestazione di ricavi già dichiarati in un periodo d’imposta diverso), operazioni già oggetto di LIPE o di accertamento parziale precedente;
  • Principio di proporzionalità: il contribuente può eccepire che la sanzione del 70% sull’intera base imponibile sia sproporzionata rispetto alla violazione, specie in presenza di elementi che escludono il dolo.

Quanto dura realmente. La sentenza di primo grado arriva in media dopo 12-24 mesi dal deposito del ricorso, con variabilità significativa a seconda del carico della sezione. Durante questo periodo, il contribuente deve versare in via provvisoria il 50% delle somme accertate (art. 68 D.Lgs. 546/1992), salvo sospensiva cautelare.

I termini che si attivano. La sentenza di primo grado va notificata (o comunicata d’ufficio) e il termine per l’appello è di 60 giorni dalla notificazione o di 6 mesi dal deposito (termine lungo).

L’errore tipico di questa fase è non coltivare adeguatamente la prova documentale. Il processo tributario ammette oggi la prova testimoniale scritta (novità della riforma 2022), ma il peso della documentazione — registri IVA, fatture, contratti, estratti conto, corrispondenza con i clienti — rimane il pilastro della difesa.


Il giudizio d’appello e la Cassazione: il calendario si allunga ma i principi di diritto cambiano il gioco

Da questo momento in poi il tempo della procedura si allunga, ma cambiano anche le regole. Il giudizio di secondo grado davanti alla Corte di Giustizia Tributaria regionale (ex CTR) dura in media 18-36 mesi. In Cassazione si può attendere 3-5 anni. Ma portare la causa fino in fondo non è necessariamente una sconfitta differita: è spesso la sede in cui i principi di diritto più favorevoli al contribuente vengono applicati con maggiore rigore.

In materia di IVA e operazioni imponibili non dichiarate, la Cassazione ha tracciato negli ultimi anni orientamenti chiari che un difensore esperto sa sfruttare:

  • Sulla ripartizione dell’onere della prova: l’Amministrazione deve dimostrare l’effettività delle operazioni che contesta come non dichiarate, con indizi gravi, precisi e concordanti (Cass. n. 22490/2023; n. 14610/2023; n. 33656/2024);
  • Sull’assorbimento delle sanzioni prodromiche: la sanzione per dichiarazione infedele (70%) assorbe quella per l’indebita detrazione correlata (Cass. ord. n. 4187/2025);
  • Sul contraddittorio ante-accertamento: le Sezioni Unite con sent. n. 21271/2025 hanno definitivamente sancito che gli accertamenti “a tavolino” senza contraddittorio sono annullabili senza che il contribuente debba fornire la prova di resistenza;
  • Sul raddoppio dei termini: opera solo se la denuncia penale è effettivamente trasmessa all’autorità giudiziaria entro il termine ordinario (Cass. ord. 5131/2025).

Quanto dura realmente. In Cassazione, i tempi medi sono di 3-5 anni. Con la riforma tributaria, le controversie di importo inferiore a 3.000 euro sono definite dal giudice monocratico in tempi più brevi.


La stessa procedura, due calendari — come agire alle finestre giuste cambia tutto

Ipotesi A: Alfa Srl — chi agisce nel momento giusto

Alfa Srl, società di costruzioni di Benevento, presenta la dichiarazione IVA per l’anno 2024 (scadenza 30 aprile 2025) indicando nel quadro VE un imponibile di 487.300 euro. In sede di revisione interna, il commercialista si accorge a giugno 2025 che tre fatture attive di dicembre 2024, per un totale imponibile di 43.800 euro (IVA al 22% = 9.636 euro), erano state registrate a gennaio 2025 per errore e non erano confluite nel quadro VE 2024.

Il commercialista agisce immediatamente:

  • 25 giugno 2025 (prima di qualsiasi comunicazione dell’Agenzia): presenta dichiarazione integrativa con quadro VE corretto a 531.100 euro;
  • Versa con F24: IVA dovuta 9.636 euro + interessi legali (6% annuo dal 16 giugno 2025, cioè circa 96 euro per 9 giorni) + sanzione ridotta (50% di 9.636 = 4.818 euro, ridotta a 1/7 per ravvedimento entro 2 anni = 688,29 euro);
  • Costo totale: 10.420,29 euro incluse sanzioni e interessi.

Se l’Agenzia avesse notificato un avviso di accertamento senza che Alfa avesse presentato integrativa, il costo sarebbe stato: 9.636 euro di IVA + interessi + sanzione del 70% (6.745,20 euro) = circa 16.477 euro oltre alle spese di difesa.

Risparmio dall’aver agito nella finestra corretta: circa 6.000 euro.

Ipotesi B: Beta Srl — chi lascia scorrere il calendario

Beta Srl, agenzia di servizi di Milano, presenta la dichiarazione IVA 2023 (anno 2022) con un quadro VE che omette completamente 128.400 euro di corrispettivi da servizi resi a privati. Non presenta dichiarazione integrativa. A settembre 2024 riceve una lettera di compliance che segnala l’anomalia.

Beta non risponde alla compliance. A marzo 2025 l’Agenzia notifica lo schema di atto: 128.400 euro di imponibile non dichiarato, IVA al 22% = 28.248 euro, interessi al 6% per 2 anni = 3.389,76 euro, sanzione del 70% = 19.773,60 euro. Beta non presenta controdeduzioni sullo schema.

Ad agosto 2025 viene notificato l’avviso definitivo. I legali di Beta presentano ricorso. La controversia entra nel ruolo della Corte di Giustizia Tributaria.

Costo accumulato al momento del ricorso: tributo 28.248 + interessi 3.389,76 + sanzione 19.773,60 + versamento provvisorio (50% del totale in pendenza di giudizio) + spese di difesa. L’importo totale supera i 70.000 euro.

Se Beta avesse presentato integrativa prima della compliance, con sanzione al 50% ridotta al ravvedimento, avrebbe pagato circa 32.000 euro in totale. Il ritardo le è costato oltre 38.000 euro in più.


I binari paralleli: come cambia la timeline se il contribuente attiva un rimedio

Binario 1 — Il ravvedimento operoso prima dell’avviso

Se il contribuente si ravvede prima di ricevere lo schema di atto, può versare l’imposta omessa con sanzioni ridotte e chiudere la posizione senza contenzioso. La dichiarazione integrativa “a sfavore” (che aumenta il debito) è sempre ammessa entro i termini di accertamento (art. 8 c. 6-bis D.P.R. 322/1998). Le riduzioni sanzionatorie applicabili sono quelle dell’art. 13 D.Lgs. 472/1997, progressivamente decrescenti in funzione del tempo trascorso dalla violazione.

Attenzione: il ravvedimento operoso “classico” richiede il versamento contestuale di imposta, interessi e sanzione. Se il contribuente non ha liquidità sufficiente, può valutare la rateizzazione concordata con l’Ufficio nel contraddittorio o nell’adesione, che invece consente di dilazionare il debito.

Binario 2 — L’accertamento con adesione

Notificato l’avviso, il contribuente che non vuole o non può pagare integralmente può proporre istanza di accertamento con adesione. In adesione si discute nel merito la pretesa dell’Agenzia: importo dell’imponibile, qualificazione delle operazioni, calcolo delle sanzioni. La definizione in adesione comporta la riduzione delle sanzioni a 1/3 del minimo dell’irrogabile. Il pagamento può essere rateizzato (fino a 8 rate trimestrali).

Binario 3 — L’autotutela obbligatoria

Con il D.Lgs. 219/2023 è stata introdotta l’autotutela obbligatoria (art. 10-quater Statuto del Contribuente): l’Agenzia è tenuta ad annullare d’ufficio gli atti palesemente illegittimi per errore sul presupposto d’imposta. Se l’omissione nel quadro VE era frutto di un errore nella qualificazione dell’operazione (es. l’Agenzia ha contestato come imponibile un’operazione esente, o viceversa), il contribuente può investire direttamente dell’Ufficio chiedendo l’annullamento in autotutela.


Le 5 finestre critiche: i momenti in cui agire o non agire cambia l’esito

Finestra 1 — Entro il 29 luglio (90 giorni dalla scadenza dichiarativa) Dichiarazione tardiva con sanzione fissa (250-2.000 euro) ridotta a 25 euro con ravvedimento. È la finestra con il costo sanzionatorio più basso in assoluto per omissioni nel quadro VE. Chi non la usa perde la soluzione meno costosa.

Finestra 2 — Dal 91° giorno alla formale conoscenza del controllo Integrativa spontanea con sanzione al 50% (infedele) o 75% (omessa) riducibile ulteriormente con il ravvedimento. È la finestra più ampia ma con scadenza improvvisa: si chiude nel momento in cui si riceve qualsiasi comunicazione formale dell’Agenzia. Chi non la usa quando può, perché “tanto non sanno”, rischia di perdere 30-40 punti percentuali di riduzione sanzionatoria.

Finestra 3 — I 60 giorni dello schema di atto Il contraddittorio preventivo obbligatorio è la sede per contestare la pretesa prima che diventi un avviso definitivo. Presentare memorie difensive solide può portare a stralci significativi dell’imponibile contestato o alla riduzione delle sanzioni. Chi non risponde allo schema di atto autorizza di fatto l’Agenzia a emettere l’avviso nella forma più penalizzante.

Finestra 4 — I 60 giorni dall’avviso di accertamento Ricorso o adesione: la scelta deve essere consapevole e strategica. Presentare sia l’istanza di adesione sia il ricorso (depositando il ricorso dopo la conclusione del tentativo di adesione) è possibile e consente di mantenere aperte entrambe le opzioni. Chi lascia decorrere questi 60 giorni senza fare nulla trasforma la pretesa in debito definitivo e apre la strada all’esecuzione coattiva.

Finestra 5 — La sentenza di primo grado Se il ricorso è stato accolto parzialmente o respinto, l’appello va proposto entro 60 giorni dalla notificazione. La sentenza di primo grado favorevole all’Agenzia non è ancora definitiva, e i principi di diritto favorevoli al contribuente in Cassazione possono ribaltare il quadro. Chi rinuncia all’appello perché “è già tutto perso” perde l’unica finestra per applicare orientamenti giurisprudenziali più recenti e favorevoli.


Le domande sul tempo: risposte sulle finestre temporali che più confondono

“Ho omesso operazioni nel quadro VE due anni fa. Posso ancora presentare l’integrativa?” Sì, purché non abbiate ancora ricevuto comunicazioni formali dell’Agenzia (accessi, ispezioni, verifica, lettera di compliance) e i termini di accertamento non siano ancora scaduti. La dichiarazione integrativa “a sfavore” è ammessa fino alla scadenza dei termini di decadenza (5 anni dalla presentazione della dichiarazione per l’infedele, 7 anni per l’omessa). Presentarla ora consente di beneficiare della sanzione ridotta rispetto all’accertamento d’ufficio.

“Ho ricevuto una lettera di compliance. Posso ancora fare il ravvedimento?” La lettera di compliance segna la “formale conoscenza” di una “qualunque attività di accertamento amministrativo”. Tecnicamente, la giurisprudenza è ancora divisa su se una semplice lettera di compliance (non una verifica formale) precluda o meno il ravvedimento pieno. La Cassazione, sentenza n. 26274/2023, ha precisato che una mera “richiesta di chiarimenti” non preclude la possibilità di ravvedimento. In ogni caso, è fortemente consigliato agire entro la risposta alla compliance, non dopo.

“Ho 60 giorni dall’avviso di accertamento. Ma il legale dice che ci vuole tempo per studiare la pratica. Posso chiedere una proroga?” No: il termine di 60 giorni per il ricorso (art. 21 D.Lgs. 546/1992) è perentorio e non prorogabile. Tuttavia, presentare un’istanza di accertamento con adesione entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso sospende il termine per l’impugnazione per 30 giorni (se l’avviso era stato preceduto dal contraddittorio). Questo consente di guadagnare tempo senza perdere la possibilità di ricorrere.

“Dopo la sentenza di primo grado favorevole all’Agenzia, devo continuare a pagare?” In pendenza di appello, il contribuente è tenuto a versare i 2/3 delle somme dovute in base alla sentenza (art. 68 c. 1 lett. b D.Lgs. 546/1992). Il pagamento è provvisorio e reversibile in caso di soccombenza dell’Agenzia nel grado successivo.

“Quanto può andare avanti la procedura?” Fino in Cassazione, la procedura può durare 7-12 anni dalla violazione originaria. In presenza di violazioni penalmente rilevanti (IVA evasa superiore a 250.000 euro per singolo periodo d’imposta, ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 74/2000 per omessa dichiarazione), si apre parallelamente un procedimento penale con termini di prescrizione decennali.


Le pronunce che scandiscono la procedura

Di seguito i riferimenti giurisprudenziali più rilevanti, ordinati per tappa della timeline a cui si riferiscono.

Tappa 2-3 — Ravvedimento e integrativa:

  1. Cass. ord. n. 4187/2025 — ha precisato che la sanzione per infedele dichiarazione, regolarizzata con ravvedimento operoso, assorbe quella per omessi acconti connessi alla stessa violazione. Il contribuente che presenta integrativa non è sanzionabile separatamente per il carente versamento degli acconti derivante dall’infedeltà.
  2. Cass. sent. n. 26274/2023 — ha chiarito che una mera “richiesta di chiarimenti” o comunicazione di irregolarità da parte del Fisco non preclude la possibilità del ravvedimento operoso; rimane così aperta la finestra della regolarizzazione spontanea anche a fronte di comunicazioni informali.
  3. Cass. sent. n. 31010/2023 — in tema di dichiarazione fraudolenta, ha precisato che la non punibilità ex art. 13 D.Lgs. 74/2000 si estende, dopo L. 157/2019, anche ai reati di frode fiscale se il debito è estinto con ravvedimento prima dei controlli formali.

Tappa 4 — Contraddittorio obbligatorio:

  1. Cass. Sez. Unite n. 21271 del 25 luglio 2025 — sentenza fondamentale: gli accertamenti “a tavolino” emessi senza contraddittorio obbligatorio (art. 6-bis Statuto, introdotto dal D.Lgs. 219/2023) sono annullabili senza che il contribuente debba superare la prova di resistenza. L’invalidità discende oggettivamente dalla violazione procedurale.
  2. Corte Cost. n. 47/2023 — ha ribadito che l’inosservanza del contraddittorio ante-accertamento può portare all’invalidità se il contribuente dimostra il pregiudizio sostanziale; principio confermato e rafforzato poi dalla Cass. SU 21271/2025 che ha eliminato la prova di resistenza per gli atti post-aprile 2024.

Tappa 5 — Avviso di accertamento: onere della prova:

  1. Cass. ord. n. 31446 del 2 dicembre 2025 — in materia IVA e operazioni (soggettivamente) inesistenti, l’Amministrazione ha l’onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore fosse fittizio ma anche che il destinatario fosse consapevole dell’inserimento delle operazioni in un sistema di evasione. Principio speculare applicabile alla contestazione di operazioni “attive” omesse: l’Agenzia deve avere prove adeguate.
  2. Cass. ord. n. 22490/2023 — il diniego del diritto di detrazione IVA costituisce eccezione al principio di neutralità: l’onere probatorio in primo luogo grava sull’Amministrazione per l’elemento soggettivo dell’operazione contestata.
  3. Cass. sent. n. 25049 del 11 settembre 2025 — ha confermato che i movimenti bancari rilevati dai conti rappresentano una presunzione legale juris tantum di ricavi imponibili: spetta al contribuente fornire la prova contraria indicando la provenienza e la natura dei singoli versamenti. Principio rilevante per le ricostruzioni induttive del volume d’affari in caso di omissione del quadro VE.

Tappa 6-7 — Adesione e contenzioso:

  1. Cass. pen. Sez. III, ord. n. 24340 del 20 giugno 2024 — ha confermato che il pagamento integrale del debito tributario prima della formale conoscenza del procedimento penale costituisce causa di non punibilità per i reati di dichiarazione infedele e omessa (art. 13 D.Lgs. 74/2000). Rilevante per i contribuenti con IVA evasa sopra soglia penale che vogliono chiudere anche il profilo criminale.
  2. Cass. ord. 5131/2025 — ha precisato che il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazioni che configurano reati tributari opera solo quando la denuncia penale è effettivamente trasmessa all’autorità giudiziaria entro il termine ordinario. Un’eccezione difensiva cruciale per le annualità “lontane”.
  3. Cass. ord. n. 3135 del 12 febbraio 2026 — in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, una volta forniti indizi gravi, precisi e concordanti da parte dell’Amministrazione, la prova contraria spettante al contribuente non può essere superata dalla sola regolarità formale delle scritture contabili.
  4. Cass. Sez. V n. 16279 del 12 giugno 2024 — si è occupata della spettanza della detrazione IVA in caso di contratto nullo, precisando che il titolo civilistico dell’operazione influisce sulla qualificazione IVA: principio utile per contestare la riqualificazione di operazioni da esenti a imponibili nell’avviso di accertamento.

Cosa può fare lo Studio Monardo per te, tappa per tappa

Ricevuto un avviso di accertamento — o scoperta un’omissione nel quadro VE — la domanda più frequente è: “da dove comincio?”. La risposta dipende da dove sei nel calendario della procedura. Studio Monardo interviene alla tappa in cui ti trovi.

1. Analisi preventiva della dichiarazione IVA e del quadro VE. Prima ancora che arrivi qualunque atto dell’Agenzia, verifichiamo la correttezza del quadro VE confrontandolo con i registri IVA, le fatture elettroniche e i dati LIPE. Identifichiamo eventuali omissioni e calcoliamo il costo del ravvedimento spontaneo rispetto al rischio accertativo.

2. Assistenza nel ravvedimento operoso. Se sei nella finestra pre-accertamento, predisponiamo la dichiarazione integrativa, calcoliamo l’imposta, gli interessi e la sanzione ridotta applicando correttamente il cumulo giuridico (art. 12 D.Lgs. 472/1997 come modificato dal D.Lgs. 87/2024), e predisponiamo il modello F24 con i codici tributo corretti.

3. Risposta alla lettera di compliance. Esaminiamo le anomalie segnalate dall’Agenzia, le confrontiamo con la documentazione contabile e fiscale, e predisponiamo una risposta tecnica documentata che può portare all’archiviazione senza accertamento.

4. Memoria difensiva nello schema di atto (contraddittorio). Nei 60 giorni dello schema di atto — la finestra critica n. 2 — predisponiamo controdeduzioni tecniche che eccepiscono vizi formali e sostanziali della pretesa. L’obiettivo è ridurre l’imponibile contestato prima che l’avviso definitivo venga emesso.

5. Accertamento con adesione. Assistiamo il contribuente nella fase negoziale con l’Ufficio, valutando se la definizione in adesione è più conveniente del contenzioso in funzione della solidità degli argomenti difensivi, dell’importo e del profilo di rischio.

6. Ricorso in Corte di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado. Predisponiamo il ricorso articolando sia i vizi procedurali (contraddittorio omesso, motivazione carente, notifica nulla) sia i vizi di merito (errata qualificazione delle operazioni, erroneo calcolo dell’imponibile, violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni).

7. Ricorso in Cassazione. La continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione — con lo stesso difensore — è uno degli elementi che caratterizza l’assistenza dello studio. I motivi di ricorso vengono costruiti fin dal primo grado con un’ottica di legittimità.

8. Autotutela e istanza di annullamento. In presenza di vizi palesi dell’accertamento (errore sul presupposto d’imposta, violazione del contraddittorio, decadenza dei termini), presentiamo istanza di autotutela ai sensi dell’art. 10-quater dello Statuto.

9. Gestione del profilo penale. Per importi di IVA evasa superiori alle soglie di punibilità (250.000 euro per omessa dichiarazione; 150.000 euro per infedele), coordiniamo la difesa tributaria con quella penale, sfruttando gli strumenti di non punibilità previsti dall’art. 13 D.Lgs. 74/2000.

10. Monitoraggio costante dei termini. Teniamo sotto controllo ogni scadenza della procedura (termini di accertamento, sospensione feriale 1-31 agosto per i versamenti accertati, sospensione delle comunicazioni in agosto e dicembre).


L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In quanto avvocato cassazionista con esperienza consolidata nel diritto tributario e nel contenzioso IVA, l’Avv. Monardo è il punto di riferimento per i contribuenti che intendono difendersi dagli avvisi di accertamento per omissioni nel quadro VE con una strategia unitaria e coerente, che non cambia interlocutore tra il contraddittorio amministrativo, il primo grado, l’appello e la Cassazione. Lo staff multidisciplinare — avvocati e commercialisti che lavorano in sinergia sullo stesso fascicolo — garantisce che la difesa giuridica e l’analisi contabile parlino la stessa lingua, riducendo i rischi di disallineamenti che in sede di giudizio possono costare punti decisivi.


Conclusione: il tempo è la risorsa più preziosa del contribuente e la più sprecata

Il tempo è la risorsa più preziosa del contribuente — e la più sprecata — nella procedura per omessa indicazione di operazioni imponibili nel quadro VE. Ogni finestra che si lascia scorrere senza agire si traduce in una sanzione più alta, in meno argomenti difensivi disponibili, in meno margine negoziale con l’Agenzia. La differenza tra chi ha ravveduto nei 90 giorni e chi ha aspettato l’avviso di accertamento può valere, su un debito IVA di 30.000 euro, oltre 20.000 euro di sanzioni aggiuntive.

Lo Studio Monardo assiste le imprese e i professionisti in questa materia con la competenza specifica di un cassazionista che conosce i termini, gli orientamenti giurisprudenziali più recenti e le leve tecniche che, tappa per tappa, possono ridurre il costo complessivo della vicenda. Questo tipo di controversia richiede un coordinamento bancario e tributario che solo uno staff multidisciplinare strutturato è in grado di garantire.

📩 Se hai ricevuto un avviso di accertamento per omissioni nel quadro VE, se hai scoperto un errore nella tua dichiarazione IVA o se vuoi capire in quale tappa ti trovi e cosa fare adesso, contatta immediatamente lo Studio Monardo. Tutti i riferimenti per raggiungerci sono in fondo a questa pagina: agire oggi significa avere ancora aperte le finestre difensive più vantaggiose.


Avv. Giuseppe Angelo Monardo — Studio Legale Monardo Normativa e giurisprudenza aggiornate a luglio 2026


Approfondimento: la nuova liquidazione automatica IVA della Legge di Bilancio 2026 — cosa cambia nella cronologia

La Legge di Bilancio 2026 (art. 1 c. 111 L. 199/2025) ha introdotto nel D.P.R. 633/1972 un nuovo art. 54-bis.1, che rivoluziona il modo in cui l’Agenzia delle Entrate può agire in presenza di dichiarazioni IVA omesse — e, per estensione, in presenza di dichiarazioni presentate senza i quadri dichiarativi essenziali come il quadro VE.

Come funziona la liquidazione automatica

Con il nuovo istituto, l’Agenzia può procedere alla liquidazione dell’IVA anche in assenza di dichiarazione, avvalendosi di procedure automatizzate e sulla base di tre fonti di dati:

  1. Le fatture elettroniche emesse e ricevute (sistema SDI);
  2. I corrispettivi telematici trasmessi dai registratori di cassa;
  3. I dati delle comunicazioni periodiche delle liquidazioni IVA (LIPE).

Questo significa che l’Agenzia può calcolare l’IVA dovuta per un anno d’imposta senza necessità di un accertamento tradizionale analitico-induttivo, incrociando i dati digitali già in suo possesso. La liquidazione così calcolata viene comunicata al contribuente, che ha 60 giorni per:

  • Segnalare dati non considerati o valutati erroneamente;
  • Fornire chiarimenti;
  • Oppure versare l’imposta dovuta con interessi.

Un dettaglio che cambia tutto: la dichiarazione “presentata” ma priva del quadro VE

La norma contiene una disposizione di straordinario rilievo pratico: si considera omessa anche la dichiarazione IVA trasmessa nei termini ma priva dei quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell’imposta. I quadri identificati dalla dottrina come necessari sono, in primo luogo, proprio quelli contenenti l’imposta derivante dalle operazioni di vendita — cioè il quadro VE.

In altri termini, una dichiarazione IVA presentata puntualmente entro il 30 aprile ma con il quadro VE lasciato in bianco, o compilato solo in parte, può essere equiparata a una dichiarazione omessa ai fini della liquidazione automatica. Questo ha due conseguenze dirette sulla cronologia:

  • Il termine di accertamento si allunga da 5 a 7 anni (dal quinto anno successivo al settimo);
  • L’Agenzia può procedere con liquidazione automatica, senza aspettare una verifica tradizionale;
  • Il credito IVA risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente non viene computato nella liquidazione automatica (non si tiene conto del credito IVA pregresso; dall’imposta dovuta sono scomputati solo i versamenti effettuati).

Quest’ultimo punto è particolarmente penalizzante: un contribuente che aveva un credito IVA rilevante riportato dall’anno precedente si vede ignorare quel credito nella liquidazione automatica, con un esborso molto più alto rispetto a quanto avrebbe pagato se la dichiarazione fosse stata regolarmente presentata con tutti i quadri compilati. Il credito pregresso potrà essere riconosciuto nel corso del contraddittorio, ma non automaticamente.

Come si inserisce nella cronologia

La liquidazione automatica si colloca temporalmente tra la lettera di compliance e l’avviso di accertamento tradizionale, come una procedura a sé stante. Il contribuente che riceve la comunicazione di liquidazione automatica si trova in una posizione paradossale: l’atto non è tecnicamente un “avviso di accertamento” impugnabile nell’immediato, ma produce gli stessi effetti pratici di una pretesa impositiva. La prudenza impone di rispondere entro 60 giorni con documentazione completa, anche se si ritiene la pretesa errata, per evitare che la liquidazione divenga definitiva con le conseguenze sanzionatorie più pesanti.

La finestra difensiva più importante in presenza di liquidazione automatica è la risposta nei 60 giorni: in questa sede il contribuente può far valere il credito IVA dell’anno precedente, documentare le operazioni esenti o fuori campo erroneamente inserite nel calcolo automatico, e contestare le aliquote applicate sui corrispettivi ricostruiti.


Approfondimento: le sanzioni nel dettaglio — calcolare quanto si deve e quanto si può risparmiare

Uno degli errori più frequenti nel gestire un’omissione nel quadro VE è non saper calcolare con precisione le sanzioni applicabili in ogni fase. Questo impedisce di fare confronti corretti tra il costo del ravvedimento e il costo di un eventuale accertamento, e quindi di prendere decisioni strategiche informate.

Il quadro sanzionatorio post D.Lgs. 87/2024 (violazioni dal 1° settembre 2024)

ViolazioneSanzione baseRavvedimento pre-controlloNote
Dichiarazione tardiva (entro 90 gg)Da 250 a 2.000 €1/10 = 25 €Sanzione fissa; non proporzionale all’imposta
Infedele dichiarazione (quadro VE incompleto)70% dell’imposta50% se integrativa ante-controlloRiduzione ulteriore con ravvedimento operoso
Omessa dichiarazione (oltre 90 gg; o dichiarazione senza quadro VE)120% dell’imposta75% se presentata ante-controlloRiduzione ulteriore con ravvedimento operoso
Omessa fatturazione / documentazione imponibile non registrata70% dell’impostaAssorbe la sanzione prodromicaL’infedele dichiara assorbe le violazioni prodromiche
Omesso versamento IVA periodica25% dell’impostaSi riduce progressivamenteRavvedimento entro 14 giorni: 1/15 per ogni giorno di ritardo

I coefficienti di riduzione del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997)

Quando ci si ravvedeRiduzioneSanzione infedele base 70%Sanzione omessa base 75% (post-novità)
Entro 14 giorni dalla violazione1/15 per giorno4,67% giornaliero → 0% praticamente mai applicabile
Dal 15° al 30° giorno1/107%
Dal 31° al 90° giorno1/97,78%
Entro 1 anno dalla violazione1/88,75%9,37%
Entro 2 anni dalla violazione1/710%10,71%
Oltre 2 anni, entro i termini di accertamento1/611,67%12,5%

Per l’infedele con integrativa ante-controllo, la base è il 50% anziché il 70%: quindi i coefficienti si applicano su una sanzione base già ridotta di un terzo rispetto al regime ordinario.

Esempio numerico completo: omissione di 87.600 euro di imponibile IVA al 22%

IVA dovuta: 87.600 × 22% = 19.272 euro Interessi legali (6% annuo × 14 mesi di ritardo): 19.272 × 6% × 14/12 = 1.348,04 euro

Scenario A — Integrativa spontanea a 10 mesi dalla presentazione della dichiarazione (ante-controllo): Sanzione base: 50% di 19.272 = 9.636 euro Riduzione ravvedimento (entro 1 anno = 1/8): 9.636 / 8 = 1.204,50 euro Totale: 19.272 + 1.348,04 + 1.204,50 = 21.824,54 euro

Scenario B — Accertamento d’ufficio dopo verifica (nessuna regolarizzazione): Sanzione base: 70% di 19.272 = 13.490,40 euro (non riducibile con ravvedimento dopo la formale conoscenza)

  • eventuale acquiescenza (riduzione sanzioni a 1/3): 13.490,40 / 3 = 4.496,80 euro Totale acquiescenza: 19.272 + 1.348,04 + 4.496,80 = 25.116,84 euro Totale senza acquiescenza (sanzione piena): 19.272 + 1.348,04 + 13.490,40 = 34.110,44 euro

Risparmio tra Scenario A e Scenario B (acquiescenza): circa 3.292 euro Risparmio tra Scenario A e Scenario B (sanzione piena, contenzioso perso): circa 12.286 euro

Questi numeri — su un’omissione di medie dimensioni — mostrano perché la finestra del ravvedimento spontaneo è così preziosa. Su importi maggiori (omissioni di 300.000-500.000 euro di imponibile, non infrequenti nei settori edile, manifatturiero o dei servizi B2B), il risparmio può valere decine o centinaia di migliaia di euro.

Il cumulo giuridico (art. 12 D.Lgs. 472/1997 post D.Lgs. 87/2024)

Dalla riforma del 2024, il cumulo giuridico può essere applicato autonomamente dal contribuente in sede di ravvedimento operoso. Questo significa che, in presenza di più violazioni della stessa norma (ad esempio, omissione del quadro VE per più mesi nel corso dello stesso anno), non si sommano le singole sanzioni, ma si applica la sanzione più grave aumentata di un quarto.

Esempio: omessa fatturazione su 3 operazioni nello stesso anno d’imposta, con IVA rispettivamente di 4.440, 2.200 e 1.320 euro (totale 7.960 euro). Sanzione infedele base (70%): 5.572 euro. Con cumulo giuridico: sanzione più grave (3.108 euro su 4.440) aumentata del 25% = 3.885 euro + ravvedimento. Senza cumulo giuridico: 3.108 + 1.540 + 924 = 5.572 euro. Risparmio: circa 1.687 euro per questo esempio.


Il percorso inverso: quando l’accertamento riguarda operazioni che il contribuente ritiene non imponibili

Non tutti gli avvisi di accertamento per “omissioni nel quadro VE” riguardano operazioni che il contribuente ha scientemente non fatturato. Molto spesso la contestazione nasce da una divergenza di qualificazione: l’Agenzia ritiene che una certa operazione fosse imponibile ai fini IVA, il contribuente la aveva trattata come esente, non imponibile o fuori campo.

Queste controversie di qualificazione sono spesso le più difficili da gestire in sede di contraddittorio amministrativo, perché implicano valutazioni giuridiche complesse sull’oggetto della prestazione, sul luogo di esecuzione (regole territoriali IVA degli artt. 7-7septies D.P.R. 633/1972), sull’eventuale applicabilità di esenzioni specifiche (art. 10 D.P.R. 633/1972).

Operazioni esenti erroneamente contestate come imponibili

L’art. 10 D.P.R. 633/1972 elenca le operazioni esenti da IVA: servizi finanziari, assicurativi, sanitari, educativi, locazioni di immobili a uso abitativo, alcune cessioni immobiliari. Se l’Agenzia contesta che un’operazione esente era in realtà imponibile, il contribuente può:

  • Documentare la natura dell’operazione con il contratto e la corrispondenza con il cliente;
  • Richiamare la giurisprudenza UE (le esenzioni IVA hanno radice nella Direttiva 2006/112/CE e la CGUE ha tracciato i confini con sentenze vincolanti per i giudici italiani);
  • Richiedere all’Agenzia di motivare specificamente perché l’operazione non rientra nell’esenzione invocata.

Operazioni fuori campo IVA erroneamente contestate come imponibili

Simile il ragionamento per le operazioni fuori campo IVA (cessioni di aziende, rimborsi spese, operazioni tra soggetti non in regime IVA, ecc.). In questi casi l’avviso di accertamento che recupera IVA è radicalmente errato nel presupposto e va contestato fin dalla risposta allo schema di atto.

Operazioni con aliquota ridotta contestate all’aliquota ordinaria

In alcuni settori (alimentare, editoriale, sanitario, ristrutturazioni edilizie) l’Agenzia può contestare che l’operazione, trattata dal contribuente con aliquota IVA ridotta (4%, 5%, 10%), avrebbe dovuto scontare l’aliquota ordinaria del 22%. La contestazione non riguarda l’omissione dal quadro VE, ma la classificazione dell’imponibile. La difesa deve dimostrare che la natura del bene o del servizio ceduto rientra nelle categorie agevolate della tabella A allegata al D.P.R. 633/1972, con documentazione tecnica e, se necessario, una perizia di parte.


Il tema della prescrizione e della decadenza: quando il tempo gioca a favore del contribuente

Nella cronologia degli atti del Fisco, non tutto corre in senso contrario al contribuente. Ci sono scadenze che l’Agenzia deve rispettare, e la loro violazione è un vizio dell’atto che può essere eccepito in giudizio con effetti dirompenti: l’accertamento notificato fuori termine è radicalmente nullo.

I termini di decadenza per l’accertamento IVA

  • Dichiarazione regolarmente presentata (anche se infedele): l’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione (art. 57 c. 1 D.P.R. 633/1972);
  • Dichiarazione omessa o presentata senza i quadri necessari per la liquidazione: il termine si allunga al 31 dicembre del 7° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (art. 57 c. 2 D.P.R. 633/1972);
  • In presenza di reati tributari con denuncia tempestiva: raddoppio dei termini ordinari.

Come verificare se un accertamento è decaduto

Il calcolo è lineare: si individua l’anno d’imposta contestato, si identifica quando la dichiarazione era (o avrebbe dovuto essere) presentata, e si aggiungono 5 o 7 anni. Se la notifica dell’avviso è avvenuta dopo quella data, l’accertamento è decaduto e va impugnato specificamente su questo punto.

Attenzione: la notifica dell’avviso — non il suo deposito in Posta — è il momento rilevante. Se l’avviso viene consegnato al portiere, il termine per il contribuente decorre dal momento della sua effettiva conoscenza (secondo le regole di notifica degli atti tributari).

La sospensione feriale dei termini

I termini processuali (per il ricorso, per l’appello) sono sospesi dal 1° al 31 agosto per effetto della sospensione feriale (L. 742/1969). Questo significa che se un avviso viene notificato il 20 luglio, il termine di 60 giorni per il ricorso non decorre durante agosto: la scadenza effettiva si sposta in avanti di 31 giorni, al 19 ottobre anziché al 18 settembre. La sospensione feriale riguarda i termini processuali, non quelli per il versamento delle somme.

Viceversa, le comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre (art. 10 D.Lgs. 1/2024). Questo implica che il contribuente non dovrebbe ricevere comunicazioni di irregolarità nei mesi di agosto e dicembre, salvo casi di indifferibilità e urgenza.

La prescrizione del diritto alla riscossione

Distinto dalla decadenza del potere accertativo è il tema della prescrizione del diritto alla riscossione: una volta che l’accertamento è divenuto definitivo (o che la sentenza tributaria è passata in giudicato), l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha un termine per notificare la cartella di pagamento. Ai sensi dell’art. 25 D.P.R. 602/1973, la cartella va notificata entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (per i tributi iscritti a ruolo a seguito di controllo automatizzato) o entro termini diversi in caso di accertamento in corso di verifica. La violazione di questi termini rende la cartella nulla.


FAQ — Le 8 domande che arrivano più spesso allo studio

1. Ho compilato il quadro VE ma con un importo più basso del reale perché ho dimenticato alcune fatture. È “infedele” o “omessa”?

Tecnicamente, la dichiarazione è infedele: è stata presentata, ma con un imponibile inferiore al reale. Questo è il caso più favorevole: la sanzione base è il 70% (anziché il 120% dell’omessa), i termini di accertamento sono 5 anni (anziché 7), e la dichiarazione integrativa ante-controllo porta la sanzione al 50% riducibile con il ravvedimento.

2. L’Agenzia ha contestato operazioni di luglio e agosto. Ha considerato correttamente il periodo feriale nel calcolo degli interessi?

Gli interessi di mora si calcolano dal giorno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata fino al giorno del pagamento effettivo, senza interruzioni per ferie. Il periodo feriale sospende i termini processuali, non il decorso degli interessi. Se l’IVA era dovuta il 16 agosto (versamento mensile di luglio), gli interessi decorrono da quella data.

3. Ho ricevuto uno schema di atto ma non ho risposto. L’Agenzia ha poi emesso l’avviso di accertamento. Posso ancora contestarlo?

Sì: il mancato riscontro allo schema di atto non preclude il ricorso. Ma attenzione: poiché non avete sollevato le eccezioni in sede di contraddittorio, l’Agenzia non è tenuta a motivare il rigetto delle vostre argomentazioni nell’avviso definitivo (non le conosce). Questo indebolisce la posizione in giudizio, perché il giudice valuterà il contraddittorio eventualmente “sprecato”. In ogni caso, il ricorso è ammissibile e può eccepire i vizi del merito e del procedimento.

4. Il commercialista ha sbagliato a compilare il quadro VE. Posso rivalermi su di lui e ridurre le sanzioni per “obiettiva incertezza”?

La responsabilità dell’errore professionale del commercialista è una questione civilistica distinta dal rapporto tributario. Ai fini delle sanzioni IVA, l’art. 6 c. 2 D.Lgs. 472/1997 prevede la non punibilità del contribuente quando la violazione deriva da “incertezza sull’ambito di applicazione della norma” (obiettiva incertezza normativa). L’errore del professionista, da solo, non integra questa causa di esclusione; ma se l’errore era frutto di una qualificazione controversa dell’operazione (es. trattamento come esente di un’operazione per la quale esistono interpretazioni contrastanti), l’obiettiva incertezza può essere eccepita con successo.

5. Ho un’omissione nel quadro VE che coinvolge anche l’IRES (ricavi non dichiarati). Le due procedure sono collegate?

Le violazioni IVA e quelle sui redditi sono autonome, ma l’Agenzia solitamente le contesta insieme, con un unico Processo Verbale di Constatazione (PVC) che poi genera avvisi di accertamento separati per IVA e IRES/IRAP. Le strategie difensive devono essere coordinate: un accordo in adesione sull’accertamento IVA non vincola automaticamente l’accertamento IRES, e viceversa. Il ravvedimento operoso deve essere effettuato separatamente per ciascun tributo.

6. L’Agenzia ha utilizzato i miei movimenti bancari per ricostruire il volume d’affari e contestare l’omissione nel quadro VE. È legittimo?

Sì, è legittimo. L’art. 51 c. 2 D.P.R. 633/1972 consente all’Agenzia di acquisire i dati bancari e di utilizzarli per la ricostruzione dell’imponibile. La Cassazione (sent. n. 25049/2025) ha confermato che gli accrediti sui conti bancari costituiscono una presunzione legale juris tantum di ricavi imponibili. Il contribuente deve fornire la prova contraria, indicando la provenienza e la natura di ogni singolo movimento. Non è sufficiente la sola regolarità formale delle scritture contabili: occorre documentare ogni singolo accredito.

7. Posso chiedere la rateizzazione delle somme accertate nel quadro dell’accertamento con adesione?

Sì: in sede di adesione, il pagamento può essere rateizzato fino a 8 rate trimestrali se l’importo supera i 50.000 euro (in alcuni casi anche fino a 16 rate). Le rate portano interessi al tasso legale. Il mancato pagamento di una rata fa decadere dalla rateizzazione e l’intero importo diventa immediatamente esigibile.

8. Se perdo in primo grado, la somma contestata diventa immediatamente eseguibile?

No: in pendenza di appello, il contribuente deve versare i 2/3 delle somme dovute in base alla sentenza di primo grado (art. 68 c. 1 lett. b D.Lgs. 546/1992). Se l’appello è vinto, le somme pagate in eccesso vengono restituite con interessi. Se l’appello è perso, si versa il residuo. In presenza di fondato pericolo per la riscossione, l’Agenzia può chiedere la riscossione integrale anche in pendenza di appello, ma deve motivare adeguatamente.


I settori più esposti alle contestazioni per omissioni nel quadro VE

L’Agenzia delle Entrate non effettua verifiche casuali: orienta l’attività accertativa verso i settori e le categorie di contribuenti per i quali gli strumenti di analisi del rischio rivelano scostamenti più significativi tra i dati dichiarati e quelli ricostruibili dalle fonti esterne (fatture elettroniche, corrispettivi telematici, movimenti finanziari). Conoscere quali settori sono attualmente sotto la lente dell’Agenzia aiuta a capire se la propria posizione è “a rischio” e se vale la pena anticipare un controllo con una verifica interna.

Il settore edile e delle costruzioni

Le imprese edili presentano strutturalmente un livello elevato di rischio per omissioni nel quadro VE, per diverse ragioni:

  • Frequente ricorso a subappalti a catena, con il rischio che parte delle prestazioni non venga fatturata o venga fatturata per importi inferiori al reale;
  • Presenza di operazioni in regime di reverse charge (inversione contabile ex art. 17 c. 6 D.P.R. 633/1972) che richiedono una compilazione separata del quadro VJ e possono generare confusione con le operazioni “normali” da indicare nel quadro VE;
  • Utilizzo di lavoratori in nero con conseguente omissione dei corrispettivi delle prestazioni da essi rese;
  • Frequenti variazioni di contratto (SAL, stati avanzamento lavori) che spostano la competenza temporale delle fatture tra periodi d’imposta.

Il settore dei servizi professionali e consulenziali

Avvocati, commercialisti, ingegneri, medici con partita IVA sono tra le categorie più sottoposte a verifiche per omissioni nel quadro VE. La ragione è semplice: i corrispettivi sono spesso pagati in contante o con bonifici che non recano sempre una causale chiara, la fatturazione non sempre avviene contestualmente alla prestazione (specie per parcelle legate all’esito di pratiche pluriennali), e la qualificazione di alcune prestazioni tra imponibile/esente/fuori campo è controversa.

Il commercio al dettaglio e la ristorazione

Con l’introduzione dei registratori di cassa telematici, i corrispettivi sono trasmessi quotidianamente all’Agenzia delle Entrate. Qualsiasi scostamento tra i corrispettivi telematici trasmessi e quanto dichiarato nel quadro VE è immediatamente rilevabile. La ristorazione e il commercio al dettaglio sono settori tradizionalmente ad alto rischio per l’utilizzo improprio di scontrini non fiscali, omessa emissione di ricevuta o scontrino, manomissione dei registratori.

Le piattaforme digitali e il commercio online

Il commercio tramite marketplace online (Amazon, eBay, Airbnb, ecc.) genera ricavi che non sempre confluiscono correttamente nel quadro VE. Le piattaforme trasmettono all’Agenzia i dati dei venditori italiani (DAC7, la direttiva UE recepita in Italia con D.Lgs. 32/2023), consentendo incroci automatici con le dichiarazioni presentate. Chi vende su più piattaforme e non ha un sistema contabile integrato spesso sottostima il volume d’affari indicato nel quadro VE.

Immobiliare e locazioni brevi

Il D.L. 50/2017 ha introdotto la tassazione delle locazioni brevi (affitti turistici per periodi inferiori a 30 giorni) con cedolare secca al 21%. Alcune di queste locazioni, tuttavia, potrebbero rientrare in regimi IVA se effettuate nell’ambito di attività imprenditoriale. La mancata indicazione nel quadro VE dei corrispettivi di locazioni brevi effettuate con abitualità e sistematicità è uno dei fronti su cui l’Agenzia si sta concentrando, anche incrociando i dati con quelli trasmessi dalle piattaforme (Airbnb, Booking).


Il dialogo tra procedimento tributario e procedimento penale: la doppia pista

Quando l’IVA evasa attraverso omissioni nel quadro VE supera determinate soglie, il procedimento tributario non è l’unico binario su cui corre la vicenda. Si apre contestualmente un procedimento penale tributario che, pur essendo separato, può influenzare significativamente la strategia difensiva nell’ambito tributario.

Le soglie di rilevanza penale

Il D.Lgs. 74/2000 prevede due fattispecie principali applicabili all’omissione nel quadro VE:

  • Art. 5 — Omessa dichiarazione: si configura quando il contribuente non presenta la dichiarazione IVA annuale e l’imposta evasa supera 250.000 euro. La pena è la reclusione da 2 a 5 anni. Con le soglie post L. 157/2019, la non punibilità per pagamento prima dei controlli si applica entro la dichiarazione del periodo d’imposta successivo.
  • Art. 4 — Dichiarazione infedele: si configura quando la dichiarazione viene presentata con il quadro VE incompleto e l’imposta evasa supera 150.000 euro e gli elementi sottratti all’imponibile superano il 10% di quelli indicati in dichiarazione, o comunque superano i 3 milioni di euro. La pena è la reclusione da 2 a 4 anni e 6 mesi (dopo L. 157/2019).

La causa di non punibilità (art. 13 D.Lgs. 74/2000)

La Cassazione penale, Sez. III, con l’ord. n. 24340 del 20 giugno 2024, ha confermato che il pagamento integrale del debito tributario prima della formale conoscenza del procedimento penale costituisce causa di non punibilità. Questo significa che il contribuente che ravvede la propria posizione fiscale e paga tutto il dovuto — tributo, interessi e sanzioni — prima di sapere dell’esistenza di un’indagine penale, non può essere condannato per il reato tributario. Si tratta di un fortissimo incentivo al ravvedimento spontaneo tempestivo.

La stessa causa di non punibilità si applica anche quando il debito viene estinto con un accordo in sede di adesione tributaria o, se approvato, con la transazione fiscale nella procedura di crisi d’impresa.

L’interazione tra giudicato penale e tributario

Con la riforma del 2023-2024, i rapporti tra processo penale e processo tributario sono stati in parte ridefiniti. La sentenza penale di assoluzione con formula piena “perché il fatto non sussiste” può avere effetti nel giudizio tributario (come dimostra la Cass. n. 25049/2025 che ha accolto parzialmente il motivo di un contribuente basato sul giudicato penale favorevole). Viceversa, una condanna penale non pregiudica automaticamente il giudizio tributario, che mantiene la propria autonomia di valutazione della prova.


Come preparare il fascicolo difensivo fin dal primo giorno

Chi riceve un avviso di accertamento per omissioni nel quadro VE — o chi ha scoperto di aver omesso operazioni e vuole regolarizzarsi — deve avere chiaro che la qualità del fascicolo documentale è spesso la differenza tra vincere e perdere. Costruire il fascicolo difensivo fin dal primo giorno, senza aspettare il contenzioso, è la strategia più efficace.

I documenti da raccogliere immediatamente

Nell’ordine di priorità:

  1. La dichiarazione IVA contestata (o quella da correggere), con tutti i quadri compilati, e le dichiarazioni dei periodi d’imposta precedenti e successivi per verificare la continuità dei dati;
  2. Il registro IVA delle fatture emesse per l’anno oggetto di contestazione, con evidenza delle operazioni registrate e della data di registrazione;
  3. Le fatture attive emesse nell’anno, ordinate per data di emissione e per data di registrazione, con indicazione del corrispettivo, dell’aliquota IVA applicata e della partita IVA del cliente;
  4. Le comunicazioni periodiche delle liquidazioni IVA (LIPE) per ogni trimestre dell’anno contestato: consentono di verificare se le operazioni omesse nel quadro VE erano però presenti nelle liquidazioni periodiche (nel qual caso si tratta di un errore di trasferimento nella dichiarazione annuale, non di omissione sostanziale);
  5. I conti bancari dell’impresa per l’anno contestato, con evidenza degli accrediti e la loro riconciliazione con le fatture emesse;
  6. I contratti con i clienti le cui operazioni sono contestate, con evidenza del corrispettivo pattuito e della natura della prestazione;
  7. Le fatture elettroniche trasmesse tramite SDI, che costituiscono la fonte principale da cui l’Agenzia ricostruisce il volume d’affari: qualsiasi discrepanza tra il dato SDI e la dichiarazione deve essere spiegata.

Come analizzare la pretesa dell’Agenzia

Una volta raccolti i documenti, il primo passo è verificare punto per punto le contestazioni dell’Agenzia:

  • L’imponibile contestato è già incluso in una LIPE dichiarata? Se sì, c’è solo un errore formale di trasferimento nella dichiarazione annuale, non un’omissione sostanziale;
  • Le operazioni contestate come imponibili erano state correttamente qualificate come esenti o fuori campo? Se sì, la difesa si concentra sulla qualificazione giuridica;
  • L’IVA sulle operazioni contestate è stata versata periodicamente, anche se omessa nella dichiarazione annuale? Se sì, non c’è danno per l’Erario e le sanzioni andrebbero ridotte o eliminate;
  • Ci sono operazioni conteggiate due volte (nell’anno di competenza e in quello di registrazione)? Questo errore di “doppio conteggio” è frequente quando le verifiche incrociano dati LIPE con dati annuali senza depurare le sovrapposizioni.

Rispondere a queste domande con documentazione è il nucleo del fascicolo difensivo, e alimenta sia la memoria allo schema di atto sia, eventualmente, il ricorso.

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