Quando conta più quello che dicono i giudici che quello che dice il contratto
Se hai ricevuto una comunicazione di irregolarità da Revolut — un messaggio in app che parla genericamente di “verifiche in corso”, di “anomalie riscontrate” o di limitazioni improvvise all’operatività del conto — probabilmente hai già letto le condizioni contrattuali e ti sei accorto che non bastano a capire cosa fare. Il motivo è semplice: su questo terreno la disciplina di legge lascia margini ampi, e sono le pronunce dei giudici e le decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario a tracciare, caso per caso, il confine tra un blocco legittimo e uno abusivo. La promessa di questo articolo è tradurre le decisioni più rilevanti degli ultimi anni in conseguenze pratiche per chi si trova con un conto Revolut bloccato o limitato, così da capire quali strade sono davvero percorribili e con quali probabilità di successo.
Il fenomeno non è marginale: la crescita di Revolut e degli altri operatori fintech in Italia è stata accompagnata, negli ultimi anni, da un aumento costante delle segnalazioni relative proprio a blocchi e limitazioni operative sui conti correnti, tanto che la stessa Banca d’Italia ha registrato, tra gli esposti pervenuti nel 2025, un incremento significativo delle controversie relative ai conti correnti, in buona parte riconducibili a blocchi dell’operatività. Questo significa che chi si trova in questa situazione non affronta un caso isolato, ma un tipo di controversia ormai ricorrente, sul quale la giurisprudenza — proprio per la ricorrenza dei casi — sta consolidando principi via via più stabili e prevedibili.
Lo Studio Monardo segue questo tipo di controversie perché unisce due competenze distinte che raramente convivono nello stesso professionista: la lettura tecnica della normativa antiriciclaggio e bancaria e la capacità di portare la difesa fino in Cassazione quando la banca resiste. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare nazionale specializzato in diritto bancario e tributario, il che consente di impostare la strategia fin dal primo reclamo con la consapevolezza di come la questione verrebbe eventualmente giudicata in sede di legittimità.
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Il quadro normativo in breve
Prima di guardare alla giurisprudenza serve un minimo di orientamento sulle regole che i giudici hanno dovuto applicare. Revolut, come ogni intermediario finanziario, è soggetta al D.Lgs. 231/2007 (il testo che recepisce la disciplina antiriciclaggio europea). L’art. 35 impone ai soggetti obbligati di inviare senza ritardo alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria, presso Banca d’Italia) una segnalazione quando sospettano — anche solo sulla base di elementi ragionevoli, non di prove — che un’operazione sia collegata a riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Nei casi più delicati la stessa UIF può disporre la sospensione dell’operazione per un massimo di cinque giorni per approfondire l’analisi.
Qui si innesta il nodo che rende questa materia diversa da qualunque altra controversia bancaria: l’art. 39 del D.Lgs. 231/2007 vieta a chi ha effettuato una segnalazione di operazione sospetta (SOS) di comunicarne l’esistenza al cliente o a terzi, pena conseguenze anche penali (l’art. 55 prevede l’arresto da sei mesi a un anno e l’ammenda da 5.000 a 30.000 euro per chi viola il divieto). Questo significa che, quando il blocco del conto nasce da una SOS, la banca non può — non “non vuole”, non può per legge — spiegare al cliente il motivo esatto della limitazione. È un vincolo che nessuna policy aziendale, per quanto migliorata, può aggirare.
Accanto a questa disciplina pubblicistica convive però un piano diverso, quello contrattuale e consumeristico: il Testo Unico Bancario, il Codice del Consumo e i principi generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. Su questo secondo piano la banca resta soggetta a doveri di trasparenza, proporzionalità e informazione precontrattuale che il divieto di tipping-off non cancella affatto. È proprio nello spazio tra questi due piani — quello che impone il silenzio sul motivo specifico e quello che impone comunque correttezza nella gestione del rapporto — che si giocano quasi tutte le controversie recenti su Revolut e sugli altri operatori fintech.
Non a caso, il 23 marzo 2026 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso un’istruttoria (procedimento PS12974, avviato nel luglio 2025) sanzionando Revolut Group Holdings Ltd e Revolut Bank UAB per complessivi 5 milioni di euro, contestando non l’esistenza dei controlli antiriciclaggio in sé, ma le modalità aggressive con cui sospensioni e blocchi venivano gestiti: assenza di preavviso, mancanza di un confronto effettivo con il cliente, informazioni precontrattuali insufficienti. Una sanzione ulteriore di 1,5 milioni ha riguardato la scarsa chiarezza sui requisiti per ottenere l’IBAN italiano al posto di quello lituano. Non è una sentenza, ma fotografa bene il nodo che la giurisprudenza sta ora affrontando caso per caso: dove finisce l’esercizio legittimo del potere di controllo e dove inizia la violazione dei diritti del cliente.
Va aggiunto un ultimo tassello normativo, spesso trascurato: la disciplina sui servizi di pagamento (che recepisce la direttiva PSD2) impone comunque agli intermediari, anche quando dispongono limitazioni operative, di rispettare tempi certi nella gestione dei reclami relativi ai servizi di pagamento — quindici giorni lavorativi, prorogabili in casi eccezionali fino a trentacinque, per rispondere al cliente. È un termine diverso e più stringente rispetto ai sessanta giorni previsti in via generale per i reclami bancari, e il suo mancato rispetto costituisce già di per sé un presupposto per rivolgersi all’ABF, indipendentemente dalla fondatezza nel merito della contestazione originaria sul blocco.
Un ultimo principio, di matrice più tecnica ma decisivo in concreto, è quello del cosiddetto approccio basato sul rischio (risk-based approach), che permea l’intera disciplina antiriciclaggio europea recepita dal D.Lgs. 231/2007: gli obblighi di adeguata verifica della clientela, ordinaria o rafforzata a seconda dei casi, devono essere calibrati sul profilo di rischio concreto del singolo cliente e della singola operazione, e non applicati in modo automatico e indifferenziato. Questo significa, in termini pratici, che due clienti con la stessa operazione contestata (ad esempio lo stesso importo ricevuto) possono legittimamente ricevere trattamenti diversi se il loro profilo di rischio — determinato da fattori come la storia del rapporto, la coerenza tra i flussi e l’attività dichiarata, la presenza di controparti in giurisdizioni a rischio — è diverso. Per chi contesta un blocco, questo principio è un’arma a doppio taglio: se il proprio profilo era già stato valutato a basso rischio in fase di apertura del conto, un blocco automatico e indifferenziato risulta più difficile da giustificare per la banca; se invece elementi sopravvenuti hanno oggettivamente alzato il profilo di rischio (un incasso anomalo rispetto alla storia del conto, una controparte segnalata in liste di attenzione), la misura risulta più difendibile.
L’orientamento consolidato: il potere di blocco non è mai illimitato
Attraverso le pronunce degli ultimi anni si è consolidato un principio che oggi possiamo considerare stabile: il potere della banca di limitare o bloccare un conto per ragioni antiriciclaggio esiste, ma non è discrezionale né illimitato. Deve sempre confrontarsi con i principi di proporzionalità, correttezza contrattuale e adeguata motivazione (nei limiti consentiti dal divieto di tipping-off).
Un primo tassello arriva da una decisione spesso richiamata negli approfondimenti di settore, che ha ritenuto il blocco del rapporto senza preventiva comunicazione potenzialmente illegittimo quando l’intermediario non dimostri adeguatamente le ragioni dell’intervento e la sua proporzionalità rispetto alle esigenze perseguite. In altre parole: anche se la banca non deve (e spesso non può) rivelare il contenuto della segnalazione, deve comunque essere in grado di giustificare, in giudizio, perché quella specifica misura — e non una più contenuta — fosse necessaria e proporzionata rispetto al caso concreto.
Un secondo principio, altrettanto stabile, riguarda l’obbligo di astensione dall’operazione palesemente illecita. Il Tribunale di Monza, con la sentenza n. 1575/2021, ha chiarito che quando un’operazione presenta elementi di illiceità manifesti — l’esempio tipico è il pagamento volutamente frazionato in più strumenti sotto soglia per eludere la tracciabilità — la banca ha il dovere di astenersi dall’eseguirla, per non concorrere essa stessa nell’illecito. La traduzione pratica per chi riceve un blocco è che, se l’operazione contestata aveva caratteristiche oggettivamente anomale (importi frazionati, controparti opache, tempistiche sospette), le probabilità di ottenere ragione in sede di reclamo o di ricorso si riducono sensibilmente: il giudice guarderà anzitutto ai dati oggettivi dell’operazione.
Il terzo tassello riguarda invece il versante opposto, quello del recesso bancario (che spesso accompagna o segue il blocco quando la banca decide di chiudere definitivamente il rapporto). La Cassazione, con l’ordinanza n. 31693 del 4 dicembre 2025, ha qualificato come abuso del diritto il recesso ad effetto immediato e senza preavviso da contratti di conto corrente e apertura di credito, quando crei una sproporzione tra l’interesse tutelato dalla banca e i rischi estremi provocati al cliente, in violazione dell’obbligo di buona fede che impone alle parti di salvaguardare i reciproci interessi nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio del proprio. In altre parole, se sei un correntista o un’impresa in condizioni patrimoniali solide e la banca chiude il rapporto da un giorno all’altro senza un inadempimento specifico da parte tua, quel recesso può essere contestato con concrete probabilità di successo, indipendentemente dal fatto che formalmente rispetti la lettera del contratto.
La stessa ordinanza ha aggiunto un punto tecnico rilevante per chi valuta se agire in giudizio: ai fini della condanna generica al risarcimento del danno ex art. 278 c.p.c. è sufficiente l’accertamento del cosiddetto “danno-evento”, cioè la sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente pregiudizievoli, mentre la prova concreta dell’entità del danno (“danno-conseguenza”) è riservata a un separato giudizio di liquidazione. Questo significa che non è necessario, per ottenere una prima pronuncia favorevole, quantificare fin da subito ogni euro di danno subito: si può ottenere l’accertamento dell’illegittimità e una condanna generica, rinviando la quantificazione a una fase successiva.
Un quarto tassello, complementare rispetto ai primi tre, riguarda l’onere della prova nella revoca degli affidamenti collegati al conto. Con l’ordinanza n. 11061 del 2025, la Cassazione ha ribadito che, quando il cliente contesta l’illegittimità della revoca di linee di credito collegate al rapporto di conto corrente, è la banca a dover dimostrare le ragioni che giustificano la propria decisione, e non il cliente a dover provare l’assenza di ogni giustificazione. Applicato al tema della comunicazione di irregolarità, questo principio ribalta l’onere probatorio in favore del correntista ogni volta che al blocco del conto si accompagni anche la revoca di affidamenti, prestiti o fidi collegati: sarà la banca, in giudizio, a dover indicare — nei limiti consentiti dal segreto sulla SOS — quali elementi oggettivi abbiano reso necessaria quella specifica misura, e non potrà limitarsi a richiamare in modo generico la normativa antiriciclaggio come giustificazione autosufficiente.
Messi in fila, questi quattro principi compongono un test che i giudici applicano, più o meno esplicitamente, in ogni controversia di questo tipo: (a) la banca ha comunicato la misura con un preavviso adeguato, salvo i casi di urgenza motivata? (b) la misura adottata era proporzionata rispetto al rischio concreto, e non solo teoricamente collegabile alla normativa AML? (c) la banca è in grado di provare, con elementi oggettivi diversi dal contenuto della SOS, le ragioni della propria decisione? (d) il cliente ha subito un pregiudizio concreto, anche solo nella forma del danno-evento? Superato questo test in senso favorevole al cliente, le probabilità di ottenere un accertamento di illegittimità aumentano sensibilmente, indipendentemente dal fatto che la banca invochi, come spesso accade, il generico richiamo agli “obblighi di legge”.
La questione aperta n. 1: il conto può restare bloccato per un tempo indefinito?
La questione, posta come la porrebbe chi vive la situazione: “Il mio conto è bloccato da settimane e nessuno mi dice quando si sblocca. È legale che duri così a lungo?”
Cosa hanno deciso i giudici. La risposta della giurisprudenza è netta su un punto: un blocco ingiustificato, sproporzionato o eccessivamente prolungato è illegittimo e può obbligare la banca a risarcire il cliente per i danni subiti, anche quando l’origine del controllo (la verifica antiriciclaggio) fosse di per sé legittima. Il potere di blocco deve essere esercitato nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza contrattuale: può essere motivato da ragioni concrete e dimostrabili, ma non può trasformarsi in una sospensione a tempo indeterminato senza alcuna verifica di proporzionalità nel tempo. È stato riscontrato, in alcuni casi portati all’attenzione dei tribunali di merito, che il mantenimento di un conto bloccato per un periodo di anni, senza che la banca fornisse elementi che giustificassero una durata così estesa, integra un comportamento contrario a buona fede suscettibile di risarcimento.
Sul fronte cautelare, un caso relativo a un conto corrente aziendale bloccato ha visto il giudice ordinare lo sblocco immediato in via d’urgenza, ravvisando sia il fumus boni iuris (la fondatezza, anche solo probabile, del diritto vantato dal correntista) sia il periculum in mora (il rischio di un danno grave e irreparabile derivante dall’impossibilità di onorare gli impegni con fornitori e dipendenti), condannando la banca anche alle spese legali della procedura.
Se c’è contrasto, riguarda soprattutto la soglia temporale oltre la quale un blocco diventa “eccessivamente prolungato”: non esiste un termine fisso di legge, e la valutazione resta ancorata al caso concreto (natura del cliente, entità dei fondi bloccati, complessità delle verifiche necessarie). L’assunzione prudenziale che si può trarre dalle decisioni fin qui emerse è che un blocco che si protrae oltre poche settimane senza alcun aggiornamento comunicato al cliente comincia a esporre la banca a un rischio concreto di censura, soprattutto se il cliente ha sollecitato riscontri e non ha ricevuto risposte nei tempi previsti dalla normativa sui reclami.
Cosa significa per te. Se il blocco dura da più di qualche settimana e non hai ricevuto alcuna comunicazione sui tempi previsti, hai margini concreti per contestare la durata della misura, indipendentemente da cosa l’abbia originata. Documenta ogni sollecito inviato e ogni assenza di risposta: sono elementi che pesano molto in un eventuale ricorso.
Vale la pena aggiungere una precisazione operativa su come si articola, in pratica, la contestazione della durata. Il primo passo non è quasi mai il ricorso giudiziale, ma il reclamo scritto formale, da inviare secondo le modalità indicate nelle condizioni contrattuali (spesso tramite l’assistenza in app o un indirizzo PEC dedicato), con richiesta esplicita di indicare i tempi previsti per la conclusione delle verifiche. Se la banca non risponde entro il termine di legge — quindici giorni lavorativi per i reclami relativi a servizi di pagamento, sessanta giorni per gli altri reclami bancari — quel silenzio diventa esso stesso un presupposto autonomo per il ricorso all’ABF, a prescindere dalla fondatezza nel merito della contestazione originaria. In presenza di un pregiudizio grave e attuale — ad esempio l’impossibilità di pagare stipendi, fornitori o utenze essenziali — resta inoltre percorribile, parallelamente al reclamo, il ricorso cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c., proprio sul modello del caso di blocco del conto aziendale citato sopra, in cui il giudice ha ordinato lo sblocco immediato bilanciando fumus e periculum. La scelta tra le due strade — attendere l’esito del reclamo/ABF o agire subito in via cautelare — dipende quasi sempre dalla gravità concreta del pregiudizio economico che il blocco sta producendo giorno per giorno.
La questione aperta n. 2: la banca deve spiegarmi il motivo del blocco?
La questione: “Revolut mi dice solo che sono in corso ‘verifiche’, senza altri dettagli. Posso pretendere di sapere di più?”
Cosa hanno deciso i giudici. Qui la risposta è più sfumata e richiede di tenere distinti due livelli. Se il blocco nasce da una segnalazione di operazione sospetta trasmessa alla UIF, l’art. 39 del D.Lgs. 231/2007 vieta espressamente alla banca di comunicare al cliente l’esistenza della segnalazione stessa, la richiesta di ulteriori informazioni da parte della UIF o la probabilità di indagini in corso: è un divieto presidiato anche penalmente, e su questo la banca non ha margine di scelta. Alcune decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario hanno sottolineato proprio questo aspetto, chiarendo che gli obblighi antiriciclaggio non sono meri adempimenti pubblicistici ma rilevano anche sul piano privatistico, nel senso che la loro corretta osservanza può incidere direttamente sulla responsabilità della banca verso il cliente — ma ciò non significa che la banca debba (o possa) svelare i dettagli della segnalazione.
Diverso è invece il livello delle informazioni generali che la banca deve comunque fornire: le condizioni contrattuali applicabili, i tempi tipici di gestione delle verifiche, i canali di reclamo disponibili, la possibilità di rivolgersi all’ABF o all’autorità di vigilanza. Su questo fronte, come emerso anche dal procedimento AGCM sopra citato, mancanze informative precontrattuali o l’assenza di un preavviso in prossimità dell’adozione delle restrizioni sono state ritenute lesive del Codice del Consumo, perché condizionano indebitamente la libertà di scelta del consumatore, specie quando l’impossibilità di accedere ai fondi anche per periodi prolungati ostacola il far fronte a esigenze di vita quotidiane.
Se c’è contrasto, riguarda l’estensione di questo secondo livello informativo: quanto deve essere specifica la spiegazione “generica” che la banca fornisce senza violare il tipping-off? L’orientamento che sembra prevalere distingue tra il motivo tipologico (ad esempio: “sono in corso verifiche di adeguata verifica della clientela previste dalla normativa antiriciclaggio”), che la banca può e deve fornire, e il contenuto specifico della segnalazione, che resta sempre coperto dal divieto.
Cosa significa per te. Non puoi pretendere di conoscere il contenuto di un’eventuale segnalazione, ma puoi legittimamente pretendere una spiegazione sulla natura generale del controllo, sui tempi previsti e sulle vie di reclamo disponibili: se anche questo livello minimo di trasparenza ti viene negato, la contestazione si sposta sul terreno della violazione dei doveri informativi e di correttezza, che è pienamente azionabile, a differenza del segreto sul contenuto della SOS. In questo tipo di controversie il vantaggio di affidarsi a chi ha già portato casi analoghi fino all’ultimo grado di giudizio si misura proprio nella capacità di individuare, tra le informazioni negate, quali siano effettivamente coperte dal segreto e quali invece siano dovute per legge, distinzione che raramente emerge con chiarezza dalla sola lettura delle condizioni contrattuali.
Su questo punto conviene anche distinguere la posizione del consumatore da quella del piccolo imprenditore o del professionista, perché il livello di tutela informativa non è identico. Il Codice del Consumo, e con esso l’impianto sanzionatorio richiamato nel provvedimento AGCM sopra citato, si applica pienamente al consumatore persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività professionale; le microimprese, pur beneficiando di alcune tutele equiparate (proprio l’istruttoria AGCM su Revolut le ha espressamente incluse tra i soggetti lesi), godono di una protezione meno estesa quando il rapporto ha natura chiaramente commerciale e l’interlocutore è una società strutturata. Questo significa che, per un libero professionista o una piccola impresa con conto Revolut Business, la strada più solida per contestare l’insufficienza informativa non è tanto il Codice del Consumo quanto i principi generali di correttezza e buona fede contrattuale di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., richiamati anche dalla giurisprudenza sul recesso bancario vista in precedenza: un piano di tutela diverso, ma non meno efficace, se impostato correttamente fin dal primo reclamo.
La questione aperta n. 3: se sono vittima di una truffa e il conto viene bloccato, chi paga?
La questione: “Ho ricevuto un bonifico sospetto e ora il conto è bloccato — ma io non ho fatto nulla di male. Sono comunque tutelato?”
Cosa hanno deciso i giudici. Il principio consolidato, ribadito in una serie coerente di pronunce di legittimità, è che la banca è tenuta a risarcire il cliente vittima di operazioni fraudolente non autorizzate, purché il cliente attivi tempestivamente la procedura di reclamo prevista (generalmente su modulo predisposto dalla banca, corredato dalla denuncia presentata all’autorità), indicando specificamente le operazioni da disconoscere. Questo orientamento, tuttavia, presuppone che il cliente non abbia tenuto un comportamento colposo che abbia agevolato la frode: alcune decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario hanno infatti escluso la responsabilità della banca quando la causa diretta della perdita fosse riconducibile a un’azione imprudente dello stesso cliente, e non a una carenza di vigilanza dell’intermediario.
Sul fronte opposto, quando è la banca a non intercettare per anni operazioni oggettivamente anomale — penso al caso, affrontato dalla Cassazione con la sentenza n. 13945 del 13 maggio 2026, di un istituto che aveva proseguito per quattro anni un rapporto caratterizzato da movimentazioni anomale riconducibili a un’illecita raccolta di risparmio, senza segnalarle alla UIF né interromperle — la responsabilità della banca può estendersi fino al risarcimento del fallimento della società correntista, per omesso rispetto dei doveri di protezione verso clienti e terzi che gravano sull’intermediario.
Se c’è contrasto, riguarda proprio il perimetro di questa responsabilità: il Tribunale di Venezia, con la sentenza n. 4419 del 4 dicembre 2024, ha invece escluso che l’eventuale omessa o tardiva segnalazione all’UIF possa considerarsi automaticamente causa di un danno successivo, quando non sia dimostrabile che una segnalazione tempestiva avrebbe impedito il dissesto poi verificatosi: la normativa antiriciclaggio impone alle banche di effettuare verifiche e segnalazioni, non di bloccare o vietare in automatico l’operatività ogni volta che sorga un sospetto. La stessa Cassazione, nella pronuncia del maggio 2026, ha del resto chiarito che la violazione degli obblighi antiriciclaggio non è di per sé fonte automatica di responsabilità civile, né contrattuale né extracontrattuale: serve sempre la prova del nesso causale tra l’omissione e il danno lamentato.
L’assunzione prudenziale: la responsabilità della banca per omesso controllo si consolida più facilmente quando le anomalie erano manifeste e protratte nel tempo, mentre resta più incerta quando il danno lamentato non è direttamente riconducibile a una specifica operazione che la banca avrebbe dovuto bloccare.
Cosa significa per te. Se sei vittima di una truffa, la tempestività del reclamo formale è decisiva quanto il merito della vicenda: attivati entro pochi giorni, alla prima notizia dell’operazione non autorizzata, e conserva ogni prova della diligenza tenuta prima e dopo l’accaduto. Applicando questi principi al fascicolo del cliente, il nostro approccio parte sempre dalla ricostruzione cronologica delle operazioni contestate, perché è su quella sequenza — più che sulle formule generiche del reclamo — che si vince o si perde in sede ABF e giudiziale.
Un aspetto che merita un chiarimento ulteriore riguarda proprio il concetto di “comportamento imprudente” del cliente, spesso invocato dalle banche per escludere la propria responsabilità. Non ogni errore del cliente esclude il risarcimento: la giurisprudenza distingue tra una negligenza che si limita a facilitare, in modo indiretto, l’azione di un terzo malintenzionato (ad esempio l’aver cliccato un link di phishing particolarmente sofisticato, difficilmente distinguibile da una comunicazione autentica) e una condotta che costituisce essa stessa la causa diretta e determinante della perdita (ad esempio la comunicazione volontaria delle credenziali di accesso a un soggetto che si qualifica telefonicamente come operatore della banca, senza alcuna verifica). Solo nel secondo caso il nesso causale tra la condotta della banca e il danno si interrompe, escludendo o riducendo proporzionalmente il risarcimento dovuto. Per questo motivo, in fase di reclamo, è sempre utile ricostruire con precisione la dinamica esatta della truffa subita, evitando di limitarsi a una descrizione generica: i dettagli su come è avvenuto il contatto fraudolento, su cosa è stato effettivamente comunicato o cliccato, e sulla tempestività con cui ci si è accorti dell’anomalia sono spesso l’elemento che fa la differenza tra un rigetto e un accoglimento, sia in sede di reclamo interno sia davanti all’ABF.
La pronuncia più recente e rilevante: Cassazione n. 13945/2026
Tra le decisioni più recenti, quella che merita un approfondimento a sé è la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione III civile, n. 13945 del 13 maggio 2026 (Presidente Graziosi, Relatore Fiecconi). Il caso riguardava il curatore fallimentare di una società che, dopo essere stata trasformata da S.p.A. in S.r.l., era stata dichiarata fallita a seguito di un’attività di abusiva raccolta del risparmio realizzata dai soci e dagli amministratori per un periodo di quattro anni, con operazioni sui conti correnti presso lo stesso istituto bancario che presentavano caratteristiche di anomalia riconoscibili. Il curatore contestava alla banca di non aver mai segnalato tali anomalie alle autorità di vigilanza, né di aver interrotto il rapporto, in violazione della normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007).
La Corte d’Appello aveva respinto la domanda risarcitoria, ma la Cassazione ha accolto il ricorso del curatore, censurando il giudice di merito per non aver adeguatamente valutato le prove prodotte in merito all’attività illecita di raccolta del risparmio e al danno ingente prodotto sia alla compagine sociale sia ai creditori che avevano confidato nell’adesione a un prestito obbligazionario promosso dalla società.
Cosa cambia rispetto a prima: fino a questa pronuncia, la giurisprudenza tendeva a mantenere separati in modo piuttosto netto il piano pubblicistico degli obblighi antiriciclaggio (rilevante solo nei rapporti con le autorità di vigilanza) e il piano privatistico della responsabilità verso clienti e terzi. La Cassazione ha ora chiarito, sia pure specificando che la violazione degli obblighi AML non genera automaticamente responsabilità civile, che l’inosservanza di quegli obblighi può assumere rilevanza anche sul piano dei doveri di protezione verso i clienti e i terzi, senza esaurire i propri effetti nei rapporti con l’autorità di vigilanza. In pratica, la Corte ha aperto — pur con la necessaria prova del nesso causale — la porta a un utilizzo più ampio della disciplina antiriciclaggio come parametro di valutazione della diligenza dovuta dalla banca anche nei confronti di chi, come i creditori della società fallita, non era nemmeno correntista diretto ma ha comunque subito un pregiudizio riconducibile all’inerzia dell’istituto.
Per chi ha ricevuto una comunicazione di irregolarità e ritiene che la banca abbia, al contrario, agito con eccessiva rigidità bloccando operazioni lecite, questa pronuncia offre comunque un punto di riferimento utile: conferma che gli obblighi antiriciclaggio non sono un terreno neutro rispetto alla responsabilità civile, e che la proporzionalità dell’azione della banca — sia essa un’omissione (mancato blocco) sia un eccesso (blocco ingiustificato) — resta il criterio guida su cui i giudici, anche di legittimità, sono disposti a intervenire.
Questo doppio binario — responsabilità per omissione da un lato, responsabilità per eccesso dall’altro — è forse la chiave di lettura più utile per orientarsi nell’intera materia. La banca si muove infatti tra due rischi opposti: se non controlla abbastanza, rischia (come nel caso deciso dalla sentenza 13945/2026) di rispondere verso clienti e terzi per omessa vigilanza; se controlla troppo o in modo sproporzionato, rischia (come nei casi visti sulle questioni aperte precedenti) di rispondere per blocco illegittimo o recesso abusivo. Chi contesta una comunicazione di irregolarità ricevuta da Revolut si colloca, quasi sempre, sul secondo versante di questo doppio binario, ed è proprio lì che si concentra la parte più consistente della giurisprudenza recente qui esaminata.
Il potere di blocco non è mai illimitato: proporzionalità e correttezza restano il metro di giudizio, tanto per la banca quanto, in ultima istanza, per il giudice chiamato a valutare la vicenda.
I principi applicati ai casi reali
Ipotesi 1 — Il bonifico dal TFR bloccato. Una cliente dispone un bonifico di 14.750 € a favore del figlio, utilizzando una quota della propria liquidazione di fine rapporto (TFR). Nonostante compili correttamente il questionario di verifica richiesto dalla app, il pagamento viene prima sospeso e poi, dopo tre giorni, l’intero conto viene bloccato per un totale di dieci giorni, senza che venga fornita alcuna spiegazione oltre al generico riferimento a “verifiche in corso”. Applicando i principi visti sopra: la banca aveva facoltà di sospendere l’operazione per approfondire le verifiche, ma il blocco esteso all’intero conto, in assenza di elementi di anomalia oggettiva nell’operazione (la provenienza dei fondi era chiaramente riconducibile al TFR, documentabile), si espone alla contestazione per sproporzione della misura rispetto al rischio concreto. La cliente ha inviato reclamo scritto documentando la provenienza dei fondi; in assenza di risposta nei termini di legge, la strada successiva è il ricorso all’ABF.
Ipotesi 2 — Il recesso improvviso dell’impresa. Una piccola impresa con una solida situazione patrimoniale riceve, senza preavviso, la comunicazione di chiusura immediata di tutti i rapporti di conto corrente e la revoca di un affidamento di circa 340.000 €, con mantenimento di un fido residuo ridotto a poco più di 28.000 €. L’impresa, per evitare un effetto domino sulla propria reputazione commerciale con fornitori e clienti, si attiva immediatamente presso altri istituti. Alla luce dell’ordinanza Cassazione 31693/2025, un recesso di questo tipo — immediato, senza preavviso, in assenza di un inadempimento specifico da parte del cliente e sproporzionato rispetto ai rischi concreti — integra abuso del diritto: l’impresa può agire per l’accertamento dell’illegittimità del recesso e ottenere una condanna generica al risarcimento, riservando la quantificazione esatta del danno (perdita di clienti, costi di ricollocazione bancaria, danno reputazionale) a un separato giudizio di liquidazione.
Ipotesi 3 — L’IBAN lituano e i pagamenti bloccati. Un correntista con IBAN LT (lituano) riscontra per mesi difficoltà nella domiciliazione delle utenze e nella ricezione di pagamenti da enti pubblici italiani, senza che la banca fornisca informazioni chiare sui requisiti per ottenere l’IBAN italiano IT. Qui il piano di intervento non è quello antiriciclaggio ma quello consumeristico: l’assenza di informazioni chiare ed esaustive su requisiti e tempistiche per il cambio IBAN, oggetto peraltro della sanzione AGCM di 1,5 milioni di euro sopra citata, integra una violazione degli obblighi informativi precontrattuali che può fondare, oltre alla segnalazione all’autorità, anche un’azione risarcitoria per i danni concreti (mancati pagamenti, more, disservizi documentabili) derivati dal disservizio prolungato.
Ipotesi 4 — Il conto professionale bloccato dopo un incasso consistente. Un libero professionista riceve sul proprio conto Revolut Business un bonifico di 47.300 € a saldo di una fattura emessa nei confronti di un cliente estero, con causale regolarmente indicata e fattura elettronica già trasmessa allo SdI. Il giorno seguente il conto viene integralmente bloccato, con messaggio generico sulla necessità di “aggiornare la documentazione professionale”. Applicando i principi visti: se il professionista ha già fornito, al momento dell’apertura del conto, tutta la documentazione richiesta (partita IVA, oggetto dell’attività, stima dei volumi attesi), e l’operazione contestata è pienamente coerente con quella documentazione, il blocco integrale — anziché una richiesta mirata di chiarimenti sulla singola operazione — rischia di apparire sproporzionato rispetto al principio di adeguata verifica “in funzione del rischio” che la stessa normativa antiriciclaggio impone: la verifica deve essere calibrata sul profilo di rischio concreto del cliente, non applicata in automatico e indistintamente a ogni incasso sopra una certa soglia. In un caso simile, il reclamo formale dovrebbe allegare tutta la documentazione già fornita in fase di apertura del conto, chiedendo espressamente alla banca di specificare quale ulteriore elemento documentale sia necessario e perché quello già trasmesso non fosse sufficiente.
La giurisprudenza in tabella
Il quadro che segue riepiloga i riferimenti citati in questo articolo, con l’indicazione della questione decisa, il principio in sintesi e la rilevanza pratica per chi ha ricevuto una comunicazione di irregolarità.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio (in sintesi) | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Cass. civ. Sez. III, sent. 13945/2026 (13.5.2026) | Responsabilità della banca verso terzi per omessa vigilanza antiriciclaggio | La violazione AML non genera automaticamente responsabilità civile, ma può rilevare come dovere di protezione verso clienti e terzi | Apre la porta a contestazioni anche da parte di soggetti non correntisti diretti |
| Cass. civ. Sez. I, ord. 31693/2025 (4.12.2025) | Recesso bancario immediato e senza preavviso | Può integrare abuso del diritto se sproporzionato rispetto ai rischi del cliente | Fondamento per contestare recessi improvvisi anche formalmente regolari |
| Cass. civ., ord. 3671/2024 (9.2.2024) | Ritardata cancellazione da Centrale Rischi | La banca che ritarda la segnalazione di cancellazione risponde del danno da permanenza ingiustificata | Utile quando al blocco segue un’errata segnalazione in Centrale Rischi |
| Cass. civ., sent. 5491/2023 (26.5.2023) | Recesso illegittimo ma danno non provato | L’illegittimità del recesso non basta: il danno va sempre provato in concreto | Ricorda l’importanza di documentare fin da subito il pregiudizio subito |
| Cass. civ., ord. 11061/2025 (2025) | Onere della prova nella revoca di affidamenti | Onere della prova sulla legittimità della revoca a carico della banca | Rafforza la posizione del cliente in giudizio |
| Decisione richiamata in dottrina bancaria, n. 4425/2024 | Blocco del rapporto senza preavviso | Illegittimo se la banca non dimostra ragioni e proporzionalità della misura | Criterio guida per ogni contestazione di blocco |
| Trib. Venezia, sent. 4419/2024 (4.12.2024) | Nesso causale tra omessa segnalazione UIF e danno | L’omessa segnalazione non è automaticamente causa del danno successivo | Limita la responsabilità della banca ai casi di nesso causale provato |
| Trib. Monza, sent. 1575/2021 | Dovere di astensione da operazioni palesemente illecite | La banca deve astenersi dall’eseguire operazioni con elementi di illiceità manifesti | Riduce le chance di successo se l’operazione presentava anomalie oggettive |
| ABF Roma, dec. 3913/2025 | Rilevanza privatistica degli obblighi AML | Gli obblighi antiriciclaggio proteggono anche il cliente, non solo l’interesse pubblico | Argomento a favore del cliente in sede di ricorso ABF |
| ABF Bologna, dec. 9702/2025 | Rilevanza privatistica degli obblighi AML | Conferma l’orientamento di ABF Roma 3913/2025 | Consolida l’orientamento favorevole al cliente |
| ABF Roma, dec. 8978/2025 (14.10.2025) | Recesso con preavviso e obblighi di adeguata verifica | Il recesso con preavviso non richiede motivazione specifica anche se legato a verifiche AML | Limita le pretese informative quando il recesso rispetta il preavviso contrattuale |
| Provvedimento AGCM PS12974 (23.3.2026) | Pratiche commerciali scorrette nella gestione dei blocchi | Sanzione di 5 mln € per assenza di preavviso e informazioni; 1,5 mln € per opacità sull’IBAN italiano | Non è giurisprudenza ma rafforza le contestazioni di natura consumeristica |
La sintesi operativa
Dall’insieme delle pronunce esaminate emergono alcuni principi pratici che vale la pena fissare:
- Il blocco per verifiche antiriciclaggio è legittimo in sé, ma deve sempre rispettare proporzionalità, correttezza e (nei limiti del divieto di tipping-off) un livello minimo di informazione generale.
- Il contenuto specifico di un’eventuale segnalazione di operazione sospetta non ti sarà mai comunicato, ed è inutile insistere per ottenerlo: la legge lo vieta anche penalmente.
- Un blocco che si protrae senza aggiornamenti oltre poche settimane comincia a esporre la banca a un rischio concreto di censura per violazione della correttezza contrattuale.
- Il recesso immediato e senza preavviso, in assenza di un tuo inadempimento specifico, può essere contestato come abuso del diritto anche se formalmente regolare.
- Se l’operazione contestata presentava anomalie oggettive (frazionamenti, importi incongrui, controparti opache), le probabilità di ottenere ragione si riducono sensibilmente.
- L’approccio basato sul rischio impone alla banca di calibrare i controlli sul profilo concreto del cliente: un blocco automatico e indifferenziato, applicato a prescindere dalla storia del rapporto, è più facilmente contestabile.
- La tempestività del reclamo formale, specie in caso di frode subita, è determinante quanto il merito della vicenda.
- La responsabilità della banca per omessa vigilanza richiede sempre la prova del nesso causale tra l’omissione e il danno concreto: non basta invocare in astratto la violazione della normativa AML.
- La via dell’Arbitro Bancario Finanziario resta, prima del giudice ordinario, uno strumento rapido ed economico (costo di 20 €, tempi medi di circa 107 giorni) per far valere queste contestazioni.
- La distinzione tra consumatore e microimpresa/professionista incide sul fondamento giuridico della contestazione: al consumatore si applica pienamente il Codice del Consumo, mentre per il professionista o la piccola impresa la tutela passa più spesso attraverso i principi generali di correttezza e buona fede contrattuale.
Le domande sul “quindi in pratica?”
Posso chiedere alla banca di dirmi esattamente perché il conto è bloccato? Puoi chiedere e ottenere la natura generale del controllo in corso (ad esempio: verifiche di adeguata verifica della clientela), ma non il contenuto di un’eventuale segnalazione di operazione sospetta, che resta coperto dal divieto di comunicazione previsto dall’art. 39 del D.Lgs. 231/2007. Questo vale anche se insisti più volte o minacci azioni legali: il divieto non viene meno per la pressione esercitata, ed è bene saperlo prima di investire tempo in richieste che non porteranno mai a una risposta diversa da quella già ricevuta.
Quanto tempo può restare bloccato legittimamente il mio conto? Non esiste un termine fisso: la valutazione dipende dal caso concreto, ma le pronunce esaminate indicano che oltre poche settimane, senza aggiornamenti né riscontro ai reclami, il rischio di un giudizio di illegittimità aumenta sensibilmente. Anche l’entità dei fondi bloccati e la loro incidenza sulla vita quotidiana o sull’attività d’impresa del cliente sono elementi che i giudici tengono in considerazione nel valutare la proporzionalità della durata della misura.
Se la banca chiude il conto senza preavviso, ho automaticamente diritto al risarcimento? No: devi comunque dimostrare che il recesso era sproporzionato rispetto alla tua situazione concreta e che ti ha causato un pregiudizio. La Cassazione ha però chiarito che, per una prima condanna generica, è sufficiente provare il “danno-evento”, rinviando la quantificazione precisa a una fase successiva.
Conviene rivolgersi subito all’ABF o è meglio andare direttamente in causa? Nella maggior parte dei casi conviene percorrere prima la via del reclamo e, in mancanza di risposta o di esito soddisfacente, il ricorso all’ABF: è più rapido (tempi medi di circa 107 giorni) ed economico (20 euro, rimborsati in caso di accoglimento anche parziale). La causa ordinaria (eventualmente preceduta da un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. se il blocco crea un danno grave e imminente) resta la strada quando servono provvedimenti più incisivi, quando il valore della controversia supera le soglie di competenza dell’ABF, o quando l’esito del ricorso ABF — pur non vincolante per le parti — non viene comunque rispettato dalla banca.
Ho subito un bonifico fraudolento e ora il conto è bloccato: chi paga i danni? Se attivi tempestivamente il reclamo formale e non hai tenuto comportamenti imprudenti che abbiano agevolato la frode, la giurisprudenza riconosce il diritto al risarcimento delle somme sottratte. Se invece la tua condotta ha contribuito in modo determinante alla perdita, la responsabilità della banca può essere esclusa o ridotta.
La banca può bloccarmi anche affidamenti e carte collegate al conto, non solo il conto stesso? Sì, ed è anzi frequente che la misura si estenda a tutti i rapporti collegati. In questo caso, però, secondo il principio ribadito dalla Cassazione con l’ordinanza 11061/2025, è la banca a dover dimostrare le ragioni oggettive della revoca di ciascun affidamento: non basta il richiamo generico alla normativa antiriciclaggio, e l’onere della prova si sposta a suo carico.
Se decido di chiudere io il rapporto con Revolut mentre il conto è bloccato, perdo il diritto di contestare quanto accaduto? No. La chiusura del rapporto da parte tua, magari per trasferire l’operatività su un altro istituto e limitare il danno, non preclude affatto la possibilità di agire successivamente per il risarcimento dei danni subiti durante il periodo di blocco, purché tu abbia documentato tempestivamente la vicenda con reclami scritti e, se del caso, con la richiesta di intervento dell’ABF. Anzi, in alcuni casi la scelta di chiudere il rapporto e ricollocare l’operatività altrove viene valorizzata dai giudici come comportamento diligente, volto a limitare il danno conseguente al blocco, e non come una rinuncia implicita alle proprie pretese.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Di fronte a una comunicazione di irregolarità Revolut, applichiamo questi orientamenti al tuo fascicolo con strumenti concreti:
- Analizziamo la comunicazione ricevuta e le condizioni contrattuali applicabili, per distinguere fin da subito cosa la banca può e non può comunicarti per legge.
- Ricostruiamo la cronologia delle operazioni contestate, individuando eventuali elementi di anomalia oggettiva o, al contrario, la piena regolarità dei flussi.
- Verifichiamo il rispetto dei doveri informativi precontrattuali e di preavviso, alla luce degli obblighi di trasparenza previsti dal Codice del Consumo e dal Testo Unico Bancario.
- Predisponiamo il reclamo formale nei termini corretti, documentando ogni elemento utile a sostenere la sproporzione o l’illegittimità della misura.
- Verifichiamo il rispetto dei termini di legge per la risposta ai reclami sui servizi di pagamento, sollecitando un intervento immediato quando il silenzio della banca supera i termini previsti.
- Valutiamo la percorribilità del ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, curando la stesura degli atti e il confronto con le controdeduzioni della banca.
- Impostiamo, quando necessario, il ricorso cautelare per ottenere lo sblocco urgente del conto in presenza di fumus boni iuris e periculum in mora.
- Contestiamo il recesso immediato e senza preavviso come abuso del diritto, quando ricorrano le condizioni indicate dalla Cassazione più recente.
- Eccepiamo l’insufficienza del nesso causale quando la banca invoca genericamente la normativa antiriciclaggio senza dimostrare un pregiudizio concreto collegato.
- Coordiniamo, con lo staff multidisciplinare avvocati e commercialisti dello studio, gli aspetti fiscali e contabili connessi a un blocco prolungato dei fondi aziendali.
- Impugniamo la decisione fino in Cassazione, quando la questione lo richieda, mantenendo la stessa strategia difensiva dal primo reclamo fino all’ultimo grado di giudizio.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questo tipo di controversie, la leva che pesa di più è proprio quella del Cassazionista: come si è visto, gli orientamenti sul blocco dei conti e sul recesso bancario si stanno consolidando proprio grazie a pronunce recenti della Suprema Corte, e una strategia difensiva efficace deve essere impostata fin dal primo reclamo pensando a come la questione reggerebbe fino all’ultimo grado di giudizio, con lo stesso difensore e la stessa linea argomentativa dall’inizio alla fine. A questo si affianca lo staff multidisciplinare, in cui avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo per gestire, quando serve, anche le ricadute fiscali e finanziarie di un blocco prolungato dei fondi.
In chiusura
Le competenze richiamate in questo articolo non sono generiche: la continuità difensiva fino in Cassazione e la gestione multidisciplinare in diritto bancario sono proprio ciò che serve quando la controversia con un istituto come Revolut si sposta dal reclamo scritto al contenzioso vero e proprio, dove il confine tra un blocco legittimo e uno abusivo si gioca su dettagli tecnici che la sola lettura del contratto non permette di cogliere.
Se hai ricevuto una comunicazione di irregolarità e non sai quali strade siano davvero percorribili nel tuo caso, non aspettare che il tempo giochi contro di te: più a lungo il conto resta bloccato senza un reclamo formale documentato, più difficile diventa ricostruire a posteriori la sproporzione della misura. Ogni giorno di attesa senza una traccia scritta delle tue richieste è un giorno in meno di argomenti utilizzabili domani, in sede di reclamo, di ricorso ABF o, se necessario, davanti al giudice ordinario.
📩 Scrivici oggi stesso: tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio Monardo sono in fondo a questa pagina, e la prima verifica del tuo caso parte dalla lettura della comunicazione che hai ricevuto.
