Comunicazione Di Irregolarità Per Dichiarazione Omessa: Cosa Fare E Difesa Legale

Quando conta più quello che dicono i giudici che la lettera della norma

Chi riceve una comunicazione riferita a una dichiarazione mai presentata si trova davanti a un terreno che la sola lettura del Testo Unico non basta a orientare. Il Fisco può muoversi lungo strade diverse — la liquidazione automatizzata, il controllo formale, l’accertamento d’ufficio, la semplice lettera di compliance — e la linea di confine tra ciò che l’Amministrazione deve comunicare prima di agire e ciò che può omettere senza conseguenze è stata tracciata, negli ultimi anni, quasi interamente dalla Corte di Cassazione. Il dato letterale degli articoli 36-bis, 36-ter e 41 del D.P.R. n. 600/1973 dice poco su cosa succeda quando la dichiarazione manca del tutto: a colmare questo vuoto sono intervenute decine di pronunce, spesso in tensione tra loro, che oggi disegnano un quadro molto più articolato di quanto la prassi amministrativa lasci intendere.

In questo articolo ricostruiamo, pronuncia dopo pronuncia, cosa hanno deciso i giudici di legittimità su tre nodi pratici: se una comunicazione di irregolarità sia dovuta anche quando la dichiarazione è omessa, quali termini di accertamento si applicano e come funziona la ricostruzione induttiva del reddito, e quando l’omissione smette di essere un problema amministrativo per diventare un fatto penalmente rilevante. Ciascuno di questi tre nodi, come si vedrà, è stato affrontato dalla Cassazione con pronunce non sempre coerenti tra loro a una prima lettura, ma che una lettura sistematica permette di ricomporre in un quadro difensivo coerente e utilizzabile. La promessa di questa guida è semplice: le decisioni che contano davvero, tradotte in conseguenze pratiche per chi deve decidere come muoversi nei prossimi giorni.

Su questo terreno specifico — dove la difesa si costruisce leggendo le sentenze più che il testo della norma — lo Studio Monardo opera avvalendosi della qualifica di avvocato cassazionista dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: una competenza che permette di seguire la stessa strategia difensiva dal primo grado fino, se necessario, alla Corte di Cassazione, senza soluzione di continuità nell’impostazione giuridica.

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Il quadro normativo in breve

Per orientarsi tra le pronunce serve prima fissare, in sintesi, su quali norme i giudici si sono espressi.

Il controllo automatizzato (art. 36-bis D.P.R. 600/1973 per le imposte dirette, art. 54-bis D.P.R. 633/1972 per l’IVA) è una procedura interamente cartolare: il sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate incrocia i dati della dichiarazione presentata con i versamenti effettuati, corregge errori materiali e di calcolo, verifica detrazioni e crediti. Presuppone, per definizione, che una dichiarazione esista: è sui suoi dati che si fonda il controllo.

Il controllo formale (art. 36-ter D.P.R. 600/1973) va oltre il dato cartolare: richiede riscontri documentali su detrazioni, deduzioni, oneri indicati in dichiarazione, e per questo si accompagna a un invito al contribuente a fornire chiarimenti o documenti prima dell’iscrizione a ruolo.

Quando invece la dichiarazione manca del tutto, o è nulla per vizi di forma previsti dal Titolo I del medesimo decreto, la procedura di riferimento cambia natura: si applica l’accertamento d’ufficio ex art. 41 D.P.R. 600/1973 (e il corrispondente art. 41-bis per l’accertamento parziale, art. 55 D.P.R. 633/1972 in materia IVA). Qui l’Amministrazione non liquida più un dato dichiarato: ricostruisce il reddito complessivo sulla base di qualunque elemento raccolto, potendo avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza normalmente richiesti — le cosiddette presunzioni “supersemplici”.

Sul piano sanzionatorio amministrativo, l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi comporta, oltre alla ricostruzione induttiva, l’applicazione di una sanzione proporzionale all’imposta dovuta, con un minimo fisso quando non risultano imposte da versare (tipicamente compreso tra 250 e 1.000 euro, importo che può essere aumentato fino al doppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili). Se la dichiarazione viene presentata con un ritardo non superiore a novanta giorni rispetto alla scadenza ordinaria, essa è considerata solo tardiva — non omessa — e sconta un trattamento sanzionatorio più mite, assimilabile a quello dell’omesso versamento. Superata questa soglia dei novanta giorni, la dichiarazione tardivamente presentata non produce più l’effetto di “sanare” la posizione come dichiarazione valida ai fini ordinari, pur potendo comunque rilevare, sul piano probatorio, come elemento che l’Ufficio deve considerare nella ricostruzione del reddito effettivo.

A monte di tutto questo, l’Agenzia delle Entrate ha negli ultimi anni intensificato l’invio di lettere di compliance: comunicazioni che segnalano anomalie compatibili con una possibile omessa presentazione (ad esempio quando i dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi trasmessi non trovano corrispondenza in alcuna dichiarazione), invitando il contribuente a regolarizzare spontaneamente prima che scattino i controlli formali. Si tratta di strumenti di derivazione amministrativa, non di atti impositivi, e la loro assenza non produce di per sé effetti sulla validità di un successivo accertamento. A titolo esemplificativo, con un provvedimento del 9 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità con cui vengono messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza le informazioni relative a possibili anomalie nella dichiarazione IVA, segnalando in particolare i casi compatibili con la mancata presentazione, con una dichiarazione priva del quadro riepilogativo delle operazioni attive, oppure con operazioni dichiarate per importi significativamente inferiori a quelli risultanti dalle fatture elettroniche emesse. Ricevere una lettera di questo tipo non equivale a ricevere un accertamento: è, piuttosto, l’ultima occasione utile per regolarizzare spontaneamente la propria posizione, tramite ravvedimento operoso, a condizioni sanzionatorie sensibilmente più favorevoli rispetto a quelle applicabili dopo l’avvio di un controllo formale.

Sul piano dei termini, l’art. 43 D.P.R. 600/1973, come riscritto dalla Legge di Stabilità 2016, distingue nettamente il caso ordinario da quello dell’omissione: cinque anni dalla presentazione della dichiarazione per il caso fisiologico, ma fino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata quando essa manca o è nulla. Sul piano sanzionatorio e penale, infine, l’art. 5 del D.Lgs. 74/2000 punisce l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o IVA quando l’imposta evasa supera determinate soglie, ma — come si vedrà — solo in presenza di un dolo specifico di evasione che la giurisprudenza penale ha progressivamente definito con grande precisione.

L’orientamento consolidato: la comunicazione di irregolarità non “salva” chi non ha dichiarato

Il primo punto fermo, oggi pacifico in Cassazione, è che la comunicazione di irregolarità — nelle sue diverse forme — non è un adempimento generalizzato e automatico, ma un obbligo che sorge solo in presenza di determinate condizioni procedurali, e che quelle condizioni presuppongono quasi sempre l’esistenza di una dichiarazione da controllare. Comprendere questo punto di partenza è essenziale per non impostare la difesa su un presupposto sbagliato fin dal primo motivo di ricorso.

Con l’ordinanza n. 12984/2025, la Suprema Corte ha ribadito che il controllo automatizzato ex art. 36-bis è puramente cartolare: se la dichiarazione del contribuente non presenta incertezze e il debito corrisponde a quanto dichiarato, l’Amministrazione può iscrivere a ruolo senza alcun preavviso. <cite index=”4-1″>La comunicazione diventa obbligatoria solo quando la procedura non si limita a rilevare meri errori materiali ma richiede rettifiche per le quali sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione</cite>. In altre parole: se non c’è dichiarazione, non c’è nemmeno la base su cui misurare quelle “incertezze”, e l’obbligo di interlocuzione preventiva perde il suo presupposto logico.

Questo principio si salda con quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 6248/2024, che ha invece precisato le conseguenze dell’omissione quando la comunicazione era dovuta (perché la dichiarazione esisteva ed emergevano irregolarità): in quel caso, <cite index=”10-1″>l’omessa notifica della comunicazione di irregolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate, prima dell’invio della cartella di pagamento, legittima la riduzione delle sanzioni dal 30% al 10%</cite>, poiché la comunicazione è un atto a contenuto partecipativo il cui mancato invio non travolge la pretesa ma incide sul trattamento sanzionatorio. Tradotto in pratica: quando la dichiarazione è stata presentata e l’omissione riguarda solo l’avviso bonario, la difesa più efficace non è chiedere l’annullamento della cartella, ma la riduzione della sanzione alla misura agevolata.

Un terzo tassello riguarda invece il caso, distinto, del controllo formale ex art. 36-ter: qui la giurisprudenza di merito, richiamando principi consolidati di Cassazione, ha chiarito che la cartella non preceduta dalla comunicazione dell’esito del controllo formale è nulla, perché quella comunicazione assolve a una funzione di garanzia e realizza la necessaria interlocuzione tra Amministrazione e contribuente prima dell’iscrizione a ruolo — a differenza della comunicazione da controllo automatizzato, il cui scopo è solo evitare la reiterazione di errori e la cui omissione non incide sul diritto di difesa. Il principio, calato nella pratica, significa che la sorte dell’atto impositivo dipende in modo decisivo dal tipo di controllo da cui nasce: automatizzato (36-bis), formale (36-ter) o accertamento d’ufficio per omessa dichiarazione (41). Confondere questi tre binari è l’errore difensivo più frequente e più costoso. A completare il quadro, la Cassazione si è pronunciata anche su fattispecie limitrofe che aiutano a comprendere la logica complessiva dell’istituto: con l’ordinanza n. 25146/2025 (13 settembre 2025), pur occupandosi di un adempimento diverso — la dichiarazione di intenti in materia IVA — ha ribadito che l’obbligo di comunicazione posto a presidio di un efficace controllo amministrativo non può essere degradato a violazione meramente formale quando la sua inosservanza ostacola concretamente l’attività di verifica dell’Amministrazione. Il principio, traslato al tema che qui interessa, spiega perché i giudici trattino sempre con particolare rigore l’omessa dichiarazione in sé: non si tratta di un adempimento tra i tanti, ma dello strumento che rende possibile ogni controllo successivo, cartolare o sostanziale che sia.

Infine, un principio trasversale, utile a inquadrare correttamente qualunque comunicazione ricevuta: la Cassazione, con l’ordinanza n. 7391/2025 (Sez. 5, 19 marzo 2025), ha ribadito — sia pure in una fattispecie relativa alle accise — un principio ormai ius receptum: <cite index=”2-1″>la comunicazione periodica è un adempimento formale, mentre la dichiarazione annuale assume un rilievo sostanziale, in quanto è lo strumento principale attraverso cui avvengono la liquidazione, l’accertamento dell’imposta e la verifica delle condizioni per accedere ai benefici</cite>. La distinzione tra violazioni formali e sostanziali, elaborata a proposito di adempimenti diversi, aiuta a capire perché l’omissione della dichiarazione — a differenza dell’omissione di una singola comunicazione periodica — non viene mai trattata dai giudici come un vizio “sanabile” senza conseguenze: in altre parole, se hai omesso la dichiarazione stessa, non stai discutendo di un dettaglio procedurale, ma del cuore dell’obbligo tributario.

Prima questione aperta: serve sempre un avviso prima dell’accertamento d’ufficio?

LA QUESTIONE. Molti contribuenti, ricevuto un avviso di accertamento per omessa dichiarazione, contestano per prima cosa la mancanza di un “preavviso” — una comunicazione di irregolarità, un invito, una lettera di compliance — sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto avvisarli prima di procedere. È un motivo di ricorso ricorrente, ma la sua sorte dipende da distinzioni che la giurisprudenza ha reso via via più nette.

COSA HANNO DECISO I GIUDICI. La Cassazione, nella pronuncia richiamata in tema di comunicazione irregolarità (fattispecie decisa su cartella da controllo automatizzato ex art. 36-bis), ha respinto un ricorso fondato proprio su un mancato contraddittorio preventivo, chiarendo che quando non vi sono incertezze da chiarire — quindi anche nel caso limite in cui la dichiarazione manchi e il controllo cartolare non abbia nulla su cui interloquire — la comunicazione non è strettamente richiesta e la sua omissione non incide sulla validità dell’atto successivo, potendo al più costituire una mera irregolarità non invalidante. Sul fronte dell’accertamento induttivo per omessa dichiarazione, la Cassazione ha invece seguito una strada diversa e più risalente ma tuttora pienamente applicata: con l’ordinanza n. 19760/2022 ha affermato che <cite index=”18-1″>nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, il potere-dovere dell’Amministrazione è disciplinato non dall’art. 39, bensì dall’art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973, ai sensi del quale, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, l’Ufficio determina il reddito complessivo del contribuente</cite>, potendo utilizzare qualsiasi elemento probatorio e ricorrere al metodo induttivo con presunzioni supersemplici. Lo stesso principio è stato confermato dalla sentenza n. 37450/2022 e, in termini pressoché identici, dall’ordinanza n. 7290/2020, secondo cui l’uso di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.

SE C’È CONTRASTO. Non c’è, in realtà, un contrasto vero e proprio tra questi orientamenti, ma una sovrapposizione di piani che genera confusione nella prassi difensiva: un conto è l’obbligo di comunicazione preventiva propria del controllo automatizzato o formale (che presuppone una dichiarazione), un altro è l’assenza di un analogo obbligo generalizzato prima dell’accertamento d’ufficio ex art. 41, dove la legge non prevede un contraddittorio anticipato come condizione di validità dell’atto, salvo quanto oggi richiesto in via generale dal principio del contraddittorio endoprocedimentale introdotto dal D.Lgs. 219/2023 per gli atti impositivi non automatizzati. L’assunzione prudenziale da adottare in sede difensiva è questa: non contare sulla nullità dell’accertamento per il solo fatto che non sia stato preceduto da un avviso bonario, ma verificare puntualmente se, trattandosi di procedimento non automatizzato, sia stato rispettato il contraddittorio oggi generalmente dovuto.

COSA SIGNIFICA PER TE. Se hai ricevuto un accertamento d’ufficio per dichiarazione omessa senza alcuna comunicazione preventiva, la mancanza di quell’avviso, da sola, difficilmente porta all’annullamento dell’atto: la battaglia va spostata sul merito della ricostruzione induttiva e sull’eventuale violazione del contraddittorio endoprocedimentale, quando dovuto. In questa fase, la lettura tecnica delle carte processuali richiede l’esperienza di chi ha maturato la qualifica di cassazionista, perché è proprio nella scelta del motivo di ricorso corretto — non genericamente “manca il preavviso”, ma specificamente quale norma imponeva quale forma di interlocuzione — che si gioca l’esito del giudizio.

Un ulteriore chiarimento utile riguarda il rapporto tra questo tema e la disciplina generale del contraddittorio endoprocedimentale introdotta dal D.Lgs. 219/2023, che ha reso obbligatoria, per gli atti impositivi non automatizzati, la previa comunicazione di uno schema di atto con termine, di regola non inferiore a sessanta giorni, per consentire al contribuente di presentare osservazioni prima della notifica dell’atto definitivo. Questa riforma non ha eliminato la distinzione, consolidata dalla giurisprudenza qui esaminata, tra procedure automatizzate (per le quali resta ferma l’assenza di un obbligo generalizzato di preavviso quando non vi sono incertezze) e accertamenti non automatizzati come quello ex art. 41: per questi ultimi, la verifica sul rispetto del contraddittorio generalizzato si affianca, senza sostituirla, alla verifica sulla correttezza della ricostruzione induttiva nel merito. Va da sé che l’omesso rispetto di questo contraddittorio, quando dovuto, costituisce oggi un motivo di ricorso autonomo e potenzialmente decisivo, distinto dalla generica lamentela sulla mancanza di un avviso bonario.

Seconda questione aperta: quanto tempo ha il Fisco per accertare una dichiarazione omessa?

LA QUESTIONE. Il dubbio che i contribuenti pongono più spesso riguarda i termini: se non ho presentato la dichiarazione, per quanti anni resto esposto al rischio di un accertamento? E questi termini cambiano se, oltre alla violazione amministrativa, emerge anche un possibile reato tributario?

COSA HANNO DECISO I GIUDICI. Il punto di partenza è l’art. 43 D.P.R. 600/1973: per la generalità dei redditi dichiarati il termine ordinario è di cinque anni dal periodo d’imposta di presentazione, mentre in caso di omessa (o nulla) dichiarazione il termine si estende a sette anni. La Cassazione, con l’ordinanza n. 16289/2025, ha chiarito due aspetti operativi importanti: il termine settennale si applica anche quando l’accertamento avviene con metodo sintetico, e il raddoppio dei termini per omessa dichiarazione opera indipendentemente dall’esistenza di ritenute subite dal contribuente — l’omissione, quale fatto oggettivo, giustifica di per sé il maggior tempo a disposizione dell’Amministrazione, a prescindere da quanto il contribuente abbia già versato tramite sostituti d’imposta. A questo si aggiunge il raddoppio ulteriore previsto quando l’omissione integra anche un reato tributario: la Cassazione ha ribadito, in una linea giurisprudenziale ormai stabile, che questo raddoppio opera sulla base di un presupposto oggettivo — la astratta configurabilità di un reato che impone all’Amministrazione l’obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p. — e la sua applicazione è indipendente dall’effettiva presentazione della denuncia, dall’inizio dell’azione penale e dall’esito finale del processo (condanna, assoluzione o prescrizione).

SE C’È CONTRASTO. Il vero terreno di scontro riguarda non l’esistenza del raddoppio, ma la sua decorrenza e la sua compatibilità con la riforma del 2015, che ha reso strutturale — e non più legato alla presentazione tempestiva della denuncia penale — il termine lungo per le annualità successive al 2016. Per le annualità precedenti resta invece applicabile il previgente regime del raddoppio “condizionato”, con tutte le questioni di diritto transitorio che ne derivano. L’assunzione prudenziale, in assenza di una posizione giurisprudenziale univoca applicabile a ogni caso concreto, è verificare sempre l’annualità di riferimento prima di dare per scontata l’applicazione di un termine piuttosto che di un altro. Va inoltre tenuto presente che, accanto al raddoppio per rilevanza penale, operano regole particolari per i redditi collegati ad attività detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata: per tali fattispecie il termine ordinario può arrivare fino a dieci o quattordici anni in caso di omessa dichiarazione, e la Cassazione ha chiarito che questa disciplina, avendo natura procedurale, si applica anche retroattivamente secondo il principio tempus regit actum — a differenza della presunzione di provenienza illecita delle somme detenute all’estero, che ha natura sostanziale e non retroagisce. Un ulteriore elemento da verificare sempre, prima di dare per scaduti i termini di accertamento, riguarda le eventuali sospensioni: la giurisprudenza più recente (ordinanza n. 21765/2025, 29 luglio 2025) ha confermato che, in determinate ipotesi collegate alla proroga generalizzata dei termini, il periodo di sospensione può incidere per decine di giorni sulla decorrenza effettiva della decadenza, spostando in avanti la data entro cui l’atto deve essere notificato a pena di nullità.

COSA SIGNIFICA PER TE. Se hai omesso una dichiarazione, il calendario della tua esposizione al rischio accertativo non è quello, più breve, valido per chi ha dichiarato: devi ragionare su un arco di sette anni, eventualmente raddoppiabile in presenza di soglie penalmente rilevanti. Verificare con esattezza la decorrenza di questi termini — e l’eventuale decadenza già maturata dall’Amministrazione — è spesso il primo terreno su cui si vince o si perde un contenzioso, prima ancora di entrare nel merito della ricostruzione del reddito.

Terza questione aperta: come si ricostruisce il reddito quando manca la dichiarazione, e chi deve provare cosa

LA QUESTIONE. Una volta chiarito che l’Amministrazione può accertare fino a sette anni dopo, resta il problema più delicato: con quali strumenti probatori l’Ufficio ricostruisce il reddito di chi non ha dichiarato, e quali armi difensive restano al contribuente per contestare una ricostruzione che, quasi sempre, produce importi superiori a quelli effettivamente dovuti?

COSA HANNO DECISO I GIUDICI. La Cassazione, con l’ordinanza n. 26369/2019, ha stabilito che <cite index=”11-1″>in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’ufficio può emettere un accertamento induttivo puro, ai sensi dell’articolo 39, comma 2 lettera d) del D.P.R. n. 600/1973, in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e di mancato aggiornamento della contabilità</cite>, precisando che il richiamo del contribuente alla diversa disciplina dell’art. 41 non produce alcun pregiudizio sostanziale, perché i due tipi di accertamento sono perfettamente assimilabili quanto a poteri istruttori. Questo significa che l’Amministrazione può muoversi, a seconda dei casi concreti, sia sulla base dell’art. 39 sia dell’art. 41, senza che il contribuente possa trarre vantaggio dalla scelta dell’una o dell’altra norma come mero vizio formale. Sul fronte dell’onere della prova, il principio è granitico e ripetuto in decine di pronunce: avvalendosi di presunzioni supersemplici, l’onere della prova contraria si sposta sul contribuente, che deve dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estensivi della pretesa, incluso il diritto a vedersi riconosciuti i costi presuntivamente sostenuti per produrre quel reddito. Un principio analogo, applicato a un tributo diverso ma utile a comprendere la portata generale dell’orientamento, emerge dalla sentenza n. 14258/2025 (dep. 28 maggio 2025) in materia di TARI: la Corte ha confermato che l’omessa dichiarazione, anche solo parziale, costituisce una violazione che si ripete ogni anno, esponendo il contribuente ad accertamenti e sanzioni per tutte le annualità non prescritte, e che è il contribuente a dover fornire la prova di eventuali condizioni di esenzione, senza che una dichiarazione originaria incompleta possa sanare la situazione per gli anni successivi.

SE C’È CONTRASTO. Non emerge un contrasto interpretativo sul principio di fondo, quanto una tensione applicativa che la difesa deve conoscere: la ricostruzione induttiva pura, fondata su presunzioni supersemplici, non è sindacabile con gli stessi argomenti utilizzabili contro un accertamento analitico-induttivo ordinario (dove le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti). Contestare il metodo in sé — sostenendo che l’Ufficio avrebbe dovuto usare presunzioni qualificate anche in caso di omessa dichiarazione — è quasi sempre un motivo di ricorso destinato al rigetto, alla luce dell’orientamento appena richiamato. L’assunzione prudenziale è concentrare la difesa non sulla legittimità del metodo, ma sulla correttezza dei dati concreti utilizzati e sulla prova contraria che il contribuente può effettivamente fornire.

COSA SIGNIFICA PER TE. Se sei stato oggetto di un accertamento induttivo per dichiarazione omessa, contestare la scelta della norma applicata (art. 39 anziché 41, o viceversa) ha scarsissime probabilità di successo: la strada difensiva efficace passa dalla ricostruzione puntuale, voce per voce, dei costi effettivamente sostenuti e dalla produzione di ogni documento utile a ridimensionare la base imponibile ricostruita dall’Ufficio. Applicare questi orientamenti al tuo fascicolo concreto è precisamente il lavoro che lo Studio Monardo, per formazione e per la qualifica di cassazionista del suo titolare, sa impostare fin dal primo confronto con gli atti, individuando quali elementi probatori hanno realistica possibilità di essere accolti dai giudici tributari. Va inoltre ricordato che l’onere probatorio non è a senso unico: pur spettando al contribuente dimostrare i fatti a proprio favore, resta fermo l’obbligo, più volte ribadito dai giudici di legittimità, per cui l’Amministrazione che ricostruisce il reddito con metodo induttivo deve comunque determinare, in via presuntiva, anche i costi che il contribuente avrebbe ragionevolmente sostenuto per produrre quel reddito, senza limitarsi a tassare i ricavi lordi ricostruiti. Contestare la mancata considerazione di questi costi presunti, quando l’Ufficio li ha del tutto omessi, resta un motivo di ricorso solido e distinto rispetto alla contestazione, generalmente debole, della legittimità del metodo induttivo in sé.

La pronuncia più recente e rilevante: il dolo specifico nel reato di omessa dichiarazione

Tra le pronunce esaminate, quella che merita un approfondimento a parte per attualità e rilevanza pratica è la sentenza della Cassazione penale, Sez. 3, n. 665/2025, depositata l’8 gennaio 2026. Il contesto è quello, sempre più frequente, in cui l’omissione dichiarativa protratta per più annualità consecutive viene contestata non solo come illecito amministrativo, ma come reato ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 74/2000.

Il tema centrale della decisione riguarda la prova del dolo specifico di evasione, elemento la cui esistenza non può mai essere data per scontata solo perché è stata superata la soglia di punibilità. La Corte ha affermato che questo dolo può essere desunto dal totale o quasi totale inadempimento dell’obbligo tributario protratto nel tempo: non basta, cioè, una singola omissione isolata a fondare la prova dell’intenzione evasiva, ma la reiterazione sistematica dell’inadempimento — anno dopo anno, senza alcuna forma di regolarizzazione anche solo parziale — diventa essa stessa un indicatore forte della volontà di sottrarsi al Fisco.

Rispetto all’orientamento precedente — che già ammetteva la desumibilità del dolo dalla sola entità del superamento della soglia di punibilità, unita alla consapevolezza dell’ammontare dell’imposta dovuta — questa pronuncia sposta l’attenzione dal singolo periodo d’imposta alla condotta complessiva nel tempo. Cosa cambia, in pratica, rispetto al passato: chi ha omesso la dichiarazione una sola volta, magari per un disguido occasionale, e ha poi regolarizzato spontaneamente la propria posizione, si trova in una posizione difensiva sensibilmente più solida rispetto a chi ha reiterato l’omissione per più anni consecutivi senza mai intervenire. La reiterazione, insomma, non è più solo un fattore che aggrava il quadro sanzionatorio amministrativo (dove ogni annualità genera una violazione autonoma, come confermato anche in ambito TARI), ma diventa prova stessa dell’elemento psicologico richiesto per la responsabilità penale. Va sottolineato che questa pronuncia si inserisce in una linea di continuità, e non di rottura, rispetto ai precedenti degli ultimi anni: già la sentenza n. 526/2025 aveva chiarito che il fine di evasione qualifica penalmente la condotta e che l’indagine sul superamento della soglia di punibilità non esaurisce, ma anzi presuppone, un accertamento autonomo sull’elemento soggettivo; l’ordinanza n. 21573/2025 aveva ammesso che tale prova potesse fondarsi anche sul dolo eventuale, quando il soggetto si rappresenti la possibilità dell’illecito e ne accetti il rischio. La sentenza dell’8 gennaio 2026 aggiunge a questo percorso un tassello ulteriore: la sistematicità della condotta nel tempo diventa, essa stessa, un indizio autosufficiente, che si affianca — senza sostituirla — alla verifica sulla consapevolezza dell’ammontare dell’imposta dovuta. Per la difesa, questo significa che intervenire dopo la prima omissione, anche con un ravvedimento parziale o con la presentazione tardiva della dichiarazione successiva, non è solo utile sul piano amministrativo: può risultare decisivo anche per escludere, sul piano penale, la prova della sistematicità che i giudici oggi valorizzano sempre di più.

I principi applicati ai casi reali

Per verificare come questi orientamenti si traducano in situazioni concrete, alla luce delle pronunce esaminate, è utile applicarli ad alcune ipotesi dimostrative — esercizi di calcolo e di sequenza, non casi reali seguiti dallo studio, costruiti solo per illustrare il funzionamento pratico dei principi giurisprudenziali.

Ipotesi 1 — omissione singola, controllo automatizzato impossibile. Un libero professionista non presenta la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2021 (termine ordinario di presentazione: 30 novembre 2022). Non ricevendo alcuna comunicazione di irregolarità nei mesi successivi, ritiene erroneamente che la propria posizione sia “sfuggita” ai controlli. Alla luce di Cass. ord. 12984/2025 e del principio per cui il controllo automatizzato presuppone una dichiarazione da liquidare, l’assenza di qualunque avviso bonario non significa affatto che la posizione sia al sicuro: l’Amministrazione, non potendo utilizzare la procedura cartolare in mancanza di un dato dichiarato, procederà — se e quando lo riterrà — con l’accertamento d’ufficio ex art. 41, i cui termini di notifica arrivano fino al 31 dicembre 2029 (settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata).

Ipotesi 2 — omessa dichiarazione con presunzione di ricavi da fatture elettroniche. Una società a responsabilità limitata riceve, nel 2026, una lettera di compliance che segnala l’assenza della dichiarazione IVA per l’anno d’imposta 2025, a fronte di fatture elettroniche emesse per un imponibile di 187.400 €. Se la società non regolarizza spontaneamente entro i termini indicati (tramite ravvedimento operoso, sempre possibile finché non siano stati notificati atti di accertamento, di liquidazione o specifiche comunicazioni di irregolarità), l’Ufficio potrà procedere con un accertamento induttivo puro ex art. 41/55, utilizzando i dati delle fatture elettroniche come base presuntiva per la ricostruzione del reddito imponibile, senza necessità di ulteriori riscontri qualificati. In questo scenario, alla luce degli orientamenti visti, contestare il metodo utilizzato avrebbe scarse probabilità di successo: la difesa efficace consiste nel dimostrare, fattura per fattura, eventuali componenti negative di reddito o costi deducibili non considerati dall’Ufficio nella ricostruzione.

Ipotesi 3 — omissione reiterata e rilevanza penale. Un imprenditore individuale omette la dichiarazione dei redditi per tre periodi d’imposta consecutivi (2021, 2022, 2023), con un’imposta evasa complessiva che supera, per ciascuna annualità, la soglia di punibilità di 50.000 € prevista dall’art. 5 D.Lgs. 74/2000. Alla luce di Cass. n. 665/2025, la reiterazione sistematica per tre anni consecutivi, senza alcun tentativo di regolarizzazione anche parziale, costituisce un elemento che il giudice penale può valorizzare per affermare la sussistenza del dolo specifico di evasione, a differenza di un’omissione isolata seguita da ravvedimento tempestivo. Se invece l’imprenditore avesse presentato la dichiarazione relativa al 2023 tardivamente ma entro il termine previsto per la dichiarazione dell’anno successivo, pagando quanto dovuto prima di ricevere formale notizia di controlli in corso, potrebbe beneficiare della causa di non punibilità per ravvedimento operoso prevista in materia di reati dichiarativi.

Ipotesi 4 — comunicazione di irregolarità su dichiarazione presentata in ritardo. Una contribuente presenta la dichiarazione dei redditi relativa al 2024 con un ritardo di 65 giorni rispetto alla scadenza ordinaria, quindi entro la soglia dei novanta giorni che la qualifica come tardiva e non come omessa. Successivamente riceve una comunicazione di irregolarità da controllo automatizzato che segnala un omesso versamento di 4.200 €, senza che le sia stato notificato alcun avviso bonario preventivo con invito alla regolarizzazione a sanzione ridotta. Alla luce di Cass. n. 6248/2024, la contribuente ha titolo per contestare in sede di ricorso l’applicazione della sanzione piena del 30%, chiedendone la riduzione al 10% proprio in ragione della mancata notifica dell’avviso bonario che le avrebbe consentito di definire spontaneamente la propria posizione a condizioni agevolate.

La giurisprudenza in tabella

Le pronunce esaminate nel corso dell’articolo coprono tre aree distinte — comunicazione di irregolarità e validità degli atti, termini di accertamento, profili sanzionatori e penali — e vanno lette in modo coordinato: nessuna di esse, isolata dalle altre, restituisce un quadro difensivo completo. La tabella che segue riepiloga gli estremi essenziali di ciascuna pronuncia, la questione decisa e la sua rilevanza pratica per chi si trova a gestire una dichiarazione omessa.

PronunciaQuestione decisaRilevanza pratica
Cass. ord. n. 12984/2025Il controllo automatizzato ex art. 36-bis è cartolare; comunicazione dovuta solo in presenza di incertezzeSe manca la dichiarazione, non c’è obbligo di avviso bonario prima dell’accertamento d’ufficio
Cass. n. 6248/2024Omessa comunicazione di irregolarità quando dovuta → riduzione sanzione dal 30% al 10%Utile quando la dichiarazione esiste ma l’avviso bonario non è stato notificato
Cass. ord. n. 7391/2025Distinzione tra violazione formale (comunicazione periodica) e sostanziale (dichiarazione annuale)Conferma perché l’omissione della dichiarazione è sempre trattata come violazione sostanziale
Cass. ord. n. 19760/2022L’omessa dichiarazione è disciplinata dall’art. 41, non dall’art. 39, D.P.R. 600/1973Presunzioni supersemplici legittime; onere della prova contraria sul contribuente
Cass. sent. n. 37450/2022Conferma del principio dell’art. 41 come norma di riferimento per omessa dichiarazioneConsolida l’orientamento sulla ricostruzione del reddito su dati raccolti
Cass. ord. n. 7290/2020Le presunzioni supersemplici determinano inversione dell’onere della provaIl contribuente deve provare positivamente i fatti a proprio favore
Cass. ord. n. 26369/2019Assimilabilità tra accertamento ex art. 39 comma 2 lett. d) ed ex art. 41 in caso di omessa dichiarazioneContestare la scelta della norma applicata è motivo di ricorso debole
Cass. sent. n. 14258/2025L’omessa dichiarazione (in materia TARI) si ripete ogni anno; onere della prova sull’esenzione a carico del contribuenteEstende per analogia il principio della violazione “continuata” anno per anno
Cass. ord. n. 16289/2025Il termine settennale per omessa dichiarazione si applica anche al metodo sintetico; raddoppio indipendente da ritenute subiteChiarisce l’arco temporale di esposizione al rischio accertativo
Cass. (raddoppio termini per reato tributario, orientamento consolidato 2025)Il raddoppio dei termini opera su presupposto oggettivo, indipendentemente da denuncia, azione penale o esito del processoIl raddoppio non richiede una condanna penale definitiva per essere applicato in sede tributaria
Cass. pen. sent. n. 526/2025 (dep. 8 gennaio 2025)Il dolo specifico di evasione non è assorbito dal solo superamento della soglia di punibilitàServe prova autonoma dell’intenzione evasiva, non desumibile automaticamente
Cass. pen. ord. n. 21573/2025Il dolo specifico può essere desunto dall’entità del superamento della soglia, unita a consapevolezza, anche in forma di dolo eventualeAmplia gli elementi indiziari utilizzabili dall’accusa
Cass. pen. sent. n. 26404/2025La delega della contabilità a un commercialista non esonera l’amministratore dalla responsabilità penale personaleDifesa basata sulla mera delega professionale è debole
Cass. pen. sent. n. 653/2024La disordinata gestione documentale, da sola, non basta a fondare il dolo specifico senza adeguata motivazioneMotivazioni generiche dei giudici di merito sono censurabili in Cassazione
Cass. pen. sent. n. 665/2025 (dep. 8 gennaio 2026)Il dolo specifico può essere desunto dal totale o quasi totale inadempimento protratto nel tempoLa reiterazione dell’omissione per più anni aggrava la posizione difensiva sul piano penale
Cass. pen. sent. n. 45891/2022Il dolo specifico non investe anche la soglia di punibilità, che va provata autonomamenteVa sempre verificata la motivazione specifica sui due elementi, distinti tra loro

La sintesi operativa

Dall’insieme delle pronunce esaminate emergono alcuni principi pratici da tenere sempre a mente:

  • La comunicazione di irregolarità classica presuppone una dichiarazione presentata: se la dichiarazione manca del tutto, l’assenza di un avviso bonario non è, da sola, un motivo di nullità dell’accertamento successivo.
  • Il controllo formale ex art. 36-ter è cosa diversa dal controllo automatizzato: la mancata comunicazione dell’esito del controllo formale può travolgere la cartella, quella da controllo automatizzato no.
  • Quando la comunicazione era dovuta ma non è stata inviata, la conseguenza tipica non è l’annullamento ma la riduzione della sanzione dal 30% al 10%.
  • I termini di accertamento per dichiarazione omessa sono di sette anni, e possono raddoppiare ulteriormente in presenza di soglie penalmente rilevanti, indipendentemente dall’esito del procedimento penale.
  • L’accertamento induttivo per omessa dichiarazione può fondarsi su presunzioni supersemplici: contestarne il metodo in astratto ha scarse probabilità di successo; la difesa efficace verte sulla prova contraria concreta.
  • L’onere della prova sui fatti favorevoli al contribuente — costi deducibili, condizioni di esenzione, elementi che riducono la base imponibile ricostruita — è sempre a carico del contribuente stesso.
  • Sul piano penale, il dolo specifico di evasione va sempre provato autonomamente: non basta il superamento della soglia, ma la reiterazione sistematica dell’omissione nel tempo è un indicatore che i giudici valorizzano sempre di più.
  • Il ravvedimento operoso resta possibile fino a quando non siano stati notificati atti di accertamento, di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o specifiche comunicazioni di irregolarità: intervenire prima di questo momento cambia radicalmente lo scenario difensivo, sia amministrativo sia penale.
  • Le lettere di compliance non sono atti impositivi: la loro ricezione va letta come un’opportunità di regolarizzazione a condizioni favorevoli, non come un accertamento da impugnare, e ignorarla espone quasi sempre a conseguenze più gravose nella fase successiva.
  • La distinzione tra dichiarazione tardiva (entro novanta giorni) e dichiarazione omessa (oltre novanta giorni) incide in modo determinante sia sul piano sanzionatorio amministrativo sia, indirettamente, sulla possibilità di beneficiare di talune cause di non punibilità in ambito penale.

Le domande sul “quindi in pratica?”

Se non ho mai ricevuto una comunicazione di irregolarità, posso stare tranquillo che la mia posizione non sarà accertata? No. Come emerge da Cass. ord. 12984/2025, il controllo automatizzato che genera l’avviso bonario presuppone una dichiarazione presentata: se hai omesso la dichiarazione, il silenzio dell’Amministrazione non equivale a una sanatoria, ma solo al fatto che quella specifica procedura non era applicabile al tuo caso. L’accertamento d’ufficio può arrivare fino al settimo anno successivo.

Posso contestare un accertamento induttivo sostenendo che l’Ufficio doveva usare presunzioni “qualificate” e non supersemplici? È un motivo di ricorso debole. Come chiarito da Cass. ord. 19760/2022 e dalle pronunce conformi, in caso di omessa dichiarazione l’uso di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza è legittimo. La difesa va concentrata sulla prova contraria concreta, non sulla legittimità astratta del metodo.

Se ho omesso la dichiarazione per un solo anno e poi ho regolarizzato, rischio comunque il penale? Dipende dall’imposta evasa e dalla presenza del dolo specifico. Alla luce di Cass. n. 665/2025, la reiterazione sistematica nel tempo è un elemento che aggrava fortemente la posizione, mentre un’omissione isolata seguita da ravvedimento tempestivo — prima di formale notizia di controlli — può condurre a una causa di non punibilità. È importante chiarire che questa valutazione va condotta caso per caso, considerando sia l’entità dello scostamento rispetto alla soglia di punibilità sia il comportamento complessivo tenuto dal contribuente nei confronti dell’Amministrazione durante e dopo il periodo dell’omissione.

La delega della contabilità a un commercialista mi esonera dalla responsabilità? No, non automaticamente. Cass. n. 26404/2025 ha chiarito che la delega non esonera l’amministratore dalla responsabilità penale personale e indelegabile, salvo che si dimostrino elementi concreti che escludano ogni consapevolezza e ogni potere di gestione effettivo.

Se la mia dichiarazione era presentata ma con un ritardo superiore a novanta giorni, vale la stessa disciplina dell’omessa dichiarazione? Sostanzialmente sì per gli effetti sanzionatori e accertativi: superati i novanta giorni la dichiarazione tardiva non recupera più il trattamento più favorevole riservato al ritardo breve, e l’Amministrazione può comunque procedere secondo le regole proprie dell’omessa dichiarazione, pur potendo tenere conto, nella ricostruzione, del contenuto della dichiarazione tardivamente presentata come elemento di prova a favore del contribuente.

Conviene sempre impugnare l’accertamento induttivo o è meglio valutare un accertamento con adesione? Dipende dalla solidità della prova contraria disponibile. Se esistono documenti idonei a ridimensionare in modo significativo la ricostruzione dell’Ufficio, il ricorso resta la strada preferibile; se invece la ricostruzione appare sostanzialmente corretta e mancano elementi difensivi solidi, l’accertamento con adesione consente di ottenere una riduzione delle sanzioni e una rateizzazione del debito, evitando i tempi e i costi di giustizia di un contenzioso dall’esito incerto. Questa valutazione va sempre compiuta dopo un esame puntuale degli atti e della documentazione disponibile, poiché una scelta affrettata in un senso o nell’altro può precludere, in modo spesso irreversibile, la strada alternativa più favorevole al caso concreto.

I termini di accertamento raddoppiati per reato tributario si applicano solo se vengo condannato? No. La giurisprudenza costante afferma che il raddoppio opera su un presupposto oggettivo — l’astratta configurabilità del reato che impone l’obbligo di denuncia — indipendentemente dall’esito del procedimento penale, che può concludersi con assoluzione o prescrizione senza che ciò travolga il raddoppio già maturato in sede tributaria.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Di fronte a una comunicazione, una lettera di compliance o un accertamento per dichiarazione omessa, applicare questi orientamenti al tuo fascicolo concreto richiede un lavoro tecnico specifico, che lo Studio Monardo imposta attraverso i seguenti strumenti:

  1. Verifichiamo la natura esatta della comunicazione ricevuta, distinguendo se si tratta di lettera di compliance, controllo automatizzato, controllo formale o accertamento d’ufficio, perché da questa distinzione dipende l’intera strategia difensiva.
  2. Controlliamo la decorrenza e la scadenza dei termini di accertamento, verificando se il settimo anno (o l’eventuale raddoppio) sia già maturato e se l’atto notificato sia tempestivo.
  3. Ricostruiamo, voce per voce, i costi e gli elementi deducibili che possono ridurre la base imponibile determinata induttivamente dall’Ufficio, invertendo nei limiti del possibile l’onere della prova a nostro favore.
  4. Eccepiamo i vizi di notifica e di motivazione degli atti impositivi, quando effettivamente riscontrabili, distinguendoli dai motivi di ricorso strutturalmente deboli alla luce della giurisprudenza consolidata.
  5. Valutiamo la percorribilità del ravvedimento operoso, quando ancora possibile, per definire spontaneamente la posizione prima che vengano notificati atti che precludano questa opportunità.
  6. Impostiamo il contraddittorio endoprocedimentale, quando dovuto per gli accertamenti non automatizzati, verificando il rispetto dei termini e delle modalità previste dal D.Lgs. 219/2023.
  7. Analizziamo il profilo penale collegato, verificando l’effettivo superamento delle soglie di punibilità e la sussistenza — o l’assenza — degli elementi che la giurisprudenza richiede per la prova del dolo specifico di evasione.
  8. Impugniamo gli atti davanti alla giustizia tributaria nei termini di legge, costruendo motivi di ricorso ancorati agli orientamenti di legittimità realmente applicabili al caso concreto, evitando censure che la Cassazione ha già respinto in modo costante.
  9. Coordiniamo la strategia tributaria con l’eventuale procedimento penale, quando entrambi i profili sono aperti, per evitare che scelte difensive in un ambito compromettano la posizione nell’altro.
  10. Garantiamo la continuità della strategia fino all’ultimo grado di giudizio, mantenendo la stessa impostazione difensiva dal primo confronto con l’Ufficio fino, se necessario, alla Cassazione.

Ognuno di questi passaggi richiede una lettura tecnica degli atti che tenga conto, in modo aggiornato, degli orientamenti di legittimità realmente vigenti al momento della difesa: come si è visto lungo tutto l’articolo, la giurisprudenza su questi temi si muove con una frequenza che rende poco affidabile qualunque impostazione difensiva basata su principi non verificati sulle pronunce più recenti.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su un tema come questo — dove, come si è visto lungo tutto l’articolo, l’esito concreto di ogni controversia dipende dalla corretta individuazione dell’orientamento di Cassazione applicabile e dalla capacità di distinguere principi solo apparentemente simili — la qualifica di cassazionista rappresenta la leva più direttamente rilevante: significa poter seguire lo stesso fascicolo, con la medesima linea difensiva, dal ricorso in Commissione Tributaria fino, se necessario, al giudizio di legittimità, senza dover affidare in corso d’opera il caso a un nuovo difensore che debba ricostruire da zero la strategia. A questo si affianca il lavoro dello staff multidisciplinare, in cui avvocati e commercialisti collaborano sullo stesso fascicolo per ricostruire correttamente, sul piano contabile, gli elementi che la difesa tributaria richiede.

In sintesi

La materia della comunicazione di irregolarità per dichiarazione omessa è, più di altre, un terreno che la sola legge non basta a spiegare: come si è visto, la distinzione tra controllo automatizzato, controllo formale e accertamento d’ufficio, l’estensione dei termini a sette anni, il funzionamento delle presunzioni supersemplici e i confini del dolo specifico nel reato di omessa dichiarazione sono tutti profili che la Cassazione ha definito, e continua a definire, con pronunce che aggiornano costantemente il quadro operativo. Proprio per questo, su un tema costruito quasi interamente dalla giurisprudenza, avere al proprio fianco un difensore abituato a muoversi fino all’ultimo grado di giudizio — con la continuità che solo la qualifica di cassazionista consente — fa una differenza concreta nell’esito della difesa.

Chi riceve oggi una lettera di compliance, una comunicazione di irregolarità o un accertamento d’ufficio per dichiarazione omessa si trova, in definitiva, davanti a una scelta che richiede tempestività: valutare correttamente, fin dai primi giorni, se la strada più efficace sia la regolarizzazione spontanea, il contraddittorio con l’Ufficio o il ricorso davanti al giudice tributario, tenendo conto — come questo articolo ha cercato di illustrare — di ciò che i giudici di legittimità hanno effettivamente deciso, e non solo di ciò che la lettera della norma sembrerebbe suggerire a una prima lettura. Ogni giorno che passa senza una valutazione tecnica della propria posizione è un giorno che riduce il ventaglio delle opzioni difensive realmente percorribili, motivo per cui un confronto tempestivo con chi conosce nel dettaglio questi orientamenti resta, in questa materia più che in altre, la scelta più prudente.

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