Comunicazione Di Irregolarità Per Fondazione Di Famiglia: Cosa Fare E Difesa Legale

Le domande più importanti a cui rispondere.

È arrivata una comunicazione di irregolarità e nel testo compare, in un modo o nell’altro, il nome della fondazione di famiglia costituita per proteggere il patrimonio o organizzare il passaggio generazionale. Non è un avviso di accertamento, ma non va nemmeno preso sottogamba: è il primo segnale, spesso il più gestibile, di un controllo che può riguardare redditi imputati alla fondazione, conferimenti non dichiarati, o il sospetto che l’ente sia stato usato come schermo. Negli ultimi anni l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli automatici e formali proprio su questi strumenti, incrociando i dati dello scambio automatico di informazioni con le dichiarazioni dei beneficiari italiani. Rispondere nel modo sbagliato, o non rispondere affatto, trasforma un problema risolvibile in un contenzioso lungo e costoso.

Questa materia richiede una lettura incrociata tra diritto tributario, diritto civile delle fondazioni e, spesso, profili bancari internazionali quando il patrimonio è collocato all’estero. Lo Studio Monardo affronta questi casi coordinando uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale proprio in diritto bancario e tributario, la combinazione di competenze necessaria per capire se la fondazione regge oppure va rinegoziata prima che il Fisco trasformi la comunicazione in un accertamento definitivo.

Il quadro normativo di riferimento non è uno solo: si intrecciano le regole sul controllo automatico e formale delle dichiarazioni (artt. 36-bis e 54-bis del D.P.R. 600/1973), la disciplina antielusiva sull’interposizione di persona (art. 37, comma 3, dello stesso decreto), le norme sul monitoraggio fiscale dei patrimoni esteri (quadro RW) quando la fondazione ha sede fuori dai confini italiani, e — sullo sfondo, ma non meno rilevante — le regole civilistiche sulle fondazioni contenute nel Libro I del Codice civile, che impongono all’ente uno scopo reale e una gestione autonoma per essere opponibile ai terzi, Fisco compreso. Chi riceve una comunicazione di irregolarità raramente ha già in mente questa mappa: la scopre articolo per articolo, spesso sotto pressione del termine che corre. Il primo compito di chi assiste il contribuente è proprio riportare ordine in questa mappa prima di scrivere una sola riga di risposta all’ufficio.

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Le basi

Cos’è esattamente una comunicazione di irregolarità legata a una fondazione di famiglia?

È l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate segnala, dopo un controllo automatico (art. 36-bis del D.P.R. 600/1973) o formale (art. 54-bis), una discrepanza tra quanto dichiarato e quanto risulta dai dati in suo possesso. Quando riguarda una fondazione di famiglia, nella grande maggioranza dei casi il problema non è un errore di calcolo banale: è la contestazione che redditi o patrimoni formalmente intestati alla fondazione dovrebbero, secondo il Fisco, essere imputati direttamente al fondatore o ai beneficiari italiani, perché la fondazione non avrebbe una reale autonomia gestionale. È l’anticamera, non ancora l’atto finale: prima della cartella o dell’accertamento vero e proprio, il contribuente ha una finestra per fornire chiarimenti o pagare con sanzione ridotta.

Non è un accertamento, ma è il momento in cui la difesa costa meno e funziona meglio. Ignorarla non fa sparire il problema: lo aggrava, perché la fase successiva (iscrizione a ruolo, cartella, eventuale accertamento vero e proprio) parte da presunzioni che il contribuente non ha più modo di scardinare con la stessa facilità. Va anche detto che, dal punto di vista pratico, il testo della comunicazione è quasi sempre più stringato di quanto ci si aspetterebbe: pochi righi, un importo, un riferimento normativo. Il ragionamento completo dell’ufficio — perché quella fondazione sia stata considerata priva di autonomia, quali dati siano stati incrociati — spesso emerge solo chiedendo l’accesso agli atti istruttori o presentando un’istanza di chiarimenti mirata, non leggendo la sola comunicazione.

Chi può riceverla: il fondatore, i beneficiari o la fondazione stessa?

Dipende da come è stata impostata l’operazione. Se la fondazione è un ente di diritto italiano regolarmente iscritto nel registro delle persone giuridiche e dotato di soggettività fiscale propria, la comunicazione arriva normalmente alla fondazione, in relazione alla sua dichiarazione come ente non commerciale. Se invece la fondazione è estera — tipico il caso delle Stiftung liechtensteinesi o di analoghi enti patrimoniali in altre giurisdizioni — e l’Agenzia ritiene che i beneficiari italiani esercitino un’ingerenza rilevante nella gestione, la comunicazione può colpire direttamente il beneficiario o il fondatore persona fisica, per redditi non dichiarati o per omesso monitoraggio fiscale (quadro RW) del patrimonio conferito.

Vanno distinte anche le annualità: la comunicazione fa sempre riferimento a un periodo d’imposta specifico, e non è affatto detto che coinvolga automaticamente anche gli anni precedenti o successivi, anche se la stessa fondazione resta al centro dell’attenzione. Nella pratica, riceve la comunicazione chi il Fisco considera l’effettivo possessore del reddito, indipendentemente da chi risulti intestatario sulla carta. Questo è il punto che sposta l’intera strategia difensiva: bisogna capire subito a quale soggetto e a quale annualità la contestazione si riferisce. Nei nuclei familiari con più beneficiari, un errore frequente è pensare che la comunicazione indirizzata a uno solo di essi resti un problema isolato: se il ragionamento del Fisco riguarda la fondazione nel suo complesso, la stessa contestazione può replicarsi, con le stesse argomentazioni, anche sugli altri beneficiari e sulle annualità successive non ancora controllate.

Entro quando devo rispondere, in linea di massima, prima ancora di leggere il termine specifico indicato nella lettera?

Il termine esatto è sempre scritto nella comunicazione e va rispettato alla lettera, ma un criterio pratico aiuta a orientarsi subito: se la comunicazione riporta la dicitura “controllo automatico” il riferimento normativo è l’art. 36-bis e il termine standard, per le comunicazioni più recenti, è di sessanta giorni; se riporta “controllo formale” il riferimento è l’art. 54-bis e la logica dei termini è analoga, ma la richiesta di documenti integrativi può allungare i tempi tecnici di risposta. In entrambi i casi, il conteggio parte dalla data di ricezione, non dalla data del documento: un errore banale, ma che costa caro se si confonde la data di emissione con quella di effettiva notifica o consultazione nell’area riservata.

Perché il Fisco guarda con sospetto le fondazioni di famiglia?

Perché una fondazione, per essere fiscalmente opponibile, deve perseguire realmente uno scopo (di regola di utilità sociale) e mantenere una gestione autonoma rispetto al fondatore e ai beneficiari. Quando invece i beneficiari continuano a decidere investimenti, distribuzioni e uso dei beni come se il patrimonio fosse ancora loro, l’ente diventa — agli occhi dell’Amministrazione finanziaria — un contenitore formale privo di sostanza, utile solo a spostare la tassazione o a sottrarre beni a Fisco e creditori. Le autorità italiane hanno intensificato proprio questi controlli negli ultimi anni, incrociando i dati sullo scambio automatico di informazioni finanziarie con le dichiarazioni dei redditi dei presunti beneficiari residenti. Il meccanismo tecnico è più semplice di quanto sembri: gli istituti finanziari esteri comunicano annualmente alle rispettive autorità fiscali i saldi e i movimenti dei conti riconducibili a soggetti residenti in altri Paesi aderenti allo scambio automatico, e questi dati arrivano poi all’Agenzia delle Entrate italiana, che li confronta in modo automatizzato con quanto dichiarato dal contribuente. Quando il patrimonio è intestato a una fondazione, il sistema deve stabilire “a monte” chi sia il soggetto rilevante ai fini fiscali: se emerge che i beneficiari italiani figurano comunque come titolari effettivi o come persone con potere di firma o di indirizzo sui conti della fondazione, il segnale che parte verso l’ufficio è quasi automatico, ed è proprio da lì che nasce, in moltissimi casi, la comunicazione di irregolarità.

La procedura

Come si legge concretamente la comunicazione che ho ricevuto?

Il documento contiene sempre alcuni elementi da isolare subito: il tipo di controllo (automatico o formale), l’annualità contestata, l’importo delle maggiori imposte richieste, la motivazione sintetica (spesso un rinvio a “redditi non dichiarati riferibili a ente estero” o simile) e il termine per regolarizzare o fornire chiarimenti. La prima cosa da verificare è se la contestazione riguarda un errore materiale oggettivamente riscontrabile oppure una qualificazione giuridica del rapporto tra fondazione e beneficiari — nel primo caso la soluzione è quasi sempre rapida, nel secondo serve un’analisi di merito sulla reale autonomia dell’ente.

Quali documenti devo raccogliere prima di rispondere?

Servono, come minimo: l’atto costitutivo e lo statuto della fondazione, i verbali del consiglio di amministrazione o dell’organo di gestione relativi al periodo contestato, la prova che le decisioni di investimento e distribuzione sono state assunte autonomamente dagli amministratori e non dettate dal fondatore o dai beneficiari, la documentazione contabile della fondazione, e — se rilevante — la prova dell’avvenuta tassazione dei redditi in capo alla fondazione stessa nel Paese di residenza. Senza questi documenti, qualunque risposta rischia di restare una difesa di principio, non una prova. Un errore ricorrente è pensare che basti l’atto costitutivo per dimostrare l’autonomia della fondazione: lo statuto descrive come l’ente dovrebbe funzionare, ma il Fisco valuta come l’ente ha effettivamente funzionato nel periodo contestato. Per questo motivo, oltre ai documenti istituzionali, è quasi sempre necessario ricostruire anche la corrispondenza tra fondatore, beneficiari e organo di gestione relativa alle decisioni contestate: email, lettere di indirizzo, istruzioni informali, che spesso sono proprio gli elementi su cui il Fisco costruisce la presunzione di ingerenza, e che quindi vanno raccolti e valutati con la stessa attenzione riservata ai documenti “ufficiali”.

Un aspetto che va chiarito subito, perché orienta tutta la strategia successiva, riguarda l’onere della prova: nelle contestazioni di interposizione fittizia il Fisco deve normalmente dimostrare, anche solo tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, che il soggetto formalmente titolare del reddito non ne sia l’effettivo possessore. Questo significa che una difesa puramente negativa — limitarsi a dire che la fondazione è regolare — è quasi sempre insufficiente: bisogna fornire elementi positivi che smontino uno per uno gli indizi raccolti dall’ufficio, altrimenti le presunzioni, se sufficientemente gravi e concordanti, reggono da sole l’accertamento anche in assenza di una prova diretta.

Come si presenta un’istanza di autotutela o chiarimenti?

Se la comunicazione contiene un errore riscontrabile (ad esempio un reddito già tassato per trasparenza duplicato, o un conferimento scambiato per reddito), si può presentare un’istanza di autotutela o di chiarimenti direttamente all’ufficio che ha emesso la comunicazione, allegando la documentazione che dimostra l’errore. Se invece la contestazione è di merito — cioè il Fisco ritiene che la fondazione sia un mero schermo — i chiarimenti devono ricostruire in modo puntuale la governance reale dell’ente: chi decide, con quale autonomia, con quale periodicità, e perché le scelte non sono riconducibili a un’ingerenza del fondatore o dei beneficiari.

Cosa succede se non rispondo entro i termini?

Se non si risponde e non si paga, l’ufficio conferma la pretesa e procede all’iscrizione a ruolo: arriverà la cartella di pagamento, con sanzioni piene e interessi, e da quel momento in poi la contestazione dovrà essere impugnata con un ricorso alla giustizia tributaria, con tempi e costi molto più alti rispetto alla fase bonaria. La differenza economica tra le due strade è quasi sempre significativa: la sanzione ridotta prevista in fase di comunicazione è una frazione di quella ordinaria, mentre una volta iscritta a ruolo la pretesa si presenta con la sanzione piena, gli interessi di mora calcolati dall’agente della riscossione e, se si arriva al giudizio, anche le spese di lite in caso di soccombenza. A questo si aggiunge un costo meno visibile ma altrettanto concreto: il tempo. Una comunicazione di irregolarità si può chiudere in poche settimane; un contenzioso tributario, anche solo di primo grado, richiede tipicamente non meno di uno o due anni prima di una decisione, durante i quali la posizione della fondazione resta formalmente sub iudice. Il termine per regolarizzare non è uguale per tutte le comunicazioni: per quelle elaborate dal 1° gennaio 2025 il pagamento con sanzione ridotta va effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento (novanta se la comunicazione è stata inviata al professionista che assiste il contribuente); per quelle precedenti il termine resta di trenta giorni.

Cosa cambia se negli anni precedenti la fondazione ha sempre dichiarato tutto regolarmente?

Cambia molto, e va messo subito in evidenza nella risposta all’ufficio. Una fondazione che ha presentato dichiarazioni coerenti negli anni, che ha sempre tassato i propri redditi nella sede di residenza e che ha distribuito ai beneficiari solo importi documentati e dichiarati, gode di una presunzione di serietà che pesa nella valutazione dell’ufficio, anche se non elimina automaticamente la contestazione sull’anno specifico oggetto della comunicazione. Un solo episodio isolato — un conferimento non tracciato, una distribuzione incassata fuori dai canali ordinari — va isolato e spiegato per quello che è, senza lasciare che l’ufficio lo legga come la prova di un comportamento sistematico esteso a tutta la storia della fondazione. Per questo motivo la risposta a una comunicazione di irregolarità dovrebbe sempre includere, quando possibile, un quadro sintetico degli anni precedenti, non solo la difesa puntuale sull’anno contestato. Questo quadro sintetico, quando ben costruito, funziona anche come deterrente per l’ufficio: un fascicolo che mostra anni di coerenza dichiarativa induce a valutare con più cautela l’ipotesi di un’ingerenza sistematica, mentre l’assenza totale di documentazione pregressa lascia l’ufficio libero di leggere l’episodio contestato nel modo a lui più favorevole.

FaseAttoTermine indicativoInterlocutore
1. ControlloComunicazione di irregolarità (art. 36-bis/54-bis)30-60 giorni per regolarizzare (60-90 gg per le comunicazioni dal 2025)Ufficio dell’Agenzia delle Entrate che l’ha emessa
2. ChiarimentiIstanza di autotutela o memoria difensivaPrima della scadenza del termine di pagamentoStesso ufficio
3. Mancata regolarizzazioneIscrizione a ruolo e cartella di pagamento60 giorni dalla notifica della cartella per pagare o impugnareAgente della riscossione
4. ContenziosoRicorso alla Corte di Giustizia Tributaria60 giorni dalla notifica dell’atto impugnatoCorte di Giustizia Tributaria di primo grado
5. Eventuale accertamento autonomoAvviso di accertamento (se il controllo si approfondisce)60 giorni per impugnareCorte di Giustizia Tributaria

Vale la pena sottolineare che il passaggio dalla fase 1 alla fase 3 non è automatico: se nella fase 2 il contribuente presenta chiarimenti fondati, l’ufficio può annullare in autotutela la pretesa, oppure ridurla, senza che si arrivi mai all’iscrizione a ruolo. È proprio in questa finestra, tra la ricezione della comunicazione e la scadenza del termine, che si gioca la parte più importante ed economicamente più conveniente della difesa: ogni fase successiva della tabella comporta sanzioni piene, interessi più alti e costi processuali che nella fase 1 semplicemente non esistono.

I casi particolari

E se la fondazione è estera, per esempio una Stiftung del Liechtenstein?

È il caso più delicato e anche il più ricorrente nelle contestazioni recenti. L’Amministrazione finanziaria ha già chiarito, in un caso relativo proprio a una Stiftung liechtensteinese, che se i beneficiari italiani esercitano un’ingerenza rilevante nella gestione dell’ente, il reddito prodotto dalla fondazione — anche se materialmente incassato all’estero — va imputato direttamente ai beneficiari come se la fondazione non esistesse ai fini fiscali. La difesa, in questi casi, si gioca tutta sulla prova della reale separazione tra la gestione del patrimonio (affidata a un organo indipendente) e ogni forma di ingerenza dei beneficiari.

Vale lo stesso se sono solo beneficiario e non ho mai amministrato nulla?

Essere un beneficiario passivo, che riceve distribuzioni senza intervenire nelle scelte gestionali, è una posizione difensiva più solida, ma non è automaticamente al riparo: se le distribuzioni ricevute non sono state dichiarate come reddito nel momento e nella misura dovuta, la comunicazione può comunque colpire il beneficiario per l’omessa dichiarazione di quanto percepito. La distinzione tra “essere beneficiario” e “aver ingerito nella gestione” va sempre documentata con elementi oggettivi (assenza di deleghe, assenza di corrispondenza con l’organo di gestione, assenza di istruzioni impartite), non affermata a parole. Un elemento spesso sottovalutato è la tempistica delle distribuzioni: un beneficiario che riceve somme a cadenza regolare e prevedibile, deliberate autonomamente dall’organo di gestione secondo criteri statutari oggettivi, si trova in una posizione difensiva molto diversa da un beneficiario che riceve somme “su richiesta”, magari a ridosso di specifiche esigenze personali comunicate alla fondazione: quest’ultimo schema, per quanto lecito in astratto, è proprio quello che più facilmente viene letto come indice di ingerenza sostanziale, perché fa apparire l’organo di gestione come un mero esecutore delle volontà del beneficiario anziché come un amministratore autonomo del patrimonio.

Cosa cambia se i creditori — non il Fisco — contestano l’atto di fondazione?

Cambia interlocutore ma il rischio si somma. I creditori del fondatore possono agire con l’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) contro l’atto costitutivo della fondazione e contro il conferimento dei beni, sostenendo che l’operazione sia stata compiuta per sottrarre il patrimonio alla garanzia generica dei crediti. La giurisprudenza più recente ha esteso questo tipo di azione anche all’atto istitutivo in sé, non solo al successivo trasferimento dei beni, ragionando per analogia sugli istituti di segregazione patrimoniale come trust e fondi patrimoniali, di cui parliamo nel dettaglio più avanti. Chi si trova a difendere una fondazione di famiglia deve quindi valutare contemporaneamente il fronte fiscale e quello dei creditori, perché sono due contestazioni autonome che possono viaggiare in parallelo. Proprio in questi scenari a doppio fronte, coordinare la difesa fiscale con quella civilistica richiede uno staff che segua entrambe le materie senza soluzione di continuità — è la ragione per cui lo Studio Monardo gestisce questi dossier con un team unico di avvocati e commercialisti in diritto bancario e tributario.

Cosa cambia se il fondatore è già deceduto quando arriva la contestazione?

Cambia l’interlocutore ma non la sostanza della difesa. Se il fondatore è deceduto, la comunicazione può arrivare direttamente ai beneficiari o, se la fondazione stessa è il soggetto contestato, all’organo di gestione in carica. In questi casi bisogna verificare con attenzione se la contestazione riguarda annualità antecedenti o successive alla morte del fondatore, perché la prova dell’autonomia gestionale — o della sua assenza — va ricostruita con riferimento al periodo specifico: un consiglio che ha continuato a operare in autonomia dopo la scomparsa del fondatore rafforza la difesa, mentre un passaggio di fatto della gestione a un beneficiario che prima non aveva ruoli formali può essere letto dall’ufficio come un elemento a sfavore. È inoltre il momento in cui, se non è già stato fatto, va chiarita la posizione della fondazione anche rispetto alla successione: i beni conferiti restano fuori dall’asse ereditario finché il conferimento resta valido ed efficace, ma tornano rilevanti se un erede legittimario agisce per lesione della quota di legittima o se un creditore del defunto agisce in revocatoria.

Le paure finali

Rischio il penale per una fondazione di famiglia irregolare?

Il rischio penale non nasce dalla comunicazione di irregolarità in sé, che è un atto amministrativo bonario, ma può emergere se, nella fase successiva, l’imposta evasa supera le soglie previste dai reati tributari (dichiarazione infedele o omessa) o se emergono elementi di frode nella costituzione della fondazione. Rispondere tempestivamente e in modo documentato alla comunicazione è anche il modo più efficace per restare fuori da quel perimetro, perché consente di chiudere la posizione in sede amministrativa prima che si consolidi un accertamento definitivo. Vale la pena ricordare che i reati tributari si misurano su soglie quantitative di imposta evasa riferite alla singola annualità: quando l’importo contestato dalla comunicazione di irregolarità resta sotto quelle soglie — come accade nella maggior parte dei casi che riguardano beneficiari di fondazioni con distribuzioni di importo contenuto — il rischio penale resta, nella pratica, remoto. Il quadro cambia quando le contestazioni si sommano su più annualità, o quando emergono elementi ulteriori, come documentazione alterata o dichiarazioni volutamente incomplete presentate all’ufficio nella fase di chiarimenti: è proprio in quest’ultima fase, quindi, che va evitato ogni approccio superficiale o reticente, perché una risposta scritta male può trasformarsi essa stessa in un elemento a carico.

Posso perdere tutto il patrimonio conferito?

Nella maggior parte dei casi la contestazione fiscale comporta il pagamento di imposte, sanzioni e interessi sui redditi imputati, non l’aggressione diretta dell’intero patrimonio della fondazione. È una distinzione importante da tenere a mente proprio perché la paura più diffusa — “mi porteranno via tutto” — spesso non corrisponde al reale funzionamento del sistema: il Fisco recupera imposte non versate, non confisca patrimoni, salvo i casi eccezionali in cui interviene un sequestro nell’ambito di un procedimento penale per reati tributari, ipotesi che richiede soglie e presupposti ben più gravi di quelli di una semplice comunicazione di irregolarità. Il patrimonio può essere invece messo realmente a rischio se si aggiunge un’azione revocatoria dei creditori che ha successo: in quel caso l’atto di conferimento diventa inefficace nei confronti di quello specifico creditore, che potrà aggredire i beni come se non fossero mai usciti dal patrimonio del debitore. Le due situazioni non si escludono, e proprio per questo vanno gestite insieme fin dal primo momento.

Quanto tempo ho realmente prima che scattino le conseguenze pesanti?

Il tempo utile coincide con il termine di regolarizzazione indicato nella comunicazione — sessanta o trenta giorni a seconda di quando è stata elaborata — più l’eventuale margine per interloquire con l’ufficio prima che proceda oltre. Non è un termine elastico: superata la scadenza senza risposta, l’ufficio non è tenuto ad attendere ulteriori chiarimenti prima di procedere all’iscrizione a ruolo.

Se ho sbagliato in buona fede, sono spacciato?

No. La buona fede non elimina l’imposta dovuta, ma incide molto sulla gestione pratica del caso: una posizione onestamente costruita e ben documentata, anche se alla fine il Fisco contesta l’autonomia della fondazione, si difende con chiarimenti puntuali e spesso si chiude con la sanzione ridotta, senza arrivare al contenzioso. Il problema serio nasce quando la documentazione manca del tutto o quando la fondazione è stata usata, di fatto, come un conto corrente del fondatore travestito da ente.

Devo avvisare subito gli altri beneficiari o posso gestire la questione da solo?

Quasi sempre conviene coinvolgerli, e non solo per correttezza verso i familiari. Se la contestazione riguarda il funzionamento generale della fondazione — e non un episodio isolato riferibile a un solo beneficiario — la stessa argomentazione del Fisco può estendersi agli altri beneficiari nelle annualità successive, e una risposta scoordinata (uno che paga, un altro che contesta, un terzo che ignora la comunicazione) rischia di creare posizioni difensive contraddittorie tra loro, che l’ufficio può usare a proprio vantaggio. Una linea difensiva unica, condivisa da tutti i beneficiari coinvolti nella stessa fondazione, è quasi sempre più solida di tante difese individuali scollegate.

Le domande frequenti in sintesi

  • La comunicazione di irregolarità blocca i beni della fondazione? No, di per sé non produce alcun vincolo sui beni: è un atto informativo e di sollecito al pagamento, non un provvedimento cautelare.
  • Posso rispondere direttamente senza un professionista? È possibile per errori materiali evidenti, ma quando la contestazione riguarda l’autonomia della fondazione è fortemente sconsigliato, perché la risposta improvvisata può fissare per iscritto argomentazioni che poi si ritorcono contro il contribuente in un eventuale contenzioso.
  • La sanzione ridotta si applica sempre? Si applica se il pagamento avviene entro il termine indicato e se il contribuente non contesta nel merito la pretesa; se si sceglie di contestare, il beneficio della riduzione decade per la parte oggetto di contestazione.
  • Devo comunque presentare i chiarimenti se decido di pagare? Non è obbligatorio, ma è comunque consigliabile allegare una breve nota che spieghi la propria posizione, soprattutto se si prevede che la stessa contestazione possa riproporsi per le annualità successive: un chiarimento scritto e formalmente acquisito agli atti dell’ufficio può risultare utile anche in un secondo momento.
  • Un errore nella comunicazione mi solleva comunque dall’obbligo di rispondere? No: anche di fronte a un errore evidente conviene sempre rispondere formalmente all’ufficio, perché il solo silenzio non produce alcun effetto di annullamento della pretesa e lascia decorrere comunque i termini per l’iscrizione a ruolo.

Mi fa vedere un esempio concreto?

Simulazione 1 — Fondazione estera e beneficiario italiano. Una fondazione di famiglia con sede in Liechtenstein detiene un portafoglio finanziario di 1.240.000 €, costituito nel 2016 dal fondatore, oggi deceduto, a favore dei due figli residenti in Italia. Nel 2025 uno dei figli riceve una comunicazione di irregolarità: l’Agenzia contesta redditi da capitale per 38.700 € non dichiarati nel 2022, sostenendo che il beneficiario, in qualità di componente del consiglio della fondazione, abbia di fatto disposto autonomamente dei disinvestimenti. Nella risposta, il beneficiario produce i verbali del consiglio che mostrano come le decisioni siano state assunte a maggioranza da tre membri indipendenti su cinque, e dimostra di non aver mai firmato ordini di investimento. L’ufficio, verificata la documentazione, riqualifica solo la quota di distribuzione realmente percepita (9.200 €) come reddito imponibile, escludendo il resto: la sanzione si applica sulla base ridotta e la posizione si chiude in via bonaria entro il termine. Un dettaglio che fa la differenza in questo caso: il beneficiario aveva anche correttamente compilato, negli anni precedenti, il quadro RW per la quota di patrimonio a lui riferibile secondo le regole del monitoraggio fiscale, circostanza che l’ufficio valuta come ulteriore indice di trasparenza e non di occultamento.

Simulazione 2 — Fondazione italiana e reddito da locazione. Una fondazione di famiglia costituita a Milano nel 2019 possiede tre immobili locati, per un canone annuo complessivo di 54.300 €. Il figlio del fondatore, pur non essendo amministratore, continua a incassare personalmente due dei tre canoni su un conto proprio, “per comodità”, mentre il terzo transita regolarmente sul conto della fondazione. Nel 2026 arriva una comunicazione di irregolarità formale che contesta l’omessa dichiarazione, in capo al figlio, dei canoni incassati direttamente. In questo caso la difesa non può basarsi sull’autonomia della fondazione, perché è proprio il comportamento concreto (incasso personale) a smentirla: la strategia più efficace, dopo un’analisi costi-benefici, è regolarizzare rapidamente con ravvedimento operoso i due canoni non dichiarati e, contestualmente, correggere la gestione futura per evitare che l’episodio diventi la prova di un’ingerenza sistematica capace di travolgere l’intera fondazione. Nel caso specifico, il ravvedimento sui 36.200 € di canoni incassati fuori dal circuito della fondazione comporta il pagamento dell’imposta dovuta, degli interessi legali calcolati giorno per giorno dalla scadenza originaria, e di una sanzione ridotta proporzionalmente al ritardo, ben inferiore a quella che sarebbe stata applicata in caso di accertamento; contestualmente, il consiglio della fondazione delibera e verbalizza la modifica delle modalità di incasso dei canoni residui, in modo che dal periodo d’imposta successivo tutti i canoni transitino esclusivamente sul conto intestato alla fondazione.

La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare

“Se sistemo la posizione con il Fisco, sono anche al sicuro dai creditori?” La risposta onesta è no, e questo è l’aspetto che quasi nessuno considera quando riceve una comunicazione di irregolarità. Pagare le imposte contestate o dimostrare l’autonomia della fondazione davanti all’Agenzia delle Entrate risolve — se va bene — solo il fronte fiscale. Non impedisce a un creditore del fondatore (una banca, un fornitore, un ex socio) di agire separatamente con l’azione revocatoria contro l’atto costitutivo o contro i conferimenti, sostenendo che l’operazione sia stata compiuta proprio per sottrarre beni alla garanzia dei crediti. I due procedimenti seguono regole, tempi e giudici diversi (uno tributario, uno civile ordinario), e una difesa costruita solo per il Fisco può rivelarsi del tutto inadeguata, o persino controproducente, davanti a un giudice civile che valuta l’operazione con criteri diversi. Chi affronta una comunicazione di irregolarità su una fondazione di famiglia dovrebbe sempre, fin dal primo giorno, verificare anche l’esposizione debitoria del fondatore verso terzi, non solo la posizione fiscale.

Un esempio rende l’idea meglio di qualsiasi definizione astratta: un imprenditore costituisce una fondazione di famiglia conferendovi un immobile e un pacchetto di partecipazioni, poi riceve una comunicazione di irregolarità perché uno dei redditi prodotti dalla fondazione non risulta correttamente dichiarato. Chiude la partita con il Fisco pagando quanto dovuto con la sanzione ridotta, convinto di aver risolto tutto. Sei mesi dopo, una banca creditrice dello stesso imprenditore — che nel frattempo era andato in difficoltà con un’esposizione bancaria pregressa, del tutto indipendente dalla vicenda fiscale — cita in giudizio la fondazione con un’azione revocatoria, sostenendo che il conferimento dell’immobile sia stato compiuto proprio per sottrarlo alla garanzia del credito bancario. La regolarizzazione fiscale, in questo scenario, non ha alcun effetto sul giudizio civile: sono due contenziosi paralleli, con presupposti e prove diverse, che vanno preparati e seguiti separatamente fin dall’inizio.

Ma i giudici cosa dicono?

Chi si difende da una comunicazione di irregolarità legata a una fondazione di famiglia non parte da zero: esiste ormai un corpo consistente di pronunce, sia tributarie sia civili, che disegna con buona precisione dove passa il confine tra una fondazione fiscalmente e civilmente opponibile e una struttura priva di sostanza. Conoscere questi principi, e saperli richiamare nella risposta all’ufficio ancora prima che nell’eventuale ricorso, cambia concretamente l’esito di molti casi.

Sul fronte tributario, la Cassazione ha più volte precisato i confini dell’interposizione fittizia disciplinata dall’art. 37, comma 3, del D.P.R. 600/1973, la norma che consente al Fisco di imputare al presunto interponente i redditi formalmente intestati a un altro soggetto. Con l’ordinanza n. 939/2025 la sezione tributaria ha confermato un orientamento estensivo, chiarendo che la norma copre sia l’interposizione fittizia sia quella reale, quando l’interponente non sia un mero gestore ma l’effettivo dominus dell’operazione. In termini ancora più netti, l’ordinanza n. 1401/2024 ha ribadito che per contestare l’interposizione non serve provare un intento fraudolento: basta dimostrare un uso improprio o ingiustificato di uno strumento giuridico astrattamente legittimo, principio che si applica pienamente anche alle fondazioni di famiglia utilizzate in modo non coerente con il loro scopo statutario. La sentenza n. 32142/2024 ha invece tracciato il confine tra interposizione fittizia e abuso del diritto, sottolineando che le strutture patrimoniali internazionali devono poggiare su una sostanza economica reale e non su un mero involucro formale — un principio calzante per le fondazioni estere prive di autonomia gestionale effettiva. Nello stesso solco si colloca l’ordinanza n. 13317/2024, che ha confermato la possibilità di superare lo schermo di un ente quando la compagine di chi lo controlla è sovrapponibile a quella di chi ne trae vantaggio, senza che il contribuente riesca a dimostrare ragioni economiche alternative al risparmio fiscale. Più risalente ma tuttora richiamata, l’ordinanza n. 5276/2022 ha chiarito che l’interponente, per essere tale, non deve limitarsi a gestire formalmente l’ente ma deve esserne l’effettivo titolare economico.

Sul versante della tutela dei creditori, la giurisprudenza più recente ha progressivamente esteso l’azione revocatoria ordinaria agli strumenti di segregazione patrimoniale assimilabili alle fondazioni di famiglia. L’ordinanza n. 25964/2023 ha per prima esteso la revocatoria all’atto istitutivo di un trust, e non solo agli atti di dotazione successivi, ragionamento che le corti di merito e la stessa Cassazione hanno poi ribadito con la sentenza n. 7037/2024 e con l’ordinanza n. 10924/2025, entrambe fondate sul principio per cui l’atto istitutivo e l’atto di conferimento sono così strettamente collegati da condividere la stessa sorte quanto a inefficacia verso il creditore vittorioso. Ancora più di recente, l’ordinanza n. 20425/2026 ha specificato che, nell’azione revocatoria contro un trust autodichiarato, l’oggetto della domanda non è il singolo bene ma la reintegrazione della garanzia patrimoniale generica del creditore, il che rileva anche quando lo strumento aggredito è una fondazione anziché un trust in senso proprio. Sul fronte più tradizionale del fondo patrimoniale, l’ordinanza n. 27178/2025 ha chiarito che il creditore vittorioso in revocatoria non deve nemmeno dimostrare la consapevolezza dell’estraneità del debito ai bisogni della famiglia, mentre la sentenza n. 28593/2024 ha precisato che l’accoglimento della revocatoria contro l’atto istitutivo travolge il vincolo di destinazione ma non necessariamente i successivi atti di disposizione a favore di terzi in buona fede, un distinguo che vale anche per le fondazioni con patrimoni parzialmente ridistribuiti ai beneficiari.

Infine, sul piano procedurale, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 21271/2025, sono tornate sulla cosiddetta “prova di resistenza” nel contraddittorio preventivo, chiarendo che le difese del contribuente possono essere considerate irrilevanti solo se totalmente inidonee, con una valutazione ex ante, a determinare un esito diverso del procedimento: un principio che rafforza la difesa di chi, ricevuta la comunicazione di irregolarità, fornisce elementi concreti e specifici sulla governance della fondazione, e non semplici affermazioni generiche. Sullo stesso versante procedurale, l’ordinanza n. 16940/2025 ha ricordato che, quando l’accertamento si fonda su presunzioni gravi, precise e concordanti — come spesso accade proprio nelle contestazioni di interposizione riferite alle fondazioni — non sempre sussiste un obbligo di contraddittorio preventivo autonomo, il che rende ancora più importante fornire tutti gli elementi difensivi già in sede di risposta alla comunicazione di irregolarità, senza confidare in un contraddittorio successivo che potrebbe non essere dovuto. In una direzione non del tutto lineare, le sentenze nn. 839/2024 e 837/2024 hanno affermato che il diritto al contraddittorio si considera comunque rispettato anche quando, a seguito di un accesso breve, l’amministrazione redige solo un verbale sintetico di primo accesso: un orientamento che riduce le garanzie procedurali del contribuente e che rende ancora più necessario, per chi gestisce una fondazione di famiglia, giocare d’anticipo con una documentazione già pronta, invece di attendere di poterla presentare in un contraddittorio formale che potrebbe risultare più limitato del previsto.

Il quadro complessivo che emerge da queste pronunce è coerente: da un lato la Cassazione tributaria continua ad ampliare gli strumenti a disposizione del Fisco per superare lo schermo formale di enti e strutture patrimoniali prive di sostanza reale; dall’altro la giurisprudenza civile estende in modo speculare la tutela dei creditori contro le stesse strutture, quando usate per sottrarre garanzie patrimoniali. Chi difende una fondazione di famiglia deve conoscere entrambi i fronti, perché gli argomenti che salvano la fondazione davanti al giudice tributario (autonomia gestionale, reale scopo statutario, assenza di ingerenza) sono spesso gli stessi che vanno dimostrati, con le stesse prove, davanti al giudice civile in sede di revocatoria.

Cosa può fare lo Studio Monardo

E voi, concretamente, cosa fate quando arriva una comunicazione di irregolarità legata a una fondazione di famiglia?

  1. Analizziamo la comunicazione e la qualifichiamo, distinguendo se si tratta di un errore materiale riscontrabile o di una contestazione di merito sulla reale autonomia della fondazione.
  2. Ricostruiamo la governance effettiva dell’ente esaminando atto costitutivo, statuto e verbali dell’organo di gestione per verificare se sussistono elementi di ingerenza del fondatore o dei beneficiari.
  3. Verifichiamo la posizione fiscale di ciascun soggetto coinvolto — fondazione, fondatore, singoli beneficiari — per capire su chi ricade effettivamente l’obbligo dichiarativo contestato.
  4. Predisponiamo l’istanza di autotutela o la memoria di chiarimenti da presentare all’ufficio entro il termine, allegando la documentazione probatoria raccolta.
  5. Valutiamo la convenienza della regolarizzazione con sanzione ridotta rispetto all’apertura di un contenzioso, calcolando costi, tempi e probabilità di successo.
  6. Verifichiamo in parallelo l’esposizione debitoria del fondatore verso terzi, per anticipare eventuali azioni revocatorie civili collegate alla stessa fondazione.
  7. Impostiamo il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria quando la contestazione non si risolve in via bonaria, curando ogni grado del giudizio con la stessa linea difensiva.
  8. Coordiniamo i profili bancari e patrimoniali internazionali, quando il patrimonio della fondazione è collocato all’estero, con i corrispondenti locali del nostro staff multidisciplinare.
  9. Rivediamo lo statuto e la governance della fondazione per il futuro, per ridurre il rischio che le stesse contestazioni si ripresentino nelle annualità successive.
  10. Assistiamo la fondazione anche nei rapporti con l’Agente della riscossione, se la posizione non si chiude in fase di comunicazione e sopraggiunge la cartella di pagamento.
  11. Prepariamo la difesa civile in parallelo a quella fiscale e curiamo l’interlocuzione con i corrispondenti bancari e fiduciari esteri, quando emergono segnali di una possibile azione revocatoria da parte di creditori del fondatore o quando la fondazione detiene rapporti finanziari fuori dall’Italia, evitando che le due linee difensive risultino scollegate.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questa materia pesa in particolare il ruolo di coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: la valutazione di una fondazione di famiglia, specie quando il patrimonio è collocato all’estero o coinvolge rapporti bancari internazionali, richiede la lettura congiunta di avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo, non consulenze separate e scollegate tra loro. A questo si affianca la qualifica di cassazionista, che garantisce continuità della strategia difensiva dal primo confronto con l’ufficio fino, se necessario, all’ultimo grado di giudizio davanti alla Corte di Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea argomentativa dall’inizio alla fine. Quando la vicenda della fondazione si intreccia con un’esposizione debitoria più ampia del fondatore — situazione tutt’altro che rara quando il patrimonio conferito rappresenta una parte significativa dei suoi averi — pesano anche le altre competenze certificate dello Studio: la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) consente di valutare, se necessario, percorsi di composizione della crisi che tengano conto anche dei beni conferiti in fondazione, mentre il ruolo di fiduciario OCC e quello di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) diventano rilevanti quando il fondatore è anche un imprenditore la cui difficoltà finanziaria ha originato, o rischia di originare, le contestazioni sulla fondazione stessa. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavora sullo stesso fascicolo evita che questi profili — fiscale, civile, bancario, della crisi d’impresa — vengano gestiti da consulenti diversi e scollegati, con il rischio che uno risolva un problema aprendone involontariamente un altro.

  • Conviene modificare lo statuto della fondazione dopo aver ricevuto una comunicazione? Spesso sì, ma solo dopo aver chiuso la posizione relativa al periodo contestato: intervenire sullo statuto durante una contestazione in corso può essere letto dall’ufficio come un tentativo di “correggere il tiro” proprio a seguito del controllo, mentre una revisione della governance impostata a mente fredda, una volta chiusa la partita, rafforza la fondazione per il futuro senza alimentare sospetti sul passato.

Chiusura

Le tre cose da ricordare: una comunicazione di irregolarità su una fondazione di famiglia va letta subito per capire se contesta un errore materiale o la sostanza stessa dell’ente; il fronte fiscale e quello dei creditori sono due partite distinte che vanno seguite in parallelo, non una alla volta; e il tempo per costruire una difesa efficace, quasi sempre, è quello — breve — indicato nella comunicazione stessa, non quello, molto più lungo e costoso, del contenzioso che segue se si lascia scadere il termine. Una fondazione di famiglia ben gestita e correttamente documentata può reggere a questi controlli; una fondazione trattata come un contenitore formale, senza reale autonomia, difficilmente regge, e proprio per questo la materia va affrontata con competenze fiscali e bancarie che lavorino insieme fin dal primo giorno — la ragione per cui lo Studio Monardo segue questi dossier con un unico staff coordinato in diritto bancario e tributario.

Vale infine un ultimo avvertimento pratico: una comunicazione di irregolarità che coinvolge una fondazione di famiglia raramente riguarda un solo anno d’imposta o un solo componente della famiglia in modo isolato. Il modo in cui si risponde alla prima contestazione diventa, quasi sempre, il precedente su cui si baserà — nel bene o nel male — la gestione delle annualità successive e degli altri beneficiari coinvolti nello stesso ente. Costruire da subito una risposta solida, documentata e coerente con l’intera storia della fondazione non serve solo a chiudere il caso specifico: serve a impostare correttamente tutto ciò che verrà dopo.

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