Spese Telefoniche Dedotte Integralmente Senza Requisiti: Come Difendersi Dal Fisco

Hai dedotto al 100% le bollette telefoniche della tua attività, e ora l’Agenzia delle Entrate ti contesta di avere superato il limite dell’80% previsto dalla legge? La domanda che ti stai facendo è semplice e legittima: conviene chiedere subito l’annullamento in autotutela, provare a trattare con l’ufficio, o affrontare direttamente il giudizio davanti alla Corte di Giustizia Tributaria? Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la scelta dipende da quanto è solida la tua posizione, da quanto tempo hai a disposizione e da cosa è realmente successo nella tua attività in quell’anno d’imposta. Lo

Studio Monardo segue contribuenti, professionisti e imprese alle prese con accertamenti su costi di esercizio contestati per difetto di inerenza o di documentazione, e la materia della deducibilità delle spese telefoniche richiede una competenza specifica proprio perché intreccia norme di diritto tributario sostanziale (l’art. 54 e l’art. 102 del TUIR) con la strategia difensiva più adatta al singolo atto ricevuto: l’esperienza dell’Avv. Monardo come cassazionista, unita al coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale specializzato in diritto bancario e tributario, permette di valutare fin da subito quale delle strade percorribili regge davanti al giudice, e non solo sulla carta.

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Chi riceve un atto di questo tipo spesso reagisce con la fretta di “sistemare la questione” nel modo più rapido possibile, ma è proprio questa fretta a portare, in molti casi, a scegliere lo strumento sbagliato: un’autotutela presentata senza le prove giuste, un’adesione firmata senza aver prima verificato se davvero conveniva, oppure — al contrario — un ricorso avviato quando bastava un’istanza amministrativa per chiudere tutto in poche settimane. Prima di decidere, conviene fermarsi un momento e capire davvero come è nato l’accertamento, quali prove sono già in mano e quali termini sono realmente in scadenza: sono questi tre elementi, non l’istinto del momento, a determinare quale delle tre strade porta al risultato migliore.

Il quadro di partenza: perché le spese telefoniche sono un terreno di scontro frequente

Le spese telefoniche sono, insieme alle auto aziendali e alle spese di rappresentanza, tra le voci di costo più controllate in sede di verifica fiscale, perché la legge parte da una presunzione di uso promiscuo (aziendale e personale insieme) che è difficile da smontare senza prove puntuali. L’art. 54, comma 3-bis, del TUIR per i lavoratori autonomi e l’art. 102, comma 9, del TUIR per le imprese fissano la regola generale: le spese di impiego e manutenzione delle apparecchiature telefoniche, i canoni di leasing o noleggio, il traffico voce e dati sono deducibili nella misura dell’80% del costo sostenuto. Questa percentuale non è una scelta arbitraria dell’Amministrazione finanziaria, ma nasce dalla considerazione che qualsiasi utenza telefonica — soprattutto un cellulare — è per sua natura utilizzabile anche per finalità private, e la deduzione forfettaria all’80% serve proprio a scorporare in modo automatico quella quota fisiologica di uso non aziendale, senza che occorra ogni volta dimostrarla analiticamente.

La stessa prassi dell’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 104/E del 2007, ha chiarito che la normativa ricomprende in modo indistinto sia i servizi di comunicazione veri e propri, sia i servizi relativi alle diverse tipologie di linee di collegamento telefonico, incluse le quote di ammortamento e i canoni di leasing o noleggio delle apparecchiature: un chiarimento che, se da un lato conferma l’ampiezza della categoria di spesa soggetta al limite dell’80%, dall’altro aiuta a distinguere con precisione quali voci di costo rientrino effettivamente nella contestazione e quali, invece, seguano regole di deducibilità diverse (ad esempio gli ammortamenti di beni strumentali con percentuali proprie).

Il problema nasce quando il contribuente, invece di applicare questo limite, porta in deduzione il 100% del costo. In alcuni casi si tratta di un errore materiale: una svista nella predisposizione della dichiarazione, o l’omessa variazione in aumento del 20% nel quadro RF o RE del modello Redditi. In altri casi, invece, la deduzione integrale è consapevole e si fonda su un’eccezione che la stessa Agenzia delle Entrate riconosce: quando l’utenza è tecnicamente e univocamente destinata all’uso aziendale, senza alcuna possibilità concreta di impiego personale, la ratio della limitazione viene meno e torna applicabile la regola generale della piena deducibilità dei costi inerenti. È il caso, ad esempio, di linee dedicate a centralini, sistemi di allarme, macchinari connessi o apparecchiature che per le loro caratteristiche tecniche non possono essere utilizzate per telefonate private. Il punto delicato, però, è che questa eccezione va provata, non semplicemente affermata in dichiarazione: ed è qui che nasce la contestazione, quando il contribuente ha dedotto il 100% senza avere in mano — o senza avere conservato — gli elementi che dimostrano l’esclusività dell’uso aziendale.

Accanto al profilo delle imposte dirette c’è quello, altrettanto rilevante, dell’IVA: per le utenze telefoniche a uso esclusivamente aziendale l’imposta è detraibile per intero, mentre in caso di uso promiscuo la detrazione si ferma al 50%, secondo criteri che spesso viaggiano in parallelo, ma non sono automaticamente sovrapponibili, a quelli della deducibilità ai fini reddituali. Un contribuente può quindi trovarsi contestata la sola quota IVA, la sola quota imposte dirette, o entrambe, ed è un aspetto che va sempre verificato riga per riga nell’atto ricevuto, perché la strategia difensiva può cambiare a seconda di quale dei due profili sia effettivamente in discussione. Va inoltre ricordato che i contribuenti in regime forfettario non deducono in modo specifico le spese telefoniche, dato che il regime prevede già una determinazione forfettaria del reddito attraverso un coefficiente di redditività, e per questo motivo le contestazioni sul tema riguardano quasi esclusivamente i soggetti in regime ordinario, imprese e professionisti.

Sul piano operativo, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza dispongono di diversi strumenti per intercettare queste anomalie: i controlli automatizzati incrociano i dati dichiarati con le informazioni già in possesso dell’anagrafe tributaria; i controlli formali richiedono l’esibizione della documentazione a supporto delle deduzioni indicate; gli accessi, le ispezioni e le verifiche, quando svolti presso la sede del contribuente, comportano garanzie procedurali ulteriori, come il contraddittorio preventivo disciplinato dallo Statuto del contribuente. Conoscere attraverso quale canale è nato l’accertamento è un primo elemento decisivo per impostare la difesa, perché incide sia sui vizi procedurali eventualmente contestabili sia sul tipo di prova che l’ufficio ha già raccolto prima di emettere l’atto.

Un ulteriore elemento da inquadrare fin dal principio riguarda la proporzione tra la spesa dedotta e il volume d’affari o il reddito professionale dichiarato: importi elevati o comunque anomali rispetto all’attività concretamente svolta, anche quando rispettano formalmente il limite dell’80%, possono comunque destare l’attenzione dell’ufficio sotto il diverso profilo dell’antieconomicità, che si somma spesso, nella pratica, alla contestazione sul superamento della soglia. In questi casi la difesa richiede un doppio livello di argomentazione: da un lato dimostrare che la deduzione rispetta comunque i limiti percentuali di legge o rientra nell’eccezione dell’uso esclusivamente aziendale, dall’altro spiegare, con elementi concreti — un incremento di attività, una campagna commerciale, l’apertura di nuove sedi o mercati — perché l’importo speso, pur elevato, era ragionevole rispetto alle scelte imprenditoriali effettivamente compiute in quell’anno. È a questo punto che il contribuente deve scegliere come muoversi, e le strade realmente percorribili sono tre.

Opzione 1: l’istanza di autotutela

L’autotutela è il profilo ideale per chi ha in mano un errore evidente e documentabile in modo immediato, senza bisogno di una trattativa o di un giudizio: ad esempio quando l’atto ricalcola come “eccedente l’80%” un costo che in realtà rientrava già nella soglia corretta per un errore di calcolo dell’ufficio, oppure quando la deduzione integrale riguardava una linea telefonica che il contribuente può dimostrare, con documenti già pronti, essere tecnicamente destinata al solo uso aziendale.

In cosa consiste. L’autotutela è lo strumento con cui il contribuente chiede direttamente all’ufficio che ha emesso l’atto di annullarlo o correggerlo, senza passare dal giudice. Il D.Lgs. 219/2023 ha diviso l’istituto in due binari: l’autotutela obbligatoria, ex art. 10-quater dello Statuto del contribuente (Legge 212/2000), che scatta nei casi tassativi di manifesta illegittimità dell’atto (ad esempio errore di persona, errore di calcolo, errore sul presupposto d’imposta, doppia imposizione); e l’autotutela facoltativa, ex art. 10-quinquies, residuale, per tutte le altre ipotesi in cui l’atto appare comunque infondato o illegittimo. Una contestazione sulle spese telefoniche può rientrare nell’autotutela obbligatoria quando, ad esempio, l’ufficio ha commesso un errore di calcolo evidente nel ricalcolare la percentuale deducibile; più spesso, quando la questione riguarda la prova dell’uso esclusivamente aziendale della linea, si tratta di autotutela facoltativa, perché implica una valutazione di merito che l’ufficio può accogliere o respingere discrezionalmente.

Quando ha senso. Tre scenari concreti in cui l’autotutela è la mossa giusta: primo, l’atto contiene un errore di calcolo puro, verificabile a colpo d’occhio confrontando le bollette con il totale ripreso a tassazione; secondo, il contribuente dispone già di una perizia tecnica, di un contratto di fornitura o di una scheda tecnica dell’apparecchiatura che attesta in modo inequivocabile l’impossibilità di uso privato; terzo, l’importo in gioco è contenuto e il contribuente preferisce tentare prima una strada rapida e senza costi di giustizia, riservandosi comunque il ricorso se l’ufficio non risponde in tempo utile.

Come si esegue in sintesi. L’istanza va presentata all’ufficio che ha emesso l’atto, tramite area riservata, PEC o consegna diretta, indicando i dati identificativi dell’atto contestato e le ragioni, corredate di documenti, per cui se ne chiede l’annullamento o la rettifica. Per l’autotutela obbligatoria l’ufficio deve pronunciarsi entro 220 giorni; per quella ordinaria (ex art. 36-bis del D.P.R. 600/1973, richiamata come termine di riferimento) il silenzio prolungato equivale sostanzialmente a un rigetto. Il punto che nessuno può permettersi di trascurare: la presentazione dell’istanza di autotutela non sospende né interrompe il termine di 60 giorni per proporre ricorso. Il cronometro continua a correre anche mentre l’ufficio valuta la richiesta.

Vantaggi motivati. Nessun costo di giustizia, nessuna necessità di un giudizio, tempi potenzialmente rapidi se l’errore è palese, possibilità — dal 2024, grazie al D.Lgs. 220/2023 che ha aggiunto le lettere g-bis e g-ter all’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 — di impugnare anche il diniego espresso o tacito dell’autotutela, concentrando il ricorso sui motivi già esposti nell’istanza.

Rischi e svantaggi onesti. L’autotutela è un potere discrezionale dell’Amministrazione, non un diritto del contribuente: la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 181/2017, ha chiarito che l’autotutela tributaria non ha funzione giustiziale di tutela del contribuente, e la giurisprudenza successiva conferma che il rifiuto — specie quello tacito — non sempre è pienamente sindacabile nel merito. Se il termine dei 60 giorni per il ricorso scade mentre si attende una risposta all’istanza, l’atto diventa definitivo e ogni altra strada si chiude. Per questo l’autotutela va sempre presentata in parallelo, mai in sostituzione, alla valutazione se predisporre anche il ricorso.

Un ulteriore aspetto da considerare riguarda la competenza a decidere sull’istanza: sia per l’autotutela obbligatoria sia per quella facoltativa, la competenza è della struttura territoriale che ha emesso l’atto, e non delle direzioni regionali, salvo il caso in cui sia stata proprio una direzione regionale a emanare l’atto contestato. Se l’istanza viene erroneamente inviata a un ufficio non competente, quest’ultimo ha comunque l’obbligo di trasmetterla tempestivamente alla sede corretta, ma è un passaggio che allunga i tempi ed è quindi preferibile evitare fin dall’inizio, individuando con precisione l’ufficio che ha materialmente emesso l’atto. Va infine ricordato che l’autotutela facoltativa non può essere esercitata se sull’atto è già intervenuto un giudicato sostanziale favorevole all’Amministrazione, oppure se la pretesa è già stata definita, anche solo parzialmente, con adesione, acquiescenza o conciliazione: un motivo in più per non lasciare che i tempi dell’autotutela si sovrappongano, senza una strategia chiara, ad altre forme di definizione dell’atto.

Opzione 2: l’accertamento con adesione

Il profilo ideale per questa opzione è il contribuente che riconosce di avere effettivamente superato l’80% senza una base solida per sostenere l’eccezione della destinazione esclusivamente aziendale, ma vuole comunque contenere sanzioni e interessi ed evitare l’incertezza del giudizio.

In cosa consiste. È un procedimento disciplinato dal D.Lgs. 218/1997 che consente di trovare un accordo con l’ufficio sulla misura delle imposte dovute, prima o dopo l’emissione dell’avviso di accertamento, purché il contribuente non abbia ancora presentato ricorso. In sede di contraddittorio le parti possono rivedere la quota di spese telefoniche effettivamente non deducibile, magari tenendo conto di elementi che il contribuente non aveva ancora prodotto (fatture di dettaglio, contratti con operatori, evidenze sull’uso promiscuo reale delle singole utenze), arrivando a un importo concordato.

Quando ha senso. Tre scenari: quando la contestazione dell’ufficio è sostanzialmente fondata nel merito, ma il contribuente ritiene che l’importo recuperato sia sovrastimato e vuole negoziarlo con elementi concreti; quando l’obiettivo primario è ridurre l’impatto sanzionatorio più che discutere il principio; quando si vuole guadagnare tempo per organizzare la documentazione, sfruttando la sospensione dei termini che l’istituto comporta.

Come si esegue in sintesi. Il contribuente presenta domanda di adesione all’ufficio competente per il proprio domicilio fiscale entro 60 giorni dalla notifica dell’atto (se non preceduto da invito a comparire), oppure può essere l’ufficio stesso ad attivare la procedura dopo un controllo. Entro 15 giorni l’ufficio formula l’invito a comparire, anche telefonicamente, per il contraddittorio. Dalla data di presentazione della domanda, i termini per il ricorso e per il pagamento restano sospesi per 90 giorni. Attenzione però a un punto che la giurisprudenza più recente ha chiarito con nettezza: questa sospensione non opera automaticamente in ogni caso. La Cassazione, con l’ordinanza n. 2778 dell’8 febbraio 2026, ha stabilito che se l’avviso di accertamento è stato preceduto da un invito a comparire e il contraddittorio si è già concretamente svolto, il contribuente non può invocare un ulteriore “spatium deliberandi” attraverso una nuova istanza di adesione presentata dopo la notifica dell’atto: in quel caso il termine di 60 giorni per ricorrere non si sospende, e chi confida erroneamente nella sospensione rischia la decadenza dall’impugnazione. È un errore procedurale che può costare l’intera difesa, ed è la ragione per cui la valutazione su questa opzione va sempre fatta con l’assistenza di chi conosce nel dettaglio la sequenza degli atti già notificati nel singolo caso.

Vantaggi motivati. Le sanzioni si riducono a un terzo del minimo previsto dalla legge, un risparmio significativo rispetto alle riduzioni ottenibili in giudizio (40% in primo grado, 50% in secondo grado, in caso di conciliazione). L’accordo raggiunto è definitivo e non è impugnabile né dal contribuente né dall’ufficio, il che chiude la vicenda in tempi rapidi rispetto a un contenzioso pluriennale.

Rischi e svantaggi onesti. Aderire significa rinunciare a contestare nel merito la pretesa: se in realtà la deduzione integrale era pienamente legittima perché la linea telefonica era tecnicamente vincolata all’uso aziendale, l’adesione fa perdere l’occasione di ottenere l’annullamento totale che un ricorso vittorioso avrebbe garantito. Inoltre, una volta perfezionata con il versamento (anche della prima rata), l’adesione è irrevocabile.

Vale la pena aggiungere un elemento pratico spesso sottovalutato: il contraddittorio in sede di adesione non è un semplice scambio di documenti, ma una vera trattativa in cui il contribuente ha la possibilità di introdurre elementi che l’ufficio non aveva ancora considerato al momento dell’emissione dell’atto, ad esempio una diversa ripartizione tra le linee telefoniche effettivamente promiscue e quelle a uso esclusivamente aziendale, oppure una documentazione più completa sulle motivazioni economiche di una spesa apparentemente elevata. Proprio per questo la qualità della documentazione portata al tavolo del contraddittorio incide in modo diretto sull’importo che sarà concordato, ed è un lavoro che va preparato prima di presentare la domanda, non improvvisato durante l’incontro con l’ufficio.

Opzione 3: il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria

Il profilo ideale è il contribuente convinto della fondatezza della propria posizione — perché dispone di prove solide sulla destinazione esclusivamente aziendale delle utenze, o perché l’atto presenta vizi di motivazione o di procedura — e disposto ad affrontare i tempi e i costi di un giudizio per ottenere l’annullamento pieno.

In cosa consiste. Il ricorso, disciplinato dal D.Lgs. 546/1992 come riformato dalla Legge 130/2022 e dal D.Lgs. 220/2023, si propone davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente per territorio, e mira all’annullamento totale o parziale dell’atto impositivo. Dal 4 gennaio 2024 il reclamo-mediazione obbligatorio, che in passato era previsto per le liti fino a 50.000 euro, è stato abolito: oggi il ricorso si presenta direttamente alla Corte, senza attendere i 90 giorni che un tempo erano riservati al tentativo di mediazione.

Quando ha senso. Tre scenari: quando il contribuente dispone di documentazione tecnica solida (contratti, capitolati, perizie) che dimostra l’impossibilità di uso privato dell’utenza contestata; quando l’atto è viziato sotto il profilo procedurale, ad esempio per un difetto di motivazione sulle ragioni del mancato riconoscimento della deduzione, come richiede l’art. 42 del D.P.R. 600/1973; quando l’importo in contestazione è rilevante e giustifica i tempi e i costi del contenzioso rispetto a una definizione agevolata che comunque comporterebbe il pagamento di somme significative.

Come si esegue in sintesi. Il ricorso va notificato all’ente impositore entro 60 giorni dalla notifica dell’atto (termine che si allunga di 31 giorni per la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto), e successivamente depositato telematicamente presso la Corte competente entro i 30 giorni successivi, a pena di inammissibilità. Per le controversie di valore superiore a 3.000 euro è necessaria l’assistenza di un difensore abilitato.

Vantaggi motivati. È l’unica strada che consente di ottenere l’annullamento integrale dell’atto se le ragioni del contribuente sono fondate, con la restituzione delle somme eventualmente già versate. Consente inoltre, in corso di causa, di valutare comunque una conciliazione giudiziale con l’ufficio se durante il giudizio emergono elementi che rendono preferibile un accordo.

Rischi e svantaggi onesti. Tempi non brevi, possibilità di soccombenza con condanna alle spese se il ricorso viene giudicato infondato, necessità di un impegno documentale e difensivo maggiore rispetto alle altre due strade. Se l’accertamento si fonda su presunzioni che la giurisprudenza ritiene ormai consolidate (come l’onere della prova dell’inerenza a carico del contribuente), il ricorso richiede una preparazione probatoria molto puntuale per avere reali possibilità di successo.

Un aspetto da valutare fin dall’inizio è la richiesta di sospensione cautelare dell’atto: se l’importo contestato è rilevante e il pagamento comprometterebbe l’attività, il contribuente può chiedere alla Corte di Giustizia Tributaria di sospendere l’esecutività dell’atto in attesa della decisione di merito, dimostrando il fumus di fondatezza del ricorso e il pericolo di un danno grave e irreparabile. È una possibilità che va tenuta presente soprattutto quando la contestazione sulle spese telefoniche si inserisce in un accertamento più ampio, magari fondato anche su altre riprese a tassazione, dove l’importo complessivo richiesto può risultare significativo rispetto alla liquidità disponibile.

Le opzioni alla prova dei conti

Vediamo come si comportano le tre strade applicate agli stessi dati di partenza, per capire concretamente le differenze.

Simulazione 1 — Errore di calcolo evidente. Un professionista ha sostenuto nel 2024 spese telefoniche per 2.340 € e le ha dedotte all’80%, ovvero per 1.872 €, come previsto dalla legge. L’ufficio, in un controllo formale, riprende a tassazione l’intero importo di 2.340 €, per un evidente errore di lettura del quadro RE. Con l’autotutela obbligatoria, presentando le bollette e il prospetto di calcolo, l’errore è verificabile a colpo d’occhio e l’ufficio, riscontrata la manifesta illegittimità ai sensi dell’art. 10-quater, ha un obbligo di provvedere entro 220 giorni. Con l’accertamento con adesione, invece, si aprirebbe una trattativa del tutto superflua su un dato che non è opinabile. Con il ricorso, si otterrebbe comunque l’annullamento, ma con tempi e costi di giustizia non necessari rispetto a un errore già dimostrabile in via amministrativa.

Simulazione 2 — Linea dedicata a un impianto tecnico. Una ditta individuale che gestisce un piccolo capannone ha dedotto integralmente, per 1.680 €, il costo di una linea telefonica collegata esclusivamente al sistema di allarme e videosorveglianza, priva di apparecchio vocale utilizzabile. L’ufficio contesta la deduzione al 100% e recupera a tassazione il 20%, pari a 336 €, oltre sanzioni. Se il contribuente dispone del contratto con l’installatore, della scheda tecnica dell’impianto e della fattura dell’operatore che attesta l’assenza di un terminale vocale collegabile, l’autotutela facoltativa è la prima mossa sensata: il caso rientra proprio nell’eccezione riconosciuta da prassi e giurisprudenza per le linee tecnicamente non utilizzabili per finalità private. Se l’ufficio respinge comunque l’istanza, il ricorso resta la via per far valere la stessa prova davanti al giudice, che oggi può anche riguardare direttamente il diniego di autotutela grazie alle nuove lettere g-bis e g-ter dell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992.

Simulazione 3 — Spese sproporzionate rispetto al fatturato. Un consulente con ricavi annui di 42.000 € ha dedotto integralmente 5.100 € di traffico telefonico mobile, giustificando la spesa con un’intensa attività di sviluppo commerciale. L’ufficio contesta sia il superamento dell’80% sia, in aggiunta, l’antieconomicità della spesa rispetto ai ricavi. In un caso così, con dati opinabili e nessun errore evidente da correggere in autotutela, l’accertamento con adesione permette di aprire un contraddittorio in cui il professionista può portare elementi (ad esempio l’incremento di clientela ottenuto in quell’anno, riconducibile proprio all’attività di sviluppo commerciale) per ridurre la ripresa concordata, ottenendo comunque le sanzioni a un terzo del minimo. Se invece il professionista ritiene di poter dimostrare pienamente, con documentazione puntuale, che la spesa era proporzionata all’investimento commerciale effettuato, il ricorso resta la strada per tentare l’annullamento integrale, forte dell’orientamento della Cassazione secondo cui l’antieconomicità è solo un indice sintomatico della carenza di inerenza, non un criterio automatico di indeducibilità.

Simulazione 4 — Accertamento con adesione interrotto per prove sopravvenute. Una società di servizi ha dedotto integralmente 8.760 € di spese telefoniche relative a una flotta di venti smartphone aziendali, motivando l’uso esclusivo con un regolamento interno che vieta l’utilizzo privato dei terminali. L’ufficio, in sede di verifica, contesta comunque il superamento dell’80%, ritenendo il regolamento interno insufficiente senza riscontri oggettivi come i tabulati di traffico. La società presenta domanda di accertamento con adesione e, durante il contraddittorio, recupera dall’operatore telefonico i tabulati dettagliati che mostrano l’assenza di chiamate verso numerazioni private nei weekend e nelle ore serali per l’intero campione di utenze. Di fronte a questa prova sopravvenuta, più solida del solo regolamento interno, la società interrompe la trattativa di adesione — non ancora perfezionata con il pagamento — e presenta ricorso, portando gli stessi tabulati davanti al giudice per ottenere l’annullamento integrale della ripresa, anziché accontentarsi di una riduzione parziale concordata.

Queste quattro simulazioni, pur partendo da situazioni molto diverse tra loro, mostrano un filo conduttore comune: la qualità e la tipologia della prova disponibile — un errore di calcolo verificabile, una scheda tecnica, un regolamento interno, dei tabulati di traffico — è l’elemento che, più di ogni altro, orienta la scelta tra le tre strade. Non è la dimensione dell’importo contestato a determinare automaticamente quale opzione sia preferibile, ma la solidità concreta di ciò che il contribuente può portare a sostegno della propria posizione, in ciascuna delle sedi — amministrativa o giudiziaria — in cui quella prova dovrà essere esibita.

Il confronto in tabella

Tempi, complessità e reversibilità cambiano in modo netto tra le tre strade, e proprio per questo un confronto sintetico aiuta a visualizzare in un colpo d’occhio ciò che, sezione per sezione, abbiamo già argomentato in dettaglio. Vale la pena ricordare che nessuno dei tre strumenti è “gratuito” in senso assoluto: l’autotutela e l’adesione non comportano un contributo unificato, ma richiedono comunque tempo, documentazione e, spesso, l’assistenza di un professionista per essere impostate in modo efficace; il ricorso, dal canto suo, comporta un contributo unificato proporzionato al valore della lite, oltre all’eventuale rischio di condanna alle spese in caso di soccombenza. La tabella seguente riassume gli elementi chiave da valutare prima di scegliere, ricordando che i costi indicati sono solo quelli di giustizia previsti dalla legge, mai parcelle professionali.

ElementoAutotutelaAccertamento con adesioneRicorso Corte di Giustizia Tributaria
Tempi di risposta220 giorni (obbligatoria) o fino a 270 giorni di riferimento (facoltativa)Contraddittorio in poche settimane, sospensione di 90 giorniMesi o anni, secondo il carico della Corte
ComplessitàBassa, istanza diretta all’ufficioMedia, richiede una trattativa documentataAlta, richiede atto difensivo e assistenza tecnica
Costi di giustiziaNessunoNessuno (solo eventuale imposta di registro sull’atto di adesione)Contributo unificato commisurato al valore della lite
Rischi in caso di esito negativoNessuna perdita di diritti, se il ricorso è comunque predisposto in tempoRiduzione sanzioni ma rinuncia al meritoPossibile condanna alle spese di lite
Effetti sull’esecuzione dell’attoNessuna sospensione automaticaSospensione di 90 giorni dei termini di pagamento e ricorsoPossibile richiesta di sospensione cautelare al giudice
ReversibilitàAlta: se respinta, restano aperte le altre strade (nei termini)Bassa: l’accordo perfezionato è definitivo e irrevocabileBassa: la sentenza sfavorevole richiede l’appello per essere rimessa in discussione

I criteri per scegliere

Non esiste una gerarchia valida in astratto tra le tre strade: la scelta corretta dipende da come si intrecciano quattro o cinque elementi concreti della singola posizione.

Se disponi già di prove tecniche puntuali sull’uso esclusivamente aziendale della linea, l’autotutela è generalmente il primo passo da tentare, perché non ha costi e può risolvere la vicenda rapidamente; ma va sempre affiancata dalla preparazione del ricorso, per non perdere il termine dei 60 giorni mentre si attende risposta.

Se riconosci che la deduzione integrale non era pienamente giustificabile ma vuoi limitare l’impatto economico, l’accertamento con adesione è generalmente la strada più efficiente, perché porta le sanzioni a un terzo del minimo e chiude la vicenda con certezza, mentre un ricorso rischioso potrebbe risolversi con l’atto confermato per intero.

Se hai elementi solidi per sostenere che la spesa era interamente inerente e proporzionata, e l’importo in gioco giustifica l’impegno, il ricorso è generalmente la scelta più coerente, perché è l’unico strumento che può portare all’annullamento integrale dell’atto, con restituzione di quanto eventualmente già versato.

Se l’atto presenta un vizio di motivazione o di procedura — ad esempio un difetto di indicazione delle ragioni del mancato riconoscimento della deduzione, come richiede l’art. 42 del D.P.R. 600/1973 — questo elemento pesa a favore del ricorso, perché è un motivo che spesso l’accertamento con adesione non valorizza e che l’autotutela, per sua natura discrezionale, potrebbe non accogliere.

Se il termine dei 60 giorni sta per scadere e non hai ancora completato la raccolta della documentazione, la priorità assoluta diventa comunque predisporre il ricorso in via cautelativa, anche mentre si valutano le altre strade: l’elemento dirimente è sempre il rispetto dei termini, perché nessuna delle altre opzioni recupera un diritto perso per decadenza.

Se la tua attività è strutturata, con più linee telefoniche e utenze diverse tra loro — alcune promiscue, altre tecnicamente vincolate a impianti o dispositivi aziendali — conviene quasi sempre una valutazione differenziata linea per linea, piuttosto che un’unica scelta valida per l’intero importo contestato: può capitare che convenga l’autotutela per una parte delle utenze e il ricorso, o l’adesione, per il resto, a seconda della qualità delle prove disponibili per ciascuna di esse.

Se la contestazione sulle spese telefoniche è solo una delle voci contestate in un accertamento più ampio, il rovescio della medaglia è che la scelta non può essere fatta guardando isolatamente a questa voce: la strategia complessiva sull’intero atto — che magari coinvolge anche altre riprese a tassazione più rilevanti in termini di importo — deve prevalere, e la voce telefonica va inquadrata all’interno di quella strategia generale, non trattata come una questione a sé stante.

Le domande di chi è indeciso

Posso presentare l’autotutela e, contemporaneamente, preparare il ricorso? Sì, ed è la scelta più prudente in quasi ogni caso: l’istanza di autotutela non sospende il termine di impugnazione, quindi se non arriva risposta prima della scadenza dei 60 giorni è necessario avere comunque pronto il ricorso, per non perdere la possibilità di far valere le proprie ragioni davanti al giudice.

E se scelgo l’adesione e poi scopro che avevo ragione al 100%? Una volta perfezionata con il pagamento, anche solo della prima rata, l’adesione è definitiva e irrevocabile: per questo la scelta va soppesata con attenzione, valutando in anticipo la solidità reale delle prove a disposizione, non solo la convenienza immediata della riduzione delle sanzioni.

Posso cambiare strada a metà, ad esempio interrompere una trattativa di adesione e passare al ricorso? Sì, finché l’adesione non si è perfezionata con il pagamento, il contribuente può interrompere la procedura e proporre ricorso, ma restano da rispettare i termini complessivi (i 60 giorni originari sospesi di 90 giorni dalla domanda di adesione, salvo il caso già visto in cui la sospensione non opera perché l’atto era già preceduto da un contraddittorio).

Il diniego dell’autotutela può essere impugnato? Sì, dal 2024 il diniego espresso o tacito dell’istanza di autotutela è impugnabile davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, ma con un limite importante: se l’atto originario è ormai definitivo perché non impugnato nei termini, il ricorso contro il diniego di autotutela non può riaprire la discussione sul merito della pretesa fiscale, salvo che il contribuente dimostri un interesse pubblico generale all’annullamento, non la sola convenienza personale.

Conviene sempre tentare prima l’autotutela prima del ricorso? Non sempre: se l’errore contestato non è manifesto ma richiede una valutazione complessa delle prove sull’inerenza, e i termini sono già stretti, può essere più efficiente concentrare subito le energie sulla predisposizione del ricorso, evitando di disperdere tempo su un’istanza che, per la sua natura discrezionale, ha margini di accoglimento più incerti.

Cosa succede se l’atto riguarda anche altre voci di costo, non solo le spese telefoniche? In questo caso la scelta della strada va fatta guardando all’insieme della contestazione, non alla singola voce: se le spese telefoniche sono una parte marginale di un accertamento più ampio, fondato ad esempio su indagini finanziarie o su altre riprese a tassazione, può convenire una strategia unitaria — un ricorso che affronti tutti i motivi insieme, oppure un’adesione che copra l’intero importo contestato — piuttosto che gestire separatamente ogni singola voce con strumenti diversi.

Rischio sanzioni penali per una deduzione di questo tipo? Nella grande maggioranza dei casi no: una contestazione sul superamento della soglia dell’80% per le spese telefoniche resta nell’ambito amministrativo, con sanzioni pecuniarie e interessi. Il profilo penale può entrare in gioco solo in situazioni ben diverse, ad esempio quando la deduzione integrale si accompagna a documentazione falsa o a un disegno fraudolento più ampio, circostanze che vanno valutate caso per caso e che richiedono un’analisi distinta rispetto alla semplice contestazione sul superamento della percentuale deducibile.

Posso comunque pagare tutto e chiudere subito, senza intraprendere alcuna delle tre strade? È sempre possibile prestare acquiescenza, cioè accettare l’atto e pagare quanto richiesto entro i termini per il ricorso, ottenendo in cambio una riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo, analoga a quella dell’adesione. È una scelta ragionevole solo quando la contestazione appare fondata al cento per cento e non ci sono margini realistici per un annullamento parziale o totale, altrimenti si rischia di rinunciare senza necessità a una parte importante delle proprie ragioni.

Se ho più anni d’imposta contestati con lo stesso errore, devo affrontarli separatamente? Formalmente ogni annualità è oggetto di un atto distinto, con termini propri per ciascuna impugnazione, ma nella pratica conviene quasi sempre gestire gli anni contestati con una strategia coordinata, perché le stesse prove — ad esempio la documentazione tecnica su una linea telefonica vincolata all’uso aziendale — normalmente riguardano più annualità insieme, e un errore di impostazione su un anno rischia di ripetersi anche sugli altri se non viene corretto fin dal primo atto.

Le pronunce che orientano la scelta

Il quadro giurisprudenziale sull’inerenza e sulla deducibilità dei costi si è consolidato negli ultimi mesi con diverse pronunce rilevanti, distribuite tra le tre opzioni che abbiamo esaminato.

A sostegno di chi valuta l’autotutela o il ricorso per uso tecnicamente esclusivo della linea: la prassi dell’Agenzia delle Entrate, confermata dalla giurisprudenza, riconosce che quando un’apparecchiatura o una linea telefonica non può per le sue caratteristiche essere utilizzata per finalità extra-aziendali, il relativo costo torna deducibile al 100%, superando la limitazione forfettaria dell’80%.

Sul principio di inerenza in generale: la Cassazione, con l’ordinanza n. 19073 depositata l’11 giugno 2026, ha ribadito che l’inerenza va valutata secondo un giudizio qualitativo — la necessità di riferire il costo all’esercizio dell’attività, anche in via indiretta o potenziale — e non quantitativo, richiamando un orientamento già consolidato con le pronunce n. 8646/2022, n. 15530/2023 e n. 9910/2024. Nello stesso senso si era già espressa la sentenza capostipite Cassazione n. 450/2018, che ha escluso ogni scrutinio utilitaristico sul costo dedotto.

Sull’antieconomicità come indice, non come automatismo: l’ordinanza n. 26312/2025 ha chiarito che l’Amministrazione può contestare l’incongruità o l’antieconomicità di una spesa come indizio sintomatico della carenza di inerenza, ma questo indizio non si identifica automaticamente con la non inerenza, restando comunque a carico del contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle proprie scelte imprenditoriali. Coerente con questa linea l’ordinanza n. 8706 dell’8 aprile 2026, secondo cui il concetto di congruità della spesa resta tendenzialmente estraneo al giudizio di inerenza, salvo il caso in cui emerga una sproporzione manifesta tra l’esborso e il vantaggio conseguito.

Sull’onere della prova, che grava sul contribuente: una linea giurisprudenziale ormai stabile — dalla risalente Cassazione n. 18904/2018 fino alle più recenti ordinanze n. 9159/2025 e n. 9160/2025 del 2 aprile 2025 — conferma che è il contribuente, considerato più vicino alla fonte della prova, a dover dimostrare l’esistenza, la natura e la concreta destinazione produttiva del costo dedotto, anche quando l’Amministrazione si avvalga di presunzioni semplici per contestare l’inerenza. Questo orientamento, pur criticato da parte della dottrina alla luce della riforma dell’art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/1992 — che ha introdotto un nuovo standard probatorio secondo cui è l’Amministrazione a dover provare in giudizio le violazioni contestate — resta comunque, ad oggi, il criterio operativo che la Cassazione continua ad applicare nella maggior parte delle controversie sull’inerenza, e va quindi tenuto presente come punto di partenza realistico per impostare qualunque strategia difensiva, senza confidare in un automatico ribaltamento dell’onere probatorio a favore del contribuente.

Sui costi collegati a maggiori ricavi accertati: l’ordinanza n. 2149 del 2 febbraio 2026 ha affermato un principio favorevole al contribuente, utile anche nelle contestazioni su costi telefonici collegate ad accertamenti induttivi più ampi: se l’ufficio rettifica i ricavi dichiarati, non può automaticamente escludere i costi correlati a quei maggiori ricavi, che il contribuente ha comunque diritto di allegare e dimostrare.

Sulla deducibilità dei costi professionali e sul contraddittorio preventivo: la Cassazione n. 985/2025 ha chiarito che il termine dilatorio di 60 giorni prima dell’emissione dell’avviso di accertamento si applica solo agli accessi, alle ispezioni e alle verifiche svolte presso la sede del contribuente, non ai cosiddetti controlli a tavolino basati su dati già in possesso dell’ufficio — un elemento procedurale da verificare sempre prima di scegliere come impostare la difesa.

Sulla prova specifica per le spese che richiedono una destinazione dimostrata: l’ordinanza n. 26553 del 2 ottobre 2025, in tema di spese di rappresentanza ma con un principio estensibile per analogia, ha ribadito che non basta la dimostrazione dell’astratta riconducibilità di una spesa a una categoria deducibile: occorre la prova concreta della destinazione effettivamente professionale o aziendale dell’esborso.

Sull’inerenza dei costi infragruppo, utile per le aziende strutturate: l’ordinanza n. 9132/2025 e la precedente n. 12511/2024 confermano che, quando le spese telefoniche o altri costi ripartiti tra società dello stesso gruppo vengono contestati, il contribuente deve dimostrare non solo l’astratta riconducibilità del costo all’attività, ma anche il reale vantaggio ottenuto.

Sulla sospensione dei termini in caso di accertamento con adesione: l’ordinanza n. 2778 dell’8 febbraio 2026, già richiamata sopra, è la pronuncia chiave da conoscere prima di scegliere questa strada: se l’avviso era già stato preceduto da un contraddittorio con invito a comparire, una nuova istanza di adesione presentata dopo la notifica dell’atto non sospende il termine di impugnazione, con il rischio di una decadenza irreversibile.

Sull’onere probatorio dell’ufficio quando l’accertamento si fonda su elementi indiretti: l’ordinanza n. 12368 del 3 maggio 2026 ha ribadito, in un caso relativo a indagini finanziarie estese a conti intestati a soggetti terzi, che l’Amministrazione non è esonerata dal dimostrare, anche solo in via presuntiva, la riconducibilità al contribuente accertato degli elementi posti a base della ripresa: solo dopo che l’ufficio ha assolto questo onere iniziale scatta l’inversione della prova a carico del contribuente. È un principio che, per analogia, vale la pena tenere presente anche quando la contestazione sulle spese telefoniche si fonda su elementi indiretti o presuntivi raccolti dall’ufficio, e non su un semplice confronto aritmetico tra l’importo dedotto e la soglia dell’80%.

Sui limiti di sindacabilità del rifiuto di autotutela: in linea con la Corte Costituzionale n. 181/2017, la giurisprudenza tributaria conferma che l’autotutela è esercizio discrezionale dell’Amministrazione e non attribuisce al contribuente un diritto soggettivo all’annullamento, salvo che dimostri un interesse pubblico generale rilevante, elemento da tenere presente per non riporre in questo strumento aspettative superiori a quelle che può realisticamente garantire.

Complessivamente, questo quadro giurisprudenziale conferma un dato che vale la pena tenere presente qualunque sia la strada scelta: la giurisprudenza più recente tende a essere rigorosa sull’onere della prova a carico del contribuente, ma al tempo stesso pone paletti precisi al potere dell’Amministrazione di sindacare le scelte imprenditoriali sulla sola base della loro convenienza economica. È un equilibrio che, applicato al tema delle spese telefoniche, significa che una deduzione integrale ben documentata, fondata su elementi tecnici oggettivi e non su semplici affermazioni, ha reali possibilità di reggere anche davanti al giudice, mentre una deduzione priva di riscontri concreti rischia di trovare, in sede di ricorso, lo stesso esito sfavorevole già anticipato dall’atto impositivo — un motivo in più per valutare con realismo, prima di scegliere, la solidità effettiva delle prove a disposizione.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Di fronte a una contestazione sulle spese telefoniche, individuare la strada giusta tra autotutela, adesione e ricorso richiede una lettura tecnica dell’atto e delle prove disponibili fin dal primo momento, perché ogni giorno che passa senza una strategia chiara avvicina la scadenza dei termini e riduce i margini di manovra. Non è un caso isolato da affrontare con un modello standard: ogni atto porta con sé un impianto probatorio diverso, un tipo di controllo diverso all’origine, un rapporto diverso tra la spesa contestata e il resto della posizione fiscale del contribuente. Ecco cosa fa concretamente lo Studio Monardo:

  1. Analizziamo l’atto ricevuto verificando la corretta motivazione ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. 600/1973, comprese le ragioni indicate per il mancato riconoscimento della deduzione, e controlliamo se la contestazione nasce da un controllo automatizzato, da un controllo formale o da un accesso presso la sede, perché ciascun percorso comporta garanzie procedurali diverse.
  2. Ricostruiamo la documentazione tecnica relativa alle utenze contestate — contratti, capitolati, fatture, schede tecniche degli apparati, tabulati di traffico — per verificare se sussistono i presupposti per l’eccezione della destinazione esclusivamente aziendale, distinguendo caso per caso le linee promiscue da quelle tecnicamente vincolate all’attività.
  3. Calcoliamo con precisione la quota effettivamente eccedente l’80%, confrontando le bollette e i prospetti dichiarativi del contribuente con la ripresa a tassazione operata dall’ufficio, per individuare eventuali errori di calcolo aggredibili in autotutela e per separare, quando rilevante, il profilo IVA da quello delle imposte dirette.
  4. Verifichiamo i termini di decadenza applicabili al caso specifico, compreso l’effetto reale della domanda di adesione sulla sospensione dei 90 giorni, alla luce dell’orientamento più recente della Cassazione, evitando l’errore di confidare in una sospensione che potrebbe non operare.
  5. Predisponiamo l’istanza di autotutela, obbligatoria o facoltativa a seconda dei vizi riscontrati, curando che sia corredata di tutti gli elementi probatori necessari e indirizzata all’ufficio effettivamente competente a deciderla.
  6. Conduciamo il contraddittorio in sede di accertamento con adesione, quando la strada negoziale risulta preferibile, portando all’ufficio elementi concreti — tabulati, regolamenti interni, evidenze sull’attività svolta — per ridurre l’importo recuperato e ottenere la riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo.
  7. Rediggiamo il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria quando le prove e la solidità della posizione lo giustificano, curando ogni profilo procedurale — notifica entro i termini, costituzione in giudizio nei successivi 30 giorni, eventuale istanza di sospensione cautelare dell’atto.
  8. Valutiamo, in corso di giudizio, l’opportunità di una conciliazione giudiziale se emergono elementi che rendono preferibile un accordo rispetto alla prosecuzione del contenzioso, calibrando la scelta sulla reale forza delle prove raccolte nel frattempo.
  9. Assistiamo nell’eventuale appello davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, garantendo la continuità della strategia difensiva impostata fin dal primo grado, senza interruzioni nella linea difensiva già intrapresa.
  10. Coordiniamo l’aspetto tributario con quello contabile, grazie allo staff multidisciplinare che affianca all’analisi giuridica la verifica dei dati di bilancio, dei contratti con gli operatori telefonici e delle scritture contabili rilevanti per dimostrare la correttezza della deduzione originaria o la fondatezza della strategia difensiva prescelta.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un tema come questo, dove la scelta tra strumento amministrativo e giudiziario può fare la differenza tra chiudere la vicenda in poche settimane o affrontare un contenzioso pluriennale, pesa in modo particolare la sua qualifica di cassazionista: la stessa strategia impostata all’inizio, davanti all’ufficio o in primo grado, può essere seguita senza interruzioni fino all’ultimo grado di giudizio, senza che il contribuente debba cambiare difensore a metà percorso e senza il rischio che una linea difensiva coerente si perda passando da uno studio all’altro. Questo è particolarmente rilevante nelle contestazioni sull’inerenza, dove — come mostra la giurisprudenza citata in questo articolo — non è raro che una causa venga cassata con rinvio anche più di una volta, con la necessità di seguire il principio di diritto stabilito dalla Cassazione in ogni successivo grado di giudizio: un contribuente che cambia assistenza a ogni fase rischia di perdere proprio quella coerenza argomentativa che, nei casi più complessi, fa la differenza tra un esito favorevole e uno sfavorevole. A questo si affianca il lavoro dello staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, che lavorano insieme sullo stesso fascicolo per garantire che l’analisi giuridica sull’inerenza sia sempre supportata da una lettura contabile accurata dei costi contestati.

Chiusura: la scelta dipende dal caso concreto, ma il tempo per farla è limitato

Le contestazioni sulle spese telefoniche dedotte oltre l’80% nascono quasi sempre da una zona grigia: la linea tra un errore materiale facilmente sanabile, una spesa che può essere negoziata e una posizione da difendere fino in fondo davanti al giudice. Sbagliare la scelta, o semplicemente non sceglierla in tempo, costa diritti concreti: un’autotutela presentata senza tenere d’occhio i 60 giorni può far scadere il termine per il ricorso; un’adesione firmata con troppa fretta può far perdere l’occasione di un annullamento integrale; un ricorso avviato senza prove sufficienti può concludersi con la conferma dell’atto e la condanna alle spese.

Proprio perché il tema delle spese telefoniche intreccia norme sostanziali del TUIR, orientamenti di Cassazione in continua evoluzione sull’onere della prova e regole procedurali sui termini che cambiano da un caso all’altro, lo Studio Monardo affianca il contribuente fin dalla prima lettura dell’atto, individuando la strada — o la combinazione di strade — più coerente con la situazione specifica, sempre nel rispetto rigoroso dei termini di legge.

Che si tratti di un errore di calcolo da correggere in poche settimane, di una trattativa da condurre con elementi concreti sul tavolo, o di un contenzioso da affrontare fino in fondo perché le prove lo giustificano, il collegamento tra il tema di questo articolo e le competenze specifiche dello Studio è diretto: la deducibilità delle spese telefoniche è, in fondo, una questione di prova dell’inerenza, ed è proprio su questo terreno — l’analisi tecnica dei fatti, prima ancora che delle norme — che si gioca la differenza tra un atto che si riesce a ridimensionare o annullare e uno che, per mancanza di una strategia tempestiva, finisce per diventare definitivo.

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