Professionista Non Iscritto Al Portale Antiriciclaggio Obbligatorio: Come Difendersi Dal Fiscoo

Le domande che riceviamo più spesso allo studio, su questo tema, arrivano sempre nello stesso modo: un professionista scopre, magari a seguito di un accesso della Guardia di Finanza o di una richiesta dell’Agenzia delle Entrate, di non essersi mai iscritto o registrato correttamente nei portali e nei registri previsti dalla normativa antiriciclaggio. E da lì parte la preoccupazione, spesso amplificata dal fatto che non si capisce bene cosa rischi davvero e cosa possa succedere dopo.

Il contesto normativo, in breve: il D.Lgs. 231/2007 e le sue successive modifiche impongono a avvocati, commercialisti, notai, consulenti del lavoro e altri professionisti una serie di adempimenti — dall’adeguata verifica della clientela alla conservazione dei dati, fino alla registrazione presso le piattaforme telematiche che il sistema antiriciclaggio richiede (tra queste, il Portale Infostat-UIF per le segnalazioni di operazioni sospette e i registri collegati alla titolarità effettiva). Gli obblighi e le relative scadenze, però, non sono identici per ogni categoria: per alcune figure professionali esistono termini perentori di registrazione (è il caso, ad esempio, degli agenti immobiliari, per cui la registrazione presso la UIF è divenuta obbligatoria dal 1° luglio 2026), mentre per altre — come i commercialisti — l’obbligo non è collegato a una scadenza perentoria unica ma discende comunque dal complesso delle norme di settore. Quando l’omissione si intreccia con un controllo fiscale, la faccenda si complica ulteriormente, perché il professionista si trova a dover gestire contemporaneamente due fronti: quello sanzionatorio antiriciclaggio e quello degli atti del Fisco.

Ed è proprio in questo doppio fronte che lo Studio Monardo interviene con cognizione di causa specifica: la materia richiede di leggere insieme la disciplina antiriciclaggio e quella tributaria, perché un verbale della Guardia di Finanza redatto durante un controllo antiriciclaggio può trasformarsi, con margini di utilizzabilità tutt’altro che scontati, in un elemento a sostegno di un accertamento fiscale. Il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario consente allo Studio di seguire il professionista su entrambi i piani, senza lasciare scoperto nessuno dei due fronti.

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LE BASI

Cos’è esattamente questo “portale antiriciclaggio” di cui si parla?

Non esiste un unico portale, ma un insieme di piattaforme e registri collegati tra loro. Quando si parla genericamente di “portale antiriciclaggio obbligatorio” ci si riferisce, a seconda dei casi, alla piattaforma Infostat-UIF gestita dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (attraverso cui transitano le segnalazioni di operazioni sospette, le comunicazioni di infrazione al divieto di uso del contante e altri adempimenti telematici), al registro dei titolari effettivi tenuto presso le Camere di Commercio, e in alcuni casi a portali di settore specifici per determinate categorie di operatori non finanziari.

La normativa di riferimento resta il D.Lgs. 231/2007, più volte modificato — da ultimo anche per effetto del recepimento di direttive europee successive, come quella recepita con il D.Lgs. 211/2025, entrata in vigore il 24 gennaio 2026, che ha inasprito ulteriormente il quadro sanzionatorio collegato agli obblighi internazionali antiriciclaggio, arrivando in alcuni casi a introdurre fattispecie di rilievo penale prima trattate solo in via amministrativa.

Il punto pratico è questo: l’obbligo di registrazione non è un adempimento isolato, ma il completamento operativo di obblighi sostanziali già esistenti — l’adeguata verifica della clientela, la conservazione dei dati, la segnalazione delle operazioni sospette. Non essersi registrati significa, agli occhi di chi controlla, non essere nelle condizioni di dimostrare di aver rispettato quegli obblighi sostanziali, anche quando nella pratica quotidiana il professionista li ha in parte osservati.

Chi è considerato “soggetto obbligato” tra i professionisti?

Quasi tutte le professioni ordinistiche che gestiscono operazioni economiche per conto dei clienti. Rientrano tra i soggetti obbligati i dottori commercialisti e gli esperti contabili, i consulenti del lavoro, i notai, e gli avvocati quando compiono determinate operazioni di natura finanziaria o immobiliare per conto dei clienti o li assistono nella predisposizione di operazioni straordinarie (costituzione di società, gestione di patrimoni, operazioni su immobili di valore rilevante).

Non tutti i professionisti hanno lo stesso livello di esposizione: chi tiene la contabilità di un cliente, ad esempio, ha un obbligo di adeguata verifica strutturalmente più intenso di chi si limita ad apporre un visto di conformità su una dichiarazione già predisposta da altri, perché quest’ultima attività comporta un controllo meramente campionario e non un accesso diretto e continuativo alle operazioni economiche del cliente. Questa distinzione conta molto in sede di difesa, perché la gravità della violazione contestata viene valutata anche in base al concreto livello di esposizione al rischio che la prestazione professionale comportava.

Da quando è obbligatoria l’iscrizione e i relativi adempimenti?

Dipende dalla categoria professionale e dal tipo di adempimento, non da una data unica. Gli obblighi sostanziali di adeguata verifica, registrazione e segnalazione sono in vigore, per la generalità dei professionisti, da anni — sono stati progressivamente estesi dal D.Lgs. 56/2004 in avanti e riformati in profondità dal D.Lgs. 90/2017. Le scadenze di registrazione presso le singole piattaforme telematiche, invece, sono state introdotte in tempi diversi e con modalità diverse per ciascuna categoria: per alcune figure — come si è detto per gli agenti immobiliari — esiste un termine perentorio specifico; per altre, la registrazione discende dal semplice fatto di rientrare tra i soggetti obbligati fin dall’inizio dell’attività.

C’è poi un adempimento che riguarda tutti i professionisti soggetti alla disciplina: l’autovalutazione periodica del rischio, che i neo iscritti devono completare entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di inizio dell’attività, e che va aggiornata ogni volta che intervengono mutamenti rilevanti nei parametri di rischio o comunque entro un anno dalla pubblicazione dell’aggiornamento periodico dell’Analisi nazionale dei rischi curata dal Comitato di Sicurezza Finanziaria. Anche in questo caso, per il 2026 la scadenza per completare l’aggiornamento periodico dell’autovalutazione è fissata al 27 maggio, termine che espone a sanzioni chi non lo rispetta.

Cosa succede, in concreto, se non mi sono mai iscritto?

Non c’è un automatismo: la mancata iscrizione da sola non produce una sanzione fissa, ma diventa il punto di partenza di una serie di conseguenze a cascata. Il primo effetto è che, in caso di ispezione, il professionista si trova privo degli strumenti che la legge presume debba avere per dimostrare l’adempimento degli obblighi sostanziali: fascicoli clienti, registrazioni, valutazioni del rischio documentate. La giurisprudenza di merito ha chiarito che l’assenza di un patrimonio informativo adeguato — cioè proprio la conseguenza pratica della mancata registrazione e tenuta degli archivi — viene valutata come un’omissione autonoma, distinta rispetto alle singole violazioni di dettaglio, e sanzionabile in quanto tale.

Il secondo effetto, quello che più spesso coglie impreparati i professionisti, è la possibilità che l’anomalia emersa durante il controllo antiriciclaggio venga comunicata anche all’Agenzia delle Entrate, che può utilizzarla come spunto per un accertamento fiscale autonomo, specie quando dai controlli emergono operazioni economiche non tracciate o clienti con profili di rischio elevato le cui movimentazioni risultano incoerenti con quanto dichiarato.

C’è poi un terzo effetto, meno immediato ma altrettanto concreto: la qualificazione della violazione come “grave”, “ripetuta”, “sistematica” o “plurima” — categorie individuate dalla prassi ministeriale — incide in modo decisivo sull’importo della sanzione, che può muoversi da poche centinaia di euro fino a superare le decine di migliaia. La sistematicità, ad esempio, viene riconosciuta quando l’omissione riguarda un numero sufficientemente ampio di operazioni o clienti, anche non collegati tra loro, mentre la ripetizione presuppone una precedente contestazione della medesima violazione già sanzionata. Un professionista che non si è mai iscritto e che, allo stesso tempo, gestisce decine di clienti senza alcun fascicolo aggiornato rischia quindi che la propria omissione, isolatamente non gravissima, venga riqualificata come sistematica proprio per l’ampiezza del numero di posizioni coinvolte — con un effetto moltiplicatore sulla sanzione finale che spesso sorprende chi non lo aveva messo in conto.

LA PROCEDURA

Come mi metto in regola adesso, se non l’ho mai fatto prima?

La regolarizzazione spontanea, anche tardiva, è sempre preferibile all’attesa che sia un controllo a scoprire l’omissione. Il primo passo è verificare puntualmente, categoria per categoria di adempimento, cosa manca: registrazione presso le piattaforme telematiche pertinenti, autovalutazione del rischio documentata, fascicoli clienti con adeguata verifica completa, archivio unico informatico o cartaceo funzionante. Non basta completare la registrazione formale se poi il contenuto sostanziale — cioè i dati raccolti sui clienti e le valutazioni di rischio — resta assente o incompleto, perché la giurisprudenza ha più volte chiarito che l’acquisizione di documentazione effettuata solo dopo l’avvio di un controllo non sana la violazione già maturata: l’omissione originaria resta comunque sanzionabile.

Il secondo passo è mettere per iscritto, con data certa, l’avvenuta regolarizzazione: questo non elimina il rischio di sanzione per il periodo pregresso, ma rappresenta un elemento di collaborazione attiva che le autorità sanzionatorie sono tenute a valutare nella determinazione della sanzione, potendo incidere significativamente sull’importo finale irrogato.

Nella quantificazione della sanzione, infatti, la legge impone di considerare una pluralità di criteri: la gravità e la durata della violazione, il grado di responsabilità del professionista, la sua capacità finanziaria, l’eventuale profitto ricavato dalla violazione, il livello di collaborazione prestato con l’autorità procedente e i precedenti specifici. Un professionista che, scoperta l’omissione, si attiva immediatamente per completare la registrazione, ricostruisce i fascicoli mancanti e collabora pienamente con gli accertatori si trova quindi in una posizione difensiva ben diversa rispetto a chi ignora la contestazione o fornisce risposte reticenti: non perché la violazione sparisca, ma perché il peso di questi criteri, sommati, può ridurre sensibilmente l’importo che il MEF sceglie di irrogare all’interno della forbice edittale prevista dalla norma.

Cosa mi chiede il Fisco quando scopre la mancata iscrizione durante un controllo?

Dipende dal tipo di controllo in corso, ma quasi sempre la richiesta riguarda la ricostruzione integrale dei rapporti con i clienti nel periodo verificato. Se il controllo nasce come verifica antiriciclaggio condotta dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, la richiesta si concentra sui fascicoli clienti, sulle registrazioni delle operazioni e sulla documentazione relativa alla titolarità effettiva. Se invece la mancata iscrizione emerge nel corso di una verifica fiscale generale — magari avviata per altri motivi — l’ufficio può ampliare il perimetro dei controlli chiedendo di ricostruire i flussi economici gestiti per conto dei clienti, proprio per verificare se dalle irregolarità antiriciclaggio emergano anche irregolarità nella tenuta della contabilità o nella dichiarazione dei redditi propri del professionista.

Quali sono i passaggi e i termini della procedura sanzionatoria e degli atti conseguenti?

La tabella seguente riassume la sequenza tipica, distinguendo la fase antiriciclaggio da quella eventualmente collegata agli atti del Fisco, richiamata più volte nelle risposte precedenti e successive.

FaseAttoTermineDavanti a chi
Accertamento sul campoVerbale della Guardia di Finanza (NSPV)Studio del professionista o uffici GdF
Contestazione formaleNotifica della violazioneEntro 90 giorni dalla conclusione dell’attività istruttoriaMinistero dell’Economia e delle Finanze
Difesa preliminareMemorie difensive e richiesta di audizioneEntro 30 giorni dalla contestazioneMEF, Direzione competente
Decisione MEFDecreto di archiviazione o di irrogazione sanzioneEntro 2 anni dalla contestazione (+6 mesi se richiesta audizione)MEF
Definizione agevolataIstanza di pagamento in misura ridottaPrima della scadenza del termine di impugnazioneMEF, in via amministrativa
ImpugnazioneOpposizione al decreto sanzionatorioEntro 30 giorni dalla notifica del decretoTribunale di Roma, rito lavoro
Fronte fiscale paralleloAvviso di accertamento (se collegato)Termini ordinari di decadenza dell’accertamento tributarioCorte di giustizia tributaria territorialmente competente

Un punto che i professionisti spesso trascurano: l’opposizione al decreto sanzionatorio antiriciclaggio va proposta in via esclusiva davanti al Tribunale di Roma, indipendentemente dalla sede dello studio professionale, e il rito applicabile è quello del lavoro, con l’obbligo di concentrare in un unico atto tutte le difese e le richieste istruttorie, perché successivamente non sarà più possibile introdurne di nuove.

Nel giudizio di opposizione, inoltre, la ripartizione dell’onere della prova segue regole precise che conviene conoscere fin da subito: grava sull’Amministrazione l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria — cioè che la violazione si è effettivamente verificata — mentre spetta al professionista opponente dimostrare gli eventuali fatti impeditivi, come l’aver agito senza colpa. Questo perché l’art. 3 della legge 689/1981, applicabile anche alle sanzioni antiriciclaggio, pone una presunzione semplice di colpa a carico del trasgressore: non basta quindi limitarsi a negare la violazione contestata, occorre fornire elementi positivi che dimostrino l’assenza di colpevolezza, ad esempio provando che l’omissione derivava da un’oggettiva incertezza normativa o da un errore scusabile e non da negligenza organizzativa dello studio.

Posso definire la violazione antiriciclaggio in modo agevolato?

Sì, ma solo presentando un’apposita istanza al Ministero dell’Economia e delle Finanze, non con un semplice pagamento spontaneo. Il D.Lgs. 90/2017 ha introdotto la possibilità di pagamento in misura ridotta, ma la giurisprudenza ha chiarito che questa facoltà rientra nella disciplina del procedimento amministrativo: per beneficiarne anche quando è già pendente un procedimento giudiziario di opposizione, occorre comunque presentare l’istanza al MEF, e solo l’accoglimento della stessa produce la cessazione della materia del contendere. Se l’istanza non viene mai presentata, il giudice non può applicare d’ufficio la riduzione, per cui questo è un adempimento che va gestito con attenzione fin dalle prime fasi.

Cosa devo fare appena ricevo un verbale della Guardia di Finanza?

Il primo errore da evitare è rispondere a caldo senza aver ricostruito con precisione la propria posizione documentale. Il verbale della Guardia di Finanza fa piena prova dei fatti che il pubblico ufficiale attesta di aver direttamente constatato, e può essere contestato solo con lo strumento, particolarmente rigoroso, della querela di falso — non con una semplice memoria difensiva che nega genericamente quanto verbalizzato. Ciò che invece si può e si deve contestare, nelle memorie difensive da presentare entro 30 giorni, è la qualificazione giuridica attribuita ai fatti: se la violazione viene definita come grave, ripetuta, sistematica o plurima, occorre verificare puntualmente se ricorrono davvero i presupposti che la prassi amministrativa e la giurisprudenza richiedono per quelle qualificazioni, perché da esse dipende in modo significativo l’entità della sanzione applicabile.

I CASI PARTICOLARI

E se opero in una STP o in uno studio associato: chi risponde della mancata iscrizione?

La risposta dipende da come sono distribuiti, in concreto, gli obblighi antiriciclaggio all’interno della struttura. Nelle società tra professionisti e negli studi associati, la normativa consente di individuare un responsabile antiriciclaggio, con delega scritta, per la gestione degli adempimenti di registrazione e conservazione. Se questa delega esiste ed è formalizzata correttamente, la responsabilità per l’omessa iscrizione tende a concentrarsi su chi ha ricevuto l’incarico specifico; in assenza di una delega chiara, invece, il rischio è che l’autorità sanzionatoria contesti l’omissione a tutti i soci o associati che, in base al proprio ruolo, avrebbero dovuto vigilare sul rispetto degli obblighi.

Vale la pena aggiungere che la mera esistenza di una delega scritta non esonera automaticamente gli altri soci da ogni responsabilità: se emergono elementi che dimostrano una conoscenza diffusa dell’omissione, o una prassi organizzativa dello studio che di fatto ha reso inefficace la delega (ad esempio perché il delegato non disponeva di risorse o tempo sufficienti per adempiere), l’autorità sanzionatoria può comunque estendere la contestazione anche a chi formalmente non era incaricato. Per questo motivo, in uno studio associato o in una STP, conviene non limitarsi a redigere una delega di facciata, ma verificare periodicamente che il soggetto delegato abbia davvero gli strumenti — tempo, formazione, supporto — per adempiere concretamente agli obblighi che gli sono stati affidati.

Vale anche se non ho mai avuto clienti “a rischio” secondo me?

Sì, perché l’obbligo di registrazione e di adeguata verifica non dipende da una valutazione soggettiva e informale del professionista, ma da procedure documentate e oggettive. La giurisprudenza più recente ha chiarito con chiarezza che il professionista non può limitarsi a una valutazione personale, non formalizzata, del rischio di riciclaggio legato ai propri clienti: anche quando nella pratica non si sono mai verificate situazioni sospette, l’assenza di una procedura di valutazione documentata costituisce di per sé una violazione autonoma, perché il sistema si fonda proprio sulla tracciabilità delle scelte fatte, non sul loro esito concreto. Su questo aspetto pesa in modo particolare la competenza dello Studio Monardo come coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che consente di predisporre e documentare correttamente, anche a posteriori, le valutazioni di rischio mancanti.

Cosa succede se la mancata iscrizione emerge durante un accertamento fiscale generale, non nato per motivi antiriciclaggio?

Qui si apre il vero nodo pratico dell’articolo: la comunicazione tra i due procedimenti. Quando la Guardia di Finanza, nell’ambito di un controllo fiscale ordinario, rileva anche irregolarità antiriciclaggio, ha l’obbligo di darne comunicazione alle autorità competenti (MEF, e nei casi più gravi anche all’Agenzia delle Entrate per i profili fiscali collegati). Il punto delicato è che nel processo tributario, a differenza del processo penale, non esiste un principio generale di inutilizzabilità delle prove irritualmente acquisite: gli elementi raccolti durante controlli amministrativi diversi da quello fiscale possono essere legittimamente utilizzati anche a fini di accertamento del reddito, salvo che sia in discussione la lesione di diritti fondamentali di rango costituzionale, come l’inviolabilità del domicilio o della libertà personale. Questo significa che un fascicolo clienti mancante o incompleto, scoperto durante un controllo antiriciclaggio, può diventare — con i dovuti passaggi logici e presuntivi — un elemento che l’Agenzia delle Entrate valorizza per sostenere un accertamento induttivo sui ricavi del professionista.

Se mi iscrivo tardivamente, la sanzione si azzera?

No, la regolarizzazione tardiva non estingue la violazione già maturata, ma può incidere sulla sua gravità. Come chiarito dalla giurisprudenza più recente in materia di adeguata verifica, l’acquisizione successiva della documentazione necessaria, effettuata solo a seguito dei controlli delle autorità competenti, non sana la violazione originaria: resta comunque un inadempimento assoggettabile a sanzione. Ciò che la regolarizzazione tardiva può fare, se documentata e tempestiva rispetto alla scoperta dell’omissione, è essere valorizzata come elemento di collaborazione attiva nella determinazione dell’importo della sanzione, in base ai criteri previsti dalla legge — che tengono conto, tra gli altri fattori, del grado di collaborazione prestato dal trasgressore durante l’accertamento.

Posso essere sanzionato due volte per la stessa mancata iscrizione, una dal MEF e una da un’altra autorità?

Di regola no, perché il D.Lgs. 231/2007 distribuisce le competenze sanzionatorie in modo da evitare sovrapposizioni dirette. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze irroga le sanzioni nei confronti dei soggetti non vigilati da autorità di settore — categoria in cui rientra la generalità dei professionisti ordinistici — mentre Banca d’Italia, Consob e Ivass sanzionano rispettivamente gli operatori dei settori bancario, finanziario e assicurativo per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche. Il rischio reale di sovrapposizione non riguarda quindi due sanzioni antiriciclaggio parallele, ma piuttosto il concorso tra la sanzione amministrativa del MEF e un eventuale procedimento disciplinare avviato autonomamente dall’Ordine professionale di appartenenza, oppure — nei casi più gravi, come l’omessa istituzione dell’archivio unico o l’omessa segnalazione dolosa — un procedimento penale che si affianca a quello amministrativo, con regole probatorie e termini di prescrizione del tutto autonomi tra loro.

LE PAURE FINALI

Rischio anche conseguenze penali, non solo una multa?

Dipende dal tipo di violazione, non dalla semplice mancata iscrizione in sé. La mancata registrazione presso un portale, isolatamente considerata, resta di regola una violazione amministrativa. Il discorso cambia radicalmente quando dalla mancata iscrizione discende anche l’omessa istituzione dell’archivio unico o l’omessa segnalazione di operazioni davvero sospette: quest’ultima, in particolare, è stata oggetto di un recente e significativo inasprimento, tanto che il rapporto tra irregolarità formali e rilievo penale si è progressivamente ristretto, soprattutto dopo l’entrata in vigore, dal 24 gennaio 2026, delle nuove norme di recepimento della direttiva UE 2024/1226, che hanno trasformato in reati veri e propri condotte prima trattate solo con sanzioni amministrative, come il mancato congelamento di beni riconducibili a soggetti sanzionati a livello internazionale. Chi si trova in una situazione di irregolarità prolungata e mai regolarizzata dovrebbe quindi verificare, con l’assistenza di un legale, se accanto alla mera assenza di registrazione vi siano anche omissioni più sostanziali.

Il quadro sanzionatorio penale in materia antiriciclaggio, del resto, è tutt’altro che marginale: si contano oggi diverse fattispecie delittuose e contravvenzionali, oltre a un numero ancora più ampio di illeciti amministrativi, con un impianto sanzionatorio complessivamente inasprito rispetto al passato. Tra le condotte che possono assumere rilievo penale rientrano, in particolare, l’omessa istituzione dell’archivio unico quando si accompagni a condotte più gravi, la violazione degli obblighi di riservatezza nella segnalazione di operazioni sospette, e le nuove fattispecie collegate al mancato rispetto delle misure restrittive internazionali, introdotte proprio dal recepimento della direttiva UE 2024/1226. È quindi essenziale, per chi scopre di non essere mai stato in regola, non limitarsi a una verifica formale sulla sola registrazione al portale, ma effettuare una ricognizione completa di tutti gli adempimenti collegati, proprio per intercettare per tempo eventuali profili di rischio più seri prima che siano le autorità a farlo per primi.

Posso perdere l’iscrizione all’albo professionale per questo?

È un rischio distinto e ulteriore rispetto alla sanzione antiriciclaggio, che dipende dal procedimento disciplinare dell’Ordine di appartenenza, non dal MEF. Le sanzioni amministrative irrogate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per violazioni antiriciclaggio non comportano automaticamente conseguenze disciplinari, ma nulla esclude che l’Ordine professionale, venuto a conoscenza della violazione, avvii un proprio procedimento parallelo. Va segnalato, con onestà, che anche la cancellazione volontaria dall’albo non elimina una sanzione disciplinare già irrogata: se il professionista si cancella prima di scontarla, o mentre è in corso, dovrà comunque scontarla in caso di successiva richiesta di reiscrizione, proprio per evitare che la cancellazione diventi uno strumento per eludere le sanzioni.

Quanto tempo ho davvero per organizzare la mia difesa?

Meno di quanto si pensi, ed è per questo che conviene muoversi appena si riceve il primo verbale, non quando arriva il decreto sanzionatorio. Dalla contestazione formale della violazione decorrono 30 giorni per presentare memorie difensive al MEF; dalla notifica del decreto sanzionatorio decorrono altri 30 giorni per proporre opposizione al Tribunale di Roma. Attenzione poi alla sospensione feriale dei termini processuali, che copre esclusivamente il periodo dal 1° al 31 agosto: nessun altro periodo dell’anno sospende questi termini, e sbagliare il conteggio può costare l’intera possibilità di difendersi.

Il Fisco può usare tutto questo anche per accertamenti su annualità diverse o su altri clienti?

Sì, ed è uno degli aspetti meno conosciuti ma più rilevanti della vicenda. La giurisprudenza tributaria ha chiarito che l’Amministrazione finanziaria può legittimamente utilizzare, ai fini di un accertamento su un tributo o su un’annualità, elementi probatori raccolti in un contesto diverso — anche relativo a un tributo differente o a un procedimento amministrativo autonomo — senza che questo costituisca un automatismo vietato: si tratta semplicemente dell’impiego di fatti e dati che l’ordinamento considera idonei a provare la pretesa fiscale, indipendentemente dal procedimento in cui sono stati originariamente raccolti. Questo significa che le irregolarità riscontrate durante un controllo antiriciclaggio in un determinato anno possono, in presenza di elementi gravi e precisi, essere richiamate anche in accertamenti relativi ad annualità successive o a rapporti con altri clienti, se dimostrano una prassi consolidata e non un episodio isolato.

MI FA VEDERE UN ESEMPIO CONCRETO?

Ecco due simulazioni numeriche, costruite su ipotesi dimostrative dichiarate — non su casi reali seguiti dallo Studio — per capire come si sviluppano in pratica queste vicende.

Prima ipotesi. Un commercialista non si è mai registrato presso la piattaforma Infostat-UIF e non ha mai completato l’autovalutazione del rischio richiesta dalla normativa, pur gestendo la contabilità di 47 clienti, tra cui alcune società con strutture partecipative complesse. Il 14 gennaio la Guardia di Finanza avvia un accesso presso lo studio, riscontrando l’assenza totale di fascicoli clienti aggiornati. Il verbale viene notificato il 3 marzo, con contestazione di violazione grave per omessa adeguata verifica, quantificata dal MEF in una sanzione di 18.700 euro. Il professionista, assistito, presenta memorie difensive entro il termine dei 30 giorni (quindi entro il 2 aprile), dimostrando che per 39 dei 47 clienti la documentazione identificativa era comunque presente, seppure non formalizzata secondo lo schema previsto, e che nessuna operazione tra quelle esaminate presentava effettivi indicatori di anomalia secondo il D.M. 16 aprile 2010. Il MEF, tenendo conto del livello di collaborazione e della limitata gravità sostanziale, riduce la sanzione irrogata a 6.200 euro. Se invece il professionista non avesse presentato alcuna memoria difensiva, la sanzione sarebbe stata confermata nella misura massima contestata.

Seconda ipotesi. Un consulente del lavoro, nel corso di una verifica fiscale generale relativa agli anni 2022-2024, non riesce a esibire i fascicoli antiriciclaggio relativi a tre clienti che risultano aver movimentato somme rilevanti (rispettivamente 34.200, 61.500 e 28.900 euro) attraverso operazioni non tracciate nella contabilità ordinaria. La Guardia di Finanza segnala l’anomalia sia al MEF, per la violazione antiriciclaggio, sia all’Agenzia delle Entrate, che avvia un accertamento induttivo sul reddito professionale, presumendo che le somme non tracciate rappresentino compensi non dichiarati collegati a prestazioni “informali” rese proprio a quei clienti, per un recupero a tassazione complessivo stimato in 124.600 euro tra le tre annualità. Il consulente, con l’assistenza legale, dimostra tramite bonifici bancari intestati direttamente ai clienti finali (senza transitare per lo studio) che le somme non erano affatto compensi propri, ma pagamenti che i clienti effettuavano autonomamente verso terzi fornitori, di cui il consulente aveva solo notizia incidentale in ragione dell’incarico di consulenza contrattuale ricevuto.

La Corte di giustizia tributaria, chiamata a valutare la fondatezza della presunzione, ridimensiona l’accertamento a soli 9.100 euro di maggior reddito, corrispondenti a compensi effettivamente riconducibili al professionista ma non registrati correttamente nei corrispettivi dell’anno 2023, ritenendo che per il resto le presunzioni dell’ufficio mancassero dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge per fondare un accertamento induttivo. Resta ferma — perché autonoma rispetto alla questione fiscale — la sanzione antiriciclaggio per la mancata registrazione delle operazioni di cui il professionista era comunque venuto a conoscenza nell’esercizio del proprio incarico, quantificata in 4.500 euro e non impugnata per ragioni di opportunità economica, viste le già consistenti spese legali sostenute sul fronte tributario.

LA DOMANDA CHE NESSUNO FA MA TUTTI DOVREBBERO FARE

“Se contesto la sanzione antiriciclaggio, rischio che questo stesso procedimento fornisca argomenti in più al Fisco per un accertamento parallelo?” È la domanda che quasi nessun professionista si pone in tempo, e che invece dovrebbe guidare l’intera strategia difensiva fin dal primo momento. Il rischio esiste concretamente: le memorie difensive presentate al MEF, i documenti prodotti in sede di opposizione, persino le ammissioni fatte per dimostrare la buona fede rispetto alla violazione antiriciclaggio, possono in astratto essere utilizzati — non essendovi, come si è visto, un principio generale di inutilizzabilità nel processo tributario — anche in un successivo o parallelo accertamento fiscale, se contengono informazioni sui rapporti economici con i clienti.

Questo non significa rinunciare a difendersi sul fronte antiriciclaggio per timore di esporsi su quello fiscale: significa costruire una strategia difensiva unica, coordinata tra i due piani, in cui ogni documento prodotto e ogni dichiarazione resa vengono valutati anche per le loro possibili ricadute sull’altro procedimento. È esattamente il tipo di lavoro che richiede una regia unitaria tra competenze bancarie, tributarie e antiriciclaggio, e non una gestione separata e scoordinata dei due fronti — con il rischio, altrimenti, di risolvere un problema aprendone involontariamente un altro più grave.

Un esempio pratico rende evidente il punto: se nelle memorie difensive presentate al MEF il professionista, per dimostrare la propria buona fede, allega estratti conto o dettagli sui compensi ricevuti da un cliente specifico, quegli stessi documenti — una volta versati agli atti di un procedimento amministrativo — potrebbero in astratto essere richiamati dall’Agenzia delle Entrate se dovesse successivamente avviare un controllo su quello stesso cliente o sullo stesso professionista. La soluzione non è tacere informazioni rilevanti, cosa che indebolirebbe la difesa antiriciclaggio, ma selezionare con cura cosa produrre, in che forma, e valutare preventivamente se un dato elemento possa generare effetti indesiderati sul fronte fiscale prima ancora di depositarlo. È un equilibrio che richiede, appunto, una lettura congiunta delle due materie fin dal primo giorno, non un intervento correttivo tardivo quando il danno è già fatto.

MA I GIUDICI COSA DICONO?

Ecco i riferimenti giurisprudenziali più rilevanti su questa materia, aggiornati alla data di pubblicazione di questo articolo.

Corte d’Appello di Roma, sentenza pubblicata a giugno 2025. Ha confermato la legittimità di sanzioni MEF per omessa adeguata verifica in un caso di struttura societaria multilivello con sede estera, chiarendo che l’acquisizione tardiva della documentazione, avvenuta solo dopo i controlli, non sana la violazione già maturata: rileva la tempestività dell’adempimento, non la sua realizzazione a posteriori. Rilevante per chi pensa di potersi mettere in regola solo dopo l’avvio di un’ispezione.

Tribunale di Roma, sentenza n. 18547/2024. Ha stabilito che la mancata compilazione del modulo antiriciclaggio impedisce una corretta profilazione del rischio del cliente, condannando i ricorrenti al rimborso delle spese in favore del MEF: un precedente che conferma quanto pesi, in giudizio, la semplice incompletezza documentale, a prescindere dall’esito concreto delle operazioni esaminate.

Corte d’Appello di Roma, sentenza n. 765/2026. Ha ribadito che il complesso degli obblighi antiriciclaggio serve ad assicurare alla UIF un patrimonio informativo sufficiente a tracciare i flussi di denaro, chiarendo i confini dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette per i professionisti, valorizzando gli indici di anomalia previsti dal D.M. 16 aprile 2010 come parametro oggettivo di valutazione.

Corte d’Appello di Roma, sentenza n. 2489/2026. Ha precisato che non ogni incompletezza documentale integra un sospetto rilevante ai fini della segnalazione: servono elementi oggettivamente riferibili a fenomeni di riciclaggio (opacità dei flussi, interposizioni fittizie, dissimulazione), mentre criticità meramente formali — come l’incompleta compilazione di un questionario, priva di ulteriori anomalie — non bastano da sole a fondare una sanzione per omessa segnalazione, pur potendo comunque rilevare come violazione formale autonoma.

Corte d’Appello di Roma, sentenza recentissima del 2026 (procedimento relativo a un notaio). Ha affermato il principio della valutazione “in concreto” della condotta contestata, escludendo l’automatismo sanzionatorio e richiamando l’esigibilità della condotta come parametro di giudizio: la sanzione va calibrata su quanto concretamente esigibile dal professionista nel caso specifico, non su uno standard teorico astratto.

Corte di Cassazione, Sezione II Penale, sentenza n. 843 del 9 gennaio 2026. Ha affrontato i profili di responsabilità penale collegati alla titolarità effettiva e ai fondi di provenienza illecita, con riflessi rilevanti sull’attività del commercialista quale soggetto tenuto a verificare correttamente questi elementi nell’ambito della propria adeguata verifica.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 8452/2025. Ha ribadito che nell’ordinamento tributario non esiste un principio generale di inutilizzabilità delle prove irregolarmente acquisite: l’inutilizzabilità opera solo quando è in discussione la lesione di diritti fondamentali di rango costituzionale, mentre per il resto gli elementi raccolti anche in altri procedimenti amministrativi possono fondare legittimamente un accertamento fiscale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 8455 del 31 marzo 2025. Ha distinto le indagini amministrative condotte dalla Guardia di Finanza ai fini fiscali da quelle di polizia giudiziaria condotte per l’accertamento dei reati, chiarendo i margini di utilizzabilità reciproca dei dati raccolti nell’uno e nell’altro ambito.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 16902/2025 del 24 giugno 2025. Ha riaffermato la legittimità dell’accertamento induttivo in presenza di omessa dichiarazione dei redditi e irregolare tenuta delle scritture contabili: principio applicabile per analogia al professionista che, non avendo tenuto correttamente i propri archivi antiriciclaggio, si trova esposto a una ricostruzione presuntiva dei propri compensi.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 13370 del 20 maggio 2025. Ha chiarito che l’efficacia della sentenza penale irrevocabile di assoluzione nel processo tributario, disciplinata dall’art. 21-bis D.Lgs. 74/2000, non si applica se l’assoluzione non è stata pronunciata a seguito di dibattimento: un limite di cui tenere conto per chi valuta strategie di definizione anche in sede penale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 12514 del 21 maggio 2018 (principio tuttora applicato). Ha chiarito che la definizione agevolata delle sanzioni antiriciclaggio richiede sempre un’istanza amministrativa al MEF, non producendo effetti automatici sul procedimento giudiziario di opposizione già pendente se non a seguito del suo accoglimento.

Corte di Cassazione, ordinanza sulla utilizzabilità di elementi probatori raccolti per un tributo diverso (2025). Ha stabilito che le prove raccolte nell’ambito di un accertamento relativo a un determinato tributo — nel caso specifico l’Imposta Unica sulle Scommesse — possono legittimamente fondare un accertamento presuntivo anche per imposte dirette e IVA, gravando sul contribuente l’onere di dimostrarne l’inattendibilità: principio che, applicato per analogia, spiega perché elementi raccolti in sede di controllo antiriciclaggio possano rifluire in un accertamento sui redditi professionali, anche quando il procedimento originario abbia seguito iter e finalità diverse.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 8605 del 28 aprile 2015 (principio consolidato e più volte richiamato). Ha affermato che l’acquisizione irrituale di elementi rilevanti ai fini dell’accertamento fiscale non ne comporta l’inutilizzabilità in assenza di una specifica previsione normativa in tal senso, salvo che sia leso un interesse di rango costituzionale: principio poi ripreso, quasi dieci anni dopo, dalla Cassazione n. 8452/2025 sopra richiamata, a conferma della sua tenuta nel tempo anche di fronte all’evoluzione della disciplina antiriciclaggio.

Va segnalato, per completezza, che l’art. 7-quinquies dello Statuto del contribuente ha introdotto una regola più garantista per il futuro, stabilendo che non sono utilizzabili ai fini dell’accertamento gli elementi di prova acquisiti oltre i termini previsti dalla legge o in violazione di legge: una disposizione di carattere sostanziale, quindi non retroattiva, che però offre un argomento difensivo in più per le contestazioni relative ai periodi d’imposta successivi alla sua entrata in vigore, e che un professionista assistito da uno staff con competenze tributarie aggiornate deve saper invocare tempestivamente quando le condizioni lo consentono.

COSA PUÒ FARE LO STUDIO MONARDO

E voi, concretamente, cosa fate per un professionista in questa situazione? Lo Studio Monardo mette in campo un percorso strutturato, che tiene insieme il fronte antiriciclaggio e quello fiscale fin dal primo momento:

  1. Analizziamo il verbale della Guardia di Finanza e la documentazione raccolta, distinguendo i fatti materiali attestati (contestabili solo con querela di falso) dalle qualificazioni giuridiche attribuite alla violazione (gravità, sistematicità, ripetizione), che restano invece pienamente contestabili nel merito.
  2. Ricostruiamo il fascicolo clienti mancante o incompleto, individuando quali documenti esistono già, seppur non formalizzati secondo lo schema previsto, e quali vanno effettivamente reperiti ex novo.
  3. Predisponiamo le memorie difensive da presentare al MEF entro il termine di 30 giorni, mirate a ridimensionare la qualificazione della violazione e a valorizzare ogni elemento di collaborazione attiva.
  4. Valutiamo l’opportunità di presentare istanza di definizione agevolata, verificando la convenienza economica e procedurale rispetto a un’opposizione giudiziale.
  5. Predisponiamo l’atto di opposizione al decreto sanzionatorio davanti al Tribunale di Roma, concentrando fin da subito tutte le difese e le richieste istruttorie, come richiesto dal rito lavoro applicabile.
  6. Monitoriamo e gestiamo il fronte fiscale parallelo, verificando se e come gli elementi raccolti in sede antiriciclaggio vengano trasmessi o utilizzati dall’Agenzia delle Entrate ai fini di un accertamento sul reddito professionale.
  7. Impostiamo la difesa contro l’eventuale accertamento induttivo, contestando la mancanza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che le presunzioni fiscali devono possedere per essere legittimamente utilizzate.
  8. Predisponiamo, per il futuro, una procedura di adeguata verifica e autovalutazione del rischio conforme, per evitare che la stessa situazione si ripresenti in successivi controlli.
  9. Verifichiamo i profili di responsabilità disciplinare presso l’Ordine di appartenenza, per anticipare eventuali procedimenti paralleli a quello sanzionatorio del MEF.
  10. Coordiniamo, quando necessario, l’assistenza penale, nei casi in cui dalla mancata iscrizione emergano anche omissioni più gravi, come l’omessa istituzione dell’archivio unico o l’omessa segnalazione di operazioni realmente sospette.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per un tema come questo, che intreccia costantemente la disciplina bancaria e tributaria — dalla lettura dei flussi finanziari alla qualificazione fiscale delle operazioni contestate — pesa in modo particolare il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale specializzato proprio in diritto bancario e tributario, che consente di affrontare insieme, con un’unica regia, sia la contestazione antiriciclaggio sia l’eventuale accertamento fiscale collegato, evitando che le due difese procedano in modo scoordinato o, peggio, che l’una comprometta l’altra. A questo si aggiunge la continuità della strategia difensiva, garantita dallo stesso difensore, dalla fase amministrativa davanti al MEF fino, se necessario, all’ultimo grado di giudizio in Cassazione, e il lavoro congiunto di avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo, indispensabile quando la difesa richiede al tempo stesso competenze giuridiche e capacità di ricostruzione contabile puntuale.

CHIUSURA

Riassumendo i tre messaggi chiave emersi da queste domande: primo, la mancata iscrizione ai portali antiriciclaggio non produce mai un automatismo sanzionatorio, ma apre una procedura in cui ogni elemento di collaborazione e ogni documento prodotto contano davvero; secondo, il fronte fiscale e quello antiriciclaggio comunicano tra loro più di quanto si pensi, e vanno gestiti con un’unica strategia coordinata; terzo, i termini per difendersi sono brevi — 30 giorni per le memorie, altri 30 per l’opposizione — e vanno rispettati con precisione, senza contare su sospensioni che non esistono al di fuori del mese di agosto.

Proprio perché la materia richiede di leggere insieme diritto bancario, tributario e antiriciclaggio, lo Studio Monardo affronta questi casi mettendo a disposizione le competenze specifiche già richiamate in questo articolo, a partire dal coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, elemento decisivo proprio quando un procedimento sanzionatorio rischia di trasformarsi in un accertamento fiscale.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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