Una lettera dell’Agenzia delle Entrate che parla di “irregolarità” sul regime forfettario genera quasi sempre lo stesso effetto: un misto di allarme e disorientamento. Non è un caso: si tratta di uno degli avvisi più diffusi degli ultimi anni, perché l’Amministrazione incrocia in automatico fatture elettroniche, dati del sostituto d’imposta e limiti di legge, e segnala ogni scostamento. In questo articolo rispondiamo, in forma di intervista, alle domande che i contribuenti forfettari pongono più spesso quando ricevono uno di questi avvisi: cosa significano, quanto tempo si ha per reagire, quando conviene il ravvedimento e quando invece è il caso di contestare formalmente la pretesa.
Il regime forfettario, disciplinato dalla L. 190/2014, incrocia normativa fiscale complessa – soglie di ricavi, cause di esclusione, redditi da lavoro dipendente, partecipazioni societarie – con le regole procedurali dei controlli automatizzati e formali (artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973). Lo Studio Monardo affronta questa materia proprio nel punto in cui le due dimensioni si incontrano, grazie al coordinamento di uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario: una comunicazione di irregolarità sul forfettario richiede infatti di leggere insieme la norma fiscale sostanziale e la disciplina endoprocedimentale del contraddittorio, senza fermarsi al solo dato numerico indicato dall’Ufficio.
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Le basi
Cos’è esattamente la comunicazione di irregolarità per il regime forfettario?
È una lettera con cui l’Agenzia delle Entrate segnala una discrepanza tra i dati della tua dichiarazione e quelli in suo possesso, in relazione ai requisiti del regime forfettario. Non è una fantasia burocratica isolata: rientra nelle comunicazioni previste dagli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973, che disciplinano rispettivamente il controllo automatizzato (incroci aritmetici e formali sui dati dichiarati) e il controllo formale (confronto tra dichiarazione e documentazione). Nel caso del forfettario, le anomalie più frequenti riguardano il superamento della soglia di 85.000 euro di ricavi o compensi, la presenza di redditi da lavoro dipendente superiori al limite di 35.000 euro, oppure la sussistenza di una causa di esclusione – come una partecipazione societaria o un rapporto prevalente con l’ex datore di lavoro – che il contribuente non aveva dichiarato o non aveva considerato.
La comunicazione, tecnicamente, non è ancora un atto impositivo definitivo: è quello che nel linguaggio comune viene chiamato “avviso bonario”. Ha però un contenuto molto concreto, perché indica gli importi che l’Ufficio ritiene dovuti, le sanzioni (già ridotte) e un termine per pagare o fornire chiarimenti. Ignorarla non la fa sparire: la trasforma, decorso il termine, in iscrizione a ruolo e poi in cartella di pagamento.
Dal punto di vista pratico, la comunicazione arriva quasi sempre per via telematica: viene depositata nel cassetto fiscale del contribuente, nella sezione “L’Agenzia scrive”, e la disponibilità del documento è segnalata tramite notifica nell’area riservata e, per le persone fisiche che utilizzano l’applicazione, anche sull’App IO. Chi delega la gestione della propria posizione fiscale a un intermediario riceve la stessa segnalazione anche nel proprio “cassetto fiscale delegato”, se ha attivato questo servizio. È quindi importante non limitarsi a controllare la posta ordinaria o la PEC personale: molte comunicazioni restano per settimane inosservate proprio perché il contribuente non consulta con regolarità l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, un’abitudine che diventa essenziale per chiunque applichi il regime forfettario, proprio per la frequenza con cui l’Amministrazione incrocia automaticamente i dati di questo regime.
Chi può ricevere questo tipo di comunicazione?
Chiunque applichi il regime forfettario e presenti, nei dati incrociati dall’Agenzia, uno scostamento rispetto ai requisiti di legge. In pratica, l’automazione dei controlli guarda soprattutto a due fonti: le fatture elettroniche emesse (per verificare il tetto di ricavi) e le Certificazioni Uniche trasmesse dai sostituti d’imposta (per verificare i redditi da lavoro dipendente o assimilati). Se questi dati, sommati, superano le soglie previste dall’art. 1, commi 54 e 57, della L. 190/2014, il sistema genera automaticamente una segnalazione.
Riceve la comunicazione anche chi ha mantenuto una partecipazione in società di persone o in Srl trasparenti la cui attività è riconducibile a quella esercitata con la partita IVA forfettaria, o chi ha fatturato in prevalenza a un committente che coincide – anche indirettamente – con il proprio ex datore di lavoro. Sono situazioni diverse tra loro, ma tutte trattate dal sistema informativo con la stessa logica: il confronto automatico tra dati e soglie di legge, senza (in prima battuta) alcuna valutazione delle circostanze concrete.
Un aspetto spesso trascurato riguarda chi ha aperto la partita IVA da poco: anche chi ha iniziato l’attività nel corso dell’anno può ricevere la comunicazione, perché il calcolo della soglia di ricavi viene ragguagliato ad anno solo ai fini dell’accesso al regime nell’annualità successiva, non ai fini della verifica del limite dei 100.000 euro per l’uscita immediata, che si applica sempre per l’intero importo effettivamente incassato, indipendentemente dalla durata dell’attività nell’anno. È una distinzione tecnica che genera spesso incomprensioni tra i neo-titolari di partita IVA, convinti – erroneamente – che il limite vada proporzionato ai mesi di effettiva attività anche ai fini della soglia di uscita immediata.
Entro quando devo rispondere?
Il termine ordinario per pagare con la sanzione ridotta o per presentare chiarimenti è di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, elevato dai precedenti 30 giorni per effetto del D.Lgs. 108/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025. Se la comunicazione viene inviata all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione anziché direttamente al contribuente, il termine sale a 90 giorni. È una finestra temporale importante, perché consente di far verificare la posizione con calma prima di scegliere come muoversi, ma va tenuta sotto controllo: il decorso inutile del termine fa scattare l’iscrizione a ruolo.
La comunicazione è già un accertamento vero e proprio?
No, ma non è nemmeno un semplice promemoria senza conseguenze: è un atto intermedio con una pretesa già quantificata. La distinzione tecnica conta parecchio. La comunicazione di irregolarità non compare nell’elenco tassativo degli atti impugnabili previsto dall’articolo 19 del D.Lgs. 546/1992, che riguarda avvisi di accertamento, cartelle di pagamento, iscrizioni a ruolo e simili. Per anni, alcuni giudici di merito hanno sostenuto per questo motivo che l’avviso bonario non fosse impugnabile.
La giurisprudenza di legittimità ha però chiarito da tempo un principio diverso, di segno opposto: quando un atto porta a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria compiuta, con importi e motivazioni definiti, quell’atto è impugnabile davanti al giudice tributario indipendentemente dalla sua collocazione formale nell’elenco dell’art. 19. Su questo punto torneremo più avanti, nella sezione dedicata alle pronunce dei giudici, perché è uno dei nodi centrali della strategia difensiva.
Vale la pena chiarire subito una conseguenza pratica di questa doppia natura: proprio perché l’impugnazione della comunicazione è una facoltà e non un onere, il contribuente che sceglie di non contestarla subito – magari perché preferisce prima tentare la strada dell’autotutela con l’Ufficio – non perde per questo il diritto di impugnare successivamente la cartella di pagamento, qualora la vicenda non si risolva in via amministrativa. È una flessibilità procedurale importante, perché consente di calibrare i tempi della difesa senza il timore di “bruciare” un’occasione contestando troppo presto o troppo tardi.
La procedura
Come faccio a capire se l’irregolarità è fondata o no?
Il primo passo, prima di qualsiasi decisione, è ricostruire i dati riga per riga e confrontarli con quelli in possesso dell’Agenzia. Non basta leggere l’importo finale: la comunicazione indica sempre il dettaglio della rettifica, cioè quali fatture o quali redditi sono stati considerati e con quale criterio. Se il presunto superamento della soglia degli 85.000 euro deriva, ad esempio, da fatture emesse ma non ancora incassate, la contestazione è probabilmente infondata, perché il regime forfettario segue il principio di cassa: contano gli incassi effettivi, non le fatture emesse.
Allo stesso modo, se la segnalazione riguarda un reddito da lavoro dipendente che in realtà si riferisce a un rapporto cessato entro il 31 dicembre dell’anno precedente, la causa di esclusione semplicemente non opera, perché la legge prevede l’eccezione per i rapporti già conclusi. È quindi essenziale recuperare tutta la documentazione pertinente – estratti conto, ricevute di incasso, Certificazioni Uniche, contratti – prima di decidere se pagare o contestare.
Cosa devo fare appena ricevo la comunicazione?
Verificare il termine di scadenza, individuare l’ufficio che ha emesso l’atto e capire su quale norma si basa – art. 36-bis o art. 36-ter – perché le due procedure hanno regole diverse. Il controllo automatizzato ex art. 36-bis riguarda essenzialmente incongruenze aritmetiche e di calcolo: è la fattispecie più comune per il superamento delle soglie del forfettario, perché si tratta di un confronto quasi meccanico tra numeri. Il controllo formale ex art. 36-ter, invece, richiede un confronto con la documentazione conservata dal contribuente e riguarda tipicamente valutazioni più articolate, come l’esistenza di una causa di esclusione legata a partecipazioni societarie o a rapporti di lavoro.
Questa distinzione non è teorica: incide sull’obbligo di contraddittorio preventivo e sulle conseguenze dell’eventuale omissione della comunicazione da parte dell’Ufficio, come vedremo tra poco.
Nella pratica, i primi accertamenti da fare sono sempre tre. Il primo: individuare con precisione l’anno d’imposta e il tributo interessati, perché una stessa comunicazione può cumulare rilievi diversi (ad esempio sostitutiva sul reddito e contestazioni sui contributi previdenziali). Il secondo: controllare che i dati anagrafici e il codice fiscale corrispondano effettivamente al contribuente, perché non sono rari i casi di comunicazioni indirizzate per errore in presenza di omonimie o di codici ATECO condivisi con altre partite IVA della stessa famiglia. Il terzo: verificare se la comunicazione è già stata preceduta da un invito informale (lettera di compliance) relativo alla stessa annualità, perché in tal caso la mancata risposta a quell’invito può aver già influenzato l’entità della sanzione applicata.
Come funziona il ravvedimento se riconosco l’errore?
Se dopo la verifica emerge che l’irregolarità è effettivamente fondata, il canale più conveniente è quasi sempre il pagamento nei termini indicati dalla comunicazione, che sconta già una riduzione della sanzione. Per le comunicazioni da controllo automatizzato, la sanzione ordinaria del 30% è ridotta a un terzo; per quelle da controllo formale, la riduzione arriva ai due terzi del minimo. Pagando entro i 60 (o 90) giorni indicati, il contribuente chiude la posizione senza ulteriori conseguenze e senza attendere l’iscrizione a ruolo.
Nei casi in cui la comunicazione riguardi errori riferibili anche ad annualità diverse da quella oggetto della lettera, può essere utile valutare una dichiarazione integrativa, che secondo un consolidato orientamento della Cassazione resta sempre ammissibile per correggere errori a favore del Fisco, anche oltre i termini ordinari di decadenza previsti per le dichiarazioni integrative a favore del contribuente.
Posso presentare documenti per far cambiare idea all’Agenzia?
Sì, ed è spesso la strada più efficace prima di arrivare a un contenzioso. Le comunicazioni di irregolarità nascono da un confronto automatico di dati, che per sua natura non può cogliere tutte le sfumature (fatture incassate a cavallo d’anno, rimborsi di somme non dovute, rapporti di lavoro cessati). Il contribuente può quindi inviare, tramite il servizio Civis dell’area riservata, PEC o direttamente all’ufficio territoriale competente, memorie e documenti che spieghino lo scostamento.
Se l’Ufficio riconosce le ragioni del contribuente, la comunicazione viene annullata o rettificata in autotutela; se riconosce solo in parte le giustificazioni, emette una nuova comunicazione con l’importo ridotto, sulla quale decorrono nuovi termini per la definizione agevolata.
Posso chiedere una rateizzazione se riconosco il debito ma non ho liquidità?
Sì: le somme dovute a seguito di una comunicazione di irregolarità possono essere rateizzate, con un numero di rate che dipende dall’importo complessivo. L’art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997, come modificato dalla L. 197/2022, consente di dilazionare il pagamento fino a un massimo di 20 rate trimestrali per gli importi superiori alla soglia individuata dalla norma, mentre per importi inferiori il numero massimo di rate è più contenuto. La prima rata va versata entro il termine ordinario di definizione agevolata; le successive maturano interessi al tasso legale. È una via percorribile quando il contribuente riconosce la fondatezza della pretesa ma non dispone della liquidità per un pagamento in unica soluzione, e consente comunque di mantenere la sanzione ridotta prevista per la definizione agevolata, a condizione di rispettare puntualmente le scadenze delle rate successive: il mancato pagamento di due rate anche non consecutive fa decadere il beneficio della rateizzazione e riattiva l’iscrizione a ruolo per l’intero importo residuo.
Cosa succede se non rispondo affatto?
Decorso inutilmente il termine, l’Ufficio procede all’iscrizione a ruolo delle somme indicate nella comunicazione e, successivamente, alla notifica della cartella di pagamento, a quel punto senza più la possibilità di beneficiare della sanzione ridotta prevista per la definizione agevolata dell’avviso bonario. La cartella, a differenza della comunicazione, è un atto pienamente impositivo e autonomamente impugnabile, ma la finestra per contestazioni “morbide” e più economiche in termini di sanzioni si è ormai chiusa.
| Fase | Atto | Termine | Interlocutore |
|---|---|---|---|
| 1. Controllo | Comunicazione di irregolarità (art. 36-bis o 36-ter DPR 600/1973) | 60 giorni dal ricevimento (90 se inviata a intermediario) | Ufficio territoriale Agenzia Entrate / Civis |
| 2. Chiarimenti | Memorie, documenti, istanza di autotutela | Entro il medesimo termine di 60/90 giorni | Ufficio che ha emesso la comunicazione |
| 3. Definizione agevolata | Pagamento con sanzione ridotta (1/3 o 2/3 del minimo) | Entro il termine indicato nella comunicazione | Agenzia Entrate – Riscossione tramite F24 |
| 4. Mancato pagamento | Iscrizione a ruolo | Decorso il termine, senza preavviso ulteriore | Agenzia delle Entrate-Riscossione |
| 5. Riscossione | Cartella di pagamento | Notificata dopo l’iscrizione a ruolo | Agenzia delle Entrate-Riscossione |
| 6. Contenzioso | Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria | 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato (comunicazione o cartella) | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado |
I casi particolari
E se ho superato la soglia per un errore del mio committente, non mio?
È una delle situazioni più delicate, e la posizione dell’Agenzia delle Entrate su questo punto si è recentemente evoluta a favore del contribuente. Con la risposta a interpello n. 68/2026, l’Amministrazione ha rettificato un precedente orientamento più restrittivo (risposta n. 26/2026), affermando che le somme percepite per errore del committente e successivamente restituite non concorrono a formare il limite di 85.000 euro. Ai fini della verifica della soglia, contano i compensi effettivamente spettanti al contribuente, non quelli erroneamente erogati e poi recuperati. Perché questa impostazione sia difendibile davanti all’Ufficio, però, servono prove documentali solide: la comunicazione con il committente che segnala l’errore, le ricevute di restituzione delle somme, e – se necessario – un’istanza formale di rimborso corredata da tutta la documentazione.
In questo tipo di casistiche, la continuità della strategia difensiva dall’analisi del caso fino all’eventuale giudizio di legittimità è un elemento che pesa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, segue la posizione del contribuente con la medesima linea difensiva in ogni grado di giudizio, senza soluzione di continuità tra il confronto con l’Ufficio e l’eventuale ricorso in Cassazione.
Vale la stessa procedura se la causa è una partecipazione societaria che non sapevo mi escludesse?
La procedura di risposta resta la stessa, ma la difesa nel merito richiede un’analisi più articolata. La causa di esclusione legata alle partecipazioni riguarda chi controlla, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione la cui attività è riconducibile, anche solo parzialmente, a quella esercitata con la partita IVA forfettaria. Il controllo indiretto comprende anche le quote detenute da familiari, quando la loro somma con quelle del contribuente supera la soglia di controllo. È una causa ostativa spesso sottovalutata, perché riguarda situazioni patrimoniali maturate per ragioni estranee all’attività professionale (una vecchia partecipazione di famiglia, un’eredità) e non collegate a un intento elusivo.
In questi casi la difesa punta a dimostrare l’assenza di riconducibilità tra le due attività, oppure l’insussistenza del controllo nei termini richiesti dalla norma, elementi che richiedono un esame puntuale dell’oggetto sociale e degli assetti proprietari, non un semplice riscontro numerico. Va inoltre ricordato che il controllo, ai fini di questa causa di esclusione, può essere anche indiretto: se un familiare stretto detiene una quota che, sommata a quella del contribuente, supera la soglia rilevante, la causa ostativa può comunque configurarsi, anche in assenza di un intento elusivo riconducibile al singolo contribuente forfettario. È quindi opportuno, prima di rispondere alla comunicazione, ricostruire l’intera compagine sociale della società coinvolta e non limitarsi a verificare la propria quota individuale.
Cosa succede se l’Agenzia contesta anche gli anni successivi a catena?
È uno degli effetti più insidiosi di queste comunicazioni: se il forfettario decade per un’annualità, l’irregolarità si riflette automaticamente sugli anni successivi, in cui il contribuente avrebbe dovuto applicare il regime ordinario. In questi casi arrivano spesso più comunicazioni in sequenza, una per ogni periodo d’imposta coinvolto, ciascuna con termini e importi propri. È fondamentale non trattarle come un blocco unico: ogni comunicazione va verificata autonomamente, perché un vizio riscontrato per un’annualità (ad esempio l’erroneo computo di compensi restituiti) può non riguardare le altre, e una linea difensiva efficace per un anno potrebbe essere inconferente per il successivo, dove magari opera una causa di esclusione diversa.
Posso rientrare nel regime forfettario dopo essere uscito per una causa di esclusione?
Sì, ma solo a partire dall’anno successivo a quello in cui torna a sussistere il pieno rispetto di tutti i requisiti e cessano tutte le cause di esclusione, non prima. È un punto spesso frainteso: molti contribuenti pensano che, una volta risolta la causa che aveva determinato l’uscita – ad esempio la cessione della partecipazione societaria contestata, oppure la cessazione del rapporto di lavoro dipendente sopra soglia – si possa tornare immediatamente al forfettario nello stesso periodo d’imposta. Non è così: la norma prevede che il regime torni applicabile solo dal periodo d’imposta successivo a quello in cui la causa ostativa viene meno, e solo se in quello stesso periodo permangono anche tutti gli altri requisiti di accesso, a partire dal limite di ricavi.
Questo aspetto assume rilievo pratico quando la comunicazione di irregolarità riguarda proprio la verifica del corretto anno di rientro: non è raro che l’Agenzia contesti un rientro anticipato, cioè applicato dal contribuente un anno prima di quanto consentito dalla norma, generando una nuova pretesa relativa proprio all’annualità di transizione. In questi casi la difesa richiede di ricostruire con precisione la cronologia degli eventi – la data esatta di cessazione della causa ostativa, non quella della sua eventuale regolarizzazione formale nei registri pubblici, che può essere successiva – per stabilire se il rientro applicato dal contribuente fosse effettivamente corretto o anticipato di un’annualità.
Le paure finali
Rischio di perdere tutti i vantaggi fiscali con effetto retroattivo?
No: la fuoriuscita dal regime forfettario, salvo il caso di superamento della soglia dei 100.000 euro, opera solo per il futuro, mai in modo retroattivo sugli anni già chiusi correttamente. Se un contribuente supera gli 85.000 euro (ma non i 100.000) nel 2025, resta forfettario per tutto il 2025 e transita al regime ordinario dal 2026. Solo lo sforamento della soglia più alta dei 100.000 euro comporta l’uscita immediata, con applicazione dell’IVA a partire dall’operazione che ha determinato il superamento. È una distinzione che vale la pena grassettare, perché è tra quelle che generano più allarme ingiustificato: una comunicazione che segnala il superamento della soglia “intermedia” non significa affatto dover rifare da capo la tassazione di annualità già chiuse.
Posso finire con una verifica fiscale vera e propria, magari anche in casa?
È un’evenienza possibile ma non automatica, e riguarda situazioni di irregolarità più gravi o reiterate, non la generalità delle comunicazioni di irregolarità. Quando dai controlli automatizzati o formali emergono elementi che fanno sospettare un’evasione più strutturata – fatturazione sistematicamente irregolare, mancata emissione di fatture, discrepanze rilevanti e ripetute – l’Amministrazione può disporre accessi, anche presso l’abitazione del contribuente se coincide con la sede dell’attività. La tutela in questi casi è comunque rigorosa: gli accessi domiciliari richiedono un’autorizzazione motivata e la Cassazione ha ribadito, con la sentenza n. 9241/2026, che il giudice deve verificare l’effettiva adeguatezza degli elementi posti a fondamento dell’autorizzazione, non limitarsi a un controllo puramente formale del decreto.
Cosa cambia se è stato il mio commercialista a sbagliare i calcoli?
Nulla, purtroppo, sul piano della responsabilità verso il Fisco: la dichiarazione resta imputabile al contribuente, anche se materialmente predisposta da un professionista. È una delle scoperte più amare per chi riceve la comunicazione dopo aver delegato interamente la gestione fiscale a un intermediario. L’Agenzia delle Entrate non entra nel merito di chi abbia commesso l’errore materiale: si limita a contestare lo scostamento rispetto ai dati in suo possesso, e le sanzioni – salvo i casi di responsabilità solidale dell’intermediario previsti in ipotesi specifiche, come l’omesso o tardivo invio telematico della dichiarazione – restano a carico del contribuente. Questo non significa che l’errore del professionista sia irrilevante in assoluto: può rilevare sul piano della responsabilità civile verso il cliente, ma è un percorso distinto e successivo rispetto alla gestione della comunicazione di irregolarità, che va comunque affrontata nei termini con l’Agenzia a prescindere da chi abbia causato l’errore.
Quanto tempo ho davvero prima che arrivi la cartella?
Il tempo a disposizione coincide, in pratica, con i 60 o 90 giorni concessi per la definizione agevolata: superata quella soglia, l’iscrizione a ruolo può procedere senza ulteriori avvisi. Non c’è un “cuscinetto” ulteriore prima della cartella, salvo i tempi tecnici di lavorazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che possono variare ma non sono un diritto su cui fare affidamento. Chi riceve la comunicazione dovrebbe quindi considerare i 60 giorni come il termine reale entro cui muoversi, non come un’indicazione di massima.
“Mi fa vedere un esempio concreto?”
Il modo più chiaro per capire come funziona in pratica questa procedura è vedere due situazioni realistiche, presentate come semplici ipotesi dimostrative e non come casi realmente seguiti dallo Studio.
Prima ipotesi – superamento apparente della soglia per fatture non incassate. Un consulente informatico in regime forfettario ha emesso nel 2025 fatture per un totale di 91.200 euro, ma 12.700 euro di queste si riferiscono a due fatture emesse a dicembre 2025 e incassate solo a gennaio 2026. L’Agenzia, incrociando le fatture elettroniche emesse, invia una comunicazione di irregolarità che segnala il superamento della soglia di 85.000 euro, con richiesta di un’imposta sostitutiva aggiuntiva calcolata su un reddito imponibile di 71.136 euro (91.200 × 78% di coefficiente di redditività), pari a 10.670,40 euro al 15%, oltre sanzione ridotta a un terzo. Il contribuente, applicando correttamente il principio di cassa, dimostra che i ricavi effettivamente incassati nel 2025 ammontano a 78.500 euro, ben sotto la soglia. Presenta tramite Civis l’estratto conto e le ricevute di pagamento delle due fatture incassate a gennaio 2026. L’Ufficio, verificata la documentazione, annulla la comunicazione in autotutela.
Seconda ipotesi – reddito da lavoro dipendente sopra soglia, ma rapporto cessato. Un’estetista che ha aperto la partita IVA forfettaria nel 2025 riceve, a marzo 2026, una comunicazione che segnala un reddito da lavoro dipendente nel 2024 pari a 38.900 euro, superiore alla soglia di 35.000 euro prevista per il 2025, con conseguente esclusione dal regime fin dall’origine e una pretesa di imposta ordinaria calcolata su un reddito di 34.320 euro (44.000 euro di ricavi 2025 al netto del coefficiente di redditività del 78%), per un totale stimato di circa 9.200 euro tra IRPEF, addizionali e maggiori contributi, oltre sanzioni. La contribuente dimostra, tramite la lettera di cessazione del rapporto di lavoro datata 30 novembre 2024, che il rapporto era terminato entro il 31 dicembre 2024 e non era stato seguito da altro impiego dipendente né da pensione, condizione che secondo la normativa esclude l’applicazione della causa ostativa. Presenta la documentazione all’Ufficio insieme a una memoria che richiama expressis verbis l’eccezione prevista dalla norma per i rapporti cessati. La comunicazione viene rettificata azzerando la pretesa.
Terza ipotesi – causa di esclusione per partecipazione societaria dimenticata. Un architetto in regime forfettario dal 2022 riceve nel 2026 una comunicazione relativa al 2024, che segnala la sua qualità di socio al 60% di una Srl operante nel settore della progettazione edilizia, attività ritenuta riconducibile a quella esercitata individualmente. La pretesa, calcolata applicando il regime ordinario ai 52.300 euro di ricavi 2024, ammonta a circa 14.100 euro tra IRPEF, addizionali e IRAP, oltre sanzioni per omessa applicazione del regime corretto. Il professionista verifica che la partecipazione, pur formalmente attiva, era stata ceduta con atto notarile il 14 febbraio 2024 a un socio terzo, e che l’aggiornamento nel Registro delle Imprese era stato erroneamente ritardato dal notaio incaricato. Presenta l’atto di cessione e la visura storica camerale aggiornata, dimostrando che dal 14 febbraio 2024 non deteneva più alcuna partecipazione rilevante. L’Ufficio, verificata la documentazione, riconosce che la causa di esclusione non opera per l’intero periodo d’imposta e rettifica la pretesa limitandola, in via prudenziale, ai soli 45 giorni residui dell’anno in cui la partecipazione risultava ancora formalmente attiva nei registri pubblici – una rettifica comunque sensibilmente inferiore alla pretesa originaria, che il contribuente valuta se accettare o continuare a contestare con ricorso.
Le tre ipotesi mostrano lo stesso principio: il dato automatico dell’Agenzia coglie lo scostamento numerico o formale, ma non conosce le circostanze che lo giustificano. È compito del contribuente – o di chi lo assiste – ricostruirle e documentarle prima che la vicenda si trasformi in un contenzioso vero e proprio, tenendo presente che anche di fronte a documentazione solida l’Ufficio può accogliere le giustificazioni solo in parte, rendendo necessaria un’ulteriore valutazione sull’opportunità di insistere in sede contenziosa.
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
“Se pago per chiudere la questione velocemente, sto anche riconoscendo che l’Ufficio aveva ragione, con effetti su altri accertamenti futuri?” È la domanda che quasi nessuno pone, perché la priorità istintiva è chiudere subito la pratica, ma la risposta merita attenzione. Pagare una comunicazione di irregolarità con la sanzione ridotta non equivale a un’ammissione formale di colpa in senso giuridico stretto, ma nella pratica amministrativa può avere un peso: se la stessa causa di esclusione (ad esempio la partecipazione in una società) permane anche negli anni successivi, l’Agenzia tratterà con maggiore rigidità eventuali contestazioni future sullo stesso tema, avendo già “acquisito” il precedente pagamento come riconoscimento implicito.
Questo non significa che pagare sia sempre sbagliato – anzi, quando l’irregolarità è effettivamente fondata è quasi sempre la scelta più conveniente, perché chiude la posizione con sanzioni ridotte. Significa però che, prima di pagare, vale la pena chiedersi se la causa dell’irregolarità è un episodio isolato (un errore di calcolo, una fattura incassata a cavallo d’anno) oppure una condizione strutturale destinata a ripetersi (una partecipazione societaria che permane, un reddito da lavoro dipendente ricorrente). Nel primo caso il pagamento chiude davvero la questione; nel secondo, conviene valutare fin da subito una strategia più organica, che comprenda anche gli anni successivi, invece di affrontare ogni comunicazione come un episodio a sé stante.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Le pronunce della Corte di Cassazione sul tema delle comunicazioni di irregolarità sono numerose e, in alcuni punti, ancora in evoluzione. Ecco le più rilevanti per chi si trova a gestire un avviso relativo al regime forfettario.
Cass., Sez. Unite, 25 luglio 2025, n. 21271. Le Sezioni Unite hanno chiarito che, per i tributi non armonizzati come l’IRPEF, l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale sussiste solo quando previsto dalla legge, e la sua mancata instaurazione determina la nullità dell’atto soltanto se il contribuente dimostra le ragioni che avrebbe potuto far valere. È un principio decisivo per chi contesta una comunicazione senza contraddittorio preventivo: non basta lamentare l’omissione, occorre indicare concretamente cosa si sarebbe potuto dedurre.
Cass., ord. 16 gennaio 2025, n. 16163. In tema di controllo formale, la Corte ha stabilito che la cartella emessa senza la previa notifica della comunicazione di irregolarità è nulla, perché tale notifica è essenziale per consentire il contraddittorio. Per le comunicazioni relative al forfettario originate da controllo formale (ad esempio su cause di esclusione documentali), questo significa che l’assenza dell’avviso bonario prima della cartella è un vizio autonomamente azionabile.
Cass., ord. 13 febbraio 2025 (dep.), n. 25169. La Corte ha invece precisato che, quando dal controllo automatico emerge solo un omesso o insufficiente versamento senza alcun margine interpretativo, l’avviso bonario non è obbligatorio e la sua omissione integra una mera irregolarità formale che non comporta l’annullamento della cartella. La distinzione tra errori “meccanici” e questioni che richiedono una valutazione interpretativa (come spesso accade nel forfettario, dove entra in gioco la qualificazione di redditi o rapporti) è quindi decisiva per capire se il contraddittorio era davvero dovuto.
Cass., ord. 12 novembre 2025, n. 28785. Riguardo al controllo automatizzato, la Cassazione ha affermato che il disconoscimento di un beneficio fiscale tramite questo strumento è legittimo solo se non richiede valutazioni interpretative; quando l’Ufficio deve svolgere approfondimenti, la via corretta è diversa. Applicato al forfettario, questo principio rafforza la posizione di chi contesta una decadenza dal regime basata su elementi che avrebbero richiesto un esame più approfondito della propria situazione, anziché un mero incrocio automatico di dati.
Cass., sent. 8 marzo 2024, n. 6248. La Corte ha chiarito che l’avviso bonario è un atto dovuto e che, in caso di omissione o di errori formali, al contribuente spettano comunque le riduzioni di sanzione previste, richiamando l’art. 6 dello Statuto del contribuente. Un principio utile a chi, pur avendo pagato oltre i termini per un ritardo nella ricezione della comunicazione, chiede il riconoscimento della sanzione ridotta.
Cass., ord. 11 maggio 2012, n. 7344, e successiva giurisprudenza consolidata (tra cui Cass. n. 3466/2021). Fin dal 2012 la Cassazione ha affermato che la comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis, comma 3, DPR 600/1973, porta a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva compiuta ed è quindi immediatamente impugnabile davanti al giudice tributario, nonostante non compaia formalmente nell’elenco dell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992. Questo orientamento, più volte confermato, è la base giuridica che consente di contestare direttamente la comunicazione, senza dover attendere la cartella di pagamento.
Cass., n. 18610/2019. La Corte ha precisato che impugnare la comunicazione di irregolarità è una facoltà volta ad ampliare gli strumenti di tutela del contribuente, non un onere: chi non la impugna non perde per questo il diritto di contestare successivamente la cartella di pagamento, salvo che nel frattempo la pretesa non si sia già cristallizzata per altre ragioni.
Cass., ord. 15957/2025. Anche per il controllo formale, la Corte ha confermato che la comunicazione d’irregolarità emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione è atto autonomamente impugnabile, estendendo così i principi già affermati per il controllo automatizzato.
Cass., ord. 12 novembre 2025 (dep.), n. 10732/2025. In una fattispecie relativa al riconoscimento parziale di una posizione creditoria in sede di comunicazione ex art. 36-bis, la Corte ha affrontato il tema di come vada gestita la definizione parziale delle pretese, un aspetto rilevante quando l’Ufficio accoglie solo in parte le giustificazioni fornite dal contribuente in risposta a una comunicazione sul forfettario: la pronuncia chiarisce che l’accoglimento parziale non preclude la contestazione della quota residua, che resta autonomamente impugnabile con le stesse regole applicabili alla comunicazione originaria, senza che il parziale riconoscimento dell’Ufficio comporti alcuna preclusione processuale per il contribuente sulla parte ancora contestata.
Cass., ord. 7226/2026. La Corte ha stabilito che, nei controlli formali, l’omessa impugnazione dell’avviso bonario non preclude il successivo ricorso contro la cartella di pagamento, confermando la natura facoltativa – e non obbligatoria – della contestazione immediata della comunicazione.
Cass., ord. 10722/2025. In tema di correzione degli errori dichiarativi, la Corte ha ribadito che il termine per la dichiarazione integrativa non limita il diritto del contribuente di rettificare errori che comportano una maggiore imposta, potendo farlo anche nel corso del giudizio. Un principio utile per chi, dopo aver ricevuto la comunicazione sul forfettario, si accorge di dover comunque correggere alcuni dati dichiarativi collegati.
Cass., sent. 9241/2026. In tema di accessi domiciliari collegati a controlli sui forfettari, la Corte ha affermato che il giudice non può limitarsi a un controllo cartolare del decreto autorizzativo, ma deve verificare l’effettiva adeguatezza degli elementi posti a fondamento dell’accesso, annullando un accertamento basato su indizi ritenuti insufficienti proprio perché riferiti a un contribuente in regime agevolato. Nel caso esaminato, la Corte ha valorizzato la circostanza che il contribuente operasse in un regime che non impone l’emissione di fatture con addebito d’IVA, e ha quindi ritenuto che l’assenza di dichiarazioni periodiche non potesse di per sé costituire un indizio di evasione idoneo a giustificare un accesso domiciliare, che resta la forma di controllo più invasiva tra quelle previste dall’ordinamento tributario.
Cass., ord. 1° agosto 2019, n. 33344, principio ripreso dalla giurisprudenza successiva. La Sezione Tributaria ha precisato che il contraddittorio preventivo non è sempre necessario nei controlli automatizzati e che l’obbligo di comunicare le irregolarità è limitato ai casi in cui vi siano discrepanze o incertezze da chiarire. Applicato al forfettario, questo orientamento aiuta a distinguere le comunicazioni che nascono da un mero errore di calcolo aritmetico – dove il contraddittorio preventivo non è imposto – da quelle che presuppongono una valutazione delle circostanze del contribuente, dove il confronto preventivo assume invece un peso maggiore nella strategia difensiva.
Cass., ord. 8688/2021. Sempre in tema di controllo automatizzato, la Corte ha affermato che l’impianto normativo riferibile a questi controlli non impone un obbligo generalizzato di comunicazione preventiva al contribuente, né dalla sua omissione discende automaticamente la nullità dell’atto di riscossione successivo, trattandosi in quei casi di un mero riscontro cartolare privo di valutazioni giuridiche. È un principio che va letto in combinato disposto con quello delle Sezioni Unite del 2025: la nullità per omesso contraddittorio non è automatica, ma va sempre valutata caso per caso in base alla natura – meramente aritmetica o valutativa – della contestazione mossa al contribuente forfettario.
Cosa può fare lo Studio Monardo
“E voi, concretamente, cosa fate quando arriva una comunicazione di questo tipo?” È la domanda con cui chiudiamo, perché è quella più pratica. Il punto di partenza è sempre lo stesso: capire se ci si trova di fronte a un errore materiale facilmente documentabile, a una causa di esclusione che va invece analizzata nel merito, oppure a una situazione borderline in cui la norma non offre una risposta univoca e serve valutare l’orientamento più recente della giurisprudenza. Da questa prima diagnosi dipende tutto il resto del lavoro. Ecco gli strumenti che lo Studio mette in campo:
- Analizziamo la comunicazione riga per riga, confrontando i dati indicati dall’Ufficio con le fatture elettroniche, gli estratti conto e le Certificazioni Uniche del contribuente, per individuare esattamente l’origine dello scostamento contestato.
- Verifichiamo la base normativa dell’atto – art. 36-bis o art. 36-ter – perché ne dipendono l’obbligo di contraddittorio e le conseguenze di eventuali omissioni procedurali dell’Ufficio.
- Ricostruiamo il calcolo dei ricavi secondo il principio di cassa, individuando fatture emesse ma non incassate, somme restituite e altre voci che l’automazione dei controlli non è in grado di cogliere.
- Predisponiamo memorie e documentazione da trasmettere tramite Civis, PEC o direttamente all’ufficio territoriale, per chiedere l’annullamento o la rettifica in autotutela prima che la posizione venga iscritta a ruolo.
- Valutiamo la sussistenza effettiva delle cause di esclusione contestate – partecipazioni societarie, rapporti con l’ex datore di lavoro, redditi da lavoro dipendente – verificando le eccezioni previste dalla norma per ciascun caso.
- Impostiamo, quando necessario, il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria contro la comunicazione o contro la cartella di pagamento successiva, scegliendo la sede più opportuna in base alla fase in cui si trova la vicenda.
- Verifichiamo la corretta applicazione delle riduzioni di sanzione previste per la definizione agevolata, contestando eventuali calcoli errati da parte dell’Ufficio.
- Analizziamo gli effetti sugli anni successivi, quando la decadenza dal regime forfettario si riflette a catena su più annualità, costruendo una strategia difensiva coordinata anziché frammentata comunicazione per comunicazione, e verificando se conviene contestare congiuntamente più atti collegati o tenerli distinti in base alle specificità di ciascuno.
- Controlliamo la regolarità delle notifiche e degli eventuali accessi domiciliari collegati al controllo, verificando la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l’autorizzazione e l’adeguatezza degli elementi indiziari posti a fondamento del provvedimento.
- Valutiamo, quando ricorrono i presupposti, la richiesta di rateizzazione delle somme riconosciute dovute, verificando il rispetto delle scadenze successive per non far decadere il beneficio della sanzione ridotta.
- Seguiamo la posizione del contribuente con continuità dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di Cassazione, mantenendo la stessa linea difensiva in ogni grado e coordinando gli aspetti fiscali con eventuali riflessi contributivi o societari collegati alla vicenda.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Per le questioni legate al regime forfettario, pesa in particolare il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario: la materia richiede di leggere insieme la norma fiscale sostanziale, la procedura di controllo automatizzato o formale e, quando necessario, il contenzioso tributario vero e proprio, un lavoro che avvocati e commercialisti dello staff svolgono insieme sullo stesso fascicolo, senza passaggi di mano che rallentino la difesa. La continuità della strategia, dal primo confronto con l’Ufficio fino all’eventuale ricorso per Cassazione, resta un valore aggiunto quando la questione tocca principi di diritto non ancora del tutto consolidati, come accade spesso in questa materia.
Chiusura
Da questa intervista emergono tre messaggi chiave. Primo: una comunicazione di irregolarità sul regime forfettario non è ancora un accertamento definitivo, ma nemmeno un avviso da ignorare – ha termini precisi e conseguenze concrete se lasciata decorrere. Secondo: il dato automatico dell’Agenzia non conosce le circostanze reali – fatture incassate a cavallo d’anno, rapporti di lavoro cessati, somme restituite – e sta al contribuente documentarle prima che la vicenda si trasformi in un contenzioso. Terzo: la giurisprudenza di Cassazione riconosce da tempo il diritto di contestare direttamente la comunicazione, senza dover necessariamente attendere la cartella di pagamento, ma la scelta tra pagare, chiedere l’autotutela o impugnare va valutata caso per caso, alla luce della natura dell’irregolarità e delle prove disponibili.
È proprio in questo intreccio tra norma fiscale sostanziale e regole procedurali del contraddittorio che si gioca la difesa: una materia che lo Studio Monardo affronta stabilmente, grazie al lavoro coordinato di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario su tutto il territorio nazionale.
Chi riceve oggi una comunicazione di irregolarità sul regime forfettario ha, rispetto a qualche anno fa, uno strumentario difensivo più ampio: termini di risposta raddoppiati rispetto al passato, una giurisprudenza di legittimità ormai consolidata sull’impugnabilità dell’avviso bonario, e chiarimenti di prassi – come la recente risposta a interpello sulle somme erroneamente percepite e restituite – che vanno nella direzione di una lettura più equa delle soglie di legge. Restano però termini stretti e conseguenze concrete per chi non reagisce: la differenza, quasi sempre, la fa il tempo impiegato tra la ricezione della lettera e la prima verifica seria della propria posizione.
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