Comunicazione Di Irregolarità Ad Amministratore Di Società: Cosa Fare E Difesa Legale

Una comunicazione di irregolarità che arriva nella casella PEC della società non è un semplice sollecito amministrativo: è l’inizio di una sequenza temporale precisa, scandita da termini che, se ignorati, trasformano un controllo automatizzato in una cartella esattoriale e, nei casi più gravi, in un’indagine penale-tributaria a carico di chi ha firmato i bilanci. Chi sa esattamente cosa succede dopo, e quando, agisce nella finestra giusta invece di subire la procedura passo dopo passo. Nelle righe che seguono ricostruiamo l’intera cronologia — dal giorno zero della comunicazione fino all’eventuale accertamento della responsabilità personale dell’amministratore — indicando per ciascuna tappa i termini perentori, le difese disponibili e quelle ormai precluse.

Il tema è espressamente fiscale e tributario: riguarda la disciplina della liquidazione automatizzata delle dichiarazioni (art. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973), la riscossione a mezzo ruolo, la responsabilità personale dell’amministratore per le imposte non versate (art. 36 DPR 602/1973) e, quando le soglie lo richiedono, i reati tributari di omesso versamento previsti dal D.Lgs. 74/2000. Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, condizione che consente di affrontare nello stesso fascicolo il profilo fiscale della comunicazione, quello societario della responsabilità gestoria e, quando necessario, il coordinamento con la difesa penale-tributaria — tre piani che nella pratica degli amministratori di società raramente restano separati.

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La mappa temporale della procedura

Dal giorno in cui la comunicazione di irregolarità viene notificata alla società fino all’eventuale accertamento della responsabilità personale dell’amministratore possono trascorrere da pochi mesi a diversi anni, a seconda delle scelte compiute in ciascuna tappa. La procedura non è un binario unico: si biforca a seconda che la società paghi, rateizzi, resti inerte oppure impugni; e si biforca ulteriormente a seconda che le somme contestate riguardino imposte dirette, IVA o ritenute, perché su questi ultimi due fronti si innesta l’eventuale rilevanza penale. Nella tabella che segue sintetizziamo le tappe principali, ciascuna sviluppata in un paragrafo dedicato più avanti.

TappaMomentoTermine attivatoCosa è ancora possibile fare
1. Comunicazione di irregolaritàGiorno 0Nessun termine decadenziale immediatoVerificare i dati, chiedere autotutela, preparare i chiarimenti
2. Finestra di pagamento agevolatoGiorni 1-30 dal ricevimento30 giorni per la riduzione delle sanzioniPagare con sanzione ridotta (1/3 o 2/9 a seconda dei casi), rateizzare, contestare in autotutela
3. Silenzio e prime valutazioni interneGiorni 31-60Nessun termine ulteriore, ma l’Ufficio valuta l’iscrivibilità a ruoloRegolarizzazione tardiva con sanzioni piene, verifica della posizione dell’amministratore
4. Iscrizione a ruolo e cartellaOltre il giorno 6060 giorni dalla notifica della cartella per pagare o ricorrereRateizzazione con l’Agente della riscossione, ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
5. Bivio dell’amministratoreDalla cartella in poiValutazione della responsabilità personale ex art. 36 DPR 602/1973 e art. 2476 c.c.Dimostrare l’assenza di distrazioni, la diligenza gestoria, l’insussistenza dei presupposti
6. Soglie penaliSe ritenute/IVA superano le soglie di leggeNotizia di reato, indagini preliminariDifesa penale-tributaria, causa di non punibilità per pagamento del debito
7. Accertamento della responsabilità personaleDopo la fase di riscossione verso la societàTermini di decadenza dell’accertamento (art. 43 DPR 600/1973)Contestare i presupposti soggettivi e oggettivi della responsabilità
8. Contenzioso tributarioDopo l’eventuale impugnazioneTempi medi 18-30 mesi in primo gradoIstruttoria, memorie, eventuale appello in Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado

La colonna centrale è quella che l’amministratore deve tenere sempre sott’occhio: ogni termine indicato è calcolato secondo le regole ordinarie, comprensive della sospensione feriale dei termini processuali, in vigore dal 1° al 31 agosto di ogni anno — nessun altro periodo dell’anno sospende il decorso.

Perché la tabella distingue termini “propri” della società e termini che, di fatto, riguardano già la persona dell’amministratore. Nelle prime tappe (comunicazione di irregolarità, cartella) l’interlocutore formale dell’Amministrazione è la società, in quanto soggetto passivo d’imposta; ma già da queste fasi iniziali le scelte compiute — pagare, rateizzare, lasciare correre — producono effetti che si ripercuotono, spesso mesi o anni dopo, sulla sfera personale di chi ha amministrato. È un aspetto che distingue nettamente questa materia da altre vicende debitorie: qui il soggetto che compie le scelte operative (l’amministratore) non coincide sempre con il soggetto che ne sopporta, in prima battuta, le conseguenze patrimoniali (la società), e proprio questo scarto genera la necessità di guardare all’intera timeline, e non alla sola tappa in corso, per valutare correttamente ogni decisione. Un amministratore che decide di non pagare la comunicazione di irregolarità perché “tanto è un debito della società” sta, in realtà, aprendo la sequenza che può condurre, diverse tappe più avanti, a una pretesa diretta nei suoi confronti.

Giorno 0: la comunicazione di irregolarità e la sua natura giuridica

Cosa succede. La comunicazione di irregolarità (comunemente detta “avviso bonario”) è l’esito di un controllo automatizzato (art. 36-bis DPR 600/1973) o di un controllo formale (art. 36-ter DPR 600/1973) sulla dichiarazione presentata dalla società. L’Agenzia delle Entrate confronta i dati dichiarati con quelli in proprio possesso — versamenti F24, dati di terzi, certificazioni uniche — e, se emerge uno scostamento, invia alla società (di regola via PEC, all’indirizzo del legale rappresentante) un prospetto che espone l’imposta ritenuta dovuta, gli interessi e le sanzioni. Non è un atto impositivo in senso proprio: è un invito a regolarizzare, che precede — ma non sostituisce — l’eventuale iscrizione a ruolo.

La norma. L’art. 36-bis riguarda la liquidazione automatizzata (errori di calcolo, difformità tra dichiarazione e versamenti); l’art. 36-ter riguarda il controllo formale, più approfondito, che può richiedere la produzione di documenti giustificativi entro un termine assegnato dall’Ufficio. La distinzione non è teorica: cambia il trattamento sanzionatorio della fase successiva e, in alcuni casi, la stessa impugnabilità dell’atto.

I termini che si attivano. Dalla data di recapito della comunicazione decorre il termine di 30 giorni per usufruire della riduzione delle sanzioni in caso di pagamento; per il controllo formale ex art. 36-ter, il termine per fornire i documenti richiesti è invece quello indicato nella comunicazione stessa (generalmente 30 giorni), distinto da quello per il pagamento agevolato successivo all’esito del controllo. Questi 30 giorni sono il primo termine perentorio dell’intera procedura: chi lo lascia scadere senza intervenire perde la possibilità di beneficiare della sanzione ridotta e vede la posizione avviarsi verso l’iscrizione a ruolo.

Cosa può fare il debitore ora. In questa fase l’amministratore può: verificare la correttezza dei dati contestati confrontando dichiarazione, F24 versati e certificazioni uniche emesse dai sostituti d’imposta; presentare istanza di autotutela se emerge un errore materiale dell’Ufficio (doppio conteggio, versamento non abbinato, credito d’imposta non riconosciuto); oppure predisporre il pagamento nel termine agevolato. Sono ancora precluse, in questa fase, le azioni giudiziarie: la giurisprudenza tributaria più recente ha chiarito che l’impugnazione della comunicazione di irregolarità è una facoltà, non un onere — non è quindi obbligatorio ricorrere subito, ma è comunque opportuno reagire con un intervento formale, perché il silenzio consuma il termine agevolato.

L’errore tipico di questa fase. L’errore più frequente è trattare la comunicazione come corrispondenza ordinaria e demandarne la lettura a un dipendente amministrativo senza informare tempestivamente chi ha la responsabilità gestoria: il termine di 30 giorni corre dalla data di recapito, non dalla data in cui l’amministratore ne prende effettiva conoscenza.

Quanto dura realmente. Nella prassi degli uffici, tra l’invio della comunicazione e l’eventuale iscrizione a ruolo per mancato pagamento trascorrono in media 4-8 mesi, ma il termine dei 30 giorni per la riduzione delle sanzioni resta fisso indipendentemente dai tempi interni dell’Ufficio.

Un chiarimento preliminare, prima di entrare nel dettaglio della prima tappa. La comunicazione di irregolarità, pur essendo l’atto da cui muove l’intera vicenda ricostruita in questo articolo, non è quasi mai un evento isolato nella vita di una società: nella maggior parte dei casi arriva dopo mesi in cui i dati contabili e i versamenti si sono progressivamente disallineati, spesso senza che nessuno all’interno della struttura amministrativa se ne sia accorto prima che fosse l’Agenzia delle Entrate a segnalarlo. Comprendere questo aspetto aiuta a inquadrare correttamente il primo passo da compiere: non si tratta soltanto di rispondere alla singola comunicazione, ma di verificare se lo scostamento segnalato sia un episodio isolato o il sintomo di una prassi amministrativa da correggere strutturalmente, per evitare che la stessa dinamica si ripresenti nei periodi d’imposta successivi.

Un dettaglio spesso trascurato: la differenza pratica tra 36-bis e 36-ter incide sulla strategia difensiva fin dal primo giorno. Nel controllo automatizzato ex art. 36-bis, il confronto è aritmetico: l’Ufficio incrocia i dati dichiarati con quelli già in suo possesso (versamenti F24, precedenti dichiarazioni, dati trasmessi da terzi) senza margini di apprezzamento, per cui l’errore, se esiste, è quasi sempre riconducibile a un mancato abbinamento tra flussi informativi già disponibili all’Amministrazione: un versamento effettuato con codice tributo errato, una compensazione non transitata correttamente, un credito d’imposta maturato in anno precedente e non riportato nel cassetto fiscale della società. Nel controllo formale ex art. 36-ter, invece, l’Ufficio richiede la produzione di documenti giustificativi — fatture, contratti, prospetti di ammortamento, certificazioni — e valuta la loro coerenza con quanto dichiarato: qui l’errore, quando esiste, riguarda più spesso una documentazione formalmente incompleta piuttosto che un dato oggettivamente sbagliato, ed è quindi recuperabile fornendo all’Ufficio, nel termine assegnato, ciò che inizialmente mancava. Distinguere le due ipotesi fin dalla lettura della comunicazione permette di scegliere lo strumento difensivo corretto invece di procedere per tentativi: presentare una memoria istruttoria quando servirebbe un’istanza di autotutela, o viceversa, fa perdere tempo prezioso proprio nella finestra dei 30 giorni.

La forma della comunicazione merita altrettanta attenzione del suo contenuto. Una comunicazione priva degli elementi minimi richiesti dalla prassi amministrativa — l’indicazione puntuale delle norme applicate, il dettaglio analitico delle voci contestate, il recapito e le modalità per il contraddittorio — espone l’Ufficio a un rilievo di illegittimità che, sebbene non sempre determinante nella fase amministrativa, può diventare un argomento difensivo solido nell’eventuale, successivo contenzioso sulla cartella: la giurisprudenza tributaria valorizza da tempo la funzione di garanzia partecipativa che la comunicazione di irregolarità è chiamata a svolgere prima dell’iscrizione a ruolo.

Entro 30 giorni: la finestra del pagamento agevolato

Cosa succede. Se la società (o l’amministratore in sua vece) decide di pagare quanto richiesto entro il termine, le sanzioni sono ridotte: a un terzo del minimo per le somme dovute a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis, ai due terzi per quelle dovute a seguito di controllo formale ex art. 36-ter. È inoltre possibile richiedere la rateizzazione dell’importo, con un piano che può estendersi fino a un massimo di rate trimestrali previsto dalla normativa vigente, mantenendo comunque il beneficio della sanzione ridotta se il pagamento della prima rata avviene nel termine.

La norma. Gli artt. 2 e 3-bis del D.Lgs. 462/1997 disciplinano la riscossione delle somme dovute in base ai controlli automatizzati e formali, incluse le modalità di rateizzazione e le conseguenze del mancato pagamento anche di una sola rata.

I termini che si attivano. Il termine di 30 giorni è perentorio ai fini della riduzione sanzionatoria: decorso inutilmente, l’Ufficio procede all’iscrizione a ruolo delle somme con le sanzioni piene. Se si opta per la rateizzazione, il mancato pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di quella successiva comporta la decadenza dal beneficio e l’iscrizione a ruolo del residuo, con sanzioni applicate per intero.

Cosa può fare il debitore ora. In questa finestra l’amministratore può ancora scegliere tra più strade con margini di manovra reali: pagare integralmente approfittando della sanzione ridotta; rateizzare, distribuendo l’onere finanziario senza perdere il beneficio; oppure, se ritiene la pretesa infondata, presentare istanza di autotutela documentata, che sospende di fatto (pur senza obbligo di legge) l’ulteriore corso della procedura in attesa di riscontro dall’Ufficio. È qui che la scelta gestionale dell’amministratore pesa di più sull’esito finale, perché una regolarizzazione tempestiva riduce sensibilmente la base imponibile della successiva, eventuale, contestazione di responsabilità personale.

L’errore tipico di questa fase. Confidare in un’autotutela presentata senza attendere riscontro scritto dall’Ufficio, lasciando scadere nel frattempo il termine dei 30 giorni: se l’autotutela non viene accolta prima della scadenza, il beneficio della sanzione ridotta è comunque perso, salvo diversa valutazione dell’Ufficio caso per caso.

Quanto dura realmente. La risposta a un’istanza di autotutela richiede mediamente 60-90 giorni, un tempo superiore al termine di 30 giorni per il pagamento agevolato: per questo motivo, quando i dati contestati sono davvero incerti, è opportuno valutare comunque un pagamento “prudenziale” o una rateizzazione, riservandosi eventuali azioni di rimborso successive.

Un esempio numerico chiarisce la meccanica della riduzione. Ipotesi: la comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis riporta un’imposta non versata di 18.750 euro, sanzione ordinaria del 30% pari a 5.625 euro, interessi di 412 euro, per un totale di 24.787 euro. Se la società paga entro il trentesimo giorno, la sanzione si riduce a un terzo (1.875 euro anziché 5.625 euro), portando il totale dovuto a 21.037 euro: un risparmio di 3.750 euro rispetto all’importo che sarebbe stato preteso con la cartella. Se lo stesso importo viene invece dilazionato in otto rate trimestrali, mantenendo il beneficio grazie al pagamento tempestivo della prima rata, il risparmio sanzionatorio resta identico, ma l’esborso si distribuisce su ventiquattro mesi: una differenza che, per una società con tensioni di cassa, può fare la differenza tra la regolarizzazione e l’inadempimento che innesca l’intera sequenza successiva.

Un ultimo aspetto operativo riguarda la comunicazione interna tra amministrazione societaria e organo gestorio. Molte società di dimensioni medio-piccole affidano la gestione degli adempimenti fiscali correnti a un consulente esterno o a un dipendente amministrativo, senza che sia stato definito un protocollo chiaro su come e quando le comunicazioni ricevute dall’Agenzia delle Entrate debbano essere inoltrate all’amministratore. È una lacuna organizzativa che, alla luce di quanto descritto in questo articolo, andrebbe colmata prima ancora che si presenti la necessità: un semplice accordo interno per cui ogni comunicazione dall’Amministrazione finanziaria venga girata all’amministratore entro 48 ore dal ricevimento è sufficiente, nella maggior parte dei casi, a garantire che i termini di trenta e sessanta giorni descritti in questo articolo non vengano mai consumati per un difetto di comunicazione interna piuttosto che per una scelta consapevole.

Attenzione alla rateizzazione “silenziosa”. Un errore ricorrente consiste nel considerare la rateizzazione come un’opzione che, una volta scelta, non richiede più sorveglianza. Non è così: il mancato pagamento anche di una sola rata successiva alla prima, oltre il termine di scadenza della rata seguente, fa decadere automaticamente il piano e comporta l’iscrizione a ruolo dell’intero residuo con le sanzioni piene, senza necessità di un ulteriore avviso da parte dell’Ufficio. Per questo motivo, chi opta per la rateizzazione dovrebbe programmare un controllo periodico delle scadenze, idealmente affidato alla stessa persona che ha gestito il primo adempimento, per evitare che il piano decada per una semplice dimenticanza organizzativa.

Dal giorno 31 al 60: il silenzio e le prime valutazioni sulla posizione dell’amministratore

Cosa succede. Trascorso il termine agevolato senza pagamento né rateizzazione, l’Ufficio predispone l’iscrizione a ruolo delle somme dovute, con sanzioni piene (30% per le imposte non versate ex art. 13 D.Lgs. 471/1997, salvo riduzioni specifiche) e interessi maturati. È in questa fase, ancora interna all’Amministrazione, che iniziano a delinearsi le condizioni di fatto che potranno successivamente essere valutate ai fini della responsabilità personale dell’amministratore: capitale sociale, patrimonio aggredibile della società, eventuali segnali di cessazione dell’attività o di distrazione di beni.

La norma. L’iscrizione a ruolo segue le regole ordinarie del D.P.R. 602/1973 in materia di riscossione; l’affidamento del ruolo all’Agente della riscossione è propedeutico alla formazione della cartella di pagamento.

I termini che si attivano. Non decorrono in questa fase termini decadenziali a carico del contribuente, ma l’Ufficio è comunque soggetto ai termini generali di decadenza dell’azione accertatrice previsti dall’art. 43 DPR 600/1973 (di regola, il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione), termine che condiziona anche la successiva, eventuale, azione nei confronti dell’amministratore per responsabilità personale.

Cosa può fare il debitore ora. In questo intervallo la società può ancora regolarizzare spontaneamente la propria posizione tramite ravvedimento operoso, se i presupposti normativi lo consentono, oppure predisporre la documentazione difensiva in vista della cartella. È il momento in cui l’amministratore dovrebbe già valutare, con l’assistenza di un professionista, se la propria condotta gestoria presenti profili di rischio personale — distrazioni di liquidità, pagamenti preferenziali ad altri creditori, mancata conservazione delle scritture contabili — perché questi elementi, se presenti, orienteranno in seguito l’eventuale azione di responsabilità.

L’errore tipico di questa fase. Ritenere che, non essendo ancora arrivata la cartella, la posizione sia “congelata”: in realtà è proprio in questo intervallo che si consolidano — o si dissolvono — gli elementi di fatto che l’Amministrazione userà, mesi dopo, per valutare se procedere anche contro l’amministratore personalmente.

Quanto dura realmente. Tra la scadenza del termine agevolato e la notifica della cartella trascorrono in media 6-18 mesi, con tempi variabili a seconda dell’ambito territoriale e del carico di lavoro dell’Agente della riscossione.

Cosa conviene fare, concretamente, in questo intervallo silenzioso. Molti amministratori, non ricevendo comunicazioni ulteriori dopo la scadenza del termine agevolato, interpretano il silenzio come segnale che la vicenda si sia “raffreddata”. È l’interpretazione opposta a quella corretta: il silenzio dell’Amministrazione in questa fase è solo tempo tecnico necessario alla formazione del ruolo, non un’indicazione di rinuncia alla pretesa. Un impiego produttivo di questo intervallo consiste nel predisporre, con calma e senza la pressione di un termine imminente, la documentazione che servirà sia per un’eventuale rateizzazione sia per un eventuale ricorso: registri IVA, libro giornale, estratti conto bancari del periodo contestato, verbali assembleari relativi a distribuzioni di utili o operazioni straordinarie. Arrivare alla notifica della cartella con questo materiale già organizzato comprime sensibilmente i tempi di reazione nei 60 giorni successivi, che altrimenti si consumano in gran parte nella sola raccolta documentale.

In questa fase può inoltre essere utile un monitoraggio proattivo tramite il cassetto fiscale della società, che spesso anticipa, con l’indicazione dello stato della pratica, l’imminente formazione del ruolo prima ancora della notifica formale della cartella: un controllo periodico di questo strumento consente di non farsi cogliere impreparati, così come la verifica periodica di eventuali comunicazioni pervenute all’indirizzo PEC della società, spesso non monitorato con la stessa costanza della posta elettronica ordinaria.

Oltre il giorno 60: l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento

Cosa succede. Formato il ruolo, l’Agente della riscossione notifica la cartella di pagamento alla società, di regola tramite PEC al legale rappresentante. La cartella cristallizza l’importo dovuto (imposta, sanzioni piene, interessi, aggio di riscossione) e costituisce titolo esecutivo.

La norma. Artt. 25 e ss. D.P.R. 602/1973 per la formazione e notifica della cartella; art. 19 D.Lgs. 546/1992 per l’elenco degli atti impugnabili, tra cui la cartella di pagamento rientra espressamente.

I termini che si attivano. Dalla notifica della cartella decorrono 60 giorni per pagare integralmente, richiedere la rateizzazione all’Agente della riscossione oppure proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria. Questo termine è perentorio: la sua inosservanza rende la pretesa definitiva e apre la strada alle azioni esecutive (fermo amministrativo, ipoteca, pignoramento). Il termine è soggetto alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto: se scade in questo periodo, o se il periodo interseca il decorso, il computo va effettuato tenendo conto della sospensione di trentuno giorni.

Cosa può fare il debitore ora. La società può richiedere la rateizzazione della cartella (fino a un massimo di rate, con piani ordinari o straordinari in presenza di comprovata difficoltà); può proporre ricorso, contestando vizi di notifica, decadenza dell’azione accertatrice, errori di calcolo o insussistenza del debito; oppure può cercare un accordo transattivo nell’ambito di eventuali procedure di composizione della crisi, se la società versa in difficoltà strutturale. È da questo momento in avanti che il rischio si sposta gradualmente dalla società alla persona dell’amministratore, perché il mancato pagamento della cartella rende concreto e attuale il presupposto per le successive azioni di responsabilità personale.

L’errore tipico di questa fase. Impugnare la cartella contestando solo il merito della pretesa, senza verificare preliminarmente eventuali vizi di notifica o di decadenza, che sono spesso i motivi di ricorso più solidi e rapidi da far valere.

Quanto dura realmente. Il giudizio di primo grado davanti alla Corte di Giustizia Tributaria dura mediamente 18-30 mesi dalla proposizione del ricorso, con variazioni significative tra le diverse Corti territoriali.

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda la rateizzazione della cartella già notificata, che segue regole proprie distinte da quella, più favorevole, prevista per la comunicazione di irregolarità: il piano ordinario può estendersi fino a 72 rate mensili (fino a 120 in presenza di comprovata e grave situazione di difficoltà, secondo la disciplina vigente per la rateizzazione dei carichi affidati all’Agente della riscossione), ma non comporta più alcuna riduzione delle sanzioni, ormai cristallizzate nella misura piena. La rateizzazione a questo stadio ha quindi una funzione esclusivamente dilatoria sul piano finanziario, non più agevolativa sul piano sanzionatorio: una distinzione che l’amministratore deve avere chiara per non confondere gli effetti dei due strumenti, così diversi a seconda della tappa in cui vengono attivati.

Va inoltre segnalato che la notifica della cartella non è sempre l’atto con cui la vicenda prosegue. In alcuni casi, specie quando l’importo è di rilievo o il debitore mostra segnali di irreperibilità patrimoniale, l’Agente della riscossione può notificare direttamente, prima o in luogo di ulteriori solleciti, un’intimazione di pagamento o procedere con misure cautelari (fermo amministrativo dei beni mobili registrati, iscrizione di ipoteca) che, pur non essendo ancora atti esecutivi in senso stretto, anticipano la pressione sul patrimonio sociale e, indirettamente, aumentano la probabilità che l’Amministrazione valuti a breve anche la posizione personale dell’amministratore.

Il bivio dell’amministratore: la responsabilità personale che si affaccia

Cosa succede. Se la società non paga e il suo patrimonio risulta incapiente o insufficiente, l’Amministrazione può valutare l’azione nei confronti dell’amministratore, del liquidatore o dei soci, secondo presupposti diversi a seconda della fase in cui si trova la società. Questo è lo snodo cronologico centrale dell’intera procedura: da qui in avanti la partita non riguarda più solo la società, ma la sfera patrimoniale personale di chi l’ha amministrata.

La norma. L’art. 36 D.P.R. 602/1973 disciplina la responsabilità di liquidatori, amministratori e soci per le imposte dovute dalla società posta in liquidazione: i liquidatori rispondono in proprio se hanno soddisfatto crediti di ordine inferiore a quello tributario o assegnato beni ai soci senza pagare prima le imposte dovute per il periodo della liquidazione e per quelli anteriori; gli amministratori in carica nell’ultimo periodo d’imposta anteriore alla messa in liquidazione rispondono se hanno compiuto operazioni di occultamento di attività sociali; i soci che hanno ricevuto beni in assegnazione rispondono nei limiti del valore ricevuto. Accanto a questa disciplina specifica per la liquidazione, opera l’art. 2476 c.c., che regola l’azione di responsabilità degli amministratori verso la società, i soci e, quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei crediti, verso i creditori sociali, incluso l’Erario.

I termini che si attivano. L’accertamento della responsabilità ex art. 36 D.P.R. 602/1973 richiede un autonomo atto motivato, notificato entro i termini di decadenza previsti per l’accertamento (art. 43 D.P.R. 600/1973), e comunque nel rispetto della prescrizione ordinaria decennale per le azioni di responsabilità civilistica. Ogni termine di decadenza va calcolato considerando la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, che si applica anche alle notifiche e ai ricorsi relativi a questo tipo di atti.

Cosa può fare il debitore ora. L’amministratore destinatario di un atto di accertamento della responsabilità personale può contestare, con ricorso autonomo, sia la sussistenza dei presupposti oggettivi (effettiva distrazione o occultamento di attività, effettivo pagamento preferenziale ad altri creditori) sia quelli soggettivi (dolo o colpa grave nella condotta gestoria, effettiva qualifica di amministratore o liquidatore nel periodo rilevante). L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in ragione del coordinamento di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, segue proprio questo tipo di controversie, in cui il profilo tributario dell’accertamento si intreccia con quello societario della gestione e, talvolta, con la valutazione delle movimentazioni finanziarie contestate. Le difese principali riguardano: la prova dell’assenza di distrazioni (tramite la ricostruzione documentale dei flussi di cassa), la dimostrazione che i pagamenti effettuati rispettavano l’ordine legale dei crediti, l’eccezione di decadenza se l’atto è notificato oltre i termini di legge, e la contestazione della qualifica soggettiva se la persona destinataria non rivestiva più, al momento dei fatti, la carica di amministratore o liquidatore.

L’errore tipico di questa fase. Difendersi limitandosi a contestare l’importo del debito tributario della società, senza attaccare i presupposti specifici della responsabilità personale, che sono autonomi e distinti da quelli della pretesa verso la società.

Quanto dura realmente. Il contenzioso relativo alla responsabilità personale dell’amministratore, quando instaurato con ricorso autonomo, segue gli stessi tempi medi del contenzioso tributario ordinario: 18-30 mesi in primo grado, ulteriori 12-24 mesi in caso di appello.

La posizione cambia a seconda dell’organo di gestione. Se la società è amministrata da un amministratore unico, la responsabilità personale, quando sussistono i presupposti, ricade interamente su di lui, senza margini di ripartizione interna. Se invece la gestione è affidata a un consiglio di amministrazione, occorre distinguere la posizione dei singoli consiglieri: chi ha espresso voto contrario alle operazioni contestate, facendolo constare a verbale, e ne ha dato tempestiva notizia all’organo di controllo, può fornire una prova liberatoria che i consiglieri consenzienti non possono invocare. Questa distinzione, di matrice civilistica (art. 2392 c.c.), rileva anche nella valutazione della responsabilità tributaria personale, perché i presupposti soggettivi richiesti dall’art. 36 D.P.R. 602/1973 — l’aver “compiuto” operazioni di occultamento — presuppongono un ruolo attivo che il consigliere dissenziente, se prova la sua estraneità, può escludere.

Un ulteriore profilo riguarda il rapporto tra responsabilità dell’amministratore e responsabilità dei sindaci o del revisore, quando presenti. Nelle società soggette a controllo sindacale o a revisione legale obbligatoria, la giurisprudenza civilistica riconosce, accanto alla responsabilità dell’organo gestorio, un’autonoma responsabilità dell’organo di controllo che abbia omesso di segnalare tempestivamente irregolarità gestionali rilevanti, incluse quelle di natura tributaria. Questo non esclude né attenua, di per sé, la responsabilità personale dell’amministratore verso l’Erario, che resta autonoma e fondata su presupposti propri, ma può rilevare nei rapporti interni tra gli organi sociali, ad esempio ai fini di un’eventuale azione di regresso, un aspetto che l’amministratore coinvolto in una contestazione di responsabilità tributaria dovrebbe sempre valutare, specie quando la vicenda coinvolge una società di dimensioni tali da prevedere organi di controllo strutturati.

Un secondo profilo riguarda l’amministratore subentrato in prossimità della crisi. Chi assume la carica quando la società è già in difficoltà, senza aver concorso a determinare le condizioni che hanno generato il debito tributario, si trova in una posizione difensiva diversa da chi ha gestito la società per l’intero periodo in cui il debito si è formato: la responsabilità personale richiede infatti che i fatti contestati (distrazioni, occultamenti, pagamenti preferenziali) siano temporalmente riferibili al periodo di effettiva gestione, e non può essere estesa retroattivamente a chi è subentrato solo successivamente, salvo che l’amministratore subentrante abbia a sua volta compiuto atti di distrazione una volta assunta la carica.

Se emergono ritenute o IVA non versate oltre soglia: l’apertura del fronte penale-tributario

Cosa succede. Quando le somme contestate riguardano ritenute certificate non versate o IVA non versata, e superano determinate soglie annuali, la vicenda tributaria si affianca — non sostituisce — un procedimento penale autonomo. Questa tappa non segue necessariamente in sequenza le precedenti: può aprirsi in parallelo, spesso a seguito della trasmissione della notizia di reato da parte dell’Agenzia delle Entrate all’esito del controllo, indipendentemente dallo stato del contenzioso tributario.

La norma. L’art. 10-bis D.Lgs. 74/2000 punisce l’omesso versamento di ritenute certificate per un ammontare superiore a 150.000 euro per periodo d’imposta; l’art. 10-ter punisce l’omesso versamento IVA risultante dalla dichiarazione annuale per un ammontare superiore a 250.000 euro; l’art. 11 punisce la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, quando il contribuente compie atti fraudolenti idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva. La responsabilità penale è personale e ricade sull’amministratore che ha sottoscritto la dichiarazione o gestito i versamenti, non sulla società in quanto tale.

I termini che si attivano. Il termine di versamento rilevante ai fini penali è fissato al 27 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per entrambe le fattispecie di omesso versamento; oltre tale data, in presenza del superamento della soglia, il reato si consuma. Da qui decorrono i termini di prescrizione penale (di regola sei anni, elevabili in caso di atti interruttivi) e i termini processuali propri del procedimento penale, anch’essi soggetti a sospensione feriale, limitata però ai soli termini per il compimento di atti processuali nel periodo 1-31 agosto.

Cosa può fare il debitore ora. La legge prevede una causa di non punibilità per i reati di omesso versamento se il debito tributario, comprese sanzioni e interessi, viene estinto integralmente prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, anche a seguito di procedure conciliative o di rateizzazione, purché il piano venga rispettato. La giurisprudenza penale più recente ha inoltre riconosciuto rilevanza, ai fini della non punibilità o dell’esclusione del dolo, alla comprovata crisi di liquidità non imputabile all’amministratore, quando questi dimostri di aver adottato ogni misura possibile per fronteggiarla, secondo un onere di allegazione e prova particolarmente stringente a suo carico. In questa fase, quando il fascicolo tributario si intreccia con quello penale, diventa determinante il coordinamento tra la difesa fiscale e quella penale-tributaria, per evitare che scelte compiute nel primo procedimento (ad esempio l’adesione a un accertamento) pregiudichino inconsapevolmente la posizione nel secondo.

L’errore tipico di questa fase. Sottovalutare la rilevanza penale confidando esclusivamente sulla difesa tributaria, o viceversa gestire la sola difesa penale senza intervenire sul fronte fiscale, perdendo così la possibilità di estinguere il debito in tempo utile per beneficiare della causa di non punibilità.

Quanto dura realmente. Le indagini preliminari nei reati tributari di omesso versamento durano mediamente 12-18 mesi; l’intero procedimento, fino a sentenza di primo grado, può protrarsi per 24-48 mesi, con tempi ulteriori in caso di impugnazione.

Se scatta il sequestro: la tappa cautelare che accelera i tempi

Cosa succede. Aperto il procedimento penale, la Procura può richiedere al Giudice per le indagini preliminari il sequestro preventivo, anche per equivalente, dei beni dell’amministratore indagato, fino a concorrenza dell’importo del profitto del reato (l’imposta non versata). È una tappa che, a differenza delle altre finora descritte, non segue tempi amministrativi ordinari, ma può sopraggiungere con rapidità, spesso a ridosso dell’iscrizione della notizia di reato.

La norma. Art. 321 c.p.p. per il sequestro preventivo; art. 12-bis D.Lgs. 74/2000 per la confisca, anche per equivalente, del profitto o del prezzo del reato tributario, applicabile anche in sede di sequestro cautelare quando ne ricorrano i presupposti.

I termini che si attivano. Il decreto di sequestro, una volta eseguito, può essere impugnato con richiesta di riesame al Tribunale entro 10 giorni dalla notifica o dall’esecuzione del provvedimento: è uno dei pochi termini dell’intera procedura calcolato in giorni, anziché in mesi, e va rispettato con particolare attenzione perché il Tribunale del riesame decide con un’istruttoria necessariamente rapida.

Cosa può fare il debitore ora. L’amministratore colpito dal sequestro può chiedere il riesame contestando il fumus del reato contestato o l’eccessività dell’importo sequestrato rispetto al profitto effettivo; può inoltre offrire, come già ricordato, l’estinzione del debito tributario come elemento idoneo a incidere sulla stessa permanenza della misura cautelare, quando la legge ricollega all’integrale pagamento la causa di non punibilità. È una delle poche fasi in cui un intervento tempestivo produce effetti quasi immediati sul piano cautelare, a differenza delle tappe tributarie ordinarie, i cui esiti si misurano in mesi.

L’errore tipico di questa fase. Lasciare scadere il termine di 10 giorni per il riesame confidando di poter comunque discutere la vicenda nel merito del processo penale: una volta scaduto, il sequestro resta efficace fino alla conclusione del procedimento, salvo revoca su istanza motivata da fatti sopravvenuti.

Quanto dura realmente. Il Tribunale del riesame decide di regola entro 10 giorni dalla ricezione degli atti; l’eventuale ricorso per cassazione contro l’ordinanza del riesame richiede ulteriori 4-6 mesi.

L’accertamento della responsabilità personale: la fase decisiva

Cosa succede. Conclusa (o ancora pendente, a seconda dei casi) la fase di riscossione verso la società, l’Amministrazione — o, nell’ambito civilistico, la stessa società tramite l’organo di controllo, i soci o, in caso di insolvenza, il curatore — può azionare formalmente la responsabilità personale dell’amministratore. È la tappa in cui confluiscono i due binari, tributario e societario, aperti nelle fasi precedenti.

La norma. Oltre all’art. 36 D.P.R. 602/1973 già richiamato, rileva l’art. 2476, comma 8, c.c., che estende la responsabilità solidale anche al socio che abbia intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i creditori sociali o i terzi; e, quando la società sia stata ridotta a mero schermo utilizzato per finalità elusive, l’art. 37, comma 3, D.P.R. 600/1973, che consente all’Amministrazione di imputare direttamente all’amministratore di fatto i redditi e il relativo debito tributario, superando la forma societaria quando essa risulti meramente apparente.

I termini che si attivano. L’atto di accertamento della responsabilità personale deve essere autonomamente motivato e notificato all’amministratore entro i medesimi termini di decadenza validi per l’accertamento verso la società; il termine per impugnarlo è di 60 giorni dalla notifica, con le stesse regole di sospensione feriale già descritte. Per l’azione civilistica ex art. 2476 c.c., il termine di prescrizione è quello ordinario quinquennale, decorrente dal momento in cui il danno si è manifestato e diviene conoscibile.

Cosa può fare il debitore ora. Grassetta le finestre difensive: in questa fase l’amministratore può ancora contestare l’autonomia motivazionale dell’atto, se privo di una specifica dimostrazione dei presupposti soggettivi e oggettivi della responsabilità e limitato a un mero richiamo al debito della società; può contestare la qualifica soggettiva, dimostrando di aver cessato la carica prima dei fatti contestati o di non aver mai rivestito un ruolo gestorio effettivo; può contestare l’elemento soggettivo, dimostrando diligenza nella gestione e assenza di dolo o colpa grave; e, quando applicabile, può eccepire la decadenza dell’azione se l’atto è tardivo rispetto ai termini di legge. Sono invece precluse, in questa fase, le contestazioni relative al merito del debito tributario della società, se già definitivo per mancata impugnazione tempestiva della cartella: per questo la scelta compiuta nelle tappe precedenti — impugnare o non impugnare la cartella nei 60 giorni — condiziona in modo diretto le difese ancora disponibili in questa fase finale.

L’errore tipico di questa fase. Presentarsi al contenzioso sulla responsabilità personale senza aver conservato la documentazione contabile e bancaria del periodo rilevante: l’onere di dimostrare la correttezza della gestione ricade in larga parte su chi ha amministrato, ed è quasi sempre la carenza documentale, più che il merito della vicenda, a determinare l’esito sfavorevole.

Il peso specifico dell’onere della prova in questa tappa merita un approfondimento a sé. A differenza del contenzioso sulla pretesa impositiva verso la società, dove l’onere di provare i presupposti del debito grava in larga parte sull’Amministrazione, nel giudizio sulla responsabilità personale dell’amministratore l’equilibrio probatorio si sposta: una volta che l’Ufficio ha dimostrato l’esistenza del debito tributario della società e l’incapienza del suo patrimonio, spetta all’amministratore fornire la prova positiva della propria diligenza gestoria — dimostrare, cioè, che i pagamenti effettuati nel periodo rilevante hanno rispettato l’ordine legale dei crediti, che non vi sono state distrazioni di attività sociali, che le scelte compiute in condizioni di difficoltà finanziaria erano ragionevoli e documentate. È un’inversione dell’onere probatorio che rende decisiva, ancora una volta, la disponibilità di una contabilità ordinata e di un estratto conto bancario completo del periodo: senza questi elementi, anche una gestione sostanzialmente corretta rischia di non poter essere dimostrata in giudizio, con conseguenze che la giurisprudenza tende a far ricadere su chi non ha conservato la documentazione, più che su chi contesta la pretesa.

Quanto dura realmente. Il contenzioso su questo tipo di accertamento richiede mediamente 24-36 mesi per giungere a una decisione definitiva, considerando i due gradi di merito davanti alla Corte di Giustizia Tributaria.

Il contenzioso tributario: dal ricorso alla decisione

Cosa succede. Il ricorso proposto contro la cartella o contro l’atto di accertamento della responsabilità personale avvia il giudizio davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente. Segue lo scambio di memorie, l’eventuale fase istruttoria (limitata, nel processo tributario, in assenza di prova testimoniale ordinaria salvo le eccezioni introdotte dalla riforma), l’udienza di trattazione e la decisione.

La norma. D.Lgs. 546/1992, come modificato dalla riforma della giustizia tributaria (L. 130/2022) e dai successivi correttivi, disciplina l’intero procedimento, incluse le regole sulla prova testimoniale scritta ora ammessa in casi specifici e sul giudice monocratico per le controversie di valore contenuto.

I termini che si attivano. Dopo la proposizione del ricorso, l’Ufficio ha 60 giorni per costituirsi; l’udienza viene fissata secondo il calendario della Corte adita; l’eventuale appello va proposto entro 60 giorni dalla notifica della sentenza (o entro sei mesi dalla pubblicazione, se non notificata), sempre computando la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.

Cosa può fare il debitore ora. Durante il giudizio è possibile depositare memorie integrative, produrre documenti a sostegno delle proprie difese, richiedere la sospensione dell’esecutività dell’atto impugnato quando ricorrano i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, e valutare, se disponibile, un accordo conciliativo con l’Ufficio, che riduce le sanzioni e può risultare rilevante anche ai fini della causa di non punibilità nel parallelo procedimento penale, se pendente.

L’errore tipico di questa fase. Non richiedere la sospensione cautelare quando l’atto impugnato è già esecutivo: senza sospensione, l’Agente della riscossione può procedere comunque alle azioni cautelari ed esecutive nelle more del giudizio.

Quanto dura realmente. Come già indicato, 18-30 mesi in primo grado; l’eventuale appello aggiunge mediamente altri 12-24 mesi, con possibilità di ulteriore ricorso per cassazione limitato ai motivi di legittimità.

La stessa procedura, due calendari

Per comprendere quanto la tempestività incida sull’esito, confrontiamo due percorsi ipotetici, con dati numerici non arrotondati a fini puramente dimostrativi.

Calendario A — l’amministratore che agisce alle finestre giuste. Il 14 gennaio la società Alfa Srl riceve la comunicazione di irregolarità per un importo di 47.680 euro relativo a ritenute non versate nell’anno precedente. Il 22 gennaio l’amministratore, informato immediatamente dall’ufficio amministrativo, incarica un professionista di verificare i dati: emerge che 12.300 euro derivano da un errore di abbinamento tra F24 e certificazione unica. Il 3 febbraio viene presentata istanza di autotutela documentata; contestualmente, entro il termine dei 30 giorni (che scade il 13 febbraio), la società paga la parte non contestata (35.380 euro) con sanzione ridotta a un terzo. Il 28 febbraio l’Ufficio accoglie l’autotutela per la quota contestata. La posizione si chiude senza cartella, senza iscrizione a ruolo e senza alcun profilo di responsabilità personale a carico dell’amministratore, perché non si è mai formato un debito residuo esposto a esecuzione.

Calendario B — l’amministratore che lascia correre. Il 14 gennaio la società Beta Srl riceve una comunicazione identica, per lo stesso importo di 47.680 euro. La comunicazione resta nella PEC senza essere inoltrata all’amministratore, impegnato in altre attività. Il termine dei 30 giorni scade il 13 febbraio senza alcun intervento. Il 20 luglio viene notificata la cartella di pagamento, per 47.680 euro di imposta più 14.304 euro di sanzioni piene (30%) e interessi maturati, per un totale di 63.891 euro. Il termine di 60 giorni per pagare o ricorrere, tenendo conto della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, scade il 18 ottobre. Anche questo termine trascorre inutilizzato: nel frattempo la società, in difficoltà di liquidità, ha effettuato pagamenti preferenziali verso alcuni fornitori strategici per continuare l’attività. Diciotto mesi dopo, verificata l’incapienza del patrimonio sociale, l’Agenzia delle Entrate notifica all’amministratore un atto di accertamento della responsabilità personale ex art. 36 D.P.R. 602/1973, contestando proprio i pagamenti preferenziali effettuati in violazione dell’ordine dei crediti. L’amministratore si trova ora a dover difendersi personalmente, con un patrimonio informativo che nel frattempo si è parzialmente disperso, per una vicenda che — nel Calendario A — si sarebbe potuta risolvere nei primi trenta giorni.

Il confronto mostra come lo stesso importo iniziale, gestito con tempistiche diverse, produca esiti radicalmente differenti: nel primo caso la vicenda si esaurisce nella fase amministrativa; nel secondo attraversa tutte le tappe della procedura fino a toccare il patrimonio personale di chi ha amministrato.

Calendario C — quando si aggiunge il fronte penale. Consideriamo un terzo scenario, relativo alla società Gamma Srl, che nell’anno di riferimento non versa IVA per un ammontare di 287.400 euro, superando la soglia di 250.000 euro rilevante ai fini dell’art. 10-ter D.Lgs. 74/2000. Il 27 dicembre dell’anno successivo, termine ultimo per il versamento rilevante ai fini penali, il debito risulta ancora integralmente insoluto: il reato si consuma in questa data. Nei mesi successivi l’Agenzia delle Entrate trasmette la notizia di reato alla Procura; il 14 aprile dell’anno seguente viene notificato all’amministratore un decreto di sequestro preventivo per equivalente su beni personali per un importo corrispondente al profitto del reato. L’amministratore, assistito tempestivamente, presenta istanza di riesame entro il termine di 10 giorni, contestando la quantificazione dell’importo sequestrato (che includeva erroneamente anche sanzioni non ancora definitive, da escludere dal computo del profitto del reato secondo l’orientamento consolidato). Contestualmente, nel procedimento tributario parallelo, la società definisce un piano di rateizzazione da 287.400 euro su 72 rate, di cui le prime dodici vengono puntualmente onorate. Se il piano prosegue regolarmente fino all’integrale estinzione del debito prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, l’amministratore potrà invocare la causa di non punibilità prevista dalla disciplina vigente; se invece il piano si interrompe, il procedimento penale prosegue lungo il proprio calendario autonomo, con tempi di 24-48 mesi fino alla sentenza di primo grado, indipendentemente dallo stato del fronte tributario.

Questo terzo calendario mostra come, superate le soglie penali, la tempestività non riguardi più solo la difesa dalla pretesa tributaria, ma diventi condizione per accedere a un beneficio — la non punibilità — che il legislatore riserva a chi dimostra, con l’estinzione integrale del debito nei tempi previsti, un ravvedimento sostanziale e non solo dichiarato.

I binari paralleli: cosa cambia se l’amministratore attiva un rimedio

La timeline descritta finora rappresenta il percorso “lineare”, quello che si sviluppa quando la società resta inerte. Ma ogni tappa può essere interrotta o deviata dall’attivazione di un rimedio, e ciascun rimedio comporta un proprio calendario.

Se si attiva la rateizzazione della cartella. Il calendario lineare si interrompe: la cartella non diventa titolo per azioni esecutive immediate finché il piano di rateizzazione viene rispettato. Il termine per l’eventuale ricorso resta comunque quello ordinario di 60 giorni dalla notifica della cartella, ma la sua proposizione non è più urgente ai fini di evitare l’esecuzione, perché la rateizzazione già la sospende. Attenzione, però: la rateizzazione non impedisce, di per sé, la successiva valutazione della responsabilità personale dell’amministratore, se il piano viene poi interrotto per mancato pagamento di rate successive.

Se si propone ricorso contro la cartella. Il calendario si sposta sul binario del contenzioso tributario, con i tempi di 18-30 mesi in primo grado già descritti. In pendenza di giudizio, l’esecutività dell’atto non è automaticamente sospesa: occorre una richiesta specifica di sospensione cautelare, che la Corte decide con tempi più rapidi (di regola entro l’udienza fissata a tal fine, spesso entro 60-90 giorni dalla richiesta).

Se emerge la rilevanza penale. Il binario tributario e quello penale procedono in parallelo, con tempistiche autonome: la definizione (anche solo tramite rateizzazione in corso di rispetto) del debito tributario entro l’apertura del dibattimento penale di primo grado può condurre alla non punibilità, ma richiede un coordinamento attento tra i due fascicoli, perché i tempi del procedimento penale non attendono necessariamente l’esito di quello tributario.

Se si attiva un accordo transattivo nell’ambito di una crisi d’impresa. Quando la società versa in stato di crisi conclamata, l’accesso a strumenti di composizione negoziata o ad accordi di ristrutturazione può modificare l’intera sequenza, sospendendo temporaneamente le azioni esecutive e aprendo una finestra negoziale con l’Erario, anch’essa regolata da termini propri e da un calendario distinto rispetto a quello ordinario appena descritto.

Se l’amministratore agisce prima ancora che la società riceva la comunicazione di irregolarità. È il binario più favorevole in assoluto, spesso trascurato perché richiede una sorveglianza proattiva: monitorare periodicamente il cassetto fiscale della società, verificare la coerenza tra F24 versati e dichiarazioni presentate, incrociare le certificazioni uniche emesse con le ritenute effettivamente versate. Chi individua uno scostamento prima ancora che l’Amministrazione lo rilevi può regolarizzare tramite ravvedimento operoso, con sanzioni ridotte in misura ancora più favorevole di quella prevista per la comunicazione di irregolarità, e senza che si apra alcuna delle tappe successive descritte in questo articolo. Questo binario “anticipato” non compare nella timeline principale proprio perché, se percorso con successo, la evita integralmente.

Se la società accede a una procedura di sovraindebitamento o di liquidazione giudiziale. In questo scenario il calendario si sposta su un binario ulteriormente distinto, regolato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: i crediti tributari vengono insinuati al passivo secondo le regole concorsuali, con termini e modalità di verifica proprie, e le eventuali azioni di responsabilità verso l’amministratore possono essere esercitate anche dal curatore o dal liquidatore giudiziale nell’interesse della massa dei creditori, con un termine di prescrizione quinquennale che decorre dalla scoperta del danno da parte degli organi della procedura.

In tutti questi scenari, il principio resta identico: ogni rimedio attivato in tempo utile cambia il calendario successivo; ogni rimedio non attivato lascia proseguire il calendario lineare fino alla sua conclusione più sfavorevole.

Il calcolo esatto dei termini, giorno per giorno

La procedura descritta finora si regge su termini che vanno calcolati con precisione, perché un errore di pochi giorni può vanificare una difesa altrimenti fondata. La tabella seguente riepiloga i termini principali con le rispettive regole di calcolo.

TermineDecorrenzaDurataSospensione feriale applicabile
Pagamento agevolato comunicazione di irregolaritàData di recapito della comunicazione30 giorniNo (termine amministrativo, non processuale)
Documentazione richiesta nel controllo formale (36-ter)Data indicata nella comunicazioneDi regola 30 giorniNo
Pagamento/ricorso contro la cartellaData di notifica della cartella60 giorniSì, dal 1° al 31 agosto
Riesame del sequestro preventivoNotifica o esecuzione del decreto10 giorniNo (termine penale, disciplina propria)
Ricorso contro l’accertamento di responsabilità personaleNotifica dell’atto60 giorniSì, dal 1° al 31 agosto
Appello contro la sentenza di primo gradoNotifica della sentenza (o 6 mesi dalla pubblicazione se non notificata)60 giorniSì, dal 1° al 31 agosto
Estinzione del debito per la non punibilità penaleEntro l’apertura del dibattimento di primo gradoNon applicabile (termine processuale penale distinto)

Un termine che scade il 5 agosto, per un atto soggetto a sospensione feriale, non scade davvero quel giorno: il computo si sospende dal 1° al 31 agosto e riprende a decorrere dal 1° settembre, per il numero di giorni residui che mancavano al 1° agosto. Facciamo un esempio: se la cartella viene notificata il 10 luglio, il termine di 60 giorni per impugnarla, senza sospensione, scadrebbe l’8 settembre; ma poiché nel computo cade l’intero mese di agosto, che si sospende, il termine effettivo slitta all’8 ottobre. Questo calcolo, apparentemente semplice, è uno degli errori più frequenti tra chi gestisce da sé la vicenda senza assistenza tecnica: sottovalutare la sospensione feriale porta talvolta a presentare un ricorso in anticipo, per eccesso di prudenza, perdendo tempo utile che si sarebbe potuto impiegare per rafforzare le difese; più spesso, porta all’errore opposto, calcolando male la scadenza e depositando il ricorso oltre il termine reale.

Le 5 finestre critiche

Nell’intera procedura, cinque momenti determinano in modo sproporzionato l’esito finale rispetto al tempo che richiedono per essere gestiti. Non sono necessariamente le fasi più complesse sul piano tecnico, né quelle che assorbono più risorse professionali: sono, piuttosto, i punti in cui la mancata azione produce effetti sproporzionati rispetto allo sforzo che sarebbe stato necessario per evitarli. Individuarle in anticipo, prima che si presentino, è la vera differenza tra una gestione reattiva della vicenda — che rincorre ogni atto dopo la sua notifica — e una gestione realmente preventiva, capace di anticipare la mossa successiva dell’Amministrazione finanziaria.


  1. I 30 giorni dalla comunicazione di irregolarità. È la finestra più economica da gestire e quella con il rapporto costo-beneficio più favorevole: un intervento tempestivo può chiudere l’intera vicenda senza che si formi mai un debito esposto a esecuzione.



  2. I 60 giorni dalla notifica della cartella. È il momento in cui si decide se contestare i vizi dell’atto o accettarne la definitività: una volta trascorso, gran parte delle difese di merito sulla pretesa verso la società non sono più utilmente spendibili.



  3. Il momento in cui emergono pagamenti preferenziali o distrazioni di liquidità. Non è un termine di legge, ma una finestra operativa: ogni scelta gestionale compiuta quando la società è già in difficoltà finanziaria (pagare un fornitore invece dell’Erario, trasferire beni, ridurre il capitale) diventa potenzialmente rilevante per la futura responsabilità personale.



  4. Il termine del 27 dicembre dell’anno successivo per i versamenti di ritenute e IVA rilevanti ai fini penali. Superata questa data con importi oltre soglia, il reato si consuma: prima di questa data, ogni versamento anche parziale riduce l’esposizione, dopo diventa più complesso (anche se non impossibile, tramite l’estinzione integrale) evitare la rilevanza penale.



  5. L’apertura del dibattimento penale di primo grado, per chi si trova già in un procedimento penale-tributario: è il termine ultimo entro cui l’integrale estinzione del debito consente di beneficiare della causa di non punibilità.


Ciascuna di queste finestre, una volta chiusa, non si riapre: la procedura non prevede meccanismi di recupero equivalenti per chi lascia scadere questi termini, motivo per cui la tempestività dell’intervento resta la variabile più significativa dell’intera vicenda.

Come riconoscere, in concreto, quale finestra si sta per chiudere. Un modo pratico per orientarsi consiste nel chiedersi, ad ogni comunicazione ricevuta dall’Amministrazione o dall’Agente della riscossione, tre cose: da quando decorre il termine indicato (o, se non indicato espressamente, da quando si presume decorra secondo le regole generali appena illustrate); quale conseguenza specifica si produce alla sua scadenza (perdita di un beneficio sanzionatorio, formazione di un titolo esecutivo, consumazione di un reato, decadenza da un’azione); e se la conseguenza è reversibile con uno strumento successivo o definitiva. Applicando sistematicamente questi tre interrogativi a ciascuna delle cinque finestre elencate, si ottiene una mappa di priorità che permette di destinare per prime le risorse — di tempo, di attenzione, di assistenza professionale — alla finestra più vicina alla chiusura, evitando l’errore, frequente in chi affronta la vicenda senza una visione d’insieme, di concentrarsi sulla tappa psicologicamente più allarmante (spesso la cartella, per il suo effetto visivo di importo consolidato) trascurando una finestra antecedente, magari meno appariscente ma più urgente sul piano dei termini.

Le domande sul tempo

È ancora possibile pagare con sanzioni ridotte se sono passati più di 30 giorni dalla comunicazione di irregolarità? No, non tramite la definizione agevolata prevista per quella specifica comunicazione: trascorso il termine, l’unica via resta il ravvedimento operoso, se la dichiarazione non è già stata iscritta a ruolo, oppure il pagamento con sanzioni piene dopo la notifica della cartella.

Quanto tempo ha l’Agenzia delle Entrate per notificare un accertamento di responsabilità personale all’amministratore dopo che la società non ha pagato la cartella? Il termine coincide con quello di decadenza dell’accertamento previsto per la dichiarazione di riferimento (di regola il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione), fermo restando che l’atto deve comunque riguardare fatti e responsabilità riferibili al periodo in cui la persona rivestiva la carica.

Se ho cessato la carica di amministratore prima della notifica della cartella, sono ancora responsabile? La responsabilità personale ex art. 36 D.P.R. 602/1973 riguarda gli amministratori in carica nel periodo d’imposta in cui si sono verificati i fatti contestati (occultamento di attività, distrazioni), non la carica al momento della notifica: la cessazione successiva ai fatti non esclude la responsabilità, ma la cessazione anteriore ai fatti contestati può escluderla, se dimostrata.

Quanto dura, in totale, l’intera vicenda dal ricevimento della comunicazione fino a una decisione definitiva sulla responsabilità personale, se si arriva al contenzioso completo? Considerando le tappe intermedie (comunicazione, cartella, accertamento di responsabilità, doppio grado di giudizio), il percorso completo può richiedere dai 3 ai 5 anni, con variazioni significative a seconda della complessità della vicenda e dei tempi della Corte di Giustizia Tributaria territorialmente competente.

La sospensione feriale si applica anche ai termini per rispondere alla comunicazione di irregolarità? No: la sospensione dal 1° al 31 agosto riguarda i termini processuali (ricorsi, appelli, costituzioni in giudizio), non il termine di 30 giorni per il pagamento agevolato della comunicazione di irregolarità, che è un termine amministrativo e decorre regolarmente anche in agosto, salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione stessa.

Se pago integralmente il debito tributario della società dopo la notizia di reato, il procedimento penale si chiude automaticamente? No, non automaticamente: il pagamento integrale, comprensivo di sanzioni e interessi, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado costituisce causa di non punibilità solo se accertato dal giudice nell’ambito del procedimento; occorre quindi che l’estinzione del debito venga formalmente documentata e fatta valere nella sede penale, non essendo sufficiente il solo pagamento all’Erario senza il relativo riscontro processuale.

Quanto tempo ha la società per impugnare l’atto con cui l’Ufficio nega l’autotutela richiesta sulla comunicazione di irregolarità? Il diniego di autotutela, secondo l’orientamento consolidato, è impugnabile solo in ipotesi limitate (ad esempio quando emergano profili di illegittimità manifesta non rilevabili altrimenti), e comunque nel termine ordinario di 60 giorni dalla comunicazione del diniego: nella maggior parte dei casi, tuttavia, è più efficace attendere l’eventuale cartella e contestare in quella sede il merito della pretesa, cumulando i motivi già esposti in autotutela.

Se la società si estingue per cancellazione dal registro delle imprese prima della notifica dell’atto di responsabilità, l’amministratore può ancora essere raggiunto? Sì: la cancellazione della società non estingue le posizioni di responsabilità personale già maturate in capo a chi l’ha amministrata o liquidata, e la giurisprudenza ammette che l’accertamento prosegua nei confronti di amministratori, liquidatori e soci secondo le regole ordinarie, purché l’atto sia autonomamente motivato e notificato nei termini di decadenza applicabili.

Le pronunce che scandiscono la procedura

Le pronunce più recenti aiutano a comprendere come i giudici, tributari e penali, stiano interpretando le singole tappe della procedura appena descritta.

Sulla tappa della comunicazione di irregolarità e della sua impugnabilità. Cass., sez. trib., ord. 22 maggio 2024, n. 14268, ha ribadito che gli atti con cui l’Amministrazione porta a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva, anche se non espressamente elencati tra quelli impugnabili, possono essere portati davanti al giudice tributario quando esprimono compiutamente le ragioni della pretesa, offrendo così una tutela anticipata a chi preferisce non attendere la cartella.

Sulla facoltatività, e non obbligo, di impugnare gli atti non tipizzati. Cass., sez. trib., ord. 17 ottobre 2024, n. 27000, ha chiarito che impugnare un atto non espressamente indicato dall’art. 19 D.Lgs. 546/1992, ma di natura sostanzialmente impositiva, è una facoltà del contribuente e non un onere: il suo mancato esercizio non preclude la successiva impugnazione dell’atto tipizzato che segue (nel caso deciso, la cartella). Applicato alla comunicazione di irregolarità, il principio conferma che non impugnarla nell’immediato non compromette le difese esperibili in seguito contro la cartella, purché quest’ultima venga poi contestata nei termini.

Sulla tappa dell’accertamento della responsabilità dell’amministratore di fatto. Cass. n. 30638/2025 ha affermato che, quando una società viene ridotta a mero schermo utilizzato per finalità elusive, chi la gestisce di fatto come dominus risponde pienamente dei debiti tributari ai sensi dell’art. 37, comma 3, D.P.R. 600/1973, con traslazione diretta su di lui dei redditi e del debito, a prescindere dalla carica formalmente ricoperta: la sostanza della gestione prevale sulla forma societaria, anche dopo un’eventuale cancellazione dal registro delle imprese se meramente formale.

Sulla responsabilità solidale del socio che si ingerisce nella gestione. Cass., sez. I, ord. 13 dicembre 2025, n. 32545, in tema di società a responsabilità limitata, ha precisato che la responsabilità solidale del socio con gli amministratori ex art. 2476, comma 8, c.c. richiede, sul piano oggettivo, l’accertamento del compimento di un atto di gestione dannoso da parte del socio o della sua consapevole autorizzazione o induzione, e, sul piano soggettivo, l’intenzionalità della condotta: principio rilevante per distinguere, nella prassi, la posizione dell’amministratore formale da quella del socio che si sia ingerito nella gestione senza rivestire cariche.

Sulla causa di non punibilità per omesso versamento IVA in presenza di rateizzazione. Cass. pen., sent. n. 38438/2025, ha affrontato il caso dell’imputato che ha scelto una lunga rateizzazione del debito tributario, chiarendo i presupposti alla luce della nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 87/2024 in tema di crisi di liquidità e non punibilità del reato di omesso versamento IVA.

Sulla crisi di liquidità come causa di non punibilità. La giurisprudenza penale successiva al D.Lgs. 87/2024 ha aperto a esiti assolutori per omesso versamento IVA in presenza di comprovata crisi di liquidità non imputabile all’amministratore, riconoscendo rilevanza alla circostanza che le difficoltà finanziarie non siano state causate da scelte gestionali colpose o dolose.

Sull’onere probatorio della crisi di liquidità. Una successiva pronuncia del 2025 ha precisato che la causa di non punibilità per crisi di liquidità, pur applicabile anche retroattivamente ai fatti pregressi, richiede l’assolvimento di oneri di allegazione e prova particolarmente stringenti da parte dell’imputato, che deve dimostrare sia l’origine non colpevole della crisi sia l’impossibilità di farvi fronte con ogni mezzo disponibile.

Sulla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Cass. pen., sent. 3 dicembre 2025, n. 38974, ha ribadito che, ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 11 D.Lgs. 74/2000, è necessario individuare nella condotta dell’amministratore connotati di artificio, inganno o menzogna idonei a rappresentare ai terzi una riduzione del patrimonio non corrispondente al vero: la sola difficoltà riscontrata dall’Amministrazione nell’attività di riscossione non basta a integrare il reato, occorrendo la prova della natura specificamente fraudolenta dell’atto dispositivo compiuto.

Queste otto pronunce, lette in sequenza, restituiscono il filo conduttore dell’intera procedura descritta in questo articolo: la comunicazione di irregolarità può essere affrontata anche senza ricorso immediato (ord. 14268/2024 e ord. 27000/2024); il mancato pagamento apre la strada, nei casi più gravi, alla responsabilità personale dell’amministratore, tanto più solida quanto più la gestione si sia discostata dalla regolarità formale (Cass. n. 30638/2025, ord. n. 32545/2025); e, quando le soglie penali sono superate, la difesa si gioca sulla dimostrazione della buona fede gestionale e sull’assenza di condotte fraudolente (sent. n. 38438/2025, sent. n. 38974/2025 e la giurisprudenza sulla crisi di liquidità successiva al D.Lgs. 87/2024).

Perché queste pronunce contano più di altre nella pratica quotidiana. Non tutte le sentenze in materia di responsabilità tributaria degli amministratori incidono allo stesso modo sulla gestione concreta di un fascicolo. L’ordinanza n. 27000/2024, ad esempio, ha un effetto pratico immediato: consente a chi riceve la comunicazione di irregolarità di scegliere consapevolmente se attivare subito una tutela giurisdizionale o attendere la cartella senza perdere argomenti difensivi, sciogliendo un dubbio operativo che per anni ha generato incertezza tra i professionisti. La pronuncia n. 30638/2025, dal canto suo, segnala un orientamento in espansione: l’Amministrazione finanziaria, quando riscontra un uso distorto della forma societaria, non si limita più a rincorrere il patrimonio (spesso incapiente) della società, ma risale direttamente a chi ne ha la gestione sostanziale, anche oltre la qualifica formale di amministratore iscritta al registro delle imprese. Per l’amministratore “di comodo” — chi presta il proprio nome senza gestire realmente l’attività — questo orientamento comporta un rischio spesso sottovalutato: la qualifica formale non è né condizione necessaria né sufficiente della responsabilità, che si radica sulla gestione effettiva.

Sul fronte penale, la lettura congiunta delle pronunce sulla crisi di liquidità e sulla sottrazione fraudolenta disegna un perimetro difensivo preciso: chi non versa ritenute o IVA perché sopraffatto da una crisi di liquidità comprovata e non voluta ha oggi, dopo il D.Lgs. 87/2024, argomenti difensivi che in passato non erano riconosciuti con la stessa ampiezza; chi invece compie operazioni volte a occultare artificiosamente il patrimonio per sottrarsi alla riscossione rientra in una fattispecie autonoma (art. 11 D.Lgs. 74/2000) che richiede, secondo la sentenza n. 38974/2025, una prova specifica dell’elemento fraudolento, non desumibile dalla sola difficoltà di recupero incontrata dall’Amministrazione. La distinzione tra le due situazioni — crisi subita e crisi “costruita” per sottrarsi al fisco — è spesso il punto su cui si gioca l’intero esito del procedimento penale, ed è per questo che la ricostruzione documentale delle cause della crisi finanziaria assume un peso probatorio decisivo.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Ogni fase della timeline appena descritta richiede strumenti diversi: lo Studio interviene alla tappa in cui l’amministratore si trova, non secondo un protocollo standardizzato uguale per tutti i casi.

  1. Se sei ancora nei 30 giorni dalla comunicazione di irregolarità, verifichiamo i dati contestati confrontando dichiarazione, versamenti F24 e certificazioni uniche, individuando eventuali errori di abbinamento che giustificano un’istanza di autotutela documentata.
  2. Se la finestra agevolata sta per scadere, predisponiamo il pagamento o la rateizzazione nella forma più adeguata alla liquidità disponibile, preservando la riduzione delle sanzioni.
  3. Se è già stata notificata la cartella, verifichiamo la regolarità della notifica, il rispetto dei termini di decadenza dell’accertamento sottostante e l’esattezza del calcolo di sanzioni e interessi, prima di impostare l’eventuale ricorso.
  4. Se emergono segnali di rischio per la responsabilità personale, ricostruiamo la sequenza dei pagamenti effettuati dalla società nel periodo rilevante, verificando il rispetto dell’ordine legale dei crediti richiesto dall’art. 36 D.P.R. 602/1973.
  5. Se è stato notificato un atto di accertamento della responsabilità personale, impostiamo il ricorso autonomo, contestando presupposti soggettivi e oggettivi, qualifica gestoria e, se ricorre, la decadenza dell’azione.
  6. Se la vicenda coinvolge anche un socio non amministratore, valutiamo la sua posizione alla luce dei criteri di intenzionalità richiesti dall’art. 2476, comma 8, c.c., distinguendo la mera qualità di socio dall’ingerenza gestoria rilevante, ricostruendo con precisione se e quando egli abbia autorizzato o indotto l’atto di gestione dannoso contestato.
  7. Se emerge il superamento delle soglie penali per ritenute o IVA non versate, coordiniamo la strategia tributaria con quella penale, valutando la possibilità di estinguere il debito nei termini utili per la causa di non punibilità e verificando la sussistenza di una crisi di liquidità documentabile non imputabile alla condotta dell’amministratore.
  8. Se il procedimento penale è già aperto, curiamo il raccordo tra il fascicolo fiscale e quello penale, evitando che scelte processuali compiute in un procedimento pregiudichino la difesa nell’altro.
  9. Se la società è coinvolta in una crisi finanziaria strutturale, valutiamo l’accesso a strumenti di composizione negoziata o ad accordi con l’Erario, per modificare la sequenza temporale altrimenti destinata a sfociare nell’esecuzione.
  10. In ogni fase, assistiamo l’amministratore nella conservazione e organizzazione della documentazione contabile e bancaria, elemento decisivo, come mostrato dalla giurisprudenza citata, per dimostrare la correttezza della gestione.

Ognuno di questi dieci strumenti viene attivato secondo la tappa temporale in cui si trova concretamente il caso, non come pacchetto uniforme: un amministratore che ci contatta nei primi giorni dalla comunicazione di irregolarità riceve un intervento diverso, per contenuto e urgenza, rispetto a chi si presenta con un sequestro preventivo già eseguito o con un accertamento di responsabilità personale già notificato. Questa differenziazione, resa possibile dalla ricostruzione cronologica illustrata nell’intero articolo, è la premessa metodologica di ogni intervento: prima di individuare la strategia, occorre collocare con precisione il caso lungo la linea del tempo che abbiamo descritto, perché è da quella collocazione — non da un modello standard — che discendono gli strumenti effettivamente ancora disponibili.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

È proprio il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario a rendere possibile, nei casi di comunicazione di irregolarità e responsabilità dell’amministratore, un’analisi congiunta tra profilo fiscale, profilo societario e — quando le movimentazioni finanziarie contestate lo richiedono — profilo bancario, evitando che la vicenda venga affrontata a compartimenti stagni da professionisti diversi che non comunicano tra loro. La stessa strategia difensiva, impostata fin dalla prima analisi della comunicazione di irregolarità, viene mantenuta con continuità fino all’eventuale giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione, garantendo che le eccezioni sollevate nei primi gradi restino coerenti con quelle proposte in sede di ultimo grado. Lo staff, composto da avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo, consente di affrontare in parallelo la ricostruzione contabile dei fatti contestati e la loro qualificazione giuridica, un’esigenza che nella responsabilità tributaria degli amministratori si presenta in quasi ogni caso concreto.

Chiusura: il tempo è la risorsa più preziosa, e la più sprecata

Nell’intera vicenda ricostruita in questo articolo, il tempo non è un dettaglio procedurale: è la variabile che decide se la storia si chiude nei primi trenta giorni o si trascina per anni fino a toccare il patrimonio personale dell’amministratore. Ogni tappa descritta ha una propria finestra difensiva, e ogni finestra, una volta chiusa, non lascia spazio a rimedi equivalenti.

Proprio perché la materia intreccia il profilo fiscale della comunicazione di irregolarità, quello societario della responsabilità gestoria e, nei casi più gravi, quello penale-tributario, lo Studio Monardo affronta questi fascicoli attraverso il coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, condizione che consente di seguire l’amministratore in ciascuna delle tappe descritte, dalla prima lettura della comunicazione fino all’eventuale contenzioso sulla responsabilità personale.

Riassumendo l’intero percorso ricostruito in questo articolo: la vicenda nasce da un controllo automatizzato o formale che genera una comunicazione di irregolarità (giorno 0); attraversa una finestra di trenta giorni in cui la regolarizzazione agevolata è ancora possibile; prosegue, in caso di inerzia, con l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella, che apre un nuovo termine di sessanta giorni per pagare, rateizzare o ricorrere; può, se il patrimonio sociale risulta incapiente, condurre a un accertamento autonomo della responsabilità personale dell’amministratore, del liquidatore o del socio ingerente; e, quando le soglie di legge sono superate, si affianca a un procedimento penale-tributario autonomo, con propri termini e proprie cause di non punibilità legate all’estinzione tempestiva del debito. In ciascuna di queste tappe, il fattore tempo non è un elemento accessorio della difesa: è la difesa stessa, nella misura in cui ogni finestra procedurale, una volta chiusa, restringe irreversibilmente il ventaglio degli strumenti ancora disponibili.

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