Comunicazione Di Irregolarità A Ditta Artigiana: Cosa Fare E Difesa Legale

È arrivata una comunicazione di irregolarità INPS o INAIL per la tua ditta artigiana e non sai se convenga pagare, contestare o prendere tempo? Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la scelta dipende da quanto è fondato il debito, da quanta liquidità hai in questo momento e da quanto tempo resta prima che l’irregolarità si trasformi in un titolo esecutivo. Chi risponde “paga sempre” o “contesta sempre” sta semplificando un problema che, nella pratica, si gioca caso per caso.

Lo Studio Monardo segue posizioni debitorie previdenziali di imprese artigiane, un ambito in cui la valutazione tecnica richiede di muoversi su due piani paralleli: quello bancario-finanziario, per capire come la dilazione impatta sulla liquidità dell’impresa, e quello tributario-esecutivo, per prevedere l’evoluzione dell’atto se non si interviene. Il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario è esattamente ciò che serve per leggere una comunicazione di irregolarità non come un problema isolato, ma come il primo anello di una catena che, se ignorata, porta dritta all’avviso di addebito e alla riscossione coattiva.

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Prima di entrare nel merito delle singole strade percorribili, vale la pena chiarire perché questo tema meriti un approccio comparativo e non una risposta univoca. Molte guide online trattano la comunicazione di irregolarità come un problema con una sola soluzione corretta: pagare in fretta per evitare guai peggiori. Questa impostazione ignora però che, per una ditta artigiana, il debito segnalato non è sempre effettivamente dovuto nella misura richiesta, e che la fretta di chiudere la pratica può costare più di quanto si pensi, sia in termini economici sia in termini di margini difensivi persi per sempre. Allo stesso modo, un approccio opposto — contestare comunque, a prescindere dalla solidità degli argomenti — espone a un rischio speculare, fatto di spese di lite e di tempi lunghi per una causa che, in assenza di prove solide, ha scarse probabilità di successo. Il compito di questo approfondimento è proprio mettere a confronto le tre strade realmente disponibili, con i rispettivi vantaggi e limiti, senza tifare per nessuna in partenza.

Il quadro di partenza

Prima di scegliere tra le strade percorribili, è utile inquadrare cosa sia realmente una “comunicazione di irregolarità” per una ditta artigiana e dove si colloca nell’iter di recupero del credito contributivo, perché è proprio la comprensione di questo iter a rendere evidente perché nessuna delle tre opzioni sia in astratto migliore delle altre: ciascuna interviene in un momento diverso di un percorso che, se lasciato correre senza una scelta consapevole, porta comunque a un esito, spesso il più sfavorevole per l’impresa.

Quando una ditta artigiana individuale, iscritta alla Gestione Artigiani dell’INPS (e spesso anche titolare di posizione INAIL per i lavoratori dipendenti o i soci), presenta anomalie nei versamenti — un DM10 non coerente con quanto dichiarato, un F24 con importo insufficiente, una differenza emersa da un accertamento ispettivo — l’ente previdenziale non emette subito un titolo esecutivo. Nella grande maggioranza dei casi invia prima un avviso informale, che nella prassi viene chiamato indifferentemente “comunicazione di irregolarità” o “avviso bonario”: una lettera o una PEC che segnala l’esistenza di contributi non versati o di differenze a debito, invitando l’artigiano a regolarizzare entro un termine solitamente fissato in 30 giorni.

Questo passaggio non è un atto processuale in senso stretto e non produce, da solo, effetti esecutivi: non consente pignoramenti, non genera un fermo amministrativo, non viene iscritto a ruolo. È tuttavia il momento in cui la partita si decide davvero, perché è qui che l’artigiano ha ancora piena libertà di manovra. Se la comunicazione resta senza risposta, o se la risposta non convince l’ufficio, l’ente forma l’avviso di addebito — il titolo esecutivo introdotto dal D.L. 78/2010, equivalente per l’INPS a ciò che la cartella esattoriale è per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione — e da quel momento i margini di manovra si restringono sensibilmente: il termine per opporsi nel merito, ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D.Lgs. 46/1999, è di 40 giorni perentori dalla notifica, e se anche questo termine scade senza reazione, l’unica strada residua diventa l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., ammessa solo per fatti sopravvenuti alla formazione del titolo (un pagamento successivo, una prescrizione maturata dopo la notifica), non per rimettere in discussione ciò che si poteva già contestare prima.

Le cause che generano una comunicazione di irregolarità per una ditta artigiana sono, nella pratica, ricorrenti. La più frequente è il disallineamento tra quanto dichiarato con il modello DM10 (o con le denunce contributive attualmente in uso) e quanto effettivamente versato tramite F24: basta un errore nella compilazione, un codice tributo sbagliato o un ritardo tecnico nell’imputazione del pagamento perché il sistema segnali una differenza a debito che, in realtà, potrebbe non esistere. Una seconda causa tipica è l’esito di un accertamento ispettivo, condotto dall’Ispettorato del Lavoro o direttamente dal personale INPS/INAIL, che rileva un omesso o insufficiente versamento su periodi pregressi, talvolta a seguito della riqualificazione di un rapporto di collaborazione o di un socio d’opera. Una terza causa, meno frequente ma non rara per le ditte artigiane con dipendenti, riguarda la posizione INAIL: un premio calcolato su una classificazione tariffaria contestata, o su retribuzioni che l’ente ritiene sottostimate rispetto al rischio della lavorazione svolta. In tutti questi casi, il primo passo utile non è reagire d’istinto, ma capire a quale di queste situazioni corrisponde la comunicazione ricevuta, perché è da lì che dipende quale delle tre strade seguenti abbia più probabilità di successo.

C’è infine una conseguenza indiretta che riguarda specificamente le ditte artigiane e che spesso pesa più del debito in sé: l’irregolarità contributiva, anche quando ancora oggetto di una semplice comunicazione informale, può riflettersi sul Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), condizionando la possibilità dell’impresa di partecipare a gare d’appalto, di ottenere agevolazioni pubbliche o, in alcuni casi, di lavorare come subappaltatrice in cantieri dove il committente richiede la regolarità contributiva come condizione contrattuale. Per un artigiano che dipende da questi rapporti per una parte significativa del proprio fatturato, la scelta tra le tre strade non riguarda quindi solo l’importo del debito, ma anche la rapidità con cui la propria posizione può tornare regolare: sotto questo profilo, la regolarizzazione tramite pagamento o rateazione tende a ripristinare più rapidamente il DURC, mentre una contestazione giudiziale, anche se fondata, può lasciare la posizione in una condizione di incertezza per tutta la durata del contenzioso.

Vale la pena aggiungere una precisazione sulla posizione INAIL, spesso trascurata rispetto a quella INPS ma soggetta a una logica sostanzialmente analoga: anche l’INAIL, prima di procedere alla riscossione coattiva del premio assicurativo non versato o versato in misura insufficiente, invia di regola una comunicazione di irregolarità con invito a regolarizzare, e anche in questo caso, decorso inutilmente il termine, la pretesa viene veicolata attraverso un avviso di addebito assoggettato alle stesse regole di opposizione previste per i crediti INPS. Per una ditta artigiana che abbia sia una posizione contributiva Gestione Artigiani sia una posizione assicurativa INAIL per i propri dipendenti, non è infrequente ricevere comunicazioni distinte e in tempi diversi dai due enti: ciascuna va valutata e gestita separatamente, perché i termini di decadenza e i profili di prescrizione corrono in modo autonomo per ciascun rapporto.

Un ulteriore elemento da considerare riguarda la composizione soggettiva dell’impresa artigiana. Quando la ditta individuale si avvale di collaboratori familiari iscritti alla Gestione Artigiani, oppure quando l’attività è svolta in forma di società artigiana con più soci, la comunicazione di irregolarità può riguardare posizioni contributive distinte per ciascun soggetto: il titolare, il coniuge collaboratore, i soci lavoratori. In questi casi è essenziale verificare, prima di scegliere la strada da seguire, se l’irregolarità contestata riguarda una sola posizione o l’intera compagine sociale, e questo accertamento preliminare va condotto con lo stesso rigore documentale richiesto per qualunque altra verifica contabile, perché è da lì che dipende anche la corretta ripartizione delle eventuali sanzioni tra i diversi soggetti coinvolti. In questi casi è essenziale verificare, prima di scegliere la strada da seguire, se l’irregolarità contestata riguarda una sola posizione o l’intera compagine, perché le tre opzioni descritte possono essere applicate in modo differenziato: si può, ad esempio, regolarizzare rapidamente la posizione di un socio con contributi certi e limitati, e contestare invece quella del titolare se emergono elementi di prescrizione o di errore di calcolo più consistenti. Anche sotto il profilo della responsabilità solidale, quando l’attività artigiana opera come subappaltatrice in un cantiere o in una filiera produttiva, occorre tenere presente che l’ente può rivolgersi anche al committente in solido per i contributi non versati: un elemento che, in alcuni casi, aggiunge un ulteriore soggetto interessato alla stessa vicenda, complica la scelta della strategia più efficace e richiede un coordinamento attento tra le difese delle diverse parti coinvolte, per evitare che iniziative scoordinate finiscano per indebolirsi a vicenda davanti al giudice.

È questo l’orizzonte temporale reale entro cui va inquadrata ogni decisione: non “cosa fare in astratto”, ma “cosa fare ora, con questo avviso, in questa finestra di tempo”. Le tre strade che seguono partono tutte da questo stesso punto di partenza.

Opzione 1 — Regolarizzare (pagamento diretto o rateazione)

Regolarizzare significa riconoscere, in tutto o in parte, l’importo richiesto e chiudere la posizione senza aprire un contenzioso: pagando in un’unica soluzione, se la liquidità lo consente, oppure chiedendo la dilazione del debito.

In cosa consiste. La base normativa della dilazione contributiva è stata recentemente riscritta dall’art. 23 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, attuato dal decreto interministeriale del 24 ottobre 2025 e reso operativo dalla circolare INPS n. 60 del 21 maggio 2026, che ha approvato il nuovo Regolamento sulla dilazione dei debiti contributivi. La novità principale riguarda la durata: la rateazione può ora arrivare fino a un massimo di 36 rate mensili per importi fino a 500.000 euro e fino a 60 rate mensili per importi superiori, senza che l’INPS debba più chiedere l’autorizzazione del Ministero del Lavoro per superare le 24 rate, come avveniva in passato. Il numero effettivo di rate concesse resta comunque una valutazione della struttura territoriale competente, che tiene conto dell’entità del debito, della tipologia di contribuente e della situazione contributiva pregressa.

Quando ha senso. Tre scenari ricorrenti per una ditta artigiana: primo, il debito richiesto corrisponde effettivamente a contributi non versati e non ci sono elementi concreti per contestarlo; secondo, l’impresa attraversa una fase di tensione di cassa dovuta a ritardi nei pagamenti dei clienti o a una ristrutturazione in corso, ma resta comunque in grado di sostenere un piano rateale; terzo, l’artigiano preferisce chiudere rapidamente la posizione per evitare che il debito venga affidato all’agente della riscossione, con il conseguente aggravio di aggio ed eventuali azioni cautelari come il fermo amministrativo dei veicoli aziendali, strumenti di lavoro spesso indispensabili per la continuità dell’attività artigiana stessa.

A questi tre scenari, tutti legati a valutazioni di merito o di liquidità, se ne può aggiungere un quarto, più strategico e legato ai tempi dell’attività: l’artigiano che, pur avendo qualche dubbio sulla piena fondatezza dell’importo, valuta che il tempo e i costi di un eventuale contenzioso — anche solo in termini di ore sottratte alla gestione dell’attività — non siano giustificati dall’entità della somma in discussione. In questi casi, specie quando il debito residuo è di importo contenuto, regolarizzare tramite rateazione può risultare, sul piano pratico, la scelta più efficiente anche a fronte di dubbi non del tutto risolti.

Come si esegue in sintesi. La domanda va presentata attraverso il Cassetto Previdenziale del contribuente, utilizzando lo strumento “Smart Task” dedicato alla “Domanda di dilazione”. Deve trattarsi di un’unica istanza che comprenda tutti i debiti contributivi in fase amministrativa maturati verso tutte le gestioni INPS, e va indicato il numero di rate richiesto. La dilazione è riservata ai debiti non ancora affidati per il recupero agli agenti della riscossione (cioè per i quali non è stato ancora formato l’avviso di addebito), oltre a quelli già in gestione presso gli uffici legali dell’Istituto. È richiesta la dichiarazione di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e, soprattutto, la regolarità della contribuzione corrente: chi ha altre posizioni contributive scoperte nello stesso periodo rischia il rigetto.

Il numero di rate effettivamente concesso non è automatico: la struttura territoriale valuta l’istanza tenendo conto dell’entità complessiva del debito, della storia contributiva dell’impresa e della plausibilità della situazione di difficoltà dichiarata, per cui è opportuno accompagnare la domanda con un quadro chiaro e realistico della propria situazione finanziaria, evitando sia di richiedere un numero di rate palesemente sproporzionato rispetto al debito sia di sottostimare le proprie difficoltà rischiando poi di non riuscire a sostenere il piano concordato.

Vantaggi. La rateazione sospende l’iter verso l’iscrizione a ruolo e consente di pianificare l’esborso su un orizzonte pluriennale, alleggerendo l’impatto immediato sulla liquidità dell’impresa. Inoltre evita l’apertura di un contenzioso, con i relativi costi di giustizia e il rischio, per quanto contenuto, di una condanna alle spese in caso di soccombenza.

Rischi e svantaggi onesti. La dilazione non sospende automaticamente eventuali vizi dell’atto: presentare domanda di rateazione può essere letto come un’accettazione implicita del debito, il che rende più difficile, in un secondo momento, sostenere che l’importo non era dovuto. Inoltre il piano è tutt’altro che intoccabile: la revoca scatta in caso di mancato o parziale pagamento anche non consecutivo di tre rate successive alla prima, o quando non viene versata la contribuzione corrente (salvo che il debitore la regolarizzi con una seconda dilazione, ammessa solo se nei sei mesi precedenti non vi sono state revoche sullo stesso codice fiscale). In caso di revoca, l’intero debito residuo torna immediatamente esigibile e può essere affidato al recupero coattivo, spesso in condizioni peggiori di quelle di partenza. Va inoltre ricordato che non possono coesistere più di due dilazioni attive sullo stesso codice fiscale: per chiederne una ulteriore occorre prima estinguere anticipatamente una di quelle in corso, un vincolo che va tenuto presente se l’impresa ha già altre posizioni rateizzate con l’Istituto.

Un aspetto da valutare con attenzione riguarda anche il rapporto tra la dilazione contributiva e altre eventuali esposizioni debitorie dell’impresa artigiana, ad esempio verso fornitori o istituti bancari: un piano a 36 o 60 rate impegna comunque la cassa mensile dell’attività per diversi anni, e prima di sottoscriverlo è opportuno verificare che questo impegno sia sostenibile insieme agli altri oneri correnti, così da non trasformare una soluzione difensiva in un ulteriore fattore di tensione finanziaria. Il profilo ideale per questa opzione è l’artigiano con un debito sostanzialmente fondato, ma con una difficoltà di cassa temporanea e superabile in un arco di 3-5 anni.

Opzione 2 — Contestare nel merito la pretesa

Contestare significa mettere in discussione, davanti all’ente o davanti al giudice, l’esistenza stessa del debito o la sua esatta quantificazione, invece di limitarsi a pagarlo.

In cosa consiste (base normativa). Finché si è ancora nella fase della comunicazione informale, la contestazione si traduce nell’invio di osservazioni e documentazione all’ufficio competente (una sorta di richiesta di riesame in autotutela), utile a correggere l’importo prima che si formi il titolo esecutivo. Se invece l’ente ha già emesso l’avviso di addebito, la strada diventa processuale: l’opposizione nel merito si propone davanti al Giudice del Lavoro entro il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica, ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D.Lgs. 46/1999. Un aspetto spesso sottovalutato: questo termine, in quanto termine processuale, beneficia della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, mentre non esistono altre finestre di sospensione equivalenti.

Quando ha senso (scenari concreti). Primo scenario: parte del debito richiesto è già prescritto, perché sono trascorsi più di cinque anni dall’ultimo atto interruttivo senza che l’ente abbia agito. Secondo scenario: l’avviso rinvia genericamente a un verbale ispettivo mai allegato o mai effettivamente notificato, rendendo la pretesa priva di una motivazione verificabile. Terzo scenario: esistono prove documentali — modelli F24 quietanzati, DM10 coerenti — che dimostrano un pagamento già avvenuto per lo stesso periodo oggetto della richiesta.

Un quarto scenario, più delicato ma tutt’altro che raro, riguarda la contestazione della base di calcolo utilizzata dall’ente: quando la pretesa nasce da una riqualificazione del rapporto di lavoro di un collaboratore — ad esempio da apprendista a lavoratore qualificato, o da collaboratore familiare a dipendente vero e proprio — operata sulla base di dichiarazioni raccolte in sede ispettiva, l’artigiano può contestare che tali dichiarazioni, da sole, costituiscano prova sufficiente della diversa qualificazione, chiedendo all’ente di dimostrare con elementi oggettivi la fondatezza della riqualificazione operata.

Come si esegue in sintesi. Occorre raccogliere tempestivamente la documentazione contabile del periodo contestato, verificare la data dell’ultimo atto interruttivo della prescrizione (una diffida, un precedente avviso, un verbale) e calcolare con precisione se il quinquennio si è compiuto prima della notifica dell’atto impugnato. Il ricorso va poi proposto nel termine di 40 giorni, indicando puntualmente i motivi di nullità o di infondatezza della pretesa, e depositato secondo le forme previste per il rito del lavoro, con un’esposizione chiara dei fatti e delle norme richiamate a sostegno di ciascun motivo di opposizione, così da consentire al giudice una valutazione puntuale fin dalla prima udienza.

Vantaggi motivati. Se la contestazione è fondata, l’esito può essere l’annullamento totale o parziale del debito, con l’ulteriore effetto di bloccare qualunque azione esecutiva collegata a quella specifica pretesa.

Rischi e svantaggi onesti. Il termine di 40 giorni è perentorio: superato quello, la strada dell’opposizione nel merito si chiude e resta solo l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., utilizzabile esclusivamente per fatti sopravvenuti alla formazione del titolo, non per questioni che si potevano già sollevare prima. Va inoltre chiarito un equivoco frequente: puntare solo su vizi procedurali, senza contestare anche il merito della pretesa, è una strategia debole, perché i giudici tendono a valutare la sostanza del rapporto contributivo sottostante più che la forma dell’atto.

Nella pratica, la parte più delicata di questa opzione non è tanto individuare l’argomento giuridico astrattamente valido, quanto raccogliere e ordinare le prove che lo sostengono in modo verificabile: significa recuperare gli F24 quietanzati per i periodi contestati, ricostruire la sequenza cronologica di ogni comunicazione ricevuta dall’ente negli anni precedenti (per individuare con precisione l’ultimo atto interruttivo della prescrizione), e conservare copia integrale del verbale ispettivo o della comunicazione originaria, così da poter verificare se contiene davvero gli elementi minimi di motivazione richiesti. Senza questo lavoro preparatorio, anche un’eccezione di prescrizione tecnicamente corretta rischia di non reggere per difetto di prova. Il profilo ideale per questa opzione è l’artigiano che dispone di elementi concreti e verificabili — versamenti già effettuati, un termine di prescrizione ormai maturato, un verbale ispettivo mai realmente notificato — non semplici sospetti o lamentele generiche sulla correttezza del calcolo.

Opzione 3 — Attendere e prepararsi (osservazioni informali, riserva di difesa)

Esiste una terza strada, spesso trascurata, per le situazioni davvero border-line: non pagare subito, non avviare immediatamente un contenzioso, ma rispondere alla comunicazione con osservazioni documentate, riservandosi la difesa piena per l’eventuale fase successiva.

In cosa consiste. Si tratta di inviare, nei termini indicati dalla comunicazione (in genere 20-30 giorni), una memoria con i documenti a disposizione — F24, DM10, corrispondenza con l’ente — senza però impegnarsi né in un pagamento né in un ricorso formale. È un modo per far emergere eventuali errori di calcolo prima che si cristallizzino in un titolo esecutivo, mantenendo intatta la possibilità di scegliere l’opzione 1 o l’opzione 2 in un secondo momento, quando il quadro sarà più chiaro.

Quando ha senso. Ha senso quando l’artigiano non ha ancora la certezza se il debito sia realmente dovuto per intero, ha bisogno di tempo per reperire documentazione contabile risalente, o quando l’importo richiesto appare palesemente sproporzionato rispetto a quanto risulta dai propri registri, ma mancano ancora elementi sufficienti per un ricorso ben argomentato.

Come si esegue in sintesi. La memoria va indirizzata alla struttura territoriale INPS o INAIL competente, indicando in modo puntuale i periodi contestati e allegando ogni riscontro disponibile; è opportuno chiedere espressamente una rideterminazione dell’importo prima della formazione dell’avviso di addebito.

Vantaggi motivati. Non si rinuncia a nulla: se l’ente accoglie anche solo parzialmente le osservazioni, l’eventuale avviso di addebito successivo riguarderà un importo già ridotto, e su quel residuo restano comunque aperte sia la strada della rateazione sia quella dell’opposizione giudiziale.

Per essere efficace, la memoria non deve limitarsi a esprimere un generico dissenso: va costruita indicando periodo per periodo quali importi si ritengono corretti e quali no, allegando la documentazione a supporto in modo ordinato e cronologico, così da mettere l’ufficio nella condizione di effettuare un riesame puntuale invece di limitarsi a confermare l’importo originario per mancanza di elementi utili a modificarlo. Un’osservazione generica, priva di riferimenti a periodi e importi specifici, ottiene raramente una revisione sostanziale della pretesa.

Rischi e svantaggi onesti. Questa opzione richiede disciplina sui tempi: se l’ente non risponde o non accoglie le osservazioni e forma comunque l’avviso di addebito, il termine di 40 giorni per l’opposizione nel merito decorre comunque da quella notifica, e non c’è alcuna proroga automatica legata al fatto di aver inviato osservazioni informali in precedenza. Il profilo ideale per questa opzione è l’artigiano che ha fondati dubbi ma non ancora prove complete, e preferisce un passaggio intermedio prima di scegliere in modo definitivo tra pagare e fare causa.

Le opzioni alla prova dei conti

Per capire come le tre strade si traducono in pratica, prendiamo un’unica situazione di partenza e vediamo come cambia l’esito a seconda della scelta.

Ipotesi di partenza: una ditta artigiana individuale riceve il 10 marzo una comunicazione di irregolarità dalla Gestione Artigiani INPS per contributi relativi al periodo 2021-2022, per un importo complessivo di 18.700 € (13.200 € di contributi, 3.100 € di sanzioni civili, 2.400 € di interessi). Il termine indicato per rispondere è di 30 giorni.

Con l’opzione 1 (regolarizzare): entro il 30° giorno, l’artigiano presenta tramite il Cassetto Previdenziale la domanda di dilazione. Non avendo altre pendenze contributive e dichiarando una temporanea difficoltà di liquidità dovuta a un cliente in ritardo con i pagamenti, ottiene un piano a 36 rate da circa 545 € mensili. La posizione non viene affidata alla riscossione e l’impresa evita l’aggio, ma il debito resta comunque interamente riconosciuto.

Con l’opzione 2 (contestare): verificando i propri registri, l’artigiano scopre che 6.500 € dei contributi richiesti si riferiscono al periodo gennaio-giugno 2019, per il quale l’ultimo atto interruttivo risale a un sollecito del marzo 2019. Tra quella data e la comunicazione del 2024 sono trascorsi oltre cinque anni: quella parte del credito è prescritta. L’artigiano attende la formazione dell’avviso di addebito e, entro 40 giorni dalla sua notifica, propone opposizione davanti al Giudice del Lavoro, chiedendo la riduzione dell’importo dovuto a circa 12.200 €, oltre la rideterminazione delle sanzioni collegate.

Con l’opzione 3 (attendere e osservare): entro 20 giorni, l’artigiano invia una memoria con i modelli F24 relativi a due trimestri che, a suo avviso, erano già stati versati e non correttamente imputati dall’ente. L’ufficio, dopo un riesame, riconosce l’errore per una parte degli importi e rideterminA la pretesa in 15.900 €, formando l’avviso di addebito solo su quel residuo: da lì, l’artigiano potrà ancora scegliere se rateizzare quanto resta o contestarne ulteriormente una parte. In questo scenario, la scelta iniziale di non impegnarsi né in un pagamento immediato né in un ricorso ha permesso di ridurre l’esposizione di quasi 3.000 € prima ancora che si formasse un titolo esecutivo, lasciando comunque intatte, sul residuo, sia la strada della dilazione sia quella dell’opposizione.

Le tre simulazioni, pur partendo dallo stesso importo iniziale, mostrano un punto centrale: la differenza tra le opzioni non sta tanto nell’entità del debito residuo finale, quanto nel grado di certezza e nel tempo impiegato per arrivarci. Chi regolarizza subito sa già, dal primo giorno, quale sarà l’esborso complessivo e su quanti mesi sarà distribuito; chi contesta accetta un margine di incertezza più ampio, compensato dalla possibilità di ridurre in modo significativo l’importo dovuto quando gli elementi a supporto sono solidi; chi sceglie di attendere e osservare si colloca in una posizione intermedia, guadagnando tempo e informazioni senza però eliminare del tutto l’incertezza sull’esito finale. Nessuna delle tre strade elimina il rischio: ciascuna lo gestisce in modo diverso, ed è proprio questo bilanciamento tra certezza, tempo e importo che va valutato caso per caso.

Il confronto in tabella

Le tre strade non sono equivalenti su tutti i fronti: cambiano i tempi di definizione, la complessità delle pratiche da seguire e, soprattutto, cosa succede se le cose non vanno come previsto. La tabella seguente mette a confronto gli elementi che, nella pratica, pesano di più nella decisione. Su un punto vale la pena essere chiari fin da subito: i costi da considerare sono unicamente quelli di giustizia previsti dalla legge per l’eventuale giudizio (contributo unificato e simili), non altre voci di spesa della consulenza.

Va inoltre precisato che la colonna relativa ai “rischi in caso di esito negativo” non va letta come un giudizio di sfavore verso nessuna delle tre strade: ciascuna comporta un rischio diverso per natura, non necessariamente più grave in assoluto. La rateazione espone al rischio di revoca solo in caso di inadempimento successivo, mentre la contestazione giudiziale espone al rischio di soccombenza fin dal principio: sono rischi di tipo diverso, che vanno confrontati con la reale solidità degli elementi a disposizione, non semplicemente sommati o messi in ordine di gravità.

ElementoOpzione 1 — RegolarizzareOpzione 2 — ContestareOpzione 3 — Attendere e osservare
Tempi di definizioneRapidi (piano attivo in poche settimane)Medio-lunghi (dipende dai tempi del giudizio)Brevi in fase iniziale, poi dipende dall’esito
Complessità proceduraleBassa (domanda amministrativa)Alta (ricorso, termini perentori, istruttoria)Media (memoria documentata, nessun giudizio)
Rischi in caso di esito negativoRevoca del piano se saltano 3 rateSoccombenza con spese di liteTermine di 40 gg che decorre comunque dall’eventuale avviso
Effetti sull’esecuzioneSospende l’iscrizione a ruoloSospende solo se il giudice lo disponeNessun effetto sospensivo automatico
Reversibilità della sceltaBassa (riconoscimento implicito del debito)Alta se tempestiva, nulla dopo i 40 ggAlta (resta aperta ogni strada successiva)

I criteri per scegliere

Non esiste una gerarchia valida per tutti i casi: la scelta va calata sulla situazione concreta, tenendo conto di alcuni criteri ricorrenti. È utile, prima di applicarli, ricordare che questi criteri non vanno letti in modo isolato: il rovescio della medaglia di ogni vantaggio evidente in un criterio va sempre soppesato con gli altri quattro, perché un debito certo ma insostenibile per la cassa dell’impresa, ad esempio, non si risolve automaticamente scegliendo la regolarizzazione, se poi il piano rateale rischia di saltare per mancanza di liquidità.

Primo criterio: quanto è certo il debito. Se dai propri registri contabili non emerge alcun elemento di contestazione, generalmente conviene orientarsi verso la regolarizzazione, perché un contenzioso senza reali possibilità di successo comporta solo tempi più lunghi e un rischio di spese aggiuntive.

Secondo criterio: esistono prove documentali concrete? Se si dispone di F24 quietanzati, di un calcolo della prescrizione che torna, o di un verbale ispettivo mai effettivamente allegato, la contestazione ha basi solide; in assenza di questi elementi, puntare tutto sulla causa espone a un rischio elevato di soccombenza.

Terzo criterio: qual è la situazione di liquidità dell’impresa. Un’impresa che può sostenere un piano rateale su più anni trova nella dilazione uno strumento efficace per evitare l’aggravio della riscossione coattiva; un’impresa già in forte tensione finanziaria dovrebbe valutare con attenzione se la rateazione sia davvero sostenibile o rischi solo di rinviare il problema.

Quarto criterio: quanto tempo resta prima della decadenza dei termini. Chi ha ancora margine prima della scadenza dei 30 giorni della comunicazione informale può permettersi l’opzione 3, raccogliendo documentazione senza fretta; chi si trova già a ridosso della scadenza dei 40 giorni dall’avviso di addebito deve decidere rapidamente, perché quel termine non si recupera.

Quinto criterio: le strade non sono sempre alternative in modo assoluto. È possibile, in molti casi, contestare la parte del debito realmente in discussione e chiedere contestualmente la rateazione della parte non contestata, riducendo così sia il rischio processuale sia l’esposizione debitoria complessiva.

Sesto criterio: il precedente storico con l’ente. Un’impresa che ha già avuto in passato una dilazione revocata per mancati pagamenti troverà probabilmente più difficile ottenere condizioni favorevoli per una nuova rateazione, mentre chi si presenta per la prima volta davanti all’ente, con una posizione contributiva corrente regolare, parte in una condizione più solida sia per negoziare un piano sostenibile sia, se necessario, per sostenere in giudizio la propria buona fede.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in qualità di avvocato cassazionista, segue la continuità della strategia difensiva dal primo confronto con l’ente fino all’eventuale ultimo grado di giudizio, un elemento che pesa soprattutto quando la scelta iniziale — regolarizzare, contestare o attendere — deve restare coerente anche se il contenzioso dovesse proseguire oltre il primo grado.

Settimo criterio: l’impatto sul DURC e sui rapporti contrattuali in corso. Un’impresa artigiana che lavora abitualmente come subappaltatrice o partecipa ad appalti pubblici dovrebbe considerare, accanto alla fondatezza del debito, anche i tempi di ripristino della regolarità contributiva: se un cantiere in corso o una gara imminente dipendono da un DURC regolare, la rapidità della regolarizzazione può pesare quanto, se non più, della convenienza economica della contestazione.

Messi insieme, questi sette criteri non producono una formula automatica, ma una mappa di riferimento: più il debito è certo e la liquidità disponibile, più ha senso regolarizzare; più le prove a favore della contestazione sono solide e il termine per agire è ancora ampio, più ha senso valutare seriamente l’opposizione; e quando né l’una né l’altra condizione è ancora chiara, prendersi il tempo per un’osservazione documentata resta spesso la scelta più prudente, purché non si trasformi in un rinvio senza costrutto.

Le domande di chi è indeciso

Posso prima presentare osservazioni informali e poi, se non bastano, chiedere comunque la rateazione? Sì, l’opzione 3 è pensata proprio per questo: mantenere aperta la porta della dilazione anche dopo aver tentato una correzione dell’importo in via amministrativa.

Cosa succede se non rispondo affatto alla comunicazione di irregolarità? Nella grande maggioranza dei casi l’ente, decorso il termine indicato, procede alla formazione dell’avviso di addebito per l’intero importo originario, comprensivo di sanzioni e interessi maturati nel frattempo. Da quel momento partono i 40 giorni per l’opposizione nel merito: il silenzio iniziale non impedisce di difendersi dopo, ma fa perdere l’occasione di correggere l’importo prima che diventi titolo esecutivo.

La domanda di rateazione blocca la prescrizione o equivale a un riconoscimento del debito? Presentare domanda di dilazione viene generalmente interpretato come un’accettazione, quantomeno parziale, della pretesa: per questo, se si ha intenzione di contestare una parte del debito, è preferibile farlo prima di chiedere la rateazione, o comunque circoscrivere la domanda di dilazione alla sola parte non controversa.

Posso rateizzare una parte del debito e contestare il resto? Sì, è una delle combinazioni più efficaci quando il debito è composto da voci eterogenee: si può chiedere la dilazione sulla parte pacifica e riservare l’opposizione alla parte che si ritiene prescritta o non dovuta.

Devo rivolgermi subito a un avvocato o posso gestire da solo la fase informale? La fase della comunicazione di irregolarità non richiede formalmente assistenza tecnica, ma la brevità dei termini successivi e la complessità della normativa rendono utile un confronto tempestivo con un professionista, soprattutto per non compromettere, con una risposta affrettata, la possibilità di scegliere consapevolmente tra le tre strade.

Se ho più posizioni debitorie, con INPS e con INAIL, devo scegliere la stessa strada per entrambe? No: ogni ente gestisce la propria pretesa in modo autonomo, con termini e prove che vanno verificati separatamente. È del tutto possibile, ad esempio, regolarizzare con una dilazione la posizione INPS e contestare invece la classificazione tariffaria contenuta in una comunicazione INAIL, se gli elementi a disposizione lo giustificano.

Cosa succede se, dopo aver ottenuto una rateazione, scopro un errore di calcolo nell’importo già accettato? Formalmente, la domanda di dilazione presuppone il riconoscimento dell’importo richiesto, ma questo non significa che ogni contestazione successiva sia preclusa in modo assoluto: se emerge un errore materiale evidente, è possibile segnalarlo all’ente e chiederne la correzione in autotutela, anche se le probabilità di successo sono più basse rispetto a una contestazione sollevata prima dell’adesione al piano. Proprio per questo, prima di firmare qualunque domanda di rateazione, è opportuno aver già verificato con attenzione la correttezza dell’importo.

Quanto tempo ho realmente per decidere tra le tre opzioni? Dipende dalla fase in cui ci si trova: se è appena arrivata la comunicazione informale, il termine indicato è in genere di 30 giorni per rispondere o regolarizzare; se invece è già stato notificato l’avviso di addebito, restano 40 giorni perentori per l’opposizione nel merito, termine che beneficia della sospensione feriale solo se il periodo dal 1° al 31 agosto rientra nel computo. In entrambi i casi, prendere una decisione informata richiede di iniziare la verifica della documentazione il prima possibile, senza attendere gli ultimi giorni utili.

Se scelgo di contestare e perdo la causa, l’importo da pagare aumenta rispetto a quello originario? In caso di soccombenza, all’importo originario si aggiungono le spese di lite liquidate dal giudice a favore dell’ente, oltre agli interessi maturati nel frattempo per il tempo trascorso durante il giudizio. È un elemento che va sempre messo in conto prima di intraprendere un’opposizione priva di reali basi giuridiche, ed è uno dei motivi per cui la valutazione preventiva della fondatezza degli argomenti a disposizione è così importante.

Il DURC irregolare durante un contenzioso può essere in qualche modo evitato? In alcuni casi, presentare comunque una domanda di dilazione limitata alla parte di debito non oggetto di contestazione consente di ripristinare più rapidamente la regolarità contributiva, pur mantenendo aperta l’opposizione sulla parte realmente in discussione: è una delle combinazioni pratiche più utili per chi ha bisogno del DURC in tempi brevi ma non intende rinunciare a far valere le proprie ragioni sul resto del debito.

La bussola dei giudici: le pronunce che pesano sulla scelta

La giurisprudenza più recente aiuta a capire, per ciascuna delle strade descritte, quali argomenti reggono davvero in giudizio e quali no. Non si tratta di un esercizio puramente accademico: per un artigiano che deve decidere in poche settimane se regolarizzare, contestare o attendere, sapere in anticipo come i giudici hanno trattato casi analoghi permette di calibrare realisticamente le proprie aspettative, evitando sia l’eccesso di ottimismo che porta a intraprendere cause perse in partenza, sia la rassegnazione che porta a pagare debiti che, con gli argomenti giusti, potrebbero invece essere ridimensionati o annullati.

Sul fronte della prescrizione, rilevante soprattutto per l’opzione 2: Cass., ord. n. 30478/2025 ha ribadito che spetta all’INPS l’onere di dimostrare, con prove complete (compreso il timbro postale sull’avviso di ricevimento), che un atto ha validamente interrotto la prescrizione quinquennale; in assenza di tale prova, il credito si estingue. Cass., Sez. Unite, n. 23397/2016 ha definitivamente chiarito che la prescrizione dei contributi previdenziali resta quinquennale e che la mancata opposizione all’avviso non produce l’effetto, previsto dall’art. 2953 c.c. per altri titoli, di trasformarla in prescrizione decennale. Cass., ord. n. 28594/2024 ha precisato che il termine di prescrizione decorre dalla scadenza dell’obbligo di versamento, non dalla data in cui la dichiarazione fiscale viene trasmessa all’ente, un principio che incide direttamente sul calcolo dei cinque anni. Cass., ord. n. 7691/2024 ha confermato, in un caso di responsabilità solidale in un appalto, la natura quinquennale (e non decadenziale biennale) della prescrizione contributiva.

Sul fronte della validità dell’atto e della sua notifica, decisivo per capire se conviene puntare sui vizi formali: Cass., ord. n. 16423/2023 ha confermato che la notifica dell’avviso di addebito tramite raccomandata A/R è pienamente valida, equiparabile a quella delle cartelle esattoriali, e costituisce essa stessa atto interruttivo della prescrizione. Cass. n. 1095/2022 ha invece annullato un avviso che si limitava a rinviare per relationem a un verbale ispettivo mai rinvenuto né allegato, ravvisando un vizio di motivazione sostanziale, non meramente formale. Cass., ord. n. 32615/2024 ha però chiarito il limite di questa linea difensiva: un vizio puramente procedurale, come la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento ispettivo, non basta da solo ad annullare l’avviso, se il contribuente non contesta anche la fondatezza sostanziale del debito.

Sul fronte dei termini e della strategia processuale, cruciale per capire quando è ancora possibile agire: Cass., sez. lavoro, ord. n. 8791/2025 ha tracciato con precisione il confine tra l’opposizione nel merito ex art. 24 D.Lgs. 46/1999 — da proporre entro 40 giorni per contestare fatti antecedenti o estintivi già esistenti al momento della notifica — e l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., utilizzabile solo per fatti sopravvenuti a quella data, come un pagamento successivo o una prescrizione maturata dopo. Il Tribunale di Milano, con un’ordinanza del gennaio 2025, ha dichiarato tardiva un’opposizione proposta contro un’intimazione di pagamento successiva, ribadendo che ogni avviso di addebito va impugnato autonomamente entro il proprio termine, e che l’atto successivo non riapre le finestre già chiuse.

Sul fronte del calcolo dei contributi dovuti, rilevante quando si contesta l’importo: Cass., sez. lavoro, n. 11189/2024 ha confermato che il calcolo dei contributi va effettuato sulla retribuzione dovuta per legge o contratto collettivo, non su quella effettivamente corrisposta, un principio che tende a rafforzare la posizione dell’ente quando l’impresa ha versato meno del dovuto. In senso complementare, il Tribunale di Cosenza, con la sentenza n. 821/2025, ha ricordato che, quando la pretesa si fonda su una riqualificazione del rapporto di lavoro operata in sede ispettiva, è comunque l’INPS a dover dimostrare in giudizio la correttezza di quella riqualificazione, perché le valutazioni degli ispettori non costituiscono prova piena.

Su un piano più strettamente procedurale, un’ordinanza di un Tribunale del Lavoro pubblicata nel 2025 ha chiarito che l’eccezione di decadenza sollevata in modo generico, senza indicare puntualmente in cosa consista il superamento del termine previsto dall’art. 25 del D.Lgs. 46/1999 per la formazione dell’avviso, è destinata al rigetto: nel caso esaminato, il verbale di accertamento era stato notificato in una data e l’avviso di addebito formato entro il 31 dicembre dell’anno successivo, esattamente nel rispetto del termine di legge, sicché l’eccezione risultava infondata già in astratto. Questo orientamento conferma un punto già emerso a proposito dell’opzione 2: le contestazioni generiche, prive di un calcolo puntuale delle date rilevanti, tendono sistematicamente a non essere accolte, mentre quelle sorrette da un confronto cronologico preciso hanno concrete possibilità di successo.

Nel complesso, queste pronunce restituiscono un’indicazione coerente per chi deve scegliere tra le tre strade: la prescrizione quinquennale resta l’argomento più solido quando è supportato da un calcolo preciso delle date e da prove sulla mancanza di validi atti interruttivi; i vizi di motivazione hanno peso quando l’atto rinvia a documenti mai resi disponibili al contribuente, ma non quando si tratta di mere irregolarità procedurali interne che non incidono sulla sostanza del debito; e i termini di decadenza, sia quello di 40 giorni per l’opposizione sia quello previsto per la formazione dell’avviso, vengono applicati dai giudici con grande rigore, senza margini di tolleranza per le contestazioni tardive o genericamente formulate.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Di fronte a una comunicazione di irregolarità, il valore aggiunto di un’assistenza legale specializzata sta nel far emergere, prima possibile, quale delle tre strade regge davvero per il caso specifico, evitando sia il rischio di pagare più del dovuto sia quello, opposto, di intraprendere un contenzioso privo di reali possibilità di successo. Questo lavoro di analisi preventiva è tanto più importante quanto più stretti sono i termini a disposizione: una valutazione tempestiva, condotta entro i primi giorni dalla ricezione della comunicazione, lascia ancora aperte tutte e tre le opzioni; una valutazione tardiva, condotta a ridosso della scadenza, rischia invece di restringere il campo alla sola strada più rapida da percorrere, anche quando non è necessariamente la più conveniente. Ecco, in concreto, cosa può fare lo Studio Monardo:

  1. Analizza la comunicazione di irregolarità, verificando periodo per periodo gli importi indicati, la gestione previdenziale interessata (Artigiani, Gestione Separata, INAIL) e la correttezza formale dell’atto ricevuto, prima di indicare quale delle tre strade appaia più percorribile.
  2. Ricostruisce la cronologia completa degli atti interruttivi della prescrizione, incrociando le date di ogni comunicazione, sollecito o verbale ricevuto dall’artigiano negli anni precedenti, per stabilire con precisione se e per quale quota il credito risulti prescritto.
  3. Verifica la regolarità della notifica della comunicazione e degli eventuali atti successivi, controllando le modalità di consegna (raccomandata, PEC) e la loro conformità agli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
  4. Confronta i versamenti già effettuati tramite F24 e le denunce contributive trasmesse con quanto richiesto dall’ente, individuando eventuali doppie imputazioni, errori di codice tributo o disallineamenti temporali.
  5. Predispone le osservazioni documentate da presentare all’ente nella fase di comunicazione informale, quando la situazione consiglia di raccogliere ulteriori elementi prima di scegliere in modo definitivo tra pagare e contestare.
  6. Prepara e presenta la domanda di dilazione attraverso il Cassetto Previdenziale, calibrando il numero di rate richieste sulla base della reale sostenibilità finanziaria dell’impresa, quando la strada più efficiente è la regolarizzazione rateale.
  7. Redige e deposita il ricorso in opposizione davanti al Giudice del Lavoro, nel rispetto del termine perentorio di 40 giorni, articolando in modo puntuale sia i motivi di prescrizione o di nullità sia le contestazioni nel merito della pretesa.
  8. Valuta in anticipo quale delle tre opzioni regge davvero davanti al giudice nel caso specifico dell’artigiano, sulla base della documentazione disponibile, evitando di intraprendere contenziosi con scarse possibilità di successo o di rateizzare debiti che potrebbero invece essere contestati con profitto.
  9. Segue l’eventuale seconda dilazione in caso di revoca del primo piano, verificando il rispetto del limite delle due dilazioni attive per codice fiscale e dei tempi previsti dalla nuova disciplina introdotta dalla circolare INPS n. 60/2026.
  10. Coordina la difesa con l’analisi contabile e fiscale dello staff multidisciplinare, quando l’irregolarità contributiva si intreccia con altre posizioni debitorie dell’impresa, verso banche, fornitori o l’Agenzia delle Entrate, per costruire una strategia complessiva coerente e non solo una risposta isolata alla singola comunicazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Per una ditta artigiana che deve scegliere tra regolarizzare, contestare o attendere, la componente che pesa maggiormente è proprio la continuità della strategia fino all’eventuale ultimo grado di giudizio: la scelta fatta oggi davanti a una semplice comunicazione va difesa domani, se necessario in Cassazione, senza cambiare mani né linea difensiva. A questo si affianca lo staff composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, così da valutare non solo la tenuta giuridica della difesa ma anche la sua sostenibilità economica per l’impresa.

Questo approccio integrato è particolarmente utile quando la comunicazione di irregolarità non è un episodio isolato, ma si inserisce in un quadro più ampio di tensione finanziaria dell’impresa artigiana: in questi casi, la valutazione della singola pretesa contributiva non può prescindere da un’analisi complessiva della sostenibilità del debito nel suo insieme, che è esattamente il compito per cui il coordinamento tra competenze bancarie, tributarie e di gestione della crisi d’impresa fa la differenza rispetto a una risposta isolata e frammentaria.

Chiusura

Una comunicazione di irregolarità non è né una condanna né un semplice sollecito da ignorare: è il momento in cui l’artigiano ha ancora tutte le carte in mano per scegliere come muoversi, prima che la questione si trasformi in un titolo esecutivo dai margini molto più stretti. La scelta giusta dipende dal caso concreto, e sbagliarla — pagando un debito prescritto, oppure lasciando decadere un termine che si poteva ancora usare — costa tempo e diritti che poi non si recuperano facilmente.

Lo Studio Monardo affianca le imprese artigiane proprio in questo passaggio delicato, portando nella valutazione la stessa continuità di strategia — dall’analisi iniziale della comunicazione fino, se necessario, all’ultimo grado di giudizio — che rende una decisione presa oggi ancora difendibile domani, senza dover cambiare rotta o professionista lungo il percorso.

Che si tratti di un debito ormai fuori discussione, di una prescrizione da far valere con i numeri alla mano, o di una situazione ancora incerta che merita qualche settimana in più per essere chiarita, il punto di partenza resta lo stesso: leggere con attenzione la comunicazione ricevuta, calcolare con precisione i termini residui, verificare l’impatto sulla propria posizione contributiva complessiva e non lasciare che sia il solo trascorrere del tempo, invece di una scelta consapevole e informata, a decidere al posto dell’imprenditore artigiano.

Ogni settimana che passa senza una verifica puntuale della documentazione riduce il ventaglio delle opzioni realmente disponibili: un termine di 30 o di 40 giorni sembra ampio quando la comunicazione arriva, ma si consuma rapidamente non appena si aggiungono i tempi necessari per recuperare gli F24, ricostruire la cronologia dei versamenti, verificare la posizione di eventuali soci o collaboratori familiari coinvolti e valutare con un professionista quale strada abbia davvero senso percorrere. Muoversi presto non significa decidere in fretta e male, ma al contrario mantenere aperta, il più a lungo possibile, la possibilità di scegliere la strada giusta invece di quella obbligata dal tempo che manca.

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