Perché in questa materia conta più ciò che dicono i giudici che la lettera della legge
Chi riceve una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che segnala una presenza digitale — vendite su marketplace, profili social, incassi tramite piattaforme di pagamento — ritenuta incoerente con il reddito dichiarato, si trova davanti a un fenomeno relativamente nuovo, costruito su norme generali (accertamento sintetico, indagini finanziarie, obblighi di comunicazione delle piattaforme) applicate a un contesto — l’attività online — che il legislatore non ha mai disciplinato in modo organico. In un vuoto normativo di questo tipo, è la giurisprudenza di legittimità a fissare i confini: quanto vale uno screenshot come prova, quando una vendita ripetuta su un marketplace diventa attività abituale rilevante ai fini IVA, se l’Ufficio deve aprire un contraddittorio prima di trasformare la segnalazione in un vero accertamento. Sono tutte domande a cui la legge scritta non risponde in modo diretto, e a cui la Cassazione ha invece dato — nell’ultimo biennio — risposte precise e spesso sorprendenti per chi si aspettava garanzie procedurali più ampie.
Grassetta la promessa: in questa guida troverai le decisioni più recenti tradotte in conseguenze pratiche, così da capire — prima di rispondere a una comunicazione di questo tipo — quali argomenti hanno effettivamente peso davanti a un giudice tributario e quali sono soltanto convinzioni diffuse ma prive di riscontro nelle pronunce reali.
Il tema si presta in modo particolare a un approccio fondato sui precedenti perché lo Studio Monardo costruisce ogni strategia difensiva partendo proprio dalla giurisprudenza più aggiornata: l’analisi delle comunicazioni fondate su dati digitali richiede infatti di sapere esattamente come la Suprema Corte ha già qualificato prove analoghe (screenshot, dati di piattaforme, movimentazioni bancarie), un lavoro che l’avvocato cassazionista che segue la materia svolge verificando l’orientamento aggiornato prima di ogni risposta all’Agenzia, non applicando schemi difensivi standard.
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Il quadro normativo in breve
Prima di entrare nelle pronunce, è utile fissare in poche righe la base di legge su cui i giudici si sono espressi, perché nessuna sentenza si comprende senza sapere da quale norma nasce la controversia.
Le comunicazioni di irregolarità legate alla presenza digitale non sono un istituto autonomo: sono l’applicazione, a un contesto nuovo, di tre strumenti già esistenti. Il primo è l’accertamento sintetico redditometrico, disciplinato dall’art. 38 del D.P.R. 600/1973, che consente all’Agenzia di ricostruire il reddito complessivo sulla base di indici di capacità contributiva — spese, disponibilità di beni, tenore di vita — anziché sulle sole dichiarazioni. Il secondo sono le indagini finanziarie ex art. 32 del D.P.R. 600/1973, che attribuiscono una presunzione legale di imponibilità ai versamenti non giustificati su conto corrente, presunzione oggi confermata anche per i lavoratori autonomi dopo l’intervento della Corte Costituzionale n. 228/2014. Il terzo, più recente, è l’obbligo di comunicazione previsto dalla direttiva DAC7, recepita con il D.Lgs. 32/2023, che impone ai gestori di piattaforme digitali (marketplace, portali di prenotazione, app di rivendita) di segnalare all’Agenzia delle Entrate i venditori che superano determinate soglie annuali di transazioni.
A questi tre pilastri si somma, dal 2024, la riforma del contraddittorio endoprocedimentale: l’art. 6-bis dello Statuto del contribuente (introdotto dal D.Lgs. 219/2023 e poi modificato dal D.L. 39/2024, convertito con la L. 67/2024) impone, in linea di principio, un contraddittorio preventivo generalizzato prima di qualunque atto impositivo, salvo le eccezioni espressamente elencate. È proprio sull’incrocio tra questi quattro pilastri — redditometro, indagini bancarie, DAC7 e nuovo contraddittorio — che si concentra la giurisprudenza più recente, ed è lì che si gioca la difesa di chi riceve una comunicazione basata sulla propria attività online.
Vale la pena aggiungere qualche precisazione su ciascuno di questi pilastri, perché nella pratica raramente operano in modo isolato: una comunicazione di irregolarità nasce quasi sempre dall’incrocio automatico di più flussi di dati. L’accertamento sintetico, in particolare, si fonda su una presunzione legale relativa (iuris tantum): la legge stessa stabilisce che, a determinate manifestazioni di capacità di spesa, corrisponda un reddito congruo a sostenerle, senza che l’Amministrazione debba dimostrare in concreto la provenienza di quel reddito. Le indagini finanziarie, dal canto loro, operano su un doppio binario: presunzione sui versamenti (chi incassa somme non giustificate sul conto corrente deve provarne la natura non reddituale) e — limitatamente ai soli titolari di reddito d’impresa, non ai professionisti — presunzione sui prelevamenti, dopo che la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’estensione di quest’ultima presunzione anche ai lavoratori autonomi.
Il meccanismo DAC7, infine, non crea un nuovo tributo né un nuovo obbligo dichiarativo autonomo: si limita a costruire un canale di comunicazione tra i gestori delle piattaforme digitali (marketplace di vendita, portali di intermediazione per affitti brevi, app di rivendita dell’usato) e l’Agenzia delle Entrate, che riceve così, in modo strutturato e automatico, i dati di chi supera determinate soglie annuali di operazioni. È bene chiarire che il superamento di queste soglie fa scattare l’obbligo informativo della piattaforma nei confronti del Fisco, ma non equivale automaticamente a un obbligo dichiarativo diverso da quello ordinario: chi vende in modo occasionale resta comunque tenuto a dichiarare eventuali redditi diversi, mentre chi supera le soglie semplicemente diventa più visibile all’Amministrazione, che potrà incrociare quei dati con la dichiarazione presentata.
È in questo scenario di flussi informativi automatizzati e incrociati che si inserisce la comunicazione di irregolarità: un atto endoprocedimentale, non ancora impositivo, con cui l’Agenzia segnala al contribuente l’anomalia riscontrata e lo invita a regolarizzare spontaneamente la propria posizione, prima di passare — in mancanza di riscontro o di regolarizzazione — a un accertamento vero e proprio, sintetico o basato su indagini bancarie a seconda dei dati disponibili.
Va infine ricordato che, dal punto di vista procedurale, la comunicazione informativa non interrompe la prescrizione dei tributi e non preclude, di norma, l’accesso al ravvedimento operoso: la preclusione scatta solo con la notifica formale di un atto impositivo (avviso di accertamento o cartella), non con la semplice segnalazione. Questo lascia, nella maggior parte dei casi, una finestra temporale in cui il contribuente può scegliere consapevolmente tra due strade alternative: regolarizzare spontaneamente la posizione con sanzioni ridotte, oppure contestare nel merito l’anomalia segnalata se ritiene che i dati incrociati dall’Agenzia non riflettano correttamente la propria situazione fiscale reale. La scelta tra queste due strade dipende in larga parte da una valutazione tecnica preliminare — se l’anomalia segnalata corrisponde o meno a un reddito effettivamente non dichiarato — che è sempre opportuno affrontare con l’assistenza di chi conosce nel dettaglio gli orientamenti più recenti sulla materia.
L’orientamento consolidato: chi deve provare cosa
Il principio più stabile, ribadito senza incertezze in tutte le pronunce recenti, riguarda la ripartizione dell’onere della prova. La Suprema Corte ha chiarito che, una volta che l’Amministrazione dimostra l’esistenza degli indici di capacità contributiva — che si tratti di spese, di beni posseduti o di flussi bancari — non deve fornire alcuna prova ulteriore: è il contribuente a dover dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
Con l’ordinanza n. 6179 dell’8 marzo 2025, la Sezione V ha ribadito che la determinazione sintetica basata sugli indici redditometrici dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice, restando a carico del contribuente l’onere di dimostrare l’inesistenza o la minore entità del reddito presunto. Il principio, calato nella pratica, significa che: se l’Agenzia individua vendite ripetute su un marketplace o incassi tramite un servizio di pagamento digitale, non deve spiegare perché li considera indicativi di reddito — basta la loro esistenza documentata dalla piattaforma stessa. Chi riceve la comunicazione deve invece dimostrare, con documenti specifici, che quelle somme non costituiscono reddito imponibile o sono già state dichiarate.
Con l’ordinanza n. 31114, depositata il 28 novembre 2025, la stessa Sezione è tornata sul tema chiarendo che il contribuente deve superare la presunzione con una prova analitica e documentata, non con generiche allegazioni. L’orientamento si è consolidato nel senso che non basta affermare di aver venduto oggetti personali o di aver ricevuto un rimborso: occorre un collegamento specifico, operazione per operazione, tra la disponibilità economica contestata e la fonte lecita che la giustifica.
Un secondo tassello di questo standard probatorio riguarda la qualità, non solo la quantità, della prova contraria. Con l’ordinanza n. 2140/2025, la Sezione V ha chiarito che non è sufficiente per il contribuente dimostrare di aver avuto a disposizione redditi non tassabili — ad esempio una donazione ricevuta o un risparmio pregresso — per superare la presunzione del redditometro: occorre fornire anche la prova del nesso oggettivo tra quella specifica risorsa economica e la specifica spesa contestata, dimostrando cioè non solo che il denaro esisteva, ma che è stato effettivamente impiegato per sostenere l’esborso rilevato dall’Amministrazione. È un principio che, applicato al contesto digitale, significa che non basta dimostrare di possedere altri risparmi per giustificare un incasso da vendite online: bisogna tracciare, operazione per operazione, la provenienza e la destinazione di ogni somma.
Un terzo elemento riguarda i limiti processuali di questa difesa quando arriva in Cassazione. Con l’ordinanza n. 33029/2025, la Sezione V ha ribadito che il ricorso per Cassazione deve essere specifico e autosufficiente, senza potersi limitare a chiedere una rivalutazione dei fatti già accertati nei gradi di merito: la Corte ha respinto il ricorso di un contribuente proprio perché le censure miravano a una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. Il principio, calato nella pratica, significa che: la battaglia sulla prova contraria — documenti, tracciabilità, nesso tra risorsa e spesa — va vinta nei primi due gradi di giudizio davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, perché in Cassazione non sarà più possibile chiedere ai giudici di “guardare di nuovo” i documenti prodotti, ma solo di verificare la corretta applicazione della legge.
Questo standard probatorio elevato è confermato anche sul fronte delle indagini bancarie, spesso attivate parallelamente quando la comunicazione riguarda incassi ricevuti su conto corrente da vendite online o da piattaforme di pagamento. Con l’ordinanza n. 29739 dell’11 novembre 2025, la Sezione V ha ribadito che resta invariata la presunzione legale posta dall’art. 32 del D.P.R. 600/1973 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o dal lavoratore autonomo, essendo venuta meno — dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014 — soltanto l’equiparazione tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti, non ai versamenti. In altre parole: se vendi online in modo continuativo e incassi sul tuo conto personale, ogni bonifico non giustificato può essere trattato come compenso non dichiarato, ed è tu a dover provare il contrario — non basta dire che si trattava di un rimborso tra amici.
Sulla natura stessa di questa presunzione si è soffermata l’ordinanza n. 19159 del 12 luglio 2025, che ha chiarito un aspetto spesso frainteso: la presunzione legale in favore dell’Erario prevista dall’art. 32 non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti invece per le presunzioni semplici ex art. 2729 del Codice Civile. È una differenza tecnica ma decisiva: mentre una presunzione semplice può essere contestata anche mettendo in dubbio la logicità del ragionamento presuntivo dell’Ufficio, la presunzione legale bancaria si attiva automaticamente con la sola prova del versamento non giustificato, spostando integralmente sul contribuente l’onere di fornire una spiegazione alternativa credibile e documentata. Va infine ricordato un ultimo profilo, spesso rilevante quando la comunicazione riguarda un conto cointestato o condiviso in famiglia: con l’ordinanza n. 29086 del 4 novembre 2025, la Corte ha ribadito che l’accertamento fondato su indagini finanziarie condotte su conti intestati a soggetti terzi (ad esempio il coniuge) è illegittimo se l’Ufficio non prova, anche in via presuntiva, che le movimentazioni rilevate sono effettivamente riconducibili al contribuente sottoposto a verifica: non è sufficiente la mera intestazione del conto o il vincolo familiare per estendere automaticamente la presunzione.
Le questioni aperte
Prima questione: quanto vale, davanti al giudice, uno screenshot o un dato di piattaforma?
LA QUESTIONE che si pone chi riceve una comunicazione basata su vendite documentate da uno screenshot di un profilo social, da un annuncio pubblicato online o da un report esportato da un marketplace, è capire se questi elementi abbiano davvero valore probatorio pieno o se possano essere contestati come semplici indizi non verificabili.
COSA HANNO DECISO I GIUDICI: la risposta arriva non da pronunce specificamente tributarie, ma dai principi generali sulla prova documentale digitale, che i giudici tributari applicano per analogia. Con l’ordinanza n. 1254 del 18 gennaio 2025, la Sezione II ha stabilito che i messaggi WhatsApp e gli SMS conservati nella memoria di un dispositivo sono utilizzabili come prova documentale piena, anche tramite semplice riproduzione fotografica (screenshot), a condizione che sia riscontrata la provenienza e l’attendibilità del contenuto. Il principio si fonda sull’art. 2712 del Codice Civile, che attribuisce piena prova alle riproduzioni informatiche e meccaniche di fatti e cose, a meno che la parte contro cui sono prodotte non ne contesti espressamente la conformità alla realtà. Nello stesso solco si colloca la giurisprudenza in materia di controlli fiscali sui social network, secondo cui contenuti pubblicati su piattaforme come Facebook — fotografie, video, post testuali — possono costituire prove documentali piene proprio ai sensi dell’art. 2712 c.c., sempre che il contribuente interessato non ne contesti la corrispondenza ai fatti rappresentati.
SE C’È CONTRASTO: non esiste, su questo punto, un vero contrasto giurisprudenziale, ma una condizione che cambia tutto l’esito pratico: il disconoscimento. Se il contenuto digitale non viene contestato in modo chiaro, circostanziato ed esplicito, la sua efficacia probatoria diventa piena e non è più liberamente valutabile dal giudice; se invece il disconoscimento è tempestivo e specifico, la prova regredisce a presunzione semplice. L’assunzione prudenziale da adottare è dunque che ogni screenshot, ogni post, ogni dato esportato da un marketplace citato in una comunicazione dell’Agenzia va trattato, fin dalla prima risposta, come se avesse già valore di prova piena — e va quindi disconosciuto in modo puntuale se non corrisponde alla realtà, non semplicemente ignorato.
COSA SIGNIFICA PER TE: se ricevi una comunicazione che allega uno screenshot di un tuo annuncio di vendita o un report di transazioni da una piattaforma, non basta sostenere genericamente che “non rappresenta la realtà”: la contestazione deve essere specifica, indicando quale operazione, quale importo o quale circostanza non corrisponde a quanto rappresentato. Una difesa generica equivale, nella sostanza, a una mancata contestazione, e lascia intatta l’efficacia probatoria del documento digitale.
Vale la pena aggiungere una precisazione tecnica che spesso sfugge a chi affronta da solo questo tipo di comunicazione: il disconoscimento qualificato richiesto dall’art. 2712 c.c. non produce gli stessi effetti del disconoscimento di una scrittura privata previsto dall’art. 215 del codice di procedura civile. Nel caso della scrittura privata, la mancata richiesta di verificazione impedisce del tutto l’utilizzo del documento; nel caso delle riproduzioni meccaniche, invece, anche un disconoscimento correttamente formulato non elimina automaticamente il documento dal processo, ma lo fa regredire a presunzione semplice, che il giudice può comunque valutare insieme agli altri elementi disponibili. Questo significa che contestare uno screenshot non basta, da solo, a farlo sparire dal fascicolo: serve accompagnare la contestazione con elementi positivi che rendano inattendibile, o quantomeno dubbia, la rappresentazione digitale contestata — ad esempio dimostrando che l’account non era nella disponibilità esclusiva del contribuente, o che il contenuto è stato manipolato, alterato o pubblicato da terzi senza autorizzazione.
Un ulteriore aspetto pratico riguarda la tempestività del disconoscimento: la giurisprudenza richiede che la contestazione sia sollevata alla prima difesa utile successiva alla produzione del documento, non in un momento successivo del procedimento. Chi riceve una comunicazione di irregolarità e intende contestare un dato digitale allegato dovrebbe quindi farlo già nella prima risposta formale all’Agenzia, e non attendere un’eventuale fase contenziosa successiva, quando la contestazione tardiva rischia di essere considerata generica o inefficace proprio per il ritardo con cui viene sollevata.
In una situazione come questa, l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come cassazionista aiuta a impostare fin dalla prima risposta una contestazione formalmente idonea a incidere sul valore probatorio del documento, evitando repliche generiche che il giudice tributario tratterebbe come non-contestazioni.
Seconda questione: quando le vendite online diventano attività abituale rilevante ai fini fiscali
LA QUESTIONE che si pone chi vende regolarmente su un marketplace senza partita IVA è capire quando questa attività smette di essere considerata occasionale (redditi diversi, tassazione marginale) e diventa attività d’impresa abituale, con tutte le conseguenze in termini di IVA, contributi e sanzioni per omessa apertura di partita IVA.
COSA HANNO DECISO I GIUDICI: con una pronuncia recente (Cass. n. 7552/2025), la Suprema Corte ha ritenuto che un soggetto che ha effettuato 1.600 vendite in due anni dovesse essere qualificato come imprenditore, a prescindere dall’assenza di partita IVA. Il criterio decisivo non è il superamento di una soglia numerica in sé, ma l’abitualità e la sistematicità dell’attività: un volume di operazioni frequenti e ripetute nel tempo, unito a un’organizzazione anche minima (gestione di annunci, spedizioni, rapporti con acquirenti), è già sufficiente a configurare esercizio d’impresa. Su questo punto si innesta anche la nuova disciplina DAC7: la Cassazione ha chiarito che il superamento delle soglie previste per l’obbligo di comunicazione delle piattaforme (attualmente collegate a un numero minimo di transazioni e a un importo annuo) non è di per sé la causa dell’imposizione fiscale, ma costituisce un indizio qualificato che l’Amministrazione può utilizzare per avviare la verifica.
SE C’È CONTRASTO: la linea di confine tra vendita occasionale di beni personali (non tassabile come reddito d’impresa) e attività abituale resta in parte casistica, perché non esiste una soglia numerica fissata dalla legge stessa per la qualificazione fiscale — solo per l’obbligo informativo delle piattaforme. L’orientamento prevalente, e l’assunzione prudenziale da adottare, è che la frequenza, la ripetitività su un arco di tempo significativo e l’organizzazione professionale delle vendite pesano più del singolo importo incassato.
COSA SIGNIFICA PER TE: se hai venduto in modo occasionale — svuotando un armadio, liquidando oggetti non più utilizzati — la ricostruzione come attività d’impresa richiede che l’Agenzia dimostri un elemento di sistematicità che, in una vendita realmente sporadica, normalmente manca. Se invece le vendite sono ricorrenti da anni, la difesa non può basarsi soltanto sull’assenza di partita IVA: serve dimostrare la natura non professionale dell’attività con elementi concreti (provenienza dei beni, assenza di riacquisti per la rivendita, mancanza di organizzazione).
Merita un approfondimento anche il meccanismo con cui, in concreto, l’Agenzia arriva a formulare la comunicazione in questi casi. Quando manca una contabilità strutturata — come normalmente accade per chi vende da privato senza partita IVA — la ricostruzione del maggior reddito avviene spesso in via induttiva pura: l’Ufficio si basa sui dati comunicati dalla piattaforma (elenco delle vendite, importi accreditati) e li confronta con quanto dichiarato, presumendo che l’intero scostamento costituisca reddito non dichiarato. In questo contesto, la giurisprudenza ha chiarito che, in caso di omessa dichiarazione, l’Ufficio può fondarsi anche su presunzioni semplici e su dati comunque raccolti, come le liste di vendite trasmesse dalla piattaforma stessa, senza dover necessariamente ricostruire in modo analitico ogni singola operazione.
Un punto che vale la pena chiarire riguarda anche i costi: se l’attività online contestata viene riqualificata come reddito d’impresa o di lavoro autonomo, il contribuente ha comunque diritto a vedersi riconoscere i costi sostenuti per produrre quel reddito (spese di spedizione, commissioni della piattaforma, costo di acquisto dei beni rivenduti), e la giurisprudenza più recente ha ribadito che il giudice di merito deve accertare il quantum di questi costi, anche in via presuntiva facendo riferimento alle medie di settore elaborate dall’Amministrazione finanziaria, o tramite consulenza tecnica d’ufficio, quando l’Agenzia non li abbia già riconosciuti. Questo significa che, anche nello scenario peggiore — la riqualificazione come attività d’impresa abituale — la pretesa dell’Erario non può essere calcolata sull’intero incasso lordo, ma deve tenere conto dei costi effettivamente sostenuti per generarlo.
Terza questione: la comunicazione di irregolarità impone un contraddittorio preventivo?
LA QUESTIONE più discussa, e quella con maggiori conseguenze pratiche, riguarda la sorte dell’atto che segue la comunicazione se l’Agenzia non ha attivato un contraddittorio effettivo prima di emetterlo: è nullo per ciò solo, o serve dimostrare un pregiudizio concreto?
COSA HANNO DECISO I GIUDICI: con la sentenza a Sezioni Unite n. 7966 del 25 marzo 2024, la Cassazione ha affermato il principio di diritto intertemporale secondo cui le nuove regole sul contraddittorio generalizzato non si applicano retroattivamente agli atti emessi prima dell’entrata in vigore della riforma: per quelli precedenti resta valida la distinzione tra tributi armonizzati (contraddittorio necessario, ma solo con “prova di resistenza” della difesa) e tributi non armonizzati (nessun obbligo generalizzato). Più di recente, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 21271 del 25 luglio 2025, sono tornate sul tema con riguardo agli accertamenti c.d. “a tavolino”, affermando che l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale vige, per i tributi non armonizzati, solo se espressamente previsto dalla legge applicabile ratione temporis, mentre ha valenza generalizzata per i tributi armonizzati come l’IVA, sempre nel rispetto della prova di resistenza per gli atti anteriori alla riforma del 2024.
Sul versante della motivazione, la sentenza n. 10872 del 24 aprile 2025 ha accolto il ricorso di un contribuente proprio perché l’atto impositivo non conteneva una motivazione specifica in relazione alle giustificazioni fornite in risposta a una richiesta di chiarimenti: l’orientamento si è consolidato nel senso che, quando il contraddittorio si è comunque svolto, l’atto finale deve dare conto espressamente delle deduzioni del contribuente, pena l’illegittimità per difetto di motivazione. Diversamente, con l’ordinanza n. 24783/2025 la Corte ha ritenuto che, quando i ricavi vengono ricostruiti con metodologia analitico-induttiva basata su più fattori concorrenti — non sul solo dato digitale isolato — il contraddittorio preventivo non è sempre condizione di legittimità automatica dell’atto.
SE C’È CONTRASTO: il punto di frizione riguarda la decorrenza. Per gli atti emessi dopo l’entrata in vigore dell’art. 6-bis dello Statuto del contribuente (in sostanza dal 2024 in avanti), il contraddittorio preventivo generalizzato è obbligatorio a pena di nullità, salvo le eccezioni tassativamente elencate (tra cui, di norma, le comunicazioni di esito del controllo automatizzato). L’assunzione prudenziale è quindi distinguere sempre la data dell’atto: se la comunicazione di irregolarità precede un accertamento formalizzato dopo il 2024, la mancata instaurazione di un contraddittorio effettivo è un vizio azionabile in modo diretto, senza dover dimostrare un pregiudizio ulteriore.
COSA SIGNIFICA PER TE: una comunicazione di irregolarità non è, di per sé, un atto impositivo autonomamente impugnabile — è una segnalazione che precede l’eventuale accertamento. Ma è proprio nella fase di risposta a questa comunicazione che si gioca il diritto al contraddittorio: se rispondi con documenti e argomenti e l’Agenzia emette comunque un accertamento senza motivare perché li ha respinti, quell’atto è attaccabile per difetto di motivazione, oltre che, nei casi applicabili, per omesso contraddittorio.
Un ultimo profilo pratico riguarda le eccezioni all’obbligo generalizzato di contraddittorio individuate dalla normativa di attuazione: la legge esclude alcune categorie di atti, tra cui, in particolare, le comunicazioni relative agli esiti dei controlli automatizzati e alcuni atti di accertamento per omesso o tardivo versamento di specifici tributi minori. Questo elenco di esclusioni, per quanto tassativo, va sempre verificato con attenzione nel caso concreto: una comunicazione di irregolarità legata alla presenza digitale, in quanto tale, non rientra normalmente tra le categorie escluse, proprio perché non deriva da un controllo automatizzato in senso tecnico ma da un’attività di incrocio e valutazione dei dati che presuppone un apprezzamento, anche minimo, da parte dell’Ufficio. Questo rafforza, nella maggior parte dei casi concreti, il diritto del contribuente a un contraddittorio effettivo prima che la segnalazione si trasformi in un accertamento formale relativo a periodi d’imposta successivi al 2024.
È qui che la continuità difensiva dall’analisi iniziale fino, se necessario, alla Cassazione, fa la differenza: verificare fin da subito se il contraddittorio è stato rispettato nella forma richiesta dalla legge applicabile ratione temporis è un lavoro tecnico che richiede di seguire l’evoluzione degli orientamenti — esattamente ciò che lo Studio Monardo cura per ogni fascicolo, con lo stesso legale dalla prima risposta fino all’eventuale giudizio di legittimità.*
La pronuncia più recente e rilevante
Tra le decisioni degli ultimi mesi, quella che merita un approfondimento specifico è la sentenza delle Sezioni Unite n. 21271 del 25 luglio 2025, perché affronta in modo definitivo — e a Sezioni Unite, dunque con la massima autorevolezza — il nodo del contraddittorio negli accertamenti “a tavolino”, cioè quelli condotti senza accesso fisico presso il contribuente: esattamente la modalità con cui l’Agenzia elabora, dal proprio ufficio, i dati raccolti da piattaforme digitali, indagini bancarie e segnalazioni DAC7.
Il contesto della pronuncia riguarda un accertamento IRPEF relativo a un periodo d’imposta anteriore all’entrata in vigore della riforma del 2024, contestato dal contribuente proprio per la mancata attivazione di un contraddittorio preventivo. La Corte ha chiarito che, per gli atti emessi prima dell’introduzione dell’art. 6-bis dello Statuto, l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale non ha valenza generalizzata per i tributi non armonizzati come l’IRPEF, mentre resta necessario — con l’onere della “prova di resistenza” a carico del contribuente — per i tributi armonizzati come l’IVA, in applicazione dei principi di derivazione europea.
Cosa cambia rispetto a prima: fino a questa pronuncia, restava un margine di incertezza su come si dovessero coordinare i principi elaborati dalle stesse Sezioni Unite nel 2015 (nessun obbligo generalizzato senza norma specifica) con la riforma del 2023-2024, che ha introdotto l’obbligo generalizzato per tutti gli atti successivi. La sentenza n. 21271/2025 chiude il cerchio confermando che la riforma non ha effetto retroattivo: chi ha ricevuto (o riceve oggi, per un controllo su annualità pregresse) un accertamento relativo a un periodo d’imposta anteriore al 2024, fondato su un accertamento a tavolino IRPEF, non può invocare la nullità automatica per omesso contraddittorio, ma deve dimostrare — se il tributo non è armonizzato — che l’assenza di confronto preventivo ha effettivamente compromesso la sua difesa, oppure verificare se il tributo contestato rientra tra quelli armonizzati.
Per chi riceve oggi una comunicazione di irregolarità relativa ad annualità pregresse (2021, 2022, 2023), questo principio ha un effetto pratico immediato: la data dell’operazione contestata, più che la data della comunicazione stessa, determina quale regime del contraddittorio si applica, e questo va sempre verificato caso per caso prima di impostare la difesa.
Va inoltre segnalato che la pronuncia si inserisce in un percorso di progressivo consolidamento, non in una decisione isolata: già le Sezioni Unite del 2015 avevano escluso un obbligo sistematico di contraddittorio in assenza di una norma specifica di legge, e la riforma del 2023-2024 ha rappresentato, in questo senso, un cambio di paradigma reale — non la semplice codificazione di un principio già acquisito. La sentenza n. 21271/2025 conferma quindi che il legislatore ha inteso introdurre una discontinuità netta rispetto al passato, ma senza attribuirle portata retroattiva: una scelta che bilancia l’esigenza di rafforzare le garanzie del contribuente per il futuro con la certezza del diritto per gli atti già emessi secondo le regole previgenti. Per la materia della presenza digitale, dove i controlli su annualità pregresse (spesso risalenti a due o tre anni prima) sono particolarmente frequenti proprio per i tempi tecnici necessari a elaborare i dati trasmessi dalle piattaforme, questo significa che la stessa identica comunicazione può richiedere strategie difensive del tutto diverse a seconda dell’anno d’imposta a cui si riferisce.
I principi applicati ai casi reali
Per capire come questi principi si traducono in una vicenda concreta, ecco tre simulazioni numeriche basate su situazioni tipiche.
Prima ipotesi. Un contribuente senza partita IVA vende oggetti da collezione su un marketplace: 187 transazioni nel biennio 2023-2024, per un incasso complessivo di 34.760 €. La piattaforma segnala i dati all’Agenzia ai sensi della DAC7 avendo superato sia la soglia delle 30 transazioni annue sia quella dei 2.000 € annui. Alla luce dell’orientamento sull’abitualità (Cass. n. 7552/2025), il numero di operazioni e la loro distribuzione regolare nell’arco di due anni depongono per un’attività sistematica, non occasionale: se il contribuente non riesce a documentare che si trattava della liquidazione una tantum di una collezione personale (fatture d’acquisto originarie, provenienza ereditaria, assenza di riacquisti), il rischio concreto è la riqualificazione come attività d’impresa non dichiarata, con recupero IRPEF, IVA e sanzioni.
Seconda ipotesi. Una professionista riceve sul proprio conto corrente personale 14 bonifici in dodici mesi, per un totale di 22.400 €, descritti genericamente come “rimborso spese” da committenti diversi. Applicando la presunzione legale ex art. 32 D.P.R. 600/1973 confermata dall’ordinanza n. 29739/2025, questi versamenti si presumono compensi non dichiarati: la professionista dovrà, per ciascun bonifico, dimostrare in modo analitico e documentato (fatture, contratti, corrispondenza) che si trattava effettivamente di un rimborso e non di un corrispettivo, non essendo sufficiente una dichiarazione generica di non imponibilità.
Terza ipotesi. Un contribuente riceve una comunicazione che allega uno screenshot di un suo post pubblico su un social network in cui pubblicizzava la vendita di servizi di consulenza, insieme a dati bancari che mostrano versamenti per 9.850 € non dichiarati nell’anno di riferimento. Se il contribuente non contesta in modo specifico la conformità dello screenshot ai fatti reali (ad esempio segnalando che il post era stato pubblicato ma l’attività non si era mai concretizzata), il documento — per il principio dell’ordinanza n. 1254/2025 — resta piena prova; la difesa dovrà quindi concentrarsi sulla dimostrazione che i versamenti bancari non sono collegati a quell’attività pubblicizzata, con riscontri specifici operazione per operazione.
Quarta ipotesi. Un contribuente riceve, a marzo 2026, una comunicazione relativa all’anno d’imposta 2022, fondata su un incrocio tra dati DAC7 di una piattaforma di rivendita e movimentazioni sul proprio conto corrente cointestato con il coniuge, per un totale contestato di 17.300 €. Applicando il principio dell’ordinanza n. 29086/2025, l’Ufficio dovrà dimostrare, anche in via presuntiva, quale parte di quelle movimentazioni sia effettivamente riconducibile al contribuente destinatario della comunicazione e non al coniuge cointestatario: se l’Agenzia si limita a sommare l’intero saldo del conto cointestato senza distinguere la provenienza delle singole operazioni, l’accertamento che ne segua rischia di essere illegittimo per difetto di prova sulla riconducibilità soggettiva delle somme contestate. Inoltre, trattandosi di un’annualità (2022) anteriore all’entrata in vigore del nuovo art. 6-bis dello Statuto del contribuente, il regime del contraddittorio applicabile sarà quello previgente: nessun obbligo generalizzato per l’IRPEF, salvo dimostrazione di un pregiudizio concreto alla difesa secondo i principi della sentenza SU n. 7966/2024.
La giurisprudenza in tabella
La tabella seguente riepiloga i riferimenti citati in questo articolo, ciascuno con la questione decisa e la rilevanza pratica per chi affronta una comunicazione di irregolarità fondata sulla presenza digitale.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in sintesi | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Cass. Sez. V, ord. n. 6179/2025 (8/3/2025) | Onere della prova nel redditometro | L’Amministrazione non deve provare altro oltre agli indici di spesa; il contribuente deve provare l’inesistenza del reddito presunto | Chi contesta una comunicazione deve produrre prove, non semplici dichiarazioni |
| Cass., ord. n. 31114/2025 (28/11/2025) | Standard probatorio del contribuente | La prova contraria deve essere analitica e documentata | Non bastano allegazioni generiche di redditi esenti |
| Cass., Sez. 5, ord. n. 33029/2025 | Limiti del ricorso per Cassazione | Il ricorso non può chiedere una rivalutazione dei fatti | Attenzione a impostare correttamente i motivi di ricorso |
| Cass., Sez. 5, ord. n. 2140/2025 | Prova su fondi non tassabili | Serve un nesso oggettivo tra la risorsa disponibile e la spesa contestata | Non basta dimostrare di avere altri redditi: serve provarne l’uso specifico |
| Cass., ord. n. 30611/2025 (20/11/2025) | Prova contraria tracciabile | Valutazione analitica delle prove offerte, anche sulla durata del possesso dei beni | Utile per chi vende beni posseduti da tempo |
| Cass., Sez. II, ord. n. 1254/2025 (18/1/2025) | Valore probatorio di screenshot digitali | Screenshot e messaggi fanno piena prova ex art. 2712 c.c. se non disconosciuti in modo qualificato | Fondamentale per contestare (o non contestare per errore) post e dati di piattaforme |
| Cass. n. 7552/2025 | Abitualità dell’attività di vendita online | 1.600 vendite in due anni configurano attività d’impresa | Parametro di riferimento per distinguere vendita occasionale da attività d’impresa |
| Cass. SU n. 7966/2024 (25/3/2024) | Regime intertemporale del contraddittorio | Le nuove regole sul contraddittorio non sono retroattive | Determina il regime applicabile in base alla data dell’atto |
| Cass. SU n. 21271/2025 (25/7/2025) | Contraddittorio negli accertamenti “a tavolino” | Obbligo generalizzato solo per tributi armonizzati, salvo previsione specifica per gli altri | Chiarisce quando la mancanza di contraddittorio rende nullo l’atto |
| Cass. n. 10872/2024, dep. 24/4/2025 | Motivazione dopo il contraddittorio | L’atto deve motivare specificamente il mancato accoglimento delle giustificazioni fornite | Vizio azionabile se l’Agenzia ignora le tue controdeduzioni |
| Cass., ord. n. 24783/2025 | Contraddittorio e metodo analitico-induttivo | Con più elementi concorrenti il contraddittorio preventivo non è sempre condizione automatica di nullità | Da valutare caso per caso in base al metodo di ricostruzione usato |
| Cass., ord. n. 29739/2025 (11/11/2025) | Presunzione sui versamenti dei professionisti | Resta ferma la presunzione legale sui versamenti, non sui prelevamenti, per i lavoratori autonomi | Decisivo per chi incassa online su conto personale |
| Cass., ord. n. 19159/2025 (12/7/2025) | Natura della presunzione nelle indagini bancarie | La presunzione legale non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza | Rende più difficile contestare “in astratto” l’indagine bancaria |
| Cass., ord. n. 29086/2025 (4/11/2025) | Conti intestati a terzi | L’Ufficio deve provare la riconducibilità delle movimentazioni al contribuente verificato | Utile se la comunicazione riguarda un conto cointestato o di un familiare |
La sintesi operativa
Dall’insieme delle pronunce esaminate emergono alcuni principi pratici che vale la pena fissare in modo sintetico.
- L’onere della prova ricade quasi sempre su chi riceve la comunicazione, non sull’Agenzia: una volta documentati gli indici (vendite, versamenti, post), spetta al contribuente dimostrare che non costituiscono reddito imponibile.
- La prova contraria deve essere analitica e documentata, operazione per operazione: le dichiarazioni generiche non sono sufficienti a superare le presunzioni legali.
- Ogni contenuto digitale citato nella comunicazione va disconosciuto in modo specifico, se non corrisponde alla realtà: il silenzio, o una contestazione generica, ne consolida il valore di prova piena.
- L’abitualità delle vendite online, più che il singolo importo, determina la riqualificazione come attività d’impresa: frequenza, sistematicità e organizzazione pesano più delle soglie DAC7.
- La data dell’atto finale determina il regime del contraddittorio applicabile: per gli atti successivi al 2024 il contraddittorio preventivo è, in linea di principio, obbligatorio a pena di nullità.
- Se rispondi alla comunicazione con documenti e argomenti, l’eventuale accertamento successivo deve motivare specificamente perché li ha respinti, pena l’illegittimità dell’atto per difetto di motivazione.
- Le presunzioni sui versamenti bancari restano operanti anche per i lavoratori autonomi, mentre quelle sui prelevamenti no: una distinzione spesso trascurata ma decisiva.
- Su un conto cointestato, l’Ufficio deve sempre dimostrare la riconducibilità delle specifiche movimentazioni al contribuente verificato, non potendosi limitare al dato formale dell’intestazione condivisa.
- Anche in caso di riqualificazione come attività d’impresa, il contribuente ha diritto al riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti per produrre il reddito contestato, anche quando l’Agenzia non li abbia considerati nella propria ricostruzione.
Le domande sul “quindi in pratica?”
Vale la pena rispondere anche se ritengo l’anomalia palesemente infondata? Sì, ed è quasi sempre la scelta più prudente: anche quando l’anomalia sembra frutto di un incrocio automatico errato — ad esempio un doppio conteggio delle stesse operazioni tra dati bancari e dati di piattaforma — una risposta documentata evita che il fascicolo prosegua verso un accertamento formale basato su un dato che nessuno ha ancora corretto. Il silenzio, anche quando la posizione del contribuente è solida, lascia intatta agli occhi dell’Ufficio la sola versione dei fatti che emerge dai dati incrociati.
Se ignoro la comunicazione, cosa succede realmente? La comunicazione di irregolarità non è un atto impositivo e non produce, da sola, effetti esecutivi. Ma, come confermato dagli orientamenti sull’onere della prova (Cass. n. 6179/2025, n. 31114/2025), il silenzio lascia intatti gli elementi raccolti dall’Agenzia, che potranno essere posti a base di un successivo accertamento sintetico o basato su indagini bancarie, senza che tu abbia fornito, nel frattempo, elementi di prova contraria.
Posso ancora regolarizzare con ravvedimento operoso dopo aver ricevuto la comunicazione? In linea generale sì, perché la comunicazione non equivale alla notifica di un atto impositivo formale: la preclusione al ravvedimento scatta solo con l’avviso di accertamento o la cartella. Va però verificato caso per caso lo stato della procedura, perché la possibilità dipende dal tipo di violazione segnalata.
Uno screenshot pubblicato da terzi (non da me) sui social può essere usato contro di me? Sì, se rappresenta fatti a te riconducibili e non contesti in modo qualificato la conformità del contenuto alla realtà: il principio dell’ordinanza n. 1254/2025, pur riferito a messaggi privati, si applica per analogia a ogni riproduzione informatica ai sensi dell’art. 2712 c.c., incluse le pubblicazioni social.
Se le mie vendite online sono realmente sporadiche, come mi difendo dalla riqualificazione come attività d’impresa? Puntando sull’assenza degli elementi che la Cassazione considera decisivi per l’abitualità (Cass. n. 7552/2025): dimostra la provenienza personale dei beni venduti, l’assenza di riacquisti finalizzati alla rivendita e la mancanza di qualunque organizzazione stabile (gestione professionale di annunci, magazzino, spedizioni sistematiche).
Se la comunicazione riguarda un conto cointestato con mio coniuge o un familiare, l’Agenzia può comunque usare quei dati contro di me? Solo se dimostra, anche in via presuntiva, che le movimentazioni sono a te riconducibili: l’ordinanza n. 29086/2025 ha chiarito che l’Ufficio non può limitarsi a contestare le somme sul conto intestato a un terzo senza provarne il collegamento con la posizione fiscale del contribuente verificato.
Devo preoccuparmi anche dei costi di giustizia se decido di impugnare un accertamento nato da una comunicazione di questo tipo? Sì, è un aspetto da valutare fin dall’inizio: il processo tributario prevede il pagamento del contributo unificato in base al valore della controversia, e la giurisprudenza ha chiarito che, in caso di vittoria in Cassazione con rinvio ma successiva soccombenza nel merito, il giudice del rinvio deve decidere sulle spese legali sulla base dell’esito globale del processo, potendo quindi condannare al rimborso anche delle spese della fase di legittimità inizialmente vinta. È un motivo in più per impostare fin da subito una strategia difensiva solida, piuttosto che affidarsi a un contenzioso lungo e incerto senza aver prima verificato analiticamente la fondatezza delle proprie ragioni.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Di fronte a una comunicazione di irregolarità fondata sulla presenza digitale, lo Studio applica gli orientamenti appena esaminati al fascicolo concreto del cliente, con un metodo che parte sempre dalla verifica puntuale della giurisprudenza aggiornata prima di ogni risposta formale.
- Analizziamo la comunicazione e i dati allegati (screenshot, report di piattaforma, estratti conto), verificando la loro completezza e la corrispondenza tra quanto segnalato e la reale situazione del contribuente.
- Formuliamo il disconoscimento qualificato di ogni contenuto digitale che non corrisponde ai fatti, con la specificità richiesta dall’art. 2712 c.c. per privarlo dell’efficacia di prova piena.
- Ricostruiamo, operazione per operazione, la prova contraria ai versamenti bancari contestati, raccogliendo la documentazione idonea a dimostrare l’estraneità delle somme ai fatti imponibili.
- Verifichiamo la natura occasionale o abituale delle vendite online, alla luce dei parametri di sistematicità elaborati dalla Cassazione, per contestare un’eventuale riqualificazione come attività d’impresa.
- Controlliamo la data dell’atto e il regime del contraddittorio applicabile, distinguendo tra periodi d’imposta anteriori e successivi alla riforma del 2024.
- Eccepiamo il difetto di motivazione se l’Agenzia emette un accertamento senza aver adeguatamente considerato le controdeduzioni presentate in risposta alla comunicazione.
- Valutiamo, quando conviene, il ravvedimento operoso prima che intervenga un atto impositivo formale, per contenere sanzioni e interessi.
- Predisponiamo il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria qualora la comunicazione si trasformi in un accertamento illegittimo, curando la specificità e l’autosufficienza dei motivi richieste dalla Cassazione.
- Coordiniamo la difesa con lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, quando la vicenda richiede anche la ricostruzione contabile delle operazioni contestate.
- Seguiamo il fascicolo con continuità fino all’eventuale giudizio di Cassazione, mantenendo la stessa linea difensiva impostata fin dalla risposta alla comunicazione iniziale.
Ogni intervento parte da un presupposto metodologico preciso: la materia della presenza digitale, non essendo disciplinata da una normativa organica, si comprende solo seguendo con continuità l’evoluzione delle pronunce di legittimità — motivo per cui, prima di rispondere anche alla più semplice delle comunicazioni, verifichiamo sempre se nel frattempo sono intervenute ordinanze più recenti su onere della prova, valore degli screenshot o regime del contraddittorio, evitando di applicare automaticamente schemi difensivi ormai superati da un orientamento più aggiornato.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema, in particolare, è la qualifica di Cassazionista a pesare di più: gli orientamenti esaminati in questo articolo — dal valore probatorio degli screenshot alla portata del contraddittorio preventivo — sono in continua evoluzione, e affrontarli richiede di seguire la strategia difensiva con lo stesso legale dall’analisi iniziale della comunicazione fino, se necessario, all’ultimo grado di giudizio davanti alla Corte di Cassazione, senza soluzioni di continuità nell’impostazione difensiva. Resta inoltre operativo lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, che affianca la componente strettamente giuridica con la ricostruzione contabile e documentale necessaria a costruire una prova contraria realmente analitica, come richiesto dalla giurisprudenza più recente.
Chiusura
Una comunicazione di irregolarità legata alla presenza digitale nasce da un incrocio automatico di dati — piattaforme, banche, social — che la legge consente all’Agenzia di utilizzare, ma che la giurisprudenza ha circondato di regole precise su prova, onere e contraddittorio: regole che, se conosciute, permettono di costruire una difesa mirata invece di subire passivamente la segnalazione. Proprio perché il tema si gioca sull’applicazione di principi generali — accertamento sintetico, presunzioni bancarie, valore degli screenshot — a un contesto tecnologico in continua evoluzione, la specializzazione dello Studio Monardo in materia bancaria e tributaria, unita alla qualifica di Cassazionista dell’Avvocato, consente di seguire ogni fascicolo con la stessa strategia dalla prima risposta fino, se necessario, all’ultimo grado di giudizio.
📩 Non aspettare che la comunicazione si trasformi in un accertamento formale: scrivici oggi stesso, trovi tutti i riferimenti per contattare lo Studio in fondo a questa pagina.
