Mutuo Infragruppo A Tasso Non Congruo: Come Difendersi Dal Fisco

Non esiste UNA risposta a questo problema. Se in azienda circola un finanziamento tra società dello stesso gruppo — con o senza interessi, con un tasso “di comodo” o del tutto assente — la difesa che serve non dipende solo dai numeri del contratto, ma da chi sei all’interno di quel finanziamento: la capogruppo che eroga, la controllata che riceve, il gruppo interamente italiano, l’impresa che ha già predisposto la documentazione sui prezzi di trasferimento o quella che non l’ha mai fatta. Un accertamento che per una capogruppo con controllata estera si gioca sull’articolo 110, comma 7 del TUIR, per una piccola srl con socio persona fisica finanziatore si gioca invece sugli articoli 45 e 46 dello stesso Testo Unico: norme diverse, oneri della prova diversi, margini di difesa diversi.

Un caso lampo: una holding italiana che presta 2 milioni di euro a tasso zero a una controllata rumena rischia una ripresa a tassazione degli interessi “figurativi” al tasso di mercato, con margini difensivi legati alle ragioni commerciali del gruppo. Una srl familiare che riceve 80.000 euro dal socio senza pattuire nulla per iscritto rischia invece la presunzione di fruttuosità automatica al tasso legale, con un impianto probatorio completamente diverso. Stesso tema di fondo — “mutuo infragruppo non a valore di mercato” — esiti e strategie opposte a seconda del profilo.

Lo Studio Monardo può affiancarti in questa materia proprio perché coordina uno staff multidisciplinare nazionale specializzato in diritto bancario e tributario, capace di leggere insieme il profilo civilistico del finanziamento e la sua tenuta di fronte all’Agenzia delle Entrate, dall’accertamento fino, se necessario, all’ultimo grado di giudizio.

Ecco l’indice dei profili che tratteremo: la capogruppo che finanzia una consociata estera; la società italiana che riceve il finanziamento; il gruppo interamente domestico; l’impresa che ha già la documentazione idonea; la PMI che non l’ha predisposta.

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Le regole comuni a tutti

Prima di entrare nei singoli profili, è utile fissare la base normativa condivisa, perché ogni profilo poi vi farà riferimento senza doverla ripetere.

Il cuore della materia è il principio del valore normale: quando due società appartengono allo stesso gruppo, la legge non si fida del prezzo che si sono liberamente accordate, perché quel prezzo può essere costruito per spostare reddito da un soggetto all’altro, magari verso un Paese con tassazione più favorevole, magari semplicemente per sostenere la controllata in difficoltà. Per questo interviene una correzione fiscale che sostituisce il tasso pattuito (o l’assenza di tasso) con quello che si sarebbe applicato tra soggetti indipendenti in condizioni comparabili.

Questo principio vive però su due binari normativi distinti, ed è qui che nasce la prima, grande distinzione tra profili:

  • se il finanziamento coinvolge una società non residente collegata o controllata, si applica l’articolo 110, comma 7 del TUIR, la disciplina del transfer pricing in senso proprio, con le Linee Guida OCSE come riferimento interpretativo;
  • se il finanziamento corre tra soggetti tutti residenti in Italia — tipicamente tra socio e società, o tra società dello stesso gruppo nazionale — non si applica il transfer pricing internazionale, ma operano le presunzioni degli articoli 45, comma 2, e 46 del TUIR, unite alla presunzione civilistica di onerosità del mutuo sancita dall’articolo 1815 del Codice civile.

Nel primo caso l’Amministrazione deve provare che il tasso pattuito è inferiore (o pari a zero rispetto) a quello di mercato, e il contribuente può difendersi dimostrando la comparabilità delle condizioni o le ragioni commerciali di gruppo che giustificano la scelta. Nel secondo caso, invece, la legge presume direttamente che il finanziamento sia fruttifero al tasso legale, e la prova contraria è ammessa solo nelle forme tassativamente previste (tipicamente, risultanza nei bilanci).

C’è poi un terzo elemento comune, la sanzione: per le rettifiche di transfer pricing internazionale, la sanzione ordinaria per infedele dichiarazione (che può arrivare fino al 180% della maggiore imposta) non si applica se il contribuente ha predisposto e comunicato la documentazione idonea (masterfile e documentazione nazionale) — è il regime cosiddetto di penalty protection, disciplinato dagli articoli 1, comma 6, e 2, comma 4-ter del D.Lgs. 471/1997. Per i finanziamenti domestici tra soci e società, invece, la sanzione da infedele dichiarazione si applica secondo le regole ordinarie, senza alcuno scudo documentale equivalente: qui la difesa si gioca tutta sulla prova contraria all’onerosità.

Infine, un dato che vale per tutti: dal 1° gennaio 2026 il tasso di interesse legale — quello che l’Agenzia utilizza come parametro residuale quando le parti non hanno pattuito nulla per iscritto — è sceso all’1,60% annuo (dal 2% del 2025), per effetto del Decreto MEF del 10 dicembre 2025. Un dato tecnico, ma che incide direttamente sull’importo che il Fisco può pretendere come interessi presunti nei rapporti domestici privi di pattuizione scritta.

C’è un ulteriore aspetto che accomuna tutti i profili ed è spesso sottovalutato: la differenza tra onere di documentazione e onere della prova. Nessuna norma impone per legge di predisporre un dossier sui prezzi di trasferimento: si tratta sempre di un onere, cioè di una scelta che conviene fare per ottenere un beneficio (la penalty protection) ma che non è mai obbligatoria in senso stretto. L’onere della prova, invece, esiste sempre ed è quello che stabilisce chi deve convincere il giudice tributario, in caso di contenzioso, della fondatezza della propria tesi. Confondere i due piani porta spesso i contribuenti a pensare che, non essendo tenuti a predisporre alcuna documentazione, siano anche esonerati dal fornire prove: non è così, ed è proprio in questa confusione che nascono molte delle contestazioni più gravi.

Un aspetto pratico che vale la pena chiarire subito, perché ricorre in quasi tutti i profili che vedremo, è quello del quadro dichiarativo. Le imprese che intendono avvalersi della penalty protection devono comunicare il possesso della documentazione idonea compilando l’apposito rigo della dichiarazione dei redditi (storicamente il rigo RS106), indicando anche la natura del rapporto di controllo con le consociate coinvolte nelle operazioni infragruppo. Questa comunicazione va resa entro i termini ordinari di presentazione della dichiarazione e, per essere efficace, presuppone che la documentazione sia già stata materialmente predisposta — con firma elettronica e marca temporale — non semplicemente programmata per il futuro. Un errore frequente è quello di barrare la casella della comunicazione senza avere, alla stessa data, un Master File e una Documentazione Nazionale realmente completi: un disallineamento che, se scoperto in verifica, vanifica la protezione sperata.

Un ultimo elemento trasversale riguarda il momento in cui la prova va costruita. In materia di finanziamenti infragruppo, la giurisprudenza tende a dare peso soprattutto ai documenti coevi ai fatti — verbali assembleari, corrispondenza interna, piani industriali dell’epoca — mentre guarda con maggiore diffidenza alle ricostruzioni predisposte solo dopo l’avvio di una verifica. Questo vale per ogni profilo: prima si interviene, più solida è la difesa che si riesce a costruire.

Vale infine la pena inquadrare il tema nel suo contesto internazionale, perché la disciplina italiana del valore normale non nasce isolata: recepisce le indicazioni delle Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento, aggiornate anche alla luce del progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), che dedica specifica attenzione proprio ai finanziamenti infragruppo come area a rischio di erosione della base imponibile. Le stesse Linee Guida chiariscono che la remunerazione di un finanziamento tra imprese collegate deve corrispondere a quella che sarebbe stata pattuita tra imprese indipendenti comparabili, tenendo conto non solo del tasso in senso stretto, ma anche di elementi come la capacità di rimborso del beneficiario, la presenza di garanzie, la valuta di denominazione e la durata del rapporto. Questo significa che la difesa di un contribuente, in qualunque profilo si trovi, non può limitarsi a confrontare un singolo tasso con un altro: deve ricostruire l’intero contesto economico dell’operazione, così come farebbe un finanziatore indipendente prima di concedere credito a un soggetto terzo. È un cambio di prospettiva importante, perché sposta l’attenzione dal dato numerico isolato (il tasso) all’analisi complessiva del rapporto, che è poi il terreno su cui si gioca gran parte del contenzioso più recente.

Con questa base comune, vediamo come cambiano davvero le regole a seconda di chi sei.

Se sei la capogruppo che finanzia una controllata estera

LA TUA SITUAZIONE. Sei una società italiana, magari la holding di un gruppo con presenza internazionale, e hai erogato un finanziamento — fruttifero a un tasso ridotto, oppure del tutto gratuito — a una società controllata o collegata residente in un altro Stato. Magari lo hai fatto per sostenere una fase di start-up della controllata, per finanziare un investimento, o semplicemente perché all’interno del gruppo si è sempre fatto così, senza troppe formalità. È una situazione tipica dei gruppi che crescono per acquisizioni successive o che aprono nuove sedi produttive all’estero, dove la liquidità circola tra le società quasi come se fossero un’unica entità economica, anche se sul piano giuridico restano soggetti distinti e autonomi agli occhi del Fisco.

COSA CAMBIA PER TE. La tua posizione ricade nella disciplina del transfer pricing internazionale ex articolo 110, comma 7 del TUIR. La qualificazione civilistica di “mutuo gratuito” non ti protegge fiscalmente: la giurisprudenza più recente ha chiarito che la disciplina del valore normale si applica non solo quando il tasso pattuito è inferiore a quello di mercato, ma anche quando è pari a zero, perché un finanziamento a titolo gratuito rappresenta comunque un’anomalia rispetto alle condizioni di libera concorrenza e può nascondere un trasferimento di ricchezza imponibile verso l’estero.

Tuttavia — ed è il punto che più conta per la tua difesa — l’onere della prova non è ribaltato automaticamente sulla tua società: spetta all’Amministrazione finanziaria dimostrare, come presupposto della ripresa a tassazione, che la transazione è avvenuta a un tasso apparentemente inferiore a quello normale. Solo a quel punto tocca a te fornire la prova contraria, che può consistere in due alternative: dimostrare che transazioni comparabili tra soggetti indipendenti si sarebbero svolte alle stesse condizioni finanziarie, oppure dimostrare che il finanziamento a condizioni agevolate trova fondamento in specifiche ragioni commerciali legate al ruolo di sostegno che la capogruppo svolge verso le consociate.

I NUMERI. Poniamo che la tua holding abbia erogato un finanziamento infruttifero di 3.000.000 € a una controllata estera, e che l’Agenzia ricostruisca un tasso di mercato comparabile del 4,5% annuo su tre annualità: la ripresa a tassazione riguarderebbe interessi attivi “figurativi” per circa 135.000 € l’anno, con conseguente maggiore IRES al 24% pari a circa 32.400 € l’anno, oltre interessi e sanzioni. Se però riesci a documentare che il finanziamento serviva a sostenere un piano di espansione commerciale della controllata concordato con la capogruppo — non un mero espediente elusivo — la contestazione può essere ridimensionata o superata già in adesione.

Un secondo scenario, più favorevole: la stessa holding ha applicato un tasso dell’1% su un finanziamento di pari importo verso una controllata polacca, e dispone di due preventivi bancari coevi che attestano condizioni di mercato comprese tra lo 0,8% e l’1,3% per operazioni comparabili nello stesso periodo. In questo caso il divario rispetto al tasso di mercato è minimo o assente, e la contestazione dell’Ufficio, se arriva, si scontra con una prova di comparabilità già pronta, che riduce sensibilmente le probabilità di soccombenza in giudizio.

I RISCHI SPECIFICI. Il rischio più insidioso per la capogruppo è quello di confidare nella liceità civilistica del mutuo gratuito (che l’articolo 1815 del Codice civile in effetti ammette, “salvo diversa volontà delle parti”) pensando che questo basti anche sul piano fiscale. Non basta: la qualificazione civilistica è ininfluente ai fini della disciplina del valore normale, e la scelta di non applicare interessi deve essere giustificata con ragioni economiche di gruppo puntuali, non generiche. Un secondo rischio, meno visibile ma altrettanto concreto, riguarda la tendenza a considerare “storico” e quindi non più rilevante un finanziamento erogato molti anni prima: finché il rapporto resta in essere e produce interessi (anche solo teorici) periodo dopo periodo, ogni singola annualità resta autonomamente esposta a un’eventuale contestazione, indipendentemente da quanto risalente sia l’origine del finanziamento.

LE MOSSE GIUSTE.

  1. Ricostruire, per ogni finanziamento infragruppo transfrontaliero in essere, la relativa “storia”: data, importo, tasso pattuito, motivazione economica al momento della concessione.
  2. Verificare se esistano transazioni comparabili (anche interne al gruppo, con soggetti terzi) che possano supportare la congruità del tasso applicato.
  3. Predisporre, per il futuro, una policy di gruppo scritta sui finanziamenti infragruppo, che documenti le ragioni commerciali di eventuali condizioni agevolate.
  4. Valutare, per i finanziamenti già in corso senza documentazione, un intervento correttivo (rinegoziazione del tasso, formalizzazione delle ragioni di gruppo) prima di un eventuale controllo.
  5. In caso di accertamento già notificato, contestare per tempo la ricostruzione del tasso di mercato operata dall’Ufficio, che deve fondarsi su un metodo (CUP, TNMM o altro) motivato e coerente con la struttura reale del gruppo.
  6. Coinvolgere per tempo, ancora prima di un controllo, sia il commercialista sia il legale di fiducia del gruppo, così che la ricostruzione contabile e quella giuridica proceda in parallelo fin dall’inizio, senza dover rincorrere informazioni frammentate una volta arrivato l’accertamento.

GIURISPRUDENZA DEDICATA. La Cassazione, con la sentenza n. 3223 dell’8 febbraio 2025, ha stabilito proprio questo riparto dell’onere della prova per un finanziamento infruttifero erogato da una controllante italiana a una società veicolo estera, richiamando i propri precedenti del 2016 e del 2017 sull’applicabilità del transfer pricing anche ai mutui a titolo gratuito. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in qualità di cassazionista, può seguire la controversia con continuità dal primo grado fino, se necessario, all’ultimo grado di giudizio, mantenendo la stessa linea difensiva costruita fin dall’inizio.

Un aspetto che la capogruppo tende a sottovalutare è la differenza tra il piano probatorio “in fatto” e quello “in diritto”. Sul piano dei fatti, la società deve raccogliere elementi concreti — bilanci della controllata, verbali del consiglio di amministrazione che motivano la scelta di sostenerla, eventuali piani di turnaround condivisi con la capogruppo — che dimostrino che il finanziamento a condizioni agevolate rispondeva a una logica imprenditoriale di gruppo e non a un mero trasferimento di base imponibile. Sul piano del diritto, invece, la difesa deve contestare puntualmente il metodo con cui l’Ufficio ha ricostruito il “tasso di mercato” alternativo: se l’Agenzia si limita a richiamare il tasso legale, senza un’analisi di comparabilità reale (durata, importo, valuta, garanzie, rating della controparte), quella ricostruzione è debole e attaccabile.

Vale la pena ricordare, inoltre, che la disciplina del valore normale nei rapporti con l’estero si applica anche in senso “attivo”: non solo quando la capogruppo eroga il finanziamento, ma anche quando lo riceve da una consociata estera a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ipotesi meno frequente ma comunque possibile nei gruppi con più poli di liquidità. In questi casi la logica difensiva è speculare a quella appena descritta, ma il ruolo di “controllante” o “controllata” nel singolo rapporto va sempre verificato caso per caso, senza dare per scontato che sia la capogruppo italiana a dover sempre giustificare le condizioni applicate.

Se sei la società italiana che riceve il finanziamento

LA TUA SITUAZIONE. Sei una società residente in Italia, controllata o collegata di un gruppo, e hai ricevuto un finanziamento da una consociata — italiana o estera — a un tasso ridotto o azzerato. Dal tuo punto di vista il problema non è (solo) la tassazione di interessi attivi non percepiti, ma il rischio speculare: interessi passivi indeducibili o obblighi di ritenuta su interessi che, per presunzione di legge, si considerano corrisposti anche se materialmente non lo sono stati. Spesso, in queste situazioni, la società beneficiaria non ha nemmeno partecipato alla negoziazione delle condizioni del finanziamento, decise altrove nel gruppo, e si trova quindi a dover gestire in prima persona una contestazione fiscale su condizioni contrattuali su cui ha avuto scarso margine decisionale.

COSA CAMBIA PER TE. Se hai ricevuto fondi da una società controllante o consociata che ha “rigirato” verso di te la provvista ottenuta da un finanziamento bancario, la Cassazione ha chiarito che gli interessi passivi sostenuti dalla controllante sul finanziamento bancario restano inerenti e deducibili in quanto correlati all’intera attività d’impresa del gruppo, senza che sia necessario dimostrare un collegamento diretto con specifici ricavi. Questo è un punto favorevole, ma riguarda la posizione di chi eroga i fondi presi a prestito da terzi, non elimina il problema — che è tutto tuo, come beneficiaria — della ritenuta d’acconto sugli interessi presunti: se il finanziamento proviene da un socio persona fisica o da altra società, e non risulta dal bilancio una diversa qualificazione, gli interessi si presumono corrisposti anche se di fatto non pagati, con obbligo per la tua società di operare la ritenuta ai sensi dell’articolo 26 del D.P.R. 600/1973.

I NUMERI. Ipotesi: la tua srl ha ricevuto 500.000 € da una consociata italiana, senza alcuna pattuizione scritta su interessi e scadenze. Si applica allora l’articolo 45, comma 2, del TUIR: gli interessi si presumono maturati nel periodo d’imposta al tasso legale (1,60% dal 2026), quindi 8.000 € annui presunti, sui quali la ritenuta del 26% (dove applicabile a seconda della natura del percipiente) comporterebbe un recupero di circa 2.080 € l’anno, oltre sanzioni per omessa ritenuta che possono arrivare fino al 20% dell’importo non trattenuto e interessi di mora.

Diversa la situazione se la stessa srl avesse invece formalizzato per iscritto un tasso dello 0,5% (motivato da una policy di gruppo documentata) prima ancora di ricevere la provvista: in questo secondo scenario la pattuizione scritta esclude l’applicazione delle presunzioni residuali dell’articolo 45, comma 2, e l’eventuale contestazione dell’Ufficio dovrebbe fondarsi su una prova autonoma della non congruità di quel tasso specifico, con un onere probatorio decisamente più impegnativo per l’Amministrazione.

I RISCHI SPECIFICI. Il rischio principale per chi riceve il finanziamento è quello di trattare la vicenda come “affare della controllante”, quando invece l’obbligo di ritenuta e la relativa sanzione ricadono sulla società beneficiaria in qualità di sostituto d’imposta. Un secondo rischio, per i finanziamenti transfrontalieri, è quello di non riuscire a documentare le funzioni, gli asset e i rischi assunti nel gruppo (la cosiddetta “analisi funzionale”), elemento che i giudici di legittimità considerano centrale per stabilire quale metodo di comparazione sia effettivamente applicabile al caso concreto. Un terzo rischio, spesso trascurato, riguarda la gestione dei tempi contabili: se gli interessi presunti vengono contestati per un esercizio già chiuso e i relativi bilanci approvati, la correzione dell’errore (con eventuale ravvedimento delle ritenute non operate) va coordinata con gli obblighi dichiarativi degli esercizi successivi, per evitare che l’irregolarità si propaghi automaticamente anche su periodi non ancora verificati.

LE MOSSE GIUSTE.

  1. Verificare, per ogni finanziamento ricevuto da soci o consociate, se esista una pattuizione scritta su tasso e scadenze: la sua assenza attiva le presunzioni di legge.
  2. Se il finanziamento è a titolo gratuito per scelta di gruppo, far risultare questa scelta nei bilanci e nei rendiconti, che restano il canale probatorio riconosciuto dalla giurisprudenza consolidata.
  3. Verificare la correttezza delle ritenute già operate (o non operate) sugli interessi degli ultimi periodi d’imposta ancora accertabili.
  4. Ricostruire l’analisi funzionale del proprio ruolo nel gruppo, utile sia in ottica difensiva sia per orientare la policy dei prezzi di trasferimento futuri.
  5. In presenza di un avviso di accertamento, verificare se l’Ufficio abbia autonomamente provato la non conformità del tasso al mercato, oppure si sia limitato a presumerla dalla sola gratuità dell’operazione: un’insufficiente motivazione su questo punto è terreno di ricorso.
  6. Coordinare la propria difesa con quella della società finanziatrice, quando la contestazione riguarda entrambe, per evitare che argomentazioni scoordinate tra i due soggetti indeboliscano reciprocamente le rispettive posizioni.

GIURISPRUDENZA DEDICATA. In tema di deducibilità degli interessi passivi “rigirati” alla controllata, la giurisprudenza di legittimità più recente ha confermato l’inerenza degli interessi passivi bancari correlati all’attività complessiva del gruppo; sul fronte della ritenuta presunta sugli interessi verso soci, la Cassazione, con la sentenza n. 3819 del 16 febbraio 2018, ha stabilito che l’obbligo di ritenuta sussiste anche quando la corresponsione degli interessi sia solo presunta per legge, non effettivamente avvenuta.

Una difficoltà pratica ricorrente per chi riceve il finanziamento riguarda la doppia contestazione: capita che l’Agenzia, davanti allo stesso rapporto, contesti sia alla società finanziatrice (per gli interessi attivi non dichiarati) sia alla società beneficiaria (per la ritenuta non operata), generando due procedimenti paralleli che vanno gestiti in modo coordinato per evitare che le difese dell’una indeboliscano involontariamente la posizione dell’altra. È un motivo in più per non trattare la vicenda come “affare della controllante”: ogni società coinvolta ha una propria posizione giuridica autonoma, con termini di decadenza e strumenti deflattivi (adesione, reclamo-mediazione, conciliazione) che vanno valutati separatamente.

Un ulteriore elemento da monitorare è la qualificazione del finanziamento in bilancio della beneficiaria: se il finanziamento è iscritto tra i debiti finanziari a breve termine ma la sua durata effettiva, per rinnovi taciti, si protrae per anni, l’Agenzia può leggere questa incongruenza come ulteriore indizio di un’operazione non allineata alla prassi di mercato, dove normalmente la durata e la classificazione contabile di un finanziamento restano coerenti nel tempo.

Se sei un gruppo interamente italiano

LA TUA SITUAZIONE. Nessuna società estera coinvolta: il finanziamento corre tra due o più società italiane dello stesso gruppo, oppure tra un socio (persona fisica o società) e la sua partecipata residente in Italia. È la situazione più diffusa tra le PMI italiane, dove spesso la capogruppo o il socio di riferimento “presta” liquidità alla controllata in difficoltà senza troppe formalità contrattuali. Il rapporto di fiducia interno alla famiglia imprenditoriale o al gruppo di soci porta spesso a considerare superfluo formalizzare per iscritto ciò che tra le parti è chiaro e condiviso, dimenticando che il destinatario finale di quella chiarezza informale non è il socio, ma l’Agenzia delle Entrate, che di quella chiarezza non ha alcuna prova documentale.

COSA CAMBIA PER TE. Qui il transfer pricing internazionale dell’articolo 110, comma 7 del TUIR non si applica, perché quella disciplina presuppone un’operazione transfrontaliera. La tua difesa si gioca su un terreno diverso e, per certi versi, più rigido: l’articolo 46 del TUIR prevede che le somme versate dai soci alla società si considerino date a mutuo se dai bilanci o dai rendiconti non risulta un titolo diverso; l’articolo 45, comma 2, aggiunge che, per i capitali dati a mutuo, gli interessi si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto e, in assenza di pattuizione scritta, si presumono maturati nel periodo d’imposta al tasso legale.

Il punto più delicato, secondo l’orientamento consolidato della Cassazione, è che questa presunzione di onerosità non si vince con qualsiasi mezzo di prova, ma solo dimostrando che i bilanci o i rendiconti della società finanziata contemplano un versamento fatto a titolo diverso dal mutuo (ad esempio un apporto in conto capitale correttamente deliberato e iscritto). Una prova orale, un accordo verbale, persino la dimostrazione che le somme sono state utilmente investite nell’attività d’impresa, non sono sufficienti da soli a superare la presunzione.

I NUMERI. Ipotesi: il socio di maggioranza di una srl ha versato 120.000 € alla società nel corso di tre esercizi, senza delibera assembleare che qualifichi il versamento come apporto in conto capitale e senza indicazione nei bilanci. L’Agenzia, applicando la presunzione, ricostruisce interessi attivi in capo al socio calcolati al tasso legale via via vigente (5% nel 2023, 2,5% nel 2024, 2% nel 2025): su un capitale medio di 120.000 €, la ripresa complessiva sui tre anni si aggira attorno ai 11.400 €, con obbligo per la società di aver operato la relativa ritenuta d’acconto, oltre sanzioni per omesso versamento.

Se invece lo stesso socio avesse fatto verbalizzare, all’assemblea che ha approvato il bilancio del primo esercizio, che il versamento era destinato “a copertura perdite senza obbligo di restituzione”, la qualificazione come mutuo sarebbe esclusa fin dall’origine, e con essa l’intera presunzione di onerosità: un’unica delibera redatta correttamente al momento giusto avrebbe eliminato per intero il rischio di 11.400 € più sanzioni qui ricostruito.

I RISCHI SPECIFICI. Il rischio tipico dei gruppi tutti italiani, specie di dimensioni contenute, è quello di confondere la prassi commerciale con la prova legale: sapere bene, tra soci e amministratori, che quel versamento era “a fondo perduto” o comunque infruttifero non serve a nulla se questa intenzione non risulta dai bilanci nelle forme tassative richieste dalla norma. È un rischio silenzioso, perché spesso emerge solo in sede di verifica, quando ormai i bilanci degli anni interessati sono già stati approvati e depositati senza le annotazioni necessarie. Un rischio ulteriore, tipico dei gruppi familiari, è quello di modificare nel tempo, senza alcuna delibera, le condizioni economiche del finanziamento — ad esempio interrompendo di fatto la maturazione di interessi mai stati pattuiti per iscritto — confidando che la prassi consolidata tra i soci valga come prova. Per l’Agenzia, in assenza di una delibera che documenti espressamente il mutamento, la posizione resta quella originaria, con tutte le presunzioni che ne conseguono.

LE MOSSE GIUSTE.

  1. Verificare retroattivamente, per i finanziamenti soci in essere, se i bilanci degli esercizi coinvolti indichino chiaramente la natura (mutuo fruttifero, mutuo infruttifero, versamento in conto capitale) di ogni apporto.
  2. Per il futuro, formalizzare sempre per iscritto ogni finanziamento infragruppo o da socio, specificando tasso, scadenze e natura del versamento, prima ancora del versamento stesso.
  3. In sede di approvazione del bilancio, far verbalizzare espressamente la qualificazione degli apporti dei soci, così da costruire la prova contraria richiesta dalla norma.
  4. Verificare la corretta applicazione delle ritenute sugli interessi presunti per gli anni ancora accertabili.
  5. Distinguere, nella gestione documentale, i versamenti a titolo di finanziamento da quelli a titolo di copertura perdite o di rafforzamento patrimoniale, che seguono regole fiscali diverse.
  6. Impostare, per il futuro, una procedura interna standard che preveda sempre una delibera scritta contestuale a ogni versamento del socio, indicandone chiaramente natura, tasso e scadenza, prima ancora che il versamento venga materialmente eseguito.

GIURISPRUDENZA DEDICATA. La Cassazione, con la sentenza n. 17839/2016, ha ribadito che la presunzione di onerosità dei versamenti dei soci non è vincibile con ogni mezzo di prova, ma solo dimostrando che i bilanci contemplano un versamento a titolo diverso dal mutuo; con le ordinanze nn. 20625, 20626 e 20627, depositate il 31 luglio 2019, ha confermato che l’obbligo di ritenuta sugli interessi presunti sorge anche quando la loro corresponsione non sia mai realmente avvenuta.

Merita un approfondimento la distinzione, spesso trascurata nella prassi delle PMI, tra finanziamento soci e versamento in conto capitale. Il primo genera un credito restitutorio del socio verso la società e, salvo prova contraria nelle forme di legge, si presume fruttifero; il secondo va invece ad aumentare il patrimonio netto della società, non genera obbligo restitutorio automatico e non è soggetto alla presunzione di onerosità qui esaminata. Il problema, per moltissime piccole imprese, è che questa distinzione non viene mai formalizzata con una delibera assembleare chiara al momento del versamento, lasciando alla società — anni dopo, in sede di verifica — l’onere impossibile di ricostruire ex post una volontà che avrebbe dovuto essere documentata all’origine.

Un altro aspetto rilevante riguarda il calcolo del tasso legale pro rata temporis: quando il finanziamento resta in essere per più esercizi, l’Agenzia deve applicare il tasso vigente in ciascun periodo (5% nel 2023, 2,5% nel 2024, 2% nel 2025, 1,60% dal 2026), non un tasso unico per l’intera durata del rapporto. Verificare che questo calcolo sia stato fatto correttamente, periodo per periodo, è spesso il primo controllo tecnico da fare davanti a un avviso di accertamento su questo tema, e non è raro trovare errori di quantificazione a favore del contribuente.

Se sei un’impresa che ha già Master File e Documentazione Nazionale

LA TUA SITUAZIONE. Il tuo gruppo ha investito tempo e risorse nella predisposizione della documentazione sui prezzi di trasferimento — Master File e Documentazione Nazionale — proprio per i finanziamenti infragruppo e le altre operazioni intercompany, e ha regolarmente comunicato il possesso di questa documentazione in dichiarazione dei redditi (compilando il rigo dedicato). È una scelta che richiede un investimento iniziale non trascurabile, soprattutto per i gruppi di medie dimensioni che devono coordinare informazioni provenienti da più società e da più Paesi, ma che offre in cambio uno strumento di difesa che i profili privi di documentazione semplicemente non hanno a disposizione.

COSA CAMBIA PER TE. La tua situazione ha una particolarità che cambia molto, ma non tutto: se l’Agenzia rettifica il valore normale del finanziamento infragruppo e la tua documentazione viene giudicata idonea, non si applicano le sanzioni per infedele dichiarazione altrimenti previste dagli articoli 1, comma 6, e 2, comma 4-ter del D.Lgs. 471/1997 — il regime di penalty protection. È un beneficio importante, perché quelle sanzioni, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 87/2024, possono arrivare oggi fino al 70% della maggiore imposta accertata in caso di mancata adesione al regime premiale.

Attenzione però: la penalty protection scherma dalle sanzioni, non dalla ripresa a tassazione in sé. Se il tasso applicato al finanziamento infragruppo risulta comunque non conforme al valore normale, l’imposta maggiore e i relativi interessi restano dovuti; a essere esclusa è solo la componente sanzionatoria, e solo se la documentazione è ritenuta “idonea” secondo i requisiti del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, la giurisprudenza più recente ha chiarito che l’esenzione da specifici oneri formali di documentazione per le operazioni infragruppo di “bassa materialità” non esonera comunque dal dover dimostrare, nel merito, il rispetto del valore normale su richiesta dell’Amministrazione.

I NUMERI. Poniamo che il tuo gruppo subisca una ripresa a tassazione di 200.000 € di maggior imponibile su un finanziamento infragruppo, con maggiore IRES di 48.000 € (24%). Senza penalty protection, la sanzione per infedele dichiarazione potrebbe aggiungere fino al 70% di quell’importo, cioè circa 33.600 € in più. Con una documentazione ritenuta idonea, quella componente sanzionatoria si azzera: resta dovuta solo l’imposta con i relativi interessi, una differenza che su importi rilevanti può valere decine di migliaia di euro.

Ipotizziamo però che la stessa impresa abbia comunicato in dichiarazione il possesso della documentazione, ma che in sede di verifica emerga che la Documentazione Nazionale, pur esistente, non tratta affatto i finanziamenti infragruppo (essendo stata redatta solo per le cessioni di beni): in questo caso specifico la penalty protection non si estende alla rettifica sul finanziamento, e la sanzione torna ad applicarsi per intero su quella componente, nonostante l’impresa avesse comunque investito tempo e risorse in un impianto documentale — a dimostrazione di quanto conti la completezza, e non solo l’esistenza, della documentazione predisposta.

I RISCHI SPECIFICI. Il rischio più frequente per chi ha già la documentazione è quello formale: la comunicazione del possesso della documentazione va data nei termini e nelle modalità corrette (rigo dedicato della dichiarazione, firma elettronica con marca temporale entro la data di presentazione della dichiarazione, lingua italiana per la Documentazione Nazionale salvo diversa indicazione), e un vizio formale può far cadere la protezione anche se il contenuto sostanziale della documentazione è corretto. Un secondo rischio è quello della motivazione: in sede di verifica, l’Agenzia può contestare non l’esistenza della documentazione, ma la sua idoneità a giustificare proprio quella specifica operazione di finanziamento, se la policy di gruppo descritta nel Master File non copre puntualmente i finanziamenti infragruppo. Un terzo rischio, meno evidente ma frequente nei gruppi con molte consociate, riguarda l’aggiornamento delle analisi di comparabilità: un tasso ritenuto congruo al momento della concessione del finanziamento può non esserlo più a distanza di anni, se le condizioni di mercato sono mutate sensibilmente (come è accaduto con le forti oscillazioni dei tassi di riferimento registrate tra il 2022 e il 2025); una documentazione che fotografa solo il momento iniziale del rapporto, senza aggiornamenti periodici, rischia di non reggere il confronto con un accertamento relativo alle annualità più recenti.

LE MOSSE GIUSTE.

  1. Verificare che la Documentazione Nazionale copra espressamente, tra le operazioni intercompany documentate, anche i finanziamenti infragruppo e non solo le cessioni di beni o servizi.
  2. Controllare la tempestività e la correttezza formale della comunicazione resa in dichiarazione dei redditi per ciascun periodo d’imposta.
  3. In caso di controllo, consegnare la documentazione entro i termini previsti (tipicamente 20 giorni dalla richiesta), evitando comportamenti dilatori che la prassi giurisprudenziale sanziona duramente.
  4. Aggiornare periodicamente l’analisi di comparabilità sui tassi applicati ai finanziamenti infragruppo, non limitandosi a una policy scritta una tantum.
  5. Predisporre, per le operazioni di importo più contenuto (“bassa materialità”), comunque un supporto documentale minimo, perché la sola esenzione formale non elimina l’onere sostanziale della prova.
  6. Coinvolgere il legale di fiducia già nella fase di redazione della documentazione, non solo in sede di contenzioso, per verificare che il linguaggio e i contenuti del Master File reggano anche una successiva lettura in chiave probatoria davanti al giudice tributario.

GIURISPRUDENZA DEDICATA. La Cassazione, con l’ordinanza n. 10438/2025, ha stabilito proprio che l’esenzione da oneri documentali formali per le operazioni di bassa materialità non esonera il contribuente dal dimostrare, su richiesta dell’Amministrazione, il rispetto del principio del valore normale.

Vale la pena ricordare che il regime della penalty protection, pur nato per la disciplina del transfer pricing internazionale, è stato progressivamente esteso in via interpretativa anche a fattispecie connesse, come le rettifiche che incidono sull’applicazione delle aliquote convenzionali su royalties e interessi esentati da ritenuta ai sensi dell’articolo 26-quater del D.P.R. 600/1973: un’estensione utile da conoscere per i gruppi che gestiscono, insieme ai finanziamenti infragruppo, anche flussi di interessi soggetti a convenzioni contro le doppie imposizioni.

Un ultimo consiglio operativo per chi ha già investito nella documentazione: non trattarla come un adempimento “una tantum”. Le condizioni di mercato, i tassi di riferimento e la struttura stessa del gruppo cambiano nel tempo, e una Documentazione Nazionale scritta anni fa, mai aggiornata, rischia di essere giudicata non più “idonea” proprio nel momento in cui servirebbe di più, cioè in sede di verifica su un’annualità recente.

Se sei una PMI senza documentazione transfer pricing

LA TUA SITUAZIONE. Sei una piccola o media impresa che fa parte di un gruppo, magari familiare, con finanziamenti infragruppo gestiti in modo informale nel tempo: nessun Master File, nessuna Documentazione Nazionale, nessuna comunicazione specifica in dichiarazione. Semplicemente, i flussi finanziari tra le società del gruppo si sono consolidati nella prassi, senza una regia documentale strutturata. Non è quasi mai una scelta consapevole di rischiare: più spesso è la conseguenza naturale di una crescita rapida, in cui la struttura amministrativa e legale del gruppo non ha tenuto il passo con la complessità raggiunta dai rapporti finanziari interni.

COSA CAMBIA PER TE. Qui manca del tutto lo scudo della penalty protection: se l’Agenzia rettifica il valore normale di un finanziamento infragruppo — che sia transfrontaliero ex articolo 110, comma 7 del TUIR, o domestico ex articoli 45-46 — si applicano le sanzioni ordinarie per infedele dichiarazione, che possono arrivare fino al 180% (o, per le fattispecie incise dalla riforma del 2024, fino al 70% in assenza di adesione al regime premiale) della maggiore imposta accertata, oltre agli interessi. È la situazione di massima esposizione tra tutti i profili che abbiamo esaminato.

La predisposizione della documentazione non è un obbligo di legge, ma un onere: nessuno ti impone di farla, ma la sua assenza fa scattare in pieno il regime sanzionatorio ordinario in caso di rettifica. Per una PMI, spesso il costo di una documentazione ben fatta è comunque proporzionato al rischio evitato, soprattutto quando i finanziamenti infragruppo sono di importo significativo rispetto al fatturato.

I NUMERI. Consideriamo una PMI con un finanziamento infragruppo di 400.000 € a tasso ridotto rispetto al mercato, e una ripresa a tassazione di 60.000 € di interessi non dichiarati, con maggiore IRES di 14.400 €. Senza alcuna documentazione, la sanzione può aggiungere una cifra compresa tra il 90% e il 180% di quell’imposta (nella versione previgente al D.Lgs. 87/2024) o, per i periodi d’imposta incisi dalla riforma, fino al 70%: nel caso più sfavorevole, si tratta di un ulteriore esborso che può superare i 25.000 €, quasi il doppio dell’imposta stessa.

Se la stessa PMI decidesse di intervenire prima dell’avvio di una verifica, ravvedendo spontaneamente la propria posizione sulle ultime annualità ancora sanabili, la sanzione ridotta applicabile in ravvedimento operoso — a seconda di quanto tempestivo è l’intervento — può scendere fino a una frazione minima di quella ordinaria, trasformando un potenziale esborso di 25.000 € in un costo di regolarizzazione di poche migliaia di euro: la differenza, ancora una volta, sta tutta nella tempestività dell’intervento.

I RISCHI SPECIFICI. Il rischio più grave per la PMI senza documentazione è quello di scoprire la propria esposizione solo al momento della verifica, quando ormai non c’è più tempo per costruire un impianto probatorio solido: le ragioni commerciali che potrebbero giustificare un tasso agevolato, se non risultano da documenti dell’epoca (verbali, corrispondenza interna, piani industriali), sono molto più difficili da dimostrare ex post e rischiano di apparire ricostruzioni difensive tardive agli occhi del giudice tributario. Un secondo rischio, altrettanto concreto, riguarda l’effetto “contagio” tra più rilievi: quando un accertamento accerta un finanziamento infragruppo non congruo, l’Ufficio tende a estendere il controllo anche agli altri rapporti finanziari del gruppo individuati nel corso della stessa verifica, trasformando quella che poteva essere una contestazione isolata in un accertamento complessivo su tutta la struttura finanziaria del gruppo.

LE MOSSE GIUSTE.

  1. Fare una mappatura immediata di tutti i finanziamenti infragruppo in essere, con importi, tassi applicati e durata residua.
  2. Valutare, con l’assistenza di un professionista, se predisporre almeno una documentazione semplificata per i finanziamenti di importo più rilevante, anche in corso d’anno.
  3. Recuperare e conservare ogni documento dell’epoca che possa attestare le ragioni economiche delle condizioni applicate al finanziamento (verbali assembleari, piani di sostegno alla controllata, corrispondenza interna).
  4. Verificare se sussistano i presupposti per un ravvedimento operoso sulle annualità ancora sanabili, che consente di ridurre sensibilmente le sanzioni rispetto a quelle applicabili in accertamento.
  5. In caso di verifica già avviata, collaborare tempestivamente con i funzionari fornendo quanta più documentazione possibile: la giurisprudenza più recente considera la mancata produzione documentale in sede di controllo un elemento che può pregiudicare irrimediabilmente la difesa anche in giudizio.
  6. Predisporre, con l’assistenza congiunta di commercialista e legale, un piano di messa in sicurezza dei finanziamenti infragruppo esistenti su un orizzonte di dodici-diciotto mesi, così da non dover affrontare tutte le criticità contemporaneamente e sotto la pressione di una verifica già avviata.

GIURISPRUDENZA DEDICATA. La Cassazione, con l’ordinanza n. 18714 del 10 luglio 2025, ha ribadito che gli aggiustamenti infragruppo non possono essere presunzioni auto-evidenti di corretta applicazione del valore normale e che l’omessa o reticente collaborazione in sede di verifica, con particolare riguardo alla mancata produzione di documenti richiesti, può comportare l’inutilizzabilità di quelle prove nel successivo contenzioso.

Per la PMI che si trova in questa situazione, è importante non cedere alla tentazione di “aspettare e vedere”. Il tempo, in questa materia, gioca quasi sempre a sfavore del contribuente: più annualità passano senza una regia documentale, più aumenta il numero di periodi d’imposta potenzialmente accertabili con la stessa contestazione, e più diventa difficile recuperare a distanza di anni gli elementi di prova (email, verbali, corrispondenza con la banca finanziatrice del gruppo) che avrebbero potuto sostenere la difesa se raccolti per tempo.

Un’ultima considerazione pratica: molte PMI temono che predisporre una documentazione sui prezzi di trasferimento sia un’operazione costosa e sproporzionata rispetto alle proprie dimensioni. In realtà, per i finanziamenti infragruppo di importo contenuto, è spesso possibile predisporre un supporto documentale semplificato — non necessariamente un Master File completo in stile multinazionale — che comunque fornisce elementi utili in caso di controllo, riducendo il divario rispetto ai gruppi più strutturati.

Tre società, tre esiti

Per capire quanto le regole cambino davvero, tre simulazioni parallele sullo stesso problema — un finanziamento infragruppo a tasso ridotto di pari importo — applicate a tre profili diversi.

Capogruppo con controllata estera, finanziamento di 1.000.000 € a tasso zero. L’Agenzia ricostruisce un tasso di mercato del 4%: ripresa di 40.000 € annui di interessi figurativi, maggiore IRES di 9.600 € l’anno. Con prova delle ragioni commerciali di gruppo documentata all’epoca dei fatti, la contestazione viene ridimensionata già in adesione a circa un terzo dell’importo.

Gruppo tutto italiano, socio che finanzia la srl con 1.000.000 € senza pattuizione scritta. Si applica la presunzione degli articoli 45-46 TUIR al tasso legale via via vigente: su tre anni (2023-2025), circa 95.000 € di interessi presunti complessivi, con obbligo di ritenuta per la società e sanzioni per omesso versamento che, in assenza della prova documentale nei bilanci, difficilmente vengono superate nel merito.

PMI senza documentazione, stesso importo prestato a una consociata a tasso agevolato. Oltre alla ripresa a tassazione degli interessi (paragonabile al primo caso se transfrontaliera, o al secondo se domestica), si aggiunge in pieno la sanzione per infedele dichiarazione, fino al 70-180% dell’imposta accertata: l’unico correttivo possibile, a verifica già avviata, è collaborare pienamente con l’Ufficio per contenere il danno.

Impresa con documentazione idonea, stesso importo prestato a una consociata estera a tasso ridotto. La ripresa a tassazione sugli interessi figurativi resta identica al primo caso — circa 40.000 € annui, con maggiore IRES di 9.600 € — ma la sanzione per infedele dichiarazione, che nel caso della PMI senza documentazione può arrivare fino al 70-180% di quell’imposta, qui non si applica affatto, perché la Documentazione Nazionale è stata giudicata idonea dall’Ufficio in sede di controllo. La differenza economica tra i due esiti, a parità di rilievo, può quindi superare i 6.000-15.000 € solo sulla componente sanzionatoria di una singola annualità, e cresce proporzionalmente se il rilievo riguarda più periodi d’imposta insieme.

Stesso importo, stesso “tasso non congruo” di partenza: l’esito finale dipende quasi interamente dal profilo e dalla documentazione disponibile, non dall’entità del finanziamento in sé. È la dimostrazione pratica di quanto anticipato in apertura: la stessa operazione, letta attraverso profili diversi, produce conseguenze fiscali radicalmente diverse, ed è per questo che la prima domanda da porsi, davanti a un finanziamento infragruppo contestato o contestabile, non è “quanto rischio?” ma “in quale profilo mi trovo, e quali strumenti di difesa mi offre?”.

I casi misti

Non sempre la realtà si presenta in un profilo puro. Capita spesso, specie nelle PMI di famiglia, di trovarsi in una situazione ibrida.

Il socio che è anche amministratore e finanzia la propria srl, la quale a sua volta ha una partecipata estera. In questo caso convivono due discipline: sul rapporto socio-società si applicano le presunzioni domestiche degli articoli 45-46 TUIR; sul rapporto tra la srl e la sua partecipata estera si applica il transfer pricing internazionale. È fondamentale non confondere i due piani nella difesa: la documentazione utile a giustificare il primo rapporto (verbali, bilanci) non copre automaticamente il secondo, che richiede un’analisi di comparabilità autonoma.

Il gruppo che ha predisposto la documentazione solo per le operazioni con l’estero, trascurando i finanziamenti domestici. È una situazione molto comune: la penalty protection copre solo le rettifiche ex articolo 110, comma 7 TUIR, quindi le operazioni con soggetti esteri; per i finanziamenti tra società italiane del gruppo, anche se il Master File esiste ed è ben fatto, non esiste alcuno scudo sanzionatorio equivalente, e la difesa torna a dipendere interamente dalla prova documentale nei bilanci.

La PMI che diventa, nel tempo, parte di un gruppo più strutturato. Un finanziamento nato come rapporto tra piccole società italiane può, con l’ingresso di un socio estero o l’apertura di una filiale all’estero, mutare disciplina applicabile nel corso della sua stessa durata. In questi casi è necessario rivedere periodicamente la qualificazione fiscale del finanziamento, aggiornando tasso e documentazione al mutare della struttura di gruppo, per evitare di applicare per anni un regime probatorio non più corrispondente alla situazione reale.

Il finanziamento infragruppo che si trasforma, nel tempo, in un apporto di fatto. Capita che un mutuo nato con scadenza definita non venga mai rimborsato, e che nel tempo la società finanziata smetta persino di iscriverlo tra i debiti a scadenza certa, trattandolo di fatto come un rafforzamento patrimoniale permanente. Fiscalmente, però, finché manca una delibera che ne muti formalmente la natura, il rapporto resta qualificato come mutuo e continua a soggiacere alle presunzioni di onerosità: il “comportamento concludente” delle parti, per quanto protratto nel tempo, non sostituisce la forma documentale richiesta dalla norma.

Il caso della holding che finanzia sia consociate italiane sia consociate estere con la medesima provvista. Quando la capogruppo attinge a un’unica linea di credito bancaria e la ridistribuisce internamente a tassi differenziati verso le diverse consociate, è necessario segmentare l’analisi: la parte di provvista girata a soggetti esteri segue il transfer pricing internazionale, quella girata a soggetti italiani segue le presunzioni domestiche, e i tassi applicati alle due componenti — pur nascendo dalla stessa fonte di provvista — vanno giustificati separatamente, perché i termini di comparazione di mercato non sono necessariamente identici tra un rapporto e l’altro.

Il socio persona fisica che finanzia una società che, a sua volta, presta gli stessi fondi a una consociata estera. In questo scenario a catena, ciascun anello va analizzato secondo il proprio profilo: sul primo tratto (socio-società italiana) valgono le presunzioni domestiche, sul secondo tratto (società italiana-consociata estera) vale il transfer pricing internazionale. Un errore frequente è trattare l’intera catena come un unico rapporto, perdendo di vista che le difese utili per un tratto non necessariamente coprono anche l’altro, e che un’eventuale contestazione può colpire uno dei due anelli senza intaccare l’altro.

Il confronto tra profili

Messi uno accanto all’altro, i cinque profili rivelano un continuum di rischio crescente: si parte da chi, pur dovendo affrontare una disciplina complessa come il transfer pricing internazionale, beneficia comunque di un onere della prova inizialmente a carico dell’Agenzia, per arrivare a chi, senza alcuna documentazione, si trova esposto sia sul piano dell’imposta sia su quello, ben più pesante, delle sanzioni. La tabella seguente riassume i punti chiave di ciascun profilo, così come emersi dalle sezioni precedenti, per un confronto rapido.

AspettoCapogruppo che finanzia (estero)Società che riceve (Italia)Gruppo tutto italianoCon documentazione TPPMI senza documentazione
Norma di riferimentoArt. 110 co. 7 TUIRArt. 110 co. 7 TUIR / art. 26 DPR 600/73Artt. 45-46 TUIRArt. 110 co. 7 TUIR + D.Lgs. 471/97Art. 110 co. 7 o artt. 45-46 TUIR
Onere della prova inizialeSull’AgenziaSull’Agenzia (tasso) / sulla società (ritenuta)Sul contribuente (presunzione)Sull’Agenzia, ma sanzioni escluse se idoneaInteramente critico, senza scudo
Prova contraria ammessaRagioni commerciali di gruppo, comparabiliAnalisi funzionale, bilanciSolo risultanze di bilancioDocumentazione + comparabiliDocumenti dell’epoca, spesso insufficienti
Rischio sanzionatorioOrdinario, attenuabile in adesioneRitenuta + sanzioni omesso versamentoOrdinario, difficile da evitareEscluso se documentazione idoneaFino al 70-180% dell’imposta
Priorità difensivaDocumentare ragioni economicheVerificare ritenute operateVerbalizzare in bilancioCurare la forma della comunicazioneMappare e sanare in fretta

Un dato che la tabella non mostra, ma che vale la pena sottolineare a parole, è che questi profili non sono compartimenti stagni: un gruppo può trovarsi, nello stesso momento, a occupare più caselle contemporaneamente — capogruppo su un rapporto, beneficiaria su un altro, con documentazione solo parziale — ed è proprio in questi casi, i più frequenti nella realtà operativa delle imprese italiane, che una lettura d’insieme coordinata fa la differenza rispetto a una gestione frammentata rapporto per rapporto.

Le domande trasversali

Cosa succede se il finanziamento cambia natura nel tempo, ad esempio da mutuo fruttifero a rinuncia agli interessi? Ogni variazione andrebbe formalizzata con la stessa cura della pattuizione originaria: una rinuncia agli interessi non documentata può essere riqualificata dall’Agenzia come mero occultamento di interessi in realtà percepiti.

Se il finanziamento è già stato oggetto di un precedente accertamento su un’annualità, gli anni successivi sono automaticamente a rischio? Non automaticamente, ma un precedente rilievo (anche se non definitivo) segnala all’Ufficio l’esistenza del rapporto, ed è ragionevole attendersi controlli anche sulle annualità successive se il finanziamento è rimasto invariato nelle sue condizioni.

La rinegoziazione del tasso a un valore di mercato “sana” il passato? No: la rinegoziazione vale solo per il futuro. Per le annualità pregresse resta necessario dimostrare, con gli strumenti propri di ciascun profilo, la correttezza (o le ragioni) delle condizioni allora applicate.

Conviene sempre aderire in fase di accertamento con adesione? Dipende dalla solidità della documentazione disponibile: se il profilo del contribuente dispone di elementi difensivi solidi (documentazione idonea, ragioni commerciali provate), può convenire proseguire il contenzioso; se la posizione è debole, l’adesione consente comunque una riduzione delle sanzioni.

Cosa succede se il finanziamento infragruppo coinvolge anche un garante esterno al gruppo? La posizione del garante segue le regole proprie della fideiussione e non è, di per sé, investita dalla disciplina del valore normale, salvo che la prestazione della garanzia stessa non venga considerata parte di un’operazione complessivamente non a valore di mercato.

Il contraddittorio preventivo è sempre obbligatorio prima dell’accertamento? Nella generalità dei casi di rettifica basata su elementi acquisiti in sede di verifica presso il contribuente, il contraddittorio va garantito e la sua omissione può costituire un vizio dell’atto; è comunque sempre opportuno, indipendentemente dall’obbligo formale, presentare memorie difensive già in questa fase, perché è spesso il momento in cui la contestazione può essere ridimensionata con il minor costo per l’impresa.

Se il finanziamento infragruppo è coperto da un interpello preventivo, l’Agenzia può comunque contestarlo in un secondo momento? Un accordo preventivo (come un Advance Pricing Agreement) vincola l’Amministrazione per la durata e le condizioni concordate, ma solo se i fatti descritti nell’istanza corrispondono fedelmente alla situazione reale; scostamenti sostanziali rispetto a quanto rappresentato in sede di interpello possono far cadere la copertura.

Quanto tempo ha l’Agenzia per contestare un finanziamento infragruppo risalente nel tempo? Valgono gli ordinari termini di decadenza dell’accertamento, ma un finanziamento che resta in essere per più esercizi genera, di fatto, più annualità potenzialmente accertabili in parallelo: ogni periodo d’imposta in cui il rapporto produce i suoi effetti va valutato autonomamente ai fini della decadenza.

È possibile evitare del tutto la contestazione applicando fin da subito il tasso legale come riferimento “sicuro”? Non necessariamente: il tasso legale è un parametro residuale previsto dal Codice civile e dal TUIR per i casi in cui manchi una pattuizione scritta, ma non coincide automaticamente con il “valore normale” richiesto dalla disciplina del transfer pricing internazionale, che richiede un confronto con condizioni di mercato realmente comparabili. Applicare il tasso legale può quindi essere prudente per i rapporti domestici, ma non è di per sé sufficiente a mettere al riparo un finanziamento transfrontaliero da una contestazione sul valore normale.

La giurisprudenza profilo per profilo

Per la capogruppo con controllata estera: la Cassazione, sentenza n. 3223 dell’8 febbraio 2025, ha stabilito che il transfer pricing si applica anche ai finanziamenti infruttiferi infragruppo transfrontalieri, con onere della prova sull’Amministrazione quanto alla non conformità del tasso al mercato. La stessa Corte, con la sentenza n. 13387/2016, aveva già chiarito che il principio del valore normale si applica anche quando il corrispettivo pattuito è nullo. La sentenza n. 27018/2017 ha confermato che l’articolo 110, comma 7 del TUIR non si applica solo alle operazioni onerose, ma anche a quelle potenzialmente tali.

Per la società che riceve il finanziamento: l’ordinanza n. 29083 del 4 novembre 2025 ha chiarito i criteri di scelta del metodo di comparazione (CUP o TNMM) più adatto alla struttura reale del gruppo, elemento centrale per valutare la posizione del soggetto beneficiario. La sentenza n. 3819/2018 ha stabilito che l’obbligo di ritenuta sugli interessi grava sul sostituto d’imposta anche quando la corresponsione sia solo presunta.

Per il gruppo tutto italiano: le ordinanze nn. 20625, 20626 e 20627, tutte depositate il 31 luglio 2019, hanno confermato in modo conforme che la dimostrazione della mancata percezione di interessi attivi grava sul contribuente, per il carattere normalmente oneroso del mutuo. La sentenza n. 17839/2016 ha ribadito che questa presunzione si vince solo con le risultanze di bilancio, non con ogni mezzo di prova.

Per l’impresa con documentazione idonea: l’ordinanza n. 10438/2025 ha chiarito che l’esenzione da oneri formali per operazioni di bassa materialità non elimina l’onere sostanziale della prova, un principio che orienta anche la corretta gestione della documentazione già predisposta.

Per la PMI senza documentazione: l’ordinanza n. 18714 del 10 luglio 2025 ha ribadito che gli aggiustamenti infragruppo non sono presunzioni auto-evidenti di correttezza e che la mancata collaborazione documentale in sede di verifica può risultare decisiva contro il contribuente in giudizio. La sentenza n. 4610/2025 ha inoltre chiarito, in materia di criteri di comparabilità, quanto sia delicata la scelta del metodo di verifica quando manca una policy di gruppo scritta a monte.

Va infine ricordato, a beneficio di tutti i profili, il precedente della sentenza n. 15005/2015, che affrontava già allora la questione della comparazione dei tassi nei finanziamenti infragruppo transfrontalieri in assenza di dati di mercato agevolmente reperibili, un tema che resta attuale ancora oggi nella prassi degli uffici. Sempre in questo filone, la sentenza n. 27087 del 19 dicembre 2014 aveva affrontato la medesima questione di comparabilità, confermando che l’assenza di dati di mercato agevolmente reperibili non esime l’Amministrazione dal fornire una ricostruzione motivata, né esime il contribuente dal collaborare a costruirla.

Un ulteriore tassello, utile soprattutto per i profili con documentazione già predisposta, riguarda l’ordinanza n. 1861 del 27 gennaio 2025, che si è occupata di un caso limitrofo di transfer pricing infragruppo, ribadendo l’importanza di un’analisi funzionale puntuale come presupposto per qualsiasi contestazione fondata sul valore normale: un principio che, pur nato in un contesto diverso dal finanziamento infruttifero, si applica per analogia a ogni operazione intercompany, compresi i mutui.

In sintesi, l’orientamento della Cassazione negli ultimi anni converge su alcuni punti fermi, validi trasversalmente per tutti i profili: la forma civilistica del finanziamento (gratuito, a tasso ridotto) non è mai sufficiente da sola a escludere la rilevanza fiscale dell’operazione; l’onere della prova, quando previsto a carico del contribuente, richiede elementi documentali coevi ai fatti, non ricostruzioni successive; e la collaborazione in sede di verifica, con la produzione tempestiva della documentazione richiesta, resta uno dei fattori che più incide sull’esito finale del contenzioso.

Un ulteriore filo conduttore, trasversale a tutte le pronunce qui richiamate, riguarda il ruolo crescente attribuito dai giudici di legittimità alla motivazione dell’atto impositivo: sempre più spesso la Cassazione cassa le decisioni di merito non tanto perché il principio del valore normale sia stato applicato in modo errato in astratto, quanto perché la sua applicazione al caso concreto risultava insufficientemente motivata, sia da parte dell’Ufficio nell’atto originario sia da parte dei giudici di merito nella sentenza impugnata. Per chi si difende, questo significa che una parte importante della strategia processuale consiste proprio nel verificare, prima di ogni altra cosa, se la motivazione dell’accertamento regge un vaglio di adeguatezza e coerenza logica, indipendentemente dal merito sostanziale della pretesa.

Un ultimo punto merita attenzione, ed è comune praticamente a ogni profilo esaminato: il rapporto tra il finanziamento infragruppo e la solidità patrimoniale complessiva del gruppo. Un tasso ridotto o azzerato non è mai, di per sé, un indizio di elusione: può essere semplicemente la conseguenza di scelte di politica finanziaria interna, come il sostegno a una controllata in fase di avvio o il rifinanziamento di una consociata in temporanea difficoltà di liquidità. Ciò che distingue una scelta economicamente giustificata da un’operazione a rischio, agli occhi del Fisco, non è quindi il tasso in sé, ma la capacità dell’impresa di documentare, con elementi concreti e coevi, la logica imprenditoriale che ha guidato quella scelta. È un principio che vale identico per la capogruppo internazionale come per la piccola srl familiare, cambiando solo gli strumenti tecnici — transfer pricing per l’una, presunzioni domestiche per l’altra — con cui quella logica va poi tradotta in una difesa solida davanti all’Amministrazione finanziaria e, se necessario, davanti al giudice tributario.

Proprio per questo, la lettura per profili proposta in questo articolo non va intesa come una gabbia rigida in cui incasellare la propria situazione una volta per tutte, ma come una prima mappa di orientamento: ogni gruppo, ogni PMI, ogni singolo finanziamento infragruppo merita una verifica puntuale, che tenga conto delle specificità del caso concreto oltre che delle regole generali qui illustrate.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Qualunque sia il tuo profilo, affrontare un accertamento su un finanziamento infragruppo richiede di muoversi contemporaneamente sul piano civilistico, contabile e tributario. Ecco, nel concreto, cosa può fare lo Studio:

  1. Ricostruiamo la storia documentale di ogni finanziamento infragruppo contestato o a rischio, incrociando bilanci, verbali assembleari e corrispondenza interna del gruppo.
  2. Verifichiamo quale disciplina si applica al caso concreto — transfer pricing internazionale ex articolo 110, comma 7 TUIR, oppure presunzioni domestiche ex articoli 45-46 TUIR — evitando l’errore di applicare gli strumenti difensivi sbagliati al profilo sbagliato.
  3. Analizziamo la metodologia di comparazione utilizzata dall’Ufficio (CUP, TNMM o altro), contestandone la coerenza con la reale struttura funzionale del gruppo, per i finanziamenti transfrontalieri.
  4. Predisponiamo o revisioniamo, per i gruppi che ne sono privi, la documentazione sui prezzi di trasferimento relativa ai finanziamenti infragruppo, in ottica di penalty protection per il futuro.
  5. Verifichiamo la correttezza delle ritenute operate (o non operate) sugli interessi presunti, per le società beneficiarie di finanziamenti da soci o consociate.
  6. Costruiamo la strategia difensiva per l’eventuale contraddittorio preventivo e per l’accertamento con adesione, valutando insieme al cliente la convenienza reale di ciascuna strada.
  7. Coordiniamo, per i casi più complessi, l’intervento del commercialista di fiducia dell’impresa con l’analisi giuridica dello Studio, evitando che aspetti contabili e aspetti tributari vengano trattati separatamente.
  8. Assistiamo l’impresa nel contenzioso tributario, dal ricorso di primo grado fino, se necessario, alla Corte di Cassazione, mantenendo la medesima linea difensiva costruita fin dall’inizio.
  9. Valutiamo, per i gruppi con esposizioni su più annualità, l’opportunità di un ravvedimento operoso mirato sulle posizioni più deboli, per contenere il carico sanzionatorio complessivo.
  10. Monitoriamo, per le imprese che escono da una verifica, l’impatto delle correzioni operate sulle annualità successive, per evitare che lo stesso rilievo si ripresenti in modo automatico.

L’approccio dello Studio parte sempre da una fase diagnostica: prima di impostare qualunque strategia, ricostruiamo con il cliente la mappa completa dei finanziamenti infragruppo esistenti, distinguendo per ciascuno il profilo di appartenenza (capogruppo finanziatrice, società beneficiaria, rapporto domestico o transfrontaliero) e il relativo grado di esposizione documentale. Solo dopo questa mappatura ha senso impostare le priorità di intervento, perché in molti gruppi coesistono situazioni che richiedono azioni immediate (rapporti privi di qualunque supporto documentale, prossimi a una verifica) e situazioni che possono essere sistemate con maggiore gradualità (rapporti già parzialmente documentati, da rifinire).

Nella fase contenziosa, quando il finanziamento è già stato oggetto di un avviso di accertamento, il lavoro dello Studio si concentra sulla ricostruzione puntuale del metodo utilizzato dall’Ufficio per determinare il valore normale, un terreno tecnico in cui la giurisprudenza più recente lascia effettivamente margini di contestazione quando la motivazione dell’atto risulta generica o non adeguatamente calata sulla struttura reale del gruppo.

Un ultimo aspetto operativo riguarda la gestione del tempo: nella maggior parte dei casi che arrivano allo Studio, il margine di manovra più ampio si ha nella fase che precede la notifica di un accertamento, quando è ancora possibile intervenire sulla documentazione, sulle delibere societarie e sulle condizioni contrattuali dei finanziamenti in essere. Una volta che l’atto è stato notificato, la difesa resta comunque possibile — e spesso efficace, come dimostrano molte delle pronunce di legittimità qui richiamate — ma si concentra necessariamente sulla contestazione del metodo e della motivazione utilizzati dall’Ufficio, più che sulla costruzione preventiva delle prove. Per questo, indipendentemente dal profilo in cui ti riconosci, la scelta più prudente è sempre quella di anticipare il controllo, non di subirlo.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

È proprio il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale specializzato in diritto bancario e tributario la leva che pesa di più su questo tema specifico: un finanziamento infragruppo non congruo agli occhi del Fisco è, prima ancora che una questione tributaria, un’operazione di finanza d’impresa che va letta con competenze bancarie e societarie insieme a quelle tributarie, per costruire una difesa che tenga conto sia della sostanza economica dell’operazione sia della sua tenuta processuale. A questo si aggiunge il lavoro integrato di avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo, e la continuità della strategia difensiva dal contraddittorio preventivo fino, se necessario, all’ultimo grado di giudizio davanti alla Corte di Cassazione.

In chiusura

Il primo passo, di fronte a un finanziamento infragruppo che il Fisco considera non congruo, è capire con esattezza in quale dei profili appena descritti ti trovi: la disciplina applicabile, l’onere della prova e persino il rischio sanzionatorio cambiano radicalmente da un profilo all’altro. Il secondo passo è agire secondo le regole del tuo profilo, non secondo consigli generici pensati per una situazione diversa dalla tua.

Chi si riconosce nel profilo della capogruppo con controllata estera sa ora che la difesa parte dalla dimostrazione delle ragioni commerciali di gruppo; chi riceve il finanziamento sa che il rischio più immediato riguarda le ritenute; chi opera in un gruppo interamente italiano sa che tutto si gioca sulla qualificazione data nei bilanci; chi ha già investito in documentazione sa di dover curare la forma della comunicazione tanto quanto la sostanza dell’analisi; chi non ha ancora nulla sa che il tempo, in questa materia, è la risorsa più preziosa da non sprecare. In tutti i casi, la variabile che più incide sull’esito finale non è la dimensione del gruppo né l’importo del finanziamento, ma la qualità e la tempestività della documentazione raccolta.

Lo Studio Monardo può affiancarti proprio in questo passaggio, perché la competenza bancaria e tributaria coordinata a livello nazionale consente di leggere il finanziamento infragruppo nella sua interezza — economica, contabile e fiscale — prima che diventi un contenzioso da subire invece che da gestire. Che tu debba ancora ricevere un avviso di accertamento o che tu lo abbia già in mano, il margine di difesa dipende da quanto tempestivamente si interviene: una diagnosi corretta del profilo di appartenenza, fatta oggi, vale spesso più di qualunque argomentazione costruita a verifica già conclusa.

Ricapitolando i punti fermi emersi in questa guida: il tema dei finanziamenti infragruppo a tasso non congruo non ammette soluzioni standardizzate, perché la disciplina applicabile dipende dalla natura dei soggetti coinvolti (residenti o meno), dal ruolo ricoperto (finanziatore o beneficiario) e dal livello di strutturazione documentale già raggiunto dal gruppo. Chi affronta questa materia senza una guida esperta rischia di applicare al proprio caso strumenti difensivi pensati per un profilo diverso, vanificando anche gli sforzi fatti in buona fede. Una consulenza mirata, calibrata sul profilo reale dell’impresa, resta lo strumento più efficace per trasformare un potenziale rischio fiscale in una posizione difendibile, sia che il confronto con il Fisco si chiuda già in fase di contraddittorio preventivo, sia che debba necessariamente proseguire fino alle aule del giudice tributario, con la stessa cura dedicata a ogni fase del percorso, dalla prima verifica interna del profilo di appartenenza fino all’eventuale giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione.

📩 Scrivici oggi stesso: tutti i riferimenti per contattare lo Studio sono in fondo a questa pagina, e prima si interviene, più ampio è il margine di difesa a tua disposizione.

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