Comunicazione Di Irregolarità Ex Art. 36-ter: Cosa Fare E Difesa Legale

Quando conta più la sentenza che la norma

Sull’art. 36-ter del DPR 600/1973 la lettera della legge dice poco: dice che l’Agenzia può controllare i documenti a supporto di detrazioni e deduzioni, che può chiedere chiarimenti, che deve comunicare l’esito. È la giurisprudenza che ha riempito questi spazi, decidendo quando quella comunicazione è davvero obbligatoria, cosa succede se manca, se e quando si può impugnare subito senza aspettare la cartella. Chi riceve oggi una comunicazione di irregolarità da controllo formale si gioca la difesa soprattutto su ciò che negli ultimi due anni hanno stabilito i giudici di legittimità, non sul solo testo dell’articolo. Questa guida raccoglie le pronunce che contano, le traduce in conseguenze pratiche e indica, caso per caso, cosa significano per chi ha ricevuto l’atto.

Il tema si presta particolarmente a un’analisi di questo tipo perché è un ambito in cui la struttura difensiva dello Studio Monardo si innesta in modo diretto: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista, ed è proprio nella lettura e nell’applicazione degli orientamenti della Suprema Corte — non nella sola interpretazione letterale della norma — che si costruisce una strategia difensiva credibile contro un atto di controllo formale. A questo si affianca il coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, utile quando la comunicazione di irregolarità si intreccia con questioni di rateizzazione, ravvedimento o gestione complessiva della posizione debitoria.

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Il quadro normativo in breve

L’art. 36-ter del DPR 600/1973 disciplina il cosiddetto controllo formale delle dichiarazioni dei redditi. Si colloca a metà strada tra il controllo automatizzato dell’art. 36-bis (una liquidazione cartolare che corregge solo errori materiali e di calcolo) e il vero e proprio accertamento sostanziale degli artt. 38 e 42 dello stesso decreto. Attraverso il controllo formale, l’ufficio confronta i dati dichiarati con la documentazione che il contribuente deve conservare e, se richiesto, trasmettere: scontrini e fatture per le detrazioni sanitarie, quietanze per gli interessi passivi sul mutuo, certificazioni uniche e modelli F24 per le ritenute.

Il comma 3 dell’articolo prevede che il contribuente venga invitato — anche telefonicamente, o in forma scritta o telematica — a fornire chiarimenti e a trasmettere i documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati in possesso dell’anagrafe tributaria. Il comma 4 stabilisce che l’esito del controllo, qualunque esso sia, venga comunicato al contribuente con l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica di imponibili, imposte, ritenute, contributi e premi. È su questo passaggio — la comunicazione dell’esito — che si è concentrata la giurisprudenza più significativa degli ultimi anni.

Il quadro è stato aggiornato dal D.Lgs. 108/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025: il termine per rispondere all’invito istruttorio e per beneficiare della sanzione ridotta è passato da 30 a 60 giorni (90 giorni per le notifiche telematiche indirizzate agli intermediari delegati). La sanzione, in caso di pagamento tempestivo, resta ridotta a due terzi del minimo — quindi tipicamente al 20% anziché al 30% — fermo restando il ravvedimento speciale della L. 197/2022 per le annualità a cui è applicabile. La norma va sempre letta insieme all’art. 6, comma 5, dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000), che impone il contraddittorio quando dai dati emergano incertezze rilevanti, e con gli artt. 31 e 39 del D.Lgs. 241/1997, che individuano l’ufficio competente a emettere la comunicazione.

Va precisato che il controllo formale ex art. 36-ter riguarda le sole imposte sui redditi: la disposizione equivalente per l’IVA è l’art. 54-bis del DPR 633/1972, che disciplina un controllo di natura sostanzialmente automatizzata e non un controllo formale in senso proprio, con un regime di garanzie meno stringente rispetto a quello qui esaminato. Questa distinzione non è solo teorica: capire su quale norma si fonda l’atto ricevuto è il primo passo per orientare correttamente la difesa, perché — come si vedrà nel prosieguo — le conseguenze dell’omessa comunicazione sono radicalmente diverse a seconda che si tratti di un controllo automatizzato o di un controllo formale.

Le voci tipicamente oggetto di controllo formale sono le detrazioni d’imposta al 19% o al 36-50-65-110% per spese sanitarie, interessi passivi su mutui, ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica; le deduzioni per oneri previdenziali e assistenziali; i crediti d’imposta indicati in dichiarazione; le ritenute d’acconto operate dai sostituti d’imposta e non regolarmente certificate. In tutti questi casi, l’ufficio non si limita a un confronto aritmetico tra quanto dichiarato e quanto risultante dai propri archivi, ma valuta la sufficienza della prova documentale prodotta o producibile dal contribuente: è proprio questa componente valutativa a giustificare, secondo la giurisprudenza che si esaminerà, un regime di garanzie procedurali più intenso rispetto al controllo meramente automatizzato.

Un ulteriore elemento normativo da tenere presente riguarda il ravvedimento operoso: durante il termine concesso dalla richiesta di chiarimenti (comma 3), il contribuente può ancora correggere spontaneamente l’errore, beneficiando delle riduzioni sanzionatorie proprie del ravvedimento anziché di quelle, meno favorevoli, previste per l’adesione alla comunicazione di irregolarità. Questa finestra temporale è spesso sottovalutata, ma può rappresentare la soluzione più conveniente quando l’irregolarità contestata è oggettivamente fondata e non vi sono margini per contestarla nel merito.

L’orientamento consolidato

Sul punto centrale — cosa succede se la comunicazione manca — la giurisprudenza di legittimità è oggi granitica, ed è il frutto di un percorso lungo più di un decennio.

La vicenda che ha consolidato il principio. Un contribuente riceve nel 2008 una richiesta di documentazione ex art. 36-ter relativa alla dichiarazione dei redditi 2006. Risponde, trasmette quanto richiesto. Due anni dopo, senza che nessun ulteriore atto gli venga notificato, scopre — tramite deposito presso la casa comunale — che gli è stata notificata una cartella di pagamento. Impugna, perde in primo e secondo grado, arriva in Cassazione. La Suprema Corte ha chiarito che, anche quando il contribuente collabori pienamente all’istruttoria, l’ufficio deve comunque comunicargli l’esito del controllo formale prima di emettere la cartella, a pena di nullità della stessa. Questo principio, oggi confermato dall’ordinanza n. 16163 del 16 giugno 2025 della Quinta Sezione, è la pietra angolare della materia.

Il perché di questa regola. La comunicazione ex art. 36-ter non è un adempimento burocratico accessorio: assolve una funzione di garanzia, realizzando la necessaria interlocuzione tra amministrazione e contribuente prima dell’iscrizione a ruolo. La Cassazione ha marcato con nettezza la differenza rispetto all’art. 36-bis: nel controllo automatizzato, meramente cartolare, l’eventuale omissione della comunicazione non lede il diritto di difesa e non produce nullità, perché il contribuente conosce già il contenuto della propria dichiarazione. Nel controllo formale, invece, l’ufficio introduce elementi valutativi — la sufficienza o meno della documentazione prodotta — che il contribuente deve poter conoscere e contestare prima che diventino titolo di riscossione. L’ordinanza n. 7620/2024 ha ribadito lo stesso principio in una fattispecie quasi identica, riguardante il disconoscimento di un credito per imposte pagate all’estero: anche lì, la mancata comunicazione preventiva ha comportato la nullità della cartella.

In altre parole, se ti trovi in questa situazione: se hai ricevuto direttamente una cartella di pagamento relativa a un controllo formale, senza che in precedenza ti sia arrivata alcuna comunicazione di irregolarità, quella cartella è strutturalmente viziata. Non basta che l’ufficio abbia effettuato il controllo: deve avertelo comunicato, con l’indicazione dei motivi della rettifica, prima di iscrivere a ruolo. Questo vale anche se in passato avevi risposto a una richiesta di documenti: la richiesta istruttoria del comma 3 e la comunicazione dell’esito del comma 4 sono due atti distinti, ed entrambi devono avere seguito regolare.

Va detto, per completezza, che l’obbligo di comunicazione preventiva non è assoluto in senso indifferenziato rispetto a ogni tipologia di controllo fiscale: per il diverso controllo automatizzato ex art. 36-bis, la Cassazione ha ammesso che, quando l’irregolarità consiste in un omesso o insufficiente versamento privo di qualsiasi margine interpretativo, la cartella può essere validamente emessa anche senza avviso bonario preventivo, trattandosi di una mera irregolarità formale che non incide sul diritto di difesa. Questo chiarisce, per differenza, quanto sia invece rigoroso il regime del 36-ter, dove l’attività istruttoria e valutativa dell’ufficio rende la comunicazione un passaggio ineliminabile.

Un secondo profilo, meno noto ma ugualmente rilevante, riguarda la competenza dell’ufficio che emette la comunicazione. Gli artt. 31 e 39 del D.Lgs. 241/1997 individuano con precisione quale articolazione territoriale dell’Agenzia delle Entrate sia legittimata a effettuare il controllo formale e a emettere il relativo atto: si tratta, di regola, dell’ufficio nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale alla data di presentazione della dichiarazione controllata. Un vizio di competenza, quando effettivamente ricorra — ad esempio in caso di trasferimento di residenza non correttamente recepito dagli archivi dell’anagrafe tributaria — può essere fatto valere come motivo autonomo di illegittimità dell’atto, da verificare sempre insieme agli altri profili procedurali prima di impostare il ricorso. Si tratta di un controllo che richiede un confronto puntuale tra i dati anagrafici del contribuente al momento rilevante e l’ufficio che ha effettivamente emesso la comunicazione, e che spesso viene trascurato a favore delle sole contestazioni di merito.

Cosa succede se, invece, la comunicazione è stata regolarmente notificata e il contribuente non risponde né paga. In questo caso l’ufficio procede legittimamente all’iscrizione a ruolo, applicando la sanzione piena — non più ridotta ai due terzi del minimo — e trasmettendo il debito all’agente della riscossione, che notificherà la cartella di pagamento. La Cassazione ha chiarito, su questo punto, che non esiste un “ravvedimento” del pagamento tardivo oltre il termine indicato nella comunicazione: chi paga dopo la scadenza dei 60 giorni perde definitivamente il diritto alla sanzione ridotta, e l’unica strada residua per contenere l’esposizione economica diventa, se ne ricorrono i presupposti, la rateizzazione del debito iscritto a ruolo. È un principio che rende cruciale, per chi riceve la comunicazione e riconosce la fondatezza della pretesa, non lasciare decorrere inutilmente il termine di risposta: la finestra della sanzione ridotta si chiude in modo netto e non recuperabile in un momento successivo.

La questione aperta: la comunicazione è sempre obbligatoria o esistono eccezioni?

La questione, come la porrebbe il contribuente. “Ho ricevuto una cartella dopo un controllo sui documenti della mia dichiarazione, ma nessuno mi aveva mai scritto prima spiegandomi cosa non andava. È sempre nulla, in ogni caso, o ci sono situazioni in cui l’ufficio può saltare questo passaggio?”

Cosa hanno deciso i giudici. L’ordinanza n. 16163/2025 e l’ordinanza n. 7620/2024, entrambe già richiamate, rispondono in modo netto: nel controllo formale ex art. 36-ter la comunicazione è sempre dovuta, indipendentemente dal comportamento collaborativo o meno del contribuente durante l’istruttoria. La ratio è che il controllo formale comporta, come ha precisato la sentenza n. 12525/2025, un esame della documentazione che non si limita al mero riscontro aritmetico: l’ufficio valuta se le carte prodotte siano sufficienti, per forma e contenuto, a giustificare la detrazione o la deduzione. Si tratta — lo ha ricordato l’ordinanza n. 7227/2024 — di “una, sia pur ridotta, attività istruttoria”, disciplinata dal comma 3 e seguita, a pena di nullità, dalla comunicazione motivata dell’esito.

Se c’è contrasto. Non esiste, sul punto specifico del controllo formale, un vero contrasto giurisprudenziale: l’orientamento è stabile da anni (le pronunce del 2014 e del 2019 già affermavano la stessa regola) ed è stato più volte ribadito nel 2024 e nel 2025. Il punto che genera invece incertezza applicativa è la linea di confine tra 36-ter e 36-bis nei casi limite, quando l’ufficio qualifica come “automatizzato” un controllo che in realtà ha comportato una valutazione documentale. L’assunzione prudenziale da adottare in sede difensiva è questa: ogni volta che l’ufficio ha esaminato documenti prodotti o richiesti dal contribuente per valutarne la sufficienza — e non si è limitato a un calcolo aritmetico sui dati dichiarati — la comunicazione preventiva va considerata obbligatoria, e la sua assenza va eccepita come motivo di nullità autonomo.

Cosa significa per te. Se ricevi una cartella di pagamento riferita a un controllo sulle detrazioni o deduzioni indicate in dichiarazione, il primo controllo da fare — prima ancora di entrare nel merito della pretesa — è verificare se ti sia mai stata notificata una comunicazione di irregolarità con l’indicazione dei motivi della rettifica. La sua assenza è, da sola, un motivo di ricorso spesso decisivo. Su questo punto, l’esperienza maturata dall’Avv. Monardo come cassazionista aiuta a distinguere, caso per caso, quando l’eccezione di nullità procedurale ha reali possibilità di successo rispetto a quando conviene concentrare la difesa su altri profili.

La questione aperta: si può impugnare subito la comunicazione, senza aspettare la cartella?

La questione, come la porrebbe il contribuente. “Ho ricevuto la comunicazione di irregolarità, non condivido la rettifica: posso fare ricorso subito, oppure devo aspettare che arrivi la cartella di pagamento?”

Cosa hanno deciso i giudici. La risposta, oggi, è affermativa, ed è il risultato di un percorso interpretativo non lineare. L’elenco degli atti impugnabili dell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 non menziona espressamente la comunicazione di irregolarità, e alcune commissioni di merito ne avevano dedotto l’inammissibilità di un ricorso immediato. La Cassazione ha però chiarito, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 16293/2007, che l’elenco dell’art. 19 non è tassativo in senso rigido: ogni atto con cui l’amministrazione porta a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria compiuta e motivata è impugnabile, anche se non reca una formale intimazione di pagamento. Un’ordinanza più recente (la n. 15957) ha applicato lo stesso principio proprio alla comunicazione da controllo formale, definendola atto autonomamente impugnabile.

Se c’è contrasto. Qui il contrasto è stato reale, ma si è ormai risolto: una pronuncia di merito aveva dichiarato inammissibili i ricorsi proposti contro comunicazioni ex art. 36-ter, sulla base di una lettura restrittiva dell’art. 19. La Cassazione ha cassato quella decisione, riaffermando che la comunicazione, quando contiene una pretesa tributaria individuata con precisione — importi, motivi, riferimenti normativi — è impugnabile per scelta del contribuente, e non per obbligo. L’orientamento prevalente, da assumere come riferimento operativo, è quindi quello dell’impugnabilità facoltativa: il contribuente può scegliere se contestare subito la comunicazione oppure aspettare la cartella e far valere gli stessi vizi in quella sede.

Cosa significa per te. Impugnare subito la comunicazione ha un vantaggio pratico: consente di affrontare il merito della contestazione — la spettanza della detrazione, la correttezza del calcolo — prima che il debito diventi titolo esecutivo con la cartella, evitando l’incertezza di dover attendere un atto successivo. Non impugnare la comunicazione non preclude comunque nulla: resta possibile contestare direttamente la cartella nei 60 giorni dalla notifica, facendo valere sia i vizi di merito sia quelli procedurali, inclusa l’eventuale omessa o incompleta comunicazione preventiva. La scelta tra le due strade dipende dalla forza degli argomenti disponibili e dalla convenienza strategica di anticipare o meno il contraddittorio.

Va inoltre considerato che la scelta di impugnare subito non è priva di ricadute pratiche sul piano della gestione del debito nel frattempo maturato: se la contestazione riguarda solo una parte delle somme richieste, può essere opportuno valutare il pagamento della quota non contestata, per limitare la maturazione di ulteriori interessi su quella porzione, riservando il contenzioso alla sola parte realmente controversa. Questa valutazione, che richiede un’analisi caso per caso della composizione dell’importo richiesto (imposta, sanzione, interessi), è parte integrante della strategia difensiva tanto quanto la scelta del momento in cui agire in giudizio, ed è un aspetto che una lettura frettolosa della sola comunicazione rischia di trascurare.

La questione aperta: quali requisiti di contenuto e di motivazione deve rispettare l’atto?

La questione, come la porrebbe il contribuente. “La comunicazione che ho ricevuto è generica, non spiega bene perché mi tolgono la detrazione. E se poi arriva la cartella, cosa deve contenere per essere valida?”

Cosa hanno deciso i giudici. Sul contenuto della comunicazione, la Cassazione richiede che essa indichi le ragioni della rettifica in modo da consentirne la comprensione: comunicazioni generiche, prive di un’effettiva motivazione sui singoli rilievi, sono impugnabili per difetto di motivazione. Quando la comunicazione costituisce il primo atto con cui il contribuente viene informato della pretesa fiscale, essa assume — lo hanno affermato le Sezioni Unite nella sentenza n. 1172/2010 — la natura di una vera e propria “provocatio ad opponendum”: deve permettere al destinatario di comprendere gli elementi essenziali dell’obbligazione tributaria e di costruire la propria difesa, esattamente come un atto impositivo ordinario.

Sul fronte della cartella successiva, l’ordinanza n. 30835 del 24 novembre 2025 ha chiarito che essa assolve una duplice funzione — riscossiva e impositiva, il cosiddetto atto “impo-esattivo” — ed è sufficientemente motivata quando riporta la data di notifica e il numero della comunicazione di irregolarità che l’ha preceduta: questi elementi, ha detto la Corte, mettono il contribuente in condizione di risalire all’atto precedente e di controllare l’operato dell’amministrazione, senza che sia necessaria una motivazione autonoma e ripetuta nella cartella stessa.

Se c’è contrasto. Non c’è vero contrasto, ma una distinzione da tenere ferma: la giurisprudenza è unanime nel ritenere che, quando la cartella deriva da un controllo puramente automatizzato ex art. 36-bis, il richiamo alla dichiarazione presentata dal contribuente costituisce motivazione più che sufficiente, e contestare la motivazione in quei casi è quasi sempre una battaglia persa. Il discorso cambia quando la cartella deriva da un controllo formale ex art. 36-ter: lì la motivazione della comunicazione preventiva deve essere sostanziale e riferita ai singoli rilievi, non genericamente formulata.

Cosa significa per te. Prima di impostare una difesa sul difetto di motivazione, va distinto con precisione da quale tipo di controllo derivi l’atto: se il controllo è automatizzato, questa strada ha scarse probabilità; se è formale, la genericità della motivazione — soprattutto se la comunicazione si limita a citare l’importo dovuto senza spiegare perché la specifica detrazione è stata esclusa — è un argomento difensivo solido. La distinzione tra le due tipologie di controllo, spesso poco chiara al contribuente che riceve l’atto, è uno dei primi elementi che vanno verificati con un professionista prima di scegliere la linea difensiva.

La pronuncia più recente e rilevante

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 30835, depositata il 24 novembre 2025, è oggi il punto di riferimento più aggiornato sulla natura della cartella derivante da controllo formale ex art. 36-ter. Il caso riguardava un contribuente a cui l’ufficio aveva disconosciuto, per l’anno d’imposta 2013, le detrazioni relative alla realizzazione di due posti auto pertinenziali, ritenendo la documentazione prodotta insufficiente per forma e contenuto. Il contribuente aveva impugnato la cartella lamentando, tra gli altri motivi, un vizio di motivazione riferito alla violazione dell’art. 7 della L. 212/2000: a suo dire, i giudici di merito avrebbero confuso il profilo liquidatorio della cartella con le ragioni di fatto e di diritto che avrebbero dovuto sostenerla.

La Cassazione ha respinto il motivo, ma nel farlo ha chiarito un punto sistematico destinato a orientare il contenzioso futuro: la cartella che segue un controllo formale non è un atto meramente riscossivo, bensì un atto ad un tempo impositivo ed esattivo. Proprio per questo, la Corte ha stabilito che essa è adeguatamente motivata quando contiene il richiamo puntuale — data e numero — alla comunicazione di irregolarità precedentemente notificata: quel richiamo consente al contribuente di ricostruire l’iter del controllo e di verificare la correttezza dell’operato dell’amministrazione, senza necessità che la cartella ripeta per esteso le ragioni già esposte nella comunicazione.

Cosa cambia rispetto a prima. Fino a questa pronuncia, la distinzione tra motivazione della comunicazione e motivazione della cartella non era sempre stata scandita con questa chiarezza. Oggi il punto di attacco difensivo più efficace non è più, se non in casi eccezionali, la presunta carenza di motivazione della cartella in sé — purché essa richiami correttamente gli estremi della comunicazione — ma piuttosto la verifica a monte: la comunicazione richiamata esisteva davvero, è stata notificata regolarmente, e conteneva essa stessa una motivazione sufficiente sui singoli rilievi? La difesa si sposta quindi a monte della cartella, sulla comunicazione di irregolarità, dove i margini di contestazione restano più ampi.

Questo spostamento del baricentro difensivo ha una conseguenza pratica precisa per chi predispone un ricorso oggi: contestare genericamente “la mancanza di motivazione della cartella” senza prima verificare il contenuto e la regolarità della comunicazione presupposta espone quasi certamente a un rigetto, proprio alla luce del principio fissato dall’ordinanza n. 30835/2025. Il lavoro difensivo utile consiste, piuttosto, nel recuperare copia della comunicazione effettivamente notificata — quando il contribuente non la conservi più, tramite accesso agli atti presso l’ufficio competente — e nel sottoporla a un vaglio analitico voce per voce, verificando se ciascuna rettifica sia stata spiegata con un motivo specifico o soltanto enunciata in modo numerico. È in questo passaggio, spesso trascurato da chi si limita a leggere la cartella senza risalire all’atto che l’ha preceduta, che si gioca buona parte dell’esito del contenzioso.

I principi applicati ai casi reali

Simulazione 1 — Comunicazione mai arrivata. Un contribuente riceve, in data 3 aprile, la notifica di una cartella di pagamento per un importo di 6.840 € (imposta, sanzioni e interessi) relativa alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, a seguito di un controllo formale sulle detrazioni per spese sanitarie. Non ha mai ricevuto alcuna comunicazione di irregolarità. Alla luce dell’orientamento consolidato dall’ordinanza n. 16163/2025, questa cartella è affetta da un vizio di nullità autonomo: l’omessa comunicazione preventiva, quando il controllo è formale e non meramente automatizzato, priva il contribuente della possibilità di contraddire prima dell’iscrizione a ruolo. Il ricorso va proposto entro 60 giorni dalla notifica della cartella (termine soggetto alla sospensione feriale, dal 1° al 31 agosto), eccependo in via preliminare proprio l’assenza dell’atto presupposto.

Simulazione 2 — Comunicazione ricevuta e contestata nel merito. Una contribuente riceve il 1° settembre una comunicazione di irregolarità ex art. 36-ter relativa alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, nella quale l’Agenzia contesta una detrazione per spese mediche di 1.000 €, richiedendo un’integrazione di imposta di 220 €, oltre interessi e sanzione ridotta al 20% se pagata entro 60 giorni (termine vigente dal 2025). La contribuente possiede scontrini fiscali che documentano la spesa, non allegati alla dichiarazione. In base al comma 3 dell’art. 36-ter, può trasmettere la documentazione mancante entro il termine indicato: se l’ufficio la ritiene sufficiente, annulla la pretesa con una comunicazione di regolarità; se la ritiene insufficiente — ad esempio per illeggibilità o incompletezza dei documenti — procede alla rettifica, ed è proprio su questo giudizio di sufficienza documentale, come chiarito dalla sentenza n. 12525/2025, che si può costruire un’eventuale successiva contestazione in giudizio.

Simulazione 3 — Impugnazione immediata contro attesa della cartella. Un contribuente riceve una comunicazione di irregolarità che disconosce una detrazione già riconosciuta, per lo stesso immobile, in una dichiarazione di anni precedenti mai contestata. Alla luce dell’orientamento sull’impugnabilità facoltativa (Sezioni Unite n. 16293/2007, ordinanza n. 15957), può scegliere: impugnare subito la comunicazione davanti al giudice tributario, portando nel merito la questione della detrazione già consolidata negli anni precedenti, oppure attendere l’eventuale cartella e far valere lo stesso argomento in quella sede, entro 60 giorni dalla notifica. In presenza di elementi difensivi solidi e documentabili, anticipare il contenzioso sulla comunicazione consente di bloccare la pretesa prima che diventi titolo esecutivo, evitando ulteriori fasi di riscossione.

Simulazione 4 — Vizio di competenza dell’ufficio. Un contribuente che si è trasferito di residenza il 10 gennaio, comunicandolo regolarmente all’anagrafe, riceve il 20 novembre dello stesso anno una comunicazione di irregolarità emessa dall’ufficio del vecchio domicilio fiscale, relativa alla dichiarazione presentata a maggio. Alla luce degli artt. 31 e 39 del D.Lgs. 241/1997, la competenza a effettuare il controllo formale spetta all’ufficio corrispondente al domicilio fiscale risultante al momento rilevante: se la variazione anagrafica era già stata recepita, l’atto emesso dall’ufficio non più competente presenta un vizio autonomo, da eccepire insieme a eventuali profili di merito, senza però sostituirsi alla verifica sostanziale della pretesa, che va comunque condotta in parallelo.

La giurisprudenza in tabella

La tabella che segue riepiloga i riferimenti giurisprudenziali richiamati in questa analisi, con la questione decisa e la rilevanza pratica per chi si difende da una comunicazione di irregolarità o da una cartella derivante da controllo formale ex art. 36-ter.

PronunciaQuestione decisaRilevanza pratica
Cass. ord. 16 giugno 2025, n. 16163Nullità della cartella senza comunicazione preventiva, anche se il contribuente ha collaboratoBase per eccepire la nullità in assenza di comunicazione
Cass. ord. n. 7620/2024Stessa regola, applicata al disconoscimento di crediti per imposte estereConferma la stabilità del principio anche in fattispecie diverse
Cass. sent. n. 12525/2025L’ufficio può valutare la sufficienza formale e contenutistica dei documenti prodottiDistingue controllo formale da mero calcolo aritmetico
Cass. ord. n. 7227/2024L’istruttoria del comma 3 è “ridotta” ma seguita, a pena di nullità, dalla comunicazione motivataRafforza l’obbligatorietà della comunicazione nel 36-ter
Cass. ord. n. 30835 del 24.11.2025La cartella è atto impo-esattivo, motivata se richiama data e numero della comunicazioneSposta il focus difensivo sulla comunicazione presupposta
Cass. SS.UU. sent. n. 1172/2010La comunicazione, se primo atto della pretesa, va motivata come atto impositivoStandard di motivazione richiesto alla comunicazione
Cass. SS.UU. sent. n. 16293/2007L’elenco degli atti impugnabili non è tassativoFondamento dell’impugnabilità facoltativa della comunicazione
Cass. ord. n. 15957La comunicazione da controllo formale è autonomamente impugnabileConsente di anticipare la difesa senza attendere la cartella
Cass. ord. n. 25169/2025Nel controllo automatizzato (36-bis) l’avviso non è sempre necessario per omessi versamenti palesiChiarisce per differenza il regime più rigoroso del 36-ter
Cass. sent. n. 5373/2015Conferma dell’attività istruttoria consentita all’ufficio nel controllo formalePrecedente storico dell’orientamento consolidato
Cass. sent. n. 4591/2016Ulteriore conferma della natura e dei limiti dell’istruttoria ex art. 36-terRafforza la lettura sistematica della norma
Cass. sent. n. 15312/2014; n. 15654/2019Nullità per mancata comunicazione (precedenti storici)Dimostrano la lunga stabilità dell’orientamento
Cass. ord. n. 14699/2024; n. 11790/2024Confermano l’obbligo di notificare l’avviso bonario prima della cartellaGiurisprudenza più recente a supporto della regola

La sintesi operativa

Dall’insieme delle pronunce esaminate emergono alcuni principi pratici che vale la pena fissare in modo schematico.

  • La comunicazione di irregolarità ex art. 36-ter è sempre dovuta prima della cartella, indipendentemente dalla collaborazione prestata dal contribuente durante l’istruttoria: la sua assenza rende nulla la cartella successiva, ed è un vizio che va sempre verificato per primo, prima di entrare nel merito della pretesa.
  • Il controllo formale non è equiparabile al controllo automatizzato: nel 36-bis l’omissione della comunicazione, per irregolarità palesi come un omesso versamento privo di margini interpretativi, può non incidere sulla validità della cartella; nel 36-ter incide sempre, perché l’ufficio compie una valutazione documentale che richiede un contraddittorio preventivo effettivo.
  • La comunicazione è impugnabile per scelta del contribuente, non per obbligo: si può contestarla subito, ottenendo una pronuncia sul merito prima che il debito diventi titolo esecutivo, oppure attendere la cartella e far valere gli stessi vizi in quella sede, entro 60 giorni dalla notifica di quest’ultima.
  • La motivazione della comunicazione deve essere sostanziale, riferita ai singoli rilievi voce per voce e non genericamente formulata con un mero elenco di importi: la sua genericità è un motivo di impugnazione autonomo, distinto e cumulabile con eventuali contestazioni di merito.
  • La cartella che segue un controllo formale è adeguatamente motivata se richiama data e numero della comunicazione presupposta, secondo l’ordinanza n. 30835/2025: la difesa sulla motivazione va quindi spostata a monte, sulla comunicazione stessa, verificandone l’esistenza, la regolare notifica e la sufficienza dei contenuti.
  • Il termine per rispondere e beneficiare della sanzione ridotta è oggi di 60 giorni (90 per gli intermediari delegati), a seguito del D.Lgs. 108/2024 in vigore dal 1° gennaio 2025: superato questo termine senza pagamento né riscontro, la sanzione ridotta si perde in modo definitivo e non recuperabile.
  • I termini per il ricorso restano soggetti alla sospensione feriale, che decorre dal 1° al 31 agosto di ogni anno, e va sempre calcolata correttamente per non incorrere in una tardività che precluderebbe l’esame nel merito delle contestazioni, per quanto fondate.
  • La competenza dell’ufficio emittente va sempre riscontrata rispetto ai dati anagrafici del contribuente al momento rilevante, secondo gli artt. 31 e 39 del D.Lgs. 241/1997: un vizio su questo punto è autonomo rispetto al merito e va eccepito con la stessa cura riservata alla verifica sull’esistenza della comunicazione preventiva.

Le domande sul “quindi in pratica?”

Se non ho mai ricevuto la comunicazione ma solo la cartella, devo comunque pagare? No: alla luce dell’ordinanza n. 16163/2025, questa è una delle eccezioni più solide che si possano sollevare, perché la nullità colpisce la cartella nella sua interezza, non solo una parte della pretesa.

Posso ancora impugnare se ho già lasciato passare il termine per rispondere alla comunicazione senza inviare documenti? Il mancato riscontro all’invito istruttorio del comma 3 non preclude comunque il diritto a ricevere la comunicazione dell’esito ex comma 4, come chiarito proprio dalla vicenda decisa dall’ordinanza n. 16163/2025: se anche quella manca, la cartella resta nulla.

Conviene impugnare subito la comunicazione o aspettare la cartella? Dipende dalla forza degli argomenti: se la contestazione riguarda il merito della detrazione — ad esempio un giudicato favorevole su annualità precedenti — impugnare subito, secondo la logica dell’ordinanza n. 15957, consente di chiudere la questione prima che il debito diventi titolo esecutivo.

La cartella che ho ricevuto richiama solo un numero e una data di una comunicazione: è comunque valida? Sì, in linea di principio: l’ordinanza n. 30835/2025 ha confermato che questo richiamo è sufficiente a motivare la cartella, purché la comunicazione richiamata sia realmente esistita, sia stata notificata regolarmente e contenesse essa stessa una motivazione adeguata.

Se la comunicazione era generica, posso ancora farlo valere davanti alla cartella? Sì: il vizio di motivazione della comunicazione presupposta può essere fatto valere anche impugnando la cartella successiva, perché la validità di quest’ultima dipende dalla regolarità e dalla sufficienza dell’atto che l’ha preceduta.

Che differenza fa se il controllo è stato qualificato come art. 36-bis invece che art. 36-ter? È una differenza determinante: nel 36-bis l’omissione della comunicazione, per irregolarità palesi come un omesso versamento privo di margini interpretativi, può non travolgere la cartella; nel 36-ter, dove l’ufficio compie una valutazione documentale, l’omissione è quasi sempre motivo di nullità. Verificare quale delle due norme sia stata realmente applicata, al di là dell’etichetta usata dall’ufficio, è un passaggio difensivo da non trascurare.

Posso ancora contestare la competenza dell’ufficio se ho nel frattempo cambiato residenza? Sì, a condizione di poter dimostrare che la variazione anagrafica era già stata recepita al momento rilevante: si tratta di un motivo distinto rispetto a quelli di merito, che va verificato confrontando i dati anagrafici con l’ufficio effettivamente emittente, secondo quanto previsto dagli artt. 31 e 39 del D.Lgs. 241/1997.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Di fronte a una comunicazione di irregolarità o a una cartella derivante da un controllo formale ex art. 36-ter, lo Studio Monardo applica gli orientamenti descritti in questa guida al fascicolo concreto del contribuente, attraverso strumenti specifici:

  1. Verifichiamo se la comunicazione di irregolarità sia mai stata notificata regolarmente, prima dell’emissione della cartella, confrontando le date, le relate di notifica e gli eventuali accessi agli atti presso l’ufficio.
  2. Analizziamo se il controllo effettuato dall’ufficio sia realmente riconducibile all’art. 36-ter (con valutazione documentale) o all’art. 36-bis (mero calcolo aritmetico), per individuare il regime di garanzie applicabile, indipendentemente dall’etichetta formale usata nell’atto.
  3. Controlliamo la motivazione della comunicazione voce per voce, verificando se indichi in modo specifico le ragioni della rettifica per ciascuna detrazione, deduzione o ritenuta contestata, e non un mero elenco numerico di importi.
  4. Verifichiamo la competenza dell’ufficio che ha emesso l’atto, alla luce degli artt. 31 e 39 del D.Lgs. 241/1997, incrociando i dati anagrafici del contribuente con l’ufficio effettivamente emittente.
  5. Ricostruiamo, se pertinente, l’esistenza di un giudicato o di una posizione già definita su annualità precedenti relative alla medesima detrazione o deduzione, per far valere la vincolatività di quanto già accertato.
  6. Impostiamo la scelta strategica tra impugnazione immediata della comunicazione e attesa della cartella, valutando la solidità degli argomenti disponibili e la convenienza di anticipare o meno il contraddittorio giudiziale.
  7. Eccepiamo la nullità della cartella per omessa o irregolare comunicazione preventiva, quando ne ricorrono i presupposti secondo l’orientamento consolidato dalla Cassazione, articolando il motivo con riferimento puntuale alle pronunce di legittimità pertinenti.
  8. Verifichiamo il rispetto dei termini di 60 giorni per il pagamento con sanzione ridotta e per la proposizione del ricorso, tenendo conto della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto e degli eventuali termini estesi per gli intermediari delegati.
  9. Predisponiamo le memorie difensive e la documentazione da trasmettere all’ufficio nella fase istruttoria, quando conviene ancora tentare la via del contraddittorio amministrativo prima di arrivare al contenzioso.
  10. Costruiamo il ricorso tributario, articolando in modo coordinato i motivi procedurali — nullità, difetto di motivazione, incompetenza — e quelli di merito, con continuità di strategia dalla fase amministrativa fino all’eventuale giudizio di legittimità.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un ambito come questo, dove — come si è visto — la difesa si costruisce leggendo e applicando gli orientamenti della Cassazione più che la sola lettera della norma, la qualifica di cassazionista assume un peso particolare: significa poter seguire la strategia difensiva con lo stesso difensore dalla fase amministrativa fino all’eventuale ricorso per cassazione, senza interruzioni nella linea argomentativa costruita sin dal primo grado. A questo si affianca lo staff multidisciplinare, in cui avvocati e commercialisti collaborano sullo stesso fascicolo, utile quando la comunicazione di irregolarità si intreccia con questioni contabili complesse o con la gestione di rateizzazioni in corso.

Perché affidarsi a chi conosce questa giurisprudenza

Le pronunce esaminate in questa guida mostrano un dato di fatto: negli ultimi due anni la Cassazione ha ridefinito più volte i confini tra ciò che è nullo e ciò che è valido in materia di controllo formale, tra ciò che va impugnato subito e ciò che può attendere, tra ciò che va motivato nella comunicazione e ciò che basta richiamare nella cartella. È proprio in questo tipo di materia — dove la strategia dipende dalla lettura aggiornata degli orientamenti di legittimità — che l’esperienza dell’Avv. Monardo come cassazionista, unita al lavoro dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, fa la differenza tra un’eccezione fondata e un’eccezione destinata al rigetto.

Chi affronta oggi una comunicazione di irregolarità o una cartella derivante da un controllo formale si trova, in sostanza, davanti a un percorso in cui ogni passaggio, l’esistenza dell’atto presupposto, la sua motivazione, la competenza dell’ufficio, i termini di risposta e di impugnazione, è stato ridisegnato negli ultimi due anni da pronunce che vanno lette insieme, non isolatamente. Fermarsi al solo testo dell’art. 36-ter, senza incrociarlo con l’ordinanza n. 16163/2025 sulla nullità per omessa comunicazione, con la n. 30835/2025 sulla motivazione della cartella, o con i principi sull’impugnabilità facoltativa fissati dalle Sezioni Unite, significa costruire una difesa incompleta, esposta al rischio che l’ufficio o il giudice tributario rilevino un profilo trascurato. È questo lavoro di lettura integrata della giurisprudenza più recente, applicato al singolo fascicolo, quello che lo Studio Monardo mette a disposizione di chi riceve oggi uno di questi atti.

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