Comunicazione Di Irregolarità Prima Della Cartella: Cosa Fare E Difesa Legale

Hai ricevuto una comunicazione di irregolarità (il cosiddetto “avviso bonario”) e non sai se pagare, contestarla in via amministrativa o impugnarla subito davanti al giudice tributario? Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la scelta dipende dalla natura dell’errore contestato, dall’importo in gioco e da quanto sei sicuro di avere ragione nel merito. Chi promette la stessa ricetta per ogni avviso bonario, in realtà, sta solo semplificando un problema che semplice non è.

Lo Studio Monardo costruisce la propria specializzazione su questo tipo di bivio proprio perché la materia della riscossione — dalla comunicazione di irregolarità fino alla cartella e alle sue impugnazioni — richiede la capacità di seguire la stessa strategia dal primo confronto con l’Ufficio fino, se necessario, all’ultimo grado di giudizio. L’Avvocato segue le pratiche con continuità di difesa in Cassazione quando la vicenda lo richiede, ed è affiancato da uno staff multidisciplinare che unisce competenze legali e contabili: una condizione che pesa particolarmente in questa materia, dove capire se un errore rilevato dall’Ufficio è un vero errore di sostanza o un problema di calcolo cambia radicalmente la strategia da adottare.

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Chi riceve per la prima volta una comunicazione di irregolarità tende istintivamente a inquadrarla come una versione “più leggera” della cartella esattoriale, quasi un semplice sollecito a cui rispondere con calma. Non è così: l’avviso bonario è il momento in cui la posizione del contribuente è ancora aperta a più soluzioni, prima che la pretesa si consolidi in un titolo esecutivo. Le scelte compiute in questa fase — pagare, contestare in via amministrativa, oppure impugnare subito davanti al giudice tributario — incidono in modo diretto su quanto sarà possibile fare, e a quali condizioni, nei mesi successivi. È un bivio che merita lo stesso livello di attenzione riservato, di solito, solo alla cartella vera e propria.

Il quadro di partenza

La comunicazione di irregolarità (o “avviso bonario”) è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente l’esito di un controllo sulla dichiarazione presentata, prima di procedere all’iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella di pagamento. Può derivare da due tipi di controllo, disciplinati da due norme diverse:

  • il controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR 600/1973 (e art. 54-bis del DPR 633/1972 per l’IVA), che verifica la coerenza aritmetica e formale fra quanto dichiarato e quanto versato;
  • il controllo formale ex art. 36-ter del DPR 600/1973, più approfondito, che riguarda documenti, detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta esposti in dichiarazione.

La distinzione non è solo teorica: l’obbligo di inviare la comunicazione prima della cartella non è assoluto. La giurisprudenza ha chiarito che, quando l’irregolarità consiste in un semplice omesso o tardivo versamento di un’imposta che il contribuente ha correttamente dichiarato, l’Amministrazione può notificare direttamente la cartella, senza dover prima inviare l’avviso bonario. L’obbligo di attivare il contraddittorio preventivo, invece, sorge quando dal controllo emergono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione: disconoscimento di detrazioni, oneri deducibili, crediti d’imposta o altre valutazioni che l’Ufficio compie nel merito.

Dal 1° gennaio 2025, la disciplina è stata modificata dal D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108, che ha riscritto gli articoli 2, 3 e 3-bis del D.Lgs. 462/1997: il termine per pagare (o per fornire chiarimenti) è passato da 30 a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, elevato a 90 giorni se l’avviso è recapitato all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione. Le sanzioni ridotte applicabili in caso di pagamento nei termini sono state parallelamente riviste dal D.Lgs. 87/2024: per il controllo automatizzato la sanzione scende al 10% (8,33% per le violazioni successive al 1° settembre 2024); per il controllo formale scende al 20% (16,67% per le violazioni successive al 1° settembre 2024). La rateizzazione resta possibile fino a 20 rate trimestrali, con decadenza dal beneficio in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nella maggior parte delle interpretazioni operative, salvo il “lieve inadempimento” per ritardi contenuti.

Su questo quadro normativo si innesta il vero nodo decisionale: la comunicazione di irregolarità non è, di regola, inserita nell’elenco tassativo degli atti impugnabili dell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992, ma la giurisprudenza ammette da tempo che possa essere impugnata quando esprime una pretesa tributaria già definita e motivata. Da qui nascono le tre strade che un contribuente può realmente percorrere quando riceve un avviso bonario che ritiene errato, e che questo articolo mette a confronto senza sconti per nessuna delle tre.

Un aspetto operativo che va sempre verificato per primo è la data di notifica effettiva della comunicazione, perché da essa decorrono sia il termine per il pagamento agevolato sia, nei casi in cui l’atto sia impugnabile, il termine di 60 giorni per il ricorso. La comunicazione può giungere tramite PEC, raccomandata, notifica al domicilio fiscale oppure, se il contribuente ha barrato l’apposita casella nel frontespizio della dichiarazione, direttamente all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione: in quest’ultimo caso il termine per pagare o rispondere si allunga a 90 giorni dalla trasmissione telematica. È frequente che il contribuente scopra l’esistenza della comunicazione con ritardo, magari perché recapitata all’intermediario e mai girata tempestivamente: un profilo che, quando accade, va sempre verificato perché può incidere sulla decorrenza effettiva dei termini e, di conseguenza, sulla scelta fra le tre opzioni.

Va inoltre distinto il piano della sospensione feriale dei termini processuali, che riguarda esclusivamente il termine per proporre ricorso e cade, per legge, dal 1° al 31 agosto di ogni anno (mai altre date, e mai un periodo di 45 giorni): se la scadenza dei 60 giorni per impugnare ricade in questo intervallo, il termine slitta di conseguenza. Diverso è il piano delle sospensioni amministrative previste per le notifiche e per i termini di pagamento degli avvisi bonari, che seguono una disciplina distinta e non vanno confuse con la sospensione feriale processuale: sono due istituti autonomi, e chi si orienta fra le tre opzioni deve tenerli entrambi presenti, senza sovrapporli.

Un ultimo elemento del quadro di partenza riguarda chi può ricevere la comunicazione: non solo il contribuente persona fisica o la società destinataria del controllo, ma anche il sostituto d’imposta, quando l’irregolarità riguarda ritenute non versate o non correttamente certificate. In questi casi le tre opzioni restano le stesse, ma la verifica documentale (certificazioni uniche, quietanze di versamento, conguagli) richiede un’attenzione particolare, perché gli errori di abbinamento fra F24 e posizione del sostituito sono fra le cause più frequenti di comunicazioni di irregolarità che, a un esame più attento, risultano infondate o solo parzialmente fondate.

Opzione 1: Pagare o rateizzare aderendo alla comunicazione

In cosa consiste. Il contribuente riconosce, in tutto o in parte, quanto richiesto dall’Ufficio e versa l’importo dovuto — imposta, interessi e sanzione ridotta — entro il termine di 60 giorni (90 per gli avvisi inviati all’intermediario), oppure opta per il pagamento rateale ai sensi dell’art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997. Il fondamento normativo è l’art. 2, comma 2, dello stesso decreto: se il pagamento avviene nei termini con la sanzione ridotta, l’iscrizione a ruolo non viene eseguita.

Quando ha senso. Tre scenari ricorrono con frequenza:

  1. Il contribuente ha effettivamente commesso un errore materiale (ad esempio un versamento omesso o parziale di cui è consapevole) e non ha elementi per contestare nel merito.
  2. L’importo contestato è modesto rispetto ai costi, in termini di tempo e di incertezza, di un contenzioso tributario, anche tenendo conto che i costi di giustizia (contributo unificato, spese di soccombenza) restano a carico della parte che perde.
  3. Il contribuente ha liquidità sufficiente per pagare subito o rateizzare, e preferisce chiudere la posizione con certezza piuttosto che restare esposto per anni all’esito di un giudizio.

Come si esegue in sintesi. Si utilizza il modello F24 con i codici tributo indicati nella comunicazione, oppure si richiede la rateizzazione tramite il canale telematico o gli sportelli dell’Agenzia, allegando la documentazione richiesta per le rate superiori a una certa soglia.

Vantaggi motivati. La sanzione ridotta (10%/8,33% o 20%/16,67% a seconda del tipo di controllo) è sensibilmente più bassa della sanzione piena (25% dal 1° settembre 2024, elevabile fino al 30% per le violazioni antecedenti) che si applicherebbe in caso di iscrizione a ruolo. Inoltre si evita l’aggravio di interessi di mora e degli oneri di riscossione propri della cartella, e si chiude la posizione senza attivare un procedimento giudiziario dagli esiti mai scontati.

Rischi e svantaggi onesti. Pagare significa rinunciare implicitamente a contestare quella specifica pretesa: se l’errore era in realtà dell’Ufficio (ad esempio un credito d’imposta legittimo disconosciuto per errore, o una compensazione già effettuata non registrata), il contribuente perde l’occasione di farlo accertare e difficilmente potrà poi richiedere il rimborso di quanto versato, se non attraverso un’autonoma istanza di rimborso, dagli esiti più incerti rispetto a un’impugnazione tempestiva. Va inoltre ricordato che, secondo l’orientamento della Cassazione, la riduzione delle sanzioni al 10% non spetta in ogni caso: se l’irregolarità consiste in un omesso versamento di un’imposta già correttamente dichiarata, e non è stato necessario alcun contraddittorio preventivo, l’eventuale mancato invio della comunicazione bonaria non fa scattare automaticamente lo sconto sanzionatorio.

Pronunce a supporto. Sul rapporto fra sanzione ridotta e presenza (o assenza) dell’avviso bonario, la giurisprudenza distingue nettamente il caso dell’omesso versamento di imposte dichiarate da quello delle rettifiche sostanziali, con conseguenze opposte sulla legittimità della riduzione sanzionatoria e sulla necessità stessa della comunicazione preventiva.

Un dettaglio spesso trascurato riguarda la rateizzazione: il pagamento della prima rata entro il termine di 60 (o 90) giorni blocca l’iscrizione a ruolo esattamente come il pagamento in unica soluzione, ma le rate successive scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre e restano soggette a un regime di tolleranza limitato. Il cosiddetto “lieve inadempimento” — un ritardo contenuto, tipicamente fino a sette giorni, o un versamento di poco inferiore al dovuto — non fa decadere dal beneficio, ma oltre questa soglia, o in caso di mancato pagamento di due rate, l’Ufficio iscrive a ruolo l’intero residuo con sanzioni piene, senza dover emettere un nuovo atto impositivo che lo preceda. Chi sceglie l’Opzione 1 con rateizzazione lunga (fino a 20 rate trimestrali, quindi cinque anni) deve quindi mettere in conto una gestione puntuale delle scadenze per l’intero periodo, non solo per il primo versamento: un impegno organizzativo che va soppesato al pari del vantaggio economico della sanzione ridotta.

Opzione 2: Contestare in via amministrativa senza adire il giudice

In cosa consiste. Il contribuente non paga, ma utilizza i canali che l’Agenzia mette a disposizione — il servizio CIVIS, il cassetto fiscale, la richiesta di autotutela, il contatto diretto con l’ufficio territoriale — per segnalare l’errore, allegare documentazione e chiedere la correzione o l’annullamento (anche solo parziale) della comunicazione prima che si trasformi in iscrizione a ruolo.

Quando ha senso. Anche qui tre scenari tipici:

  1. L’errore è evidente e facilmente documentabile: un pagamento già effettuato ma non registrato, una detrazione riconosciuta ma non recepita dal sistema, una duplicazione di importi.
  2. Il contribuente ha presentato una dichiarazione integrativa che corregge l’errore originario, e vuole far emergere che l’Ufficio non ne ha tenuto conto: la giurisprudenza riconosce che la dichiarazione resta emendabile anche oltre i termini ordinari, quando la correzione comporta una maggiore imposta o rettifica un dato originariamente errato.
  3. Il contribuente vuole guadagnare tempo e informazioni prima di scegliere se pagare o impugnare, senza precludersi nessuna delle due strade.

Come si esegue in sintesi. Attraverso il canale CIVIS si trasmette la documentazione a supporto (ricevute di versamento, quietanze, dichiarazioni integrative, certificazioni) entro il termine indicato nella comunicazione; l’Ufficio, se ritiene fondata la segnalazione, può correggere l’importo o annullare la pretesa in autotutela.

Vantaggi motivati. È la strada meno onerosa in termini di costi immediati: non richiede contributo unificato né assistenza tecnica obbligatoria, e consente spesso di risolvere errori palesi in tempi rapidi, senza precludere la possibilità di impugnare successivamente se la risposta dell’Ufficio non fosse soddisfacente.

Rischi e svantaggi onesti. Il tempo per rispondere al CIVIS non sospende, di norma, il termine per il pagamento con sanzione ridotta né quello per un’eventuale impugnazione giudiziale: se l’Ufficio non risponde, o risponde negativamente, oltre la scadenza dei 60 giorni, il contribuente rischia di trovarsi senza la possibilità di beneficiare dello sconto sanzionatorio e con un termine di impugnazione già in scadenza. Inoltre l’autotutela resta una facoltà discrezionale dell’Amministrazione: non esiste un diritto del contribuente a ottenerla, né un termine perentorio entro cui l’Ufficio debba rispondere in modo formale.

Pronunce a supporto. Sul tema della dichiarazione emendabile anche oltre i termini ordinari, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che il contribuente può far valere una correzione a proprio favore anche in una fase successiva, incluso nel corso di un eventuale giudizio.

Un punto che va soppesato con attenzione è la differenza fra “chiarimento” e “contestazione formale”. Il canale CIVIS nasce per segnalare dati oggettivi (un versamento non abbinato, un errore di trascrizione), non per sviluppare un’argomentazione giuridica articolata su una questione interpretativa complessa: quando la contestazione richiede di dimostrare, ad esempio, che una detrazione era legittima alla luce di una norma di dettaglio, la risposta dell’Ufficio in sede di autotutela può arrivare in tempi non compatibili con la scadenza dei 60 giorni, e in questi casi la prudenza suggerisce di predisporre comunque il ricorso, anche solo come rete di sicurezza, senza attendere passivamente l’esito della richiesta amministrativa.

Opzione 3: Impugnare subito l’avviso bonario davanti al giudice tributario

In cosa consiste. Il contribuente propone ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione (termine soggetto alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto), contestando nel merito la pretesa: errori di calcolo, disconoscimento illegittimo di detrazioni o crediti, violazione del contraddittorio quando dovuto, vizi di notifica o di motivazione.

Quando ha senso. Tre scenari tipici:

  1. La pretesa è di importo rilevante e il contribuente ha elementi solidi per dimostrare che l’Ufficio ha sbagliato nel merito (ad esempio un credito d’imposta effettivamente spettante, o una valutazione discrezionale compiuta senza il necessario contraddittorio).
  2. Il contribuente ritiene che l’errore, se non contestato subito, rischi di “cristallizzarsi” nella successiva cartella, aggravando la posizione con interessi, aggio di riscossione e, in prospettiva, azioni esecutive.
  3. Il contribuente vuole ottenere una pronuncia sul merito prima possibile, anziché attendere la cartella e rischiare che, nel frattempo, l’Agenzia proceda comunque con l’iscrizione a ruolo.

Come si esegue in sintesi. Il ricorso si propone con l’assistenza di un difensore abilitato (obbligatoria oltre determinate soglie di valore), notificando l’atto all’Ufficio e depositandolo presso la Corte di Giustizia Tributaria; si può chiedere anche la sospensione cautelare se la pretesa espone a un pregiudizio grave e irreparabile.

Vantaggi motivati. Consente di affrontare subito il merito della contestazione, prima che l’Agenzia proceda comunque con l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella, che rappresenta già un titolo esecutivo. Se il ricorso viene accolto, la pretesa viene annullata alla radice, senza che il contribuente debba prima subire la cartella.

Rischi e svantaggi onesti. Va soppesato un aspetto spesso sottovalutato: secondo un consolidato orientamento della Cassazione, l’impugnazione dell’avviso bonario è facoltativa e non obbligatoria, e non sospende automaticamente l’attività dell’Amministrazione. Ciò significa che l’Agenzia può, in linea di principio, procedere comunque con l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella anche mentre il ricorso contro l’avviso bonario è pendente, con il rischio concreto di trovarsi a gestire due contenziosi paralleli senza una disciplina specifica di coordinamento fra di essi. Inoltre, se il contribuente impugna anche la successiva cartella, l’interesse a proseguire il giudizio sul solo avviso bonario può venire meno, con effetti sulla sorte del primo ricorso che vanno valutati caso per caso. A fronte di questo vantaggio (agire subito) c’è dunque il rovescio della medaglia: un dispendio di energie processuali che, in alcuni casi, si sarebbe potuto concentrare direttamente sulla cartella.

Pronunce a supporto. L’impugnabilità autonoma della comunicazione di irregolarità, quando esprime una pretesa tributaria compiuta e motivata, è un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, così come la sua natura di facoltà e non di onere per il contribuente.

Un elemento tecnico da considerare riguarda l’assistenza difensiva. Per le controversie di valore superiore a 3.000 €, il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria richiede l’assistenza di un difensore abilitato; sotto questa soglia il contribuente può stare in giudizio anche personalmente, ma la complessità tecnica delle questioni che tipicamente emergono da un avviso bonario (calcolo delle sanzioni, imputazione dei versamenti, valutazione del contraddittorio) rende comunque opportuna una valutazione professionale anche per gli importi più contenuti. Va inoltre ricordato che la richiesta di sospensione cautelare non è automatica: il giudice la concede solo se il contribuente dimostra sia il fumus boni iuris (la fondatezza, almeno probabile, del ricorso) sia il periculum in mora (un pregiudizio grave e irreparabile derivante dal pagamento immediato), due presupposti che vanno documentati con cura fin dal deposito del ricorso.

Un quarto scenario da tenere presente: la comunicazione parzialmente fondata

Nella pratica, la situazione più frequente non è quella dell’errore totale né quella della pretesa interamente corretta, ma un misto delle due cose: l’Ufficio ha ragione su una parte dell’importo e ha sbagliato sull’altra. In questi casi il confronto fra le tre opzioni si complica, perché nessuna delle tre strade, presa isolatamente, risolve in modo ottimale l’intera vicenda.

Se il contribuente paga l’intero importo per chiudere subito la posizione, rinuncia anche alla quota che avrebbe potuto legittimamente contestare. Se contesta tutto tramite CIVIS, rischia di veder respinta anche la parte fondata insieme a quella infondata, per una valutazione troppo sommaria da parte dell’Ufficio. Se impugna l’intero avviso davanti al giudice, rischia di vedersi riconoscere solo in parte le proprie ragioni, con una soccombenza parziale che comporta comunque il pagamento di quota delle spese di giustizia.

La soluzione più spesso praticabile, in questi casi, è la scomposizione dell’importo: pagare con sanzione ridotta la quota che si riconosce come dovuta — beneficiando comunque dello sconto sanzionatorio su quella parte, se il pagamento avviene nei termini — e riservare la contestazione, amministrativa o giudiziale a seconda della solidità della prova, esclusivamente alla quota realmente controversa. Questa strada richiede però un’attenzione procedurale specifica, perché un pagamento parziale non accompagnato da un’espressa e tempestiva contestazione della parte residua può essere interpretato come acquiescenza sull’intero importo, vanificando la possibilità di ottenere ragione anche sulla quota fondata.

Le opzioni alla prova dei conti

Applichiamo le tre strade agli stessi dati di partenza, per rendere concreto il confronto.

Ipotesi base: comunicazione di irregolarità da controllo automatizzato (art. 36-bis), notificata il 14 marzo, per un’imposta non versata di 7.680 €, relativa a una violazione commessa dopo il 1° settembre 2024.

  • Con l’Opzione 1 (pagamento nei termini): il contribuente versa entro il termine di 60 giorni (scadenza indicativa 13 maggio) l’imposta di 7.680 €, gli interessi maturati e la sanzione ridotta all’8,33%, pari a circa 640 €. Totale sanzione contenuto, nessuna iscrizione a ruolo, posizione chiusa in meno di due mesi.
  • Con l’Opzione 2 (contestazione via CIVIS): il contribuente segnala tramite CIVIS che 3.200 € dei 7.680 € risultano già versati con un F24 non correttamente abbinato, allegando la quietanza. Se l’Ufficio accoglie la segnalazione entro il termine, l’importo dovuto scende a 4.480 €, con sanzione ridotta calcolata solo su questa somma (circa 373 €). Se invece l’Ufficio non risponde entro la scadenza dei 60 giorni, il contribuente rischia di dover comunque scegliere fra pagare l’intero importo con sanzione piena o passare all’Opzione 3 in ritardo.
  • Con l’Opzione 3 (impugnazione immediata): il contribuente propone ricorso il giorno 40 dalla notifica, contestando che i 3.200 € risultano da un versamento già effettuato e mai imputato. Se il ricorso viene accolto, la pretesa si riduce definitivamente a 4.480 € più interessi, senza applicazione di alcuna sanzione ridotta perché il pagamento non è mai avvenuto nei 60 giorni: il contribuente ottiene ragione nel merito, ma deve attendere i tempi del giudizio tributario, nel frattempo restando esposto, in teoria, anche alla notifica di un’eventuale cartella per l’intero importo originario, salvo sospensione cautelare.

Seconda ipotesi: comunicazione da controllo formale (art. 36-ter) per disconoscimento di una detrazione di 2.140 €, con imposta rideterminata pari a 11.900 €, notificata il 3 giugno.

  • Opzione 1: pagamento entro 60 giorni (con sospensione feriale che, ricadendo il termine a cavallo di agosto, non incide sui termini di pagamento amministrativo ma sull’eventuale successivo termine di impugnazione) con sanzione ridotta al 16,67%, pari a circa 1.984 €. Il contribuente rinuncia però a far valere che la detrazione era in realtà documentata correttamente.
  • Opzione 2: invio tramite CIVIS della documentazione a supporto della detrazione (fatture, bonifici parlanti); se l’Ufficio riconosce l’errore, la comunicazione viene annullata in autotutela e non si procede oltre.
  • Opzione 3: impugnazione immediata davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, con richiesta di sospensione cautelare data la rilevanza dell’importo; se il ricorso è fondato sulla documentazione già in possesso del contribuente, questa strada consente di ottenere una pronuncia di merito senza attendere l’esito, non garantito, di una richiesta di autotutela.

Il caso specifico del sostituto d’imposta e delle ritenute non versate

Un caso particolare, che merita un approfondimento a sé, riguarda le comunicazioni di irregolarità indirizzate ai sostituti d’imposta per ritenute non versate o non correttamente certificate. In questi casi il quadro delle tre opzioni resta lo stesso, ma la verifica documentale richiede un passaggio ulteriore: occorre incrociare le Certificazioni Uniche trasmesse, i modelli 770, e i versamenti effettuati tramite F24, per individuare se l’irregolarità dipende da un vero omesso versamento oppure da un disallineamento fra i dati dichiarati e quelli effettivamente versati, magari per un errore di compilazione del modello.

Quando il sostituto d’imposta ha versato correttamente ma ha indicato un codice tributo errato, o ha effettuato una compensazione non riconosciuta dal sistema, la strada della contestazione amministrativa (Opzione 2) è spesso quella più efficiente, perché permette di dimostrare con documenti oggettivi (quietanze F24, estratti conto) che il versamento è stato effettuato, semplicemente non abbinato correttamente dal sistema dell’Agenzia. Quando invece la contestazione riguarda la stessa debenza delle ritenute — ad esempio perché il sostituto ritiene che alcune somme non fossero soggette a ritenuta — la questione si sposta sul merito, e diventa più adatta a un’impugnazione (Opzione 3), perché richiede un accertamento di diritto che il canale amministrativo difficilmente può risolvere in tempi compatibili con le scadenze di legge.

Rateizzazione lunga e sostenibilità nel tempo

Chi valuta l’Opzione 1 con un piano di rateizzazione esteso fino a 20 rate trimestrali deve considerare un profilo che va oltre il confronto immediato fra le tre strade: la sostenibilità della rateizzazione nell’arco di cinque anni. Un piano che appare gestibile al momento della sottoscrizione può diventare insostenibile se la situazione reddituale del contribuente peggiora nel frattempo, esponendo al rischio di decadenza dal beneficio e alla conseguente iscrizione a ruolo dell’intero residuo con sanzioni piene.

In questi casi, prima di aderire alla rateizzazione proposta dall’Agenzia, può avere senso valutare in parallelo se la posizione debitoria complessiva del contribuente — se comprende anche altri debiti, non solo quello derivante dall’avviso bonario — giustifichi il ricorso a strumenti più ampi di composizione della crisi, che permettono di ridefinire l’intero piano di rientro in un’unica sede, anziché gestire separatamente ogni singola posizione tributaria. È una valutazione che richiede uno sguardo d’insieme, non limitato al singolo avviso bonario ricevuto, e che per questo motivo va sempre condotta con l’assistenza di chi può leggere contestualmente il profilo fiscale e quello patrimoniale del contribuente.

Il confronto in tabella

Il confronto numerico va sempre letto insieme al criterio più importante: quanto è solida la prova che il contribuente può portare a sostegno della propria posizione. Ecco una sintesi dei quattro parametri che, nell’esperienza pratica, pesano di più nella scelta.

ParametroOpzione 1 — PagamentoOpzione 2 — Contestazione amministrativaOpzione 3 — Impugnazione immediata
TempiChiusura in 60-90 giorniVariabili, non vincolati a termini perentori di rispostaTempi del giudizio tributario (mesi/anni)
ComplessitàBassaMedio-bassaMedio-alta (richiede difensore, atto tecnico)
Rischi in caso di esito negativoNessuno (la posizione si chiude comunque)Perdita di tempo utile per pagare con sconto o impugnareSoccombenza con condanna alle spese di giustizia (solo costi previsti dalla legge, mai parcelle)
Effetti sull’esecuzioneNessuna iscrizione a ruoloNessuna, salvo scadenza dei terminiNon sospende automaticamente l’iscrizione a ruolo, salvo sospensiva concessa dal giudice
Reversibilità della sceltaBassa (rinuncia implicita alla contestazione)Alta (non preclude le altre due strade, se fatta per tempo)Media (può convivere con un’eventuale impugnazione della cartella, ma con incertezze di coordinamento)

I costi indicati in tabella sono esclusivamente quelli di giustizia previsti dalla legge (contributo unificato commisurato al valore della controversia, eventuali spese di soccombenza liquidate dal giudice): nessun altro onere economico entra in questo confronto.

Un ulteriore parametro, non riportato in tabella perché difficilmente quantificabile in astratto, è il grado di certezza che ciascuna strada restituisce al contribuente. Il pagamento (Opzione 1) offre la certezza più immediata: la posizione si chiude, nel bene e nel male, in pochi mesi. La contestazione amministrativa (Opzione 2) offre una certezza intermedia, legata alla disponibilità dell’Ufficio a rivedere la propria posizione, ma senza alcuna garanzia di tempi né di esito. L’impugnazione (Opzione 3) è quella che richiede la maggiore tolleranza all’incertezza nel breve periodo, a fronte della possibilità di ottenere, nel medio-lungo periodo, un accertamento definitivo sul merito della pretesa, sia esso favorevole o sfavorevole al contribuente.

I criteri per scegliere

Non esiste una gerarchia valida in astratto fra le tre opzioni: il criterio dirimente è sempre la combinazione fra solidità della prova e rilevanza dell’importo. Alcuni criteri concreti aiutano a orientarsi:

  1. Se la contestazione riguarda un errore di calcolo palese e documentabile in poche righe, generalmente la contestazione amministrativa (Opzione 2) è il primo passo più efficiente, riservando l’impugnazione come rete di sicurezza se l’Ufficio non risponde nei termini.
  2. Se l’importo è modesto e il contribuente non ha elementi solidi per contestare, il pagamento con sanzione ridotta (Opzione 1) evita di spendere tempo ed energie processuali per un risultato incerto.
  3. Se la pretesa nasce da una valutazione discrezionale dell’Ufficio (disconoscimento di crediti, oneri deducibili, agevolazioni) e il contraddittorio preventivo non è stato attivato correttamente, l’impugnazione immediata (Opzione 3) permette di far valere subito il vizio, prima che si consolidi nella cartella.
  4. Se i tempi di risposta dell’Ufficio rischiano di far scadere il termine di pagamento agevolato, va tenuto un doppio binario: presentare comunque la documentazione via CIVIS ma predisporre, in parallelo, l’eventuale ricorso entro il termine di 60 giorni, per non perdere la possibilità di impugnare.
  5. Se l’importo è elevato e la posizione economica del contribuente è già fragile, va considerato anche l’effetto congiunto con gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, che possono incidere sulla gestione complessiva del debito, anche quando derivi da un avviso bonario non ancora definito.
  6. Se il destinatario è un imprenditore con partita IVA e la comunicazione si inserisce in una situazione di più debiti tributari, generalmente conviene valutare la scelta insieme al quadro complessivo della crisi d’impresa, perché pagare isolatamente un avviso bonario mentre altre posizioni restano insolute può risultare una scelta poco coerente con una strategia complessiva di risanamento.
  7. Se la comunicazione è la prima ricevuta su quel tipo di errore, e riguarda un privato senza partita IVA, il criterio della prudenza suggerisce spesso di privilegiare la contestazione amministrativa, riservando l’impugnazione giudiziale ai casi in cui la posta in gioco giustifichi l’impegno di un contenzioso.
  8. Se il contribuente ha già ricevuto in passato comunicazioni analoghe risolte in autotutela, conoscere l’esito di quei precedenti aiuta a stimare la probabilità di successo della stessa strada anche questa volta, pur senza alcuna garanzia di esito identico.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in qualità di cassazionista, segue le pratiche di questo tipo dalla fase di analisi della comunicazione fino, se necessario, all’ultimo grado di giudizio, senza cambiare interlocutore lungo il percorso.

Gli errori che complicano la scelta, prima ancora di compierla

Prima di arrivare al bivio fra le tre opzioni, vale la pena segnalare alcuni comportamenti che, nella pratica, finiscono per restringere le possibilità di difesa ancora prima che il contribuente abbia deciso consapevolmente cosa fare.

Ignorare la comunicazione confidando che “si risolva da sola”. È l’errore più costoso: il termine di 60 giorni per il pagamento agevolato e, quando l’atto è impugnabile, quello per il ricorso, decorrono comunque, e trascorrono in fretta. Al termine del periodo, l’Ufficio procede all’iscrizione a ruolo con sanzioni piene, senza che il contribuente abbia mai davvero scelto fra le tre strade: la scelta è stata compiuta, di fatto, dal silenzio.

Rispondere in modo generico, senza allegare documentazione puntuale. Sia che si scelga la contestazione amministrativa sia che si opti per l’impugnazione, l’efficacia della difesa dipende in larga parte dalla qualità della documentazione prodotta: una segnalazione priva di quietanze, fatture o certificazioni specifiche difficilmente porta l’Ufficio a modificare la propria posizione, e un ricorso privo di prove documentali puntuali rischia di essere respinto anche quando la contestazione era, nella sostanza, fondata.

Confondere i termini amministrativi con quelli processuali. Come già osservato, il termine per pagare con sanzione ridotta e quello per proporre ricorso non sempre coincidono, e la sospensione feriale di agosto incide solo sul secondo. Trattarli come fossero la stessa scadenza espone al rischio di perdere, per un semplice errore di calcolo, la possibilità di scegliere la strada che si era in realtà preferita.

Pagare “per prudenza” senza verificare se la sanzione applicata sia effettivamente quella corretta. Non è raro che la comunicazione riporti una sanzione piena anziché quella ridotta prevista dalla normativa vigente, o che non tenga conto delle riduzioni introdotte dal D.Lgs. 87/2024: un controllo aritmetico, prima di procedere al pagamento, evita di versare somme superiori al dovuto.

Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà, ad esempio iniziare con il CIVIS e poi impugnare? Sì, a condizione di restare dentro il termine di 60 giorni per il ricorso: la contestazione amministrativa non sospende, di regola, questo termine, quindi va tenuto sotto controllo mentre si attende una risposta dall’Ufficio.

E se scelgo di pagare e poi scopro che avevo ragione? Pagare con sanzione ridotta rende più difficile, anche se non del tutto precluso, recuperare quanto versato: servirebbe un’autonoma istanza di rimborso, con esiti meno prevedibili rispetto a un’impugnazione tempestiva della comunicazione o della successiva cartella.

Se non rispondo affatto alla comunicazione, cosa succede? Decorso il termine senza pagamento né contestazione, l’Ufficio procede all’iscrizione a ruolo con sanzioni piene (fino al 25%, o al 30% per le violazioni antecedenti al 1° settembre 2024) e alla successiva notifica della cartella, che a quel punto costituisce titolo esecutivo.

Impugnare l’avviso bonario mi mette al riparo dalla cartella nel frattempo? No automaticamente: l’impugnazione non sospende di per sé l’attività di riscossione, salvo che il giudice conceda una sospensione cautelare su richiesta motivata.

Se ricevo la cartella senza aver mai visto l’avviso bonario, è sempre nulla? No: dipende dal tipo di irregolarità. Se si tratta di un omesso versamento di un’imposta correttamente dichiarata, la cartella può essere legittima anche senza previo avviso bonario; se invece la pretesa nasce da una valutazione discrezionale dell’Ufficio su aspetti incerti della dichiarazione, l’omissione del contraddittorio preventivo può rendere nulla la cartella successiva.

Posso usare un credito d’imposta per compensare quanto richiesto dall’avviso bonario? Sì, tramite modello F24 è possibile compensare debiti e crediti, purché il credito utilizzato sia effettivamente spettante: l’uso di crediti non spettanti espone a sanzioni molto più gravose, comprese fra il 100% e il 200% dell’importo indebitamente compensato, e in alcuni casi anche alla confisca.

Se l’errore riguarda solo una parte dell’importo richiesto, posso pagare la parte che riconosco e contestare il resto? In linea generale sì, ma la gestione va coordinata con attenzione: pagare parzialmente senza seguire la procedura corretta rischia di essere interpretato come acquiescenza sull’intero importo, o di far perdere la sanzione ridotta anche sulla quota effettivamente dovuta. È uno dei casi in cui una valutazione tecnica preventiva evita errori difficilmente rimediabili in seguito.

Quanto tempo ha l’Agenzia per notificare la cartella dopo l’avviso bonario non pagato? I termini di decadenza per la notifica della cartella sono fissati dalla legge in relazione all’anno di presentazione della dichiarazione, e restano un profilo di legittimità autonomo che può essere fatto valere anche a prescindere dalla vicenda dell’avviso bonario, se la cartella arriva oltre i termini previsti.

Se la comunicazione è indirizzata a una società, chi decide fra le tre opzioni: l’amministratore o il commercialista che ha trasmesso la dichiarazione? Formalmente la scelta spetta all’organo amministrativo della società, ma nella pratica la valutazione richiede sempre l’apporto di chi conosce la contabilità (per verificare i dati contestati) e di chi conosce il diritto tributario e processuale (per valutare la sostenibilità di un’eventuale impugnazione): una condizione che rende preferibile, in questi casi, un esame congiunto anziché una decisione presa in isolamento da una sola delle due figure.

Cosa succede se scelgo l’Opzione 3 e poi, durante il giudizio, l’Agenzia notifica comunque la cartella? È lo scenario di “doppio contenzioso” descritto nell’Opzione 3: il contribuente dovrà valutare se impugnare anche la cartella, tenendo conto che l’interesse a proseguire il giudizio sul solo avviso bonario può in alcuni casi venire meno, e che i due ricorsi andranno gestiti in modo coordinato per evitare argomentazioni contraddittorie fra loro.

Le pronunce che orientano la scelta

Sull’Opzione 1 (pagamento e sanzioni ridotte). La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la riduzione sanzionatoria collegata al pagamento nei termini presuppone che l’avviso bonario fosse effettivamente dovuto: quando l’irregolarità consiste in un omesso versamento di imposte già dichiarate, l’eventuale mancato invio della comunicazione non fa scattare comunque lo sconto sulla sanzione, che resta quella piena. Analogamente, in tema di rateizzazione, la giurisprudenza ha confermato che il mancato pagamento delle rate successive alla prima comporta la decadenza automatica dal beneficio, con iscrizione a ruolo dell’intero residuo a sanzioni piene, senza necessità di un nuovo atto impositivo.

Sull’Opzione 2 (contestazione amministrativa e dichiarazione emendabile). Con l’ordinanza n. 10722/2025, la Cassazione ha ricordato che il termine per la dichiarazione integrativa a favore del contribuente non preclude la possibilità di far valere l’errore anche in una fase successiva, incluso nel corso di un eventuale giudizio: un principio che rafforza la possibilità di correggere gli errori originari anche dopo la ricezione della comunicazione di irregolarità.

Sull’Opzione 3 (impugnazione immediata) e sui suoi limiti. Il filone più consolidato riguarda proprio la natura facoltativa dell’impugnazione: con l’ordinanza n. 2092/2025 la Cassazione ha ribadito che il ricorso contro l’avviso bonario non impedisce all’Amministrazione di procedere comunque con l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella nei termini di legge. Sulla stessa linea, l’ordinanza n. 17584/2025 ha chiarito che la mancata impugnazione della comunicazione di irregolarità non preclude in alcun modo la successiva impugnazione della cartella, trattandosi di una facoltà del contribuente e non di un onere, con la conseguenza che la controversia sulla cartella resta pienamente accessibile anche agli strumenti di definizione agevolata previsti dalla legge. Analogamente, l’ordinanza n. 7226/2026 ha confermato che, nei controlli formali, la cartella di pagamento resta l’atto tipico da impugnare, senza che la mancata contestazione dell’avviso bonario produca effetti preclusivi.

Sul principio di impugnabilità autonoma dell’avviso bonario. Un orientamento ormai risalente ma tuttora attuale afferma che ogni atto con cui l’Amministrazione porta a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria compiuta, con l’indicazione delle ragioni di fatto e di diritto, è immediatamente impugnabile davanti al giudice tributario, a prescindere dalla sua inclusione formale nell’elenco dell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992. Questo principio, affermato da tempo dalla Suprema Corte e più volte confermato, è alla base della facoltà di impugnazione immediata descritta nell’Opzione 3, e distingue la comunicazione di irregolarità da un semplice invito privo di effetti, riconoscendole invece la natura di atto che porta a conoscenza del contribuente gli elementi essenziali della pretesa.

Sull’obbligo di contraddittorio preventivo e la nullità della cartella. Con l’ordinanza n. 16163/2025, la Cassazione ha affermato che l’omessa comunicazione dell’esito del controllo formale rende nulla la successiva cartella, anche quando il contribuente non abbia collaborato nella fase istruttoria: un principio che rafforza la rilevanza dell’Opzione 3 quando l’avviso bonario, pur dovuto, non sia mai stato inviato. In termini analoghi, la sentenza n. 6248/2024 ha ribadito che la notifica dell’avviso bonario, nei casi in cui è dovuta, costituisce condizione di validità della successiva iscrizione a ruolo. Di segno opposto, ma coerente con la medesima distinzione, si pongono le pronunce che escludono la nullità della cartella quando la pretesa derivi da un mero omesso versamento di somme già dichiarate: in questi casi, come confermato anche dalle ordinanze n. 7226/2026 e n. 12629/2026, la cartella resta legittima anche senza previa comunicazione bonaria, perché il contribuente era già a conoscenza della propria obbligazione.

Sulla qualificazione dell’atto come vero accertamento. L’ordinanza n. 25756/2025 ha chiarito che vanno qualificati come atti di accertamento, autonomamente e immediatamente impugnabili, tutti gli atti con cui l’Amministrazione comunica una pretesa tributaria già definita, anche in assenza della formale intimazione di pagamento: un principio che amplia, in alcuni casi, la platea delle comunicazioni impugnabili subito, rafforzando l’utilità di una valutazione tecnica preliminare su ciascun avviso ricevuto.

Sul contraddittorio nei controlli formali. Una linea giurisprudenziale meno recente ma mai superata distingue nettamente controllo automatico e controllo formale ai fini dell’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale: mentre nel controllo automatico l’obbligo sorge solo in presenza di incertezze rilevanti sulla dichiarazione, nel controllo formale ex art. 36-ter la comunicazione preventiva è sempre dovuta, e la sua omissione rende illegittima la successiva cartella.

Sulla facoltatività dell’impugnazione, il principio-cardine risale alle Sezioni Unite. La sentenza n. 22356/2020 delle Sezioni Unite della Cassazione ha fissato il principio, poi ripreso costantemente dalla giurisprudenza successiva, secondo cui l’avviso bonario non rientra fra gli atti la cui impugnazione sia obbligatoria a pena di decadenza: si tratta di uno strumento di tutela aggiuntivo che il contribuente può scegliere di utilizzare o meno, senza che la sua mancata attivazione comprometta le difese esperibili contro gli atti successivi. Questo principio, ripreso dalle ordinanze n. 3466/2021 e n. 24390/2022, è il fondamento logico dell’intero confronto fra le tre opzioni proposto in questo articolo: nessuna delle tre “chiude” definitivamente le altre due, salvo gli effetti pratici legati ai termini di decadenza per il pagamento agevolato.

Sulla differenza fra vizio dell’atto e vizio nel merito della pretesa, va segnalato che alcune pronunce hanno accolto ricorsi contro la cartella basati sulla violazione del contraddittorio anche quando la contestazione originaria riguardava un disconoscimento di oneri deducibili: ne sono un esempio le ordinanze richiamate in materia di cartelle annullate per difetto di contraddittorio quando l’Ufficio aveva compiuto una valutazione discrezionale senza attivare il confronto preventivo con il contribuente, confermando che il vizio procedurale può travolgere l’intero atto anche a prescindere dalla fondatezza nel merito della pretesa originaria.

Sul versante opposto, quello dell’omesso versamento, un orientamento altrettanto consolidato — che affonda le radici in pronunce come quella del 2011 e del 2012 sul tema, poi confermate da numerose decisioni successive — esclude che la mancanza dell’avviso bonario comporti la nullità della cartella quando la pretesa derivi da una mera divergenza fra quanto dichiarato e quanto versato, senza alcuna valutazione discrezionale da parte dell’Ufficio. Questo doppio binario giurisprudenziale — nullità quando c’è discrezionalità valutativa, validità quando c’è mero omesso versamento — è la chiave di lettura che permette di orientare la scelta fra le tre opzioni fin dalla prima lettura della comunicazione ricevuta.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Di fronte a una comunicazione di irregolarità, lo Studio Monardo può attivare, a seconda della strada scelta insieme al contribuente, questi strumenti concreti:

  1. Analizziamo la comunicazione voce per voce, confrontando i dati esposti con la dichiarazione presentata, la contabilità e la documentazione a supporto, per individuare esattamente dove si annida l’eventuale errore.
  2. Verifichiamo se il tipo di irregolarità rendeva obbligatorio il contraddittorio preventivo, distinguendo un semplice omesso versamento da una valutazione discrezionale dell’Ufficio che imponeva l’invio della comunicazione prima della cartella.
  3. Calcoliamo con precisione la sanzione applicabile in ciascuna delle tre strade, tenendo conto delle riduzioni introdotte dal D.Lgs. 87/2024 e dei nuovi termini fissati dal D.Lgs. 108/2024.
  4. Predisponiamo la documentazione da inviare tramite CIVIS o cassetto fiscale, quando l’errore è documentabile e la strada amministrativa appare percorribile in tempi utili.
  5. Redigiamo e depositiamo il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria quando la contestazione richiede una pronuncia di merito, incluse le richieste di sospensione cautelare per gli importi più rilevanti.
  6. Valutiamo quale delle tre opzioni regge meglio davanti al giudice nel tuo caso specifico, evitando scelte affrettate che, con il senno di poi, si rivelano irreversibili.
  7. Coordiniamo l’eventuale impugnazione dell’avviso bonario con quella della successiva cartella, per evitare la dispersione di argomenti difensivi fra due giudizi paralleli.
  8. Verifichiamo la corretta notifica della comunicazione e il rispetto dei termini di decadenza, elemento spesso decisivo per l’esito della controversia.
  9. Esaminiamo la posizione complessiva del contribuente, incluso l’eventuale ricorso a strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento quando l’importo contestato si inserisce in un quadro debitorio più ampio.
  10. Seguiamo la pratica con continuità dalla fase amministrativa fino, se necessario, alla Cassazione, senza cambiare mani lungo il percorso.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Un aspetto operativo su cui lo Studio pone particolare attenzione riguarda proprio il momento in cui la scelta fra le tre strade viene compiuta. Non è raro che un contribuente si rivolga allo Studio dopo aver già intrapreso, da solo, una delle tre opzioni — magari un pagamento parziale, o una segnalazione via CIVIS mai seguita da una risposta formale — trovandosi a ridosso della scadenza del termine per impugnare senza aver ancora deciso come proseguire. In questi casi, la prima attività è sempre una verifica puntuale dei termini residui: quanti giorni restano per pagare con sanzione ridotta, quanti per proporre ricorso, e se la sospensione feriale di agosto incide sul calcolo. Solo dopo questa verifica ha senso costruire la strategia successiva, perché una scelta corretta nel merito ma tardiva nei tempi produce lo stesso risultato di una scelta sbagliata.

In una materia come questa, dove la scelta fatta oggi — pagare, contestare in via amministrativa o impugnare — condiziona in modo spesso irreversibile le possibilità di difesa di domani, pesa in particolare la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino, se necessario, all’ultimo grado di giudizio: lo stesso difensore che valuta la comunicazione di irregolarità può seguire, senza soluzione di continuità, l’eventuale impugnazione della cartella successiva e, se la vicenda lo richiede, il giudizio di Cassazione, mantenendo coerenti gli argomenti difensivi lungo tutto il percorso. A questo si affianca lo staff multidisciplinare: avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, incrociando la lettura giuridica dell’atto con la verifica contabile dei dati contestati.

Chiusura

Non esiste una risposta valida per tutti quando arriva una comunicazione di irregolarità: la scelta dipende da quanto è solida la prova a tua disposizione e da quanto pesa, in concreto, l’importo richiesto. Sbagliare la strada — pagando un errore che non era tuo, o impugnando senza elementi solidi una pretesa in realtà fondata — costa tempo e, spesso, anche diritti che non si recuperano più facilmente in un secondo momento.

Lo Studio Monardo costruisce la propria specializzazione in questa materia proprio sulla capacità di seguire, con lo stesso difensore, l’intera vicenda: dalla prima lettura della comunicazione di irregolarità fino, se necessario, alla Cassazione, con il supporto di uno staff che unisce competenze legali e contabili. È una continuità che conta soprattutto quando la vicenda, come spesso accade, non si esaurisce con l’avviso bonario ma prosegue con la cartella e, in alcuni casi, con i successivi gradi di giudizio: avere un solo interlocutore lungo tutto il percorso evita di dover ricostruire, ogni volta, il contesto della vicenda da capo.

Qualunque sia la strada che riterrai più adatta al tuo caso, il punto fermo resta questo: la comunicazione di irregolarità non va né ignorata né affrontata d’istinto, perché la finestra di scelta reale, fra le tre opzioni descritte in questo articolo, è più stretta di quanto sembri e si richiude in poche settimane.

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