Frazionamento Artificioso Dei Pagamenti In Contanti: Come Difendersi Dal Fisco

Questo non è un articolo da leggere, è un piano da eseguire. Se hai ricevuto una contestazione per pagamenti in contanti “spezzettati” — un verbale della Guardia di Finanza, un decreto sanzionatorio del Ministero dell’Economia o un avviso di accertamento che usa i tuoi versamenti come prova di redditi non dichiarati — hai davanti a te una sequenza di mosse con termini precisi. Ogni giorno che passa senza una mossa fatta è un giorno che si avvicina alla scadenza della successiva, e alcune di queste scadenze, se saltate, chiudono per sempre una strada di difesa che oggi è ancora aperta.

La promessa di questo piano è semplice: seguendo le mosse nell’ordine giusto, saprai esattamente cosa fare, quando farlo, e quali documenti avere pronti prima che sia troppo tardi.

Lo Studio Monardo segue proprio questo tipo di controversie perché uniscono due competenze che raramente convivono nello stesso studio: la lettura tecnica delle norme antiriciclaggio e bancarie, e la capacità di portare una causa fino all’ultimo grado di giudizio quando serve. Il coordinamento di uno staff multidisciplinare che lavora stabilmente su diritto bancario e tributario è esattamente ciò che serve quando un fascicolo attraversa contemporaneamente un procedimento sanzionatorio del MEF e un accertamento dell’Agenzia delle Entrate: sono due fronti che nascono dallo stesso fatto — pagamenti frazionati — ma seguono regole, tempi e giudici diversi, e vanno gestiti insieme, non uno alla volta e in ordine sparso.

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La diagnosi della tua situazione

Prima di partire con la prima mossa, capisci da dove stai partendo davvero. Non tutte le contestazioni di “frazionamento” sono uguali, e la mossa numero 1 per chi ha già ricevuto un decreto sanzionatorio è diversa da quella di chi ha solo ricevuto un verbale di constatazione o una richiesta di chiarimenti.

Rispondi a queste quattro domande.

Prima domanda: che tipo di atto hai ricevuto? Un verbale della Guardia di Finanza o di un intermediario che segnala l’operazione non è ancora una sanzione: è l’atto che innesca il procedimento. Un decreto sanzionatorio della Ragioneria Territoriale dello Stato (RTS) è invece un provvedimento già esecutivo, che va impugnato entro un termine perentorio. Un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate è un fronte separato, che riguarda le imposte e non la sanzione antiriciclaggio, ma che spesso viaggia sugli stessi fatti materiali e sugli stessi documenti bancari. Capire con esattezza quale di questi tre atti hai davanti condiziona tutto il resto: rispondere a un verbale con le difese pensate per un decreto già esecutivo, o viceversa, è il primo errore che fa perdere tempo prezioso.

Seconda domanda: la contestazione riguarda te come pagatore, come beneficiario, o come intermediario/professionista che non ha segnalato? La sanzione per l’uso illecito del contante colpisce sia chi paga sia chi riceve; quella per omessa comunicazione colpisce invece il professionista obbligato (commercialista, intermediario finanziario) che ha visto l’operazione e non l’ha segnalata entro 30 giorni. In alcuni casi entrambe le posizioni compaiono nello stesso fascicolo, quando ad esempio un venditore e un acquirente vengono sanzionati insieme per la stessa operazione: se sei in questa situazione, la tua difesa deve essere coordinata con quella dell’altra parte, perché argomenti contraddittori tra i due difensori possono indebolire entrambe le posizioni davanti al giudice.

Terza domanda: quanto tempo è passato dalla notifica dell’atto che hai in mano? I termini di questo tipo di contenzioso sono brevi e non si allungano quasi mai: 30 giorni per le memorie difensive, 30 giorni per l’opposizione al decreto, 60 giorni per il ricorso contro un avviso di accertamento tributario. Anche pochi giorni di ritardo possono essere decisivi, quindi la prima cosa da fare, letteralmente prima di leggere oltre, è segnare su un calendario la data esatta di notifica e calcolare a ritroso ogni scadenza rilevante per il tuo caso.

Quarta domanda: le operazioni contestate avevano una causale economica autonoma e documentabile — una rateizzazione concordata, un contratto di somministrazione, un acconto e un saldo previsti da un preventivo scritto — oppure sono davvero una somma unica spezzata solo per restare sotto soglia? Questa distinzione, come vedrai nelle mosse successive, è il cuore di quasi tutte le difese che hanno successo. Non è una domanda retorica: la risposta onesta a questo punto determina se la tua strategia dovrà puntare a dimostrare che non c’è stata alcuna violazione, oppure a limitare i danni di una violazione che, con ogni probabilità, verrà comunque accertata.

A queste quattro domande se ne può aggiungere una quinta, spesso trascurata: hai già ricevuto, o rischi di ricevere, anche un accertamento fiscale collegato agli stessi fatti? Molti contribuenti si concentrano solo sul fronte antiriciclaggio e si fanno trovare impreparati quando, mesi dopo, arriva un avviso di accertamento che usa proprio quei pagamenti frazionati come prova di ricavi non contabilizzati. Prevenire questa seconda esposizione, o gestirla fin dal primo momento se è già in corso, è parte integrante di questo piano.

Un’ultima considerazione, prima di passare alle mosse operative: non sottovalutare l’importanza di una diagnosi onesta anche quando è scomoda. Capita che un contribuente, di fronte a una contestazione, sia tentato di costruire ex post una spiegazione che non corrisponde del tutto ai fatti reali, magari perché convinto che sia l’unico modo per difendersi. Questo approccio è quasi sempre controproducente: le incongruenze tra una versione dei fatti costruita a posteriori e la documentazione oggettiva (date di creazione dei file, metadati delle comunicazioni elettroniche, sequenza cronologica reale delle operazioni) emergono quasi sempre nel corso dell’istruttoria o del giudizio, e una volta che la tua credibilità viene compromessa su un punto, l’intera difesa ne risente. Meglio partire da una ricostruzione onesta, anche se meno favorevole di quella che vorresti, e costruire su di essa la strategia più efficace tra quelle davvero disponibili: è un lavoro che il tuo difensore può fare solo se dispone degli elementi reali, non di una versione già filtrata secondo ciò che pensi convenga sentire.

Tabella di orientamento

La tua situazioneDa dove parti
Hai ricevuto solo un verbale di constatazione o una richiesta di chiarimenti, nessun decreto ancoraMossa 1 e Mossa 2
Hai ricevuto la contestazione formale della RTS e sei nei 30 giorni per le memorieMossa 3 e Mossa 4
Hai già ricevuto il decreto sanzionatorioMossa 5 e Mossa 6
Hai anche un avviso di accertamento fiscale collegato agli stessi versamentiMossa 7
Sei già in giudizio tributario o civile e vuoi capire come arrivare fino in fondoMossa 8

Se ti riconosci in più di una riga di questa tabella contemporaneamente — situazione tutt’altro che rara in questa materia — non trattare le mosse corrispondenti come compartimenti stagni: leggi comunque il piano nella sua interezza, dalla Mossa 1 alla Mossa 8, perché anche le mosse relative a una fase che hai già superato contengono spesso indicazioni che tornano utili più avanti, ad esempio quando dovrai spiegare a un giudice, in una fase successiva, cosa è accaduto in una fase precedente e perché le tue scelte di allora erano corrette.

Mossa 1 — Accerta se il tuo caso è davvero “frazionamento artificioso”

Obiettivo della mossa: stabilire, prima di scrivere una sola riga di difesa, se le operazioni contestate integrano davvero la fattispecie vietata o se rientrano in una delle eccezioni riconosciute dalla prassi e dalla giurisprudenza.

Quando va fatta: subito, prima di qualsiasi altra iniziativa, perché condiziona il contenuto di tutte le mosse successive.

Come si esegue. La norma di riferimento — l’articolo 49 del D.Lgs. 231/2007 — vieta il trasferimento di contante pari o superiore alla soglia di legge (oggi fissata a 5.000 euro, confermata anche per il 2025 e per il 2026) “anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati”. La parola chiave è “artificiosamente”: non ogni pluralità di pagamenti è vietata, solo quella costruita per aggirare la soglia. Recupera tutta la documentazione che dimostra la causa economica di ogni singolo pagamento: contratti, preventivi, fatture con scadenze, corrispondenza scritta anteriore ai pagamenti. Verifica in particolare se esisteva un accordo scritto, precedente ai versamenti, che prevedesse più rate o un acconto e un saldo: in questo caso la pluralità di pagamenti è “connaturata all’operazione stessa” e non costituisce frazionamento, come chiarito dalla prassi del Ministero del Tesoro sulle operazioni frazionate. Ricostruisci anche la distanza temporale tra i pagamenti: più sono ravvicinati nel tempo rispetto a un accordo credibile, più l’Amministrazione tenderà a leggerli come un’unica operazione divisa ad arte.

Un aspetto che vale la pena approfondire riguarda la differenza tra rateizzazioni “fisiologiche” e rateizzazioni costruite a tavolino dopo il fatto. Se il preventivo o il contratto che prevede le rate porta una data certa anteriore al primo pagamento — ad esempio perché è stato scambiato via posta elettronica certificata, oppure registrato, oppure firmato alla presenza di un professionista terzo — la tua posizione è molto più solida che se il documento è stato redatto successivamente e semplicemente retrodatato o presentato come se fosse anteriore. I giudici, quando devono valutare la genuinità dell’accordo, guardano proprio a questi indizi temporali: la vicinanza cronologica tra i pagamenti frazionati e la mancanza di tracce oggettive di un accordo precedente sono gli elementi che più spesso fanno propendere per la tesi dell’elusione. Per questo motivo, se ti trovi ancora nella fase in cui puoi organizzare i tuoi rapporti contrattuali per il futuro (ad esempio in un’attività commerciale che normalmente incassa a rate), conviene sempre mettere per iscritto, prima dell’inizio dei pagamenti, i termini dell’accordo, anche con un semplice scambio di email o un contratto firmato in copia semplice, perché questo elemento può fare la differenza tra una contestazione respinta e una confermata.

Va inoltre considerato che la soglia di legge non è rimasta identica nel tempo: prima del 2016 era fissata a importi diversi, tra il 2016 e il 2019 era di 3.000 euro, dal 1° luglio 2020 è scesa a 2.000 euro, e dal 1° gennaio 2023 è tornata a salire fino agli attuali 5.000 euro. Questo significa che, se i fatti contestati risalgono a un periodo precedente, devi verificare quale fosse la soglia applicabile all’epoca dei pagamenti e non quella oggi in vigore: un errore frequente nelle contestazioni meno accurate è proprio l’applicazione della soglia sbagliata, ed è un vizio che vale la pena far emergere fin dalla prima memoria difensiva.

La base giuridica. Articolo 49, comma 1, D.Lgs. 231/2007, come modificato nel tempo (da ultimo dalla Legge di Bilancio 2023, che ha innalzato la soglia a 5.000 euro dal 1° gennaio 2023). Le FAQ del Ministero del Tesoro sulle operazioni frazionate, benché non vincolanti come la legge, sono lo strumento interpretativo che l’Amministrazione stessa applica nei procedimenti e che i giudici richiamano spesso nelle motivazioni. Ricorda inoltre che, per i soggetti extra-UE non residenti, la deroga del settore turistico consente pagamenti in contanti fino a 15.000 euro, a condizione che vengano rispettati precisi adempimenti (comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, identificazione del cliente tramite passaporto, versamento dell’incasso entro il primo giorno feriale successivo, comunicazione annuale dei dati): se il tuo caso riguarda un’attività commerciale o turistica con clientela straniera, verifica sempre se questa deroga può applicarsi prima di dare per scontato che ci sia stata una violazione.

Un ultimo elemento da verificare in questa fase riguarda il ruolo di eventuali soggetti obbligati coinvolti nell’operazione — commercialisti, notai, agenti immobiliari, consulenti finanziari — che potrebbero essere stati proprio loro, per obbligo di legge, a segnalare l’operazione alla Ragioneria Territoriale dello Stato. Se un professionista che ti ha assistito nell’operazione ha effettuato la segnalazione, questo non significa affatto che abbia agito in malafede o contro i tuoi interessi: è un obbligo che la legge impone a prescindere dalla volontà del professionista, e comprendere questo aspetto ti aiuta a non sprecare energie difensive nel contestare la segnalazione in sé, concentrandoti invece su ciò che davvero conta, cioè la sussistenza o meno del frazionamento artificioso nel merito.

Se qualcosa va storto: se non riesci a trovare un accordo scritto anteriore ai pagamenti, non significa che la partita sia persa — significa solo che dovrai costruire la prova con altri elementi (testimonianze, corrispondenza informale, prassi consolidata tra le parti), un compito più complesso che vedremo nella Mossa 2.

Check di completamento: hai in mano (a) l’elenco cronologico esatto di tutti i pagamenti contestati con importi e date; (b) la documentazione, se esiste, che provi la causale autonoma di ciascuno; (c) una prima valutazione onesta se il tuo caso rientra nell’eccezione o nella violazione; (d) la verifica di quale soglia normativa fosse in vigore all’epoca dei fatti.

Mossa 2 — Ricostruisci la cronologia e blinda la prova prima che te la chiedano

Obiettivo della mossa: trasformare i ricordi e i documenti sparsi in un fascicolo probatorio ordinato, perché nella fase successiva avrai pochi giorni per presentarlo e non potrai permetterti di cercarlo mentre il termine corre.

Quando va fatta: nei giorni immediatamente successivi alla Mossa 1, e comunque prima che scada qualunque termine per memorie difensive.

Come si esegue. Costruisci una linea del tempo che metta in fila, per ogni pagamento: data, importo, mezzo utilizzato, soggetto che ha ricevuto la somma, causale dichiarata al momento (se ce n’è stata una, ad esempio a un cassiere che ha chiesto spiegazioni). Recupera gli estratti conto delle banche coinvolte, anche se il pagamento è stato in contanti puro, perché spesso l’origine della provvista lascia comunque una traccia bancaria (un prelievo, un bonifico ricevuto poco prima). Se la giustificazione è familiare — una donazione, un prestito tra parenti — raccogli tutto ciò che prova la capacità economica del donante o del prestatore e, se possibile, un atto scritto anche successivo che confermi l’operazione: la giurisprudenza di merito ha già affrontato casi di versamenti giustificati come doni di un genitore, e l’esito dipende quasi sempre dalla qualità della prova documentale, non dalla plausibilità del racconto. Se ci sono testimoni dell’operazione (il cassiere che ha ricevuto le tue spiegazioni, il notaio, il commercialista), annota nome e contatti: potresti doverli citare più avanti.

Un errore che si vede spesso in questa fase è affidarsi solo alla memoria per ricostruire cifre e date, senza verificare i riscontri oggettivi. Anche quando sei sicuro di ricordare bene la sequenza dei fatti, procurati sempre il riscontro documentale: gli estratti conto bancari coprono normalmente gli ultimi dieci anni su richiesta, le fatture emesse o ricevute hanno una loro numerazione progressiva verificabile, e persino i messaggi di posta elettronica ordinaria, se conservati, riportano una data certa che un contratto verbale non ha. Se il pagamento contestato riguarda un rapporto di lavoro autonomo o una prestazione professionale, verifica anche se esiste una fattura elettronica che documenta l’intera operazione: il sistema di interscambio conserva la data di emissione e di trasmissione, un elemento che spesso permette di ricostruire con precisione la cronologia anche a distanza di anni.

Vale la pena anche organizzare la documentazione seguendo una logica che il giudice o il funzionario che dovrà valutarla possa seguire facilmente: un indice cronologico, ogni documento numerato e richiamato nell’indice, una breve nota esplicativa per ogni documento che ne spieghi la rilevanza. Un fascicolo disordinato, anche se contiene tutte le prove necessarie, rischia di non essere valorizzato appieno; un fascicolo chiaro, al contrario, facilita il compito di chi deve decidere e aumenta le probabilità che la tua versione dei fatti venga effettivamente compresa e considerata.

La base giuridica. L’articolo 3 della Legge 689/1981 pone una presunzione semplice di colpa a carico di chi ha violato la norma, superabile solo con la prova di aver agito senza colpa: questo significa che l’onere di dimostrare la buona fede o l’estraneità dei fatti ricade su di te, non sull’Amministrazione. Per il fronte tributario, la stessa logica vale per la presunzione legale relativa sui versamenti bancari prevista dall’articolo 32 del D.P.R. 600/1973, che richiede — come ha ribadito la Cassazione — una prova analitica e non generica per ciascuna operazione contestata.

Vale anche la pena considerare, in questa fase, l’orizzonte temporale entro cui l’Amministrazione può ancora agire nei tuoi confronti. Sul fronte antiriciclaggio, come vedremo meglio più avanti, i termini per la notifica della contestazione e del successivo decreto sono relativamente contenuti; sul fronte tributario, invece, i termini di accertamento sono più ampi e possono estendersi fino a diversi anni dopo il periodo d’imposta di riferimento, specie in presenza di violazioni penalmente rilevanti che raddoppiano i termini ordinari. Conservare la documentazione più a lungo di quanto ti sembri necessario, quindi, non è mai un eccesso di prudenza: se possibile, digitalizza fin da subito tutti i documenti raccolti, conservandone sia il formato originale sia una copia in un luogo sicuro e separato da quello in cui tieni gli originali cartacei, in modo da non trovarti privo di prove nel caso in cui gli originali vadano persi o danneggiati.

Se qualcosa va storto: se scopri che parte della documentazione è andata persa (un contratto verbale, una ricevuta smarrita), non aspettare: chiedi subito a controparti, banche o professionisti coinvolti un duplicato o un’attestazione, perché più tempo passa più diventa difficile ricostruirla.

Check di completamento: hai una linea del tempo completa, una cartella con tutti i documenti numerati e coerenti tra loro, e un elenco di eventuali testimoni con i loro contatti.

Mossa 3 — Gestisci correttamente il verbale della Guardia di Finanza o la segnalazione dell’intermediario

Obiettivo della mossa: evitare che il primo passaggio della procedura — l’accertamento materiale dei fatti da parte della Guardia di Finanza o la segnalazione da parte di banche e professionisti — si consolidi senza che tu abbia fatto valere le tue ragioni nel momento in cui contava di più.

Quando va fatta: nel momento stesso in cui ricevi il verbale, o comunque appena vieni a sapere che una segnalazione è stata inviata al Ministero.

Come si esegue. Ricorda che la Guardia di Finanza accerta i fatti, ma il potere sanzionatorio spetta esclusivamente al Ministero dell’Economia (tramite la Ragioneria Territoriale dello Stato competente): questo significa che nel verbale puoi e devi far mettere a verbale le tue prime dichiarazioni sulla causale delle operazioni, perché quel documento farà “piena prova” dei fatti attestati come compiuti dal pubblico ufficiale e sarà difficile da contestare in seguito, se non con una complessa querela di falso. Non firmare mai un verbale senza aver letto ogni riga, e se hai elementi immediati da segnalare (un contratto che hai con te, una spiegazione documentabile), chiedi che vengano allegati o quantomeno menzionati. Se la segnalazione arriva da un intermediario o da un professionista che ti assiste (obbligati, questi ultimi, a comunicare l’infrazione alla RTS entro 30 giorni da quando ne vengono a conoscenza), chiedi copia della comunicazione inviata: ti servirà per capire esattamente cosa è stato riferito al Ministero e per non farti trovare impreparato quando arriverà la contestazione formale.

Ricorda anche che il verbale, per quanto redatto da un pubblico ufficiale, attesta solo i fatti che il verbalizzante ha personalmente constatato o che gli sono stati riferiti alla sua presenza: le valutazioni giuridiche contenute nel verbale — ad esempio la qualificazione dell’operazione come “frazionamento artificioso” — non godono della stessa forza probatoria dei fatti materiali, e possono essere contestate liberamente nelle memorie difensive e in giudizio, senza necessità di querela di falso. Distinguere con precisione, leggendo il verbale, tra ciò che è fatto attestato e ciò che è valutazione giuridica del verbalizzante è un esercizio che conviene fare fin da subito, perché individua con chiarezza dove si può ancora discutere e dove, invece, la contestazione sui fatti richiederebbe uno strumento processuale più complesso.

Se sei presente al momento della constatazione — ad esempio durante un controllo in banca o in un esercizio commerciale — hai diritto a farti assistere da un professionista di fiducia anche in quella fase, sebbene spesso non ci sia il tempo materiale per farlo intervenire immediatamente. In questi casi, la strategia più prudente è limitarsi a fornire le informazioni essenziali e richiedere espressamente che venga messo a verbale che ti riservi di fornire ulteriori chiarimenti per iscritto nei termini di legge, evitando dichiarazioni affrettate o imprecise che potrebbero poi risultare difficili da correggere.

Un aspetto pratico spesso trascurato riguarda il rapporto con la banca o l’intermediario che ha originato la segnalazione. Ricorda che gli operatori bancari sono tenuti per legge a valutare le operazioni in base al profilo di rischio del cliente e alla coerenza con la sua normale operatività, e che una segnalazione non è necessariamente sintomo di malafede da parte loro: spesso è semplicemente l’esecuzione di un obbligo di legge che scatta al superamento di determinati parametri automatici. Per questo motivo, non conviene affrontare la banca con toni ostili o accusatori, ma piuttosto chiedere con cortesia se è disposta a fornirti chiarimenti su quali elementi hanno originato la segnalazione: questa informazione, quando ottenibile, ti permette di calibrare meglio la tua difesa fin dalle prime battute del procedimento, sapendo esattamente su quali aspetti concentrare la documentazione da raccogliere.

La base giuridica. Articolo 51, comma 1, D.Lgs. 231/2007 per l’obbligo di segnalazione dei soggetti obbligati; disciplina generale dei verbali amministrativi e valore probatorio ex Legge 689/1981.

Se qualcosa va storto: se ti accorgi di aver firmato un verbale con dichiarazioni imprecise o incomplete, non c’è modo di “correggerlo” direttamente, ma puoi e devi integrare la tua posizione con le memorie difensive della mossa successiva, spiegando con chiarezza cosa intendevi dire e allegando la prova che nel verbale non era stato possibile fornire.

Check di completamento: hai copia integrale del verbale e, se esiste, della segnalazione dell’intermediario; hai verificato che non contengano errori materiali palesi sulle date o sugli importi; sai con certezza a quale Ragioneria Territoriale dello Stato è stata inviata la segnalazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, segue proprio questo tipo di procedimenti dalla fase amministrativa fino all’eventuale giudizio di legittimità, garantendo la stessa linea difensiva dal primo verbale fino all’ultimo grado.

Mossa 4 — Presenta le memorie difensive alla Ragioneria Territoriale dello Stato entro 30 giorni

Obiettivo della mossa: far valere per iscritto, nei tempi previsti, tutte le tue ragioni prima che il Ministero decida se emettere il decreto sanzionatorio o archiviare gli atti.

Quando va fatta: entro 30 giorni dalla notifica della contestazione formale (60 giorni se sei residente all’estero). Questo è un termine che, se lasci scadere, non ti impedisce del tutto di difenderti più avanti, ma ti fa perdere l’occasione di influenzare la decisione prima che diventi un provvedimento sanzionatorio esecutivo.

Come si esegue. Scrivi memorie difensive strutturate che affrontino, punto per punto: (a) se contesti la sussistenza stessa del frazionamento artificioso, la prova della causale autonoma di ciascun pagamento raccolta nella Mossa 2; (b) se contesti la tua responsabilità personale, gli elementi che dimostrano che hai agito senza colpa o che l’operazione era riconducibile a terzi; (c) eventuali vizi procedurali, come il mancato rispetto del termine di notifica della contestazione (che deve avvenire entro 90 giorni dall’acquisizione della segnalazione, termine che decorre dal completamento dell’attività istruttoria se necessaria un’integrazione). Chiedi, se ritieni utile, di essere sentito personalmente in audizione: è un diritto previsto dalla legge e talvolta permette di chiarire elementi che per iscritto risultano meno efficaci. Invia le memorie con un mezzo che ti dia prova certa della data di invio e di ricezione.

Nella redazione delle memorie, è utile seguire un ordine logico che parta sempre dalle eccezioni più forti: se hai un vizio procedurale evidente (ad esempio un termine di notifica sforato senza giustificazione istruttoria documentata), mettilo in apertura, perché se accolto rende superfluo l’esame del merito. Solo dopo, sviluppa la difesa nel merito con la ricostruzione fattuale e documentale preparata nelle mosse precedenti. Evita di limitarti ad affermazioni generiche del tipo “il pagamento era giustificato”: ogni affermazione va sempre ancorata a un documento specifico, richiamato con precisione (ad esempio “come risulta dal contratto allegato sub doc. 3, datato…”).

Se decidi di chiedere l’audizione personale, preparati con la stessa cura che dedicheresti a un’udienza: porta con te tutta la documentazione originale, non solo le copie già trasmesse, ed esponi i fatti in ordine cronologico senza divagazioni. L’audizione è spesso l’occasione in cui il funzionario incaricato può porre domande dirette che, se risolte con chiarezza, aumentano sensibilmente la credibilità della tua versione. Ricorda infine che le memorie e i documenti presentati in questa fase, anche se non porteranno all’archiviazione, restano comunque acquisiti al fascicolo e potranno essere utilizzati nella successiva fase di opposizione giudiziale: non è mai tempo sprecato.

Un ulteriore accorgimento pratico riguarda la forma delle memorie. Evita testi eccessivamente lunghi e dispersivi: una memoria di poche pagine, ben strutturata con paragrafi tematici e riferimenti puntuali ai documenti allegati, è quasi sempre più efficace di un testo prolisso che annega gli argomenti migliori in mezzo a considerazioni generiche. Utilizza titoli e sottotitoli per ogni argomento trattato (ad esempio “Sulla insussistenza del frazionamento artificioso”, “Sulla tardività della contestazione”, “Sulla causale autonoma dei pagamenti”), in modo che chi legge possa orientarsi rapidamente tra le tue argomentazioni. Allega sempre un indice dei documenti prodotti, numerati progressivamente e richiamati con lo stesso numero nel corpo della memoria: questo accorgimento, semplice ma spesso trascurato, facilita enormemente il lavoro di chi deve valutare il tuo caso e riduce il rischio che un documento importante venga trascurato solo perché difficile da rintracciare tra gli allegati.

La base giuridica. Articolo 18 della Legge 689/1981, richiamato dalla disciplina antiriciclaggio; articolo 51 D.Lgs. 231/2007 per i termini di notifica; la prassi ministeriale (circolare della Ragioneria Generale dello Stato) ammette memorie anche oltre il termine di 30 giorni, purché prima che sia emesso il provvedimento, ma non fare affidamento su questa tolleranza: agisci comunque entro i 30 giorni.

Se qualcosa va storto: se il termine di 30 giorni è già scaduto quando leggi questo piano, invia comunque le memorie il prima possibile: potrebbero ancora essere valutate se il decreto non è stato ancora emesso, e in ogni caso la documentazione raccolta ti servirà integralmente nella successiva fase di opposizione giudiziale.

Check di completamento: memorie difensive inviate con prova di consegna; copia conservata con tutti gli allegati; eventuale richiesta di audizione formalizzata per iscritto.

Mossa 5 — Valuta con attenzione l’istanza di pagamento in misura ridotta

Obiettivo della mossa: decidere consapevolmente se conviene chiudere la vicenda pagando una somma ridotta oppure proseguire la difesa, prima che il termine per farlo scada insieme a quello per l’opposizione giudiziale.

Quando va fatta: dopo aver ricevuto il decreto sanzionatorio, entro il termine previsto per la sua impugnazione — quindi, di fatto, in parallelo alla valutazione se opporsi (Mossa 6). Le due strade sono alternative: se chiedi la sanzione ridotta stai rinunciando implicitamente a contestare nel merito la violazione.

Come si esegue. Verifica l’importo della sanzione ridotta: l’articolo 68 del D.Lgs. 231/2007 consente di chiedere il pagamento in misura ridotta pari a un terzo della sanzione irrogata nel decreto. Questa possibilità non è ammessa se hai già usufruito della stessa facoltà nei cinque anni precedenti per una violazione analoga. Presenta l’istanza alla RTS che ha emesso il decreto; il Ministero ha 30 giorni per rispondere con accoglimento o rigetto, indicando importo e modalità di pagamento, e il pagamento va effettuato entro 90 giorni dalla notifica di questo provvedimento. Un aspetto importante da conoscere: fino a quando pende questa istanza, restano sospesi i termini per l’eventuale impugnazione del decreto davanti al giudice, quindi puoi valutare con calma senza il rischio di far scadere l’opposizione nel frattempo. Ma valuta con lucidità: se la tua difesa nel merito è solida (causale documentata, vizi procedurali evidenti), pagare in misura ridotta significa rinunciare a un’opposizione che avrebbe potuto azzerare del tutto la sanzione.

Per fare questa valutazione in modo corretto, è utile costruire un piccolo prospetto comparativo: da un lato l’importo certo e immediato della sanzione ridotta, dall’altro una stima realistica — non ottimistica — delle probabilità di successo dell’opposizione, tenendo conto della solidità della prova documentale raccolta nelle mosse precedenti, dei costi e dei tempi del giudizio (che nel rito del lavoro davanti al Tribunale possono comunque richiedere diversi mesi, se non anni, prima di una decisione definitiva), e del rischio, sempre presente in ogni contenzioso, di una sentenza sfavorevole che conferma integralmente la sanzione originaria, con l’aggiunta delle spese di giudizio. In generale, quando la prova della causale autonoma è forte e documentata fin dall’origine, conviene quasi sempre proseguire con l’opposizione; quando invece la difesa si basa solo su argomenti di equità o su una ricostruzione dei fatti poco supportata da documenti, la sanzione ridotta è spesso la scelta più razionale.

La base giuridica. Articolo 68, D.Lgs. 231/2007. Va tenuto distinto dall’istituto generale dell’oblazione ex articolo 16 Legge 689/1981, richiamato dall’articolo 65, comma 9, dello stesso decreto per le violazioni di importo non superiore a 250.000 euro: se il tuo caso rientra in questa soglia, verifica con il tuo difensore quale delle due strade — pagamento ridotto ex art. 68 o oblazione ex art. 16 — sia più favorevole nel tuo caso specifico, perché le due discipline possono produrre importi finali diversi a seconda della sanzione minima e massima prevista per la violazione concreta.

Un ulteriore elemento da considerare riguarda l’effetto che la scelta ha sulla tua “fedina” amministrativa in materia antiriciclaggio: se in futuro dovessi trovarti coinvolto in un’altra contestazione simile, ricorda che la sanzione ridotta ex articolo 68 non è utilizzabile due volte nell’arco di cinque anni. Se hai motivo di ritenere che la tua attività possa esporti nuovamente, in futuro, a controlli sull’uso del contante — ad esempio perché operi in un settore che tratta abitualmente pagamenti in denaro contante, come il commercio al dettaglio o la ristorazione — vale la pena considerare questo aspetto nella scelta attuale: usare oggi la facoltà di pagamento ridotto per una violazione che avresti potuto contestare con successo può privarti di questo strumento in un momento futuro in cui potrebbe servirti davvero, in assenza di una difesa nel merito altrettanto solida.

Se qualcosa va storto: se presenti l’istanza e viene rigettata, non perdi comunque il diritto di opporti al decreto originario nel merito, perché i termini restano sospesi fino alla comunicazione del rigetto.

Check di completamento: hai calcolato con esattezza l’importo della sanzione ridotta; hai verificato di non aver già usufruito della stessa facoltà nei cinque anni precedenti; hai deciso, con una valutazione ponderata e non emotiva, se questa strada conviene rispetto all’opposizione.

Mossa 6 — Impugna il decreto sanzionatorio davanti al Tribunale nei termini

Obiettivo della mossa: far valere in giudizio, davanti a un giudice terzo, tutte le ragioni che non sono state accolte in sede amministrativa.

Quando va fatta: entro 30 giorni dalla notifica del decreto sanzionatorio (termine che, per le violazioni delle norme sull’uso del contante non riservate ai soggetti vigilati da Banca d’Italia, Consob o Ivass, decorre dalla notifica del provvedimento del Ministero).

Come si esegue. Individua correttamente il giudice competente: per l’opposizione ai decreti sanzionatori del Ministero dell’Economia in materia di limitazioni all’uso del contante, la competenza è del Tribunale — mai del Giudice di Pace, perché si tratta di norme che superano per materia la sua competenza — e per specifiche categorie di violazioni la competenza è addirittura riservata in via esclusiva al Tribunale di Roma. Il procedimento segue il rito del lavoro, il che significa tempi e modalità diverse rispetto a un ordinario giudizio civile: tutte le tue difese, le richieste istruttorie e i documenti vanno inseriti nell’atto introduttivo, perché in questo rito non è agevole integrare successivamente. Costruisci il ricorso attorno ai due pilastri che hai preparato nelle mosse precedenti: la prova della causale autonoma delle operazioni (se applicabile) e gli eventuali vizi del procedimento amministrativo. Ricorda che, nel giudizio di opposizione, l’onere di provare i fatti costitutivi della sanzione grava sull’Amministrazione, mentre spetta a te dimostrare i fatti impeditivi che hai raccolto.

Nella pratica, questo significa che il tuo ricorso deve fare due cose contemporaneamente: da un lato, evidenziare se e dove l’Amministrazione non ha assolto in modo completo il proprio onere probatorio (ad esempio non dimostrando con chiarezza che le operazioni erano davvero collegate tra loro in un’unica strategia elusiva, e non semplicemente coincidenti nel tempo); dall’altro, offrire in modo ordinato tutta la prova a tuo favore che hai raccolto. Chiedi sempre, se ne hai la necessità, l’ammissione di prove testimoniali sui testimoni individuati nella Mossa 2, e alla prima udienza utile insisti per l’audizione libera delle parti, che nel rito del lavoro può essere un momento importante per chiarire direttamente al giudice gli aspetti più delicati della vicenda.

Tieni presente anche l’aspetto economico del giudizio: valuta con il tuo difensore l’entità delle spese di giudizio a cui potresti essere esposto in caso di soccombenza, e considera che, se la tua posizione è solida, puoi anche valutare una proposta conciliativa con l’Amministrazione resistente, che talvolta è disponibile a rivedere l’importo della sanzione in presenza di elementi difensivi seri emersi solo in giudizio e non adeguatamente considerati nella fase amministrativa.

Nella preparazione dell’udienza, ricorda che nel rito del lavoro il giudice ha poteri istruttori più ampi rispetto al rito ordinario e può disporre d’ufficio l’acquisizione di documenti o l’audizione di testimoni anche non espressamente richiesti dalle parti, quando lo ritiene utile per la decisione. Questo significa che una linea difensiva chiara e ben documentata fin dal ricorso introduttivo aumenta le probabilità che il giudice stesso approfondisca proprio gli aspetti a te favorevoli. Presentati sempre puntuale alle udienze fissate, e assicurati che il tuo difensore abbia con sé, oltre al fascicolo processuale, anche gli originali dei documenti più rilevanti, nel caso in cui il giudice ne chieda l’esibizione diretta.

La base giuridica. Articolo 6, D.Lgs. 150/2011, che disciplina il rito applicabile alle controversie di opposizione a sanzione amministrativa; disciplina speciale antiriciclaggio quanto alla competenza per territorio e per materia.

Se qualcosa va storto: se il termine di 30 giorni sta per scadere e non hai ancora un difensore, non aspettare oltre: un ricorso presentato in fretta ma nei termini, con riserva di integrare le difese nella prima memoria consentita dal rito, è sempre meglio di un ricorso tardivo e quindi inammissibile.

Check di completamento: ricorso depositato presso il Tribunale competente entro il termine; tutte le prove e le richieste istruttorie inserite nell’atto introduttivo; verifica formale che la notifica al Ministero sia stata eseguita correttamente.

Mossa 7 — Difenditi in parallelo nell’eventuale accertamento fiscale collegato

Obiettivo della mossa: gestire il secondo fronte, quello tributario, che nasce spesso dagli stessi fatti ma segue una logica e un giudice completamente diversi: l’Agenzia delle Entrate può usare i tuoi pagamenti o versamenti frazionati come indizio di redditi non dichiarati, a prescindere dall’esito del procedimento antiriciclaggio.

Quando va fatta: appena ricevi un avviso di accertamento, un questionario o un invito al contraddittorio che richiama le stesse operazioni contestate sul fronte antiriciclaggio — anche se il decreto sanzionatorio è ancora pendente o già impugnato.

Come si esegue. Se l’accertamento si fonda su indagini finanziarie ex articolo 32 del D.P.R. 600/1973, sappi che la presunzione legale relativa sui versamenti bancari non giustificati si applica alla generalità dei contribuenti — non solo a imprenditori e professionisti — mentre i prelevamenti hanno valore presuntivo solo nei confronti di chi ha reddito d’impresa, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014. Questo significa che, se i pagamenti frazionati contestati sono transitati anche su un conto corrente (ad esempio un prelievo per procurarsi il contante, seguito da versamenti presso terzi), l’Ufficio può presumere che si tratti di reddito occulto, a meno che tu non fornisca una giustificazione analitica — non generica — per ciascuna operazione. Prepara quindi, per ogni movimento contestato, la prova puntuale della sua origine: se derivano da un prestito, il contratto con data certa; se da una vendita tra privati, l’atto di vendita; se da un rimborso spese, la documentazione della spesa originaria. Se il conto contestato è intestato a un familiare o a un terzo, ricorda che l’onere di provare che le movimentazioni sono comunque riferibili a te spetta all’Amministrazione finanziaria, non a te: se questa prova manca, l’accertamento è illegittimo. Partecipa sempre al contraddittorio preventivo quando previsto: è la sede in cui puoi fornire le giustificazioni prima che l’atto diventi definitivo.

Un elemento pratico spesso decisivo riguarda la qualificazione soggettiva del contribuente: se ti definisci un semplice privato ma dalle movimentazioni bancarie emerge un’attività svolta con sistematicità e organizzazione (ad esempio più operazioni ripetute nel tempo, riconducibili a una attività economica non registrata), l’Amministrazione può riqualificare i fatti come esercizio di un’attività d’impresa di fatto, con conseguenze anche più gravose sul piano sanzionatorio e sull’estensione della presunzione anche ai prelevamenti. Prima di sostenere in giudizio di essere un privato cittadino estraneo a qualunque attività economica, verifica con attenzione, insieme al tuo difensore, che questa affermazione regga di fronte a tutti gli elementi che l’Ufficio potrebbe portare a sostegno di una diversa qualificazione.

Un altro punto da tenere sempre presente è la distinzione tra prova generica e prova analitica. La giurisprudenza è costante nel richiedere che la giustificazione fornita dal contribuente sia specifica per ciascuna operazione contestata: non basta affermare in modo generale che “il denaro proveniva da risparmi accumulati nel tempo” o che “si trattava di rimborsi tra familiari”, se non si è in grado di collegare ogni singolo versamento a un fatto specifico e documentato. Prepara quindi un prospetto che affianchi, riga per riga, ogni movimento contestato dall’Ufficio con il documento che ne prova l’origine: questo tipo di prospetto, per quanto richieda un lavoro certosino, è ciò che più spesso convince i giudici tributari, molto più di una narrazione generica per quanto plausibile.

Dedica un’attenzione particolare al contraddittorio preventivo, quando previsto per il tipo di accertamento che hai ricevuto: è il momento in cui puoi presentare all’Ufficio, prima ancora che l’atto diventi definitivo, tutta la documentazione raccolta, con la possibilità concreta di ottenere un annullamento in autotutela o una rideterminazione al ribasso della pretesa, senza dover attendere i tempi di un giudizio. Presentati al contraddittorio con il prospetto analitico già pronto, non con l’intenzione di negoziare genericamente l’importo: gli Uffici valutano con maggiore attenzione le posizioni sorrette da riscontri documentali puntuali, mentre tendono a confermare integralmente la pretesa quando le controdeduzioni restano generiche o meramente difensive. Se il contraddittorio non porta a un annullamento totale, verifica comunque se l’Ufficio è disposto a uno sgravio parziale sulle voci meglio documentate, per ridurre l’ambito della successiva eventuale controversia solo alle operazioni realmente controverse.

La base giuridica. Articolo 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973; articolo 38 D.P.R. 600/1973 per l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche; sentenza Corte Costituzionale n. 228/2014 sulla limitazione della presunzione ai prelevamenti dei soli titolari di reddito d’impresa.

Se qualcosa va storto: se scopri che l’Ufficio ha usato movimentazioni di un conto intestato a un tuo familiare senza dimostrare la riconducibilità a te, questo è uno dei motivi di ricorso più solidi in assoluto: evidenzialo con forza fin dal primo grado.

Check di completamento: hai identificato con precisione quali versamenti l’Ufficio contesta e su quale conto; hai preparato, operazione per operazione, la prova analitica della loro origine; hai verificato chi è l’intestatario formale di ciascun conto coinvolto e se l’Amministrazione ha fornito la prova della riferibilità a te.

Tieni infine presente che, anche quando la difesa sul fronte tributario ha successo solo parzialmente, ogni euro di versamento che riesci a giustificare analiticamente riduce proporzionalmente sia l’imposta accertata sia le sanzioni tributarie collegate (che si aggiungono, come voce distinta, alla sanzione antiriciclaggio eventualmente già pagata o in corso di opposizione): per questo motivo, anche una giustificazione parziale, relativa solo ad alcune delle operazioni contestate, ha un valore economico concreto e va sempre perseguita, anche quando non è possibile smontare l’intero accertamento.

Il coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario è qui decisivo: la lettura delle movimentazioni bancarie richiede competenze contabili oltre che giuridiche, ed è proprio l’incontro tra avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo a permettere di individuare tutte le giustificazioni disponibili.

Mossa 8 — Prepara il giudizio fino all’ultimo grado, se necessario

Obiettivo della mossa: non fermarti al primo grado se la decisione è sfavorevole, sapendo fin da subito che entrambi i fronti — antiriciclaggio e tributario — possono arrivare in Cassazione, e che la coerenza della strategia dal primo atto all’ultimo grado è spesso ciò che fa la differenza.

Quando va fatta: dal momento in cui ricevi una sentenza di primo grado sfavorevole, sia nel giudizio di opposizione al decreto sanzionatorio sia nel giudizio tributario.

Come si esegue. Nel giudizio di opposizione alla sanzione antiriciclaggio, in caso di sentenza sfavorevole del Tribunale, l’appello va proposto entro i termini ordinari (sei mesi dal deposito della sentenza, o trenta giorni dalla sua eventuale notificazione, se più breve). Nel giudizio tributario, l’atto introduttivo dell’accertamento va impugnato davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, e le successive impugnazioni seguono la stessa logica di doppio grado di merito più eventuale ricorso per Cassazione. In entrambi i casi, verifica prima di ogni passaggio che i motivi di ricorso siano formulati in modo specifico e non sovrapposto: la Cassazione dichiara inammissibili i motivi che mescolano senza distinzione violazioni di legge e vizi di motivazione, pretendendo dalla Corte un lavoro di ricostruzione che non le spetta. Se il primo grado ha respinto la tua difesa sulla causale delle operazioni, verifica con attenzione se il giudice ha davvero valutato tutta la documentazione prodotta o se ha omesso elementi rilevanti: è spesso questo il terreno più fertile per l’appello.

Prima di redigere l’atto di appello o il ricorso per cassazione, rileggi con attenzione tutta la motivazione della sentenza sfavorevole, isolando ogni singolo passaggio logico che il giudice ha seguito per arrivare alla decisione. Per ciascun passaggio, chiediti se hai un elemento — documentale, normativo o giurisprudenziale — che lo contraddice o lo indebolisce. Questo lavoro di analisi puntuale, per quanto richieda tempo, è ciò che distingue un atto di impugnazione efficace da uno che si limita a ripetere gli argomenti già respinti in primo grado senza confrontarsi con le ragioni specifiche del rigetto.

Un ulteriore aspetto da monitorare riguarda la sospensione dell’esecutività del provvedimento durante il giudizio di impugnazione: sia nel procedimento civile che in quello tributario esistono strumenti per chiedere la sospensione cautelare dell’atto impugnato, quando l’esecuzione immediata rischia di causare un danno grave e difficilmente riparabile. Se la sanzione o l’imposta accertata sono di importo rilevante rispetto alla tua situazione economica, valuta sempre con il tuo difensore se richiedere questa tutela cautelare, parallelamente al merito dell’impugnazione.

Se la Cassazione accoglie il ricorso e rinvia la causa al giudice di merito, ricorda che il giudizio di rinvio non è una semplice formalità: dovrai ripresentare la tua posizione tenendo conto dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte, che vincolano il giudice del rinvio. In questa fase è spesso utile ricostruire, punto per punto, come i principi enunciati dalla Cassazione si applicano ai fatti specifici del tuo caso, evidenziando con chiarezza al giudice del rinvio perché, applicando correttamente quei principi, la decisione debba essere favorevole. Non dare per scontato che il giudice del rinvio arrivi da solo a questa conclusione: un atto di riassunzione ben argomentato, che colleghi esplicitamente i principi di diritto ai fatti di causa, resta indispensabile.

La base giuridica. Disciplina generale delle impugnazioni civili e tributarie; principi di specificità dei motivi di ricorso per cassazione più volte ribaditi dalla Suprema Corte.

Se qualcosa va storto: se la sentenza di primo grado non ti è stata ancora notificata formalmente, verifica comunque la data di deposito, perché il termine “lungo” di sei mesi decorre da lì indipendentemente dalla notifica.

Check di completamento: hai individuato il termine esatto applicabile al tuo caso (breve o lungo); hai un’analisi scritta dei motivi della sentenza sfavorevole; hai valutato, con il tuo difensore, quali motivi hanno concrete possibilità di successo nel grado successivo; hai valutato se richiedere una sospensione cautelare dell’atto impugnato.

Il piano alla prova dei numeri

Vediamo come cambia l’esito a seconda della tempestività, con alcune situazioni concrete e numeri realistici.

Simulazione 1 — Chi agisce subito con la causale documentata. Un professionista riceve 7.200 euro per una prestazione, con un preventivo scritto datato che prevede un acconto di 3.500 euro e un saldo di 3.700 euro a distanza di 45 giorni, coerenti con l’avanzamento del lavoro. Contestato per frazionamento, presenta nella Mossa 1 e nella Mossa 4 il preventivo con data certa: la pluralità di pagamenti è connaturata all’operazione stessa, e le memorie difensive portano all’archiviazione senza che si arrivi mai al decreto sanzionatorio.

Simulazione 2 — Chi arriva alla Mossa 6 con i termini rispettati ma senza causale. Un acquirente paga un bene da 9.000 euro con due versamenti da 4.500 euro a distanza di tre giorni, senza alcun accordo scritto preventivo. Il decreto sanzionatorio arriva per un importo di 4.500 euro (sanzione calcolata nel caso concreto secondo i criteri di gravità dell’articolo 67 del decreto, all’interno della fascia prevista per importi fino a 250.000 euro). Non avendo prova della causale, la strategia si sposta sulla Mossa 5: valutata la sanzione ridotta pari a un terzo dell’importo irrogato, si chiude la vicenda con un pagamento di 1.500 euro, evitando il rischio di una conferma integrale in giudizio.

Simulazione 3 — Chi salta la Mossa 4 e arriva impreparato al decreto. Un contribuente ignora la contestazione della RTS, non presenta memorie entro i 30 giorni e si vede notificare il decreto sanzionatorio per l’importo massimo previsto nella fascia di gravità applicata. Arrivato tardi anche alla valutazione della sanzione ridotta (il termine per l’istanza scade insieme a quello di impugnazione), deve affrontare l’opposizione giudiziale della Mossa 6 senza aver potuto orientare la decisione amministrativa: la battaglia si sposta tutta e solo sul Tribunale, con costi e tempi più lunghi.

Simulazione 4 — Chi affronta anche il fronte tributario collegato. Un imprenditore, oltre al decreto sanzionatorio per pagamenti frazionati incassati da un cliente, riceve un avviso di accertamento che qualifica gli stessi importi come ricavi non dichiarati, basandosi sui versamenti rilevati sul conto corrente aziendale. Applicando la Mossa 7, fornisce per ciascun versamento la fattura emessa e la corrispondente registrazione contabile: la presunzione legale viene superata operazione per operazione, e l’accertamento tributario viene annullato in autotutela prima ancora di arrivare in giudizio, mentre il fronte antiriciclaggio prosegue separatamente con le sue regole.

Simulazione 5 — Chi si difende su un conto intestato a un familiare. Una contribuente riceve un accertamento fondato su versamenti effettuati anche sul conto corrente del coniuge, per un importo complessivo di 41.800 euro. Applicando la Mossa 7, il difensore evidenzia che l’Amministrazione non ha fornito alcuna prova, nemmeno presuntiva, della riconducibilità di quelle specifiche movimentazioni alla contribuente accertata: il giudice tributario annulla la parte dell’accertamento relativa al conto del coniuge, riducendo sensibilmente la pretesa fiscale complessiva.

Simulazione 6 — Chi rateizza per un accordo genuino ma non documentato per iscritto. Un artigiano concorda verbalmente con un cliente abituale un pagamento a rate per un lavoro di ristrutturazione, senza mettere nulla per iscritto. Contestato per frazionamento, non ha un contratto scritto ma riesce a produrre lo scambio di messaggi ordinari (non certificati) in cui si discutevano gli importi delle singole rate prima dell’inizio dei lavori, oltre alla testimonianza del cliente stesso in sede di audizione. La RTS, valutando questi elementi nel loro complesso, archivia il procedimento riconoscendo che l’operazione rientrava nell’eccezione del pagamento rateale concordato, anche in assenza di un contratto formale.

Simulazione 7 — Chi salta la mossa sulla soglia storica applicabile. Un contribuente riceve, con notevole ritardo rispetto ai fatti, una contestazione per pagamenti effettuati nel 2019 per un importo complessivo di 4.200 euro, suddivisi in tre versamenti da 1.400 euro ciascuno. La RTS applica la soglia oggi vigente di 5.000 euro e conclude, erroneamente, che l’operazione fosse sotto soglia anche presa nel suo insieme e quindi non sanzionabile per il solo importo complessivo — ma sbaglia comunque nel valutare la vicenda alla luce della normativa attuale anziché di quella in vigore nel 2019, quando la soglia era fissata a 3.000 euro. Applicando la Mossa 1, il difensore fa notare che, con la soglia corretta dell’epoca, l’operazione complessiva di 4.200 euro superava comunque il limite allora vigente, e che quindi la questione va valutata secondo quella soglia storica: l’errore dell’Amministrazione, se non corretto, avrebbe portato a un esito favorevole solo per un errore di calcolo, non per una difesa nel merito — un rischio che, se scoperto solo dal giudice in un secondo momento, avrebbe potuto rovesciare l’esito dell’intero procedimento con effetti anche sulle spese.

Simulazione 8 — Chi arriva in Cassazione dopo un doppio grado sfavorevole. Un contribuente, dopo aver perso sia in primo grado davanti al Tribunale sia in appello, decide di proseguire fino in Cassazione contestando che i giudici di merito non avevano adeguatamente considerato la documentazione bancaria prodotta a sostegno della causale familiare dei versamenti. Applicando la Mossa 8, il difensore individua nella sentenza d’appello un vizio di motivazione specifico — l’omesso esame di un documento decisivo, tempestivamente prodotto e mai contestato dalla controparte — e costruisce su questo unico motivo, formulato con la necessaria specificità, il ricorso per cassazione: la Suprema Corte cassa la sentenza impugnata con rinvio, riconoscendo che il giudice di merito non aveva esaminato un elemento probatorio potenzialmente decisivo per l’esito della causa.

Il piano in una pagina

Questa è la pagina da stampare e tenere a portata di mano mentre esegui il piano.

MossaObiettivoTermineRischio se saltata
1. Verifica la fattispecieCapire se è vero frazionamento artificiosoSubitoDifesa costruita sulle basi sbagliate
2. Ricostruisci la provaFascicolo probatorio ordinatoPrima di ogni scadenzaProve disperse o irreperibili quando servono
3. Gestisci il verbaleNon lasciare che si consolidi senza tue dichiarazioniAl momento della notificaVerbale “muto” difficile da contestare poi
4. Memorie difensive alla RTSInfluenzare la decisione amministrativa30 giorni (60 se estero)Decreto emesso senza aver sentito le tue ragioni
5. Istanza sanzione ridottaValutare la chiusura anticipata convenienteEntro il termine di impugnazione del decretoPerdita dell’opzione, sanzione piena in gioco
6. Opposizione al TribunaleFar decidere un giudice terzo30 giorni dalla notifica del decretoDecreto definitivo e non più contestabile
7. Difesa nell’accertamento fiscaleSuperare la presunzione sui versamentiContraddittorio + 60 giorni dall’avvisoDoppia esposizione: sanzione + imposta
8. Impugnazioni successivePortare la strategia fino in fondo6 mesi / 30 giorni secondo i casiSentenza sfavorevole che passa in giudicato

Gli scenari di deviazione

Imprevisto 1 — La controparte (l’Amministrazione) accelera i tempi. Se ricevi il decreto sanzionatorio prima di aver completato le memorie difensive perché il Ministero ha deciso senza attendere una tua eventuale richiesta di proroga informale, il piano B è concentrare tutte le energie sulla Mossa 6: l’opposizione giudiziale ti permette comunque di far valere in giudizio tutto ciò che non hai potuto dire in sede amministrativa, perché l’onere della prova dei fatti costitutivi resta comunque sull’Amministrazione.

Imprevisto 2 — Un termine è già scaduto quando scopri il problema. Se ti accorgi solo ora che il termine per le memorie o per l’opposizione è scaduto, verifica con precisione la data di notifica effettiva: spesso ci sono vizi nella notifica stessa (indirizzo sbagliato, mancata consegna a mani proprie in casi che lo richiedevano) che possono rimettere in discussione il decorso del termine. Non dare mai per scontato che sia troppo tardi senza una verifica tecnica puntuale.

Imprevisto 3 — Un documento chiave è irreperibile. Se il contratto o il preventivo che provava la causale autonoma dei pagamenti è andato perso, cerca prove indirette equivalenti: e-mail, messaggi, testimonianze di chi ha assistito all’accordo, fatture successive che richiamano condizioni concordate in precedenza. La giurisprudenza ammette la prova per elementi presuntivi purché gravi, precisi e concordanti, anche in assenza del documento originale.

Imprevisto 4 — Il fronte tributario si apre mentre il fronte antiriciclaggio è ancora pendente. Se ricevi l’avviso di accertamento mentre l’opposizione al decreto sanzionatorio è ancora in corso davanti al Tribunale, non fermare nessuno dei due procedimenti in attesa dell’esito dell’altro: sono autonomi e ciascuno ha termini propri che continuano a scorrere indipendentemente. Coordina invece le due difese in modo che siano coerenti tra loro, evitando di sostenere in un giudizio una ricostruzione dei fatti diversa da quella sostenuta nell’altro, perché eventuali contraddizioni tra le due difese possono essere usate contro di te in entrambe le sedi.

Imprevisto 5 — Emergono nuovi fatti o documenti dopo che il procedimento è già avviato. Se, dopo aver presentato le memorie difensive o dopo aver depositato il ricorso di opposizione, trovi un documento che avresti voluto produrre fin dall’inizio — un contratto ritrovato per caso, una fattura recuperata da un fornitore, una comunicazione riemersa da una vecchia casella di posta — non scartare l’idea di utilizzarlo solo perché il termine iniziale è passato. Nel procedimento amministrativo, puoi comunque presentarlo come integrazione, chiarendo che si tratta di un elemento sopravvenuto; nel giudizio davanti al Tribunale, verifica con il tuo difensore se il rito applicabile consente ancora, nella fase in cui ti trovi, la produzione di nuovi documenti, perché le regole di preclusione variano a seconda del momento processuale raggiunto. In ogni caso, meglio tentare di introdurre un elemento decisivo anche fuori tempo massimo, motivando adeguatamente il ritardo, che rinunciarvi in partenza.

Le domande di chi sta eseguendo il piano

Posso fare la Mossa 5 (sanzione ridotta) prima della Mossa 4 (memorie difensive)? No: la sanzione ridotta si chiede solo dopo aver ricevuto il decreto, mentre le memorie difensive servono proprio a provare a evitare che il decreto venga emesso. Sono mosse in sequenza, non alternative nello stesso momento.

Se ho già pagato la sanzione ridotta, posso comunque contestare l’accertamento fiscale collegato? Sì: sono due procedimenti autonomi, basati su norme diverse (antiriciclaggio l’uno, imposte sui redditi l’altro), e la definizione dell’uno non pregiudica automaticamente l’altro.

Il Giudice di Pace può decidere sulla mia opposizione al decreto sanzionatorio? No: per queste materie la competenza è del Tribunale, e un ricorso presentato davanti al Giudice di Pace rischia solo di far perdere tempo prezioso mentre il termine per opporsi correttamente continua a scorrere.

Devo dimostrare che il denaro non proveniva da attività illecite? No, e questo è un errore comune: la violazione sulle limitazioni al contante è un illecito “oggettivo”, che prescinde dalla liceità o meno del denaro trasferito. Discutere la provenienza lecita del denaro non ti difende dalla sanzione per il solo fatto del frazionamento; la tua difesa deve concentrarsi sulla causale autonoma dei pagamenti, non sulla loro origine.

Cosa succede se il decreto sanzionatorio arriva a distanza di anni dai fatti? Verifica sempre i termini di decadenza: il provvedimento sanzionatorio deve essere notificato entro cinque anni dalla notifica della contestazione, e la contestazione stessa deve essere notificata entro 90 giorni dall’acquisizione della segnalazione (termine che può slittare solo per necessità istruttorie effettive e documentate). Un decreto tardivo rispetto a questi termini è uno dei motivi di opposizione più forti.

Posso essere sanzionato anche se non ho ricevuto io materialmente il denaro, ma ho solo fatto da tramite? Sì, purtroppo: la giurisprudenza ha chiarito che è sufficiente il passaggio di mano del contante oltre soglia per far scattare la sanzione, a prescindere da chi abbia la disponibilità finale della somma. Se ti trovi in questa posizione, è ancora più importante documentare con precisione il tuo ruolo limitato nell’operazione, perché può incidere sulla valutazione della gravità della violazione e sull’entità della sanzione applicata.

Conviene sempre chiedere l’audizione personale durante il procedimento amministrativo? Non sempre: se la tua difesa si basa su documenti già chiari ed esaustivi, l’audizione può non aggiungere molto e comporta comunque un impegno di tempo. Se invece ci sono aspetti che richiedono una spiegazione diretta e personale, o se ritieni utile mostrare la tua disponibilità a collaborare, l’audizione può fare la differenza nella valutazione complessiva del tuo caso.

Se l’operazione contestata riguarda un familiare che mi ha aiutato economicamente, basta la parola di entrambi per giustificarla? Da sola, quasi mai. La giurisprudenza richiede una prova che vada oltre la semplice dichiarazione delle parti coinvolte: verifica sempre se puoi corredare la dichiarazione con elementi oggettivi, come la capacità reddituale del familiare che ha fornito il denaro (documentabile con le sue dichiarazioni dei redditi o con i suoi estratti conto), la tracciabilità di un eventuale prelievo bancario coerente in tempi e importi, e possibilmente un atto scritto anche successivo che confermi quanto avvenuto.

Cosa cambia se l’attività che ho svolto è in regime forfettario o di contabilità semplificata? Non cambia la sostanza della presunzione sui versamenti, che opera comunque nei tuoi confronti come per qualunque altro contribuente; cambia semmai la facilità con cui riesci a fornire la prova contraria, perché una contabilità più semplice rende meno immediato dimostrare la coerenza tra i movimenti bancari e i ricavi dichiarati. Per questo motivo, se operi in questi regimi, conviene conservare con particolare cura la documentazione di ogni incasso, anche quando la legge non richiede una fattura dettagliata per ogni operazione.

Posso rivolgermi direttamente all’Agenzia delle Entrate per chiedere un parere preventivo sulla mia situazione? Esiste lo strumento dell’interpello, ma è pensato per situazioni di incertezza normativa su casi non ancora verificatisi o non ancora oggetto di controllo, e richiede tempi tecnici che spesso non sono compatibili con l’urgenza di una contestazione già ricevuta. Se hai già ricevuto un atto, la strada più efficace è il contraddittorio previsto nell’ambito del procedimento in corso, non un interpello separato.

Cosa succede se, nel frattempo, cambio residenza o trasferisco la mia attività in un’altra regione? La competenza territoriale della Ragioneria che ha in carico il procedimento resta quella individuata al momento della violazione o della notifica della contestazione, salvo specifiche regole di competenza che il tuo difensore dovrà verificare caso per caso; un trasferimento successivo non sposta automaticamente il fascicolo, e le comunicazioni relative al procedimento vanno comunque monitorate con attenzione anche dopo il trasferimento, aggiornando tempestivamente l’indirizzo per le notifiche.

La giurisprudenza che sostiene il piano

Ecco i riferimenti giurisprudenziali più rilevanti, organizzati per la mossa che ciascuno sostiene.

A sostegno della Mossa 1 (verifica della fattispecie). La Corte di Cassazione, in una pronuncia ormai risalente ma tuttora richiamata, ha chiarito che il concetto di “trasferimento” ai fini del divieto sul contante comprende non un singolo atto, ma l’insieme di tutti gli atti funzionalmente ed economicamente collegati a un’unica operazione di movimentazione di valuta, per cui una pluralità di pagamenti sotto soglia non è di per sé legittima se riconducibile a un’unica operazione superiore al limite. Nello stesso solco, la Cassazione ha confermato con una pronuncia del 2010 l’illiceità dei pagamenti frazionati nell’ambito della compravendita di un immobile, quando gli acquirenti avevano suddiviso il prezzo in più dazioni inferiori alla soglia, ribadendo un orientamento già emerso in una precedente sentenza del 2007.

A sostegno della Mossa 2 e della Mossa 7 (onere della prova e giustificazione analitica). La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7389 del 27 marzo 2026, ha ribadito che la presunzione legale relativa sulla disponibilità di maggior reddito desumibile dai conti bancari si estende alla generalità dei contribuenti per i versamenti, e non solo ai titolari di reddito d’impresa, mentre per i prelevamenti resta limitata a questi ultimi per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014. In termini analoghi si è espressa la Cassazione con la sentenza n. 13122 del 30 giugno 2020, precisando che negli accertamenti bancari la presunzione legale a favore dell’Erario non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici, ma può essere superata solo da una prova analitica riferita a ciascun singolo versamento. Con la sentenza n. 28719 del 7 novembre 2024, la Sezione Tributaria della Cassazione ha ulteriormente approfondito il tema dell’onere della prova contraria a carico del contribuente in un caso in cui l’Ufficio aveva ricostruito un reddito occulto di oltre 413.000 euro sulla base di versamenti rilevati su tre conti correnti.

A sostegno della Mossa 7 (riferibilità dei conti a soggetti terzi). Con l’ordinanza n. 12368 del 3 maggio 2026, la Suprema Corte ha ribadito l’illegittimità dell’accertamento fondato su indagini finanziarie svolte su conti intestati a soggetti terzi quando l’Ufficio non dimostra, anche solo in via presuntiva, che le movimentazioni siano effettivamente riconducibili al contribuente verificato; principio già affermato con la pronuncia n. 29086 del 4 novembre 2025, relativa a un caso di conto corrente intestato al coniuge del contribuente accertato, in cui la Corte ha cassato la sentenza di merito rinviando la causa perché il giudice non aveva verificato la riconducibilità delle movimentazioni alla contribuente.

A sostegno della Mossa 7 (distinzione tra versamenti e prelevamenti, imprenditori e lavoratori autonomi). La Corte di Cassazione, con la sentenza del 31 gennaio 2017, n. 2432, ha affermato che le operazioni di versamento hanno efficacia presuntiva di maggiore disponibilità reddituale nei confronti della generalità dei contribuenti, incluse le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa. Con l’ordinanza n. 29739 dell’11 novembre 2025, la Cassazione ha ribadito che per i lavoratori autonomi la presunzione legale continua a operare con riferimento alle operazioni di versamento, pur essendo venuta meno, dopo la sentenza costituzionale del 2014, per le operazioni di prelevamento, richiamando espressamente il proprio precedente del 26 settembre 2018, n. 22931.

A sostegno della Mossa 6 (competenza e procedimento di opposizione). La giurisprudenza consolidata attribuisce la competenza a decidere sull’opposizione all’ingiunzione di pagamento delle sanzioni antiriciclaggio al Tribunale e non al Giudice di Pace, trattandosi di disciplina di natura speciale che esorbita dalla competenza per valore e materia di quest’ultimo.

A sostegno della Mossa 1, con riferimento al frazionamento nel trasporto transfrontaliero di contante (principio applicabile per analogia). La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8459 del 2024, ha stabilito che il frazionamento di una somma ingente trasferita dall’estero, suddivisa tra più persone per restare sotto la soglia di dichiarazione, costituisce un illecito, dovendosi valutare l’unicità sostanziale dell’operazione economica a prescindere dalla sua suddivisione formale; principio di carattere generale sulla tracciabilità dei movimenti di valuta, comune sia alla normativa valutaria sia a quella antiriciclaggio, riguardante nel caso specifico una somma complessiva di 225.500 euro suddivisa in più tranche.

A sostegno della Mossa 3 (valore probatorio dei verbali e responsabilità di chi materialmente esegue l’operazione). Con la sentenza n. 9881 del 2018, la Cassazione ha chiarito che è sufficiente il passaggio di mano del contante oltre soglia per far scattare la sanzione, risultando irrilevante sia la liceità del negozio sottostante sia la titolarità finale della somma, e potendo essere sanzionato anche chi ha agito da mero tramite nell’operazione, come nel caso di un impiegato bancario che aveva funto da corriere prelevando contante per conto di un terzo.

A sostegno della Mossa 4 (natura oggettiva dell’illecito). Principio più volte ribadito nella prassi applicativa: la limitazione all’uso del contante è finalizzata a garantire la tracciabilità delle operazioni, prescinde dalla natura lecita o illecita del trasferimento e non rileva il motivo che ha determinato lo spostamento di valori, trattandosi di un illecito di natura oggettiva, come confermato anche da pronunce di merito, tra cui una sentenza del Tribunale di Milano del 2023 relativa a un versamento giustificato come donazione familiare.

A sostegno della Mossa 8 (specificità dei motivi di ricorso per cassazione). La Suprema Corte ha ribadito, tra le altre, con l’ordinanza n. 3397 del 2024, che il motivo di ricorso che sovrappone senza distinzione violazioni di legge sostanziali, processuali e vizi di motivazione è inammissibile, non potendosi pretendere che sia la Corte a isolare la singola censura tra doglianze eterogenee, richiamando propri precedenti del 2013 e del 2017 sullo stesso principio.

A sostegno della Mossa 1 (deroga per pagamenti rateali concordati). La prassi applicativa del Ministero del Tesoro, recepita costantemente dalla giurisprudenza di merito, esclude la violazione quando la pluralità di pagamenti sia conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti, come nel caso di un pagamento rateale concordato per iscritto prima dell’esecuzione dei versamenti, restando comunque fermo il potere dell’Amministrazione di valutare caso per caso se l’accordo sia stato in realtà predisposto solo per eludere la norma.

A sostegno della Mossa 2 (prova analitica anche in presenza di conto in pareggio o con saldo negativo). La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le presunzioni legali bancarie operano anche quando il conto corrente presenta un saldo negativo o quando entrate e uscite risultano sostanzialmente in pareggio, circostanze che da sole non bastano a escludere l’applicazione della presunzione: ciò rafforza l’indicazione, già data nella Mossa 2, di non affidarsi ad argomenti generali sulla struttura complessiva del conto, ma di costruire sempre una giustificazione analitica per la singola operazione contestata.

A sostegno della Mossa 6 (onere della prova a carico dell’Amministrazione nel giudizio di opposizione). Nella prassi consolidata dei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa, resta fermo il principio generale per cui grava sull’Amministrazione l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria, mentre spetta all’opponente dimostrare gli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi: un riparto che, nella pratica, rende decisiva la qualità della prova documentale che l’opponente riesce a offrire fin dal ricorso introduttivo.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Quando un fascicolo di questo tipo arriva allo Studio, il lavoro si sviluppa su strumenti concreti, non su generiche promesse di assistenza.

  1. Analizziamo il verbale e la contestazione fin dal primo giorno, verificando la corretta individuazione della soglia applicabile all’epoca dei fatti e la coerenza tra gli importi contestati e le date delle operazioni.
  2. Ricostruiamo la cronologia probatoria di ogni singolo pagamento, incrociando estratti conto, contratti, corrispondenza e documentazione contabile per individuare la causale autonoma che esclude il frazionamento artificioso.
  3. Predisponiamo le memorie difensive da presentare alla Ragioneria Territoriale dello Stato, curando ogni profilo — sostanziale e procedurale — nei termini di 30 giorni previsti dalla legge.
  4. Valutiamo, caso per caso, la convenienza dell’istanza di pagamento in misura ridotta rispetto alla prosecuzione della difesa nel merito, sulla base di un calcolo concreto costi-benefici.
  5. Costruiamo il ricorso in opposizione al decreto sanzionatorio davanti al Tribunale competente, individuando la competenza per territorio e curando ogni aspetto probatorio richiesto dal rito del lavoro applicabile.
  6. Gestiamo in parallelo l’eventuale accertamento fiscale collegato, fornendo per ciascun versamento contestato la giustificazione analitica richiesta dalla presunzione legale dell’articolo 32 del D.P.R. 600/1973.
  7. Verifichiamo la riferibilità al contribuente di conti intestati a terzi, contestando l’accertamento quando l’Amministrazione non fornisce la prova richiesta dalla giurisprudenza più recente.
  8. Assistiamo nel contraddittorio preventivo con l’Agenzia delle Entrate, prima che l’accertamento diventi definitivo, per far emergere le giustificazioni disponibili nella sede più efficace.
  9. Curiamo l’impugnazione fino ai gradi successivi, mantenendo la stessa strategia difensiva dal primo grado fino all’eventuale giudizio di Cassazione.
  10. Coordiniamo, quando il caso lo richiede, i profili di sovraindebitamento collegati a sanzioni di importo rilevante che incidono sulla sostenibilità economica del debitore.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia come questa, dove lo stesso fatto genera contemporaneamente un procedimento sanzionatorio amministrativo e un possibile accertamento tributario, è proprio la qualifica di cassazionista a garantire la continuità della strategia difensiva dal primo verbale fino all’ultimo grado di giudizio, senza interruzioni di linea difensiva tra un grado e l’altro. A questo si affianca lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo: la lettura delle movimentazioni bancarie e la costruzione della prova analitica richiesta dalla giurisprudenza tributaria più recente è un lavoro che richiede entrambe le competenze nello stesso momento, non in sequenza.

Chiusura

Ogni mossa fatta nei termini è un diritto conservato; ogni mossa rimandata è un’opzione che si chiude. In questa materia i termini non sono un dettaglio burocratico: sono la differenza tra poter ancora scegliere come difendersi e dover subire un provvedimento diventato definitivo. Lo Studio Monardo segue questo tipo di controversie proprio perché richiedono di muoversi su due binari — quello amministrativo/antiriciclaggio e quello tributario — con la stessa competenza e nello stesso momento, ed è questa la ragione per cui la continuità difensiva del cassazionista e il lavoro congiunto dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario fanno la differenza concreta nell’esito.

Rileggi questo piano ogni volta che ricevi un nuovo atto nel corso della vicenda, perché ogni fase apre nuove possibilità di difesa e, allo stesso tempo, nuove scadenze da rispettare: la disciplina nell’esecuzione, mossa dopo mossa, è ciò che distingue chi conserva fino alla fine la possibilità di scegliere come difendersi da chi si trova, per una scadenza persa, a dover semplicemente subire l’esito peggiore.

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La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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